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	<title>77 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>77 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-1-2020-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-1-2020-n-77/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.77</a></p>
<p>Pres. Savoia, Est. Traina; Parti Dimar S.r.l., (Avv. ti M. Zoppellari, G. Grande); contro Azienda Sanitaria Locale – ASL Roma 1, (Avv. S. Vinti), Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 2, (Avv. F. Dell’Orso), Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (Avv. ti G. Fratto, V. Gambardella, E. Mammone), Istituto Nazionale per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-1-2020-n-77/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-1-2020-n-77/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savoia, Est. Traina; Parti Dimar S.r.l., (Avv. ti M. Zoppellari, G. Grande); contro Azienda Sanitaria Locale – ASL Roma 1, (Avv. S. Vinti), Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 2, (Avv. F. Dell’Orso), Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (Avv. ti G. Fratto, V. Gambardella, E. Mammone), Istituto Nazionale per le Malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Avv. A. Conti), Azienda Sanitaria Locale Roma 3, I.R.C.C.S. Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Fondazione Ptv- Policlinico Tor Vergata, Azienda ospedaliero -Universitaria Sant. Andrea, Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, (n.c.) ; nei confronti Alse Medica S.r.l. (Avv. ti A. Annibali, M. Orlando, A. Favale, M. Valente)</span></p>
<hr />
<p>Sulla valutazione di equivalenza effettuata dalla commissione aggiudicatrice e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1. APPALTI – PRINCIPIO DI EQUIVALENZA – ART. 68 C. 7 D.LGS. n. 50/2016 – VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE – DISCREZIONALITA’ TECNICA &#8211; LIMITI SINDACATO GIUDICE AMMINISTRATIVO </span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La scelta effettuata dalla commissione aggiudicatrice sull’applicazione del principio di equivalenza non può essere oggetto di sindacato di merito da parte del giudice amministrativo. Quest’ultimo, infatti, può soltanto esercitare un sindacato sulla attendibilità della valutazione di equivalenza frutto di esercizio della discrezionalità tecnica. </em></div>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/01/2020</p>
<p><strong>N. 00077/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 12457/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>ex sul ricorso numero di registro generale 12457 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dimar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio eletto presso e nello studio dell’avvocato Andrea Lazzaretti, in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Azienda Sanitaria Locale – ASL Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Vinti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Emilia, n. 88; Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Dell&#8217;Orso ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, Via Filippo Meda, n. 35;</p>
<p>art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella, Egidio Mammone, con domicilio eletto presso la sede legale in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87; Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Armando Conti, in Roma, Via Andrea Doria n. 64; Azienda Sanitaria Locale Roma 3, I.R.C.C.S. Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Fondazione Ptv &#8211; Policlinico Tor Vergata, Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria Sant&#8217;Andrea, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, non costituiti in giudizio;<br />
<strong>nei confronti</strong><br />
Alse Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio AOR in Roma, via Sistina n. 48;<br />
<strong>per l&#8217;annullamento, previa sospensione</strong><br />
<em>Per quanto riguarda sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti presentati in data 11 dicembre 2019</em>:<br />
&#8211; della Deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma 1, n. 798 del 22.8.2019, portante l&#8217;aggiudicazione definitiva a favore di Alse Medica S.r.l. del Lotto 70 della “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell&#8217;art. 60 del d.lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione, occorrenti alle esigenze delle Aziende<br />
Sanitarie aderenti all&#8217;Unione di acquisto comprese nell&#8217;ambito dell&#8217;Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00369/2015”;<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara, nella parte in cui la Commissione ha esaminato la documentazione tecnica dei prodotti presentati in gara da Alse Medica S.r.l. con riferimento al Lotto in contestazione, omettendo di escluderne l&#8217;offerta per non conformità tecnica delle caratteristiche dei prodotti presentati in gara rispetto a quelle di minima fissate nell&#8217;Allegato 1A, denominato “Dettagli della fornitura”;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, conseguente o connesso, anche non cognito;<br />
e per la condanna delle Aziende intimate al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL Roma 1, dell’ASL Roma 2, dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, dell’INMI Spallanzani e di Alse Medica S.r.l.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta bandita dall’Azienda sanitaria Locale Roma 1 (d’ora innanzi ASL o Azienda) espletata in forma aggregata per l’affidamento della fornitura di “dispositivi per anestesia e rianimazione, occorrenti alle esigenze delle Aziende Sanitarie aderenti all’Unione di acquisto comprese nell’ambito dell’Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A.<br />
U00369/2015”, di durata triennale, articolata in 215 distinti Lotti autonomamente aggiudicabili.<br />
1.1. Con l’odierno mezzo di tutela contesta gli esiti di tale procedura con riferimento al lotto n. 70, avente ad oggetto la “<em>maschera tipo total face, trasparente, risterilizzabile</em>”, per un importo a base d’asta pari a €846.300,00 oltre IVA, aggiudicato alla odierna controinteressata, che ha riportato un punteggio di 63,60 per l’elemento qualitativo e 30 per quello economico, mentre la ricorrente si è posizionata al secondo posto della graduatoria finale, con un punteggio complessivo pari a 77,07 (di cui 70 punti per l’elemento qualitativo e 7,07).<br />
1.2. Con il ricorso principale Dimar S.r.l. lamenta, in sintesi, tramite articolazione di un’unica censura che verrà nel seguito dettagliatamente esaminata, che il prodotto offerto dall’aggiudicataria non possiede le caratteristiche tecniche individuate dalla Stazione appaltante nella <em>lex specialis </em>di gara e che, pertanto, la commissione avrebbe dovuto procedere alla relativa esclusione.<br />
2. Si sono costituite in giudizio sia l’ASL Roma 1 che la controinteressata, le quali si sono opposte con dovizia di argomenti –che saranno parimenti oggetto di successivo esame –all’accoglimento del ricorso.<br />
3. Si sono altresì costituiti l’I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani I.R.C.C.S., l’Azienda Sanitaria Roma 2 nonché l&#8217;Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini i quali, oltre a sollevare eccezioni preliminari, hanno parimenti illustrato l’infondatezza dei motivi.<br />
4. A seguito del deposito in giudizio della versione integrale dell’offerta di Alse Medica S.r.l. la ricorrente ha altresì presentato motivi aggiunti con i quali ha spiegato, avverso i provvedimenti già impugnati, ulteriori censure anch’esse finalizzate a dimostrare la non conformità della maschera proposta dall’aggiudicataria ai requisiti minimi stabiliti dalla stazione appaltante.<br />
5. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2019, rese edotte le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
6. Con il ricorso principale parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 1 del Capitolato tecnico e dell’Allegato 1A, degli artt. 83, comma 8, e 68, d.lgs. n. 50 del 2016, dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall’art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, in particolare di quelli della <em>par condicio </em>dei concorrenti, di trasparenza, di proporzionalità e di libera concorrenza, dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, falso presupposto di fatto, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento di potere.<br />
6.1. Premette che l’art. 2 del Capitolato tecnico ha stabilito che le specifiche tecniche di minima, e quindi fissate a pena di esclusione, per ciascun lotto sono descritte dall’Allegato 1A, il quale, relativamente al Lotto in contestazione, ha richiesto la fornitura di una “<em>Maschera tipo Total Face, trasparente, risterilizzabile in autoclave a 134° C 10 volte, caratterizzata da 5 punti di fissaggio e passaggio dedicato per SNG. Corredata di nucale in schiuma di poliuretano aventi cinque rebbi di fissaggio alla maschera con regolazione e aggancio- sgancio rapidi. Raccordi intercambiabili e girevoli per versione NIV &#8220;Non Vented&#8221; e CPAP &#8220;Vented&#8221; comprensiva di valvola di sicurezza. Necessità di scheda numero sterilizzazioni effettuate. Misura S-M-L-XL</em>”.<br />
6.2. Sostiene, dunque, che la maschera offerta da Alse non sarebbe tuttavia risterilizzabile a 134°C, così come espressamente richiesto dalla <em>lex specialis </em>di gara, ma solamente disinfettabile a STERRAD ed ETO &#8211; metodi, questi, cosiddetti “a bassa temperatura” e che , sul punto, non potrebbe neppure essere invocato il principio di equivalenza stabilito dall’art. 68, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto i suddetti metodi STERRAD ed ETO, pur venendo utilizzati anche per la sterilizzazione, sono stati indicati dal fabbricante Starmed/Intersurgical come metodi idonei per la sola<br />
disinfezione, così che non potrebbero ritenersi corrispondenti al metodo espressamente richiesto dalla <em>lex specialis </em>di gara. Dovrebbe, pertanto, ritenersi inidonea la dichiarazione di equivalenza prodotta in gara dalla controinteressata in quanto apodittica e sfornita di supporto probatorio.<br />
6.3. Né la commissione risulta avere effettuato alcuna istruttoria in merito a quanto attestata dalla ricorrente.<br />
6.4. Inoltre, la maschera offerta da Alse Medica s.r.l. sarebbe dotata di un connettore per SNG quale accessorio monopaziente, in quanto tale acquistabile ad ogni riutilizzo della maschera, ed appartenente alla “classe I non sterile”, ossia non sottoponibile ad alcun ciclo di sterilizzazione laddove il Capitolato tecnico, invece, prescrive la risterilizzabilità della maschera in ogni suo componente, anche per quanto concerne il passaggio dedicato per SNG.<br />
7. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti già impugnati, rimarcando come le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico non sarebbero “sostituibili” con prodotti equivalenti e precisando che il processo di disinfezione, a differenza di quello di sterilizzazione, non elimina completamente le spore batteriche e, in parte, anche i micobatteri.<br />
7.1. Aggiunge che la maschera offerta dall’aggiudicataria non risulterebbe corredata del richiesto “passaggio dedicato per SNG” (Sondino Naso Gastrico), ma solamente di un “connettore per sng”, con differente diametro del passaggio richiesto, tecnicamente e clinicamente sostanziale, in quanto il passaggio dedicato per SNG deve consentire l’entrata e l’uscita del raccordo conico di connessione tra impianto di aspirazione e il sondino naso gastrico, che nella sua parte terminale ha un diametro compreso tra 12 e 18 mm, se non superiore; sul punto mancherebbe, peraltro, anche la un’apposita dichiarazione di equivalenza.<br />
8. L’ASL Roma 1, costituitasi in giudizio, ha svolto ampie difese precisando che il<em>thema decidendum</em>non sarebbe tanto l’esistenza di possibili differenze tra la<br />
sterilizzazione a vapore richiesta dal Capitolato e le altre metodologie in esame, ma, piuttosto, la possibilità che tra queste tecniche di riutilizzazione ci sia la necessaria equivalenza funzionale che impone alla Stazione Appaltante di ampliare la platea delle offerte ammissibili a tutela della concorrenza e conseguentemente dell’interesse pubblico all’aggiudicazione alla migliore offerta che soddisfi in concreto – e non formalisticamente – le esigenze rappresentate nella <em>lex specialis</em>, altresì evidenziando che secondo la valutazione della commissione di gara il prodotto offerto dalla Alse Medica sarebbe, comunque, del tutto idoneo all’uso prescritto.<br />
9. La controinteressata ALSE medica ha parimenti contestato i motivi di ricorso evidenziando, anche con il supporto di una relazione tecnica, la perfetta risterilizzabilità del prodotto dalla stessa offerto nonché, quanto al passaggio dedicato per SNG, che tra le caratteristiche della maschera prescritte dal Capitolato non era presente alcuna ulteriore prescrizione in ordine al diametro, precisando comunque che lo stesso consente il passaggio del connettore.<br />
10. Vanno innanzitutto rigettate le sollevate eccezioni di irricevibilità formulate dall’INMI Spallanzani e dall’ASL n. 2, essendo stato il ricorso notificato (il 30 settembre 2019) nel termine di legge computato tenendo conto della necessaria sospensione feriale dei termini processuali.<br />
11. Parimenti infondate sono le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dai ridetti soggetti nonché dall’Azienda san Camillo Forlanini, sia in quanto quest’ultima presuppone la assoluta estraneità della parte al rapporto giuridico in contestazione, situazione questa non riscontrabile nel caso di specie, atteso che le amministrazioni comunque evocate in giudizio sono quelle “a valle” destinate ad avvalersi dei risultati della gara, sia in ragione del fatto che, non essendo state in ricorso proposte specifiche e motivate domande nei confronti di tali soggetti, la notificazione del ricorso assume valore di mera <em>litis denuntiatio</em>.<br />
12. Nel merito, le doglianze esposte tanto nel ricorso principale che nei motivi aggiunti non possono essere condivise.<br />
12.1. Occorre evidenziare che la giurisprudenza è ormai pacifica (per tutte, da ultimo, Cons. di Stato, sez. III, 18 settembre 2019 n. 6212) nell’affermare che:<br />
&#8211; “<em>il principio di equivalenza </em><em>“</em><em>permea l</em><em>’</em><em>intera disciplina dell</em><em>’</em><em>evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (cfr. Cons. Stato, III, n. 4364/2013; n. 4541/2013; n. 5259/2017; n. 6561/2018)</em>”;<br />
&#8211; “<em>trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e “l’effetto di “escludere” un’offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l</em><em>’</em><em>equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all</em><em>’</em><em>offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti &#8230; e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità (cfr. Cons. Stato, III, n. 6721/2018)</em>”;<br />
&#8211; “<em>l’art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, III, n. 2013/2018; n. 747/2018)</em>.”<br />
Questa Sezione ha, peraltro, recentemente in proposito altresì precisato (sentenza n. 13499 25.11.2019), quanto al principio di cui all’art. 68 d.lgs. 50/2016, che:<br />
“<em>tale criterio risponde al più generale principio del favor partecipationis (id est: ampliamento della platea dei concorrenti), costituendo dunque espressione della massima concorrenzialità nel settore dei pubblici contratti. Ogni deroga a tale finalità di carattere generale deve di conseguenza essere </em><br />
<em>suscettiva di stretta interpretazione: di qui l’esigenza di limitare entro rigorosi limiti applicativi l’area dei requisiti tecnici minimi e di dare spazio – parallelamente ma anche ragionevolmente e proporzionalmente </em><em>–</em><em>ai prodotti sostanzialmente analoghi a quelli espressamente richiesti dalla disciplina di gara</em><em>”</em><em>&#8230;</em><em>”</em><em>ne consegue, sul piano più strettamente applicativo, che un siffatto giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta legato non a formalistici riscontri ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando. Di qui il ricorso ad un criterio di sostanziale ottemperanza, da parte dei prodotti ritenuti equivalenti, rispetto alle ridette specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013). Specifiche che, in questo modo, “vengono in pratica comunque soddisfatte” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364) &#8230; sul piano procedimentale il meccanismo di cui al citato art. 68, comma 7, non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto. Con il nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) non risulta infatti più esplicitamente richiesta una </em><em>“</em><em>separata dichiarazione</em><em>”</em><em>da allegare all</em><em>’</em><em>offerta, bastando altresì al riguardo una prova da includere nell’offerta stessa con qualsivoglia mezzo appropriato. Prova questa da fornire in funzione della natura e dell’importanza della relativa fornitura (cfr. artt. 68 e 86 codice appalti), dunque anche mediante una specifica descrizione del prodotto” </em><br />
<em>-il giudizio di equivalenza costituisce pacificamente legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 19 febbraio 2018, n. 1904). Pertanto, il relativo sindacato giurisdizionale deve attestarsi su riscontrati (e prima ancora dimostrati) vizi di manifesta erroneità o di evidente illogicità del giudizio stesso, ossia sulla palese inattendibilità della valutazione espressa dalla stessa commissione di gara</em>.”<br />
12.2. Ciò posto, e ritenendo del tutto condivisibili i citati precedenti, rileva il Collegio che nel caso di specie non solo il principio di cui all’art. 68 d.lgs. 50/2016 è richiamato dalla <em>lex specialis </em>di gara e la controinteressata ha fornito specifica attestazione in tal senso (in data 22 gennaio 2018) – pur non essendo ciò necessario –ma, vieppiù, nella valutazione della commissione, che come detto ben può essere<br />
effettuata in forma implicita (come avvenuto nel caso di specie, con riguardo alla valutazione contenuta nel verbale n. 9 della seduta della commissione di gara in data 4 ottobre 2018 in cui anche i prodotti offerti dalla aggiudicataria sono stati nella sostanza ritenuti conformi, “analizzando la campionatura e le schede tecniche presentate dalle società concorrenti”, dunque mediante richiamo alla predetta documentazione tecnica di parte, ivi ricompresa la citata dichiarazione di equivalenza), non si ravvisano gli specifici vizi che ne determinano la permeabilità al sindacato giurisdizionale.<br />
12.3. La pur diffusamente argomentata distinzione tra metodi di disinfezione e metodi di sterilizzazione, sostenuta dalla società ricorrente anche con il supporto di argomentazioni scientifiche, è stata infatti ritenuta dalla stazione appaltante, tramite l’aggiudicazione alla controinteressata, non significativa ai fini della fornitura dei dispositivi in questione, con implicita valutazione in merito alla equivalenza delle metodiche proposte rispetto a quelle indicate dal capitolato rispetto ai fini per i quali le stesse sono richieste (cioè il riutilizzo della maschera in condizioni di sicurezza per il paziente).<br />
12.4. Ne consegue che le relazioni tecniche prodotte da entrambe le parti a sostegno delle rispettive tesi potrebbero, al più, stare ad indicare che tale giudizio di equivalenza può essere opinabile, ma di sicuro non del tutto errato ovvero inattendibile, così che lo stesso non può essere oggetto del sindacato intrinseco (<em>rectius</em>, di merito) che, in sostanza, la ricorrente chiede venga in questa sede esercitato.<br />
In altre parole, il giudizio della commissione sull’equivalenza del metodo di pulizia utilizzato dalla controinteressata, espressione di discrezionalità tecnica, non risultando affetto da quegli aspetti di macroscopica ed evidente illogicità o erroneità che soli possono consentirne, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, il sindacato, non può essere sostituito con quello del giudice, con<br />
conseguente necessario rigetto delle pur articolate censure mosse in ricorso in ordine allo stesso.<br />
12.5. In ogni caso – anche volendo prescindere dal rilievo che la stessa ricorrente, come evidenziato dalla difesa della controinteressata e non contestato, ha indicato per alcuni prodotti dalla stessa offerti quali metodi di sterilizzazione proprio quelli al gas plasma ed all’ossido di etilene qui contestati &#8211; rileva il Collegio come la Alse Medica, prima in gara e, poi, nel corso del presente giudizio abbia ampiamente dimostrato che le metodiche a cui è sottoponibile la maschera “SMASKR” prodotta dalla Intersurgical, da essa proposta, raggiunge quel grado “uguale o minore di 1&#215;10- 6”così da potersi considerare risterilizzabile, al pari di altre maschere che vengono sottoposte alla risterilizzazione in autoclave, ciò che conferma la correttezza dell’impugnato giudizio della commissione.<br />
12.5. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle censure inerenti la mancata sterilizzabilità del connettore ed il passaggio dedicato per SNG che vanno, pertanto, parimenti rigettate, considerato altresì che nessuna prescrizione in ordine al diametro è presente negli atti di gara e che la controinteressata ha dimostrato che il proprio prodotto è dotato di un connettore che, come da destinazione d’uso indicata nella propria scheda tecnica consente proprio il passaggio di sondini nasogastrici.<br />
13. Per quanto sopra esposto il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere integralmente respinti.<br />
14. La particolarità delle questioni trattate costituisce, non di meno, giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe<br />
proposti, li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-1-2020-n-77/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 6/9/2019 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-6-9-2019-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-6-9-2019-n-77/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 6/9/2019 n.77</a></p>
<p>Nota a sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; 24 luglio 2019, n. 9938Â  a cura di  Alessandra Petronelli IL REQUISITO RELATIVO AI &#8220;SERVIZI DI PUNTA&#8221; NON E&#8217; FRAZIONABILE E DEVE ESSERE POSSEDUTO INTEGRALMENTE DALLA MANDATARIA DI UN&#8217;ATI. Nota a sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Nota a sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; 24 luglio 2019, n. 9938Â  a cura di  Alessandra Petronelli</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>IL REQUISITO RELATIVO AI &#8220;<em>SERVIZI DI PUNTA</em>&#8221; NON E&#8217; FRAZIONABILE E DEVE ESSERE POSSEDUTO INTEGRALMENTE DALLA MANDATARIA DI UN&#8217;ATI.<br /> Nota a sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; 24 luglio 2019, n. 9938Â </strong></div>
<div style="text-align: right;">a cura di  Alessandra Petronelli</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Prologo</strong><br /> La previsione contenuta nel disciplinare di gara che richiede in capo alla mandataria di un ATI il possesso del requisito &#8211; non frazionabile &#8211; relativo ai &#8220;servizi di punta&#8221;, risponde alla volontà  della Stazione appaltante di garantire l&#8217;affidabilità  della mandataria, avuto riguardo ad alcuni servizi, discrezionalmente considerati di rilievo preminente.<br /> Tanto è stato stabilito dalla Sez. I del Tar Lazio, Roma, con la Sentenza n. 9938 pronunciata lo scorso 24 luglio 2019.<br /> Qualora, infatti, il requisito di partecipazione sia necessario per l&#8217;espletamento di prestazioni considerate dalla Stazione appaltante di preminente importanza, esso deve essere posseduto <em>integralmente</em> dalla mandataria. Diversamente argomentando, verrebbe meno la stessa causa giustificatrice della richiesta del &#8220;contratto di punta&#8221; &#8211; inteso come esperienza di particolare pregnanza in un servizio analogo a quello oggetto di affidamento &#8211; con conseguente disparità  di trattamento tra imprese individuali, cui viene addossato l&#8217;onere di aver svolto tali servizi, e le a.t.i., che invece potrebbero ripartire tale onere tra i vari partecipanti.<br /> <strong>I fatti di causa</strong><br /> Nell&#8217;ambito di una procedura aperta, avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro per lavori da effettuarsi sulla rete autostradale, la ATI ricorrente, risultata miglior offerente, veniva successivamente esclusa per carenza del requisito di capacità  tecnica e professionale in capo alla mandataria. Ad avviso della ricorrente, il raggruppamento &#8211; inteso nella sua interezza &#8211; sarebbe stato in grado di soddisfare quanto richiesto dalla <em>lex specialis</em> dovendosi considerare il requisito ivi previsto, relativo ai &#8220;servizi di punta&#8221;, come frazionabile. Asseriva inoltre che, l&#8217;unico raggruppamento concorrente rimasto in gara e nel frattempo divenuto aggiudicatario, era comunque privo dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare.<br /> Veniva proposto ricorso al T.A.R. Lazio che, con la Sentenza in oggetto, lo accoglieva in parte.<br /> <strong>La posizione del Tar Lazio</strong><br /> Per il Giudice amministrativo romano, la <em>ratio</em> sottesa alla individuazione dei &#8220;servizi di punta&#8221; è volta a garantire l&#8217;esistenza di una capacità  imprenditoriale nella gestione di determinati contratti che, proprio alla luce della complessità  e specificità  dell&#8217;oggetto, possono essere eseguiti idoneamente solo da chi abbia maturato una certa esperienza &#8220;sul campo&#8221;.<br /> Ad avviso del Tar Lazio, dunque, la previsione contenuta nella <em>lex specialis</em>, che richiede <em>integralmente</em> in capo alla mandataria il possesso del requisito relativo ai suddetti &#8220;servizi di punta&#8221;, rientra nella discrezionalità  tecnica della Stazione appaltante. Essa è, pertanto, censurabile solo qualora non risponda, avuto riguardo alla natura e al valore dell&#8217;appalto, a criteri di logicità  e ragionevolezza della scelta.<br /> Nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ritenuto la decisione della S.A. immune da vizi in quanto il servizio di punta in contestazione riguardava lo svolgimento di una prestazione specialistica di rilievo preminente, di contenuto e importo analogo a quello oggetto dell&#8217;affidamento.<br /> In conclusione, la <em>ratio </em>stessa della richiesta di un contratto di punta rende impossibile il suo frazionamento potendo solamente così l&#8217;operatore economico dar prova della sua affidabilità  e capacità  di gestire un servizio analogo a quello di cui potrebbe diventare affidatario.</p>
<p> Il testo della sentenza è su giustamm al seguente link:Â <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25405">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25405</a><br /> </div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/8/2019 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-8-2019-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-8-2019-n-77/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/8/2019 n.77</a></p>
<p>Nota a margine di Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, delibera n. 43/2019/PAR del 19 dicembre 2018 &#8211; 7 giugno 2019 a cura dell&#8217;Avv. Rossana Mininno . Contratto di rendimento energetico (EPC) e relativo trattamento contabile. (Nota a margine di Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-8-2019-n-77/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/8/2019 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;">
<p>Nota a margine di Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, delibera n. 43/2019/PAR del 19 dicembre 2018 &#8211; 7 giugno 2019 a cura dell&#8217;Avv. Rossana Mininno .</p>
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<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: left;"><strong>Contratto di rendimento energetico (EPC) </strong><strong>e relativo trattamento contabile.</strong></p>
</div>
<div style="text-align: left;"><em>(Nota a margine di Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, delibera n. 43/2019/PAR del 19 dicembre 2018 &#8211; 7 giugno 2019)</em></div>
<div style="text-align: left;"><em>a cura dell’<strong>Avv. Rossana Mininno</strong> del Foro di Milano</em></div>
<p><strong>SOMMARIO:</strong> 1. Premessa. &#8211; 2. Il contratto di rendimento energetico (EPC). &#8211; 3. I chiarimenti della Corte dei conti in ordine al trattamento contabile del contratto di rendimento energetico (EPC). &#8211; 3.1. L’istanza di parere. &#8211; 3.2. Il partenariato pubblico-privato (PPP). &#8211; 3.3. Il <em>leasing</em> finanziario. &#8211; 3.4. La deliberazione. &#8211; 4. Considerazioni conclusive.</p>
<div style="text-align: left;"><strong>1. Premessa.</strong><br />
L’efficienza energetica è considerata, a livello eurocentrico, un valido strumento per affrontare le sfide determinate dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica.<br />
Ed è proprio in vista del miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia e del connesso obiettivo di sfruttamento, in termini economici, della possibilità di risparmi energetici efficaci sotto il profilo costi-benefici che il legislatore eurounitario ha introdotto l’obbligo di ricorrere a strumenti finanziari che prevedono un risparmio energetico misurabile e predeterminato<a title="" href="#_edn1" data-cke-saved-href="#_edn1">[1]</a>.<br />
Tra gli strumenti previsti figura il contratto di rendimento energetico, con riferimento al quale si è posta la questione dell’imputabilità economico-finanziaria dell’operazione ai bilanci pubblici.</p>
<p><strong>2. Il contratto di rendimento energetico (EPC).</strong><br />
Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “<em>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</em>”<a title="" href="#_edn2" data-cke-saved-href="#_edn2">[2]</a>, definisce il “<em>contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)</em>”<a title="" href="#_edn3" data-cke-saved-href="#_edn3">[3]</a> come «<em>accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari</em>»<a title="" href="#_edn4" data-cke-saved-href="#_edn4">[4]</a>.<br />
L’utente, <em>rectius</em> il beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica può essere, indifferentemente, un soggetto pubblico<a title="" href="#_edn5" data-cke-saved-href="#_edn5">[5]</a> o privato.<br />
Controparte contrattuale è una <em>Energy Service Company</em> (in sigla ‘ESCO’), definita come la «<em>persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti</em>»<a title="" href="#_edn6" data-cke-saved-href="#_edn6">[6]</a>.<br />
Come evincibile dalle esposte definizioni, il sinallagma contrattuale si caratterizza per essere gli interventi tecnici necessari per ottenere il risparmio energetico sostenuti dalla ESCO, la cui remunerazione è rappresentata da una quota del risparmio energetico effettivamente ottenuto a seguito dell’intervento<a title="" href="#_edn7" data-cke-saved-href="#_edn7">[7]</a>: il conseguimento dei profitti e la copertura dei costi dipenderà, sostanzialmente, dalla capacità della medesima ESCO di produrre un maggiore o minore risparmio energetico, con conseguente assunzione del relativo rischio finanziario.<br />
