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	<title>763 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>763 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2018 n.763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2018-n-763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2018-n-763/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2018 n.763</a></p>
<p>Pres. Frattini/ Est. Realfonzo In tema di errore di fatto revocatorio relativo alla mancata stipula del contratto Processo amministrativo – Impugnazioni – Revocazione – Mancata stipula del contratto – Errore revocatorio – Sussistenza – Art. 122 c.p.a. &#8211; Inapplicabilità   Costituisce errore di fatto revocatorio ai sensi del combinato disposto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2018-n-763/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2018 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2018-n-763/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2018 n.763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini/ Est. Realfonzo</span></p>
<hr />
<p>In tema di errore di fatto revocatorio relativo alla mancata stipula del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Impugnazioni – Revocazione – Mancata stipula del contratto – Errore revocatorio – Sussistenza – Art. 122 c.p.a. &#8211; Inapplicabilità<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Costituisce errore di fatto revocatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., la circostanza che il giudice amministrativo abbia posto a fondamento della decisione (provvedimento di annullamento di un’aggiudicazione con conseguente condanna al risarcimento del danno per equivalente) una erronea rappresentazione della realtà fattuale consistente nell’aver considerato come già intervenuta la stipula di un contratto, in realtà mai stipulato. Orbene, a fronte della predetta erronea rappresentazione della realtà fattuale ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 122 c.p.a.<br />  <br />  </div>
<p>  <br />  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 06/02/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00763/2018REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04326/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4326 del 2017, proposto da: <br /> Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, domiciliato ex art. 25 c.p.a presso la Segreteria Sezionale C.d.S in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Nbi S.p.A., Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Frontoni in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo 2;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p> Impresa Bacchi S.r.l., Gruppo Psc S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Mauro Ciani, Gianluca Maria Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia 88; <br /> <strong><em>per la revocazione ex artt. 106 C.p.a. e 395 n. 4 C.p.c.</em></strong><br /> della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. III 10 maggio 2017 n. 02173 con cui è stato accolto il ricorso in appello (r.g. 9043/2016) proposto da Nbi S.p.a. e Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l..</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nbi S.p.A. e di Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. e di Impresa Bacchi S.r.l. e di Gruppo Psc S.p.A.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Mauro Barberio, Gianluca Luzi e Gianluca Maria Esposito;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> 1.§. Con il presente gravame l’Azienda Ospedaliero Universitaria (AUO) di Cagliari chiede la revocazione, ai sensi dell’articolo 106 c.p.a., della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2173/2017 del 10 maggio 2017 che, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’aggiudicazione ed ha condannato l’azienda sanitaria al risarcimento del danno per equivalente ritenendo che non potesse essere accolta la domanda di declaratoria dell’efficacia del contratto di appalto e di subentro dell’appellante nella commessa.<br /> L’appello è affidato a due rubriche di gravame relativi rispettivamente, per il profilo rescindente, all’erronea esistenza di un contratto firmato di cui sarebbe iniziata l’esecuzione, mentre ed al profilo rescissorio all’iniquità della condanna al risarcimento per equivalente.<br /> L’RTI Impresa Bacchi S.r.l. e il Gruppo Psc S.p.A., ritualmente costituito in giudizio, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la revocazione in quanto:<br /> &#8212; la sentenza non riconosce alcun peso sostanziale al contratto ma si fonda su una motivata comparazione degli interessi in conflitto, ed in particolare di quello dell’aggiudicataria la quale con il consenso dell’amministrazione, avrebbe continuato nella sua precedente attività solo per colpa dell’inerzia dell’appellante, la quale non aveva presentato istanza cautelare;<br /> &#8212; la sentenza avrebbe concluso che i consistenti oneri economici che sarebbero rimasti a carico del primo aggiudicatario in caso di casi risarcimento del danno in forma specifica, sarebbero stati una conseguenza dell’ingiustificato comportamento dell’appellante, che non si sarebbe adoperato per limitare i danni da lui prodotti.<br /> Con le rispettive memorie per la camera di consiglio, per l’udienza pubblica, ed in replica conclusiva la Nbi S.p.A. e l’Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l.:<br /> &#8212; hanno sottolineato l’irrilevanza della mancata presentazione dell’istanza cautelare insieme all’atto di appello relativamente alla ragione della richiesta revocazione;<br /> &#8212; hanno concluso per la reintegrazione in forma specifica, fermo restando l’annullamento in ogni caso di atti impugnati, o comunque in subordine, per la conferma del risarcimento del danno per equivalente, nei sensi già accertati con la sentenza per cui è causa.<br /> Con ordinanza n. 3038 del 20 luglio 2017 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto ha sospeso l’esecutività della decisione impugnata-<br /> Con memoria per la discussione l’AOU ricorrente ha sottolineato le proprie argomentazioni.<br /> All’udienza pubblica di discussione i difensori delle rispettive parti hanno richiamato le proprie argomentazioni e di e insistito nelle relative conclusioni.<br /> 2.§. Il ricorso è fondato.<br /> 2.§.1. Sotto il profilo rescindente, la domanda di revocazione della soccombente Azienda Ospedaliera di Cagliari concerne la sola statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno per equivalente.<br /> Il Collegio sarebbe caduto in un errore inspiegabile ritendo sussistente un contratto che, in realtà, non era mai stato stipulato tra le parti.<br /> Anzi, nel verbale d’udienza era riportato espressamente che, su espressa richiesta del consigliere relatore, “<em>le parti dichiarano che il contratto non è stato firmato e chiedono il dispositivo della sentenza</em>”.<br /> Inoltre nelle difese dell’Azienda era specificato che le attività di progettazione non sarebbero mai state effettuate, ma si sarebbe solo svolta la prima conferenza dei servizi relativa alla (tuttora non definita) fase di approvazione della progettazione definitiva.<br /> Sarebbe dunque evidente il vizio revocatorio ai sensi dell’articolo 395 comma 1, n. 4 c.p.c. che avrebbe portato conseguenze devastanti all’amministrazione sanitaria, alla quale sarebbe stato imposta la prosecuzione del rapporto con l’originaria aggiudicataria nonostante l’annullamento del relativo affidamento ed in forza di un contratto mai stipulato, ed altresì la liquidazione a titolo risarcitorio per equivalente dell’importo di circa € 2.900.000 a favore dell’appellante secondo classificato, RTI Nbi S.p.A., Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. ad integrale carico dell’azienda.<br /> L’assunto merita adesione.<br /> A contrario a quanto risultava dagli atti di causa, invece la sentenza della quale si chiede la revocazione:<br /> &#8212; al punto 13.1 la Sezione rigettava “<em>la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e di subentro dell’appellante nella commessa</em>” e precisava che “<em>… nel caso di specie dopo la sottoscrizione del contratto risulta ad oggi esaurita la sola attività di progettazione, mentre i lavori devono ancora avere inizio…”:</em><br /> &#8212; al punto 13.2. espressamente afferma che la stazione appaltante, “… <em>in assenza di domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata</em>…”, “…<em>si sarebbe risoluta a procedere oltre nell’affidamento, pervenendosi alla stipulazione del contratto di appalto ed alla descritta situazione di già completata fase di progettazion</em>e”.