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	<title>773 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>l&#8217;annullamento di ufficio di un concorso pubblico non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:22:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/lannullamento-di-ufficio-di-un-concorso-pubblico-non-deve-essere-preceduto-dalla-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/">l&#8217;annullamento di ufficio di un concorso pubblico non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</a></p>
<p>Concorso pubblico &#8211; Annullamento di Ufficio &#8211; Disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti e della graduatoria &#8211; Non va preceduto dalla comunicazione di avvio L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio (o la revoca) degli atti di una procedura di selezione della Pubblica amministrazione, se disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti della commissione e della graduatoria da</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/lannullamento-di-ufficio-di-un-concorso-pubblico-non-deve-essere-preceduto-dalla-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/">l&#8217;annullamento di ufficio di un concorso pubblico non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</a></p>
<p>Concorso pubblico &#8211; Annullamento di Ufficio &#8211; Disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti e della graduatoria &#8211; Non va preceduto dalla comunicazione di avvio</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio (o la revoca) degli atti di una procedura di selezione della Pubblica amministrazione, se disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti della commissione e della graduatoria da parte del competente organo dell&#8217;Amministrazione, non può considerarsi come il risultato di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto una precedente determinazione finale ma, piuttosto, come la conclusione dell&#8217;unico procedimento predisposto per l&#8217;assunzione, iniziato con l&#8217;indizione della selezione e proseguito con l&#8217;esame dei requisiti e dei titoli dei partecipanti. Ne consegue che, non avendo natura di atto finale di un procedimento di secondo grado ma di atto posto in essere nell&#8217;ambito del più generale procedimento concorsuale non definito, l&#8217;atto di annullamento della delibera di indizione della selezione, non deve essere preceduto dall&#8217;avviso d‘inizio del procedimento (T.A.R. Toscana, sez. II, 11 febbraio 2019, n. 218, che richiama T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 846, T.A.R. Lazio, sez. III-quater, 22 novembre 2013 n. 9992; T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1064).</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 25/06/2024</p>
<p class="registri">N. 00773/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 00012/2024 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 12 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Michele Bengasi Fiorini, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Eleonora Bardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Comune di Aulla, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">nei confronti</p>
<p class="popolo">Andrea Donati, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Mendogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Antini, n. 3;</p>
<p class="contro">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo">della determinazione del Comune di Aulla n.1428 del 23.10.2023, avente ad oggetto il “procedimento di annullamento d&#8221;ufficio, ai sensi dell&#8221;art. 21-nonies della legge 241/1990, del bando e di tutti gli atti del &#8220;concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico indetto con determina dirigenziale n. 1576 del 28.10.2022”. assunzione provvedimento finale”, mai notificata al ricorrente e di cui lo stesso ha avuto conoscenza in data 31.10.2023;</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 febbraio 2024:</p>
<p class="popolo">&#8211; della determinazione del Comune di Aulla n. 1749 del 21 dicembre 2023 del Comune di Aulla, avente ad oggetto “Indizione concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico” a firma del Segretario Generale;</p>
<p class="popolo">&#8211; del bando di concorso del Comune di Aulla pubblicato in data 11 gennaio 2024, avente ad oggetto “concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico”;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aulla e di Andrea Donati;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">Con il ricorso introduttivo indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Aulla n.1428 del 23.10.2023, avente ad oggetto il “<i>procedimento di annullamento d&#8221;ufficio, ai sensi dell&#8221;art. 21-nonies della legge 241/1990, del bando e di tutti gli atti del &#8220;concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico indetto con determina dirigenziale n. 1576 del 28.10.202</i>2”. <i>Assunzione provvedimento finale</i>”, che il ricorrente afferma di aver conosciuto in data 31.10.2023.</p>
<p class="popolo">Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I) Violazione degli artt.1 e 3 della l. n.241 della legge 7 agosto 1990, violazione degli artt. 88 e 89 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, violazione degli artt. 7 e 18-<i>bis</i> del d.P.R. 9 maggio 1994 n.487, violazione e/o falsa applicazione degli artt.35, “Reclutamento del personale”, comma 3, lett. e), e comma 7, e 28, “Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”, comma 1-<i>bis</i>, del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165; violazione e/o falsa applicazione del d.m. del 28.09.2022, paragrafi 3.3 e 3.4; violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi 6 e 7della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; violazione dell’art.30 del Regolamento dei Concorsi approvato con delibera della giunta comunale di Aulla n.101 del 29.12.2008; eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità; per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento; II) Ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990 n.241, ulteriore violazione dell’art.21-<i>nonies</i> della l. 7 agosto 1990 n.241, ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione.</p>
<p class="popolo">Si sono costituiti in giudizio il Comune di Aulla e Andrea Donati.</p>
<p class="popolo">All’udienza camerale del 16 gennaio 2024 il ricorrente ha rinunciato, allo stato, all’istanza cautelare, con riserva di proporre motivi aggiunti. Il Presidente, pertanto, ha preso atto della rinuncia, allo stato, alla domanda cautelare formulata dal difensore di parte ricorrente e ha fissato l’udienza pubblica del 23 maggio 2024 per la prosecuzione della causa nel merito.</p>
<p class="popolo">In data 7 febbraio 2024 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la determinazione del Comune di Aulla n. 1749 del 21 dicembre 2023, avente ad oggetto “<i>Indizione concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico</i>” a firma del Segretario Generale e avverso il bando di concorso del Comune di Aulla pubblicato in data 11 gennaio 2024, avente ad oggetto “<i>concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico</i>”, deducendone l’illegittimità derivata per illegittimità della determina di annullamento in autotutela della precedente procedura del Comune di Aulla n. 1428 del 23 ottobre 2023, già impugnata con il ricorso principale.</p>
<p class="popolo">Con ordinanza n. 139 del 7 marzo 2024, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso per motivi aggiunti, ai soli fini della fissazione dell’udienza per la trattazione di merito, confermando l’udienza pubblica del 23 maggio 2024.</p>
<p class="popolo">All’udienza pubblica del 23 maggio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. – Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente sostiene che il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe illogico e pretestuoso, poiché i contenuti del bando erano conformi all’art. 30 del regolamento dei concorsi del Comune di Aulla, il quale prevedrebbe i contenuti delle prove di selezione del concorso, richiedendo per il profilo professionale che qui interessa una prima prova “scritta teorica”, quella che il Comune non ha ritenuto sufficientemente “<i>problem solving</i>”, e una seconda, la quale “&#8230;<i>oltre a impegnare il candidato alle prestazioni di cui alla prova scritta teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollevate</i>&#8230;”; nonché una prova orale e cioè “&#8230;<i>quella nella quale si procede, attraverso interrogazioni sulle materie indicate nel bando, a conoscere l’ampiezza di preparazione ed esperienza del candidato, il suo modo di esporre ed altri aspetti relazionali..</i>.”.</p>
<p class="popolo">Più nello specifico, secondo il ricorrente tutti quei contenuti necessari delle prove asseritamente mancanti e che avevano giustificato il provvedimento di annullamento in autotutela facevano parte dell’oggetto della seconda prova scritta e di quella orale.</p>
<p class="popolo">Infine, il ricorrente sostiene che l’art.6 del bando di concorso autoannullato non si porrebbe nemmeno in contrasto con il comma 1-<i>bis </i>dell’art.28 del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto con l’art.3 del d.l. n. 80 del 2021, conv. con l. n. 113 del 2021 anche dove lo si ritenesse direttamente applicabile “omisso medio” agli enti locali territoriali, prescindendo cioè dai relativi regolamenti di autonomia.</p>
<p class="popolo">In ogni caso, secondo il ricorrente, il comma 1-<i>bis</i> dell’art.28 citato non sarebbe applicabile <i>ratione temporis</i> al bando in oggetto del 6 dicembre 2022, proprio perché soltanto con l’art.1 del d.P.R. 16 giugno 2023 n.82, integrativo del d.P.R. n. 487 del 1994 si è previsto che “<i>I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all’art.3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113</i>”. Quindi, anche a ritenere direttamente applicabile al Comune di Aulla e ai suoi concorsi tale previsione del regolamento governativo citato, essa avrebbe potuto costituire parametro di legittimità di un bando di concorso soltanto dopo il 14 luglio 2023 (tenuto conto della pubblicazione del d.P.R. n. 82 del 2023 in G.U. n.150 del 29 giugno 2023). Ciò, a parere del ricorrente, renderebbe prima di tutto irrilevante a questi fini, ma soprattutto pretestuosa, la dedotta violazione da parte del bando del paragrafo 3.3 del d.m. 28 settembre 2022 nel quale sono state approvate tali “linee guida”.</p>
