<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7518 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7518/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7518/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7518 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7518/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Russo Giuseppe Russo (Avv.ti Lepoldo Di Bonito e Carlo Sarro) contro Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;impossibilità per il Ministero dei BB.CC.AA. di rinnovare, in sede di controllo dell&#8217;autorizzazione paesistica rilasciata dall&#8217;Amministrazione delegata, le valutazioni discrezionali di merito dell&#8217;ente delegato Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Russo<br /> Giuseppe Russo (Avv.ti Lepoldo Di Bonito e Carlo Sarro) contro Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità per il Ministero dei BB.CC.AA. di rinnovare, in sede di controllo dell&#8217;autorizzazione paesistica rilasciata dall&#8217;Amministrazione delegata, le valutazioni discrezionali di merito dell&#8217;ente delegato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Annullamento ad opera del Ministero dei BB.CC.AA. dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune – Atto avente natura di mera verifica di legittimità – Conseguenze – Rinnovazione delle valutazioni di merito già compiute dal Comune – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla Regione o dall’Amministrazione delegata, esercita un riesame sotto il profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo delegato poiché, così facendo, si sostituirebbe illegittimamente all’Amministrazione delegata, invadendo la sfera di apprezzamento discrezionale ad essa riservata in via esclusiva dalla legge (fattispecie relativa al nulla–osta paesistico favorevole ad una pratica di condono edilizio di una sopraelevazione e di un box – garage)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’impossibilità per il Ministero dei BB.CC.AA. di rinnovare, in sede di controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dall’Amministrazione delegata, le valutazioni discrezionali di merito dell’ente delegato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 7518/2004 Reg. Sent.<br />
N. 2799/2001 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SEDE DI NAPOLI QUARTA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
&#8211; dr. NICOLO’ MONTELEONE, Presidente<br />     &#8211; dr. PIERLUIGI RUSSO, Referendario estensore<br />
&#8211; dr. RENATA IANIGRO, Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2799/2001 R.G. proposto dal</p>
<p>sig. <b>RUSSO Giuseppe</b>,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Lepoldo Di Bonito e Carlo Sarro, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale A. Gramsci n. 19;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> – Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz n.11, è ope legis domiciliato;</p>
<p>PER  L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione del decreto a firma del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia datato 8 marzo 2001, successivamente notificato, di annullamento dell’autorizzazione paesistica n.675, rilasciata in data 4 settembre 2000 dal Comune di S. Antonio Abate;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Vista l’ordinanza n.625/2003 e la documentazione depositata dall’Amministrazione in ottemperanza alla stessa;<br />
Viste le memorie difensive depositate dal ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito per il ricorrente l’avv. M. Ricciardi, per delega dell’avv. C. Sarro, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, relatore il  referendario P. Russo;<br /> Ritenuto  in  fatto  e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato in data 8 marzo 2001 e depositato il successivo 14 marzo 2001, il sig. Giuseppe Russo ha premesso di aver presentato, in data 1 aprile 1986, con prot. n.3917, al Comune di S. Antonio Abate istanza di condono edilizio relativamente alla porzione di un fabbricato di sua proprietà, sito alla via Paludicella n.15/D, costituita dal box-garage al piano seminterrato e dall’appartamento al secondo piano, ai sensi degli artt.31 e ss. della L. n.47/1985.<br />
La domanda conseguiva il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata il 23 maggio 200°, verbale n.18, e l’autorizzazione paesaggistica il 4 settembre 2000, con decreto sindacale n.675, ai sensi dell’art.32 della L. n.47/1985.<br />
Tuttavia, con il provvedimento impugnato, specificato in epigrafe, il Soprintendente per i Beni Ambientali e Paesaggistici di Napoli e Provincia annullava la summenzionata autorizzazione.<br />
Avverso il decreto soprintendentizio sono stati proposti i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione e falsa applicazione art.32 L. n.47/1985, D.Lgs. n.490/1999 e art.3 l. n.241/1990 – Eccesso di potere, in quanto verrebbero in rilievo opere realizzate alla fine del 1976, anteriormente all’imposizione del vincolo di cui al D.M. 28 marzo 1985;<br />2)	Violazione e falsa applicazione artt.7 e 8 L. n.241/1990 – Violazione D. Lgs. n.490/1999 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento, a causa della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;<br />	<br />
3)	Violazione e falsa applicazione artt.139, 145, 151 e ss D. Lgs. n.490/1999, art.1 L. n.352/1997, LL.RR. Campania n.54/1980, n.65/1981 e n.10/1982 – Violazione art.3 L. n.241/1990 – Eccesso di potere – Erroneità – travisamento – Inesistenza dei presupposti, in quanto l’Amministrazione statale avrebbe effettuato una valutazione di merito non consentita;<br />	<br />
