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	<title>777 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>777 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-9-11-2020-n-777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore PARTI: B. B., P.L., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Bescia, via Romanino 16; contro COMUNE DI ADRO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-9-11-2020-n-777/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-9-11-2020-n-777/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore PARTI:  B. B., P.L., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Bescia, via Romanino 16; contro COMUNE DI ADRO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, viale della Stazione 37; nei confronti R. A. &amp; C. SNC, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piermario Strapparava, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l&#8217;avv. VallÃ¬ Cappiello in Brescia, via D&#8217;Azeglio 1/C;</span></p>
<hr />
<p>Morte della parte ricorrente : la disponibilità  dell&#8217;effetto interruttivo è attribuita soltanto al difensore della parte deceduta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo -morte della parte ricorrente- dichiarazione del difensore ex art 300 cpc &#8211; effetto interruttivo &#8211; esito necessario &#8211; non è tale &#8211; volizione del difensore &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La morte di uno dei ricorrenti produce un effetto interruttivo esteso anche agli altri ricorrenti, qualora le posizioni dedotte in giudizio siano inscindibili.</em><br /> <em>Tuttavia, la disponibilità  dell&#8217;effetto interruttivo è attribuita soltanto al difensore della parte deceduta.</em><br /> <em>Il difensore può rendere, oppure astenersi dal rendere, la dichiarazione ex art. 300 cpc, decidendo sulle conseguenze processuali in modo vincolante per le altre parti e per il giudice. </em><br /> <em>L&#8217;interruzione non è quindi l&#8217;esito necessario di un&#8217;informazione acquisita agli atti o rilevabile d&#8217;ufficio, ma il risultato di una volizione del difensore, ossia del soggetto a cui compete in esclusiva la scelta delle soluzioni pìù utili per l&#8217;effettivo esercizio del diritto di difesa. Le altre parti non hanno il potere di provocare l&#8217;interruzione rendendo la dichiarazione in via sostitutiva, e non sono legittimate a dedurre o eccepire l&#8217;omessa interruzione .</em><br /> <em>Il difensore può anche comunicare in giudizio la morte del proprio assistito, o confermare la notizia dell&#8217;evento data dalle altre parti, ma se non chiede l&#8217;interruzione, e a maggior ragione se insiste per escludere l&#8217;interruzione, il giudizio deve proseguire.</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/11/2020<br /> <strong>N. 00777/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00509/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 509 del 2019, proposto da<br /> B. B., P.L., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Bescia, via Romanino 16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> COMUNE DI ADRO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, viale della Stazione 37;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> R. A. &amp; C. SNC, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piermario Strapparava, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l&#8217;avv. VallÃ¬ Cappiello in Brescia, via D&#8217;Azeglio 1/C;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione della giunta n. 46 di data 28 marzo 2019, con la quale sono stati formulati gli indirizzi agli uffici comunali in ordine alla richiesta della controinteressata del 7 novembre 2017, avente ad oggetto la convalida del permesso di costruire n. C/2009/00016 pratica D/2009/00078 del 10 luglio 2009, ai sensi dell&#8217;art. 38 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;<br /> &#8211; della deliberazione consiliare n. 24 di data 10 aprile 2019, con la quale è stata autorizzata l&#8217;acquisizione del mappale n. 316, da destinare a parcheggio pubblico, e sono stati concessi in cambio alla controinteressata i diritti edificatori previsti dall&#8217;art. 10.4 del Piano dei Servizi (0,25 mq/mq), utilizzabili nelle diverse trasformazioni dei tessuti residenziali esistenti;<br /> &#8211; della deliberazione della giunta n. 58 di data 10 aprile 2019, con la quale è stata approvata la convenzione urbanistica contenente le condizioni per la convalida del permesso di costruire n. C/2009/00016 pratica D/2009/00078 del 10 luglio 2009;<br /> &#8211; del permesso di costruire convenzionato rilasciato alla controinteressata il 20 maggio 2019, dopo la sottoscrizione della convenzione urbanistica in data 23 aprile 2019, con il quale è stato convalidato il permesso di costruire n. C/2009/00016 pratica D/2009/00078 del 10 luglio 2009;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Adro e di Ravagni Adriana &amp; C. snc;<br /> Visti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Mauro Pedron;<br /> Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Considerato quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;antefatto del presente ricorso è costituito dal permesso di costruire n. C/2009/00016 pratica D/2009/00078, rilasciato dal Comune di Adro alla società  controinteressata il 10 luglio 2009 per la realizzazione di una villetta bifamiliare in via Provinciale, all&#8217;interno del mappale n. 35. L&#8217;area ricadeva, e ricade anche attualmente, in zona residenziale. L&#8217;edificazione è stata completata.<br /> 2. Contro il suddetto permesso di costruire i ricorrenti, proprietari di una porzione di immobile situata nelle vicinanze, hanno presentato impugnazione davanti al TAR Brescia, che con sentenza n. 1629 del 25 novembre 2011 ha accolto il ricorso, annullando il titolo edilizio. La motivazione fa riferimento all&#8217;erroneo calcolo della volumetria ancora disponibile sul lotto e alla mancanza della superficie drenante minima. Per quanto riguarda la volumetria, il TAR ha affermato che, una volta computata la volumetria dei piani fuori terra inizialmente trascurata (sottotetto, ampliamento del 2006) e quella parimenti trascurata dei locali interrati (3.004 mc), il mappale n. 35 risultava saturo (la volumetria realizzata, compresi i 558 mc del nuovo edificio, era pari a 7.711 mc, a fronte di una capacità  edificatoria stimata dal Comune in 4.824 mc).<br /> 3. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3573 del 20 luglio 2017, ha confermato la decisione di primo grado, con una motivazione in parte diversa, evidenziando, da un lato, che la stima della capacità  edificatoria effettuata dal Comune era eccessivamente favorevole ai proprietari, in quanto calcolata anche sulle parti del mappale n. 35 giÃ  edificate, e dall&#8217;altro che dovevano comunque essere computate le volumetrie pretermesse. Al riguardo, la sentenza n. 3573/2017 specifica quanto segue: (a) la volumetria finale del nuovo edificio è risultata pari a 578,13 mc; (b) considerando solo i piani fuori terra, la volumetria disponibile era pari a 491,96 mc, e dunque insufficiente; (c) anche la volumetria dei locali interrati (non quantificata) concorre alla saturazione del lotto.<br /> 4. Per ottenere la regolarizzazione del nuovo edificio ai sensi dell&#8217;art. 38 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 la controinteressata ha presentato al Comune in data 7 novembre 2017 (con integrazioni in data 2 marzo 2018) una proposta articolata come segue:<br /> (a) sulla base dei dati ricavabili dalla sentenza n. 3573/2017 (integrata dalla sentenza n. 1629/2011 per quanto riguarda i locali interrati), la volumetria che eccede la capacità  edificatoria del lotto è stimabile in 3.090,17 mc (578,13-491,96+3.004);<br /> (b) una parte di questa volumetria può essere cancellata mediante opere murarie di tamponamento dei locali interrati, con chiusura totale degli accessi e delle aperture. Pìù precisamente, possono essere eliminati in questo modo 2.336,81 mc (pari alla quota del 77,79% di proprietà  della controinteressata sul totale dei locali in questione), come precisato nella SCIA del 23 febbraio 2018 e nella tavola U allegata;<br /> (c) la restante volumetria in eccesso (753,36 mc) può essere coperta con lo strumento dell&#8217;asservimento volumetrico, trasferendo diritti edificatori dai mappali n. 44-360-361. Si tratta di mappali situati a breve distanza, classificati nella stessa zona urbanistica, e dotati di una volumetria complessiva pari a 1.031,99 mc;<br /> (d) viene poi individuata all&#8217;interno del lotto una superficie drenante superiore alla soglia minima.<br /> 5. Prima della conclusione del confronto tra il Comune e la controinteressata, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti a questo TAR, chiedendo che in esecuzione delle sentenze n. 3573/2017 e n. 1629/2011 venisse disposta la demolizione del nuovo edificio. La tesi dei ricorrenti era che i vizi rilevati, e in particolare la mancanza di volumetria disponibile, non fossero emendabili. Il TAR, con sentenza n. 507 del 23 maggio 2018, ha respinto il ricorso, affermando che (a) la regolarizzazione del fabbricato ai sensi dell&#8217;art. 38 del DPR 380/2001 è possibile anche nel caso di annullamento del titolo edilizio per vizi sostanziali, purchè emendabili; (b) in quel momento era in corso un procedimento finalizzato al rilascio di un nuovo titolo edilizio, previa rimozione dei vizi sostanziali che inficiavano il titolo originario, e dunque la violazione del giudicato non poteva essere ravvisata fino all&#8217;adozione del provvedimento conclusivo.<br /> 6. In data 15 gennaio 2019 la controinteressata ha comunicato al Comune di aver provveduto a eliminare la volumetria dei locali interrati. Contestualmente, la controinteressata ha modificato la proposta di regolarizzazione della volumetria in eccesso, sostituendo l&#8217;asservimento volumetrico con il meccanismo dello scambio tra aree a standard e diritti edificatori previsto dall&#8217;art. 10.4 del Piano dei Servizi. Pìù precisamente, è stata proposta la cessione al Comune del mappale n. 316, da destinare a parcheggio pubblico, in cambio della SLP prevista a compensazione dalla suddetta norma (0,25 mq/mq).<br /> 7. Il Comune, con deliberazione della giunta n. 46 di data 28 marzo 2019, ha valutato favorevolmente la proposta di scambio tra il mappale n. 316 e i diritti edificatori da riversare sul mappale n. 35. Nella motivazione viene precisato che il mappale n. 316 è giÃ  qualificato come parcheggio pubblico dal Piano dei Servizi, ma è di proprietà  privata, come accertato dal Giudice di Pace di Rovato nella sentenza n. 85 del 4 novembre 2017, pronunciata tra il Comune e la controinteressata. Poichè giÃ  ora l&#8217;area è utilizzata, per tolleranza della proprietà , come parcheggio al servizio del campo di calcio di via Dandolo, viene ribadito l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione a integrare definitivamente l&#8217;area nella dotazione dei parcheggi pubblici.<br /> 8. Con deliberazione consiliare n. 24 di data 10 aprile 2019 il Comune ha autorizzato l&#8217;acquisizione del mappale n. 316, da destinare a parcheggio pubblico, concedendo in cambio alla controinteressata i diritti edificatori previsti dall&#8217;art. 10.4 del Piano dei Servizi, utilizzabili nelle diverse trasformazioni dei tessuti residenziali esistenti.<br /> 9. Su questo presupposto, con deliberazione della giunta n. 58 del 10 aprile 2019, è stata approvata la convenzione urbanistica che definisce le condizioni per il rilascio di un permesso di costruire sostitutivo di quello del 10 luglio 2009, con la conseguente regolarizzazione del nuovo edificio. Lo schema prevede la cessione al Comune del mappale n. 316 (avente superficie pari a 1.150 mq), e quale compensazione l&#8217;attribuzione alla controinteressata di una SLP pari a 287,50 mq, corrispondenti a una volumetria residenziale di 862,50 mc. La controinteressata si è impegnata ad asfaltare la superficie oggetto della cessione, e a produrre una fideiussione relativamente alla corretta esecuzione dei lavori.<br /> 10. Dopo la sottoscrizione della convenzione urbanistica in data 23 aprile 2019, il responsabile di PO del Settore Tecnico ha rilasciato alla controinteressata il permesso di costruire convenzionato del 20 maggio 2019. Nel nuovo titolo edilizio viene richiamata la SCIA del 23 febbraio 2018 relativa al tamponamento dei locali interrati. I dati relativi alla volumetria da recuperare e alla volumetria da rendere inutilizzabile sono riportati nella tavola INT.2 allegata al permesso di costruire convenzionato.<br /> 11. Contro il permesso di costruire convenzionato, e contro gli atti presupposti sopra indicati, i ricorrenti hanno presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell&#8217;art. 38 del DPR 380/2001, in quanto il superamento della capacità  edificatoria sarebbe un vizio sostanziale non emendabile, a maggior ragione se si considera che secondo la sentenza n. 3573/2017 la capacità  edificatoria sarebbe stata sovrastimata dal Comune; (ii) mancanza del requisito della doppia conformità  ex art. 36 del DPR 380/2001, in quanto la volumetria sarebbe stata creata <em>ex post</em>; (iii) violazione dell&#8217;art. 10.4 del Piano dei Servizi e fraintendimento, in quanto l&#8217;area ceduta era giÃ  destinata a parcheggio di uso pubblico; (iv) incompetenza della giunta comunale rispetto alle attribuzioni dei dirigenti degli uffici; (v) fraintendimento, in quanto il tamponamento dei locali interrati, accertato dai funzionari comunali nel sopralluogo del 17 gennaio 2019, sarebbe reversibile e di fatto in parte rimosso, come risulterebbe dalle fotografie scattate dai ricorrenti il 20 maggio 2019.<br /> 12. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> 13. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.<br /> <em>Sull&#8217;interesse al ricorso</em><br /> 14. Con memoria depositata il 16 luglio 2020 la controinteressata ha evidenziato che in corso di causa i ricorrenti hanno ceduto la porzione di edificio di loro proprietà  situata sul mappale n. 35, da cui derivava il rapporto di <em>vicinitas</em>. Tuttavia, nella stessa memoria si precisa che i ricorrenti risiedono in un edificio situato sul mappale n. 203, il quale si trova a breve distanza sia dal mappale n. 35 sia dall&#8217;edificio della controinteressata. Esiste quindi un secondo e concorrente rapporto di <em>vicinitas</em>, che, pur essendo meno intenso del primo, è sufficiente a mantenere integro l&#8217;interesse a una pronuncia di merito.<br /> <em>Sulla prosecuzione del giudizio</em><br /> 15. Con memoria depositata il 10 settembre 2020 la controinteressata ha comunicato il decesso di uno dei ricorrenti, chiedendo la dichiarazione di interruzione del giudizio. All&#8217;udienza pubblica del 16 settembre 2020 il difensore dei ricorrenti si è opposto al tale richiesta, insistendo per la decisione di merito.<br /> 16. In via generale, si osserva che la morte di uno dei ricorrenti produce un effetto interruttivo esteso anche agli altri ricorrenti, qualora le posizioni dedotte in giudizio siano inscindibili. Questa è appunto la situazione rilevabile nel caso in esame, dove i ricorrenti agiscono per la tutela, evidentemente non frazionabile, del diritto di proprietà  sullo stesso immobile a fronte dell&#8217;asserita illegittimità  della regolarizzazione di un edificio situato nelle vicinanze.<br /> 17. Tuttavia, la disponibilità  dell&#8217;effetto interruttivo è attribuita soltanto al difensore della parte deceduta (v. CS Sez. VI 28 gennaio 2020 n. 704). Il difensore può rendere, oppure astenersi dal rendere, la dichiarazione ex art. 300 cpc, decidendo sulle conseguenze processuali in modo vincolante per le altre parti e per il giudice. L&#8217;interruzione non è quindi l&#8217;esito necessario di un&#8217;informazione acquisita agli atti o rilevabile d&#8217;ufficio, ma il risultato di una volizione del difensore, ossia del soggetto a cui compete in esclusiva la scelta delle soluzioni pìù utili per l&#8217;effettivo esercizio del diritto di difesa. Le altre parti non hanno il potere di provocare l&#8217;interruzione rendendo la dichiarazione in via sostitutiva, e non sono legittimate a dedurre o eccepire l&#8217;omessa interruzione (v. CS Sez. IV 24 aprile 2019 n. 2651).