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	<title>7495 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7495 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.7495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-9-2007-n-7495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-9-2007-n-7495/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.7495</a></p>
<p>Pres. A. Guida, Rel. F. Guarracino ALFANO S.P.A. (avv.ti E. Sorpano e M.G. Ingrosso) c. Comune di Casagiove (Avv. A. Romano) e Consorzio ALISEI SPA (Avv. U. Gentile) sulla illegittimità di un bando di gara che richiede a pena di esclusione, ai partecipanti costituiti nella forma della società di capitali,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-9-2007-n-7495/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.7495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-9-2007-n-7495/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.7495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, Rel. F. Guarracino<br /> ALFANO S.P.A. (avv.ti E. Sorpano e M.G. Ingrosso) c. Comune di Casagiove (Avv. A. Romano) e Consorzio ALISEI SPA (Avv. U. Gentile)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità di un bando di gara che richiede a pena di esclusione, ai partecipanti costituiti nella forma della società di capitali, cooperative e consorzi, la produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, oltre che per i direttori tecnici, anche per &ldquo;tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Bando di gara – Prescrizione richiedente ai partecipanti costituiti nella forma della società di capitali, cooperative e consorzi, la produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per “tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza” – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Ricorso – Censure volte a contestare la illegittima ammissione alla gara di un concorrente – Introdotte ex novo con memoria difensiva non notificata – Inammissibilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la disposizione di un bando di gara che richiede a pena di esclusione ai partecipanti, costituiti nella forma della società di capitali, cooperative e consorzi, la produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, oltre che per i direttori tecnici, anche per “tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza”. Tale disposizione, difatti,  si pone in contrasto con l’art. 38 del d.lgs. 163/06, che, restringendo tali adempimenti ai soli amministratori muniti di potere di rappresentanza, non è suscettibile di irragionevole ampliamento con riferimento soltanto ad alcune tipologie di concorrenti.<br />
2. In sede processuale, ogni critica relativa alla ammissione alla gara di un concorrente, non può essere validamente introdotta con una mera memoria difensiva non notificata e, come tale, deve considerarsi inammissibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI<br />
<I>PRIMA   SEZIONE<br />
</I></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Registro Sentenze:      7495  /2007 <br />
Registro Generale:	4669/2007 </p>
<p>
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO GUIDA Presidente   <br />
PAOLO SEVERINI Primo Ref. <br />
FRANCESCO GUARRACINO Ref. , relatore <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205/2000<br />
</i><br />
Sul ricorso 4669/2007  proposto da: </p>
<p><B>ALFANO S.P.A.</B> rappresentato e difeso da:<I>SOPRANO ENRICO, INGROSSO MARIA GRAZIA </I> con domicilio eletto in NAPOLI, <I>VIA MELISURGO, 4 <br />
</I></p>
<p align=center>contro<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
<p><B>COMUNE DI CASAGIOVE <i> </i></B>rappresentato e difeso da:<i>ROMANO ANTONIO con domicilio eletto in NAPOLI, P.ZZA TRIESTE E TRENTO, 48 </p>
<p>e nei confroni di</p>
<p></i><b>CONSORZIO ALISEI s.p.a</b>. rappresentato e difeso da: <i>GENTILE UMBERTO con domicilio eletto in NAPOLI, VIALE GRAMSCI 16 C/O ST. D’ANGIOLELLA <br />
</i></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione in quanto al ricorso introduttivo: del verbale di gara del 3/7/2007 di esclusione dalla procedura di gara della soc. Alfano; della nota del Dirigente Area LL.PP. e Servizi del Comune di Casagiove prot. n. 10163 del 6/7/07 di comunicazione dell’intervenuta esclusione; del bando di gara, del Disciplinare e di tutta la normativa di gara; in quanto al ricorso per motivi aggiunti:  della determinazione dirigenziale n. 810 del 25/7/2007 di aggiudicazione dell’appalto all’impresa Consorzio Alisei; della nota di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e consequenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla difesa di parte ricorrente;<br />
Udito il relatore Ref. FRANCESCO GUARRACINO;<br />
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;<br />
Visti l&#8217;art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della L. n. 205/2000, nonché l&#8217;art. 4 della stessa L. n. 205/2000, che, in combinato disposto con il successivo art. 9, consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa “con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione in rito od in merito;<br />
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la integrità del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruzione;<br />
Considerato che il ricorrente impugna la propria esclusione dalla gara in epigrafe per non aver prodotto i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in relazione ad un procuratore risultante dal certificato della camera di commercio, in relazione a quanto prescritto dal disciplinare di gara, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata;<br />
Considerato che l’art. 12 del disciplinare, che nel caso di società di capitali, cooperative e consorzi, richiedeva la produzione dei predetti certificati, oltre che per i direttori tecnici, altresì per “tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza”, si pone in contrasto con l’art. 38 del d.lgs. 163/06, che restringe tali adempimenti ai soli amministratori muniti di potere di rappresentanza, con previsione concernente i requisiti morali non suscettibile di irragionevole ampliamento con riferimento soltanto ad alcune tipologie di concorrenti  (società di capitali, cooperative e consorzi; non anche imprese individuali, s.n.c.  e s.a.s.);<br />
Considerato che le circostanze addotte nella memoria del Consorzio Alisei in relazione al fatto che la ricorrente sarebbe stata priva di un requisito di partecipazione (in relazione alla richiesta certificazione UNI EN ISO 9001:2000) , sostanziandosi in una critica all’ammissione alla gara, non potevano essere validamente introdotte con una mera memoria difensiva non notificata; e che, in ogni caso, la certificazione prodotta è coerente con l’oggetto dell’appalto (illuminazione pubblica) e la prescrizione del disciplinare;<br />
Ritenuto che, per tali motivi, l’impugnazione debba essere accolta;<br />
Considerata la ricorrenza di giusti motivi per la compesazione delle spese di lite tra le parti;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo della Campania, Sezione I, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. </p>
<p>Spese compensate. </p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>	Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2007.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-9-2007-n-7495/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.7495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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