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	<title>758 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>758 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>sul giudizio di congruità e sui limiti al suo sindacato in sede giurisdizionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-di-congruita-e-sui-limiti-al-suo-sindacato-in-sede-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 14:49:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-di-congruita-e-sui-limiti-al-suo-sindacato-in-sede-giurisdizionale/">sul giudizio di congruità e sui limiti al suo sindacato in sede giurisdizionale</a></p>
<p>Contratti della p.a. – Giudizio di anomalia &#8211; Discrezionalità tecnica – Limiti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo   Contratti della p.a. – Giudizio di congruità – Legittimità – Fattispecie   Contratti della p.a. – Offerta &#8211; Costo per la manodopera inferiore a quello calcolato dalla stazione appaltante –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-di-congruita-e-sui-limiti-al-suo-sindacato-in-sede-giurisdizionale/">sul giudizio di congruità e sui limiti al suo sindacato in sede giurisdizionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-di-congruita-e-sui-limiti-al-suo-sindacato-in-sede-giurisdizionale/">sul giudizio di congruità e sui limiti al suo sindacato in sede giurisdizionale</a></p>
<ol>
<li><em> Contratti della p.a. – Giudizio di anomalia &#8211; Discrezionalità tecnica – Limiti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo </em><em> </em></li>
<li><em> Contratti della p.a. – Giudizio di congruità – Legittimità – Fattispecie </em><em> </em></li>
</ol>
<ol start="3">
<li><em> Contratti della p.a. – Offerta &#8211; Costo per la manodopera inferiore a quello calcolato dalla stazione appaltante – Di per sé non è dirimente – Adeguatezza e rispondenza ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali &#8211; Necessità</em></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica; come tale, lo stesso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiato da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854), inoltre, non ha carattere sanzionatorio e non ha ad oggetto la ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta formulata, nel suo complesso, sia attendibile e sostenibile (cfr. <em>ex multis</em>Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079). Il giudice amministrativo, pertanto, può sindacare le valutazioni dell&#8217;Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell&#8217;istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad una nuova ed autonoma verifica della congruità dell&#8217;offerta e delle singole voci (si veda <em>ex multis</em>Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama tra le altre Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36).</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li>Appare corretto il giudizio di congruità di una offerta laddove nei giustificativi sono state evidenziate la lunga esperienza della Società, le sue caratteristiche organizzative e produttive e la presenza di condizioni particolarmente favorevoli, circostanze che permettono l’ottimizzazione e la riduzione dei costi di installazione e manutenzione delle apparecchiature. L’aggiudicataria inoltre, ha indicato spese generali molto ed un costo del lavoro superiore a quello indicato in via presuntiva dalla stazione appaltante e complessivamente adeguato all’oggetto dell’appalto che riguarda la fornitura di apparecchi radiologici senza posa in opera, oltre ad un ampio utile di impresa. Tutti questi elementi paiono idonei a rivelare la complessiva sostenibilità dell’offerta di qui la correttezza del giudizio di congruità</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li>Il fatto che nell’offerta sia stato indicato un costo per la manodopera inferiore a quello calcolato dalla stazione appaltante non è dirimente, poiché quest’ultimo costituisce una semplice stima, preordinata alla definizione della base d’asta e in quanto tale passibile di adattamento, anche al ribasso, da parte dei singoli concorrenti alla procedura di gara. Quel che rileva è che il monte ore dichiarato e la cifra indicata siano nel loro complesso adeguati e rispondenti ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali, posto che la ratio sottesa alle disposizioni in materia di costo della manodopera è proprio quella di assicurare il rispetto di condizioni dignitose ai lavoratori coinvolti nelle commesse pubbliche (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 maggio 2022, n. 6039).</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/06/2024</p>
<p class="registri">N. 00758/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 00481/2024 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 481 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Agfa NV Filiale Italiana, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in relazione alla procedura CIG 9535866D8D, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Estar &#8211; Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">nei confronti</p>
<p class="popolo">Italray s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Spatocco e Simone Petrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Matteo Spatocco in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;<br />
Fujifilm Healthcare Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Gobbato e Valentina Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Samsung Electronics Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Samsung Italia s.p.a., non costituita in giudizio.</p>
<p class="contro">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo">&#8211; della determinazione del Direttore di Area n. 230 del 28/02/2024 comunicata in data 05/03/2024 con cui Estar &#8211; Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale ha aggiudicato il lotto n. 7 relativo alla procedura aperta per la stipula di un accordo quadro della durata di 48 mesi per la fornitura di sistemi radiologici portatili da destinare alle aziende sanitarie della Regione Toscana (gara n. 8840129 &#8211; lotto n. 7 &#8211; CIG: 9535866D8D), nell’ordine, a Italray s.r.l., a Samsung Elettronics Italia s.p.a., e a Fujifilm Italia s.p.a. con le seguenti percentuali di fornitura, rispettivamente, 60%, 30% e 10%;</p>
<p class="popolo">&#8211; di tutti gli atti e i provvedimenti relativi al lotto n. 7 di cui qui si discute, ancorché non noti, nella parte in cui hanno disposto l&#8221;ammissione di Italray s.r.l., Samsung Elettronics Italia s.p.a., e Fujifilm Italia s.p.a. e la conseguente aggiudicazione alle predette società della fornitura, ivi inclusi <i>inter alia</i>:</p>
<p class="popolo">i) i verbali della Commissione nn. 1, 2, 3 e 4, ivi inclusa la relazione tecnica allegata di quest’ultimo, comprensivi di tutti gli allegati;</p>
<p class="popolo">ii) la proposta di aggiudicazione contenuta nella determina n. 577 del 28/02/2024;</p>
<p class="popolo">iii) il verbale n. 5 del 16/02/2024 del RUP di verifica dell&#8221;anomalia delle offerte con il relativo giudizio di congruità e i relativi giustificativi presentati da Italray e Samsung (non conosciuti) ivi richiamati <i>per relationem</i>;</p>
<p class="popolo">iv) il disciplinare e il capitolato nei soli paragrafi ritenuti lesivi;</p>
<p class="popolo">&#8211; del diniego di accesso ai giustificativi di Samsung espresso da Estar con nota dell’11/03/2024;</p>
<p class="popolo">&#8211; di tutti gli atti di gara e di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale;</p>
<p class="popolo">e per il conseguimento, in via principale, dello scorrimento della graduatoria, previa declaratoria di inefficacia dell&#8217;Accordo Quadro eventualmente <i>medio termine</i> stipulato, con relativo subentro nelle posizioni delle prime tre classificate;</p>
<p class="popolo">e per la condanna, in caso di parziale inefficacia dell&#8217;Accordo Quadro, al risarcimento per equivalente del danno con condanna all&#8217;integrale risarcimento del danno che ci si riserva di dimostrare in corso di causa;</p>
<p class="popolo">e per il risarcimento di tutti danni subiti e subendi a causa dell’illegittima aggiudicazione dell’appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, mediante affidamento del contratto per l’intera durata del servizio, anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d’ora espressa domanda, ovvero per equivalente per gli importi che verranno quantificati in corso di causa;</p>
<p class="popolo">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Agfa NV Filiale Italiana il 23\4\2024:</p>
<p class="popolo">per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo</p>
<p class="popolo">e per l’accoglimento di tutte le conclusioni ivi rassegnate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar, di Italray s.r.l., di Fujifilm Healthcare Italia s.p.a. e di Samsung Electronics Italia s.p.a.;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">1. Estar, Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale della Regione Toscana, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in lotti, per la stipula di un Accordo Quadro della durata di 48 mesi avente ad oggetto la fornitura di sistemi radiologici portatili per esami radiografici in sala operatoria o al letto del paziente, da destinare alle Aziende Sanitarie.</p>
<p class="popolo">Il lotto n. 7, in particolare, prevedeva la fornitura di 24 sistemi radiologici portatili digitali diretti.</p>
<p class="popolo">In base alla legge di gara, alla prima, alla seconda e alla terza classificata sarebbe stato aggiudicato &#8211; rispettivamente &#8211; il 60%, il 30% e il 10% della fornitura.</p>
<p class="popolo">All’esito delle operazioni di gara, per il lotto n. 7 sono risultate aggiudicatarie, nell’ordine, Italray s.r.l., Samsung Electronics Italia s.p.a. e Fujifilm Italia s.p.a. (di seguito, per brevità, solo Italray, Samsung e Fujifilm).</p>
<p class="popolo">Le offerte di Italray e Samsung sono state ritenute anomale e quindi sottoposte a verifica, che ha avuto esito positivo.</p>
<p class="popolo">Con determinazione n. 230 del 28 febbraio 2024 è stata quindi approvata la graduatoria definitiva.</p>
<p class="popolo">2. La Società Agfa NV Filiale Italiana (di seguito solo Agfa), che si è classificata al quarto posto, è insorta avverso le determinazioni assunte da Estar, contestando, in estrema sintesi, la mancata esclusione delle tre aggiudicatarie.</p>
<p class="popolo">3. Si sono costituite in giudizio Estar, Italray, Samsung e Fujifilm, per resistere alle pretese attoree.</p>
<p class="popolo">4. Acquisiti nel corso del giudizio i giustificativi resi da Samsung ai fini della verifica dell’anomalia, Agfa ha proposto ricorso per motivi aggiunti, formulando ulteriori censure avverso la mancata esclusione della Società concorrente.</p>
<p class="popolo">5. All’udienza pubblica del 5 giugno 2024, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie conclusionali e di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Si esaminano prioritariamente le censure formulate nel ricorso introduttivo.</p>
<p class="popolo">1.1. Con la prima censura la ricorrente lamenta la mancata esclusione di Italray, prima classificata.</p>
<p class="popolo">Quest’ultima, invero, nella scheda C.2/A, contenente il “dettaglio dell’offerta economica”, ha indicato il sistema radiologico denominato XFM, descrivendolo, nell’apposita colonna, come “dispositivo radiologico portatile motorizzato digitale diretto completo di detettore wireless 35X43”; nella colonna denominata “codice” ha inoltre riportato due distinti codice prodotto (AMR+IR3030-B e DFP+IY410-A); ha infine indicato un prezzo unitario pari a euro 82.900, al quale applicare un ribasso percentuale sul prezzo di listino di 34,9867%.</p>
<p class="popolo">Ebbene, la ricorrente ritiene che vi sia un contrasto insanabile tra il costo unitario dell’apparecchiatura indicato nella scheda C.2/A (come detto pari a euro 82.900) e il costo unitario ricavabile dal modello C.5 “listino prezzi ufficiali”, sommando il prezzo dei due componenti indicati nell’offerta economica mediante la specificazione del relativo codice (pari a euro 71.000 per il componente indicato con il codice AMR+IR3030-B, a cui sommare euro 2.200 per il componente indicato con il codice DFP+IY410-A, per un importo totale di euro 73.200).</p>
<p class="popolo">Inoltre, il ribasso percentuale complessivo indicato da Italray nella scheda C.2/A, essendo rapportato ad un costo complessivo del sistema più alto di quello ricavabile dal listino prezzi, sarebbe sovrastimato, potendosi in realtà attestare solo al 32,63%.</p>
<p class="popolo">Le discrasie evidenziate contrasterebbero con la <i>lex specialis</i> che, secondo la ricorrente, avrebbe imposto la perfetta corrispondenza del prezzo offerto per l’intero sistema radiologico con i prezzi unitari delle sue singole componenti indicati nel “listino prezzi ufficiali”. Italray, inoltre, avrebbe formulato due offerte economiche diverse, alternative, in violazione della vigente normativa e delle espresse previsioni del disciplinare di gara.</p>
<p class="popolo">In conclusione, Estar avrebbe dovuto escludere Italray.</p>
<p class="popolo">1.1.1. La censura è priva di pregio.</p>
<p class="popolo">Occorre innanzi tutto richiamare le disposizioni del disciplinare di gara che attengono al contenuto e alle modalità di compilazione dell’offerta economica.</p>
<p class="popolo">Il paragrafo 17 del disciplinare di gara indicava il contenuto della “busta C) offerta economica”; la stessa doveva essere composta &#8211; per quanto qui interessa &#8211; dal modello C.1 “offerta economica” e dal modello C.2 “dettaglio dell’offerta economica”; quest’ultimo, a sua volta, era costituito da una scheda C.2/A denominata “scheda dettaglio offerta economica” e da una scheda C.2/B denominata “quotazione accessori non oggetto di valutazione tecnico economica” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).</p>
<p class="popolo">Per espressa previsione del disciplinare di gara, i modelli C.1 e C.2 erano gli unici a dover essere inseriti nella busta elettronica C) e compiutamente compilati, a pena di esclusione.</p>
<p class="popolo">Nel modello C.1 doveva essere indicato il ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo a base d’asta, gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera <i>ex</i> art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p class="popolo">Nel modello C.2., invece, doveva essere indicata l’articolazione delle voci di prezzo che concorrevano a determinare l’importo indicato nel modello C.1.</p>
<p class="popolo">La scheda C.2/A, in particolare, doveva indicare “i prezzi unitari per dei sistemi radiologici offerti e la percentuale di sconto media da applicare ai prodotti (accessori e componenti a completamento degli apparecchi) ricompresi nei listini presentati in sede di offerta e che non deve essere comunque inferiore alla percentuale di sconto della configurazione indicata in offerta”.</p>
<p class="popolo">Il disciplinare precisava, ancora, che “NB: Il ribasso offerto nella scheda di dettaglio C2/A – deve corrispondere al ribasso indicato nella Scheda C.1) – Offerta Economica generata dal sistema telematico”.</p>
<p class="popolo">Tra i documenti che dovevano comporre l’offerta economica, da inserire nella busta C), vi era anche il modello C.5 “listino prezzi ufficiale”, che doveva indicare gli stessi prodotti del catalogo senza prezzi facente parte dell’offerta tecnica busta B), ossia “tutti gli articoli che possono essere utilizzati sulle apparecchiature offerte che, in caso di aggiudicazione, saranno oggetto dell&#8217;accordo quadro” (cfr. par. 16 del disciplinare).</p>
<p class="popolo">Ebbene, la scheda C.2/A di Italray risulta compilata in modo corretto, nel rispetto di quanto imposto dalle disposizioni del disciplinare che si sono appena riportate (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).</p>
<p class="popolo">La Società, infatti, ha compilato l’apposito modello messo a disposizione dall’Amministrazione, riportando una sintetica descrizione del sistema radiologico offerto (“dispositivo radiologico portatile motorizzato digitale diretto completo di detettore wireless”), il nome commerciale del prodotto, i codici prodotto del dispositivo radiologico e del detettore, il prezzo unitario di listino dell’intero sistema, il ribasso percentuale offerto e il prezzo unitario scontato.</p>
<p class="popolo">Sono perciò presenti tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge di gara.</p>
<p class="popolo">Inoltre, come richiesto dal disciplinare, il ribasso percentuale offerto sul singolo apparecchio è identico a quello offerto sull’importo complessivo a base d’asta, indicato nel modello C.1.</p>
<p class="popolo">Orbene, le deduzioni della ricorrente si fondano sul fatto che nella scheda C.2/A, nella colonna genericamente denominata “codice”, Italray ha riportato soltanto due codici identificativi, quello del sistema radiologico e quello del detettore, e che la somma dei prezzi di listino per questi due soli prodotti, indicati nel modello C.5, darebbero un prezzo unitario del sistema inferiore a quello dichiarato nell’offerta economica.</p>
<p class="popolo">Tale argomentazione non convince.</p>
<p class="popolo">I codici indicati da Italray nella scheda C.2/A riguardano, invero, soltanto i due componenti principali del sistema (sistema radiologico e detettore) espressamente richiamati nella descrizione sommaria del prodotto offerto, contenuta nel medesimo documento.</p>
<p class="popolo">L’indicazione dei codici prodotto, tuttavia, in base alla legge di gara, non doveva essere necessariamente esaustiva, poiché non vi era alcuna disposizione che imponesse, in modo chiaro ed incontrovertibile, di indicare nella scheda C.2/A tutti i codici di ogni singolo componente del sistema offerto. In calce alla scheda si prevedeva soltanto, con una formulazione generica, che “l’offerta deve essere completa di ogni accessorio e/o minuteria necessaria per la completa messa in servizio dell’apparecchiatura”.</p>