<p class="popolo">Il Collegio ritiene opportuno partire dall’analisi della disciplina relativa all’accesso al pubblico impiego e, nello specifico, alla dirigenza pubblica.</p>
<p class="popolo">L’art. 1, comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 <i>Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</i>” (il cui art. 18-<i>bis</i> prevede che “<i>Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell&#8217;articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”</i>) prevede che “<i>L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>”.</p>
<p class="popolo">Il richiamato art. 35, al comma 3, stabilisce che: “<i>3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:…b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</i>”. Inoltre, l’art. 35, comma 5.2., dispone che “<i>Il Dipartimento della funzione pubblica…elabora…linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali…</i>”. Si precisa che l’art. 70, comma 13 del d.lgs. n. 165 del 2001 è chiaro nel disporre che “<i>In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell&#8217;ambito dei rispettivi ordinamenti”</i>.</p>
<p class="popolo">Inoltre, l’art. 88 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è chiaro nello stabilire che “<i>All&#8217;ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni</i> [oggi d.lgs. n. 165 del 2001]<i>, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”</i>; il successivo art. 89, inoltre, precisa che “<i>3.</i> <i>I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall&#8217;articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni </i>[oggi d.lgs. n. 165 del 2001]<i>. 4. In mancanza di disciplina regolamentare sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487</i>”.</p>
<p class="popolo">Le Linee guida richiamate dall’art. 35, comma 5.2. sono state elaborate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la direttiva del 24 aprile 2018, n. 3 “<i>Linee guida sulle procedure concorsuali</i>”.</p>
<p class="popolo">Quest’ultima, nella parte II, punto 6, rubricato “<i>Le prove</i>”, prevede che “<i>Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari</i>”, specificando che “<i>Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato</i>”, che “<i>ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari</i>”, che “<i>La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull’applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato. Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincesse il concorso.</i>” e che “<i>Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni</i>”.</p>
<p class="popolo">Già dall’analisi della suddetta direttiva emerge chiaramente la volontà del legislatore di fissare delle regole affinché tutte le prove di un concorso pubblico, siano esse teoriche o pratiche, non si limitino ad accertare conoscenze nozionistiche, ma anche la capacità di risolvere problemi concreti, di analisi e di rielaborazione.</p>
<p class="popolo">Il comma 1-<i>bis</i> dell’art. 28 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall’art. 3, comma 3, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, invece, prevede quanto segue: “<i>Nelle procedure concorsuali per l&#8217;accesso alla dirigenza in aggiunta all&#8217;accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti</i>”.</p>
<p class="popolo">L’art. 3, comma 6 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, inoltre, stabilisce che “<i>Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ai fini dell&#8217;attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell&#8217;amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida</i>”.</p>
<p class="popolo">Le linee guida sono state adottate con d.m. 28 settembre 2022 le quali, al punto 3.3., rubricato “<i>Rimodulazione delle prove concorsuali</i>”, prevedono espressamente che “<i>mancando al momento disposizioni normative riguardanti le modalità di svolgimento di specifiche prove destinate alla valutazione delle competenze dei candidati, occorrerà che i bandi di concorso vengano formulati in osservanza delle norme vigenti riguardanti lo svolgimento e la valutazione delle prove d&#8217;esame dirette ad accertare le conoscenze dei candidati e, nel contempo, diano applicazione alle disposizioni introdotte dal D.L. 80/2021, modificative dell&#8217;art. 28 del D.lgs. 165/2001. Nei paragrafi che seguono vengono pertanto fornite alcune raccomandazioni in osservanza delle attuali disposizioni riguardanti: la tipologia delle prove da sostenere (preselettive, scritte, orali, esame dei titoli ove previsto), il loro numero e successione, i punteggi che ne consentono il superamento e la composizione della commissione esaminatrice, considerando al contempo l&#8217;opportuna e oculata modulazione delle innovazioni recate dal D.L. 80/2021.</i>” e, per quanto riguarda le prove scritte, precisa chiaramente che: “<i>Relativamente alle prove scritte, tenendo fermo il numero stabilito dalle disposizioni vigenti per lo specifico concorso, potrà essere richiesto ai candidati di sviluppare uno o più elaborati da cui risulti possibile rilevare sia la corretta trattazione di problematiche direttamente riferibili alla conoscenza delle materie stabilite dal bando sia la capacità di fornire soluzioni appropriate in rapporto a determinate complessità proprie delle strutture amministrative pubbliche. La proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l&#8217;orientamento al risultato etc. A tal fine si raccomanda di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali l&#8217; In-basket, lo studio di caso o i casi gestionali descritti nel Capitolo 2.3 delle presenti Linee guida.”</i>; mentre, per quanto riguarda la prova orale, che “<i>Relativamente alla prova orale non si rilevano particolari complessità, potendo la commissione d&#8217;esame richiedere al candidato, oltre che di rispondere a quesiti sulle materie stabilite dal bando, di cimentarsi in una o più delle prove situazionali descritte nel Capitolo 2.3 (presentazione, interview simulation, intervista comportamentale) in esito alle quali saranno valutati gli elementi riguardanti lo stile di leadership del candidato, le sue doti comunicative, la capacità di gestire lo stress, le capacità relazionali. In questa sede risulta opportuno approfondire attraverso il colloquio motivazionale anche gli aspetti inerenti alla motivazione individuale che devono sorreggere l&#8217;assunzione di ruoli dirigenziali, come previsto dall&#8217;art. 28, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2021. È fortemente raccomandata, ai fini di una più approfondita valutazione da parte della commissione, la somministrazione di un test autodescrittivo (ad esempio, sugli stili lavorativi, i comportamenti organizzativi abituali etc.) mirato all&#8217;emersione del profilo attitudinale del candidato nella stessa giornata in cui si svolge la prova, in tempi immediatamente precedenti il colloquio. Il test sarà allegato al verbale di seduta”.</i></p>
<p class="popolo">Le stesse Linee Guida chiariscono che esse sono volte “…<i>a declinare in indicazioni operative i principi fondamentali dettati in materia dalla nuova normativa sul reclutamento, al fine di assicurare l&#8217;omogeneità di operato delle amministrazioni in questo ambito</i>”, precisando che tali Linee Guida, proprio perché volte ad assicurare l’omogeneità di operato di tutte le amministrazioni in questo ambito, in forza dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 80 del 20211, come modificato dal d.l. n. 36 del 2022, siano adottate dal Ministro della pubblica amministrazione con proprio decreto, ma previa intesa in sede di Conferenza unificata (e sulla base di proposte della Scuola Nazionale dell&#8217;Amministrazione).</p>
<p class="popolo">Il d.m. chiarisce ulteriormente che “<i>Le disposizioni in materia di reclutamento di dirigenti pubblici introdotte dal D.L. 80/2021, modificative dell&#8217;art. 28 del D.lgs. 165/2001, comportano l&#8217;adozione, da parte delle amministrazioni, di misure idonee a prevedere che le selezioni vengano aggiornate al fine di consentire la valutazione, insieme alle conoscenze, delle competenze (capacità, attitudini) e delle motivazioni dei candidati in rapporto alle posizioni da ricoprire</i>”, evidenziando che “<i>Si tratta di un&#8217;innovazione sostanziale delle procedure concorsuali, in quanto tocca aspetti che sino ad ora erano stati solo parzialmente considerati ai fini della definizione del profilo professionale occorrente per la copertura di posizioni dirigenziali (essendo quest&#8217;ultima basata esclusivamente sulla conoscenza delle specifiche materie oggetto del bando di concorso). Le nuove modalità di reclutamento comportano un allargamento del campo di valutazione delle potenzialità dei candidati, che dovrà riguardare profili attinenti a qualità personali che possano essere indicative dell&#8217;effettiva idoneità a ricoprire ruoli dirigenziali. Ancor di più viene, quindi, ad essere valorizzato il ruolo della procedura concorsuale diretta al posizionamento ottimale delle risorse in rapporto alle aspettative di miglioramento dei servizi pubblici”</i>.</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda l’applicabilità alla fattispecie in esame del d.m. 28 settembre 2022, ci si limita ad osservare che al punto 1.3. del suddetto decreto, rubricato “<i>Accesso alla dirigenza nelle altre amministrazioni</i>” si chiarisce quanto segue: “<i>Le tipologie di procedure sopra descritte riguardano direttamente le amministrazioni centrali. Per le altre amministrazioni, e in particolare per gli Enti territoriali, sussistono i margini di autonomia previsti dai rispettivi ordinamenti e, per il reclutamento da parte delle Regioni, dal Titolo V della Costituzione. Tuttavia, come già detto, i principi che informano la disciplina introdotta dai commi 3 e 4 dell&#8217;art. 3 del D.L. 80/2021 possono e devono ispirare le procedure di reclutamento di tutte le pubbliche amministrazioni, anche per il tramite delle presenti Linee guida, definite d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del D.lgs. 281/1997. In questa prospettiva, si ritengono dunque applicabili anche alle amministrazioni diverse da quelle centrali i principi relativi all&#8217;esigenza di definire nel bando gli ambiti di competenza da valutare e la previsione della valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti</i>”.</p>
