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	<title>7594 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7594 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla revoca dell&#8217;aggiudicazione all&#8217;operatore economico privo di iscrizione alla CCIAA per il settore specifico richiesto dal bando.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-dellaggiudicazione-delloperatore-economico-privo-di-iscrizione-alla-cciaa-per-il-settore-specifico-richiesto-dal-bando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 12:29:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-dellaggiudicazione-delloperatore-economico-privo-di-iscrizione-alla-cciaa-per-il-settore-specifico-richiesto-dal-bando/">Sulla revoca dell&#8217;aggiudicazione all&#8217;operatore economico privo di iscrizione alla CCIAA per il settore specifico richiesto dal bando.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Iscrizione alla Camera di commercio &#8211; Requisito d’idoneità professionale &#8211;  Società priva dei requisiti &#8211; Svolgimento di attività diverse da quelle richieste dal bando &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità. Considerato che l&#8217;iscrizione alla Camera di commercio integra un requisito d’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, commi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-dellaggiudicazione-delloperatore-economico-privo-di-iscrizione-alla-cciaa-per-il-settore-specifico-richiesto-dal-bando/">Sulla revoca dell&#8217;aggiudicazione all&#8217;operatore economico privo di iscrizione alla CCIAA per il settore specifico richiesto dal bando.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-dellaggiudicazione-delloperatore-economico-privo-di-iscrizione-alla-cciaa-per-il-settore-specifico-richiesto-dal-bando/">Sulla revoca dell&#8217;aggiudicazione all&#8217;operatore economico privo di iscrizione alla CCIAA per il settore specifico richiesto dal bando.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Iscrizione alla Camera di commercio &#8211; Requisito d’idoneità professionale &#8211;  Società priva dei requisiti &#8211; Svolgimento di attività diverse da quelle richieste dal bando &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Considerato che l&#8217;iscrizione alla Camera di commercio integra un requisito d’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D.lgs. 50/2016 ed è anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara d’appalto, deve essere considerato legittimo l&#8217;agire della stazione appaltante che abbia revocato l&#8217;aggiudicazione ed escluso dalla gara l&#8217;operatore economico che non era, alla data di scadenza del bando, e non è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti, essendo impresa operante nel settore delle agenzie di viaggio e non risultando dichiarata alcun’attività principale o secondaria di somministrazione e vendita di alimenti e bevande o similari e, quindi, non operante nel settore specifico, come invece prescritto dal bando e come si evince dalla visura, acquisita a suo tempo d’ufficio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Simonetti (f.f.) &#8211; Est. Russo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso NRG 5133/2021, proposto da Wanderlust Travel Agency s.r.l.s., corrente in Ascea (SA), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Castel Goffredo, p.za Vittoria n. 24/2,</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato-IPIA <em>Cenni-Marconi </em>di Vallo della Lucania (SA), in persona del dirigente <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’impresa <em>Non Solo Pane</em> di Angelo Iannuzzi, non costituita in giudizio,</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del TAR Campania – Salerno, sez. II, n. 1603/2020, resa tra le parti e relativa alla revoca dell’aggiudicazione e contestuale esclusione dell’appellante dalla procedura di gara per l’affidamento triennale dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante buvette e d’installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde nei locali scolastici;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo IPIA intimato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza pubblica del 4 novembre 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo, nessuno presente per le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto che:</p>
<p style="text-align: justify;">– con determina a contrarre prot. n. 3222 del 31 luglio 2019, l’Istituto di istruzione superiore-ISS <em>Cenni-Marconi</em> di Vallo della Lucania (SA) ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica ed economica, per l’affidamento triennale dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante buvette e d’installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde;</p>
