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	<title>7676 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7676 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2004 n.7676</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-11-2004-n-7676/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-11-2004-n-7676/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2004 n.7676</a></p>
<p>Pres. Viola, Est. Capitanio Girardo Anna (Avv. F. Valenti) contro Azienda USL LE/1 (Avv. L. De Pascalis) ed altri sulla configurabilità come pubblico impiego di un rapporto negoziale P.A. &#8211; privato, in assenza della concorde volontà delle parti sulla qualifica 1. Pubblico impiego – Rapporto di lavoro P.A.-privato – Configurabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-11-2004-n-7676/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2004 n.7676</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-11-2004-n-7676/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2004 n.7676</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Viola, Est. Capitanio<br /> Girardo Anna (Avv. F. Valenti) contro Azienda USL LE/1 (Avv. L. De Pascalis) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità come pubblico impiego di un rapporto negoziale P.A. &#8211; privato, in assenza della concorde volontà delle parti sulla qualifica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego – Rapporto di lavoro P.A.-privato – Configurabilità come rapporto di pubblico impiego – Requisiti &#8211; Sussistenza di indici rilevatori del rapporto di pubblico impiego – Natura del rapporto in assenza di concorde volontà delle parti sulla qualificazione del rapporto come di pubblico impiego – Interpretazione – Prevalenza del dato testuale risultante dal contratto																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblico impiego &#8211; Rapporto di lavoro con una AUSL – Violazione modalità e criteri di costituzione ex art. 9 DPR n. 761/79 – Nullità del rapporto di lavoro &#8211;  Art. 2126 c.c. – Applicabilità – Condizioni – Disciplina 																																																																																												</p>
<p>3.	Giustizia amministrativa &#8211; Domanda in via accessoria di ricostruzione del trattamento previdenziale – Conseguenze – Integrazione del contraddittorio e necessità della notifica all’ente previdenziale</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In presenza di un rapporto negoziale tra la P.A. e un privato che contenga in sé alcuni degli indici rilevatori (stabile inserimento nell’organizzazione burocratica, adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell’ente, vincolo di subordinazione gerarchica, volontà degli enti interessati, desumibile da facta concludentia, di considerare l’interessato come stabilmente inserito nella struttura organizzativa, esclusività delle prestazioni) di un rapporto di pubblico impiego, ma in assenza di una concorde volontà delle parti di qualificarlo come tale, bisogna dare la prevalenza al dato testuale risultante dal contratto, sia in omaggio alla regola ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., sia alla luce del principio generale di cui all’art. 97 Cost., che vieta ai funzionari pubblici di costituire rapporti di pubblico impiego contra legem.																																																																																												</p>
<p>2.	Il rapporto di lavoro con una USL costituito senza l’osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 9 del DPR n. 761/79 (ossia, mediante pubblici concorsi) è nullo, e come tale improduttivo di effetti giuridici, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; pertanto, in tale ipotesi, trova applicazione l’articolo 2126 c.c. e, salvo che la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa, al prestatore compete soltanto il trattamento economico retributivo e previdenziale relativo al rapporto di lavoro intercorso.																																																																																												</p>
<p>3.	Deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio ed estesa la notifica all’Ente previdenziale del ricorso, nei casi in cui si domanda in via accessoria la ricostruzione della posizione assicurativa e previdenziale del ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità come pubblico impiego di un rapporto negoziale P.A. – privato, in assenza della concorde volontà delle parti sulla qualifica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>Registro Decis.: 7676/04<br />