<br /> Come già rilevato in sede cautelare non solo la stipula del contratto d’appalto non è stata versata in atti da alcuna delle parti, ma è anche esatto che nel verbale dell’udienza pubblica risulta espressamente indicata la circostanza per cui al 6 aprile 2017 il contratto non era stato ancora firmato.<br /> In ogni caso comunque tale contratto non risulta essere stato sottoscritto nemmeno successivamente a tale data e comunque anche l’ATI Impresa Bacchi S.r.l., Gruppo Psc S.p.A. ha depositato un qualche elemento concernente l’avvenuto completamento della progettazione.<br /> In tale direzione non vi sono dubbi che la mancata percezione della inesistenza del contratto:<br /> a) deriva da una pura e semplice errata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che ha indotto l&#8217;organo giudicante a decidere sulla base di un presupposto fattuale inesistente;<br /> b) è un errore di immediata rilevabilità, ed attinene ad un presupposto di fatto, che è stato fallacemente dato per esistente nella sentenza, senza fornire alcuna espressa motivazione al riguardo;<br /> c) costituisce un presupposto decisivo della statuizione della parte di decisione da revocare, che è causalmente collegato con la predetta conclusione.<br /> Inoltre, in assenza della stipula formale del contratto d’appalto, non possono comunque avere rilievo le argomentazioni di mero fatto della controinteressata circa il preteso consolidamento della sua posizione sostanziale conseguente alla mancata presentazione dell’istanza di sospensiva da parte dell’appellante vittoriosa ed alla pretesa comparazione nella motivazione delle due posizioni.<br /> Infatti, mentre quest’ultimo profilo è comunque logicamente fondato sul presupposto inesistente quale per l’appunto la stipula del contratto, il secondo è del tutto inconferente.<br /> Infatti, al riguardo si deve rilevare che né risulta alcuna consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, e ne l’RTI controinteressata ha fornito un qualche principio di prova della (asseritamente completata) redazione in via di fatto di atti progettuali, per cui non vi è alcuna prova del legittimo svolgimento di eventuali attività anticipatorie.<br /> In definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c. sussistono, sotto il profilo rescindente, i presupposti fondanti dell&#8217;errore di fatto idonei a fondare la domanda di revocazione, in quanto è evidente che la condanna al risarcimento del danno per equivalente è stata fondata su una erronea rappresentazione della realtà fattuale delle cose.<br /> 2.§.2. In conseguenza delle conclusioni di cui sopra, deve essere esaminato favorevolmente anche la seconda rubrica con cui l’Azienda ricorrente chiede che, una volta acclarata la mancata stipula del contratto e la conseguente inapplicabilità dell’articolo 122 c.p.a., il Collegio in esito all’annullamento della delibera n. 18 del 20 gennaio 2016, provveda all’affidamento in favore della seconda classificata vittoriosa in appello della progettazione e dei lavori per la realizzazione del blocco “R” del Policlinico di Monserrato.<br /> L’assunto è fondato.<br /> E’ infatti evidente che, non sussistendo né alcun contratto e né alcuna esecuzione anticipata d’urgenza autorizzata, non poteva farsi applicazione dell’art. 122 del c.p.a., per cui la condanna al risarcimento per equivalente finiva per incidere indebitamente sugli equilibri finanziari dell’AOU.<br /> In conseguenza, della mancata stipula del contratto e comunque dell’esecuzione anticipata delle prestazioni, deve dunque raccogliersi l’originaria istanza di risarcimento in forma specifica, contenuta nell’appello e, per l’effetto, condannare la stazione appaltante alla sola ed esclusiva reintegrazione in forma specifica, con l’aggiudicazione della gara per cui è causa all’ATI Nbi S.p.A. e Impresa in Raffaello Pellegrini S.r.l.,<br /> 3.§. In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto:<br /> &#8212; deve disporsi la revoca della decisione gravata limitatamente alla statuizione del risarcimento per equivalente delle posizioni dell’ATI “Nbi S.p.A. e impresa ing. Raffaello Pellegrini S.r.l.”;<br /> &#8212; condanna l’AOU al risarcimento del danno in forma specifica in favore del medesimo raggruppamento, nei sensi di cui sopra.<br /> Le spese del presente giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:<br /> 1. Accoglie il rescindente e per l’effetto, dispone la revocazione della decisione di cui in epigrafe della parte relativa alla condanna al risarcimento dei danni;<br /> 2. condanna l’Azienza al risarcimento del danno in forma specifica ed, in conseguenza dichiara il diritto dell’appellante vittoriosa ATI “Nbi S.p.A. e impresa ing. Raffaello Pellegrini S.r.l.” all’esecuzione del contratto.<br /> 2. Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Oswald Leitner, Consigliere<br /> Luigi Birritteri, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2018-n-763/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2018 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-11-2013-n-763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-11-2013-n-763/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-11-2013-n-763/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.763</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. &#8211; S. Fina Est. Vela S.p.A. (Avv.ti D. Gobbi, C. Tognini, G. Fanzini) contro il Comune di Bologna (Avv. A. Labriola, G. Carestia) in tema divieto di circolazione di mezzi e lavorazioni sulla sommità del cumulo di materiale argilloso estratto da un&#8217;area di cava Ambiente &#8211; Inquinamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-11-2013-n-763/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-11-2013-n-763/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. &#8211; S. Fina Est.<br /> Vela S.p.A. (Avv.ti D. Gobbi, C. Tognini, G. Fanzini) contro il Comune di Bologna (Avv. A. Labriola, G. Carestia)</span></p>
<hr />
<p>in tema divieto di circolazione di mezzi e lavorazioni sulla sommità del cumulo di materiale argilloso estratto da un&#8217;area di cava</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Inquinamento acustico ed atmosferico – Cava – Divieto di circolazione di mezzi e lavorazioni sulla sommità del cumulo di materiale argilloso estratto – Rapporto istruttorio che evidenzia non superamento dei limiti di legge – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il divieto di circolazione di mezzi e lavorazioni sulla sommità del cumulo di materiale argilloso estratto da un’area di cava laddove fondato su un rapporto istruttorio di monitoraggio acustico ed atmosferico, svolto dai tecnici comunali, che ha evidenziato valori comunque rientranti nei limiti di legge; nè sono state indicate situazioni ulteriori di rischio per la salute che possano essere ricondotte all’attività vietata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 139 del 2005, proposto da:<br />
Vela S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Gobbi, Claudio Tognini, Giancarlo Fanzini, con domicilio eletto presso Daniela Gobbi in Bologna, viale Aldini 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Ada Labriola, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, piazza Maggiore 6; Provincia di Bologna; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza del 09/11/2004 PG 233991 emessa dal Comune di Bologna, Area qualità urbana, settore territorio e riqualificazione urbana U.I. qualità ambientale, portante: a) il divieto di circolazione di mezzi e lavorazioni sulla sommità del cumulo; b) il divieto di circolazione di mezzi e lavorazioni nell&#8217;area compresa tra il cumulo e i ricettori presenti in sito.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnata l’ordinanza con la quale il Comune di Bologna – Area Qualità Urbana – ha disposto nei confronti della società ricorrente, sia il divieto di circolazione di mezzi e lavorazioni sulla sommità del cumulo di materiale argilloso estratto dall’area di cava situata il località Rosario S. Giacomino – Quartiere Navile, sia il medesimo divieto di circolazione nell’area ricompresa tra il cumulo ed i ricettori presenti in sito.<br />	<br />
