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	<title>7494 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7494 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. V. Cernese C. Wurzburger e F. Latempa (Avv.ti C. Diaco e L. Grazzini ) c. l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato (Avvocatura distrettuale dello Stato)e nei confronti di C. Monaco (Avv.ti A. Contieri e M. Interlandi) sui criteri in base ai quali può essere concessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio, est. V. Cernese<br /> C. Wurzburger e F. Latempa (Avv.ti C. Diaco e L. Grazzini ) c. l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato (Avvocatura distrettuale dello Stato)e nei confronti di C. Monaco (Avv.ti A. Contieri e M. Interlandi)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri in base ai quali può essere concessa l&#8217;autorizzazione di rivendita speciale di generi di monopolio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Rivendite di generi di monopolio &#8211; Rivendite speciali &#8211; Art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958 – Vendita dei generi di monopolio presso una edicola di giornali &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il patentino rilasciato ad un esercizio commerciale che, pur non rientrando in alcuna delle tipologie di esercizio indicate nella Circolare Ministeriale applicativa del D.P.R. n. 1074 del 1958, sia  tale da soddisfare i criteri posti dalla circolare stessa, ossia la rilevante frequentazione, il prolungamento dell&#8217;orario e la presenza di spazi per l&#8217;intrattenimento della clientela, in grado pertanto di corrispondere alle esigenze di particolari categorie di utenti che non potrebbero essere assicurate dalla rivendita ordinaria, in relazione alla finalità di garantire la massima capillarità del settore di vendita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211; Terza Sezione &#8211;
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Magistrati<br />
dr. UGO DE MAIO		   	    &#8211;       Presidente<br />	<br />
dr. VINCENZO CERNESE		     &#8211;      Consigliere Estensore<br />	<br />
dott. ssa MARIA LAURA MADDALENA &#8211;	Referendario <br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 6281/2005 R.G. proposto da:<br />
<b><br />
WURZBURGER CARLO </b>e <B>LATEMPA FORTUNATO</B>, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Corrado Diaco e Livia Grazzini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, alla Via dei Mille, n. 40;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<B>ISPETTORATO COMPARTIMENTALI DEI MONOPOLI DI STATO DI NAPOLI</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
MONACO CONCETTA</b>, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alfredo Contieri e Margherita Interlandi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Via R. De Cesare , n. 7;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;  del provvedimento con cui l’Ispettore Capo del Compartimento dei Monopoli di Stato di Napoli ha rilasciato alla titolare dell’edicola ubicata in Napoli, presso la Stazione Metropolitana Linea 1 &#8211; “Museo” l’autorizzazione alla vendita dei generi di monopolio a mezzo patentino;<br />
&#8211;  di tutti gli atti preparatori, consequenziali o, comunque, connessi.</p>
<p>Visto<b> </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista le ordinanze n. 2724 del 22 settembre 2005 e quella n. 242 dell’8 marzo 2007 di questa Sezione;<br />
Visti<b> </b>gli atti tutti della causa;<br />
Uditi<b> </b>&#8211; Relatore alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 il dr. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto<b> </b>in fatto e considerato in diritto:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 29.7.2005 depositato il 9.9.2005 Wurzburger Carlo e Fortunato Latempa &#8211; titolari delle rivendite di generi di monopolio n. 317 e n. 260, ubicate in Napoli &#8211; hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento con cui l’Ispettore Capo del Compartimento dei Monopoli di Stato di Napoli aveva rilasciato a Monaco Concetta, titolare dell’edicola ubicata in Napoli, presso la Stazione Metropolitana Linea I &#8211; “Museo”, l’autorizzazione alla vendita di generi di monopolio a mezzo patentino.<br />
All’uopo i ricorrenti, preso atto che la Federazione Italiana Tabaccai aveva espresso &#8211; in data 16.6.200 &#8211; parere negativo all’istituzione del patentino, evidenziando, tra l’altro, che, nella specie, le esigenze di servizio erano più che adeguatamente soddisfatte dalle rivendite ordinarie di generi di monopolio n. 318, n. 295 e n. 317, poste nelle immediate vicinanze, ed, inoltre, che erano vanamente trascorsi giorni 90 dalla proposizione del ricorso gerarchico al Ministero dell’Economia e Finanze avverso l’autorizzazione in parola, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure profili di violazione di legge (art. 23 della legge 22.12.1957, n. 1293, dell’art. 54 del D.P.R. del 14.10.1958, n. 1074) e di eccesso di potere (violazione delle Circolare della Direzione Generale dei Monopoli di Stato n. 04-63406 del 25.9.2001 e n. 04-64361 del 17.11.1997; difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione; inopportunità del provvedimento, sviamento ed altri profili).<br />
