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	<title>750 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>750 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2019 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-1-2019-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-1-2019-n-750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2019 n.750</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio, Est. Perrelli Il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, per far fronte ad esigenze sottese alla tutela della salute, oltre che alla quiete pubblica e alla circolazione stradale. 1.  Ordinanza sindacale ex art. 50,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-1-2019-n-750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2019 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-1-2019-n-750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2019 n.750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio, Est. Perrelli</span></p>
<hr />
<p>Il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, per far fronte ad esigenze sottese alla tutela della salute, oltre che alla quiete pubblica e alla circolazione stradale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY" style="">1.  Ordinanza sindacale <i>ex</i> art. 50, co. 7, d.lgs. n. 267/2000 &#8211; Regolamentazione degli orari delle sale giochi &#8211; Tutela della salute.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti «luoghi sensibili» a norma dell&#8217;art. 7, legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 &#8211; Tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza &#8211; Tutela della salute.</p>
<p align="JUSTIFY">2.Conformità  del Regolamento sale da gioco e giochi leciti rispetto alla legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 &#8211; Tutela della salute mediante la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e delle fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro &#8211; Ludopatia.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.  <em>Stando a quanto sancito dalla giurisprudenza costituzionale, nella sentenza del 9 luglio 2014, n. 220, alla luce di quanto previsto, in via generale, nell&#8217;art. 50, co. 7, d.lgs. n. 267/2000, il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, per far fronte ad esigenze sottese alla tutela della salute, oltre che alla quiete pubblica e alla circolazione stradale. </em></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. Secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2017, n. 108, con riferimento all&#8217;art. 7, legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, il disposto divieto di rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di sale da gioco e all&#8217;installazione di apparecchi da gioco ubicati ad una distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai c.d. «luoghi sensibili» ivi indicati persegue, in via precipua, finalità  di ordine socio-sanitario, che non attengono alla tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza, rientrando, piuttosto, nella materia della legislazione concorrente «tutela della salute», in ordine alla quale la regione può legiferare, nel rispetto dei principi fondamentali dettati nella legislazione statale. </em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il «Regolamento sale da gioco e giochi leciti» non contrasta con la legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, specie perchè volto a tutelare &#8211; anche mediante la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e delle fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro &#8211; la salute pubblica, nonchè, più¹ specificamente, a prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dall&#8217;utilizzo delle suddette apparecchiature, risultando, in tal senso, coerente con la ratio sottesa alla normativa regionale, che ha demandato al Consiglio regionale la predisposizione di un piano integrato socio-sanitario, concernente la prevenzione, il contrasto e la riduzione della dipendenza da Gioco d&#8217;azzardo patologico (Gap). </em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/01/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00750/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 11482/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11482 del 2018, proposto dalla società  Gioco Sette a r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Avvocatura civica in Roma, via del Tempio di Giove 21;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma del 6 giugno 2018, n. prot. QH/2018/32882, pubblicata in Albo Pretorio in data 26 giugno 2018, con scadenza 24 agosto 2018 avente ad oggetto &quot;Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all&#8217;art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati <i>ex</i> artt. 86 e 88 del TULPS&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Regolamento del Comune di Roma &quot;Sale da Gioco e Giochi leciti&quot; adottato dall&#8217;Assemblea Capitolina con deliberazione n. 31 del 9 giugno 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con l&#8217;atto impugnato, anche non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  ricorrente è titolare di 3 autorizzazioni rilasciate dal Questore della Provincia di Roma per l&#8217;installazione e l&#8217;uso dei sistemi di gioco previsti dal Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010, avente per materia la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all&#8217;art. 110, comma 6 lettera b) del TULPS, per sala esclusiva e precisamente all&#8217;interno degli esercizi siti in Roma, via Angelo Emo n. 13 C/D, via Veturia n. 18 e via di Monteverde nn. 42/46.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con l&#8217;ordinanza sindacale l&#8217;ordinanza sindacale prot. QH32882, pubblicata in data 26.6.2018 all&#8217;albo pretorio, impugnata, Roma Capitale ha introdotto una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all&#8217;art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., installati in sale ed esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. disponendo che: a) l&#8217;orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all&#8217;art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., sia fissato come segue: &#8211; dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi; &#8211; gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, debbono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico, di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili. La predetta ordinanza prevede, altresì, che in caso di mancato rispetto dei predetti orari le violazioni saranno &#8220;punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall&#8217;art. 7 bis comma 1 bis del d.lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla l. n. 689/1981&#8221;, nonchè in caso di recidiva con l&#8217;applicazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 del TULPS, per un periodo non superiore a cinque giorni, della sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all&#8217;art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del TULPS.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. La società  ricorrente lamenta l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato, unitamente agli atti presupposti:</p>
<p style="text-align: justify;">1) per illegittimità  derivata dal Regolamento comunale &#8220;Sale da gioco e giochi leciti&#8221;, approvato con deliberazione n. 31 dell&#8217;Assemblea capitolina del 9 giugno 2017, per contrasto con la L.R. n. 5 del 5 agosto 2013: il provvedimento impugnato è stato adottato nell&#8217;esercizio del potere attribuito al Sindaco con il citato Regolamento comunale il cui art. 12 prevede che &#8220;La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell&#8217;art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000. Il Sindaco determinerà  gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l&#8217;obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica&#8221;. Tale regolamento sarebbe in palese contrasto con la legge regionale n. 5 del 2013 che ha demandato al Consiglio regionale la predisposizione di un piano integrato socio-sanitario, per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP (Gioco d&#8217;Azzardo Patologico) e che, pertanto, ha previsto il ricorso a misure terapeutiche di sostegno delle persone affette da ludopatia e non giù  di semplici riduzioni di orario di accesso alle sale gioco, peraltro fissate senza criterio. Nè tale conclusione sarebbe inficiata dal fatto che l&#8217;art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 consente ai sindaci di regolamentare l&#8217;apertura dei pubblici esercizi, in quanto la norma generale sarebbe derogata da quella speciale regionale, appositamente dettata per la cura della ludopatia, prevalendo sulla prima. La misura della riduzione degli orari di apertura sarebbe, inoltre, priva di portata pratica, tenuto conto della possibilità  dei giocatori affetti da ludopatia di spostarsi nei Comuni limitrofi nei quali non sussistono eguali limitazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">2) per violazione dell&#8217;art. 23 Cost.: la normativa richiamata nel provvedimento disciplina le modalità  di rilascio da parte del Questore delle autorizzazioni &quot;all&#8217;installazione e all&#8217;uso dei sistemi di gioco previsti dal Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 (in G.U. N.32 DEL</p>
<p style="text-align: justify;">09.02.2010), avente per materia la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di</p>
<p style="text-align: justify;">gioco VLT, di cui all&#8217;articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S, per sala esclusiva, come previsto dall&#8217;art.9 lettera F del menzionato decreto [&#8230;]&quot;, con la conseguenza che il potere esercitato dal Sindaco sarebbe privo di fondamento legislativo e violerebbe l&#8217;art. 23 della Cost. imponendo un&#8217;obbligazione di fare ai gestori delle autorizzazioni, in assenza di una disposizione primaria;</p>
<p style="text-align: justify;">3) per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 50, comma 7, TUEL, nonchè per eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza e carenza di motivazione: in quanto, pur volendo ammettere che il Sindaco abbia esercitato poteri attribuitigli dalla normativa statale, mancherebbe, nella specie, l&#8217;atto di indirizzo del Consiglio comunale avente ad oggetto i criteri di applicazione per la riduzione delle fasce orarie;</p>
<p style="text-align: justify;">4) per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, art. 34 del D.L. n. 201/2011 e art. 12 del &#8220;Regolamento Sale da Gioco e giochi leciti&#8221; di Roma Capitale di cui alla deliberazione n. 31/2017, dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/90 e per eccesso di potere per carenza ed insufficienza di motivazione: poichè mancherebbe, ad avviso della ricorrente, un&#8217;adeguata istruttoria, essendosi il Sindaco limitato a richiamare un orientamento giurisprudenziale generico, nonchè il presunto superiore interesse pubblico rispetto a quello degli imprenditori che hanno investito in tale settore. Il provvedimento non troverebbe fondamento in alcuna istruttoria, in quanto si limiterebbe a richiamare dei dati generici tratti dal Sistema Informativo Regionale Dipendenze del Lazio presso i Ser. D (Servizi pubblici per le Dipendenze) delle ASL del Lazio, in tal modo violando il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui &#8220;l&#8217;intervento dell&#8217;autorità  in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l&#8217;iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà  sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l&#8217;acquisizione di dati ed informazioni &#8211; il più¹ possibile dettagliati ed aggiornati &#8211; su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti&#8221; (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 agosto 2012 n. 1484; T.A.R. Lazio, Latina, 16 settembre 2015, n. 616);</p>
<p style="text-align: justify;">5) per eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà  manifesta ed illogicità  del provvedimento, nonchè per violazione del principio di proporzionalità , per irragionevolezza e mancata comparazione dei contrapposti interessi: in quanto l&#8217;ordinanza sindacale sarebbe caratterizzata dall&#8217;assenza di qualsiasi considerazione degli interessi dei gestori, alla luce del principio di proporzionalità . Pertanto, l&#8217;ordinanza impugnata violerebbe il parametro della proporzionalità  e ragionevolezza, in quanto non opererebbe un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, procedendo ad una drastica riduzione degli orari per tutte le sale gioco, senza considerare che alcune di esse sono munite, come quelle della ricorrente, di concessioni che prevedono aperture prolungate anche nel cuore della notte o anche per 24 ore su 24 e senza bilanciare gli interessi dei gestori delle strutture e dell&#8217; &#8220;indotto&#8221; correlato con le esigenze di prevenzione della ludopatia;</p>
<p style="text-align: justify;">6) per eccesso di potere per manifesta illogicità  del provvedimento: in quanto l&#8217;ordinanza sindacale avrebbe accomunato, nella stessa disciplina restrittiva, le autorizzazioni <i>exÂ </i>art. 86 o 88 del T.U.L.P.S., con gli apparecchi con vincite di danaro di cui all&#8217;art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., caratterizzate da evidenti differenziazioni proprio sotto il profilo dell&#8217;accessibilità  ai minori (decisamente più¹ agevole nel caso di apparecchi presenti in esercizi commerciali non specificatamente destinati al gioco, come bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi ecc.) e del controllo degli accessi da parte del titolare. L&#8217;apertura stabilita dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 18 alle 23 arrecherebbe solo un grave danno alle sale giochi che hanno orari continuati 24 ore su 24 o sino alle ore 03,00 del mattino, dando la possibilità  al paziente affetto da ludopatia di poter utilizzare i suddetti apparecchi in un arco temporale per lui estremamente comodo e senza considerare l&#8217;assenza di qualsiasi restrizione per le giocate su siti on line disponibili h 24 e senza limiti di giocata e controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Roma Capitale, costituita in giudizio, ha ribadito la legittimità  del proprio operato sia sotto il profilo normativo che procedimentale istruttorio, provvedendo a supportare le proprie controdeduzioni con copiosa documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. All&#8217;udienza camerale del 7 novembre 2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare, entrambi le parti hanno rinunciato ai termini a difesa e la causa è stata rinviata all&#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2018 nel corso della quale è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Oggetto della presente controversia è l&#8217;ordinanza sindacale n. 111 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto &#8220;Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all&#8217;art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS&#8221;, nonchè il &#8220;Regolamento sale da gioco e giochi leciti&#8221;, approvato con deliberazione dell&#8217;Assemblea capitolina n. 31/2017 e gli atti presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Sono infondate e da disattendere le prime tre censure con le quali parte ricorrente contesta la sussistenza del potere del Sindaco di adottare l&#8217;ordinanza gravata.