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	<title>7647 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7647 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2020 n.7647</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-12-2020-n-7647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2020 n.7647</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Luigi P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, Accademia Di Belle Arti Lecce, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-12-2020-n-7647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2020 n.7647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-12-2020-n-7647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2020 n.7647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Luigi P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, Accademia Di Belle Arti Lecce, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Nicola C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via A. Imperatore, n. 16)</span></p>
<hr />
<p>Sulla investitura del presidente di una istituzione artistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Istruzione &#8211; Istituzione artistica &#8211; presidente &#8211; investitura &#8211; procedimento ex art. 5, c. 2 e 3 DPR n. 132/2003 &#8211; caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;investitura del presidente dell&#8217;istituzione artistica  di cui all&#8217;art. 5, commi 2 e 3, del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 si dipana attraverso un procedimento bifasico, in cui la nomina esterna, ministeriale, è preceduta dalla designazione di una terna di soggetti da parte del Consiglio accademico.</em><br /> <em>La designazione della terna da parte del Consiglio accademico costituisce espressione di discrezionalità  tecnica, in quanto occorre verificare il possesso di due requisiti professionali, e segnatamente: i) l&#8217;alta qualificazione manageriale e professionale; ii) la comprovata esperienza maturata nell&#8217;ambito di organi di gestione di istituzioni culturali, ovvero la riconosciuta competenza nell&#8217;ambito artistico e culturale, in considerazione delle qualità  professionali e delle note qualità  artistiche e culturali possedute dal soggetto designato.</em><br /> <em>Il potere di scelta, all&#8217;interno della terna di candidati, in capo al Ministro rispecchia invece l&#8217;ampio margine di fiduciarietà  che connota le scelte di alta amministrazione: il regolamento ha inteso così¬ contemperare &#8220;competenza&#8221; e &#8220;circuito politico-democratico&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/12/2020<br /> <strong>N. 07647/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03546/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3546 del 2020, proposto da LUIGI P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSItà€ E DELLA RICERCA, ACCADEMIA DI BELLE ARTI LECCE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> NICOLA C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via A. Imperatore, n. 16;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 408 del 2020;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;università  e della ricerca, dell&#8217;Accademia di Belle Arti-Lecce e di Nicola C.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Federico Basilica dell&#8217;Avvocatura dello Stato e Alessandro Orlandini, in collegamento da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1.- I fatti principali utili ai fini del decidere sono i seguenti:<br /> &#8211; con avviso pubblico del 15 maggio 2019, l&#8217;Accademia di Belle Arti di Lecce avviava una procedura volta ad acquisire manifestazioni di interesse in relazione all&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021;<br /> &#8211; il Consiglio Accademico si riuniva nella seduta del 18 giugno 2019, in occasione della quale &#8211; all&#8217;esito dell&#8217;esame di tutti i curricula pervenuti &#8211; procedeva allo scrutinio delle candidature (verbale n. 164 del 18 giugno 2019);<br /> &#8211; all&#8217;esito della votazione, il Consiglio accademico perveniva, unanimemente, alla designazione della seguente terna di candidati da sottoporre al vaglio del Ministero dell&#8217;università  e della ricerca per l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico: dottor Luigi P.; dottor Nicola C.; dottoressa Chiara Eleonora Coppola;<br /> &#8211; il Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, con decreto n. 773 del 3 settembre 2019, stabiliva che: «A decorrere dal 4 ottobre 2019 e per la durata di un triennio, il dott. Luigi P. è nominato Presidente dell&#8217;Accademia di belle arti di Lecce»;<br /> &#8211; con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e successivi motivi aggiunti, il dottor C. chiedeva l&#8217;annullamento del decreto ministeriale di nomina, lamentando la violazione dell&#8217;art. 5, comma 2 del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, il difetto di motivazione, la carenza istruttoria, l&#8217;eccesso di potere per manifesta illogicità  e contraddittorietà  della decisione, nonchè la violazione della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019, prot. n. 6083, con particolare riferimento al punto 4.