<p style="text-align: justify;">– alla scadenza fissata dal bando (26 agosto 2019) son pervenute in totale tre offerte, tra cui quelle, ammesse all’apertura dei plichi, della ditta <em>Non solo Pane </em>di Iannuzzi Angelo, con sede in Vallo della Lucania e della Wanderlust Travel Agency-WTA s.r.l.s., corrente in Ascea (SA);</p>
<p style="text-align: justify;">– in esito alla gara, detta Società è risultata prima in graduatoria di merito e, quindi, aggiudicataria provvisoria, con riserva della disamina dei documenti dichiarati, ad essa richiesti con nota prot. 853 del 21 febbraio 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">– ricevuta tal documentazione, il RUP ha appurato che: a) non è stato prodotto il DURC in corso di validità alla data di scadenza del bando (26 agosto 2019), ma il DURC con data di emissione del 30 settembre 2019; b) detta Società non era, alla data di scadenza del bando, e non è in possesso dei requisiti di partecipazione colà previsti, essendo impresa operante nel settore delle agenzie di viaggio e non risultando dichiarata alcun’attività principale o secondaria di somministrazione e vendita di alimenti e bevande o similari e, quindi, non operante nel settore specifico, come invece prescritto dal § 12) del bando e come si evince dalla visura della CDC di Salerno, acquisita a suo tempo d’ufficio; c) è stata prodotta non la prescritta certificazione di autocontrollo HACCP aziendale, in corso di validità, ma una lettera d’impegno, del 27 febbraio 2020, di una società esterna a redigere il piano di autocontrollo HACCP; d) la Società è risultata essere attiva solo dal 29 novembre 2018 (data d’inizio attività) e nel settore delle agenzie di viaggio, quindi solo da otto mesi, anziché i sei anni dichiarati nel settore oggetto d’appalto; e) tal Società, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non aveva personale dipendente regolare, mentre i tre dipendenti dichiarati nel citato agli atti di gara non corrispondono, a tale data, a quanto s’evince dalla visura camerale (0 dipendenti nei tre trimestri precedenti al 30 settembre 2019) e le relative dichiarazioni UNILAV son state inviate solo il 7 maggio 2020, donde la posizione irregolare di essi e l’impossibilità d’una sanatoria successiva a detto termine;</p>
<p style="text-align: justify;">– con determina prot. n. 1783 del 1° luglio 2020, il RUP ha revocato la proposta d’aggiudicazione a favore di detta Società e l’ha esclusa dalla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato altresì che:</p>
<p style="text-align: justify;">– contro tal statuizione e gli atti connessi la WTA s.r.l.s. s’è gravata innanzi al TAR Salerno, con il ricorso NRG 1162/2020, deducendo l’unico, articolato motivo dell’evidente travisamento dei fatti in cui è incorsa la stazione appaltante-SA nella disamina dei documenti, con riguardo all’assenza del DURC (quello del 30 settembre 2019 ha attestato la regolarità contributiva per tutto il periodo precedente), all’assenza d’anzianità nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ferme l’iscrizione della ricorrente alla Camera di commercio e l’irrilevanza del codice ATECO, il socio legale rappresentante di essa ha gestito la buvette dell’Istituto tecnico <em>Cenni</em> nei sei anni precedenti in qualità di socia della Agenzia di viaggi e turismo Baia d’Argento s.a.s.), all’assenza d’irregolarità di sorta coi lavoratori dipendenti (invece presenti e regolari nel terzo trimestre 2019), all’assenza di certificazione HACCP in corso di validità (che inerisce ad ogni singolo locale di somministrazione e non all’impresa in sé) ed all’omessa concessione d’un termine per regolarizzare tali vicende;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’adito TAR, con sentenza breve n. 1603 del 2 novembre 2020, ha respinto tale gravame, essendo evidente, per tutti i profili toccati dall’impugnata revoca, che la ricorrente è stata ed è estranea all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (non riconducibile all’attività ricettiva), versava in posizione contributiva e lavoristica del tutto irregolare, non era e non è tuttora munita della certificazione HACCP (la cui doglianza avversa è inammissibile, a fronte di tutti gli altri argomenti respinti) ed è tuttora priva del requisito d’idoneità professionale richiesto dal bando in modo specifico (non bastando avere il legale rappresentante qual socio d’altra impresa, che ha in altro tempo gestito tal servizio) e tali infondatezze rendono superfluo l’invocato soccorso istruttorio;</p>
