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	<title>7658 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2019 n.7658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-11-2019-n-7658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-11-2019-n-7658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2019 n.7658</a></p>
<p>Pres. Severini/Est. Quadri 1. Provvedimenti autorizzatori &#8211; Concessione demaniale marittima &#8211; Domanda di riduzione del canone &#8211; Qualificazione presupposto di fatto.  1. Ai sensi dell&#8217;art. 3 d.-l. 400 del 1993 ss.mm.ii. è prevista la possibilità  di riduzione dei canoni del 50% in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità  comportanti una minor</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-11-2019-n-7658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2019 n.7658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-11-2019-n-7658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2019 n.7658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini/Est. Quadri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Provvedimenti autorizzatori &#8211; Concessione demaniale marittima &#8211; Domanda di riduzione del canone &#8211; Qualificazione presupposto di fatto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Ai sensi dell&#8217;art. 3 d.-l. 400 del 1993 ss.mm.ii. è prevista la possibilità  di riduzione dei canoni del 50% in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità  comportanti una minor utilizzazione dei beni in concessione, su accertamento delle autorità  marittime. Si richiede, pertanto, che l&#8217;evento caratterizzante la fattispecie determini danni di gravità  travalicante l&#8217;ordinario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/11/2019<strong>N. 07658/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01849/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2019, proposto da Società  Pb s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Zunarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cellamare in Roma, piazza dei Santi Apostoli, 66;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Regione Lazio, non costituita in giudizio;  Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em>in Roma, via dei Portoghesi, 12;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7318 del 2018, resa tra le parti;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino e dell&#8217;Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Lazio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le memorie delle parti;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti l&#8217;avvocato Vincenzo Cellamare in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Zunarelli, l&#8217;avvocato Buonanno, e l&#8217;avvocato dello Stato Marchini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Pb s.r.l., titolare di concessione demaniale marittima in località  Fregene, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 18031 del 6 febbraio 2018, avente ad oggetto: &#8220;<em>Conclusione procedimento di diniego per richiesta riduzione canoni demaniali marittimi a causa del fenomeno dell&#8217;erosione</em>&#8220;, con la quale l&#8217;amministrazione comunale di Fiumicino ha rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la riduzione del canone della sopra indicata concessione nella misura del 50%, in applicazione dell&#8217;art. 3 d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400 (<em>Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime</em>), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, l. 4 dicembre 1993, n. 494 (<em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime</em>), come modificato dal comma 251 dell&#8217;art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 [<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</em>].<br /> Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 7318 del 2018, ha respinto il ricorso, ritenendo che si trattasse di un fenomeno ordinario, e che quindi non potesse rientrare nell&#8217;ipotesi disciplinata dall&#8217;art. 3 del d.-l. n. 400 del 1993.<br /> Pb ha impugnato la suddetta sentenza, affidando l&#8217;appello ai seguenti motivi di diritto:<br /> 1) &#8211; errore in giudicando &#8211; violazione dell&#8217;art. 3, legge n. 494 del 1993 (come sostituito dall&#8217;art. 1, comma 251, legge n. 296 del 2006) e della Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 25 maggio 2009, n. 22; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità  manifesta, contraddittorietà ; violazione art. 118 Cost. &#8211; art. 105 d.lgs. 112 del 1998;<br /> 2) violazione di legge &#8211; errore in giudicando, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti &#8211; violazione dell&#8217;art. 3, legge n. 494 del 1993 (come sostituito dall&#8217;art. 1, comma 251, legge n. 296 del 2006) e della Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 25 maggio 2009, n. 22; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità  manifesta, contraddittorietà ; violazione art. 45 delÂ <em>Codice della navigazione</em>e art. 3 della legge n. 241 del 1990.<br /> Si sono costituiti per resistere all&#8217;appello il Comune di Fiumicino e l&#8217;Agenzia del Demanio.<br /> Successivamente le parti hanno proposto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2019 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Giunge in decisione l&#8217;appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7318 del 2018, che ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;appellante, titolare di concessione demaniale marittima in Fiumicino, contro il diniego del Comune sull&#8217;istanza di riduzione del 50% del canone per la gestione in concessione del suo stabilimento balneare a causa del grave danno provocato dal fenomeno di erosione.