<p class="popolo">Il sistema offerto da Italray, peraltro, è dettagliatamente descritto nell’offerta tecnica della Società (cfr. docc. 5 e 11 di Italray) e risulta in realtà costituito da più componenti assemblati e funzionalmente connessi che, insieme, in base al prezzo di listino di ciascuno di essi, determinano il prezzo unitario del sistema, come puntualmente chiarito da Italray in seno al presente giudizio (cfr. in particolare tabella riportata a pag. 7 della memoria del 15 aprile 2024).</p>
<p class="popolo">A ciò si aggiunga che la mancata indicazione di alcuni codici prodotto nella scheda C.2/A non incide sulla univocità e sulla determinatezza dell’offerta di Italray, essendovi comunque coincidenza tra il sistema offerto – nella configurazione articolata e completa descritta nella documentazione tecnica – il prezzo unitario di esso e la somma dei prezzi di listino di ciascuno dei suoi svariati componenti.</p>
<p class="popolo">Non si ravvisa, in conclusione, la dedotta difformità tra il prezzo unitario indicato da Italray nel modello C.2/A e il prezzo ricavabile dalla somma dei singoli componenti indicati nel listino; pertanto, il prezzo unitario offerto e il relativo ribasso percentuale risultano corretti e univoci.</p>
<p class="popolo">1.2. Con la seconda censura del ricorso introduttivo la ricorrente afferma che la stazione appaltante non avrebbe svolto una verifica rigorosa in ordine all&#8217;adeguatezza delle offerte, risultate anomale, della prima e della seconda classificata, limitandosi ad affermare laconicamente e in maniera contraddittoria, nel verbale n. 5 del 16 febbraio 2024 (cfr. doc. 6 di Estar), che le offerte delle ditte erano da ritenersi congrue sulla base della “DOCUMENTAZIONE PRODOTTA”.</p>
<p class="popolo">Il responsabile del procedimento, in realtà, si sarebbe limitato a recepire acriticamente i contenuti della relazione giustificativa prodotta da Italray, assolutamente generica, priva di riscontri documentali e parziale. Di qui la necessità di escludere la Società concorrente.</p>
<p class="popolo">1.2.1. La censura è infondata.</p>
<p class="popolo">Va innanzi tutto rammentato che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica; come tale, lo stesso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiato da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854).</p>
<p class="popolo">Il procedimento di verifica dell’anomalia, inoltre, non ha carattere sanzionatorio e non ha ad oggetto la ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta formulata, nel suo complesso, sia attendibile e sostenibile (cfr. <i>ex multis</i> Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079).</p>
<p class="popolo">Il giudice amministrativo, pertanto, può sindacare le valutazioni dell&#8217;Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell&#8217;istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad una nuova ed autonoma verifica della congruità dell&#8217;offerta e delle singole voci (si veda <i>ex multis</i> Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama tra le altre Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36).</p>
<p class="popolo">Alla luce dei suddetti principi, le giustificazioni rese da Italray, redatte secondo il modello fornito dalla stessa Amministrazione, possono ritenersi esaustive e idonee a dimostrare la complessiva sostenibilità della relativa offerta. Il giudizio positivo espresso dalla stazione appaltante, che di tali giustificativi tiene conto, appare a sua volta corretto e logico (cfr. docc. 6 e 7 di Estar).</p>
<p class="popolo">Ed invero, si può notare che nei giustificativi sono state evidenziate la lunga esperienza della Società (“La Italray srl in ragione della propria presenza consolidata sul mercato nella fornitura di apparecchiature elettromedicali e nel ruolo di rilievo raggiunto negli anni, anche a livello nazionale, ha avviato processi di fidelizzazione e partnership con molte aziende fornitrici, ottenendo così vantaggi economici importanti in fase di acquisto dei materiali”), le sue caratteristiche organizzative e produttive (“La progettazione ed integrazione delle parti meccanica, elettronica e software, costituenti l’apparecchio, è effettuata interamente dalla divisione Ricerca e Sviluppo della Italray srl. Ciò consente la ottimizzazione dell’hardware di collegamento, con conseguente abbattimento dei costi”) e la presenza di condizioni particolarmente favorevoli (“la presenza dello stabilimento produttivo e della sede aziendale della Italray srl nella regione in cui si espleta la fornitura oggetto della gara (regione Toscana), permette l’ottimizzazione e la riduzione dei costi di installazione e manutenzione delle apparecchiature”).</p>
<p class="popolo">La Italray, inoltre, ha indicato spese generali molto capienti (euro 219.895,68), un costo del lavoro superiore a quello indicato in via presuntiva dalla stazione appaltante e complessivamente adeguato all’oggetto dell’appalto che riguarda la fornitura di apparecchi radiologici senza posa in opera, oltre ad un ampio utile di impresa. Tutti elementi idonei a rivelare la complessiva sostenibilità dell’offerta.</p>
<p class="popolo">In tale quadro è irrilevante che nei giustificativi non siano state riportate alcune voci di costo secondarie, per un importo complessivo di circa euro 30.000,00, che trovano comunque ampia copertura nelle voci appena evidenziate.</p>
<p class="popolo">Né, d’altra parte, la legge o la disciplina di gara imponevano all’Amministrazione di acquisire ulteriore documentazione a fronte di offerte che, all’esito della prima fase di verifica, si fossero rivelate attendibili e congrue, come quella di Italray.</p>
<p class="popolo">Infine, il generico richiamo contenuto nel verbale di verifica dell’anomalia alla “documentazione prodotta” dalle Società interessate, lungi dal dimostrare l’erroneità o l’illogicità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, va riferito alle stesse relazioni contenenti i giustificativi, redatte secondo il modello imposto dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo">1.3. Con la terza censura del ricorso introduttivo la ricorrente lamenta, innanzi tutto, l’illegittimità del diniego opposto da Estar al rilascio dei giustificativi di Samsung, seconda classificata, posto che si tratterebbe di documentazione strettamente necessaria alla proposizione del gravame e comunque pubblica, perché recepita nel verbale di congruità.</p>
<p class="popolo">La ricorrente lamenta, in ogni caso, l’illegittimità delle verifiche svolte anche in ordine alla sostenibilità dell’offerta formulata da Samsung. Quest’ultima, infatti, nella scheda C.2/A dell’offerta economica, ha indicato un costo della manodopera &#8211; pari a euro 24.000 per 2 unità di personale con un monte ore di 10 ore ciascuna &#8211; sottostimato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (pari a euro 38.400,00) e palesemente errato, giacché implicherebbe un compenso orario abnorme, di euro 1.200/h.</p>
<p class="popolo">Estar, pertanto, avrebbe dovuto escludere Samsung per anomalia dell’offerta.</p>
<p class="popolo">1.3.1. La doglianza &#8211; che è infondata &#8211; può essere esaminata di seguito, unitamente alla prima, alla seconda e alla terza censura del ricorso per motivi aggiunti, tutte attinenti alla presunta anomalia dell’offerta formulata da Samsung.</p>
<p class="popolo">1.4. Con la quarta censura del ricorso introduttivo la ricorrente afferma che Samsung avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche per aver omesso di validare il tracciato dei prodotti offerti contenuto nell’allegato M, parte dell’offerta economica, come espressamente richiesto dalla <i>lex specialis</i>; ed invero, oltre a mancare un documento obbligatorio, non risulterebbe attestata l’effettiva rispondenza dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo">Samsung, in ogni caso, avrebbe segnalato il presunto errore di sistema che avrebbe impedito la validazione del tracciato prodotti oltre il termine perentorio previsto dal paragrafo 17.3 del disciplinare di gara, nel quale si stabiliva che “N.B. si precisa che nei termini fissati per i chiarimenti … scadono anche le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla compilazione del tracciato prodotti, da effettuarsi nel caso in cui, pur avendo seguito la “Guida alla compilazione del tracciato” Allegato M della documentazione di gara, si dovessero riscontrare problemi nella prova di validazione del tracciato”.</p>
<p class="popolo">Mancherebbe, in ultimo, la prova del malfunzionamento dichiarato da Samsung.</p>
<p class="popolo">1.4.1. La censura non è fondata.</p>
<p class="popolo">Il paragrafo 17 del disciplinare di gara, tra i documenti che dovevano comporre l’offerta economica busta C), prevedeva anche il modello C.3 “tracciato dei prodotti” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente cit.).</p>
<p class="popolo">Il punto 17.3. del disciplinare stabiliva, nel dettaglio, che “Il soggetto concorrente dovrà compilare, in ogni sua parte e per ciascun lotto partecipato (in caso di gara suddivisa in lotti) il tracciato prodotti ALLEGATO M inserendo nelle colonne di pertinenza “DITTA” le informazioni richieste in merito ai DM/REF offerti.</p>
<p class="popolo">Ogni codice prodotto offerto dovrà essere inserito in un proprio record (rigo); tutte le informazioni richieste, nelle colonne del tracciato, dovranno essere ripetute per ogni codice offerto. Il suddetto modello contenente le dichiarazioni ivi contenute, in formato editabile dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito nel sistema nell’apposito spazio “C.3) – Tracciato Prodotti”. Per la compilazione del tracciato si prega di leggere attentamente le istruzioni contenute nel documento di cui all’Allegato N”.</p>
<p class="popolo">Come evidenziato al paragrafo 1.1.1., il disciplinare prevedeva espressamente che dovessero essere inseriti nella busta a C) a pena di esclusione soltanto i modelli C.1 e C.2.. Analoga sanzione espulsiva, pertanto, non era prevista in caso di mancato inserimento del modulo C.3 e dell’allegato M contenente il “tracciato prodotti” o in caso di mancata validazione dello stesso.</p>
<p class="popolo">Peraltro, tenuto conto della finalità di questi documenti, che dovrebbero agevolare le attività di magazzino di Estar, l’eventuale previsione della sanzione espulsiva negli atti di gara sarebbe stata nulla, perché non rispondente ai casi tassativi previsti dalla legge e sproporzionata.</p>
<p class="popolo">E’ vero, inoltre, che il disciplinare stabiliva che eventuali chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e di validazione del tracciato dovessero essere richiesti entro il termine previsto per le richieste di chiarimento inerenti la procedura di gara in genere; tale termine, tuttavia, non aveva natura perentoria.</p>
<p class="popolo">In siffatto quadro, non può ritenersi né irrituale, né tardiva la dichiarazione resa da Samsung mediante il modello C.4 “dichiarazione di verifica tracciato prodotti”, depositato assieme agli altri documenti costituenti l’offerta economica.</p>
<p class="popolo">In esso Samsung ha evidenziato che il sistema di verifica del tracciato utilizzato dall’Amministrazione non consentiva l’identificazione della classe di rischio del dispositivo medico indicato e che lo stesso, tuttavia, era conforme e correttamente registrato con classe CE IIB sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come dimostrato dalla schermata della banca dati e dal certificato CE richiesto dall’art. 17 del disciplinare di gara, ritualmente prodotto con l’offerta (cfr. docc. 13 e 14 di Samsung).</p>
<p class="popolo">In conclusione, non vi era alcuna ragione per disporre l’esclusione di Samsung.</p>
<p class="popolo">1.5. Con la quinta censura la ricorrente afferma che anche Fujifilm, terza classificata, avrebbe dovuto essere esclusa per non avere indicato l’esatto quantitativo di personale impiegato e per essersi limitata a dichiarare che “il numero dei dipendenti impiegati per la fornitura potrà variare in base alle tempistiche di esecuzione della stessa in considerazione di una o più squadre di lavoro. Le attività prevedono che il personale sia pari a due dipendenti/fornitura”.</p>
<p class="popolo">L’indeterminatezza di tale voce avrebbe peraltro impedito all’Amministrazione di verificare il costo della manodopera e il rispetto delle tabelle ministeriali, come previsto dagli artt. 23 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, applicabili <i>ratione temporis</i>, con la conseguente illegittimità dell’aggiudicazione.</p>
<p class="popolo">1.5.1. La doglianza non merita apprezzamento.</p>
<p class="popolo">Nell’offerta economica di Fujifilm – modello C.1 e modello C.2 &#8211; è riportato un costo complessivo della manodopera pari a euro 94.538,24, ben superiore a quello presunto indicato dalla stazione appaltante, pari a euro 38.400,00.</p>
<p class="popolo">Nel modello C.2 è stato inoltre indicato il numero complessivo di ore lavorative dedicate all’esecuzione dell’appalto, pari a 3.216 ore.</p>
<p class="popolo">Infine, sono state indicate le figure professionali impiegate nell’appalto e il CCNL applicabile per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (cfr. doc. 4 di Fujifilm).</p>
<p class="popolo">Sono stati perciò riportati tutti i dati richiesti dalla legge di gara per la corretta ed esaustiva formulazione dell’offerta; e il costo orario medio ricavabile da essi, che ammonta a oltre euro 29/h, risulta superiore a quello previsto dalle tabelle ministeriali applicate.</p>
<p class="popolo">Il fatto che non si sia precisata la ripartizione delle ore tra le tre diverse figure professionali o il fatto che non sia stato indicato uno specifico numero di addetti alla commessa, pertanto, non rende indeterminato il costo indicato da Fujifilm per la manodopera e non impedisce di rilevarne la complessiva congruità, tenendo conto, appunto, del monte ore e dell’importo complessivo specificati nell’offerta economica.</p>
<p class="popolo">E comunque, il fatto che Fujifilm nel modello C.2 abbia indicato che “per le attività di installazione ed avviamento e formazione, il numero di dipendenti impiegati per l’esecuzione della fornitura potrà variare in base alle tempistiche di esecuzione della stessa in considerazione di una o più squadre di lavoro” è da ricondursi alla natura e alle caratteristiche dell’Accordo Quadro oggetto di affidamento, le cui modalità esecutive possono cambiare in funzione dei tempi e dei modi di adesione da parte degli enti beneficiari. La specificazione, dunque, aveva lo scopo di assicurare all’Amministrazione l’adempimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro anche attraverso un’eventuale adeguamento del personale da dedicare alla commessa e delle specifiche modalità di intervento, pur nel rispetto del monte ore e dell’importo complessivo indicato.</p>
<p class="popolo">A quanto precede si aggiunga, infine, che l’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile <i>ratione temporis</i> alla gara di cui si controverte, prevedeva che “Nell&#8217;offerta economica l&#8217;operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell&#8217;aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all&#8217;articolo 97, comma 5, lettera d)”, ossia il rispetto dei minimi salariali indicati nelle apposite tabelle ministeriali.</p>
<p class="popolo">La mancata formalizzazione della verifica sul costo della manodopera, tuttavia, costituisce una irregolarità procedimentale, non invalidante di per sé, che non può, da sola, determinare l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione. Quest’ultima si realizza infatti solo se, sotto il profilo sostanziale, sia dimostrata anche l&#8217;effettiva inadeguatezza di tali costi (cfr. di recente Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2023, n. 10886; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 luglio 2023, n. 624; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; Id., sez. I, 23 luglio 2020 n. 287; TAR Campania, Napoli, sez. II, 12 luglio 2021, n. 4806; Id., sez. I, 1° luglio 2020, n. 2793).</p>
<p class="popolo">Ebbene, nel caso di specie non solo la ricorrente non è stata in grado di dimostrare la sostanziale inadeguatezza del costo della manodopera indicato da Fujifilm, ma anzi sono stati messi in evidenza svariati elementi che ne dimostrano la complessiva attendibilità.</p>
<p class="popolo">In primo luogo, infatti, la somma riportata da Fujifilm è di circa tre volte superiore a quella prevista dalla stazione appaltante; in secondo luogo, il monte orario messo a disposizione per l’esecuzione della commessa e il relativo importo appaiono coerenti rispetto al tipo di appalto di cui si controverte che, avendo ad oggetto la fornitura di sistemi radiologici che non richiedono la posa in opera e implicano attività manutentive piuttosto ridotte, può essere definito a bassa intensità di manodopera; infine, il costo medio orario ricavabile dai dati forniti dalla concorrente è superiore ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali di riferimento.</p>
<p class="popolo">A fronte di tali circostanze oggettive, il fatto che l’Amministrazione abbia omesso di svolgere una esplicita verifica dell’adeguatezza del costo della manodopera indicato da Fujifilm diviene irrilevante.</p>
<p class="popolo">2. E’ possibile ora passare all’esame, congiunto, delle censure formulate nel ricorso per motivi aggiunti, sulla base dei giustificativi prodotti da Samsung in sede di verifica dell’anomalia. In questa stessa sede, come già anticipato, viene altresì trattato, per ragioni di connessione, il secondo motivo del ricorso introduttivo.</p>
<p class="popolo">2.1. Con la prima censura del ricorso per motivi aggiunti Agfa lamenta la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica, poiché mediante i giustificativi, in fase di verifica dell’anomalia, Samsung avrebbe radicalmente alterato il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza indicati nella propria offerta.</p>
<p class="popolo">In particolare, nel documento allegato ai giustificativi &#8211; denominato “conto economico della commessa” &#8211; sarebbe stato indicato un monte orario molto più elevato rispetto a quello offerto in gara e il costo complessivo della manodopera risulterebbe pari a euro 128.660,40, anziché a euro 24.000,00. Mentre gli oneri della sicurezza indicati in sede di giustificazioni ammonterebbero a euro 12.960,00, anziché ad euro 13.000,00 come da offerta.</p>