<p class="popolo">È chiaro pertanto l’intento generale del legislatore di introdurre, per le specifiche procedure di accesso per la dirigenza, criteri di selezione omogenei e idonei a valutare non soltanto le mere conoscenze teoriche, ma anche la capacità di fornire soluzioni appropriate a problemi concreti e, in generale, l’idoneità a rivestire il ruolo di dirigente che richiede capacità manageriali diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste al un funzionario pubblico.</p>
<p class="popolo">Ebbene, nel provvedimento di annullamento in autotutela oggetto di impugnazione, per quanto interessa in questa sede, si legge quanto segue: “<i>visto il Regolamento dei concorsi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 29/12/2008;…c) La modalità di predisposizione delle prove di concorso che, sulla base del bando, potevano essere formulate come domande a risposta sintetica oppure mediante un elaborato scritto su una o più delle materie indicate nel bando medesimo, e quindi con modalità non pienamente conformi alle Linee Guida del Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (Direttiva n.3/2018 e Direttiva del 28 settembre 2022);</i>…<i>evidenziato…che, per quanto relativo al profilo c) sopra descritto, sussistano, invece, elementi tali da giustificare una analisi organica delle più recenti novità normative, sempre ed esclusivamente per la tutela dell’interesse pubblico dell’Ente finalizzato ad avere il dipendente più idoneo a ricoprire un incarico delicato e determinante quale quello del dirigente tecnico; viste le Linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla Direttiva n. 3 del 2018 del 24 aprile 2018, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di prove di concorso e di commissioni di concorso (rispettivamente, paragrafi 6 e 7) e del D.M. del 28 settembre 2022…”; </i>con la seguente precisa motivazione “<i>considerato che, nel caso di specie, per quanto riguarda le modalità di predisposizione delle prove scritte e orali indicate nel bando di concorso (domande a risposta sintetica ovvero un elaborato scritto su una o più delle materie indicate nel bando medesimo), non risultano rispettate le direttive sopra menzionate in quanto la prima prova scritta, articolata in dieci domande, mal si concilia con le finalità e i principi che governano i concorsi per la selezione della dirigenza, che deve essere improntata alla verifica non soltanto e non principalmente delle nozioni teoriche e della disciplina applicabile, bensì delle capacità e dell’attitudine al problem solving, al management, alla gestione e alla soluzione di questioni e procedimenti complessi; considerato dunque che, nello specifico, le osservazioni e le tesi presentate ed esposte sul punto dagli interessati che hanno presentato memorie risultano infondate, trascurando il contenuto e, soprattutto, la finalità della disciplina applicabile in materia. La selezione del dirigente, infatti, deve contemplare anche un’attenta valutazione delle capacità gestionali e manageriali del soggetto, garantendo, dunque, una verifica anche di carattere psicoattitudinale, quale elemento indefettibile connesso alle funzioni e all’attività tipiche della dirigenza pubblica; ritenuto altresì che, a conferma e riprova di ciò, la disciplina applicabile contempla la presenza di specifici profili di verifica e prove, nonché professionalità idonee a valutare tali attitudini; visto l’art. 28, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, art. 3. in vigore dal 01.05.2022, che recita: “1-bis. Nelle procedure concorsuali per l&#8217;accesso alla dirigenza in aggiunta all&#8217;accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.” visto il D.M. 28 settembre 2022, che nel capitolo 3.3, nella parte ad oggetto “Prova orale” testualmente recita: “Relativamente alla prova orale non si rilevano particolari complessità, potendo la Commissione richiedere al candidato, oltre che di rispondere ai quesiti sulle materie stabilite dal bando, di cimentarsi in una o più delle prove situazionali descritte nel capitolo 2.3 in esito alle quali saranno valutati gli elementi riguardanti lo stile di leadership del candidato, le sue doti comunicative, la capacità di gestire lo stress, le capacità relazionali. In questa sede risulta opportuno approfondire attraverso il colloquio motivazionale anche gli aspetti inerenti alla motivazione individuale che devono sorreggere l’assunzione di ruoli dirigenziali, come previsto dall’art. 28, comma 1 – bis, del D.Lgs. n.165/2001… evidenziata, dunque, l’assenza nel bando di concorso di qualsivoglia riferimento a prove a carattere attitudinale, comportamentale o motivazionale, e la conseguente assenza in Commissione di componenti esperti, professionalmente ed adeguatamente titolati, che abbiano il compito di integrare le prove inerenti materie a carattere meramente tecnico con elementi utili alla valutazione della motivazione e della attitudine a ricoprire il ruolo dirigenziale; considerata l’impossibilità di modificare, allo stato dell’arte, le modalità di espletamento della prova orale del concorso indetto con determinazione dirigenziale n. 1576 del 28.10.2022, essendosi già tenuta la prova scritta; ritenuto quindi che la procedura avviata non sia tale da garantire la selezione del dirigente più qualificato non soltanto sotto il profilo tecnico – culturale, ma soprattutto con riferimento agli aspetti attitudinali e comportamentali; considerata la necessità di garantire al Comune di Aulla la selezione del miglior candidato possibile per la copertura del posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato e che l’impossibilità di raggiungere questo obiettivo per le motivazioni sopra descritte configura la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all’annullamento della procedura di che trattasi;… visto il parere reso dal professor Sergio Menchini, che testualmente recita: “La mancata applicazione di tali principi non integrerà una violazione intesa come vizio di violazione di legge in senso stretto, ma potrà integrare una carenza da ricondurre al differente vizio di eccesso di potere, che si manifesta negli elementi sintomatici dello sviamento, dell’illogicità e della irragionevolezza, dal momento in cui risulti integrata e accertata una sostanziale incoerenza tra i quesiti posti e il profilo professionale da selezionare. Le Linee Guida ministeriali indicano il principio generale dal quale si evince che, anche per gli Enti Locali, le modalità di svolgimento del concorso e i contenuti delle prove devono risultare, in concreto, in linea con le finalità di un concorso</i>”.</p>
<p class="popolo">Il provvedimento impugnato richiama dunque sia il Regolamento dei concorsi interno del Comune di Aulla, sia la direttiva del 2018, sia il d.m. del 2022.</p>
<p class="popolo">È ovvio che il Regolamento dei concorsi interno del Comune di Aulla deve essere interpretato in modo conforme al quadro normativo sopra ricostruito.</p>
<p class="popolo">In ogni caso, si osserva che il Regolamento di che trattasi non riguarda in modo specifico i concorsi per dirigenti, ma più in generale, quelli per “…<i>l’accesso ai posti vacanti di ruolo o per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale</i>” (art. 1, rubricato “<i>Campo di applicazione</i>”). Inoltre, l’art. 30, in realtà, si limita ad elencare tutte le possibili tipologie di prove che potrebbero essere previste nei diversi concorsi che, ovviamente, dovranno essere diverse a seconda della figura lavorativa oggetto della procedura. È chiaro infatti, che le prove previste per assumere un lavoratore stagionale non potranno essere le stesse per l’assunzione di un dirigente.</p>
<p class="popolo">Non è un caso, infatti, che la stessa Commissione di concorso, come risulta dal verbale n. 1, nella riunione del 26 maggio 2023, aveva chiarito che la prima prova scritta avrebbe dovuto essere volta anche a “<i>verificare la capacità di inquadrare i problemi sotto il profilo logico-sistematico e di elaborarli in modo da contemperare diversi livelli di approfondimento e capacità di sintesi” e come “criteri di valutazione per entrambe</i>” le prove, aveva indicato anche quello della “<i>Capacità di analisi dei problemi e di individuazione delle soluzioni agli stessi</i>”, declinando, dunque, in concreto, il contenuto delle prove, in relazione alla specifica figura oggetto di concorso, cioè, alla figura di dirigente.</p>
<p class="popolo">Non disciplinando nel dettaglio il contenuto delle prove per le procedure selettive per dirigenti, non è dunque ravvisabile l’addotta violazione dell’art. 30 del Regolamento e della sfera di autonomia dell’ente <i>ex </i>artt. 7 e 89 del d.lgs. n. 267 del 2000.</p>
<p class="popolo">Ciò posto, anche a prescindere dalla diretta applicabilità del d.m. del 2022, il provvedimento di autotutela risulta comunque già adeguatamente motivato con riferimento alla direttiva del 2018 (espressamente richiamata nell’atto impugnato), che già metteva bene in evidenza, come sopra meglio illustrato, l’importanza di valutare, in sede concorsuale, la capacità di risolvere problemi concreti, di analisi e di rielaborazione, sia nelle prove scritte, sia nelle prove orali.</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda la cogenza di tale direttiva, si osserva che, come meglio sopra evidenziato, la stessa è stata adottata in attuazione dell’art. 35, comma 5.2. del d.lgs. n. 165 del 2001.</p>
<p class="popolo">Sul punto, si osserva che, come evidenziato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052), “<i>In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse</i>”.</p>
<p class="popolo">Più nello specifico, si riportano alcuni specifici passaggi della direttiva: “<i>Le prove possono essere teoriche o pratiche</i>” e “<i>Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico</i>” mentre “<i>Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato</i>”.</p>
<p class="popolo">Sempre nella direttiva, si precisa che anche la “<i>prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi</i>” e che “<i>Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni</i>”.</p>
