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	<title>772 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2019-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2019-n-772/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.772</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Pres.; Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Est. E&#8217; inammissibile il ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al Giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2019-n-772/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-7-2019-n-772/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Pres.;  Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Est.</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile il ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al Giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l&#8217;eventuale attività  istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="">
<p align="JUSTIFY">1.  Processo- Processo amministrativo &#8211; ricorso collettivo </p>
<p align="JUSTIFY">2.  Processo- Processo amministrativo- ricorso collettivo &#8211; identità  processuale e sostaziale &#8211; ammissibile</p>
<p> 3.  Processo- processo amministrativo &#8211; ricorso collettivo &#8211; mancanza di elementi essenziali &#8211; inammissibile</p>
</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1.  Nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010 (cfr. artt. 40 e ss. cod. proc. amm.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione.</p>
<p> 2.  Ai fini dell&#8217;ammissibilità  del ricorso collettivo occorre che vi sia identità  di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Nel ricorso collettivo sussiste l&#8217;onere di specificare le condizioni legittimanti e l&#8217;interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all&#8217;Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l&#8217;omogeneità  e non confliggenza degli interessi dei singoli.</p>
<p> 3.E&#8217; inammissibile il ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al Giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l&#8217;eventuale attività  istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00772/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00463/2014 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 463 del 2014, proposto da Mario Agostiniano, Andrea Albiero, Pierluigi Anselmi, Gian Ugo Baldo, Luca Andrea Barattin, Fabio Barbaro, Damiano Battazza, Graziano Battistella, Massimo Bellussi, Emanuele Bergamin, Alessandro Bigini, Ferdinando Bottino, Massimo Bulfon, Federico Buttazzo, Loris Calabresi, Massimo Calciolari, Marco Calligaro, Ivan Acquino Carbonera, Domenico Caruso, Sandro Cecchini, Alfonso Cibella, Luigi Cocuzzoli, Marco Comai, Aldo Costa, Antonio Currà², Vincenzo D&#8217;Anna, Walter D&#8217;Ascanio, Luca De Barba, Roberto De Iorio, Marco Deganutti, Biagio Di Marzo, Giovanni Di Micco, Marco Dissegna, Giampaolo Dorigo, Daniele Falcaro, Antonio Filandro, Luca Frescucci, Narciso Galuppi, Stefano Golfetto, Fabio Guerra, Renato Iacono, Antonio Improta, Salvatore Lombardo, Santo Longo, Domenica Laila Mannino, Pierpaolo Manoli, Cesare Martina, Simone Adriano Masula, Francesco Matarazzo, Daniele Mazzonetto, Paolo Micheletti, Giampietro Michelotto, Antonio Moretto, Loris Pagotto, Rosario Pane, Michelangelo Pastore, Massimo Peloso, Roberto Perfetti, Roberto Perrone, Fabio Persi, Devis Pozzi, Tiziano Pradal, Diego Pravato, Roberto Predaroli, Fabiano Cosimo Putino, Pietro Rao, Ronnie Ricciardone, Alessandro Roberto, Michele Ronconi, Vincenzo Ruggiero, Giovanni Rutigliano, Emanuele Salvi, Massimo Schiavolin, Stefano Spillere, Fabio Spitali, Roberto Strenghetto, Antonio Sutto, Marco Talone, Alessandro Zomparelli, Antonio Zonno, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Solazzi e Claudio Mignone, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Luca Schiavon in Venezia Mestre, via Miranese n. 3;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, e Comando Generale dell&#8217;Arma di Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domiciliano in Venezia, San Marco, 63;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;accertamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario in relazione alle ore di lavoro svolte, durante il quinquennio marzo 2009/marzo 2014, nelle giornate destinate al riposo settimanale o in festivi infrasettimanali, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, nonchè del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell&#8217;indennità  di compensazione spettante ai sensi del combinato disposto dall&#8217;articolo 28, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e dall&#8217;articolo 38 comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51</p>
<p style="text-align: justify;">e la conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione a corrispondere gli importi dovuti, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell&#8217;Arma di Carabinieri;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. I ricorrenti, i quali espongono di essere tutti appartenenti all&#8217;Arma dei Carabinieri alle dipendenze del Comando Legione Carabinieri Veneto, di stanza ai vari Reparti CC della Regione Veneto, hanno proposto azione per vedere accertato il diritto alla corresponsione del compenso straordinario per tutte le ore lavorative svolte nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora in esubero alle 36 ore settimanali.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli esponenti hanno richiamato nella parte in fatto del gravame introduttivo del giudizio il quadro normativo (art. 51 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51), precisando che la durata dell&#8217;orario di lavoro per i militari è di 36 ore settimanali con diritto ad un giorno di riposo settimanale.</p>
<p style="text-align: justify;">Hanno quindi ulteriormente argomentato che tuttavia, qualora esigenze inderogabili di servizio lo richiedano, gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono tenuti a prestare attività  lavorativa anche in eccedenza alle ordinarie 36 ore settimanali e che l&#8217;Amministrazione, a fronte del lavoro prestato dagli stessi (ben oltre le 36 ore settimanali) in giornate destinate al riposo settimanale programmato ovvero in festivi infrasettimanali, continua a non corrispondere &#8211; per le ore in esubero le ordinarie 36 ore settimanali &#8211; alcun compenso retributivo straordinario, riconoscendo esclusivamente il recupero del riposo e, in pochissimi casi, la sola indennità  prevista dall&#8217;art. 38, comma 4, del cit. d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.</p>
<p style="text-align: justify;">In diritto, i ricorrenti hanno evocato &#8211; oltre all&#8217;art. 38, comma 1, del cit. d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, sulla durata dell&#8217;orario di lavoro (36 ore settimanali) &#8211; il combinato disposto degli artt. 28, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e 38, comma 4, del cit. d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, argomentando nel senso che, fermo il diritto al recupero del riposo per l&#8217;ipotesi di prestazione del servizio nel giorno dedicato al riposo ovvero in un giorno festivo (al fine di compensare il soggetto del disagio arrecato), l&#8217;indennità  di Euro 8,00 riconosciuta al militare che abbia prestato servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale ha la finalità  di remunerare la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, senza incidere sul computo dell&#8217;attività  lavorativa straordinaria che invece &#8211; secondo i ricorrenti &#8211; deve avvenire su base settimanale (ovvero su base orizzontale).