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	<title>7591 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7591 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.7591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-7-2020-n-7591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-7-2020-n-7591/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.7591</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente , Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore PARTI: Angela Tarantini, Grazia Gazzillo, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giuseppe Cassese, contro Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Donato D&#8217;Angelo Concessione demaniale marittima : la natura del subingresso nella concessione ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-7-2020-n-7591/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.7591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-7-2020-n-7591/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.7591</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente , Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore PARTI: Angela Tarantini, Grazia Gazzillo, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giuseppe Cassese, contro Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Donato D&#8217;Angelo</span></p>
<hr />
<p>Concessione demaniale marittima : la natura del subingresso nella concessione ex art. 46 codice della navigazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Demanio e patrimonio indisponibile &#8211; concessione demaniale marittima &#8211; subingresso nella concessione ex art. 46 codice della navigazione &#8211; natura. </p>
<p> </p>
<p> 2. Demanio e patrimonio indisponibile &#8211; concessione demaniale marittima &#8211; subingresso in concessione degli eredi &#8211; titolarità  del rapporto &#8211; condizione necessaria &#8211; è tale.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.A norma dell&#8217;art. 46 del codice della navigazione, in caso di decesso del titolare gli eredi possono subentrare nella concessione demaniale a condizione che esercitino tale facoltà  entro il termine di sei mesi, previsto a pena di decadenza: invero, ai sensi dell&#8217; art. 46, comma 3, Cod. Nav., in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano de iure nel godimento della concessione, con l&#8217;onere di chiedere entro sei mesi la conferma all&#8217;autorità  marittima. Quest&#8217;ultima, a sua volta, può solo procedere, in caso di inidoneità  tecnica od economica dell&#8217;erede, alla revoca della concessione, non costituendo tale tipo di successione un subingresso per il quale venga invece prescritta un&#8217;autorizzazione preventiva; ove tale facoltà  non venga esercitata, gli eredi decadono dal subentro.</em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La facoltà  degli eredi di subentrare nella concessione demaniale marittima rappresenta la condizione necessaria affinchè questi ultimi acquistino la titolarità  del rapporto ed, a tale titolo, diventino legittimati a proseguire eventuali azioni a tutela del precedente titolare o comunque acquisiscano la legittimazione a contraddire (anche solo nel procedimento amministrativo) circa la legittimità  ed i presupposti di provvedimenti intesi a far valere precedenti inadempienze.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/07/2020<br /> <strong>N. 07591/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01378/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2019, proposto da<br /> Angela Tarantini, Grazia Gazzillo, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giuseppe Cassese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Donato D&#8217;Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) della Determina Dirigenziale n. 1636 del 12/12/2018 notificata in data 14/12/2018<br /> 2) dell&#8217;ordinanza di sgombero della concessione demaniale marittima n. 18/2002 notificata in data 14/12/2018;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità  e completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria ai fini della possibilità  di definizione della causa nel merito, con sentenza in forma semplificata;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Nell&#8217;odierno giudizio, le ricorrenti sono eredi del sig. Tarantini Vincenzo, titolare di una concessione demaniale marittima di mq 2320 in Torvaianica, sulla quale era stato realizzato uno stabilimento balneare denominato &#8220;Piccolo Porto&#8221;.<br /> Espongono una complessa e risalente vicenda durante la quale il Comune di Pomezia, con ordinanza nr. 6 del 28 marzo 2006, intimava la chiusura del fabbricato e dei relativi locali al fine di evitare un pregiudizio alla pubblica incolumità , essendone state rilevate criticità  strutturali e manutentive mediante una apposita perizia; ordinanza che il titolare contestava in giudizio, ottenendone dapprima la sospensione (ordinanza di questo Tar nr. 4318/2006) e poi l&#8217;annullamento, dietro espletamento di una CTU (sentenza di questo TAR nr. 2778/2010). Tuttavia, in sede di appello, la sentenza non trovava conferma e veniva riformata dal Consiglio di Stato, previa rinnovazione dell&#8217;istruttoria che perveniva alla conferma delle criticità  strutturali giÃ  rilevate a suo tempo (sentenza nr. 4237/2012).