<p class="popolo">2.2. Con la seconda censura del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente evidenzia che dall’analisi dei giustificativi prodotti da Samsung emergerebbe, comunque, la sostanziale inadeguatezza e l’insostenibilità dell’offerta presentata dalla concorrente.</p>
<p class="popolo">Ed infatti, sarebbe stata la stessa Samsung a dichiarare espressamente, nei giustificativi, che i costi della manodopera indicati nell’offerta economica riguarderebbero solo la consegna, l’installazione e il collaudo dei sistemi; non sarebbe stato perciò conteggiato il costo della manodopera per le attività di manutenzione e formazione (indicato per la prima volta soltanto nel conto economico della commessa allegato ai giustificativi), nonostante fossero anch’esse previste nel capitolato tecnico prestazionale.</p>
<p class="popolo">Le ore lavorative offerte da Samsung sarebbero dunque insufficienti a coprire tutte le attività richieste dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo">Sarebbe inoltre emersa una ulteriore difformità tra le ore indicate in sede di offerta tecnica per l’attività di installazione e collaudo di ciascun sistema (pari a 0,5 giorni solari, pari a 4 ore lavorative) e quelle ricavabili dal conto economico allegato ai giustificativi (pari a 7 ore).</p>
<p class="popolo">2.3. Con la terza censura del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente afferma che le criticità sopra evidenziate costituirebbero la definitiva dimostrazione del fatto che la stazione appaltante, anche nei riguardi di Samsung, avrebbe omesso di svolgere una verifica dell’anomalia seria e basata su documenti attendibili, limitandosi ad affermare, laconicamente e in maniera contraddittoria, che le offerte delle ditte vengono ritenute congrue sulla base della “DOCUMENTAZIONE PRODOTTA”, in realtà insussistente.</p>
<p class="popolo">2.4. I suddetti motivi di censura, così come il secondo motivo del ricorso introduttivo, sono infondati.</p>
<p class="popolo">Occorre innanzi tutto rammentare che l’appalto di cui si controverte aveva ad oggetto la fornitura di 24 sistemi radiologici portatili, oltre ad alcune prestazioni meramente accessorie e complementari.</p>
<p class="popolo">In particolare, i paragrafi 5 e 6 del capitolato tecnico prestazionale ponevano a carico delle Società aggiudicatarie il trasporto e la consegna delle apparecchiature (cfr. doc. 13 di Estar).</p>
<p class="popolo">Il paragrafo 10 del medesimo documento stabiliva inoltre che l’aggiudicataria avrebbe dovuto provvedere alla formazione e all’addestramento del personale all’uso delle apparecchiature.</p>
<p class="popolo">I paragrafi 11 e ss. del capitolato prevedevano, infine, che l’aggiudicataria garantisse almeno due anni di garanzia post vendita comprensiva di assistenza tecnica di tipo “full risk”, avente ad oggetto interventi di manutenzione preventiva e correttiva.</p>
<p class="popolo">Tenuto conto delle caratteristiche dell’appalto che si sono appena descritte e della effettiva incidenza della manodopera sull’intera commessa, la Stazione Appaltante ne ha quindi quantificato il costo in via presuntiva, in misura corrispondente al 2% dell’importo posto a base d’asta.</p>
<p class="popolo">Visto quanto precede e richiamate le considerazioni generali già svolte al paragrafo 1.2.1. in punto di verifica dell’anomalia dell’offerta, che costituiscono premessa imprescindibile dell’analisi che si va svolgendo, occorre in primo luogo soffermarsi sul fatto che nella propria offerta economica Samsung ha dichiarato un costo della manodopera pari a euro 24.000 (cfr. doc. 7 di Samsung).</p>
<p class="popolo">Ebbene, il fatto che nell’offerta sia stato indicato un costo per la manodopera inferiore a quello calcolato dalla stazione appaltante non è dirimente, poiché quest’ultimo costituisce una semplice stima, preordinata alla definizione della base d’asta e in quanto tale passibile di adattamento, anche al ribasso, da parte dei singoli concorrenti alla procedura di gara. Quel che rileva è che il monte ore dichiarato e la cifra indicata siano nel loro complesso adeguati e rispondenti ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali, posto che la ratio sottesa alle disposizioni in materia di costo della manodopera è proprio quella di assicurare il rispetto di condizioni dignitose ai lavoratori coinvolti nelle commesse pubbliche (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 maggio 2022, n. 6039).</p>
<p class="popolo">Di ciò si ha peraltro conferma anche nella risposta fornita da Estar in sede di chiarimenti (cfr. doc. 6 di Samsung).</p>
<p class="popolo">A ciò si aggiunga che l’importo indicato da Samsung corrisponde al 2% del prezzo complessivo da essa offerto e in ciò viene pertanto a coincidere con il calcolo operato dalla stessa Amministrazione.</p>
<p class="popolo">In secondo luogo, va evidenziato che Samsung nei propri giustificativi, nell’apposito paragrafo intitolato “costi della manodopera e altri costi del personale” (cfr. doc. 5 di Samsung), per meglio illustrare il proprio modello organizzativo, ha descritto le modalità esecutive e le tempistiche relative a tutte le attività accessorie della fornitura, ossia l’installazione, il collaudo, la manutenzione e la formazione, rinviando per il dettaglio dei costi allo speculare documento allegato, genericamente denominato “conto economico della commessa” (cfr. doc. 12 di Samsung).</p>
<p class="popolo">A ben vedere, dunque, il paragrafo dei giustificativi appena citato e la connessa tabella riepilogativa riguardano tutte le voci di spesa riconducibili &#8211; direttamente o indirettamente &#8211; all’impiego di personale.</p>
<p class="popolo">E dunque, tenuto conto del contenuto di tutti gli atti sopra richiamati, da leggere in modo coordinato, e delle difese svolte dalla controinteressata in seno al presente giudizio, si può ritenere che il costo della manodopera indicato da Samsung nell’offerta economica riguardava i soli costi diretti della commessa, ossia quelli imputabili alle risorse umane stabilmente ed esclusivamente destinate all’esecuzione dell’appalto, per il trasporto, la consegna e la configurazione iniziale delle apparecchiature; mentre nei giustificativi e nella tabella allegata, denominata “conto economico della commessa”, per evidenziare la complessiva sostenibilità dell’offerta, sono stati elencati, senza distinzioni, tutti i ricavi e tutti i costi ascrivibili al contratto, compresi quelli riferibili al personale impiegato solo in modo occasionale e trasversale per la manutenzione e la formazione riconducibili, tecnicamente, alle spese generali di gestione del contratto.</p>
<p class="popolo">A sostegno di quanto appena chiarito giova invero rammentare che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 si riferisce ai costi diretti della commessa, dovendosi invece escludere i costi per le figure professionali coinvolte nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale (in termini Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530), e ciò in quanto “l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).</p>
<p class="popolo">D’altra parte, dalla lettura dei giustificativi emerge che per il trasporto, la consegna, l’installazione e la configurazione iniziale dei sistemi &#8211; che costituiscono appunto i costi diretti imputabili alla manodopera &#8211; Samsung ha previsto l’impiego di due dipendenti dedicati a queste specifiche fasi della commessa, come dichiarato nell’offerta.</p>
<p class="popolo">Inoltre, i costi relativi, dettagliati nella tabella riepilogativa, ammontano a euro 16.800 per trasporto e configurazione iniziale da eseguire presso i magazzini Samsung, a euro 2859,12 per la consegna presso le Aziende e a euro 3.812,16 per l’installazione e la verifica di conformità; si ha quindi un costo totale della manodopera pari a euro 23.471,28, corrispondente a quello dichiarato nell’offerta.</p>
<p class="popolo">A quanto precede si aggiunga che nell’offerta economica di Samsung la garanzia “full risk” per 30 mesi &#8211; e con essa l’attività manutentiva che essa implica &#8211; è stata inserita nel prezzo complessivo dei prodotti, dovendosi perciò stesso escludere dal conteggio del costo per la manodopera.</p>
<p class="popolo">In conclusione &#8211; pur avendo ben noto il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale nelle gare pubbliche la modifica dei costi della manodopera introdotta nel corso del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia comporta una rettifica inammissibile di un elemento costitutivo ed essenziale dell&#8217;offerta economica e determina la violazione delle fondamentali esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, imposte dall&#8217;art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. tra le tante T.A.R. Veneto, sez. I, 9 febbraio 2024, n. 230) &#8211; il Collegio ritiene che tale circostanza non sia configurabile nella fattispecie, giacché, come sopra specificato, la discrasia rilevata dalla ricorrente è solo apparente e dipende, in realtà, da una forse poco accorta elencazione, nei giustificativi, delle voci di costo imputabili al contratto, senza la puntuale distinzione dei costi del personale diretti e indiretti.</p>
<p class="popolo">A quanto sopra si aggiunga che la ricorrente, nell’allegato F, denominato “quesiti di fornitura”, ha dichiarato di impiegare 0,5 giorni (ossia 4 ore) per l’installazione di ciascuna delle 24 apparecchiature, mentre nel conto economico della commessa allegato ai giustificativi la stessa ha indicato 8 ore per 12 interventi complessivi.</p>
<p class="popolo">Nonostante la diversa articolazione oraria prevista nei due documenti per gli interventi di installazione &#8211; che potrà essere definita solo in fase esecutiva, in base alle concrete esigenze delle Amministrazioni &#8211; il monte ore complessivo previsto per tale attività ammonta comunque, in entrambi i casi, a 96 ore.</p>
<p class="popolo">Anche sotto questo profilo non si ravvisa dunque alcuna difformità tra l’offerta tecnica e i giustificativi.</p>
<p class="popolo">Resta infine da precisare che nell’offerta economica Samsung ha indicato 20 ore lavorative per ciascuna apparecchiatura e non 20 per tutta la commessa, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente nel terzo motivo del ricorso introduttivo. Il costo orario medio del lavoro ricavabile dall’offerta di Samsung, pertanto, non risulta abnorme; e difatti, in base alla tabella dei costi della manodopera prodotta assieme ai giustificativi lo stesso ammonta a euro 39,71, in linea con i valori riportati nelle tabelle ministeriali (cfr. doc. 8 di Samsung).</p>
<p class="popolo">In conclusione, la complessiva attendibilità e congruità dell’offerta di Samsung è stata valutata dalla Stazione Appaltante in base a dati oggettivi, riscontrabili ed esaurienti ed è pertanto scevra dagli errori e dalle contraddittorietà denunciate dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo">3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e i connessi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.</p>
<p class="popolo">4. Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge per le ragioni evidenziate in motivazione.</p>
<p class="popolo">Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore di Estar, Italray s.r.l., Fujifilm s.p.a. e Samsung s.p.a., liquidandole in complessivi euro 4.000,00 oltre oneri accessori come per legge a favore di ciascuna delle ridette parti.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Eleonora Di Santo, Presidente</p>
<p class="tabula">Antonio Andolfi, Consigliere</p>
<p class="tabula">Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore</p>
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<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Silvia De Felice</td>
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<td>Eleonora Di Santo</td>
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<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-di-congruita-e-sui-limiti-al-suo-sindacato-in-sede-giurisdizionale/">sul giudizio di congruità e sui limiti al suo sindacato in sede giurisdizionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.758</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-758/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.758</a></p>
<p>Eleonora Di Santo, Presidente, Nino Dello Preite, Referendario, Estensore PARTI: Megagest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Muscatello, Massimo Poliseno, contro A.S.L. Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Selleri, L&#8217; obbligo di preconfezionamento e di etichettatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-758/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-758/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.758</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Eleonora Di Santo, Presidente, Nino Dello Preite, Referendario, Estensore PARTI: Megagest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Muscatello, Massimo Poliseno,  contro A.S.L. Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Selleri,</span></p>
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<p>L&#8217; obbligo di preconfezionamento e di etichettatura  del pane precotto persegue una duplice finalità  : sicurezza alimentare e informazione del consumatore.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Consumatori &#8211; Prodotti alimentari &#8211; pane &#8211; obbligo di preconfezionamento e di etichettatura &#8211; duplice finalità  : sicurezza alimentare e informazione del consumatore.</p>
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<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;obbligo di preconfezionamento e di etichettatura del pane parzialmente cotto, perseguono una duplice finalità .<br /> Il legislatore ha inteso tutelare in primis l&#8217;interesse alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica, prescrivendo il previo imballaggio del pane ottenuto da parziale cottura, per scongiurare il pericolo di contaminazione del prodotto da parte del consumatore che lo maneggi nella fase prodromica all&#8217;acquisto.<br /> Al contempo, la voluntas legis ha fatto propria l&#8217;esigenza di rendere il consumatore edotto di una qualità  essenziale del pane &#8211; precotto anzichè fresco -, rispetto alla quale il preconfezionamento è misura specifica, che si aggiunge alle altre, ossia alla etichettatura e alla cartellonistica, nel segnalare al consumatore la lavorazione differenziata del pane in acquisto. </i></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/07/2020<br /> <strong>N. 00758/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00578/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 578 del 2020, proposto da<br /> Megagest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Muscatello, Massimo Poliseno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> A.S.L. Lecce, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento della A.S.L. Lecce &#8211; Dipartimento di Prevenzione, registro ufficiale prot. U. 0014174 del 30 gennaio 2020, avente ad oggetto &#8220;<em>Azione esecutiva ai sensi del reg. (UE) 2017/625 art. 138</em>&#8220;;<br /> &#8211; di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, in quanto lesivi, se pur ignoti, ivi compreso il verbale NAS del 12 gennaio 2020.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della A.S.L. Lecce;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Nino Dello Preite nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, convertito in Legge n. 70/2020, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. e dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La Megagest S.r.l. gestisce, tra gli altri, il punto vendita a insegna &#8220;Famila&#8221;, sito in Gallipoli (provincia di Lecce), ove ha allestito, all&#8217;interno del reparto gastronomia, un&#8217;area di vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura di &#8220;pane parzialmente cotto&#8221;.<br /> A seguito di visita ispettiva effettuata in data 12 gennaio 2020, i Carabinieri del N.A.S. di Lecce procedevano al sequestro di 23 Kg. circa di pane precotto in vendita negli espositori, avendo riscontrato &#8211; come da verbale prodotto in atti &#8211; che &#8220;<em>un cliente anziano, senza l&#8217;utilizzo della protezione di guanti, dopo aver toccato diversi pezzi di pane, ne ha scelto alcuni che ha finalmente acquistato</em>&quot;.<br /> In particolare, nel verbale di sopralluogo, i militari contestavano le seguenti irregolarità : <em>a</em>) non è esercitata la necessaria vigilanza sulla procedura di acquisizione del pane precotto da parte del consumatore, poichè i distributori <em>self-service</em> del pane precotto sono posti a distanza dal banco vendita assistita ed in posizione defilata rispetto all&#8217;addetto al punto vendita; <em>b</em>) le diverse tipologie di pane precotto ed etichettato sono vendute in assenza di preconfezionamento per ciascun pezzo, in violazione della disciplina prevista per la vendita del pane precotto, di cui al combinato disposto dell&#8217;art. 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580 e dell&#8217;art. 1, comma 1, del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.<br /> Pertanto, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Lecce adottava il provvedimento prot. n. U.0014174 del 30 gennaio 2020, con il quale &#8211; dopo aver richiamato il contenuto del verbale redatto dai Carabinieri del N.A.S. &#8211; disponeva «<em>l&#8217;immediata sospensione della vendita self-service di pane e prodotti da forno sfusi e posti in vendita in appositi scaffali erogatori del tipo a cassetto, in assenza di un operatore addetto alla vigilanza sulle corrette modalità  di prelievo/acquisto da parte dei clienti</em>».<br /> Con ricorso depositato in data 8 giugno 2020, la società  ricorrente ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l&#8217;annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari.<br /> Nel ricorso si lamentano sia taluni vizi procedurali dell&#8217;atto della A.S.L. di Lecce, sia l&#8217;infondatezza nel merito dello stesso, sostenendo, in particolare, la legittimità  e la conformità  alle norme nazionali e comunitarie della procedura di vendita del pane precotto, in uso presso il punto vendita di Gallipoli.