4)	Violazione e falsa applicazione art.151 D. Lgs. n.490/1999, art.32 L. n.47/1985 e art.3 L. n.241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria &#8211; Travisamento dei fatti – Erroneità – Inesistenza dei presupposti, atteso che l’intervento sarebbe compatibile con le previsioni del P.U.T. dell’area sorrentino-amalfitana, circa la zona territoriale 7, sub-area 4, approvato con L. R. Campania n.35/1987.<br />	<br />
Resisteva in giudizio il Ministero intimato.<br />
Con ordinanza collegiale n.625 pronunciata nella camera di consiglio del 19 novembre 2003, la Sezione disponeva l’acquisizione di documenti a cura della competente Soprintendenza, che ottemperava all’incombente istruttorio mediante deposito in Segreteria degli atti richiesti.<br />
Il ricorrente ha prodotto memorie difensive insistendo nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con il quale il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n.675, rilasciata al ricorrente in data 4 settembre 2000 dal Sindaco del Comune di Sant’Antonio Abate (NA).<br />Come si evince dalla perizia tecnica giurata, allegata al ricorso, le opere oggetto della valutazione di compatibilità ambientale, in seguito alla presentazione di domanda di condono edilizio, riguardano la realizzazione di un box-garage al piano seminterrato e di un appartamento residenziale al secondo piano di un fabbricato sito alla via Paludicella n.15/D.<br />
Nel caso di specie, il Sindaco del Comune di Sant’Antonio Abate ha considerato compatibile con i valori paesistici tutelati l’intervento realizzato, in conformità del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 23 maggio 2000;<br />
di contro, la Soprintendenza – avendo rilevato che “L’opera abusiva (…) è di notevole danno ambientale per l’altezza complessiva che conferisce al fabbricato. Infatti tale sopraelevazione eccede l’altezza media dei fabbricati esistenti al contorno e risulta ostacolo alle visuali verso i rilievi limitrofi” e che “la C.E.C.I. ha espresso parere favorevole non motivandone le ragioni” – ha ritenuto che l’atto “attua una inammissibile deroga al vincolo” e conseguentemente ha annullato il nulla osta.<br />Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.<br />
Ad  avviso del Collegio, si appalesa fondata ed assorbente la censura dedotta con il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.<br />
E’ giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2001 n.9; T.A.R. Campania, IV Sezione, 19.10.1999 n.2688 e 24 luglio 2002 n.4355; I Sezione, 26 febbraio 2003 n.1812) che l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla Regione o dall’Amministrazione delegata – ai sensi dell’art.7 della L. 29 giugno 1939 n.1497, poi trasfuso nell’art.151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490 ovvero, come nel caso di specie, ai sensi dell’art.32 della L. 28 febbraio 1985 n.47 – esercita un riesame sotto il profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo delegato.<br /> E’ altrettanto pacifico che il decreto di annullamento dell’autorizzazione paesistica deve contenere una motivazione idonea a contestare la legittimità delle scelte operate dall’Ente delegato alla gestione del vincolo, che comprende anche il vizio di eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, in relazione alle esigenze di tutela paesaggistica.<br />Tanto premesso, quanto al primo aspetto della motivazione, osserva il Collegio che, nel valutare il negativo impatto paesaggistico-ambientale dell’intervento, in considerazione dell’altezza del fabbricato, l’autorità statale ha, con tutta evidenza, rinnovato le valutazioni di merito già compiute dal Comune, finendo così per sostituirsi illegittimamente all’Amministrazione delegata, invadendo la sfera di apprezzamento discrezionale ad essa riservata in via esclusiva dalla legge.<br />     Anche l’altro profilo di illegittimità individuato nel decreto soprintendentizio – laddove viene rilevato che la Commissione edilizia integrata non ha motivato le ragioni del parere favorevole – non appare condivisibile.<br />
Invero l’atto in questione, acquisito agli atti del giudizio a seguito di ordinanza collegiale – e che la stessa Amministrazione statale, in sede di adempimento dell’incombente istruttorio, ha ammesso non esserle stato trasmesso come documento autonomo a corredo della pratica – contiene una motivazione che, sia pure espressa in modo succinto, evidenzia congruamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento, laddove rileva che “l’immobile si integra nel tessuto urbano circostante, trattandosi di tipologie edilizie comuni alla zona indicata in progetto”.<br />In relazione a tutto quanto precede, assorbite le ulteriori censure non esaminate, si appalesa fondato il dedotto vizio di difetto di motivazione.Il ricorso in esame va, quindi, accolto con conseguente annullamento dell’illegittimo atto impugnato.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione Quarta – accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n.2799/2001 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese  compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 aprile 2004.</p>
<p>IL PRESIDENTE (Nicolò Monteleone)<br />
L’ESTENSORE (Pierluigi Russo)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
