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	<title>7744 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7744 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7744</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-12-2009-n-7744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-12-2009-n-7744/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7744</a></p>
<p>Pres. Cossu Est. Pozzi Consorzio di Bonifica Adige Garda (Avv. C. Fratta Pasini e M. Sanino) c/ Barbazeni A. ed altri (Avv. S. Gattamelata, S. Sartori, F. Scappini) ed altri. 1. Espropriazione per P.U. – Dichiarazione di pubblica utilità – Decreto di esproprio – Mancata adozione &#8211; Occupazione e trasformazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-12-2009-n-7744/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-12-2009-n-7744/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7744</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu   Est. Pozzi<br /> Consorzio di Bonifica Adige Garda (Avv. C. Fratta Pasini e M. Sanino) c/<br /> Barbazeni A. ed altri (Avv. S. Gattamelata, S. Sartori, F. Scappini) ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per P.U. – Dichiarazione di pubblica utilità – Decreto di esproprio – Mancata adozione &#8211; Occupazione e trasformazione del bene – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste – Ragioni – Esercizio di un pubblico potere.	</p>
<p>2. Espropriazione per P.U. – Procedura – Delega al concessionario – Occupazione illegittima Risarcimento dei danni – Responsabilità solidale della P.A. – Sussiste &#8211; Condizioni – Omesso controllo.    	</p>
<p>3. Espropriazione per P.U. – Occupazione illegittima – Azione risarcitoria – Prescrizione quinquennale – Termine di decorrenza – Trasformazione irreversibile del fondo.	</p>
<p>4. Espropriazione per P.U. – Tutela risarcitoria – Sussidiarietà – Rispetto alla tutela restitutoria – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di procedimenti di esproprio, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione &#8211; naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria &#8211; di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all&#8217;interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi* . Infatti, sussiste la giurisdizione del G.A.  nelle controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che siano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.<br /> <br />
* Cds, Sentenza 30 novembre 2007, n. 6124	</p>
<p>2. In materia di espropriazioni,  qualora sia stato conferito al delegato od al concessionario da parte dell&#8217;ente pubblico il potere, oltre che di procedere all&#8217;acquisizione delle aree e di eseguire l&#8217;opera pubblica, anche di curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed un tale conferimento sia consentito dalla legge, si verifica una scissione fra il soggetto cui l&#8217;opera pubblica spetti ed il soggetto cui, essendo stati appunto trasferiti i poteri, sono da addebitare i danni derivanti da una situazione illecita. Vi è, però, responsabilità solidale della P.A. qulora questa ometta di effettuare i dovuti controlli sull’operato del concessionario.  	</p>
<p>3. Il termine prescrizionale dell’azione risarcitoria in caso di occupazione illegittima, trattandosi di fatto illecito riconducibile nello schema dell’ art. 2043 cod. civ., è quello quinquennale stabilito dall&#8217;art. 2947, comma primo, cod. civ. Tale termine decorre dalla trasformazione irreversibile del fondo, che si verifica dal momento in cui l&#8217;opera venga a delinearsi nei suoi connotati definitivi e nella sue previste caratteristiche, evidenziando la non ripristinabilità dello status quo ante. In tema di accessione invertita, dunque, l&#8217;illecito viene a consumarsi nel momento in cui la trasformazione del fondo ne rileva in modo univoco l&#8217;irreversibile destinazione ad opera pubblica.	</p>
<p>4. In materia di espropriazioni, la tutela risarcitoria patrimoniale deve essere considerata sussidiaria rispetto a quella restitutoria, con la conseguenza che essa deve considerarsi praticabile solo quando quella restitutoria non possa essere conseguita con successo. Infatti,  in base ai principi di legalità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, l&#8217;interesse pubblico prevalente alla conclusione dei lavori o alla realizzazione dell&#8217; opera può invocarsi solo quando il provvedimento amministrativo sia stato legittimamente emanato, non potendo altrimenti sacrificarsi la tutela reale del cittadino all&#8217;integrità del diritto illecitamente leso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2009, proposto da:<br />
<b>Consorzio di Bonifica Adige-Garda</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Fratta Pasini e Mario Sanino, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Parioli n.180; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Barbazeni Augusto, Chesini Gianfranco, Chesini Renzo</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Gattamelata, Stefania Sartori e Fausto Scappini, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Lazise</b>; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 3526 del 2009, proposto da:<br />
Comune di Lazise, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri 5; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Barbazeni Augusto, Chesini Gianfranco, Chesini Renzo</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Gattamelata, Stefania Sartori e Fausto Scappini, con domicilio eletto presso avv. Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Consorzio di Bonifica Adige Garda</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>entrambi per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Tar del Veneto, sezione I, n. 347/2009, resa tra le parti, concernente risarcimento danno da occupazione area per costruzione strada. <br />	<br />