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. L&#8217;art. 50, comma 7, del T.U. Enti locali nell&#8217;elencare le competenze del Sindaco prevede che: &#8220;Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell&#8217;ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso il potere è stato esercitato, sulla scorta di quanto indicato dall&#8217;Assemblea capitolina nel &#8220;Regolamento sale da gioco e giochi leciti&#8221;, approvato con delibera n. 31/2017, e, in particolare, del suo articolo 12.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, investita della questione della legittimità  costituzionale (sollevata dal T.a.r. Piemonte) &#8211; con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione &#8211; degli artt. 42 e 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè dell&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 241, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l&#8217;uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell&#8217;art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in ogni esercizio a ciù² autorizzato ai sensi dell&#8217;art. 86 dello stesso R.D. n. 773 del 1931, con sentenza n. 220 del 9 luglio 2014, ha affermato che &#8220;in forza della generale previsione dell&#8217;art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 &#8211; il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciù² può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale&#8221; e che &#8220;il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l&#8217;imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà  degli Enti Locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2017, n. 108, investita della questione di legittimità  costituzionale, con riferimento all&#8217;art. 117, commi 2Â°, lett. h) e 3Â°, della Costituzione, dell&#8217;art. 7 della legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 (recante &#8220;Contrasto alla diffusione del gioco d&#8217;azzardo patologico GAP&#8221;), nella parte in cui vieta il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di sale da gioco e all&#8217;installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai cosiddetti luoghi sensibili ivi indicati, ha, tra l&#8217;altro, evidenziato che &#8220;&#038;il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, nè per disciplinare direttamente le modalità  di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che &#8211; come posto in evidenza dalle citate sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 &#8211; ricadono nell&#8217;ambito della materia &lt;&gt;, la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico, inteso quale &lt;&gt;, ma piuttosto per &#8220;&#038;evitare la prossimità  delle sale degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più¹ esposti all&#8217;illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza ha rilevato che &#8220;la disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità  di carattere socio &#8211; sanitario, estranee alla materia della tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia della legislazione concorrente &lt;&gt; (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale&#8221;. Il Giudice delle leggi ha aggiunto che non è decisiva, ai fini di escludere la competenza legislativa regionale nel caso di specie, la circostanza &#8220;&#038;che la norma censurata inciderebbe su esercizi commerciali, quali quelli che accettano scommesse, soggetti al controllo dell&#8217;autorità  di pubblica sicurezza ai sensi dell&#8217;art. 88 del TULPS &#8211; controllo finalizzato alla prevenzione dei reati e alla tutela dell&#8217;ordine pubblico &#8211; finendo, così, per interferire indebitamente con questo stesso regime autorizzatorio. La norma regionale si muove su un piano distinto da quello del TULPS. Per quanto si è detto, essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell&#8217;ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, &lt;&gt;, segnatamente in termini di prevenzione di &lt;&gt; (sentenza n. 300 del 2011). In quest&#8217;ottica, la circostanza che l&#8217;autorità  comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l&#8217;esercizio di una attività  pure autorizzata dal questore&#038;.non implica alcuna interferenza con le diverse valutazione demandate all&#8217;autorità  di pubblica sicurezza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Sulla base di tale interpretazione, copiosa giurisprudenza ha riconosciuto al Sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l&#8217;orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità  locale (cfr.: Cons. Stato, 1° agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato, 20 ottobre 2015, n. 4784; 22 ottobre 2015, n. 4861).</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Nè, infine, sussiste alcun contrasto tra il citato &#8220;Regolamento sale da gioco e giochi leciti&#8221; e la legge regionale n. 5 del 2013, come asserito da parte ricorrente, poichè il citato Regolamento ha l&#8217;espressa finalità , anche attraverso la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, di &#8220;preservare e tutelare la salute pubblica&#8221; con il fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dall&#8217;utilizzo delle dette apparecchiature e, pertanto, appare coerente con la <i>ratio</i> della normativa regionale che ha demandato al Consiglio regionale la predisposizione di un piano integrato socio-sanitario, per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP (Gioco d&#8217;Azzardo Patologico).</p>
<p style="text-align: justify;">La finalità  dell&#8217;ordinanza adottata dal Sindaco di Roma Capitale è, infatti, prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d&#8217;azzardo patologico e, in considerazione del chiaro tenore letterale delle premesse, non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità  nell&#8217;ambito della materia «tutela della salute», così come non è contestabile che &#8220;al pari delle altre dipendenze, l Ã¢€xallontanamento del soggetto a rischio dalla fonte che genera il problema patologico rappresenta un efficace deterrente&#8221; (Tar Campania, sent. n. 2347/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Alla luce di quanto sinora rilevato, deve affermarsi che il Sindaco di Roma Capitale fosse fornito del potere di emanare l&#8217;ordinanza censurata con conseguente reiezione delle richiamate censure.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Devono essere altresì disattese anche le ulteriori tre censure con le quali parte ricorrente lamenta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza gravata per carena di istruttoria, difetto di motivazione e per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità  e logicità  dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Con riguardo allo specifico contenuto e alle prescrizioni dell&#8217;ordinanza impugnata va rilevato, infatti, che, nonostante la stessa, in quanto atto generale, non soggiaccia all&#8217;obbligo di motivazione <i>ex</i> art. 3 della legge n. 241/1990, contiene un puntuale riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo dei cittadini, al cui soddisfacimento è preordinata, attraverso la lotta alla dipendenza da gioco cui è strumentale la riduzione oraria degli apparecchi per il gioco lecito in tutto il territorio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle premesse dell&#8217;ordinanza si dà , infatti, contezza dei dati acquisiti, all&#8217;esito di un&#8217;attenta istruttoria condotta dall&#8217;Amministrazione capitolina.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la &#8220;nota acquisita al prot. QH9263/2018, ha fornito i dati tratti dal Sistema Informativo Regionale Dipendenze del Lazio presso i Ser.D (Servizi pubblici per le Dipendenze) delle ASL del Lazio relativi a persone in trattamento per problematiche relative al gioco d&#8217;azzardo patologico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Relazione 2016 e nell&#8217;allegato <i>focus</i> descrittivo sui pazienti in trattamento per disturbo da gioco d&#8217;azzardo nei servizi Ser.D del Lazio e di Roma aggiornato al 2017, emerge un aumento progressivo del numero di soggetti in carico ai servizi di cura per le dipendenze del Lazio e di Roma; in particolar modo, dal grafico allegato alÂ <i>focus</i> di cui sopra l&#8217;andamento temporale dei pazienti in trattamento presso i Ser.D di Roma e del Lazio negli ultimi 6 anni (2012-2017) mostra un aumento progressivo delle presenze nei servizi di cura passato, a Roma, dagli 82 casi del 2012 ai 323 casi del 2017, mentre nel Lazio si passa dai 165 casi del 2012 ai 613 del 2017&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la &#8220;successiva nota acquisita al prot. QH/31769 del 1 giugno 2018, il Dipartimento di cui sopra ha fornito un aggiornamento dei dati riferiti ai primi mesi del 2018, confermando la tendenza ad un aumento dei soggetti che richiedono interventi socio-sanitari per problemi legati al disturbo da gioco d&#8217;azzardo (218 casi nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente il sensibile aumento di casi denunciati nella città  di Roma che, nell&#8217;arco di 5 anni, si è quadruplicato (da 82 a 323 persone); il dato relativo ai primi mesi del 2018 (5 mesi) si rivela, a dir poco, preoccupante (218 casi).&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene, inoltre, riferito che &#8220;il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale ha attivato sportelli informativi per la prevenzione e il contrasto al gioco d&#8217;azzardo, cd. Sportelli GAP, che, quale punto di accesso specializzato cui rivolgersi per avere informazioni e orientamento sulla dipendenza da gioco patologico, hanno accolto numerose richieste di aiuto da parte di cittadini interessati. I destinatari delle attività  di detti Sportelli appartengono a tutte le categorie di cittadini, persone tra cui disoccupati, precari, casalinghe, pensionati e studenti, in gran parte accomunate da difficile condizione economica&#8221; e che &#8220;in occasione dell&#8217;incontro &#8220;#RomaAscoltaRoma&#8221; (percorso di ascolto promosso da Roma Capitale finalizzato alla predisposizione del Piano Sociale Cittadino) sul tema delle Dipendenze patologiche è emerso che sono attivi sul territorio progetti per la &#8216;messa in sicurezza&#8217; volti a sostenere ed evitare il default economico e finanziario delle famiglie che hanno familiari dipendenti da gioco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame dei dati in possesso dell&#8217;Amministrazione è risultata &#8220;evidente una significativa diffusione del gioco d&#8217;azzardo, con un elevato numero di aperture di sale da gioco autorizzate ex art. 86, comma 1, del TULPS (pari ad oggi a circa 587) e SCIA/Comunicazioni di installazione, produzione, importazione e gestione anche indiretta, autorizzate ex art. 86, comma 3, del TULPS di apparecchi di cui all&#8217;articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S (pari ad oggi a circa 1062) e di sale ex art. 88 TULPS di competenza della Questura di Roma (pari a circa 1.116)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Sono state, infine, richiamate anche fonti scientifiche, come lo studio sulle &#8220;Dipendenze comportamentali/gioco d&#8217;azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi&#8221;, curato dal Ministero della Salute.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso degli anni sono stati, altresì, acquisiti dagli Uffici numerosi dati, non menzionati nelle premesse del provvedimento, come quelli forniti dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al Sindaco di Roma Capitale, che, in data 12.4.2017, aveva chiesto, proprio al fine di &#8220;intraprendere a livello locale azioni concernenti la regolamentazione delle sale per il gioco pubblico&#8221;, informazioni e dati tra cui la &#8220;quantificazione complessiva della raccolta monetaria annua per il gioco lecito negli anni 2014, 2015, 2016 e primo trimestre dell&#8217;anno in corso, distinguendo l&#8217;ammontare di cui sopra per ciascuna tipologia di gioco in ogni singolo municipio&#8221; e la &#8220;distribuzione territoriale dei punti di raccolta di gioco (per ogni singola tipologia) e degli esercizi specializzati (bingo, sale vlt, Centri di scommesse, sale Polivalenti ecc) nei territori dei Municipi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche con riferimento alla Regione Lazio l&#8217;Agenzia ha trasmesso ampia documentazione, dalla quale è emerso che nel suo territorio nell&#8217;anno 2016 la raccolta è aumentata rispetto all&#8217;anno 2015 (passando dal 9,02% al 10,18%) e che nel Comune di Roma, nello stesso periodo, si è passati da € 5.008.508.830,68 dell&#8217;anno 2015 a € 5.428.967.210,85 nell&#8217;anno 2016 (e, quindi, dall&#8217;8,44% al 9,37%).</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. A quanto detto va aggiunta la constatazione che i casi patologici di dipendenza dal gioco che sono emersi e che emergono rappresentano soltanto una minima parte di quelli complessivi: infatti la maggior parte delle volte essi rimangono sottaciuti, a volte neppure noti a parenti ed amici, per cui non risultano contabilizzati. Il dato sul punto è notorio, ma non per questo non deve essere considerato per porre in essere tutti i rimedi legittimamente possibili.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Peraltro, l&#8217;ordinanza gravata ha una valenza fortemente preventiva, in quanto non mira solo a ridimensionare il fenomeno esistente, sia palese che sommerso e non registrato nei dati ufficiali, ma a evitare ulteriori casi di contrazione del vizio della ludopatia, in particolare tra le fasce più¹ giovani di utenti, come dimostra il fermo degli apparecchi disposto negli orari di uscita dalle scuole.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Sulla scorta di tutte le predette considerazioni risulta, quindi, rispettato il principio di proporzionalità , così come appare garantito un idoneo contemperamento degli interessi: da una parte la tutela della salute e del benessere individuale e collettivo, dall&#8217;altra la libertà  di iniziativa economica e la tutela del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infatti, evidente che un&#8217;illimitata o incontrollata possibilità  di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, sia a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, infine, precisare che l&#8217;ordinanza impugnata determina gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, ovunque installati e collocati, mentre ne sono esclusi tutti i giochi che non avvengono tramite apparecchi o che non erogano vincite in denaro, per cui tali orari non riguardano l&#8217;apertura e la chiusura delle sale bingo, ma il funzionamento di detti apparecchi, ove nelle stesse fossero installati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uniformità  degli orari per il funzionamento degli apparecchi per tutte le tipologie di esercizi che possano prevederli, così come l&#8217;orario indifferenziato per tutto il territorio comunale, appaiono ragionevolmente giustificati e del tutto proporzionati rispetto all&#8217;intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall&#8217;una all&#8217;altra tipologia di esercizi, ovvero dall&#8217;una all&#8217;altra zona del territorio comunale, fenomeni che verosimilmente si verificherebbero invece in caso di diversificazione di orari e di zone.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto ad ulteriore riprova della logicità  e della proporzionalità  delle limitazioni orarie previste.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione della peculiarità  della questione esaminata e degli interessi sottesi alla stessa, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-1-2019-n-750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2019 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2016 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-11-10-2016-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-11-10-2016-n-750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-11-10-2016-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2016 n.750</a></p>