<br /> La A.S.L. si è costituita in giudizio e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile o, in subordine, infondato nel merito, con conseguente rigetto dell&#8217;istanza cautelare e delle domande in esso contenute e con vittoria delle spese di lite.<br /> Con memoria del 25 giugno 2020, la difesa della Azienda Sanitaria ha rappresentato che, ancor prima della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, il competente Servizio di Prevenzione, in data 17 aprile 2020, con provvedimento prot. n. 53236, ha disposto la revoca del provvedimento oggetto di gravame, sul presupposto dell&#8217;avvenuta ottemperanza da parte della Megagest alle prescrizioni contenute nello stesso, così¬ come rilevato dai militari del N.A.S. di Lecce con nuovo verbale di visita ispettiva del 21 febbraio 2020.<br /> Conseguentemente, l&#8217;Amministrazione ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso, sia perchè proposto avverso un atto giÃ  revocato al momento della sua proposizione, sia per intervenuta acquiescenza al provvedimento oggetto di gravame.<br /> Con memoria del 27 giugno 2020, parte ricorrente ha contestato che il nuovo provvedimento della A.S.L. Lecce abbia natura di atto di revoca, giacchè nello stesso si dispone &#8220;<em>la chiusura del provvedimento della A.C. prot. n.0014174 del 30/01/2020</em>&#8220;.<br /> Secondo la difesa della Megagest, il provvedimento non sarebbe espressione del potere di revoca e, dunque, persisterebbe l&#8217;interesse della sua assistita, anche al fine di individuare esattamente l&#8217;ambito di operatività  della conformità  alle norme in materia di igiene e di sicurezza alimentare previste dalla legislazione speciale di settore in materia di vendita <em>self-service</em> di pane precotto.<br /> La società  ricorrente ha contestato le deduzioni avversarie e ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso e dell&#8217;istanza cautelare, avanzando pure istanza di discussione da remoto <em>ex</em> art. 4 D.L. n. 28/2020, alla quale l&#8217;Amministrazione resistente non si è opposta.<br /> Nella camera di consiglio del 30 giugno 2020, previo avviso alle parti <em>ex</em> art. 60 c.p.a. e 84, co. 5, del D.L. n. 18/20, conv. in legge n. 27/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Il Collegio prescinde dall&#8217;esame della questione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, perchè il ricorso è infondato nel merito.<br /> Con il primo motivo, Megagest S.r.l. lamenta la presunta illegittimità  del provvedimento oggetto di gravame, sotto il profilo della sua mancata partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990.<br /> La censura non è positivamente apprezzabile, in quanto le misure adottate con l&#8217;atto in questione rivestono carattere di urgenza e sono tese ad assicurare l&#8217;interesse alla salute pubblica, attraverso l&#8217;elisione di potenziali rischi di contaminazione dei prodotti di cui è stata sospesa la vendita.<br /> L&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990 esclude l&#8217;obbligo di previa comunicazione di avvio quando &#8220;<em>sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità  del procedimento</em>&#8221; e fa comunque &#8220;<em>salva la facoltà  dell&#8217;amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari</em>&#8220;.<br /> E proprio a tale dato normativo fa riferimento il provvedimento <em>de quo</em>, laddove testualmente motiva che &#8220;<em>Trattandosi di provvedimento cautelare/urgente &#8211; oppure &#8211; dal momento che sussistono particolari esigenze di celerità  del procedimento, si applica la deroga ex art. 7 della L. 241/90 in materia di comunicazione di avvio del procedimento</em>&#8220;.<br /> In proposito, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni sviluppate in analoga vicenda da Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5714, secondo cui &#8220;&#038;<em>sono inammissibili per evidente mancanza dei presupposti le censure sollevate in merito alla mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Se lo scopo del provvedimento è di prevenire infezioni o altre patologie ai danni dei consumatori, sono infatti del tutto evidenti le pressanti esigenze di urgenza: in questo caso l&#8217;urgenza del provvedere è in re ipsa ed è attestata dagli stessi tempi del procedimento. Inoltre il procedimento si è svolto in termini di immediatezza a stretto contatto con rappresentanti della medesima società , che ha potuto ampiamente esercitare il suo diritto di difesa come è testimoniato dagli atti</em>&#8220;.<br /> 3. Con il secondo motivo di ricorso, Megagest deduce l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato per errata interpretazione delle norme nazionali e comunitarie che regolano la materia, ed in particolare dell&#8217;art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967, applicato in combinato disposto con l&#8217;art. 1 comma 1 del d.P.R. n. 502/1998.<br /> Secondo l&#8217;assunto della ricorrente, l&#8217;obbligo di preconfezionamento normativamente previsto per il pane precotto, potrebbe essere assolto anche mediante imballaggi preconfezionati posti nel luogo di vendita ed utilizzati in un momento successivo al posizionamento del pane sfuso negli appositi scaffali per la vendita.<br /> Anche tale doglianza è infondata.<br /> In ordine al preconfezionamento, l&#8217;art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 prevede che &quot;<em>il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato e non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto</em>&quot;.<br /> L&#8217;art. 1, comma 1, del regolamento attuativo emanato con d.P.R. n. 502/1998 testualmente recita: &#8220;<em>1. Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall&#8217;articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti: a) &quot;ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato&quot; in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) &quot;ottenuto da pane parzialmente cotto&quot; in caso di provenienza da prodotto non surgelato ne&#8217; congelato. 2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma l deve figurare altresì¬ su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell&#8217;area di vendita</em>&#8220;.<br /> Le norme in questione, nel dettare l&#8217;obbligo di preconfezionamento e di etichettatura del pane parzialmente cotto, perseguono una duplice finalità .<br /> Con tali disposizioni, il legislatore ha inteso tutelare <em>in primis</em> l&#8217;interesse alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica, prescrivendo il previo imballaggio del pane ottenuto da parziale cottura, per scongiurare il pericolo di contaminazione del prodotto da parte del consumatore che lo maneggi nella fase prodromica all&#8217;acquisto.<br /> Al contempo, la <em>voluntas legis</em> ha fatto propria l&#8217;esigenza di rendere il consumatore edotto di una qualità  essenziale del pane &#8211; precotto anzichè fresco -, rispetto alla quale il preconfezionamento è misura specifica, che si aggiunge alle altre, ossia alla etichettatura e alla cartellonistica, nel segnalare al consumatore la lavorazione differenziata del pane in acquisto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 27 aprile 2020, n. 8197).<br /> In tale ottica, la previsione legislativa, per cui il pane precotto deve essere oggetto di preconfezionamento, deve essere riferita alla possibilità  di effettuare l&#8217;imbustamento anche nello stesso locale destinato alla vendita del prodotto, ma necessariamente prima che il prodotto stesso venga collocato negli scaffali per la vendita.<br /> Ed invero, alla stregua della individuata duplice <em>ratio legis</em>, entro cui si inscrivono gli obblighi di preconfezionamento e di etichettatura del pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si deve ritenere che tali obblighi debbano essere assolti dallo stesso rivenditore e non dal consumatore, a prescindere dal luogo, interno o esterno dell&#8217;area di vendita, in cui siano effettuati (con l&#8217;unica precisazione che, ove il prodotto <em>de quo</em> sia confezionato nella stessa area di vendita, le confezioni etichettate dovranno essere accompagnate da appositi cartelli, che richiamino &#8211; ancora una volta &#8211; l&#8217;attenzione del consumatore sulla reale natura del pane, che viene cotto nella stessa area di vendita).<br /> <em>Sic rebus stantibus</em> ed in disparte la considerazione circa la speciale normativa dettata <em>in subiecta materia</em> dagli artt. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 e dall&#8217;art. 1 comma 1 del d.P.R. n. 502/1998, è inconferente il richiamo &#8211; operato dalla Megagest &#8211; alla sopravvenuta disciplina in materia di etichettatura e di pratiche d&#8217;informazione al consumatore, di cui al D. Lgs. n. 231/2017.<br /> 4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la presunta illegittimità  del provvedimento dell&#8217;A.S.L. Lecce in quanto la motivazione in esso contenuta si porrebbe &#8220;<em>in aperto contrasto con la corretta interpretazione del capitolo II all. IX punto 3 del reg. 852/2004</em>&#8220;, per come esplicitata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.<br /> Anche tale assunto è privo di pregio.<br /> Nell&#8217;Allegato II del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852, intitolato «<em>Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all&#8217;allegato I)</em>», il Capitolo IX &#8211; intitolato &#8220;Requisiti applicabili ai prodotti alimentari&#8221; &#8211; contiene un punto 3 formulato come segue: «In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni».<br /> La ricorrente cita a sostegno delle proprie argomentazioni i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE, per come richiamati nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5714.<br /> La reale portata della sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, n. 382 del 6 ottobre 2011, ivi citata, deve, perà², essere contestualizzata rispetto alla fattispecie concreta esaminata.<br /> Infatti, a ben vedere, l&#8217;essenza della suddetta decisione, assunta dalla Corte di Giustizia, è rinvenibile nella critica che la stessa Corte rivolge all&#8217;Amministrazione per non aver valutato l&#8217;adeguatezza delle misure specificamente adottate dagli operatori nelle specifiche circostanze esaminate e di non aver motivato il provvedimento in rapporto ad esse.<br /> In questi termini, la Corte di Giustizia ha ritenuto che non fossero violate le norme dell&#8217;Allegato II, Capitolo IX, punto 3 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l&#8217;art. 4, n. 2, e con l&#8217;art. 5 del medesimo regolamento, quanto agli obblighi che spettano agli operatori allo scopo di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio di contaminazione (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza cit. n. 5714/2015).<br /> Orbene, nel caso che ci occupa, non sembra che l&#8217;Amministrazione abbia omesso di valutare l&#8217;adeguatezza delle misure specificamente adottate dalla ricorrente e di motivare il provvedimento in rapporto ad esse.<br /> Al contrario, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Lecce, nel provvedimento impugnato, ha valutato il sistema di vendita <em>self-service</em> in uso presso la struttura di vendita (così¬ come descritto dai militari del N.A.S. nel verbale di sopralluogo) e ha ritenuto le misure adottate non sufficienti ed efficaci a ridurre a &#8220;livelli accettabili&#8221; il rischio di contaminazione, secondo quanto prescritto dal Regolamento n. 852/2004, sopra richiamato.<br /> Peraltro, il provvedimento impugnato fa leva su dati di fatto non contestati, relativi alle modalità  di vendita constatate dall&#8217;Autorità  amministrativa, secondo la cui valutazione tecnica il pane è risultato privo di protezioni ed involucri e, inoltre, facilmente accessibile senza particolari accorgimenti, nè controlli da parte di chiunque.<br /> Come affermato nella stessa sentenza citata dal ricorrente (Cons. Stato Sez. III, sentenza n. 5714/2015), &#8220;<em>tale valutazione, espressione di discrezionalità  tecnica, non risulta affetta da quei vizi di logicità  e di travisamento di fatto che caratterizzano l&#8217;ambito proprio del sindacato del giudice amministrativo alla luce della situazione descritta e della applicazione ad essa dei criteri desumibili dalla sentenza della Corte di giustizia n. 328/2011</em>&#8220;.<br /> A ben vedere, proprio tale <em>dictum</em> giudiziale depone in senso opposto alle tesi di parte ricorrente, laddove afferma: &#8220;<em>Dalla ricognizione della normativa in materia risulta che il provvedimento impugnato [&#038;] in primo grado ha le sue basi giuridiche in un organico, coerente e assai evoluto quadro normativo costituito da norme comunitarie e nazionali fortemente integrate, che conferiscono alla autorità  amministrativa non solo i poteri ma anche il dovere di agire in fase di controllo, quale che sia stata la precedente procedura autorizzativa, nonchè di adottare una vasta gamma di prescrizioni a tutela della sicurezza alimentare tra cui rientrano certamente anche quelle adottate nel caso in esame. Il provvedimento impugnato, pertanto, è in linea con i compiti attributi all&#8217;autorità  amministrativa prescrivendo alla società  appellante: a) di sospendere immediatamente la vendita self-service del pane sfuso, privo di involucri di protezione, interdicendo la zona ad esso dedicata; b) che il pane allo stato sfuso deve essere manipolato esclusivamente dal personale dipendente addetto alla vendita, nel rispetto delle norme di buona prassi igienica e fornito della necessaria documentazione sanitaria; c) di proteggere la zona vendita pane non confezionato nei confronti degli avventori</em>&#8220;.<br /> Sotto altro profilo, non sembra pertinente il richiamo al precedente di questo Tribunale (sentenza n. 1166 del 5 luglio 2019), giacchè, in quel caso, la società  distributrice di prodotti alimentari, nel tentativo di ottemperare alle prescrizioni impartite dalla A.S.L., aveva provveduto a sostituire il proprio sistema di vendita <em>self-service</em> del pane e dei prodotti da forno, che non impediva la reimmissione del prodotto, con altro sistema che invece impediva tale reimmissione.<br /> Detta sentenza, peraltro, ha affrontato il tema della vendita di pane parzialmente cotto sotto lo specifico profilo della illogicità  e contraddittorietà  del provvedimento con cui veniva revocato il divieto di vendita dei prodotti da forno e si confermava l&#8217;inibitoria alla vendita del pane, per la rilevata medesimezza delle situazioni di vendita relative ad entrambe le tipologie di prodotto.<br /> 5. Con il quarto motivo di ricorso Megagest S.r.l. ha, infine, censurato il provvedimento impugnato, in quanto la A.S.L. avrebbe &#8220;<em>ingiustificatamente disposto l&#8217;immediata sospensione della vendita del pane precotto</em>&#8221; fino alla adozione delle misure di adeguamento, mentre &#8211; a suo dire &#8211; in base alla normativa di settore avrebbe dovuto assegnare un termine per l&#8217;adeguamento stesso e disporre la sospensione parziale della vendita del solo pane precotto &#8220;<em>soltanto laddove l&#8217;adeguamento richiesto non fosse stato attuato</em>&#8221; nei termini assegnati.<br /> In particolare, parte ricorrente cita, a sostegno delle proprie tesi, il Regolamento (UE) n. 625/2017, nonchè la norma applicativa di cui all&#8217;art. 6, comma 7, del D. Lgs. 193/2007, nella parte in cui prevedono che il procedimento si articoli in due passaggi successivi, e, in particolare, con l&#8217;assegnazione di un congruo termine all&#8217;operatore per adottare misure di adeguamento, consentendo, in tal modo, ai fini dell&#8217;applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che l&#8217;operatore possa porre rimedio per tempo alle eventuali irregolarità .<br /> Anche tale censura è priva di fondamento, giacchè l&#8217;art. 138 Reg. (UE) 2017/625, sulla cui base è stato adottato il provvedimento in oggetto, legittima misure sospensive, come quella in esame, disponendo testualmente: &#8220;<em>Se il caso di non conformità  è accertato, le autorità  competenti: [&#038;] b) adottano le misure opportune per assicurare che l&#8217;operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità  e ne impedisca il ripetersi</em>&#8220;.<br /> Inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale per la Puglia del 12 settembre 2017, n. 2194 &#8211; emanata in applicazione dell&#8217;art. 54 Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli di conformità  alla normativa in materia di mangimi e di alimenti &#8211; prevede espressamente, che &#8220;<em>I provvedimenti amministrativi con carattere d&#8217;urgenza, limitativi e/o restrittivi dell&#8217;attività  (es. sospensione delle operazioni in toto o in parte o la chiusura in toto o in parte dell&#8217;azienda interessata per un appropriato periodo di tempo), sono solitamente adottati nel caso di riscontro di non conformità  relative ai requisiti igienico-sanitari e/o inerenti ai sistemi e/o procedure messi in atto dall&#8217;OSA per garantire la sicurezza alimentare (associati o meno a carenze documentali) che comportano pericolo per la salute e non consentono l&#8217;ulteriore prosecuzione dell&#8217;attività , in tutto o in parte</em>&#8221; (v. procedura operativa n. 2 &#8211; &#8220;Provvedimenti amministrativi con carattere di urgenza&#8221;).<br /> 6. Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, il ricorso va dunque respinto.<br /> Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la ricorrente Megagest S.r.l. alla rifusione in favore della Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Eleonora Di Santo, Presidente<br /> Andrea Vitucci, Referendario<br /> Nino Dello Preite, Referendario, Estensore</p>
