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	<title>754 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>754 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.754</a></p>
<p>Pres. Torsello &#8211; Est. Durante Sull’insufficienza della richiesta online per la dimostrazione dei requisiti di iscrizione alla Camera di commercio 1. Contratti della P.A. – Gare – Requisiti partecipazione – Camera di commercio – Iscrizione – Richiesta online – Sufficienza – Esclusione – Ragioni. 1. Il termine di presentazione delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello &#8211; Est. Durante</span></p>
<hr />
<p>Sull’insufficienza della richiesta online per la dimostrazione dei requisiti di iscrizione alla Camera di commercio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Contratti della P.A. – Gare – Requisiti partecipazione – Camera di commercio – Iscrizione – Richiesta <em>online </em>– Sufficienza – Esclusione – Ragioni.</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle pubbliche gare costituisce il <em>discrimen</em> temporale entro il quale il concorrente deve a pena di esclusione possedere i requisiti di partecipazione. Pertanto qualora venga richiesto come requisito di gara l’iscrizione alla Camera di Commercio,&nbsp; la richiesta di iscrizione presentata <em>online</em> non attribuisce la valenza propria del provvedimento di iscrizione, poiché questa viene accolta solo previa verifica positiva dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="text-align: right; line-height: 1.6;">&nbsp;</span></p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00754/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 03805/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 3805 del 2015, proposto da De Sanni Anna nella qualità di titolare della omonima ditta De Sanni Anna, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fausto Corti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio, n. 1;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			il Comune di Rocca di Mezzo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Camerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, n. 1;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Robur Marsorum s.r.l.;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila Sezione I n. 158 del 12 marzo 2015, resa tra le parti, concernente affidamento della gestione dell&#8217;ostello del camoscio<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Mezzo;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il Consigliere Doris Durante;<br />	<br />
			Uditi per le parti l’avvocato Danilo d&#8217;Arpa su delega dell&#8217;avvocato Fausto Corti e l’avvocato Anna Rossi su delega dell&#8217;avvocato Franceco Camerini;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>			1.- De Sanni Anna nella qualità di titolare della omonima ditta partecipava alla procedura aperta indetta dal Comune di Rocca di Mezzo per l’affidamento in gestione dell’edificio comunale adibito a struttura ricettiva denominato “Ostello del Camoscio” situato nella frazione di Rovere.<br />	<br />
			La gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedeva come requisito di partecipazione la iscrizione alla Camera di Commercio.<br />	<br />
			La ditta De Sanni veniva esclusa in quanto dalla visura camerale risultava che era stata iscritta alla camera di commercio alla data del 3 dicembre 2014 e, quindi, successivamente al 27 novembre 2014, data di scadenza di presentazione della istanza di partecipazione.<br />	<br />
			2.- Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 33 del 2015 De Sanni Anna chiedeva l’annullamento del provvedimento di esclusione, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:<br />	<br />
			2.1- violazione dell’articolo 48 del d.p.r. n. 163 del 2006;<br />	<br />
			2.2- violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento;<br />	<br />
			2.3- violazione della <em>lex specialis </em>di gara e dell’articolo 11 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581; errore di fatto e difetto di motivazione.<br />	<br />
			3.- Il TAR dell’Abruzzo con la sentenza n. 158 del 2015 resa in forma semplificata rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sulle considerazioni che:<br />	<br />
			a) la ricorrente non aveva documentato il possesso del requisito di iscrizione alla camera di commercio mediante certificazione o autocertificazione, ma mediante il deposito della “ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica all’ufficio del registro delle imprese di L’Aquila della richiesta di iscrizione nella sezione speciale con qualifica di piccolo imprenditore presentata in data 24 novembre 2014”;<br />	<br />
			b) il bando prevedeva espressamente la produzione del certificato di iscrizione alla camera di commercio anche a mezzo autocerticazione che è documento formalmente diverso dalla ricevuta di richiesta di iscrizione;<br />	<br />
			c) la iscrizione alla camera di commercio non risale alla data di presentazione della domanda ma decorre dalla data di inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico;<br />	<br />
			d) l’acquisizione del certificato da parte della stazione appaltante non fa venir meno la mancata produzione da parte della ditta della certificazione richiesta.<br />	<br />
			4.- Con atto di appello De Sanni Anna nella qualità in atti ha impugnato la suddetta sentenza, di cui chiede la riforma per <em>error in iudicando </em>alla stregua dei seguenti motivi:<br />	<br />
			4.1- errore di fatto, perché avrebbe reso la autodichiarazione richiesta dal bando di gara comprensiva anche della iscrizione alla camera di commercio;<br />	<br />
			4.2- errore di diritto perché la comunicazione unica prevista dall’articolo 9 della legge n. 7/2007 farebbe luogo della iscrizione alla camera di commercio;<br />	<br />
			4.3- errore di fatto perché il TAR non avrebbe valutato che l’esclusione era stata disposta anche a causa della presunta inattività, circostanza irrilevante non essendo prevista dalla <em>lex di gara.</em><br />	<br />