<p>Pres. Monticelli, Est. Rovelli Sulla legittimità della deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 54/11 e della deliberazione dell’Asl n. 8 – Cagliari 21 dicembre 2015, n. 1460, di recepimento ed attuazione della predetta D.G.R. n. 54/11, in materia di controllo e contenimento della spesa farmaceutica. 1. Livelli essenziali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-11-10-2016-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2016 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-11-10-2016-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2016 n.750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monticelli, Est. Rovelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità della deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 54/11 e della deliberazione dell’Asl n. 8 – Cagliari 21 dicembre 2015, n. 1460, di recepimento ed attuazione della predetta D.G.R. n. 54/11, in materia di controllo e contenimento della spesa farmaceutica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Livelli essenziali di assistenza (Lea) &nbsp;– Violazione di competenza esclusiva statale – Controllo e contenimento della spesa farmaceutica – Costo terapia/paziente – Onere di motivazione – Prescrizione dei farmaci – Art. 117 Cost. – Art. 1, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 6, comma 1, d.l. n. 347/2001 – Art. 15, d.l. n. 95/2012 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non costituisce violazione delle disposizioni statali che definiscono i livelli essenziali di assistenza, di cui al d.P.C. 29 novembre 2001, la delibera con cui la giunta regionale, al fine del perseguimento di obiettivi di controllo e contenimento della spesa farmaceutica, definisce per ogni patologia un «costo terapia/paziente» di riferimento, quale limite tendenziale di spesa delle Asl, determinato sulla base del costo sostenuto dalla struttura sanitaria più efficiente nel corso dell’anno precedente, nella misura in cui il suddetto provvedimento si astenga dal disporre divieti in ordine alla possibilità di prescrivere determinati farmaci, limitandosi ad imporre, a carico dei medici, un onere motivazionale nell’eventualità di scostamenti rispetto al suddetto costo di riferimento, senza, in ogni caso, prevedere alcun regime sanzionatorio né conseguenze di altro tipo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 11/10/2016<br />
<strong>N. 00750/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00191/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 191 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Novartis Farma S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo A. Piria C.F. PRICLD46D02D150G, Francesca Libanori C.F. LBNFNC68R41I829H, con domicilio eletto presso Mario Fois in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Asl 8 &#8211; Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Sedda C.F. SDDNNA74M46D354F, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Asl 8 Cagliari in Cagliari, Via Logudoro n. 17;<br />
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau C.F. SAUSNO71P50B354Z, Alessandra Camba C.F. CMBLSN57D49B354X, con domicilio eletto presso Sau Sonia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n. 1460 del 21dicembre 2015, pubblicata nell&#8217;Albo Pretorio della ASL di Cagliari il 24 dicembre 2015, recante &#8220;Recepimento e attuazione della DGR n. 54/11 del 10/11/2015 &#8220;Interventi per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica&#8221;, inclusi tutti i suoi allegati;<br />
&#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/11 del 10 novembre 2015, non pubblicata sul BURAS;<br />
&#8211; del decreto dell&#8217;Assessore all&#8217;igiene e sanità e assistenza sociale n. 48 del 23 dicembre 2015;<br />
&#8211; di tutti gli atti amministrativi menzionati nella parte motiva degli atti sopra riferiti, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non noti.<br />
e con i motivi aggiunti depositati il 9.3.2016 contestualmente al deposito del ricorso:<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario straordinario n. 96 del 12.2.2016, di tutti gli atti amministrativi menzionati nella parte motiva della deliberazione;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non noti.<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 8 &#8211; Cagliari e della Regione Sardegna;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Novartis Farma s.p.a. è la filiale italiana del Gruppo Novartis. In Italia distribuisce i medicinali Gilenya (principio attivo: fingolimod) e Extavia (principio attivo: interferone beta 1b), prodotti dalla ricerca del Gruppo Novartis destinati alla terapia della sclerosi multipla e altri medicinali destinati alle terapie oncologiche.<br />
La ASL di Cagliari con la delibera impugnata ha dato attuazione alla delibera regionale 54/11 che ha lo scopo di controllo e contenimento della spesa farmaceutica.<br />
Punto centrale della delibera regionale è l’imposizione alle ASL regionali, per ogni patologia, di un “costo terapia” non superabile, determinato come “benchmarking” (banco di prova), con riferimento a quello più basso sostenuto dalla struttura sanitaria presa ad esempio di efficienza nel corso del 2014.<br />
Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente deducendo le seguenti articolate censure:<br />
1) violazione degli artt. 3, 32 e 117 Cost., violazione DPCM 29 novembre 2001 in relazione all’art. 6 comma 1 del d.l. 347 convertito con modificazioni dalla legge 405/2001 e art. 1 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni in materia di livelli essenziali di assistenza, violazione dei principi generali contenuti nel d.l. 6 luglio 2012 n. 95;<br />
2) eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità manifesta.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.<br />
In data 9 marzo 2016 Novartis depositava ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della deliberazione del Commissario straordinario n. 96 del 12 febbraio 2016, di tutti gli atti amministrativi menzionati nella parte motiva della deliberazione nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.<br />
Si costituivano l’ASL 8 e la Regione Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Il 9 aprile 2016 la Regione depositava memoria difensiva.<br />
Il 19 maggio 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />
Alla udienza pubblica del 22 giugno 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Una sintesi delle censure della ricorrente è utile per risolvere la controversia.<br />
Con il primo motivo la ricorrente argomenta con ampi svolgimenti in ordine al fatto che le disposizioni regionali (di cui alla delibera regionale) non si mantengono nell’ambito della specifica competenza della Regione nel quadro della gestione organizzativa locale della tutela della salute.<br />
La delibera 54/11 presenta, a dire della ricorrente, più di un aspetto di contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare la ricorrente cita la sentenza 490/2015) in quanto la definizione di un “costo terapia” (che si sovrappone ai budget definiti con AIFA e alle altre modalità di controllo dell’erogazione) finisce per limitare l’accessibilità a una serie di terapie farmacologiche. La fissazione di un “costo terapia” come vincolo significa sovrapporre una propria valutazione ed un proprio sistema a quello istituito per legge e basato sul budget che costituisce il principio generale al quale le Regioni dovrebbero adeguarsi.<br />
Secondo la ricorrente il “costo terapia” implica un totale squilibrio a carico dell’erogazione dell’assistenza, determinando la necessità di interrompere la terapia o di passare dal percorso terapeutico ritenuto efficace e sicuro a quello meno efficace e/o sicuro quando il costo terapia sta per essere superato.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente afferma che la delibera appare prendere le mosse da alcuni presupposti che divergono dalla realtà o non appaiono comunque giustificati sotto il profilo scientifico e clinico.<br />
Per quanto riguarda la terapia della sclerosi multipla:<br />
a) la scelta come benchmarking dell’U.O. Neurologia e Stroke Unit del P.O. Brotzu, in ragione di una asserita migliore performance di costo terapia non appare giustificata alla luce delle numerose variabili che concorrono a determinare tale dato statistico in assenza di un modello che definisca l’Unità Brotzu come rappresentativa di tutta la popolazione considerata e come effettivo centro di eccellenza;<br />
b) non si fa alcuna distinzione tra terapie di prima linea e terapie di seconda linea; la spesa per farmaci dedicati alla sclerosi multipla in Sardegna è proporzionalmente maggiore rispetto alla media italiana per effetto della superiore prevalenza della patologia. La distribuzione tra pazienti in trattamento con farmaci di I e II linea appare invece in armonia con i dati italiani. La spesa media per paziente risulta inferiore in Sardegna rispetto alla media Italia sia considerando il costo medio che il costo medio della terapia con farmaci di I e II linea;<br />
c) non si considera che nella sclerosi multipla, come in altre malattie croniche ad alta variabilità di decorso e di risposta alla terapia, non vi è alcuna relazione tra la migliore performance economica e la realizzazione della spesa nel senso di migliore appropriatezza clinica e prescrittiva.<br />
Per quanto riguarda le terapie oncologiche ed ematologiche:<br />
la definizione di benchmarking di costo/terapia viene correlata non tanto alle singole terapie prese in considerazione ma alla classe ATC di riferimento (sistema di classificazione dei farmaci). Tale correlazione, a dire della ricorrente, crea macroscopiche distorsioni in quanto le classi considerate dalla delibera 8L01, L03 e L04) comprendono molecole per patologie completamente differenti (si passa dai tumori solidi all’ematologia, da trattamenti di prima linea a trattamenti di linee successive) con gradi di innovazione e quindi a costi di rimborso per il servizio sanitario nazionale fondatamente e completamente diversi. Inoltre vengono poste sullo stesso piano sia molecole generiche che molecole appena messe in commercio e rimborsate dal SSN.<br />
Secondo la ricorrente definire un benchmarking che si fonda su molecole che sono anche superate dal punto di vista della innovazione terapeutica comporta il rischio di indirizzare le scelte prescrittive esclusivamente su parametri economici in pregiudizio della salute dei pazienti.<br />
Con i motivi aggiunti la ricorrente contesta:<br />
per ciò che concerne le aree terapeutiche di interesse della ricorrente (oncologia/ematologia e sclerosi multipla) la delibera fissa rispettivamente in € 250.000 e in € 741.000 il contenimento della spesa per l’anno 2016. Non è data alcuna motivazione in merito alla determinazione di tali grandezze economiche che appaiono, a dire della ricorrente, suscettibili di ulteriore declinazione senza che sia stabilito un qualsiasi criterio.<br />
L’illegittimità si accresce, sempre a dire della ricorrente, se si ha riguardo al fatto che la delibera sembra demandare il perseguimento degli obiettivi assegnati dalla DGR 54/11 ad un gruppo di lavoro per la cui composizione sono indicate figure professionali alcune espressamente definite ma altre di volte in volta convocate a seconda della problematica trattata la cui formazione concreta è rimessa alla discrezionalità del direttore sanitario che sceglierà i componenti.<br />
Vi sarebbe poi una duplicità (o comunque un difetto di coordinamento) con il comitato aziendale sull’appropriatezza prescrittiva istituito con il compito dell’attuazione delle azioni volte al contenimento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera dall’allegato 1 alla deliberazione del 21 dicembre 2015 impugnata con il ricorso introduttivo.<br />
Le argomentazioni della ricorrente, pur esposte in modo pregevole, non possono essere condivise.<br />
La questione è, invero, di pronta e agevole soluzione.<br />
Le misure adottate dalla regione Sardegna sono esecutive di obblighi di contenimento della spesa. Il livello della spesa della Regione Sardegna in materia farmaceutica è risultato, nell’ultimo biennio di rilevazione, al primo posto in Italia. E’ risultato altresì superiore al tetto fissato dalla vigente normativa (19,2 % sul Fabbisogno sanitario nazionale in luogo del 14,85). La difesa regionale espone che il disavanzo rispetto ai tetti di spesa fissati dall’art. 15 del d.l. 95/2012 è stato nel 2014 pari a € 126.512.430 e, nel periodo gennaio settembre 2015, pari a € 128.271.448.<br />
Con la deliberazione n. 63/24 del 15.12.2015 la Giunta regionale ha quindi approvato un piano di riorganizzazione del servizio sanitario regionale e il piano di rientro anni 2016 – 2018.<br />
La Regione ha individuato azioni di contenimento della spesa. Sulla spesa ospedaliera la Regione ha scelto di individuare i costi medi della terapia per paziente a cui le unità ospedaliere devono tendere (il benchmarking).<br />
La deliberazione impugnata non fa altro che assegnare ai direttori generali l’obiettivo di responsabilizzare i medici.<br />
Quel che appare decisivo, come affermato in modo del tutto condivisibile dalla difesa della Regione (pagina 5 della memoria depositata il 9 aprile 2016), è che in nessuna parte della delibera è fatto divieto di prescrivere alcune specialità medicinali. Semplicemente è disposto che “eventuali scostamenti devono essere adeguatamente motivati”.<br />
La libertà del medico è in ogni caso garantita posto che (non si può che condividere anche in questo caso quanto affermato dalla difesa della Regione) non sono disposti regimi sanzionatori di alcun tipo nel caso venga superato il valore di riferimento indicato in delibera.<br />
In definitiva cadono tutte le argomentazioni della ricorrente laddove si eccepisce che la Regione eserciterebbe competenze esclusive assegnate allo Stato e al suo organo tecnico AIFA. Non c’è alcuna modifica in ordine alla prescrivibilità di un farmaco.<br />
Insomma, in assenza di sanzioni per i medici che prescrivono farmaci e di conseguenze di alcun tipo (in questo caso il provvedimento sarebbe sì illegittimo) non si ravvisa alcuna invasione di competenze riservate allo Stato ma, più semplicemente, provvedimenti di razionalizzazione della spesa. Il valore vincolante delle determinazioni regionali in materia di limiti di spesa sanitaria esprime, come è noto, la necessità che l&#8217;attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell&#8217;ambito di una pianificazione finanziaria.<br />
Ciò rientra pienamente nella ratio della evoluzione della legislazione sanitaria nella quale si è progressivamente imposto il principio della programmazione, con carattere autoritativo e vincolante, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario attese le ormai insopprimibili esigenze di riequilibrio finanziario.<br />
In definitiva il fatto di impartire direttive alle ASL per il contenimento della spesa senza incidere specificamente sulla prescrizione dei farmaci è perfettamente in linea con i compiti delle regioni ed anzi, trattasi di atti dovuti.<br />