<p> <br /> </div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2019 n.758</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-16-8-2019-n-758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-16-8-2019-n-758/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2019 n.758</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore;(I. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Concetta Bosurgi c. A. s.n.c. di della C. di G. e D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Pantano; Elisicilia s.r.l., in persona</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore;(I. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Concetta Bosurgi c. A. s.n.c. di della C. di G. e D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Pantano; Elisicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Borgia; O.-G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, n. c.; altri n.c.)</span></p>
<hr />
<p>La disciplina nazionale in tema di esclusione dalla gare per irregolarità  fiscale, anche in ragione del recepimento incompleto della direttiva, si appalesa molto garantista nei confronti del privato e non del tutto coordinata con il diritto tributario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: left;text-decoration: none;text-transform: none;">1.- Appalti pubblici &#8211; cause di esclusione &#8211; irregolarità  fiscale &#8211; disciplina &#8211; mancato adeguamento alla normativa europea &#8211; va evidenziato.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">La disciplina nazionale in tema di esclusione dalla gare per irregolarità  fiscale, anche in ragione del recepimento incompleto della direttiva (cui inizialmente il d.l. 32/2019 sembrava avere ovviato, per poi in sede di conversione il Parlamento abrogare la relativa previsione, nonostante il procedimento di infrazione avviato dalla Commissione europea sia anche proprio su questo specifico punto), si appalesa molto garantista nei confronti del privato e non del tutto coordinata con il diritto tributario. Rilevano infatti, in senso escludente, solamente i debiti fiscali definitivamente accertati, per tali intendendosi quelli non contestati in giudizio nei termini di legge ovvero se contestati confermati dal giudice tributario sulla base di una sentenza non più¹ soggetta ad impugnazione. Ne consegue che la proposizione di un ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria (o di un appello o di un ricorso per cassazione), quand&#8217;anche manifestamente infondato, è comunque sufficiente a determinare (a perpetuare) la non definitività  del debito e, in ultima analisi, a permettere nelle more la partecipazione alle gare, oltre tutto, a scapito degli altri concorrenti che siano invece (del tutto) in regola con il fisco (e magari, proprio per tale ragione, impossibilitati ad offrire ribassi oltre una certa misura).</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Deve quindi affermarsi che, secondo la legislazione in materia di contratti pubblici, qualunque debito, per quanto rilevante in termini economici, purchè (e finchè) ancora oggetto di un giudizio tributario (proponibile o) pendente, non potrà  essere motivo di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 4, codice dei contratti del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Va ribadito che la previsione della direttiva 24/2014, che permette alle stazioni appaltanti di valutare anche l&#8217;esistenza di debiti non ancora definitivi, sulla base di un prudente apprezzamento e attraverso una causa di esclusione di tipo facoltativo, non è stata recepita nel nostro sistema, neppure in occasione dell&#8217;ultimo intervento dedicato alla modifica di talune parti del codice dei contratti del 2016 (con il d.l. n. 32/2019 e la legge di conversione n. 55/2019).</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Pubblicato il 16/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">N. 00758/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">N. 00935/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">N. 00041/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">sul ricorso numero di registro generale 935 del 2018, proposto da I. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Concetta Bosurgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">contro</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">A. s.n.c. di della C. di G. e D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Pantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Elisicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">O.-G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Consorzio per le Autostrade Siciliane &#8211; Messina; Autostrade Service &#8211; Servizi al Territorio s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">sul ricorso numero di registro generale 41 del 2019, proposto da A. s.n.c. di della C. di G. e D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Pantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">contro</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">I. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Concetta Bosurgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; O.-G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Autostrade Service &#8211; Servizi al Territorio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Elisicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">quanto al ricorso n. 935 del 2018:</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">della sentenza del T.A.R. SICILIA &#8211; sez. staccata di CATANIA: sezione IV n. 2259/2018, resa tra le parti, concernente il provvedimento di aggiudicazione del 26.3.2018 emesso in esito alla gara per l&#8217;affidamento del servizio di sorveglianza attrezzatura per interventi urgenti ed assistenza al traffico nelle tratte in esercizio della A18, Messina, Catania, Palermo per 12 mesi</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">quanto al ricorso n. 41 del 2019:</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione IV n. 2045/2018, resa tra le parti, concernente l&#8217;impugnazione del verbale del 21.2.2018, pubblicato il 22.2.2018, relativo alla medesima gara</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. s.n.c., Elisicilia, I. Costruzioni s.r.l., O.-G. s.r.l. e Autostrade Service &#8211; Servizi al Territorio s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Visto l&#8217;appello incidentale della A. s.n.c. nel giudizio n. 935/2018;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Vista l&#8217;ordinanza n. 786/2018 con la quale è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza n. 2259/2018;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Vista l&#8217;ordinanza n. 488/2019 pronunciata nel giudizio n. 935/2018;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Visti tutti gli atti di causa;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti presenti gli avvocati Concetta Bosurgi, Massimiliano Pantano, Luigi Borgia;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1. Il Consorzio per le autostrade Siciliane ha indetto una procedura aperta per l&#8217;aggiudicazione, secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, dell&#8217;appalto del servizio di sorveglianza attrezzatura per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle autostrade A18 e A20, per un periodo massimo di dodici mesi, con un importo a base d&#8217;sta di euro 6.804.464,20.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">La procedura, alla quale hanno partecipato quattro concorrenti, è stata aggiudicata inizialmente alla I. costruzioni, che ha conseguito il punteggio complessivo di 96,50; secondo è risultato il RTI O.-G. Elisicilia s.r.l., con il punteggio di 86,45, terzo il RTI Autostrade service-Servizi al territorio s.p.a., quarta ed ultima Augusta s.n.c.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">2. Proposto ricorso dalla Elisicilia avverso l&#8217;aggiudicazione, nonchè ricorso in via incidentale dalla A. s.r.l., classificatasi al quarto posto, Il Tar, con sentenza 2259/2018, ha respinto il ricorso incidentale ed accolto quello principale, annullando l&#8217;aggiudicazione. Ciù² in ragione sia dell&#8217;irregolarità  fiscale in cui ha ritenuto che si trovasse l&#8217;aggiudicataria I. al momento di partecipare alla gara, che dell&#8217;assenza dei necessari requisiti di capacità , stante l&#8217;inidoneità  del ricorso all&#8217;avvalimento non essendo dimostrato che l&#8217;ausiliaria abbia svolto il tipo di servizi oggetto del presente appalto, nonchè in ragione dell&#8217;omessa verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">3. Avverso la sentenza ha proposto un primo appello la I., deducendone l&#8217;erroneità  in particolare (da p. 9 a p. 18) in ordine al capo relativo alla accertata irregolarità  fiscale; sul punto assumendo che alla data di scadenza del termine di partecipazione (22.11.2017) l&#8217;impresa non avesse contezza del debito, dal momento che le cartelle esattoriali le sono state notificate successivamente (il 20.12.2017), e comunque lo ha rateizzato appena le è stato possibile farlo.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Ha poi censurato la sentenza anche nei capi concernenti l&#8217;avvalimento concesso da Sias s.p.a., assumendo che la manutenzione da essa compiuta comprendesse il soccorso stradale e il ripristino della segnaletica a seguito di incidenti. Quanto alla verifica di anomalia ha eccepito il difetto di interesse della originaria ricorrente in primo grado, sul rilievo che anche la sua offerta fosse anomala.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">4. La A. s.r.l., costituitasi in questo primo giudizio, ha proposto appello incidentale, con cui ha censurato il capo di sentenza che ha giudicato infondati i motivi a fondamento del ricorso incidentale di primo grado escludente nei confronti di Elisicilia, riproponendo detti motivi; nell&#8217;insieme ribadendo come il raggruppamento secondo classificato non possa aggiudicarsi l&#8217;appalto.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">5. Si è costituita la Elisicilia, replicando con articolata memoria, eccependo quanto all&#8217;appello incidentale la sua inammissibilità  essendo Augusta solamente quarta classificata; mentre nessuno si è costituito per CAS.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">6. Con un diverso appello, iscritto al nr. 41/2019, sempre A., giù  appellante incidentale nella causa 935/2018, ha impugnato anche la distinta sentenza del Tar Catania n. 2045/2018 con la quale è stato respinto il suo originario ricorso in primo grado proposto nei confronti delle ammissioni dei tre concorrenti che lo precedono in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Il Tar, con tale sentenza, ha scrutinato solamente i motivi (settimo, ottavo, decimo ed undicesimo) dedotti da A. nei confronti dell&#8217;ATI Ok Gol s.r.l., risultato secondo classificato, incentrati sull&#8217;avvalimento cui è tale concorrente è ricorso da parte della Giovetti Systam s.r.l. e sull&#8217;iscrizione all&#8217;albo gestori ambientali, giudicandoli infondati. Una volta respinti i motivi di esclusione della seconda classificata, e quindi confermata la sua ammissione, il Tar ha reputato che A. non avesse più¹ interesse a contestare la partecipazione degli altri (il primo ed il terzo), dalla loro eventuale esclusione non potendo ricavare alcun vantaggio.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Con l&#8217;appello n. 41/2019 A. critica in primo luogo la sentenza, lamentando l&#8217;errata applicazione del divieto di cui all&#8217;art. 89, comma 6, del codice dei contratti, sul rilievo che OK Gol s.r.l. prima si sarebbe avvalsa della Giovetti Systam s.r.l. e poi avrebbe prestato parte dei requisiti alla propria mandante Elisicilia s.r.l. L&#8217;avvalimento sarebbe inoltre indeterminato nell&#8217;oggetto, in entrambe le direzioni; l&#8217;Ati sarebbe inoltre priva dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo gestori ambientali, senza che tale</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">iscrizione possa considerarsi un requisito di sola esecuzione del contratto, di cui il concorrente non dovrebbe dimostrare il possesso giù  in sede di gara.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Ciù² posto sempre con l&#8217;appello A. ha ripreso i motivi di esclusione dedotti nei confronti del RTI Autostrade service nonchè quelli nei confronti della I. Costruzioni, di cui contesta in particolare l&#8217;oggetto sociale, che non sarebbe pertinente a quello indicato nel bando di gara, l&#8217;avvalimento cui fatto ricorso attraverso la Sias s.r.l., l&#8217;irregolarità  fiscale ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 4, avendo omesso il pagamento di imposte per oltre 100.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">7. Nella causa iscritta al nr. 41/2019 si sono costituiti tutti e tre i concorrenti che precedono in gara A., ossia nell&#8217;ordine I., O.-G. s.r.l. e Autostrade Service, ciascuno di essi replicando all&#8217;appello di cui chiedono, a vario titolo, la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">8. Respinta la domanda cautelare nella causa 835/2018, rilevata la connessione tra le due cause ai fini della loro trattazione congiunta, all&#8217;udienza pubblica del 10.7.2019 sono state discusse insieme e prese insieme in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">9. Il Collegio deve in primo luogo disporre la riunione dei due appelli iscritti ai nr. 935/2018 e 41/2019, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, tanto più¹ che talune delle censure proposte nell&#8217;uno come nell&#8217;altro appello sono pressochè coincidenti, come è stato giù  sottolineato con la richiamata ordinanza n. 488/2019 e come si tornerà  a dire nel prosieguo.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">10. Ciù² posto, si deve esaminare con priorità  l&#8217;appello proposto dalla I. Costruzioni nei confronti della sentenza 2259/2018, con la quale sono stati accolti i motivi di esclusione (della I.) dedotti dalla Elisicilia.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">10.1. Ma prima ancora, con il primo argomento dell&#8217;appello la difesa di I. ripropone la questione, giù  sollevata in primo grado, della tardività  del ricorso presentato dalla Elisicilia, sul presupposto che fosse onere di detta parte contestare l&#8217;ammissione della I. ab initio, nelle forme e nei tempi dettati dall&#8217;art. 120 co. 2-bis c.p.a., attraverso il cd. rito super-speciale, applicabile ratione temporis.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">L&#8217;eccezione, giù  motivatamente disattesa dal Tar, è infondata nella misura in cui l&#8217;obbligatorietà  del rito super-speciale presuppone &#8211; per condivisibile giurisprudenza costante, anche di questo Consiglio &#8211; che siano stati rispettati dalla stazione appaltante gli adempimenti di cui all&#8217;art. 29 del codice dei contratti del 2016 e che, dunque, della esistenza di un provvedimento (unico) recante l&#8217;insieme delle ammissioni (alla) ed esclusioni dalla gara sia stata tempestiva comunicazione ai concorrenti; a suggello della definizione della fase delle ammissioni in gara i cui esiti, nella logica dell&#8217;art. 120 co. 2-bis c.p.a., sarebbero stati da contestare prima che si fosse passati alla fase (successiva) di esame delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Senonchè nel caso di specie non risulta che dell&#8217;art. 29 appena ricordato fosse stata compiuta applicazione, con la conseguenza che le censure dedotte dalla Elisicilia, avverso l&#8217;ammissione della I., al momento della sua aggiudicazione, trattandosi del primo atto ritualmente comunicatole, non sono da considerarsi tardive.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Nè vale sostenere che la parte avrebbe avuto comunque cognizione dell&#8217;ammissione della I. ben prima della formale aggiudicazione disposta in suo favore, come dimostrerebbe anche il distinto ricorso proposto sempre al Tar dalla A. s.n.c. direttamente avverso la sola ammissione, non ritenendosi sufficiente a tal fine &#8211; perchè possa parlarsi di conoscenza effettiva &#8211; la sola presenza di un rappresentante dell&#8217;impresa nella seduta di gara avente ad oggetto l&#8217;ammissione della I., come più¹ volte ribadito dalla giurisprudenza del tutto prevalente sul tema (v., ad esempio, Cons. St., III, n. 4688/2018, in particolare il punto 5.3).</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">11. Nel merito delle censure dedotte (che non attengono alla valutazione delle offerte, il cui esito comparativo non è contestato, ma al possesso dei requisiti di partecipazione), con esse Elisicilia, seconda classificata, ha sostenuto che la I. fosse da escludere essenzialmente (in disparte per ora il profilo della mancata verifica dell&#8217;anomalia, sul quale si tornerà ) per due ordini di ragioni; la prima concernente la sua irregolarità  fiscale; la seconda le modalità  dell&#8217;avvalimento in relazione a taluni dei requisiti di capacità  economica.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Cominciando dal primo profilo, dagli atti di causa risulta come, alla data di scadenza del termine di partecipazione alla gara, la I. non fosse stata ancora destinataria di alcun atto impositivo o di alcun</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">atto di esecuzione di una pretesa fiscale vantata nei suoi confronti dall&#8217;amministrazione finanziaria. E&#8217; infatti documentato che le cartelle esattoriali, attestanti l&#8217;esistenza di un debito fiscale, peraltro di non secondaria rilevanza (parliamo di quasi 140.000 euro), le siano state notificate solo il 20.12.2017 e il 22.2.2018, laddove invece il termine di partecipazione era scaduto il 22.11.2017.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Se quindi, sul piano formale, al momento di partecipare alla gara la I. non aveva ricevuto alcun atto recante un accertamento fiscale ovvero una richiesta di pagamento, è tuttavia non meno vero come le cartelle notificatele l&#8217;una dopo circa un mese e l&#8217;altra dopo tre mesi siano state emesse all&#8217;esito di un controllo di tipo automatico o automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973, a fronte di un debito a suo tempo dichiarato (e quindi in teoria giù  esistente) dall&#8217;interessato ma poi non versato (ovvero non adempiuto) nei tempi prescritti.