<p style="text-align: justify;">– appella quindi detta Società, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della gravata sentenza, per: a) l’omessa considerazione del titolo preferenziale, previsto dall’art. 13 del bando, per chi abbia già svolto, anche come socio o legale rappresentante, un servizio presso Pubbliche amministrazioni, simile a quello oggetto di gara; b) l’assenza di irregolarità contributiva e lavoristica; c) l’incongrua valutazione del certificato HACCP ed il mancato soccorso istruttorio per regolarizzare le questioni contestate;</p>
<p style="text-align: justify;">– resiste in giudizio l’IPIA appaltante, concludendo per la tardività e per il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato in diritto che:</p>
<p style="text-align: justify;">– in primo luogo, la controversia soggiace al rito speciale per gli appalti ex art. 120, co. 5, c.p.a., in quanto trattasi d’impugnazione della revoca dell’aggiudicazione in una con l’esclusione dalla gara, sicché tutti i termini sono quelli indicati nella norma citata, ossia, nella specie di appello avverso una sentenza non notificata (pubblicata il 2 novembre 2020), il ricorso in epigrafe sarebbe dovuto esser notificato (peraltro all’Avvocatura generale dello Stato) entro tre mesi dalla pubblicazione di detta sentenza (il 2 febbraio 2021 e certo non il 3 maggio 2021, com’è invece accaduto) ed esser iscritto a ruolo entro quindici giorni (il 17 febbraio 2021 e certo non il 3 giugno 2021), donde la tardività evidente dell’appello stesso;</p>
<p style="text-align: justify;">– peraltro, l’appello non convince nel merito, anzitutto con riguardo alla questione dell’iscrizione attorea alla Camera di commercio, che costituisce un requisito d’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D.lgs. 50/2016 ed è anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara d’appalto;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’iscrizione serve a garantire l’accesso alla gara dei soli concorrenti forniti d’una professionalità congruente con le prestazioni oggetto di gara, onde si muove su un piano logico-giuridico diverso dalla doverosa valutazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica, ma, appunto per tal sua finalità, non è di per sé sola sufficiente a permettere a qualunque impresa, pur nell’ampia flessibilità dell’interpretazione dell’oggetto sociale o aziendale, di partecipare a qualunque gara in assenza di siffatto prerequisito;</p>
<p style="text-align: justify;">– tal argomento s’appalesa dirimente nel caso in esame, ove l’appellante non sembra cogliere come lo svolgimento pregresso ed attuale della somministrazione e vendita di alimenti e bevande sia stata posta dall’art. 12 del bando in modo inderogabile, cioè come condizione d’accesso alla gara, tant’è che essa vuol contestarne l’efficacia attraverso due proposizioni, ma invano;</p>
<p style="text-align: justify;">– da un lato, l’appellante dice di gestire o noleggiare, oltre all’attività di agenzia di viaggi, anche insediamenti ricettivi, ove si somministrano o si vendono alimenti e bevande, ma quest’ultima non è la prestazione professionale di detta Società, ma è una al più connessa all’attività d’impresa ricettiva o turistico-alberghiera, attività che può anche (ma non per forza) inverarsi in tal somministrazione, senza che il connotato turistico-ricettivo si perda sol perché in una struttura la somministrazione non sia resa, sicché non è dimostrata la continuità professionale di tal servizio;</p>
<p style="text-align: justify;">– inoltre, l’appellante, con tal ultima proposizione, sembra confondere quel che è, com’è descritto, un elemento di valutazione dell’offerta tecnica spendibile in quel contesto procedurale, non certo il requisito di partecipazione richiesto dal bando di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">– dall’altro lato, dice l’appellante che il suo legale rappresentante è socio d’altra Società la quale, in passato, ha svolto un servizio simile in uno del plessi dell’Istituto aggiudicatore, onde, a suo dire tale <em>status</em> è regolato dall’art. 13 del bando, senza tuttavia avvedersi che, come rettamente osserva il TAR, al più il relativo requisito afferisce all’impresa di cui tal soggetto è socio e certo di per sé non si trasmette <em>ipso facto</em> (ossia, in modo automatico) né al socio stesso né all’appellante;</p>