Il ricorso appare fondato in relazione al dedotto rilievo di eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria.<br />	<br />
In via preliminare occorre rilevare che l’impugnata ordinanza si fonda su un rapporto istruttorio di monitoraggio acustico ed atmosferico prodotto dai tecnici del Comune di Bologna a seguito di rilievi eseguiti all’interno della cava gestita dalla società interessata.<br />	<br />
L’esito delle indagini svolte ha indicato per quanto attiene la qualità dell’aria, un valore medio di PTS – polveri totali sospese – e di PM10 – polveri micron < 10 micron – alto, ma rientrante nei limiti di legge e quindi, secondo gli operatori, non determinanti problemi gravi d’inquinamento.<br />	<br />
In relazione alle emissioni sonore i monitoraggi effettuati nell’aria di cava hanno dimostrato un sostanziale rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni. In particolare i livelli acustici rilevati rientrano nella classe acustica III ( l’area monitorata è invece classificata in classe V ).<br />	<br />
Al di fuori degli elementi sopra riportati il rapporto tecnico non indica situazioni ulteriori di rischio per la salute che possano essere ricondotte all’inquinamento atmosferico ed acustico.<br />	<br />
Ne discende che le conclusioni a cui l’amministrazione comunale è pervenuta con l’avversato provvedimento non appare suffragata da alcun elemento istruttorio e non sembra sostenuto da alcun altro dato che abbia una qualche attendibilità sotto il profilo tecnico.<br />	<br />
Peraltro la società ricorrente ha rappresentato nel ricorso che la situazione preesistente si sarebbe sostanzialmente modificata rispetto a quella oggetto degli accertamenti istruttori ( ulteriore distanziamento del cumulo di materiale argilloso dalle abitazioni di privati ), sicché poteva essere, medio tempore, venuta meno ogni ragione di prosecuzione della causa, ma di tale sopravvenienza il Comune non si è dato carico insistendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Quanto alle argomentazioni difensive dell’amministrazione si osserva anzitutto che la ricorrente contesta esclusivamente il contenuto dell’ordinanza impugnata, di talché esula dal presente giudizio qualsiasi riferimento al diritto allo stoccaggio di materiale argilloso proveniente dall’esterno.<br />	<br />
Con riguardo all’asserita anomalia del grado d’inquinamento ambientale, rispetto al circostante territorio comunale, deve dirsi che non può definirsi tale un livello più alto di persistenza nell’aria di polveri sottili e micron comunque rientrante nei valori di legge, stante l’obbligo di un parametro normativo a cui riconnettere l’azione amministrativa.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione comunale alle spese che si liquidano in complessivi € 4000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-11-2013-n-763/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-763/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.763</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est. Debora Ricci e Giuseppe -OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su Diego -OMISSIS- (Avv. S. Bondi) contro l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, il Quinto Circolo Didattico De Amicis-Livorno (tutti non costituiti), il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est.<br /> Debora Ricci e Giuseppe -OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su Diego -OMISSIS- (Avv. S. Bondi) contro l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, il Quinto Circolo Didattico De Amicis-Livorno (tutti non costituiti), il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità di diritti soggettivi o interessi legittimi in capo all&#8217;alunno portatore di handicap a seconda della fase in cui si trovi il procedimento di valutazione ed assegnazione delle ore di sostegno; sulla giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Istruzione pubblica – Alunno disabile – Provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno Impugnazione – Accertamento del relativo diritto – Giurisdizione esclusiva del G.A. &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Istruzione pubblica – Alunno disabile – Assegnazione delle ore di sostegno – Posizioni di interesse legittimo o diritto soggettivo – Sussistenza – Discrimen &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La domanda avente ad oggetto sia l’annullamento dei provvedimenti di attribuzione del sostegno scolastico che l’accertamento del diritto alla fruizione dello stesso per l’intero orario di frequenza appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 	</p>
<p>2. La determinazione delle ore di sostegno all’alunno diversamente abile avviene al termine di un complesso procedimento, nel quale la situazione soggettiva dell’alunno deve essere qualificata come interesse legittimo o diritto soggettivo a secondo della fase in cui si trova il procedimento suddetto. Quando gli organi competenti valutano quali siano gli interventi necessari a garantire l’integrazione, sussiste in capo all’alunno una situazione di interesse legittimo consistente nella pretesa a che l’istanza per il sostegno venga presa in esame e sia individuata la soluzione più idonea. In questa fase viene esplicata dalle Amministrazioni coinvolte un’attività di discrezionalità tecnica che sfocia nella elaborazione del piano educativo individualizzato dell’alunno interessato. Una volta formato il PEI, allora la pretesa all’integrazione in capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle Amministrazioni competenti a renderli. Venendo all’esame del ricorso, esso appare fondato poiché il provvedimento gravato é motivato in riferimento non alle reali esigenze dell’alunno ed al suo quadro clinico, bensì ad altre esigenze derivanti da scelte di bilancio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Debora Ricci e Giuseppe -OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su Diego -OMISSIS- rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Silvia Bondi, con domicilio eletto presso Stefano Ceni in Firenze, via dei Servi 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, il Quinto Circolo Didattico De Amicis-Livorno in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti; il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento redatto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Albertini in data 28.09.2011 prot. n. 3903/B19, conosciuto dai ricorrenti in pari data, contenente assegnazione delle ore di sostegno nel numero di 8.50 nonché ogni altro atto dallo stesso presupposto e/o a questi conseguente ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva dei ricorrenti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. I ricorrenti nella presente controversia sono esercenti la potestà genitoriale su un alunno diversamente abile frequentante la Scuola dell’Infanzia “Pestalozzi” di Livorno. Con il presente ricorso, notificato il 5 ottobre 2011 e depositato in pari data, lamentano che siano state ridotte le ore di sostegno scolastico finalizzato alla sua integrazione. A sostegno del gravame deducono, con primo motivo, che sarebbe stato violato il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili, garantito non solo dalla Costituzione e dalla legislazione italiana ma anche da fonti di diritto internazionale, in particolare dalla Carta dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.<br />	<br />
Con secondo motivo lamentano che nell’assegnazione delle ore di sostegno scolastico non sarebbero state considerate le effettive esigenze dell’alunno. <br />	<br />
Con terzo motivo deducono difetto di motivazione poiché i provvedimenti con cui sono state ridotte le ore di sostegno scolastico non risulterebbero coerenti con il loro quadro clinico.<br />	<br />
Posto che dal quadro normativo emergerebbe la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo in capo agli alunni diversamente abili all’assegnazione delle ore di sostegno necessarie per la loro integrazione scolastica, i ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza.<br />	<br />
Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza 10 novembre 2011, n,. 1666, sono stati disposti adempimenti istruttori.<br />	<br />
