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	<title>7705 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</a></p>
<p>Riccardo Savoia, Presidente Dauno Trebastoni, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita . Responsabilità  civile &#8211; provvedimento amministrativo &#8211; danno da ritardo &#8211; risarcimento del danno-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia, Presidente Dauno Trebastoni, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Responsabilità  civile &#8211; provvedimento amministrativo &#8211; danno da ritardo &#8211; risarcimento del danno- valutazione sulla spettanza del bene &#8211; è necessaria.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve essere subordinato, tra l&#8217;altro, anche alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Dunque, il mero ritardo nell&#8217;adozione del provvedimento non giustifica, di per sè, il riconoscimento di un danno risarcibile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/07/2020<br /> <strong>N. 07705/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01248/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2020, proposto da<br /> Giuseppe Solinas, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angela Cerignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale non costituito in giudizio;<br /> Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza non costituito in giudizio;<br /> Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;accertamento</em></strong><br /> dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere sulla procedura avviata con istanza del 03.04.2019, inviata dal ricorrente sia all&#8217;Inps &#8211; Gestione Dipendenti Pubblici, sia Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita (TFS) &#8211; Luogotenente C.S. Solinas Giuseppe, nato a Sperlonga (LT) il 24.02.1954, con la pìù ampia riserva di motivi aggiunti, per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita allo stesso spettante (TFS) in applicazione delle norme sul trattamento di previdenza approvato con D.P.R. 29 Dicembre 1973 m. 1032 e successive modificazioni ed integrazioni, con riconoscimento e salvezza di ogni relativo effetto giuridico ed economico,<br /> nonchè per la condanna<br /> dell&#8217;Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata definizione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 241/1990, in favore del ricorrente, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall&#8217;illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell&#8217;Amministrazione competente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.<br /> Il Luogotenente C.S. Solinas Giuseppe, raggiunto il limite di età  previsto per la cessazione dal servizio permanente e collocato nelle categorie del congedo previste dalla normativa all&#8217;epoca vigente, è stato richiamato in servizio senza assegni con decorrenza dal 25 febbraio 2014 sino al 31 agosto 2018, a seguito di istanza dallo stesso presentata alla propria amministrazione di appartenenza ed agli enti competenti.<br /> L&#8217;esponente ha quindi inviato all&#8217;Inps ed alla propria Amministrazione di appartenenza, con lettera datata 3 aprile 2019, istanza di riliquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita entro i termini previsti dall&#8217;art 26 del T.U. delle norme sul trattamento di previdenza approvato con D.P.R. 29 Dicembre 1973 n. 1032 e successive modificazioni ed integrazioni.<br /> A seguito del silenzio delle Amministrazioni coinvolte, con diffida inviata via pec in data 28 novembre 2019, il Solinas ha reiterato la propria richiesta di riliquidazione, da ricalcolare sulla base dei contributi versati nel corso del periodo in cui lo stesso era stato richiamato in servizio senza assegni.<br /> Protraendosi l&#8217;inerzia dell&#8217;Ente, l&#8217;odierno esponente, in data 27 gennaio 2020, ha notificato il ricorso in esame al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, al Ministero dell&#8217;Interno e all&#8217;Inps, chiedendo che, previo accertamento dell&#8217;inadempimento all&#8217;obbligo di provvedere sull&#8217;istanza in esame, le Amministrazioni competenti venissero condannate ad emettere un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto motivato, nonchè al risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata definizione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 241/1990.<br /> Si è costituito il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze chiedendo l&#8217;estromissione dal giudizio.<br /> In occasione dell&#8217;udienza del 23 giugno 2020, fissata per la discussione della controversia in esame, il ricorrente ha dichiarato che &#8220;<em>soltanto dopo la notifica del ricorso e iscrizione a ruolo dello stesso presso l&#8217;intestato Tribunale, l&#8217;INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale filiale di Roma Tuscolano- provvedeva a rispondere alla richiesta del Solinas e dell&#8217;avv. Angela Cerignoli a mezzo raccomandata con provvedimento prot. 0042467 del 10.02.2020, con il quale dichiarava: &#8220;in merito alla lavorazione in oggetto, si fa presente che l&#8217;Ufficio scrivente non può dar seguito alla medesima, in quanto il periodo svolto in qualità  di richiamato senza oneri non è valutabile ai fini della indennità  di buonuscita (Messaggio Hermes n. 341 del 24.01.2018)</em>&#8220;.<br /> Ha quindi informato il Collegio di aver proceduto a notificare &#8220;<em>ricorso finalizzato all&#8217;impugnazione ed all&#8217;annullamento del sopra citato provvedimento in data 18 e 19 Maggio 2020; &#8211; che il suddetto ricorso è stato depositato e successivamente iscritto a ruolo al r.g. 3999/2020</em>&#8220;.<br /> Ha concluso chiedendo che &#8220;<em>il Tribunale adito voglia adottare ogni necessario provvedimento ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art 117 comma 5 c.p.a. o comunque disporre la riunione dei procedimenti ai sensi dell&#8217;art. 70 c.p.a.</em>&#8220;<br /> All&#8217;udienza del 23 giugno 2020 la causa è stata introitata per la decisione.<br /> 2. Prende atto il Collegio che con il provvedimento prot. 0042467 emanato dall&#8217;Inps in data 10 febbraio 2020 è cessata l&#8217;inerzia procedimentale e che il ricorrente ha presentato autonomo ricorso avverso detto provvedimento.<br /> Si osserva che, nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell&#8217;art. 117 c.p.a., della condanna dell&#8217;Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull&#8217;istanza dell&#8217;interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse a ricorrere; di conseguenza, l&#8217;adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all&#8217;istanza dell&#8217;interessato o in ossequio all&#8217;obbligo di legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all&#8217;uopo instaurato.<br /> Per tali ragioni, va dichiarata l&#8217;improcedibilità  del ricorso in esame, relativamente alla domanda avente ad oggetto la declaratoria dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti, per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> 3. Quanto alla domanda di &#8220;<em>risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata definizione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 241/1990</em>&#8220;, ritiene il Collegio, per ragioni di economia processuale, di poter soprassedere alla conversione dell&#8217;azione nel rito ordinario ai sensi dell&#8217;art. 32 comma 2 c.p.a., atteso che, allo stato, la domanda non è procedibile.<br /> Invero, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve essere subordinato, tra l&#8217;altro, anche alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Dunque, il mero ritardo nell&#8217;adozione del provvedimento non giustifica, di per sè, il riconoscimento di un danno risarcibile&#8221; (in tal senso, <em>ex multis</em>: C. di St. n. 1437/2020, TAR Napoli n. 21/2020).<br /> Orbene, nella fattispecie in esame, non sarà  possibile dimostrare la spettanza del bene della vita se non all&#8217;esito del giudizio recante il numero di r.g. 3999/2020.<br /> Conseguentemente, allo stato, la domanda di risarcimento del danno da ritardo derivante dalla mancata definizione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 241/1990 non è procedibile.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla domanda di accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere sull&#8217;istanza in esame. Dichiara non luogo a provvedere, allo stato, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ritardo.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Riccardo Savoia, Presidente<br /> Dauno Trebastoni, Consigliere<br /> Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-6-7-2020-n-7705/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.7705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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