<p class="popolo">Non è pertanto sostenibile che l’impostazione generale della procedura fosse completamente conforme al contenuto della direttiva del 2018. Invero, nel bando, era previsto che la prima prova scritta potesse consistere in domande a risposta sintetica o in un elaborato scritto (e, nel caso concreto, era consistita in dieci domande a risposta sintetica), vertente su una o più delle materie d’esame ivi indicate. Pertanto, contrariamente a quanto previsto nella direttiva del 2018, il bando non faceva alcun riferimento alla capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle o di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi.</p>
<p class="popolo">Neppure si può sostenere che tali capacità fossero sufficientemente valutabili attraverso la seconda prova pratica. Invero, la traccia estratta era la seguente: “<i>La conferenza dei servizi quale misura di semplificazione dell’azione amministrativa. Il candidato illustri le diverse tipologie di conferenza disservizi disciplinati [di servizi disciplinate] dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Infine rediga una bozza di convocazione di una riunione della conferenza di servizi in modalità simultanea (sincrona) ai sensi dell’articolo 14 ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii.</i>”.</p>
<p class="popolo">Con tale prova pratica, infatti, era richiesta la mera descrizione dell’istituto della conferenza di servizi nelle sue diverse declinazioni e la mera redazione di una bozza di convocazione della stessa. Pertanto, da tale tipo di prova non era possibile valutare la capacità del candidato di risolvere problemi pratici.</p>
<p class="popolo">Anche per quanto riguarda la prova orale, non è possibile ritenere, come invece sostenuto nel ricorso, che la stessa avrebbe potuto “<i>assumere quei contenuti “relazionali</i>” che il Comune aveva considerato mancanti nel bando. Infatti, il bando si limitava a prevedere che la prova orale “<i>verterà sulle stesse materie previste per le prove scritte</i>” e che nel corso della stessa “<i>verrà accertata la conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle principali applicazioni informatiche</i>”. Nel bando, pertanto, mancava qualunque riferimento alle capacità manageriali, gestorie e relazionali.</p>
<p class="popolo">Infine, per quanto riguarda la composizione della Commissione, il Collegio si limita ad osservare che la motivazione del provvedimento di autotutela non attiene a tale specifico aspetto; nel provvedimento impugnato, invero, ci si limita ad evidenziare “…<i>la conseguente assenza in Commissione di componenti esperti, professionalmente ed adeguatamente titolati, che abbiano il compito di integrare le prove inerenti materie a carattere meramente tecnico con elementi utili alla valutazione della motivazione e della attitudine a ricoprire il ruolo dirigenziale</i>”. Il Comune, in altri termini, si è limitato ad evidenziare che, le carenze di che trattasi non avrebbero potuto essere integrate neppure in sede di prova orale a causa dell’assenza in Commissione di componenti esperti, professionalmente ed adeguatamente titolati a procedere in tal senso.</p>
<p class="popolo">La prima censura, pertanto, complessivamente considerata, non coglie nel segno.</p>
<p class="popolo">2. –Con la seconda censura, il ricorrente si duole della genericità delle ragioni di pubblico interesse addotte nella determina impugnata e della mancata reale ponderazione di interessi volta a contemperare anche gli interessi degli undici candidati che erano stati ammessi alla prova orale, nonché della violazione dell’art. 21-<i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990.</p>
<p class="popolo">In merito, il Collegio osserva <i>in primis</i> che le ragioni di pubblico interesse emergono chiaramente dal provvedimento impugnato. In esso, invero, si legge: “<i>Considerata la necessità di garantire al Comune di Aulla la selezione del miglior candidato possibile per la copertura del posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato e che l’impossibilità di raggiungere questo obiettivo per le motivazioni sopra descritte configura la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all’annullamento della procedura di che trattasi</i>”.</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda, infine, la mancata valutazione degli interessi degli altri candidati alla procedura, il Collegio si limita a osservare che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti alla procedura vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento e che pertanto, non era richiesta una motivazione particolarmente puntuale e penetrante sul punto, essendo sufficienti sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l’interesse pubblico antagonista.</p>
<p class="popolo">Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “<i>Per principio pacifico, infatti, la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell&#8217;iter concorsuale rendendone evidente l&#8217;inopportunità” </i>(Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2005, n. 3401; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6508; più di recente, T.A.R. Campania, Napoli, 1° giugno 2022, n. 3741); il T.A.R. Lazio ha precisato ulteriormente che “<i>La giurisprudenza del giudice amministrativo ha più volte ricordato che la Pubblica amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i partecipanti vantano una semplice aspettativa &#8211; tutelata &#8211; alla conclusione del procedimento (Cons. St., sez. I, 24 giugno 2013, n. 2932). Dunque il concorrente ad una selezione pubblica, che non sia quanto meno utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori, vanta un interesse personale sempre recessivo rispetto a quello dell&#8217;Amministrazione. E’ stato ad esempio chiarito, con riferimento all’onere di motivare la decisione di agire in autotutela…che la revoca o annullamento d&#8217;ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l&#8217;intervento della presa d&#8217;atto della graduatoria, seguito dall&#8217;invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall&#8217;affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sez. II, 5 dicembre 2003, n. 6037). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l&#8217;interesse pubblico antagonista, a fronte dell&#8217;insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela</i> (T.A.R. Lazio, sez. III-<i>quater</i>, 22 novembre 2013, n. 9992, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2002, n. 4756) e il T.A.R. Campania che “…<i>i partecipanti ad una procedura concorsuale non lamentano la revoca ovvero l’annullamento di un provvedimento definitivo che ha consentito loro di ottenere il bene della vita (il posto di lavoro a tempo indeterminato), ma lamentano proprio un comportamento omissivo da parte della Pubblica amministrazione: non avere concluso le procedure di assunzione con la stipula dei contratti di lavoro. Basti notare che la fase della procedura concorsuale ad evidenza pubblica si è bloccata e manca l&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo ad &#8220;efficacia durevole</i>&#8221; (T.A.R. Campania, sez. V, 20 luglio 2022, n. 4853, che richiama C.g.a., sez. giur., 1° aprile 2020, n. 230).</p>
<p class="popolo">Anche questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “<i>l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio (o la revoca) degli atti di una procedura di selezione della Pubblica amministrazione, se disposto prima dell&#8217;approvazione degli atti della commissione e della graduatoria da parte del competente organo dell&#8217;Amministrazione, non può considerarsi come il risultato di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto una precedente determinazione finale ma, piuttosto, come la conclusione dell&#8217;unico procedimento predisposto per l&#8217;assunzione, iniziato con l&#8217;indizione della selezione e proseguito con l&#8217;esame dei requisiti e dei titoli dei partecipanti. Ne consegue che, non avendo natura di atto finale di un procedimento di secondo grado ma di atto posto in essere nell&#8217;ambito del più generale procedimento concorsuale non definito, l&#8217;atto di annullamento della delibera di indizione della selezione, non deve essere preceduto dall&#8217;avviso d‘inizio del procedimento” </i>(T.A.R. Toscana, sez. II, 11 febbraio 2019, n. 218, che richiama T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 846, T.A.R. Lazio, sez. III-<i>quater</i>, 22 novembre 2013 n. 9992; T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1064).</p>
<p class="popolo">Non è pertanto ravvisabile l’addotto eccesso di potere per sviamento. Neppure la seconda censura pertanto coglie nel segno.</p>
<p class="popolo">3. – L’esito del ricorso introduttivo determina il rigetto anche dei motivi aggiunti con i quali il ricorrente, come emerge nella parte in fatto, si è limitato a dedurre l’illegittimità derivata degli atti della nuova procedura concorsuale per illegittimità della determina di annullamento in autotutela della precedente procedura del Comune di Aulla n. 1428 del 23 ottobre 2023, già impugnata con il ricorso principale.</p>
<p class="popolo">Il Collegio pertanto può esimersi dal valutare le diverse eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti sollevate sia dal Comune di Aulla, sia dal controinteressato.</p>
<p class="popolo">4. – Considerata la vicenda nel suo complesso, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</p>
<p class="popolo">Spese compensate.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Roberto Pupilella, Presidente</p>
<p class="tabula">Luigi Viola, Consigliere</p>
<p class="tabula">Flavia Risso, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Flavia Risso</td>
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<td>Roberto Pupilella</td>
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<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/lannullamento-di-ufficio-di-un-concorso-pubblico-non-deve-essere-preceduto-dalla-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/">l&#8217;annullamento di ufficio di un concorso pubblico non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2017 n.773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2017-n-773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2017-n-773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2017 n.773</a></p>
