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	<title>7734 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.7734</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-12-2020-n-7734/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.7734</a></p>
<p>Raffaele Greco, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cantafio, Olga Durante e Marica Inzillo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Ida Orefice in Roma, circonvallazione Clodia, n. 36, contro il Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-12-2020-n-7734/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.7734</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-12-2020-n-7734/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.7734</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cantafio, Olga Durante e Marica Inzillo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Ida Orefice in Roma, circonvallazione Clodia, n. 36, contro il Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Izzo e Gian Paolo Stanizzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118)</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti, per l&#8217;Amministrazione comunale, del potere di imporre a privati l&#8217;esecuzione di lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Enti Locali &#8211; ordinanza contingibile ed urgente &#8211; DLgs. n. 267/2000 (TUEL) &#8211; competenza &#8211; spetta al sindaco.<br /> <br /> 2.- Enti locali &#8211; Comune &#8211; obblighi di intervento sulla proprietà  privata &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nell&#8217;assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l&#8217;emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità , che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all&#8217;Amministrazione comunale.</em><br /> <br /> <em>2. Non esistono norme che attribuiscano all&#8217;Amministrazione comunale il potere di imporre a privati l&#8217;esecuzione di lavori se non in presenza di situazioni di pericolo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 07/12/2020<br /> <strong>N. 07734/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02104/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2012, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cantafio, Olga Durante e Marica Inzillo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Ida Orefice in Roma, circonvallazione Clodia, n. 36,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Pizzo, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Izzo e Gian Paolo Stanizzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118,<br /> <br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</em></strong></p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pizzo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il consigliere Francesco Frigida nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020, svoltasi con modalità  telematica;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il Comune di Pizzo, in persona del dirigente responsabile del settore urbanistica, con ordinanza n. -OMISSIS-, riproducendo in parte la precedente ordinanza n. -OMISSIS-, ha ordinato al signor -OMISSIS-, nella qualità  di amministratore del condominio sito in -OMISSIS-, e alle signore -OMISSIS-e -OMISSIS-, nella qualità  di proprietarie di detto condominio, di eseguire immediatamente (entro e non oltre un giorno dalla notificazione del provvedimento), a salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumità , la messa in sicurezza ed il puntellamento del soffitto per prevenire distacchi e crolli di intonaci e del relativo copriferro, nonchè di eseguire le opere di ripristino e risanamento delle parti strutturali danneggiate secondo i criteri della normativa sismica; ha inoltre ordinato alla sola signora -OMISSIS- di interdire l&#8217;accesso della terrazza del suo appartamento soprastante il vano salone.<br /> 2. Avverso l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS-, nonchè, nella parte ivi riprodotta, l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS-, la signora -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro.<br /> Il Comune di Pizzo si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso in ragione della sua mancata notificazione alla signora -OMISSIS-, ritenuta controinteressata, e chiedendo, ad ogni modo, il rigetto del ricorso.<br /> 3. Con l&#8217;impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Calabria, sezione seconda, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la sua omessa notificazione alla signora -OMISSIS-e ha compensato tra le parti delle spese di lite.<br /> 4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato &#8211; rispettivamente in data 8 marzo 2012 e 23 marzo 2012 &#8211; la signora -OMISSIS- ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un motivo contro la dichiarata inammissibilità  del ricorso di primo grado e riproponendo i cinque motivi contenuti in quest&#8217;ultimo atto.<br /> 5. Il Comune di Pizzo si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 6. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 7 luglio 2020.<br /> 7. L&#8217;appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.<br /> 8. In via pregiudiziale, va accolto il motivo proposto avverso la statuizione di inammissibilità  del ricorso di primo grado, potendo escludersi che la signora -OMISSIS-rivestisse qualità  di controinteressata in senso tecnico e che, pertanto, dovesse essere destinataria della notificazione dell&#8217;ordinanza comunale. Ed invero, sia che l&#8217;interesse di cui essa era titolare si Ã ncori alla circostanza che era proprietaria dell&#8217;appartamento sottostante a quello della signora -OMISSIS-, sia che lo si ricolleghi al precedente giudizio di danno temuto che ella aveva intentato nei confronti dell&#8217;odierna appellante, si tratterebbe, in ogni caso, di un interesse di mero fatto e non di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato connesso a uno specifico vantaggio o beneficio a lei derivante dal provvedimento impugnato.<br /> Conseguentemente, dei due requisiti che la giurisprudenza amministrativa tradizionalmente richiede per il riconoscimento della qualità  di controinteressato in senso sostanziale, nel caso specie è presente soltanto quello dell&#8217;essere menzionato nel provvedimento impugnato (in cui peraltro la signora -OMISSIS-è stata citata solo in quanto a sua volta destinataria dell&#8217;ordine di eseguire lavori su altra porzione del medesimo immobile), mentre manca quello dell&#8217;essere titolare di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato.<br /> 9. Reputato ammissibile il ricorso di primo grado, occorre ora vagliare le doglianze mosse contro l&#8217;ordinanza comunale e riproposte in sede di appello.<br /> Al riguardo si rileva che è fondata &#8211; e che assorbe ogni altra questione &#8211; la prima censura di primo grado, con cui si è lamentata l&#8217;incompetenza del dirigente a emanare un&#8217;ordinanza contingibile e urgente, la cui adozione spetta al Sindaco. Per costante giurisprudenza, infatti, nell&#8217;assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l&#8217;emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità , che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all&#8217;Amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5044; Consiglio di Stato, sezione I, parere 1° dicembre 2016, n. 2512; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 4 settembre 2014, n. 515).<br /> Sul punto il Comune di Pizzo ha replicato negando che nella fattispecie il potere esercitato fosse quello di cui all&#8217;art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e ha altresì¬ sostenuto che non sussistessero neanche i presupposti per un tale intervento.<br /> Il Collegio non ritiene fondate siffatte osservazioni, in quanto: <em>a</em>) nell&#8217;originaria ordinanza n. -OMISSIS- si è affermato espressamente che: &#8220;<em>emergono i presupposti per l&#8217;emanazione, da parte di questo Comune, dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità </em>&#8221; e che tale formula è stata richiamata anche nella successiva ordinanza n. -OMISSIS-; <em>b</em>) che, al di lÃ  di tale dirimente dato testuale, il Comune avrebbe dovuto esplicitare di quale potere, diverso da quello <em>ex </em>art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, avrebbe fatto esercizio nell&#8217;emettere le suddette ordinanze, non esistendo norme che attribuiscano all&#8217;Amministrazione comunale il potere di imporre a privati l&#8217;esecuzione di lavori se non in presenza di situazioni di pericolo.<br /> L&#8217;accoglimento del sopra esaminato assorbente motivo esime il Collegio dall&#8217;esame delle residue censure.<br /> 10. In conclusione l&#8217;appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e conseguentemente va annullata l&#8217;ordinanza del Comune di Pizzo n. -OMISSIS-, nonchè, nella parte ivi riprodotta, l&#8217;ordinanza della medesima Amministrazione n. -OMISSIS-.<br /> 11. La peculiarità  della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2104 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla l&#8217;ordinanza del Comune di Pizzo n. -OMISSIS-, nonchè, nella parte ivi riprodotta, l&#8217;ordinanza della medesima Amministrazione n. -OMISSIS-; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante, nonchè tutti gli altri soggetti privati citati in sentenza.<br /> Così¬ deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere, Estensore<br /> Antonella Manzione, Consigliere<br /> Carla Ciuffetti, Consigliere<br /> </div>
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