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	<title>7723 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2005 n.7723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2005-n-7723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2005-n-7723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2005 n.7723</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Carella G. NARDELLI (avv.ti V. Cuffaro e F. A. Magni) c. Consiglio dell’Ordine di Roma n.c. per i praticanti avvocato che abbiano conseguito il diploma di specializzazione è sufficiente solo un anno di iscrizione nell&#8217;apposito registro per ottenere il certificato di compiuta pratica Professioni e mestieri –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2005-n-7723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2005 n.7723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2005-n-7723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2005 n.7723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Carella<br /> G. NARDELLI (avv.ti V. Cuffaro e F. A. Magni) c. Consiglio dell’Ordine di Roma n.c.</span></p>
<hr />
<p>per i praticanti avvocato che abbiano conseguito il diploma di specializzazione è sufficiente solo un anno di iscrizione nell&#8217;apposito registro per ottenere il certificato di compiuta pratica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Avvocato – Scuole di specializzazione – Diplomati – Obbligo di iscrizione per 2 anni al registro dei praticanti – Non sussiste – Riduzione ad un anno</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I diplomati presso le scuole di specializzazione per le professioni forensi non hanno l’obbligo di essere iscritti per due anni consecutivi nel registro dei praticanti avvocati per conseguire il certificato di compiuta pratica, bensì per un solo anno in virtù dell’equiparazione voluta dal legislatore tra diploma di specializzazione ed un anno di effettiva pratica forense.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Stefano Baccarini                                          Presidente;<br />
Vito  Carella                                               Componente;<br />
Maria Luisa De Leoni                                 Componente,<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12028/2004 proposto da</p>
<p><b>NARDELLI Giulio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cuffaro e Francesco Alessandro Magni, con domicilio eletto in Roma presso il loro studio a Via del  Seminario n. 85;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma</b>, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento del 30 novembre 2004 con il quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di non rilasciare al dott. Giulio Nardelli il certificato di compimento della pratica forense, in assenza del requisito indicato dall’art. 10 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2005, relatore il consigliere Vito Carella, udito il difensore di parte ricorrente come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.-  Il ricorrente, praticante Avvocato, ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il riconoscimento di un anno di pratica forense, dal novembre 2002 al novembre 2003  avendo conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’università “Roma Tre” in data 15 giugno 2004: presupposto era che detto diploma abbia valore sostitutivo di un anno di pratica forense e che, a suo parere, lo svolgimento della pratica forense per un solo anno gli farebbe conseguire il diritto ad ottenere il certificato di compiuta pratica biennale, indispensabile per l’ammissione all’esame di abilitazione professionale.<br />
Il predetto Consiglio, come da verbale del 25 novembre 2004 (e non 30), ha rifiutato di rilasciare il richiesto certificato di compiuta pratica in quanto:<br />
-il dott. Nardelli, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 9 novembre 2002, risulta aver presentato domanda di cancellazione in data 20 marzo 2003 e che tale status si è protratto sino al 9 novembre 2003, data nella quale ha chiesto reiscri<br />
-il periodo precedente non può essere preso  in alcuna considerazione, essendosi l’interruzione della pratica forense protratta per oltre il periodo massimo di 6 mesi previsto dalla normativa vigente per cui la sua iscrizione decorre dal 10 novembre 2003Il deducente, impugnato tale provvedimento con atto introduttivo notificato il 2 dicembre 2004, ha lamentato violazione di legge (legge 15 maggio 1997, n. 127; D.M. 11 dicembre 2001, n. 475; r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art.10) ed eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche (disparità di trattamento e ingiustizia manifesta), in particolare contestando che esso interessato avrebbe dovuto essere iscritto per un biennio consecutivo al registro praticanti.<br />
E’ assente sul piano processuale il Consiglio dell’Ordine intimato.<br />
Nel merito il ricorso è fondato.</p>
<p>2.-  Il D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, emanato ai sensi della Legge n. 127 del 1997, in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alla professione di avvocato, stabilisce espressamente che “il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, è valutato, ai fini del compimento della pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio, per un anno”.<br />
Pertanto, il conseguimento del diploma di specializzazione deve essere valutato come “equivalente” ad un anno di praticantato e può essere prodotto dall’interessato ai fini del rilascio del certificato di cui all’art. 10, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, in sostituzione di un anno di pratica.<br />
Ogni diversa interpretazione, infatti, considerata la attuale durata biennale delle Scuole di specializzazione, realizzerebbe un effetto del tutto ultroneo rispetto alla ratio della disciplina vigente, volta ad agevolare l’accesso alla professione per i laureati in giurisprudenza diplomati nelle scuole di specializzazione, giacchè si finirebbe per estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti.<br />
La norma in esame non può dunque che essere interpretata nel senso che il diploma di specializzazione in questione esonera il praticante avvocato dalla frequenza delle udienze e dello studio legale, per la durata di un anno.<br />
In conformità quindi al chiaro dettato normativo, il diploma di specializzazione in “professioni legali” ha valore sostitutivo di un anno di pratica forense, e, conseguentemente, chi ne è in possesso può cumulare detto requisito, che tiene luogo di un anno di pratica forense, con l’iscrizione al registro dei praticanti e l’esercizio della prescritta pratica per un solo anno ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione professionale (Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 15 dicembre 2003, n. 5531; Consiglio di Stato, ord. 25 maggio 2004,             n. 2378).<br />
Tale equivalenza porta così a ritenere che, per i diplomati di tali scuole, il &#8220;periodo di pratica&#8221;, di cui al punto 5 del comma 1 dell’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sia ridotto ad un anno e, conseguentemente, sia ridotto ad un anno il periodo di iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1 dell’art. 8 dello stesso R.D.L.. </p>
<p>3.-  Il ricorso va, dunque, accolto con l’annullamento dell’atto impugnato, atteso che il ricorrente è in possesso di diploma di specializzazione in “professioni legali” e può far valere, alla data del provvedimento impugnato di diniego del certificato di compiuta pratica, un anno di iscrizione all’Albo speciale dei praticanti Avvocato con decorrenza 10 novembre 2003.<br />
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili in relazione alla particolarità della fattispecie.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Dichiara irripetibili le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2005</p>
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