L’utente, il quale utilizza il valore finanziario del risparmio energetico per rimborsare la ESCO, potrà beneficiare dell’aumentata efficienza dei propri impianti allo scadere dei termini contrattuali.<br />
Le modalità di corresponsione del valore finanziario del risparmio energetico alla ESCO sono stabilite dalle parti e possono consistere nell’attribuzione di una percentuale<a title="" href="#_edn8" data-cke-saved-href="#_edn8">[8]</a> o nel riconoscimento della totalità del risparmio fino alla restituzione del capitale investito comprensivo degli oneri finanziari e dei profitti.<br />
L’operazione di efficientamento energetico realizzata attraverso una ESCO rientra nell’ambito dello schema del finanziamento tramite terzi (FTT)<a title="" href="#_edn9" data-cke-saved-href="#_edn9">[9]</a> con la particolarità che in questo caso il terzo è la stessa ESCO, la quale fornisce il capitale necessario per l’investimento iniziale.</p>
<p><strong>3. I chiarimenti della Corte dei conti in ordine al trattamento contabile del contratto di rendimento energetico (EPC).</strong><br />
<strong>3.1. L’istanza di parere.</strong><br />
Con la recente delibera n. 43/2019/PAR del 19 dicembre 2018 &#8211; 7 giugno 2019 la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata si è pronunciata, in sede consultiva, sull’istanza di parere formulata dal Comune di Matera, dichiaratamente intenzionato ad adottare, in un’ottica di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti tecnologici ed elettrici esistenti all’interno degli edifici comunali, un <em>Energy Performance Contract</em> (EPC) a risparmio gestito (GS).<br />
Come evidenziato dall’istante, l’adozione di un EPC-GS avrebbe comportato anche la realizzazione di impianti <em>ad hoc</em>, ovvero di impianti per la produzione di energia da fonte fotovoltaica e impianti di cogenerazione, strumentali e strettamente funzionali al programmato intervento di efficientamento energetico.<br />
Con precipuo riferimento al trattamento contabile da riservare allo strumento opzionato l’Ente locale ha chiesto di sapere «<em>se vi siano i presupposti per contabilizzare off-balance operazioni di leasing finanziario (strumentali o immobiliari) nell’ambito dei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) aventi ad oggetto la realizzazione di impianti ovvero la fornitura di beni che abbiano carattere meramente strumentale e accessorio all’implementazione di un servizio di efficienza energetica costituente la prestazione caratteristica oggetto di un Energy Performance Contract (EPC) a risparmio gestito (GS)</em>».<br />
La Sezione Regionale, dopo aver evidenziato la peculiarità dell’assetto contrattuale prospettato (la realizzazione degli impianti strumentali all’attuazione del contratto di rendimento energetico sarebbe stata oggetto di un contratto di locazione finanziaria, le cui spese sarebbero state sostenute da parte dell’Ente mediante i risparmi finanziari che sarebbero derivati dall’efficientamento energetico degli immobili comunali), ha proceduto a un <em>excursus</em> giuridico-contabile in ordine ai due istituti menzionati nella richiesta di parere: il contratto di partenariato pubblico-privato e il <em>leasing</em> finanziario.</p>
<p><strong>3.2. Il partenariato pubblico-privato (PPP).</strong><br />
Nell’ordinamento nazionale la primigenia definizione di contratto di partenariato pubblico-privato si rinviene nel decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo decreto correttivo), il quale, intervenendo sull’articolato del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il “<em>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</em>”, aveva inserito nel testo dell’articolo 3 il comma 15-<em>ter</em>, precipuamente volto all’individuazione dell’oggetto del contratto di partenariato nei seguenti termini: «<em>una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti</em>».<br />
Nell’anno 2016 il decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “<em>Codice dei contratti pubblici</em>”.<br />
Nel nuovo impianto normativo il contratto di partenariato pubblico-privato è stato codificato &#8211; a livello definitorio &#8211; come «<em>il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore</em>»<a title="" href="#_edn10" data-cke-saved-href="#_edn10">[10]</a>.<br />
Per quanto attiene alla rappresentazione contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato, il decreto legislativo n. 50 del 2016 rinvia &#8211; in senso dinamico &#8211; ai «<em>contenuti delle decisioni Eurostat</em>».<br />
In precedenza, segnatamente nell’anno 2004, l’Eurostat aveva adottato un’importante decisione sul <em>deficit</em> e debito, avente ad oggetto il “<em>Treatment of public-private partnerships</em>”, mediante la quale aveva fornito fondamentali indicazioni in tema di trattamento contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato, nonché chiarito le relative modalità di contabilizzazione <em>on-off balance sheet</em> nei bilanci pubblici: un’operazione classificabile come <em>on-balance sheet</em> è rilevante ai fini del bilancio e degli equilibri finanziari; all’opposto, un’operazione classificabile come <em>off-balance sheet</em> può considerarsi neutra ai fini della contabilizzazione nel bilancio del soggetto pubblico in quanto non genera attività e/o passività, <em>rectius</em> non comporta variazioni in termini finanziari da registrare in bilancio, con conseguente irrilevanza dell’operazione ai fini degli equilibri di finanza pubblica, fatta salva la contabilizzazione delle eventuali quote di contributi in capo al soggetto pubblico nonché dei canoni e/o di altre prestazioni discendenti dal contratto.<br />
Il <em>discrimen</em> per la contabilizzazione <em>on-off balance sheet</em> è costituito dall’allocazione dei rischi (<em>risk allocation</em>) connessi all’operazione, da intendersi, in ossequio all’approccio sostanzialistico privilegiato a livello eurocentrico, nel senso di concreta distribuzione dei medesimi tra soggetto pubblico e <em>partner</em> privato.<br />
Per ‘rischio’ si intende, in termini generali, uno stato di incertezza in merito al verificarsi di determinati risultati analizzati in un dato arco temporale: la probabilità di accadimento del rischio è in parte dipendente dalla capacità del soggetto, sul quale il rischio incombe, di attuare azioni di prevenzione o, più semplicemente, di mitigazione funzionali alla minimizzazione del rischio stesso.<br />
In un’operazione di partenariato pubblico-privato i rischi associati alle diverse fasi del ciclo di vita del progetto si distinguono in: (<em>i</em>) ‘rischio di costruzione’ ovvero «<em>il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera</em>»<a title="" href="#_edn11" data-cke-saved-href="#_edn11">[11]</a>; (<em>ii</em>)‘rischio di disponibilità’ ovvero «<em>il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti</em>»<a title="" href="#_edn12" data-cke-saved-href="#_edn12">[12]</a>; (<em>iii</em>) ‘rischio di domanda’ ovvero «<em>il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa</em>»<a title="" href="#_edn13" data-cke-saved-href="#_edn13">[13]</a>.<br />
Secondo l’Eurostat, il trasferimento dei rischi in capo al <em>partner</em> privato può, in via meramente esemplificativa, ritenersi verificato: (<em>i</em>) quanto al rischio di costruzione, ove sia stipulato un contratto di progettazione e costruzione a prezzo fisso, che ponga a carico dell’operatore economico l’incremento dei costi costruttivi; (<em>ii</em>) quanto al rischio di disponibilità, ove la disponibilità del bene sia assicurata dalla presenza di penali ‘significative’ ad applicazione automatica ed il <em>partner</em> privato abbia un consistente capitale a rischio; (<em>iii</em>) quanto al rischio di domanda, ove il soggetto pubblico non effettui pagamenti indipendenti ed a prescindere dal concreto livello di domanda dei servizi.<br />
La valutazione circa l’incidenza, in termini finanziari, dell’operazione sul bilancio del soggetto pubblico coinvolto e sugli equilibri finanziari non può essere effettuata prescindendo dall’esame della fattispecie concreta e dal regolamento contrattuale posto in essere: l’allocazione dei rischi, <em>rectius</em> la relativa ripartizione tra soggetto pubblico e <em>partner</em> privato concordata nel contratto assume rilievo dirimente al fine dell’imputazione o meno dell’operazione nel bilancio del soggetto pubblico, nonché per la quantificazione del <em>deficit</em> e dell’indebitamento a livello aggregato.<br />
Nell’ipotesi in cui il <em>partner</em> privato sopporti il rischio di costruzione e almeno uno tra il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità l’<em>asset</em> può essere contabilizzato <em>off-balance sheet</em>.<br />
Nell’anno 2017 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiarito, in sede consultiva, che al fine della qualificazione di un’operazione di partenariato pubblico-privato come indebitamento, con tutte le conseguenze che da ciò ne derivano in termini di rappresentazione contabile, è necessario «<em>operare una valutazione dei contenuti reali del contratto</em>», da attuare «<em>indipendentemente dalla formale qualificazione come PPP</em>», al fine precipuo di evitare che «<em>dietro i contratti di PPP si possano celare debiti non registrati come tali in bilancio</em>»<a title="" href="#_edn14" data-cke-saved-href="#_edn14">[14]</a>.<br />
Quanto alle modalità di contabilizzazione applicabili la Sezione ha statuito la rilevanza, in termini applicativi, del criterio dell’effettiva incidenza del c.d. rischio operativo<a title="" href="#_edn15" data-cke-saved-href="#_edn15">[15]</a> sulla redditività del <em>partner</em> privato e ritenuto dirimente, al fine della contabilizzazione dell’operazione come <em>off-balance sheet</em>, che in capo all’operatore economico sia trasferito, in modo effettivo e sostanziale, il rischio operativo, di natura economica, legato alla gestione dei lavori e/o dei servizi oggetto del contratto di partenariato: l’operazione contrattuale concretamente posta in essere non potrà essere considerata come investimento finanziato da debito nell’ipotesi in cui risulti pienamente conforme, sia nel momento genetico-strutturale che in quello funzionale, alla regolamentazione contenuta negli articoli 3 e 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016; all’opposto, il contratto che non sia sostanzialmente corrispondente alla regolamentazione tipica generale di cui alle menzionate norme dovrà essere qualificato, da un punto di vista giuscontabilistico, come fonte di indebitamento, <em>rectius</em> come operazione di investimento finanziato da debito, da registrare secondo il c.d. metodo finanziario con conseguente rilevazione, nelle scritture contabili, della circostanza che il soggetto pubblico si sta indebitando per acquisire un bene.<br />
In considerazione dell’assenza di una tipizzazione, dal punto di vista prettamente giuscontabilistico, dell’operazione di partenariato pubblico-privato e in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha conclusivamente ritenuto dotata di rilevanza dirimente &#8211; al fine della corretta classificazione dell’operazione come <em>on-balance sheet</em> ovvero <em>off-balance sheet</em> &#8211; la valutazione dell’allocazione dei rischi concretamente posta in essere, rilevabile dal sinallagma contrattuale (al quale è, sostanzialmente, rimessa l’identificazione delle condizioni e/o degli indicatori dell’equilibrio economico-finanziario e le sue possibili variazioni), cui è correlato l’<em>ubi consistam</em> della posizione debitoria assunta dal soggetto pubblico nell’ambito del rapporto negoziale.</p>
<p><strong>3.3. Il <em>leasing</em> finanziario.</strong><br />
Con l’espressione ‘locazione finanziaria’ si intende il contratto con cui il concedente (c.d. locatore o <em>lessor</em>) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore (c.d. conduttore o <em>lessee</em>), che ne assume tutti i relativi rischi, bene concesso in godimento all’utilizzatore per un prestabilito periodo di tempo e verso il pagamento di un determinato corrispettivo.<br />
Il contratto prevede, altresì, a favore dell’utilizzatore il diritto di riscatto, ovvero il diritto, esercitabile alla scadenza del contratto, di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo concordato (c.d. prezzo di riscatto), con conseguente obbligo, per il caso di mancato esercizio di detto diritto, di restituire il bene al concedente.<br />
Nella prassi si distinguono, nell’ambito della locazione finanziaria, due figure contrattuali atipiche, aventi ciascuna una propria connotazione con riferimento allo scopo pratico perseguito dalle parti: il <em>leasing</em> operativo (c.d. di godimento) e il <em>leasing</em> finanziario (c.d. traslativo)<a title="" href="#_edn16" data-cke-saved-href="#_edn16">[16]</a>.<br />
Con precipuo riferimento al settore pubblico il decreto legislativo n. 50 del 2016 definisce la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (c.d. <em>leasing</em> finanziario immobiliare o <em>leasing</em> immobiliare<a title="" href="#_edn17" data-cke-saved-href="#_edn17">[17]</a>) come il «<em>contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori</em>»<a title="" href="#_edn18" data-cke-saved-href="#_edn18">[18]</a>, alla cui disciplina è dedicata un’apposita disposizione<a title="" href="#_edn19" data-cke-saved-href="#_edn19">[19]</a>.<br />
Sul piano giuscontabilistico la norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</em>”.<br />
Con detta norma il legislatore statale ha provveduto a dare attuazione al sesto comma dell’articolo 119 Cost. e al principio ivi sancito del rispetto del pareggio di bilancio corrente, in virtù del quale la finalità di investimento è assurta a titolo giustificativo dell’accesso, da parte degli enti della finanza pubblica allargata (<em>id est</em>, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), all’indebitamento.<br />
A seguito delle modifiche apportate al comma 17 del menzionato articolo 3 dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “<em>Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42</em>”, a sua volta introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nel novero delle operazioni finanziarie costituenti indebitamento sono state ricomprese anche le operazioni di <em>leasing</em> finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015.<br />
In sede applicativa e al fine precipuo dell’armonizzazione dei sistemi contabili, il punto 3.25 del principio contabile di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 ha qualificato espressamente il <em>leasing</em> finanziario e i contratti assimilati (quali, a titolo esemplificativo, il <em>leasing</em> immobiliare, il <em>leasing in costruendo</em>, il <em>sale and lease-back</em>, ecc.) come contratti di finanziamento: le relative operazioni devono, pertanto, essere registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito.<br />
Tuttavia, la ricomprensione, da parte dell’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, della locazione finanziaria di opere pubbliche nella più ampia categoria del partenariato pubblico-privato ha generato una situazione di incertezza giuscontabilistica in ordine al trattamento contabile da riservare alla locazione finanziaria di opere pubbliche.<br />
Sulla questione si è pronunciata, in sede consultiva, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti<a title="" href="#_edn20" data-cke-saved-href="#_edn20">[20]</a>, la quale, dopo aver rilevato la mancanza di un espresso coordinamento tra le due disposizioni legislative aventi rilevanza diretta nella fattispecie concreta (<em>id est</em>, l’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 e l’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016), ha chiarito che la qualificazione del <em>leasing</em> finanziario come fonte di indebitamento, introdotta dall’articolo 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in sede di modifica dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, inizialmente era da considerare alla stregua di una presunzione assoluta (<em>iuris et de iure</em>), mentre a seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 è degradata a presunzione relativa (<em>iuris tantum</em>): il contratto concretamente posto in essere e riconducibile allo schema del <em>leasing</em> finanziario costituisce indebitamento, <em>rectius</em> si presume che costituisca indebitamento, salvo che l’Amministrazione non dimostri che i principali rischi dell’operazione siano allocati in capo all’operatore economico privato, coerentemente con le indicazioni eurounitarie.<br />
Conseguentemente, la locazione finanziaria di opere pubbliche è da considerare una fattispecie negoziale integrante una procedura di realizzazione in partenariato di opere laddove la realizzazione dell’opera, la sua disponibilità e la percezione delle sue utilità da parte dell’operatore economico corrispondano allo schema negoziale tipico del partenariato e il regolamento delle relative pattuizioni rifletta i parametri ed i criteri di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016.<br />
Dal punto di vista giuscontabilistico il <em>discrimen</em> è costituito dalla concreta ripartizione dei rischi connessi all’operazione tra soggetto pubblico e operatore economico privato: l’assunzione, da parte di quest’ultimo, dei rischi in misura non prevalente comporta l’ascrizione, in via presuntiva, della specifica operazione alla figura del <em>leasing</em> finanziario, fattispecie riconducibile al contratto di finanziamento a fini di investimento e costituente, per l’ente appaltante, indebitamento.</p>
<p><strong>3.4. La deliberazione.</strong><br />
Con la deliberazione in commento la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, all’esito dell’effettuato <em>excursus</em> giuridico-contabile in ordine ai due istituti menzionati nella richiesta di parere (<em>id est</em>, il contratto di partenariato pubblico-privato e il <em>leasing</em> finanziario), ha, in termini generali, precisato che «[c]<em>iò che rileva è la “vera” natura del contratto, avendo riguardo agli effetti economico-finanziari ed al soggetto che “in concreto” ne viene gravato e/o ne risulti beneficiato</em>» e confermato che «[l]<em>a contabilizzazione segue, infatti, il soggetto che in misura “prevalente” ne sopporta i rischi, e ciò in disparte il “titolo” o il “canovaccio” utilizzati per confezionare contrattualmente l’operazione</em>».<br />
Nel rendere il parere richiesto, la Sezione ha fornito le seguenti “<em>coordinate e parametri normativi</em>” al fine di consentire all’Ente istante di valutare se nel caso concreto ricorrano i presupposti per considerare l’operazione <em>off-balance sheet</em>:<br />
«<em>&#8211; a decorrere dal 1 gennaio 2015 il contratto di leasing finanziario &#8211; ed i contratti assimilati &#8211; costituiscono indebitamento, agli effetti dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione (cfr. art. 3, comma 17, legge 350/2003 e Principio contabile n. 3.25 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011);</em><br />
<em>&#8211; il contratto di locazione finanziaria ed i contratti a questo assimilati potranno non essere considerati &#8211; agli effetti del bilancio dell’Ente &#8211; come operazione di indebitamento solo nel caso in cui &#8211; per come in concreto costruiti &#8211; risultino conformi ai presupposti ed ai requisiti della normativa vigente e delle indicazioni Eurostat in materia di PPP (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 15/2017);</em><br />
<em>&#8211; del pari anche il contratto di rendimento energetico potrà essere trattato contabilmente off balance, solo se conforme ai requisiti ed ai presupposti previsti in materia di PPP;</em><br />
<em>&#8211; in entrambi i casi occorre che sia “provato” che il soggetto privato sia l’effettivo “proprietario economico” degli assets coinvolti nell’operazione, secondo i criteri fissati dalle decisioni Eurostat in materia;</em><br />
<em>&#8211; tale presupposto deve sussistere nel momento genetico-strutturale e persistere anche nella fase attuativa e conclusiva del rapporto, pena la necessità di riclassificare in pendenza di rapporto &#8211; l’operazione di investimento come “indebitamento” a carico dell’Ente pubblico, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di eventuale “sopravvenuta” violazione dei vincoli finanziari;</em><br />
<em>&#8211; in quest’ottica, dovranno essere contabilizzate “on balance” tutte le operazioni nell’ambito delle quali l’Ente pubblico assuma, mediante finanziamenti o rilascio di garanzie, oneri superiori al 49% dei costi complessivi dell’operazione</em>».</p>
<p><strong>4. Considerazioni conclusive.</strong><br />
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata con la deliberazione n. 43/2019/PAR si ritiene che il contratto di rendimento energetico possa essere trattato, da un punto di vista giuscontabilistico, come ‘estrinsecazione’ del partenariato-pubblico privato e beneficiare della modalità di contabilizzazione <em>off-balance sheet</em> ove rispondente ai requisiti e presupposti previsti in materia di PPP.</p>
</div>
<div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref1" data-cke-saved-href="#_ednref1">[1]</a> Ai sensi dell’articolo 9, rubricato “<em>Strumenti finanziari per il risparmio di energia</em>”, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio «<em>Gli Stati membri abrogano o modificano le disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ad esclusione di quelle di natura palesemente fiscale, che impediscono o limitano inutilmente o in modo sproporzionato l’uso di strumenti finanziari a fini di risparmio energetico nel mercato dei servizi energetici o delle altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica</em>» (primo comma).</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref2" data-cke-saved-href="#_ednref2">[2]</a> Il decreto legislativo n. 102 del 2014 è stato adottato secondo i criteri direttivi dettati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la “<em>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea 2013</em>” (cfr. articolo 4).</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref3" data-cke-saved-href="#_ednref3">[3]</a> EPC è l’acronimo di <em>Energy Performance Contract</em>.</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref4" data-cke-saved-href="#_ednref4">[4]</a> In termini, articolo 2, secondo comma, lettera n). Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “<em>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</em>” (parzialmente abrogato dal successivo decreto legislativo n. 102 del 2014), definiva il “<em>contratto di rendimento energetico</em>” come «<em>accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente</em>» (articolo 2, primo comma, lettera l).</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref5" data-cke-saved-href="#_ednref5">[5]</a> La direttiva 2006/32/CE aveva riconosciuto al settore pubblico un ruolo esemplare: «<em>… In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe quindi dare il buon esempio per quanto riguarda gli investimenti, la manutenzione ed altre spese riguardanti attrezzature che consumano energia, i servizi energetici nonché altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica. Il settore pubblico dovrebbe pertanto essere incoraggiato a integrare le considerazioni relative al miglioramento dell’efficienza energetica nei suoi investimenti, ammortamenti fiscali e bilanci di funzionamento. Inoltre, il settore pubblico dovrebbe sforzarsi di applicare criteri di efficienza energetica in ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici …</em>» (considerando 7). Analogo ruolo è stato riconosciuto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/12/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2005/32/CE, la quale all’articolo 5, rubricato “<em>Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici</em>”, stabilisce che «<em>gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l’edilizia sociale, a: a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica … b) instaurare un sistema di gestione dell’energia, compresi audit energetici, nel quadro dell’attuazione di detto piano; c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l’efficienza energetica a lungo termine</em>» (settimo comma). I Giudici amministrativi hanno osservato che «<em>ai sensi degli art. 12 e seguenti del D.Lgs. 115 del 2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, la predisposizione di misure volte al miglioramento dell’efficienza energetica sembra essere divenuta un compito attribuito in via generale a tutte le pubbliche amministrazioni che devono provvedervi in proprio o attraverso opportune forme di esternalizzazione</em>» (T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. I, sentenza n. 2911 del 5 dicembre 2012).</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref6" data-cke-saved-href="#_ednref6">[6]</a> In termini, articolo 2, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 115 del 2008.</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref7" data-cke-saved-href="#_ednref7">[7]</a> Si segnalano le seguenti linee guida adottate dall’Eurostat: <em>The recording of Energy Performance Contracts in government accounts</em> del 19 settembre 2017; <em>A guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts</em> del mese di maggio 2018. Quanto alla natura giuridica dell’affidamento di servizi ad una ESCO l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che «[n]<em>el caso del contratto avente ad oggetto servizi di efficientamento energetico le prestazioni sono eseguite dalla Esco a favore della pubblica amministrazione che ne fruisce direttamente ottenendo impianti più efficienti e le paga attraverso l’attribuzione di una quota del risparmio conseguito. Per quanto concerne il rischio, gravante sulla Esco, del mancato ottenimento del risparmio e quindi della mancata copertura dei costi e conseguimento dei profitti, esso non si qualifica propriamente come un rischio di gestione giacché il profitto che si realizza non dipende dalla fruizione del servizio da parte dell’utenza o del committente, ma dalla capacità della stessa Esco di conseguire un maggiore o minore risparmio energetico. In effetti, nell’ambito del contratto di efficientamento energetico, la gestione sembra assumere un aspetto quasi accessorio rispetto all’oggetto principale del rapporto negoziale che consiste nella realizzazione degli interventi idonei per il conseguimento della razionalizzazione dell’uso dell’energia e quindi del risparmio. Alla luce di tali considerazioni si può ritenere che l’operazione di efficientamento energetico tramite Esco sia ascrivile allo schema dell’appalto misto piuttosto che a quello concessorio</em>» (deliberazione n. 37 adottata nell’adunanza del 4 aprile 2012).</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref8" data-cke-saved-href="#_ednref8">[8]</a> Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera d), del decreto legislativo n. 115 del 2008 per “<em>risparmio energetico</em>” si intende «<em>la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico</em>».</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref9" data-cke-saved-href="#_ednref9">[9]</a> La direttiva 2006/32/CE aveva considerato che «[i]<em>l ricorso al finanziamento tramite terzi è una pratica innovativa che dovrebbe essere promossa. In tal caso il beneficiario non sostiene i costi di investimento e utilizza parte del valore finanziario del risparmio energetico risultante da investimenti effettuati da terzi per rimborsare tali investimenti e coprire le spese per interessi</em>» (considerando 22). Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera m), del decreto legislativo n. 115 del 2008 per “<em>finanziamento tramite terzi</em>” (FTT) si intende un «<em>accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO</em>».</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref10" data-cke-saved-href="#_ednref10">[10]</a> In termini, articolo 3, primo comma, lettera eee). Come osservato dalla Corte dei conti, la categoria dei contratti di partenariato pubblico-privato ha contenuto variegato, in quanto ricomprendente «<em>istituti giuridici tra loro anche molto diversi, tra i quali rientrano diverse fattispecie contrattuali tipiche aventi una regolamentazione specifica nel codice </em>[D.Lgs. n. 50/2016, n.d.r.]<em>, oltre a fattispecie atipiche, definite, nel citato comma 8 </em>[dell’art. 180, n.d.r.]<em>, come “qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia di opere o servizi che presentino le caratteristiche” descritte nell’art. 180</em>» (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 230/2017/PAR del 20 novembre 2017).</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref11" data-cke-saved-href="#_ednref11">[11]</a> In termini, articolo 3, lettera aaa), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref12" data-cke-saved-href="#_ednref12">[12]</a> In termini, articolo 3, lettera bbb), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref13" data-cke-saved-href="#_ednref13">[13]</a> In termini, articolo 3, lettera ccc), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref14" data-cke-saved-href="#_ednref14">[14]</a> Delibera n. 15/SEZAUT/2017/QMIG del 13 &#8211; 23 giugno 2017.</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref15" data-cke-saved-href="#_ednref15">[15]</a> L’articolo 3, lettera zz), del decreto legislativo n. 50 del 2016 definisce il “<em>rischio operativo</em>” come «<em>il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all’operatore economico. Si considera che l’operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all’operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall’operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile</em>».</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref16" data-cke-saved-href="#_ednref16">[16]</a> Una prima differenza tra le due tipologie di <em>leasing</em> (<em>id est</em>, operativo e finanziario) attiene alla natura del bene oggetto dell’operazione: nel <em>leasing</em> operativo si tratta, di regola, di beni ad elevata standardizzazione, che esauriscono la propria utilità economica in un certo periodo di tempo (normalmente coincidente con la durata del contratto) e dei quali è ragionevole prevederne la totale obsolescenza alla scadenza del contratto ovvero il superamento tecnologico o l’esaurimento delle potenzialità di sfruttamento economico di cui il bene è capace nel periodo di durata del contratto; il <em>leasing</em> finanziario ha ad oggetto, di regola, beni, mobili e immobili, che conservano, nel corso del contratto, le proprie potenzialità di sfruttamento, tanto da avere, alla scadenza, un valore residuo apprezzabile, normalmente superiore all’importo convenuto per l’opzione di acquisto. L’esposta differente caratterizzazione incide sulla misura dei canoni periodici: nel <em>leasing</em> operativo, essendoci coincidenza temporale tra il periodo di consumazione tecnica ed economica del bene e quello di durata del contratto, i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo, ma sono ragguagliati al valore di utilizzazione del bene per la durata della vita tecnico-economica dello stesso e determinati dai contraenti in misura e con modalità tali da risultare, progressivamente e costantemente, equivalenti al valore di consumazione tecnica ed economica del bene stesso; nel <em>leasing</em> finanziario, invece, caratterizzato, ontologicamente, dalla prevalenza della funzione di finanziamento dell’acquisto rispetto a quella, meramente strumentale, di godimento, non essendo la durata del contratto commisurata alla vita economica del bene, ma stabilita in funzione del previsto effetto traslativo, l’importo globale dei canoni dovuti corrisponde all’importo del finanziamento per cui ciascun canone periodico costituisce il corrispettivo sia della concessione in godimento che del trasferimento della proprietà del bene, trasferimento con riferimento al quale il canone sconta anche, in previsione del successivo acquisto da parte dell’utilizzatore, una quota di prezzo: in altri termini, comprende la quota capitale, ovvero la parte di finanziamento rimborsata e la quota interessi (passivi), volta a remunerare il concedente del capitale impiegato.</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref17" data-cke-saved-href="#_ednref17">[17]</a> Il <em>leasing</em> finanziario di opere pubbliche o di pubblica utilità (noto anche come <em>leasing</em> finanziario immobiliare o <em>leasing</em> immobiliare) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</em>” (cfr. articolo 1, commi 907, 908, 912-914) e successivamente trasfuso, ad opera del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (c.d. secondo decreto correttivo), nel Codice dei contratti pubblici all’epoca vigente (<em>id est</em>, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) mediante l’inserimento dell’articolo 160 <em>bis</em>, il quale, sotto la rubrica “<em>Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità</em>”, consentiva alle stazioni appaltanti l’utilizzo, al fine della realizzazione, dell’acquisizione e del completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, del “<em>contratto di locazione finanziaria</em>”, equiparato &#8211; testualmente &#8211; all’appalto pubblico di lavori. In tal modo, la locazione finanziaria assurgeva ad ulteriore modalità di realizzazione dei lavori pubblici, accanto al contratto di appalto di lavori e alla concessione di costruzione e di gestione. Successivamente, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “<em>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</em>” (c.d. decreto liberalizzazioni), inseriva nel testo dell’articolo 3 del Codice dei contratti pubblici all’epoca vigente il comma 15 <em>bis</em>, ai sensi del quale per locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità era da intendersi «<em>il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori</em>».</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref18" data-cke-saved-href="#_ednref18">[18]</a> In termini, articolo 3, comma 1, lettera ggg).</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref19" data-cke-saved-href="#_ednref19">[19]</a> Cfr. articolo 187 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</div>