<p>Pres. Barra Caracciolo, est. Caputo Sull&#8217;esclusione dell&#8217;ATI in caso di indicazione di quote di partecipazione inferiori nel complesso al 100% Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; ATI &#8211; Quote di partecipazione &#8211; Sommatoria &#8211; Inferiore al 100% &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni L’indicazione delle quote di partecipazione che cumulativamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2017-n-773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2017 n.773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2017-n-773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2017 n.773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo, est. Caputo</span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; ATI &#8211; Quote di partecipazione &#8211; Sommatoria &#8211; Inferiore al 100% &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’indicazione delle quote di partecipazione che cumulativamente non raggiungono il 100% viola l’art. 37, commi 4 e 13, d.lgs n. 163/06. La norma infatti non opera alcuna distinguo fra indicazione incompleta e mancata indicazione delle quote. Viceversa la corretta indicazione delle quote – al pari della mancata indicazione – obbedisce ad un’esigenza sostanziale: la stazione appaltante deve preventivamente conoscere la (quota)-parte dei lavori da eseguirsi da ciascuna impresa “associanda”. Esigenza necessaria ed assicurata dalla corrispondenza biunivoca tra quota di qualificazione e quota di partecipazione all’a.t.i. e tra quota di partecipazione e quota di esecuzione. L’erronea indicazione di quote solo sul piano del fatto – dell’accadimento storico – diverge dalla mancata indicazione di esse. Sul piano giuridico, in ragione della medesima ratio sostanziale sottesa all’onere, la conseguenza è però la stessa: la nullità dell’offerta per indeterminatezza dei soggetti che assumono le obbligazioni relative all’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, con conseguente preclusione anche dell’esercizio del potere di soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/06, il quale si tradurrebbe nell’integrazione postuma di uno degli elementi costitutivi dell’offerta in palese violazione della par condicio concorrenti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/02/2017<br />
N. 00773/2017REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04248/2012 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4248 del 2012, proposto da:&nbsp;<br />
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
contro<br />
Soc. Sac Società Appalti Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa C.F. LZPPRZ69S08G187K, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli, 15;&nbsp;<br />
Soc. Italiana Costruzioni S.p.A. non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 04384/2012, resa tra le parti, concernente progettazione esecutiva e riqualificazione funzionale ristrutturazione e adeguamento normativo dell&#8217;ex Centro Meccanografico Poste a S. Lorenzo.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Sac Società Appalti Costruzioni Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Paolo Marchini dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e Giuseppe Mario Militerni in delega dell&#8217;avv. Patrizio Leozappa;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. La costituenda ATI fra Sac Società Appalti Costruzioni s.p.a e Italiana Costruzioni s.p.a. ha impugnato il provvedimento d’esclusione dalla procedura aperta per la progettazione esecutiva e riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’ex “Centro Meccanografico Poste a S. Lorenzo”.<br />
Lamentava in ricorso che l’esclusione – comminata dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza per la mancata indicazione delle quote di partecipazione ai lavori in quanto risultavano “…dichiarate quote di partecipazione che, cumulativamente, non conseguono il 100%” – non teneva conto del fatto che la parziale omissione dichiarativa delle quote era dovuta ad un errore d’aggiornamento della precedente indicazione delle quote relative ad un diverso assetto dell’ATI come originariamente programmato, rispetto a quella poi definitivamente scelto.<br />
Deduceva nei motivi d’impugnazione la plurima e concorrente violazione e/o erronea applicazione degli artt. dell’art. 37 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché degli artt. 24 e 97 Cost; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sviamento di potere.<br />
In presenza della dichiarazione delle quote, il discostamento della percentuale del 100%, lungi da potersi ascrivere ad un’omissione dichiarativa sanzionabile con l’esclusione dalla gara dell’offerente, integrava piuttosto, secondo la compagine ricorrente, gli estremi dell’errore emendabile con il soccorso istruttorio, immotivatamente non esercitato dalla stazione appaltante.<br />
2. Si costituiva il giudizio l’Università degli Studi di Roma La Sapienza instando per la reiezione del ricorso.<br />
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. ter, accoglieva il gravame.<br />
Ai fini dell’applicazione dell’art. 37, commi 4 e 13, d.lgs. 163/06, i giudici di prime cure valorizzavano l’aspetto sostanziale a mente del quale rileva la circostanza per la quale nessuna impresa partecipante in ATI possa eseguire lavori diversi da quelli per cui è qualificata: il fatto che entrambe le imprese in ATI fossero qualificate anche per il 100% dei lavori da eseguire scongiurava tale rischio.<br />
Sicché, concludevano i giudici di prime cure, a fronte di una illogica indicazione di ripartizione quote che non raggiungeva il 100% da parte di un ATI fra imprese singolarmente e integralmente qualificate, la stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione, avrebbe dovuto ricorrere al potere di chiedere chiarimenti ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163/06, anche al fine del rispetto del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare.<br />
4. Appella la sentenza l’Università degli Studi di Roma La Sapienza (d’ora in poi Università). Resiste Sac Società Appalti Costruzioni s.p.a.<br />
5. Alla pubblica udienza del 19.01.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />
6. Con unico motivo, l’Università denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’interpretare l’art. 37, commi 4 e 13, d.lgs. 163/06 che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato in memoria, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, non opererebbe alcuna distinzione in ordine alle doverose indicazioni delle quote percentuali di partecipazione in diretta connessione alle prestazioni da eseguirsi nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.<br />
L’offerta come formulata, denuncia ancora l’Università, sarebbe affetta da radicale nullità per indeterminatezza del soggetto che esegue le prestazioni contrattuali sì da non consentire la sanatoria ex post né l’esercizio del soccorso istruttorio.<br />
7. Il motivo d’appello è fondato.<br />
7.1 L’indicazione delle quote di partecipazione che cumulativamente non raggiungono il 100% viola l’art. 37, commi 4 e 13, d.lgs n. 163/06 a mente del quale: “Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati…. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.”<br />
Contrariamente a quanto supposto dall’ATI ricorrente, e in parte avallato dal Tar, la norma non opera alcuna distinguo fra indicazione incompleta e mancata indicazione delle quote.<br />
Viceversa la corretta indicazione delle quote – al pari della mancata indicazione – obbedisce ad un’esigenza sostanziale: la stazione appaltante deve preventivamente conoscere la (quota)-parte dei lavori da eseguirsi da ciascuna impresa “associanda”. Esigenza necessaria ed assicurata dalla corrispondenza biunivoca tra quota di qualificazione e quota di partecipazione all’a.t.i. e tra quota di partecipazione e quota di esecuzione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 11.maggio 2011, n. 2804; Id, sez. V, 18 agosto 2009 n. 5098; Id, sez. V, 14 gennaio 2009 n. 9).<br />
L’erronea indicazione di quote solo sul piano del fatto – dell’accadimento storico – diverge dalla mancata indicazione di esse. Sul piano giuridico, in ragione della medesima ratio sostanziale sottesa all’onere, la conseguenza è però la stessa: la nullità dell’offerta per indeterminatezza dei soggetti che assumono le obbligazioni relative all’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto.<br />
7.2 Va da sé che l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta preclude l’esercizio del potere di soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/06.<br />
Lungi da operare una mera rettifica, nel caso in esame, il soccorso istruttorio si tradurrebbe nell’integrazione postuma di uno degli elementi costitutivi dell’offerta in palese violazione della par condicio concorrenti (cfr., Cons. Stato, sez. III, 1 marzo 2012, n. 493; Id., sez. V., 8 febbraio 2011 n. 846).<br />
È appena il caso d’aggiungere che l’attinta conclusione trova significativo avallo di diritto positivo nel nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 laddove, pur estendendo rispetto al precedente codice i confini applicativi del soccorso istruttorio, lo esclude (cfr. art. 80 ss.) in radice nei casi – come quello in esame – d’incertezza soggettiva dell’offerta.<br />
8. Conclusivamente l’appello deve essere accolto.<br />
9. La peculiarità della vicenda dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br />
Spese del doppio grado di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Carlo Deodato,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Dario Simeoli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Oreste Mario Caputo&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Luciano Barra Caracciolo<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-773/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.773</a></p>