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Da questo secondo dato, (appena) più¹ sostanziale, la Elisicilia, e lo stesso Tar, traggono il convincimento che la I. conoscesse la propria situazione fiscale giù  alla data di presentazione della domanda di gara, che tale situazione fosse (giù ) irregolare in ragione di un debito risalente ad alcuni anni prima, che di tale irregolarità  la I. non avesse dato notizia alla stazione appaltante, mostrandosi così reticente.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Così riassunti i fatti di causa e le contrapposte tesi di parte, il Collegio deve rilevare come la disciplina nazionale in tema di esclusione dalla gare per irregolarità  fiscale, anche in ragione del recepimento incompleto della direttiva (cui inizialmente il d.l. 32/2019 sembrava avere ovviato, per poi in sede di conversione il Parlamento abrogare la relativa previsione, nonostante il procedimento di infrazione avviato dalla Commissione europea sia anche proprio su questo specifico punto), sia molto garantista nei confronti del privato e non del tutto coordinata con il diritto tributario. Rilevano infatti, in senso escludente, solamente i debiti fiscali definitivamente accertati, per tali intendendosi quelli non contestati in giudizio nei termini di legge ovvero se contestati confermati dal giudice tributario sulla base di una sentenza non più¹ soggetta ad impugnazione. Con la conseguenza che la proposizione di un ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria (o di un appello o di un ricorso per cassazione), quand&#8217;anche manifestamente infondato, è comunque sufficiente a determinare (a perpetuare) la non definitività  del debito e, in ultima analisi, a permettere nelle more la partecipazione alle gare, oltre tutto, a scapito degli altri concorrenti che siano invece (del tutto) in regola con il fisco (e magari, proprio per tale ragione, impossibilitati ad offrire ribassi oltre una certa misura).</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Si intende, quindi, secondo la legislazione in materia di contratti pubblici, che qualunque debito, per quanto rilevante in termini economici, purchè (e finchè) ancora oggetto di un giudizio tributario (proponibile o) pendente, non potrà  essere motivo di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 4, codice dei contratti del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Come si è giù  ricordato, la previsione della direttiva 24/2014, che permette alle stazioni appaltanti di valutare anche l&#8217;esistenza di debiti non ancora definitivi, sulla base di un prudente apprezzamento e attraverso una causa di esclusione di tipo facoltativo, non è stata recepita nel nostro sistema, neppure in occasione dell&#8217;ultimo intervento dedicato alla modifica di talune parti del codice dei contratti del 2016 (con il d.l. n. 32/2019 e la legge di conversione n. 55/2019).</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">A questo primo dato si lega, nella vicenda in esame, la particolarità  (peraltro prevista dal nostro legislatore tributario in simili casi, quindi del tutto fisiologica) di un debito fiscale che non è stato (mai) oggetto di un avviso di accertamento, impugnabile immediatamente, ma che è sfociato direttamente in una cartella di pagamento che ha, quindi, costituito il primo (e unico) atto (di riscossione) con il quale l&#8217;amministrazione finanziaria ha chiesto al contribuente il pagamento del proprio debito.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Il discorso che il Tar svolge per qualificare il debito come (comunque) giù  esistente al momento della dichiarazione fiscale da parte della società , e quindi in questo senso definitivo giù  alla data in cui la stessa società  avrebbe dovuto effettuare il relativo versamento e (senza un&#8217;apparente ragione) non lo fece, molto prima che fossero emesse le cartelle di pagamento a motivo dell&#8217;inadempimento, per quanto meritevole di attenzione in linea teorica, non vale a rimuovere il dato di fondo per cui l&#8217;art. 80, co. 4, non si coordina alla perfezione con la disciplina fiscale propriamente intesa.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">L&#8217;art. 80, nel fare riferimento a &#8220;sentenze e atti non più¹ soggetti ad impugnazione&#8221; sembra scritto, infatti, pensando essenzialmente alle pretese fiscali (che sono) oggetto di avvisi di accertamento, la cui inoppugnabilità  o la cui conferma in giudizio rende &#8220;definitivamente accertate&#8221; le violazioni (ossia gli omessi pagamenti, nella soglia minima ritenuta rilevante) del contribuente. Molto meno chiaro è invece se, a fronte di un avviso di accertamento divenuto giù  definitivo ovvero inoppugnabile, possa bastare l&#8217;impugnazione della cartella di pagamento, quale atto di riscossione esecutivo di detto avviso, per permettere al contribuente di invocare &#8211; magari a distanza di anni dal verificarsi del presupposto &#8211; la non definitività  della sua irregolarità .</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Nel caso di specie questo dubbio tuttavia non rileva, trattandosi come veduto di una cartella emessa in assenza di avviso di accertamento, a fronte di un debito che il contribuente da un lato conosceva per averlo dichiarato (lui stesso, anni prima) al fisco e, dall&#8217;altro, poteva, non senza qualche contraddizione logica, ignorare in sede di gara perchè ancora non oggetto di (o contenuto in) un atto dell&#8217;amministrazione finanziaria (tanto più¹ che non consta, ossia non vi è prova in questo giudizio, che la cartella fosse stata preceduta dal cd. avviso bonario debitamente comunicato al suo destinatario).</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Tirando le fila di questo lungo ragionamento e (nel dubbio) privilegiando(si) il dato letterale (e indubbiamente molto garantista) dell&#8217;art. 80, co. 4, trattandosi di atti notificati al destinatario comunque in epoca successiva al termine di scadenza della domanda di gara (v. anche Cons. St., V, n. 59/2018), per un debito che nel suo complesso il contribuente ha poi chiesto di rateizzare e la cui istanza è risultata accolta, reputa il Collegio che non vi siano e non vi fossero i presupposti in senso stretto per escludere il concorrente dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">12. Veniamo adesso al secondo profilo, che riguarda l&#8217;avvalimento concesso dalla Sias s.p.a. in favore della I. e che il Tar ha giudicato che non fosse idoneo, se non in parte (comunque insufficiente), a qualificare la I.. In particolare il Giudice di primo grado ha ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">(i) l&#8217;iscrizione alla camera di commercio della Sias, impresa ausiliaria, non fosse riferibile ad attività  oggetto del bando di gara in contestazione;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">(ii)la Sias non fosse in grado di prestare tutto l&#8217;importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, occorrente per parteciparvi ai sensi del disciplina di gara (ai punti 3.1 e 3.2), in quanto buona parte di quegli importi Sias li avrebbe maturati eseguendo attività  diverse, non attinenti alla sorveglianza e all&#8217;assistenza al traffico;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">(iii) la Sias non avesse neppure maturato gli importi richiesti per servizi analoghi, ai sensi del punto 7.4. lett. c) del bando, non raggiungendo l&#8217;intera soglia ivi prevista.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Su ciascuno di tali punti l&#8217;appello di I., e le successive memorie, sottopongono la sentenza a critica, producendo nuovamente la documentazione a suo tempo depositata nel giudizio di primo grado, relativa all&#8217;avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Dall&#8217;esame di tale documentazione (v. allegato 4 alla produzione del 17.4.2019), letta in combinato disposto con le prescrizioni della lex specialis, il Collegio ritiene che emerga una situazione complessivamente differente da quella accertata dal Tar.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">L&#8217;iscrizione camerale della Sias &#8211; &#8220;per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di progettazione, produzione, vendita e posa in opera di cartellonistica stradale orizzontale, verticale, semaforica, cartellonistica, antinfortunistica e sistemi di sicurezza stradale&#8221; &#8211; deve ritenersi idonea e sufficiente a fronte dell&#8217;oggetto della gara, concernente &#8220;servizi di pronto intervento su sinistri, assistenza alla viabilità  e manutenzione d&#8217;emergenza del corpo autostradale ovvero su aree extraurbane&#8221;. Ciù² sul rilievo che, come giù  osservato anche dalla stazione appaltante nel giudizio di primo grado, il bando non imponeva che, tra le attività  risultanti dall&#8217;iscrizione camerale e quelle oggetto di gara, vi fosse una piena identità  ovvero una assoluta sovrapponibilità ; potendosi ritenere sufficiente che la coincidenza si limitasse anche solo ad una parte (il soccorso stradale) e che per la restante parte l&#8217;oggetto fosse comunque congruente (il che vale oltre che per la Sias anche per la stessa I.); e che peraltro &#8211; dato di per sì© solo dirimente &#8211; l&#8217;obbligo di produrre l&#8217;iscrizione camerale era nella lex specialis riferito al concorrente e non anche all&#8217;impresa ausiliaria dei cui requisiti il primo si fosse avvalso.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">E d&#8217;altra parte che la Sias sia impresa che si occupa concretamente di (lavori e servizi di) manutenzione autostradale lo si ricava all&#8217;evidenza dal tipo di contratti stipulati ed eseguiti negli ultimi anni in favore di Autostrade per l&#8217;Italia e di Autostrada del Brennero. Tali contratti, che nell&#8217;insieme conducono ad un totale nel triennio 2014-2016 di circa 7 milioni e mezzo di euro, sono stati valutati dal Tar (nei punti IV.2 e IV.3 della sentenza) solo in parte pertinenti con l&#8217;oggetto di questa gara, ma senza fornire una motivazione che evidenziasse davvero le ragioni di un simile giudizio negativo.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Osservato come la legge di gara non imponesse di presentare le certificazioni delle stazioni appaltanti, essendo sufficiente almeno in prima battuta quanto autodichiarato dall&#8217;impresa, un tale giudizio di non pertinenza presupporrebbe pur sempre una verifica in ordine a tali contratti, attraverso un&#8217;attività  istruttoria che, tuttavia, non consta che vi sia stata dinanzi al Tar.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Si deve quindi concludere, re melius perpensa rispetto a quanto delibato in sede cautelare, nel senso della fondatezza delle ragioni della I., laddove deduce l&#8217;erroneità  della sentenza quanto all&#8217;applicazione della legge di gara e dell&#8217;art. 89 del Codice dei contratti a proposito del suo avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">12. I motivi appena esaminati ai punti 10 e 11 sono pressochè coincidenti con quelli dedotti dalla A. s.n.c., nell&#8217;appello iscritto al nr. 41/2019, alla lettera B), n. 1, 2, 3, 4 e 5 (da p. 20 a p. 27) e prima ancora nell&#8217;originario ricorso al Tar dove erano racchiusi sotto la lettera A, n. da 1 a 5 (da p. 5 a p. 13). Vale quindi per essi il richiamo a quanto sopra rilevato, con la sola aggiunta, per quanto concerne il terzo motivo (alla fine di p. 23 dell&#8217;appello e all&#8217;inizio di p. 13 del ricorso al Tar) che il Collegio condivide in questo caso quanto accertato dal Tar, nella sentenza 2259/2018 al punto V della motivazione (cui si fa rinvio, per economia processuale), in ordine alla mancata previsione dell&#8217;obbligo di presentare i certificati delle stazioni appaltanti e all&#8217;uso atecnico dell&#8217;espressione global service.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">13. Resta da esaminare, prima di aver definito tutte le censure dedotte nei confronti della ammissione della I. lungo i due diversi ma connessi giudizi, il sesto motivo che A. ha articolato alla lettera B del proprio appello iscritto al nr. 41/2019.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Con esso si sostiene che la I. andasse esclusa in quanto, pur avendo (si intende, il controllo di) una società  di revisione, per tale società  non avrebbe presentato le dichiarazioni sui requisiti ex art. 80.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Ritiene il Collegio che anche questo motivo sia infondato, per la ragione assorbente che non si ravvisa &#8211; nè nella legge, nè nella legge di gara &#8211; alcun obbligo dichiarativo nella situazione indicata con l&#8217;appello; tanto meno convince l&#8217;idea che per ciù² solo, ovvero per non averlo adempiuto, caso mai (tale obbligo) fosse ricavabile (implicitamente) dal sistema, il concorrente andasse escluso.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">14. Rimane da considerare il sesto motivo dedotto nel ricorso al Tar da Elisicilia e dal Tar accolto, denunciante il fatto che l&#8217;offerta della I., risultata la migliore, non fosse stata sottoposta a verifica di anomalia, pur ricorrendone i presupposti di legge.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Tale mancata verifica, quale fatto storico (che si sarebbe dovuto compiere e che invece non si compi), non è stato contestato nè dalla I., che semmai imputa alla Elisicilia di trovarsi nella medesima posizione e per questo di non poter muovere alcuna contestazione al riguardo; nè dal Consorzio per le Autostrade che, (costituitasi) nel giudizio dinanzi al Tar, aveva rappresentato come al momento della proposizione del giudizio fossero ancora in corso le verifiche di rito.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Si può quindi concludere che la verifica di anomalia sull&#8217;offerta della I. non abbia avuto luogo, e che sul punto la sentenza del Tar meriti di essere confermata, ma senza che da ciù² consegua l&#8217;esclusione della I. quanto, piuttosto, l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione in suo favore e la necessità  che a seguito della sua riammissione in gara, quale effetto ripristinatorio della presente pronuncia -che determina altresì, quale effetto conseguente ed automatico, la caducazione della nuova aggiudicazione disposta (in esecuzione della sentenza 2259/2018) in favore della seconda in graduatoria ed anche dell&#8217;eventuale contratto con essa stipulato (senza che di essi occorra in altra sede domandare l&#8217;annullamento ovvero l&#8217;inefficacia), il tutto come noto ai sensi dell&#8217;art. 336 c.p.c. &#8211; le verifiche sopra ricordate siano riavviate dalla stazione appaltante, compresa la verifica di</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">anomalia, al loro buon esito condizionandosi la possibilità  di una nuova aggiudicazione in favore della I..</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Nè questo Consiglio potrebbe in questa sede sostituirsi alla stazione appaltante nel compimento di detta verifica, in primo luogo perchè nessuna richiesta è stata presentata in tal senso, in secondo luogo perchè si tratterebbe di intervenire su di un potere non ancora esercitato e che, come noto, postula un margine di apprezzamento, per quanto in senso tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">15. La necessità  che vi proceda sollecitamente la stazione appaltante impedisce peraltro &#8211; allo stato degli atti &#8211; di esaminare i restanti motivi dedotti dalla A. (nel proprio appello principale n. 41/2019 come anche nell&#8217;incidentale presentato nella causa 936/2018) nei confronti degli altri partecipanti alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Va infatti chiarito come tali motivi, articolati nei confronti della seconda e della terza in graduatoria, sarebbero all&#8217;evidenza privi di interesse e, quindi, da dichiarare improcedibili, ove le verifiche che la stazione appaltante dovrà  effettuare sulla I. diano esito positivo, confermandone l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Di contro sarebbero invece provvisti di interesse ove mai le verifiche dessero esito negativo, perchè allora tutte le posizioni sarebbero destinate a scalare e la A. avrebbe appunto interesse a contestare le altre imprese che la precedono, al fine di determinarne l&#8217;esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Si comprende allora che, fermo restando quanto accertato e statuito sin qui, ossia l&#8217;infondatezza di tutte le restanti contestazioni mosse nei confronti della I., questo giudizio è destinato ad attendere, per la sua integrale definizione, l&#8217;esito in sede amministrativa di dette verifiche.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">16. Resta pertanto riservata ogni altra decisione, anche sulle spese complessive della causa.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sulle cause riunite, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">&#8211; accoglie parzialmente l&#8217;appello della I. Costruzioni s.r.l. iscritto al nr. 935/2018 e respinge integralmente i motivi dell&#8217;appello della A. s.n.c. iscritto al nr. 41/2019 quanto alla lettera B, ai sensi di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">&#8211; per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza del Tar n. 2259/2018, respinge in parte l&#8217;originario ricorso della Elisicilia s.r.l., confermandone invece l&#8217;accoglimento limitatamente al sesto motivo, con gli effetti di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">&#8211; rinvia per la definizione delle restanti parti degli appelli riuniti all&#8217;udienza pubblica del 26.2.2020 alle ore 10.00;</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">&#8211; spese al definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-16-8-2019-n-758/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2019 n.758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2017 n.758</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-6-2017-n-758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-6-2017-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2017 n.758</a></p>