<div style="text-align: left;"><a title="" href="#_ednref20" data-cke-saved-href="#_ednref20">[20]</a> Delibera n. 15/2017/QMIG del 23 giugno 2017.</div>
</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-8-2019-n-77/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/8/2019 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-24-1-2019-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-24-1-2019-n-77/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-24-1-2019-n-77/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.77</a></p>
<p>D. Giordano, Pres., R. Perilli, Est. Ancora un rinvio in corte di Giustizia sul 120, c. 2 bis c.p.a., e sulla possibilità  di intervento adesivo successivo al rinvio pregiudiziale da parte dell&#8217;Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti essendo una questione comune a tutti gli appartenenti alla categoria 1. Processo amministrativo- Rinvio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-24-1-2019-n-77/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-24-1-2019-n-77/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano, Pres., R. Perilli, Est.</span></p>
<hr />
<p>Ancora un rinvio in corte di Giustizia sul 120, c. 2 bis c.p.a., e sulla possibilità  di intervento adesivo successivo al rinvio pregiudiziale da parte dell&#8217;Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti essendo una questione comune a tutti gli appartenenti alla categoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="justify" style="">1. Processo amministrativo- Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E.- Compimento di atti del procedimento pendente il termine di sospensione del giudizio- Eccezione ammessa dall&#8217;art. 48 c.p.c., cui rinvia il c.p.a.</p>
<p align="justify" style="">2. Processo amministrativo- Sospensione del giudizio per rinvio alla Corte di Giustizia U.E.- Esiguità  del termine di cui all&#8217;art. 120 co. 2 bis c.p.a.- Contrasto col diritto di difesa ex art. 24 Costituzione.</p>
<p align="justify" style="">3. Giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia- Intervento delle associazioni di categoria portatrici di interessi comuni a tutti gli appartenenti- Associazione degli avvocati amministrativisti- Interesse a predisporre un&#8217;efficace difesa in materia di appalti- Sussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="justify" style="">1. La disciplina generale processual-civilistica deve essere interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività  della tutela, dell&#8217;effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti mediante il superamento del dato letterale la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità  di intervenirvi. Il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia non è rivolto alla realizzazione di un interesse finale correlato ad un bene della vita ma all&#8217;interpretazione di una norma interna alla luce del diritto euro-unitario e presenta una penetrante capacità  di imporsi anche sulla legislazione degli Stati membri ed una spiccata valenza regolatoria.</p>
<p align="justify" style="">2. Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione inerente il termine di cui all&#8217;art. 120, comma 2 bis c.p.a., considerato troppo esiguo per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l&#8217;ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell&#8217;interesse legittimo ad ottenere l&#8217;aggiudicazione. Essa presenta, difatti, delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sull&#8217;esercizio della professione forense ed interferisce con il diritto di difesa riconosciuto dall&#8217;articolo 24 della Costituzione.</p>
<p align="justify" style="">3. La legittimazione delle associazioni di categoria ad intervenire in un giudizio richiede che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità  statutarie dell&#8217;associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e che l&#8217;interesse tutelato con l&#8217;intervento sia comune a tutti gli appartenenti alla categoria.Di certo la categoria degli avvocati amministrativisti riveste un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici. Esse hanno, inoltre, un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtà¹ del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell&#8217;ordinamento interno che investe direttamente &#8220;<i>i fondamentali principi di efficacia</i>, <i>celerità </i>, <i>non discriminazione ed accessibilità </i>&#8221; della tutela.</p>
<p align="justify" style="">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="center" style="">Pubblicato il 24/01/2019</p>
<p align="right" style=""><b>N. 00077/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p align="right" style=""><b>N. 00609/2017 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â </b></p>
<p align="center" style="">
<p align="center" style=""><b>ORDINANZA</b></p>
<p align="justify" style="">sul ricorso numero di registro generale 609 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p align="center" style="">
<p align="justify" style="">Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. impresa sociale o.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante <i>protempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Chiara Forneris, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandro Sciolla in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 92;</p>
<p align="center" style="">
<p align="center" style=""><i><b>contro</b></i></p>
<p align="justify" style="">Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo, in persona del legale rappresentante <i>protempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 123;<br /> Azienda Sanitaria Locale TO 3 di Collegno e Pinerolo, non costituita in giudizio;</p>
<p align="center" style=""><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p align="justify" style="">A.t.i. C.I.L.T.E. s.c.s. &#8211; Coesa Pinerolo s.c.s. a r.l. &#8211; La Dua Valadda s.c.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>protempore</i>, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Gili e Alessia Quilico, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Luigi Gili in Torino, corso Matteotti, n. 31;<br /> Consorzio di cooperative sociali tra il Deltaplano società  cooperativa sociale e La Fonte società  cooperativa sociale o.n.l.u.s., non costituito in giudizio;</p>
<p align="center" style=""><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p align="justify" style=""><i>adadiuvandum</i>:<br /> Società  Italiana Avvocati Amministrativisti, in persona del legale rappresentante <i>protempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Crosetti, Benedetta Lubrano, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandro Crosetti in Torino, corso Principe Eugenio, n. 9;<br /> Associazione Amministrativisti.it, in persona del legale rappresentante <i>protempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Andrea Giurdanella, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;<br /> Camera degli Avvocati Amministrativisti, in persona del legale rappresentante <i>protempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Togna, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;</p>
<p align="center" style=""><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p align="justify" style="">con il ricorso principale:</p>
<p align="justify" style="">della nota prot. 3873 del 19 maggio 2017 con cui il C.I.S.S. di Pinerolo ha comunicato l&#8217;avvenuta aggiudicazione al r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda del servizio di assistenza domiciliare, c.i.g. 69769877CE; della determinazione del Direttore del C.I.S.S. Pinerolo n. 203 del 19 maggio 2017; della nota C.I.S.S. prot. n. 4009 del 24 maggio 2017; del verbale n. 2 delle operazioni di gara nella parte in cui il Seggio di gara non ha escluso dalla procedura l&#8217;r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda; della nota C.I.S.S. prot. 2555 del 04 aprile 2017; del verbale n. 3 delle operazioni di gara; della nota C.I.S.S. prot. 2930 del 13 aprile 2017; della determinazione n. 125 del 12 aprile 2017 di nomina della commissione di gara; dei verbali 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle operazioni di gara; della determinazione n. 178 del 09 maggio 2017; delle tabelle A, B, C, D ed E allegate al verbale di gara n. 8; dei verbali 9 e 10; di tutti i verbali di gara; del provvedimento, ove adottato, di rigetto dell&#8217;istanza di annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione presentata dalla ricorrente in data 15 giugno 2017; di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali in particolare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d&#8217;appalto e tutti i documenti allegati, nonchè i chiarimenti resi dalla stazione appaltante e tutta la documentazione di gara, ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; nonchè per la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo o dall&#8217;A.S.L. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, e per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo ad escludere dalla gara e/o dichiarare la decadenza dall&#8217;aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, aggiudicando il servizio alla ricorrente e a stipulare il contratto d&#8217;appalto con quest&#8217;ultima, a modificare il punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesca &#8211; La Dua Valadda e della ricorrente, con collocazione al 1° posto della graduatoria della Coop. Animazione Valdocco s.c.s., con aggiudicazione del servizio in favore di quest&#8217;ultima, o, in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell&#8217;offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda con riferimento al punteggio attribuito dal commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all&#8217;esame totale delle offerte tecniche; in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda; in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell&#8217;illegittima composizione della commissione di gara; in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà  indicata in corso di causa;</p>
<p align="justify" style="">con i motivi aggiunti del 3 luglio 2017:</p>
<p align="justify" style="">del verbale n. 11 della seduta della commissione di gara in data 19 giugno 2017; delle minute utilizzate dai commissari di gara per la valutazione delle offerte tecniche, acquisite agli atti di gara nella seduta del 19 giugno 2017; delle tabelle A, B, C e D come rettificate e modificate nella seduta del 19 giugno 2017; del verbale n. 12 della seduta della commissione di gara del 23 giugno 2017;</p>
<p align="justify" style="">della nota prot. n. 4885 del 22 giugno 2017 con cui è stata convocata la seduta pubblica per la lettura della rettifica del verbale n. 8 e seguenti; della determinazione n. 276 del 28 giugno 2017 con cui il responsabile dell&#8217;area servizio sociale professionale ha approvato i verbali 11 e 12 e la graduatoria definitiva collocando al 1° posto l&#8217;r.t.i. controinteressato, ha confermato l&#8217;aggiudicazione del servizio in favore del r.t.i. controinteressato e le valutazioni relative alla congruità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario; della nota prot. n. 5126 del 29 giugno 2017 con cui il C.I.S.S. ha comunicato la conferma dell&#8217;aggiudicazione in favore del r.t.i. controinteressato;</p>
<p align="justify" style="">nonchè per la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto di appalto, ove <i>mediotempore</i> stipulato, dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall&#8217;A.S.L. TO3 con l&#8217;R.T.I. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda;</p>
<p align="justify" style="">con i motivi aggiunti del 3 febbraio 2018 :</p>
<p align="justify" style="">della determinazione n. 14 del 15 gennaio 2018 a firma del Direttore del C.I.S.S. di Pinerolo, mai comunicata alla ricorrente, con cui è stata dichiarata l&#8217;efficacia dell&#8217;aggiudicazione del servizio in favore del r.t.i. controinteressato per l&#8217;ambito territoriale di competenza del C.I.S.S. di Pinerolo ed è stata fissata dall&#8217;1 febbraio 2018 la decorrenza della gestione del servizio da parte del r.t.i. controinteressato, di ogni altro provvedimento, allo stato non conosciuto, relativo al procedimento volto alla stipulazione del contratto d&#8217;appalto tra il r.t.i. controinteressato e il C.I.S.S. Pinerolo e l&#8217;A.S.L. TO3,</p>
<p align="justify" style="">nonchè per la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e/o dall&#8217;A.S.L. TO3;</p>
<p align="justify" style="">per quanto riguarda i motivi aggiunti del 12 marzo 2018:</p>
<p align="justify" style="">per l&#8217;annullamento del &#8220;Contratto di appalto per l&#8217;affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per l&#8217;ambito territoriale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo periodo 01/02/2018-31/01/2021&#8221; stipulato in data 1 febbraio 2018 tra il C.I.S.S. Pinerolo e il r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza con il deposito nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte da parte del C.I.S.S. Pinerolo in data 19 febbraio 2018, della nota prot. 11277 dell&#8217;1 febbraio 2018 dell&#8217;A.S.L. TO3 di autorizzazione all&#8217;inizio dell&#8217;attività  da parte del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza con il deposito nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte da parte del C.I.S.S. Pinerolo in data 19 febbraio 2018, della determinazione n. 21 del 14 febbraio 2018 del direttore dell&#8217;A.S.L. TO3 di recepimento, da parte dell&#8217;A.S.L, della determina C.I.S.S. Pinerolo n. 14 del 15 gennaio 2018 con cui è stata data efficacia all&#8217;aggiudicazione del servizio al r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, della nota prot. 16425 del 15 febbraio 2018 con cui l&#8217;A.S.L. TO3 ha comunicato alla ricorrente l&#8217;adozione della determinazione n. 21 del 14 febbraio 2018, nonchè per la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto di appalto stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall&#8217;A.S.L. TO3 con l&#8217;r.t.i. C.I.L.T.E. -Coesa &#8211; La Dua Valadda,</p>
<p align="justify" style="">nonchè per la declaratoria dell&#8217;illegittimità :</p>
<p align="justify" style="">dell&#8217;aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda e della sua necessaria esclusione in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente;</p>
<p align="justify" style="">dell&#8217;aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda in ragione dell&#8217;errata quantificazione del punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica, nonchè dell&#8217;illegittimità  del procedimento di rettifica dei punteggi attribuiti ai sub-criteri A.3.1 e A.3.2 dell&#8217;offerta del r.t.i. controinteressato, con conseguente rideterminazione dei punteggi finali e collocazione della ricorrente al 1° posto della graduatoria;</p>
<p align="justify" style="">in via subordinata, dell&#8217;aggiudicazione in ragione della mancata richiesta di giustificazioni al r.t.i. controinteressato per lo svolgimento del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta;</p>
<p align="justify" style="">in via di ulteriore subordine, dell&#8217;intera procedura di gara a causa dell&#8217;illegittima composizione della commissione di gara;</p>
<p align="justify" style="">e per la conseguente condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a escludere dalla gara e dichiarare la decadenza dall&#8217;aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per mancanza dei requisiti di partecipazione, aggiudicando il servizio alla ricorrente, e a stipulare il contratto d&#8217;appalto con quest&#8217;ultima, a modificare il punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda e della ricorrente, con assegnazione di 60 punti all&#8217;offerta tecnica della ricorrente e conseguente collocazione al 1° posto della graduatoria della Animazione Valdocco s.c.s., con aggiudicazione del servizio in favore di quest&#8217;ultima o, in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell&#8217;offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda con riferimento al punteggio attribuito dal commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all&#8217;esame totale delle offerte tecniche;</p>
<p align="justify" style="">in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda;</p>
<p align="justify" style="">&#8211; in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell&#8217;illegittima composizione della commissione di gara;</p>
<p align="justify" style="">&#8211; in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà  indicata in corso di causa;</p>
<p align="justify" style="">con i motivi aggiunti del 9 maggio 2018:</p>
<p align="justify" style="">per l&#8217;annullamento, con il quarto motivo aggiunto, del contratto di appalto avente ad oggetto &#8220;l&#8217;Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per l&#8217;ambito territoriale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo e per parte del Distretto Sanitario del Pinerolese coincidente con il territorio del &#8220;C.I.S.S.&#8221; Durata 36 mesi &#8211; CIG: derivato: 7367575B37&#8243; stipulato tra l&#8217;A.S.L. TO3 e il r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 11 aprile 2018, con il deposito effettuato dal C.I.S.S. Pinerolo nel giudizio d&#8217;appello pendente innanzi all&#8217;Ecc.mo Consiglio di Stato (Sez. III, n. 718/2018 R.G.),</p>
<p align="justify" style="">nonchè per la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto di appalto stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall&#8217;A.S.L. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda,</p>
<p align="justify" style="">nonchè per la declaratoria dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda e della sua necessaria esclusione in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente; dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, in ragione dell&#8217;errata quantificazione del punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica, nonchè dell&#8217;illegittimità  del procedimento di rettifica dei punteggi attribuiti ai sub-criteri A.3.1 e A.3.2 dell&#8217;offerta del r.t.i. controinteressato, con conseguente rideterminazione dei punteggi finali e collocazione della ricorrente al 1° posto della graduatoria; in via subordinata, dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione, in ragione della mancata richiesta di giustificazioni al r.t.i. controinteressato per lo svolgimento del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta; in via di ulteriore subordine, dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;intera procedura di gara a causa dell&#8217;illegittima composizione della commissione di gara;</p>
<p align="justify" style="">e per la conseguente condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a escludere dalla gara e dichiarare la decadenza dall&#8217;aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per mancanza dei requisiti di partecipazione, aggiudicando il servizio alla ricorrente e stipulare il contratto d&#8217;appalto con quest&#8217;ultima; modificare il punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda e della ricorrente, con assegnazione di 60 punti all&#8217;offerta tecnica della ricorrente e conseguente collocazione al 1° posto della graduatoria della Animazione Valdocco s.c.s., con aggiudicazione del servizio in favore di quest&#8217;ultima o, in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell&#8217;offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda, con riferimento al punteggio attribuito dal commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all&#8217;esame totale delle offerte tecniche; in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. &#8211; Coesa &#8211; La Dua Valadda; in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell&#8217;illegittima composizione della commissione di gara; in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà  indicata in corso di causa.</p>
<p align="center" style="">
<p align="justify" style="">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p align="justify" style="">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo e dell&#8217;a.t.i. C.I.L.T.E. s.c.s. &#8211; Coesa s.c. a r.l. &#8211; La Dua Valadda s.c.s.;</p>
<p align="justify" style="">Visti gli atti di intervento <i>adadiuvandum</i> della Società  Italiana Avvocati Amministrativisti, dell&#8217;Associazione &#8220;Amministrativisti.it&#8221; e della Camera degli Avvocati Amministrativisti;</p>
<p align="justify" style="">Visti gli articoli 79 c.p.a. e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia del 25 settembre 2012;</p>
<p align="justify" style="">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p align="center" style="">
<p align="justify" style="">Gli articoli 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia contemplano la astratta possibilità  della sopravvenienza di nuove parti nel giudizio in seguito alla sospensione del processo disposta dal giudice del rinvio e, in attuazione del principio di autonomia procedurale, rimettono ad esso la individuazione delle stesse secondo le norme di procedura nazionali.</p>
<p align="justify" style="">Nell&#8217;ordinamento interno l&#8217;articolo 79, comma 1, del c.p.a. disciplina la sospensione del processo mediante rinvio al codice di procedura civile il quale, all&#8217;articolo 298, dispone che &#8220;<i>durantelasospensionenonpossonoesserecompiutiattidelprocedimento</i>&#8220;.</p>
<p align="justify" style="">All&#8217;articolo 48, comma 2, il codice di procedura civile pone un&#8217;eccezione a tale regola per cui, anche durante la sospensione del processo, il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.</p>
<p align="justify" style="">Osserva il Collegio che nel caso di specie non ricorre alcuna situazione di urgenza che giustifichi la deroga al divieto di compimento di atti processuali, non ravvisabile ove non vi sia un pregiudizio grave e irreparabile alla situazione soggettiva dedotta in giudizio.</p>
<p align="justify" style="">La disciplina generale processual-civilistica deve essere, tuttavia, interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività  della tutela, dell&#8217;effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti mediante il superamento del dato letterale la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità  di intervenire.</p>
<p align="justify" style="">L&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;articolo 298 c.p.c. sarebbe, infatti, priva di effetto utile dal momento che l&#8217;esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sospensione del processo.</p>
<p align="justify" style="">Si impone, pertanto, un&#8217;interpretazione della norma funzionalizzata al rispetto dell&#8217;effettività  della tutela nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia che, a differenza del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, non è rivolto alla realizzazione di un interesse finale correlato ad un bene della vita ma all&#8217;interpretazione di una norma interna alla luce del diritto euro-unitario.</p>
<p align="justify" style="">Il principio di effettività  della tutela, di cui agli articoli 6 e 13 della C.E.D.U. e 47 della C.D.F.U.E., deve essere, perciù², pienamente assicurato in un giudizio che si conclude con una sentenza che, a differenza di quella con la quale si conclude il giudizio del rinvio, non spiega solo effetti tra le parti ma presenta una penetrante capacità  di imporsi anche sulla legislazione degli Stati membri ed una spiccata valenza regolatoria.</p>
<p align="justify" style="">Quanto alla legittimazione all&#8217;intervento, il Collegio richiama i principi espressi dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015 secondo cui la legittimazione delle associazioni di categoria richiede, in primo luogo, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità  statutarie dell&#8217;associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e che l&#8217;interesse tutelato con l&#8217;intervento sia comune a tutti gli appartenenti alla categoria.</p>
<p align="justify" style="">Ritiene il Collegio che le diverse associazioni rappresentative degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti hanno un interesse specifico ad intervenire nel presente giudizio in virtà¹ dello scopo espressamente indicato nei loro statuti (l&#8217;art. 2 dello statuto dell&#8217;Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, l&#8217;art. 2 dello statuto dell&#8217;Associazione Ammnistrativisti.it e l&#8217;art. 3 dello statuto della Camera degli Avvocati Amministrativisti) di tutelare gli interessi comuni alla categoria anche assumendone la difesa dinanzi agli organi giurisdizionali.</p>
<p align="justify" style="">Esse hanno, inoltre, un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtà¹ del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell&#8217;ordinamento interno che investe direttamente, così come posto in luce dall&#8217;ordinanza di rimessione alla Corte del T.A.R. Piemonte del 17 gennaio 2018, n. 88, &#8220;<i>ifondamentaliprincipidiefficacia</i>, <i>celerità </i>, <i>nondiscriminazioneedaccessibilità </i>&#8221; della tutela.</p>
<p align="justify" style="">Sostiene il Collegio che le associazioni esponenziali dell&#8217;interesse della categoria degli avvocati amministrativisti rivestano un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici.</p>
<p align="justify" style="">Il riconoscimento della legittimazione delle associazioni di categoria ad intervenire nel processo amministrativo non è stato depotenziato, a parere del Collegio, dalle successive pronunce dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 2016 e n. 13 del 2018 che hanno negato la legittimazione ad intervenire, <i>ad adiuvandum</i> o <i>ad opponendum,</i> ad un soggetto che rivesta una posizione del tutto scissa dall&#8217;oggetto specifico del giudizio cui l&#8217;intervento si riferisce e che assuma o potrebbe assumere il ruolo di parte in un altro giudizio in cui si controverta su questione analoga.</p>
<p align="justify" style="">La questione sollevata dal giudice <i>a quo</i> ed oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia ha, infatti, delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sull&#8217;esercizio della professione forense ed interferisce con il diritto di difesa riconosciuto dall&#8217;articolo 24 della Costituzione.</p>
<p align="justify" style="">La previsione di un termine così esiguo, quale quello di cui all&#8217;articolo 120, comma 2 <i>bis, </i>c.p.a<i>. </i>per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l&#8217;ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell&#8217;interesse legittimo ad ottenere l&#8217;aggiudicazione, contribuisce a rendere più¹ oneroso l&#8217;accesso alla giustizia promosso dall&#8217;articolo 47 C.D.F.U.E. e dagli articoli 6, 13 e 35 C.E.D.U..</p>
<p align="justify" style="">Pertanto devono essere ammessi gli atti di intervento adesivi alla posizione della ricorrente spiegati dall&#8217;Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, dall&#8217;Associazione Amministrativisti.it e dalla Camera degli Avvocati Amministrativisti, alle quali deve essere riconosciuta la qualità  di parte nel presente giudizio, sia pure sopravvenuta alla sospensione dello stesso, al fine di consentire loro l&#8217;accesso e la partecipazione al giudizio C-54/18 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea nel quale potranno spiegare, nell&#8217;interesse della categoria degli avvocati amministrativisti, le difese ammesse dal Regolamento di procedura della Corte.</p>
<p align="justify" style="">Di conseguenza, ai sensi dell&#8217;articolo 97, comma 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, devono essere comunicati alla Cancelleria della Corte di Giustizia Europea i predetti atti di intervento delle tre nuove parti del procedimento principale.</p>
<p align="center" style="">P.Q.M.</p>
