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	<title>7538 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7538 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.7538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-9-2011-n-7538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-9-2011-n-7538/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.7538</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Proietti Pedevilla Spa (Avv.ti C. Celani, F. Vecchio) c/ Regione Lazio (Avv. F. Fusco) sulla giurisdizione dell&#8217;A.G.O in materia di recesso o risoluzione da un contratto d&#8217;appalto in regime di proroga Giurisdizione e competenza – Contratto in proroga – Recesso o risoluzione – Giurisdizione G.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-9-2011-n-7538/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.7538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-9-2011-n-7538/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.7538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Proietti<br />  Pedevilla Spa (Avv.ti C. Celani, F. Vecchio) c/ Regione Lazio (Avv. F. Fusco)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione dell&#8217;A.G.O in materia di recesso o risoluzione da un contratto d&#8217;appalto in regime di proroga</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contratto in proroga – Recesso o risoluzione – Giurisdizione G.A. – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto avverso l&#8217;atto con il quale l&#8217;amministrazione ha esercitato un diritto di recesso o di risoluzione da un contratto d&#8217;appalto il cui termine di scadenza si ritiene prorogato, riguardando la controversia una presunta posizione di diritto soggettivo già perfezionatasi. Infatti, la controversia sull&#8217;esistenza del titolo che consente ad un operatore economico di continuare a gestire un rapporto, involge una questione di natura privatistica la cui risoluzione, in quanto riferita alla validità degli effetti di clausole pattiziamente apposte dalle parti contraenti e dei relativi diritti esercitabili, deve considerarsi devoluta alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 07538/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05587/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5587 del 2010, proposto da </p>
<p><b>Pedevilla Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Celani e Federico Vecchio, con domicilio eletto presso Federico Vecchio n Roma, v.le Parioli, 160; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Lazio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fiammetta Fusco, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Gsi Gestione Servizi Integrati Srl<i></b></i> (non costituita); <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	<br />
</b>previa adozione di misure cautelari, </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota 17 giugno 2010 a firma del Direttore Affari Generali del Consiglio Regionale del Lazio, con cui è stata disposta la risoluzione del contratto per il servizio di mensa per il personale regionale a decorrere dal 1° luglio 2010, e l’affidamento del medesimo servizio alla G.I.S. S.r.l., e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Pedivella S.r.l. ha rappresentato che nel 2004, la Regione Lazio ha bandito una gara, mediante licitazione privata, per l’affidamento della gestione del servizio mensa presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio. L’art. 3 del capitolato prevedeva una durata contrattuale triennale, “rinnovabile per un analogo periodo”. La durata, quindi, sarebbe scaduta il 30 aprile 2008, ma, in considerazione della avvenuta proroga del servizio successivamente a tale data, il contratto è scaduto il 30 aprile 2011. L’Amministrazione, con nota del 21 maggio 2009, ha confermato alla Pedevilla S.r.l. di svolgere “in proroga” il servizio, dovendosi ritenere “superata” una precedente comunicazione di trasferimento del medesimo servizio a terzi. La ricorrente, pertanto, ha continuato a prestare la propria attività in proroga triennale, ma, con nota del 17 giugno 2010 la stessa Regione Lazio ha dichiarato risolto il rapporto ed ha affidato alla G.S.I. – Gestione Servizi Integrati S.r.l. il servizio sino ad allora svolto dalla Pedevilla S.r.l., considerandolo “scaduto” e assegnando un termine di qualche giorno per “sgombrare” la postazione.<br />	<br />
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione la Pedivella S.r.l. le ha contestate proponendo ricorso dinanzi al TAR del Lazio.<br />	<br />
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. <br />	<br />
La parte controinteressata, invece, non si è costituita in giudizio. <br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 2806 del 24.6.2010, è stata accolta la richiesta cautelare urgente avanzata dalla ricorrente; con successiva ordinanza del 28.7.2010 n. 3504, è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla Pedivella S.r.l. ed, infine, con ordinanza 11.11.2010 il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dalla medesima parte ricorrente. <br />	<br />
Con ordinanza n. 724/2011, però, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare da ultimo indicata, respingendo l’istanza cautelare avanzata in primo grado.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.<br />	<br />
All’udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha proposto le censure di seguito indicate avverso il provvedimento impugnato:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l.n. 241/1990; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e istruttoria, falsità della causa, difetto assoluto dei presupposti: &#8211; l’Amministrazion<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione del codice dei contratti pubblici, della lex specialis, della l.n. 241/1990; eccesso dl potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità ed ingiustizia m<br />
2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
3. A parere del Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha, in primo luogo, contestato la cessazione del rapporto contrattuale – avente ad oggetto il servizio mensa presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio &#8211; instaurato con la Regione Lazio all’esito di una procedura ad evidenza pubblica espletata nel 2004, a seguito della quale è stato stipulato un contratto triennale con decorrenza 2 maggio 2005. <br />	<br />
Secondo la parte ricorrente, a seguito del rinnovo contrattuale per un analogo periodo previsto dall’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, il servizio, in scadenza il 30 aprile 2008, sarebbe stato prorogato con scadenza 30 aprile 2011.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto avverso l&#8217;atto con il quale l&#8217;amministrazione ha esercitato un diritto di recesso o di risoluzione da un contratto d&#8217;appalto il cui termine di scadenza si ritiene prorogato, riguardando la controversia una presunta posizione di diritto soggettivo già perfezionatesi (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2004 , n. 1818). <br />	<br />
Infatti, la controversia sull&#8217;esistenza del titolo che consente ad un operatore economico di continuare a gestire un rapporto, involge una questione di natura privatistica la cui risoluzione, in quanto riferita alla validità degli effetti di clausole pattiziamente apposte dalle parti contraenti e dei relativi diritti esercitabili, deve considerarsi devoluta alla cognizione del giudice ordinario (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 ottobre 2005 , n. 8610).<br />	<br />
Ciò posto, e passando ad esaminare la parte del ricorso diretta a contestare l’affidamento alla GSI S.r.l. del servizio mensa presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, va considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 17.6.2010, omettendo di valutare che con successiva determinazione n. 826 del 21.10.2010 l’Amministrazione, nelle more dell’espletamento di una gara nel frattempo bandita con det. n. 761/2010, ha provvisoriamente affidato alla GSI Srl il servizio in questione.<br />	<br />
La determinazione n. 826/2010 non è stata impugnata e, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento in data 17.6.2010 non arrecherebbe alcun beneficio alla Pedivella S.r.l., posto che resterebbe, comunque, pienamente valido ed efficace il provvedimento del 21.10.2010 di affidamento del servizio alla controineressata.<br />	<br />
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile in parte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità delle vicenda e delle questioni trattate &#8211; per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
&#8211; lo dichiara inammissibile in parte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte per sopravvenuta carenza di interesse;<br />	<br />
&#8211; dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;<br />	<br />
&#8211; ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-9-2011-n-7538/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2011 n.7538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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