<br /> 18. Pertanto, il difensore può anche comunicare in giudizio la morte del proprio assistito, o confermare la notizia dell&#8217;evento data dalle altre parti, ma se non chiede l&#8217;interruzione, e a maggior ragione se insiste per escludere l&#8217;interruzione, come nel caso in esame, il giudizio deve proseguire.<br /> <em>Sulla rimozione dei vizi</em><br /> 19. L&#8217;art. 38 del DPR 380/2001 tutela il soggetto che esegue un intervento edilizio confidando senza colpa nella legittimità  del permesso di costruire poi annullato. La tutela consiste nella facoltà  di ottenere un nuovo titolo edilizio previa &#8220;<em>rimozione dei vizi delle procedure amministrative</em>&#8220;. Questa formula è stata variamente interpretata in giurisprudenza, ma recentemente si è affermata una tesi restrittiva, che limita la regolarizzazione alle questioni di forma e di procedura, con esclusione dei vizi sostanziali, allo scopo di evitare che &#8220;<em>la conservazione dell&#8217;immobile nella sua integrità  si ponga in irrimediabile conflitto con i valori urbanistici e ambientali</em>&#8221; (v. CS Ap 7 settembre 2020 n. 17).<br /> 20. Prendendo come riferimento quest&#8217;ultima precisazione, sembra ragionevole ritenere che il confine tra l&#8217;ammissibilità  e il divieto della riedizione del titolo edilizio annullato passi per la conformità  con la disciplina urbanistica attuale. Pìù precisamente, se attraverso la rinnovazione dell&#8217;istruttoria è possibile dare un diverso fondamento giuridico all&#8217;edificazione nel rispetto della disciplina urbanistica attuale, il rilascio di un nuovo titolo edilizio appare ammissibile, in quanto viene salvaguardato l&#8217;equilibrio tra l&#8217;affidamento del privato e l&#8217;interesse pubblico di natura pianificatoria. Al contrario, se il mantenimento di quanto edificato introducesse un elemento incongruo rispetto alla disciplina urbanistica, tale equilibrio non sarebbe rispettato, perchè il titolo edilizio annullato e rieditato avvantaggerebbe solo il privato, spezzando l&#8217;omogeneità  della disciplina di zona. In questo caso, dovrebbe essere ingiunta la demolizione, e in alternativa la fiscalizzazione, se la demolizione, secondo il prudente apprezzamento dell&#8217;amministrazione, non fosse tecnicamente praticabile.<br /> 21. Per il rilascio di un nuovo titolo edilizio in luogo di quello annullato non è necessaria la doppia conformità , che è invece prevista per la sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001. Quest&#8217;ultima fattispecie e quella dell&#8217;art. 38 del DPR 380/2001 si distinguono perchè in un caso viene posto in essere un comportamento illegittimo, mentre nell&#8217;altro il comportamento è assistito dalla presunzione di legittimità  degli atti amministrativi (v. ancora CS Ap 17/2020 sopra citata). Ne consegue che per il passato vale l&#8217;apparenza giuridicamente qualificata, mentre è sufficiente che la conformità  urbanistica sussista al momento del rilascio del nuovo titolo, in modo che sia certa la coerenza tra l&#8217;edificazione e la versione pìù recente dell&#8217;interesse pubblico di natura pianificatoria.<br /> <em>Sullo scambio tra aree a standard e diritti edificatori</em><br /> 22. Nel caso in esame, il vizio che ha condotto all&#8217;annullamento del permesso di costruire del 10 luglio 2009 è la mancanza di volumetria disponibile, assieme alla mancanza della superficie drenante minima.<br /> 23. Come anticipato da questo TAR con la sentenza n. 507/2018, l&#8217;insufficiente volumetria, ossia la saturazione del lotto, non è necessariamente un vizio che impedisca la regolarizzazione di quanto edificato. Il punto è stabilire, attraverso la ripetizione della procedura, se esista ulteriore volumetria da trasferire sul lotto giÃ  saturo. Se è possibile acquistare volumetria generata da altri lotti, e trasferirla senza interferire con le norme sulle altezze e sulle distanze o con altri parametri edilizi, il bilancio volumetrico previsto dallo strumento urbanistico torna in pareggio. Di conseguenza, non vi sono ostacoli alla sostituzione del titolo edilizio annullato con uno nuovo, che dia conto del rispetto dell&#8217;equilibrio generale della pianificazione. In questa prospettiva, il vizio originario del permesso di costruire assume carattere formale.<br /> 24. La stessa operazione è possibile quando la volumetria non provenga da altri lotti, ma sia concessa direttamente dall&#8217;amministrazione come corrispettivo della cessione di aree a standard, ossia nello specifico con il meccanismo dell&#8217;art. 10.4 del Piano dei Servizi. Si tratta di una normale applicazione dell&#8217;istituto della perequazione, che consente di distribuire sul territorio diritti edificatori esattamente commisurati all&#8217;utilità  fornita dai privati all&#8217;amministrazione. All&#8217;interno di una valutazione di convenienza effettuata dall&#8217;amministrazione sulla base delle indicazioni del Piano dei Servizi, il trasferimento di volumetria aggiuntiva su un lotto saturo non determina evidentemente alcuna lesione della disciplina urbanistica.<br /> 25. I ricorrenti sostengono in proposito che l&#8217;acquisizione del mappale n. 316 non porterebbe all&#8217;amministrazione alcun vantaggio, in quanto la suddetta area, essendo da tempo inserita nel Piano dei Servizi come parcheggio pubblico, continuerebbe a svolgere la stessa funzione. I provvedimenti impugnati hanno perà² chiarito che la proprietà  dell&#8217;area è sempre rimasta in capo alla controinteressata, anche dopo l&#8217;approvazione del Piano dei Servizi, senza costituzione di una servità¹ di uso pubblico. La concessione edilizia n. 1 del 22 gennaio 1980, richiamata dai ricorrenti, non ha comportato l&#8217;acquisizione da parte del Comune di uno standard urbanistico. In realtà , la tavola 4 (v. doc. 37 del Comune) si limita a descrivere la ripartizione tra le destinazioni presenti sul mappale n. 35, distinguendo le aree riservate alle edificazioni (nuove e preesistenti) e quelle da mantenere a parcheggio (900 mq). La finalità  era di ricapitolare la distribuzione della capacità  edificatoria sulla superficie del lotto, e di consentire al Comune la verifica del rispetto degli indici edilizi.<br /> 26. Per realizzare un vero e proprio parcheggio pubblico in attuazione dell&#8217;indirizzo contenuto nel Piano dei Servizi era necessario procedere all&#8217;acquisizione della superficie, risolvendo la situazione di incertezza derivante dalla tolleranza della controinteressata verso l&#8217;utilizzo collettivo, quest&#8217;ultimo incentivato dalla vicinanza del campo di calcio e di plurimi esercizi commerciali. D&#8217;altra parte proprio l&#8217;utilizzo collettivo dimostra che la valutazione di interesse pubblico effettuata dal Comune trova fondamento nella concreta situazione dei luoghi.<br /> 27. La circostanza che in questa valutazione siano intervenuti tanto gli organi politici del Comune quanto quelli burocratici dimostra, a sua volta, che tutti i profili di opportunità  e utilità  pubblica sono stati presi in esame. I vari pronunciamenti si integrano senza provocare problemi di competenza. In ogni caso, l&#8217;intervento della giunta doveva ritenersi necessario ai sensi dell&#8217;art. 14 comma 1-<em>bis</em> della LR 11 marzo 2005 n. 12, che attribuisce a tale organo il compito di approvare le convenzioni urbanistiche relative ai permessi di costruire.<br /> <em>Sulla volumetria mancante</em><br /> 28. Una volta chiarito che è legittimo recuperare all&#8217;esterno del lotto la volumetria mancante, rimane il problema della quantificazione della stessa.<br /> 29. In proposito, i ricorrenti richiamano i paragrafi della sentenza del Consiglio di Stato n. 3573/2017 dove viene censurato il calcolo della capacità  edificatoria effettuato dal Comune (4.824 mc), peraltro condiviso dalla sentenza di primo grado, e si afferma che l&#8217;indice edificatorio non avrebbe dovuto essere applicato alle porzioni del lotto giÃ  edificate. Questi passaggi della sentenza non sono tuttavia utili ai ricorrenti. In realtà , si tratta di considerazioni che tendono a evidenziare la saturazione lotto da qualunque punto di osservazione. Viene affermato, in altri termini, che non vi era sufficiente volumetria a disposizione del nuovo edificio neppure utilizzando la stima pìù favorevole, ossia quella del Comune, e dunque non rimaneva altra opzione che l&#8217;annullamento del permesso di costruire. Non è stata perà² effettuata una diversa stima della capacità  edificatoria, e di conseguenza, nell&#8217;interrelazione con la sentenza di primo grado, il giudicato si è formato sui dati esposti sopra, relativi alla volumetria in eccesso rispetto alla capacità  edificatoria stimata dal Comune.<br /> 30. Una stima alternativa non è stata proposta neppure nel presente ricorso, il che rende generica questa parte dell&#8217;impugnazione. Si deve quindi ritenere che il calcolo della volumetria mancante effettuato dalla controinteressata a partire dai dati contenuti nella sentenza n. 3573/2017, integrati con quanto esposto nella sentenza di primo grado sui locali interrati, non possa pìù essere messo in discussione.<br /> <em>Sull&#8217;eliminazione parziale della volumetria in eccesso</em><br /> 31. La volumetria recuperata all&#8217;esterno del lotto non copre da sola l&#8217;intera volumetria in eccesso, come sopra definita, e dunque la controinteressata deve inevitabilmente rinunciare a una parte di quest&#8217;ultima. Il risultato non è un&#8217;atipica sanatoria con opere, ma una normale applicazione del principio di proporzionalità  delle misure repressive, che impone di non sacrificare oltre il necessario la posizione giuridica dei privati.<br /> 32. Nello specifico, emerge chiaramente dalle tavole del permesso di costruire convenzionato in quale misura la rinuncia alla volumetria sia necessaria, ma è contestato che tale rinuncia possa avvenire non con la demolizione bensì¬ con la chiusura di alcuni dei locali che formano volumetria. In altri termini, i ricorrenti sostengono che vi sarebbe un difetto inverso di proporzionalità , ossia la totale mancanza di un sacrificio per il privato, in quanto il tamponamento dei locali interrati, essendo reversibile, non comporterebbe un vero impedimento all&#8217;utilizzo di questa volumetria. La tesi non appare tuttavia condivisibile. In realtà , qualora non vi siano interferenze con le altezze di zona o con profili paesistici, come è evidente nel caso dei locali interrati, il punto oltre il quale un locale si trasforma in volumetria inutilizzabile, e quindi in volumetria equiparabile a quella demolita, è la perdita dell&#8217;accessibilità . Se un locale viene ridimensionato con pannelli o murature, ma resta accessibile, si crea immediatamente un forte incentivo a rimuovere le sovrastrutture limitanti e a utilizzare gli spazi secondo la destinazione preferita. Se perà² un locale viene reso stabilmente inaccessibile, tanto che per accedervi a piedi o con automezzi occorra eseguire uno specifico intervento di ripristino, lo spazio si trasforma in un&#8217;intercapedine, e per quanto possa essere ampio non costituisce pìù volumetria urbanisticamente rilevante.<br /> 33. I lavori eseguiti dalla controinteressata, come descritti nella SCIA del 23 febbraio 2018, sembrano idonei a provocare questa trasformazione. La controinteressata ha anche presentato istanza di cancellazione dei locali interrati dalla scheda catastale (v. doc. 29). Non si può escludere che in futuro i tamponamenti possano venire rimossi, ma questo rischio è gestibile attraverso il meccanismo repressivo di cui all&#8217;art. 31 commi 2 e 3 del DPR 380/2001, che prevede l&#8217;ingiunzione di rimessione in pristino e l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza (o di ottemperanza apparente, con successiva ripresa dell&#8217;utilizzazione degli spazi). In altri termini, la rinuncia alla volumetria dei locali interrati accettata dal Comune ha introdotto una conformazione permanente al diritto di proprietà . Se la controinteressata o gli aventi causa eliminassero le opere che impediscono l&#8217;accesso ai locali interrati, e ristabilissero in questo modo la normale utilizzazione degli stessi, si realizzerebbe un abuso edilizio per difformità  dal permesso di costruire convenzionato, il quale trova fondamento nella situazione determinata dalla SCIA del 23 febbraio 2018.<br /> <em>Conclusioni</em><br /> 34. Il ricorso deve quindi essere respinto.<br /> 35. La complessità  delle questioni proposte dalle parti consente la compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br /> definitivamente pronunciando:<br /> (a) respinge il ricorso;<br /> (b) compensa le spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Bernardo Massari, Presidente<br /> Mauro Pedron, Consigliere, Estensore<br /> Mara Bertagnolli, Consigliere</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-9-11-2020-n-777/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/9/2011 n.777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-9-2011-n-777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-9-2011-n-777/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/9/2011 n.777</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto triennale dei servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell&#8217;ambito delle attività istituzionali della Regione Puglia, se il bando, nella parte riguardante le referenze bancarie, appare interpretabile anche nel senso sostenuto dalla Regione e se in graduatoria la controinteressata</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-9-2011-n-777/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/9/2011 n.777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto triennale dei servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell&#8217;ambito delle attività istituzionali della Regione Puglia, se il bando, nella parte riguardante le referenze bancarie, appare interpretabile anche nel senso sostenuto dalla Regione e se in graduatoria la controinteressata supera la ricorrente di circa 10 punti, di cui circa 8 in relazione all’offerta economica in questa sede non contestata; infine, le restanti censure riguardano la valutazione compiuta dall’Amministrazione dell’offerta tecnica della aggiudicataria nelle sue varie componenti, apprezzamento che non appare inficiato da errori o evidenti illogicità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00777/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01585/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal <b>Centro Italiano Congressi Cic Sud</b>, mandatario nel R.T.I. costituito con <b>Romano Exhibit S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto in Bari, via F. Crispi n. 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto in Bari presso il Settore legale della Regione Puglia, via Dalmazia n. 70; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Farm &#038; C. S.a.s.</b>, mandataria nel R.T.I. costituito con <b>Strade S.r.l.</b> e <b>Editoriale 41 S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della A.D. n. 162 del 15.7.2011 del Servizio Affari Generali A.P. Contratti di rilevanza comunitaria della Regione Puglia, comunicata a mezzo raccomandata il 25/7/2011, con la quale è stata disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Farm s.a.s., Strade s.r.l. ed Editoriale 41 la &#8220;aggiudicazione definitiva&#8221; dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell&#8217;ambito delle attività istituzionali della Regione Puglia previste dalla L.R. n. 34/1980, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi inclusa l’aggiudicazione provvisoria;	</p>