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il Consigliere Armando Pozzi, e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Gattamelata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I signori Augusto Barbazeni, Gianfranco Chesini e Renzo Chesini, proprietari e coltivatori diretti di un fondo agricolo, ubicato nel comune di Lazise (Verona), hanno impugnato innanzi al TAR del Veneto gli atti della procedura espropriativa avente a suo presupposto la deliberazione n. 102 del 15 aprile 1972, con la quale il Consiglio Comunale di Lazise incaricò il Consorzio di Bonifica Alto Veronese di redigere il progetto esecutivo delle opere di sistemazione di una serie di strade, tra le quali la n. 14 Belvedere &#8211; Ronchi, riservando ad una deliberazione successiva l’approvazione dei progetti esecutivi e l’assunzione formale degli impegni per il finanziamento dell&#8217;opera.<br />	<br />
La predetta procedura si sviluppò quindi con la successiva deliberazione n. 75 del 3 novembre 1973, con cui lo stesso Consiglio Comunale approvò il progetto esecutivo dei lavori e il piano di riparto della spesa tra i Comuni interessati, impegnandosi contestualmente ad assumere la relativa quota di finanziamento delle strade di propria competenza, nonché l’acquisizione dei sedimi necessari.<br />	<br />
Tra le reti viarie oggetto dell’intervento rientrava pure, come sopra detto, la strada n. 14, denominata Belvedere-Ronchi, ubicata in parte nel territorio comunale di Castelnuovo del Garda e in parte nel territorio comunale di Lazise e fungente da collegamento della Strada Statale n. 11 con il Parco di divertimenti Gardaland.<br />	<br />
Le amministrazioni attivarono quindi la procedura di esproprio e con decreto prefettizio prot. n. 6555/IV del 26 novembre 1976, sulla base della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel D. M. Agricoltura n. 16772 del 1974, avente durata biennale, fu disposta l’occupazione d’urgenza di una serie di aree, tra le quali quelle di proprietà dei ricorrenti in primo grado attuali appellati . <br />	<br />
Più precisamente, la proprietà del Barbazeni venne occupata per mq. 1900, mentre la proprietà dei Chesini venne occupata per mq. 900.<br />	<br />
In data 28 gennaio 1977 fu loro comunicata l’occupazione d’urgenza di tali aree e , a causa del forte ritardo nell’esecuzione dei lavori, con decreto n. 5837/ AE del 21 novembre 1979 il Prefetto di Verona prorogò l’occupazione d&#8217;urgenza delle aree medesime per ulteriori due anni .<br />	<br />
Nel frattempo, poiché il decreto n. 16772 del 15 ottobre 1974 del Ministero dell’Agricoltura aveva fissato alla data dell’8 febbraio 1977 il termine per l’effettuazione degli espropri, con due successivi provvedimenti (n. 7579 del 22 marzo 1977 e del 12 giugno 1978 ) tale termine fu definitivamente fissato al 31 dicembre 1978 . <br />	<br />
Incidentalmente, va da subito osservato, recependo uno specifico motivi d’appello del comune di Lazise di cui meglio si dirà in prosieguo, che alla fine del 1979 il Sindaco di Lazise aveva denunciato al Consorzio i “fortissimi ritardi nell’avanzamento dei lavori” e la loro “pessima qualità ed esecuzione”.<br />	<br />
In data 19 maggio 1982 la maggior parte delle strade interessate dall’intervento furono consegnate al Comune di Lazise, ma, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, la strada n. 14 Belvedere &#8211; Ronchi non fu peraltro consegnata, in quanto a quel tempo non ancora eseguita . <br />	<br />
I lavori per la costruzione della predetta strada n. 14 furono infatti ultimati solamente il 15 giugno 1983.<br />	<br />
Con riferimento allo stato dei luoghi, va ancora osservato che la costruzione della strada in questione ha tagliato in due il fondo dei ricorrenti in primo grado, per tutta la sua estensione: in tal modo, quindi, la loro abitazione e tutti gli annessi rustici in cui si trovavano gli animali allevati, nonché gli attrezzi di lavoro, sono rimasti nella parte sud del fondo, mentre la parte della proprietà coltivata a vigneto è rimasta sul lato opposto della strada.<br />	<br />
In data 5 marzo 1985 il sig. Barbazeni inoltrò al Comune di Lazise richiesta di risarcimento del danno subito e analoga richiesta venne inoltrata in data 8 marzo 1985 dal dott. Giacon, curatore del signor Francesco Barbazeni.<br />	<br />
La richiesta venne rinnovata in data 5 maggio 1986 e in pari data anche i signori Renzo e Franco Chesini formularono analoga istanza .<br />	<br />
Nello stesso periodo, il Consorzio di Bonifica Adige Garda fu condannato dal Tribunale di Verona a pagare i danni per occupazione illegittima ad alcuni espropriati.<br />	<br />
Il Consorzio, a sua volta, convenne in giudizio l’Amministrazione Comunale per essere tenuto indenne dalle somme da pagare.<br />	<br />
Il Comune resistette alla domanda del Consorzio, ma fu condannato dal Tribunale di Verona ( sentenza n. 877 del 21.2.1991 ) a rimborsare al Consorzio medesimo la somma in linea capitale di Lire 117.674.222, maggiorata a Lire 231.519.780.- per effetto degli interessi e della rivalutazione del credito e tale condanna fu motivata dal Tribunale proprio sul presupposto che il consorzio avesse agito su incarico del Comune e che sull’Amministrazione Comunale incombeva l’impegno di fornire le aree o mediante accordo bonario o con procedura espropriativa.<br />	<br />
In data 30 aprile 1999 i ricorrenti in primo grado, dopo altre analoghe richieste, rinnovarono ulteriormente la domanda di indennizzo facendo seguire una formale diffida in data 24 novembre 2000 inviata tanto al Comune che al Consorzio.<br />	<br />
Non avendo l’Amministrazione Comunale e il Consorzio di Bonifica Adige Garda riscontrato le richieste risarcitorie dei proprietari espropriati, con ricorso al TAR Veneto n.r.g. 1237/2002, Augusto Barbazeni, Gianfranco e Renzo Chesini hanno chiesto la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione delle aree di loro proprietà e la condanna di tali Amministrazioni al risarcimento del danno, maggiorato degli interessi e della rivalutazione del credito sino al soddisfo, nonché alla restituzione dei terreni in parte non utilizzati.<br />	<br />
Con sentenza n. 347 del 2009 il TAR – preliminarmente affermando la propria giurisdizione &#8211; ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha provveduto sulla domanda di risarcimento del danno secondo quanto previsto ai par. 8.2, 8.3. e 8.4 della motivazione della sentenza, ordinando al Comune di Lazise di provvedere agli incombenti di cui ai successivi paragrafi 8.5 e 8.6 della stessa motivazione ( tra cui l’obbligo di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle parti di terreno non irreversibilmente trasformate in strada ) e condannando in solido il Comune di Lazise e il Consorzio di Bonifica Adige Garda al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio nella misura di € 5.000,00.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza insorge il Consorzio di Bonifica Adige Garda, proponendo i seguenti tre motivi d’appello:<br />	<br />