</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver ulteriormente argomentato la propria tesi (circa la spettanza, in caso di superamento delle 36 ore settimanali, sia dell&#8217;indennità  di Euro 8,00 sia del compenso straordinario per tutte le ore eccedenti su base settimanale, fermo il diritto al recupero del riposo), avvalendosi anche di corredo giurisprudenziale, la difesa degli esponenti ha sostenuto (anche in questo caso richiamando precedenti giurisprudenziali) che nel caso concreto è onere della stessa Amministrazione (debitrice) provvedere ad effettuare i conteggi e liquidare ai singoli ricorrenti il pagamento delle retribuzioni spettanti in relazione alle ore di lavoro straordinario da essi prestate nelle giornate in cui avrebbero dovuto godere del riposo compensativo e che non appare indispensabile la precisazione delle ore di straordinario svolte o il giorno di svolgimento, essendo la documentazione in possesso dell&#8217;Amministrazione &#8211; datore di lavoro, ed in quanto è ben possibile richiedere al Giudice l&#8217;accertamento della sussistenza del diritto rinviando a momenti e a sedi diverse la quantificazione dell&#8217;effettivo lavoro straordinario svolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la difesa dei ricorrenti ha evocato la disposizione normativa recata dall&#8217;art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostenendone la non applicabilità  agli appartenenti all&#8217;Arma dei Carabinieri (in quanto Forza di Polizia ad ordinamento militare) e, nell&#8217;ipotesi contraria, ha chiesto di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità  della predetta disposizione in relazione agli artt. 1, 3 e 36 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Si sono costituiti il giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell&#8217;Arma di Carabinieri chiedendo la declaratoria di inammissibilità , improponibilità , irricevibilità  del gravame e comunque la sua reiezione perchè infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. All&#8217;udienza pubblica del 22 maggio 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Presidente ha formulato avviso, ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della sussistenza di possibili profili di inammissibilità  in relazione alla natura collettiva del ricorso a fronte di posizioni di ricorrenti che appaiono differenziate, disponendo il rinvio della causa all&#8217;udienza pubblica del 5 giugno 2019 in previsione della quale le parti avrebbero potuto dedurre sul punto con il deposito di note, con rinuncia dei termini per il deposito.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 3 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. All&#8217;udienza pubblica del 5 giugno 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni giù  prese chiedendone l&#8217;accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso &#8211; proposto in forma collettiva &#8211; inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; costantemente affermato in giurisprudenza che nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010 (cfr. artt. 40 e ss. cod. proc. amm.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, ai fini dell&#8217;ammissibilità  del ricorso collettivo occorre che vi sia identità  di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la proposizione contestuale del ricorso da parte di più¹ soggetti, è soggetta al rispetto di precisi requisiti sia di <i>segno negativo</i> (assenza di una situazione di conflittualità  di interessi, anche solo potenziale) che di <i>segno positivo</i> (identità  delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente chiarito che nell&#8217;ipotesi di ricorso collettivo sussiste l&#8217;onere di <i>specificare le condizioni legittimanti e l&#8217;interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all&#8217;Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l&#8217;omogeneità  e non confliggenza degli interessi dei singoli</i> (cfr. Cons. Stato, sez. I, 8 marzo 2019, n. 722; Cons. Stato, sez. I, 27 febbraio 2019, n. 576 edÂ <i>ivi</i> precedenti giurisprudenziali).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora, è costantemente affermata l&#8217;inammissibilità  del ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al Giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l&#8217;eventuale attività  istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 giugno 2018, n. 1540; T.A.R. Molise, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 67 edÂ <i>ivi</i> precedenti giurisprudenziali; sull&#8217;inammissibilità  del ricorso collettivo in ipotesi di non specificata posizione di ciascuno dei numerosi ricorrenti cfr. la più¹ recente T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1715).</p>
<p style="text-align: justify;">Come sottolineato dalla giurisprudenza, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto, deve indicare e allegare elementi, dati e documenti idonei a sostenere le proprie ragioni, demandando semmai al Giudice un successivo approfondimento istruttorio; se tali elementi mancano viene meno il fatto costitutivo della domanda e viene impedito così l&#8217;esame di merito del ricorso. Ciù² anche al fine di rispettare il principio processuale in ordine all&#8217;onere della prova di cui è espressione l&#8217;art. 64 cod. proc. amm., il quale impedisce al Giudice amministrativo di sostituirsi totalmente alle parti nell&#8217;individuazione e nell&#8217;acquisizione del materiale probatorio, soprattutto ove si controverta su posizioni di diritto soggettivo (arg.Â <i>exÂ </i>T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 settembre 2017, n. 1086).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la precisazione delle spettanze asseritamente dovute rappresenta una condizione di ammissibilità  dell&#8217;azione, in quanto, stante l&#8217;unicità  del giudizio amministrativo, il Giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la condanna al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del dovuto, ma è tenuto a condannare l&#8217;Amministrazione al pagamento delÂ <i>quantum</i> spettante a ciascun interessato che abbia proposto ricorso (cfr. cit. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 giugno 2018, n. 1540; T.A.R. Molise, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 67 edÂ <i>ivi</i> precedenti giurisprudenziali).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie le modalità  con cui le prestazioni del servizio sono state rese &#8211; da parte di ciascuno degli esponenti &#8211; non sono state neppure allegate nel ricorso sicchè i fatti costitutivi della domanda non risultano nè sufficientemente circostanziati e neppure &#8220;personalizzati&#8221;, come la natura del ricorso collettivo avrebbe reso necessario. In particolare non risulta descritta l&#8217;articolazione dei turni di servizio, nè specificato in quali giorni veniva svolto il lavoro straordinario nè in quali giorni si verificava la coincidenza tra il giorno di riposo settimanale o il giorno festivo infrasettimanale e lo svolgimento dello straordinario; non risultano quantificate le ore di straordinario svolte su base settimanale nè sono stati esibiti conteggi per quantificare quanto asseritamente dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può superare tale radicale carenza la produzione documentale della difesa erariale (del 23 marzo 2018): sul punto, nella memoria depositata in data 3 giugno 2019, oltre a richiamare il corredo giurisprudenziale giù  citato nel ricorso, la difesa dei ricorrenti argomenta che &lt;&lt;[&#038;]Â <i>dopo aver appreso del contenzioso amministrativo, sono stati gli stessi Reparti di appartenenza dei militari ricorrenti ad adoperarsi al fine di approntare un quadro riepilogativo del servizio lavorativo svolto </i>[&#038;]&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">E tuttavia, da un lato, l&#8217;onere di specificare i fatti costitutivi della domanda (in relazione a ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente) è posto a carico della parte ricorrente e, ritiene il Collegio, a fronte della sua carenza originaria la successiva attività  processuale (peraltro posta in essere dalla parte resistente nel caso che occupa) non può avere efficacia &#8220;sanante&#8221;; dall&#8217;altro lato, in via radicale, l&#8217;Amministrazione resistente ha eccepito (cfr. pag. 6 della memoria depositata in data 23 marzo 2018) che alcuni degli odierni ricorrenti non sono mai stati impiegati in servizio nei giorni destinati al riposo settimanale o in giorni festivi infrasettimanali (e tanto risulta confermato, dagli atti versati in giudizio dall&#8217;Amministrazione resistente, per il ricorrente Roberto Perfetti: cfr. allegato 011-doc. 11 depositato dalla parte resistente sempre in data 23 marzo 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende, dunque, che comunque difetta il requisito di <i>segno positivo</i> di cui si è detto sopra (identità  delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti); pertanto, il ricorso collettivo deve essere dichiarato inammissibile ove proposto &#8211; come nel caso in esame &#8211; da parte di soggetti diversi,Â <i>con posizioni giuridiche e fattuali differenziate</i>, in quanto il Giudice in tale ipotesi viene privato della possibilità  di controllare la concreta ed individuale pretesa vantata da ciascuno di essi (arg.Â <i>ex</i> T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 12 febbraio 2019, n. 1867).</p>