<p>ed anche<br />	<br />
per la (eventuale) declaratoria d’inefficacia del contratto, ove nelle more fosse stato perfezionato e stipulato con l&#8217;impresa aggiudicataria, con salvezza dell&#8217;eventuale risarcimento del danno in caso d’impossibilità ad eseguire i servizi ove risultante aggiudicatario.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Farm &#038; C. S.a.s.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Macchione, Mariangela Rosato e Giovanna Corrente;	</p>
<p>Considerato che, prima facie, non sembrano rinvenirsi motivi che possano condurre all’esclusione dalla gara del raggruppamento aggiudicatario;<br />	<br />
considerato in particolare che il bando, nella parte riguardante le referenze bancarie, appare interpretabile anche nel senso sostenuto dalla Regione;<br />	<br />
considerato che in graduatoria la Farm supera la ricorrente di circa 10 punti, di cui circa 8 in relazione all’offerta economica in questa sede non contestata;<br />	<br />
considerato che le restanti censure riguardano la valutazione compiuta dall’Amministrazione dell’offerta tecnica della Farm nelle sue varie componenti, apprezzamento che non appare inficiato da errori o evidenti illogicità;<br />	<br />
considerato pertanto che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;<br />	<br />
visto l’articolo 57 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ritenute sussistenti le condizioni per disporre la compensazione delle spese in questa fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Savio Picone, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2011 n.777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-5-2011-n-777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-5-2011-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2011 n.777</a></p>
<p>M. Nicolosi &#8211; Pres. Est. Gaetano Bellabarba &#038; C. S.r.l. (Avv.ti G. Angella, G. D&#8217;Abramo, A. D&#8217;Elia, E. Pino) contro la Provincia di Livorno (Avv.ti F. Barbensi, S. Spizzamiglio) e nei confronti di A. Pozzolini (non costituito) sull&#8217;accessibilità al mandato conferito per un&#8217;istanza di accesso, ivi compresi i nominativi dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-5-2011-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2011 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-5-2011-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2011 n.777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi &#8211; Pres. Est.<br /> Gaetano Bellabarba &#038; C. S.r.l. (Avv.ti G. Angella, G. D&#8217;Abramo, A. D&#8217;Elia, E. Pino) contro la Provincia di Livorno (Avv.ti F. Barbensi, S. Spizzamiglio) e nei confronti di A. Pozzolini (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accessibilità al mandato conferito per un&#8217;istanza di accesso, ivi compresi i nominativi dei mandanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Al mandato conferito ad un libero professionista per un accesso atti – Va esteso anche ai nominativi dei mandanti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il mandato conferito ad un libero professionista perché, nell’interesse dei mandanti, questi proceda ad acquisire da una pubblica amministrazione atti e provvedimenti amministrativi emessi nell’ambito di un procedimento pubblico, fuoriesce dall’ambito negoziale dei soggetti privati che gli hanno dato origine per inserirsi (esso stesso) una volta posto a iniziativa di un procedimento amministrativo (qual è quello di accesso agli atti), fra gli atti del procedimento medesimo e, in quanto tali, disponibile al pari degli atti amministrativi oggetto dell’accesso. Ciò in base al combinato disposto degli artt. 19, commi 1 e 3, e 56, comma 1, del dcr. Lgs. 30.6.2003 n. 196. La conoscenza dei nominativi dei mandanti non riceve, quindi, in assoluto alcuna tutela sul piano della riservatezza di soggetti terzi, non potendosi peraltro qualificare rispetto al procedimento di accesso i mandanti come terzi, ma come soggetti direttamente interessati al procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 313 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Gaetano Bellabarba &#038; C. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Angella, Giovanni D&#8217;Abramo, Adele D&#8217;Elia, Eliana Pino, con domicilio eletto presso Adele D&#8217;Elia in Firenze, via La Pira 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Livorno in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Federigo Barbensi, Serena Spizzamiglio, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Andrea Pozzolini; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>richiesta di accesso agli atti del procedimento avviato da terzi e a visionarne il contenuto e estrarre copia senza l’oscuramento dei nomi e delle firme dei mandanti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Livorno in persona del Presidente pro tempore;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) Con ricorso ex art. 116 c.p.a., la società Gaetano Bellabarba &#038; C. s.r.l., titolare di A.I.A. n. 62 rilasciata in data 22 aprile 2009 dalla provincia di Livorno per la gestione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi, inerti e inorganici in Livorno, loc. Monte La Poggia – Limonino ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare illegittima la parziale, tacita, reiezione, della propria istanza di accesso agli atti di cui all’istanza del 23 ottobre 2010.<br />	<br />
In particolare espone la ricorrente che con nota prot. n. 47442 del 15 ottobre 2010 la provincia di Livorno le comunicava che da parte del dr. Geol. Andrea Pozzolini di Livorno, incaricato dai frontalieri della strada denominata via del Limoncino (che collega la via della Valle Benedetta e il sito estrattivo del Monte La Poggia), era stato chiesto l’accesso per la visione del progetto definitivo relativo all’impianto autorizzato con la suddetta A.I.A. ricordandole che in difetto di apposita opposizione entro il termine di dieci giorni sarebbe stato dato corso alla richiesta. La ricorrente con fax inviato lo stesso giorno si riservava ogni riscontro dopo avere conosciuto la natura del mandato conferito al professionista, ma con nota prot. n. 48614 del 21.10.2010, la Provincia rifiutava di dare riscontro a tale richiesta sulla base di una serie di considerazioni, invitando la comparente a formulare l’eventuale motivata opposizione. La ricorrente rispondeva con nota del 23 ottobre 2010 con la quale nel comunicare di non avere nulla da opporre all’accesso, formulava a sua volta istanza di accesso agli atti del procedimento avviato dai terzi e, quindi, l’autorizzazione a visionare gli stessi e ad estrarre copia.<br />	<br />
La Provincia accoglieva solo parzialmente l’istanza, avendo oscurato i nomi e le firme dei mandanti dell’incarico al predetto professionista.<br />	<br />
Con l’unico motivo dedotto lamenta in sintesi la società ricorrente che il parziale rilascio delle copie non sarebbe motivato e contrasterebbe con il disposto dell’art. 25, 3° comma, della legge 241 del 1990, dell’art. 9, 2° comma, della l.r. n. 40 del 2009 e dell’art. 9 del d.p.r. 184/2006. L’istanza di accesso non contrasterebbe, peraltro, con le disposizioni in materia di tutela della privacy o della riservatezza dei dati, di cui all’art. 19, comma 3, del d. lgs 196 del 2003, vietando anzi le norme vigenti che la richiesta di accesso sia anonima imponendone la comunicazione a tutti i controinteressati.<br />	<br />
Controdeduce la difesa della costituita Provincia con memoria depositata in data 19 marzo 2011 eccependo la tardività e/o inammissibilità del ricorso rispetto alla conoscenza della nota del 21 ottobre 2010 spedita via fax o al più tardi il 23 ottobre 2010, data in cui lo studio legale a ciò incaricato dalla ricorrente risponde alla nota provinciale menzionandola espressamente. Sarebbe irrilevante ai fini della tempestività del gravame la successiva tardiva impugnazione della materiale consegna del documento oscurato.<br />	<br />
Nel merito la Provincia replica che l’oscuramento dei nomi risponda a un equilibrato contemperamento tra gli opposti interessi delle due rispettive controinteressate e dell’Ente medesimo. Nessun interesse potrebbe avere la ricorrente, una volta conosciuto il nome del professionista incaricato e lo scopo della sua richiesta, conoscere anche i nominativi di coloro che hanno dato il mandato, essendo essi contenuti in un documento privato.<br />	<br />
2) L’eccezione di tardività frapposta dalla difesa della provincia di Livorno è infondata.<br />	<br />
La nota prot. 48614 del 21 ottobre 2010 si inseriva ancora nel procedimento di accesso all’A.I.A. promosso dal geologo Andrea Pozzolini e iniziato con la nota della provincia del 15 ottobre 2010 di informativa ai fini dell’eventuale formalizzazione di un’opposizione entro il termine di dieci giorni. A tale ultima nota la società Bellabarba aveva replicato chiedendo più precise informazioni sia sull’oggetto dell’incarico ricevuto dal professionista, sia (senza però formalizzare a propria volta una richiesta di accesso) sulla compagine dei mandanti. Il rifiuto di fornire i nominativi dei frontalieri cade, quindi, nello scambio delle note interlocutorie di tale procedimento, tanto è vero che è nella nota del 21 ottobre che la Provincia dà alla società l’ulteriore ultimo termine di cinque giorni per esprimere l’eventuale motivata opposizione.<br />	<br />
Il procedimento di accesso promosso dalla ricorrente ha inizio formalmente con la nota del 23 ottobre 2010 e sulla stessa la Provincia instaurerà l’istruttoria inviando alla ricorrente la propria nota prot. n. 54971 del 24 novembre 2010, con la quale si comunica di avere nello stesso giorno data comunicazione al geologo incaricato dai frontisti di esprimere (a sua volta) entro cinque giorni eventuale opposizione. Il provvedimento di parziale accoglimento dell’istanza di accesso è, quindi, quello del 22 dicembre 2010 (prot. n. 58848) ricevuto dalla società Bellabarba il 10 gennaio 2011. Il ricorso è stato notificato il primo febbraio 2011, nel termine di 30 giorni.<br />	<br />
Respinta l’eccezione di tardività e dato atto dell’integrità del contraddittorio instaurato, essendo stato notificato il ricorso anche al geologo Andrea Pozzolini, mandatario dei c.d. frontalieri (dei quali è ignoto anche il numero) e in tale veste coinvolto dalla Provincia – per l’eventuale opposizione &#8211; nel procedimento di accesso promosso dalla ricorrente, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato sotto i dedotti profili di violazione e falsa applicazione delle norme rubricate nell’unico motivo dedotto.<br />	<br />
Il mandato conferito ad un libero professionista perché, nell’interesse dei mandanti, questi proceda ad acquisire da una pubblica amministrazione atti e provvedimenti amministrativi emessi nell’ambito di un procedimento pubblico, fuoriesce dall’ambito negoziale dei soggetti privati che gli hanno dato origine per inserirsi (esso stesso) una volta posto a iniziativa di un procedimento amministrativo (qual è quello di accesso agli atti), fra gli atti del procedimento medesimo e, in quanto tali, disponibile al pari degli atti amministrativi oggetto dell’accesso. Ciò in base al combinato disposto degli artt. 19, commi 1 e 3, e 56, comma 1, del dcr. Lgs. 30.6.2003 n. 196 i quali rispettivamente recitano “1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. <br />	<br />
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. <br />	<br />
1. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l&#8217;esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all&#8217;applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.”<br />	<br />
Vale anche richiamare l’art. 7, comma 2, della l.r. n. 40 del 23.7.2009 in base al quale disposto “ nell&#8217;esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l&#8217;accesso, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 mediante comunicazione ai controinteressati effettuata con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.”<br />	<br />
La conoscenza dei nominativi dei mandanti non riceve, quindi, in assoluto alcuna tutela sul piano della riservatezza di soggetti terzi, non potendosi peraltro qualificare rispetto al procedimento di accesso i mandanti come terzi, ma come soggetti direttamente interessati al procedimento nei confronti sia dell’Amministrazione alla quale per conto di essi il mandatario ha richiesto l’accesso agli atti dell’A.I.A. n. 62 del 22.4.2009, sia della società Bellabarba che tale A.I.A. ha ottenuto.<br />	<br />
Ma anche a volere considerare terzi i mandanti, l’esclusione di qualsiasi forma di riservatezza sui loro nomi trova conferma nell’art. 1393 del c.c., il cui principio può estendersi a ogni forma di mandato (con o senza rappresentanza), che recita che “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”.<br />	<br />
Non resta che accogliere il ricorso, con condanna della provincia di Livorno alle spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla provincia di Livorno di consentire alla società Bellabarba, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, l’integrale accesso agli atti dalla stessa richiesti con la nota del 23 ottobre 2010.<br />	<br />
Condanna la medesima Provincia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-5-2011-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2011 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2011 n.777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-2-2011-n-777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-2-2011-n-777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2011 n.777</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Contessa V.P. Toivanen (Avv.ti S. Matii, D. Pavoni) c/ UNIRE (Avv. Stato) 1. Diritto amministrativo dello sport – Ippica – Competizione sportiva – Obbligo diligenza – Grave violazione – Illecito sportivo –Radiazione – Sussiste – Legittimità 2. Giustizia amministrativa – Ippica – Sanzioni disciplinari – Sindacato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-2-2011-n-777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2011 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-2-2011-n-777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2011 n.777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Contessa <br /> V.P. Toivanen (Avv.ti S. Matii, D. Pavoni) c/ UNIRE (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto amministrativo dello sport – Ippica – Competizione sportiva – Obbligo diligenza – Grave violazione – Illecito sportivo –Radiazione – Sussiste – Legittimità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ippica – Sanzioni disciplinari – Sindacato g.a. – Sussiste – Limiti – Abnormità o travisamento dei fatti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Costituisce un illecito sportivo la grave violazione del generale canone di diligenza sussistente in capo all’allenatore-guidatore professionale del settore ippico, ex art. 26 del Regolamento delle corse, qualora questi, in occasione di una competizione sportiva, non si avveda della fraudolenta sostituzione del cavallo dichiarato ai fini della gara, appartenente alla propria scuderia, con altro cavallo avente caratteristiche palesemente diverse. 	</p>
<p>2. Nel rispetto dei generali principi relativi ai limiti del vaglio giurisdizionale sugli atti sanzionatori, il giudice non può sindacare il contenuto discrezionale delle valutazioni operate in sede disciplinare, se non nei casi in cui il giudizio disciplinare risulti affetto da profili di abnormità o travisamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6143 del 2009, proposto: 	</p>