Con ordinanza 23 novembre 2011, n. 1145, è stata accolta la domanda cautelare.<br />	<br />
All’udienza del 28 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
2. La domanda in esame ha ad oggetto sia l’annullamento dei provvedimenti impugnati, che l’accertamento del diritto alla fruizione del sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate.<br />	<br />
In via preliminare deve rilevarsi che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva di questo giudice, poiché concerne provvedimenti adottati dall’amministrazione pubblica nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di pubblici servizi. Il principio è stato affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 25 marzo 2009, n. 7103, in applicazione dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e resta valido anche nella vigenza del nuovo codice del processo amministrativo. Questo infatti, all’art. 133, comma 1, lett. c) prevede una generale competenza del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per le controversie in materia di pubblici servizi che riguardino provvedimenti adottati dall’amministrazione (o dal gestore di un servizio pubblico) nell’ambito di un procedimento amministrativo. È stato quindi assunto il criterio, costituzionalmente corretto (Corte Cost. 204/04), secondo il quale la giurisdizione amministrativa insiste nelle situazioni in cui un soggetto dotato di pubblici poteri esplica le proprie potestà autoritative, conformemente a quanto statuito dall’art. 7 c.p.a. che ricomprende nella giurisdizione amministrativa le controversie riconducibili all’esercizio di detto potere. <br />	<br />
Nell’ambito della materia in esame l’esercizio del potere pubblico inizia con l’individuazione dell’alunno come persona diversamente abile, compito che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 24 febbraio 1994, compete allo specialista o allo psicologo esperto dell’età evolutiva. Segue poi la diagnosi funzionale, ossia la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno cui provvede l’unità multidisciplinare (art. 3 del citato decreto). Questa fase sfocia nel “profilo dinamico funzionale” che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’art. 4 del decreto sopracitato, deve indicare il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno diversamente abile mostra di possedere nel tempo ed evidenzare le difficoltà che possono derivare nell’apprendimento in conseguenza della situazione di diversa abilità; le possibilità di recupero e quelle che devono essere sostenute e progressivamente rafforzate. Esso è finalizzato alla formulazione del piano educativo individualizzato (art. 5 del citato decreto) cui devono provvedere, insieme ai genitori dell’alunno interessato, gli operatori individuati delle unità sanitarie locali ed il personale insegnante (curriculare e di sostegno) della scuola. Il piano propone gli interventi concretamente finalizzati a realizzare il diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile e deve anche quantificare il sostegno scolastico ritenuto opportuno. <br />	<br />
La determinazione delle ore di sostegno all’alunno diversamente abile avviene quindi al termine di un complesso procedimento, nel quale indubbiamente vi è esercizio di potere amministrativo e al cui interno si ritrovano diverse situazioni giuridiche soggettive, sia di interesse che di diritto. <br />	<br />
Queste considerazioni giustificano la giurisdizione esclusiva in materia, e al tempo stesso portano a soluzione la controversia. <br />	<br />
In linea generale non può non ritenersi che quello all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili sia un vero e proprio diritto soggettivo, e ciò è divenuto indubitabile dopo la sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80. Questo però non implica che ogni alunno diversamente abile abbia titolo a ricevere in via immediata e diretta il sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza. Le modalità concrete del diritto all’integrazione scolastica devono infatti essere definite, con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno, nel corso del procedimento sopra descritto che si conclude con la redazione del piano educativo individualizzato, il quale le specifica analiticamente. <br />	<br />
La situazione soggettiva dell’alunno deve quindi essere qualificata come interesse legittimo o diritto soggettivo a secondo della fase in cui si trova il procedimento suddetto. <br />	<br />
Quando gli organi competenti valutano quali siano gli interventi necessari a garantire l’integrazione, sussiste in capo all’alunno una situazione di interesse legittimo consistente nella pretesa a che l’istanza per il sostegno venga presa in esame e sia individuata la soluzione più idonea. In questa fase viene esplicata dalle Amministrazioni coinvolte un’attività di discrezionalità tecnica, tendente a rapportare il bisogno espresso dall’alunno con la miglior soluzione possibile. La soluzione deve essere individuata in base alle effettive esigenze dell’alunno e non in riferimento ad altri elementi come situazioni di bilancio o comunque elementi estranei alle suddette esigenze dell’alunno. L’art. 12 della l. 104/1992 è infatti chiaro nel precisare che la discrezionalità amministrativa deve essere finalizzata e guidata verso l’obiettivo dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile in relazione alle caratteristiche della sua specifica situazione di handicap (art. 12, comma 5, l. 104/1992).<br />	<br />
L’esito di questa procedura, ovvero l’indicazione dei mezzi necessari a garantire l’integrazione scolastica, può essere contestata nei limiti in cui è sindacabile la discrezionalità tecnica con un’azione di annullamento la quale, in caso di fondatezza, imporrà alle Amministrazioni di riesaminare il caso sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza. E’ importante però sottolineare, ai fini della soluzione della presente controversia, che non esiste un diritto soggettivo generale alla fruizione di specifiche misure di integrazione ed in particolare di un numero predeterminato di ore di sostegno scolastico. Spetta infatti alle Amministrazioni indicate dalla normativa, nel rispetto dei criteri di logica e ragionevolezza e con corretta applicazione di eventuali scienze tecniche rilevanti, individuare caso per caso le misure idonee a garantire l’integrazione scolastica avendo quale obiettivo anche la progressiva autonomizzazione della persona diversamente abile, nei limiti consentiti dalla sua situazione. Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente motivata dal, e finalizzata al, raggiungimento di tale obiettivo.<br />	<br />
Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la pretesa all’integrazione in capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle Amministrazioni competenti a renderli. <br />	<br />
3. Venendo all’esame del ricorso, esso appare fondato poiché il provvedimento gravato é motivato in riferimento non alle reali esigenze dell’alunno ed al suo quadro clinico, bensì ad altre esigenze derivanti da scelte di bilancio. Deve quindi essere accolta la domanda di annullamento formulata dai ricorrenti.<br />	<br />
La domanda di accertamento, in applicazione dei principi sopra esposti, è meritevole di accoglimento nei limiti di quanto stabilito dal piano educativo individualizzato dell’alunno interessato. Esso infatti, che non é oggetto di impugnativa, rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni e in tali limiti è accertabile il diritto a fruire del sostegno scolastico. Le Amministrazioni intimate sono quindi condannate, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare all’alunno ricorrente le ore di sostegno stabilite nel suo piano educativo individualizzato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Tenuta Villa Orsini s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, Ferrero) c. Comune di Capriata d’Orba (avv.ti Greppi, Monti, Razeto) non impugnabilità preavviso di rigetto; ammissibile sanatoria paesaggistica solo per interventi minori 1. – Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Natura endoprocedimentale – Impugnazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Tenuta Villa Orsini s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, Ferrero) c. Comune di Capriata d’Orba (avv.ti Greppi, Monti, Razeto)</span></p>