<p align="justify" style="">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ammette gli atti di intervento in giudizio della Società  Italiana degli Avvocati Amministrativisti, depositato in data 28 marzo 2018, dell&#8217;Associazione Amministrativisti.it, depositato in data 4 maggio 2018, e della Camera degli Avvocati Amministrativisti, depositato in data 19 luglio 2018.</p>
<p align="justify" style="">Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea della presente ordinanza e di copia degli atti di intervento.</p>
<p align="justify" style="">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-24-1-2019-n-77/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2018 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2018-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2018-n-77/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2018-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2018 n.77</a></p>
<p>Presedente Lattanzi, Redattore Amoroso sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell&#8217;art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni Processo – Spese processuali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2018-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2018 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2018-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2018 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presedente Lattanzi, Redattore Amoroso</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell&#8217;art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Processo – Spese processuali – Art. 92, secondo comma, codice di procedura civile –Previsione della compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e non anche in altre ipotesi meritevoli di compensazione sotto il profilo della gravità ed eccezionalità – Q.I.c. sollevata da Tribunale ordinario di Torino e Tribunale ordinario di Reggio Emilia – Asserita violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, 24, 25, primo comma, 102, 104, 111 e 117, primo comma della Costituzione – illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> È costituzionalmente illegittimo l’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, promossi dal Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 30 gennaio 2016 e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 28 febbraio 2017, iscritte rispettivamente al n. 132 del registro ordinanze 2016 e al n. 86 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2016 e n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2017.<br />
Visti gli atti di costituzione di Antonio Benedetto, della REAR società cooperativa a rl, di Elvira Rasulova, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);<br />
udito nella udienza pubblica del 7 marzo 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;<br />
uditi gli avvocati Alberto Piccinini e Amos Andreoni per Elvira Rasulova, Vincenzo Martino e Amos Andreoni per Antonio Benedetto, Giorgio Frus per la REAR società cooperativa a rl e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Ritenuto in fatto<br />
1.? Il Tribunale ordinario di Torino ed il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze rispettivamente del 30 gennaio 2016 e del 28 febbraio 2017, iscritte al n. 132 del 2016 e al n. 86 del 2017 del registro ordinanze, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.<br />
Le ordinanze fanno riferimento a plurimi parametri in parte coincidenti. Il Tribunale ordinario di Torino richiama gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione; il Tribunale ordinario di Reggio Emilia deduce gli artt. 3, primo e secondo comma, 24, 25, primo comma, 102, 104 e 111 Cost., nonché gli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e gli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questi ultimi come parametri interposti per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost.<br />
Entrambi i giudici rimettenti incentrano i dubbi di legittimità costituzionale della disposizione censurata sulla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti. Il solo Tribunale di Reggio Emilia deduce altresì la mancata considerazione del lavoratore ricorrente come parte “debole” del rapporto controverso al fine della regolamentazione delle spese processuali.<br />
2.? In particolare, il Tribunale ordinario di Torino è investito del ricorso proposto da un socio lavoratore di una società cooperativa, con mansioni di addetto al controllo ingressi e alla viabilità, avente ad oggetto, in via principale, la domanda di ricalcolo retributivo in base ad un contratto collettivo diverso da quello applicato dalla datrice di lavoro, con conseguente richiesta di condanna della società resistente al pagamento delle relative differenze retributive; in via subordinata, il ricorso ha ad oggetto la domanda di condanna della società resistente al pagamento delle integrazioni contrattuali delle indennità legali di infortunio e malattia computate con riferimento al contratto collettivo applicato dalla società.<br />
A fondamento della domanda il socio lavoratore ricorrente ha dedotto che la società aveva fatto applicazione di un contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali non sufficientemente rappresentative ed ha quindi chiesto l’applicazione, ai fini della verifica della congruità retributiva, di altro diverso contratto collettivo, già utilizzato in vertenze similari.<br />
La società si è costituita ed ha chiesto il rigetto delle domande indicando, sempre ai fini del giudizio di congruità della retribuzione, quale termine di raffronto, un contratto collettivo ulteriormente diverso da quello invocato dal ricorrente. Quanto alla domanda subordinata, la resistente ha osservato che l’esclusione dell’integrazione contrattuale delle indennità legali di malattia e di infortunio aveva fatto seguito ad una delibera assembleare del 20 giugno 2011, approvata per garantire la sopravvivenza della società messa in stato di crisi, in conformità all’art. 6, comma 1, lettere d) ed e), della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).<br />
Ciò premesso, il rimettente, dopo aver disposto consulenza contabile, ha rigettato entrambe le domande con sentenza qualificata “non definitiva” e, con separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione del regolamento delle spese di lite; all’esito di discussione orale ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge.<br />
Ad avviso del rimettente si configurerebbe la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto sussisterebbe una sproporzione tra il fine perseguito ? quello di «disincentivare l’abuso del processo» ? e lo strumento normativo utilizzato, consistito nella «limitazione estrema ed oltre ogni misura delle ipotesi di compensazione» delle spese di lite. Mentre il testo, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), era già «del tutto sufficiente a scongiurare eventuali abusi, da parte del giudice, nell’uso dello strumento della compensazione contenendo essa già una regolamentazione del tutto rigorosa ed appropriata».<br />
Il medesimo parametro sarebbe poi violato – secondo il giudice rimettente ? sotto il profilo del principio di eguaglianza, avuto riguardo alle situazioni contemplate dalla norma raffrontate, quali tertia comparationis, con quelle escluse, di pari gravità ed eccezionalità, individuate dalla giurisprudenza di legittimità.<br />
Il tribunale rimettente deduce altresì la violazione dell’art. 24, primo comma, Cost., in quanto la riduzione delle ipotesi di compensazione soltanto a due (oltre a quella tradizionale della soccombenza reciproca) «tende […] a scoraggiare in modo indebito l’esercizio dei diritti in sede giudiziaria, divenendo così uno strumento deflattivo (e punitivo) incongruo» nelle ipotesi in cui la condotta della parte, poi risultata soccombente, non integra casi di abuso del processo, ma sia improntata a correttezza, prudenza e buona fede.<br />
Parimenti sarebbe violato l’art. 111, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio del giusto processo, in quanto la disposizione censurata, consentendo la compensazione nei soli casi indicati, «limita il potere &#8211; dovere del giudice di rendere giustizia, anche in ordine al regolamento delle spese di lite, in modo appropriato al caso concreto».<br />
3.? Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Torino si sono costituite le parti del giudizio a quo, che hanno depositato memorie.<br />
Il lavoratore socio ha aderito alle censure mosse dall’ordinanza di rimessione, ribadendo ciò con successiva memoria e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.<br />
La società resistente ha rilevato in via preliminare che la regolamentazione delle spese di lite non è suscettibile di autonomo distinto giudizio, richiamando a tal proposito l’ordinanza n. 314 del 2008 di questa Corte. Nel merito sottolinea come la disposizione censurata non costituisca uno «strumento punitivo incongruo», essendo ragionevole porre, di regola, i costi del processo a carico di colui che lo ha attivato con esito negativo, e limitare la possibile compensazione delle spese di lite ad ipotesi tassativamente previste, stante il carattere eccezionale delle medesime.<br />
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. In particolare la difesa dell’interveniente afferma la ragionevolezza della individuazione da parte del legislatore, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui egli gode in materia processuale, di ipotesi specifiche e tassative che giustifichino la compensazione delle spese di lite. Si tratterebbe di una scelta che non entra in collisione con i parametri costituzionali che il giudice rimettente assume essere violati e che integrerebbe il giusto mezzo per conseguire la finalità deflativa al fine di «disincentivare» l’abuso del processo.<br />
È intervenuta ad adiuvandum la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), concludendo per l’ammissibilità dell’intervento e, nel merito, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della censurata disposizione.<br />
4.? Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia è investito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento, azionata mediante ricorso proposto ai sensi dell’art.1, commi 48 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Si tratta di una lavoratrice che ha impugnato il licenziamento intimatole in data 30 novembre 2015 dalla Italservizi srl (poi Agriservice MO srl in liquidazione) con decorrenza dal 31 dicembre 2015.<br />
In particolare la lavoratrice ha agito nei confronti di numerosi convenuti (Burani Interfood spa, Servizi Commerciali Integrati srl, Agriservice MO srl e Burani Stefano Luigi personalmente ed in proprio), affermando l’esistenza «di un unico centro di imputazione giuridica o gruppo d’imprese e la contemporanea utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di tutti i convenuti», sicché l’intervenuto licenziamento era da porre nel nulla nei confronti di ognuno dei soggetti chiamati in causa.<br />
Si è costituita, tra le altre parti, la Burani Interfood spa, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso essendo intervenuta il 25 gennaio 2016 la revoca del licenziamento da parte della Agriservice MO srl (successivamente in liquidazione).<br />
All’esito della prima fase del procedimento (a cognizione sommaria) il rimettente ha pronunciato un’ordinanza di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della ricorrente per mancanza del licenziamento e, in merito alle spese di lite, ha condannato la lavoratrice al rimborso di quelle sostenute dalla attuale (almeno formalmente) datrice di lavoro Agriservice MO srl in liquidazione, mentre le ha compensate con riferimento alle altre parti convenute.<br />
Nei confronti del capo dell’ordinanza relativo alla liquidazione delle spese della fase sommaria, la sola Burani Interfood spa ha proposto opposizione per la mancanza dei presupposti richiesti a tal fine dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. e per l’assenza di motivazione in merito alla disposta compensazione per le altre parti, censurando infine la disparità di trattamento rispetto alla Agriservice MO srl.<br />
Nel giudizio di opposizione si è costituita la lavoratrice per contestare in fatto e in diritto l’opposizione e ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., evidenziando come un’interpretazione rigida di tale disposizione determinerebbe un’illegittima riduzione della discrezionalità del giudice nella valutazione degli elementi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.<br />
Anche il Tribunale ordinario di Reggio Emilia chiede alla Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui ? nelle cause di lavoro o di previdenza, nelle quali l’attore in primo grado è quasi sempre il lavoratore – non prevede il potere del giudice di valutare «i gravi ed eccezionali motivi» per compensare le spese di lite.<br />
Ad avviso del rimettente si configurerebbe la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 24 e 111 Cost., in quanto la disposizione censurata «priva irragionevolmente il Giudice della essenziale funzione di giustizia, ovvero quella di adeguare la pronunzia alle peculiarità del modello processuale ed alle condizioni personali e circostanze concrete del caso di specie»; dà luogo alla manifesta violazione del principio di uguaglianza sostanziale «che esigerebbe un trattamento differenziato, ma di vantaggio, per il soggetto più debole e costretto ad agire giudizialmente» per vedere accertata l’illegittimità del provvedimento datoriale, trattandosi, di regola, di «controversie a “controprova”»; «esercita di fatto una gravissima limitazione del diritto all’effettività dell’accesso alla giustizia in danno del lavoratore», già gravato dagli oneri economici, non detraibili, del pagamento del contributo unificato, dell’anticipazione delle spese legali e dell’IVA; limita il diritto all’effettività dell’accesso alla giustizia «in termini di pesante “deterrenza” in modo proporzionalmente (e vieppiù irragionevolmente) maggiore per quanto minore sia la capacità economica del lavoratore»; colpisce, irragionevolmente, anche la parte incolpevole che non ha «abusato» del processo o che non ha invocato diritti, «che a priori, sapeva essere inesistenti».<br />
Inoltre, sempre ad avviso del rimettente, sarebbero violati gli artt. 25, primo comma, 102 e 104 Cost., in quanto l’intervenuto d.l. n. 132 del 2014 costituirebbe un’ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario comprimendo oltremodo la discrezionalità del giudice.<br />
Il tribunale rimettente deduce poi la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 47 CDFUE che esige l’effettività del diritto d’azione e di accesso alla giustizia e l’equità del processo, «quest’ultima irragionevolmente lesa da una sanzione che colpisce una parte che non ha “responsabilità” processuale (nelle cause “a controprova”)»; nonché in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, in rapporto al «diritto all’equo processo» ed al diritto ad un «ricorso effettivo», in quanto la modifica dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in chiave specificamente deflativa, rappresenta un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.<br />
Altresì sarebbero violati gli artt. 14 CEDU e 21 CDFUE, in relazione al principio di non discriminazione, derivante dal divieto per il giudice di tener conto della condizione personale del lavoratore, «così pregiudicandone il diritto di azione proprio in ragione della limitata capacità economica, anche a prescindere da ragioni di “colpevolezza processuale”».<br />
Il rimettente poi osserva che nel processo del lavoro sono frequenti le controversie cosiddette “a controprova”, nel senso che il lavoratore deve introdurle non disponendo di tutti i dati che incidono sulla legittimità, o meno, del provvedimento datoriale che egli ha già subito e di cui chiede al giudice il controllo di legittimità, da operare appunto all’esito dell’assolvimento della prova da parte del datore di lavoro convenuto in giudizio.<br />
Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, il rimettente deduce inoltre che il lavoratore, per introdurre la causa in primo grado, deve, di regola, sostenere l’onere del contributo unificato, l’anticipazione delle spese legali e spesso di quelle per conteggi, oltre all’IVA sulla prestazione dei professionisti; e tutti questi oneri, come pure quello eventuale delle spese di soccombenza, non sono detraibili. Al contrario, il datore, di regola, potrà recuperare l’IVA sulle prestazioni del difensore e detrarrà dal reddito la relativa parcella, come le spese di eventuale soccombenza.<br />
In riferimento al principio di non discriminazione sancito nella CEDU, il rimettente osserva come la discriminazione vietata dall’art. 14 della Convenzione consista nel trattare in modo differente, salvo una giustificazione obiettiva e ragionevole, le persone che si trovano in situazioni simili o analoghe e che una distinzione è discriminatoria se non persegua uno scopo legittimo o se non sussiste un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si è prefissata.<br />
Quanto alla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo pone in rilievo che la lavoratrice, originaria ricorrente nel procedimento per l’impugnazione del licenziamento, è convenuta in opposizione, dalla società cui non è stato ritenuto riconducibile il licenziamento, per essere condannata alla rifusione delle spese processuali sia della prima fase (sommaria), sia di quella attuale di opposizione; il rimettente afferma che la vicenda riveste una peculiarità oggettiva tale da rendere difficile una ricostruzione in fatto degli avvenimenti, per i numerosi passaggi subiti dal lavoratore da una società all’altra nonché per la necessità di procedere alla ricostruzione delle trasformazioni e cessioni societarie avvenute, in forza delle quali le plurime aziende coinvolte, tra loro collegate di fatto o in diritto, hanno cambiato nome, assetto e composizione societaria, ceduto rami d’azienda ed effettuato altre intricate modifiche interne.<br />
5.? Nel giudizio incidentale si è costituita la lavoratrice, depositando anche memoria, ed ha concluso per la fondatezza della questione.<br />
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. La difesa dell’interveniente svolge sostanzialmente le medesime argomentazioni già prospettate nell’altro giudizio incidentale, deducendo, in particolare, che nell’ambito di controversie in materia di lavoro, dove una delle parti in causa potrebbe risultare economicamente svantaggiata rispetto all’altra, l’indicazione tassativa delle ipotesi in cui è possibile procedere alla compensazione delle spese di lite non determina un effetto preclusivo del ricorso alla tutela giurisdizionale.</p>
<p>Considerato in diritto<br />
1.– Con ordinanza del 30 gennaio 2016, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2016, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non consente, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese di lite anche in altre ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indicate in modo tassativo dalla disposizione stessa, ossia l’«assoluta novità della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».<br />
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio civile promosso da un socio lavoratore di una società cooperativa, per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di differenze di compenso per l’attività svolta calcolate sulla base delle tariffe del contratto collettivo ritenute applicabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31. In via subordinata lo stesso ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di un’integrazione contrattuale delle indennità previste in caso di infortunio e di malattia.<br />
Il tribunale, pronunciandosi nell’instaurato contraddittorio delle parti, ha rigettato, con sentenza qualificata “non definitiva”, sia la domanda principale che quella subordinata, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione della questione residua, concernente il regolamento delle spese di lite. In tale sede, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., con riferimento ai parametri suddetti ritenendo che la limitazione a due sole ipotesi tassative della possibilità per il giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale sia contraria al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché a quello del giusto processo e comporti un’eccessiva remora a far valere i propri diritti in giudizio.<br />
Secondo il tribunale rimettente, nella specie, l’esito della lite, sfavorevole al lavoratore, è dipeso da elementi di fatto nuovi, non previsti né prevedibili: da una parte una contrattazione collettiva utilizzata parametricamente dal consulente tecnico d’ufficio per calcolare le rivendicate differenze retributive, la quale era diversa sia da quella applicata dalla società, sia da quella allegata dal lavoratore a sostegno della sua pretesa; d’altra parte una non conosciuta delibera della società che aveva (legittimamente) sospeso l’erogazione del trattamento integrativo di malattia e di infortunio, parimenti rivendicato dal lavoratore.<br />
2.? Con ordinanza del 28 febbraio 2017, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2017, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma; 24; 25, primo comma; 102; 104 e 111 Cost.; nonché degli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e degli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questi ultimi come parametri interposti per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost.<br />
La questione è stata sollevata nel corso di una controversia di lavoro avente ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento, promossa con il rito di cui all’art. 1, comma 48, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), da una lavoratrice nei confronti non solo della società che aveva intimato il licenziamento, ma anche di altre società, sull’asserito presupposto di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro, stante la contemporanea utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di tutte le società convenute. La fase sommaria si concludeva con un’ordinanza di inammissibilità del ricorso per essere stato il licenziamento revocato. Quanto alle spese di lite il tribunale condannava la lavoratrice al pagamento delle spese nei confronti della società che aveva formalmente intimato – e poi revocato – il licenziamento; invece le compensava tra la lavoratrice e le altre società convenute in giudizio. Avverso questa ordinanza proponeva opposizione una sola di queste ultime società, dolendosi della compensazione delle spese di lite e chiedendo la condanna della lavoratrice, originaria ricorrente, al pagamento delle stesse. Quest’ultima ha resistito all’opposizione eccependo, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.; eccezione che il giudice dell’opposizione ha accolto promuovendo l’incidente di legittimità costituzionale con riferimento ai parametri sopra indicati e muovendo censure analoghe a quelle del Tribunale di Torino, nonché lamentando che non venga in rilievo la posizione del lavoratore quale parte “debole” del rapporto controverso.<br />
Secondo il tribunale rimettente l’utilizzazione delle prestazioni lavorative da parte non solo della società datrice di lavoro, ma anche di altre società, aveva creato l’apparenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con conseguente grave incertezza in ordine a chi fosse il reale datore; sicché non ingiustificata appariva l’evocazione in giudizio delle varie società interessate.<br />
3.– Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sono in larga parte sovrapponibili e quindi si rende opportuna la loro trattazione congiunta mediante riunione dei giudizi.<br />
4.– Va preliminarmente considerato che nel giudizio di legittimità costituzionale originato dall’ordinanza di rimessione del giudice del lavoro di Torino è intervenuta ad adiuvandum la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), aderendo alle argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione e chiedendo l’accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato e la difesa della società costituita hanno eccepito l’inammissibilità di tale intervento.<br />
L’intervento è inammissibile.<br />
La costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).<br />
A tale disciplina è possibile derogare ? senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità ? soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo.<br />
Nella specie – essendo la CGIL titolare non di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti – il suo intervento in questo giudizio deve essere dichiarato inammissibile.<br />
5.– Ancora in via preliminare l’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per mancata interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
Entrambi i giudici rimettenti hanno, con motivazione plausibile, escluso la possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata osservando che il recente ripetuto intervento del legislatore sulla disposizione censurata, di cui si dirà oltre, mostra chiaramente che si è inteso restringere sempre più la discrezionalità del giudice della controversia fino a definire le sole ipotesi che facoltizzano il giudice, in caso di soccombenza totale, a compensare, in tutto o in parte, le spese di lite; ipotesi che quindi sono tassative: la soccombenza reciproca ovvero l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Non è possibile pertanto estendere in via interpretativa tale facoltà del giudice ad altre ipotesi che parimenti consentano la compensazione delle spese di lite.<br />
Tanto è sufficiente per ritenere l’ammissibilità della questione, anche in ragione della più recente giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime «perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)», ciò però non significa che «ove sia improbabile o difficile prospettarne un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito» (sentenza n. 42 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 83 del 2017).<br />
6.? L’Avvocatura generale dello Stato ha inoltre eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per insufficiente descrizione della fattispecie.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
Entrambi i giudici rimettenti hanno descritto in dettaglio la fattispecie al loro esame nei termini sopra riportati ed hanno chiaramente evidenziato la necessità di applicare nei giudizi a quibus la disposizione censurata in ordine alla quale hanno motivatamente argomentato i loro dubbi di legittimità costituzionale.<br />
Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono quindi ammissibili, sotto l’indicato profilo, e sussiste altresì la loro rilevanza.<br />
7.? C’è poi un ulteriore, più delicato, profilo di ammissibilità concernente le questioni oggetto dell’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Torino, che – come già rilevato ? ha deciso con sentenza, qualificata “non definitiva”, tutto il merito della causa ed ha riservato solo la decisione sulle spese di lite, in riferimento alla quale, con distinta ordinanza, ha posto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.<br />
Deve rilevarsi al riguardo che questa Corte nell’ordinanza n. 395 del 2004 ha affermato che la regolamentazione delle spese, in quanto accessoria alla decisione di merito, non è suscettibile di un autonomo giudizio.<br />
La citata ordinanza ha riguardato una situazione analoga: quella di un giudice rimettente (di primo grado) che, nel censurare il medesimo art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., aveva parimenti deciso, con sentenza, il merito della causa disponendo con ordinanza la sospensione del processo limitatamente alla pronuncia accessoria sulle spese legali, perché, ritenendo di dover fare uso della facoltà di compensarle, ai sensi della citata disposizione nel testo originario, dubitava della legittimità costituzionale di tale norma, «così come interpretata dalla giurisprudenza pressoché univoca e costante della Suprema Corte», secondo cui non vi era alcun obbligo di motivare il capo della sentenza col quale fosse disposta la compensazione delle spese «per giusti motivi», trattandosi di statuizione discrezionale, assistita da una presunzione di conformità a diritto.<br />
Questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, affermando che «il “diritto vivente” in questione […] si risolve in una regola ? insindacabilità della compensazione delle spese non motivata ? della quale è diretto destinatario il giudice dell’impugnazione, e solo indirettamente il giudice munito del potere (discrezionale) di disporre la compensazione delle spese del giudizio da lui definito». Sicché il canone dell’insindacabilità della motivazione della compensazione delle spese di lite, all’epoca ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità, costituiva regola di giudizio per il giudice dell’impugnazione, legittimato in ipotesi a sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale, ma non già per un giudice di primo grado, quale era il giudice rimettente. Da ciò, l’inammissibilità manifesta della questione di legittimità costituzionale.<br />
La Corte però ha poi aggiunto – seppur senza che ciò costituisse, o concorresse a costituire, la ratio decidendi della pronuncia di inammissibilità ? che il giudice rimettente comunque «aveva consumato il suo potere decisorio». In ragione di ciò si potrebbe ora sostenere che anche il Tribunale ordinario di Torino abbia esaurito il suo potere decisorio dopo essersi pronunciato su tutto il merito della causa, di talché la questione di legittimità costituzione sarebbe, sotto tale profilo, inammissibile.<br />
8.? In realtà, la questione è ammissibile anche sotto questo profilo.<br />
Nel processo civile una sentenza non definitiva è possibile allorché il giudice di primo grado – qual è il rimettente Tribunale ordinario di Torino ? limiti la sua decisione alla questione di giurisdizione, o a questioni pregiudiziali o preliminari di merito, o anche solo ad alcune questioni di merito impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa (art. 279, secondo comma, cod. proc. civ.). Il giudice infatti può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione e sempre che la loro «sollecita definizione» sia di «interesse apprezzabile» per la parte che ne abbia fatto istanza (art. 277, secondo comma, cod. proc. civ.).<br />
Ma se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che – come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) – ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito. Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite.<br />
Questo legame di accessorietà della pronuncia sulle spese alla sentenza che decida tutte le questioni di merito non è quindi indissolubile e, in particolare, è recessivo allorché il giudice – come il Tribunale ordinario di Torino – abbia un dubbio non manifestamente infondato in ordine soltanto alla disposizione che governa le spese di lite e di cui egli debba fare applicazione.<br />