<p>Pres. Pozzi , Est. Romano Fima s.p.a. ( Avv. Baldassarre ) c/ Comune di Mandria n.c. sull&#8217;inammissibilità del ricorso per cumulo oggettivo di azioni tra loro incompatibili Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo &#8211; Ricorso – Cumulo di azioni – Avverso silenzio-rifiuto – Azione di annullamento – Incompatibilità – Conseguenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Pozzi , <i>Est.</i> Romano<br /> Fima s.p.a. ( Avv. Baldassarre ) c/ Comune di Mandria  n.c.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso per cumulo oggettivo di azioni tra loro incompatibili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo  &#8211; Ricorso – Cumulo di azioni – Avverso silenzio-rifiuto –  Azione di annullamento – Incompatibilità – Conseguenze &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è possibile la proposizione con lo stesso ricorso di un’azione avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione e di altra volta all’annullamento di specifici provvedimenti , non potendosi introdurre due distinti mezzi , disciplinati da differenti riti ed aventi diverso oggetto e contenuto , attesa l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria , che si svolge in pubblica udienza , e nel quale il primo di detti procedimenti giurisdizionali ( silenzio-rifiuto ) non può esser convertito , operando soltanto sul piano processuale e rivelandosi , quindi , non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti a merito della vertenza . Pertanto , l’eventuale ricorso è inammissibile per cumulo oggettivo di azioni tra loro incompatibili .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00773/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 08005/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8005 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Fima Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Baldassarre e Lucio Cavallone, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori in Roma, via Cola di Rienzo n. 271; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Mandria</b>, non costituito in giudizio; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; Sezione Staccata di Lecce – Sezione III^ &#8211; n. 1840 del 2009, resa tra le parti, concernente diniego di permesso di costruire, ingiunzione a demolire e silenzio dell’Amministrazione;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 24 novembre 2009 il Cons. Guido Romano ed udito per le parti l’avv. Francesco Baldassarre;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La FIMA s.p.a. (di seguito: la Società), titolare di uno stabilimento industriale per la produzione di macchine agricole ubicato nel territorio del Comune di Manduria ( di seguito: il Comune), impugnava innanzi al TAR della Puglia, Sezione distaccata di Lecce (di seguito: il TAR), il provvedimento comunale n. 12171 del 24 aprile 2008 di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria inoltrata il 10 dicembre 2007 in relazione ai lavori abusivi effettuati in esecuzione dei permessi di costruire n. 181 del 1992, n. 250 del 2006 e n. 166 del 2007 e consistenti nell’elevazione, oltre il progetto assentito, dell’altezza dei muri di sostegno e contenimento a nord ed a sud (da mt. 3 a mt. 9,30) del deposito attrezzato con carroponti per il carico e scarico di merci, nonché nella costruzione anche di due vani tecnici.<br />	<br />
Impugnava, altresì, la susseguente ingiunzione a demolire le predette opere abusive n. 23 del 6 febbraio 2009, nonché chiedeva l’annullamento del silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza presentata il 17 giugno 2008 per l’attivazione della procedura di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998.<br />	<br />
Con sentenza resa ex artt. 21, decimo comma, e 26 della legge n. 1034 del 1971, come specificato nell’epigrafe della stessa, il TAR ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:<br />	<br />
&#8211; è infondata la domanda di annullamento dell’ingiunzione a demolire atteso che <i>“…presupposto di detta ingiunzione è l’intervenuto diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, rimasto inoppugnato, sicché la sanz<br />
&#8211; è infondata, altresì, la deduzione ulteriore che l’intervenuta preventiva presentazione della domanda ex art. 5 del d.P.R. n. 477 del 1998 inibisse al Comune di ingiungere la demolizione, tenuto conto che detta domanda non è assimilabile ad un’istanza d<br />
&#8211; non è illegittimo il silenzio serbato dal Comune su detta istanza ex art. 5, tenuto conto che l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 presuppone l’esistenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di rispondere alla domanda del privato che, nella specie,<br />
Con il ricorso in epigrafe la Società ha chiesto la riforma dell’appellata sentenza per i seguenti motivi di diritto, così rubricati:<br />	<br />
1)- violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria; violazione ed omessa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1998, n. 447; violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 457 del 1955 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 contenente il T.U. della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;<br />	<br />
2)- violazione e falsa applicazione degli articoli 31 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità e perplessità manifesta dell’azione amministrativa, della carenza di istruttoria e dell’errore nei presupposti di fatto e di diritto, nonché per sviamento;<br />	<br />
3)- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1998, n. 447 sotto altro concorrente profilo; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, nonché per illogicità, perplessità e contraddittorietà manifesta.<br />	<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
Nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2009, l’appello è stato rimesso in decisione.<br />	<br />
In via preliminare non può il Collegio non evidenziare che l’affare in questione è costituito da due distinte e separate domande giudiziali concernenti l’annullamento, sia di provvedimenti emessi dal Comune di Mandria, sia del silenzio-rifiuto serbato dall’ente anzidetto su istanza presentata dalla Società, e che esso è stato iscritto nel ruolo della odierna Camera di Consiglio, essendosi ritenuto che ricorresse soltanto l’ipotesi di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971, come integrata dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, avuto riguardo, evidentemente, alla sola intitolazione formale dell’appello che reca, per vero, la locuzione <i>“…Ricorso in appello ex art. 21 bis L. n. 1034/71…”</i>.<br />	<br />
In via connessa, non può, poi, il Collegio non porsi il problema se la relativa sede processuale consenta di trattenere in decisione l’intero affare, tenuto conto che la sentenza appellata, senza porsi alcun problema di ordine processuale, ha deciso nel merito entrambe dette domande giudiziali relative, in particolare, l’una, all’annullamento dei provvedimenti di diniego di sanatoria edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e di conseguente ingiunzione a demolire l’abuso non ammesso a sanatoria e, l’altra, ad ottenere, in attuazione dello speciale procedimento regolato dal citato art. 21-bis, una pronunzia di illegittimità del comportamento silenzioso tenuto dal Comune sull’istanza presentata dalla Società ex art. 5 del d.P.R. n. 477 del 1998.<br />	<br />
Orbene, le soluzioni che possono ipotizzarsi al riguardo sono condizionate:<br />	<br />
a)- dal fatto che per pacifica giurisprudenza di questa Sezione (<i>cfr. ad es. n. 5792 del 14 ottobre 2005 e n. 5150 del 6 settembre 2006</i>) non è possibile la proposizione con lo stesso ricorso di un’azione avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione e di altra volta all’annullamento di specifici provvedimenti, non potendosi introdurre due distinti mezzi, disciplinati da differenti riti ed aventi diverso oggetto e contenuto, attesa l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto (sostitutivo anche di ogni pronunzia cautelare) con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo di detti procedimenti giurisdizionali (silenzio-rifiuto) non può essere convertito, operando soltanto sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza;<br />	<br />
b)- dalla circostanza della sede (grado di appello) in cui il problema insorge, avendo il Giudice di prime cure, come già evidenziato, direttamente deciso l’affare, in forma semplificata, in dichiarata applicazione delle norme di cui al comma 10 dell’art. 21 ed all’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge n. 205 del 2000.<br />	<br />
Ciò premesso, ritiene il Collegio che sia da escludere, sia la soluzione dell’annullamento con rinvio al primo Giudice, non vertendosi in alcuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questo Consiglio e cioè di difetto del contraddittorio, ovvero di riconosciuta giurisdizione del Giudice Amministrativo, invece negata in primo grado, sia quella comportante il trattenimento in decisione della sola domanda di annullamento del silenzio-rifiuto, con rimessione sul ruolo della restante parte dell’affare per la trattazione in pubblica udienza della domanda di annullamento, tenuto conto che tale ultima opzione è teoricamente praticabile soltanto in primo grado, sempre che quel Giudice non condivida l’orientamento giurisprudenziale di questa Sezione più innanzi richiamato.<br />	<br />
Pare, invece, ragionevole ritenere che, in una situazione come quella qui ricorrente, il Collegio, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, possa trattenere, comunque, in decisione l’appello anche sulla domanda di annullamento dei provvedimenti comunali di diniego e di sanatoria e di ingiunzione a demolire, tenuto conto che la Società, pur essendo pienamente avvertita sia, ovviamente, della multiforme valenza della propria azione impugnatoria, per averla posta in essere, sia della intenzione del Collegio stesso di decidere nel merito l’intero affare sottoposto al suo esame con l’appello in epigrafe –in relazione alla conclusiva e puntuale richiesta in esso formulata di <i>“…riforma della sentenza del TAR Puglia, III^ Sezione, n. 1840/09 del 15/07/2009 e, conseguentemente, l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza ex art. 5 del d.P.R. n. 447/98 e di tutti gli atti impugnati con il ricorso di primo grado…”</i>&#8211; nulla ha eccepito nella odierna Camera di Consiglio, così tenendo un comportamento concludente che abilita a decidere la controversia nel suo complesso, in applicazione dell’art. 26 della citata legge n. 1034 del 1971, anche in questo grado di giudizio, restando implicito, a tal fine, il consenso della Società.<br />	<br />
