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	<title>7561 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7561 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7561</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Pullano Comune di Montorfano (Avv.ti Iannotta e Galbiati) c/ Barbavara di Gravellona (Avv.ti Tumbiolo e Longo) &#8211; Porro (Avv.ti Bassani e Sanino) &#8211; Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune di Montorfano (Avvocatura Generale dello Stato) la mancanza di crocesegno sul simbolo di lista e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Pullano<br /> Comune di Montorfano (Avv.ti Iannotta e Galbiati) c/ Barbavara di Gravellona (Avv.ti Tumbiolo e Longo) &#8211; Porro (Avv.ti Bassani e Sanino) &#8211; Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune di Montorfano (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la mancanza di crocesegno sul simbolo di lista e sul nome del candidato sindaco non costituisce mancata espressione del voto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni amministrative – manifestazione del voto – mancata apposizione di crocesegno sul simbolo di lista – nullità del voto &#8211; esclusione</p>
<p>2. Elezioni amministrative – manifestazione del voto – indicazione del cognome del candidato in corsivo e con svolazzo – segno di riconoscimento – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La lettura delle disposizioni concernenti le modalità di espressione del voto non deve essere meramente formalistica, in quanto se così fosse si porrebbe in contrasto con il principio di salvaguardia del voto, in virtù del quale la volontà dell’elettore non può essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata anche sotto un profilo soggettivo; pertanto, è irrilevante l’irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio espressamente riservato alla preferenza dei consiglieri, non costituendo la stessa inequivocabile prova della volontà di farsi riconoscere, ma semmai, un chiaro segno di rafforzamento dell’intenzione dell’elettore di attribuire il voto al candidato sindaco</p>
<p>2.  Non è nullo un voto espresso mediante scrittura in corsivo e con svolazzo, poiché la nullità del voto ricorre solo quando dalla scheda emerga in modo inoppugnabile l’intento dell’elettore di farsi riconoscere, per cui gli errori e le incertezze grafiche e i segni superflui (come nel caso in esame l’allungamento verso il basso dell’ultima vocale) non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, non essendo tali da rivelare in modo inoppugnabile ed univoco la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente						       																																																																																							</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello</p>
<p>n. 630 del 2004<br />
proposto dal</p>
<p><b>Comune di Montorfano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio Iannotta e Maurizio Galbiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo n. 111</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Tumbiolo e Lucio Filippo Longo ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, piazza della Marina n. 1</p>
<p>&#8211; <b>sigg. Marco Molteni, Stefano Mondelli, Stefano Capelli, Graziano Salvadè, Sabrina Balzaretti, Cristina Colombo, Piergiuseppe Marangoni, Bartolomeo Sibio</b>, n.c.</p>
<p>&#8211; <b>sig.ra Ivana Porro</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Bassani e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, viale Parioli n. 180</p>
<p>&#8211; <b>Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune di Montorfano</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato</p>
<p>n. 631 del 2004<br />
proposto dal</p>
<p><b>sig. Marco Molteni</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio Iannotta e Maurizio Galbiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo n. 111</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Tumbiolo e Lucio Filippo Longo ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, piazza della Marina n. 1</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Montorfano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio Iannotta e Maurizio Galbiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo n. 111</p>
<p>&#8211; i <b>sigg. Stefano Mondelli, Stefano Capelli, Graziano Salvadè, Sabrina Balzaretti, Cristina Colombo, Piergiuseppe Marangoni, Bartolomeo Sibio</b>, n.c.</p>
<p>&#8211; <b>sig.ra Ivana Porro</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Bassani e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, viale Parioli n. 180</p>
<p>&#8211; <b>Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune di Montorfano</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato</p>
<p>n. 632 del 2004<br />
proposto dalla</p>
<p><b>sig.ra Ivana Porro</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Bassani e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, viale Parioli n. 180</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Tumbiolo e Lucio Filippo Longo ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, piazza della Marina n. 1</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Montorfano</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.</p>