Il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), coniugato con il favor per l’incidente di legittimità costituzionale ? il quale preclude che alcun giudice possa fare applicazione di una disposizione di legge della cui legittimità costituzionale dubiti – suggerisce che non sia ritardata la decisione del merito della causa rispondendo ciò all’«interesse apprezzabile» delle parti alla «sollecita definizione» di quanto possa essere deciso senza fare applicazione della disposizione indubbiata (ex art. 277, secondo comma, citato). Del resto, come argomento a fortiori, può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto, al fine dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che il potere decisorio del giudice rimettente non venga meno neppure quando egli abbia, al contempo, adottato la misura cautelare richiesta da una parte e, con separato provvedimento, abbia sospeso il giudizio cautelare investendo questa Corte con incidente di legittimità costituzionale proprio sulla disposizione di cui abbia fatto applicazione provvisoria e temporanea (ex plurimis, sentenze n. 83 del 2013, n. 236 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 25 del 2006).<br />
Si ha quindi che, nella specie, non erroneamente il Tribunale ordinario di Torino non ha sacrificato l’interesse delle parti alla sollecita decisione del merito – segnatamente, di tutto il merito – della causa ed ha legittimamente limitato la sospensione del giudizio, obbligatoria ex art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a quanto strettamente necessario per la decisione della questione di legittimità costituzionale.<br />
La pur imprecisa qualificazione, ad opera dello stesso tribunale, della sentenza che ha deciso tutto il merito della causa, come pronuncia “non definitiva” anziché “definitiva” ex art. 279 cod. proc. civ., rileva al fine non già dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ma del regime dell’impugnazione di tale pronuncia quanto alla possibilità, o no, della riserva facoltativa d’appello ex art. 340 cod. proc. civ.<br />
9.? Nel merito la questione, sollevata congiuntamente dal Tribunale ordinario di Torino e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, è fondata.<br />
10.– La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall’art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui – ripetendo l’analoga prescrizione dell’art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 ? prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L’alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987).<br />
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell’accoglimento della domanda – ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) – è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.<br />
Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite, come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato un’ipotesi di contenzioso ? il processo tributario prima della riforma del 1992 ? in cui non era affatto prevista la regolamentazione delle spese di lite sì che la parte soccombente non ne sopportava l’onere e la parte vittoriosa non ne era ristorata. Ha infatti affermato questa Corte (sentenza n. 196 del 1982) che «l’istituto della condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha bensì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile»: come è consentito al giudice di compensare tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. (disposizione attualmente censurata), così rientra nella discrezionalità del legislatore modulare l’applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite. Analogamente, con riferimento al giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, questa Corte (ordinanza n. 117 del 1999) ha ribadito che «l’istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge ? con riguardo al tipo di procedimento ? in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale». Parimenti è stata ritenuta non illegittima una regola di settore che, all’opposto, escludeva in ogni caso la compensazione delle spese di lite in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno esercitata nel processo penale dalla parte offesa costituitasi parte civile nel regime precedente la riforma del codice di procedura penale del 1987 (sentenza n. 222 del 1985).<br />
Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) ? «una deroga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)».<br />
11.? Muovendo da questa affermata possibile derogabilità della regola che prescrive la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, vanno ora esaminate le censure mosse alla disposizione indubbiata dai giudici rimettenti, che sono centrate proprio sulle possibili deroghe a tale regola. Le quali, da epoca risalente e per lungo tempo, sono state affidate ad una clausola generale che chiamava in gioco la discrezionalità del giudice al momento della decisione della causa. Disponeva infatti il secondo comma dell’art. 370 cod. proc. civ. del 1865: «Quando concorrono motivi giusti, le spese possono dichiararsi compensate in tutto o in parte». Il secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. del 1940 ha ripetuto la stessa norma derogatoria: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». Nella relazione al Guardasigilli per la redazione del nuovo codice di procedura civile si espresse l’opzione di dare continuità all’analoga disposizione del codice di rito del 1865 e, con riferimento alla facoltà demandata al giudice di compensare le spese di lite, oltre al caso di soccombenza parziale, anche quando ricorressero «motivi giusti» – che, con mera inversione testuale sarebbero diventati «giusti motivi» ? si evidenziò che «tale regola […] risponde ad un evidente criterio di giustizia», ritenendo non «attendibili» alcune osservazioni in senso critico rivolte da una parte della dottrina contro questa clausola generale, la quale affidava tale criterio derogatorio, nel momento della decisione della lite, al prudente apprezzamento del giudice, che era quello che meglio conosceva le peculiarità della causa.<br />
La norma espressa dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., attualmente oggetto delle censure di illegittimità costituzionale, è rimasta per lungo tempo invariata anche in occasioni di profonde riforme del codice di rito, quale quella del 1950 apportata con la legge 14 luglio 1950, n. 581 (Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile) e quella del 1990 introdotta con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile); ma non è rimasta immune da critiche di parte della dottrina. Ed in effetti, già nella vigenza dell’art. 370 cod. proc. civ. del 1865, un’autorevole dottrina del tempo aveva denunciato l’abuso nella pratica della compensazione per i motivi più vari.<br />
Il punctum dolens era la motivazione dei «giusti motivi» che facoltizzavano il giudice a compensare, totalmente o parzialmente, le spese di lite anche in caso di soccombenza totale. Il principio di diritto, che era stato alla fine fissato in una tralaticia massima di giurisprudenza, affermava che la valutazione dei «giusti motivi» per la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientrava nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiedeva specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risultasse violata la regola secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (argumenta, ex plurimis, da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 luglio 2005, n. 14989).<br />
Sempre più però si poneva in discussione questo orientamento giurisprudenziale fino al radicarsi di un vero e proprio contrasto, poi composto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che operarono una significativa correzione di rotta affermando che la decisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per «giusti motivi» dovesse comunque dare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione delle spese (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 luglio 2008, n. 20598).<br />
12.? Intanto il legislatore era intervenuto ed aveva modificato, dopo quasi centocinquant’anni, la norma in questione confermando sì la clausola generale dei «giusti motivi», quale presupposto della compensazione delle spese di lite, ma richiedendo che questi fossero «esplicitamente indicati nella motivazione» (art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante «Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato»).<br />
La prescrizione dell’espressa indicazione dei «giusti motivi» nella motivazione della decisione del giudice sulle spese di lite non apparve però ancora sufficiente a contrastare una tendenza, esistente nella prassi, al frequente ricorso da parte del giudice alla facoltà di compensare le spese di lite anche in caso di soccombenza totale. Il legislatore è quindi intervenuto una seconda volta proprio sulla clausola generale accentuandone, in chiave limitativa, il carattere derogatorio rispetto alla regola generale che vuole che alla soccombenza totale segua anche la condanna al pagamento delle spese di lite. L’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha così riformulato il secondo comma dell’art. 92: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».<br />
I «giusti motivi» sono diventati le «gravi ed eccezionali ragioni»: ciò significava che il perimetro della clausola generale si era ridotto, ritenendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità ? che si è già rilevato essere ampia, secondo la giurisprudenza di questa Corte ? che una più estesa applicazione della regola di porre a carico del soccombente totale le spese di lite rafforzasse il principio di responsabilità di chi promuoveva una lite, o resisteva in giudizio, con conseguente effetto deflativo sul contenzioso civile.<br />
13.? Al fondo di questo contesto riformatore è la consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera.<br />
Da ciò l’adozione, in epoca recente, di istituti processuali diretti, in chiave preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo, quali le misure di ADR (Alternative Dispute Resolution), cui sono riconducibili le procedure di mediazione, la negoziazione assistita, il trasferimento della lite alla sede arbitrale. Nella stessa linea è la previsione in generale, nel codice di rito (art. 185-bis cod. proc. civ.), di un momento processuale che vede la formulazione della proposta di conciliazione ad opera del giudice, introdotta in generale dall’art. 77, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, generalizzando quanto era già stato stabilito, qualche anno prima, per le controversie di lavoro attraverso la modifica dell’art. 420, primo comma, cod. proc. civ., introdotta dall’art. 31, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).<br />
Per altro verso, quando non di meno la lite arriva all’esito finale della decisione giudiziaria, appare giustificato che l’alea del processo debba allora gravare sulla parte totalmente soccombente secondo una più stretta regola generale, limitando alla ricorrenza di «gravi e eccezionali ragioni» la facoltà per il giudice di compensare le spese di lite.<br />
Questo raggiunto equilibrio è stato però alterato da un’ulteriore, più recente, modifica del censurato secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ.<br />
14.? Da ultimo infatti, sull’abbrivio riformatore cominciato nel 2005, il legislatore, nel 2014, è andato ancora oltre ed ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente: non più la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», ma due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.<br />
Così ha disposto, da ultimo, l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 (norma che, per espressa previsione dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l’11 novembre 2014). Si legge nella Relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2014: «Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione».<br />
Questo più recente sviluppo normativo, che ha portato alla formulazione della disposizione censurata, mostra chiaramente che il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, come correttamente ritengono entrambi i giudici rimettenti.<br />
15.? Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.<br />
La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta ? che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito ? non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l’affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell’orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).<br />
Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» ? sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.<br />
Ciò può predicarsi anche per l’altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l’assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni».<br />
Del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient’affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l’ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438).<br />
Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.<br />
16.? Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l’azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Infatti, dopo l’introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l’art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell’art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l’altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate.<br />
Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.<br />
L’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.<br />
17.? L’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. – indicati da entrambe le ordinanze di rimessione ? comporta l’assorbimento della questione in riferimento agli ulteriori plurimi parametri indicati nella sola ordinanza del Tribunale ordinario di Reggio Emilia (artt. 25, primo comma; 102 e 104 Cost.; nonché, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 47 CDFUE e gli artt. 6 e 13 CEDU) perché tutti orientati ad ottenere la medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale.<br />
Residua però il particolare profilo di censura che fa riferimento alla posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso; censura che costituisce autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non del tutto assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.<br />
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia evidenzia la posizione di maggior debolezza del lavoratore nel contenzioso di lavoro e chiede che la disposizione censurata sia ricondotta a legittimità introducendo un’ulteriore ragione di compensazione delle spese di lite che tenga conto della natura del rapporto giuridico dedotto in causa – ossia del rapporto di lavoro subordinato – e della condizione soggettiva della parte attrice quando è il lavoratore che agisce nei confronti del datore di lavoro.<br />
La questione è posta con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., che esigerebbe – secondo il giudice rimettente ? un trattamento differenziato, ma di vantaggio, per il lavoratore in quanto soggetto più “debole”, costretto ad agire giudizialmente, mentre il censurato art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. avrebbe in concreto l’effetto opposto.<br />
Sarebbero altresì violati, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., anche gli artt. 14 CEDU e 21 CDFUE, in punto di discriminazione fondata, rispettivamente, «sulla ricchezza» o su «ogni altra condizione» (art. 14 CEDU) o sul «patrimonio» (art. 21 CDFUE).<br />
18.? La questione non è fondata.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Rileva in proposito da una parte il generale canone della par condicio processuale previsto dal secondo comma dell’art. 111 Cost. secondo cui «[o]gni processo si svolge […] tra le parti, in condizioni di parità». Per altro verso la situazione di disparità in cui, in concreto, venga a trovarsi la parte “debole” ? ossia quella per la quale possa essere maggiormente gravoso il costo del processo, anche in termini di rischio di condanna al pagamento delle spese processuali, sì da costituire un’indiretta remora ad agire o resistere in giudizio ? trova un possibile riequilibrio, secondo il disposto del terzo comma dell’art. 24 Cost., in «appositi istituti» diretti ad assicurare «ai non abbienti […] i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».<br />
Nel binario segnato da questi due concorrenti principi costituzionali si colloca la disposizione censurata che, non considerando la situazione soggettiva, nel rapporto controverso, della parte totalmente soccombente, è ispirata al principio generale della par condicio processuale. Anche le due richiamate ipotesi che facoltizzano il giudice a compensare, in tutto o in parte, le spese di lite ? le quali, a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale, sono non più tassative, ma parametriche di altre analoghe ipotesi di «gravi e eccezionali ragioni» – rinviano comunque a condizioni prevalentemente oggettive e non già a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente, quale l’essere essa la parte “debole” del rapporto controverso.<br />
Finanche la legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) ? la quale pur conteneva disposizioni ispirate al favor per questo contenzioso al fine di agevolare la tutela giurisdizionale del lavoratore, quali quelle che prevedevano l’esenzione da ogni spesa o tassa (art. 10) ed il patrocinio a spese dello Stato per le parti non abbienti (art. 11) – non aveva derogato al disposto dell’art. 92 cod. proc. civ., quanto alla condanna della parte totalmente soccombente al pagamento delle spese di lite. In ogni caso per il lavoratore operava la regola generale della condanna della parte totalmente soccombente al pagamento delle spese di lite, salva la facoltà per il giudice di compensarle sulla base della già richiamata clausola generale, all’epoca vigente, dei «giusti motivi». Ed opera tuttora la stessa regola, salva la facoltà per il giudice di compensarle ove ricorrano, secondo la disciplina attualmente vigente, le due ipotesi nominativamente previste dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., oltre – a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata – anche altre analoghe «gravi ed eccezionali ragioni».<br />
Solo per le controversie in materia previdenziale proposte nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza l’art. 9 della legge n. 533 del 1973 aveva sostituito l’art. 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, disponendo che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non era assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non fosse manifestamente infondata e temeraria; disposizione questa, peraltro anticipata, in una portata più limitata, dal dettato dell’art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successivamente estesa anche alle controversie di natura assistenziale dalla sentenza n. 85 del 1979.<br />
Ma il collegamento dell’esonero con la condizione di «non abbiente» è stato dapprima prefigurato, come possibile, da questa Corte (sentenza n. 135 del 1987) e poi posto a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438, per aver, tale disposizione, operato un’indiscriminata abrogazione dell’esonero stesso, trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti (sentenza n. 134 del 1994); esonero poi ripristinato dall’art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in favore della parte soccombente che risulti «non abbiente», essendo l’esonero condizionato all’integrazione di un requisito reddituale significativo della debolezza economica del ricorrente (ordinanza n. 71 del 1998).<br />
Quindi da una parte la condizione soggettiva di “lavoratore” non ha mai comportato alcun esonero dall’obbligo di rifusione delle spese processuali in caso di soccombenza totale nelle controversie promosse nei confronti del datore di lavoro; d’altra parte nelle controversie di previdenza ed assistenza sociale, promosse nei confronti degli enti che erogano prestazioni di tale natura, la condizione di assicurato o beneficiario della prestazione deve concorrere con un requisito reddituale perché, in via eccezionale, possa comportare siffatto esonero.<br />
La ragione di tale eccezione in favore della parte soccombente «non abbiente», e quindi “debole”, risiede nella diretta riferibilità della prestazione previdenziale o assistenziale, oggetto del contenzioso, alla speciale tutela prevista dal secondo comma dell’art. 38 Cost., che mira a rimuovere, o ad alleviare, la situazione di bisogno e di difficoltà dell’assicurato o dell’assistito.<br />
Invece la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste), nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente – pur nell’ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) ? per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente. Di ciò non si è dubitato in riferimento all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo vigente fino al 2009; ma lo stesso può affermarsi nell’attuale formulazione della medesima disposizione, quale risultante dalla presente dichiarazione di illegittimità costituzionale. Dalla quale comunque consegue che la circostanza – segnalata dal giudice rimettente – che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite.<br />
19.? Né la ritenuta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale è revocata in dubbio dai citati parametri sovranazionali interposti, che vietano trattamenti discriminatori basati sul censo.<br />
La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte “debole” del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest’ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. con l’innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Si sono già ricordate le disposizioni di favore contenute negli artt. 10 e 11 della legge n. 533 del 1973 (peraltro successivamente abrogati); ad esse può aggiungersi anche l’art. 13, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», il quale prevede che il contributo unificato per le spese di giustizia è ridotto alla metà per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.<br />
Più in generale può dirsi che è rimesso alla discrezionalità del legislatore ampliare questo favor praestatoris, ad esempio rimodulando, in termini di minor rigore o finanche di esonero, il previsto raddoppio di tale contributo in caso di rigetto integrale, o di inammissibilità, o di improcedibilità dell’impugnazione (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002).<br />
20.? In conclusione risulta non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, mirante ad innestare nella disposizione censurata, come deroga alla regola secondo cui la parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa – oltre alle ipotesi nominativamente previste dalla disposizione stessa, come integrate dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini di cui sopra al punto 16. – un’ulteriore deroga centrata sulla natura della lite, perché controversia di lavoro, ed a favore solo del lavoratore che agisca in giudizio nei confronti del datore di lavoro.<br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara inammissibile l’intervento della Confederazione generale italiana del lavoro;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;<br />
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d. l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Giovanni AMOROSO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2018-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2018 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2016 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-12-2-2016-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-12-2-2016-n-77/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-12-2-2016-n-77/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2016 n.77</a></p>
<p>Pres. Silvestri &#8211; Est. Ciliberti Rimessa alla Corte di Giustizia U.E. la questione relativa alla mancata indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici 1.Contatti della P.A. – Elaborati progettuali – Valutazione di adeguatezza e completezza – Discrezionalità tecnica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-12-2-2016-n-77/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2016 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-12-2-2016-n-77/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2016 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri &#8211; Est. Ciliberti</span></p>
<hr />
<p>Rimessa alla Corte di Giustizia U.E. la questione relativa alla mancata indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contatti della P.A. – Elaborati progettuali – Valutazione di adeguatezza e completezza – Discrezionalità tecnica – Conseguenze.</p>
<p>2.Contratti della P.A. – Mancata separata indicazione costi di sicurezza aziendale – Corte di Giustizia U.E. – Rinvio – Contrasto – Normativa comunitaria – Ragioni – Conseguenze.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La valutazione, svolta dalla competente commissione di gara, sull’adeguatezza e la completezza degli elaborati progettuali disciplinati nell’art. 36 del d.P.R. n. 207/2010, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, insindacabile in sede giurisdizionale, se non per macroscopici vizi di illogicità e incongruità<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Pertanto, l’offerta tecnica, ritenuta adeguata e sufficiente nel suo corredo documentativo dalla commissione, appare immune da vizi di illogicità o manifesta contraddittorietà (nella specie, tali vizi non sono ravvisabili, atteso che entrambi i progetti esecutivi delle imprese prima e seconda classificata, presentano un sufficiente grado di completezza).</p>
<p>2. Va rimessa alla Corte di Giustizia U.E. il quesito &#8220;<em>Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale</em>”.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., IV 16 febbraio&nbsp;2012, n.&nbsp;820; <em>idem</em>,&nbsp;IV, 14 ottobre 2011,&nbsp;n. 5540; <em>idem</em>, VI, 12 otytobre&nbsp;2011, n. 5519.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00077/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00334/2015 REG.RIC.<br />
N. 00342/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sui seguenti riuniti ricorsi:<br />
1) ricorso numero di registro generale 334 del 2015, proposto da Spinosa Costruzioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Dover Scalera, Gabriele Di Paolo e, in aggiunta, dall’avv. Fabio Priolo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Roma n. 9, presso lo studio dell’avv. Fabio Priolo,</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di Monteroduni, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Clementino Pallante e Michele Coromano, con elezione di domicilio in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137,</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>-I.c.i. Impresa Costruzioni Industriali S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Ricci e dall’avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto in Campobasso via Umberto I, n. 43;<br />
-Alba Costruzioni S.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi,<br />
&nbsp;<br />
2) ricorso numero di registro generale 342 del 2015, proposto da Melfi S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Iambrenghi e Francesco Caputi Iambrenghi, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Mazzini n. 107, presso lo studio dell’avv. Claudio Neri,</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di Monteroduni, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Clementino Pallante e Michele Coromano, con elezione di domicilio in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137,</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>&#8211; costituenda A.t.i. &#8211; I.c.i. Impresa Costruzioni Industriali S.r.l. e Alba Costruzioni S.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Ricci e dall’avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio e<br />
&#8211; Alba Costruzioni S.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;<br />
&#8211; Spinosa Costruzioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dover Scalera e Gabriele Di Paolo, e in aggiunta dall’avv. Fabio Priolo, con elezione di dom<br />
&#8211; Ottoerre Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
quanto al ricorso n. 334 del 2015, dei seguenti atti: 1)la determina del Comune di Monteroduni datata 5.8.2015, di aggiudicazione definitiva della gara di appalto integrato <em>ex</em> art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dei “<em>lavori di realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell’area per gli insediamenti produttivi del Comune di Monteroduni</em>”, alla costituenda A.t.i. tra I.c.i. Impresa costruzioni Industriali S.r.l. (mandataria) e Alba Costruzioni S.c.p.a. (mandante); 2)il provvedimento di comunicazione del R.u.p.<em> ex </em>art. 79 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 prot. n. 3948 datato 5.8.2015; 3)la determina n. 2 datata 19.1.2015 di aggiudicazione provvisoria della gara a favore del medesimo costituendo raggruppamento; 4)i verbali di gara della commissione aggiudicatrice dal n. 1 del 23.9.2014 al n. 8 del 2.12.2014; 5)ove occorra, il bando e il disciplinare di gara, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa l’eventuale approvazione del progetto esecutivo aggiudicatario; nonché per la declaratoria di inefficacia e invalidità della consegna dei lavori in via di urgenza, se intervenuta, e del contratto di appalto, ove nelle more stipulato; e per il risarcimento in forma specifica, ovvero in subordine, per equivalente;<br />
quanto al ricorso n. 342 del 2015, 1)la determina n. 29 datata 5.8.2015, con la quale il responsabile dell’Area tecnica “ll.pp.- espropri”, nonché R.u.p. del Comune di Monteroduni, ha conferito, nell’ambito del “<em>Contratto d’area Molise interno</em>”, l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto integrato<em> ex</em> art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dei “<em>lavori di realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell’area per gli insediamenti produttivi del Comune di Monteroduni – primo lotto funzionale e primo stralcio</em>”, alla costituenda A.t.i. tra I.c.i. Impresa costruzioni Industriali S.r.l. (mandataria) e Alba Costruzioni S.c.p.a. (mandante); 2)la nota p.e.c. di comunicazione del predetto provvedimento a firma del R.u.p. prot. n. 3948 datato 5.8.2015; 3)la determina n. 2 datata 19.1.2015 di approvazione dei verbali e di aggiudicazione provvisoria della gara a favore del medesimo costituendo raggruppamento; 4)la nota p.e.c. di comunicazione prot. n. 392 del 19.1.2015; 5)le determinazioni contenute nei verbali di gara della commissione aggiudicatrice, nella parte in cui non hanno comminato l’esclusione dalla procedura dell’A.t.i. risultata aggiudicataria, collocandola illegittimamente al primo posto della graduatoria e relegando la ricorrente Melfi al terzo posto nella suddetta graduatoria, oggetto di gravame unitamente alla verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, con espressa richiesta di subentro della ricorrente che risulta, allo stato, terza graduata, nell’aggiudicazione e nel contratto, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.;<br />
&nbsp;<br />