<br /> A tale esito le ricorrenti riferiscono aver fatto seguito l&#8217;ordinanza nr. 51/2011 di ottemperanza all&#8217;ordinanza comunale nr. 6/2006 che affermano essere stata impugnata di fronte a questo TAR.<br /> Con l&#8217;odierno ricorso, parte ricorrente lamenta l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati in epigrafe, successivamente intervenuti, per violazione di legge ed eccesso (sviamento) di potere &#8211; violazione dell&#8217;art. 47 del codice della navigazione (non sussisterebbero i presupposti per la decadenza dalla concessione; non si farebbe cenno al contenzioso avverso l&#8217;ordinanza nr. 51/2011; la morosità  del canone non costituirebbe legittima causa di decadenza, essendo il lido inattivo e quindi non dovuto il relativo pagamento; l&#8217;avvio del procedimento di decadenza sarebbe stato notificato al titolare in data 7 giugno 2017, quando era giÃ  avvenuto il suo decesso, verificatosi pochi giorni prima; lo sgombero del compendio, ordinato con il secondo provvedimento impugnato, sarebbe privo di requisiti, non essendo l&#8217;immobile occupato abusivamente dalle ricorrenti che sono eredi del titolare; non sussisterebbero i presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela da parte della PA).<br /> Concludono per l&#8217;annullamento degli atti impugnati, previa loro sospensione cautelare.<br /> Si è costituito il Comune intimato che resiste al ricorso e ne eccepisce l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza.<br /> In particolare, dopo aver ricostruito in fatto gli accadimenti precedenti (come sommariamente sopra riportati), precisa l&#8217;Ente che invero il sig. Tarantini ricorreva al TAR Lazio introducendo il giudizio r.g. 2999/2013 per chiedere l&#8217;annullamento della d.d. 51/dir/11; tuttavia non coltivava l&#8217;azione e il TAR dichiarava perento il giudizio con decreto n. 2283 del 25.03.2019. Il Comune tentava poi un&#8217;interlocuzione con il sig. Tarantini al fine di fornirgli indicazioni per provvedere all&#8217;ottemperanza dell&#8217;ordinanza n. 6/2006 &#8220;mediante adeguamento e/o consolidamento statico&#8221; dell&#8217;immobile, (comunicazione del Comune a margine dell&#8217;incontro del 08.05.2013, prodotta in atti), ma tale invito rimaneva senza seguito e non venivano pìù corrisposti i canoni dovuti per un totale (dal 2008 al 2016) di euro 318.686,02. A seguito di ulteriore sopralluogo, effettuato il 3.3.2007, emergeva una condizione di abbandono del locale, che versava in pessimo stato di conservazione. Veniva quindi avviato il procedimento di decadenza, come riferito dalle ricorrenti; trascorso un anno e mezzo dal decesso del concessionario e dall&#8217;invio della comunicazione di avvio del procedimento, con la determinazione dirigenziale nr. 1636 del 12.12.2018 prot. 124680 (atto impugnato) il sig. Tarantini era dichiarato decaduto dalla titolarità  della concessione demaniale n. 18/2002 e le sue eredi &#8211; odierne ricorrenti &#8211; erano dichiarate revocate dal diritto di subentro nella predetta concessione, per non averlo esercitato (mediante una specifica richiesta) entro il termine di legge. Quanto alla decadenza del sig. Tarantini, questa era dichiarata a motivo della sopravvenuta carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi volti a garantire il corretto ed efficiente utilizzo del bene concesso. Erano inoltre evidenziati i gravi inadempimenti del concessionario, tra cui il mancato pagamento del canone per euro 318.686,02. Lo stato dei luoghi e la conferma degli inadempimenti inerenti il compimento delle opere di consolidamento erano ribaditi dalla relazione del 03.03.2017 sopra riferita. In esecuzione delle determinazioni assunte e in mancanza di spontaneo adempimento da parte delle ricorrenti, il Comune emetteva ordinanza di sgombero nei confronti delle sigg.re Grazia Gazzillo e Angela Tarantini, notificandola alle stesse in data 14.12.2018 con termine fino a 15 giorni per il rilascio dell&#8217;immobile.<br /> Sulla base di tali premesse di fatto, il Comune eccepisce la carenza di legittimazione e la carenza di interesse a ricorrere delle odierne ricorrenti, le quali, non avendo esercitato il diritto di subentro nei termini e con le modalità  di cui all&#8217;art. 46 del Codice della Navigazione (tanto che agiscono come eredi del titolare), non sarebbero titolari della concessione.<br /> Nel merito, il Comune insiste nella sussistenza dei presupposti di decadenza dalla concessione, attesa le carenze nella manutenzione e gestione dello stabilimento nonchè la morosità  nel pagamento del canone diffusamente meglio illustrate sia negli atti del procedimento che nelle memorie di causa.