<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7671 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7671/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7671/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7671 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7671/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Valentina Piraino in Roma, via Taranto, n. 21 contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Valentina Piraino in Roma, via Taranto, n. 21 contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla equiparabilità  di alcuni titoli di studio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Istruzione &#8211; titoli di studio &#8211; diploma magistrale e il diploma di maturità  linguistica &#8211; equiparazione &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità  linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale deve ritenersi conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l&#8217;insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 03/12/2020<br /> <strong>N. 07671/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01775/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2019, proposto da <em>Omissis</em> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Valentina Piraino in Roma, via Taranto, n. 21;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro<em> pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12552/2018, resa tra le parti, concernente per la riforma<br /> della sentenza 27 dicembre 2018, n. 12552 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-<em>bis</em>.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Vincenzo Lopilato.<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto-legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, con decreto 11 luglio 2018, n. 1069, ha proceduto ad aggiornare le graduatorie di circolo ed istituto relative al triennio 2017/2020, escludendo i docenti in possesso di diploma magistrale ad indirizzo linguistico entro l&#8217;anno 200172002.<br /> 2.- Le parti escluse hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.<br /> 3.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 27 dicembre 2018, n. 12552, ha rigettato il ricorso, ritenendo che i ricorrenti non abbiamo titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.<br /> 4.- I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello, rilevando l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata, in quanto la questione prospettata atterrebbe all&#8217;inserimento nelle graduatorie di istituto e non in quelle ad esaurimento. Nell&#8217;atto di appello si richiama, inoltre, la giurisprudenza di questo Consiglio che riconosce che i soggetti in possesso di tale specifico titolo possano insegnare.<br /> 5.- Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione statale, con atto meramente formale<br /> 6.- Il Presidente della Sezione, con decreto monocratico 4 marzo 2019, n. 1123, ha accolto la domanda cautelare, alla luce degli orientamenti giÃ  espressi dalla Sezione. Il Collegio, con ordinanza 5 aprile 2019, n. 1792, ha confermato tale decreto.<br /> 7.- La causa è stata decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 29 novembre 2020.<br /> 8.- L&#8217;appello è fondato, alla luce della giurisprudenza della Sezione, cui questo Collegio intende conformarsi, con conseguente concisa esposizione dei motivi di diritto (art. 84, comma 2, lettera c, c.p.a.).<br /> In particolare, i precedenti della Sezione (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 307; si v. anche Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850; Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2018, n. 2449; Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2020, n. 3324) hanno affermato quanto segue:<br /> <em>i</em>) il decreto ministeriale 10 marzo 1997 stabilisce all&#8217;art. 2 che: «[i]Â <em>titoli di studio conseguiti al termine dei corsi</em> [&#038;]Â <em>sperimentali di scuola magistrale</em> [&#038;]Â <em>comunque conseguiti entro l&#8217;a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l&#8217;attuale valore legale e consentono di partecipare</em> [&#038;]Â <em>ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994</em> [&#038;]Â»;<br /> <em>ii</em>) secondo poi il disposto di cui all&#8217;art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, «[i]Â <em>titoli conseguiti nell&#8217;esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell&#8217;istituto magistrale iniziati entro l&#8217;anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l&#8217;attuale valore legale e abilitante all&#8217;insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare</em>»;<br /> <em>iii</em>) a sua volta, l&#8217;art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce «<em>piena validità  agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all&#8217;art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione</em>».<br /> Ãˆ stato pure osservato che la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture «<em>è stata autorizzata ed attuata dall&#8217;Istituto magistrale</em> [&#8230;]Â <em>in vista del nuovo assetto dell&#8217;istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l&#8217;insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità  di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà  universitarie</em>» (Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388).<br /> Su queste basi, l&#8217;equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità  linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «<em>appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l&#8217;insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici</em>» (Cons., sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).<br /> 9.- La fondatezza dell&#8217;appello per le ragioni indicate, esime il Collegio dall&#8217;esaminare la censura basa sulla lesione del principio di affidamento.<br /> 10.- La particolare vicenda in esame giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:<br /> a) accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati nella sola parte in cui escludono gli appellanti dalle graduatorie di istituto;<br /> b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