<p style="text-align: justify;">Per esigenze di completezza si evidenzia che l&#8217;esito in rito, giù  sul piano astratto, preclude di riscontrare la ricorrenza del requisito della <i>rilevanza </i>della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 476, legge 27 dicembre 2013, n. 147 &#8211; cfr.Â <i>supra</i> circa la richiesta della parte ricorrente, in via preliminare condizionata, di rimettere gli atti di causa alla Corte costituzionale &#8211; essendo ben noto che nel nostro ordinamento non può invocarsi l&#8217;intervento del Giudice delle leggi indipendentemente dall&#8217;esito della controversia in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Collegio ritiene di dover comunque evidenziare l&#8217;infondatezza della domanda dei ricorrenti volta all&#8217;accertamento del diritto alla corresponsione del compenso straordinario in relazione alle ore di lavoro svolte, durante il quinquennio marzo 2009/marzo 2014, nelle giornate destinate al riposo settimanale o in festivi infrasettimanali, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, domanda sulla quale peraltro &#8211; in via esclusiva &#8211; i ricorrenti insistono nella citata memoria depositata in data 3 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 novembre 2018, n. 893 e T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 8 giugno 2017, n. 438, rese proprio in relazione a vicende contenziose promosse da appartenenti all&#8217;Arma dei Carabinieri) ha evidenziato che l&#8217;art. 1, comma 476, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (&#8220;<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2014)</i>&#8220;) &#8211; che recita: &#8220;<i>L&#8217;articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l&#8217;articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà  diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l&#8217;ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge</i>&#8221; &#8211; stato sospettato di eterodossia sul piano costituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. 27 aprile 2015, n. 2062).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 2016, n. 132 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità  costituzionale del cit. art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, la giurisprudenza amministrativa, ai fini dell&#8217;individuazione della categoria delle &#8220;ore di straordinario&#8221;, ha concluso per l&#8217;infondatezza del criterio di calcolo su base &#8220;<i>orizzontale</i>&#8221; (vale a dire <i>settimanale</i>), criterio sostenuto dalla difesa dei ricorrenti (cfr. pag. 9 del ricorso), dovendo darsi applicazione al diverso criterio &#8220;<i>verticale</i>&#8221; che considera le ore lavorate in eccedenza rispetto all&#8217;orario giornaliero: &lt;&lt;[&#038;]Â <i>Come giù  rilevava la ricordata ordinanza di rimessione, l&#8217;applicazione della normativa sopravvenuta &#8211; di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità  &#8211; non può che &#8220;portare alla reiezione della pretesa attorea, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure&#8221;. A seguito di tale normativa, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità  di lavoro prestata nell&#8217;ambito della singola giornata (criterio c.d. &#8220;verticale&#8221;) e non secondo l&#8217;eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. &#8220;orizzontale&#8221;). Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività  lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario </i>[&#038;]Â <i>Osserva la Corte costituzionale che &#8220;la previsione risulta così coerente con l&#8217;assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata&#8221;</i>&gt;&gt; (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1705; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 febbraio 2019, n. 345; T.A.R. Toscana, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 130; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1161).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, in sintesi, è costante nel ritenere che a seguito del cit. art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità  di lavoro prestata nell&#8217;ambito della singola giornata (criterio c.d. &#8220;verticale&#8221;) e non secondo l&#8217;eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. &#8220;orizzontale&#8221;): cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 giugno 2018, n. 1233; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 26 aprile 2018, n. 969.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In conclusione, il ricorso &#8211; proposto in forma collettiva &#8211; va dichiarato inammissibile per le ragioni giù  dette (cfr.Â <i>supra</i>, punto 2. in Diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">5. La peculiarità  della vicenda contenziosa e l&#8217;intervento della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 2016, n. 132 nelle more del giudizio giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2017 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2017-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Barra Caracciolo, est. Caputo Sull&#8217;inapplicabilità del divieto ex art. 90 co. 8 D.Lgs. 163/2006 alle gare per l&#8217;affidamento di servizi di progettazione Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizi di progettazione &#8211; Causa di incmpatibilità ex art. 90, co. 8 D.Lgs. 163/2006 &#8211; Inapplicabilità &#8211; Ragioni Il divieto di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2017-n-772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2017 n.772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo, est. Caputo</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inapplicabilità del divieto ex art. 90 co. 8 D.Lgs. 163/2006 alle gare per l&#8217;affidamento di servizi di progettazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizi di progettazione &#8211; Causa di incmpatibilità ex art. 90, co. 8 D.Lgs. 163/2006 &#8211; Inapplicabilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il divieto di partecipazione sancito dall’art. 90, comma 8, d.lgs n. 163/2006 riposa sul peculiare rapporto assunto dalla fase di progettazione rispetto a quella d’esecuzione dei lavori pubblici. A corollario, scaturisce che il progettista dell’opera ha assunto figurativamente il ruolo di dominus dell’opera pubblica programmata: sicché la sua partecipazione alla procedura d’affidamento dell’appalto, avente ad oggetto i lavori o l’opera da egli stesso progettata, recherebbe un indubbio vulnus al pieno dispiegarsi del principio della par condicio dei concorrenti. In questi termini si giustifica il divieto ex lege – previsto in astratta e senza alcuna verifica in concreto della possibile alterazione del principio di libera e paritaria concorrenza – alla partecipazione alla gara di un operatore economico che di fatto vede pregiudicato il diritto al libero esercizio dell’attività d’impresa. Trattasi quindi&nbsp;di paradigma normativo contenente un divieto di partecipazione previsto in astratto ed ex ante non affatto estensibile – in mancanza di espressa previsione contenuta nella lex specialis di gara – in via interpretativa agli appalti affrancati dal peculiare rilievo della progettazione, quali gli appalti per l&#8217;affidamento di servizi di progettazione e di studi di impatto ambientale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/02/2017<br />
N. 00772/2017REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 02136/2012 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2012, proposto da:&nbsp;<br />
Sistemi Territoriali S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Biagini C.F. BGNLRD59L20H501T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 30;&nbsp;<br />
contro<br />
Net Engineering s.p.a , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli C.F. DMNVTR48P10D578Z, Guido Zago C.F. ZGAGDU59R14G224V, Luigi Manzi C.F. MNZLGU34E15H501Y, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Technital Spa, Thetis Spa, Protecno Srl, via Ingegneria Srl, Ast Engineering Srl non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 00231/2012, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione preliminare e definitiva, studio di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e fattibilità nuovo insediamento portuale lungo il Po Levante e messa in sicurezza.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Net Engineering Spa in proprio e quale Mandataria Ati con Aecom e Ims;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Susanna Corsini in delega dell&#8217;avv. Alfredo Biagini e Stefano Bigolaro in delega dell&#8217;avv. Vittorio Domenichelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Net Engineering s.p.a., (d’ora in poi Net s.p.a.) in proprio e quale mandataria in Ati con Aecom e Ims, ha impugnato il provvedimento d’aggiudicazione definitiva in favore di Technital s.p.a. della gara indetta da Sistemi Territoriali s.p.a. &#8211; con bando di gara n. 1/2011 &#8211; per l&#8217;affidamento della &#8220;progettazione preliminare, definitiva, studio di impatto ambientale (S.I.A.), valutazione di incidenza (V.I.N.C.A.) e fattibilità ambientale, del nuovo insediamento portuale lungo il Po di Levante in località Cà Cappello di Porto Viro (RO) e messa in sicurezza dell&#8217;asta navigabile fino all&#8217;abitato di Porto Levante.<br />
Cumulativamente, oltre ad estendere l’impugnazione agli atti connessi e presupposti, ha chiesto la declaratoria di subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale.<br />