<br /> Conclude per il rigetto del gravame.<br /> Nella camera di consiglio del 10 giugno 2020, tenutasi con modalità  di collegamento da remoto a norma dell&#8217;art. 84, comma 6, del DL 18/2020, convertito in legge nr. 27/2020, la causa, chiamata per l&#8217;esame della domanda cautelare, dopo aver ascoltato i difensori delle parti come da verbale ed averli sentiti anche in ordine ai presupposti di cui all&#8217;art. 60 c.p.a.,, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito, con sentenza in forma breve.<br /> Fondata ed assorbente di ogni altro apprezzamento è la preliminare eccezione di inammissibilità  del ricorso che il Comune ha sollevato.<br /> Invero, a norma dell&#8217;art. 46 del codice della navigazione, in caso di decesso del titolare gli eredi possono subentrare nella concessione demaniale a condizione che esercitino tale facoltà  entro il termine di sei mesi (che, nel caso di specie, veniva a scadere il 1 gennaio 2018), previsto a pena di decadenza: invero, ai sensi dell&#8217; art. 46, comma 3, Cod. Nav. , in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano <em>de iure</em> nel godimento della concessione, con l&#8217;onere di chiedere entro sei mesi la conferma all&#8217;autorità  marittima. Quest&#8217;ultima, a sua volta, può solo procedere, in caso di inidoneità  tecnica od economica dell&#8217;erede, alla revoca della concessione, non costituendo tale tipo di successione un subingresso per il quale venga invece prescritta un&#8217;autorizzazione preventiva; ove tale facoltà  non venga esercitata, gli eredi decadono dal subentro (in ordine all&#8217;istituto in esame, vedasi TAR Lazio, Roma, III, 11939/2017).<br /> La facoltà  degli eredi di subentrare nella concessione demaniale marittima (alla quale sembrerebbe doversi riconoscere natura di diritto soggettivo, pìù esattamente diritto potestativo, sia pure a condizione del possesso dei requisiti necessari per continuare l&#8217;esercizio della concessione, ragione per cui è soggetto ad un termine di decadenza; si veda, comunque, Consiglio di Stato, sez. VI , 02/02/2012 , n. 585, sulla natura dell&#8217;atto di autorizzazione al subentro e sui margini di discrezionalità  che la PA conserva a tal proposito) rappresenta dunque la condizione necessaria affinchè questi ultimi acquistino la titolarità  del rapporto ed, a tale titolo, diventino legittimati a proseguire eventuali azioni a tutela del precedente titolare o comunque acquisiscano la legittimazione a contraddire (anche solo nel procedimento amministrativo) circa la legittimità  ed i presupposti di provvedimenti intesi a far valere precedenti inadempienze.<br /> Essendo le ricorrenti decadute dalla facoltà  di subentro, le stesse non avevano pìù neppure titolo ad occupare ancora l&#8217;immobile, essendo divenute &#8211; rispetto alla concessione demaniale &#8211; come terzi estranei a qualsiasi effetto, con la conseguenza che l&#8217;ordinanza di rilascio è atto meramente conseguenziale e necessitato, rispetto alla decadenza di cui alla DD nr. 1636/2018 (sui presupposti dell&#8217;ordinanza di sgombero della PA in relazione ad immobili occupati <em>sine titulo </em>per il venir meno della concessione e sulla riconducibilità  di tale provvedimento al novero dei provvedimenti autoritativi di cui all&#8217;art. 823 cod.civ. vedasi, <em>ex plurimis</em>, T.A.R. , Salerno , sez. I , 19/10/2018 , n. 1462).<br /> Per queste ragioni, senza necessità  di esaminare gli ulteriori profili dedotti in ordine al merito dei presupposti della decadenza, in particolare quanto all&#8217;ammontare dei canoni insoluti (il pagamento dei quali non forma oggetto dell&#8217;odierno giudizio), il ricorso va dichiarato inammissibile, quanto alle doglianze inerenti la decadenza dalla concessione (ovvero in relazione alla domanda di annullamento della DD nr. 1636/2018); mentre è infondato per quanto riguarda la domanda di annullamento dell&#8217;ordine di rilascio dell&#8217;immobile di cui all&#8217;ordinanza nr. 18/2002.<br /> La particolarità  della fattispecie comporta giusta ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile quanto alla domanda di annullamento della Determina Dirigenziale n. 1636 del 12/12/2018 e lo rigetta quanto alla domanda di annullamento dell&#8217;ordinanza di sgombero nr. 18/2002.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, tenutasi in modalità  di collegamento da remoto a norma dell&#8217;art. 84, comma 6, del DL 18/2020, convertito in legge nr. 27/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Elena Stanizzi, Presidente<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore<br /> Brunella Bruno, Consigliere</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-7-2020-n-7591/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.7591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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