<br /> 2.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 408 del 2020, respinta l&#8217;eccezione pregiudiziale di inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione dell&#8217;avviso pubblico della selezione, accoglieva la domanda di annullamento, rilevando che il curriculum presentato al momento della candidatura dall&#8217;appellante non presentava alcun elemento da cui potersi desumere il possesso della comprovata esperienza maturata nell&#8217;ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero della riconosciuta competenza nell&#8217;ambito artistico e culturale, requisiti normativamente stabiliti ai fini della nomina dall&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 132 del 2003. Il giudice di prime cure dichiarava altresì¬, ai fini conformativi, l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione resistente di procedere ad una nuova valutazione della terna di candidati, sulla base della sola documentazione da loro ritualmente depositata a seguito dell&#8217;avviso pubblico del 15 maggio 2019.<br /> 3.- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il dottor Luigi P., affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:<br /> <em>i</em>) la sentenza appellata sarebbe erronea nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per omessa impugnazione dell&#8217;avviso di selezione del 15 maggio 2019: il ricorrente non avrebbe potuto limitarsi ad impugnare il solo art. 11, comma 3, dello Statuto (il quale prevedeva, ai fini della presentazione dei curriculum, il possesso della sola «alta qualificazione manageriale e professionale») e non anche il bando (che espressamente richiamava la suddetta previsione statutaria), in quanto l&#8217;atto presupposto dovrebbe essere sempre impugnato congiuntamente a quello che ne fa affermata applicazione;<br /> <em>ii</em>) nel merito, il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto del fatto che il decreto del Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca aveva provveduto alla nomina «tenuto conto dei requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell&#8217;esperienza maturata ai sensi dell&#8217;art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132», in siffatto modo autonomamente riconoscendo, in capo all&#8217;appellante, il possesso di tutti i requisiti necessari alla nomina; così¬ come invero sarebbe ancor prima avvenuto da parte della Commissione accademica, in occasione dell&#8217;individuazione della terna di candidati; nè tantomeno avrebbe potuto essere diversamente, avendo l&#8217;appellante curato (così¬ come dallo stesso documentato in primo grado nel curriculum in esteso, depositato in giudizio) per un decennio l&#8217;organizzazione di importanti fiere e mostre internazionali; in definitiva, l&#8217;appellante avrebbe ricevuto la carica sulla scorta di tutte le suindicate attività  artistico-culturali le quali, sebbene non espressamente dichiarate nel curriculum, sarebbero state comunque oggettivamente svolte dall&#8217;appellante tanto da costituire fatto notorio tanto per il Consiglio accademico, quanto per il Ministro; ciò a maggior ragione, considerando che la procedura in esame non potrebbe ritenersi avere natura concorsuale; la bontà  di tale impostazione sarebbe confermata dall&#8217;art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 132 del 2003, il quale recita esclusivamente in termini di «riconosciuta competenza nell&#8217;ambito artistico e culturale», nel mentre, quando parla di esperienza maturata nell&#8217;ambito di organi di gestione di istituzioni culturali, richiede espressamente solo in tal caso di comprovarla;<br /> <em>iii</em>) in ogni caso, l&#8217;appellante, allegando nel maggio 2019 un curriculum precipuamente volto a dimostrare il possesso della propria «alta qualificazione manageriale e professionale» e non anche della (sia pur posseduta) competenza in ambito artistico e culturale, sarebbe stato indotto in errore scusabile dalla formulazione del bando e dello statuto ivi apertamente richiamato; anche sotto questo profilo, sarebbe quindi erronea la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha imposto all&#8217;Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della terna di candidati «sulla base della sola documentazione da loro ritualmente depositata a seguito dell&#8217;avviso pubblico del 15 maggio 2019», escludendo la possibilità  che l&#8217;appellante, rimesso in termini, possa giustamente documentare le indubbie competenze culturali dallo stesso possedute.<br /> 4.- Si è costituito in giudizio il dottor Nicola C., insistendo per il rigetto del gravame.