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	<title>7674 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7674 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2020 n.7674</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-7-2020-n-7674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-7-2020-n-7674/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2020 n.7674</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo, Presidente, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 73 contro Ministero dell&#8217;Interno, in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-7-2020-n-7674/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2020 n.7674</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo, Presidente, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 73 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Pubblico concorso : la tempistica delle prove di idoneità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Pubblico concorso &#8211; prove di idoneità  &#8211; tempistica. </strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Allorquando in una fattispecie assunzionale presso una pubblica Amministrazione, a fronte di una data ultima di conclusione del procedimento, il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente allo spirare della data prefissata, non incontra profili preclusivi laddove (come nel caso di specie) venga rappresentata alla procedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità : dovendo, con ogni evidenza, intendersi rispettato il termine di che trattasi a fronte di istanza di ammissione alla selezione tempestivamente presentata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/07/2020<br /> <strong>N. 07674/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10272/2019 REG.RIC.</strong><br /> </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 10272 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 73;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa adozione di misura cautelare,</em><br /> 1) della comunicazione del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza &#8211; Direzione Centrale per le Risorse Umane &#8211; Ufficio Attività  Concorsuali, prot. 333-B/12D.3.19/17896 del 20 giugno 2019 e prot. n. 333-B/12D.3.19/18816 del 26 giugno 2019, con cui si è disposta la convocazione del ricorrente presso il compendio Ferdinando di Savoia, sito in Roma, via del Castro Pretorio n. 5 per il giorno 6 agosto 2019, alle ore 7,00, per sostenere le prove dell&#8217;efficienza fisica finalizzate all&#8217;assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l&#8217;assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana &#8211; 4^ Serie Speciale &#8220;Concorsi ed Esami&#8221; &#8211; del 26 maggio 2017;<br /> 2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione de quo;<br /> 3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente,<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;art.84 commi 5 e 6 d.l.n.18/2020, conv. in l. n.27/2020;<br /> Visto l&#8217;art.4 d.l. n.28/2020;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente ricorso espone il ricorrente, inquadrato quale -OMISSIS-di essere stato convocato per essere sottoposto agli accertamenti dell&#8217;efficienza fisica e dell&#8217;idoneità  fisica, psichica e attitudinale previsti dal concorso in epigrafe, per il giorno 24/06/2019. Nelle more tuttavia il predetto riportava un -OMISSIS-, riconosciuto dipendente da causa di servizio (v. certificazione del Ministero della Difesa &#8211; Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del 29/03/2019). Per la suddetta patologia, il Sig. -OMISSIS- veniva sottoposto, in data 06/03/2019, ad intervento di &#8220;-OMISSIS- + -OMISSIS-&#8221; con conseguente necessità  di attendere per il completo recupero 6 mesi dall&#8217;intervento chirurgico (v. certificazione del Dott. Ugo Camilleri del 09/04/2019).<br /> Pertanto, considerata l&#8217;incompatibilità  della data di convocazione con la riportata tempistica della guarigione il ricorrente in data 23/05/2019 inoltrava una prima istanza di spostamento della data di convocazione; dopo un ulteriore sollecito in data 06/06/2019, il Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza &#8211; Direzione centrale per le Risorse Umane &#8211; Ufficio Attività  Concorsuali, con la nota prot. 333-B/12D.3.19/15748 del 10 giugno 2019 riscontrava l&#8217;istanza spostando la convocazione del ricorrente alla data del 31 luglio 2019.<br /> Il ricorrente, quindi, ritenendo che anche tale spostamento non fosse compatibile con il termine di 6 mesi dall&#8217;intervento chirurgico, necessario per consentirgli una piena guarigione, in data 13 giugno 2019 presentava una nuova richiesta di spostamento, rappresentando la necessità  che la convocazione fosse fissata ad una distanza minima di sei mesi dal 06/03/2019. A riscontro di tale istanza il Ministero dell&#8217;Interno disponeva un nuovo spostamento della convocazione per il giorno 06/08/2019, anch&#8217;essa non utile per le esigenze mediche rappresentante dal ricorrente. Questi, dunque, in data 24 giugno 2019 presentava ancora una volta la propria richiesta alla quale il Ministero dell&#8217;Interno rispondeva con la nota prot. 333- B/12D.3.19/18816 del 26 giugno 2019 &#8211; impugnata con il ricorso in esame- denegando la possibilità  di una convocazione a data successiva al 06/08/2019.<br /> Avverso tale nota parte ricorrente ha dedotto due censure di legittimità :<br /> 1) VIOLAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L&#8217;ASSUNZIONE DI 893 AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, BANDITO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA &#8211; DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 18 MAGGIO 2017, PUBBLICATO SULLA<br /> GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA &#8211; 4^ SERIE SPECIALE &#8220;CONCORSI ED ESAMI&#8221; DEL 26 MAGGIO 2017. VIOLAZIONE DEL DECRETO N. 333-B/12D.3.19/5429 DEL 13 MARZO 2019, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA &#8211; 4^ SERIE SPECIALE &#8220;CONCORSI ED ESAMI&#8221; DEL 15 MARZO 2019. ECCESSO DI POTERE. DISPARITA&#8217; DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE.<br /> Argomenta il ricorrente che l&#8217;amministrazione illegittimamente non gli avrebbe di partecipare alla selezione, seppure inserito negli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti, per una circostanza oggettiva, non dipendente dalla sua volontà  nè dallo stesso determinata, con suo grave pregiudizio. Ogni diversa interpretazione si configurerebbe come una chiara disparità  di trattamento rispetto ad altri partecipanti al concorso, in spregio al generale principio del favor partecipationis, vale a dire di un&#8217;interpretazione che preservi l&#8217;affidamento generato dalle clausole del bando e che, al contempo, consenta la pìù ampia partecipazione alla procedura selettiva.<br /> 2) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO. ISTRUTTORIA CARENTE ED INCOMPLETA. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI RELATIVI<br /> ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI.<br /> Parte ricorrente censura il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, il quale sarebbe totalmente carente di qualsivoglia elemento certo e comprovato da cui possa desumersi l&#8217;impossibilità  della convocazione del ricorrente per una data compatibile con il recupero totale dall&#8217;intervento chirurgico subito: si sarebbe trattato, infatti, di spostare le prove di appena trenta giorni rispetto alla data di conclusione del procedimento deriva dal termine di conclusione del procedimento di cui al richiamato art. 2 del decreto del Capo della Polizia in data 13.03.2019.<br /> L&#8217;amministrazione si è costituita con articolata memoria per avversare il gravame evidenziando che a fronte dell&#8217;infortunio capitato al ricorrente era noto al predetto giÃ  alla data del 06.03.2019 &#8211; in cui si è sottoposto all&#8217;intervento chirurgico ed in relazione alla certificazione rilasciatagli che stabiliva il completo recupero diagnosticato in mesi 6 &#8211; che le prove di efficienza fisica non avrebbero potuto svolgersi entro il termine di conclusione del concorso. La stessa nota dell&#8217;Amministrazione del 26.06.2019 spiega compiutamente e rappresenta all&#8217;interessato la circostanza della presenza del termine finale di conclusione del procedimento, con l&#8217;impossibilità , alla luce della data di inizio del corso, di una convocazione successiva al 06.08.2019.<br /> Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, confermata dalla successiva ordinanza n.-OMISSIS-, è stata accolta l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche e, per l&#8217;effetto, è stata disposto che l&#8217;accertamento in questione venisse effettuato allo scadere del detto termine semestrale.<br /> Con successiva ordinanza n.-OMISSIS- il Consiglio di Stato ha riformato l&#8217;ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, ritenendo il termine di conclusione del concorso &#8220;assolutamente indifferibile, non potendo ipotizzarsi nell&#8217;interesse di un solo partecipante il rinvio nella definizione della procedura di concorso&#8221;. Pertanto, il ricorrente non è stato sottoposto all&#8217;accertamento di cui trattasi.<br /> Nell&#8217;odierna udienza, nessuno presente per le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Il Collegio ritiene fondato il secondo motivo del ricorso, con cui parte ricorrente censura il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, totalmente carente di qualsivoglia elemento certo e comprovato da cui possa desumersi l&#8217;impossibilità  della convocazione del ricorrente per una data compatibile &#8211; nel caso in esame, non superiore a 30 giorni rispetto alla data di conclusione del procedimento- con il recupero totale dall&#8217;intervento chirurgico subito a cui il ricorrente si è sottoposto per effetto di un trauma riportato, in corso di servizio, durante l&#8217;iter concorsuale.<br /> E&#8217; vero, infatti, che quanto al concorso in esame l&#8217;art. 2 del decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, lettera e) del punto 3, prevedeva il termine di conclusione dello stesso alla data del 6 agosto 2019, ma è anche vero come il ricorrente non avrebbe potuto sottoporsi alle prove nelle date indicate dall&#8217;amministrazione, contenute entro tale data, se non mettendo a rischio la propria salute e, in particolare, l&#8217;esito dell&#8217;intervento chirurgico al quale il predetto si era dovuto sottoporre all&#8217;esito di un -OMISSIS-, peraltro riconosciuto dipendente da causa di servizio (v. certificazione del Ministero della Difesa &#8211; Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del 29/03/2019).<br /> Da un lato, quindi, il motivo dell&#8217;istanza di differimento è ascrivibile ad evento di salute non imputabile al ricorrente; dall&#8217;altro, l&#8217;amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale &#8211; trenta giorni- prima facie non incompatibile con le esigenze di celerità  del concorso.<br /> Ad analoga conclusione è del resto giunto anche il Consiglio di Stato, II, n.4043/2020 del 24 giugno 2020, con riferimento ad una fattispecie verificatasi nella procedura assunzionale del Corpo della Polizia Penitenziaria, secondo cui anche a fronte di una data ultima di conclusione del procedimento &#8211; nel caso specifico, fissato dalla legge n.356/2000 &#8211; &#8220;<em>è parimenti vero che il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente allo spirare di tale data, non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla procedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità : dovendo, con ogni evidenza, intendersi rispettato il termine di che trattasi a fronte di istanza di ammissione alla selezione tempestivamente presentata&#8221;.</em><br /> In conclusione il ricorso, assorbita ogni ulteriore doglianza, deve essere accolto e per l&#8217;effetto va annullato il provvedimento in epigrafe.<br /> Le spese di lite, in considerazione della natura del contenzioso, possono essere integralmente compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento in epigrafe.<br /> Compensa spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n.27/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-7-2020-n-7674/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2020 n.7674</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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