Ai medici non è prescritto alcunché se non motivare (e ciò è del tutto ragionevole) tra diverse terapie la ragione per cui, a parità di efficacia, si sceglie quella che supera il costo medio individuato. Se la scelta è motivata, lo si ribadisce, nessuna conseguenza è prevista per il medico al quale pertanto non è affatto limitata la libertà di prescrivere farmaci.<br />
Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.<br />
Non spetta miglior sorte alle contestazioni in ordine alla scelta delle strutture di riferimento per la determinazione del benchmarking che si spingono fino ad entrare nel merito dell’azione amministrativa. La ricorrente pretende di sostituire proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione per di più esposte in un atto di indirizzo. Le argomentazioni della ricorrente, precisate nella memoria depositata il 19 maggio 2016 (in particolare pagina 6) sono tutte tese a mettere in discussione scelte dell’Amministrazione basate su dati oggettivi e giustificati per proporne altri. Ma tali scelte, se motivate e ragionevoli (come nel caso qui all’esame del Collegio) non spettano alla ricorrente ma all’Amministrazione.<br />
Anche sui motivi aggiunti non è necessario indugiare particolarmente.<br />
Gli atti adottati dall’ASL 8 sono puramente esecutivi della legittima delibera adottata dalla Regione Sardegna e pertanto sono chiaramente esenti dai vizi dedotti dalla ricorrente.<br />
Il gruppo di lavoro è uno strumento di cui la direzione si è dotata per l’attuazione degli obiettivi legittimamente imposti dalla Regione. La censura è generica e non è dato comprendere dove sia la lesione per la ricorrente né la contraddizione con l’allegato 1 alla DGR.<br />
Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.<br />
Le spese, stante la novità della questione sottoposta al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Antonio Plaisant, Consigliere<br />
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-11-10-2016-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2016 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</a></p>
<p>Va sospesa la deliberazione della giunta comunale del comune di San Giovanni Rotondo ad oggetto: “nuova disciplina della ztl per autobus turistici”, con la quale il comune approva la nuova disciplina della ztl autobus turistici disponendo che i parcheggi a gestione privata non potranno comunque in nessun caso essere considerati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la deliberazione della giunta comunale del comune di San Giovanni Rotondo ad oggetto: “nuova disciplina della ztl per autobus turistici”, con la quale il comune approva la nuova disciplina della ztl autobus turistici disponendo che i parcheggi a gestione privata non potranno comunque in nessun caso essere considerati di scambio per cui gli autobus dovranno essere ricoverati privi di passeggeri. ritenuto che la disposizione impone, in sostanza, che dai parcheggi privati non sia attivabile un servizio navetta per i passeggeri, destinato a trasferirli nel centro cittadino, in quanto essi devono necessariamente lasciare gli autobus turistici nel frontistante parcheggio comunale esclusivamente dal quale è attivato il servizio navetta; ritenuto che non emergono ragioni di pubblico interesse che giustifichino la concentrazione del servizio di trasporto per la città nel solo “check &#8211; point” comunale con esclusione dei parcheggi privati;ritenuto che, in assenza di ragioni di pubblico interresse, l’atto impugnato, in parte qua, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza e con il principio di libera iniziativa economica ex art. 41 cost.; ritenuto che per una compiuta istruzione della controversia, funzionale alla decisione del merito, è necessario richiedere al Comune intimato di depositare una dettagliata relazione che esplichi le ragioni che hanno indotto la Giunta ad adottare la disposizione impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00750/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01240/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Servizi San Francesco di Squarcella Francesco Pio &#038; C. S.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Verde, con domicilio eletto presso Gianluca Nocco in Bari, via Piccinni n. 128;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Giovanni Rotondo</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della giunta comunale del comune di San Giovanni Rotondo n. 145 del 21.06.2012, divenuta esecutiva il 01.07.2012 ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 267/2000 e successivamente pubblicata all’albo pretorio, avente ad oggetto: “nuova discipl<br />
&#8211; nonché di ogni altro provvedimento ad esso connesso, prodromico, coevo e consequenziale, ancorchè non conosciuto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Verde;	</p>
<p>Rilevato che il Comune intimato ha disposto, con la delibera impugnata, &#8211; tra l’altro- per i parcheggi a gestione privata , che essi “non potranno comunque in nessun caso essere considerati di scambio per cui gli autobus dovranno essere ricoverati privi di passeggeri”;<br />	<br />
ritenuto che la disposizione impone, in sostanza, che dai parcheggi privati non sia attivabile un servizio navetta per i passeggeri, destinato a trasferirli nel centro cittadino, in quanto essi devono necessariamente lasciare gli autobus turistici nel frontistante parcheggio comunale esclusivamente dal quale è attivato il servizio navetta;<br />	<br />
ritenuto che non emergono ragioni di pubblico interesse che giustifichino la concentrazione del servizio di trasporto per la città nel solo “check &#8211; point” comunale con esclusione dei parcheggi privati;<br />	<br />
ritenuto che, in assenza di ragioni di pubblico interresse, l’atto impugnato, in parte qua, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza e con il principio di libera iniziativa economica ex art. 41 cost.;<br />	<br />
ritenuta, pertanto, fondata l’istanza cautelare;<br />	<br />
ritenuto che per una compiuta istruzione della controversia, funzionale alla decisione del merito, è necessario richiedere al Comune intimato di depositare una dettagliata relazione che esplichi le ragioni che hanno indotto la Giunta ad adottare la disposizione impugnata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende la delibera impugnata nella parte in cui dispone per i parcheggi a gestione privata , che essi “non potranno comunque in nessun caso essere considerati di scambio per cui gli autobus dovranno essere ricoverati privi di passeggeri”.<br />	<br />
Ordina al Comune di S. Giovanni Rotondo di espletare l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, depositando la richiesta relazione entro 90 giorni antecedenti l’udienza pubblica di discussione del merito che fissa per il 30.5.2013<br />	<br />
Nulla per le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-750/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-1-2011-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-1-2011-n-750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-1-2011-n-750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.750</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. MangiaSmartre s.r.l. (Avv. R. Miele) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato) il ricorso avverso un&#8217;ordinanza contingibile e urgente, proposto ai fini risarcitori, deve essere notificato anche al Sindaco del Comune che ha adottato l&#8217;atto 1. Giustizia amministrativa – Ordinanza contingibile e urgente – Impugnazione – Azione risarcitoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-1-2011-n-750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-1-2011-n-750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli  – Est. Mangia<br />Smartre s.r.l. (Avv. R. Miele) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>il ricorso avverso un&#8217;ordinanza contingibile e urgente, proposto ai fini risarcitori, deve essere notificato anche al Sindaco del Comune che ha adottato l&#8217;atto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ordinanza contingibile e urgente – Impugnazione – Azione risarcitoria – Notifica al Comune – Necessità – Omissione – Inammissibilità ricorso	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Legittimazione passiva – Individuazione – Criteri	</p>
<p>3.  Giustizia amministrativa – Legittimazione attiva – Titolare potere di fatto sulla cosa danneggiata – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di impugnazione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, l’azione di risarcimento non può non vedere come legittimo contraddittore anche il Sindaco del Comune che ha adottato il provvedimento, pena la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nella fattispecie la ricorrente chiamava in causa il solo Ministero dell’Interno, ritenendo l’attività del Sindaco di mera tutela dell’interesse dello Stato.	</p>
<p>2. Ai fini dell’individuazione dell’Amministrazione responsabile dell’adozione di un provvedimento ritenuto illegittimo, non è sufficiente il mero riferimento normativo che può rinvenirsi nel provvedimento, bensì è necessaria una analisi più accurata, diretta a vagliare ulteriori elementi, primo fra tutti l’appartenenza dello specifico interesse perseguito, risultando riferibile l’attività svolta allo Stato o al Comune, a seconda della titolarità dell’interesse medesimo.	</p>
<p>3. Deve riconoscersi la legittimazione attiva ad agire in giudizio per il risarcimento del danno  in capo al soggetto che si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa che si ritiene danneggiata, prescindendo perciò dalla titolarità del rapporto. Infatti, la “legitimatio ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00750/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10988/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10988 del 2009, proposto “in riassunzione” del giudizio già instaurato dinanzi al Tribunale civile di Roma con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2004 da: 	</p>
<p><b>Smartre S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Renato Miele, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, largo della Gancia n. 1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; </p>
<p><i><b>per l’accertamento<br />	<br />
</b></i>della responsabilità per fatti illeciti a carico del Sindaco p.t. del Comune di Tarquinia, sig. Maurizio Sandro Conversini, quale ufficiale del Governo, e del Prefetto di Viterbo p.t.;<br />	<br />
e per la condanna,<br />	<br />
ai sensi dell’art. 28 Cost., del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi, dalla Smartre s.r.l. nella misura di € 5.772.923,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 14 dicembre 2009 e depositato il 18 dicembre successivo, la ricorrente chiede di accertare la responsabilità per fatti illeciti del Sindaco del Comune di Tarquinia, quale ufficiale del Governo, e del Prefetto di Viterbo e, di conseguenza, di condannare il Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non, nella misura di € 5.722.923,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.<br />	<br />
In particolare, la ricorrente espone quanto segue:<br />	<br />
&#8211; di essere titolare di un contratto di affitto avente ad oggetto “gli impianti di acquedotto, irrigazione e fognature a servizio del comprensorio di Marina Velca, in Comune di Tarquinia”, stipulato con la società “SO.GE.CA. s.r.l.” in data 3 settembre 19<br />
&#8211; in data 10 agosto 1999 il Sindaco di Tarquinia adottava, ex art. 38 della legge n. 142/90, un’ordinanza contingibile e urgente, con la quale disponeva di assumere direttamente la gestione del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e connesso<br />
&#8211; ravvisando, in ordine al suddetto provvedimento, ipotesi di illeciti penali, promuoveva azione dinanzi al Tribunale di Civitavecchia ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2043 c.c.;<br />	<br />
&#8211; con provvedimento del 16 agosto 1999, il citato giudice riteneva fondati i motivi di illegittimità sollevati in ordine alla carenza dei “gravi pericoli per la salute e l’igiene pubblica” e, pertanto, ordinava al Comune di Tarquinia, in persona del Sinda<br />
&#8211; il 10 novembre 1999 lo stesso giudice revocava il decreto di sospensione, ritenendo non sussistente il periculum in mora;<br />	<br />
&#8211; nonostante avesse diffidato il Sindaco di Tarquinia ed il Prefetto di Viterbo a revocare l’ordinanza, nei giorni 12 e 30 maggio 2000 il Sindaco di Tarquinia, con l’ausilio della forza pubblica concessa dal secondo, eseguiva l’ordinanza in questione; <br	
- posto che, nei comportamenti di cui sopra, ravvisava ipotesi di reato per abuso d’ufficio, falso in atto pubblico e turbativa dell’industria e del commercio, citava in giudizio – in qualità di parte danneggiata ed offesa – il Ministero dell’Interno per 	
- in particolare, denunciava che il Sindaco del Comune di Tarquinia – nella piena consapevolezza delle carenze che caratterizzavano il proprio comportamento - aveva agito in carenza di potere ed al di fuori dei casi previsti dalla legge n. 142 del 1990, a	
- in tale giudizio, si costituiva il Ministero dell’Interno, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché contestando la fondatezza della domanda attrice per difetto di legittimazione passiva, per insussistenza del rapporto organico con 	
- veniva – comunque - espletata attività istruttoria, in esito alla quale l’ammontare dei danni subiti e subendi risultava pari ad € 1.394.018,55 sino al 30 settembre 2006;<br />	<br />
&#8211; all’udienza del 16 marzo 2009 si precisavano le conclusioni;<br />	<br />
&#8211; con la propria comparsa conclusionale, ribadiva l’illegittimità e l’illiceità dell’ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Tarquinia nonché la colpa e la negligenza del Sindaco e del Prefetto e, dunque, insisteva sulla domanda di risarcimento dei da<br />
&#8211; il giudice civile – con sentenza n. 20205 del 2009, depositata il 7 ottobre 2009 – dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, “appartenendo essa alla giurisdizione amministrativa”.<br />	<br />
Ciò detto, la ricorrente – con l’atto introduttivo del presente giudizio &#8211; riassume il giudizio già instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, reiterando i concetti e le doglianze già esposte – in particolare, l’insussistenza dei presupposti necessari per la legittima adozione da parte del sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti – ma anche adducendo considerazioni del tutto innovative (qual è la denunciata invasione da parte del Sindaco di attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 32 della legge n. 142/1990), e, dunque, insiste per la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni subiti, indicati nella misura di € 5.722.923,00.<br />	<br />
Con atto depositato in data 18 marzo 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel contempo – ha prodotto documenti, tra cui una nota del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 24 febbraio 2010, in cui è essenzialmente opposta la carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione intimata.<br />	<br />