<p>dal sig. Veli Pekka Toivanen, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Matii, e Domenico Pavoni, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via A. Riboty, n. 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III-TER, n. 4473/2008, resa tra le parti, concernente RADIAZIONE DA OGNI ATTIVITA&#8217; IPPICA REGOLATA DALL&#8217;ENCAT</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’Avvocato Matii e l&#8217;Avvocato dello Stato Ventrella;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il sig. Toivanen riferisce che con decisione in data 20 febbraio 1998 la Commissione disciplinare di prima istanza dell’ENCAT (Ente Nazionale Corse Al Trotto; in seguito UNIRE – Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine -) applicava nei suoi confronti la sanzione della radiazione da ogni attività ippica regolata dall’Ente.<br />	<br />
La sanzione era stata applicata in relazione agli eventi occorsi in Milano in data 30 novembre 1997, allorquando era stato accertato che il cavallo trottatore iscritto sotto il nominativo ‘Vandik Per’ (appartenente ad una scuderia allenata dall’appellante) era in realtà stato sostituito con altro cavallo, diverso per tipologia e per età.<br />	<br />
Nell’occasione, la Commissione aveva rilevato a carico dell’appellante l’esistenza di una condotta qualificabile come illecito sportivo, osservando altresì che “<i>l’allenatore-guidatore Toivanen Veli Pekka non può che essere ritenuto responsabile quale unico ed esclusivo affidatario del cavallo, in quanto gli elementi a discolpa da questo forniti sono rimasti privi di qualsiasi riscontro probatorio; in particolare il Toivanen, data la sua comprovata esperienza, non poteva non rendersi conto, viste le sostanziali difformità riscontrate a Milano il 30.11.97, riguardanti sia l’aspetto esteriore che l’età (avente questa notevole influenza sulle prestazioni e sulla maturità agonistica del soggetto), della difformità tra i dati presenti sul certificato di identificazione ed il cavallo effettivamente guidato ed allenato</i>”.<br />	<br />
Con decisione in data 3 giugno 1998 la Commissione disciplinare di appello dell’ENCAT respingeva il ricorso proposto in sede amministrativa, avverso la precedente decisione del novembre 1997.<br />	<br />
Nell’occasione, la Commissione di appello osservava che l’incolpato non fosse stato in grado di fornire una prova certa e liberatoria in ordine all’insussistenza dei profili di responsabilità disciplinare a lui ascritti.<br />	<br />
Ai fini della presente decisione è altresì rilevante osservare che, in sede di pronuncia sul ‘gravame amministrativo’, la Commissione ebbe a confermare anche sotto un ulteriore e diverso profilo la sanzione irrogata, osservando che – anche a prescindere dall’effettiva sussistenza di un’ipotesi di illecito sportivo – i fatti ascritti all’appellante (accertati nella loro materialità) risultavano comunque rilevanti ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento delle corse, il quale ascrive in capo all’allenatore del cavallo un complesso di doveri, che non risultavano nella specie rispettati dall’incolpato.<br />	<br />
Ad avviso della Commissione, in particolare, “<i>il Toivanen doveva conoscere e accertar[e], al momento opportuno, la sussistenza della corrispondenza degli elementi caratteriali del cavallo presentato alle corse per una presunzione juris tantum, per cui una discolpa ad un inadempimento a tale obbligo può verificarsi solo con una prova contraria, che non risulta essere stata portata nel giudizio di Prima Istanza e di Appello</i>”.<br />	<br />
All’indomani della decisione della Commissione di appello, l’odierno appellante assumeva l’iniziativa di sollecitare indagini in sede penale in relazione alla sussistenza e alla configurazione giuridica dei fatti a lui addebitati.<br />	<br />
In particolare, nel corso del 2003, il sig. Toivanen presentava denuncia innanzi alla competente procura della Repubblica al fine dell’eventuale esercizio dell’azione penale, eventualmente anche nei suoi stessi confronti, per i reati di frode in competizione sportiva e di truffa aggravata configurabili in relazione all’ipotesi di frode sportiva posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio del 1997.<br />	<br />
A tal fine, l’odierno appellante dichiarava espressamente di rinunciare agli effetti della prescrizione in sede penale eventualmente maturata.<br />	<br />
Risulta, tuttavia, agli atti che nel torno temporale successivo la magistratura requirente non provvide ad esercitare la sollecitata azione in sede penale.<br />	<br />
A questo punto della vicenda, l’appellante proponeva ricorso per revocazione della decisione della Commissione di disciplina di appello dell’ENCAT del 3 giugno 1998, ritenendo che gli esiti del procedimento avviato in sede penale costituissero prova dell’errore di fatto revocatorio il quale aveva indotto all’erronea adozione del primo provvedimento di radiazione.<br />	<br />
Tuttavia, con decisione in data 29 gennaio 2004 la Commissione disciplinare d’appello dell’ENCAT respingeva l’istanza di revocazione, ritenendo l’insussistenza dei relativi presupposti.<br />	<br />
Nelle more del giudizio di revocazione in questione, il sig. Toivanen Veli Pekka depositava una ‘nota esplicativa’ della prima istanza di revocazione, allegando i documenti con cui le Procure della Repubblica coinvolte avevano confermato il mancato esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.<br />	<br />
La Commissione di disciplina ‘di appello’ dell’UNIRE riqualificava l’istanza in parola come nuova istanza di revocazione e, in subordine, di autoannullamento.<br />	<br />
Nel merito, tuttavia, la Commissione (decisione in data 8 novembre 2004) respingeva l’istanza, osservando che:<br />	<br />
a) ai sensi dell’art. 22 del nuovo regolamento di disciplina dell’UNIRE, le ipotesi in cui è possibile procedere alla revocazione di una precedente decisione sono tassative e non estensibili in via analogica;<br />	<br />
b) le censure proposte dall’interessato non riguardavano l’esistenza di un presunto errore di fatto revocatorio, bensì un preteso errore logico-giuridico in cui sarebbero incorsi i primi Giudici, nonché il fatto storico del mancato promuovimento dell’azione penale nei suoi confronti;<br />	<br />
c) nessuna delle circostanze dinanzi richiamate <i>sub b</i>) fosse idonea a supportare un pronuncia rescindente nell’ambito del giudizio di revocazione;<br />	<br />
d) in particolare, il mancato esercizio dell’azione penale non costituiva circostanza idonea a supportare la proposta istanza di revocazione, anche perché la decisione in data 3 giugno 1998 risultava fondata non solo sul fatto di rilevanza penale (la frode sportiva), ma anche sulla grave violazione del generale dovere di diligenza, la quale era evidentemente indifferente rispetto all’esito della vicenda penale.<br />	<br />
La pronuncia in questione veniva impugnata (col ricorso n. 5079 del 2005) dal sig. Veli Pekka Toivanen innanzi al T.A.R. del Lazio, il quale con la sentenza oggetto del presente gravame respingeva il ricorso.<br />	<br />
Al riguardo, il Tribunale osservava che:<br />	<br />
&#8211; la decisione reiettiva sull’istanza di revocazione risultasse corretta, non essendo emerso in atti alcun profilo riconducibile a un errore di fatto revocatorio, sia pure secondo la particolare declinazione di cui all’art. 22 del regolamento di disciplin<br />
&#8211; gli atti con cui la magistratura requirente attestava il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti dell’odierno appellante non potevano essere valutati alla stregua di ‘fatti nuovi’, idonei a supportare un giudizio di revocazione;<br />	<br />
&#8211; in ogni caso, la decisione negativa del 3 giugno 1998 non risultasse fondata unicamente sul fatto di rilevanza penale (l’illecito sportivo, concretante gli estremi della frode in competizione sportiva, nonché la truffa aggravata tentata), ma fosse altre<br />
La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal sig. Toivanen Veli Pekka, il quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza. <br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 16 novembre 2010, presenti i procuratori delle parti costituite come da verbale di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un allenatore professionale del settore ippico avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio che ha respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione di disciplina di appello dell’UNIRE, la quale aveva a sua volta respinto un ricorso per revocazione avverso la precedente decisione di radiazione da ogni attività ippica per un grave illecito sportivo (in occasione di una competizione svoltasi nel novembre del 1997, era accaduto che un cavallo della scuderia allenata dell’appellante era stato fraudolentemente sostituito con altro animale dalle caratteristiche oggettivamente diverse).<br />	<br />
2. Con un primo argomento di doglianza, l’appellante contesta la pronuncia del T.A.R. per la parte in cui ha affermato che la decisione di radiazione del febbraio 1998 (confermata da quella ‘di appello’ in data 3 giugno 1998) non fosse fondata unicamente sul fatto di rilevanza penale (la frode sportiva, i cui elementi costitutivi concretano altresì fattispecie delittuose), bensì anche – ed in modo autonomo – su una grave violazione del generale dovere di diligenza, la quale assumeva di per sé rilievo ai fini disciplinari.<br />	<br />
L’appellante contesta, altresì, l’affermazione dei primi giudici secondo cui la decisione della Commissione disciplinare d’appello del 3 giugno 1998 avesse riformato la precedente decisione del 2 febbraio 1998 (la quale aveva fondato la radiazione ritenendo fondata l’accusa di frode sportiva).<br />	<br />
Quanto alla prima questione, l’appellante osserva – al contrario – che la decisione del giugno 1998 era fondata in modo determinante sull’accusa di frode sportiva, laddove la violazione di cui all’art. 26 del regolamento delle corse ippiche non risultava <i>ex se</i> idonea a supportare un provvedimento di radiazione.<br />	<br />
Quanto alla seconda questione, l’appellante osserva che la decisione del giugno 1998 non ha in alcun modo riformato il precedente provvedimento espulsivo del febbraio 1998, ma – al contrario – lo ha puntualmente confermato.<br />	<br />
Con un secondo argomento di doglianza, l’appellante contesta il capo della sentenza con cui si è escluso che il giudizio di revocazione sulla decisione disciplinare del giugno 1998 potesse fondarsi (non già sulla scoperta di documenti preesistenti, che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore, bensì) su fatti e documenti sopravvenuti al giudizio oggetto di revocazione, come quelli risultanti all’esito delle indagini penali.<br />	<br />
Sotto tale aspetto l’appellante osserva che la pronuncia in epigrafe sia meritevole di riforma per non aver considerato che l’istituto di cui all’art. 22 del regolamento di disciplina del’UNIRE (rubricato ‘casi di revocazione’) non sarebbe assimilabile, sotto il profilo sistematico, all’istituto della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. (il quale annette rilevanza, ai fini rescindenti, alla sopravvenienza di documenti successivi al giudizio), quanto – piuttosto – all’istituto della revisione di cui all’art. 630 c.p.p. (il quale annette rilevanza anche alle nuove prove sopravvenute al giudizio di condanna).<br />	<br />
Quindi, la sentenza sarebbe errata per non aver consentito di dare ingresso nel giudizio al ‘fatto nuovo’ (pur se successivo alla definizione del giudizio oggetto di revocazione) rappresentato dal mancato esercizio dell’azione penale.<br />	<br />
2.1. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, non sono meritevoli di accoglimento.<br />	<br />
Come si è osservato in precedenza, l’atto di appello si fonda, essenzialmente, su due capisaldi logici: il primo relativo al fatto che il giudizio di grave negligenza espresso nella decisione disciplinare del giugno 1998 non sarebbe stato di per sé idoneo e sufficiente a supportare il provvedimento espulsivo; il secondo relativo al fatto che il mancato esercizio dell’azione penale avrebbe rappresentato una circostanza di cui l’Organo disciplinare avrebbe dovuto tenere conto, anche alla luce delle peculiarità dell’istituto della revocazione, per come disciplinato dall’art. 22 del regolamento di disciplina dell’UNIRE.<br />	<br />
E’ evidente al riguardo che il primo dei richiamati profili assuma rilievo preliminare ed assorbente, in quanto, laddove si concludesse nel senso che l’accusa di grave negligenza fosse di per sé idonea a supportare il provvedimento espulsivo, non assumerebbe rilievo ai fini del decidere la questione relativa al se il mancato esercizio dell’azione penale per i reati di frode in competizione sportiva e di truffa aggravata dovesse essere valutato ai fini rescindenti.<br />	<br />
Tanto premesso dal punto di vista concettuale, il Collegio ritiene che la sentenza oggetto di gravame risulti sotto tale profilo meritevole di conferma, in quanto:<br />	<br />
&#8211; l’esame della documentazione di causa evidenzia che la decisione della Commissione di disciplina di appello del 3 giugno 1998 avesse, sì, confermato la determinazione espulsiva adottata il 20 febbraio 1998, ma l’avesse fondata non solo (e non tanto) sul<br />
&#8211; l’esame della decisione di appello in data 3 giugno 1998 mostra, invero, che il provvedimento disciplinare fu – appunto – confermato conferendo rilievo determinante ed autonomo alla violazione dell’art. 26 del Regolamento delle corse (in tema di obbligo<br />
&#8211; l’esame della decisione resa in sede di giudizio di revocazione in data 8 novembre 2004 affermava in modo inequivoco che “<i>è ininfluente (e non può costituire motivo di revocazione) depositare oggi documenti</i>”, quali i riscontri negativi della Proc<br />
&#8211; conseguentemente, la decisione oggetto di gravame risulta meritevole di conferma laddove afferma: <i>a</i>) che il giudizio disciplinare di appello aveva fondato in modo determinante il provvedimento espulsivo sulla violazione del più volte richiamato a<br />
&#8211; in definitiva, non è rilevante ai fini del presente giudizio interrogarsi in ordine alla ritualità della presentazione dei documenti relativi agli esiti delle indagini penali (né interrogarsi se una tale produzione fosse ammessa ai fini dell’art. art. 6<br />
&#8211; non può giungersi a conclusioni diverse in relazione al fatto che l’accusa di grave negligenza non sarebbe di per sé idonea a supportare il provvedimento di radiazione, poiché, alla luce di generali princìpi relativi ai limiti del vaglio giurisdizionale<br />
2.2. Con un ulteriore motivo di appello, l’interessato chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui non avrebbe rilevato il vizio della decisione della Commissione di disciplina di appello, la quale non aveva ritenuto di procedere all’annullamento delle precedenti determinazioni (annullamento richiesto in via subordinata), ritenendo l’insussistenza dei relativi presupposti (illegittimità dell’atto; sussistenza di un interesse pubblico alla sua rimozione).<br />	<br />
2.2.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento, in quanto (anche a voler tralasciare la questione dell’effettiva assimilabilità delle decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva ad ordinari provvedimenti amministrativi), la decisione della Commissione in data 8 novembre 2004 risulta insuperabilmente scevra dai vizi rubricati, laddove ha rilevato l’insussistenza del presupposto sostanziale per l’adozione dell’invocato provvedimento di autotutela (cioè l’illegittimità della decisione sanzionatoria del giugno 1998).<br />	<br />
Sotto tale aspetto (e rinviando sotto ogni altro profilo a quanto già rilevato <i>infra</i>, <i>sub</i> 2.1.), si ribadisce che il provvedimento espulsivo adottato nel giugno del 1998 (a conferma di quanto già statuito nel febbraio dello stesso anno) risulta esente dai rubricati profili di illegittimità, per essere stata la determinazione sanzionatoria mantenuta entro i limiti del legittimo esercizio dei poteri in subjecta materia e ragionevolmente fondata su un profilo di responsabilità disciplinare caratterizzato dalla gravità posta a base della sanzione.<br />	<br />