1 – Difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere le domande svolte dai ricorrenti nei confronti del Consorzio di competenza del giudice ordinario.<br />	<br />
In sintesi, l’appellante assume che sulla scorta dell’insegnamento delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e 191/2006 mancherebbero nella specie i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò, in quanto il Consorzio, ente pubblico economico, non sarebbe una P. A.; inoltre, l’occupazione sarebbe meramente usurpativa, e quindi viziata da assoluta carenza di potere, in quanto, come si assume nell’atto d’appello “ per una parte non insignificante dei terreni “ non vi sarebbe stata alcuna declaratoria di pubblica utilità.<br />	<br />
2 &#8211; Infondatezza nel merito delle pretese dei ricorrenti per essere le stesse prescritte nei confronti del Consorzio, ed erroneità della sentenza impugnata in relazione alle norme in materia di prescrizione e solidarietà passiva.<br />	<br />
Sul punto, l’appellante fa osservare che, fra gli atti interruttivi della prescrizione, il TAR ha indicato anche un riconoscimento di debito effettuato dal Comune; atto tuttavia irrilevante per il Consorzio, ai sensi dell’art. 1309 cod. civ.. In ogni caso, non sussistevano gli elementi richiesti dall’art. 2055 cod. civ. e dalla relativa giurisprudenza per configurare un’obbligazione solidale.<br />	<br />
3- Ultrapetizione e violazione delle norme sulla retrocessione.<br />	<br />
Il TAR ha disposto la retrocessione – seppur qualificandola “ restituzione “, peraltro in tal modo modificando l’oggetto della relativa domanda proposta in primo grado &#8211; di una parte dei terreni, mancandone tuttavia i presupposti: pagamento dell’indennità di esproprio e trascrizione a favore della P. A..<br />	<br />
Con successiva memoria il Consorzio ha illustrato i motivi di ricorso.<br />	<br />
Distinto ricorso ha proposto il Comune di Lazise, proponendo, seppur con diversa formulazione, in sostanza, i motivi dedotti dal Consorzio, con l’aggiunta di uno specifico motivo di difetto d’istruttoria sulla quantificazione del danno, in quanto il TAR avrebbe recepito del tutto acriticamente le abnormi indicazioni del danno effettuate dai ricorrenti con apposita perizia di parte, senza preoccuparsi di far verificare la correttezza e fondatezza delle stime di parte con apposita CTU. <br />	<br />
Si sono costituiti gli appellati per contestare con ampia memoria la fondatezza degli appelli.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2009 entrambe le cause, sentiti i difensori delle parti, sono state trattenute in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 &#8211; I due ricorsi in appello vanno riuniti in quanto rivolti contro la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c. ).<br />	<br />
Sulla questione di giurisdizione spettante, secondo il primo motivo d’appello di entrambi i ricorsi, al giudice ordinario, trattandosi – a dire degli appellanti &#8211; di occupazione meramente usurpativa per di più posta in essere ( cfr. appello del consorzio ) da un ente pubblico economico non assimilabile ad una pubblica amministrazione, occorre ricordare che la sentenza appellata, riprendendo l’esposizione in fatto contenuta nel ricorso dei privati espropriati, ha ritenuto che la vicenda concerneva un’occupazione di terreni trasformati in strada dalla Pubblica Amministrazione, vicenda in cui all’iniziale legittimità del procedimento era subentrata una condizione di illegittimità per scadenza dei termini di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità e dei termini per emanazione del provvedimento di espropriazione, del resto mai poi emesso.</p>
<p>2 &#8211; La sentenza ha quindi ritenuto di condividere la tesi della difesa dei ricorrenti, secondo la quale trovava applicazione la giurisprudenza in base alla quale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, ad esso attribuita dall’articolo 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, comprendeva tutti gli aspetti dell’uso del territorio e , comunque, anche i “comportamenti” tenuti dalle pubbliche amministrazioni e non solo, quindi, i meri “provvedimenti”. ( sul punto la sentenza cita Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169; Cons. Stato, A.G., 29 marzo 2001 n. 124; Cons. Giust. Sic., 14 giugno 2001 n. 296; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2002 n. 167).</p>
<p>3 &#8211; Il TAR non ha tuttavia mancato di rimarcare &#8211; a correzione delle prospettazioni dei ricorrenti in tema di orientamenti assunti in materia anche dalla Corte di Cassazione con ord.za n. 43/2000, di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’articolo 34 citato &#8211; come con l’anzidetta sentenza n. 204 del 2004 ( subito seguita dalla n. 191/2006 avente ad oggetto l’art. 53 del TU n. 327/2001 ) la stessa Corte Costituzionale ha accolto le questioni di incostituzionalità sollevate con la citata ordinanza e ha conseguentemente dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del predetto art. 34 del decreto n. 80 del 1998, nella parte in cui devolve(va) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti”, anziché soltanto “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.</p>
<p>4 &#8211; La sentenza di primo grado riporta, poi, la tesi difensiva degli appellanti secondo la quale nelle ipotesi in cui i “comportamenti” causativi di danno ingiusto – e cioè, nella specie, la realizzazione dell’opera – costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza, autorizzazioni all’occupazione dei terreni ) e sono quindi riconducibili comunque all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione, le norme del decreto n. 80 e del TU sulle espropriazioni si sottrarrebbero alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali “comportamenti” esercizio, ancorché viziato da illegittimità degli atti presupposti, della funzione pubblica dell’ amministrazione agente “ jure imperii “..<br />	<br />