In data 29 ottobre 2010 il Ministero dell’Interno ha prodotto una memoria difensiva, il cui contenuto può essere così sintetizzato: &#8211; sussiste difetto di legittimazione attiva della ricorrente, atteso che quest’ultima, affittuaria dell’azienda della SO.GE.CA. s.r.l., non poteva e non può vantare alcun titolo giuridico né sull’acquedotto né sul servizio di erogazione dell’acqua potabile e connessa depurazione, di cui si assume l’illecita sottrazione; &#8211; sussiste difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, posto che il provvedimento incriminato non può essere qualificato “alla stregua di un’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco in veste di Ufficiale di Governo”, come – del resto – asserito anche dalla ricorrente; &#8211; il provvedimento impugnato – di assunzione del servizio e di rilascio degli impianti abusivamente detenuti dalla Smartre – è conforme a legge; &#8211; in ogni caso, la mancata tempestiva impugnazione da parte della Smartre del provvedimento de quo comporta, ai sensi dell’art. 1227 c.c., l’esclusione del risarcimento di tutti i danni “che lo stesso creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”; &#8211; la stessa prospettazione della ricorrente di ipotetiche fattispecie di reato depone per l’interruzione del rapporto organico degli agenti con lo Stato, sicché nessuna responsabilità colpevole è imputabile, in via di immedesimazione organica, in capo all’Amministrazione; &#8211; in via subordinata, sono carenti i requisiti ex art. 2043 c.c., ossia la presenza di un danno ingiusto e la prova della responsabilità colpevole del Ministero dell’Interno; &#8211; la domanda formulata – nei limiti in cui risulta incrementata rispetto a quella inizialmente formulata dinanzi al g.o. – è comunque inammissibile, stante l’impossibilità – in sede di traslatio iudici – di “aggiornare” la pretesa già avanzata..<br />	<br />
In data 8 novembre 2010 la ricorrente ha depositato documenti.<br />	<br />
In data 9 novembre 2010 anche il Ministero dell’Interno ha prodotto documenti.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.<br />	<br />
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente chiama in causa il Ministero dell’Interno – e non anche il Sindaco del Comune di Tarquinia e/o il Comune di Tarquinia, nella persona del Sindaco p.t. – in quanto afferma che, ove si tratti – come nel caso di specie &#8211; di ordinanze contingibili ed urgenti, “la condotta del Sindaco, quale ufficiale di governo, è strumentalmente connessa con l’attività d’ufficio ed egli agisce effettivamente a tutela dell’interesse dello Stato” e, dunque, “l’esercizio di tale potere costituisce manifestazioni di prerogative statali, …. con la conseguenza che per la responsabilità dei danni derivanti dall’esercizio del detto potere da parte del sindaco, anche con riguardo all’operato di organi comunali, deve rispondere, pure sotto il profilo della violazione del divieto del neminem laedere, lo Stato” (pag. 12 del ricorso in riassunzione, il quale riprende pag. 5 dell’atto di citazione).<br />	<br />
Orbene, il Collegio ritiene che tale scelta non può essere condivisa e, precisamente, sostiene che la mancata chiamata in causa del Sindaco del Comune di Tarquinia comporti una non corretta instaurazione del contraddittorio per le considerazioni di seguito riportate.<br />	<br />
Secondo criteri di carattere generale:<br />	<br />
&#8211; in vigenza del c.d. sistema del doppio binario, il giudizio di annullamento avverso ordinanze contingibili ed urgenti doveva essere instaurato dinanzi al giudice amministrativo nei confronti del Sindaco, mentre la successiva domanda di risarcimento del<br />
&#8211; in seguito all’entrata in vigore dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000 ma ancora in costanza del principio della c.d. pregiudizialità amministrativa, il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente e, nel contempo, per il<br />
Ciò detto, la situazione va ora considerata alla luce del superamento della c.d. pregiudiziale amministrativa &#8211; operato a livello giurisprudenziale già da qualche anno dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., tra le altre, sent. 23 dicembre 2008, n. 30254) ed a livello normativo con l’entrata in vigore dell’art. 30 dell’all. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010 &#8211; di cui la questione prospettata risulta una chiara applicazione.<br />	<br />
Orbene, il Collegio ritiene che la soluzione non muti: atteso che l’accertamento della legittimità o meno del provvedimento amministrativo, ritenuto causativo del danno, non perde rilevanza (sia che venga inteso come presupposto dell’azione di risarcimento del danno, sia che venga, invece, configurato come una componente della stessa fattispecie risarcitoria), l’azione di risarcimento proposta in ragione dell’illegittimità di un’ordinanza contingibile e urgente non può non vedere come legittimo contraddittore anche il Sindaco che ha adottato il provvedimento, pena la declaratoria di inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
Per completezza, va soggiunto che, sempre allorché si tratti di valutare la legittimità di ordinanze contingibili ed urgenti, il profilo della legittimazione passiva nel giudizio amministrativo è stato oggetto anche di orientamenti diversi.<br />	<br />
In particolare, va ricordato che:<br />	<br />
&#8211; è stata riconosciuta l’inammissibilità del ricorso nell’ipotesi in cui venga notificato soltanto al Comune e non all’autorità emanante nel domicilio legale della stessa presso l’Avvocatura dello Stato per la ragione che il potere di ordinanza attribuito<br />
&#8211; è stato anche affermato che l’azione risarcitoria è, comunque, connotata da una sorta di accessorietà, atta a svilire – semmai – la legittimazione dello Stato ma non certo la legittimazione passiva del Comune (C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4434)<br />
In ogni caso, appare evidente che la legittimazione passiva del Sindaco non è stata mai posta in discussione, in quanto, “pur agendo il sindaco in veste di organo dello Stato (ufficiale del governo) e quindi di organo a servizio di più enti, egli opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale quale elemento di tale complesso” (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4529, riguardante specificamente “domande di risarcimento di danni derivanti da ordinanze contingibili ed urgenti”).<br />	<br />
Volendo poi scendere nel caso specifico, considerando le peculiarità che connotano la questione prospettata, la legittimazione passiva del Sindaco e/o dell’Amministrazione Comunale nel presente giudizio non può che trovare ulteriore conferma.<br />	<br />
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione ma anche dal giudice amministrativo, non vale ad instaurare la responsabilità di un’Amministrazione piuttosto che un’altra il mero riferimento normativo che può rinvenirsi nel provvedimento, bensì è necessaria una analisi più accurata, diretta a vagliare ulteriori elementi, primo fra tutti l’ “appartenenza dello specifico interesse perseguito, risultando riferibile l’attività svolta allo Stato o al Comune, a seconda della titolarità dell’interesse medesimo” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 6 dicembre 2005, n. 26691); in altri termini, è sempre necessario accertare il potere in concreto esercitato, al fine di stabilire se il provvedimento impugnato abbia o meno natura di ordinanza contingibile ed urgente, posta in essere dal Sindaco quale ufficiale del Governo (cfr., tra le altre, C.d.S., Ad.Pl., 30 luglio 2007, n. 10; TAR Molise, sent. già citata).<br />	<br />
Orbene, la disamina dell’ordinanza impugnata dalla ricorrente conduce a dare a tale quesito una risposta negativa.<br />	<br />
Nonostante il richiamo – nell’ambito del provvedimento impugnato – all’art. 38 della legge n. 142 del 1990, appare, infatti, evidente che il Sindaco ha agito per il perseguimento di interessi specifici della collettività comunale, ossia per la cura dei servizi inerenti alle esigenze normali di vita di quest’ultima e, precipuamente, al fine di ovviare all’insussistenza di un “soggetto legittimato ad attingere acqua pubblica destinata al consumo umano da distribuire ai residenti di Marina Velka”, situazione questa determinata dal fallimento della società Edil Market s.r.l., dalla conseguente revoca della concessione rilasciata a quest’ultima a derivare e utilizzare acqua pubblica per il consumo umano e dal diniego di subentro in tale concessione, opposto alla SO.GE.CA. s.r.l. dalla Giunta Regionale in data 22 giugno 1999.<br />	<br />
In sintesi, il Collegio ravvisa &#8211; in linea, tra l’altro, con i rilievi formulati dal Ministero dell’Interno – tutte le condizioni per affermare che il Sindaco del Comune di Tarquinia ha certamente agito per l’espletamento dei propri compiti istituzionali e non per “prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”, come, invece, previsto dall’art. 38, comma 8, l. 142/90.<br />	<br />
Tale asserzione trova – del resto – supporto nelle censure formulate dalla ricorrente, le quali risultano diffusamente incentrate sull’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, ma anche nella ulteriore doglianza – sollevata per la prima volta con l’atto di riassunzione e, dunque, inammissibile – afferente l’impossibilità per il Sindaco di disporre l’assunzione diretta di un pubblico servizio (intesa dalla ricorrente come una scelta decisionale di esclusiva competenza del Consiglio comunale) , la quale inequivocabilmente rivela che la stessa ricorrente si è posta il problema – seppure tardivamente – della possibilità o meno di ricondurre il provvedimento impugnato all’esercizio di un potere differente da quello contemplato dal già citato art. 38 e, propriamente, ad un potere facente capo all’amministrazione comunale.<br />	<br />
In altri termini, appare evidente che la stessa ricorrente introduce argomenti e contestazioni che profilano l’estraneità dell’attività in contestazione – ritenuta causativa di danno &#8211; rispetto a quella di competenza dell’Amministrazione statale (rectius: Ministero dell’Interno), con la conseguenza che il legittimo contraddittore della pretese dalla medesima ricorrente avanzate non può che essere individuato nel Comune di Tarquinia.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non notificato all’Amministrazione comunale. <br />	<br />
Non può essere, poi, sottaciuto che le argomentazioni in ultimo riportate valgono – nel contempo – a fondare il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione resistente, ossia del Ministero dell’Interno, il che determina – del pari – l’inammissibilità del ricorso. <br />	<br />
2. Non è, invece, condivisibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente sulla base del difetto di legittimazione attiva della ricorrente.<br />	<br />
Sotto il profilo dell’illegittimità del provvedimento impugnato, è evidente che quest’ultimo ha intaccato anche gli interessi della società Smartre.<br />	<br />
Per quanto attiene all’azione proposta per il risarcimento del danno – di primaria importanza in questa sede – è, invece, sufficiente ricordare che la “legitimatio ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. <br />	<br />
Da essa va, pertanto, tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, atteso che la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che concerne il merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr., tra le altre, Cass.Civ., sent. n. 355 del 10 gennaio 2008; Cass. Civ., n. 13477 del 9 giugno 2006).<br />	<br />
L’applicazione di tale assunto comporta che anche colui che si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa (cfr. Cass. Civ., n. 15233 del 5 luglio 2007; Cass. Civ., n. 15356 del 6 luglio 2006; Cass. Civ., n. 4003 del 23 febbraio 2006).<br />	<br />
In definitiva, la legittimazione attiva, il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, va intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito e va, dunque, riscontrata mediante la comparazione tra l’allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale il rapporto è riconducibile, sicchè le questioni alla stessa attinenti restano distinte da quelle relative all’appartenenza all’attore del diritto controverso, che ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. Civ., n. 21192 del 29 settembre 2006; Cass. Civ., n. 13756 del 14 giugno 2006; Cass. Civ., n. 15721 del 27 luglio 2005).<br />	<br />
Nel caso di specie, la prospettazione della ricorrente non induce a riscontrare un diritto rappresentato come altrui né oggetto della sfera di azione e di tutela della predetta, al di fuori del relativo modello legale tipico.<br />	<br />
Da ciò consegue che la legittimazione attiva della Smartre non può essere esclusa.<br />	<br />
3. Le argomentazione del Ministero dell’Interno non sono – in ogni caso – irrilevanti.<br />	<br />
Soprassedendo su valutazioni concernenti la legittimità o meno del provvedimento impugnato, le eccezioni dell’Amministrazione impongono, infatti, di considerare la sussistenza o meno di una fattispecie di illecito civile causativa di un danno qualificabile ingiusto a sfavore della ricorrente o, più semplicemente, la sussistenza o meno di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela di cui la stessa ricorrente figuri come titolare.<br />	<br />
In altri termini, assume rilevanza la titolarità del rapporto, di cui – in precedenza – è stata data evidenza.<br />	<br />
Orbene, il Collegio giunge alla conclusione che – nella fattispecie in esame – la ricorrente può vantare un ruolo meramente “secondario”, ossia viene in rilievo esclusivamente in virtù della situazione derivatale dalla SO.GE.CA. s.r.l..<br />	<br />
Come posto in risalto dal Ministero dell’Interno, la ricorrente è mera affittuaria dell’azienda che fa capo alla già citata SO.GE.CA., ma alcun rapporto è mai intercorso tra l’Amministrazione e la Smartre in ordine alla gestione dell’acquedotto e/o del servizio pubblico in questione.<br />	<br />
In definitiva, la Smartre non può essere riconosciuta in veste di effettiva titolare della situazione giuridica soggettiva in ordine alla quale potrebbe riconoscersi l’ingiusta lesione eventualmente attribuibile all’adozione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Da ciò consegue che la ricorrente non può dolersi della illegittima perdita della gestione del servizio pubblico di erogazione dell’acqua potabile e del connesso servizio pubblico di depurazione in località Marina Velka (chiaro, diretto effetto dell’assunzione diretta del servizio da parte del Comune, disposto in virtù dell’adozione del provvedimento impugnato) e, per tale motivo, chiedere il risarcimento dei danni, atteso che – in alcun caso, neanche a titolo abusivo – è stata mai riconosciuta – a differenza della SO.GE.CA. s.r.l. (cfr. nota Amm. Prov. Viterbo in data 1 luglio 1999) – titolare del servizio in questione.<br />	<br />
In una visione più ampia, la perdita materiale del servizio va – in verità &#8211; ricondotta al diniego di subentro nella concessione opposto alla SO.GE.CA. s.r.l. dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 3575 del 22 giugno 1999, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, la quale non risulta impugnata, atteso che – rispetto a tale diniego – l’ordine di consegna degli impianti si pone come un atto dovuto, necessitato.<br />	<br />
La circostanza che tale ordine si riferisca anche alla Smartre si presenta come una mera eventualità, riconnessa alle peculiarità del caso concreto, determinate dai rapporti tra la SO.GE.CA. e la Smartre, ma non vale certo ad instaurare in capo a quest’ultima una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela e, dunque, protetta dall’ordinamento sotto il profilo sostanziale, ossia con il divieto del neminem laedere. <br />	<br />