Registro Generale: 1696/1997</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA &#8211; LECCE &#8211;<br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI VIOLA, Presidente;PASQUALE MASTRANTUONO, Referendario;TOMMASO CAPITANIO, Referendario – relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1696/1997 proposto da:</p>
<p><b>ANNA GIRARDO</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
FABIO VALENTI<br />
con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in LecceVIA 95° REGGIMENTO FANTERIA, 1</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AZIENDA USL LE/1</b><br />
in persona del Direttore Generale p.t.,<br />
rappresentata e difesa da: ><br />
LUIGI DE PASCALIS<br />
con domicilio eletto presso la sede legale dell’azienda, in Lecce<br />
VIA MIGLIETTA, 5</p>
<p>E</p>
<p><b>Gestione Liquidatoria ex USL LE/1</b><br />
in persona del Commissario Liquidatore p.t.<br />
rappresentata e difesa da:LUIGI PASCALIS<br />
con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’azienda AUSL LE/1, in Lecce<br />
VIA MIGLIETTA, 5</p>
<p>E</p>
<p><b>COMUNE DI SURBO</b><br />
in persona del Sindaco p.t.,<br />
non costituito</p>
<p>e</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA</b><br />
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,<br />
non costituita,</p>
<p>per:<br />
&#8211;	l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi in data 31/03/1997, a seguito di notifica, avvenuta il 01/03/1997, di diffida stragiudiziale all’azienda AUSL LE/1 volta ad ottenere il formale riconoscimento della natura di pubblico impiego del rapporto di lavoro instaurato con la ricorrente sin dal 01/09/1982;<br />	<br />
&#8211;	l’annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti e provvedimenti, anche se non conosciuti, con i quali l’amministrazione ha instaurato e poi prorogato il rapporto convenzionale nei confronti della ricorrente, nella parte in cui i medesimi contrastano con la natura di pubblico impiego del rapporto di lavoro;<br />	<br />
e per la declaratoria del diritto della ricorrente:<br />
&#8211;	a percepire il relativo trattamento economico e previdenziale per l’intero periodo in cui l’attività è stata svolta all’interno dell’ente;<br />	<br />
&#8211;	al riconoscimento del rapporto di pubblico impiego riguardo al rapporto convenzionale instaurato con il comune di Surbo dal 01/09/1982 (con l’azienda USL LE/1 dal 15/11/1993), con tutti i benefici giuridico-economici connessi alla qualifica di “assistente ad personam” di alunni portatori di handicap, alle mansioni dalla ricorrente stessa espletate ed all’attività prestata, con applicazione dei contratti collettivi nazionali del personale sanitario con ogni conseguenza di legge anche ai fini previdenziali;<br />	<br />
a percepire tutte le differenze retributive per l’attività svolta, anche ai sensi dell’art. 2126 c.c., e, comunque, in virtù del rapporto di pubblico impiego in qualità di ausiliario socio-sanitario nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap (L.R. n. 16/87), oltre la tredicesima mensilità ed ogni altra indennità (ferie non godute, festività soppresse, etc.) connesse al rapporto di pubblico impiego, oltre la ricostruzione della omessa contribuzione previdenziale ed assicurativa o, comunque, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino all’effettivo soddisfo.</p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL LE/1 e della Gestione Liquidatoria dell’USL LE/1;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n. 455/04 del 19/04/2004, con la quale è stato ordinato al Comune di Surbo di depositare copia delle convenzioni stipulate nel corso degli anni con la ricorrente, e vista la documentazione depositata in esecuzione dell’ordinanza stessa; <br />
Vista l’ordinanza n. 647/04 del 16/6/2004, con la quale è stata fissata l’udienza del 4/11/2004 per la trattazione della causa;<br />
Uditi all’udienza pubblica del 4/11/2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli Avv. Renna, in sostituzione dell’Avv. Valenti, e De Pascalis.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	La ricorrente, sin dal 01/09/1982, ha prestato servizio presso il Circolo Didattico di Surbo in qualità di operatore socio-sanitario per i bambini portatori di handicap, in virtù di un rapporto convenzionale stipulato ai sensi della L.R. n. 16 del 1987 e dell’art. 2222 c.c., per trenta ore settimanali e con retribuzione forfettaria mensile, stabilita inizialmente in £. 