2.2.2. Dalla reiezione dei motivi di appello sin qui esaminati, consegue anche la reiezione dell’ulteriore motivo di ricorso, con il quale l’appellante lamenta che il Tribunale abbia di fatto confuso il provvedimento di ‘grazia’ adottato nei suoi confronti dal Commissario governativo alcuni anni dopo i fatti oggetto del presente giudizio e il provvedimento di ‘riabilitazione’ (di cui è menzione nell’ambito della pronuncia gravata, ma che non è mai stato adottato nei suoi confronti).<br />	<br />
Ed infatti, anche ad ammettere l’errore terminologico in cui sarebbero incorsi i primi giudici, in nessun modo ciò potrebbe incidere sugli esiti del presente giudizio in quanto (per le ragioni sin qui esposte) non sussistevano in concreto i presupposti per l’adozione di un provvedimento di riabilitazione per insussistenza dei fatti disciplinari posti a fondamento dell’incolpazione.<br />	<br />
3. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 6143 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-2-2011-n-777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2011 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-777/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-777/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.777</a></p>
<p>Pres.Virgilio Est. De Francisco Ricciardello Costruzioni s.r.l.(Avv.F. Cintioli) c/ Comune di Messina(A. Tigano);ed altri sull&#8217;illegittimità dell&#8217; esclusione da una gara di una società qualora l&#8217;annotazione nel Casellario informatico non menzioni alcuna falsità nelle dichiarazioni, segnalando solo un&#8217; irregolarità contributiva 1)Contratti della PA – Autorità dei contratti pubblici – Iscrizione nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-777/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-777/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Virgilio  Est. De Francisco<br /> Ricciardello Costruzioni s.r.l.(Avv.F. Cintioli) c/ <br />Comune di Messina(A. Tigano);ed altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217; esclusione da una gara di una società qualora l&#8217;annotazione nel Casellario informatico non menzioni alcuna falsità nelle dichiarazioni, segnalando solo un&#8217; irregolarità contributiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)Contratti della PA – Autorità dei contratti pubblici – Iscrizione nel ca-sellario informatico – Natura &#8211;  Provvedimento Amministrativo.</p>
<p>2)Contratti P.A. – Gara – Casellario informatico – Irregolarità contributiva –Annotazione senza riferimento a false dichiarazioni- Preclusioni-Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)All’iscrizione nel casellario informatico dell’osservatorio sui lavori pub-blici va riconosciuta valenza costitutiva degli effetti sanzionatori delle vio-lazioni ivi registrate, con il corollario che detti effetti da un lato si produco-no a partire dalla pubblicazione stessa e, dall’altro lato, non possono essere che quelli tipicamente corrispondenti alla specifica violazione che ivi sia stata effettivamente iscritta. Sicché non può esservi spazio residuo  per valu-tazioni in termini sostanziali dell’iscrizione stessa, che ne comportino cioè una riqualificazione non coincidente con la formale iscrizione operata.</p>
<p>2)  Qualora l’ annotazione nel Casellario informatico  non menzioni alcuna falsità nelle dichiarazioni, segnalando solo un’ irregolarità contributiva<br />
non ne deriva  alcun effetto preclusivo  ex art.75 D.P.R. 554/99; né alcun soggetto diverso dall’Autorità preposta al settore dei lavori pubblici – dun-que neppure il T.A.R., in sede di cognizione sugli effetti di tale annotazione per la partecipazione alle successive gare – può interpretativamente mutare il titolo dell’iscrizione, altrimenti risultando violati i principi di affidamento e di difesa, anche in sede amministrativa, dell’impresa interessata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  777/08   Reg.Dec.<br />
NN.    810<br />
1067	Reg.Ric.<br />	<br />
1068	ANNO 2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti nn. 810/06 e 1067/06 proposti da:<br />
&#8211; Ric. n. 810/2006 &#8211; <b>RICCIARDELLO COSTRUZIONI s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo dell’Associazione temporanea con MARCOLI ETTORE s.p.a. e PINTO s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Cin</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI MESSINA</B>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A. Tigano, con domicilio eletto in Palermo, via D. Trentacoste, 89, presso lo studio Allotta;</p>
<p>e  nei  confronti  di<br />
<b>CONSORZIO STABILE EUROCONST, TECNIS s.p.a., COGIP s.r.l.</b> e <b>ING PAVESI &#038; C. s.p.a.</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;<br />
<b>A.I.A. COSTRUZIONI s.p.a., </b>in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo del R.T.I. costituito con DE.MO.TER e CORDIOLI &#038; C. s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Arturo Merlo con domicilio eletto in Palermo, viale Regina Margherita, 42, presso lo studio dell’avv. Carmelo Belponer;</p>
<p>&#8211; Ric. n. 1067/2006 &#8211; <b>CONSORZIO STABILE EUROCONST</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Andò, con domicilio eletto in Palermo, via Nicolò Turrisi, 59, presso lo studio dell’avv. Antonella Li Don</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI MESSINA</B>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A. Tigano, con domicilio eletto in Palermo, via D. Trentacoste, 89, presso lo studio Allotta;</p>
<p>e  nei  confronti  di<br />
<b>A.T.I. GEOM. RICCIARDELLO COSTRUZIONI s.r.l., MARCOLI ETTORE s.p.a., PINTO s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, l’A.T.I. A.I.A. COSTRUZIONI s.p.a., DEMOTER s.r.l., CORDIOLI &#038; C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e nelle persone dei componenti il collegio dei liquidatori dell’A.I.A. Costruzioni s.p.a., A.T.I. TECNIS s.p.a., COGIP s.r.l., ING PAVESI C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. int. IV) n. 349 del 9 marzo 2006.</p>
<p>Visti i ricorsi, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. A. Tigano per il comune di Messina e dell’avv. A. Merlo per l’A.I.A. costruzioni in proprio e n.q.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Vista la decisione parziale 2 marzo 2007, n. 116;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 2 aprile 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi, altresì, l’avv. F. Cintioli per la Ricciardello Costruzioni s.r.l., l’avv. A. Tigano per il comune di Messina e l’avv. A. Merlo per l’A.I.A. costruzioni in proprio e n.q.;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Vengono nuovamente in decisione – dopo la decisione parziale 2 marzo 2007, n. 116, con cui è stata disposta la riunione dei gravami in epigrafe, è stato definitivamente respinto l’appello n.r.g. 1067/2006 e sono stati ordinati incombenti istruttori relativamente a quello n.r.g. 810/2006 – gli appelli contro la sentenza indicata in epigrafe, reiettiva dei ricorsi proposti per l’annullamento dell’aggiudicazione all’odierna appellata A.I.A. Costruzioni s.p.a. (in proprio e n.q. di capogruppo dell’a.t.i. con Demoter s.p.a. e Cordioli &#038; Co. s.p.a.) dell’appalto per i lavori di completamento del I e II lotto della costruzione dello svincolo autostradale Nord–Giostra/Annunziata.<br />
All’odierna udienza la causa è stata di nuovo spedita in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – Non v’è luogo a ulteriormente provvedere in ordine all’appello n.r.g. 1067/2006, che è già stato definitivamente respinto con la cit. decisione parziale 2 marzo 2007, n. 116, di cui si è detto nella narrativa in fatto che precede. <br />
2. – In ordine all’appello n.r.g. 810/2006, su cui devesi invece statuire, è d’uopo prendere le mosse dal rilievo che relativamente a esso la sentenza gravata – avendo esaminato preliminarmente il ricorso incidentale dell’aggiudicataria a.t.i. Aia Costruzioni, in quanto impediente rispetto all’ammissione in gara dell’odierna appellante a.t.i Ricciardello Costruzioni, e ritenuta la fondatezza di detto gravame incidentale – ha accolto la tesi della ricorrente incidentale in prime cure, secondo cui l’odierna appellante avrebbe dovuto essere esclusa in ogni caso dalla gara; ciò perché la Ricciardello Costruzioni, in data 9 giugno 2004, era stata destinataria di un’annotazione nel Casellario informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici per aver dichiarato, in una precedente gara, di essere contributivamente in regola, senza che ciò trovasse però poi conferma nella verifica ex art. 10, comma 1-<i>quater</i>, L. n. 109/1994, il che, secondo il giudice di prime cure, concretava comunque la causa di esclusione per un anno, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, da tutte le gare, ivi inclusa quella per cui è causa svoltasi il 10 giugno 2004.<br />
Il primo motivo dell’appello, che va ora esaminato, deduce dunque che detta annotazione non menziona alcuna falsità nelle dichiarazioni, segnalando solo un’irregolarità contributiva dalla quale non deriva alcun effetto preclusivo ex art. 75 cit. (tanto che l’annotazione è stata poi cancellata, proprio in quanto non iscritta come relativa a false dichiarazioni ed al contrario di quelle relative a queste ultime); né che alcun soggetto diverso dall’Autorità preposta al settore dei lavori pubblici – dunque neppure il T.A.R., in sede di cognizione sugli effetti di tale annotazione per la partecipazione alle successive gare – possa interpretativamente mutare il titolo dell’iscri-zione, altrimenti risultando violati i principi di affidamento e di difesa, anche in sede amministrativa, dell’impresa interessata.<br />
Il motivo è fondato, con il corollario che il ricorso incidentale di primo grado – sebbene accolto in prime cure – deve essere disatteso.<br />
All’iscrizione nel casellario informatico dell’osservatorio sui lavori pubblici va, infatti, riconosciuta valenza costitutiva degli effetti sanzionatori delle violazioni ivi registrate, con il corollario che – così come sostenuto dall’appellante nel motivo in esame – detti effetti da un lato si producono a partire dalla pubblicazione stessa e, dall’altro lato, non possono essere che quelli tipicamente corrispondenti alla specifica violazione che ivi sia stata effettivamente iscritta.<br />
Sicché non può esservi spazio residuo (né per le stazioni appaltanti, né per alcun’altra amministrazione diversa dalla stessa Autorità che gestisce il casellario, e dunque nemmeno per il giudice amministrativo in sede di accoglimento di censure aventi la finalità di concretare gli effetti di un’iscrizione diversa e più grave di quella concretamente effettuata) per valutazioni in termini sostanziali dell’iscrizione stessa, che ne comportino cioè una riqualificazione non coincidente con la formale iscrizione operata.<br />
Nel caso di specie, a carico dell’odierna appellante risultava solo un’annotazione perché “non in regola con l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva”; tale essendo l’annotazione, essa non può essere convertita – neppure dal T.A.R., in accoglimento di un ricorso incidentale che, in sostanza, finirebbe con il censurare il titolo dell’iscrizione operata dall’Autorità nel casellario informatico sulla base della segnalazione operata dalla stazione appaltante di altra gara – in un’iscrizione, mai avvenuta, per supposta “falsa dichiarazione”.<br />
Diversamente, verrebbe meno non solo ogni possibilità di difesa in sede amministrativa per l’impresa, ma soprattutto si aprirebbe la porta alla più alta incertezza giuridica, ben oltre i termini di impugnazione del primo provvedimento di iscrizione.<br />
Sicché quest’ultimo non può che rilevare, nelle gare successive, quale mero fatto storico e, dunque, nei termini in cui ha avuto luogo.<br />
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di appello, va disatteso il ricorso incidentale che erroneamente il T.A.R. ha accolto.<br />
3. – Per effetto di ciò, si deve in questa sede conoscere del merito del ricorso principale (il cui esame è stato impedito in prime cure dalla ritenuta fondatezza di quello incidentale), riproposto dall’appel-lante con il secondo motivo di gravame e volto a censurare l’erroneità della valutazione di anomalia dell’offerta formulata dall’appellante (ribasso del 29,29 %, a fronte di quello del 22,23 dell’aggiudicataria).<br />
Al fine di vagliare la correttezza della valutazione in proposito operata della stazione appaltante, si è svolta una C.T.U., di contenuto analogo a quella già svolta in primo grado relativamente ad altra impresa, ivi parimenti ricorrente nell’ambito della stessa gara.<br />
L’esito dell’imcombente istruttorio ha dimostrato, ad avviso del Collegio, la fondatezza anche del secondo motivo di appello.<br />
In esito a un’approfondito studio delle vicende occorse, i tecnici incaricati – gli stessi, peraltro, che già avevano trattato in primo grado la questione in relazione all’offerta, pure ritenuta anomala, di un altro concorrente – hanno concluso “<i>che le valutazioni espresse dalla commissione di gara, seppur nella maggior parte dei casi formalmente coerenti con i criteri e le regole di giudizio dettate dalla scienza e dalla tecnica, non hanno, tuttavia, il grado d’approfondimento necessario per un’esaustiva valutazione dei costi correlati all’offerta presentata</i>”.<br />
Viceversa, “<i>la verifica eseguita, con riferimento ai rilievi mossi dalla commissione all’offerta dell’A.T.I. ed alle deduzioni di risposta della stessa, porta … a sintetizzare, quantificando i maggiori e minori costi, come segue: … € 157.971,69</i>”<i> </i>(di maggiori costi finali).<br />
“<i>In conseguenza dei maggiori costi stimati, l’utile dell’impresa si riduce dal 4,00%, previsto nell’offerta, al 3,44% effettivo</i>”.<br />
Tenendo altresì conto dell’ultrannualità dell’appalto, da eseguirsi “a prezzo fisso”, e della conseguente incidenza dell’inflazione (che i consulenti hanno ipotizzato, <i>ratione temporis</i>, al 2% annuo per tutti i 20 mesi di durata prevista dei lavori, con relativi costi costanti durante detto periodo) hanno affermato – in esito ad un calcolo che il Collegio non ritiene di dover (far) verificare, non essendovi contestazioni specifiche sul punto – che “<i>nel caso in esame l’utile netto effettivo dell’A.T.I. risulta, quindi, pari a: € 1.086.581,29 – 314.832,58 = € 771.748,71, corrispondente ad una percentuale del 2,42%</i>”.<br />
Tale risultato dimostra che, contrariamente a quanto opinato in sede di amministrazione attiva, l’offerta formulata dall’appellante non era in sé anomala, ma invece atta a produrre un apprezzabile utile per l’impresa offerente (vieppiù ove l’indicata percentuale si ponga in rapporto all’importo dei lavori da appaltare, pari a circa € 46.200.000).<br />
Le estreme difese degli appellati hanno cercato, anche a mezzo dei consulenti tecnici di parte, di “<i>confutare il metodo seguito dai consulenti d’ufficio per riscontrare i quesiti loro rivolti, le omissioni ricostruttive e gli esiti della consulenza</i>”.<br />
Il Collegio, nondimeno, ritiene di condividere integralmente e di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i cc.tt.uu. incaricati.<br />
Tali conclusioni appaiono infatti frutto di uno studio articolato, completo e convincente nonché, per quanto è dato riscontrare, privo di palesi vizi logici e di evidenti incongruenze.<br />
Esse non sono sostanzialmente scalfite dalle contrarie affermazioni degli appellati (che, assumendo la prevalenza delle valutazioni tecniche operate dall’amministrazione su quelle poste a base della C.T.U., finiscono col negare in radice l’ammissibilità di quest’ultima), le quali neppure sono tali da indurre a richiedere chiarimenti o controdeduzioni ai consulenti d’ufficio, né – <i>a</i> <i>fortiori</i> – a disporre secondo quanto prevede, per casi particolari e gravi, l’art. 196 c.p.c..<br />