			5.- Si è costituito in giudizio il Comune di Rocca di Mezzo che ha eccepito la improcedibilità dell’appello per mancata impugnazione dell’atto di aggiudicazione della gara intervenuta in data 19 giugno 2015 e tempestivamente comunicata alla ditta ricorrente ed ha controdedotto alle censure concludendo per il rigetto dell’appello.<br />	<br />
			6.- Con memoria difensiva l’appellante ha dichiarato di avere interesse alla decisione di merito ai fini dell’azione risarcitoria che avrebbe azionato con separato ricorso nei confronti del Comune di Rocca di Mezzo ed ha sostenuto che, comunque, l’azione di condanna comporta l’implicita impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, seppure non ai fini del suo annullamento ma dell’accertamento dell’antigiuridicità che costituisce uno dei presupposti dell’azione risarcitoria.<br />	<br />
			Le parti hanno depositato memorie di replica e, alla pubblica udienza del 5 novembre 2015, il giudizio è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
			7.- L’appello è improcedibile oltre che infondato nel merito.<br />	<br />
			8.- E’ principio acquisito quello secondo cui nel processo amministrativo il ricorso avverso la esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso.<br />	<br />
			Infatti l’eventuale annullamento della esclusione che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 1°aprile 2015, n. 1714; sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3630; sez. III, 25 gennaio 2013, n. 48; sez. VI 20 ottobre 2010, n. 7586).<br />	<br />
			Quanto alla circostanza che la ricorrente abbia chiesto anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni da attività illegittima, essa non consente al giudice di prescindere dalle norme processuali che fissano termini perentori per l’impugnazione degli atti, consentendo una pronuncia di accertamento della legittimità o meno dell’atto che non sia stato impugnato nei termini.<br />	<br />
			L’appello va di conseguenza dichiarato improcedibile.<br />	<br />
			9.- Ad ogni buon conto e per mera completezza, va rilevata anche l’infondatezza nel merito dell’appello e la correttezza della sentenza impugnata.<br />	<br />
			E’ incontestato, infatti, che la ricorrente in sede di partecipazione alla gara non produceva né la certificazione né autodichiarazione comprovante il possesso della sua iscrizione alla camera di commercio ma solamente la prova della richiesta di iscrizione presentata <em>on line</em>.<br />	<br />
			Da ciò l’evidente violazione della disposizione del capitolato d’oneri approvato unitamente al bando di gara, che in ordine ai requisiti di partecipazione (“<em>requisiti richiesti e modalità di presentazione dell’offerta</em>”) disponeva che “<em>tutti i partecipanti dovranno, pena l’esclusione, essere iscritti, per le attività economiche inerenti all’oggetto della concessione, nel registro della Camera di Commercio…da documentare con specifica certificazione</em>”.<br />	<br />
			Invero, la ricorrente alla data di presentazione dell’offerta non era iscritta alla camera di commercio così come veniva accertato dalla stazione appaltante che nell’esercizio del soccorso istruttorio seppure officioso acquisiva la visura camerale, dalla quale risultava che l’iscrizione era intervenuta in data 3 dicembre 2014, quindi oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione.<br />	<br />
			Poiché il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle pubbliche gare costituisce il <em>discrimen</em> temporale entro il quale il concorrente deve a pena di esclusione possedere i requisiti di partecipazione, la commissione legittimamente disponeva l’esclusione della ditta ricorrente per mancanza del requisito di partecipazione richiesto dalla <em>lex </em>di gara.<br />	<br />
			10.- Né può condividersi la prospettazione sulla retrodatazione della iscrizione alla camera di commercio alla data di presentazione della domanda, desunta dalla ricorrente dall’esito positivo della sua domanda con conseguente iscrizione e dalla disposizione introdotta dall’articolo 9 della legge n. 7/2007 a tenore della quale la presentazione della comunicazione unica “<em>vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al registro delle imprese</em>” e costituisce “<em>titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale</em>”.<br />	<br />
			La disposizione citata che è espressione del tendenziale principio di semplificazione del procedimento amministrativo non attribuisce alla domanda di iscrizione la valenza propria del provvedimento di iscrizione, atteso che esso segue alla verifica positiva dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.<br />	<br />
			Ne consegue che nella materia delle gare pubbliche il requisito della iscrizione camerale non è surrogabile dalla prova di aver presentato la domanda di iscrizione, in quanto il certificato non è richiesto solamente ai fini dell’esercizio dell’attività da parte dell’aggiudicataria, ma quale prova del possesso delle condizioni soggettive e oggettive cui è subordinata la iscrizione, il cui accertamento demandato all’ente camerale è implicito nella iscrizione.<br />	<br />
			In tale ottica la iscrizione assume valenza costitutiva e non può che decorrere dal momento in cui è disposta la iscrizione.<br />	<br />
			Per le ragioni esposte non può che essere rilevata la legittimità dell’operato della stazione appaltante, così come evidenziato dal TAR Abruzzo con percorso motivazionale corretto.<br />	<br />
			11.- In conclusione, fermo quanto sin qui esposto, l’appello va dichiarato improcedibile.<br />	<br />
			Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br />	<br />
			Condanna De Sanni Anna quale titolare della omonima ditta a pagare al Comune di Rocca di Mezzo la somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge per le spese di questo grado di giudizio.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Mario Luigi Torsello, Presidente<br />	<br />
			Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
			Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
			Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere				</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 25/02/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>	<br />
			&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2016-n-754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli Avionord S.r.l. (avv.ti L. Griselli, M. Salina e G. Martelli) c/ Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari (avv. M. Mura) e nei confronti di Sardinian Sky Service S.r.l. (avv.ti F. Nardocci, S. Carloni e L. Pau) 1. Contratti della P.A. – Gara – Certificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli<br /> Avionord S.r.l. (avv.ti L. Griselli, M. Salina e G. Martelli) c/ Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari (avv. M. Mura) e nei confronti di Sardinian Sky Service S.r.l. (avv.ti F. Nardocci, S. Carloni e L. Pau)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Certificazione di qualità – Natura – Requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa &#8211; Avvalimento – Ammissibilità – Sussiste </p>
<p>2. Trasporti – Trasporto aereo – Certificato di Operatore Aereo – Portata &#8211; Sistema di qualità assimilabile ad ISO 9000 – Vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell&#8217;organizzazione complessiva, è da considerarsi requisito di idoneità tecnico organizzativa dell&#8217;impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un&#8217;impresa, assicurando che l&#8217;impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto; pertanto, la certificazione di qualità, afferendo alla capacità tecnica dell&#8217;imprenditore, ben può essere in linea di principio oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.</p>
<p>2. La certificazione COA (certificato di operatore aereo) implica necessariamente l&#8217;esistenza di un sistema di qualità definito sulla medesima base teorica ISO 9000 e la correlata presenza di un responsabile della qualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 985 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Avionord S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Griselli, Marco Salina, Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Martelli in Cagliari, via San Lucifero, 56; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso Matilde Mura in Cagliari, via Ancona n. 3; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Sardinian Sky Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Nardocci, Silvio Carloni, Luigi Pau, con domicilio eletto presso Luigi Pau in Cagliari, piazza Repubblica, 22; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della nota del 16.10.2013, emessa dall&#8217;Azienda Ospedaliera &#8221; Brotzu&#8221;, avente ad oggetto la gara per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto urgente con aeromobili ad ala fissa di equipe mediche di prelievo organi umani a scopo di trapianto per un period<br />
&#8211; della delibera n. 1655 del 17.10.2013 di revoca dell’aggiudicazione nei confronti dell&#8217;odierna ricorrente;<br />
&#8211; l&#8217;eventuale aggiudicazione in favore della Sardinian Sky service;<br />
&#8211; il silenzio &#8211; diniego opposto dal &#8220;Brotzu&#8221; a fronte dell’informativa dell&#8217;intento di proporre ricorso;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e correlato; <br />
e con i motivi aggiunti depositati 14.2.2014:<br />
&#8211; della delibera n. 43 del 14.1.2014, emessa dall&#8217;Azienda Ospedaliera &#8220;Brotzu&#8221;, trasmessa con nota del 16.1.2014, con cui è stato assegnato alla controinteressata l&#8217;appalto in oggetto e di &#8221; disporre l&#8217;immediata esecutività del contratto in parola ai sens<br />
<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e di Sardinian Sky Service S.r.l.;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone la ricorrente di avere partecipato alla “procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto urgente con aeromobili ad ala fissa di equipe mediche di prelievo organi umani a scopo di trapianto per un periodo di anni tre con opzione di proroga per altri due” indetta dalla Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari.<br />
Nella seduta del 14 settembre 2012 la Commissione giudicatrice ha aperto gli unici due plichi pervenuti contenenti le offerte di Avionord e di Sardinian Sky service ammettendo entrambe le partecipanti al prosieguo della procedura. <br />
All’esito della stessa l’appalto veniva aggiudicato ad Avionord.<br />
Sardinian Sky service proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione, rubricato al n. R.G. 668/2013.<br />
In pendenza di giudizio l’Amministrazione faceva pervenire ad Avionord il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva contenente le seguenti motivazioni:<br />
“<i>Ed invero – come riconosciuto dalla medesima – alla data del 07.09.2012 il Durc della Società Airumbria risultava negativo, laddove è pacifico che il relativo requisito deve sussistere alla data di partecipazione alla gara fino all’esaurimento delle prestazioni oggetto del contratto. E ciò senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale, peraltro, nella specie, entrambi sussistenti.</i><br />
<i>Pertanto, non essendo altresì pervenuta, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 36/2013 del 6.09.2013 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, alcuna certificazione che attesti la sussistenza e l’importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, si comunica che il procedimento di revoca dell’aggiudicazione si deve intendere concluso e che codesta Compagnia aerea è esclusa dalla gara”.</i><br />
Avverso gli atti indicati in epigrafe ha proposto ricorso Avionord deducendo le seguenti articolate censure: <br />
A) quanto all’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione nei confronti di Avionord s.r.l.<br />
1) violazione dell’art. 38, comma 1 lett. I) e comma 2 d.lgs. 163/2006, violazione dell’art. 2, comma 2 del d.l. 210/2002 (L. 266/2002), violazione eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti, violazione dell’art. 2 L. 11 novembre 2011 n. 180;<br />
2) contraddittorietà ed illogicità dell’operato dell’Amministrazione, travisamento e difetto dei presupposti, difetto di motivazione;<br />
3) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, violazione del principio di proporzionalità, violazione della lex specialis di gara, difetto dei presupposti e travisamento;<br />
B) quanto all’illegittimità della partecipazione di Sardinian sky service s.r.l., domanda subordinata;<br />
4) violazione dell’art. 49 d.lgs. 163 del 2006, violazione del bando e del disciplinare di gara, difetto dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria, violazione dei principi di concorrenzialità, buon andamento, parità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione;<br />
5) violazione sotto altro profilo dell’art. 49 d.lgs. 163 del 2006, violazione dell’art. 88 d.P.R. 207/2010, violazione del bando e del disciplinare di gara, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria;<br />
6) violazione sotto altro profilo dell’art. 49 d.lgs. 163 del 2006, violazione dell’art. 88 d.P.R. 207/2010 con particolare riferimento alla certificazione ISO 9001:2008, violazione del bando e del disciplinare di gara, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria;<br />
7) illegittimità dell’ammissione di Sardinian sky service per omessa indicazione degli oneri di sicurezza nella propria offerta, violazione degli artt. 46 comma 1 bis, 81 e 87 comma 4 d.lgs. 163 del 2006, violazione dell’art. 26 d.lgs. 81/2008, violazione del disciplinare di gara (pag. 10), eccesso di potere per difetto di istruttoria;<br />
8) violazione del disciplinare e degli artt. 3 e 7 del capitolato speciale, disparità di trattamento violazione dell’art. 2 d.lgs. 163 del 2006, violazione del principio del contrarius actus, violazione della direttiva 93/432/CE e del d.lgs. 46/97;<br />
9) violazione della lex specialis, violazione della par condicio, difetto di istruttoria, carenza dell’offerta tecnica Ssrdinian sky, violazione dell’art. 38 comma 1 lett. h) d.lgs. 163 del 2006;<br />
C) quanto alle misure sanzionatorie accessorie al provvedimento di revoca: autonoma illegittimità delle stesse;<br />
10) violazione per falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. 163 del 2006, carenza dei presupposti dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’AVCP.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare. <br />
Si costituivano l’Amministrazione intimata e la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Il 14 dicembre 2013 la controinteressata depositava memoria difensiva.<br />
Il 15 dicembre 2013 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.<br />
Il 16 dicembre 2013 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Il 27 gennaio 2014 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Il 12 febbraio 2014 la ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della delibera n. 43 del 14.1.2014, emessa dall&#8217;Azienda Ospedaliera &#8221; Brotzu&#8221;, trasmessa con nota del 16.1.2014, con cui è stato assegnato alla controinteressata l&#8217;appalto in oggetto e di &#8221; disporre l&#8217;immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell&#8217;art. 11 c. 12 del D.Lgs 163/12.4.2006&#8243;. <br />
L’8 marzo 2014 l’Amministrazione e la controinteressata depositavano memorie difensive.<br />
Il 10 marzo 2014 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Il 28 aprile 2014 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Il 2 maggio 2014 la controinteressata depositava memoria difensiva.<br />
Alla udienza pubblica del 14 maggio 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
Va subito osservato, quanto alla revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti di Avionord s.r.l., che non può essere messa in discussione la circostanza (pacifica) che in sede di verifica dei requisiti sia stata accertata l’esistenza di un Durc irregolare relativamente alla posizione di Airumbria (ausiliaria di Avionord).<br />
Il Durc era irregolare sia con riferimento alla posizione Inail sia con riferimento alla posizione Inps.<br />
Va ricordato quanto segue:<br />
a) in tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 38, comma 1, lett. i), d.lg. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70/2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di &#8220;&#8201;violazione grave&#8201;&#8221; non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l&#8217;aggiudicazione di appalti con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. L&#8217;assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell&#8217;offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, quand&#8217;anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 04 maggio 2012, n. 8);<br />
b) ancora di recente il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 38 comma 1 lett. i), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, e la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l&#8217;aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Consiglio di Stato, sez. V, 08 aprile 2014, n. 1647);<br />
c) l’art. 49, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 impone che la società ausiliaria possegga tutti i requisiti richiesti dall’art. 38 del medesimo d.lgs. per la partecipazione alla gara, tra cui è ricompreso anche il fatto di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.<br />
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte i primi tre motivi di ricorso devono essere rigettati. <br />
Resta da esaminare la domanda proposta in via subordinata dalla ricorrente affidata ai motivi di ricorso dal n. 4 al n. 9.<br />
Con il quarto motivo Avionord lamenta che Sardinian sky service per partecipare alla procedura non ha fatto valere requisiti propri ma si è avvalsa dei requisiti di Aeromed s.r.l. che però non è titolare di un proprio C.O.A. (certificato di operatore aereo) e non è legittimata a svolgere alcuna delle attività dedotte nell’oggetto dell’appalto.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Si deve convenire con la ricostruzione operata dalla difesa della controinteressata nella memoria depositata il 14 dicembre 2014 laddove si fa riferimento ai certificati di regolare esecuzione relativi ad appalti uguali rispetto a quello oggetto della gara per cui è causa (documenti contrassegnati al n. 2 produzioni della controinteressata).<br />