600.000 oltre a IVA. L’incarico, prorogato nel tempo con delibere della Giunta Comunale, a decorrere dal 15/11/1993 è stato invece svolto presso l’USL LE/1 e, dopo la soppressione di questa, presso l’AUSL LE/1, sempre alle medesime condizioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Ritenendo che l’incarico, seppure formalmente qualificato come rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., avesse in realtà tutte le caratteristiche di un rapporto di pubblico impiego, la ricorrente in data 01/03/1997 ha notificato all’AUSL LE/1 apposita diffida stragiudiziale, intimando all’azienda di provvedere al formale riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego sin dal 1982 ed a corrisponderle il trattamento economico e previdenziale previsto dai contratti collettivi per il personale di pari qualifica e mansioni. Poiché l’azienda non ha dato seguito all’istanza, la sig.ra Girardo ha adito il Tribunale, affinché, previo annullamento del silenzio-rifiuto, venga accertata l’esistenza del rapporto di pubblico impiego dalla stessa intrattenuto prima con il comune di Surbo e poi con l’AUSL LE/1 e il suo diritto a percepire il trattamento economico e previdenziale spettante. Al riguardo, espone che il rapporto qualificato come convenzionale presentava in realtà (pur in assenza di un formale atto di nomina) tutti gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego, ed in particolare:<br />	<br />
&#8211;	stabile inserimento nell’organizzazione burocratica degli enti interessati e adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali del comune e dell’AUSL (ai sensi della L.R. n. 16/87 e della L.R. n. 10/97);<br />	<br />
&#8211;	vincolo di subordinazione gerarchica (come provato dai numerosi ordini di servizio, con cui i dirigenti responsabili dei vari settori disponevano lo svolgimento di attività particolari, ad esempio durante i periodi di vacanze natalizie, in cui le scuole restavano chiuse);<br />	<br />
&#8211;	retribuzione predeterminata;<br />	<br />
&#8211;	esclusività delle prestazioni;<br />	<br />
&#8211;	osservanza di un normale orario di servizio (come dimostrato dai fogli-presenza mensili, firmati dalla ricorrente e vidimati dai responsabili dell’azienda);<br />	<br />
&#8211;	ed infine, la volontà degli enti interessati, desumibile da facta concludentia, di considerare la ricorrente come stabilmente inserita nella struttura organizzativa.																																																																																												</p>
<p>3.	Pertanto, sarebbe illegittimo il comportamento del comune e dell’azienda sanitaria, che hanno utilizzato le prestazioni della ricorrente per soddisfare finalità istituzionali, evitando però di erogare una retribuzione adeguata e di costituire la posizione assicurativa e previdenziale a favore della sig.ra Girardo. Il diritto al riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si aggiunge, sussiste anche se lo stesso venisse dichiarato nullo ex lege, in quanto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con le decisioni n. 1 e 2 del 1992) ha affermato la spettanza del diritto a percepire le differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 c.c., anche laddove il rapporto di pubblico impiego dissimulato sia stato instaurato contra legem.																																																																																												</p>
<p>4.	Si è costituita l’azienda USL LE/1 (in persona del Direttore Generale, anche in veste di commissario liquidatore della soppressa USL LE/1), chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione, ma il Collegio all’esito della discussione, ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, l’acquisizione di ulteriore documentazione, relativa al periodo di tempo in cui il rapporto convenzionale è stato intrattenuto con il Comune di Surbo. Pertanto, con ordinanza istruttoria n. 455/04, è stato ordinato il deposito di tutte le convenzioni stipulate fra il Comune e la sig.ra Girardo, nonché di tutti gli altri atti, se esistenti, relativi alla gestione di tali rapporti convenzionali (ordini di servizio, etc.). Il Comune ha ottemperato all’ordinanza in data 12/05/2004.</p>
<p>All’udienza pubblica del 16 giugno 2004, il Tribunale, rilevato che non era stato inviato all’AUSL LE/1 l’avviso di udienza, con ordinanza n. 647/04 ha fissato per la trattazione l’udienza pubblica del 4/11/2004, nella quale la causa è stata introitata definitivamente per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.																																																																																												</p>