<p>&#8211; i <b>sigg. Marco Molteni, Stefano Mondelli, Stefano Capelli, Graziano Salvadè, Sabrina Balzaretti, Cristina Colombo, Piergiuseppe Marangoni, Bartolomeo Sibio</b>, n.c.</p>
<p>&#8211; <b>Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune di Montorfano</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R.Lombardia-Milano, Sezione seconda, n. 5938 del 19.12.2003.</p>
<p>Visti gli atti di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra Ivana Porro e del Ministero dell’Interno-Adunanza Presidenti Sezioni Elettorali Comune di Montorfano &#8211; nel ric. 630/2004; della sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona e del Ministero dell’Interno-Adunanza Presidenti Sezioni Elettorali Comune di Montorfano nel ric. n. 631 del 2004; della sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona e del Ministero dell’Interno-Adunanza Presidenti Sezioni Elettorali Comune di Montorfano nel ric. n. 632 del 2004,<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti e resistenti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza dell’11 maggio 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti	L.Iannotta, R.Tumbiolo, M.Bassani e Melillo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Nelle giornate del 25 e 26 maggio 2003 nel Comune di Montorfano si è svolta la competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.<br />
All’esito della procedura elettorale è stato proclamato Sindaco il sig. Marco Molteni, collegato con la lista n.1, avente come contrassegno “Liberi per Montorfano”, avendo ricevuto 462 voti contro i 460 del candidato Sindaco, sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona, collegato alla lista n. 2, avente come contrassegno “Montorfano della Libertà”.<br />
La sig.ra Barbavara di Gravellona ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunali, per la correzione del risultato elettorale e per la sua proclamazione a Sindaco, contestando la regolarità delle operazioni elettorali.<br />
In fatto ha dedotto:<br />
&#8211;	che alla lista n. 1 erano stati assegnati diversi voti (tre voti nella sezione n. 1, un voto nella sezione n. 2 e 3 voti nella sezione n. 3) contenuti in schede caratterizzate dalla mancanza del segno sul simbolo della lista o nel pertinente riquadro, ma recanti l’indicazione del cognome “Molteni”, preceduto a volte dal nome “Marco”, sulla parte tratteggiata del riquadro destinata a riportare la preferenza per i candidati consiglieri comunali;<br />	<br />
&#8211;	che nella terza sezione elettorale erano stati assegnati alla lista n. 1 diversi voti (almeno 2) contenuti in schede caratterizzate dalla apposizione del segno sul simbolo della lista n. 1 o nel pertinente riquadro, ma recanti l’indicazione del cognome “Molteni”, preceduto a volte dal nome “Marco”, sulla parte tratteggiata del riquadro destinata a riportare la preferenza per i candidati consiglieri comunali;<br />	<br />
&#8211;	che nella terza sezione era stato assegnato alla lista n. 1 un voto contenuto in scheda caratterizzata dall’indicazione di preferenza al candidato consigliere “Balzaretti” e da evidente ed abnorme segno grafico (“ghirigoro o svolazzo”) di riconoscimento;<br />	<br />
&#8211;	che dall’esame dei verbali della seconda sezione risultava una discordanza tra il numero dei votanti e il numero delle schede spogliate nonché tra il riquadro a pag. 33, dove era dato atto che aveva votato un elettore non iscritto nella lista della sezione e il riquadro riportato a pag. 25, ove non risultava alcun elettore non iscritto nelle liste della sezione ed ammesso a votare;<br />	<br />
&#8211;	che dall’esame dei verbali della terza sezione risultava una discordanza tra il numero totale dei votanti e la somma delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contenenti voti nulli e delle schede ritenute valide; risultava, inoltre, che erano state bollate 689 schede, mentre a scrutinio avvenuto sarebbero state rinvenute, tra quelle non utilizzate e quelle utilizzate, 688 schede.<br />	<br />
Ha, quindi, denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 64 del d.P.R. 16.5.1960 n. 570 e dell’art. 5 del d.P.R. 28.4.1993 n. 132, nonché l’eccesso di potere sotto più profili, in quanto avrebbero dovuto essere annullate le schede prive di crocesegno sul simbolo e quelle aventi crocesegno sul simbolo ma recanti il nome del candidato sindaco sulla parte tratteggiata destinata all’indicazione di un candidato alla carica di consigliere, il voto caratterizzato da ghirigoro o svolazzo, trattandosi di un chiaro segno di riconoscimento e, in ogni caso, le stesse operazioni elettorali avrebbero dovuto essere rinnovate per le irregolarità delle operazioni di scrutinio.<br />
Gli intimati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto la reiezione del ricorso perché infondato. Il Comune di Montorfano ne ha anche eccepito la inammissibilità per la genericità delle doglianze dedotte.<br />
La sig.ra Ivana Porro, candidata nella lista n. 1 ed eletta Consigliere comunale con la carica di vicesindaco, ha anche proposto ricorso incidentale, deducendo che nella terza sezione elettorale era stata illegittimamente annullata una scheda con doppia croce sul simbolo della lista n. 1, non potendo tale irregolarità essere considerata segno di riconoscimento del voto.<br />
