<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7510 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7510/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7510/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7510 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7510/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</a></p>
<p>Pres. Riccio &#8211; Est. Quiligotti Pubblicità Grandinetti s.r.l. (Avv.ti G. E. Zaccaria; R.M. Zaccaria) c/ Comune di Fiumicino (Avv. C. Livio) sull&#8217;inammissibilità del ricorso amministrativo sottoscritto dal solo difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del mandato speciale 1. Processo amministrativo – Ricorso – Procura generale ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio &#8211; Est. Quiligotti<br /> Pubblicità Grandinetti s.r.l. (Avv.ti G. E. Zaccaria; R.M. Zaccaria) c/ Comune di Fiumicino (Avv. C. Livio)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso amministrativo sottoscritto dal solo difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del mandato speciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso – Procura generale ad litem – Sottoscrizione del solo difensore &#8211;  Inammissibilità &#8211; Ragioni.	</p>
<p>2.  Processo amministrativo – Ricorso – Procura generale ad litem – Sottoscrizione del solo difensore &#8211;  Nullità – Costituzione in giudizio della parte intimata – Sanatoria – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al g.a., sottoscritto dal solo avvocato o procuratore legale, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con mandato generale alle liti e non con mandato speciale, perché ai sensi dell&#8217;art. 19, l. Tar, dell&#8217;art. 35 comma 1, t.u. delle leggi sul Consiglio Stato e dell&#8217;art. 6 comma 4 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, il potere di azione non può considerarsi in tali casi validamente esercitato. Infatti, il ricorso amministrativo deve considerarsi ammissibile in caso di duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale, senza necessità di procura &#8220;ad litem&#8221; in calce o a margine del ricorso stesso, mentre è necessaria la procura speciale quando il ricorso non è sottoscritto, oltre che dal difensore, anche dalla parte.  	</p>
<p>2. La nullità del ricorso giurisdizionale, sottoscritto dal solo difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del prescritto mandato speciale, non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata (1). Infatti, la regola della sanatoria per effetto del c.d. conseguimento dello scopo risulta applicabile soltanto quando la costituzione del soggetto intimato, che avrebbe potuto dedurre la ipotizzabile nullità del ricorso introduttivo, sia avvenuta prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso (2). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5508. <br />	<br />
(2) Consiglio di Stato, V, 8 gennaio 1998, n. 60.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 11884 del 2005, proposto dalla: 	</p>
<p><b>società Pubblicità Grandinetti s.r.l.</b>, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Egidio Zaccaria e Rosa Maria Zaccaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Viale Mazzini n. 131;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Comune di Fiumicino</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv.Catia Livio ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Fiumicino alla via Portuense n. 2496;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicino n. 9 del 25.2.2005;<br />	<br />
della comunicazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicino di cui al repertorio 57899 del 22.9.2005; <br />	<br />
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2009 il Cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 23.11.2005 e depositato il 16.12.2005, il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicino n. 9 del 25.2.2005 e la comunicazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicino di cui al repertorio 57899 del 22.9.2005, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:<br />	<br />
1- Eccesso di potere per mancanza di idonea motivazione.<br />	<br />
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per illogicità della motivazione ed ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando in data 10.4.2009 memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ed ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20.4.2009 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è inammissibile per le brevi considerazioni che seguono.<br />	<br />
Innanzitutto il Collegio deve valutare- nonostante la mancanza di una specifica eccezione in tal senso nella memoria di costituzione del Comune, in quanto eccezione rilevabile di ufficio attinente alla verifica della regolare instaurazione del giudizio- la ricevibilità del presente ricorso in quanto proposto in assenza di conferimento al difensore di un valido mandato alle liti, essendosi costituita parte ricorrente per il tramite di difensore munito di procura generale alle liti e non del mandato speciale necessario ex art. 35 del R.D. n. 1054 del 1924 e art. 19 della L. n. 1034 del 1971.<br />	<br />
Ed infatti, in base al combinato disposto dell&#8217;art. 19, I c., della L. n. 1034 del 1971 e dell&#8217;art. 35 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, i ricorsi amministrativi debbono essere sottoscritti dalle parti ricorrenti e firmati dal procuratore legale.<br />	<br />
Detto art. 35 precisa che se la parte non ha sottoscritto il ricorso, il difensore che firma in suo nome deve essere munito di procura speciale.<br />	<br />
Pertanto “ Il ricorso amministrativo deve considerarsi ammissibile in caso di duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale, senza necessità di procura &#8220;ad litem&#8221; in calce o a margine del ricorso stesso, mentre è necessaria la procura speciale quando il ricorso non è sottoscritto, oltre che dal difensore, anche dalla parte. È, viceversa, inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al g.a., sottoscritto dal solo avvocato o procuratore legale, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con mandato generale alle liti e non con mandato speciale, perché ai sensi dell&#8217;art. 19, l. Tar, dell&#8217;art. 35 comma 1, t.u. delle leggi sul Consiglio Stato e dell&#8217;art. 6 comma 4 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, il potere di azione non è stato validamente esercitato. “ ( cfr. da ultimo nei termini T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 luglio 2005 , n. 5418).<br />	<br />
E, comunque, “ Nel processo amministrativo, non è costituzionalmente illegittimo il divieto di stare in giudizio con l&#8217;assistenza di un difensore munito di procura generale alle liti , in relazione alla ragionevole differenziazione delle regole processuali, al carattere prevalentemente impugnatorio del giudizio amministrativo ed alla più articolata possibilità difensiva consentita nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultimo (nella specie, è nullo il ricorso giurisdizionale di primo grado, non citandosi nella procura alle liti alcuna specifica controversia e non essendo firmato tale atto dal ricorrente).” ( cfr. Consiglio Stato , sez. V, 02 maggio 2001 , n. 2475).<br />	<br />
Ed infatti “ Non è fondata la q.l.c. dell&#8217;art. 19 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli art. 3, 24, 113 cost., dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ove non consente alla parte di stare in giudizio con l&#8217;assistenza di un difensore munito di procura generale alle liti “ ( Corte costituzionale, 19 marzo 1996 , n. 82).<br />	<br />
La conseguente nullità del ricorso giurisdizionale, sottoscritto dal solo difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del prescritto mandato speciale, non può essere sanata dalla costituzione della parte intimata, essendo nella specie applicabile l&#8217;art. 17, III c., del R. D. 17 agosto 1907 n. 642, secondo cui la comparizione dell&#8217;intimato sana la nullità e la irregolarità, ma restano salvi i diritti acquisiti anteriormente a tale costituzione (Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5508).<br />	<br />
La regola della sanatoria per effetto del c.d. conseguimento dello scopo risulta applicabile soltanto quando la costituzione del soggetto intimato, che avrebbe potuto dedurre la ipotizzabile nullità del ricorso introduttivo, sia avvenuta prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso (Consiglio di Stato, V, 8 gennaio 1998, n. 60).<br />	<br />
Nel caso che occupa il ricorso non contiene la duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale e non è corredato (a margine, in calce o in allegato) da mandato speciale agli avv.ti Giuseppe e Rosa Maria Zaccaria, che hanno sottoscritto il gravame, ma solo da procura generale alle liti conferita ai suddetti legali dall&#8217;Amministratore unico e legale rappresentante della società ricorrente in data 31. 3.2001, come da atto contenente autentica di firma del dott. Gianvincenzo Nola, Notaio in Roma.<br />	<br />
La conseguente nullità non è stata sanata, in base ad i principi in precedenza espressi, dalla costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino, perché essa è avvenuta in data 10. 4.2009, dopo la scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Riccio, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