Visti i riuniti ricorsi, con i relativi allegati, nonché le successive memorie delle ricorrenti principali nei riuniti ricorsi;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le successive memorie dell’Amministrazione comunale intimata, nonché gli atti di costituzione e le memorie delle società controinteressate ed infine il ricorso incidentale della società Spinosa Costruzioni nel ricorso n.r.g. 342/2015;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>I – Il Comune di Monteroduni (Is) ha bandito una procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori stradali in area industriale, mediante appalto integrato <em>ex</em> art. 53 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, sulla base di un finanziamento regionale di euro 2.320.391,30. Il disciplinare di gara prevede che possano partecipare imprese in possesso della qualificazione s.o.a. iscritte nelle categorie terza OG3 e seconda OG6. Partecipano quattro concorrenti e la gara viene aggiudicata alla costituenda A.t.i. tra I.c.i. S.r.l. e Alba Costruzioni S.c.p.a., sennonché la seconda classificata, società Spinosa Costruzioni Generali, ritenendo che il progetto esecutivo presentato dall’aggiudicataria non sia completo e che la medesima non abbia neppure fornito specificazioni sui costi della sicurezza aziendale, insorge con il ricorso n.r.g. 334/2015, notificato il 7.9.2015 e depositato il 16.9.2015, per impugnare i seguenti atti: 1)la determina del Comune di Monteroduni datata 5.8.2015, di aggiudicazione definitiva della gara di appalto integrato <em>ex</em> art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dei “<em>lavori di realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell’area per gli insediamenti produttivi del Comune di Monteroduni</em>”, alla costituenda A.t.i. tra I.c.i. Impresa costruzioni Industriali S.r.l. (mandataria) e Alba Costruzioni S.c.p.a. (mandante); 2)il provvedimento di comunicazione del r.u.p. <em>ex</em> art. 79 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 prot. n. 3948 datato 5.8.2015; 3)la determina n. 2 datata 19.1.2015 di aggiudicazione provvisoria della gara a favore del medesimo costituendo raggruppamento; 4)i verbali di gara della commissione aggiudicatrice dal n. 1 del 23.9.2014 al n. 8 del 2.12.2014; 5)ove occorra, il bando e il disciplinare di gara, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa l’eventuale approvazione del progetto esecutivo aggiudicatario. La ricorrente società Spinosa Costruzioni chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia e invalidità della consegna dei lavori in via di urgenza, se intervenuta, e del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, nonché il risarcimento in forma specifica, ovvero in subordine, per equivalente. Deduce quindi i seguenti motivi di ricorso: 1)inammissibilità dell’offerta aggiudicataria per violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 26 comma 3 quinto periodo del d.lgs. n. 81/2008, violazione dell’obbligo di indicare negli appalti pubblici i costi aziendali della sicurezza (c.d. rischio specifico), difetto di istruttoria, travisamento, eccesso di potere per illogicità manifesta per la non rilevata omessa indicazione dei costi della sicurezza aziendale da parte dell’A.t.i. aggiudicataria; 2)violazione e falsa applicazione della <em>lex specialis</em>, violazione del principio di <em>par condicio competitorum</em>, difetto di istruttoria, travisamento, eccesso di potere per illogicità manifesta, per avere la commissione ammesso a partecipare alla gara l’offerta della costituenda A.t.i. aggiudicataria, ancorché priva degli elaborati progettuali imposti a pena di esclusione, violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 33 ss del D.P.R. n. 207/2010; 3)ulteriore violazione e falsa applicazione della <em>lex specialis</em> di gara, violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 35 D.P.R. n. 207/2010, violazione del principio di<em> par condicio</em>, difetto di istruttoria, travisamento, eccesso di potere per illogicità manifesta, per avere la commissione ammesso l’offerta priva di relazione geologica; 4)violazione e falsa applicazione dell’art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 e della<em> lex specialis </em>della gara, difetto di istruttoria, travisamento, eccesso di potere per illogicità manifesta per la non rilevata mancanza nella compagine di progettisti, della figura di un geologo iscritto all’albo professionale; 5)violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, violazione e falsa applicazione dell’obbligo di comprovare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi da parte del progettista incaricato, difetto di istruttoria, travisamento, eccesso di potere per illogicità manifesta, per la non rilevata omessa comprova del possesso dei requisiti in capo al progettista incaricato dall’A.t.i. aggiudicataria.<br />
Con successive note di udienza e memorie, la ricorrente società Spinosa Costruzioni ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.<br />
Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Si costituisce la controinteressata I.c.i. S.r.l., per resistere nel giudizio. Con successive memorie insiste per la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza collegiale n. 149/2015, questa Sezione respinge la domanda cautelare della ricorrente. Con ordinanza n. 5035 del 2015, il Consiglio di Stato, V Sezione, accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto dispone la misura della sospensiva degli atti impugnati, negata in primo grado.<br />
Con il riunito ricorso n.r.g. 342/2015, notificato il 14.9.2015 e depositato il 22.9.2015, insorge anche la società Melfi, per impugnare i seguenti atti: 1)la determina n. 29 datata 5.8.2015, con la quale il responsabile dell’Area tecnica “ll.pp. &#8211; espropri”, nonché R.u.p. del Comune di Monteroduni, ha conferito, nell’ambito del “<em>Contratto d’area Molise interno</em>”, l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto integrato ex art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dei “<em>lavori di realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell’area per gli insediamenti produttivi del Comune di Monteroduni – primo lotto funzionale e primo stralcio</em>”, alla costituenda A.t.i. tra I.c.i. Impresa costruzioni Industriali S.r.l. (mandataria) e Alba Costruzioni S.c.p.a. (mandante); 2)la nota p.e.c. di comunicazione del predetto provvedimento a firma del R.u.p. prot. n. 3948 datato 5.8.2015; 3)la determina n. 2 datata 19.1.2015 di approvazione dei verbali e di aggiudicazione provvisoria della gara a favore del medesimo costituendo raggruppamento; 4)la nota p.e.c. di comunicazione prot. n. 392 del 19.1.2015; 5)le determinazioni contenute nei verbali di gara della commissione aggiudicatrice, nella parte in cui non hanno comminato l’esclusione dalla procedura dell’A.t.i. risultata aggiudicataria, collocandola illegittimamente al primo posto della graduatoria e relegando la ricorrente Melfi al terzo posto nella suddetta graduatoria, oggetto di gravame unitamente alla verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria. La ricorrente società Melfi chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, con espressa richiesta di subentro della ricorrente che risulta, allo stato, terza graduata, nell’aggiudicazione e nel contratto, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; deduce quindi i seguenti motivi di ricorso: violazione di legge, art. 93 comma 5 d.lgs. n. 163/2006, artt. 26, 33 e seguenti D.P.R. n. 207/2010, violazione della<em> lex specialis</em>, art. 3 pag. 14 del disciplinare di gara, violazione dei principi di buon andamento e <em>par condicio</em> (art. 97 Cost.), eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, sviamento (con riferimento all’A.t.i. aggiudicataria censura la mancanza di un progetto esecutivo; con riferimento alla seconda classificata impresa Spinosa Costruzioni Generali, censura la mancanza di alcuni elaborati essenziali del progetto esecutivo).<br />
Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Si costituiscono, con separati atti, le controinteressate I.c.i. S.r.l. e Spinosa Costruzioni Generali, per resistere nel giudizio. Chiedono, anche con successive memorie, la reiezione del ricorso.<br />
La società Spinosa propone, altresì, ricorso incidentale, per impugnare tutti gli atti già gravati con il ricorso principale, nella parte in cui non è stata esclusa la ricorrente Melfi, terza classificata, per la mancata indicazione dei costi della sicurezza e per la asserita irregolarità della partecipazione di due professionisti (geologo e archeologo) alla progettazione esecutiva generale. Deduce i seguenti motivi: 1)inammissibilità dell’offerta per violazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006, e art. 26 comma 3 quinto periodo del d.lgs. n. 81/2008, violazione dell’obbligo di indicare negli appalti pubblici i costi aziendali di sicurezza (c.d. rischio specifico); 2)inammissibilità dell’offerta per violazione dell’art. 91 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, violazione dei divieto di subappalto per le relazioni geologiche.<br />
Con ordinanza n. 150/2015, questa Sezione respinge la domanda cautelare della ricorrente principale.<br />
All’udienza del 12 gennaio 2016, la causa è riservata. Nella successiva camera di consiglio del 27 gennaio 2016 viene sciolta la riserva.<br />
II – I ricorsi vanno opportunamente riuniti, stante la loro connessione oggettiva e, in parte, soggettiva.<br />
III – Il ricorso n.r.g. 334/2015 è in parte infondato, per la restante parte la decisione del ricorso è sospesa, fino all’esito del proponendo quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il ricorso n.r.g. 342/2015 è infondato. Il ricorso incidentale al n.r.g. 342/2015 è, conseguentemente, improcedibile per difetto di interesse.<br />
IV – Il ricorso n.r.g. 334/2015, proposto dalla seconda classificata nella gara di appalto del Comune di Monteroduni, impresa Spinosa Costruzioni, si articola su cinque motivi di gravame: 1)l’A.t.i. prima classificata non ha indicato nell’offerta tecnica gli oneri della sicurezza e ciò sarebbe ragione di esclusione dalla gara, 2)mancherebbe nell’offerta tecnica dell’A.t.i. prima classificata un progetto esecutivo completo, quale richiesto dal bando di gara; 3)mancherebbe nell’offerta tecnica dell’A.t.i. prima classificata una relazione geologica completa, quale richiesta dal bando di gara; 4)mancherebbe la figura del geologo incaricato, nella compagine dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva dell’A.t.i. prima classificata; 5)mancherebbe, nell’offerta tecnica dell’A.t.i. prima classificata, la documentazione comprovante i requisiti tecnico-organizzativi del progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo.<br />
V – Soprassedendo sulla prima censura del ricorso n.r.g. 334/2015, di cui si dirà più oltre, il Collegio ritiene inattendibili le altre quattro doglianze.<br />
VI – Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente Spinosa Costruzioni, il progetto esecutivo dell’A.t.i. costituenda tra le società I.c.i. e Alba Costruzioni, prima classificata nella gara, risulta munito delle allegazioni indispensabili, anche se non proprio di tutta la documentazione prevista dalla normativa di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010. Sennonché, l’adeguatezza e la completezza del detto progetto esecutivo sono state accertate dalla commissione di gara, nel verbale n. 3 del 7.10.2015, nonché dal responsabile unico del procedimento (r.u.p.) nella validazione del progetto eseguita il 10.8.2015 (prot. n. 3989). La normativa di riferimento, presa a parametro della valutazione del progetto esecutivo è, senz’altro, il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (recante il Codice dei contratti pubblici), il quale all’art. 93, quinto comma, prevede che &lt;&lt;<em>il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto è costituito dall&#8217;insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall&#8217;elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell&#8217;opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all&#8217;articolo 5</em>&gt;&gt;. Tale normativa è poi integrata dalla disciplina prevista nell’art. 37 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici). L’art. 37 citato, più dettagliatamente, stabilisce quanto segue, ai commi quinto e seguenti. &lt;&lt;…<em>5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità. 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l&#8217;altro: 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l&#8217;indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere; 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi; 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l&#8217;esecuzione; b) la relazione di calcolo contenente: 1) l&#8217;indicazione delle norme di riferimento; 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie; 3) l&#8217;analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; 4) le verifiche statiche. 7. Nelle strutture che si identificano con l&#8217;intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative. 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie; b) l&#8217;elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo; c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature. 9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento</em>&gt;&gt;.<br />
Da una semplice lettura della citata normativa &#8211; legislativa e regolamentare &#8211; emerge con sufficiente chiarezza che essa non contiene, né invero potrebbe contenere, un elenco compiuto ed esauriente degli atti o degli elaborati destinati a comporre e integrare il progetto esecutivo di un’opera pubblica, bensì reca in sé molteplici prescrizioni e indicazioni, sia generali che specifiche, su come il progetto esecutivo debba essere redatto, con un’ampia gamma di variazioni prescrittive flessibili, in relazione alla specificità dell’opera da progettare. Tali parametri normativi e regolamentari lasciano alla stazione appaltante, in particolare al seggio tecnico di gara, un discreto margine di apprezzamento e di valutazione sull’adeguatezza e sulla completezza del progetto. Invero, l’art. 36 del citato D.P.R. n. 207/2010 stabilisce che il progetto esecutivo sia esplicazione del progetto definitivo &#8211; il quale peraltro, di per sé, già reca un sufficiente livello di dettaglio &#8211; e debba essere costituito &lt;&lt;<em>dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione dell’opera</em>&gt;&gt;. Il successivo art. 37 del medesimo Regolamento aggiunge che i progetti debbano essere &lt;&lt;<em>redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento</em>&gt;&gt;. E’ facile comprendere come la valutazione, svolta dalla competente commissione di gara, circa l’adeguatezza e la completezza degli elaborati progettuali, costituisca esercizio di discrezionalità tecnica, come tale insindacabile in sede giurisdizionale, se non per macroscopici vizi di illogicità e incongruità (cfr.: Cons. Stato, IV 16.2.2012 n. 820; idem IV, 14.10.2011 n. 5540; idem VI, 12.10.2011 n. 5519).<br />
Per meglio approfondire, il Collegio osserva, nel dettaglio, che gli elaborati ritenuti dalla ricorrente Spinosa Costruzioni come mancanti nel progetto esecutivo dell’aggiudicataria sarebbero i seguenti: i profili longitudinali della rete idrica e delle reti fognanti bianca e nera, i calcoli illuminotecnici, il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, il quadro di incidenza della manodopera, i calcoli esecutivi delle reti, le planimetrie e cartografie delle aree Sic-Zps-Iba e delle aree a rischio idrogeologico, la relazione archeologica, i calcoli dell’impianto di trattamento acque piovane, le indagini geotecniche per la stabilizzazione dei terreni, il progetto delle opere di mitigazione ambientale, il piano di gestione di materie e rocce di scavo.<br />
L’offerta tecnica prodotta in gara dall’A.t.i. aggiudicataria non presenta macroscopiche carenze, come puntualmente asseverato nella perizia di parte, a firma dell’arch. Cambio, dalla stessa A.t.i. controinteressata versata in atti. La medesima offerta tecnica contiene, viceversa, la seguente documentazione: la relazione sugli impianti idraulici (doc. 03); la planimetria generale di progetto della rete idrica (Tec. 24.27); i particolari costruttivi delle reti idriche e fognanti (Tec. 25.28); gli elaborati delle sezioni trasversali delle reti (Tec. 15.18, 16.19, 17.20, 18.21, 19.22, 14.17, 13.16, 12.15, 11.14); la relazione sull’impianto di pubblica illuminazione, comprensiva dei calcoli di illuminotecnica (doc. 04); la relazione generale e gli elaborati grafici, recanti indicazioni atte alla manutenzione dell’opera, in sostituzione del piano di manutenzione generale; il calcolo esecutivo dell’impianto di pubblica illuminazione e i dimensionamenti tecnici di tutti gli altri impianti, in sostituzione del documento recante i calcoli esecutivi delle reti; il progetto esecutivo dell’impianto di trattamento acque di prima pioggia (Tec. 30.33); le planimetrie e cartografie individuanti le aree protette e le aree a rischio idrogeologico (anche se sono le medesime già presenti nel progetto definitivo); la carta geomorfologica e le relazioni geologiche, geotecniche e sismiche (che tuttavia sono le medesime già presenti nel progetto definitivo); lo studio di inserimento urbanistico (Tec. 05.08) e il foto-inserimento delle principali soluzioni ambientali (Amb. 01.36), sostitutivi del progetto delle opere di mitigazione ambientale; la relazione generale (doc. 02) e una planimetria sui siti di cava e deposito (Mat. 91.40), sostitutivi del piano di gestione del materiale da scavo.<br />
Se la commissione di gara ha ritenuto adeguato e sufficiente il corredo documentativo del progetto esecutivo dell’A.t.i. ricorrente, tale giudizio, ancorché discutibile sul piano della valutazione tecnica, appare immune da vizi di illogicità o manifesta contraddittorietà. Pertanto, il secondo motivo del ricorso n.r.g. 334/2015 dev’essere disatteso.<br />
VII – Anche la terza censura del ricorso n.r.g. 334/2015 è da ritenersi infondata.<br />
La ricorrente società Spinosa Costruzioni si duole della mancata esclusione dalla gara dell’offerta dell’A.t.i. aggiudicataria, nonostante l’asserita mancanza di una relazione geologica a corredo del progetto esecutivo (quale prescritta dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici). L’asserzione è smentita dal fatto che il progetto dell’aggiudicataria sia, in effetti, corredato da una relazione geologica, benché si tratti del medesimo documento già presente nel progetto definitivo. Si consideri che il progetto esecutivo dell’aggiudicataria – nella sua versione<em> standard</em>, al netto delle proposte migliorative &#8211; non apporta modifiche geometriche, funzionali, dimensionali o plano-altimetriche al progetto definitivo posto a base di gara, sicché non si è resa necessaria una nuova perizia geologica, a corredo dell’esecutivo. Peraltro, il bando e il disciplinare di gara nulla dicono, a tal proposito, non prescrivendo la redazione di una perizia geologica più dettagliata e specifica di quella già allegata al progetto definitivo. Pertanto, non si può ravvisare alcuna particolare irregolarità viziante, rilevabile come tale, nella trasposizione in sede esecutiva del documento geologico già presente nel progetto definitivo. Il fatto che altri concorrenti alla gara si siano peritati di produrre una nuova e più dettagliata relazione geologica non si traduce, di per sé, in una violazione della “<em>par condicio</em>”. Né vi è violazione dell’art. 35 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010), nella parte in cui tale disposizione prevede che il progetto esecutivo contenga &lt;&lt;<em>almeno le medesime relazione specialistiche contenute nel progetto definitivo</em>&gt;&gt;. Paradossalmente, ciò che ha fatto l’A.t.i. aggiudicataria, riproponendo nella redazione di esecutivo una perizia già allegata al progetto definitivo, appare pedissequa attuazione della disposizione regolamentare da ultimo citata.<br />
Se è vero che l’A.t.i. aggiudicataria ha utilizzato, per la redazione del progetto esecutivo, elaborati progettuali e relazioni specialistiche resi disponibili dalla stazione appaltante con il progetto definitivo, è altresì vero che tale prassi – quand’anche in ipotesi discutibile sul piano della deontologia professionale del tecnico redattore &#8211; non è vietata dalla vigente normativa di settore, anzi, stando alla lettera del citato art. 35 del D.P.R. n. 207/2010, sembrerebbe esplicitamente consentita.<br />
E’ appena il caso di aggiungere che la prassi di trasporre nel progetto esecutivo relazione ed elaborati specialistici del progetto definitivo non potrebbe non incidere in senso negativo sulla valutazione di qualità della progettazione esecutiva, sicché – nel caso di specie – sembrerebbe scarsamente giustificata la scelta caduta su un progetto esecutivo di qualità tecnica inferiore, proprio in ragione del suo carattere compilativo e assemblatore di componenti della progettualità presupposta. Tale considerazione, tuttavia, esula dall’oggetto del giudizio, poiché non vi è nel ricorso n.r.g. 334/2015 un’esplicita censura sull’incongruità o sulla manifesta irragionevolezza del giudizio tecnico della commissione di gara.<br />
VIII – In conseguenza di quanto sopra osservato, non solo appare infondato il terzo motivo del ricorso n.r.g. 334/2015, ma anche la quarta censura del medesimo ricorso deve essere disattesa. Se, infatti, è ammissibile il riuso, in sede di progetto esecutivo, di una relazione geologica già presente nel progetto definitivo, ne discende che sia del tutto irrilevante l’assenza della figura del geologo nella compagine dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva dell’A.t.i. prima classificata, in specie se si considera che la presenza di tale figura professionale non sia esplicitamente, né direttamente prevista o prescritta dalla “<em>lex specialis</em>” di gara.<br />
IX – Infine, deve ritenersi generico e inammissibile il quinto motivo di censura della ricorrente Spinosa Costruzioni, nella parte in cui si duole dell’asserita mancanza, nell’offerta tecnica dell’A.t.i. prima classificata, della documentazione comprovante i requisiti tecnici del progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo. Invero, detta doglianza non precisa, neppure in sede di ulteriori memorie, quali siano i punti di debolezza della valutazione di conformità dei requisiti del progettista incaricato dall’A.t.i. aggiudicataria, la cui competenza e idoneità professionale risulta asseverata proprio dalla valutazione del seggio di gara.<br />
X – Passando all’esame del riunito ricorso principale n.r.g. 342/2015, proposto dalla terza classificata nella gara, impresa Melfi s.r.l., con l’intento di scalzare dalla graduatoria le prime due (cioè l’A.t.i. aggiudicataria e la stessa impresa Spinosa Costruzioni, ricorrente principale nel connesso ricorso n.r.g. 334/2015), il Collegio ritiene infondate le due censure in esso proposte, relative ai seguenti profili: 1)l’incompletezza del progetto esecutivo dell’A.t.i. aggiudicataria e la non valutabilità geologica e geognostica del progetto della stessa A.t.i.; 2)l’incompletezza del progetto esecutivo dell’impresa Spinosa Costruzioni Generali, seconda classificata e la mancanza delle relazioni specialistiche nell’offerta tecnica della medesima impresa Spinosa.<br />
XI – La ricorrente Melfi S.r.l., invero, denuncia &#8211; alla stregua di quanto dedotto nel parallelo, riunito ricorso n.r.g. 334/2015, dalla concorrente seconda classificata, Spinosa Costruzioni &#8211; l’inidoneità e l’incompletezza del progetto esecutivo presentato dall’A.t.i. aggiudicataria, poiché ritenuto privo dei seguenti allegati: 1)le relazioni specialistiche per le opere stradali, per le strutture prefabbricate e per le opere di sostegno; 2)i calcoli esecutivi delle strutture in cemento armato per pozzetti, rete idrica e fognaria e strutture in terra armata a sostegno della rotatoria; 3)il piano di manutenzione dell’opera; 4)il quadro di incidenza della manodopera; 5)lo schema di contratto e la parte amministrativa del capitolato speciale; 6)la relazione geologica, la carta geomorfologica e la relazione geotecnica.<br />
Con riferimento al progetto presentato dalla seconda classificata, impresa Spinosa Costruzioni Generali, la ricorrente Melfi S.r.l., nel secondo motivo di ricorso, segnala la mancanza della seguente documentazione: 1)la relazione per le opere stradali; 2)la relazione geologica di sintesi (stante, peraltro, la mancata sottoscrizione di sette elaborati della relazione geologica); 3)le relazioni di calcolo delle strutture in cemento armato; 4)il calcolo delle strutture di sottofondazione stradale.<br />
XII &#8211; Il Collegio ritiene che tali censure trovino adeguata risposta nelle considerazioni già svolte al capo <em>sub V </em>della presente sentenza. E’ appena il caso di ribadire che i vigenti parametri normativi e regolamentari lasciano alla stazione appaltante un certo margine di apprezzamento e di valutazione sull’adeguatezza e sulla completezza del progetto. Invero, l’art. 36 del citato D.P.R. n. 207/2010 stabilisce che il progetto esecutivo sia esplicazione del progetto definitivo e debba essere costituito &lt;&lt;<em>dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione dell’opera</em>&gt;&gt;. Il successivo art. 37 del medesimo Regolamento aggiunge che i progetti debbano essere &lt;&lt;<em>redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento</em>&gt;&gt;. E’ facile comprendere come la valutazione, svolta dalla competente commissione di gara, circa l’adeguatezza e la completezza degli elaborati dell’offerta tecnica, costituisca esercizio di discrezionalità tecnica, come tale insindacabile in sede giurisdizionale, se non per macroscopici vizi di illogicità e incongruità (cfr.: Cons. Stato, IV 16.2.2012 n. 820; idem IV, 14.10.2011 n. 5540; idem VI, 12.10.2011 n. 5519). Nella specie, tali vizi non sono ravvisabili, atteso che entrambi i progetti esecutivi delle imprese prima e seconda classificata, presentano un sufficiente grado di completezza.<br />
Più precisamente, per il progetto dell’A.t.i. aggiudicataria, va rilevato quanto segue: 1)negli elaborati Tec. 20.23, Tec. 21.24 e Tec. 22.25, sono indicate le caratteristiche dimensionali, qualitative e materiche delle opere stradali, delle strutture prefabbricate e delle opere di sostegno, le quali tengono luogo delle relazioni specialistiche mancanti; 2)definizione e dimensionamento delle strutture ed opere sono riportati all’interno degli elaborati grafici, mentre l’utilizzo di elementi in cls prefabbricati, prodotti in stabilimento e forniti in cantiere, esime dalla specificazione dei calcoli esecutivi delle strutture in cemento armato; 3)le indicazioni sulla manutenzione delle opere e sull’incidenza della manodopera sono contenute negli elaborati grafici e nella relazione generale (doc. 02); 4)lo schema di contratto e la parte amministrativa del capitolato speciale sono i medesimi proposti dalla stazione appaltante; 6)la relazione geologica è la medesima contenuta nel progetto definitivo.<br />
Invece, per il progetto della seconda classificata, impresa Spinosa Costruzioni Generali, va rilevato quanto segue: 1)sono presenti nel progetto tutte le relazioni specialistiche già contenute nel progetto definitivo, integrate dalle ulteriori relazioni sismica, geotecnica, archeologica, piano di gestione delle materie, relazione di interferenze, relazione idrogeologica e idraulica, relazione tecnica e tabulato dei libretti di campagna; la relazione per le opere stradali è la medesima del progetto definitivo; 2)la relazione geologica di sintesi è compresa negli elaborati 2.18b e 2.18c, gli elaborati geotecnici sono stati sottoscritti dal geologo, mentre la relazione geotecnica è stata sottoscritta dall’ingegnere progettista, in possesso delle necessarie competenze geotecniche; 3)l’utilizzo di strutture prefabbricate esime la concorrente dalla produzione delle relazioni di calcolo delle strutture in cemento armato; 4)il calcolo delle strutture di sottofondazione stradale è contenuto nella relazione sulla gestione delle materie.<br />
Alla luce di tale analisi, si potrebbe, dunque, concludere per l’infondatezza del primo motivo del ricorso n.r.g. 342/2015.<br />
XIII – Nondimeno, un certo pregio va riconosciuto alla censura di cui al punto A.3 del primo motivo del ricorso n.r.g. 342/2015, nella parte in cui esso evidenzia l’assenza di calcoli ed elaborati specifici per le varianti migliorative proposte dall’A.t.i. aggiudicataria (per la rotatoria stradale e per l’impianto di trattamento di acque), che, a dire della ricorrente impresa Melfi, renderebbero le due proposte progettuali non valutabili. Invero, le proposte migliorative formulate dall’A.t.i. aggiudicataria non hanno, evidentemente, la consistenza e la complessità di un progetto esecutivo, forse anche per comprensibili ragioni di economia progettuale, in quanto la stazione appaltante avrebbe potuto ipoteticamente non esprimere gradimento per esse. Le migliorie, a quanto consta, sono state liberamente valutate dal seggio tecnico di gara e per le stesse è stato attribuito un punteggio specifico, fermo restando che la loro realizzazione dovrebbe essere subordinata a un’ulteriore fase di completamento o, per meglio dire, di variante del progetto esecutivo nel senso indicato dalle stesse proposte migliorative. La censura appare peraltro inammissibile, per difetto di interesse, atteso che la rilevata infondatezza della censura relativa al secondo motivo di ricorso (riguardante la presunta incompletezza o inadeguatezza del progetto presentato dalla seconda classificata, impresa Spinosa Costruzioni Generali) priva la ricorrente impresa Melfi, terza classificata, dell’interesse a ottenere l’esclusione della prima classificata dalla gara d’appalto.<br />
XIV – In conseguenza della rilevata infondatezza del ricorso principale n.r.g. 342/2015, deve dichiararsi improcedibile il ricorso incidentale dell’impresa Spinosa Costruzioni Generali, stante il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di esso.<br />
XV – Resta irrisolto e, a giudizio del Collegio, di difficile soluzione il punto relativo alla censura di cui al primo motivo del ricorso n.r.g. 334/2015, circa la mancata indicazione nell’offerta tecnica dei costi interni della sicurezza aziendale, che &#8211; a dire della ricorrente impresa Spinosa Costruzioni &#8211; renderebbe inammissibile l’offerta dell’A.t.i. aggiudicataria.<br />