Del resto, è noto che l’affittuaria – di per sé &#8211; assume diritti ed obblighi esclusivamente nei confronti della proprietaria dell’azienda ed è, dunque, soltanto nei confronti di quest’ultima che può dolersi di eventi riguardanti l’attività dell’azienda stessa, senza poter vantare aspettative verso i terzi, tanto più in situazioni del genere di quelle in esame, caratterizzate da gestioni in atto già caratterizzate dall’abusività. <br />	<br />
4. In ogni caso, le censure formulate non valgono a svilire la legittimità del provvedimento impugnato.<br />	<br />
La disamina dell’atto di citazione notificato al Ministero dell’Interno rivela, infatti, che la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base essenzialmente della violazione dell’art. 38 della legge n. 142/90, ossia della carenza dei presupposti di legge necessari per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.<br />	<br />
Atteso che – come già in precedenza rilevato – tale provvedimento non costituisce – al di là del richiamo del citato art. 38 – un’ordinanza contingibile ed urgente, bensì rappresenta chiara espressione di poteri spendibili per il perseguimento di interessi precipui della comunità comunale, le ricordate censure debbono essere considerate infondate.<br />	<br />
Stante l’infondatezza dei motivi di illegittimità desumibili dall’atto di citazione in esame, anche la connessa domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento.<br />	<br />
5. In ultimo, permane da valutare la domanda di risarcimento del danno in relazione alla concessione della forza pubblica da parte del Prefetto per l’esecuzione dell’ordinanza in questione.<br />	<br />
Tale domanda va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />	<br />
L’attività in questione rappresenta, infatti, un mero “comportamento”, estraneo all’“illegittimo esercizio di attività amministrativa” o al “mancato esercizio di quella obbligatoria” (art. 30 dell’all. 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) e, comunque, non rientrante nelle ipotesi di “risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi” (art. 7 della legge n. 205/2000).<br />	<br />
Ad abundantiam, va evidenziato che il Ministero dell’Interno ha, comunque, negato “che la forza pubblica abbia poi avuto un qualche ruolo attivo o materiale nell’esecuzione del provvedimento del Sindaco, avvenuto materialmente il 30 maggio 2000” e tali asserzioni non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte della ricorrente. <br />	<br />
6. Per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 a favore del Ministero dell’Interno.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10988/09, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Ministero dell’Interno in Euro 3.000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-26-1-2011-n-750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2009 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2009-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2009-n-750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2009-n-750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2009 n.750</a></p>
<p>Pres. Frascione; Rel. Caringella Camping Cusio Lyons Edda di Angeleri Giorgio e Renzo s.n.c., Hotel La Bussola s.r.l., Albergo Leon d’Oro di Ronchetti Maddalena e c. s.n.c., Camping Orta di Guarnori Carlo (Avv.ti A. Crosetti e G. Pafundi) c. Comune di Orta San(NO) (Avv.ti G.F. Romanelli e M. Fogagnolo). sulla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione; Rel. Caringella<br /> Camping Cusio Lyons Edda di Angeleri Giorgio e Renzo s.n.c., Hotel La<br /> Bussola s.r.l., Albergo Leon d’Oro di Ronchetti Maddalena e c. s.n.c., Camping<br /> Orta di Guarnori Carlo (Avv.ti A. Crosetti e G. Pafundi) c. Comune di Orta San<br />(NO)  (Avv.ti G.F. Romanelli e M. Fogagnolo).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della delibera che determina la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani facendo riferimento ai criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 e che, per non incidere su categorie già con alto livello di imposizione, differenzia la tariffa degli alberghi e dei campeggi sia rispetto ai collegi sia rispetto alle abitazioni civili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Imposte e tasse – Smaltimento rifiuti solidi urbani – Tassa – Criteri di tariffazione introdotti dal D.Lgs. 22/1997 – Finalità di garantire progressivamente la copertura dei costi del servizio &#8211; Applicabilità – Sussiste.	</p>
<p>2. Imposte e tasse – Smaltimento rifiuti solidi urbani – Tassa – Distinzioni oggettive – Finalità di non incidere su categorie già con alto livello di imposizione – Legittimità – Sussiste – Fattispecie – Alberghi, campeggi, collegi e abitazioni civili.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di rifiuti, è legittima la delibera che faccia riferimento ai criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, contenente le disposizioni per l’elaborazione del metodo normalizzato per le definizione della “tariffa” di cui al d.lgs. n. 22/1997, al fine di determinare un aumento dell’aliquota della “tassa” di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per alcune categorie di contribuenti, nella fase di passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello di “tariffa” ed allo scopo di garantire progressivamente la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti. Trattasi infatti di esercizio non irragionevole della discrezionalità che la legislazione riserva all’amministrazione in sede di graduazione ed eventuale accelerazione del  processo di copertura del costo del servizio.  	</p>
<p>2. In materia di tassazione dei rifiuti, la scelta di differenziare gli alberghi e campeggi da un lato e i collegi dall’altro e di avvicinare la tassazione dei primi due tipi di utenza a quella delle banche, degli uffici e degli studi professionali e quella dei collegi alla tassazione delle abitazioni private, motivata dalla decisione di incidere sulle categorie avvantaggiate dalle tariffe precedenti senza incidere su quelle già toccate da un livello alto di imposizione, non collide con i criteri di commisurazione dell’imposta previsti dall’art. 65 D.lgs. n. 507/1993 né risulta affetta da profili di sproporzione o irrazionalità suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tale scelta è infatti espressione non irragionevole ed adeguatamente motivata della discrezionalità riconosciutale in materia alla luce del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dall’articolo 65 cit.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		.<br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 4882/2007, proposto da </p>
<p><b>Camping Cusio Lyons Edda di Angeleri Giorgio e Renzo s.n.c.,</b> in persona del legale rappresentante Giorgio Angeleri, Hotel La Bussola s.r.l., in persona del legale rappresentante Mario Tassera, Albergo Leon d’Oro di Ronchetti Maddalena e c. s.n.c., in persona del legale rappresentante Maddalena Ronchetti, Camping Orta di Guarnori Carlo, in persona del titolare Carlo Guarnori, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Crosetti e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo, in  Roma, al viale Giulio Cesare n. 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Orta San Giulio (NO),</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Francesco Romanelli e Maurizio Fogagnolo, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n.5;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b>della sentenza n. 3800/2006 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, ha respinto il ricorso proposto, tra gli altri, dagli odierni appellanti avverso la deliberazione della Giunta Municipale di Orta San Giulio (NO) n. 153 dell’11.11.2005 avente ad oggetto: “Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2005 – Modifiche”.</p>
<p>Visto il ricorso e i documenti allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Orta San Giulio (NO);<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostengo delle rispettive difese; <br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 27 maggio 2008, il Consigliere Francesco Caringella; e uditi, altresì, gli avvocati Pafundi, e Franzini per delega, quest’ultimo di Romanelli;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1.</b>Il Comune di Orta San Giulio approvava l’adeguamento delle tariffe per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (già stabilite con deliberazione della Giunta Comunale del 14 marzo 2001), con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 28 febbraio 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2002.<br />	<br />
Con successive delibere della Giunta Comunale n. 163 in data 13 dicembre 2002, n. 172 del 12 dicembre 2003 e n. 196 in data 17 dicembre 2004, il Comune di Orta San Giulio confermava rispettivamente per gli anni 2003, 2004, e 2005 “le tariffe rifiuti solidi urbani”.<br />	<br />
 Con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 28 gennaio 2005, avente ad oggetto “T.a.r.s.u. – Modifica parziale delibera Giunta Comunale n. 196 del 17 dicembre 2004. Conferma Tariffe vigenti T.a.r.s.u.”, il Comune di Orta San Giulio modificava parzialmente la delib.ne n. 196 del 28.12.2004 “per la parte riguardante i rifiuti solidi urbani come segue: &#8211; per l’anno 2005 la tariffa riferita alla cat. C3 &#8211; (Alberghi &#8211; campeggi e collegi) venga portata a € 2,50 limitatamente ad alberghi e campeggi”.<br />	<br />
A seguito del ricorso proposto avverso la suddetta delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 28 gennaio 2005, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Orta San Giulio n. 3 in data 7 marzo 2005, con cui era stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2005,  il Comune di Orta San Giulio riteneva opportuno esperire i necessari controlli e le relative valutazioni sul contenuto della prima deliberazione impugnata. Quindi, con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 10 giugno 2005, disponeva la sospensione dell’efficacia e dell’esecutività della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28 gennaio 2005.<br />	<br />
Successivamente, disposti ulteriori approfondimenti, la G.M. di Orta San Giulio, con la deliberazione n. 153 del 11 novembre 2005, stabiliva di revocare la precedente delibera G.C. n. 15 del 28 gennaio 2005 (già sospesa dalla delibera n. 89 del 10 giugno 2005) e di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, d. lgs. 5/04/1992, a rideliberare le tariffe della T.a.r.s.u. da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare il tasso di copertura del servizio pari all’88,42%, sia alla luce della complessiva situazione di bilancio, sia per garantire un avvicinamento graduale alla integrale copertura dei costi, di modificare la delibera della Giunta Comunale n. 196 del 28 dicembre 2004, stabilendo l’aumento della tariffa applicabile ai fini della T.a.r.s.u. alla categoria C3 (alberghi, campeggi e collegi) ad €. 2,50 al metro quadrato, limitatamente ad alberghi e campeggi, che tale modifica tariffaria avesse effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005 ai sensi dell’art. 33, comma 2 D.lgs. 504/1992.<br />	<br />
Con la sentenza appellata i  Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto avverso detta ultima  delibera.<br />	<br />
Le parti appellanti contestano gli argomenti posti a fondamento  del <i>decisum</i>.<br />	<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Alla Pubblica Udienza del 27 maggio 2008  il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />	<br />
<b>2. </b>L’appello è infondato.<br />	<br />
<b>2.1.</b>Non coglie nel segno, in prima battuta, il primo motivo di gravame con il quale,  anche in sede di appello, si contesta al  Comune di Orta San Giulio di avere illegittimamente fatto riferimento ai criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, contenente le disposizioni per l’elaborazione del metodo normalizzato per le definizione della “tariffa” di cui al d.lgs. n. 22/1997, al fine di determinare un aumento dell’aliquota della “tassa” di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per alcune categorie di contribuenti.<br />	<br />
Giova rammentare che a mente dell’art. 65, comma 2 del d.lgs. n. 507/1993,  le aliquote della TARSU debbono essere  “determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.<br />	<br />
A sua volta, il  D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 approva “il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani” (art. 1); stabilisce  poi  (art. 2) che  “la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1”.<br />	<br />
Quindi l’art. 3 dispone  che  “Sulla base della tariffa di riferimento di cui all’articolo 2, gli Enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.”<br />	<br />
Dal coacervo di tali norme si ricava che, come correttamente rimarcato dal Primo Giudice,  il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 non fissa solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegua anche  lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli Enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza, come si evince anche dai successivi articoli 5, 6, 7.<br />	<br />
Il previsto passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello di “tariffa”, non impedisce in definitiva che il metodo per il calcolo dell’aliquota tariffaria non possa essere applicato anche prima di tale scadenza per il calcolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. E tanto specie ove tale sistema inneschi  un’accelerazione nel processo di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti.<br />	<br />
La scelta operata nella delibera impugnata di fare  riferimento ai coefficienti individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 in relazione alle   finalità di “assicurare il tasso di copertura del costo del servizio pari all’88,42% sia alla luce della complessiva situazione di bilancio sia per garantire un avvicinamento graduale alla copertura dei costi”, costituisce in definitiva esercizio non irragionevole ella discrezionalità che la legislazione fin qui rammentata riserva all’amministrazione in sede di graduazione ed eventuale accelerazione del  processo di copertura del costo del servizio.  <br />	<br />
<b>2.2.</b> Non coglie nel segno neanche il successivo motivo con cui si contesta l’applicazione, da parte del Comune, dell’art. 33 comma 2 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nonostante la sua portata transitoria limitata al solo esercizio contabile dell’anno 1993.<br />	<br />
Va infatti osservato che, nonostante la rubrica della norma, l’art. 33 comma 2, presenta  una portata sostanziale generale, differenziandosi in ciò  dalla disposizione del comma 1, che contiene in modo espresso il riferimento al solo anno 1993. Depone in tal senso anche la previsione recata dall’articolo 54 comma 1 bis d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (aggiunto dall’articolo 54 L. 23 dicembre 2000 n. 388), ove si stabilisce che  “le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’aumento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.<br />	<br />
Se ne ricava che  la disposizione dell’articolo 33 comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, assume una  portata non limitata al solo anno 1993. <br />	<br />
<b>2.3.</b> Non sussiste neanche il dedotto vizio dato dalla retroattività della delibera impugnata.<br />	<br />
Si deve infatti rilevare che la delibera impugnata è successiva alla precedente delibera n. 15/2005 annullata in autotutela nei sensi prima precisati.<br />	<br />
Ne deriva che la seconda deliberazione, sostanzialmente confermativa della precedente, non ancora portata ad esecuzione, si sostituisce  a quest’ ultima, assumendone la medesima decorrenza.<br />	<br />