<hr />
<p>non impugnabilità preavviso di rigetto; ammissibile sanatoria paesaggistica solo per interventi minori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Natura endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibile.</p>
<p>2. &#8211; Edilizia e urbanistica – Beni sottoposti a vincolo ambientale – Edificazione in assenza autorizzazione paesaggistica – Creazione nuovi volumi o superfici utili &#8211; Sanatoria – Inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 avendo natura endoprocedimentale non è lesivo e non può essere impugnato in sede giurisdizionale.</p>
<p>2. &#8211; L’art. 167 D. Lgs. 157/06 non ammette l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per lavori che abbiano creato volumi o superfici utili, ma l’ammette solamente per interventi edilizi minori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai magistrati:	<br />	<br />
</b>&#8211; Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1519/2006, proposto dalla</p>
<p><b>TENUTA VILLA ORSINI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Montevecchio n. 50;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>COMUNE di CAPRIATA D’ORBA</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Paolo Monti e Giorgio Razeto, elettivamente domiciliato in Torino, via De Sonnaz n. 19, presso l’avv. Antonio Fiore;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 5113 del 25 settembre 2006 ed avente ad oggetto “<i>Denuncia di inizio attività per realizzazione piscina ad uso pertinenziale presentata in data 29/8/2006, prot. n. 4675. Comunicazioni</i>”;<br />
&#8211; del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 5359 del 9 ottobre 2006 ed avente ad oggetto “<i>D.I.A. prot. 5182 del 28/9/2006 per locale accessorio a servizio di piscina ad uso pertinenziale</i>”<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché, con motivi aggiunti di ricorso,<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 6684 del 22 dicembre 2006 ed avente ad oggetto “<i>Denuncia di inizio attività “in corso di esecuzione” per realizzazione piscina pertinenziale ad edificio residenziale e di locale accessorio presentata in data 27.11.2006 prot. n. 6244</i>”<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriata d’Orba;<br />
Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale domanda cautelare;<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi gli avv.ti Aliberti e Greppi per le parti;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel comune di Capriata d’Orba, contestava la legittimità del provvedimento n. 5113 in data 25 settembre 2006, con il quale il funzionario responsabile del servizio aveva diffidato la ricorrente medesima dal proseguire i lavori di cui alla denuncia di inizio attività presentata il 29 agosto 2006.<br />
La d.i.a. si riferiva alla costruzione di una piscina interrata, avente lunghezza di m. 14,75 e larghezza di m. 6,36, asseritamente pertinenziale all’edificio di civile abitazione esistente.<br />
Con successivo provvedimento n. 5359 del 9 ottobre 2006, parimenti impugnato con il ricorso introduttivo, il Comune di Capriata d’Orba inibiva l’avvio dei lavori per la costruzione di un basso fabbricato avente destinazione accessoria alla piscina predetta.<br />
Questi i motivi del gravame:<br />
<B>I)</B> Violazione ed errata applicazione dell’art. 25 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Capriata d’Orba e dell’art. 30 della L.R. n. 56/1977. Violazione ed errata applicazione dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.<br />
<B>II) </B>Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria. <br />
In forza di tali censure, l’esponente instava, in conclusione, per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione; chiedeva, altresì, che il Comune intimato fosse condannato al risarcimento dei danni, corrispondenti alle spese sostenute per la progettazione ed a quelli provocati dal ritardo.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Capriata d’Orba, eccependo l’inammissibilità del gravame e, nel merito, contrastandone la fondatezza.<br />
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il difensore della ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza cautelare.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, la Società interessata estendeva l’impugnazione al provvedimento in data 22 dicembre 2006, con il quale il Comune di Capriata d’Orba aveva comunicato le ragioni ostative all’accoglimento della “d.i.a. in corso di esecuzione” presentata in data 27 novembre 2006 e riferita alle medesime opere già oggetto delle precedenti denunce.<br />
Con il medesimo provvedimento, il responsabile del servizio ordinava l’immediata sospensione dei lavori.<br />
Contestualmente ai motivi aggiunti, fondati sulle medesime censure di legittimità già formulate con il ricorso introduttivo, l’esponente proponeva domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento e rinnovava la richiesta di risarcimento danni.<br />
In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti hanno depositato memorie difensive.<br />
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007, infine, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1) </b>Considerata la presentazione dell’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di valutazione in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
<b><br />
2) </b>Deve essere rilevata, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio.<br />
Le domande in esso contenute si riferiscono, rispettivamente, alla diffida in data 26 settembre 2006, relativa alla costruzione di una piscina pertinenziale all’edificio di civile abitazione esistente, ed al successivo provvedimento in data 9 ottobre 2006, con il quale il Comune di Capriata d’Orba si era opposto alla costruzione di un locale accessorio a detta piscina.<br />
La denuncia di inizio attività “in corso di esecuzione” <i>ex </i>art. 37, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2006, si riferisce alle opere sopra descritte ed è interamente sostitutiva delle precedenti denunce.<br />
L’esponente, pertanto, non ha più interesse a coltivare l’impugnazione dei dinieghi originariamente opposti dal Comune di Capriata d’Orba all’attività edificatoria di suo interesse.<br />
<b><br />
3) </b>Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti di ricorso ha un duplice contenuto: comunica all’interessata (come reso palese dal suo tenore testuale e dall’espresso richiamo dell’art. 10 <i>bis </i>della legge n. 241/1990) i motivi ostativi all’accoglimento della d.i.a. e ordina, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la sospensione dei lavori in corso di esecuzione.<br />
Trattasi, in buona sostanza, di preavviso di rigetto e contestuale ordine di sospensione dei lavori abusivi.<br />
<b>3.1) </b>Per quanto concerne il primo aspetto (in disparte ogni considerazione circa l’effettiva inerenza del preavviso di rigetto alla disciplina procedimentale della d.i.a.), è sufficiente rilevare la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.<br />
Esso è insuscettibile, pertanto, di arrecare concreto pregiudizio alla ricorrente, i cui interessi possono essere direttamente lesi solo dall’eventuale provvedimento con il quale il comune, opponendosi definitivamente alla d.i.a., impedisca la formazione del titolo abilitativo tacito.<br />
Ne consegue, sotto questo profilo, la valutazione di inammissibilità del gravame.<br />
<b>3.2) </b>Non vi è dubbio, invece, che la misura cautelare con la quale il comune dispone la sospensione dei lavori sia, di norma, concretamente lesiva e suscettibile di autonoma impugnazione.<br />
Nel caso in esame, però, la d.i.a. è intervenuta in corso di esecuzione dei lavori (anzi, come testimoniato dalla documentazione fotografica in atti, ad uno stadio molto avanzato della loro realizzazione) e l’interessata si era già impegnata, come si evince dalla relazione illustrativa allegata alla d.i.a., a sospenderli “<i>sino a quando sarà concluso il procedimento avviato dall’Amministrazione comunale ai sensi del richiamato art. 23, comma quarto, D.P.R. n. 380/01</i>”, ossia fino alla conclusione del procedimento originato dalla presentazione della d.i.a.<br />