<p>A. Pozzi, Pres., Est. Sulla necessità che i sistemi informativi contribuiscano all’efficienza, economicità ed efficacia dell’attività amministrativa ed agevolino l’accesso alle funzioni e ai servizi pubblici da parte dei cittadini, piuttosto che aggravarli 1. Concorsi pubblici- Domanda di concorso- Presentazione in modalità telematica- Non sempre conforme agli obiettivi di efficienza,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-6-2017-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2017 n.758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-6-2017-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2017 n.758</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pozzi, Pres., Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità che i sistemi informativi contribuiscano all’efficienza, economicità ed efficacia dell’attività amministrativa ed agevolino l’accesso alle funzioni e ai servizi pubblici da parte dei cittadini, piuttosto che aggravarli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>1. Concorsi pubblici- Domanda di concorso- Presentazione in modalità telematica- Non sempre conforme agli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione di cui alla l. 241/1990 e all’articolo 12 del D. Lgs. n. 82/2005.</p>
<p>2. Concorsi pubblici- Onere di impugnativa della graduatoria- Non sussiste quando il concorrente, pur ammesso con riserva, si è utilmente collocato.</p>
<p>3. Concorsi pubblici- Esclusione dalla partecipazione fondata su ragioni meramente formali- Mancata previsione della possibilità di esercitare il soccorso da parte del responsabile del procedimento- Illegittimità.</strong></span></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’informatizzazione della P.A. deve semplificare ed agevolare, anziché aggravare, l’accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, quali le procedure selettive finalizzate all’assunzione. &nbsp;La 241/1990 in linea di principio e, a livello particolare, il novellato articolo 12 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD ) prevedono che “ Le pubbliche amministrazioni nell&#8217;organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”. In particolare nel caso dei concorsi pubblici il principio di favor partecipationis, estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettervi i più meritevoli e capaci.<br />
&nbsp;<br />
2. Laddove la concorrente/ricorrente sia stata inserita in posizione utile di graduatoria seppur “con riserva” non è ad essa applicabile il consolidato orientamento circa l’onere di impugnare la graduatoria medio tempore approvata, seppure per effetto di provvedimento giurisdizionale cautelare, incombendo semmai sugli altri graduati non vincitori o in posizione postergata tale onere di impugnativa. D’altra parte una diversa conclusione si rivelerebbe contraria ad ogni principio di logica e giustizia, costringendo la parte ad impugnare un atto finale (graduatoria dei vincitori) per la cui emissione ha agito in sede cautelare.<br />
&nbsp;<br />
3. E’ iniqua ed illegittima un’esclusione &#8211; basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l&#8217;oggettiva tardività della domanda, l&#8217;uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l&#8217;incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell&#8217;istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l&#8217;azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica. Così come vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino; nell&#8217;ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell&#8217;espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi e correttivi (soccorso istruttorio) e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Pubblicato il 05/06/2017</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00758/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00682/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;">
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 682 del 2016, proposto da:<br />
Sara Ridolfi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio De Angelis, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Alberta Caponetti non costituito in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;elenco pubblicato, in data 5.05.2016, sul sito internet dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana relativo ai candidati ammessi a svolgere la prova scritta nell&#8217;ambito del concorso a posti e cattedre per il personale docente, sostegno &#8211; scuola secondaria di primo grado (Regioni Toscana, Marche ed Umbria) &#8211; di cui al bando emesso con decreto n. 107 del 23.02.2016, nella parte in cui non include il nominativo dell&#8217;odierna ricorrente tra quello dei predetti candidati;- dell&#8217;elenco pubblicato, in data 5.05.2016, sul sito internet dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana relativo ai candidati ammessi a svolgere la prova scritta nell&#8217;ambito del concorso a posti e cattedre per il personale docente, sostegno &#8211; scuola secondario di secondo grado (Regioni Toscana, Marche e Umbria) &#8211; di cui al bando emesso con decreto n. 107 del 23.02.2016, nella parte in cui include, erroneamente, il nominativo dell&#8217;odierna ricorrente tra quello dei predetti candidati;- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:- la nota con cui l&#8217;Ufficio Regionale della Regione Toscana con mail del 09.05.2016 in riscontro all&#8217;istanza di rettifica presentata dall&#8217;odierna ricorrente, ha rappresentato la propria incompetenza a decidere sulla predetta istanza;- la nota con cui il MIUR con mail del 09.05.2016 in riscontro all&#8217;istanza di rettifica presentata dall&#8217;odierna ricorrente, ha rappresentato la propria incompetenza a decidere sulla predetta istanza;e, per quanto possa occorrere per l&#8217;accertamento del diritto dell&#8217;odierna ricorrente ad essere inclusa nell&#8217;elenco, pubblicato sul sito internet dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dei candidati ammessi a svolgere le prove di concorso nell&#8217;ambito del concorso a posti e cattedre per il personale docente, sostegno -scuola secondaria di primo grado (Regioni Toscana, Marche ed Umbria) e, quindi, a partecipare al predetto concorso. E, per converso, ad essere esclusa, qualora l&#8217;USR Toscana non vi avesse già provveduto, dall&#8217;elenco contenente i nominativi dei candidati ammessi a svolgere la prova scritta nell&#8217;ambito del concorso a posti e cattedre per il personale docente, sostegno &#8211; scuola secondaria di secondo grado;<br />
&nbsp;Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">I)-Come già esposto nell’ordinanza cautelare n. 311/2016, emessa all’esito della camera di consiglio del 22 giugno 2016 la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata inserita nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso in epigrafe per l’insegnamento del sostegno G2,ma per la Scuola Secondaria di secondo grado, invece che per quella di primo grado, come invece da lei aspirato secondo il titolo abilitativo per il sostegno posseduto.<br />
II)-Ricorda, l’interessata, che il Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 106 del 23.2.2016, avente ad oggetto il &#8220;Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell&#8217;organico dell&#8217;autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado&#8221;, all&#8217;articolo 4, rubricato &#8220;Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione&#8221;, comma 3, ultima parte, dispone testualmente che &#8220;I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni”. A corollario specificativo e rafforzativo del criterio di esclusività della presentazione on line della domanda, la stessa norma ribadisce che “ Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione&#8221;.<br />
III)-Assume, ancora, parte ricorrente di avere partecipato al concorso in parola redigendo regolare domanda di ammissione riempiendo il modello informatico predisposto dalla predetta piattaforma informatica Polis, inserendo tuttavia, per mero errore, nella apposita casella “Insegnamento richiesto” la dizione “Scuola secondaria di secondo grado”, mentre il titolo abilitativo posseduto legittimava a partecipare per la Scuola secondaria di primo grado, per la quale, appunto, intendeva concorrere.<br />
IV)-Con unico, chiaro e sintetico motivo di ricorso, del tutto rispettoso dei principi di sinteticità e chiarezza di cui all’art. 3 c.p.a., si deduce la violazione dei principi che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali, in particolare quello di “favor partecipationis”, con i connessi corollari di soccorso istruttorio nei confronti di domande affette da mere irregolarità od errori formali agevolmente riscontrabili dall’amministrazione, in base ad altri elementi della stessa domanda (nella specie l’abilitazione all’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado e l’esperienza lavorativa nello stesso settore indicata dall’interessata).<br />
V)-A proposito del mero errore materiale commesso parte ricorrente assume, altresì, di non avere trovato nel procedimento informatico in questione modalità per correggere la domanda di partecipazione già redatta ed inviata in modalità on.line.<br />
VI)-L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di pura forma, affidando le proprie difese ad una relazione dell’USR per la Toscana depositata in vista dell’udienza odierna. In sintesi, nella predetta relazione si riepiloga e si afferma quanto segue:<br />
A) &#8211; A seguito dei provvedimenti cautelari di questo TAR la ricorrente ha partecipato alle prove concorsuali; le ha superate ed è stata inserita con riserva nella graduatoria per la Regione Umbria &#8211; per la quale aveva chiesto la partecipazione &#8211; approvata con DDG 564 del 15/09/2016 alla posizione n. 3; di conseguenza, la Regione Umbria, per la quale l’USR Toscana ha gestito le procedure concorsuali ai sensi del DDG n. 107/2016, ha proceduto alle nomine in ruolo nella provincia di Terni.<br />
B) – Il ricorso sarebbe improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria deivincitori.<br />
C) – Il ricorso sarebbe infondato nel merito, in quanto non ci si troverebbe di fronte a un provvedimento di esclusione, mai intervenuto, bensì alla mancata corretta presentazione della domande di partecipazione con la quale si è chiesto esclusivamente di partecipare alla procedura concorsuale per i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo e non di primo grado e conseguentemente l’istante è stata iscritta esclusivamente in tale elenco.<br />
D) &#8211; La ricorrente aveva non solo la possibilità, ma anche la responsabilità di verificare la rispondenza dei dati inseriti e recepiti dal sistema e inoltrare la domanda corretta con l’indicazione della classe di concorso di interesse fino allo scadere del termine previsto dal bando (30 marzo 2016).<br />
E) – La ricorrente ha inoltrato la domanda in data 23 marzo 2016 ricevendo dal sistema copia pdf della domanda stessa. Dopo di che, come indicato a pag. 29 del manuale di guida alla compilazione della domanda, la candidata avrebbe potuto-dovuto modificare i dati erroneamente inseriti premendo il tasto “modifica” e poi procedere ad un nuovo inoltro della domanda in quanto con il click sul tasto “modifica” sarebbe avvenuta la cancellazione della domanda in formato pdf in precedenza inoltrata all’interessata. Cosa diversa era, invece, premere il tasto “cancella” dove, come si legge nella medesima guida “la domanda sarà riportata nello stato di non inserita e tutti i dati andranno persi”. Il sistema non poteva di per sé prevedere una “incompatibilità” tra titolo di specializzazione e classe di concorso prescelta. Un “errore” come quello di cui si discute non può essere qualificato incolpevole, come dimostrano le migliaia di domande regolarmente redatte e spedite alle varie amministrazioni scolastiche regionali.<br />
VII)- La ricorrente ha replicato alle eccezioni e difese dell’amministrazione con due memoria depositate in vista della presente udienza del 24 maggio, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1 – Vale anzitutto ricordare che con la già citata ordinanza cautelare n. 312/2016 il Collegio ha accolto la domanda incidentale rilevando quanto segue.<br />
1.1-Nella specie non sembrerebbero osservati i principi enunciati a livello generale dalla legge n. 241/1990 e a livello particolare dal novellato articolo 12 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD ), il quale dispone che “ Le pubbliche amministrazioni nell&#8217;organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto. ”<br />
1.2-La non ammissione al concorso, infatti, sembrerebbe imputabile ad un mero errore materiale e non ad elementi sostanziali (mancanza di requisiti di partecipazione, tardività della domanda, uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, ecc.);<br />
1.3- Non sembrano convincenti le difese scritte ed orali dell’amministrazione, le quali, anzi sembrano confermare la tesi della totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all’amministrazione (nella Relazione dell’amministrazione in atti si legge che l’intera procedura è stata affidata a livello centrale al gestore HPE e che la Direzione Regionale non era competente ad emettere alcun atto amministrativo, tanto meno di autotutela ); tesi invero contraria ai fondamentali principi dell’azione amministrativa come pure enunciati nel CAD e nella legge n. 241/1990; principi in base ai quali l’informatizzazione della P.A. deve semplificare ed agevolare, anziché aggravare, l’accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, anzi nela specie “il” diritto fondante il nostro ordinamento, quale è quello al lavoro.<br />
2-Sulla base della predetta ordinanza, non appellata nonostante le ampie affermazioni di principio in essa consapevolmente e miratamente recate per l’implicazione generalizzata e conformativa da esse derivanti, parte ricorrente è stata ammessa con riserva alla procedura concorsuale, che ha superato brillantemente collocandosi in posizione utile di graduatoria, in virtù della quale è stata assunta in ruolo, come pure ricordato nella relazione dell’amministrazione (v. sopra, sub VI/A).<br />
3 – Ciò brevemente premesso le considerazioni e conclusioni dell’ordinanza cautelare vanno qui confermate e maggiormente esplicitate e il ricorso va pertanto accolto, potendosi agevolmente superare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione (peraltro del tutto irritualmente ed inammissibilmente con semplice relazione amministrativa) per mancata impugnativa della graduatoria finale di merito.<br />
3.1-Nella specie, infatti, parte ricorrente, seppure per effetto di provvedimento giurisdizionale cautelare, è stata inserita in posizione utile di graduatoria, costituente provvedimento a lei favorevole e perciò, come tale, non impugnabile; semmai, gli altri graduati non vincitori o in posizione postergata avrebbero dovuto impugnare la graduatoria. Sicché non è invocabile il consolidato orientamento circa l’onere di impugnare la graduatoria medio tempore approvata. Tale principio, infatti, vale per il concorrente escluso, ma non inserito nella graduatoria finale: ipotesi opposta a quella in esame in cui, ripetesi, la parte interessata è stata collocata in posizione utile nella graduatoria finale, seppur con riserva ( T.A.R. Lazio Roma 23/01/2014, n 880; id., 23-01-2013, n. 818; T.A.R. Calabria Catanzaro, 06-02-2013, n. 134; Cons. Stato Sez. III, 29-10-2012, n. 5512; id., sez. VI, 17/01/2011, n. 231 ). D’altra parte una diversa conclusione si rivelerebbe contraria ad ogni principio di logica e giustizia, costringendo la parte ad impugnare un atto finale (graduatoria dei vincitori) per la cui emissione ha agito in sede cautelare.<br />
4-La fondatezza del ricorso emerge da una serie di principi (peraltro già sintetizzati nell’ordinanza cautelare) correlati e prevalenti, in ogni caso da connettersi e coordinarsi, rispetto a quelli – invocati in via esclusiva dalla giurisprudenza minoritaria (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 03/01/2017, n. 1 ) &#8211; di par condicio ed imparzialità, impropriamente richiamati anche dall’amministrazione quali parametri di legittimità: anzitutto il principio di favor partecipationis, il quale, estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettervi i più meritevoli e capaci; in questo senso è il sedimentato e arcinoto insegnamento della Corte costituzionale. Il tutto senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedimentali della parità delle armi con gli altri concorrenti.<br />
4.1-Il principio del favor partecipationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, si cui si regge l’intero ordinamento repubblicano (art. 1 comma 1 Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch’essi di rango o derivazione costituzionale.<br />
5-Ciò brevemente anticipato, il Collegio non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxi concorso del personale docente e con riferimento ad analoga fattispecie (integrazione successiva di domanda già inoltrata) , con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27-6-2016 n. 1073, che di seguito si sintetizza.<br />
5.1 –Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall’amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l&#8217;annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo ‘invio’, l&#8217;erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato articolo 12 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che &#8221; Le pubbliche amministrazioni…utilizzano le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini…&#8221;.<br />
5.2- E’ iniqua ed illegittima un’ esclusione &#8211; basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l&#8217;oggettiva tardività della domanda, l&#8217;uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l&#8217;incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell&#8217;istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l&#8217;azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis,18/02/2011, n. 1546).<br />