Deduceva in narrativa dell’atto introduttivo di essersi classificata al terzo posto della graduatoria di gara alle spalle (nell’ordine) di Technital s.p.a. e di ATI Thetis, che avrebbero dovuto essere entrambe esclusi dalla procedura: la prima per incompatibilità in forza del principio deducibile dall’art. 90, 8° comma, del d.lgs n. 163/2006 che sancisce l&#8217;esclusione dagli appalti o dalle concessioni di lavori pubblici delle “imprese di progettazione agli appalti per i quali abbiano svolto l’attività di progettazione”; il secondo per violazione sia dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 163/2006 non avendo assolto agli oneri dichiarativi incombenti sul rappresentante legale della compagine sociale che per l’assenza in capo all’impresa AST Engineering, facente parte dell’ATI, della necessaria qualificazione per eseguire i (corrispondenti) servizi da essa stessa (dichiarativamente) assunti.<br />
2. Si costituivano in giudizio Sistemi Territoriali s.p.a. e Technital s.p.a., aggiudicataria del contratto, instando congiuntamente per la reiezione del ricorso.<br />
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con sentenza immediata, accoglieva il ricorso.<br />
Quanto all’unico motivo di ricorso dedotto avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria, premetteva che “ancorché la norma di cui all&#8217;art. 90, comma 8, d.lg.s n.163/2006 si riferisca al rapporto tra appalti di lavori e preventiva progettazione”, la cogenza del principio di tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra tutti i potenziali interessati, è tale da “doverla ritenere applicabile anche agli appalti di servizi”.<br />
Sicché l’impresa aggiudicataria, avendo redatto il “master plan”, ossia l’elaborato tecnico posto a base del confronto concorrenziale, avrebbe goduto di un “palese vantaggio competitivo consistente nella previa e più approfondita conoscenza degli elaborati a base di gara e di tutte le problematiche sottese all’intervento da progettare” si dà alterare la par condicio fra le partecipanti alla gara.<br />
Quanto ai motivi d’impugnazione proposti avverso la mancata esclusione dell’ATI, secondo classificato, l’accertata incompletezza della dichiarazione resa dal rappresentante legale di AST Engineering sull’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 relativamente al direttore tecnico nonché la mancata corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI della medesima impresa, indicevano i giudici di prime cure ad accogliere le censure avverso l’omessa esclusione dell‘ATI.<br />
Conclusivamente, ritenuto che l’impresa aggiudicataria e l’ATI avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura, preso atto dell’avvenuta esecuzione del servizio appaltato e “dell’impossibilità della ricorrente (divenuta &#8211; in forza dell’accoglimento del petitum d’annullamento &#8211; avente titolo) a subentrare nel contratto”, il Tar lagunare condannava la stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, comprensivo del danno curriculare, quantificandolo in via equitativa nella misura complessiva di € 42.301,00, pari al 7% dell’offerta presentata dalla ricorrente.<br />
5. Appella la sentenza Sistemi Territoriali s.p.a. Resiste Net s.p.a. che, a sua volta, ha proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza di condanna al risarcimento del danno per equivalente, denunciandone l’errata quantificazione, ritenuta insufficiente a ristorare il danno patrimoniale effettivamente sofferto dall’impresa.<br />
6. Alla pubblica udienza del 19.01.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />
7. La proposizione gradata dei motivi contenuta nell’atto d’appello dà conto ex se del rilievo dirimente rivestito dalle censure proposte avverso il capo di sentenza d’accoglimento del motivo d’impugnazione relativo alla mancata esclusione dell’aggiudicataria.<br />
Dal loro accoglimento consegue infatti la carenza (ab origine ed ab imis) d’interesse ad impugnare la mancata esclusione dell’ATI, seconda classificata, poiché la ricorrente Net, terza classificata nelle procedura di gara, non avrebbe potuto comunque aspirare a divenirne aggiudicataria.<br />
Specularmente, l’appello proposto avverso il relativo capo di sentenza, ossia contro il decisum nella parte in cui ha ritenuto illegittima la mancata esclusione dell’ATI, diviene improcedibile.<br />
8. Col primo motivo d’appello, Sistemi Territoriali s.p.a. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 90, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e dei principi di libera concorrenza.<br />
I giudici di prime cure avrebbero, per un verso, erroneamente esteso l’ambito applicativo del comma 8 dell’art. 90 d.lgs. cit., avente ad esclusivo oggetto il rapporto tra appalti di lavori e la preventiva progettazione, all’appalto di servizi in esame; per l’altro, fatto mal governo dei principi di libera concorrenza, poiché la predisposizione di un elaborato posto base di gara, quale il master plan, conoscibile da tutti i concorrenti, non precostituirebbe affatto una situazione di vantaggio ostativa al rispetto della par condicio.<br />
Il dato sostanziale, ossia la verifica ex post dell’attribuzione dei punteggi, ingiustificatamente pretermessa dal Tar, confermerebbe, lamenta ancora l’appellante, l’assenza di un indebito vantaggio in capo all’aggiudicataria.<br />
9. Il motivo d’appello è fondato.<br />
9.1 La ratio sottesa all’art. 90, comma 8, del d.lgs. n. 163/90 risiede nel peculiare rilievo assunto dalla progettazione nell’esecuzione dei lavori pubblici.<br />
Oltre ad essere fase preliminare e strumentale della realizzazione delle opere, nell’attuale panorama della disciplina pubblicistica dei lavori e della realizzazione delle opere (cfr., artt. 90 e ss. d.lgs. n. 163/2006), la progettazione costituisce il baricentro dell’attività posta a monte dell’esecuzione dei lavori: determina il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, la fattibilità amministrativa e tecnica; predetermina i costi in relazione ai benefici previsti; descrive le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. A livello di progettazione definitiva individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare.<br />
Vale a dire che l’originario rapporto di mera strumentalità con l’esecuzione dei lavori della progettazione è divenuto di fatto marginale rispetto al rilievo assegnatole dalle norme del codice dei contratti, sì dall’essere divenuta fase – ancorché cronologicamente preliminare – necessaria, ex se autonoma, condensante in nuce tutti gli aspetti tecnici ed economici inerenti la realizzazione dell’opera pubblica programmata.<br />
A corollario, scaturisce che il progettista dell’opera ha assunto figurativamente il ruolo di dominus dell’opera pubblica programmata: sicché la sua partecipazione alla procedura d’affidamento dell’appalto, avente ad oggetto i lavori o l’opera da egli stesso progettata, recherebbe un indubbio vulnus alpieno dispiegarsi del principio della par condicio dei concorrenti.<br />
In questi termini si giustifica il divieto ex lege – previsto in astratta e senza alcuna verifica in concreto della possibile alterazione del principio di libera e paritaria concorrenza – alla partecipazione alla gara di un operatore economico che di fatto vede pregiudicato il diritto al libero esercizio dell’attività d’impresa (cfr., sostanzialmente conforme, Corte di Giustizia sez. II, 3 marzo 2005 n. 21, in ordine alla necessità di garantire all’impresa partecipante alla gara la prova contraria sull’effettiva compromissione della concorrenza desumibile in astratto dalla sua particolare posizione acquisita in forza di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con la stazione appaltante).<br />
9.2 In definitiva il divieto di partecipazione sancito dall’art. 90, comma 8, d.lgs n. 163/2006 riposa sul peculiare rapporto assunto dalla fase di progettazione rispetto a quella d’esecuzione dei lavori pubblici. Obbedisce cioè ad un paradigma normativo contenente un divieto di partecipazione previsto in astratto ed ex ante non affatto estensibile – in mancanza di espressa previsione contenuta nella lex specialis di gara – in via interpretativa agli appalti affrancati dal peculiare rilievo della progettazione, quale quello che ne occupa.<br />
Tanto più in ragione del fatto che l’indirizzo ermeneutico estensivo, qui osteggiato, collide frontalmente col principio di tassatività delle cause d’esclusione non espressamente previste dalla disciplina normativa di settore (cfr. art. 46 1 bis, cod.contr.) nonché, in pari tempo, con i principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento.<br />
Con la sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, la CGUE ha infatti da ultimo statuito che “Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune..”<br />
9.3 Sul piano sostanziale, ossia della verifica in concreto del paventato pregiudizio alla par condicio scaturente dalla redazione del master plan, non va passato sotto silenzio che, per un verso, l’elaborato non è tipologicamente riconducibile alla progettazione prevista dagli artt. 90 e ss. d.lgs. n. 163/2006 quanto piuttosto ad un atipico studio di fattibilità dello sviluppo dell’area portuale, posto a base di gara e portato a conoscenza di tutti i concorrenti; sotto l’altro, l’offerta aggiudicataria ha conseguito punteggi inferiori rispetto alle altre concorrenti quanto a capacità tecnica, all’offerta economica (per queste voci, la ricorrente ha addirittura ottenuto punteggi maggiori) ed alla valutazione della relazione metodologica, ossia in ordine a quei parametri che, in thesy, in quanto autrice del master plan, l’avrebbero dovuta invece avvantaggiare rispetto alle altre imprese partecipanti.<br />