4. –<b> </b>In conclusione, disattesosi l’appello n.r.g. 1067/2006, va invece ora accolto quello n.r.g. 810/2006, con le conseguenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio ed a quelle per l’espletata C.T.U., come indicato in dispositivo; vanno perciò annullatati gli atti impugnati dall’appellante in prime cure, che andrà reintegrata in forma specifica con la stipulazione del contratto d’appalto, ove ancora possibile, o risarcita per l’intero, ovvero per la parte di lavori non affidati.</p>
<p align=center>
<b>P. Q. M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riuniti gli appelli in epigrafe e disatteso con decisione 2 marzo 2007, n. 116, l’appello n.r.g. 1067/2006, defintivamente pronunciando accoglie l’appello n.r.g. 810/2006 e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti impugnati in primo grado, disponendo la reintegrazione in forma specifica dell’appellante se ancora possibile o, in difetto, il risarcimento dei danni da liquidarsi in base all’art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.<br />
Condanna il Comune di Messina e l’A.I.A. Costruzioni s.p.a., in solido, a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000, oltre accessori di legge ed oltre spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Palermo il 2 aprile 2008 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Fillippo Salvia, componenti.<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 23 settembre 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-777/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2006 n.777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-29-9-2006-n-777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-29-9-2006-n-777/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-29-9-2006-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2006 n.777</a></p>
<p>Pres. G. PetruzzelliP. Zannelli (Avv.ti R. Tagliaferri e L. Frare) c/ Ministero della Giustizia, Commissione per l&#8217;esame di avvocato presso la Corte d&#8217;Appello di Firenze, Commissione per l&#8217;esame di avvocato presso la Corte d&#8217;Appello di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato &#8211; Firenze) ancora in tema di motivazione dell&#8217;esame di avvocato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-29-9-2006-n-777/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 29/9/2006 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Petruzzelli<br />P. Zannelli (Avv.ti R. Tagliaferri e L. Frare) c/ Ministero della Giustizia, Commissione per l&#8217;esame di avvocato presso la Corte d&#8217;Appello di Firenze, Commissione per l&#8217;esame di avvocato presso la Corte d&#8217;Appello di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato &#8211; Firenze)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di motivazione dell&#8217;esame di avvocato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; Concorso per abilitazione alla professione forense &#8211; Prove scritte &#8211; Valutazione &#8211; Solo punteggio numerico &#8211; Insufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, la censura di difetto di motivazione, ai sensi della quale, in caso di valutazione negativa della prova scritta, è necessario che all’assegnazione del voto numerico faccia seguito la formulazione di un giudizio di non idoneità con il quale vengano esplicitate le ragioni di tale valutazione, presenta sufficienti elementi di fondatezza ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare ex art. 21 l. n. 1034/1971.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2006/11/2554/d">nota dell&#8217;Avv. Tommaso Pontello</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di motivazione dell’esame di avvocato</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p></b></p>
<p>Registro Ordinanze: 777 /2006<br />
		Registro Generale:	1371/2006 																																																																																										</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE  &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:  GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente, relatore; RAFFAELE POTENZA Cons.; SAVERIO ROMANO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 28 Settembre 2006</p>
<p>Visto il ricorso 1371/2006 (3^ Sez.) proposto da:<br />
<b>ZANNELLI PAOLO</b> rappresentato e difeso da: TAGLIAFERRI RICCARDO  e FRARE LIVIA  con domicilio eletto in FIRENZE  VIA L.S. CHERUBINI N. 20  presso TAGLIAFERRI RICCARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO FIRENZE</b>   rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede<br />
<b>COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO BARI</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>   rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento a firma del Presidente della Commissione per gli esami per l&#8217;abilitazione alla professione di avvocato &#8211; sessione 2005, pubblicato mediante affissione presso i locali della Corte d&#8217;Appello di Firenze in data 20 giugno 2006, con il quale il ricorrente non è stato incluso tra i candidati idonei a sostenere le prove orali dell&#8217;esame;<br />
nonché del verbale della III Sottocommissione d&#8217;esame presso la Corte di Appello di Bari, a firma del Vicepresidente, dell&#8217;8 febbraio 2006, con il quale è stata data una valutazione complessiva di 81/150 alla tre prove scritte del ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO BARI <br />
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO FIRENZE <br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <br />
Udito il relatore Pres. GIUSEPPE PETRUZZELLI e uditi, altresì, per le parti l’avv.to Riccardo Tagiaferri e l’avv.to dello Stato Michele Gambini  <br />
Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame, appare non privo di elementi di fumus boni iuris in ordine al motivo di ricorso con cui si denuncia l’illegittimità del giudizio espresso con mera dichiarazione di voto numerico senza spiegare le ragioni sulle quali il voto medesimo sarebbe fondato;<br />
Ritenuto sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile previsto dalla legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa, ed ammette con riserva  il ricorrente alla prova orale; <br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 28 settembre 2006<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 settembre 2006<br />
Firenze, lì 29 settembre 2006</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2004 n.777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-6-2004-n-777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-6-2004-n-777/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-6-2004-n-777/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2004 n.777</a></p>
<p>Pres. B. Amoroso – Est. L. Tacchi Venturato Valentino e Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a. (avv. D. Aliberti) c. Comune di San Benedetto del Tronto (avv. O. Bagalini), Jacoponi Raniero, Sportinvest s.p.a. e Perazzoli Paolo il Sindaco non ha il potere di sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-6-2004-n-777/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2004 n.777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-6-2004-n-777/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2004 n.777</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. B. Amoroso – Est. L. Tacchi<br />
Venturato Valentino e Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a. (avv. D. Aliberti) c. Comune di San Benedetto del Tronto (avv. O. Bagalini), Jacoponi Raniero, Sportinvest s.p.a. e Perazzoli Paolo</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">il Sindaco non ha il potere di sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della locale squadra di calcio</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Poteri del Sindaco –gestione amministrativa e tecnica della locale squadra di calcio – sostituzione degli organi di amministrazione di s.p.a. avente ad oggetto l’esercizio di attività calcistica – carenza assoluta di potere</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non rientra tra le funzioni del Sindaco quella di sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della locale squadra di calcio formalmente e sostanzialmente strutturata come società di capitali – s.p.a. – interamente privata.Risultano pertanto viziati da carenza assoluta di potere quegli atti con i quali il Sindaco disponga l’estromissione e la sostituzione degli organi di amministrazione di tale s.p.a. – seppure avente ad oggetto l’esercizio di attività sportiva calcistica come club recante la denominazione e l’emblema comunale – poiché, non ricorrendo i gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale ex art. 38 c. 2 l. 142/90, non si rinvengono nell’ordinamento giuridico norme o principi che abilitino un pubblico amministratore ad interventi così penetranti nella gestione di una società privata.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il Sindaco non ha il potere di sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della locale squadra di calcio</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sui ricorsi riuniti:<br />
I) – Ricorso n.1568 dell’anno 1994 Reg.Gen., proposto da <b>VENTURATO Valentino</b>, anche nella sua veste di Amministratore Unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto del notaio dr. Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24.923, rappresentato e difeso dall’avv.Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;</p>
<p>con l’intervento ad adiuvandum<br />
della <b>CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a.</b>, in persona del curatore, dr.Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">&#8211; il <b>COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO</b>, in persona del sindaco pro-tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio legale dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. delle Marche;<br />
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla P.zza Stamira, presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>JACOPONI Raniero</b>, residente in San Benedetto del Tronto, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; in persona del legale rappresentante, con sede in S.Benedetto del Tronto, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; <b>PERAZZOLI Paolo</b>, res.te in S.Benedetto del Tronto – Porto D’Ascoli, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’atto in data 26.8.1994, prot. n.38256, col quale il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha incaricato il sig.Jacoponi Raniero di gestire la squadra della Sambenedettese Calcio s.p.a. per due mesi, al fine di garantire la partecipazione della stessa alle gare ufficiali di Coppa Italia e di Campionato, nella netta separazione di ruoli con le gestioni che hanno preceduto e condotto la Società e precisandosi che “a Jacoponi Raniero competeranno solo le incombenze relative alla gestione temporanea onde garantire l’equilibrio economico relativo ai due mesi di gestione in nome e per conto della Società che lo ha delegato, separando, nel contempo, il pregresso, allo stato sub judice”.<br />
&#8211; di tutti gli atti pregressi e comunque connessi con quello surrichiamato;</p>
<p>II) – Ricorso n.102 dell’anno 1995 Reg.Gen., proposto da:</p>
<p>VENTURATO Valentino, anche nella sua veste di Amministratore Unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto del notaio dr. Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al C.so Garibaldi, n.110, presso lo studio del-l’avv. Franco Carile;<br />
con l’intervento ad adiuvandum<br />
della <b>CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a.</b>, in persona del curatore, dr. Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi n.110, presso lo studio del-l’avv. Franco Carile;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">&#8211; il <b>COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. delle Marche;<br />
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla p.za Stamira, presso il proprio difensore (studio avv.Barigelletti);</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; del sig.<b>JACOPONI Raniero</b>, res.te in S.Benedetto del Tronto, non costituito;<br />
&#8211; della società <b>SPORTINVEST s.p.a.</b>, avente sede in S.Benedetto del Tronto, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; del sig.<b> PERAZZOLI Paolo</b>, res.te in S.Benedetto del Tronto – Porto d’Ascoli, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’atto in data 28.10.1994, prot. n.47653, col quale il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto la proroga dell’in-carico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio della Sambenedettese Calcio s.p.a. (incarico<br />
già affidato con atto del 26.8.1994, prot. 38256) fino al 30 novembre 1994;<br />
&#8211; di tutti gli atti pregressi e comunque connessi col procedimento surrichiamato.</p>
<p>III) – Ricorso n.208 dell’anno 1995 Reg.Gen, proposto da</p>
<p><b>VENTURATO Valentino</b>, anche nella sua veste di Amministratore Unico della Società Sambenedettese Calcio s.p.a.,<br />
rappresentato da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto del notaio dr.Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;</p>
<p>con l’intervento ad adiuvandum<br />
della<b> CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a,</b> in persona del curatore, dr.Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>contro</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il <b>COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale dell’Ente e già elettivamente<br />
domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. DELLE Marche;<br />
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla P.za Stamira, presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; del sig.<b>JACOPONI Raniero</b>, res.te in S.Benedetto del Tronto, non costituito;<br />
&#8211; della <b>società SPORTINVEST s.p.a</b>., avente sede in S.Benedetto del Tronto, non costituita;<br />
&#8211; del sig. <b>PERAZZOLI Paolo</b>, residente in San Benedetto del Tronto – Porto d’Ascoli, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’atto 2.12.1994, prot. n.53582, col quale il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio Sambenedettese s.p.a. dall’1.12.1994 al 6.12.1994;<br />
&#8211; dell’atto 11.12.1994, prot. n.53582/1, col quale il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio Sambenedettese s.p.a. dal 7.12.1994 al 13 dicembre 1994;<br />
&#8211; dell’atto in data 14.12.1994, prot. n.53582/2, col quale il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio Sambenedettese s.p.a. dal 14.12.1994 al 22.12.1994;<br />
&#8211; dell’atto in data 7.1.1995, prot. n.53582/3, col quale il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio Sambenedettese s.p.a. dal 23.12.1994 fino all’11.1.1995;<br />
&#8211; dell’atto in data 14.1.1995, prot.n.53582/4, col quale il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. dal 12.1.1995 al 7.2.1995;<br />
&#8211; di tutti gli atti pregressi e connessi ai provvedimenti surrichiamati.</p>
<p>IV) – Ricorso n.517 dell’anno 1995 Reg. Gen., proposto</p>
<p>da <b>VENTURATO Valentino</b>, anche nella sua veste di Amministratore Unico della Società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto del notaio dr. Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;<br />
con l’intervento ad adiuvandunIl Sindaco non ha il potere di sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della locale squadra di calcio<br />
della <b>Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a</b>., in persona del curatore dr. Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il <b>COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. delle Marche;<br />
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla p.zza Stamira, presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; del sig. <b>JACOPONI Raniero</b>, res.te in San Benedetto del Tronto, on costituito;<br />