<p>2.	L’azione proposta dalla ricorrente, ratione temporis attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Consiglio Stato, Ad. Plen., 5 marzo 1992, n. 5), è finalizzata a conseguire la declaratoria della sussistenza &#8211; fin dal 01/09/1982 &#8211; di un rapporto di pubblico impiego tra la sig.ra Girardo e il Comune di Surbo e, dopo il 15/11/1993, fra la ricorrente e l’USL LE/1 (dal 01/01/1995, AUSL LE/1) e, conseguentemente, la condanna delle amministrazioni de quibus al pagamento delle differenze retributive fra quanto corrisposto a titolo di corrispettivo per l’effettuazione di prestazioni di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e quanto sarebbe spettato ad un dipendente comunale di pari qualifica funzionale e mansioni, oltre naturalmente ad interessi e rivalutazione sulle somme predette, e la ricostruzione della posizione previdenziale ed assicurativa o, in subordine, il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116 c.c. <br />	<br />
Ciò premesso, occorre dare conto dei criteri in base ai quali il giudice amministrativo afferma la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego anche in assenza di un formale provvedimento di nomina, questione molto dibattuta nel corso degli anni, che però ha trovato a livello giurisprudenziale soluzioni ispirate in genere ad un certo rigorismo, giustificato pienamente dalla necessaria osservanza dei precetti costituzionali di cui all’art. 97 Cost. (buon andamento e regola del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi). Riprendendo le conclusioni a cui è pervenuto il giudice amministrativo anche in sentenze recenti (TAR Lazio, sez. II, sent. n. 6323 del 17/07/2003; TAR Toscana, sez. I, sent. n. 2333 del 09/06/2003; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4580 del 08/08/2003, che ha confermato TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 65 del 30/01/1996), bisogna osservare innanzitutto che, in presenza di un rapporto negoziale fra la P.A. ed un privato che contenga in sé alcuni degli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego, ma in assenza di una concorde volontà delle parti di qualificarlo come tale, bisogna dare la prevalenza al dato testuale risultante dal contratto, sia in omaggio alla regola ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., sia alla luce del principio generale di cui all’art. 97 Cost., che vieta ai funzionari pubblici di costituire rapporti di pubblico impiego contra legem (precetto munito di specifica sanzione, da ultimo, dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01). <br />
In secondo luogo, gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego che più degli altri disvelano la presenza di un rapporto di lavoro dissimulato sono:<br />
&#8211;	lo stabile inserimento nell’organizzazione burocratica dell’ente interessato e l’adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dello stesso;<br />	<br />
&#8211;	il vincolo di subordinazione gerarchica (comprovato da ordini di servizio o atti equipollenti, con cui i dirigenti responsabili dei vari settori dispongano lo svolgimento di attività particolari, eccedenti quelle oggetto del rapporto convenzionale);<br />	<br />
&#8211;	la volontà degli enti interessati, desumibile da facta concludentia, di considerare l’interessato come stabilmente inserita nella struttura organizzativa;<br />	<br />
&#8211;	l’esclusività delle prestazioni,<br />	<br />
mentre altri indici (retribuzione predeterminata, osservanza di un normale orario di servizio, utilizzo di mezzi messi a disposizione dall’ente pubblico, sottoposizione al potere di vigilanza, coordinamento e direzione dei funzionari dell’ente) non sono ex se indicativi dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo gli stessi compatibili anche con rapporti di lavoro autonomo, dipendendo essi della concreta articolazione delle prestazioni.</p>
<p>3.	Sulla base di tali premesse, si può passare a ricostruire le vicende lavorative intercorse fra la sig.ra Girardo e le Amministrazioni intimate.<br />	<br />
Per quanto concerne il Comune di Surbo, il Collegio ritiene insussistenti gli indici rivelatori suindicati, atteso che:<br />
&#8211;	l’ente ha sempre considerato la ricorrente come un soggetto estraneo all’organizzazione burocratica comunale, con cui ha intrattenuto un rapporto di convenzionamento esterno, regolato dall’art. 2222 c.c. In effetti, la sig.ra Girardo è stata convenzionata per svolgere un’attività lavorativa limitata nel tempo, in relazione all’articolazione delle lezioni scolastiche; nelle delibere allegate al ricorso (ad esempio, la n. 685 del 26/11/1984) è chiaramente detto che le prestazioni terminano con la chiusura delle lezioni e non è prevista l’automatica ripresa con l’avvio del nuovo anno scolastico, occorrendo al riguardo una nuova convenzione;<br />	<br />