Dopo avere richiamato anche le avverse tesi del Consorzio resistente, il Tribunale amministrativo ha rilevato che nel caso di specie sussisteva la propria giurisdizione, richiamandosi alla copiosa e puntuale citazione da parte dei ricorrenti di precedenti giurisprudenziali del tutto concordanti tra Sezioni Unite della Corte di Cassazione e Consiglio di Stato nell’ipotesi di danno discendente dall’avvenuta fissazione di termini in sede di occupazione d’urgenza non seguita dall’emissione del provvedimento di esproprio.</p>
<p>5 &#8211; In punto di fatto come già sopra esposto, il TAR – in ciò non contestato nell’atto d’appello – ha ricordato che con decreto Prot. n. 6555 del 26 novembre 1976 il Prefetto di Verona aveva preso atto della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere disposta con Decreto del Ministero per l’Agricoltura e le Foreste Prot. n. 16772 dd. 25 ottobre 1974 con durata di 24 mesi decorrente dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione di tale provvedimento, e aveva conseguentemente disposto l’occupazione temporanea di urgenza del fondo per la durata di due anni.<br />	<br />
Tale circostanza, a detta della sentenza appellata, determinerebbe ex se la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’occupazione dell’area e la susseguente costruzione della strada sono state inizialmente supportate dalla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera viaria, dalla fissazione dei termini per l’espropriazione e dall’emissione del decreto prefettizio di occupazione di urgenza. La procedura ablatoria, secondo il TAR, è solo successivamente divenuta illegittima per mancata emissione del decreto di esproprio. Per effetto di tale illegittimità sopravvenuta si configurerebbe una ipotesi di “comportamento” della Pubblica Amministrazione discendente, comunque, dall’esercizio di una pubblica funzione, a nulla valendo in contrario la tardività della sopravvenuta proroga del termine finale degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità (decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste del 22 marzo 1977 e conseguente proroga del termine di occupazione del fondo disposta con decreto prefettizio del 21 novembre 1979 .</p>
<p>6 &#8211; Del resto, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo estesa a tutta la fattispecie dedotta nel presente giudizio sarebbe, secondo il TAR “ ragionevolmente sostenibile “ non soltanto in dipendenza della stessa notazione fattuale, per cui l’illegittimità lamentata dai ricorrenti si è di fatto consumata in via irreversibile per effetto del primo venir meno della vigenza della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e dei termini per l’occupazione del fondo, ma anche in relazione alla avvenuta proposizione, con lo stesso ricorso di primo grado, in via contestuale, da parte dei medesimi ricorrenti, di una domanda di retrocessione parziale del fondo, in ordine alla quale parimenti sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, posto che anche secondo la giurisprudenza antecedente all’entrata in vigore del T.U. 8 giugno 2001, n. 327, il proprietario del fondo illegittimamente occupato non era titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario fino a quando non fosse intervenuta da parte dell’Amministrazione procedente la dichiarazione di inservibilità delle porzioni del fondo medesimo non utilizzate ai fini della realizzazione dell’opera, secondo quanto disposto dall’art. 61 della L. 25 giugno 1865 n. 2359 (sul punto correttamente la sentenza richiama Cass., SS.UU., 13 aprile 2000 n. 134), e posto, altresì, che l’attuale disciplina dell’istituto contenuta negli att. 47 e 48 del medesimo T.U. sulle espropriazioni, n. 327 del 2001, ragionevolmente non risulta applicabile al caso di specie, in quanto presuppone l’avvenuta corresponsione al proprietario espropriato dell’indennità di espropriazione riferita anche alle porzioni stesse: circostanza, questa, nel caso di specie non verificatasi.</p>
<p>7- Sul punto della giurisdizione, il Collegio ritiene di dover confermare la statuizione del giudice di primo grado sulla base delle decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 9 e 12 del 2007.<br />	<br />
Ha osservato al riguardo l&#8217;Adunanza Plenaria che nei procedimenti &#8211; come quello in controversia &#8211; non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001 , la dichiarazione di pubblica utilità è l&#8217;atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività, sia essa giuridica che materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati.<br />	<br />
In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione ( ovvero, la protrazione dell’occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall’art. 73 della legge n. 2359 del 1865 ) non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un&#8217;attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità. Rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento la stessa Adunanza ha ravvisato “ evidenti punti di contatto “ con quelle che si determinano a seguito dell&#8217;annullamento in s.g. della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l&#8217;attività dell&#8217;Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all&#8217;origine.<br />	<br />
Ben distinto invece &#8211; e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell&#8217;art. 34 del D. L.vo n. 80 del 1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell&#8217;art. 53 del T.U. n. 327 del 2001 come incisi dalle citate sentenze della Corte costituzionale &#8211; è il caso in cui la dichiarazione manchi del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato all&#8217;esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.<br />	<br />
È stato pertanto ritenuto che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione &#8211; naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria &#8211; di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all&#8217;interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi ( cfr., oltre le citate pronunce dell’Adunanza plenaria, la decisione di questa Sezione 30 novembre 2007, n. 6124 ).<br />	<br />
D’altra parte, anche la Corte di Cassazione distingue fra risarcimento del danno per occupazione espropriativa, dal risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima &#8220;ab origine&#8221; a causa della mancanza di dichiarazione di pubblica utilità ( Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 2008 , n. 26615 ed ivi ulteriori citazioni ).<br />	<br />