<p style="text-align: justify;">– s’appalesa erroneo il richiamo al citato art. 13, perché questo in realtà pone un (peraltro indebito, oltreché <em>ad personam</em>) mero titolo preferenziale (e non di riserva) a parità di servizi offerti e, in ogni caso, tal evenienza neppure s’è verificata, visto che l’appellante è stata aggiudicataria provvisoria e la sua esclusione è derivata da vari fattori, distinti dall’oggetto della preferenza;</p>
<p style="text-align: justify;">– siffatta carenza è in sé dirimente ed idonea da sola a fondare gli atti impugnati in primo grado;</p>
<p style="text-align: justify;">– pertanto, restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti dall’appellante sulla sua regolarità fiscale, contributiva e lavoristica, che in pratica replicano i motivi di primo grado, rettamente confutati dal TAR, il cui giudizio s’appalesa immune da errori logici e giuridici, soprattutto per il giudizio reso sui certificati UNILAV dei dipendenti dell’appellanti, i quali, a seguito d’accertamento d’ufficio, riportano dati cronologici incongruenti in sé e tra loro, nonché rispetto al termine di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, onde è agevole presumere, in base ad elementi documentali gravi e concordanti, l’avvenuta regolarizzazione dei tre addetti dopo lo spirare di tal termine;</p>
<p style="text-align: justify;">– del pari, il ravvedimento operoso delle pendenze tributarie e contributive, pur se ha un’efficacia retroattiva in sé, non può avvenire dopo il predetto termine, la regolarità dovendo esser dimostrata a quella data e potendo l’appellante, con la comune diligenza, concludere tali procedure per tempo;</p>
<p style="text-align: justify;">– in definitiva, l’appello va respinto nei sensi fin qui visti, anche con riguardo all’invocato soccorso istruttorio, il quale soggiace ad un onere (o “prova di resistenza”) di dimostrazione che se esso fosse stato correttamente attivato dalla stazione appaltante nel corso della procedura, l’esito sarebbe stato favorevole all’appellante (arg. ex Cons. St., V, 10 aprile 2018 n. 2180; id., III, 14 gennaio 2019 n. 348; id., V, 15 dicembre 2020 n. 8021) e non può giammai surrogare documenti, pur se fisicamente esistenti, ma in sé inadeguati, erronei e tardivi (cfr. Cons. St., III, 19 agosto 2020 n. 5144);</p>
<p style="text-align: justify;">– le spese del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e son liquidate in dispositivo;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 5133/2021 in epigrafe), lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’appellante al pagamento, a favore dell’IPIA resistente e costituito, delle spese del grado che sono nel complesso liquidate in € 6.000,00 (Euro seimila/00).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 novembre 2021, con l’intervento dei sigg. Magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Hadrian Simonetti, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Dario Simeoli, Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.7594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-11-2020-n-7594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-11-2020-n-7594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.7594</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore PARTI:(A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D&#8217;Italia 97 contro Azienda Usl di Bologna, in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-11-2020-n-7594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.7594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore PARTI:(A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D&#8217;Italia 97 contro Azienda Usl di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Arianna Cecutta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Castiglione 29 e nei confronti di Cooperativa P. R. Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B)</span></p>
<hr />
<p>Sulla portata dell&#8217;art. 95 del Codice dei contratti in tema di costi del lavoro ed oneri di sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Contratti pubblici &#8211; gara ad evidenza pubblica &#8211; costi del lavoro ed oneri di sicurezza &#8211; art. 95 Dlgs. n. 50/2016 &#8211; interpretazione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 95 del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 richiede espressamente che i costi del lavoro e gli oneri di sicurezza siano complessivamente indicati &#8220;nell&#8217;offerta economica&#8221; e non in relazione ad ogni singola voce di prezzo che la compone, conseguendone che l&#8217;attendibilità  e serietà  dell&#8217;offerta deve essere valutata nel suo complesso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/11/2020<br /> <strong>N. 07594/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08172/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. ul ricorso numero di registro generale 8172 del 2020, proposto da A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D&#8217;Italia 97;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Usl di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Arianna Cecutta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Castiglione 29;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Cooperativa P. R. Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00624/2020, resa tra le parti,</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Usl di Bologna e della Cooperativa P. R. Società  Cooperativa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini, dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> 1 &#8211; La ditta appellante impugna, chiedendone la sospensione, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00624/2020, che ha respinto il suo ricorso volto all&#8217;annullamento della determina n. 411 del 20 febbraio 2020 della Azienda Unità  Sanitaria Locale di Bologna, con la quale veniva disposta l&#8217;aggiudicazione in favore della Ditta Copura Soc. Coop. della &#8220;procedura aperta n. PI219861-19 per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto interno pazienti per le strutture ospedaliere Maggiore e Bellaria&#8221;, unitamente ai verbali di gara ed a tutti gli atti della procedura di gara, in particolare di quelli relativi alla valutazione della congruità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria Copura Soc. Coop.<br /> L&#8217;ASL Bologna e la contro interessata Coop pulizie Ravenna, costituitesi in giudizio, contro deducono a difesa della appellata sentenza.<br /> 2 &#8211; In particolare, l&#8217;Azienda USL di Bologna con determina n. 2025 del 19/07/2019 aveva indetto una gara per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto interno dei pazienti per le strutture ospedaliere Maggiore e Bellaria, lotto unico, di durata quadriennale con l&#8217;eventuale facoltà  di rinnovo per ulteriori due anni, per un importo a base d&#8217;asta massimo per il quadriennio di € 8.084.200,00 IVA esclusa, mediante aggiudicazione all&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti massimi alla qualità  dell&#8217;offerta e di 30 punti al prezzo.<br /> Il servizio di trasporto messo a gara aveva ad oggetto tre tipologie: 1) trasporto di letti/carrozzine/ barelle/ salme; 2) trasporto dei pazienti deambulanti; 3) trasporto di materiali. Per ciascuna tipologia andava formulato il relativo prezzo, sulla base dei quantitativi e delle basi d&#8217;asta indicati dalla stazione appaltante, risultando prevalente l&#8217;attività  di trasporto di letti/carrozzine/ barelle/salme e conseguendone la ripartizione dei 30 punti massimi previsti per l&#8217;offerta economica in ragione dei relativi importi massimi.<br /> 2 &#8211; Alla gara partecipavano sei operatori economici, tra cui l&#8217;odierna appellante MA. e la controinteressata Copura. All&#8217;esito della valutazione delle offerte, veniva individuata come economicamente pìù vantaggiosa l&#8217;offerta presentata da Copura, che otteneva il massimo punteggio sia sotto il profilo tecnico, che economico (100/100), seguita in graduatoria dall&#8217;appellante MA. (62,84 punti qualità , 22,20 punti prezzo, tot. 85,04/100).<br /> Avendo superato la soglia di anomalia, la stazione appaltante chiedeva a Copura di giustificare la propria offerta e, a fronte delle giustificazioni presentate dall&#8217;impresa, riteneva l&#8217;offerta completa ed affidabile aggiudicando con determinazione n. 411 del 20 febbraio 2020 il servizio a Copura.<br /> 3 &#8211; MA., gestore uscente del servizio, impugnava l&#8217;aggiudicazione affermando, con due motivi di impugnazione, l&#8217;incongruità  dell&#8217;offerta avversaria sia con riferimento a due dei tre prezzi offerti, sia complessivamente considerata. Si costituivano l&#8217;ASL e la contro interessata. A seguito di rinuncia all&#8217;istanza cautelare conseguente all&#8217;impegno dell&#8217;Amministrazione a non stipulare, il TAR respingeva il ricorso con la sentenza che veniva fatta oggetto dell&#8217;appello in epigrafe, corredato di domanda cautelare. Anche in questo caso l&#8217;Amministrazione decideva di prorogare il contratto fino alla camera di consiglio del 19 novembre 2020, al cui esito il Collegio, esperito l&#8217;onere di comunicazione alle Parti presenti, riteneva la controversia matura ai fini della sua decisione con sentenza succintamente motivata.