<br /> 5.- Con ordinanza n. 3694 del 2020, questa Sezione &#8211; «<em>Rilevato che: le questioni di fatto e di diritto implicate nella presente controversia &#8211; relative alla disamina della procedura selettiva per cui è causa e all&#8217;effettivo possesso della competenza in campo artistico e culturale in capo all&#8217;istante &#8211; necessitano di approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare e che occorre definire celermente la questione nel merito; nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, è opportuno, nelle more della udienza pubblica sospendere gli atti impugnati, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra, garantendo nel frattempo la continuità  dell&#8217;ufficio ricoperto dall&#8217;odierno appellante</em>» &#8211; disponeva la sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza gravata.<br /> 6.All&#8217;udienza del 12 novembre 2020, la causa è stata discussa è trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- Le modalità  di nomina del presidente delle istituzioni artistiche e musicali sono contenute all&#8217;art. 5, commi 2 e 3, del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l&#8217;autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508), così¬ come modificato dal d.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295, secondo cui: «Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata nell&#8217;ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell&#8217;ambito artistico e culturale»; con l&#8217;ulteriore precisazione che: «Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell&#8217;incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni».<br /> 1.1.L&#8217;investitura del presidente dell&#8217;istituzione artistica si dipana dunque attraverso un procedimento bifasico, in cui la nomina esterna, ministeriale, è preceduta dalla designazione di una terna di soggetti da parte del Consiglio accademico.<br /> La designazione della terna da parte del Consiglio accademico costituisce espressione di discrezionalità  tecnica, in quanto occorre verificare il possesso di due requisiti professionali, e segnatamente: i) l&#8217;alta qualificazione manageriale e professionale; ii) la comprovata esperienza maturata nell&#8217;ambito di organi di gestione di istituzioni culturali, ovvero la riconosciuta competenza nell&#8217;ambito artistico e culturale, in considerazione delle qualità  professionali e delle note qualità  artistiche e culturali possedute dal soggetto designato.<br /> Il potere di scelta, all&#8217;interno della terna di candidati, in capo al Ministro rispecchia invece l&#8217;ampio margine di fiduciarietà  che connota le scelte di alta amministrazione.<br /> Il regolamento ha inteso così¬ contemperare &#8220;competenza&#8221; e &#8220;circuito politico-democratico&#8221;.<br /> 2.Su queste basi, è in primo luogo in fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso di primo grado, reiterata nel presente giudizio di appello.<br /> L&#8217;odierno appellato non aveva l&#8217;onere di impugnare l&#8217;avviso pubblico, in quanto egli come appare evidente alla luce dell&#8217;impostazione giuridica seguita non si duole affatto di quest&#8217;ultimo, bensì¬ ne lamenta la non corretta applicazione.<br /> L&#8217;art. 11 dello statuto dell&#8217;Accademia è stato impugnato in tutt&#8217;altra direzione, a fini cioè meramente cautelativi, nella sola misura cui la citata disposizione riproduce la versione originaria dell&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 132 del 2003, e non quella aggiornata alla luce delle modifiche apportate dal successivo d.P.R. n. 295 del 2006.<br /> 3.- Nel merito, la statuizione di annullamento va confermata.<br /> 3.1.- La tesi dell&#8217;appellante poggia sull&#8217;argomento secondo cui il regolamento si limita a definire i requisiti che i soggetti debbono possedere per poter far parte della terna ma non prevede che la designazione debba avvenire all&#8217;esito di una procedura di natura comparativa. L&#8217;investitura si baserebbe così¬ sulle qualità  professionali, artistiche e culturali oggettivamente possedute dal soggetto designato, sulla scorta anche soltanto della conoscenza diretta e personale dei candidati.<br /> 3.2.Sennonchè, tale impostazione omette di considerare un dato dirimente: il citato regolamento non precludeva all&#8217;Accademia delle Belle Arti di auto-vincolarsi ad una valutazione trasparente e comparativa dei candidati, richiedendosi, non solo la presentazione di un curriculum a supporto della candidatura, ma anche la comparazione dei curricula degli aspiranti effettivamente in possesso dei requisiti richiesti.<br /> Questo è proprio quello che è accaduto nel caso in discussione.