Essendo Sardinian sky service in possesso del C.O.A. non sussisteva alcun impedimento al ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 163 del 2006. E’ pertanto, per le medesime ragioni, infondato anche il quinto motivo di ricorso.<br />
Con il sesto motivo di ricorso Avionord lamenta che Sardinian sky service non è stata esclusa pur essendo priva del Certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 del sistema di gestione della qualità nello specifico settore oggetto dell’appalto espressamente richiesto a pena di esclusione dal punto 11 del disciplinare di gara e si è avvalsa anche per questo requisito dell’ausiliaria Aeromed service Italia s.r.l.. <br />
Anche questa censura è infondata.<br />
Intanto la ricorrente richiama a supporto delle proprie argomentazioni quella giurisprudenza definita “più recente e persuasiva” secondo cui “l’avvalimento non può essere validamente utilizzato per integrare detta certificazione che rientra nella previsione del’art. 43 d.lgs. 163 del 2006”. Riporta a sostegno di tali argomentazioni un intero stralcio della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 24 aprile 2013 n. 4126.<br />
Ebbene, su questo punto il Collegio osserva che la giurisprudenza più recente sia dei giudici di primo grado sia del Supremo Consesso non è consolidata nel senso ritenuto dalla ricorrente. Invero, viene anche affermato che l’istituto dell’avvalimento è di immediata e generale applicazione, sicché deve ritenersi che ben può l’avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica (T.a.r. Veneto, sez. I, 30 gennaio 2014, n. 128).<br />
E viene ricordato che non si “può sottacere l&#8217;avviso, anche di altre Sezioni di questo Consiglio, per cui, se tutti i requisiti tecnico &#8211; professionali possono costituire oggetto di avvalimento per il legislatore europeo, dunque ciò può riguardare le certificazioni di qualità aziendale. Tanto in relazione all&#8217;art. 48, Par. 2), lett. jii) della dir. n. 2004/18/CE, in virtù del quale l&#8217;operatore può dimostrare la propria capacità tecnica per i prodotti da fornire per mezzo, tra l&#8217;altro, di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità” (Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887).<br />
E’ utile riportare interamente quanto sul punto recentemente statuito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato:<br />
“L&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, di immediata e generale applicazione, è infatti finalizzato a consentire in concreto la concorrenza, aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico &#8211; finanziario o tecnico &#8211; organizzativo, consentendo a questi ultimi di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese.<br />
L&#8217;istituto in esame, di derivazione comunitaria e già previsto dagli articoli 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, è attualmente disciplinato dall&#8217;art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006, secondo cui il concorrente &#8220;può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico &#8211; finanziario, tecnico &#8211; organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell&#8217;attestazione SOA di altro soggetto&#8221;.<br />
La formulazione del citato art. 49 è molto ampia e non prevede alcuna specifica limitazione od espresso divieto, sicché non v&#8217;è ragione di ritenere che l&#8217;avvalimento non possa riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo detta certificazione ai requisiti di capacità tecnica.<br />
In proposito, del resto, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di precisare che &#8220;la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell&#8217;organizzazione complessiva, è da considerarsi anch&#8217;essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell&#8217;impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un&#8217;impresa, assicurando che l&#8217;impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez V, 6 marzo 2013, n. 1368, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1459).<br />
Afferendo, dunque, la certificazione di qualità alla capacità tecnica dell&#8217;imprenditore, essa ben può essere in linea di principio oggetto di avvalimento, ai sensi del predetto art. 49 d.lgs. n. 163/2006. Né, peraltro, la procedura di gara in questione contiene alcuna specifica norma che escluda la certificazione di qualità dal novero dei requisibili comprovabili con il ricorso all&#8217;avvalimento, ben potendo quindi quest&#8217;ultima essere posseduta dalla sola impresa ausiliaria, come correttamente ritenuto dal primo giudice” (Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2013 n. 6125).<br />
Ma oltre alle considerazioni in diritto appena riportate è utile ricordare che Sardinian sky service si è avvalsa dei requisiti di Aeromed s.r.l. ma che la prima è in possesso del C.O.A. e, di conseguenza, della certificazione di qualità aeronautica.<br />
La questione dei rapporti tra certificazione ISO 9000 e C.O.A. è stata affrontata compiutamente in un pregevole precedente del Supremo consesso che ha avuto modo di statuire che “la certificazione COA implica necessariamente l&#8217;esistenza di un sistema di qualità definito sulla medesima base teorica ISO 9000 e la correlata presenza di un responsabile della qualità; risulta altresì che, &#8220;in aggiunta&#8221; a ciò, la JAR &#8211; OPS 1 caratterizza il sistema di qualità come garante interno delle condizioni di &#8220;sicurezza aeronautica&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5800).<br />
La censura è pertanto infondata.<br />
I motivi contrassegnati ai nn. 7, 8 e 9 sono inammissibili giusta eccezione sollevata dalla difesa della controinteressata. <br />
Ed invero, va ricordato che nel settore dei contratti pubblici, la legittimazione si dimostra, normalmente, mediante la legittima partecipazione alla gara. <br />