Considerando la spontanea sospensione dei lavori oggetto della d.i.a., si deve escludere, anche in questo caso, che la ricorrente riceva un concreto pregiudizio dal provvedimento cautelare impugnato, atteso che l’effettiva lesione dei suoi interessi potrà eventualmente derivare dai provvedimenti con i quali il comune si opponga definitivamente alla d.i.a. e ordini la demolizione delle opere abusivamente eseguite. <br />
<b><br />
4) </b>La declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti preclude lo scrutinio delle censure di legittimità ivi contenute.<br />
Peraltro, al solo fine di evitare l’inutile dispiego di attività amministrativa, è opportuno accennare ai motivi del diniego opposto dal Comune di Capriata d’Orba e alla fondamentale doglianza sollevata al riguardo dalla ricorrente.<br />
L’Amministrazione resistente si è opposta alla d.i.a. poiché le opere che ne costituiscono oggetto sarebbero in contrasto con l’art. 25 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., nonché con l’art. 30 delle N.T.A. della variante strutturale adottata, “<i>trattandosi di area perimetrata boscata inedificabile</i>”.<br />
Il citato art. 25 prevede la conservazione delle aree a bosco, come tali individuate topograficamente nelle tavole allegate, e ne sancisce l’inedificabilità.<br />
L’ultimo capoverso della disposizione regolamentare afferma che “<i>l’edificazione è consentita unicamente secondo i disposti dell’art. 30 della L.R. n. 56/77</i>”.<br />
Previsioni pressoché identiche sono contenute nell’art. 30 del piano regolatore adottato.<br />
L’art. 30 della legge region. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, si occupa delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e delle zone boscate e, per quanto concerne le seconde, vieta nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione “<i>nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni</i>”.<br />
Rileva l’esponente che, alla luce della disposizione legislativa richiamata, il divieto di edificazione nella zona interessata non deve intendersi quale assoluto, ma consentito subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione regionale.<br />
Ne consegue, sempre secondo la tesi della ricorrente, che il Comune non può denegare direttamente l’assentibilità dell’intervento edificatorio, ma è tenuto a convocare, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, una conferenza di servizi per acquisire il parere favorevole dell’autorità (la Regione Piemonte) preposta alla tutela del vincolo ambientale..<br />
Il rilievo critico coglie parzialmente nel segno, atteso che il citato art. 30 della legge region. n. 56/1977 non vieta incondizionatamente l’edificazione nelle zone boscate, ma solo in quelle che rispondono alle caratteristiche individuate alla lettera a) del quinto comma (in disparte ogni considerazione in merito all’imprecisione del dettato legislativo, non essendo dato comprendere quali siano i boschi che non assolvono funzioni di salubrità ambientale e di difesa del suolo).<br />
Compatibilmente con le previsioni dello strumento urbanistico generale, pertanto, l’edificazione può essere consentita anche in tali zone, a condizione che sia previamente rilasciata apposita autorizzazione paesaggistica regionale.<br />
La ricorrente, però, omette di considerare lo stato di avanzata realizzazione dell’intervento edilizio di che trattasi, tale da richiedere il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non ipotizzabile nel caso di specie.<br />
Anche dopo le modifiche apportate dall’art. 27 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, infatti, l’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria solo per interventi edilizi “minori” e, in particolare, ne esclude il rilascio nel caso di lavori che, come avvenuto nella fattispecie, abbiano creato volumi o superfici utili.<br />
Considerando la natura vincolata delle determinazioni che la pubblica amministrazione assume in materia, può nettamente escludersi, pertanto, che l’intervento realizzato dalla ricorrente possa essere assentito in sanatoria.<br />
<b><br />
5) </b>Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio tra le parti costituite.<u><br />
</u><b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara improcedibile; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />
il 21 febbraio 2007</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2004-n-763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2004-n-763/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2004-n-763/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.763</a></p>
<p>Pres.: Dott. Cicciò, Est.: Dott. Giovannini Dott. Giorgio Grandinetti (Avv.ti Giorgio Cugurra e Annalisa Molinari) c. Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa, Centro Militare di Medicina Legale &#8211; Comm.ne Medica 2 di Bologna (n.c.), Consiglio Superiore della Magistratura (n.c.) l&#8217;esofagite dei magistrati dipende da causa di servizio Magistrato &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2004-n-763/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2004-n-763/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.: Dott. Cicciò, Est.: Dott. Giovannini<br /> Dott. Giorgio Grandinetti (Avv.ti Giorgio Cugurra e Annalisa Molinari) c. Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa, Centro Militare di Medicina Legale &#8211; Comm.ne Medica 2 di Bologna (n.c.), Consiglio Superiore della Magistratura (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esofagite dei magistrati dipende da causa di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Magistrato &#8211; Patologia indotta da esofagite lieve &#8211; Dipendenza da causa di servizio &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;esofagite lieve, causata da reflusso gastroesofageo, quale patologia che affligge un magistrato, dipende da causa di servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA &#8211; SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
#NOME?	Presidente<br />
#NOME?	Consigliere Rel.est<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 52 del 2001, proposto dal</p>
<p><b>dr. Giorgio GRANDINETTI</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Annalisa MOLINARI ed elettivamente domiciliato  presso lo studio del primo, in  Parma,  via  Mistrali n. 4  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa</b>, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna via G. Reni n. 4 sono domiciliati ex lege</p>
<p>&#8211; <b>Centro Militare di Medicina Legale – Comm.ne Medica 2 di Bologna</b> – in persona del Responsabile p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
dell’atto in data 19/12/2000, con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha notificato al ricorrente il verbale n. 1738/2000 della Commissione Medica seconda dell’Ospedale Militare di Bologna recante il diniego del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità “esofagite con erosione e gastrite di cui è affetto il ricorrente.</p>
<p>e con motivi aggiunti  per l’annullamento<br />
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura avente per oggetto l’ulteriore rigetto dell’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità.</p>
<p>e con ulteriori motivi aggiunti per l’annullamento<br />
del decreto del Ministro della Giustizia n. 7116 del 19/7/2001, con il quale è stata nuovamente respinta la medesima istanza presentata dal ricorrente in data 24/11/1997 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sempre delle suddette infermità. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e i due successivi ricorsi per motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 15 del 2004, con la quale è stata disposta l’effettuazione di consulenza tecnica d’ufficio e gli atti successivi con i quali il Dott. Umberto GIOVANNINI, quale giudice delegato dal Collegio, ha nominato il C.T.U nella persona del Prof. Angelo FRANZE’ – Direttore della U.O. Gastroenterologia presso l’azienda Ospedaliera Universitaria di Parma – ed ha inoltre  formulato a questi i quesiti,  fissando altresì i termini per l’inizio delle operazioni peritali e per il deposito della relazione tecnica da parte del nominato c.t.u.;<br />