&#8211;	non è nemmeno provato che la ricorrente sia stata sottoposta ad un vincolo di subordinazione gerarchica, in quanto non risultano agli atti ordini di servizio o altro, da cui si evinca l’adibizione della sig.ra Girardo a mansioni diverse da quelle proprie per cui erano state stipulate le varie convenzioni;<br />	<br />
&#8211;	non è significativo, invece, il fatto che la retribuzione fosse predeterminata, perché ciò è compatibile con qualsiasi tipo di rapporto lavorativo.<br />	<br />
Queste conclusioni sono ulteriormente rafforzate per quanto riguarda il periodo di tempo successivo all’entrata in vigore della L.R. n. 16/87, che ha espressamente previsto la possibilità, per i Comuni, di svolgere le attività di assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap anche facendo ricorso al convenzionamento esterno. Per cui, la citata L.R. ha riconosciuto positivo iure la possibilità di stipulare rapporti convenzionali con soggetti esterni, specializzati nell’assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap, convenzioni che però anche in precedenza gli enti locali erano autorizzati a porre in essere in virtù della generale capacità di diritto privato che è attribuita a qualsiasi soggetto dell’ordinamento (salva, ovviamente, l’approvazione da parte del CO.RE.CO., che nel caso di specie è sempre stata concessa).</p>
<p>4.	Ben diversa, invece, è la situazione relativa al rapporto con l’USL LE/1 e poi con l’AUSL LE/1. Dalla produzione documentale versata in atti, infatti, si evince come l’azienda sanitaria abbia utilizzato la ricorrente per l’assolvimento di attività istituzionali, anche in settori del tutto estranei a quelli oggetto delle convenzioni. Al riguardo basta citare due note provenienti dai dirigenti responsabili (nota n. 1000/6665 in data 21/12/1995 del dirigente responsabile del Distretto LE/Ovest e nota n. 13/1312 in data 08/05/1995 della direttrice della farmacia del P.O. “Fazzi”) da cui risulta che la sig.ra Girardo è stata sovente utilizzata sia presso il Dipartimento di Prevenzione, sia nella farmacia dell’ospedale, e ciò è avvenuto soprattutto nei periodi di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie o pasquali o estive. <br />	<br />
Ciò significa che l’azienda USL ha impiegato la sig.ra Girardo sostanzialmente a tempo pieno, come se fosse una dipendente di ruolo, con conseguente sottoposizione della ricorrente ad un penetrante potere di direttiva da parte dell’ente datore di lavoro (come dimostrano i citati ordini di servizio e come si può evincere anche a pagina 2 della convenzione stipulata con l’AUSL in data 15/11/1993, in cui si dice testualmente che la ricorrente nello svolgimento del servizio doveva dare rigorosa esecuzione alle direttive del dirigente del Servizio Medicina di Base dell’azienda sanitaria). <br />
In questo, tra l’altro, si coglie la differenza principale con il comportamento del Comune di Surbo, che ha limitato l’attività della sig.ra Girardo solo alle ore di lezione ed ai periodi di attività scolastica e non ha sottoposto l’attività della ricorrente ad un penetrante potere di indirizzo (salvo ovviamente un controllo di massima sull’attività medesima, al fine di verificare il rispetto degli impegni contrattuali e l’adeguatezza della sig.ra Girardo al delicato compito affidatole).</p>
<p>5.	Pertanto, va affermata l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego fra la ricorrente e l’USL LE/1 (e poi l’Azienda USL LE/1), con decorrenza dal 15/11/1993. Peraltro, in conseguenza del generale divieto che l’art. 9 del DPR n. 761/79 fa alle aziende sanitarie locali di procedere ad assunzioni precarie di personale straordinario, il rapporto di lavoro con una USL costituito senza l’osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dall&#8217;articolo 9 del DPR n. 761/79 (ossia, mediante pubblici concorsi) è nullo, e come tale improduttivo di effetti giuridici, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; pertanto, in tale ipotesi, trova applicazione l’articolo 2126 c.c. e, salvo che la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa, al prestatore compete soltanto il trattamento economico retributivo e previdenziale relativo al rapporto di lavoro intercorso (così, ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 709 del 23/06/1997). Poiché nel caso di specie il (dissimulato) rapporto di impiego fra la ricorrente e l’azienda sanitaria è sorto in violazione del citato art. 9, ma lo stesso non è caratterizzato da illiceità dell’oggetto o della causa, la sig.ra Girardo ha diritto a percepire (ai sensi dell’art. 2126 c.c. e per tutto il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione), le differenze retributive fra quanto percepito a titolo di compenso convenzionale e la retribuzione spettante ad un dipendente dell’azienda sanitaria di pari qualifica e mansioni (quale risulta dall’applicazione dei vari CCNL applicabili ratione temporis alla vicenda de qua). Sulle somme predette spettano altresì gli interessi legali a far data dalla maturazione dei singoli ratei e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente ai crediti maturati al 31/12/1994, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/94), da calcolare secondo le modalità indicate nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 1998.																																																																																												</p>