Va soggiunto, al fine di escludere in radice  ogni incisione di affidamenti consolidati o di rapporti  tributari definiti, e quindi una portata realmente retroattiva,  che la seconda delibera è intervenuta quando  ancora, in ragione della dinamica  procedimentale prima tratteggiata,  non erano stati ancora emessi i ruoli T.a.r.s.u. e le relative cartelle di pagamento. <br />	<br />
<b>2.4. </b>A confutare il successivo motivo di appello<b> </b> inteso a stigmatizzare la mancata notifica della delibera  ai singoli destinatari, basta il rilievo che trattasi di una mera irregolarità che non ha arrecato  alcun pregiudizio  agli interessati, venuti comunque a conoscenza della delibera con altri mezzi.<br />	<br />
Non risulta poi fondata la contestazione di violazione della domanda, risultando per converso  la decisione di primo grado sul punto coerente con la doglianza articolata in prime cure.<br />	<br />
<b>2.5</b>. Non merita accoglimento neanche il successivo motivo con cui si sostiene che la  delibera sarebbe affetta da un’ erronea valutazione dei fatti, e segnatamente da un’ erronea lettura dei documenti contabili del Comune relativamente al tasso di copertura del servizio.<br />	<br />
Il Collegio conviene con il primo Giudice in merito all’inammissibilità del motivo di gravame articolato sulla base di una prospettazione  ipotetica. <br />	<br />
In ogni caso si deve convenire con l’amministrazione appellata che l’aumento  della tariffa base della categoria C 3 adottato nel 2005, al pari dei successivi aumenti disposti per le altre categorie produttive nell’anno 2006, si appalesa   congruo in relazione alla necessità di coprire gli aumenti del costo di servizio, raddoppiato a far tempo dal 2002. Va poi soggiunto che non risulta censurabile l’utilizzo , da parte del Comune, degli unici  dati correnti disponibili, dati dai costi preventivati nei diversi anni.<br />	<br />
<b>2.6. </b>Non è fondato  il motivo di ricorso che stigmatizza la citazione di uno studio effettuato dall’Ufficio Tributi, con cui sono state comparate le tariffe applicate al servizio di raccolta dei rifiuti dal Comune di Orta rispetto ad altri Comuni limitrofi a vocazione turistica.<br />	<br />
In via generale non  appare irragionevole che il Comune abbia comparato la  propria situazione tributaria e tariffaria con quella altri Comuni aventi  analoghe caratteristiche.<br />	<br />
Non risulta poi sindacabile, in assenza di non apprezzabili elementi di sviamento, la scelta degli Enti locali scelti reputati omogenei e,come tali,  posti a raffronto in sede istruttoria. <br />	<br />
<b>2.7. </b>Con il settimo mezzo  si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla dedotta  violazione dei  criteri di commisurazione dell’imposta previsti dal d. lgs. 507/1993, sotto il profilo dell’erronea applicazione della tariffa ad alberghi e campeggi sia rispetto ai collegi sia rispetto alle abitazioni civili.<br />	<br />
Deduce parte appellante che, a mente  dell’art. 65 del decreto legislativo citato, dovrebbe corrispondere un omogeneo trattamento tariffario a categorie o sottocategorie omogenee quanto a produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti, mentre  invece, con la delibera impugnata il Comune ha applicato per le categorie appartenenti alla classe C tariffe che si discostano tra loro fino al triplo. Tanto appare particolarmente evidente con riferimento alla sottocategoria C3, in cui l’aumento tariffario interessa solo alberghi e campeggi, a dimostrazione dell’utilizzo non del criterio della oggettiva capacità di produzione dei rifiuti, bensì quello della capacità economica dei soggetti gravati.<br />	<br />
Anche tale doglianza non è suscettibile di positiva considerazione.<br />	<br />
Va osservato che la delibera impugnata ha  motivato in ordine all’esigenza  di   non dover modificare la tariffa prevista per le abitazioni civili, già abbastanza elevata, ed alla necessità di porre rimedio all’evidente sproporzione tra le tariffe introdotte a carico di alcune categorie di attività produttive e la potenzialità di produzione dei rifiuti individuata dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Assume rilievo decisivo, in particolare, la circostanza che la sproporzione assumeva una cospicua  consistenza per quanto riguarda la Categoria C3 la cui tariffa base, di poco inferiore a quella delle abitazioni private,  con evidenza risultava sottodimensionata rispetto alla effettiva potenzialità di produzione dei rifiuti individuata sulle base dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999.<br />	<br />
Inoltre, da  un raffronto tra i coefficienti medi di produzione dei rifiuti previsti dalla Tabella 4b del citato D.P.R. per le attività industriali ed artigianali, per le banche e per gli uffici e studi professionali, caratterizzati nell’ambito di tale tabella da coefficienti medi di produzione dei rifiuti analoghi se non inferiori a quelli previsti per le strutture alberghiere, per i campeggi e per i collegi, si ricavava  l’illogica applicazione a questi ultimi di tariffe molto inferiori.<br />	<br />
Per quanto concerne la differenziazione operata rispetto ai Collegi, la normativa vigente non  esclude la possibilità che  il Comune, nell’ambito della propria discrezionalità e sulla scorta di adeguata motivazione (come occorso nella fattispecie),  possa operare differenziazioni  nell’ambito di una sottocategoria, ove ciò risulti necessario al fine di conseguire l’obiettivo di coprire il costo del servizio nella misura percentuale prevista. <br />	<br />
In definitiva,  la scelta dell’amministrazione di incidere sulle categorie  avvantaggiate dalle tariffe  precedenti, senza incidere su quelle già toccate da un livello alto di imposizione,  risulta espressione  non irragionevole ed adeguatamente motivata della discrezionalità riconosciuta  in materia all’amministrazione alla luce del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dall’articolo 65, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.<br />	<br />
Si deve allora convenire con le conclusioni svolte dal primo Giudice  a tenore delle quali  la scelta di differenziare gli alberghi e campeggi da un lato e i collegi dall’altro e di avvicinare la tassazione dei primi due tipi di utenza a quella delle banche, degli uffici e degli studi professionali e quella dei collegi alla tassazione delle abitazioni private, non collide  con l’art. 65 del D.P.R. 15 novembre 1993 n. 507 né risulta affetta da profili di  sproporzione o irrazionalità suscettibili di sindacato giurisdizionale.<br />	<br />
3. L’appello deve in definitiva essere respinto.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge  l’appello principale e dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.V -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Emidio FRASCIONE                             PRESIDENTE<br />	<br />
Giuseppe SEVERINI                             CONSIGLIERE<br />	<br />
Cesare LAMBERTI                               CONSIGLIERE<br />	<br />
Aldo FERA                                            CONSIGLIERE<br />	<br />
Francesco CARINGELLA  Est.            CONSIGLIERE	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.10/02/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2009-n-750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2009 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2007 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-11-2007-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-11-2007-n-750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-11-2007-n-750/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2007 n.750</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, L. Stevanato – Estensore T. A. e altri (avv.ti E. D’Angelo e D. Cudicio) c. Ministero della Difesa (Avv. Dist. St.) sui presupposti del diritto a percepire l&#8217;indennità d&#8217;impiego operativo cd. di supercampagna Militare e militarizzato – Stipendi, assegni e indennità – Indennità d’impiego operativo –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-11-2007-n-750/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2007 n.750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, L. Stevanato – Estensore<br /> T. A. e altri (avv.ti E. D’Angelo e D. Cudicio) c. Ministero della Difesa (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti del diritto a percepire l&#8217;indennità d&#8217;impiego operativo cd. di supercampagna</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Stipendi, assegni e indennità – Indennità d’impiego operativo – Indennità cd. di supercampagna – Spettanza – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli incrementi percentuali dell’indennità d’impiego operativo rispettivamente previsti dagli articoli 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 e 5, comma 12, del D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163 (che prendono il nome d’indennità di &#8220;supercampagna&#8221;) non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell&#8217;indennità di campagna (di cui all&#8217;articolo 3, comma 1^, della L. 23 marzo 1983 n. 78), ma un&#8217;applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture appositamente individuate dal Ministero, aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (nella specie il beneficio è stato riconosciuto ai militari dipendenti dal Distretto militare di Udine, che è passato alle dipendenze del Comando militare regionale “Friuli Venezia Giulia” e che costituisce articolazione del relativo Comando Reclutamento di Forze di Completamento regionale, pacificamente destinatario dell&#8217;indennità di supercampagna).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 488 del 2005</b>, proposto da: <br />
<b><br />
T. A.,</b> e altri tutti rappresentati e difesi dagli avv. Enzo D’Angelo e Dante Cudicio, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
MINISTERO DELLA DIFESA<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del diritto dei ricorrenti a percepire l&#8217;indennità di impiego operativo di supercampagna con interessi e rivalutazione monetaria, e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa a corrispondere ai ricorrenti le relative somme e gli arretrati, a tale titolo agli stessi dovuti, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli importi mensili.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 07/11/2007 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Col ricorso in epigrafe i ricorrenti, che espongono di essere ufficiali e sottufficiali dell’esercito in servizio presso il distretto militare di Udine, alle dipendenze del Comando reclutamento forze di completamento (RFC) del Friuli Venezia Giulia, chiedono che sia accertato e dichiarato il loro diritto a percepire l’indennità di impiego operativo di “supercampagna”, con decorrenza economica 1.1.2002 e con interessi e rivalutazione.<br />
L’amministrazione, costituita in giudizio, ha controdedotto contestando la spettanza dell’indennità, nel rilievo che i ricorrenti non apparterrebbero ad unità operative specificamente individuate dal Ministero, ai fini dell’assegnazione dell’indennità stessa. <br />
Venendo alla valutazione del Collegio, l&#8217;esame della normativa di riferimento e degli atti versati in giudizio convince della fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti.<br />
Invero, la cd. indennità di campagna è stata istituita dall&#8217;articolo 3, comma 1^, della legge 23 marzo 1983 n. 78, che ne ha previsto l&#8217;attribuzione, nella misura del 115 per cento dell&#8217;indennità di impiego operativo di base (di cui all&#8217;art. 2 della stessa legge), agli ufficiali e ai sottufficiali dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati (corpi d&#8217;armata, divisioni, brigate e aerobrigate, stormi e reparti di volo, gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo, reparti elicotteri e reparti antisom, reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati, reparti intercettori teleguidati (IT), comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere, unità di controllo operativo e unità di scoperta, centrali e centri operativi in sede protetta, unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna).<br />
L&#8217;articolo 5 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 (recante recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze armate) ha poi stabilito, al comma 9°, che “l&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3”.<br />
Successivamente, è intervenuto il D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 (recante recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996 riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per personale non dirigente delle forze armate), il cui articolo 4, comma secondo, ha elevato, con decorrenza dal primo gennaio 1997, l&#8217;indennità in questione dal 115 al 135%, testualmente prevedendone tuttavia l&#8217;attribuzione in favore del solo personale militare dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna ivi indicati, impiegati nell&#8217;ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali: “brigate, reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici), battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi), gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici), forze speciali &#8211; reparti anfibi &#8211; reparti mobili, reparti bonifica ordigni esplosivi”. Il comma in esame ha poi stabilito che “con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista”.<br />
Infine, è intervenuto il D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163 (recante recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), testualmente prevedendo, all&#8217;articolo 5, comma 12^, che “a decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all&#8217;articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell&#8217;indennità di impiego operativo di base”.<br />
Ciò premesso, è vero che – come esattamente sostiene la difesa dell’amministrazione &#8211; gli incrementi percentuali rispettivamente previsti dall&#8217;articolo 4, comma 2^, del D.P.R. n. 360/96 e dall&#8217;articolo 5, comma 12^, del D.P.R. n. 163/02 (che prendono il nome di indennità di &#8220;supercampagna&#8221;) non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell&#8217;indennità di campagna (di cui all&#8217;articolo 3, comma 1^, della legge n. 78/83), ma un&#8217;applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture appositamente individuate dal Ministero, aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (cfr. articolo 4, comma 2^, del D.P.R. n. 360/96 cit.).<br />
Tuttavia, il Distretto militare di Udine (presso cui prestano servizio i ricorrenti ) nel 2001 è stato sottoposto ad un progetto di riordinamento ed è passato alle dipendenze del Comando militare regionale “Friuli Venezia Giulia”(vd. doc. n. 3 di parte ricorrente) e costituisce articolazione del relativo Comando RFC regionale (vd. l’organigramma prodotto in giudizio daii ricorrenti), pacificamente destinatario dell&#8217;indennità di supercampagna (cfr.: disposizioni applicative in materia dd. 30.1.2004 dello Stato maggiore della difesa; comunicazione interpretativa al riguardo dell’Ispettorato per il reclutamento e le forze di completamento dell’esercito dd. 2.11.2006 e parere del Reparto affari giuridici ed economici del personale dd. 11.10.2006, prodotti in giudizio dai ricorrenti).<br />
In conclusione, il Distretto militare di Udine è a tutti gli effetti un’articolazione del Comando RFC regionale, specificamente destinatario dell’indennità di supercampagna.<br />