Il ricorrente principale è stato qui escluso dalla procedura, per difetto dei requisiti di partecipazione e, per le censure sopra individuate è venuta meno la sua legittimazione ad agire. <br />
Se ci si riferisce al caso dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, è noto che la regola esposta subisce un’eccezione nel caso in cui il ricorrente principale faccia valere un vizio relativo alla stessa fase della procedura cui si riferisce il vizio fatto valere dal ricorrente incidentale; in questi casi, caratterizzati da una &#8220;simmetria escludente&#8221;, è necessario procedere all’esame contestuale delle censure prospettate in entrambi i ricorsi. <br />
E’ per questo motivo che, una volata esaminate le censure riguardanti la revoca dell’aggiudicazione disposta in danno di Avionord, il Collegio ha ritenuto di esaminare anche le censure contenute nei motivi 4, 5 e 6 in quanto caratterizzati da quella “simmetria escludente” cui si è fatto sopra riferimento. <br />
Gli ulteriori motivi dedotti avverso gli atti impugnati riguardano invece l’offerta della ditta Sardinian sky service e sono inammissibili per le ragioni esposte. <br />
Resta da esaminare il decimo motivo di ricorso. <br />
Anch’esso è infondato.<br />
La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall&#8217;art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell&#8217;affidatario, intendendosi per fatto dell&#8217;affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile: dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all&#8217;art. 38 del d.lgs. citato (Cons. di Stato, Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 8).<br />
Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato.<br />
Le spese, vista la peculiarità del caso e le questioni interpretative sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Giorgio Manca, Consigliere<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-9-2014-n-754/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2014 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2013-n-754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2013-n-754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2013-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.754</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; P. Grauso Est. C.T. Angelini (Avv. P. Frisani) contro il Ministero dell&#8217;Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) e l’I.N.P.S. (Avv.ti A.F.P. Micheli e D. Marinuzzi) sulla giurisdizione, sulla prescrizione e sulla &#8220;riliquidazione&#8221; del trattamento di quiescenza con il computo dei benefici di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2013-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2013-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; P. Grauso Est.<br /> C.T. Angelini (Avv. P. Frisani) contro il Ministero dell&#8217;Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) e l’I.N.P.S. (Avv.ti A.F.P. Micheli e D. Marinuzzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione, sulla prescrizione e sulla &ldquo;riliquidazione&rdquo; del trattamento di quiescenza con il computo dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922 previsti per gli invalidi di guerra ed estesi agli invalidi per servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego &#8211; Estensione dei benefici previsti per gli invalidi di guerra – Controversia &#8211; Collocamento in quiescenza &#8211; Non sposta la giurisdizione innanzi alla Corte dei Conti – Giurisdizione del g.a. &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Pubblico impiego – Beneficiari dell&#8217;estensione dei benefici previsti per gli invalidi di guerra &#8211; Art. 2, l. n. 539 del 1950 &#8211; Invalidi per servizio – Vi rientrano – Presupposti &#8211; Liquidabilità d’ufficio Sussistenza &#8211; Art. 70 del D.L. n. 112/2008 – Inapplicabilità	</p>
<p>3. Pubblico impiego – Diritto alla pensione – Imprescrittibilità – Diritto alla corresponsione dei singoli ratei – Prescrizione quinquennale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il collocamento in quiescenza del dipendente non sposta la giurisdizione innanzi alla Corte dei Conti. Pertanto il dipendente pubblico che intenda tutelare diritti derivanti dal proprio rapporto di impiego deve adire il giudice amministrativo, nel termine di prescrizione ed in sede di giurisdizione esclusiva	</p>
<p>2. L’art. 1 della legge n. 539/1950 reca una previsione chiara ed univoca nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici che sono stati già riconosciuti agli invalidi di guerra, ed il rinvio alle “vigenti disposizioni” si riferisce anche agli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922, come modificato dall&#8217;art. 2 R.D.L. n. 1284/1923. Per la spettanza del beneficio, dunque, è solo necessario che, prima del collocamento a riposo, il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione. Il beneficio stesso, poi, è liquidabile d’ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non è d’ostacolo il passaggio al sistema fondato sul salario individuale di anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi, detta maggiorazione, ratione materiae, sulla retribuzione individuale di anzianità. Né, del resto, la posizione dei ricorrenti è incisa dall’art. 70 del D.L. n. 112/2008 (che ha eliminato a partire dal 2009 l&#8217;attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo) trattandosi di norma sopravvenuta rispetto ad una situazione soggettiva maturata in seno al rapporto lavorativo e consolidatasi in epoca ben anteriore alle abrogazioni del 2008	</p>
<p>3. Il diritto alla pensione è imprescrittibile ma quello alla corresponsione dei singoli ratei è soggetto alla prescrizione quinquennale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2008, proposto da:<br />