10. Conclusivamente l’appello deve essere accolto.<br />
11. Dall’accoglimento del motivo d’appello avverso il capo di sentenza d’annullamento dell’aggiudicazione consegue (come già precisato nella motivazione sub 7) l’improcedibilità del ricorso e dell’appello avente ad oggetto i residui capi di sentenza affermativi dell’illegittima mancata esclusione dell’ATI.<br />
L’accertamento dell’infondatezza e improcedibilità del ricorso determina l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dal Net s.p.a. avverso la quantificazione del risarcimento del danno come liquidato dai giudici di prime cure, non essendo ipotizzabile l’ingiustizia del danno di cui s’è chiesto il ristoro patrimoniale.<br />
11. La particolarità della vicenda dedotta in causa giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge in parte e per l’altra parte dichiara improcedibile il ricorso di prime cure nonché l’appello incidentale proposto da Net s.p.a<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Carlo Deodato,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Dario Simeoli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Oreste Mario Caputo&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Luciano Barra Caracciolo<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2017-n-772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2017 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.772</a></p>
<p>Pres. Pajno – Est. Franconiero Decisum: Sui presupposti della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento per equivalente – Responsabilità della P.A. – Presupposti &#160; Nei giudizi sugli&#160;appalti&#160;pubblici il rimedio del risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno – Est. Franconiero</span></p>
<hr />
<p>Decisum: Sui presupposti della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento per equivalente – Responsabilità della P.A. – Presupposti</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei giudizi sugli&nbsp;appalti&nbsp;pubblici il rimedio del risarcimento per equivalente monetario, derivante da responsabilità delle stazioni appaltanti per i danni da illegittima aggiudicazione, può costituire, se del caso, un’alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all’obiettivo di efficacia dei ricorsi soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli&nbsp;appalti&nbsp;pubblici sia subordinata alla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice. In particolare in&nbsp; materia di responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitario occorre valutare l’operato dell’amministrazione sulla scorta di parametri di tipo oggettivo consistenti nel carattere di gravità ed evidenza dell’illegittimità e del correlato grado di chiarezza e precisione delle norme violate.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00772/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00460/2013 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 460 del 2013, proposto dal Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey, Stefania Pagano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Lungotevere Marzio 3;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Costruzioni Perregrini s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Colombo e Massimo Letizia, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, viale Angelico 103;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 2985/2012, resa tra le parti, concernente un provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni stabili siti in Quarto Oggiaro</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Costruzioni Perregrini s.r.l.;<br />
Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 3846 del 4 agosto 2015;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Antonello Mandarano in dichiarata sostituzione dell’avvocato Raffaele Izzo, e Massimo Letizia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1. La Costruzioni Perregrini s.r.l. partecipava alla procedura di affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili siti in via Traversi n. 24, nel quartiere di Quarto Oggiaro, indetta dal Comune di Milano con bando pubblicato il 30 maggio 2006, base d’asta di € 2.335.807,59, e da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, venendone esclusa (nella seduta di gara del 25 luglio 2006), a causa di una segnalazione di irregolarità contributiva presente nel casellario informatico dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.<br />
2. La conseguente impugnativa della società è stata definitivamente accolta da questa Sezione, con sentenza parziale n. 3846 del 4 agosto 2015.<br />
3. Con questa pronuncia è stata contestualmente disposta istruttoria sulla domanda risarcitoria per equivalente proposta dalla medesima società ricorrente, accolta dal TAR Lombardia – sede di Milano, con la sentenza in epigrafe. In particolare, il giudice di primo grado ha riconosciuto alla Costruzioni Perregrini il mancato utile, quantificato nel 5% del ribasso offerto, oltre al 2% del medesimo ribasso a titolo di danno curriculare, e così per un totale in linea capitale di 131.158,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ciò sul presupposto, secondo il TAR «<em>incontestato</em>», che la medesima ricorrente ha offerto un ribasso «<em>più conveniente di quella della Società aggiudicataria</em>», Rover s.r.l.<br />
4. A fronte di ciò, con la sentenza non definitiva resa nel presente giudizio d’appello la Sezione ha rilevato che il Comune di Milano «<em>aveva preso espressa posizione sul punto specifico</em>», negando che il documento&nbsp;<em>ex adverso</em>&nbsp;prodotto in giudizio, e recante il ribasso offerto, fosse quello presentato in sede di procedura di affidamento, ed inoltre sottolineando che in seguito all’esclusione impugnata, l’offerta della Costruzioni Perregrini «<em>non è stata neanche aperta nel corso della gara</em>». 5. Pertanto, con la medesima pronuncia è stato ordinato all’amministrazione resistente:<br />
&#8211; di depositare «<em>una relazione corredata dei relativi documenti giustificativi, nella quale sia innanzitutto specificato se la busta contenente l’offerta della Costruzioni Perregrini sia stata restituita a quest’ultima in seguito alla sua esclusione,<br />
&#8211; in questa seconda evenienza, di «<em>aprire la busta in questione alla presenza di rappresentanti della società, redigendo apposito verbale da allegare alla relazione unitamente ai documenti in essa contenuti</em>».<br />
6. Il Comune di Milano ha quindi ottemperato all’ordine istruttorio con relazione depositata l’11 settembre 2015, sulla base della quale la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 15 successivo dicembre.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. L’incombente istruttorio ha consentito di accertare che il ribasso offerto in sede di gara dalla Costruzioni Perregrini era effettivamente quello dalla stessa dedotto a sostegno della propria domanda risarcitoria nel presente giudizio, vale a dire 19,784%, migliorativo di un centesimo di punto percentuale rispetto a quello dell’aggiudicataria Rover s.r.l. (autrice di un ribasso del 19,783% sulla base d’asta). Ciò in particolare è risultato aprendo la busta contenente l’offerta dell’odierna appellata, la quale risultava ancora agli atti dell’amministrazione (verbale dell’8 settembre 2015).<br />
2. Tuttavia nella sua ultima memoria conclusionale il Comune di Milano contesta il diritto dell’originaria ricorrente al risarcimento del danno per equivalente sotto i seguenti profili:<br />
a) dopo il rigetto dell’istanza cautelare della Costruzioni Perregrini (all’esito “doppio grado” previsto per tale pronuncia incidentale, definito con ordinanza di questa Sezione n. 6575 del 12 dicembre 2006) la stipula del contratto e la consegna dei lavori all’aggiudicataria sono avvenute sulla base dell’affidamento così maturato in ordine alla «<em>legittimità del proprio operato</em>» e in considerazione dell’impossibilità di attendere la definizione del merito, nel caso di specie intervenuta in primo grado a notevole distanza dall’aggiudicazione (ben sei anni dopo), anche per il comportamento processuale di controparte «<em>che ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito per la prima volta solo in data 28.2.2011</em>».<br />