XVI &#8211; La decisione della questione, invero, non può non risentire delle oscillazioni giurisprudenziali più recenti. L’ordinanza cautelare collegiale di questo T.a.r. n. 149/2015 (poi riformata dal Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare), aveva invero disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso n.r.g. 334/2015, alla luce della presupposta ordinanza di rimessione all’A.P. del Consiglio di Stato (cfr.: IV sezione, n. 2707 del 3.6.2015), nonché di altra autorevole giurisprudenza (cfr.: C.G.A. Sicilia 24.3.2015 n. 305), a tenore della quale la mancata indicazione, in sede di offerta, dei costi della sicurezza non dovrebbe essere considerata come causa di esclusione dalla gara di appalto, se non prevista espressamente come tale dalla <em>lex specialis </em>della gara (cfr., anche Cons. Stato, Ad. Plen., 27.6.2013 n. 16, idem 7.6.2012 n. 21), stante peraltro la necessità di tutela dell’affidamento, che indurrebbe a consentire la regolarizzazione documentale, in sede di soccorso istruttorio<em> ex</em> art. 39, comma 2, del D.L. n. 90/2014. Sennonché, in una data più recente, l’Adunanza Plenaria si è nuovamente espressa sul punto ribadendo il principio che &lt;&lt;<em>non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri della sicurezza aziendale</em>&gt;&gt;, con la conseguenza che l’offerta tecnica priva di tale indicazione dovrebbe essere esclusa dalla gara, anche se non vi sia un’espressa comminatoria di esclusione nella <em>lex specialis </em>della procedura di appalto (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 2.11.2015 n. 9). La giurisprudenza amministrativa, pertanto, si è uniformata, in materia di gare per l’affidamento di lavori pubblici, al principio già statuito dall’Adunanza Plenaria, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 20.3.2015 n. 3), a tenore del quale &lt;&lt;<em>nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura, anche se non previsto dal bando di gara</em> &gt;&gt; (cfr., anche: Cons. Stato V, 25.11.2015 n. 5355; idem V, 1.10.2015 n. 4583; idem III, 15.6.2015 n. 2941). In proposito, si è ritenuto che l’omessa indicazione dei detti costi, al di là dell’inadempimento di norme specifiche, determina “<em>incertezza assoluta sul contenuto dell&#8217;offerta per difetto di un suo elemento essenziale</em>”, comportando perciò, anche se non prevista nella <em>lex specialis</em>, l&#8217;esclusione dalla procedura dell&#8217;offerta difettosa, per l&#8217;inosservanza di un precetto a carattere imperativo, che imporrebbe un preciso adempimento ai partecipanti alla gara, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non potendosi consentire di integrare successivamente un&#8217;offerta dal contenuto inizialmente carente di un elemento essenziale (cfr.: Cons. Stato V, 25.11.2015 n. 5355).<br />
XVII &#8211; Nondimeno, stante l’orientamento ermeneutico della giurisprudenza amministrativa, deve ora porsi, anche sulla scorta di analoghe iniziative del T.a.r. Piemonte, II sezione (ord. 16.12.2015 n. 1745) e della C.G.A. Siciliana (ord. n. 1/2015), una questione interpretativa &#8211; che proprio con la presente sentenza parziale viene posta all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea &#8211; avente a oggetto la normativa nazionale sull’obbligo di indicazione separata, all’atto delle offerte per una procedura ad evidenza pubblica riguardante una gara d’appalto per lavori, dei costi interni di sicurezza aziendale.<br />
Tale normativa nazionale, com’è noto, discende dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 (recante “<em>Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</em>”), così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 del cod. proc. amm. (d.lgs. n. 104 del 2010, All. A), dalle citate sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015.<br />
L’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in punto di verifica delle offerte anormalmente basse, così dispone: &lt;&lt;<em>Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all&#8217;articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all&#8217;articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all&#8217;articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell&#8217;anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell&#8217;offerta e risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture&gt;&gt;</em>. Dunque, l’obbligo di specifica indicazione dei costi sulla sicurezza aziendale è qui letteralmente riferito ai soli appalti di servizi e forniture. Inoltre, l’art. 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 così dispone: &lt;&lt;<em>Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione</em>&gt;&gt;. In questo caso, quindi, l’obbligo di specifica indicazione dei costi sulla sicurezza aziendale appare essere riferito, genericamente, a tutti gli appalti della P.A., ivi compresi gli appalti di lavori pubblici; eppure, tale obbligo, per come è letteralmente formulata la norma, sembrerebbe incombere sugli enti aggiudicatori, piuttosto che sui concorrenti offerenti.<br />
L’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, nell’ambito della disciplina sulla tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così (similmente) dispone: &lt;&lt;<em>Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma, il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione</em>&gt;&gt;.<br />
Attesa la scarsa chiarezza delle riportate disposizioni, in punto se sia obbligatoria o meno, per le ditte partecipanti a una procedura ad evidenza pubblica concernente la realizzazione di lavori pubblici, l’indicazione separata, nelle offerte, dei costi sulla sicurezza interna aziendale, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., per dirimere l’incertezza interpretativa. E così, con la sentenza n. 3 del 2015 – premessa la distinzione tra i costi c.d. “da interferenze” e i costi interni o aziendali – l’Adunanza plenaria si è pronunciata nel senso che l’obbligo per le ditte partecipanti di indicazione separata, nell’offerta economica, dei costi per la sicurezza aziendale debba ritenersi sussistente anche per le procedure di affidamento relative a contratti pubblici di lavori, pena l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara: quest’ultima conseguenza, quindi, secondo l’Adunanza plenaria, deriva da cogente imposizione di legge, ossia indipendentemente dal fatto che l’obbligo di indicazione separata sia o meno riportato nella<em> lex specialis</em> di gara. A questa soluzione si è pervenuti sulla base di &lt;&lt;<em>un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4</em>&gt;&gt;, del d.lgs. n. 163 del 2006, in modo tale da evitarne un’<em>illogica lettura</em> e per mantenere il necessario presidio dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella Costituzione italiana.<br />
Con la successiva decisione n. 9 del 2015, poi, la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel confermare tale lettura interpretativa, ha affermato che essa ha natura esclusivamente dichiarativa e non, invece, di produzione del diritto. Di conseguenza è stato ritenuto che “<em>non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 3 del 2015</em>”.<br />
La questione interpretativa che, con la presente sentenza parziale, si rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea concerne (similmente ad analoga questione, di recente sollevata dal T.a.r. Piemonte, II Sezione, e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) la compatibilità della descritta normativa nazionale, così come interpretata dalle citate sentenze dell’Adunanza plenaria in funzione nomofilattica, con i principi euro-unitari, di matrice giurisprudenziale, della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE. La questione, in altri termini, tende ad appurare se, nella materia degli appalti pubblici di lavori, i richiamati principi euro-unitari possano essere declinati nel senso che, laddove – come nel caso in esame – la normativa di gara (bando e disciplinare) non abbia prescritto espressamente, ai fini della valida partecipazione a una gara d’appalto per lavori pubblici, la separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nell’offerta economica, e laddove non sia neanche revocato in dubbio che tale offerta, dal punto di vista sostanziale, rispetti i necessari costi di sicurezza, quei principi possano condurre all’esito di mantenere in gara l’impresa che non abbia indicato, nella propria offerta economica, i costi per la sicurezza aziendale, nonostante altre concorrenti lo abbiano invece fatto, anche in chiave di rispetto del canone di <em>favor partecipationis</em>.<br />
Ciò, in considerazione del fatto che la necessità di tale indicazione deriva con certezza, per l’ordinamento nazionale, non dalla lettera delle disposizioni di legge ma solo dal c.d. diritto vivente, ossia dalla richiamata interpretazione nomofilattica del quadro normativo vigente. La tutela del legittimo affidamento, la certezza del diritto e la proporzionalità, come osservato dalla richiamata ordinanza del Cons. Giust. Amm., “<em>sono principi generali del diritto dell’Unione europea, di applicazione trasversale (giurisprudenza pacifica; tra le molte, decisione sul legittimo affidamento, CGUE n. 201 del 10 settembre 2009; n. 383 del 13 marzo 2008; n. 217 del 4 ottobre 2007; sulla certezza del diritto, CGUE n. 576 dell’11 luglio 2013; n. 72 del 16 febbraio 2012; n. 158 del 18 novembre 2008; sulla proporzionalità, CGUE n. 234 del 18 luglio 2013; n. 427 del 28 febbraio 2013), e pure del diritto italiano</em>”: come tali, i richiamati principi devono trovare applicazione anche per le procedure pubbliche di affidamento di appalti il cui valore non raggiunga, come nella specie, la soglia comunitaria.<br />
XVIII – Si procede qui di seguito all’illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale.<br />
Nella fattispecie, viene anzitutto in rilievo il principio della tutela del legittimo affidamento: ciò in quanto, come detto, la disciplina di gara non prevede, nel caso di specie, espressamente l’obbligo di indicazione separata, nell’ambito dell’offerta, degli oneri di sicurezza aziendale. Né, del resto, può dirsi che tale obbligo di indicazione separata può trarsi con certezza dal diritto positivo nazionale, il quale, come visto, data la sua oggettiva incertezza interpretativa, ha richiesto l’intervento, a più riprese, dell’Adunanza Plenaria. Il Collegio, pertanto, si domanda se il principio della tutela del legittimo affidamento, insieme a quelli della certezza del diritto e della proporzionalità, come riconosciuti nel diritto dell’Unione Europea, ostino, o no, a una regola del diritto italiano, come sopra ricostruita (anche sulla base della giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato), che consenta di escludere da una procedura di evidenza pubblica un’impresa che abbia fatto affidamento, per l’appunto, sulla completezza degli atti amministrativi con i quali sia stata indetta una gara. Aspetto centrale della questione è la valutazione dell’effettiva sussistenza di una colpa inescusabile nel comportamento dell’impresa che sia stata esclusa per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza: si assume, infatti, che tale impresa, nel silenzio degli atti di gara, fosse tenuta ad eterointegrare la<em> lex specialis</em> non semplicemente con riguardo a quanto disposto, in via generale, dalla legge (oggettivamente di incerta applicazione), ma nei sensi derivanti dalla richiamata interpretazione estensiva fatta propria dall’Adunanza Plenaria, anche indipendentemente dal fatto che quest’ultima si sia pronunciata anteriormente alla conclusione della fase di presentazione delle offerte.<br />
Nella presente questione, peraltro, assumono rilievo anche i principi comunitari del <em>favor partecipationis</em> e della parità di trattamento sostanziale tra le imprese concorrenti, posto che, nella presente sede giurisdizionale, non è stato revocato in dubbio che l’offerta dell’A.t.i. aggiudicataria fosse effettivamente rispettosa degli oneri di sicurezza necessari. Nessuna parte processuale, nelle proprie difese, ha dedotto che l’offerta dell’A.t.i. aggiudicataria fosse, sostanzialmente, carente del requisito: è pertanto pacifico – perché incontestato &#8211; che quell’offerta rispetti i necessari costi di sicurezza aziendali. L’unica mancanza dell’impresa aggiudicataria sarebbe, pertanto, quella dell’omessa indicazione separata dei costi di sicurezza. Quest’ultima, pertanto, dovrebbe essere esclusa per ragioni di natura esclusivamente formale, senza che sia stata nemmeno concessa la possibilità, mediante il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, di dimostrare che effettivamente l’offerta presentata fosse adeguata anche con riguardo ai costi di sicurezza aziendale. L’applicazione rigorosa della legge italiana, quale interpretata dalle richiamate pronunce dell’Adunanza plenaria, nel non ammettere la possibilità del c.d. soccorso istruttorio, conduce quindi all’automatica esclusione delle imprese che abbiano omesso l’indicazione separata, indipendentemente dal fatto che il requisito, nella sostanza, fosse posseduto: con la conseguenza di restringere indebitamente la platea dei possibili concorrenti e, quindi, con sostanziale violazione dei connessi principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi nell’ambito del territorio dell’Unione sanciti dal TFUE. Ciò in quanto, come è evidente, la censurata normativa italiana potrebbe vieppiù comportare discriminazioni applicative nei confronti delle imprese comunitarie non italiane che volessero partecipare a un appalto di lavori bandito da un’Amministrazione aggiudicatrice italiana, attese le oggettive difficoltà di conoscenza del diritto italiano, quali risultanti dalla riportata interpretazione c.d. nomofilattica dell’Adunanza plenaria e dalla connessa riconosciuta prevalenza del profilo formale (mancanza dell’indicazione separata), rispetto al profilo sostanziale (effettivo rispetto dei costi di sicurezza interni).<br />
XIX &#8211; Sulla base di quanto finora osservato, il Collegio formula pertanto il seguente quesito interpretativo alla Corte di Giustizia U.E.:<br />
“<em>Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale</em>”.<br />
XX -Ai sensi delle vigenti Raccomandazioni, si dispone che la Segreteria di questa Sezione trasmetta alla cancelleria della Corte di Giustizia, mediante plico raccomandato, il fascicolo di causa insieme al testo integrale delle sentenze nn. 3 e 9 del 2015 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.<br />
Visto l’art. 79 cod. proc. amm. e il punto 29 delle Raccomandazioni, il presente giudizio viene sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva, una volta ricevuta la notificazione della decisione emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (<em>ex</em> punto 34 Raccomandazioni).</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti:<br />
&#8211; respinge in parte il ricorso n.r.g. 334/2015, perché infondato nei motivi dal II al V;<br />
&#8211; respinge, perché infondato, il riunito ricorso n.r.g. 342/2015;<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale al n.r.g. 342/2015, stante il sopravvenuto difetto di interesse;<br />
&#8211; dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’U.E., per la soluzione del quesito formulato in motivazione, per l’effetto sospendendo il giudizio nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio pregiudiziale.<br />
&#8211; manda alla Segreteria del T.a.r. di trasmettere alla cancelleria della Corte di Giustizia U.E., mediante plico raccomandato, il fascicolo di causa insieme al testo integrale delle sentenze nn. 3 e 9 del 2015 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato<br />
Spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio dei giorni 12 e 27 gennaio 2016, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore<br />
Domenico De Falco, Referendario</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-12-2-2016-n-77/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2016 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2014 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-22-1-2014-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-22-1-2014-n-77/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-22-1-2014-n-77/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2014 n.77</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru Baufin Sardegna Srl (avv.ti D. Florenzano, S. Manica e S. Segneri) c/ il Comune di Olbia (avv.ti S. Serusi e L. Armandi) 1. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Decadenza per mancato inizio lavori – Termine annuale – Art. 15 D.P.R. 6</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-22-1-2014-n-77/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2014 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-22-1-2014-n-77/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2014 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> Baufin Sardegna Srl (avv.ti D. Florenzano, S. Manica e S. Segneri) c/ il Comune di Olbia (avv.ti S. Serusi e L. Armandi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Decadenza per mancato inizio lavori – Termine annuale – Art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 &#8211; Decorrenza – Dalla comunicazione all’interessato dell’atto </p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Decadenza – Natura oggettiva – Periodi non computabili ai fini della deroga – Factum principis – Vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel prevedere che il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, deve intendersi nel senso che il termine previsto decorre dalla comunicazione all’interessato dell’atto, trattandosi di termine posto a tutela dell’interesse del privato al fine di consentirgli di predisporre i mezzi necessari all’esecuzione dei lavori</p>
<p>2. L’istituto giuridico della decadenza della concessione edilizia, per mancato inizio o completamento dei lavori entro il termine di cui all’art. l’art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, assume carattere oggettivo perché si fonda sul mero decorso del tempo previsto; a tale principio fanno, tuttavia, eccezione i casi di sospensione o proroga connessi a factum principis, forza maggiore o ad altre cause espressamente contemplate dalla legge, non riferibili alla condotta del titolare della concessione e assolutamente ostative ai lavori, le quali producono l’effetto di prolungare automaticamente il tempo massimo stabilito per l’esecuzione delle opere. Pertanto, ai fini della dichiarazione di decadenza del provvedimento non deve essere computato il periodo di tempo in cui, ad esempio, un atto inibitorio della stessa Amministrazione comunale o di altra autorità (nella specie il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo) ha temporaneamente reso inefficace il titolo abilitativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 634 del 2013, proposto da:<br />
Baufin Sardegna Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Damiano Florenzano, Sandro Manica e Sergio Segneri, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio di quest’ultimo, via Sonnino n.84; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Comune di Olbia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sabrina Serusi, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi, via Cugia n.14; <br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del &#8220;provvedimento conclusivo del procedimento n. 135 del 13 maggio 2013&#8221; del Dirigente del Settore Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Olbia, recante &#8220;pronuncia di decadenza del provvedimento conclusivo n. 42 del 17.02.2012 &#8211; intervento e<br />
&#8211; dell&#8217;omessa pronunzia sull&#8217;istanza di proroga dalla Società Baufin Sardegna S.r.l. del 3 maggio 2013;<br />
&#8211; di ogni atto ad essi connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la nota prot. n. 15936 del 13.02.2013 del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Olbia, nonché la nota p<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società Baufin Sardegna Srl è proprietaria di un lotto ubicato in località Porto Rotondo, nella via del Molo, distinto nel NCEU al foglio 2, mappale 42302/98.<br />
Con DUAP presentata il 27 dicembre 2011 chiedeva al Comune di Olbia l’attivazione del procedimento di cui all’art. 1, commi 24 e 25, legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, al fine di poter edificare su detto lotto un manufatto su due livelli, destinato ad ospitare un esercizio pubblico al piano terra ed un appartamento al primo piano.<br />
All’esito dell’istruttoria la richiesta della Baufin Sardegna Srl veniva riscontrata positivamente dal SUAP che, con provvedimento n. 42 del 17 febbraio 2012, autorizzava l’intervento.<br />
In data 15 febbraio 2013 la società ricorrente, che nel frattempo aveva proceduto alle opere preliminari e, in particolare, alla rimozione della vegetazione presente sul sito, presentava al Comune di Olbia comunicazione di inizio lavori.<br />
Precedentemente, peraltro, il 13 febbraio 2013, lo stesso Comune di Olbia aveva avviato il procedimento per l’annullamento d’ufficio del provvedimento n. 42 del 17 febbraio 2012, e nell’ambito di tale procedimento in autotutela il Responsabile del SUAP aveva convocato, per il giorno 28.2.2013, la conferenza di servizi.<br />
In tale sede si chiedeva alla ricorrente il deposito di talune planimetrie e si aggiornavano i lavori alla seduta del 10 aprile 2013.<br />
Nel corso dei lavori di quest’ultima, il dirigente del settore urbanistica edilizia privata e gestione del territorio rilevava che al procedimento in corso (quello volto all’autoannullamento del provvedimento n. 42 del 17 febbraio 2012) si era sovrapposto un fatto nuovo, e cioè l’intervenuta decadenza di tale provvedimento per il mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal suo rilascio.<br />
Contestualmente affermava che tale comunicazione valeva come avvio del procedimento per la conseguente pronuncia di decadenza del provvedimento n. 42 del 17 febbraio 2012.<br />
I lavori della conferenza di servizi venivano quindi aggiornati al 10 maggio 2013, al fine di consentire alla Baufin Sardegna Srl di controdedurre sui motivi dell’anzidetta decadenza.<br />
Con nota del 3 maggio 2013 la ricorrente presentava le sue deduzioni, argomentando in ordine alle circostanze, di fatto e di diritto, che si opponevano alla declaratoria di decadenza del predetto provvedimento, ma ciò malgrado i lavori della conferenza del 10 maggio 2013 si concludevano nel senso di addivenire alla pronuncia di decadenza del provvedimento n. 42 del 17 febbraio 2012 che veniva demandata al Responsabile del SUAP, il quale, in conclusione, adottava l’impugnato provvedimento n. 135 del 13 maggio 2013.<br />
Con le prime 3 censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente lamenta, sotto diversi profili, l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato sul presupposto del decorso del termine annuale assegnato per l’inizio dei lavori che, invece, a suo avviso, non si sarebbe affatto verificato.<br />
Con la 4° censura, invece, contesta la legittimità della sequenza procedimentale che ha condotto all’adozione della decadenza nell’ambito di un procedimento originariamente avviato per un annullamento in autotutela.<br />
Di qui la richiesta, previa sospensione, dell’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Olbia che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />
Alla camera di consiglio del 17 settembre 2013 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.<br />
In vista dell’udienza di trattazione le controparti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Anche alla luce di quanto precisato dalle parti all’odierna udienza di trattazione, può ritenersi incontestato il fatto che il provvedimento n. 42 del 17 febbraio 2012 non è stato comunicato formalmente alla società Baufin Sardegna Srl ma è stato inserito dal Comune di Olbia nell’apposito portale il 1° marzo 2012.<br />
Tale circostanza è rilevante ai fini della definizione del giudizio giacché, nella sostanza, la questione centrale posta a fondamento del ricorso attiene all’individuazione del dies a quo del termine di un anno previsto per l’inizio dei lavori delle opere assentite col titolo edilizio.<br />
Sostiene infatti la difesa comunale che, in quanto atto ampliativo, la concessione edilizia non è soggetta ad obbligo di comunicazione, sicché l’inizio della decorrenza di tale termine deve individuarsi nella data di rilascio del titolo edilizio, e dunque dal 17 febbraio 2012.<br />
Nell’assunto della ricorrente, invece, tale decorrenza non potrebbe essere anteriore quanto meno alla data del 1° marzo 2012, data di inserimento di tale provvedimento nell’apposito portale.<br />
Con riguardo a tale contrapposizione diviene dunque rilevante la questione della natura, recettizia o meno, della concessione edilizia.<br />
Nella disciplina in vigore a livello nazionale, viene in esame l’art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a norma del quale:<br />
“1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. <br />
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga”.<br />
Tale disposizione pare recare una espressa ed esplicita decorrenza del termine “dal rilascio del titolo” che, nella lettura della giurisprudenza più recente richiamata dal Comune resistente, non consente di conferire rilevanza alla comunicazione del titolo agli interessati.<br />
A tale proposito si osserva, infatti, che, secondo alcune pronunce giurisprudenziali, a norma dell’art. 31 della l. 17 agosto 1942, nr. 1150, la decorrenza dei termini dipendeva dalla effettiva conoscenza del provvedimento concessorio, mentre nel vigore della disciplina attuale (art. 15, comma 2 del DPR 380/2001), si fa più frequentemente riferimento alla data di “rilascio” del titolo. <br />
Non mancano, comunque, nella giurisprudenza amministrativa, pronunce secondo le quali la concessione edilizia è un provvedimento “recettizio” che si perfeziona con la comunicazione agli interessati (Consiglio di Stato, V, 27 settembre 1996, nr. 1152; cfr. anche TAR Piemonte, Torino, II, 04 novembre 2008, nr. 2749; TAR Piemonte, Torino, I, 01 settembre 2006, nr. 3166).<br />
Quest’ultimo ordine di principi è dominante nella dottrina specialistica, che, tra le voci più autorevoli, ha evidenziato che la natura del problema dipende dall’interesse tutelato: se si considera che il termine di inizio dei lavori tuteli l’interesse pubblico alla celere esecuzione dei lavori, al fine di non permettere che essi avvengano, rispetto a quello preso in esame al momento del rilascio del titolo, in un contesto urbanistico modificatosi per effetto del trascorrere del tempo, la decorrenza dell’anno per l’inizio dei lavori inizia dalla data del titolo. <br />
Se, invece, si considera il termine come posto a tutela dell’interesse del privato al fine di consentirgli di predisporre i mezzi necessari all’esecuzione dei lavori, decorre dalla data di consegna dell’atto. <br />
Attesa la natura sanzionatoria del termine, il Collegio ritiene preferibile quest’ultima tesi.<br />
La norma previgente, confluita nell’art. 15 del DPR in esame, ossia l’art. 4 L. n. 10/1977, prevedeva che “nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, ….omississ”.<br />
Come detto, la disposizione oggi in vigore è chiara nel fissare, quale termine a quo la data di “rilascio” del titolo, a differenza della disposizione di cui all’art. 4 che, invece, fissava solo una espressa disciplina del termine finale.<br />
Tuttavia, il termine “rilascio” non appare univoco, in prima lettura, perché può sostanzialmente significare (da un punto di vista semantico) sia “emanazione”, sia “consegna”, con ovvie diverse conseguenze ai fini della decorrenza degli effetti. <br />
Tra le due possibili significazioni, la seconda appare sicuramente più rispondente al lessico del legislatore, se si considera che, laddove quest’ultimo avesse voluto fare riferimento alla data della “emanazione” dell’atto, avrebbe usato sinonimi dal più corretto significato tecnico, come “data dell’atto” oppure, “data di adozione” o, più semplicemente “adozione”.<br />
Tra l’altro, in un contesto procedimentale doveroso che trae origine dall’istanza di parte, il termine “rilascio” non può non equivalere a consegna perché l’interesse della parte è di natura pretensiva, ossia attiene alla acquisizione di una specifica utilità, riconnessa ad un bene della vita, che può derivargli solo da una decisione formale dell’amministrazione, e nessuna formalità avrebbe senso se fosse disgiunta da una successiva comunicazione materiale del documento. <br />
In conclusione deve quindi ritenersi che il termine di un anno per l’inizio dei lavori ha avuto inizio con l’inserimento del provvedimento n. 42/2012 nell’apposito portale (1° marzo 2012), inserimento del quale la ricorrente è stata tempestivamente notiziata via PEC (vedi produzione in data odierna della difesa comunale)<br />
Orbene, è pacifico che il 15 febbraio 2013 la società ricorrente &#8211; che nel frattempo aveva proceduto soltanto alle opere preliminari e, in particolare, alla rimozione della vegetazione presente sul sito (circostanza in sé inidonea, diversamente da quanto sostenuto dalla società Baufin Sardegna srl, a determinare l’inizio dei lavori in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al fine dell’inizio dei lavori di cui all&#8217;articolo 15 del d.p.r. n.380 del 2001, occorre il compimento di attività direttamente e immediatamente collegate all&#8217;inizio dei lavori, e tali non possono essere considerate la realizzazione della recinzione del cantiere, la pulizia dell&#8217;area, l&#8217;installazione della cartellonistica di cantiere (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sentenza n. 3030/2008) &#8211; ha presentato al Comune di Olbia comunicazione di inizio lavori, manifestando dunque tempestivamente l’intento di utilizzare il titolo edilizio acquisito.<br />
Sennonché è avvenuto:<br />
che in data 13 febbraio 2013 il Comune di Olbia ha inserito nel portale la nota 15936 del 13.2.2013, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Olbia, comunicava al Dirigente SUAP l’avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio del provvedimento n. 42/2012 .<br />
che in data 13 febbraio 2013 il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo chiedeva alla ricorrente l’immediata sospensione dei lavori “…fintanto che le autorizzazioni degli enti preposti non siano ribadite e convalidate…”;<br />
che in data 15 febbraio 2013 la società EDIL CETIS SRL, incaricata dei lavori, ha comunicato alla ricorrente, a seguito di ricevimento del predetto telegramma del Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo, che non avrebbe iniziato alcuna attività fino alla convalida delle relative autorizzazioni da parte degli enti preposti;<br />
Orbene, alla luce dei predetti accadimenti può ragionevolmente ritenersi che, dal 13 febbraio 2013, si siano verificate le condizioni per una legittima sospensione del termine per l’inizio dei lavori, risultando dunque erroneo l’assunto dell’amministrazione secondo il quale tale termine sarebbe scaduto senza tempestivo avvio dei lavori.<br />
Ed invero, se anche l’istituto giuridico della decadenza della concessione edilizia, per mancato inizio o completamento dei lavori entro il termine di cui all’art. l’art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 6.6 del Regolamento edilizio comunale, assume carattere oggettivo perché si fonda sul mero decorso del tempo previsto, vi fanno tuttavia eccezione i casi di sospensione o proroga connessi a factum principis, forza maggiore o ad altre cause espressamente contemplate dalla legge, non riferibili alla condotta del titolare della concessione e assolutamente ostative ai lavori, le quali producono l’effetto di prolungare automaticamente il tempo massimo stabilito per l’esecuzione delle opere.<br />
Pertanto, ai fini della dichiarazione di decadenza del provvedimento non deve essere computato il periodo di tempo in cui, ad esempio, un atto inibitorio della stessa Amministrazione comunale o di altra autorità (nella specie il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo) ha temporaneamente reso inefficace il titolo abilitativo.<br />