La Corte regolatrice anche recentemente ( sez. un., 9 luglio 2009 , n. 16093 ) ha avuto modo di precisare, sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte costituzionale con la sentnza n. 191/2006, che debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se illegittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all&#8217;esercizio di un pubblico potere, indipendentemente da ogni valutazione circa il regolare esercizio e svolgimento di quel potere (Cass. sez. un., 7 novembre 2008, n. 26789; id., 8 ottobre 2008, n. 24786; 20 dicembre 2006, n. 27191). In sostanza, solo il ristoro discendente da mere condotte illecite ex art. 2043 c.c. – come è il caso, ad esempio, dell&#8217; occupazione di aree non comprese nell&#8217;originario progetto dell&#8217;opera pubblica &#8211; e non anche dall&#8217;adozione di atti illegittimi costituisce un’ipotesi di risarcimento da comportamento materiale ingiusto, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (Consiglio di stato, sez. IV, 20 luglio 2009 , n. 4571 il quale richiama anche: Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008, nr. 7442; id., 19 aprile 2007, nr. 9323; id. 15 giugno 2006, nr. 13911). Quanto al profilo soggettivo della giurisdizione dedotto dal Consorzio nel suo atto d’appello, la soluzione del problema è connessa alla individuazione del soggetto legittimato passivamente a fronte dell&#8217;azione esercitata dagli espropriati, nell&#8217;ipotesi in cui ci si trovi alla presenza di una delle figure giuridiche a rilevanza esterna di attribuzione di potere amministrativo a soggetti ordinariamente incompetenti (delegazione amministrativa intersoggettiva, affidamento in proprio, concessione e simili); individuazione che non può prescindere dall&#8217;esame della legge che regola la materia e dai provvedimenti che disciplinano il rapporto in contestazione.<br />	<br />
Infatti, qualora sia stato conferito al delegato od al concessionario da parte dell&#8217;ente pubblico il potere, oltre che di procedere all&#8217;acquisizione delle aree e di eseguire l&#8217;opera pubblica, anche di curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed un tale conferimento sia consentito dalla legge, si verifica una scissione fra il soggetto cui l&#8217;opera pubblica spetti ed il soggetto cui, essendo stati appunto trasferiti i poteri, sono da addebitare i danni derivanti da una situazione illecita ( Cass. Civ. , sez. I, 30 marzo 2009 , n. 7622; Cons. St., sez. VI, sez. VI, 4 aprile 2003 , n. 1768 ; id., 10 ottobre 2002 , n. 5443 e giurisprudenza ivi citata ). <br />	<br />
Al riguardo vale ricordare che da sempre la materia delle espropriazioni è caratterizzata dalla figura dell’organo indiretto della P. A., attraverso la quale il legislatore ha previsto la possibilità del trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario dell&#8217;esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere: a partire dall’art. 324 della legge fondamentale sui lavori pubblici, n. 2248/1865, All. F ( “Nei capitolati di appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell&#8217;amministrazione, o se saranno accollate all&#8217;appaltatore “ ) sino all’art. 3, comma 1, lett. b) del T. U. n. 380/2001 ( “ per «autorità espropriante», si intende, l&#8217;autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma“ ). In forza del relativo provvedimento, al soggetto concessionario è demandato il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorchè comportanti l&#8217;esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all&#8217;espletamento delle procedure di espropriazione ( Cass. Civ., sez. I, 21 dicembre 2007 , n. 27084 ). Che nella specie vi sia stato il predetto trasferimento almeno parziale delle predette funzioni ablatorie emerge da tutti i provvedimenti versati in atti. Per tutti, basterà citare il provvedimento della prefettura di Verona in data 23 agosto 2001, nel quale si ricorda che “Con decreti prefettizi numero 6555 IV e n. 5485/AE1 in rispettive date 26.11 .1976 e 21.11.1979 codesto Consorzio ( Bonifica Adige Garda, n.d.r. ) allora denominato Alto Veronese, è stato autorizzato ad occupare in via d’urgenza immobili di proprietà dei sigg. Barbazeni Chesini ubicati nel Comune di Lazise “. Nello stesso appello del Consorzio si ammette, poi ( ma contraddittoriamente con quanto sostenuto nel precedente motivo ) che le occupazioni e le conseguenti attività di costruzione della strada “ sono stati comportamento del consorzio e di questo solo” ( pag. 11 atto d’appello del consorzio ). <br />	<br />
Conclusivamente sul punto, i motivi dedotti in entrambi gli atti d’appello sul punto del difetto di giurisdizione del G. A. sono infondati.</p>
<p>8 &#8211; Anche il motivo deducente la prescrizione del diritto degli appellati al risarcimento del danno va respinto.<br />	<br />
8.1 – Con riguardo al termine ed alla relativa decorrenza, nonché al vincolo solidale tra gli obbligati al risarcimento, valgano le seguenti considerazioni.<br />	<br />
Secondo la consolidata opinione della Corte di Cassazione, il termine prescrizionale dell’azione risarcitoria in caso di occupazione illegittima, trattandosi di fatto illecito riconducibile nello schema dell’ art. 2043 cod. civ., è quello quinquennale stabilito dall&#8217;art. 2947, comma primo, cod. civ. ( appare sufficiente rimandare a Cass. Civ. , sez. un., 15 maggio 2003 , n. 7504 ed all’accurata ricostruzione giurisprudenziale e normativa in tema di accessione invertita ivi contenuta ). <br />	<br />
La stessa Corte ha poi chiarito, con riguardo alla decorrenza del predetto termine, che la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l&#8217;acquisizione della proprietà alla mano pubblica (SS.UU. 6.5.2003 n. 6853 ) e che l&#8217;irreversibile trasformazione si verifica dal momento in cui l&#8217;opera venga a delinearsi nei suoi connotati definitivi e nella sue previste caratteristiche, evidenziando la non ripristinabilità dello status quo ante (Cass. civ. sent. 9507/2002 ; id., n. 7981/2007). In tema di accessione invertita, dunque, l&#8217;illecito viene a consumarsi &#8220;nel momento in cui la trasformazione del fondo ne rileva in modo univoco l&#8217;irreversibile destinazione ad opera pubblica.&#8221; (SS.UU. sent. n. 1464/1983).<br />	<br />