Cesidio Tullio Angelini, Atos Bechini, Carmine D&#8217;Onofrio, Raffaele Filice, Cosimo Formica, Pieluigi Galligani, Rocco Mazzariello, Nicola Mazzarelli, Bruno Musotti, Piero Paolucci, Antonio Papale, Sergio Rabecchi, Antonio Stella, Giuseppe Traina, Leandro Virgili, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pietro Frisani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Firenze, via Curtatone 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’ente in Firenze, via Torta 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza con il computo del beneficio di cui all’art. 44 R.D. 1290 30.09.1922, così come richiamato dall’art. 1 L. 539/50, ognuno nella misura corrispondente al diritto corrispondente nonché del conseguente diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute per effetto della riliquidazione richiesta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del pensionamento, nonché per l’annullamento di ogni atto di diniego del beneficio di cui sopra ancorché ignoto ai ricorrenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’I.N.P.S.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 30 dicembre 2008 e depositato in pari data, Cesidio Tullio Angelini e gli altri litisconsorti in epigrafe, tutti appartenenti alla Polizia di Stato collocati a riposo e titolari di invalidità e/o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, lamentavano di non aver fruito in costanza di servizio dei benefici loro spettanti a norma degli artt. 43 e 44 R.D. 1290/1922, come richiamati dall’art. 1 della legge n. 539/1950, e chiedevano pertanto che il tribunale volesse accertare il loro diritto alla riliquidazione dei trattamenti previdenziali rispettivamente goduti mediante il computo dei benefici predetti, con condanna del Ministero dell’Interno, del Ministero del Tesoro e dell’I.N.P.D.A.P., evocati in giudizio, al pagamento delle somme corrispondenti.<br />	<br />
Costituitisi il Ministero dell’interno e quello dell’economia e delle finanze, nonché l’I.N.P.D.A.P. (e, a seguito della soppressione di quest’ultimo, l’I.N.P.S.), la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 20 marzo 2013.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e collocati a riposo, rivendicano il diritto alla erogazione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922 in virtù dell’estensione di tali provvidenze, ad opera dell’art. 1 della legge n. 539/1950, ai dipendenti dello Stato portatori di una mutilazione o infermità contratta in servizio e per causa di servizio debitamente riconosciuta.<br />	<br />
In via pregiudiziale, l’I.N.P.S. – che nel costituirsi ha fatto proprie le difese del soppresso I.N.P.D.A.P., cui è succeduto <i>ex lege</i> nelle more del giudizio – eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo trattarsi di controversia ricadente nella giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica. In contrario, basti tuttavia osservare che la circostanza che i ricorrenti siano dipendenti in quiescenza non muta la natura della posizione soggettiva azionata, che origina pur sempre dal rapporto di impiego; di conseguenza, essa non determina alcuno spostamento della giurisdizione esclusiva spettante al giudice amministrativo in tema di impiego pubblico non privatizzato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3538).<br />	<br />
Ancora, l’I.N.P.S. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che sarebbe l’amministrazione di appartenenza dei ricorrenti l’unico soggetto eventualmente responsabile del mancato riconoscimento del diritto al beneficio in questione. L’eccezione è, ancora una volta, infondata, non potendosi dubitare del fatto che la legittimazione passiva dell’amministrazione di appartenenza del dipendente concorra con quella dell’ente previdenziale cui compete l’erogazione delle somme richieste dai ricorrenti, e questo avuto riguardo all’unitarietà dell’apparato amministrativo preposto alla liquidazione e corresponsione del trattamento pensionistico.<br />	<br />
Nel merito, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Il collegio non ritiene infatti che vi siano ragioni di deflettere dall’indirizzo espresso dal tribunale in controversie analoghe (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 21 dicembre 2004, n. 6607) e condiviso dal giudice d’appello (cfr. Cons. Stato n. 3538/2011, cit.), in forza del quale l’art. 1 della legge n. 539/1950 reca una previsione chiara ed univoca nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici che sono stati già riconosciuti agli invalidi di guerra, e tale da non suscitare alcun dubbio sul fatto che il rinvio alle “vigenti disposizioni”, al fine di individuare i benefici spettanti agli invalidi di guerra da applicare “anche agli invalidi per servizio”, si riferisca pure agli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922, come modificato dall&#8217;art. 2 R.D.L. n. 1284/1923. Per la spettanza del beneficio, dunque, “è solo necessario che, prima del collocamento a riposo, il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione. Il beneficio stesso, poi, derivando direttamente dalla legge, è liquidabile d’ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non è d’ostacolo il passaggio dal sistema di progressione economica per classi e scatti d’anzianità a quello fondato sul salario individuale di anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi, detta maggiorazione, <i>ratione materiae</i>, sulla retribuzione individuale di anzianità” (così T.A.R. Toscana n. 6607/2004, cit.).<br />	<br />
Nella specie, risulta dalla documentazione in atti che tutti i ricorrenti si sono visti riconoscere in costanza del rapporto di impiego la dipendenza da causa di servizio di infermità ascritte a categorie di compenso, potendosi perciò considerare integrato il presupposto per l’insorgenza del diritto (l’unica precisazione da fare attiene alla posizione del ricorrente Mazzariello, nei cui confronti il riconoscimento deve essere appunto limitato alle sole patologie accertate anteriormente alla cessazione dal servizio, con esclusione, perciò, di quelle accertate dalla C.M.O. di Firenze il 6 ottobre 1992). Né, del resto, la posizione dei ricorrenti è incisa dall’art. 70 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008, che, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, ha eliminato l&#8217;attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un&#8217;infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 915/1978, e, contestualmente, ha abrogato gli art. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922: la pretesa qui azionata ha infatti ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una situazione soggettiva maturata in seno al rapporto lavorativo e consolidatasi in epoca ben anteriore alle abrogazioni del 2008.<br />	<br />