Vista la relazione depositata dal c.t.u. in data 21/9/2004 presso la Segreteria del T.A.R.;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 19/10/2004, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. MOLINARI per il ricorrente e l’ Avv. dello Stato GIUFFREDI per le Amministrazioni Statali  resistenti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 52 del 2001, notificato il 13/1/2001e depositato il 2/2/2001, il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto in data 19/12/2000 con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma gli ha notificato il verbale n. 1738/2000 della Commissione Medica seconda dell’Ospedale Militare di Bologna, recante il diniego del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità “esofagite con erosione e gastrite” di cui soffre. <br />
Con ricorso per motivi aggiunti, il dr. GRANDINETTI chiede inoltre l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura avente per oggetto ancora il rigetto dell’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle stesse infermità e, con ulteriori motivi aggiunti, il ricorrente impugna il decreto del Ministro della Giustizia n. 7116 del 19/7/2001, con il quale è stata nuovamente respinta la medesima istanza presentata dall’interessato in data 24/11/1997 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sempre delle medesime infermità. <br />
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:<br />
1)	– Eccesso di potere per falso supposto di fatto; carente ed insufficiente istruttoria; manifesta illogicità ed incongruenza;<br />	<br />
La Commissione Medico Ospedaliera ha diagnosticato al Dott. Grandinetti, magistrato che nel corso della carriera ha quasi sempre svolto le funzioni penali, le stesse due patologie già in precedenza riscontrategli dall’Ospedale di Parma.<br />
Peraltro, dal giudizio reso dalla Commissione, non risulta evidenziato alcun rapporto tra l’insorgere dell’esofagite e della gastrite e lo stress psico fisico accumulato dal Dr: GRANDINETTI a causa della pesante mole di lavoro alla quale è stato sottoposto per diversi anni, avendo la stessa attribuito l’eziopatogenesi delle suddette patologie rispettivamente “all’incontinenza del cardias” e alla “presenza del Helicobacter pilori”.<br />
Si deve ritenere pertanto che il giudizio formulato dalla Commissione sia viziato per carenza di istruttoria, in quanto in esso non si tiene conto alcuno dell’elemento lavorativo, pur ampiamente documentato dal ricorrente mediante i rapporti dettagliati rilasciati dalle Procure della Repubblica presso cui egli ha svolto funzioni requirenti o giudicanti, attestanti l’oggettiva onerosità di tale lavoro.<br />
 Inoltre, lo scarso approfondimento istruttorio del suddetto giudizio emerge pure dagli stessi fattori patogeni individuati dalla Commissione, laddove essa attribuisce l’insorgenza della gastrite esclusivamente all’accertata presenza del Helicobacter pilori, quando invece le conclusioni della letteratura scientifica concordano nel ritenere che tale batterio, al massimo, possa essere un elemento concausale ma mai l’unica causa della gastrite, dato che la sua presenza è stata riscontrata anche in soggetti sani.<br />
Parimenti, affermare che l’esofagite antrale è dovuta ad un reflusso esofageo provocato dall’incontinenza del cardias non spiega nulla riguardo a quali siano le cause della suddetta patologia, poiché non viene data a sua volta alcuna spiegazione riguardo alle cause che hanno originato la disfunzione di tale sfintere gastrico.<br />
Infine, la Commissione non ha speso una parola sul fatto che entrambe le suddette infermità hanno colpito lo stesso organo: lo stomaco; o, meglio, lo stesso segmento stomaco esofago che rappresenta il tipico “organo bersaglio” di uno stress psicofisico elevato e di un’irregolarità alimentare.<br />
2)	Eccesso di potere per carente ed insufficiente motivazione;<br />	<br />
Il  giudizio reso dalla Commissione è lacunoso e troppo sintetico, in quanto esso, in concreto, dà atto delle patologie già riscontrate dall’Ospedale, senza spendere una parola sul gravoso servizio prestato per anni dal Dr. GRANDINETTI e quindi esso non soddisfa quanto richiesto dall’art. 6 del D.P.R. n. 349 del 1994 laddove tale norma dispone che la Commissione debba esporre i fatti causa della menomazione dell’integrità fisica.<br />
3)	– Violazione del D.P.R. n. 349 del 1994;<br />	<br />
L’Amministrazione non ha rispettato il termine finale per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento per il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizi previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 349 del 1994.<br />
 &#8211; Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato l’ulteriore provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha ribadito il diniego già opposto dal Ministero della Giustizia alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle già menzionate patologie.<br />
Avverso tale provvedimento, la difesa del ricorrente ripropone censure analoghe a quelle proposte con l’atto introduttivo del presente giudizio.<br />
 &#8211; A seguito di ulteriore provvedimento negativo adottato dal Ministero della Giustizia sempre avverso la medesima richiesta del ricorrente, quest’ultimo notificava e depositava ulteriori motivi aggiunti, riproponendo le stesse censure  esposte nei due precedenti ricorsi.<br />
&#8211; Con memoria depositata in data 27/2/2004, il ricorrente ribadisce le censure proposte nei ricorsi, sostenendo inoltre che la dipendenza da cause di servizio delle infermità di cui egli è risultato essere affetto sono state confermate da un’ulteriore per<br />
&#8211; In data 8/10/2004, in prossimità dell’udienza, la difesa del ricorrente depositava ulteriore memoria, nella quale, richiamandosi ai risultati della eseguita c.t.u., insisteva per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con richiesta di condann<br />
Le Amministrazioni della Giustizia e della Difesa, costituitesi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, ritenendo infondato il ricorso ne chiedono la reiezione, vinte le spese.<br />
Alla pubblica udienza del  19/10/2004, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La controversia in esame concerne la legittimità dei provvedimenti con i quali il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza del ricorrente, magistrato ordinario attualmente in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “esofagite di 1° grado” e “gastrite antrale” di cui il richiedente è risultato affetto fin dal mese di settembre dell’anno1997.<br />
Tutti e tre i gravati provvedimenti di diniego motivano la determinazione negativa assunta nei confronti della richiesta del ricorrente, richiamando il giudizio reso dalla Commissione Medica Seconda dell’Ospedale Militare di Bologna con verbale in data 9/10/2000.<br />
Secondo la Commissione Medica, infatti:  “…dalla documentazione agli atti risulta che il Dott. Grandinetti presenta una incontinenza del Cardias che è causa del reflusso gastro – esofageo e quindi dell’esofagite; inoltre è stata evidenziata una positività per l’Helicobacter pylori che alla luce delle recenti conoscenze medico scientifiche, viene considerato responsabile della gastrite.”.<br />
A giudizio della Commissione, pertanto, entrambe le infermità di cui il ricorrente soffre fin dal 1997 non dipendono, nemmeno quale concausa determinante, dallo stress psico fisico cui il medesimo – magistrato ordinario &#8211; è stato sottoposto a causa dell’eccessiva gravosità delle funzioni penali esercitate negli anni dal 1977 al 1996 quale pubblico ministero o quale organo giudicante.<br />
Con le prime due censure introdotte con il ricorso principale e che sono state entrambe riproposte nei due ricorsi per motivi aggiunti  avverso i successivi dinieghi di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, la difesa del ricorrente sostiene, in concreto, che il giudizio reso dalla Commissione ed i conseguenti provvedimenti negativi adottati sulla base di questo, siano viziati da eccesso di potere per falso presupposto di fatto, carenza di adeguata istruttoria e conseguente carenza di motivazione.<br />