Con specifico riferimento alla realizzazione di strade, la Corte ha ribadito più volte l&#8217;opinione già espressa inizialmente con la sent. n. 12041 del 27.11.98, secondo la quale l’irreversibile trasformazione dell&#8217;immobile (che integra gli estremi dell&#8217;illecito per distruzione dell&#8217;identità originaria del bene privato non coincide, &#8220;quo ad tempus&#8221;, nè con l&#8217;inizio nè con l&#8217;ultimazione dei lavori, ma si colloca in un momento intermedio, quello, cioè, in cui l&#8217;opera venga a delinearsi nei suoi connotati ormai definitivi e nelle sue previste caratteristiche, evidenziando, per l&#8217;effetto la non ripristinabilità dello &#8220;status quo ante&#8221;, se non attraverso nuovi interventi (altrettanto) eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene, e, quindi, allorchè si tratti (come nella specie) di una strada, non appena di essa si sostanzi l&#8217;astratta idoneità ad essere percorsa come tale per avere ormai assunto i connotati minimi suoi propri, nonostante la mancanza di opere accessorie che ne rendano l&#8217;uso più agevole e sicuro e ne consentano, in concreto, l&#8217;effettiva apertura al traffico ( cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 maggio 2008 , n. 14050 ; precedenti conformi: n. 3197 del 1991 , n. 1725 del 1994 , n. 3403 del 1994 , n. 6561 del 1994 , n. 12416 del 1995 ).<br />	<br />
In ipotesi di complesse vicende che hanno visto le amministrazioni in senso stretto concorrere a vario titolo ( delegazioni intersoggettive, finanziamenti, ecc. ) nel procedimento espropriativo, e nell’attuazione degli interventi cui esso era preordinato, la stessa Corte, nei casi in cui la P. A. era rimasta sostanzialmente inerte, senza esercitare adeguati controlli sull&#8217;attività del delegato o del concessionario, ha costantemente ritenuto che siffatto comportamento omissivo fosse sufficiente ad integrare una corresponsabilità della P.A. a mente dei principi generali in tema di illecito e di compartecipazione nella causalità dell&#8217;evento (artt. 2043 e 2055 c.c.). <br />	<br />
Nella specie, quindi, può affermarsi, in linea con la ricordata giurisprudenza ( Cass., sez. I, sent. n. 11890 del 20/5/2006 , n. 6591 del 2003; n. 6716 del 2005, n. 1526 del 2006), la sussistenza di una responsabilità solidale fra Comune e Consorzio di bonifica, tenuto conto che in capo alla P.A. non si è avuta la mera fruizione a posteriori dell&#8217;opera abusivamente realizzata, bensì anche una condotta di compartecipazione gestionale ( approvazione del progetto, finanziamento, ecc. ), in relazione al cui esercizio sono stati ravvisati i caratteri dell&#8217;illecito in termini di colpa, evento di danno, nesso di causalità ( cfr. Cass. Civ., sez. I, 25 marzo 2009 , n. 7206; ; Cass. Civ. , sez. un., 20 marzo 2009 , n. 6769 ).<br />	<br />
Nella specie, poi, non va dimenticato che il vincolo della solidarietà passiva tra Consorzio e Comune è stato stabilito con forza di giudicato dalla sentenza del Tribunale civile di Verona emessa su azione di regresso del Consorzio verso il Comune per l’esborso delle somme pagate a titolo di risarcimento ad altri proprietari, fondata sulla circostanza, addotta dal medesimo consorzio, per cui “ il consorzio aveva agito su incarico del comune “ ( pag. 3 della sentenza ). </p>
<p>8.2 &#8211; Alla luce dei ricordati insegnamenti e delle esposte considerazioni e rilevazioni deve, pertanto, condividersi, nella sostanza, il percorso argomentativo del TAR, secondo il quale – tenuto conto che l’irreversibile trasformazione del fondo per realizzarvi la strada in questione e la sua astratta possibilità ad essere percorsa era avvenuta certamente non prima del 20.11.1982, data di redazione dello stato finale dei lavori come emergente dal certificato di collaudo in data 25.1.1983 – il termine prescrizionale risultava sicuramente interrotto, tenuto conto, “che il ricorrente Barbazeni ha chiesto in data 5 – 8 marzo 1985 per la prima volta al Comune di Lazise quanto di propria spettanza” (cfr. doc.ti nn. 18 e 19 fascicolo di parte di primo grado) “ e che analoga richiesta è stata inoltrata dai signori Renzo e Franco Chesini alla medesima Amministrazione Comunale in data 5 maggio 1986 “ (cfr. ibidem, doc. 21); a ciò il TAR ha aggiunto di avere altresì “ rilevato, in via del tutto assorbente, che l’Amministrazione Comunale, anche a fronte di susseguenti atti interruttivi della prescrizione posti in essere dai ricorrenti medesimi, ha di fatto riconosciuto l’esistenza del proprio debito allorquando nel 1993 il Sindaco si impegnò a corrispondere ai ricorrenti quanto di propria competenza “. <br />	<br />
Infatti, anche successivamente al 1985 ed al 1986 gli espropriati fecero pervenire ulteriori atti di richiesta formale di risarcimento: racc. r.r. del 30 aprile 1999 inviata al comune e diffida inviata anche al Consorzio Alto Garda in data 24 novembre 2000.<br />	<br />
Che i predetti atti interruttivi fossero idonei ad interrompere il termine prescrizionale anche nei confronti del Consorzio non è contestabile, alla luce del chiaro e noto disposto dell’articolo 1310, comma 1, cod. civ., il quale estende gli effetti interruttivi della richiesta formulata dal creditore contro uno o alcuni dei condebitori in solido anche a tutti gli altri coobbligati solidali.</p>
<p>8.3 &#8211; Il Consorzio appellante tenta di superare, da parte sua, tale rilievo osservando che il riconoscimento di debito effettuato dal Comune (e a cui fa riferimento la sentenza di primo grado) non poteva estendere i suoi effetti interruttivi ad esso Consorzio, posto che l’art. 1309 cod. civ. limita gli effetti interruttivi del riconoscimento da parte di uno solo dei condebitori al solo autore della dichiarazione e non anche agli altri obbligati. Tale assunto, condivisibile in astratto, non è pertinente al caso di specie, in quanto la sentenza appellata non ha dato rilievo esclusivo al predetto riconoscimento di debito dichiarato dall’amministrazione comunale per estenderne gli effetti interruttivi anche al Consorzio, ma ha semplicemente collocato tale dichiarazione confessoria nell’ambito (e quale effetto) di una serie cospicua e ripetuta di atti interruttivi valevoli anche nei confronti del consorzio, ai sensi del citato art. 1310, comma 1 ( richieste del 1985 e del 1986, richiesta del 30 aprile 1999, diffida del novembre 2000, inviata direttamente anche al Consorzio ).<br />	<br />