b) vi sarebbero quindi nel caso di specie i presupposti per ritenere la condotta dell’amministrazione esente da colpa, dal momento che, sebbene la Corte di giustizia UE abbia affermato che la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;pubblici non richiede la prova di tale elemento soggettivo (sentenza del 30 settembre 2010, C-314/09&nbsp;<em>Stadt-Graz</em>), questo Consiglio di Stato ha comunque specificato che non si può prescindere del tutto dalla «<em>rimproverabilità del comportamento dell’amministrazione</em>» (sentenza di questa Sezione 18 aprile 2012, n. 2256), e che nel caso di specie gli atti impugnati non denotano «<em>alcuna violazione grave ed evidente della normativa in materia di</em>&nbsp;<strong><em>appalti</em></strong>»;<br />
c) la Costruzioni Perregrini non ha fornito la prova degli altri elementi costitutivi ex art. 2043 cod. civ. della propria pretesa risarcitoria, e segnatamente «<em>l’effettiva verificazione del danno, il suo ammontare e la connessione causale con l’atto illegittimo</em>».<br />
d) errata è infine la liquidazione equitativa operata dal TAR delle voci di danno, mancato utile e danno curriculare, in assenza di allegazione da parte della ricorrente dell’impossibilità ex art. 2056 cod. civ. di offrire la relativa prova.<br />
3. Tanto premesso, le circostanze addotte dal Comune sub c) e d) non possono essere esaminate, perché altrimenti si determinerebbe un inammissibile ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;del presente giudizio di secondo grado, quale definito dai motivi d’appello, nei quali l’amministrazione si è limitata a censurare la condanna risarcitoria pronunciata dal TAR per le ragioni esposte alle lettere a) e b), ed una correlata violazione del carattere meramente illustrativo degli scritti conclusionali previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.<br />
4. Con riguardo alla pretesa assenza di colpa, deve innanzitutto precisarsi che la giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio di Stato esclude che tale questione abbia rilievo ai fini dell’affermazione della responsabilità delle stazioni appaltanti per i danni da illegittima aggiudicazione (da ultimo, tra le numerosissime: Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839; Sez. IV, 18 febbraio 2014, n. 802, 13 dicembre 2013, n. 6000; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 285, 31 dicembre 2014, n. 6450, 21 giugno 2013, n. 3397, 18 febbraio 2013, n. 933; Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4283, 28 luglio 2015, n. 3728).<br />
Ciò in conformità ai vincolanti principi di diritto espressi nella sentenza della Corte di giustizia sopra citata, nella quale è specificato che nei giudizi sugli&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;pubblici il rimedio del risarcimento per equivalente monetario «<em>può costituire, se del caso, un’alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all’obiettivo di efficacia dei ricorsi perseguito dalla citata direttiva</em>&nbsp;(…)&nbsp;<em>soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli</em>&nbsp;<strong><em>appalti</em></strong>&nbsp;<em>pubblici non sia subordinata – così come non lo sono gli altri mezzi di ricorso previsti dal citato art. 2, n. 1 – alla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice</em>» (§ 39).<br />
In ragione di ciò e del vincolo di conformarsi alle decisioni della Corte cui è tenuto il giudice nazionale, ogni questione relativa all’elemento soggettivo diviene irrilevante e le censure rivolte nel presente appello alla condanna risarcitoria emessa dal TAR devono essere respinte.<br />
5. Peraltro, anche volendosi prescindere dalle assorbenti considerazioni ora svolte, il precedente di questa Sezione invocato dal Comune di Milano e costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 2256 del 18 aprile 2012 non giova in alcun modo alle tesi dell’amministrazione appellante.<br />
Infatti, in questa pronuncia si prende comunque atto del principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia (§ 3 della parte “in diritto”), salvo precisarsi che in base ai principi elaborati dal medesimo giudice europeo in materia di responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitario occorre comunque valutare l’operato dell’amministrazione sulla scorta di parametri di tipo oggettivo, consistenti nel carattere di gravità ed evidenza dell’illegittimità e del correlato grado di chiarezza e precisione delle norme violate (essendosi in quel caso esclusa questa esimente).<br />
6. L’affermazione di principio contenuta nella pronuncia in esame non ha tuttavia avuto seguito presso la giurisprudenza amministrativa, allora non ancora definitivamente assestata su posizioni conformi al&nbsp;<em>dictum</em>&nbsp;della Corte di giustizia. Come infatti poc’anzi accennato, allo stato attuale è infatti ampiamente consolidato nello specifico settore degli&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;pubblici un modello di responsabilità dell’amministrazione di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, e coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio.<br />
7. Peraltro, nel caso di specie il Comune di Milano non ha dedotto e provato circostanze che possano esonerarlo da responsabilità.<br />
A questo specifico riguardo, è sufficiente rinviare alla sentenza non definitiva resa nel presente giudizio, più volte citata, in cui si è accertato che l’esclusione comminata in danno della Costruzioni Perregrini è illegittima per violazione dell’art. 75, comma 1, lett. e), del regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/1994, di cui al d.p.r. n. 554/1999 [ora art. 38, comma 1, lett. i), cod. contratti pubblici], perché a fronte di una fattispecie normativa che richiedeva che tali irregolarità, risultanti «<em>dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici</em>», fossero comunque «<em>debitamente accertate</em>», la società aveva documentato alla commissione di gara, invano, di avere sanato l’irregolarità annotata a suo carico prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e di avere tempestivamente richiesto la cancellazione dell’annotazione.<br />
8. Tanto precisato, l’amministrazione odierna appellante non ha addotto alcuna scarsa chiarezza della norma allora vigente, o orientamenti giurisprudenziali conformi al provvedimento adottato, né tanto meno altre circostanze diverse dal rigetto della sospensiva contro di esso richiesta dalla Costruzioni Perregrini.<br />
Sennonché &#8211; fermo restando che anche a quest’ultimo riguardo le considerazioni svolte dal Comune di Milano rimangono imperniate sull’insussistenza della colpa, la quale come finora precisato non rientra nello speciale paradigma della responsabilità delle stazioni appaltanti per illegittima aggiudicazione di un contratto pubblico &#8211; una delibazione sommaria del merito quale quella che viene svolta in sede cautelare non può essere ritenuta sufficiente a fondare nell’amministrazione un ragionevole affidamento in ordine alla legittimità del proprio operato, il quale rimane&nbsp;<em>sub iudice</em>.<br />
9. Gli assunti dell’amministrazione si indirizzano peraltro su fatti successivi all’emanazione del potere, mentre laddove in ipotesi rilevante nell’affermazione di responsabilità civile la colpa deve comunque essere apprezzata al momento della condotta. Le considerazioni ora svolte possono essere estese anche alla durata del giudizio successiva alla definizione dell’istanza di sospensiva, pur se addebitabile allo “scarso impulso” che ad esso abbia dato il ricorrente. Deve infatti sottolinearsi che il giudizio è comunque conseguente ad un’originaria illegittimità imputabile all’amministrazione, che pertanto si assume i rischi connessi all’esito della successiva impugnativa.<br />
10. In conclusione, l’appello deve pertanto essere respinto anche per la parte diretta a censurare la condanna risarcitoria pronunciata dal TAR. In punto spese del presente grado di giudizio, non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza, rinviandosi al dispositivo per la relativa liquidazione.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge integralmente.<br />