Così definita la questione processuale, può ora darsi ingresso all’esame del ricorso in epigrafe che non può non essere dichiarato inammissibile, alla stregua della già citata giurisprudenza della Sezione.<br />	<br />
Ed infatti il cumulo oggettivo di azioni effettuato dalla società, per le ragioni innanzi esposte, impedisce al Collegio di poter scrutinare nel merito le distinte e separate (sotto il profilo contenutistico) domande proposte che, peraltro, quand’anche, in via di mera ipotesi, a tale scrutinio potesse accedersi, comunque avrebbero sorte negativa, essendo esse tutte infondate, sia per le considerazioni già svolte dal primo Giudice con riferimento ai provvedimenti di diniego di sanatoria e di ingiunzione a demolire che il Collegio condivide, sia perché, con riguardo all’interpretazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 ed al rapporto tra il relativo procedimento e i pregressi provvedimenti comunali concernenti le opere abusive realizzate nell’impianto industriale, la Società stravolge il contenuto della norma, e cioè la fisiologica sua attitudine di mezzo preventivo di risoluzione dei problemi di incompatabilità urbanistica del progetto, per piegarla all’ipotesi di sanatoria sostanziale dell’abuso edilizio commesso, essendosi nella specie, prima realizzata l’attività edificatoria progettata e poi attivato il procedimento ex articolo 5 citato che avrebbe dovuto abilitare la Società alla stessa attività.<br />	<br />
In conclusione, la sentenza appellata va riformata soltanto nella sua motivazione, e cioè nel senso che il ricorso di primo grado è inammissibile per cumulo oggettivo di azioni tra loro incompatibili, ma non anche infondato nel merito, con la conseguenza che resta, comunque, confermato, in ragione della reiezione dell’appello, l’esito negativo del giudizio di primo grado.<br />	<br />
Circa le spese del presente grado di giudizio, non v’è luogo a pronunzia sulle stesse, non essendosi costituito l’intimato Comune di Manduria.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. IV^, respinge l’appello. Nulla per le spese. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente FF<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-4-2008-n-773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-4-2008-n-773/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.773</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l., (avv.ti G. e G. Pellegrino e M. Massa) c/ il Comune di Gonnesa (avv. O. Cui) e nei confronti della M.G.M. s.r.l. Costruzioni Genrali (avv.ti P. Giuseppe, F. e M. Pilia) e dell’Impresa Gaudenzi Antonio Giovanni (n.c.) sull&#8217;obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-4-2008-n-773/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-4-2008-n-773/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio<br /> Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l., (avv.ti G. e G. Pellegrino e M. Massa) c/ il<br /> Comune di Gonnesa (avv. O. Cui) e nei confronti della M.G.M. s.r.l. Costruzioni<br /> Genrali (avv.ti P. Giuseppe, F. e M. Pilia) e  dell’Impresa Gaudenzi Antonio<br /> Giovanni (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di indicazione delle quote di partecipazione al R.T.I.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; A.T.I. – Singole imprese &#8211; Quote di partecipazione – Indicazione – In sede di offerta &#8211; Obbligo – Sussiste – Silenzio della lex specialis – Irrilevanza – Surrogazione mediante ponderazione relativa delle classifiche di attestazione SOA possedute delle imprese raggruppate – Non è possibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In una gara d’appalto di lavori pubblici soggetta ratione temporis all’applicazione dell’art. 13, comma 1, L. 11 febbraio 1994 n. 109, le imprese che partecipano in associazione temporanea hanno l’onere, a pena di esclusione, sin dalla presentazione dell’offerta, di specificare le rispettive quote di partecipazione al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti; tale obbligo, che riguarda tutte le ATI, sia di tipo verticale che di tipo orizzontale, ovvero misto, siano esse già costituite o ancora da costituire, sussiste anche nel silenzio della disciplina di gara e non è surrogabile – a posteriori – mediante la ponderazione relativa delle classifiche di attestazione SOA possedute dalle imprese raggruppate. (1)</p>
<p></b>____________________________<br />
(1) In motivazione, il Collegio opera un ampio richiamo a CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 8 febbraio 2008 n. 416, in questa rivista; v. anche, citate in motivazione, T.A.R. SARDEGNA – Sentenze 14 luglio 2006 n. 1461; 16 gennaio 2006 n. 12; 13 dicembre 2005 n. 2274; 19 agosto 2004 n. 1318; T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZIONE II – Sentenza 4 dicembre 2004 n. 2726; Id., SEZIONE III – Sentenza 19 luglio 2005 n. 1250; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 12 ottobre 2004 n. 6586; C.G.A.R.S. &#8211; Sentenza 31 marzo 2006, n. 116 e 8 marzo 2005, n. 97. V. anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 1 marzo 2007, n. 1001 e T.A.R. SICILIA – PALERMO &#8211; SEZIONE III – Sentenza 11 dicembre 2006, n. 3881. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>sent. 773/2008 <BR> Ric. n. 638/2006 <br />
<b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA	<br />	<br />
SEZIONE PRIMA	<br />	
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center> <B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 638/06 proposto dal <B>CONSORZIO STABILE AEDARS S.C. A R.L</B>., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni e Ganluigi Pellegrino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Massimo Massa, in Cagliari, piazza del Carmine n°22;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <B>COMUNE DI GONNESA</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ottaviano Cui, presso il cui studio in Cagliari via Asti n. 9 è elettivamente domiciliato;<br />
e nei confronti<br />
della <B>M.G.M. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI</B> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Giuseppe, Franco e Marco Pilia, presso lo studio dei quali, in Cagliari via Sonnino n.128 è elettivamente domiciliata;<br />
dell’ <b>Impresa Gaudenzi Antonio Giovanni,</b> in persona del suo titolare, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione 23/5/2006 n°195 con cui il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Gonnesa ha escluso l’ATI capeggiata dal ricorrente dalla gara bandita per l’affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione dell’itinerario turistico-culturale e archeologico costituito dal nuraghe e villaggio di Seruci;<br />
di tutte le determinazioni assunte nella seduta di gara del 11/5/2006 e del relativo verbale;<br />
della nota del Servizio Affari Giuridici dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 9/5/2006 n°20012/06/SEGR.;<br />
dell’aggiudicazione definitiva, ove intervenuta;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto; </p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica o, se del caso, per equivalente;</p>
<p>   	VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del comune di Gonnesa e della M.G.M. s.r.l.;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 2 aprile 2008 il consigliere Alessandro Maggio;<br />
UDITI gli avvocati M. Vignolo, in sostituzione dell’avv. G. Pellegrino per il ricorrente, O. Cui per il Comune e F. Pilia per la controinteressata delle parti come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con l’odierno ricorso il Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l. &#8211; che ha partecipato in ATI con la Rizzo Restauri s.r.l. alla gara bandita dal Comune di Gonnesa, per l’affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione dell’itinerario turistico-culturale e archeologico costituito dal nuraghe e villaggio di Seruci &#8211; impugna l’atto di esclusione dell’ATI di cui faceva parte dalla procedura selettiva di cui sopra, nonché gli ulteriori atti meglio descritti in epigrafe. Chiede, inoltre, l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica e, se del caso, per equivalente.<br />
Questi i motivi di gravame.<br />
1) L’avversata esclusione dalla gara risulta motivata in relazione al fatto che le due imprese raggruppate non avevano dichiarato le rispettive quote di partecipazione all’associazione temporanea.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, tale omissione non poteva costituire motivo di esclusione dalla procedura concorsuale.<br />
Infatti, come riconosciuto dalla stesso Presidente del seggio di gara, l’ATI di cui faceva parte il ricorrente era di tipo orizzontale ed era possibile stabilire le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, atteso che la mandante (la Rizzo Restauri) era in possesso della categoria OS25, I classifica € 258.228/00 che incrementata di 1/5 assomma consentiva alla medesima di eseguire sino al 35% dei lavori, mentre il Consorzio Stabile Aedars (mandatario) era in possesso della categoria OS25, II classifica € 516.457/00, che incrementata di 1/5 lo abilitava ad eseguire fino al 70 % dei lavori.<br />
Alla luce di tali dati è anche evidente che il Consorzio ricorrente possedeva i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa in misura maggioritaria rispettando così il dettato dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n°554/1999.<br />
2) Le norme di gara, peraltro, non richiedevano a carico delle ATI alcun onere di specificare le quote di partecipazione di ciascuna impresa raggruppata, né tale onere può farsi discendere direttamente dalla legge.<br />
   In ogni caso l’obbligo di indicare in sede di presentazione dell’offerta le quote di partecipazione al raggruppamento non può valere nei confronti delle ATI costituende. <br />
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Gonnesa che la M.G.M. s.r.l. Costruzioni Generali, che con separate memorie si sono opposti all’accoglimento del ricorso. <br />