5.3- Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l&#8217;azione amministrativa dalla L. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell&#8217;ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell&#8217;istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell&#8217;azione amministrativa; e) strumentalità dell&#8217;informatica ad accrescere l&#8217;efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell&#8217;accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell&#8217;esercizio dei propri diritti e nell&#8217;adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico &#8211; spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale &#8211; per un banale errore, dimenticanza o svista; nell&#8217;ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell&#8217;espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.<br />
5.4- Le problematiche connesse al sistema Polis emergono dalle stesse Relazioni dell&#8217;amministrazione: per il caso di specie v. sopra sub VI-F del “Fatto”. In effetti, proprio con riferimento alle ammissioni della parte pubblica il Collegio rilevò come: a) la volontà (seppure coartata dal Sistema) del partecipaante non era quella di annullare o cancellare l&#8217;originaria domanda tempestiva, ma solo di integrarla o correggerla; b) la funzione &#8216;cancella&#8217; è prevista nelle istruzioni per la compilazione on-line solo &#8220;nel caso in cui l&#8217;aspirante docente intenda modificare la Regione scelta&#8221;; c) la mancata attivazione, da parte del candidato in seconda battuta, del tasto &#8216;inoltra&#8217; ben si giustifica con le tutt&#8217;altro chiare (anche in termini di visibilità per dimensione di caratteri e di contrasto luminoso) delle istruzioni delle linee guida (punto 4.3); d) all&#8217;opposto, stante la necessità inderogabile di premere il tasto &#8216;inoltra&#8217; anche per le domande soltanto modificate o integrate avrebbe necessitato di un&#8217;evidenziazione grafica e semantica di ben altro spessore rispetto a quella riportata nelle citate linee guida, secondo cui &#8220;Dopo l&#8217;aggiornamento sarà quindi necessario un nuovo inoltro&#8221;: frase di scarsa visibilità e significatività, in mancanza di ulteriore specificazione della necessità di premere il tasto o cliccare sul comando &#8216;inoltro&#8217;.<br />
5.5- Rispetto alle sopra sintetizzate considerazioni la Sezione ritenne irrilevante il richiamo ad un dovere di diligenza non solo messo a dura prova dalle modalità visive e contenutistiche di confezionamento dei modelli e delle istruzioni (ripetesi, redatti in talune parti, anche significative, con caratteri microscopici e sbiaditi) ma attenuato dal fatto che si tratta di procedure tese a promuovere il fondamentale diritto costituzionale al lavoro; così come irrilevanti apparivano (ed appaiono) le difese scritte ed orali dell&#8217;amministrazione, nella parte in cui, anzi ,sembrano confermare la fondatezza della censura della totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all&#8217;amministrazione. Si osservò infatti, in quell’occasione, come nella Relazione dell&#8217;amministrazione si ammettesse che l&#8217;intera procedura era stata gestita a livello centrale dal gestore HPE e che la Direzione Regionale non era competente ad emettere alcun atto amministrativo, tanto meno di autotutela.<br />
5.6-Si considerò, altresì, errato l’assunto di una negligenza del partecipante al concorso &#8211; per cui il mancato invio tramite tasto &#8216;inoltro&#8217; sarebbe stato segnalato dal Sistema attraverso e-mail di Alert, le quali avrebbero &#8220;inequivocabilmente chiarito che la procedura di iscrizione non era ancora andata a buon fine&#8221;. Non solo di tali e-mail non v’era traccia nella documentazione in atti ma la stessa difesa erariale aveva ammesso che di tale traccia non era possibile appurare l&#8217;esistenza.<br />
6- Il richiamo alla propria sentenza n. 1073/2016, compresi i riferimenti di specie che, al di là del caso singolo, valgono ad evidenziare gli oggettivi aspetti critici al Sistema Polis, sarebbe bastevole per un adeguato supporto motivazione. Tuttavia il Collegio – stante la diffusione del contenzioso provocato dallo stesso Sistema e l’atteggiamento difensivo e non partecipativo dell’amministrazione scolastica &#8211; ritiene di fornire agli altri giudici amministrativi (nonché alla stessa amministrazione) ulteriori spunti di riflessione, anche in ossequio alle sempre più pressanti richieste di omogeneità e prevedibilità delle decisioni che provengono dalla Società civile.<br />
7-Anzitutto, la sentenza TAR Toscana n. 1073/2016 ha numerosi e significativi addentellati giurisprudenziali, alcuni dei quali si limitano a farvi esplicito e sintetico riferimento.<br />
Anche a voler prescindere dai più radicali (ma condivisibili) recentissimi orientamenti che hanno ritenuto illegittima la stessa clausola del bando, di esclusività del mezzo informatico per l’inoltro della domanda, che penalizza – come, ad esempio, non fa alcun gestore di servizi pubblici anche essenziali &#8211; quanti, per i motivi più vari, non abbiano possibilità o facilità di connettersi nel periodo per la presentazione della domanda ( T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 04/05/2017, n. 5233; idem, 09/03/2017, n. 3313; idem, 09/03/2017, n. 3305; idem, 01/03/2017, n. 2981), ci si intende riferire, fra le altre, a:<br />
A) T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 04/04/2017, n. 4195 (“….. la ‘cancellazione’/ ‘annullamento’ informatico di una domanda di partecipazione al concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisca comportamento antigiuridico …non possa imputarsi a parte ricorrente l&#8217;erronea progettazione del Sistema”).<br />
B) T.A.R. Piemonte Sez. II, 09/03/2017, n. 340; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13/12/2016, n. 565 (richiamano integralmente la ricordata sentenza n. 1073/2016 di questa Sezione).<br />
C) T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 09/03/2017, n. 3305; idem, 27 giugno 2016, n. 806 (&#8220;manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande… che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto&#8221;.<br />
D) T.A.R. Veneto Sez. I, 09/02/2017, n. 144 ( “l&#8217;informatizzazione dei procedimenti non può portare all&#8217;obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016) “………….. “nessun controllo è stato, tuttavia, effettuato dalla P.A.,…. ed anzi la P.A. ha persistito in un atteggiamento di valutazione superficiale “ ).<br />
E) T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 07/07/2016, n. 892 (“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame… potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata ‘la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale’).<br />
Non vale come precedente contrario dello stesso T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, la sentenza, 03/01/2017, n. 1, riferita ad una procedura concorsuale informatica sì, ma diversa da quella in esame.<br />
F) T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 04/07/2016, n. 1431 (la quale si riporta a Cons. Stato, Sez. VI, n. 4355 del 18.9.2015).<br />
G) Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015, n. 4355 (“non è ragionevole, in considerazione delle conseguenze che ne derivano, affidarsi unicamente alle procedure informatiche soprattutto quando, come nella specie, non ancora in grado di supportare la certa acquisizione delle informazioni indispensabili ad una corretta e trasparente valutazione”).<br />
8-Insomma, non occorre sfoggiare ulteriori richiami per sottolineare come alla piattaforma Polis ed all’uso che di essa ha fatto l’amministrazione siano addebitabili una serie di rilievi critici di forma e di sostanza, riassumibili nel mancato rispetto di vari ed importanti principi e criteri rinvenibili in una serie di norme, dalle quali è possibile estrapolare la regola secondo la quale l’informatica è un mero strumento e non un fine astratto ed autoreferenziale; essa serve, infatti, a provare a far funzionare meglio l‘amministrazione per servire meglio il cittadino. L’uso indiscriminato ed aprioristico dell’informatica neppure può giustificarsi con esigenze di celerità ed imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve confrontarsi e coordinarsi anche con altri valori almeno equiordinati, come già ricordato.<br />
Questo ruolo strumentale ed ancillare della tecnologia è ricavabile, ripetesi, da una serie di norme di cui si ricorderanno, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti.<br />
8.1- L’art. 35 comma 3 del d. lgs. n. 165/2001 (c.d. nuovo Testo Unico degli impiegati civili) il quale tra i principi del procedimento concorsuale individua quello della adeguata pubblicità della selezione (cioè massima conoscibilità e quindi massima partecipazione) e di economicità e celerità di espletamento, consentendo il ricorso all&#8217;ausilio di sistemi automatizzati, ma solo “ove è opportuno”; questa condizione di opportunità diventa ancor più stringente nel DPR n. 487/1994 il cui articolo 1 converte la formula primaria in “ove necessario”. Insomma le procedure informatiche vanno applicate solo se effettivamente necessarie al perseguimento dell’obiettivo dello snellimento: condizione che presuppone un atteggiamento di prudenza e precauzione da parte del legislatore.<br />
&nbsp;<br />
8.2- E’ pur vero che in virtù di una normazione complessa ed articolata e, in via generale, in base all’art. 3-bis della legge n. 241/1990 il legislatore tenta di accelerare un faticosissimo processo di modernizzazione degli apparati burocratici attraverso l’uso della telematica, imponendo, ad esempio, con il citato art. 3 bis, alle amministrazioni pubbliche di incentivare il ricorso ad apparati e procedure informatici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; ma questo, sempre in via strumentale “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività”. Dunque, ove il ricorso a siffatte tecnologie dia risultati contrastanti con il principio di efficienza, cioè di modalità di azione ed organizzazione in grado di assicurare il rapido e soddisfacente raggiungimento dei risultati, esse sono da rinunciare o modificare e comunque da valutare ed utilizzare conformemente ai principi generali, i quali sono anzitutto quelli del comma 1 dell’art. 1 della stessa legge n. 241, non disgiunti da quello di non aggravamento per gli amministrati recato dal comma 2 della stessa norma.<br />
8.3-Per ogni procedimento amministrativo ci deve essere (le amministrazioni “sono tenute”: art. 4 L. 241) un ufficio ed un soggetto responsabile predeterminato, sul quale gravano in via tendenzialmente esclusiva le incombenze indicate nell’art. 6 della stessa legge n. 241; tra queste, quelle di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, nonché quella di “esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. Quindi, un procedimento che non abbia un proprio “responsabile” (per competenza e sanzionabilità) in grado di esercitare tutti i connessi poteri, ivi compreso quello di c.d. soccorso istruttorio è illegittimo, come lo è quello informatico, in cui sia la piattaforma a decidere in via esclusiva e definitiva chi escludere e chi ammettere, chi sia più meritevole e chi sia vincitore e chi no.<br />
8.4- Delle numerose norme tecniche che governano l’azione amministrativa in modalità digitale (per un’esposizione emblematica cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 02/03/2017, n. 349), meritano, ovviamente, attenzione quelle recate nel CAD (Codice Amministrazione Digitale, d. lgs. n. 82/2005, recentemente novellato dal d. lgs. n. 176/2016).<br />
Basterà qui ricordare, esemplificativamente:<br />
a) l’art. 2, comma 1, il quale, nel fissare il criterio di appropriatezza ed adeguatezza per l’organizzazione e la gestione della modalità digitale, lo riferiscono “al soddisfacimento degli interessi degli utenti”: sicché le comodità e i vantaggi derivanti alle amministrazioni dalle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione non sono autoreferenziali ma rivolte alla comodità ed ai vantaggi dei cittadini.<br />
b) l’art. 9, per il quale l’uso delle nuove tecnologie deve promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, residenti e non, al processo democratico, con l’espresso obiettivo di “facilitare l&#8217;esercizio dei diritti politici e civili” e migliorare la qualità degli atti normativi e amministrativi: ancora una volta è il cittadino ed i suoi diritti a costituire il referente finale dell’amministrazione digitale.<br />
c) di “effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini” parla, ancora, il più volte richiamato nelle sentenze art. 12, quale riferimento teleologico nell’uso delle tecnologie digitali, passando per i consueti (cfr. art. 1 L. n. 241) obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, i quali rischierebbero di essere seriamente compromessi da sistemi informatici che richiedano elevate competenze e doti psico-fisiche di sopportazione e pazienza da parte di una popolazione soffocata dalla burocrazia e, oltretutto, sempre più anziana.<br />
9- In sostanza e conclusivamente, non può che ribadirsi il cattivo uso (dovuto verosimilmente anche alla cattiva progettazione e organizzazione del sistema) delle tecnologie informatiche fatto dall’amministrazione, senza potersi addurre a sua scusante il principio di autoresponsabilità, diligenza, perizia del candidato; principio il quale, oltre a trovare smentita nei principi di diritto sopra esposti, non trova conforto neppure in un dato statistico e qualitativo, stante il livello del contenzioso raggiunto in tutte le regioni e il livello elevato di “scolarità” posseduto dai partecipanti al concorso.<br />
Così come non può addursi, a sostegno dell’eccepita infondatezza del ricorso, l’osservazione svolta dall’amministrazione secondo la quale non ci si troverebbe di fronte a un provvedimento di esclusione, mai intervenuto, bensì alla mancata corretta presentazione della domanda di partecipazione (v. sopra sub VI-B del “Fatto”. Basti osservare, al riguardo, che parte ricorrente è stata ammessa di impero (tecnologico) ad un concorso da lei non richiesto e per cui difettava dei requisiti abilitativi (in mancanza dei quali sarebbe stata certamente esclusa) e contro questa iscrizione non voluta e disposta per un mero errore materiale che il sistema illegittimamente non ha consentito di correggere la stessa è giustamente e vittoriosamente è insorta. Pertanto causa petendi e petitum sono ben chiari ed esattamente individuati nel gravame.<br />
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alle spese di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla i provvedimenti in epigrafe.<br />
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in euro quattromila oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-6-2017-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2017 n.758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Comune di rimessa in pristino allo stato legittimo di opere eseguite in difformità dal permesso di costruire se il provvedimento impugnato risulta affetto da indeterminatezza e genericità, con particolare riguardo all’oggetto dello stesso, non essendo stati in alcun modo individuati e specificati sia gli abusi ritenuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Comune di rimessa in pristino allo stato legittimo di opere eseguite in difformità dal permesso di costruire se il provvedimento impugnato risulta affetto da indeterminatezza e genericità, con particolare riguardo all’oggetto dello stesso, non essendo stati in alcun modo individuati e specificati sia gli abusi ritenuti sussistenti, sia le esatte parti dell’immobile che dovrebbero essere interessate dall’ordine di ripristino “per rendere conforme l’immobile alle prescrizioni degli strumenti urbanistico &#8211; edilizio”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00758/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01269/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Omero S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudiahilde Perugini, Simona Gentile, con domicilio eletto presso Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio 175;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Poggio A Caiano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
<b>Comune di Poggio A Caiano Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e Urbanistica</b>, in persona del Dirigente pro tempore, non costituitosi in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 25 del 5.04.2011, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e urbanistica del Comune di Poggio a Caiano, notificata alla ricorrente in data 21.04.2011, avente ad oggetto &#8220;Ordinanza per rimessa in pristino allo sta	</p>
<p>&#8211; della nota prot. 15752 del 11.11.2009, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Poggio a Caiano, recante &#8220;Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 di avvio del procedimento per illecito edilizio&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 3753 del 10.03.2010, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e urbanistica del Comune di Poggio a Caiano, recante &#8220;Sollecito inoltro documentazione&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 6805 del 10.05.2010, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e urbanistica del Comune di Poggio a Caiano;	</p>
<p>nonché per la condanna del Comune di Poggio a Caiano al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall società ricorrente a causa ed in conseguenza dell&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori C. Perugini;	</p>
<p>Ritenuto, a quella prima delibazione possibile in sede cautelare, che il ricorso sia provvisto di fumus, in quanto, come con lo stesso dedotto, il provvedimento impugnato risulta affetto da indeterminatezza e genericità, con particolare riguardo all’oggetto dello stesso, non essendo stati in alcun modo individuati e specificati sia gli abusi ritenuti sussistenti, sia le esatte parti dell’immobile che dovrebbero essere interessate dall’ordine di ripristino “per rendere conforme l’immobile alle prescrizioni degli strumenti urbanistico &#8211; edilizio”;<br />	<br />
Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che le stesse seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato a rifondere alla parte ricorrente le spese della fase cautelare, che liquida nella complessiva somma di euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 10 maggio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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