Condanna il Comune di Milano a rifondere alla Costruzioni Perregrini s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Sabato Guadagno, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2012 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-14-2-2012-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-14-2-2012-n-772/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2012 n.772</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. G. Passarelli Caradio Amendola (Avv.ti Ugo Odierna e Antonio Cento) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano) sulla inammissibilità del ricorso per l&#8217;ottemperanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-14-2-2012-n-772/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2012 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-14-2-2012-n-772/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2012 n.772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Nappi, est. G. Passarelli<br /> Caradio Amendola (Avv.ti Ugo Odierna e Antonio Cento) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità del ricorso per l&#8217;ottemperanza di una sentenza emessa dal Giudice ordinario notificata alla parte in proprio e non anche al difensore costituito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Esecuzione di giudicato di una sentenza emessa dal Giudice ordinario &#8211; Notifica della sentenza all&#8217;Amministrazione in proprio  e non anche al difensore costituito &#8211; Termine breve per il passaggio in giudicato &#8211; Esclusione &#8211; Certificato di mancata proposizione dell&#8217;appello – Non è suscettibile di sanare il difetto di notifica – Inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In virtù del principio che le condizioni di ammissibilità di un&#8217;azione giurisdizionale devono essere sussistenti al momento della proposizione della domanda, non essendo ammissibile un&#8217;azione a tutela di un interesse non attuale ma futuro, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza emessa dal Giudice ordinario, notificata all’amministrazione in proprio e non anche al difensore costituito nel giudizio ordinario, atteso che il suddetto difetto di notifica, non fa decorrere il  termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza, non rilevando in tal senso nemmeno il deposito del certificato di mancata proposizione dell&#8217;appello da parte dell’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> 	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Caradio Amendola, rappresentato e difeso dagli avv. Ugo Odierna, Antonio Cento, con domicilio eletto presso Antonio Cento in Napoli, via Toledo N. 205; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale; <br />	<br />
per l&#8217;esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 12431 del 2009, pubblicata in data 24.04.2009 e munita di formula esecutiva in data 30.04.2009, notificata in data 01.06.2009</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune del Napoli in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 114 e 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio;<br />	<br />
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 12431 del 2009, il Comune di Napoli veniva condannato a pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 1.686,12, oltre interessi legali e spese di giudizio;<br />	<br />
che tale sentenza munita di formula esecutiva in data 30.04.2009, veniva notificata in data 01.06.2010, e non veniva impugnata, come da certificazione della cancelleria del 12.04.2010;<br />	<br />
di aver pertanto notificato atto di precetto in data 2.12.2009, atteso il perdurante inadempimento del Comune;<br />	<br />
di aver notificato al Comune l’atto di diffida e messa in mora in data 27.05.2010;<br />	<br />
che, tuttavia, il Comune provvedeva a pagare solo la somma di euro 1.470,39, su un totale di euro 2.394,15, sicché il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli; assegnarsi al Comune di Napoli il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;<br />	<br />
che:<br />	<br />
l’Amministrazione eccepiva essere stata pagata la somma di euro 1.470,39 perché, sulla somma complessiva di euro 2052,92 (1.686,12 per capitale e 223,48 per interessi) era stata operata la ritenuta IRPEF per euro 439,21; ed altre spese, ed in particolare quelle di precetto, non spettavano al ricorrente; <br />	<br />
in nota depositata in data 29.03.2011 il ricorrente insisteva perché il conteggio degli interessi legali dell’Amministrazione era erroneo, nonché per il riconoscimento di una serie di spese successive al giudicato;<br />	<br />
in memoria depositata in data 01.07.2011 la parte ricorrente precisava che, ex Cass. N. 13482/11, l’autoliquidazione delle spese può essere contenuta in qualsiasi atto stragiudiziale rivolta al debitore (nel caso di specie, la diffida) sicché si richiedeva un ripensamento circa l’orientamento di Tar Campania, IV, 3144 e 3145/11;<br />	<br />
in data 26.07.2011 la parte ricorrente depositava il certificato di mancata proposizione dell’appello da parte del Comune, allegando altresì la pronunzia del Consiglio di Stato, V, n. 5820/2007, secondo cui ove la sentenza sia passata in giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, occorre comunque pronunziarsi nel merito e non dichiarare il ricorso inammissibile;<br />	<br />
in memoria depositata in data 29.09.2011, l’Amministrazione eccepiva che, quand’anche fosse sanabile la carenza di passaggio in giudicato della sentenza al momento della proposizione del ricorso in ottemperanza, mancherebbe comunque il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997, perché la sentenza è stata notificata alla parte e non al suo difensore, con conseguente decorso del termine lungo (e non di quello breve) per il passaggio in giudicato della sentenza;<br />	<br />
in nota depositata in data 10.10.2011 il difensore della parte ricorrente precisava di essere immobilizzato a causa di un sinistro stradale, e chiedeva il rinvio della causa ovvero il passaggio in decisione della stessa, ove il Collegio non ravvisasse necessità di discussione o di precisazioni;<br />	<br />
il rinvio veniva concesso, e all’udienza dell’11.01.2012 il ricorso passava in decisione;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>CONSIDERATO che il ricorso deve ritenersi inammissibile;<br />	<br />
che, infatti, la sentenza cui l’Amministrazione deve ottemperare è stata notificata all’Amministrazione stessa, e non al difensore di essa, sicché non è decorso il termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza in parola;<br />	<br />
che, pertanto, la predetta sentenza non era passata in giudicato al momento della proposizione del ricorso;<br />	<br />
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non rileva la successiva produzione di un certificato di mancata proposizione dell’appello da parte del Comune, atteso che – per costante giurisprudenza – le condizioni di ammissibilità di un’azione giurisdizionale devono essere sussistenti al momento della proposizione della stessa, non essendo ammissibile un’azione a tutela di un interesse non attuale ma futuro;<br />	<br />
che, pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile, perché proposto al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che, al momento della proposizione del ricorso, non era ancora passata in giudicato;<br />	<br />
CHE sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)<br />	<br />
1. Dichiara il ricorso inammissibile;<br />	<br />
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-14-2-2012-n-772/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2012 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2009 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-3-2009-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-3-2009-n-772/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-3-2009-n-772/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2009 n.772</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Goso Officina di Protesi di Trento spa (avv.ti Valcanover, Valori, Buscaglino) c. ASL Cuneo 1 (avv.ti Reinaudo, Sarzotti) sulla sufficienza della sola dichiarazione delle forniture realizzate nel triennio antecedente la gara, a prescindere dall&#8217;indicazione suddivisa per tipologie delle singole forniture, ad assolvere all&#8217;obbligo di dimostrazione della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-3-2009-n-772/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2009 n.772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Goso<br /> Officina di Protesi di Trento spa (avv.ti Valcanover, Valori, Buscaglino) c. ASL Cuneo 1 (avv.ti Reinaudo, Sarzotti)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza della sola dichiarazione delle forniture realizzate nel triennio antecedente la gara, a prescindere dall&#8217;indicazione suddivisa per tipologie delle singole forniture, ad assolvere all&#8217;obbligo di dimostrazione della capacità tecnica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Appalto di forniture – Gara – Capacità tecnica – Elenco principali forniture nell’ultimo triennio – Mancata suddivisione tra le varie tipologie di forniture – Irrilevanza.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Appalti – Gara – Documenti &#8211; Clausola a pena di esclusione – Richiesta chiarimenti – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – A comprova della capacità tecnica in caso di appalto di forniture, la legge richiede di indicare i destinatari delle forniture, la data di esecuzione e l’importo ma non richiede di indicare accanto a questi dati anche lo specifico oggetto della fornitura.	</p>
<p>2. – E’ ammissibile la richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 163/2006 anche nei casi in cui l’incompletezza della documentazione sia sanzionata da una clausola di esclusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2007 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-20-11-2007-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-20-11-2007-n-772/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-20-11-2007-n-772/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2007 n.772</a></p>