Il TAR ha disposto istruttoria e, a seguito di verifica delle schede delle tre sezioni, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Barbavara, in quanto ha ritenuto nulle una scheda della prima sezione e quattro schede della seconda sezione, perché prive di crocesegno sul simbolo e recanti il nome del candidato sindaco nella parte destinata all’indicazione del candidato consigliere, nonchè il voto espresso con ghirigoro o svolazzo, costituendo detta modalità chiaro segno di riconoscimento. Ha respinto il ricorso incidentale della sig.ra Porro, confermando la nullità della scheda recante il doppio crocesegno trattandosi anche in questo caso di elemento di riconoscimento.<br />
Il Comune di Montorfano, il sig. Marco Molteni e la sig.ra Ivana Porro con separati appelli hanno chiesto la riforma della sentenza, reiterando, in via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado. Nel merito hanno dedotto la violazione del principio della domanda, avendo il TAR modificato il thema decidendum, e hanno, comunque illustrato i motivi di infondatezza dell’originario ricorso.<br />
La sig.ra Barbavara di Gravellona si è costituita nei tre giudizi ed ha illustrato i motivi di infondatezza degli appelli; ha, inoltre, ribadito, ai fini della conferma della sentenza impugnata, le tesi difensive svolte con l’orginario ricorso.<br />
Per il Ministero Interno-Adunanza Presidenti Sezioni Elettorali Comune di Montorfano si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.<br />
L’appellante Comune Di Montorfano, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20.1.2004, con atto del 28.1.2004, ha revocato il mandato conferito al proprio difensore, dichiarando di voler rinunciare all’appello, ed ha contestualmente invitato lo stesso a formalizzare la rinuncia. Questi ha provveduto mediante notifica dell’atto suddetto, in data 10.2.2004, alle sig.re Barbavara di Gravellona e Porro Ivana nel loro domicilio elettivo.<br />
In prossimità dell’udienza fissata per la discussione degli appelli le parti private hanno depositato memorie difensive.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 &#8211; I tre appelli vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.<br />
2 &#8211; Il Collegio ritiene di dovere prioritariamente esaminare, per ragioni di ordine logico, i ricorsi in appello proposti dai sigg. Marco Molteni e Ivana Porro.<br />
3 &#8211; L’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso per pretesa carenza di specificità dei motivi di gravame dedotti dalla sig.ra Barbavara di Gravellona, disattesa dal TAR e ribadita dall’appellante Molteni nel presente grado del giudizio, è infondata.<br />
Correttamente il giudice di primo grado ha, infatti, dichiarato ammissibile il ricorso, in quanto recante l’indicazione dei vizi denunciati, l’indicazione del numero delle schede contestate e l’indicazione delle specifiche sezioni elettorali cui le schede si riferivano.<br />
4 &#8211; Nel merito gli appelli sono fondati e ciò esime il Collegio dall’esame della censura di violazione della domanda &#8211; avendo il TAR riconosciuto la nullità di un numero di schede diverso rispetto a quello indicato per le varie sezioni dalla ricorrente &#8211; che l’appellante Molteni rivolge alla sentenza impugnata, anche perchè la sua eventuale fondatezza non sarebbe risolutiva della controversia.<br />
5 &#8211; Il TAR ha affermato che erano stati indebitamente assegnati alla lista n. 1 “Liberi per Montorfano” sei voti contenuti “in schede non recanti voto di lista o per il candidato sindaco ovvero in scheda recante segni di riconoscimento”.<br />
In particolare ha precisato:<br />
a) &#8211; che nella documentazione delle schede valide della I sezione elettorale e in quella della III sezione erano state rinvenute, rispettivamente, una e quattro schede le quali non contenevano alcun crocesegno sul simbolo della lista e recavano, invece, la scritta “Marco Molteni” sulla riga riservata all’indicazione delle preferenze per i candidati consiglieri comunali di detta lista;<br />
a.a.) &#8211; che tali schede non potevano essere apprezzate come recanti voti per la lista n. 1 e, quindi, per il candidato sindaco Molteni Marco, non contenendo alcuna espressione di voto per il candidato sindaco, lasciando semmai intendere che gli elettori non volessero il sig. Marco Molteni come sindaco, ma come consigliere comunale e che, pertanto, non avessero l’intento di votarlo come candidato sindaco;<br />
b) &#8211; che nella documentazione delle schede valide della III sezione elettorale era stata rinvenuta una scheda recante crocesegno sull’emblema della lista n. 1 e, sulla riga riservata alla votazione dei candidati consiglieri, l’indicazione del cognome del candidato Balzaretti scritta in corsivo e con la “i” finale terminante con uno svolazzo;<br />
b.b) &#8211; che tale scheda doveva essere ritenuta nulla, in quanto la scrittura in corsivo con lo svolazzo finale costituiva chiaro segno di riconoscimento.<br />
In conclusione, dovendo essere sottratti sei voti dai 462 conseguiti dal candidato sindaco Molteni, risultava vincitrice della competizione elettorale, con 460 voti, la sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona, che veniva, pertanto, proclamata eletta.<br />
6 &#8211; Le argomentazioni del giudice di primo grado non possono essere condivise.<br />