Sotto questo profilo non è superfluo ricordare che in data 3 maggio 2013 la società Baufin Sardegna Srl, tra l’altro, aveva chiesto al Comune di “…voler fissare un nuovo termine, anche a valere come proroga, per l’esecuzione dei lavori…”, ma che l’amministrazione comunale ha omesso di pronunciarsi su tale richiesta, restando dunque allo stato il termine di cui al provvedimento n. 42 del 17 febbraio 2012 sospeso sine die.<br />
Di qui l’accoglimento del ricorso (peraltro limitatamente al provvedimento n. 135 del 13 maggio 2013, restando priva di interesse l’impugnativa proposta avverso gli ulteriori atti indicati in epigrafe), e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, salve naturalmente le ulteriori determinazioni che l’amministrazione riterrà di adottare con riguardo all’interrotto procedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento n. 42/2012.<br />
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto proposto avverso il provvedimento n. 135 del 13 maggio 2013 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune di Olbia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 3000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Plaisant, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-22-1-2014-n-77/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2014 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/</guid>

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<p>Vanno sospesi il decreto della Prefettura di Terni con il quale è stato fatto divieto al sig. Sandro Ruggeri di detenere le armi e le munizioni in suo possesso e disposto il ritiro del libretto di porto d&#8217;armi , nonche’ il decreto del Questore di Terni con il quale sono</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi il decreto della Prefettura di Terni con il quale è stato fatto divieto al sig. Sandro Ruggeri di detenere le armi e le munizioni in suo possesso e disposto il ritiro del libretto di porto d&#8217;armi , nonche’ il decreto del Questore di Terni con il quale sono state revocate la licenza di fucile uso caccia, nonchè la carta europea d&#8217;arma da fuoco, se i provvedimenti impugnati (ed essenzialmente quello prefettizio), anche tenendo conto dell’intervenuto provvedimento di archiviazione parziale del G.I.P. di Terni, risultano viziati da difetto di motivazione, non evidenziandosi il pericolo di abuso della armi da parte del ricorrente, gioielliere e commerciante di oro e preziosi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00077/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00216/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 216 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Sandro Ruggeri</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Ranalli, Manlio Morcella, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Terni</b>, <b>Questura di Terni</b>; <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto della Prefettura di Terni &#8211; Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0010482 del 19 marzo 2012, con il quale è stato fatto divieto al sig. Sandro Ruggeri di detenere le armi e le munizioni in suo possesso e disposto il ritiro del libretto d<br />
&#8211; del decreto del Questore di Terni prot. n. Cat. 6F-Div.P.A.S. del 28 marzo 2012, con il quale sono state revocate la licenza di fucile uso caccia, nonchè la carta europea d&#8217;arma da fuoco;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, in quanto i provvedimenti impugnati (ed essenzialmente quello prefettizio), anche tenendo conto dell’intervenuto provvedimento di archiviazione parziale del G.I.P. di Terni, risultano viziati da difetto di motivazione, non evidenziandosi il pericolo di abuso della armi da parte del ricorrente, gioielliere e commerciante di oro e preziosi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare, e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 30 gennaio 2013.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-77/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.77</a></p>
<p>OUT1 OUT1</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-77/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">OUT1</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>OUT1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-77/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. VACCARELLA incostituzionale il principio per cui la declinatoria della giurisdizione amministrativa comporta l&#8217;esigenza di instaurare ex novo il giudizio ordinario senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio: un&#8217;additiva di principio dalla portata storica Giustizia amministrativa &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. BILE – <i>Red.</i> VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale il principio per cui la declinatoria della giurisdizione amministrativa comporta l&#8217;esigenza di instaurare ex novo il giudizio ordinario senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio: un&#8217;additiva di principio dalla portata storica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella specie a seguito della sentenza n. 204/2004 dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Possibilità per il giudice amministrativo di disporre la continuazione del processo innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti &#8211; Mancata previsione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Il rispetto dei confini del proprio ruolo nell&#8217;ordinamento impone alla Corte di limitarsi a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione, ispirandosi essa, viceversa, al principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l&#8217;esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio; principio questo che, non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge ma presupposto dall&#8217;intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere espunto, come tale, dall&#8217;ordinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b><br />
<b></P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Franco BILE;<br />
<b>  Giudici</b>:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino<br />
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 legge del 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza del 21 novembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso promosso da Totò Pizzeria s.r.l. ed altro contro Comune di Genova ed altri iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.<br />
	<i>Visto</i> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito</i> nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Romano Vaccarella.</p>
<p><b><br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>	1.– Con ordinanza depositata il 21 novembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione,  questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non consente al giudice amministrativo, che declini la giurisdizione, di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.<br />	<br />
	1.1.– Il dubbio è stato prospettato nel corso di un giudizio intentato da una società al fine di ottenere l&#8217;accertamento della responsabilità e la conseguente condanna del Comune di Genova e dell&#8217;Azienda Multiservizi e d&#8217;Igiene Urbana s.p.a. (AMIU), al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni causati dalla collocazione di una serie di «cassonetti a cascata»,  destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle immediate vicinanze dei locali, da essa occupati, adibiti ad attività di ristorazione. <br />	<br />
	La società attrice lamentava che, ottenuto dal comune un permesso di occupazione permanente del suolo pubblico antistante l&#8217;esercizio commerciale, se l&#8217;era visto, in parte, rioccupare dall&#8217;ente che, «senza comunicare l&#8217;avvio del procedimento», aveva iniziato lavori edili interessanti lo spazio oggetto di concessione ed aveva collocato, a pochi metri di distanza dall&#8217;entrata del locale, una sorta di impianto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.<br />	<br />
	La società, dopo avere infruttuosamente inoltrato segnalazioni e diffide all&#8217;amministrazione, aveva agito sia in via possessoria sia <i>ex </i>art. 700 del codice di procedura civile innanzi al tribunale civile al fine di ottenere il ristoro dei danni, la reintegrazione nel godimento dei beni e l&#8217;adozione di misure atte a scongiurare la lesione del diritto alla salute.<br />	<br />
	Il giudice ordinario adito aveva, però, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia, per essere la stessa devoluta, in quanto involgente la materia urbanistica ed edilizia, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 34, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall&#8217;art. 7, legge 21 luglio 2000 n. 205.<br />	<br />
	Proposto ricorso innanzi al TAR, questo rilevava che l&#8217;intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – dichiarativa della parziale illegittimità degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo n. 80 del 1998 –, aveva fatto venir meno la giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dai convenuti.<br />	<br />
	1.2.– Il giudice <i>a quo</i> osserva, in ordine alla rilevanza della questione, che l&#8217;art. 30 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, impone al giudice amministrativo la mera declaratoria di difetto di giurisdizione, da adottare anche d&#8217;ufficio, precludendogli l&#8217;adozione di ogni altra pronuncia volta ad assicurare la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice fornito di giurisdizione, con conseguente salvezza degli «effetti sostanziali e processuali» della domanda, laddove la <i>translatio iudicii</i> consentirebbe di non vanificare l&#8217;attività processuale svolta e impedirebbe alla parte di subire gli effetti della decadenza «nel frattempo maturata», segnatamente di quella dalle azioni possessorie, da promuoversi nel termine annuale.<br />	<br />
	1.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio, l&#8217;inutile «palleggio di giudizi» tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse, ma non separate, con gli inevitabili effetti distorsivi costituiti dal dispendio di energie processuali e di risorse economiche e dalla incolpevole perdita del diritto alle azioni possessorie, sarebbe, a giudizio del rimettente, in contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo e del diritto all&#8217;attuazione della legge, e cioè con gli artt. 24, 111 e  113 Cost. <br />	<br />
	Precisa anche il rimettente che, per scongiurare siffatte evenienze, non solo non sarebbe percorribile la via dell&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 5 cod. proc. civ., perché il diritto vivente nega la praticabilità della <i>perpetuatio iurisdictionis</i> allorché la norma attributiva della giurisdizione venga dichiarata costituzionalmente illegittima, ma neppure sarebbe evocabile l&#8217;istituto dell&#8217;errore scusabile, comunque inidoneo a surrogare il meccanismo processuale della <i>translatio iudicii</i>, essendo il relativo riconoscimento pur sempre rimesso ad una valutazione del giudice.<br />	<br />
	2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile o manifestamente infondata la proposta questione, per carente  descrizione della fattispecie oggetto del giudizio <i>a quo</i>.<br />	<br />
	Secondo la difesa erariale, infatti, la circostanza che nulla il rimettente espliciti in ordine al concreto svolgimento del processo e, in particolare, in ordine alle eventuali acquisizioni probatorie (assunte nel primo giudizio civile o in quello successivo, davanti al giudice amministrativo) da assicurare nell&#8217;instaurando processo innanzi al giudice ordinario, nonché in ordine alla data in cui si sarebbe verificata la lamentata lesione del possesso, all&#8217;epoca della proposizione della prima domanda e del successivo ricorso innanzi al TAR, si tradurrebbe in una inemendabile mancanza di elementi la cui conoscenza sarebbe invece assolutamente indispensabile ai fini della valutazione della rilevanza della prospettata questione rispetto al giudizio in corso.</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>	1.– Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non consente al giudice amministrativo che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.<br />	<br />
	2.–  La questione è fondata nei sensi di seguito precisati.<br />	<br />
	3.– Il Tribunale rimettente pone, in termini di legittimità costituzionale, il problema – in ordine al quale la dottrina ha da tempo e ripetutamente preso posizione – dell&#8217;estensione al difetto di giurisdizione del principio della conservazione degli effetti della domanda che, con il codice di procedura civile del 1942, è stato introdotto limitatamente al caso del difetto di competenza; estensione che, nei più organici progetti di riforma del processo civile, era prevista in puntuali disposizioni dei relativi disegni di legge delega.<br />	<br />
	3.1.– Sollevando la questione in esame, il giudice rimettente si fa interprete del diffuso disagio, per i gravi (e, non di rado, irreparabili) inconvenienti provocati da una disciplina che, in sostanza, parte dal presupposto che l&#8217;atto introduttivo del giudizio rivolto ad un giudice privo di giurisdizione sia affetto da un vizio che lo rende radicalmente inidoneo a produrre gli effetti, sia sostanziali che processuali, che la legge collega ad un atto introduttivo che violi le regole sul riparto di competenza.<br />	<br />
	Tale disagio è accresciuto, in primo luogo, dalla circostanza che una così rigorosa disciplina concerne un vizio dell&#8217;atto introduttivo che scaturisce da una estremamente articolata e complessa regolamentazione del riparto di giurisdizione: sicché non solo è tutt&#8217;altro che agevole il compito della parte attrice, ma altrettanto disagevole è quello del giudice il cui eventuale errore, tuttavia, ricade interamente sulla parte (si pensi al caso del giudice che erroneamente declini la propria giurisdizione con nuova proposizione della domanda al giudice indicato come munito di giurisdizione, il quale, a sua volta, la declini: la domanda riproposta al primo giudice non potrebbe “ancorarsi” alla prima e far risalire ad essa gli effetti sostanziali e processuali).<br />	<br />
	Questa Corte è consapevole che il fenomeno appena illustrato ha assunto proporzioni ancor più vistose a seguito di una propria recente pronuncia dichiarativa dell&#8217;illegittimità costituzionale di talune norme che, secondo il criterio dei «blocchi di materie», ripartivano la giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo: l&#8217;inapplicabilità, secondo la giurisprudenza assolutamente dominante,  all&#8217;ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del principio della <i>perpetuatio iurisdictionis</i> codificato nell&#8217;art. 5 cod. proc. civ. ha certamente acuito la diffusa sensazione della sostanziale ingiustizia della disciplina vigente in quanto, nonostante la domanda fosse stata rivolta al giudice munito di giurisdizione secondo la legge vigente al momento della sua proposizione, la sopravvenuta carenza di giurisdizione ne impediva o pregiudicava la tutela giurisdizionale.<br />	<br />
	Peraltro, l&#8217;orientamento del Consiglio di Stato, di gran lunga prevalente, fondato sul potere di rilevare d&#8217;ufficio il difetto di giurisdizione anche quando, essendosi su di essa esplicitamente pronunciato il TAR, contro tale capo della pronuncia non sia stata proposta impugnazione, fa sì (ed ha fatto sì in numerosi casi interessati dalla citata sentenza di questa Corte) che il giudizio debba essere proposto <i>ex novo </i>davanti al giudice ordinario perfino dopo che sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo si sia formato il giudicato.<br />	<br />
	3.2.– La dottrina, a sua volta, è pressoché unanime nel sollecitare una riforma legislativa che preveda meccanismi idonei – come accade per l&#8217;ipotesi di difetto di competenza – ad assicurare, con la trasmigrazione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, la conservazione degli effetti che la legge collega alla proposizione della domanda giudiziale.<br />	<br />
	Una parte della dottrina, poi, ha sostenuto che alle pronunzie emesse dalla Corte di cassazione in tema di giurisdizione potrebbe conseguire – in base al combinato disposto degli artt. 50, 367 e 382 cod. proc. civ. – la <i>translatio iudicii </i>con conservazione degli effetti della domanda giungendo, recentemente, a desumere da tale conclusione che – non potendosi imporre alle parti, affinché operi il meccanismo della <i>translatio iudicii</i>, di adire necessariamente la Suprema Corte a sezioni unite – analogo risultato sarebbe conseguibile, <i>de iure condito,</i> nel caso di declinatoria di giurisdizione da parte di un giudice di merito.<br />	<br />
	3.3.– Recentemente, nel tentativo di risolvere con strumenti ermeneutici l&#8217;annoso e grave problema, la Corte di cassazione (Sezioni unite 22 febbraio 2007, n. 4109) ha affermato &#8211;  nel rinviare al Consiglio di Stato, per violazione del giudicato interno,una controversia definita dal medesimo Consiglio con una pronuncia declinatoria della giurisdizione &#8211; che tale rinvio costituiva modifica del proprio «precedente, risalente orientamento, secondo cui la decisione del giudice ordinario o del giudice speciale, con la quale viene dichiarato il difetto di giurisdizione, non consente che il processo possa continuare dinanzi al giudice fornito di giurisdizione».<br />	<br />
	Ricordato che tale tralaticio<i> </i>orientamento si fondava sulla circostanza che l&#8217;art. 50 cod. proc. civ. prevede la riassunzione del processo solo nel caso di difetto di competenza, e non anche di giurisdizione, e che l&#8217;art. 367 prevede la riassunzione, a seguito di regolamento di giurisdizione, solo davanti al giudice ordinario, e fatto proprio il «principio fondamentale dei nostri Autori classici secondo cui il processo deve tendere ad una sentenza di merito», le Sezioni unite «ritengono che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della materia, che tenga conto delle argomentazioni emergenti dalle intervenute modifiche legislative e delle prospettazioni in parte nuove svolte di recente dalla dottrina sul tema, sussistono le condizioni per potere affermare che è stato dato ingresso nell&#8217;ordinamento processuale al principio della <i>translatio iudicii </i>dal giudice ordinario al giudice speciale, e  viceversa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione».<br />	<br />
	«Premessa indispensabile è la considerazione di carattere generale» che, se è assente per la giurisdizione la disciplina prevista per la competenza, «neppure sussiste la previsione di un espresso divieto della <i>translatio iudicii </i>nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale». Rilevato, poi,  che la cassazione senza rinvio è possibile, a norma dell&#8217;art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di difetto assoluto di giurisdizione, dovendosi in ogni altro caso cassare con rinvio al giudice munito di giurisdizione, la Corte di cassazione osserva, da un lato, che la norma che esclude l&#8217;incidenza sul merito della pronuncia sulla giurisdizione (art. 386) è indice della “proseguibilità” del giudizio e, dall&#8217;altro lato, che l&#8217;estensione legislativa del regolamento di giurisdizione al processo amministrativo e a quello tributario impone di interpretare estensivamente l&#8217;art. 367, comma secondo, cod. proc. civ., ammettendo la riassunzione anche davanti al giudice speciale.<br />	<br />
	Ne consegue che, a seguito sia di ricorso ordinario <i>ex </i>art. 360, n. 1, cod. proc. civ., sia di regolamento di giurisdizione, sarebbe sempre ammessa la riassunzione del processo davanti al giudice (ordinario o speciale) munito di giurisdizione e tale riassunzione sarebbe possibile – aggiunge la Corte «per ragioni di completezza sistematica» – «anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione».<br />	<br />
	Respinta la tesi secondo la quale tale risultato richiederebbe l&#8217;intervento della Corte costituzionale (sollecitato, ricorda la Corte di cassazione, dall&#8217;ordinanza di rimessione qui in esame), le Sezioni unite osservano che il giudice indicato, come munito di giurisdizione, dalla pronuncia declinatoria può, «a sua volta, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione» ma che in tal caso, «nel rispetto del principio che ogni giudice è giudice della propria giurisdizione», il ricorso per cassazione ai sensi dell&#8217;art. 362, secondo comma, cod. proc. civ. risolve, con il conflitto negativo, la «situazione di stallo»; anche se – conclude la Corte – «il problema giuridico che esula dalla presente controversia merita di essere ulteriormente approfondito».<br />	<br />
	4.– La circostanza che la Corte di cassazione abbia diffusamente trattato la questione – più volte ricordandola – oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale impone a questa Corte, per l&#8217;autorevolezza delle Sezioni unite, di dedicare attenta considerazione alle argomentazioni che si sono appena riferite benché le Sezioni unite – decidendo su un <i>error in procedendo</i>, sia pure avente ad oggetto la giurisdizione – abbiano affrontato la questione risolvendo un caso di conferma della giurisdizione del giudice <i>a quo</i> e si siano occupate della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di merito solo «per ragioni di completezza sistematica».<br />	<br />
	Malgrado ciò, questa Corte non può non considerare attentamente quanto sostengono le Sezioni unite nel pervenire alla conclusione che, essendo la questione oggetto del presente giudizio risolvibile <i>de iure condito, </i>«non è necessario sollecitare sul punto l&#8217;intervento del Giudice delle leggi». E&#8217; evidente, infatti, che, ove fossero condivisibili gli argomenti che hanno indotto le Sezioni unite ad esprimere tale opinione, questa Corte dovrebbe dichiarare inammissibile la questione in esame per non avere il giudice <i>a quo</i> nemmeno tentato di dare una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata.<br />	<br />
	4.1.– Pur nella consapevolezza dell&#8217;intento ispiratore della sentenza n. 4109 del 2007, si deve anzitutto escludere che –  come le Sezioni unite affermano a «premessa indispensabile» del loro argomentare – manchi nell&#8217;ordinamento «un espresso divieto della <i>translatio iudicii</i> nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale».<br />	<br />
	E&#8217; sufficiente rilevare, in proposito, che l&#8217;espressa previsione della <i>translatio </i>con esplicito ed esclusivo riferimento alla «competenza» – ciò che costituiva una novità del codice del 1942, auspicata (ma limitatamente alla incompetenza) fin dal cosiddetto progetto Chiovenda, non a caso resa possibile da una articolata disciplina (artt. 42-50) totalmente assente per la «giurisdizione» – non altro può significare se non divieto di applicare alla giurisdizione quanto previsto, esplicitamente ed esclusivamente, per la competenza; il che avrebbe reso superfluo, nell&#8217;asciutta essenzialità delle norme codicistiche, l&#8217;«espresso divieto» di applicare alla giurisdizione le molte norme esplicitamente dedicate (sia nelle rubriche che nel testo) alla sola competenza.<br />	<br />
	In secondo luogo, riguardo all&#8217;argomento che le Sezioni unite desumono dal ricorso per cassazione <i>ex </i>art. 362, comma secondo, cod. proc. civ., occorre considerare che – a differenza di quanto l&#8217;art. 362, comma primo, prevede (richiamando il termine di cui all&#8217;art. 325, comma secondo) per l&#8217;impugnazione di sentenze di giudici speciali «per motivi attinenti alla giurisdizione» – la «denuncia» di conflitti negativi di giurisdizione è possibile «in ogni tempo»: ed ai fini qui rilevanti è sufficiente osservare che la funzione di «rendere praticabile la <i>translatio</i>», con la conservazione degli effetti della domanda proposta al giudice (che risulta essere) privo di giurisdizione, non può ritenersi affidata ad un ricorso proponibile «in ogni tempo» (e, quindi, anche anni dopo il manifestarsi del conflitto).<br />	<br />
	4.2.– Ciò detto dei due argomenti in base ai quali le Sezioni unite ritengono risolvibile <i>de iure condito</i> la questione pendente dinanzi a questa Corte – questione della quale non può, conseguentemente, dichiararsi l&#8217;inammissibilità per non aver il giudice rimettente valutato la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente corretta – va rilevato che il giudice <i>a quo</i> sollecita l&#8217;intervento di questa Corte non già lamentando l&#8217;assenza di un meccanismo processuale che consenta la trasmigrazione del processo ad altro giudice fornito di giurisdizione, bensì l&#8217;impossibilità che, a seguito della declinatoria della giurisdizione, siano conservati gli effetti prodotti dalla domanda proposta davanti ad un giudice privo di giurisdizione.<br />	<br />
	Tale modo di impostare la questione è corretto, essendo evidente che l&#8217;esistenza nel codice di procedura civile di una norma che disciplina in generale l&#8217;istituto della riassunzione della causa (art. 125 disp. att.) non risolve affatto il problema sollevato dal giudice <i>a quo</i>: la possibilità – esplicitamente prevista dalla legge ovvero desumibile attraverso una sistematica «ricucitura» delle norme – di riassumere il processo non implica di per sé che la domanda proposta in riassunzione conservi gli effetti prodotti da quella originaria.<br />	<br />
	La trasmigrabilità del processo è strumento necessario, ma non sufficiente perché il giudice <i>ad quem</i> possa giudicare della domanda dinanzi a lui riassunta come se essa fosse stata proposta davanti a lui nel momento in cui lo fu al giudice privo di giurisdizione.<br />	<br />
	5.– Il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi – comprensibile in altri momenti storici quale retaggio della concezione cosiddetta patrimoniale del potere giurisdizionale e quale frutto della progressiva vanificazione dell&#8217;aspirazione del neo-costituito Stato unitario (legge sull&#8217;abolizione del contenzioso amministrativo) all&#8217;unità della giurisdizione, determinata dall&#8217;emergere di organi che si conquistavano competenze giurisdizionali – è certamente incompatibile, nel momento attuale, con fondamentali valori costituzionali.<br />	<br />
	Se è vero, infatti, che la Carta costituzionale ha recepito, quanto alla pluralità dei giudici, la situazione all&#8217;epoca esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle origini, assegnato con l&#8217;art. 24 (ribadendolo con l&#8217;art. 111) all&#8217;intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.<br />	<br />
	Questa essendo la essenziale ragion d&#8217;essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti – per giunta innervantesi su un riparto delle loro competenze complesso ed articolato – è tale per cui l&#8217;erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l&#8217;errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale.<br />	<br />
	Una disciplina siffatta, in quanto potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e comunque tale da incidere sulla sua effettività, è incompatibile con un principio fondamentale dell&#8217;ordinamento, il quale riconosce bensì la esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta.<br />	<br />
	Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all&#8217;individuazione del giudice competente – volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall&#8217;altro lato, l&#8217;idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito – non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa.<br />	<br />
	Al medesimo principio gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice.<br />	<br />
	6.– Il rispetto dei confini del proprio ruolo nell&#8217;ordinamento impone a questa Corte di limitarsi a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione, ispirandosi essa, viceversa, al principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l&#8217;esigenza di instaurare <i>ex novo </i>il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio; principio questo che, non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge ma presupposto dall&#8217;intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere espunto, come tale, dall&#8217;ordinamento.<br />	<br />
	7.– La disciplina legislativa che, con l&#8217;urgenza richiesta dall&#8217;esigenza di colmare una lacuna dell&#8217;ordinamento processuale, verrà emanata, sarà vincolata solo nel senso che essa dovrà dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato – a seguito di declinatoria di giurisdizione – davanti al giudice che ne è munito.<br />	<br />
	Ciò posto, è evidente che – contrariamente a quanto sembra sostenere l&#8217;ordinanza di rimessione – la conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria discende non già da una dichiarazione del giudice che declina la propria giurisdizione, ma direttamente dall&#8217;ordinamento, interpretato alla luce della Costituzione; ed anzi deve escludersi che la decisione sulla giurisdizione, da qualsiasi giudice emessa, possa interferire con il merito (al quale appartengono anche gli effetti della domanda) demandato al giudice munito di giurisdizione.<br />	<br />
	La conferma di ciò è nella circostanza che perfino il supremo organo regolatore della giurisdizione, la Corte di cassazione, con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell&#8217;art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione; e ad analogo principio, conforme a Costituzione, si ispira l&#8217;art. 386 cod. proc. civ. (applicabile anche ai ricorsi proposti a norma dell&#8217;art. 362, comma primo, cod. proc. civ.) disponendo che «la decisione sulla giurisdizione è determinata dall&#8217;oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda».<br />	<br />
	8.– Nel rispetto di tali limiti costituzionali, il legislatore ordinario – ferma l&#8217;esigenza di disporre che ogni giudice, nel declinare la propria giurisdizione, deve indicare quello che, a suo avviso, ne è munito – è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della riassunzione (forma dell&#8217;atto, termine di decadenza, modalità di notifica e/o di deposito, eventuale integrazione del contributo unificato, ecc.) sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata: stabilire, cioè, se mantenere in vita il principio per cui ogni giudice è giudice della propria giurisdizione ovvero adottare l&#8217;opposto principio seguito dal codice di procedura civile (art. 44) per la competenza.<br />	<br />
	9.– E&#8217; superfluo sottolineare che, laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici (come, nel caso oggetto del giudizio <i>a quo</i>, dopo la declinatoria di giurisdizione), i giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>	<i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.<br />	<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Romano VACCARELLA, Redattore<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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