Se non vi sono ostacoli al riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione, la pretesa al pagamento delle maggiori somme dovute sui ratei pregressi deve essere peraltro confrontata con l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata (prima dall’I.N.P.D.A.P. e poi dall’I.N.P.S., e comunque rilevabile d’ufficio nella materia previdenziale: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2843). Eccezione fondata, giacché imprescrittibile è il diritto alla pensione, ma non quello alla corresponsione dei singoli ratei, con la conseguenza che non possono formare oggetto di condanna, in quanto prescritti, tutti gli importi maturati anteriormente ai cinque anni che precedono l’introduzione del presente giudizio, vale a dire fino al 30 dicembre 2003. Sulle somme dovute spettano ai ricorrenti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti stabiliti dall’art. 16 co. 6 della legge n. 412/1991.<br />	<br />
In forza delle considerazioni suesposte, deve essere dunque accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico, previa rideterminazione del trattamento economico percepito in costanza di servizio per effetto del computo dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922. Dall’accertamento discende la condanna dei Ministeri resistenti e dell’I.N.P.S. a porre in essere tutte le attività occorrenti per la riliquidazione richiesta ed a corrispondere ai ricorrenti, per il futuro, i ratei di pensione nella maggior misura conseguente alla riliquidazione medesima e, per il passato, le maggiori somme spettanti sui ratei di pensione pregressi maturati dopo il 30 dicembre 2003, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione nei limiti dianzi indicati.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna in solido i Ministeri resistenti e l’I.N.P.S. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2013-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</a></p>
<p>Va sospesa la comunicazione di diniego di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 140 L.R. 1/05 relativa alla sistemazione esterna e consolidamento di versante, se non risulta effettuata un’adeguata istruttoria &#8211; i cui contenuti ed esiti sarebbero dovuti emergere dalla motivazione dei provvedimenti adottati &#8211; al fine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la comunicazione di diniego di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 140 L.R. 1/05 relativa alla sistemazione esterna e consolidamento di versante, se non risulta effettuata un’adeguata istruttoria &#8211; i cui contenuti ed esiti sarebbero dovuti emergere dalla motivazione dei provvedimenti adottati &#8211; al fine di accertare la sussistenza del pubblico transito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00754/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01544/2009 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Federico Martinelli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Chiara Pierallini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Camaiore</b> in Persona del Sindaco P.T., <b>Comune di Camaiore Dirigente Settore Dipartimentale IV &#8211; Pianificazione Territoriale Edilizia Privata</b>, non costituitosi in giudizio; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
<b>Staal Rogier</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Virdis, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della comunicazione del dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale di diniego di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 140 L.R. 1/05 relativa alla sistemazione esterna e consolidamento di versante del 6.07.2009, prot. 37265, pratica edilizia n. E/07/00110;<br /> <br />
-della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 7 Legge 241/90 del 13.07.09 ricevuta in data 13.08.09, prot. n. 40751;	</p>
<p>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto e non conosciuto;	</p>
<p>per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in dipendenza dell’adozione degli atti impugnati come illegittimi.	</p>
<p>Nonché, a seguito di ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.12.2010, per l’annullamento, previa sospensione, della ordinanza del dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale di demolizione di opere abusive in fraz. Orbicciano ( n. pratica E/09/05053) relativa alla opera di sistemazione esterna e consolidamento di versante di cui alla domanda di rilascio di attestazione di conformità in sanatoria presentata in data 26.01.2007 prot. 07/004971;	</p>
<p>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto e non conosciuto;	</p>
<p>per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in dipendenza dell’adozione degli atti impugnati come illegittimi	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori C. Pierallini e N. Virdis;	</p>
<p>Ritenuto, a quella prima delibazione possibile in sede cautelare, che il ricorso sia provvisto di fumus in quanto, così come con lo stesso dedotto, non risulta che sia stata effettuata un’adeguata istruttoria &#8211; i cui contenuti ed esiti sarebbero dovuti emergere dalla motivazione dei provvedimenti adottati &#8211; al fine di accertare la sussistenza del pubblico transito (cfr., ex multis, TAR Toscana, III, 11.4.2003 n. 1385);<br />	<br />
Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che le stesse seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato e l’interveniente ad opponendum, ciascuno in ragione della metà, a rifondere al ricorrente le spese della fase cautelare che liquida nella complessiva somma di euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 5 aprile 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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