A completamento dell’analisi del motivo d’appello del Consorzio, il Collegio ne rileva la infondatezza anche sotto altro profilo, laddove, a conforto della tesi dell’irrilevanza degli atti interruttivi posti in essere dai privati, si sostiene ancora una volta, per negare la solidarietà passiva tra Comune e Consorzio, che questi ha agito non per delega del comune, ma in proprio, per realizzare opere di bonifica integrale. <br />	<br />
Sul punto il Collegio già si è soffermato per rilevare la sussistenza, nella specie, di una competenza concorrente di Comune e Consorzio nell’espletamento delle procedure espropriative, dimostrata, tra l’altro, da un corposissimo carteggio tra Comune, Prefettura, privati e Consorzio di bonifica, in occasione del quale si percepisce chiaramente il ruolo attivo ricoperto sia dall’amministrazione comunale che dal Consorzio. Del tutto correttamente, pertanto, il TAR, al punto 8.1 della motivazione della sentenza, ha osservato che Comune e Consorzio “sono state partecipi del procedimento ablatorio, avendo il Comune chiesto la realizzazione dell’opera e promosso la relativa procedura e il Consorzio redatto il progetto esecutivo su richiesta del Comune medesimo “. Questa è la concreta realtà procedimentale non solo ignorata dalle affermazioni dell’appellante consorzio, ma dallo stesso smentita in sede di giudizio civile di regresso inannzi al Tribunale di Verona di cui s’è innanzi detto.</p>
<p>9. &#8211; Con l’altro motivo d’appello il Consorzio ed il Comune lamentano il vizio di ultra petizione e di violazione dell’art. 43 del T. U. n. 327/2001, assumendo che il TAR avrebbe illegittimamente ordinato al Comune la retrocessione dei terreni non utilizzati, mancando la relativa domanda e comunque mancandone i presupposti ( pagamento dell’indennità e trasferimento all’ente espropriante ). L’appello del Comune aggiunge che l’art. 43 citato prevede un atto unilaterale che l’amministrazione emette sulla base di valutazioni discrezionali e del tutto autonome e indipendenti dalla posizione dei privati i cui interessi sono sì presi in considerazione dalla P.A., ma al solo fine di esaminare l’opportunità di emettere o meno l’atto di acquisizione.<br />	<br />
La sentenza appellata, invece, avrebbe posto indebitamente l’accettazione della liquidazione da parte degli odierni appellati, come presupposto per l’assunzione dell’atto da parte dell’amministrazione, così modificando la natura del provvedimento stesso da atto unilaterale ad atto “concordato” o “pattizio”: e ciò in assoluto contrasto con il tenore letterale della norma.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Quanto alla mancanza di domanda di retrocessione in primo grado, è sufficiente richiamare, al riguardo, il ricorso introduttivo, nel quale, al punto 6 delle conclusioni, si chiede testualmente di voler “ 6) disporsi la retrocessione dell’area oggetto del decreto di occupazione d’urgenza ma non oggetto di esproprio o di trasformazione irreversibile, o in alternativa, il pagamento del suo valore a prezzo di mercato, ed il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima “. <br />	<br />
In corrispondenza a tale pretesa il TAR ha stabilito al punto 8.5 della propria sentenza , che: “L’Amministrazione Comunale si pronuncerà, inoltre, contestualmente alla formulazione della proposta di cui al § 8.2. &#8211; e, quindi, mediante provvedimento espresso &#8211; sulla domanda di restituzione delle parti del fondo appreso non irreversibilmente trasformate dalla realizzazione dell’opera viaria di cui trattasi, disponendo, ove del caso, la riconsegna senza indugio ai ricorrenti medesimi delle relative porzioni di terreno, fermo restando il proprio obbligo solidale con il Consorzio Adige Garda di corrispondere comunque ai ricorrenti l’indennità di occupazione che loro compete pro tempore a decorrere dal 26 novembre 1976 e sino all’effettiva restituzione delle porzioni predette”.</p>
<p>9.1 &#8211; La sentenza appellata è chiara nell’individuare due possibili strade alternative per soddisfare l’interesse dei proprietari incisi dal procedimento ablatorio: o la retrocessione ( o restituzione che dir si voglia: l’art. 47 del TU n. 327/2001 usa entrambi i termini che non sono pertanto antitetici e distinti come sembra supporre l’appello del consorzio ), o il risarcimento per equivalente.<br />	<br />
L’alternatività proposta dalla sentenza non è errata, proprio alla luce del punto di diritto evidenziato dall’appello del Comune.<br />	<br />
In tema di espropriazione per pubblica utilità, infatti, si versa nell&#8217;ipotesi di retrocessione parziale quando uno o più fondi espropriati non hanno ricevuto la prevista destinazione; detti fondi possono essere “ restituiti “ solo se la p.a. abbia formalmente manifestato la volontà di non utilizzarli per gli scopi cui l&#8217;espropriazione era finalizzata, non essendo peraltro necessario che il relativo atto contenga un&#8217;espressa qualificazione di inservibilità o un riferimento all&#8217;articolo 61 della legge n. 2359 del 1865.<br />	<br />
Dalla lettura coordinata, sistematica degli art. 60 e 61 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359 ( oggi sostituiti dall’art. 47 del T. U. n. 327/2001 ) deriva che l&#8217;avviso di inservibilità è finalizzato alla retrocessione dei beni non utilizzati per la realizzazione dell&#8217; opera pubblica e che la relativa dichiarazione assolve la peculiare funzione di rendere noto, con le prescritte forma di pubblicità, l&#8217;elenco dei beni immobili ( Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2007 , n. 874 ; sez. V, 25 novembre 2002 , n. 6470).<br />	<br />