Il Collegio deve osservare, al riguardo, che il giudizio reso dalla Commissione Medica, individuando direttamente ed esclusivamente in altri fattori (“incontinenza del cardias” – “accertata presenza del Helicobacter pylori”) la patogenesi sia dell’esofagite di primo grado che della gastrite antrale, ha escluso, seppure implicitamente,  ma con nettezza, che sussista un rapporto causale o quanto meno concausale tra le infermità diagnosticate all’attuale ricorrente e il servizio dal medesimo prestato per molti anni quale magistrato requirente e giudicante, tanto è vero che sia il verbale della Commissione che i successivi provvedimenti dell’Amministrazione hanno ritenuto di non dovere spendere nemmeno una parola riguardo alla tesi prospettata nell’istanza del Dr. GRANDINETTI, da cui ha preso avvio il procedimento diretto al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità.<br />
Occorre tuttavia rilevare che a tale granitica certezza ostentata in prima battuta dalla Commissione Medica e poi dall’Amministrazione con l’adozione dei provvedimenti impugnati, si contrappongono le tesi sviluppate dalla difesa del ricorrente che, a loro volta, traggono supporto tecnico scientifico nelle considerazioni esposte in due relazioni peritali di parte, depositate in atti rispettivamente in data 2/2/2001 (redatta dal Dott. M. GENNARI) ed in data 19/2/2004 (redatta dal Prof. M. GENNARI e dal Dott. P. MUZZETTO) con le quali si sostiene, a contrario, che il fattore stress psico fisico derivante dalla eccessiva gravosità dell’attività lavorativa svolta per quasi un ventennio dal Dr. GRANDINETTI, costituisca, quanto meno, una concausa determinante di entrambe le infermità a quest’ultimo diagnosticate. <br />
Il Tribunale, pertanto, stante l’evidente e stridente contrasto esistente tra le conclusioni alle quali pervengono le parti riguardo all’effettiva eziopatogenesi dell’ esofagite di primo grado e della gastrite antrale,   ha ritenuto necessario disporre l’effettuazione di consulenza tecnica d’ufficio, nominando c.t.u. il Prof. Angelo FRANZE’, Direttore dell’U.O. Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, al fine di accertare e, quindi, chiarire:  “Se lo stress fisico e psicologico derivante dalla gravosità del servizio prestato dal ricorrente negli anni dal 1977 al 1996 quale magistrato esercitante funzioni penali (sia requirenti che giudicanti) abbia costituito o no causa o concausa determinante delle infermità…al medesimo diagnosticate nel 1997”.<br />
In data 21/9/2004 il c.t.u. depositava la relazione richiestagli, con la quale egli concludeva che lo stress fisico e psicologico derivato al Dr. GRANDINETTI dalla gravosità del servizio prestato quale magistrato con funzioni penali requirenti e giudicanti abbia costituito per lo meno concausa determinante dell’esofagite di primo grado e della gastrite antriale.<br />
A siffatta conclusione il c.t.u. perviene attraverso un esauriente excursus storico – scientifico delle conoscenze mediche riguardanti entrambe le suddette infermità, supportando inoltre le proprie osservazioni e considerazioni con specifici e precisi riferimenti alla letteratura scientifica in subiecta materia.<br />
Da quanto esposto dal c.t.u. si evince che la rilevanza dell’elemento “stress psico fisico” solo in tempi relativamente recenti è stata elevata, riguardo a dette infermità (aventi comunque eziopatogenesi multifattoriale), a concausa determinante dell’insorgenza delle stesse.<br />
Peraltro, stante la data di pubblicazione degli scritti scientifici citati nella relazione del c.t.u. (il più recente è del 1996), ben può affermarsi che al momento in cui risulta redatto il verbale da parte della Commissione Medica (ottobre 2000), la conoscenza di tale orientamento scientifico facesse già parte dello “stato dell’arte” in materia e che, quindi, illegittimamente detto organo tecnico non ne ha minimamente tenuto conto.<br />
Da tali considerazioni, pertanto, emerge con nettezza la fondatezza delle censure sopra evidenziate, poiché detto giudizio è stato reso in base ad un’istruttoria quanto meno superficiale e perciò insufficiente che ha ulteriormente comportato, attesa la mancata  indicazione in esso delle ragioni che hanno determinato l’organo medico collegiale ad escludere aprioristicamente la rilevanza di detto fattore, che tale verbale risulti viziato anche per carenza di motivazione.<br />
D’altra parte, nemmeno è possibile sostenere che l’accertata sussistenza dei fattori causali individuati dalla Commissione Medica possa portare – sulla base di considerazioni strettamente medico scientifiche &#8211; ad escludere la rilevanza, quale elemento concausale, dello stato di stress psico fisico derivato al ricorrente dalla gravosità dell’attività lavorativa esercitata per molti anni.<br />
In riferimento a tale profilo, il c.t.u. precisa, nella relazione, che l’esofagite lieve (di primo grado) di cui è affetto il Dott. GRANDINETTI, senz’altro è causata dal reflusso gastroesofageo, come avviene per le esofagiti di ogni grado di gravità, ma che nel caso di lievi lesioni della mucosa esofagea, il reflusso sembra che non sia indotto dalla permanente incontinenza dello sfintere esofageo inferiore ma piuttosto da rilasciamenti transitori di tale valvola a loro volta legati a un difettoso controllo nervoso.<br />
Conclude quindi il c.t.u. che “E’ pertanto possibile che la malattia da reflusso gastro – esofageo e l’esofagite conseguente possano essere determinate, perlomeno come fattore concausale, da tensione psico somatica e stress gravosi e perpetuati nel tempo e quelli sostenuti dal dott. Grandinetti, come risulta dagli atti, appartengono a questa categoria.” (v. Relazione c.t.u. pagg. 4 e 5).<br />
Parimenti, per ciò che concerne l’accertata presenza del “Helicobacter pylori”, ritenuto dalla Commissione Medica fattore determinante la gastrite antrale di cui soffre il ricorrente, il c.t.u. ha ben evidenziato come l’organo collegiale non abbia tenuto in alcun conto l’esistenza di una gastrite antrale  di tipo biliare o chimica “che riconosce alla sua base meccanismi più complessi che sottendono anche motivi di tipo psicosomatico e somatizzazioni verso organi “bersaglio”…e che può essere presente indipendentemente dall’helicobacter pilori;…” (v. Relazione c.t.u. pag. 5).<br />
A ulteriore conferma della rilevanza dell’elemento concausale di tipo psico somatico individuato riguardo ad entrambe le patologie in questione, il c.t.u. mette bene in evidenza come “Comprendendo queste basi fisiopatologiche, si riesce a dare “unicità” al processo lesivo che si è creato nel tempo nel tratto “bersaglio” del primo settore del tubo digerente (esofago e stomaco)” (v.Relazione c.t.u. pag. 5).   <br />
Si deve infine concludere che, per gli stessi motivi sopra elencati, risultano viziati anche i gravati provvedimenti di diniego adottati dall’Amministrazione della Giustizia, basandosi essi in toto sul verbale della Commissione Medica seconda dell’Ospedale Militare di Bologna.<br />
Per quanto sopra esposto, il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti di ricorso devono essere accolti e, per l’effetto, sono annullati i provvedimenti con essi impugnati.<br />
La natura assorbente delle censure accolte esime il Collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi rassegnati e non esaminati, ove essi non confluiscano in quelli accolti.     <br />
Il Tribunale condanna le Amministrazioni resistenti, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento, in solido tra loro, delle spese relative al presente giudizio, comprensive anche di quelle relative alla disposta consulenza tecnica, secondo quanto indicato in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 52 del 2001 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti.  <br />
Condanna le Amministrazioni resistenti, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento, in solido tra loro: a) in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, da liquidarsi per l’importo onnicomprensivo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e c.p.a.; b) in favore del c.t.u. Prof. Angelo FRANZE’ del compenso spettategli per l’effettuazione della consulenza tecnica disposta da questo Tribunale per l’importo complessivo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00), come da nota versata in atti ed in riferimento al quale non sono stati corrisposti acconti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nelle camere di consiglio del 19 ottobre 2004 e del 9 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2004-n-763/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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