<p>6.	In relazione alla domanda accessoria di ricostruzione della posizione assicurativa e previdenziale (pure proposta dalla sig.ra Girardo), il Collegio rileva l’incompletezza del contraddittorio, in quanto il ricorso non è stato notificato all’ente previdenziale al quale l’AUSL LE/1 dovrebbe versare, ora per allora, i contributi previdenziali omessi. <br />	<br />
Per dare conto di tali conclusioni, occorre evidenziare che:<br />
&#61485;	come ritenuto dalla migliore dottrina processualcivilistica, le controversie di cui agli artt. 442 e ss. del c.p.c. involgono un rapporto trilatero, per la non perfetta coincidenza dell’obbligato al versamento dei contributi (datore di lavoro) con il beneficiario delle prestazioni previdenziali (lavoratore). La riprova di ciò è data dalla previsione dell’art. 444, comma 3, c.p.c., che indica quale giudice competente per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro (come è nel presente giudizio, in cui la ricorrente asserisce il mancato versamento dei contributi da parte dell’azienda sanitaria e ne chiede la relativa condanna) il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale: il che significa che l’ente previdenziale deve essere parte in tali giudizi;<br />	<br />
&#61485;	i versamenti previdenziali ed assicurativi non sono effettuabili in ogni tempo, in quanto l’ordinamento stabilisce anche per tali casi termini prescrizionali. <br />	<br />
L’art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995 stabilisce infatti che: “…Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…”, mentre il comma 10 stabilisce che: “…I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso…”.<br />
Da ciò si desume pertanto che gli enti previdenziali non sono tenuti ad accettare eventuali versamenti effettuati dopo i suindicati termini; il che significa che la domanda con cui l’interessato chiede la ricostruzione della posizione assicurativa e previdenziale deve essere notificata anche agli enti in argomento, al fine di consentire agli stessi di eccepire l’eventuale prescrizione (che, come è noto, non è rilevabile d’ufficio dal giudice).<br />
Nel caso di specie, si osserva che nel periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio a favore dell’AUSL, ella avrebbe dovuto essere iscritta obbligatoriamente all’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), il quale (ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 479/1994) con decorrenza dal 18/2/1993 è subentrato nella qualità di successore universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sia della C.P.D.E.L. che dell’I.N.A.D.E.L. (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 5085 del 5/4/2001; id., sent. n. 13197 del 25/11/1999; id., sent. n. 8012 del 14/8/1998; TAR Puglia, Sez. II di Lecce, sent. n. 2494 del 16/4/2004).<br />
Pertanto, ai sensi degli artt. 15 e 16 del R.D. n. 642 del 17/8/1907, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPDAP, da eseguirsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.</p>
<p>7.	In conclusione, il ricorso va accolto in parte (per quanto riguarda l’azione di accertamento della pretesa alle differenze retributive per il servizio prestato in favore dell’AUSL LE/1), mentre va disposta l’integrazione del contraddittorio prima di poter procedere alla delibazione della domanda di regolarizzazione previdenziale e contributiva.<br />	<br />
La pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, accoglie in parte il ricorso in epigrafe; dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini suindicati.<br />
Fissa l’udienza pubblica del 24/2/2005 per la prosecuzione. <br />
Spese al definitivo.  <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2004.</p>
<p>Pubblicata il 5 novembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-11-2004-n-7676/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2004 n.7676</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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