&#8211; della <b>società SPORTINVEST s.p.a., </b>avente sede in San Benedetto del Tronto, non costituita;<br />
&#8211; del sig. <b>PERAZZOLI Paolo</b>, res.te in San Benedetto del Tronto-Porto d’Ascoli, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’atto in data 8.2.1995, prot. n.53582/5, col quale il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. dall’8.2.1995 al 7.3.1995;<br />
&#8211; di tutti gli atti pregressi e comunque connessi al provvedimento surrichiamato.</p>
<p>&#8211; Visto il ricorso n.1568 dell’anno 1994 Reg. Gen., notificato in data 14.12.1994, con i relativi allegati;<br />
&#8211; Visto il ricorso n.102 dell’anno 1995 Reg. Gen., notificato in data 22.12.1994, con i relativi allegati;<br />
&#8211; Visto il ricorso n.208 dell’anno 1995 Reg.Gen., notificato in data 31.1.1995, con i relativi allegati;<br />
&#8211; Visto il ricorso n.517 dell’anno 1995 Reg.Gen., notificato in data 10.4.1995, con i relativi allegati;<br />
&#8211; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco in carica, nei procedimenti relativi ai quattro ricorsi sopraindicati;<br />
&#8211; Visti gli ulteriori atti di costituzione del medesimo Comune di S.Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco in carica, depositati in data 12.2.2003, nei procedimenti relativi ai ricorsi medesimi;<br />
&#8211; Visti gli atti-qualificati come “memorie di costituzione” – con i quali la curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., dichiarata fallita in data 31.5.1995, ha fatto proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente nei quattro ricorsi di cui all’epigrafe;<br />
Viste le memorie prodotte dal Comune di S.Benedetto del Tronto il 26.2.2003 a sostegno delle proprie difese nei procedimenti relativi ai quattro ricorsi di cui all’epigrafe;<br />
Visti gli atti tutti delle cause medesime;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il Consigliere avv. Liana Tacchi;<br />
Uditi gli avv.ti Davide Aliberti per il ricorrente e per la curatela della Sambenedettese calcio s.p.a. e l’avv. Stefano Cascio, su delega dell’avv. Otello Bagalini, per il Comune di S.Benedetto del Tronto.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">I.- In data 26.8.1994 il Sindaco di San Benedetto del Tronto, sig. Paolo Perazzoli, assumeva l’atto di cui al prot. n.38256, avente ad oggetto “Incarico gestione temporanea squadra di calcio”.<br />
Le premesse dell’atto in questione erano, testualmente, le seguenti:<br />
“Visto che la Lega Nazionale Professionisti ha escluso dal Campionato serie C/1 la Sambenedettese Calcio s.p.a.;<br />
Visto che la medesima Società è stata iscritta al Campionato Regionale Dilettanti di Eccellenza per l’anno 1994/1995;<br />
Visto che inoltre la Sambenedettese Calcio è stata esclusa dal Campionato Regionale settore giovanile e che per essere reintegrata nell’attività regionale categoria giovanissimi occorre presentare la necessaria documentazione entro il 30.8.1994;<br />
Visto il decreto pronunziato in udienza dal V.P.O. di S. Benedetto del Tronto in data 22.8.1994 con il quale veniva convalidato lo sfratto intimato alla richiamata Società, per morosità, fissando nel contempo la esecuzione dello stesso per la data del 26.9.94, ordinanza spedita in forma esecutiva in data 22.8.1994 ed il cui provvedimento veniva rilasciato in copia conforme in data 22.8.1994;<br />
Considerato che nella stessa vertenza la Società in questione risultava comunque contumace;<br />
&#8211; Visto che il telegramma del Sindaco di San Benedetto del Tronto del 24.8.1994, diretto al Presidente della Sambendettese Calcio, con il quale si invitava il richiamato Presidente ad un incontro fattivo nella immediata considerazione dell’inizio delle gare ufficiali di campionato e di Coppa Italia e che nessun riscontro allo stesso risulta sia avvenuto da parte del Presidente al quale era stato indirizzato;<br />
Vista la ripetuta assenza dei legali rappresentanti della Società più volte interpellati e che nessun preparativo inerente la predisposizione della squadra di calcio alle scadenze sportive è stato effettuato;<br />
Considerato, altresì, che la prima partita ufficiale di Coppa Italia si svolgerà domenica 28.8.1994 in Pollenza, provincia di Macerata, e che la non partecipazione alla gara comporterebbe l’esclusione dal campionato di eccellenza su decisione della Lega Regionale dilettanti;<br />
Visto il preminente interesse pubblico e sociale, essendo la squadra locale patrimonio dell’intera cittadinanza;<br />
Rilevato, altresì, che l’eventuale cancellazione della squadra suddetta potrebbe comportare gravi sollevazioni da parte dei numerosissimi tifosi con evidenti conseguenze negative sull’ordine pubblico;<br />
Visto l’art.38, 2° comma della Legge 8.6.1990, n.142;<br />
&#8211; Preso atto della disponibilità della Sportinvest s.p.a. con sede in San Benedetto del Tronto in via Fusinato ad assumere la gestione provvisoria della squadra di calcio delegando a tal proposito il sig. Raniero Jacoponi”;<br />
In conseguenza di quanto sopra, il Sindaco incaricava “il sig. Raniero Jacoponi, nato a Massignano il 4.1.1945, residente in San Benedetto del Tronto Via A. Murri n.66 a gestire per mesi 2 (due) dalla data del presente provvedimento la squadra di calcio della Sambenedettese Calcio s.p.a., al fine di garantire la partecipazione di essa alle gare ufficiali di Coppa Italia e Campionato nella netta separazione di ruoli con le gestioni che hanno preceduto e condotto la società”, specificando che al medesimo Jacoponi Raniero sarebbero dovute competere “solo le incombenze relative alla gestione temporanea onde garantire l’equilibrio economico relativo ai due mesi di gestione in nome e per conto della Società che lo aveva delegato, separando, nel contempo, il pregresso, allo stato sub judice”.<br />
Avverso il predetto atto del 26.8.1994 il sig. Venturato Valentino, amministratore unico della Sambenedettese Calcio s.p.a., ha proposto il ricorso giurisdizionale amministrativo rubricato al n.1568/1994, chiedendo che esso venisse dichiarato illegittimo, privo di qualsiasi effetto ed annullato, con il favore delle spese e con riserva di richiesta dei danni ai responsabili tutti in separato giudizio.<br />
A sostegno del gravame il ricorrente ha sostanzialmente dedotto che l’atto impugnato era viziato per incompetenza assoluta, per incompatibilità dell’organo emanante l’atto, per violazione di legge e per sviamento ed eccesso di potere.<br />
1.- Quanto all’incompetenza, è stato rilevato che la Pubblica Amministrazione, al pari di qualunque altro soggetto interessato, avrebbe potuto agire nei confronti della società di capitali mediante i normali mezzi precostituiti dall’ordinamento giuridico (quali il ricorso alla normativa dell’art.2409 c.c. oppure attraverso il mezzo processuale dell’art.700 c.p.c.). In ogni caso, l’organo competente ad intervenire sarebbe stato pur sempre di un ordine di poteri diverso da quello amministrativo, senza aggiungere che, se ve ne fossero stati i presupposti, lo stesso collegio sindacale si sarebbe arrogato quei poteri di impulso che, nella fattispecie, venivano invece omessi non ravvisandosi alcun fondato motivo di intervento sotto i profili della legittimità e del merito gestionale, preso atto della situazione di normalità nell’ambito societario.<br />
2.- Quanto all’incompatibilità si è notato che il Sindaco, in proprio e nella veste di primo cittadino, aveva già compiuto in precedenza ed avrebbe compiuto nell’immediato futuro azioni incompatibili con l’emanazione dell’atto impugnato, ricordandosi, a tal proposito: il rilascio di garanzia fideiussoria personale da parte del Sindaco nel luglio 1993 presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, sostenuta da altra garanzia fideiussoria a firma degli imprenditori Ascolani, Amante e Torquati, allo scopo di facilitare l’iscrizione della Sambenedettese Calcio s.p.a. al campionato di Serie C1 per l’anno calcistico 1993/ 1994; l’aver siglato la transazione con la società esponente per i fitti pregressi dello Stadio Riviera delle Palme e l’aver promosso l’atto deliberativo di revoca a transazione onorata; l’aver promosso l’azione di sfratto della stessa società dallo Stadio di Viale dello Sport; l’aver deciso di depositare ben due istanze di fallimento in danno della Sambenedettese Calcio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, entrambe giustamente respinte; l’aver promosso i ricorsi davanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art.22 L.F.; l’aver abbracciato la causa della Sportinvest s.p.a., capitanata dal Presidente, Nazzareno Torquati; l’aver intrapreso tante operazioni, non di sua competenza, anche presso la lega Calcio; l’aver organizzato, in definitiva, un fallimento pilotato ed annunciato, malgrado, allo stato, non dichiarato per le ineccepibili pronunce del Tribunale di Ascoli Piceno.<br />
3.- Quanto all’eccesso di potere ed allo sviamento, si è evidenziato che l’atto era stato determinato dalla tutela di una posizione che – al contrario di quello che avrebbe dovuto essere – non era certamente di natura pubblicistica; che le premesse in fatto erano assolutamente inesistenti (e, come tali, venivano puntualmente smentite ad una ad una), ovvero giuridicamente contestabili (come la morosità dello sfratto dallo stadio Riviera delle Palme); che il richiamo all’art.38, 2° comma L. n.142/1990 era assolutamente privo di connessione sia logica che giuridica, in quanto il provvedimento sia stato assunto non sulla base di precisi accertamenti in ordine alla veridicità della situazione di pericolo, ma era frutto di mere sensazioni e comunque esulante dal rispetto dei principi generali dell’ordinamento; che i vari motivi pretestuosamente ostentati difettavano di nesso logico, non rispondevano alla realtà e contrastavano con il dispositivo; che la società Sportinvest s.p.a. (il cui Presidente, Nazzareno Torquati, oltre ad essere consigliere co-munale di maggioranza, era anche garante della fideiussione prestata dal Sindaco) era la presunta creditrice della Sambenedettese Calcio in virtù di decreto ingiuntivo in corso di opposizione; e che con il provvedimento impugnato si era configurato un vero e proprio atto arbitrario a finalità espropriative nell’ambito di una società di capitali.<br />
&#8211; Il Comune di San Benedetto del Tronto si è dapprima costituito con atto prodotto il 22.3.1995, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame, siccome infondato.<br />
&#8211; In seguito il Comune medesimo si è costituito in mezzo di un nuovo difensore con memoria depositata il 12.2.2003, nella quale ha analiticamente controdedotto ai motivi di ricorso ed ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali l’impugnato provvedimento del Sindaco – adottato peraltro nella sua veste di Ufficiale di Governo, con conseguente carenza di legittimazione passiva del Comune – dovesse essere ritenuto corretto ed ineccepibile.<br />
&#8211; Nel frattempo, essendo stata la società Sanbenedettese Calcio dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 31.5.1995, il Giudice Delegato, con proprio provvedimento del 22.10.1996, ha disposto che il curatore fallimentare della stessa società si costituisse nel giudizio in epigrafe, spiegando autonomi atti anche di intervento e/o di riassunzione per coltivare l’azione promossa dal ricorrente.<br />
Il che è quanto è avvenuto.<br />
Con memoria depositato il 25.11.1996 la curatela della Sambenedettese Calsio s.p.a. si è costituita nel procedimento relativo al ricorso n.1568/1994, facendo proprie le richieste, le difese, le produzioni e le conclusioni tutte spiegate dal ricorrente.<br />
&#8211; In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto del Tronto ha prodotto un’articolata memoria.<br />
&#8211; La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, parimenti fissata per la discussione dei collegati ricorsi n.102/1995, n.208/1995 e n.517/1995.<br />
&#8211; Indi è passata in decisione.<br />
II.- In data 28.10.1994 il Sindaco di San Benedetto del Tronto, sig. Paolo Perazzoli, ha adottato l’atto di cui al protocollo n.47653, avente ad oggetto “Incarico gestione temporanea squadra di calcio – Proroga”.<br />
Con esso, avendo richiamato il proprio precedente provvedimento n.38258 del 26.8.1994, avendo dato atto che la gestione provvisoria della Sambenedettese Calcio s.p.a. affidata al sig. Iacoponi Raniero aveva consentito alla stessa società Sambenedettese calcio s.p.a. di iniziare a disputare onorevolmente il campionato di Eccellenza regionale, avendo verificato che l’invito rivolto al sig. Valentino Venturato ed al suo procuratore speciale Venturato Antonio al fine di definire la complessa situazione della Sambenedettese Calcio s.p.a. non aveva dato esito ed avendo ritenuto di dover in qualche modo provvedere perdurando le motivazioni addotte nell’atto n.38256 del 26.8.1994, visto l’art.38, secondo comma della L. 8.6.1990, n.142, il Sindaco ha disposto la proroga dell’incarico di gestire la squadra di calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. al sig. Iacoponi Raniero fino al 30 novembre 1994.<br />
Avverso tale atto il sig. Venturato Valentino, nella qualità di amministratore unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo rubricato al n.102/1995 Reg.Gen., chiedendo che esso, previa riunione con l’impugnativa notificata in data 14.11.1994, venisse dichiarato illegittimo, privo di qualsiasi effetto ed annullato, con il favore delle spese e con riserva di richiesta di danni ai responsabili tutti in separato giudizio.<br />
A sostegno di tale gravame, il ricorrente ha dedotto che anche tale atto era viziato per incompetenza assoluta, per incompatibilità dell’organo emanante, per violazione di legge e per sviamento ed eccesso di potere, riproducendo le stesse doglianze già esposte a sostegno del ricorso n.1568/1994 e che qui si danno per interamente ritrascritte.<br />
&#8211; Anche in tale giudizio il Comune di San Benedetto del Tronto si è costituito dapprima con atto prodotto il 22.3.1995, col quale concludeva per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame; e, quindi, a mezzo di un nuovo difensore, con memoria depositata il 12.3.2003, nella quale analiticamente controdeduceva alle tesi di cui al ricorso e diffusamente spiegava le ragioni per cui il provvedimento di proroga dovesse essere reputato legittimo.<br />
&#8211; Anche in tale giudizio si è costituita, con atto ad adiuvandum depositato il 25.11.1996, la curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., facendo proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente.<br />
&#8211; In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto del Tronto ha prodotto memoria.<br />
&#8211; La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 28.1.2004, parimenti fissata per la discussione dei ricorsi n.1568/1994, n.208/1995 e n.517/1995.<br />
&#8211; Indi è passata in decisione.<br />
III.- Con atti prot. n.53582 del 2.12.1994, prot.n.53582/1 dell’11 dicembre 1994, prot.n.53582/2 del 14.12.1994, prot.n.53582/3 del 7.1.1995 e prot.n.53582/4 del 14.1.1995, aventi tutti ad oggetto “Incarico di gestione temporanea squadra di calcio. Proroga”, il Sindaco di San Benedetto del Tronto ha disposto, via, via, successive proroghe dell’incarico al sig. Iacoponi Raniero relativamente alla gestione della squadra di calcio Sambenedettese s.p.a. (per la precisione: col primo atto la proroga andava dall’1.12.1994 al 6.12.1994; col secondo atto la proroga andava dal 7.12.1994 al 13.12.1994; col terzo atto la proroga andava dal 14.12.1994 al 22.12.1994; col quarto atto la proroga andava dal 23.12.1994 all’11.1.1995; col quinto atto la proroga andava dal 12.1.1995 fino al 7.2.1995).<br />
Tali provvedimenti si richiamavano a quelli di incarico precedentemente emessi ed all’opportunità di non modificare lo stato di gestione attuale nella fase interlocutoria, in vista del perfezionamento delle trattative tra il Presidente Venturato ed il Presidente Torquati, incontratisi presso la F.I.G.C..<br />