<br /> 4 &#8211; L&#8217;appello è articolato in due motivi, che corrispondono alle censure respinte in primo grado ma che si palesano infondati.<br /> 5 &#8211; Con il primo motivo di appello, si contesta la incongruità  dell&#8217;offerta prezzi della aggiudicataria contro interessata che, per lucrare il massimo punteggio secondo le previsioni di gara, avrebbe caricato quasi tutti i costi del lavoro e per la sicurezza sulla tipologia di attività  prevalente, mentre secondo l&#8217;appellante, essendo gli operatori tenuti ad indicare tre prezzi distinti, per ciascuno di essi l&#8217;offerta avrebbero dovuto essere capace di sostenersi autonomamente quanto alla propria ragionevolezza ed affidabilità .<br /> 5.1 &#8211; Al contrario, così¬ come esattamente considerato dal giudice di primo grado, art. 95 del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 richiede espressamente che i costi del lavoro e gli oneri di sicurezza siano complessivamente indicati &#8220;nell&#8217;offerta economica&#8221; e non in relazione ad ogni singola voce di prezzo che la compone, conseguendone, secondo la consolidata giurisprudenza, che l&#8217;attendibilità  e serietà  dell&#8217;offerta deve essere valutata nel suo complesso, nè alcune diversa previsione è rinvenibile negli atti di gara che, in particolare, sul punto prevedevano una quantificazione complessiva (art. 17 del bando) restando del tutto ininfluente la circostanza che l&#8217;appellante avesse indicato sul portale anche i sub-costi del lavoro e della sicurezza relativi a ciascuna tipologia di servizio, non potendo tali indicazioni essere fisicamente inserite in mancanza di spazi utilizzabili a tal fine nella modulistica di gara.<br /> 5.2 &#8211; Del tutto correttamente, quindi, il TAR ha ritenuto l&#8217;infondatezza della censura concernente l&#8217;omessa specificazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza per ciascuna tipologia di trasporto, &#8220;non disponendo la lex specialis l&#8217;indicazione di essi riferiti alla singola tipologia di trasporto, ma richiedendo l&#8217;art 17 l&#8217;indicazione dell&#8217;importo unico, coerentemente con l&#8217;art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 che, nel richiedere in offerta l&#8217;esplicitazione di detti costi, si riferisce all&#8217;offerta complessivamente considerata, e non ai costi frammentati su singoli prezzi&#8221;<br /> 5.3 &#8211; Del pari, come evidenziato dall&#8217;Asl in giudizio, lo stesso modulo telematico per la compilazione dell&#8217;offerta non consentiva di inserire i subcosti della sicurezza e/o della manodopera e Copura nei propri chiarimenti (doc. 11, pag. 2) ha precisato che le singole tipologie di trasporto non hanno un&#8217;organizzazione autonoma, ma sono interconnesse, essendo il medesimo personale chiamato ad assicurarle integralmente, occupandosi sia del trasporto carrozzina/barelle, che del trasporto deambulanti e materiali, con conseguente unitarietà  del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza&#8221;.<br /> 6 &#8211; Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, analiticamente contro dedotto dall&#8217;ASL e dall&#8217;impresa aggiudicataria, volto a sostenere l&#8217;inattendibilità  dell&#8217;offerta vincitrice anche nel suo ammontare complessivo, con particolare riguardo al costo della manodopera. In particolare, vengono articolate due sub censure: che, tra offerta economica e giustificazioni vi sarebbe stata una modifica dei costi della manodopera, con una riduzione di 35 mila euro in sede di giustificazioni; che vi fosse un ingiustificato scostamento tra il costo orario indicato da Copura e quello contemplato nelle tabelle ministeriali per il settore delle pulizie.<br /> 6.1 -L&#8217;appellante deduce in primo luogo che &#8220;i servizi sottoquotati potrebbero aumentare di numero (e gli altri servizi diminuire), fino a consumare l&#8217;utile esiguo previsto da Copura (di circa 16 mila euro l&#8217;anno)&#8221; posto che ai sensi dell&#8217;art. 1 del Capitolato per il trasporto materiale, esiste giÃ  un servizio diurno e feriale, e che l&#8217;amministrazione &#8220;potrebbe decidere di non avvalersi pìù di questo servizio diurno&#8221;, con conseguente &#8220;aumento notevolissimo delle quantità  del trasporto<br /> materiale&#8221;.