<br /> Per l&#8217;appellante la sentenza è erronea nel negare che il Comune di Fiumicino sia l&#8217;unico ente preposto alla concessione della riduzione del canone concessorio per effetto dell&#8217;erosione. La motivazione del provvedimento impugnato rende invece esplicita la competenza dell&#8217;Agenzia delle entrate, ed è in contrasto con la comunicazione dell&#8217;Agenzia &#8211; richiamata dal provvedimento &#8211; che affermava in capo al Comune di Fiumicino la competenza al rilascio del provvedimento di riduzione in relazione allo specifico procedimento.<br /> La sentenza è per l&#8217;appellante erronea anche dove ha ritenuto non illegittima la motivazione del diniego della concessione del dimezzamento del canone da parte del Comune, avallando l&#8217;interpretazione illegittima sul significato dell&#8217;<em>eccezionale</em><em>gravità </em>.<br /> Tale motivazione è destituita di fondamento alla luce della disposizione legislativa, che non consente interpretazioni nel disporre che la riduzione dei canoni «<em>nella misura del 50 per cento</em>» è dovuta in presenza di fenomeni di <em>eccezionale gravità </em>che comportino una minore utilizzazione dei beni in concessione. E&#8217;, dunque, nella legge il giusto significato dell&#8217;«<em>eccezionale gravità </em>»: sono tali gli eventi comportanti &#8211; come qui pacifico &#8211; una minore utilizzazione dei beni in concessione.<br /> La sentenza impugnata per l&#8217;appellante erra per come ha interpretato l&#8217;art. 3 d.-l. n. 400 del 1993, e affermato che trova applicazione l&#8217;art. 45 delÂ <em>Codice della navigazione</em>, che stabilisce una riduzione ben minore di quella del 50% del canone, rapportandola proporzionalmente agli effettivi metri quadri sottratti all&#8217;utilizzo da parte del concessionario.<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> Deve, innanzitutto, ricordarsi il vigente art. 3 l. n. 494 del 1993: «<em>1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità  turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: (&#038;)</em><br /> <em>c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) (concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità  che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità  marittime di zona</em>».<br /> La sentenza &#8211; in disparte il tema del carattere vincolante del parere dell&#8217;Agenzia del demanio, è andata dello stesso avviso (come aveva giù  fatto il Comune, recependolo nel provvedimento ) ritenendo che il fenomeno invocato sia ordinario, posto che ricorre ormai da circa dieci anni, e che quindi la fattispecie non ricadeva nell&#8217;ipotesi dell&#8217;art. 3 d.-l. 400 del 1993, come convertito dalla l. n. 494 del 1993 e sostituito dall&#8217;art. 1, comma 251, l. n. 296 del 2006, che al comma 1,Â <em>lett. c)</em>, prevede la possibilità  di riduzione dei canoni del 50% in presenza di eventi dannosi di <em>eccezionale gravità </em>comportanti una minor utilizzazione dei beni in concessione, su accertamento delle autorità  marittime. La riduzione è determinata con atto dell&#8217;Autorità  concedente, sentito l&#8217;ufficio periferico dell&#8217;Agenzia del demanio, eventualmente prevedendo un particolare numero di anni di riduzione.<br /> Bene, dunque, ha stabilito l&#8217;appellata sentenza, secondo cui la domanda di riduzione del canone è stata correlata a un fenomeno erosivo di carattere ordinario e fisiologico, che non integra il presupposto cui la legge subordina il beneficio previsto dalla norma, per il quale hanno rilievo solo eventi eccezionali che determinano danni di gravità  travalicante l&#8217;ordinario. Il che concreta il criterio discretivo per l&#8217;applicazione della disposizione in luogo dell&#8217;art. 45 Cod. nav., che riferisce la percentuale di riduzione non alla consistente e fissa misura del 50% ma ad un criterio proporzionale rapportato agli effettivi metri quadrati sottratti all&#8217;utilizzo del concessionario. L&#8217;applicazione dell&#8217;art. 3 cit. postula accertamenti specifici delle autorità  marittime di zona ordinati all&#8217;immediata rilevazione degli effetti altamente pregiudizievoli degli eventi dannosi, e va esclusa l&#8217;operatività  della norma in relazione al fenomeno erosivo, che ha assunto una connotazione fisiologica nel contesto territoriale di riferimento &#8211; sia pure in misura variabile nell&#8217;esteso arco di dieci anni indicato in ricorso &#8211; suscettibile di considerazione ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 45 Cod. nav..<br /> Le dette valutazioni dell&#8217;Agenzia del demanio, recepite dal Comune, per quanto possano risultare opinabili non appaiono viziate in punto di logica o in contro la lettera della legge e dunque si sottraggono al sindacato del giudice. Esse peraltro sono state confermate dalla nota 25 maggio 2018, per cui qualunque riduzione del canone, anche ai sensi dell&#8217;art. 45 cit. (che prevede la riduzione del canone in proporzione alla minore utilizzazione del bene in concessione: «<em>quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l&#8217;utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone</em>»), presuppone un&#8217;attività  di verificazione del Comune della correlazione tra l&#8217;evento dannoso (il fenomeno erosivo) e la minore utilizzabilità  del bene. Questa non risulta essere stata posta in essere dall&#8217;amministrazione.<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni l&#8217;appello va respinto.<br /> Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio, in considerazione delle peculiarità  della controversia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<p> Â </p>
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