Infatti, quanto al punto sub a) &#8211; tenuto conto che la giurisprudenza in materia è nel senso che la lettura delle disposizioni concernenti le modalità di espressione del voto non deve essere meramente formalistica, in quanto se così fosse si porrebbe in contrasto con il principio di salvaguardia del voto, in virtù del quale la volontà dell’elettore non può essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata anche sotto un profilo soggettivo &#8211; il Collegio ritiene che sia irrilevante l’irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio espressamente riservato alla preferenza dei consiglieri, non costituendo la stessa inequivocabile prova della volontà di farsi riconoscere, ma semmai, contrariamente a quanto ha ritenuto il TAR e, nella specie, anche in considerazione delle ipotizzabili condizioni socio culturali della ristretta collettività chiamata ad esprimere il voto (poco più di 2.000 elettori, come si evince dai verbali delle operazioni elettorali), un chiaro segno di rafforzamento dell’intenzione dell’elettore di attribuire il voto al candidato sindaco.<br />
Nè appare decisiva in senso contrario la giurisprudenza richiamata dall’appellata, perchè le pronunce del giudice di primo grado e del giudice di appello, concernenti competizioni elettorali svoltesi nella regione siciliana &#8211; peraltro, secondo le specifiche disposizioni normative nella stessa vigenti &#8211; risultano, nel contesto della giurisprudenza, del tutto isolate.<br />
Per quanto concerne poi la pretesa nullità del voto espresso mediante scrittura in corsivo e con svolazzo, la tesi dell’originaria ricorrente, fatta propria dal TAR, va disattesa, dovendosi anche a tale riguardo ribadire che la nullità del voto ricorre solo quando dalla scheda emerga in modo inoppugnabile l’intento dell’elettore di farsi riconoscere, per cui gli errori e le incertezze grafiche e i segni superflui (come nel caso in esame l’allungamento verso il basso dell’ultima vocale) non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, non essendo tali da rivelare in modo inoppugnabile ed univoco la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto.<br />
7 &#8211; Il TAR ha assorbito gli altri motivi di gravame dedotti dall’originaria ricorrente, che riguardavano la regolarità delle operazioni elettorali e che vanno, pertanto, in questa sede esaminati in quanto reiterati dall’interessata.<br />
Questa sostiene:<br />
A) che dai verbali della seconda sezione risulterebbe una discordanza tra il numero dei votanti ed il numero delle schede spogliate e che nell’apposito riquadro, a pag. 25, non sarebbe stato verbalizzato che aveva votato un elettore non iscritto nelle liste della sezione.<br />
La censura è infondata.<br />
Al § 25 del verbale (pag. 33) si dà atto che il numero dei votanti della sezione è pari a 770 (769 iscritti + un elettore non iscritto). Al successivo § 27 si accerta che il numero delle schede autenticate non utilizzate è pari a 171. Infine al § 38 si accerta che il numero delle schede spogliate è pari a 599.<br />
Attesa la piena corrispondenza tra il numero dei votanti, espressamente comprensivo dell’elettore non iscritto, e la somma delle schede non utilizzate e delle schede spogliate, del tutto irrilevante appare la circostanza della mancata verbalizzazione riguardante l’elettore non iscritto, trattandosi di una mera irregolarità;<br />
B) che dai verbali della terza sezione risultava una discordanza tra il numero dei votanti e la somma delle schede bianche, nulle, contenenti voti nulli e delle schede valide e che, inoltre, sarebbero state bollate 689 schede, mentre a scrutinio avvenuto sarebbero state rinvenute 688 schede.<br />
Entrambi i profili di censura sono infondati: il primo perchè non tiene conto della scheda contestata (v. § 35), il secondo perchè non tiene conto che una scheda non era stata utilizzata, in quanto deteriorata, ed era stato, quindi, necessario autenticare, nel corso della votazione, un’altra scheda in sostituzione di quella deteriorata (v. §§ 23 e 24).<br />
7 &#8211; Per le ragioni che precedono gli appelli in epigrafe vanno accolti e, per l’effetto, il ricorso di primo grado va respinto (tale pronuncia travolge il ricorso incidentale proposto in primo grado dalla sig.ra Ivana Porro, che il TAR aveva respinto con il capo di sentenza appellato dall’interessata).<br />
8 &#8211; Il ricorso in appello del Comune di Montorfano va, invece, dichiarato improcedibile, essendo venuto meno, per effetto dell’accoglimento degli appelli suddetti, l’interesse alla decisione.<br />
9 &#8211; Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, riunisce i ricorsi in epigrafe; accoglie i ricorsi nn. 631 e 632 del 2004 e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado; dichiara improcedibile il ricorso n. 630 del 2004.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio dell’11 e 25 maggio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Agostino	ELEFANTE	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe	FARINA	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Paolo	BUONVINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Cesare	LAMBERTI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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