<br /> 6.2 &#8211; In realtà , il citato art. 1, dando conto dell&#8217;esistenza di un servizio di trasporto materiale diurno e festivo, consente una pìù puntuale formulazione dell&#8217;offerta da parte dei concorrenti secondo le previsioni fornite per il futuro dalla medesima ASL, la quale ai fini della gara indica espressamente che &#8220;per una pìù puntuale formulazione dell&#8217;offerta da parte dei concorrenti, oltre i dati 2018 sopra riportati e il I° semestre del 2019, sono da prevedere le seguenti possibili implementazioni (&#038;)&#8221; consentendo ai concorrenti, nella formulazione delle proprie offerte, di far tendere il prezzo della propria offerta all&#8217;effettivo futuro costo del servizio, così¬ come ha fatto l&#8217;aggiudicataria, senza con questo introdurre alcun indice di una anomalia che dovrebbe comunque essere riferita, come sopra indicato, all&#8217;offerta nel suo complesso e non in modo parcellizzato con riferimento ai singoli servizi prestati ed al relativo costo.<br /> 6.3 &#8211; L&#8217;appellante afferma inoltre che nelle proprie giustificazioni l&#8217;aggiudicataria avrebbe indicato costi del lavoro inferiori rispetto a quelli indicati in sede di offerta economica e ciò costituirebbe di per sè motivo di esclusione. In realtà , come indicato anche dal primo Giudice, il costo del lavoro dichiarato in offerta dalla aggiudicataria è esattamente quello indicato nelle giustificazioni, pur precisando che era stato effettuato un arrotondamento cautelativo di circa 35.000 Euro rispetto al costo effettivamente preventivato, risultando in tal modo ulteriormente confermata -anzichè messa in dubbio come affermato- la congruità  dell&#8217;offerta.<br /> 6.4 &#8211; Neppure può convenirsi sulla sottostima di oltre € 490.000 Euro dedotta a causa del dedotto scostamento dei costi esposti rispetto a quelli previsti nelle tabelle ministeriali, che hanno invece un valore solo indicativo, ben potendo l&#8217;impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità  degli scostamenti in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, così¬ come è avvenuto, con particolare riferimento alle aliquote INPS previste per i dipendenti di Cooperative, al tasso INAIL parametrato al basso numero d&#8217;infortuni a danno dei propri dipendenti, alla rivalutazione sul TFR, azzerata in quanto a carico dell&#8217;INPS applicandosi la normativa che disciplina la previdenza complementare per le aziende con almeno 50 dipendenti, al Fondo di previdenza complementare, che vede una adesione minore a quella media, alla quota IRAP è stata considerata nulla in quanto la Legge di Stabilità  2015 ne prevede la deducibilità  si fini del costo del lavoro, ed infine all&#8217;assenteismo per malattie, maternità ,<br /> infortuni e permessi retribuiti. A tale ultimo riguardo, l&#8217;appellante contesta i dati forniti, producendo una memoria che l&#8217;aggiudicataria chiede sia dichiarata inammissibile. Il Collegio ritiene non necessario pronunciarsi sul punto, in quanto i dati contestati non potrebbero comunque incidere in modo decisivo sulla valutazione complessiva di congruità  emergente dall&#8217;insieme dei dati sopra sintetizzati, non essendo ammissibile per costante giurisprudenza, come sopra indicato, parametrare l&#8217;anomalia ad un&#8217;analisi parcellizzata delle singole voci di costo.<br /> 7 &#8211; Alla stregua delle pregresse considerazioni, l&#8217;ASL intimata ha considerato l&#8217;offerta vincitrice, nel suo complesso, congrua e quindi non affetta da vizi di anomalia, a seguito di una valutazione discrezionale delle giustificazioni fornite che non palesa profili di manifesta irragionevolezza o di grave ingiustizia, e che non è quindi sindacabile dal giudice amministrativo.<br /> 8 &#8211; Come esattamente rilevato dalla sentenza appellata, il ricorso di primo grado risulta infondato alla stregua della oramai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato. L&#8217;appello può pertanto essere respinto con sentenza succintamente motivata, conseguendone la conferma della decisione di rigetto di primo grado e, quindi, della fisiologica conclusione della procedura di gara in esame con l&#8217;aggiudicazione all&#8217;offerta imprenditoriale risultata migliore a seguito di un confronto concorrenziale (nella fattispecie, con un punteggio di 100/100 punti, la cui fondatezza non viene revocata in dubbio dal contenzioso in esame).<br /> 9 &#8211; Le pregresse considerazioni vengono altresì¬ in rilievo ai fini della condanna dell&#8217;appellante alle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br /> Respinge l&#8217;appello.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 (dodicimila) oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge, da suddividere in parti uguali fra l&#8217;ASL resistente e la contro interessata costituitasi in appello.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</div>
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