La statuizione del TAR impone quindi alla p.a. di adottare un provvedimento, ma non di restituire direttamente il bene al privato o, in alternativa ( quale tipo di obbligazione facoltativa ), un dare; ciò appare conforme a quanto più volte già osservato da questo Consiglio, (Cons, St., sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3878 ; C.d.S., sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280), cioè che la effettività della tutela del cittadino nei confronti dell&#8217;attività, provvedimentale o materiale, della pubblica amministrazione, predicata a livello costituzionale dagli articoli 24 e 113, impone di non considerare la tutela restitutoria o ripristinatoria come eventuale o eccezionale, limitata ad ipotesi residuali, ed anzi spinge a ritenere che proprio la tutela risarcitoria patrimoniale deve essere considerata sussidiaria rispetto alla prima, con la conseguenza che essa deve considerarsi praticabile solo quando quella restitutoria non possa essere conseguita con successo: anche in tale prospettiva va infatti interpretato il principio di legalità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, in quanto l&#8217;interesse pubblico prevalente (alla conclusione dei lavori o alla realizzazione dell&#8217; opera ) può invocarsi solo quando il provvedimento amministrativo sia stato legittimamente emanato, non potendo altrimenti sacrificarsi la tutela reale del cittadino all&#8217;integrità del diritto illecitamente leso.<br />	<br />
È alla luce di tali principi che deve essere innanzitutto correttamente interpretato ed applicato anche lo (speciale) potere di acquisizione attribuito dall&#8217;articolo 43 del testo unico sulle espropriazioni alle amministrazioni esproprianti o utilizzatrici di beni immobili per scopi di interesse pubblico, allorquando i predetti immobili siano stati modificati in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica amministrazione. In altri termini, l&#8217;ammissibilità del provvedimento di acquisizione della proprietà privata, previsto dal ricordato articolo, impone, oltre alla ovvia valutazione degli interessi in gioco (nel caso del comma 1), che la restituzione del bene al proprietario deve essere considerata la normale conclusione di una vicenda in cui sia accertato il vizio dell&#8217;esercizio del potere espropriativo, cui può sostituirsi eccezionalmente la tutela risarcitoria solo qualora la “restituzione” (o retrocessione che dir si voglia) non possa avvenire.<br />	<br />
La prospettazione, poi, che, come dedotto dall’appellante Consorzio, non vi fossero i presupposti per la retrocessione ( pagamento indennità, intestazione in favore della P. A., dichiarazione di inservibilità ) non tiene conto che qui manca il provvedimento di esproprio e gli effetti ad esso conseguenti ( in particolare, intestazione in favore dell’espropriante o del beneficiario ) e non inficia il ragionamento del TAR, il quale non ha disposto, come già detto, direttamente la restituzione, ma ha assegnato alla P. A. un onere di provvedere sulla richiesta restituzione, non potendo il Giudice accertare l&#8217;inservibilità dei terreni, stante la natura discrezionale della valutazione della P.A. in ordine all&#8217;esistenza o meno di un rapporto di utilità tra il relitto e l&#8217;opera compiuta ( anche se, poi, la giurisprudenza riconosce un potere del giudice di riconoscere valore equipollente alla dichiarazione formale d&#8217;inservibilità ad un comportamento dell&#8217;amministrazione, come ad esempio la scelta di mettere in vendita dei beni, in quanto non più necessari alla realizzazione dell&#8217;opera per la quale essi furono espropriati ( Cass., sez. Un., 24 giugno 2009 , n. 14805 ; id., Sent. n. 14826 del 5-6-2008 ).</p>
<p>10 &#8211; Resta da esaminare l’ultimo motivo dedotto dall’appello del Comune, in merito ad un presunto difetto d’istruttoria da parte della sentenza di primo grado sulla quantificazione del danno, che avrebbe erroneamente dato credito alle indicazioni del danno effettuate dai ricorrenti con apposita perizia di parte, senza preoccuparsi di farne verificare la correttezza e fondatezza con apposita consulenza tecnica. <br />	<br />
Al riguardo, vale ricordare che, per costante giurisprudenza, il giudice rimane titolare unico del potere di statuire sulla domanda oggetto del giudizio e, soprattutto, nel caso in cui si chieda il riconoscimento del diritto al ristoro per il danno subìto, di non essere tenuto a seguire i criteri contenuti in una CTU dalla quale egli può motivatamente discostarsi ( Cons. St., sez. IV, 5 febbraio 2009 , n. 658 ).<br />	<br />
Va anche rammentato che in base al principio di disponibilità della prova sancito dall’art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della sentenza le prove fornite dalle parti, e che, in base ai principi sull’onere della prova di cui all’articolo 2697 cod. civ., incombe su chi eccepisce l&#8217;inefficacia dei fatti costitutivi del diritto, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, l’onere di provare i fatti su cui l&#8217;eccezione si fonda.<br />	<br />
Pertanto, a fronte della indicazione di precise poste di danno e della esposizione di calcoli analitici sugli esborsi necessari a porvi riparo, contenuti nella dettagliata relazione agronomica economica recante i criteri di stima delle varie componenti di danno ( valore del bene perduto, mancati redditi da coltivazione, maggiori costi di coltivazione del terreno per effetto del suo frazionamento in due parti, riduzione del valore della casa e dei campi ) ed il loro calcolo concreto, spettava alla controparte contestarne analiticamente e documentatamente l&#8217;aderenza ai principi di diritto ed alle tecniche di estimo, non essendo certo sufficiente dedurre un generico difetto di motivazione e di istruttoria della decisione giudice, il quale, a fronte di un accurato resoconto di parte ed in mancanza di precise e documentate contestazioni, non era tenuto a disporre alcuna ulteriore, costosa e ritardante consulenza tecnica d’ufficio (cfr. Cassazione civile , sez. III, 07 maggio 2009, n. 10501).<br />	<br />
I due ricorsi in appello vanno pertanto respinti.<br />	<br />
La complessità della vicenda in fatto e in diritto consente di disporre la compensazione delle spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui due ricorsi in appello indicati in epigrafe:<br />	<br />
&#8211; riunisce i due ricorsi;<br />	<br />
&#8211; respinge gli appelli e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti, Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-12-2009-n-7744/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2009 n.7744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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