<br /> Nell&#8217;avviso pubblico del 15 maggio 2019, infatti, si legge: «<em>Le proposte di nominativi con allegati Curriculum e Dichiarazione di disponibilità  all&#8217;eventuale incarico, dovranno pervenire all&#8217;Ufficio protocollo via mail a protocollo@accademialecce.it entro il 24 c.m. al fine di consentire, esclusivamente al Consiglio Accademico, la valutazione del possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla citata normativa e la comparazione tra quelli ritenuti idonei. Al fine di assolvere i criteri di trasparenza e correttezza tale convocazione viene inviata come manifestazione di interesse a tutti gli Organi dell&#8217;Accademia, i quali potranno far pervenire proposte con le stesse modalità </em>».<br /> Dal verbale del Consiglio accademico del 18 giugno 2019, n. 164, risulta che il Dott. C. riportava quattro voti, il Dott. P. tre e la Dott.ssa Coppola due, mentre altri candidati (come la Prof.ssa Adriana Poli Bortone, l&#8217;Arch. Nicolangelo Barletti, rimanevano fuori dalla terna). Con messaggio di posta elettronica 17 giugno 2020 spedito al Dirigente del MUR, i componenti del Consiglio accademico (Professori Antonio Elia, Nunzio Fiore, Enrico Piccinni Leopardi e Francesco Scagliosi) dichiaravano che: «durante la seduta n. 164 del 18/06/2019 hanno espresso il loro voto sulla base della sola valutazione dei CV dei candidati presentati all&#8217;avviso pubblico del 15/05/2019, non avendo generale conoscenza diretta delle loro competenze in campo artistico» (cfr. documento 1 allegazioni dell&#8217;odierno appellato).<br /> 3.3.Ãˆ pacifico tra le parti in lite che, nel curriculum allegato dall&#8217;odierno appellante, fosse documentato soltanto il possesso del requisito dell&#8217;«alta qualificazione professionale e manageriale», senza alcuna indicazione della «comprovata esperienza maturata nell&#8217;ambito di organi di gestione di istituzioni culturali» o, alternativamente, della «riconosciuta competenza nell&#8217;ambito artistico e culturale». Non a caso, l&#8217;appellante ha depositato nel giudizio di primo grado un curriculum integrato con una serie di eventi e circostanze che comproverebbero il possesso anche degli altri due requisiti, i quali sono stati riportati anche nell&#8217;atto di appello.<br /> Su queste basi, è dunque evidente il difetto di istruttoria degli atti della procedura di nomina.<br /> 3.4.Pur accedendo alla tesi secondo cui le molteplici attività  artistico-culturali svolte dall&#8217;appellante avrebbero potuto essere direttamente &#8220;conosciute&#8221; dal Consiglio accademico e dallo stesso Ministero valorizzando, a tal fine, il tenore letterale del regolamento il quale richiede che la competenza nell&#8217;ambito artistico e culturale sia «riconosciuta», a differenza dell&#8217;esperienza maturata nell&#8217;ambito di organi di gestione di istituzioni culturali che invece va «comprovata»  , rileverebbe comunque il difetto di motivazione. Anche per gli atti di alta amministrazione di carattere fiduciario resta infatti ferma la verifica giurisdizionale della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità  dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.<br /> Il rilevato difetto motivazione non poteva certo essere scongiurato dalla circostanza che, nel verbale della seduta del Consiglio Accademico del 27 maggio 2019, al punto 4 dell&#8217;ordine del giorno, si trovasse indicata l&#8217;approvazione di una mostra d&#8217;arte contemporanea che l&#8217;appellante aveva curato.<br /> 3.5.L&#8217;effetto conformativo del giudicato obbliga l&#8217;Amministrazione resistente a procedere ad una nuova valutazione della terna di candidati, sulla base della sola documentazione da loro ritualmente depositata a seguito dell&#8217;avviso pubblico del 15 maggio 2019, come statuito correttamente dal giudice di prime cure, senza possibilità  di invocare da parte dell&#8217;appellante il soccorso istruttorio che secondo consolidate acquisizioni in materia di procedure selettive e di par condicio non può mai consentire di integrare i titoli a sostegno di una candidatura un volta spirato il termine di presentazione fissato dal bando (il quale, nella specie, espressamente richiamava i requisiti di cui all&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 132 del 2003, nella versione integrata e modificata dal successivo d.P.R. n. 295 del 2006). Resta consentito al Consiglio accademico soltanto di riconoscere anche al di lÃ  della allegazioni prodotte, ma motivando espressamente al riguardo la competenza nell&#8217;ambito artistico e culturale posseduta dal soggetto designato che sia effettivamente &#8220;nota&#8221; agli operatori del settore.<br /> 4.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del secondo grado di giudizio, in ragione della novità  e particolarità  della vicenda controversa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del secondo grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere, Estensore<br /> Giordano Lamberti, Consigliere.</div>
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