Avverso tali provvedimenti tutti il sig. Venturato Valentino, nella qualità di amministratore unico della Sambenedettese Calcio s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo rubricato al n. 208/1995 Reg.Gen., chiedendo che essi venissero dichiarati illegittimi, privi di qualsiasi effetto ed annullati, con il favore delle spese e con riserva di richiesta dei danni ai responsabili tutti in separato giudizio.<br />
A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto le stesse doglianze già spiegate nei ricorsi n.1568/1994 e n.102/1995, che qui si danno interamente per riprodotte.<br />
&#8211; Anche in tale procedimento, si è costituito il Comune di San Benedetto del Tronto dapprima con atto depositato il 22.3.1995, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame; e, quindi, a mezzo di un nuovo difensore, con memoria depositata il 12.2.2003, nella quale analiticamente controdeduceva alle tesi del ricorrente e diffusamente spiegava le ragioni per cui i provvedimenti di proroga dovevano essere reputati legittimi.<br />
&#8211; Anche in tale giudizio si è costituita, con atto ad adiuvandum depositato il 25.11.1996, la Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., facendo proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente.<br />
&#8211; In data 26.2.2003 la difesa del Comune di S.Benedetto del Tronto ha prodotto memoria.<br />
&#8211; La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 28.1.2004, parimenti fissata per la trattazione dei collegati ricorsi n.1568/1994, n.102/1995 e n.517/1995.<br />
&#8211; Indi è passata in decisione.<br />
IV.- Con atto prot.n.53582/5 dell’8.2.1995, avente ad oggetto “Incarico gestione temporanea squadra di calcio: proroga dei provvedimenti”, il Sindaco di San Benedetto del Tronto ha disposto un’ulteriore proroga, dall’8.2.1995 al 7.3.1995, dell’incarico già conferito al sig. Iacoponi Raniero di gestire la società Sambenedettese Calcio s.p.a..<br />
Nella parte motiva del provvedimento si dà atto della disponibilità della “Sportinvest s.p.a.” a garantire la gestione della Sambenedettese Calcio s.p.a. per la prosecuzione del Campionato Regionale di eccellenza, si richiamano i propri precedenti provvedimenti, si ravvisa la necessità di continuare a garantire la gestione della squadra di calcio Sambenedettese s.p.a. per assicurare il regolare svolgimento del campionato e si ribadisce la necessità di tutelare e garantire l’ordine pubblico.<br />
Avverso quest’ultima determinazione sindacale il sig. Venturato Valentino, nella qualità di amministratore unico della Sambenedettese Calcio s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo rubricato al n.517/1995 Reg.Gen., chiedendo che esso, al pari di tutti gli altri già impugnati, venisse dichiarato illegittimo, privo di qualsiasi effetto ed annullato, con il favore delle spese e con riserva di richiesta dei danni ai responsabili tutti in separato giudizio.<br />
&#8211; Il Comune di San Benedetto del Tronto si è costituito dapprima con atto depositato il 10.5.1995, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame; e, quindi, a mezzo di un nuovo difensore, con memoria depositata il 12.3.2003, nella quale analiticamente controdeduceva alle tesi del ricorrente e diffusamente spiegava le ragioni per cui anche l’ultimo provvedimento di proroga doveva essere reputato legittimo.<br />
&#8211; Si è costituita, con atto ad adiuvandum depositato il 25.11.1996, la Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., facendo proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente.<br />
&#8211; In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto del Tronto ha prodotto memoria.<br />
&#8211; La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 28.1.2004, parimenti fissata per la trattazione dei collegati ricorsi n.1568/1994, n.102/1995 e n.208/1995.<br />
&#8211; Indi è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">I.- Preliminarmente va disposta la riunione dei quattro ricorsi n. 1568/1994, n.102/1995, n.208/1995 e n.517/1995, attesa la loro evidente connessione sia soggettiva che oggettiva.<br />
Soggettiva, in quanto essi sono stati tutti proposti da un medesimo ricorrente (il sig. Valentino Venturato, nella sua qualità di Amministratore Unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a.), contro la stessa Amministrazione (il Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco in carica) e lo stesso Amministratore (il Sindaco, sig. Paolo Perazzoli), nonchè nei confronti dei medesimi soggetti controinteressati (la società Sportinvest s.p.a.; il sig. Jacoponi Raniero).<br />
Oggettiva, poichè essi hanno investito, dapprima, l’originario atto sindacale prot.n.38256 del 26.8.1994, con il quale il primo cittadino di San Benedetto del Tronto aveva incaricato il sig. Jacoponi Raniero di “gestire la squadra di Calcio della Sambenedettese s.p.a.” per due mesi, a decorrere dalla stessa data del 26.8.1994, e, quindi, gli atti successivi (prot.n.47653 del 28.10.1994; prot.n.53582 del 2.12.1994; prot.n.53582/1 dell’11.12.1994; prot.n.53582/2 del 14.12.1994; prot.n. 53582/3 del 7.1.1995; prot.n.53582/4 del 14.1.1995 e prot.n.53582/5 dell’8.2.1995), con i quali il medesimo incarico a Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. è stato, via via e di volta in volta, prorogato fino alla data del 7.3.1995; e poichè le doglianze proposte a sostegno delle quattro impugnative si fondano sugli stessi fatti e vertono sugli stessi motivi di diritto.<br />
II.- Nel merito i ricorsi in questione sono fondati.<br />
1.A.- Giustificazione dell’intervento nei confronti della società Sambenedettese Calcio s.p.a., operato con l’atto n.38256 del 26.8.1994 e reiterato con quelli successivi “di proroga”, il Sindaco di S. Benedetto del Tronto ha indicato “il preminente interesse pubblico e sociale, essendo la squadra locale patrimonio dell’intera cittadinanza”; ed, a supporto normativo, ha fatto riferimento all’art.38, 2° comma della legge 8.6.1990, n.142.<br />
2.- Ebbene, non risulta da alcuna fonte e nemmeno viene, neppure implicitamente, addotto dalla difesa del Comune che sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della locale squadra di calcio (peraltro formalmente e sostanzialmente strutturata come società di capitali – s.p.a. – interamente privata) rientrasse, a qualsiasi titolo, tra le funzioni che le leggi, lo statuto ed i regolamenti vigenti attribuivano al Sindaco del Comune di San Benedetto, nè come massimo organo dell’Ente nè come preposto alle funzioni statali e regionali al-l’Ente stesso attribuite o delegate (cfr. l’art.36, commi 1° e 2° della L. n.142/1990).<br />
3.- Quanto all’art.38, 2° comma della stessa legge n.142/1990 – sul quale, a quanto pare, il Sindaco medesimo ha inteso radicare la legittimità dei propri provvedimenti extra ordinem – si rammenta che il testo di esso così recitava:<br />
“Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”.<br />
4.- Nessuna delle ragioni addotte nell’atto prot. n.38256 del 26.8.1994 ed in quelli successivi di proroga, evidentemente considerati contingibili ed urgenti, atteneva alla materia della sanità e dell’igiene, nè alla materia dell’edilizia nè alla materia della polizia locale, nell’ambito delle quali, unicamente, la disposizione in esame consentiva l’adozio-ne di provvedimenti d’urgenza per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciassero l’incolumità pubblica.<br />
E’ dunque di solare evidenza che il quadro normativo prefigurato dall’art.38, secondo comma per l’assunzione dei provvedimenti sindacali contingibili ed urgenti è totalmente altro e diverso rispetto alla situazione concreta da cui ha preso le mosse il Sindaco di San Benedetto del Tronto per porre in essere gli atti qui impugnati: non attenendo essi alle materie della sanità e dell’igiene, nè dell’edilizia, nè della polizia locale, deve escludersi in radice che il Sindaco avesse il potere di adottarli.<br />
Sicchè anche l’aver allegato che l’eventuale cancellazione della squadra di calcio cittadina dal campionato di eccellenza per mancata partecipazione alla prima partita ufficiale di Coppa Italia, in programma a Pollenza il prossimo 28.8.1994, avrebbe potuto comportare “gravi sollevazioni da parte dei numerosissimi tifosi con evidenti conseguenze negative sull’ordine pubblico” si configura non tanto e non solo come argomento intrinsecamente debole in relazione alla tenuità ed all’ipoteticità dei paventati rischi di intemperanze delle tifoserie locali per la mancata disputa di una gara in programma; ma, soprattutto, quand’anche tali intemperanze si fossero presentate come probabili, gravemente pericolose e tali da minacciare l’incolumità dei cittadini, esorbitava dai poteri straordinari concessi al Sindaco, quale ufficiale di Governo, dall’art.38, 2° comma della legge 142/1990 l’adozione di provvedimenti diretti a scongiurarle, atteso che tali emergenze pericolose non erano ricollegabili certo nè alla sanità ed all’igiene, nè all’edilizia nè alla polizia locale.<br />
4.- In buona sostanza, con il primo degli atti di cui si controverte, peraltro privo di qualificazione formale di sorta, il Sindaco di San Benedetto del Tronto, usando senza dubbio dei poteri autoritativi che gli derivavano dall’essere investito di poteri pubblicistici per la carica rivestita [a prescindere se questi fossero o meno riconducibili alle funzioni di rappresentante della Comunità locale ovvero a quelle di ufficiale di Governo: artt.36 e 38 della L. 12.6.1990, n.142] ha disposto l’estromissione temporanea dei legittimi organi di amministrazione di una società per azioni a capitale totalmente privato, sia pure avente ad oggetto l’esercizio di attività sportiva calcistica come club recante la denominazione e l’emblema comunali (società Sambenedettese Calcio s.p.a.); ed ha stabilito la loro sostituzione con un soggetto estraneo alla società e facente capo ad altra società del tutto separata ed estranea (il sig. Jacoponi Raniero, delegato dalla socità Sportinvest s.p.a.), onde «garantire la partecipazione della Sambenedettese s.p.a. alle gare ufficiali di coppa Italia e Campionato nella netta separazione dei ruoli con le gestioni che hanno preceduto e condotto la Società» e con affidamento delle incombenze relative alla gestione temporanea «onde garantire l’equilibrio economico relativo ai due mesi di gestione in nome e per conto della Sportinvest s.p.a., separando nel contempo il progresso, allo stato sub judice».<br />
Con gli atti successivi, definiti di proroga dell’incarico di gestione al sig. Jacoponi Raniero, l’estromissione dei legittimi organi societari è stata via via prolungata ed è stata protratta la loro sostituzione col sunnominato soggetto estraneo.<br />
Non si rinvengono nell’ordinamento giuridico norme o principi di alcun genere che abilitino un pubblico amministratore ad effettuare interventi così penetranti (sospensione degli organi interni; immissione temporanea di altri soggetti nelle cariche sociali) nella gestione amministrativa, aziendale e/o tecnica di una società costituita secondo le norme del codice civile ed a capitale interamente privato.<br />
Gli impugnati atti sindacali, in conclusione, anche in relazione al loro intrinseco contenuto, si qualificano come posti in essere in carenza assoluta di potere.<br />
Non si trascuri, a tal riguardo, che anche l’invocato art.38, 2° comma della legge n.142/1990 consente l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti “nel rispetto dei principi generali dell’ordi-namento giuridico”.<br />
III.- Le considerazioni sopra svolte di per sè sole sarebbero esaustive.<br />
Per estremo dovere di completezza, il Collegio non si esime tuttavia dal prendere in esame i dedotti profili di sviamento che, pure, connotano le determinazioni sindacali impugnate.<br />
Nei ricorsi si denunciano fatti, riguardo a molti dei quali viene prodotto agli atti sufficiente materiale di prova, in ordine all’esistenza di un groviglio di rapporti tra la società Sambenedettese Calcio s.p.a. e l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, tra la stessa società Sambenedettese Calcio s.p.a. ed il Sindaco Paolo Perazzoli personalmente, tra quest’ultimo e la società Sportinvest s.p.a. [vedi: il decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune per il pagamento dei canoni relativi alla disponibilità dello stadio comunale da parte della società Sambenedettese; l’opposizione al decreto ed altre citazioni per indebito arricchimento promosse dalla società contro il Comune; conseguenti atti transattivi tra le parti, il cui adempimento, a sua volta, era diventato oggetto di contestazione; istanze di fallimento promosse dal Comune di S.Benedetto del Tronto nei confronti della società Sambenedettese Calcio s.p.a., respinte dal Tribunale di Ascoli ed, a quanto pare, gravate dal Comune con ricorso avanti alla Corte d’Appello; fideiussione personale rilasciata dal Sindaco alla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per facilitare l’iscrizione al campionato di Serie C/1 della Sambenedettese Calcio s.p.a. per l’anno calcistico 1993/1994, sostenuta da altra garanzia fideiussoria di imprenditori sambenedettesi, tra cui Torquati Nazzareno, presidente della Sportinvest s.p.a.; ecc.].<br />
Tale intreccio di legami, non sempre occasionati da posizioni riflettenti in modo cristallino interessi di cui era istituzionalmente portatrice l’Amministrazione comunale, ha fatto progressivamente maturare e, quindi, esplodere plurimi episodi conflittuali tra l’Amministrazio-ne stessa e gli organi che all’epoca gestivano la Sambenedettese Calcio s.p.a. (vale a dire il ricorrente), con riflessi, ricadute e/o coinvolgenti sulla Sportinvest s.p.a. e sugli organi di quest’ultima (vale a dire i controinteressati nei giudizi attuali).<br />
In tale situazione, i provvedimenti adottati dal primo cittadino di S.Benedetto del Tronto di cui è qui causa, andando ad incidere sul-l’assetto della Sambenedettese Calcio s.p.a. in senso sostanzialmente espropriativo (ancorchè temporaneamente) dei poteri dei legittimi organi societari ed immettendo nell’esercizio dei poteri stessi soggetti estranei, quali fiduciari e/o incaricati da altra società portatrice di interessi concorrenti, si connotano come viziati da sviamento, anche a voler prescindere dal radicale difetto di attribuzione.<br />
Se anche, per assurdo, al Sindaco fosse stata conferita dall’ordi-namento la potestà di adottare provvedimenti di tal fatta a tutela del pubblico interesse quale rappresentato (o richiamato) nelle premesse dei provvedimenti stessi [partecipazione alle gare ufficiali di Campionato e di Coppa Italia; sostegno e valorizzazione dell’attività di un club calcistico da considerarsi “patrimonio dell’intera cittadinanza”], cionondimeno gli scopi concretamente perseguiti e realizzati non si sottraggono al sospetto di un’ingerenza indebita, e non disinteressata, atta a piegare il corso e ad alterare l’esito di complesse vicende amministrative e giudiziarie che vedevano, da tempo, contrapposti il Comune ed il Sindaco di San Benedetto, da un lato, e la ricorrente società dall’altro.<br />
IV.- La particolarità del caso ed altri motivi di opportunità giustificano l’integrale compensazione delle spese sostenute da tutte le parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione, accoglie i ricorsi n.1568/1994 Reg.Gen., n.102/1995 Reg.Gen., n. 208/1995 Reg.Gen. e n.517/1995 Reg.Gen., così come in epigrafe indicati, con l’annullamento di tutti gli atti coi ricorsi medesimi impugnati.<br />
Spese integralmente compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.<br />
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Dott. Bruno Amoroso &#8211; PresidenteV<br />
Dott. Giancarlo Giambartolomei &#8211; Consigliere<br />
Avv. Liana Tacchi &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 28 GIU. 2004<br />
Ancona, 28 GIU. 2004</p>
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