Passata in decisione la causa, la Sezione, con ordinanza 27/12/2006 n°95, ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europea sulla questione, rilevante nel presente giudizio, proposta dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con ordinanza 14/11/2006 n°6677, concernente la compatibilità con l’ordinamento comunitario, dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza nazionale che, in materia di appalti pubblici, riconosce, a ciascuna impresa raggruppata, la legittimazione ad impugnare, a titolo individuale, gli atti della procedura selettiva.<br />
Alla pubblica udienza del 2/4/2008 la causa, su richiesta delle parti, è stata definitivamente posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Pregiudizialmente occorre rilevare che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con ordinanza 4/10/2007 in causa C- 492/06, risolvendo la questione sottopostale dal Consiglio di Stato con la citata ordinanza 14/11/2006 n°6677, ha ritenuto che non contrasti col diritto comunitario la normativa nazionale, che consente a ciascun membro di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica, la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione di un pubblico appalto, di impugnare, a titolo individuale, gli atti della procedura stessa.<br />
La Sezione non ravvisa, pertanto, ragioni per discostarsi da quella giurisprudenza, anche propria, che, in materia di contratti ad evidenza pubblica, riconosce, a ciascun membro di un raggruppamento temporaneo di imprese – tanto se questo sia già costituito al momento di presentazione dell’offerta, tanto se questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione – una propria ed autonoma legittimazione attiva (intesa come titolarità in astratto della situazione soggettiva di cui chiede tutela) in ordine all’impugnazione degli atti del procedimento di gara (cfr. T.A.R. Sardegna 23/3/2004 n°432; T.A.R. Lazio – Latina, 29/11/2007 n°1450; Cons. Stato, V Sez., 25/2/2003 n°1012, IV Sez., 23/1/2002 n°397; C. Si., 23/4/2001 n°192 e, da ultimo, T.A.R. Sardegna, I Sez., 6/2/2008 n°121).<br />
Il Consorzio Stabile Aedars deve, dunque, ritenersi legittimato a proporre il presente ricorso.<br />
Il gravame può, quindi, essere esaminato nel merito, affrontando congiuntamene le censure prospettate.<br />
Il costituendo raggruppamento temporaneo fra il Consorzio Stabile Aedars, odierno ricorrente, e la Rizzo Restauri, è stato escluso dalla gara oggetto di controversia per non aver indicato, in sede di offerta, la quota di partecipazione al raggruppamento stesso di ciascuna delle singole imprese.<br />
 Sul punto il Collegio osserva &#8211; conformemente ad un’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non ritiene di doversi discostare &#8211; che la necessità di tale indicazione, discende dall’art. 13, comma 1, della L. 11/2/1994 n° 109 (applicabile nella specie ratione temporis) ed è essenziale ai fini della verifica, in concreto, della congruità dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 95 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554 alle singole imprese associate.<br />
Ed invero, dopo qualche iniziale incertezza, la giurisprudenza amministrativa si è ormai attestata nel senso di ritenere che le imprese che partecipano alle pubbliche gare d’appalto in associazione temporanea &#8211; sia se già costituita sia se da costituire &#8211; abbiano l’onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti (T.A.R. Sardegna 14/7/2006 n°1461, 16/1/2006 n°12, 13/12/2005 n° 2274, 19/8/2004 n° 1318, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II 4/12/2004 n° 2726, idem, Sez. III, 19/7/2005 n° 1250, nonché Cons. Stato, V Sez., 12/10/2004 n° 6586; C.Si., 31/3/2006, n° 116 e 8/3/2005, n° 97).<br />
Da ultimo, con sentenza 8/2/2008 n°416, la VI Sezione del Consiglio di Stato, richiamandosi a precedenti pronunce, ha, esaustivamente, rilevato sulla problematica in questione che <<Ai sensi dell'art. 13, comma 5, l. 109/1994, <i>ratione temporis</i> vigente, &#8220;è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l&#8217;offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l&#8217;impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti&#8221;. Ai sensi dell&#8217;art. 93, comma 1, d.P.R. 554/1999, inoltre, sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo; nel caso di associazione temporanea le imprese devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento” (art. 93, comma 4, d.P.R. 554/1999).<br />
L&#8217;art. 95 d.P.R. 554/1999 a sua volta, recita: &#8220;1. L&#8217;impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l&#8217;importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall&#8217;impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all&#8217;intero raggruppamento. L&#8217;impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l&#8217;importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l&#8217;impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 4. Se l&#8217;impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell&#8217;importo complessivo dei lavori e che l&#8217;ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all&#8217;importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 5. Il mandato conferito all&#8217;impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell&#8217;impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall&#8217;appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. 7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali&#8221;.<br />
Le disposizioni in questione non recano una disposizione espressa circa il momento in cui la ATI  partecipante è tenuta a dichiarare l&#8217;importo dei lavori del raggruppamento in relazione alle singole compartecipanti, e cioè se sin dall&#8217;ammissione alla gara o successivamente all&#8217;aggiudicazione.<br />
Tuttavia, dalla lettura delle norme in parola, e soprattutto dalla loro parziale modifica nel tempo, può evincersi l&#8217;obbligo per le imprese del costituendo raggruppamento, orizzontale e verticale, di indicare l&#8217;importo dei lavori in relazione alle singole partecipanti anche in assenza di specifica previsione in seno alla <i>lex specialis</i>. Ragionando diversamente, infatti, non si comprenderebbe la ragione per cui la legge 415/1998 non ha modificato l&#8217;art. 13, comma 1, l. 109/94 pur ammettendo alla procedura le costituende associazioni temporanee. Infatti, se il legislatore, in fase di riscrittura dell&#8217;art. 13, non ha inteso emendare il comma 1 laddove subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente ha riaffermato la necessità delle previa indicazione delle quote di partecipazione. Una volta caduto il divieto di ammettere i raggruppamenti ancora da costituire, infatti, la previsione contenuta all&#8217;art. 13, comma 1, l. 109/&#8217;94 è chiaro indice dell&#8217;intento del legislatore di conservare la preventiva verifica dei requisiti in relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime.<br />
Il principio di buon andamento e di trasparenza impone, inoltre, che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti in parola atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all&#8217;ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)» (C.G.A. 13 giugno 2005 n. 358). Peraltro è proprio la normativa regolamentare a sottintendere tale &#8220;principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all&#8217;ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4)&#8221; (C.G.A., dec. 8 marzo 2005 n. 97).<br />
Si deve quindi convenire che dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 si desume  il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla <i>lex specialis</i>, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara” (così, ancora, Cons. giust. amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116)>>.<br />
Alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che l’obbligo di specificare la quota di partecipazione delle singole imprese sin dalla presentazione dell’offerta, riguarda tutte le ATI, sia di tipo verticale che di tipo orizzontale, ovvero misto, siano esse già costituite o ancora da costituire.   <br />
Deduce il ricorrente che nel caso di specie l’omessa indicazione delle quote non avrebbe, comunque, potuto portare all’esclusione in quanto, secondo le stesse affermazioni del Presidente del seggio di gara (nota 13/472006 n°2463) sarebbe stato possibile “per deduzione logica” stabilire le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, atteso che la mandante (la Rizzo Restauri) era in possesso della categoria OS25, I classifica € 258.228/00, che incrementata di 1/5 consentiva alla medesima di eseguire sino al 35% dei lavori, mentre il Consorzio Stabile Aedars (mandatario) era in possesso della categoria OS25, II classifica € 516.457/00, che incrementata di 1/5 lo abilitava ad eseguire fino al 70 % dei lavori.<br />
La tesi non ha pregio, atteso che l’individuazione della quota di partecipazione delle singole imprese al raggruppamento, è scelta che compete alle imprese stesse e non può, evidentemente, essere estrapolata, in via presuntiva, da elementi estranei alla volontà di queste ultime, esternata nelle forme e modalità dovute.<br />
Nessuna rilevanza può, poi, avere la circostanza, pure addotta dal ricorrente, che il bando non prevedesse, per le imprese riunite, alcun onere di specificare le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento.  <br />
Difatti, come la giurisprudenza ha riconosciuto, il bando va integrato con le prescrizioni normative, primarie e secondarie, poste per la valida partecipazione alla gara, come lo sono quelle che regolano la fattispecie, più sopra richiamate (cfr.citato Cons. Stato, V Sez., n°6586/2004).<br />
Nessuno dei dedotti motivi di gravame merita, dunque, accoglimento.<br />
Il ricorso, sotto il profilo impugnatorio, va, pertanto, respinto.<br />
Dalla reiezione della domanda impugnatoria consegue l’infondatezza di quella risarcitoria.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Rigetta</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della l&#8217;amministrazione intimata e della controinteressata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5000/00 (cinquemila) pro parte, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 2/4/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Numerico,                Presidente ;<br />
Silvio Ignazio Silvestri,        Consigliere;<br />
Alessandro Maggio,           Consigliere estensore;</p>
<p>
Depositata in segreteria oggi: 24/04/2008</p>
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