<p>S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore D. M. (avv. R. Colagrande) c. il Ministero Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia) e C.S.M. (Avv. Dist. St.) sulla competenza a definire il ricorso per l&#8217;esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare nelle more della decisione del regolamento di competenza Giustizia amministrativa &#8211; Esecuzione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-20-11-2007-n-772/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2007 n.772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore<br /> D. M. (avv. R. Colagrande) c. il Ministero Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia) e C.S.M. (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza a definire il ricorso per l&#8217;esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare nelle more della decisione del regolamento di competenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Esecuzione puntuale di un’ordinanza cautelare di tipo propulsivo &#8211; Competenza &#8211; In pendenza del regolamento di competenza – E’ del giudice che ha emesso l’ordinanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle more della delibazione sull’istanza di regolamento di competenza da parte del Consiglio di Stato, in caso di accoglimento della domanda cautelare proposta nel senso dei riesame della posizione della ricorrente, il ricorso, ivi compreso l’incidente di esecuzione dell’ordinanza cautelare, deve ritenersi ancora incardinato presso il Tribunale adito fino alle decisioni in merito al ricorso per regolamento di competenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di <b>registro generale 635 del 2005</b>, proposto da:<br />
<b><br />
D. M.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Colagrande, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in L&#8217;Aquila, via Verdi 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
il <B>MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA, (ORA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA),</B> in persona del Ministro pro tempore,<br />
<br />
il <B>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</B>, in persona del Presidente pro tempore,<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso la quale sono domiciliati in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;esecuzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Abruzzo sede di L’Aquila n. 501/2005, adottata nella Camera di consiglio del 9 novembre 2005, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.7.2005, ai fini del riesame della posizione della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura.<br />
Vista l’ordinanza n. 501/2005, adottata nella Camera di consiglio del 9 novembre 2005, con la quale è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Vista l’ordinanza n. 2015/2006 del Consiglio di Stato, sez. IV, adottata nella camera di consiglio del 28 aprile 2006, con la quale è stato respinto l’appello proposto avverso il succitato provvedimento cautelare di questo Tribunale.<br />
Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/07/2006 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; che con atto n. 635/2005 la sig.ra Danila Malandra ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio 2005 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la nomina dei vice procuratori onorari del Tribunale ordinario di Chieti, nella parte in cui, rettificando la graduatoria formulata in sede di proposta del Consiglio Giudiziario di L’Aquila, ha disposto la retrocessione della ricorrente dal settimo al ventisettesimo posto;<br />
&#8211; che con ordinanza n. 501/2005, adottata nella Camera di consiglio del 9 novembre 2005 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ai fini del riesame della propria posizione;<br />
&#8211; che con ordinanza n. 2015/2006 il Consiglio di Stato, sez. IV, adottata nella Camera di consiglio del 28 aprile 2006, con la quale è stato respinto l’appello proposto avverso il succitato provvedimento cautelare di questo Tribunale;<br />
&#8211; che con atto notificato in data 15.12.2005 il Consiglio superiore della Magistratura ha presentato istanza di regolamento di competenza e che, a seguito della mancata adesione della odierna ricorrente, questo Tribunale con ordinanza n. 87/2006, previa s<br />
&#8211; che lo scopo del regolamento di competenza è quello di indicare il giudice territorialmente competente a decidere la causa in primo grado, sicché mentre prima della l. 21 luglio 2000 n. 205 al T.A.R. spettava solo la sospensione del processo e la decisi<br />
&#8211; che, pertanto, pur nelle more della delibazione sull’istanza di regolamento di competenza da parte del Consiglio di Stato, stante l’accoglimento della domanda cautelare proposta nel senso dei riesame della posizione dell’odierna ricorrente, presso il Tr<br />
&#8211; che per quanto precede il ricorso è deve ritenersi di suscettibile definizione, posto che l’Amministrazione è tenuta a rideterminarsi, in esecuzione della succitata ordinanza cautelare, in merito alla posizione della ricorrente entro e non oltre il term<br />
&#8211; che le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti in causa. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo<b> accoglie</b> il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Assegna all’Amministrazione intimata il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per dare esecuzione all’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 501/2005. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 26/07/2006 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Santo Balba, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/11/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-20-11-2007-n-772/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2007 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2007 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2007 n.772</a></p>
<p>Giudice unico dr.ssa R. Santoni Rugiu Meloni Antonio (Avv. G. Scarafiocca) c. Ministero della Giustizia (dr.G.Farinella) in tema di &#8220;mansioni superiori&#8221; Dirigenti UNEP &#8211; Mansioni superiori &#8211; Diritto alle differenze retributive -Sussiste a decorrere dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al D.M. 6.4.2001 &#8211; Ampiezza e complessità dell’ufficio &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2007 n.772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice unico dr.ssa R. Santoni Rugiu<br /> Meloni Antonio (Avv. G. Scarafiocca) c. Ministero della Giustizia (dr.G.Farinella)</span></p>
<hr />
<p>in tema di &#8220;mansioni superiori&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dirigenti UNEP &#8211; Mansioni superiori &#8211; Diritto alle differenze retributive -Sussiste a decorrere dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al D.M. 6.4.2001 &#8211; Ampiezza e complessità dell’ufficio &#8211; Rilevano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel periodo di vigenza della l. 312/1980 la disciplina vigente consentiva l’attribuzione delle funzioni di direzione degli uffici NEP sia al personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale sia ai lavoratori cui fosse stata attribuita la VII qualifica.</p>
<p>Un’identica soluzione risulta essere stata adottata dalle parti collettive, in esito alla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico.<br />
Deve allora ritenersi che, sia nell’ordinamento di tipo pubblicistico, sia all’esito della revisione della classificazione dei profili professionali seguita alla contrattualizzazione del rapporto di impiego degli ufficiali giudiziari, all’attribuzione di funzioni di direzione di uffici NEP non corrispondesse, in via necessaria, l’assegnazione di mansioni riconducibili alla VIII qualifica funzionale prima e, poi, alle posizioni economiche C2 o C3, ciò dipendendo piuttosto dall’ampiezza e dalla complessità dell’ufficio affidato alla responsabilità del preposto.</p>
<p>Con il D.M. 6.4.2001 sono state fissate le piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie ed agli uffici NEP, intendendo così l’amministrazione effettuare una “ripartizione dei contingenti complessivi maggiormente rispondente alle necessità operative dei singoli uffici” quali evidenziate da un’indagine sui fabbisogni condotta dalla stessa convenuta e ”rilevata la maggiore complessità organizzativa e gestionale degli uffici giudiziari”.</p>
<p>Il citato decreto ministeriale prevede per l’ufficio NEP alla cui direzione era preposto il ricorrente una qualifica apicale corrispondente alla posizione C2. Pertanto, per il periodo successivo alla rideterminazione delle piante organiche, la corrispondenza dei compiti del dirigente, inquadrato nella posizione C1, alle mansioni proprie della posizione economica C2, deriva dallo stesso apprezzamento operato dall’amministrazione datrice di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11187_11187.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2007 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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