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	<title>7592 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7592 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2007 n.7592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-13-9-2007-n-7592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-13-9-2007-n-7592/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2007 n.7592</a></p>
<p>Pres. Speranza, est. Bonauro CONSORZIO STABILE C.I.A.P. (Avv.ti D&#8217;Angiolella e Brusciano) c. Impresa Giovanni Malinconico S.p.A. (Avv. Ricciardi) e Comune di Piedimonte Matese (n.c.). sulle modalità di invio dei plichi contenenti le offerte in una gara d&#8217;appalto Contratti della P.A. – Offerta consegnata a mano senza previa affrancatura, priva di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-13-9-2007-n-7592/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2007 n.7592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-13-9-2007-n-7592/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2007 n.7592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza, est. Bonauro<br /> CONSORZIO STABILE C.I.A.P. (Avv.ti D&#8217;Angiolella e  Brusciano) c. Impresa Giovanni Malinconico S.p.A. (Avv. Ricciardi) e Comune di Piedimonte Matese (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di invio dei plichi contenenti le offerte in una gara d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Offerta consegnata a mano senza previa affrancatura, priva di bollo annullato, della dicitura “autoprestazione” e di timbri su ciascun foglio – Esclusione – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 8 del D.Lgs. 261 del 1999 è legittima l’esclusione da una gara della società che consegni l’offerta a mano e non con “posta prioritaria”, senza i timbri propri dell’autoprestazione e che indichi quale destinatario del plico la stessa Stazione appaltante, poiché in questo caso la relativa consegna non può essere equiparata a quella effettuata mediante il servizio postale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle modalità di invio dei plichi contenenti le offerte in una gara d&#8217;appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Evasio Speranza	Presidente; Luigi Domenico Nappi	Consigliere; Carlo Buonauro	Referendario relatore																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 8394/2006   proposto da<br />
<b>CONSORZIO STABILE C.I.A.P.</b> rappresentato e difeso dall’avv. D&#8217;ANGIOLELLA LUIGI M. E  BRUSCIANO FLAVIO con domicilio eletto in NAPOLI VIALE GRAMSCI, 16 presso D&#8217;ANGIOLELLA LUIGI M.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE</b><br />
e nei confronti di</p>
<p><b>IMPRESA GIOVANNI MALINCONICO S.P.A.</b> rappresentato e difeso da:RICCIARDI MAURIZIO FEDERICO con domicilio eletto in NAPOLI VIA PARCO MARGHERITA,31 C/0LEMMO presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	del verbale n. 1 del 13.11.2006 di esclusione gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del lavori comunali – FIUME TORANO Galgano Francesco;<br />	<br />
&#8211;	del verbale di gara n. 3 del 22.11.2006 con cui viene aggiudicata la gara all’impresa “Malinconico Giovanni s.p.a.”;<br />	<br />
&#8211;	della determina di approvazione dei verbali del 23.11.2006 e della nota con cui si comunica al ricorrente l’intervenuta aggiudicazione;<br />	<br />
&#8211;	 di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare: 1) della nota 26116 del 13.11.2006 con cu la Commissione di gara ha chiesto chiarimenti all’Ufficio Postale di Telese Terme; 2) della Circolare SG 1311 del 19.06.2000; 3) se ed in quanto possa occorrere del bando di gara e di tutti gli atti di gara che da un lato escludono il ricorrente e dall’altro aggiudicano la gara all’odierno controinteressato;<br />	<br />
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;<br />
Data per letta la relazione del referendario Carlo Buonauro nella udienza pubblica del 16 luglio 2007;<br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto ed in diritto</b></p>
<p>1. Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati, di tal che può prescindersi dalle eccezioni in rito formulate dall’odierno controinteressato.</p>
<p>2. L&#8217;offerta presentata dalla ricorrente non è stata ammessa alla gara, in quanto irritualmente presentata, in applicazione del bando di gara che, con previsione non irragionevole in quanto non eccessivamente gravosa nel contemplare una pluralità di forme partecipative, consentiva il ricorso a due diverse modalità di presentazione delle offerte: <br />
a) invio a mezzo servizio postale di Stato; <br />
b) invio a mezzo Agenzia di recapito.<br />
L&#8217;offerta della ricorrente è stata esclusa giacché essa, pur tempestivamente pervenuta, non ha rispettato tali modalità di inoltro.</p>
<p>2. 1. Con il primo gruppo di censure, parte ricorrente sostiene che nessuna consegna fuori termine od irrituale della domanda di partecipazione alla gara vi sarebbe stata, dal momento che la il ricorrente Consorzio Stabile C.I.A.P. si sarebbe avvalsa dell&#8217;art. 8 del D.Lgs. 261 del 1999, da considerarsi quale vero e proprio servizio postale.</p>
<p>2. 2. La censura non si presenta degna di accoglimento. Tale norma, infatti, nell&#8217;ambito della riforma del servizio postale in recepimento della direttiva comunitaria 97/67, dispone che &#8220;è consentita senza autorizzazione la prestazione di servizi postali da parte di persona fisica o giuridica che è all&#8217;origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell&#8217;interesse dell&#8217;autoproduttore&#8221;.</p>
<p>2. 3. Osserva il Collegio che tale modalità di invio consiste nella consegna diretta al ricevente previa affrancatura del plico in base alle vigenti tariffe del &#8220;corriere prioritario&#8221;, annullata con &#8220;bollo a data&#8221; da un qualsiasi ufficio postale , nonché, in conseguenza dell’omesso invio nella rete postale, la dicitura “autoprestazione” ed il timbro su ogni foglio. Osserva il Collegio che il rispetto della procedura indicata è ovviamente necessario per distinguere, come correntemente avviene nell&#8217;ambito delle gare ad evidenza pubblica, fra spedizione dell&#8217;offerta mediante &#8220;autoprestazione postale&#8221; e &#8221; consegna a mano&#8221;. <br />
Nella fattispecie oggetto del giudizio, l&#8217;offerta del Consorzio Stabile C.I.A.P. è stata consegnata a mano, ma non nel rispetto degli adempimenti sopradescritti, non essendo avvenuta con “posta prioritaria”, non recando i timbri propri dell’autoprestazione ed identificandosi il destinatario con la stessa Stazione appaltante, di tal che la relativa consegna non può essere equiparata a quella mediante il servizio postale.</p>
<p>2. 4. L&#8217;esclusione dalla gara in questione della parte ricorrente è, pertanto, legittima e ciò comporta che le ulteriori censure relative alla formulazione e valutazione delle offerte sono inammissibili.<br />
2. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.</p>
<p>2. 6. Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Respinge il ricorso n. 8394/2006;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 luglio 2007.</p>
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