Il ricorso dev’essere quindi accolto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo <b>accoglie</b> per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di impiego operativo di “supercampagna”, con decorrenza economica 1.1.2002 e con interessi e rivalutazione. Conseguentemente, condanna il Ministero della Difesa a corrispondere ai ricorrenti le relative somme e gli arretrati, a tale titolo agli stessi dovuti, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli importi mensili. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 07/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Farina, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/11/2007<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-11-2007-n-750/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2007 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-11-2004-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-11-2004-n-750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-11-2004-n-750/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.750</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore Potenza (avv. I. Napolitano) c. Comune di Potenza (n.c.) sul difetto di giurisdizione del g.a. del ricorso avente ad oggetto la decadenza dai contributi ex l. n. 219 del 1981 Processo – Processo amministrativo – Contributi per la ricostruzione delle zone terremotate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-11-2004-n-750/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-11-2004-n-750/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore<br /> Potenza (avv. I. Napolitano) c. Comune di Potenza (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del g.a. del ricorso avente ad oggetto la decadenza dai contributi ex l. n. 219 del 1981</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Contributi per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata – Decadenza – Controversia – Ricorso al giudice amministrativo – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avente ad oggetto la decadenza dai contributi relativi alla ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, in quanto gli artt. 9 e 10, l. 14 maggio 1981 n.219, disciplinano puntualmente i presupposti giustificativi della liquidazione, in maniera da vincolare sia il riconoscimento e la liquidazione che la misura degli stessi in modo rigido e non suscettibile di valutazioni discrezionali, con la conseguenza che la posizione dei soggetti interessati all’attribuzione e alla conservazione dei detti benefici economici ha natura e consistenza di diritto soggettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p><b>Domenico Potenza</b> rappresentato e difeso  dall&#8217;Avv. Imperio Napolitano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla via Pretoria n.262</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Potenza</b> in persona del legale rappresentante p.t., n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione del provvedimento del sindaco di Potenza prot. n.6269 del 25 marzo 1993, notificato il 31/3/93 con cui si comunica che, essendo trascorso il termine per l’ultimazione dei lavori previsti dalla perizia n.629 finanziata ex lege n.219/81, l’amministratore del condominio, nella dichiarata qualità, è decaduto dai benefici della presente legge e, quindi, dovrà provvedere alla restituzione della somma percepita a titolo di contributo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 347 del 14/7/93 di parziale accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 &#8211; relatore il magistrato Pennetti -;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si premette che il Comune di Potenza, in data 4/1/90, assegnò al condominio (sito in vico Bonaventura 11-13 e al corso 18 agosto 68-74), di cui il ricorrente è rappresentante legale, un contributo di £. 113.204.525 per l’esecuzione dei lavori di riparazione previsti nella perizia n.629.<br />
Successivamente, nel giugno 1991 il condominio presentò al comune una perizia di variante e suppletiva per adeguare i lavori alle prescrizioni del piano di recupero in vigore.<br />
Il 22 maggio 1992 il sindaco, con provvedimento n.16643/91, comunicava che l’apposita commissione comunale, nella seduta del 23/4/92, aveva espresso parere favorevole alla predetta perizia e alla richiesta di contributo suppletivo.<br />
Con l’atto impugnato il sindaco ha dichiarato l’obbligo del ricorrente di restituire il contributo percepito per mancata ultimazione dei lavori nei previsti ventiquattro mesi dalla concessione del contributo stesso.<br />
Si deduce in diritto la necessità della perizia di variante e suppletiva al fine di soddisfare necessità tecniche scaturenti, fra l’altro, dal restauro conservativo imposto al fabbricato “de quo” dopo l’originario progetto.<br />
Di qui l’impossibilità di ultimare i lavori nel termine originariamente assegnato.<br />
L’approvazione della variante tecnica e delle nuove opere concretizzerebbero un evento di forza maggiore che escludono la configurabilità, nella fattispecie, d’una decadenza in senso stretto.<br />
Il Comune non si è costituito.<br />
Con ordinanza collegiale n. 347/93 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
E’ infatti giurisprudenza consolidata di questo Tribunale (cfr.16/7/02 n.513; 15/5/01 n.428; 6/2/01 n.122) che, in tema di concessione di contributi (o di revoca o decadenza di contributi concessi) per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, gli artt. 9 e 10 della legge 14/5/81 n.219 disciplinano puntualmente i presupposti giustificativi della liquidazione, in maniera da vincolare sia il riconoscimento e la liquidazione che la misura degli stessi in modo rigido e non suscettibile di valutazioni discrezionali; pertanto, a fronte di un’attività amministrativa vincolata, la posizione dei soggetti interessati all’attribuzione e alla conservazione dei detti benefici economici ha natura e consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che le relative pretese sono tutelabili dinanzi al giudice ordinario.<br />
Nella specie si impugna proprio un atto con cui il comune ha dichiarato la decadenza del condominio ricorrente da un contributo per la riparazione a suo tempo concesso, con la conseguenza che oggetto del giudizio non è il profilo edilizio, ma il problema della debenza o meno del contributo economico al soggetto danneggiato dal sisma, sia pure finalizzato alla riparazione del manufatto edilizio.<br />
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 10 giugno 2004, dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
nella Camera di Consiglio con l&#8217; intervento dei Signori:</p>
<p>Antonio Camozzi	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giancarlo Pennetti	&#8211; Componente – Estensore<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-11-2004-n-750/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.750</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. T. Aru U.M.C. di Marco Uda &#038; C. s.a.s., in ATI con BI.LAB. di Battaglini A. &#038; C. s.a.s (Avv.ti A. G. Grimaldi e L. Giua Marassi), c. Provincia di Oristano (Avv. S. Vidili) e Commissione di gara per l’aggiudicazione (n.c.) l&#8217;esclusione automatica dalla gara sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br /> U.M.C. di Marco Uda &#038; C. s.a.s., in ATI con BI.LAB. di Battaglini A. &#038; C. s.a.s (Avv.ti A. G. Grimaldi e L. Giua Marassi), c. Provincia di Oristano (Avv. S. Vidili) e Commissione di gara per l’aggiudicazione (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esclusione automatica dalla gara sussiste solo in caso di violazione di specifici requisiti o formalità espressamente ritenuti essenziali dall&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; irregolare compilazione della scheda di partecipazione – esclusione immediata &#8211; non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; inosservanza delle prescrizioni – esclusione – solo se rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara d&#8217;appalto, la generica clausola prevista dal bando di esclusione per il caso di irregolare compilazione della scheda di partecipazione non equivale, di regola, ad espressa comminatoria di immediata esclusione, a meno che si tratti di una rilevante ed insanabile irregolarità della stessa. Infatti, la comminatoria di esclusione può essere prevista soltanto per la violazione di determinati requisiti o formalità espressamente indicati, per esplicita valutazione dell&#8217;amministrazione appaltante che ha considerato quei requisiti o quelle formalità come elementi essenziali nel procedimento di gara.<br />
2. L’inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione, quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’esclusione automatica dalla gara sussiste solo in caso di violazione di specifici requisiti o formalità espressamente ritenuti essenziali dall’amministrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 750/2004<br />
Ric. n. 560/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 560/2004 proposto dalla<br />
<b>U.M.C. di Marco Uda &#038; C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Marco Uda, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la BI.LAB. di Battaglini A. &#038; C. s.a.s. rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Anna Grazia Grimaldi e Luisa Giua Marassi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alagon n. 1, presso il loro studio,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Oristano</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Vidili ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio dell’avv. Benedetto Ballero,<br />
&#8211; la <b>Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di avviamento, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio dell’aria della Provincia di Oristano</b>, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del verbale di gara del 29 aprile 2004, trasmesso con nota n. 7881 del 10 maggio 2004, col quale la Commissione giudicatrice ha escluso dalla gara di cui sopra la costituenda ATI ricorrente;<br />
&#8211; della nota n. 7623 del 5 maggio 2004, con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali, nonché Presidente della Commissione di gara, ha comunicato di aver approvato con propria determinazione n. 416 del 4 maggio 2004 il predetto verbale di esclusio<br />
&#8211; dell’anzidetta determinazione dirigenziale n. 416 del 4 maggio 2004;<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, compresi gli eventuali atti di aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario Tito Aru;<br />
Uditi all’udienza camerale del 26 maggio 2004 gli avv.ti Anna Grazia Grimaldi e Luisa Giua Marassi per la ricorrente e l’avv. Salvatore Vidili per la Provincia di Oristano;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 20 maggio 2004 e depositato il successivo giorno 21, la ricorrente espone di aver partecipato al pubblico incanto indetto dalla Provincia di Oristano per l’affidamento triennale del servizio di avviamento, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio dell’aria della medesima provincia, con importo a base d’asta di Euro 770.000,00 (oltre IVA), da aggiudicarsi col criterio dell’offerta più vantaggiosa.<br />
Nella seduta del 29 aprile 2004, tuttavia, la Commissione di gara ne disponeva l’esclusione rilevando che nella dichiarazione sostitutiva presentata non risultava indicata la posizione ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, sui piani individuali di emersione.<br />
Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:<br />
Violazione dell’art. 16 del D.Lgvo n. 157/1995 – Violazione e falsa applicazione del bando di gara ove restrittivamente interpretato, oltre che dei principi generali in materia di appalti pubblici e, in particolare, del principio di massima partecipazione alla gara e delle regole di interpretazione dei bandi – Violazione della ratio delle disposizioni legislative relative all’emersione del lavoro irregolare – Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione provinciale intimata che, nel ribadire la correttezza dell’operato della Commissione di gara, ha chiesto la reiezione sia dell’istanza cautelare che, nel merito, del ricorso, vinte le spese.<br />
All’udienza camerale del 26 maggio 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
Ai fini della partecipazione alla gara in questione, infatti, le imprese dovevano presentare, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, una dichiarazione sostitutiva datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, utilizzando all’uopo la scheda predisposta dalla stessa amministrazione (art. 3 del bando).<br />
Il bando prevedeva, a pena di esclusione, la compilazione in ogni sua parte di detta scheda.<br />
La costituenda ATI ricorrente è stata esclusa per non aver apposto alcuna indicazione nelle caselle corrispondenti alle dichiarazioni richieste dal punto p) della scheda di partecipazione, concernenti l’indicazione di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione o quella di essersi avvalsa di piani individuali di emersione con avvenuta conclusione del relativo periodo.<br />
Orbene, il Tribunale ha anche recentemente precisato (TAR Sardegna n. 597 dell’11 maggio 2004) che, in una gara d&#8217;appalto, la generica clausola prevista dal bando di esclusione per il caso di irregolare compilazione della scheda di partecipazione non equivale, di regola, ad espressa comminatoria di immediata esclusione, a meno che si tratti di una rilevante ed insanabile irregolarita&#8217; della stessa.<br />
Infatti, la comminatoria di esclusione puo&#8217; essere prevista soltanto per la violazione di determinati requisiti o formalita&#8217; espressamente indicati, per esplicita valutazione dell&#8217;amministrazione appaltante che ha considerato quei requisiti o quelle formalita&#8217; come elementi essenziali nel procedimento di gara (in termini, Consiglio Stato sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290).<br />
Per il resto è stato precisato in giurisprudenza che l’inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione, quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara (Cons.St., Sez. V, 31 ottobre 2001 n. 5690 e 30 giugno 1995 n. 936; C.G.A. 21 novembre 1997 n. 550; T.A.R Sicilia-Palermo, Sez. II 18 maggio 2000 n. 812 e 15 febbraio 1999 n. 361).<br />
Con riguardo al caso di specie, non può ritenersi che la mancata compilazione del punto p) della dichiarazione di cui sopra costituisca una insanabile irregolarità della domanda di partecipazione (trattandosi, oltretutto, di chiarimento di agevole acquisizione) né, tantomeno, che dalla sua regolarizzazione scaturisca un’alterazione della par condicio dei concorrenti.<br />
S’imponeva dunque alla Commissione giudicatrice il dovere di favorire la massima partecipazione possibile alla gara, avvalendosi del potere assegnatole dall’art. 16 del D.Lgvo n. 157/1995 di invitare le imprese a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione presentata.<br />
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto con annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione fermo restando, naturalmente, che se le ricorrenti non dimostreranno il possesso del requisito di partecipazione richiesto dovranno comunque essere estromesse dalla gara.<br />
Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 26 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Turco, 		Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni , 	Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 		Primo Referendario, estensore.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 08/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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