Al riguardo lamentano i ricorrenti come in violazione dell’art. 23 della rubricata legge n. 1293/1957, del suo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 14.10.1958, n. 1074 e della Circolare applicativa della Direzione Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli avrebbe emesso l’impugnato provvedimento senza tener conto che il locale, in relazione al quale sarebbe era stata richiesta l’istituzione del patentino, non rientrerebbe tra gli esercizi, ove l’utenza, per opinione comune, sarebbe solita trattenersi, tassativamente elencati nella citata Circolare, essendo esclusivamente adibito a rivendita di giornali (edicola), e potendosi estendere da parte della Direzione Generale, sentita la Commissione Nazionale prevista dalla Circolare suddetta, l’elencazione di cui sopra ad altri esercizi unicamente in presenza di “eccezionali esigenze di servizio” (nel caso di specie, insussistenti).<br />
Evidenziano come &#8211; alla stregua della Circolare applicativa della Direzione Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 &#8211; il patentino, in considerazione del carattere di complementarietà del servizio svolto, non dovrebbe rappresentare una duplicazione delle rivendite, bensì un’espansione della preesistete struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie, a tal proposito assumendo preminente rilievo l’orario prolungato rispetto alle rivendite circostanti al richiedente, il giorno di riposo settimanale (diverso rispetto alle tabaccherie viciniori) e l’eventuale presenza di distributori automatici, tenendo conto come l’estensione del servizio della preesistente struttura di vendita dovrebbe in ogni caso essere correlata ad obiettive esigenze di servizio. Nel caso di specie, un’edicola ubicata nella stazione della metropolitana, non rivestendo alcuni dei requisiti caratterizzanti i locali destinati all’intrattenimento del pubblico elencati dalla vigente normativa, non potrebbe certamente rientrare, neanche, attraverso un’interpretazione estensiva, nell’ambito di applicazione della normativa rubricata.<br />
Concludono i ricorrenti nel senso che, nel caso di specie, il patentino non avrebbe avuto alcuna necessità di essere rilasciato (come in precedenza, relativamente al medesimo esercizio, sarebbe stato respinta l’istanza per l’istituzione di una rivendita speciale), anche perché le esigenze del servizio di vendita sarebbero state più che adeguatamente soddisfatte dalle rivendite esistenti, mentre l’istituzione di un nuovo patentino apporterebbe grave turbativa all’assetto di vendita consolidatosi nella zona, con conseguente danno a carico dei ricorrenti e causa dello sviamento di clientela.<br />
Ulteriore censura inerisce alla violazione della Circolare della Direzione Generale dei Monopoli di Stato n. 04-64361 del 17.11.1997 nella quale, per quanto concerne i patentini, si farebbe presente agli Ispettori che il Senato avrebbe impegnato il Governo ed, in particolare, il Ministero delle Finanze, a valutare e considerare attentamente le condizioni per il loro rilascio, per modo che l’espansione del servizio della preesistente struttura di vendita, conseguente al rilascio del patentino, dovrebbe in ogni caso essere correlata ad obiettive situazioni di sviluppo abitativo, tali da giustificare l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico.<br />
L’intimata Amministrazione dell’Economia e Finanze si è costituita in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del proposto gravame del quale, nel merito, ne aveva sostenuto, altresì, l’infondatezza.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta sia da questa Sezione con l’ordinanza in epigrafe.<br />
La Sezione, con ordinanza n. 2724 del 22 settembre 2005 aveva respinto l’istanza cautelare, mentre con quella n. 242 dell’8 marzo 2007 aveva disposto incombenti istruttori. <br />
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 la causa è passata in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato, chiedendone l’annullamento, un provvedimento con cui il Dirigente Direttore dell’Ispettorato Compartimentale di Napoli dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato disponeva il rigetto dell’istanza per la concessione di un patentino per la vendita di generi di monopolio presso un bar &#8221; poiché dagli esiti dell’istruttoria risulta che l’esercizio non effettua orario prolungato ed effettua la chiusura settimanale nella giornata di domenica &#8220;.<br />
<b>2.</b> Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va respinta<br />
<b>1.</b> Nella prima censura i ricorrenti, sul presupposto del carattere tassativo dell’elencazione dei locali prevista nella circolare applicativa n Circolare applicativa della Direzione Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 in relazione ai quali è rilasciabile il patentino in parola, escludono che quest’ultimo possa rilasciarsi nell’ambito di un locale ubicato all’interno di una stazione della metropolitana, ed, in particolare, in un’edicola, peraltro neppure qualificabile quale pubblico esercizio.<br />
<b>1.1.</b> L’assunto non è condivisibile.  <br />
<b>2.</b> In punto di diritto deve subito richiamarsi la normativa primaria e secondaria inerente alla fattispecie in esame. La prima, rinvenibile nella legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (che non può ritenersi superata dall’entrata in vigore del D.L vo 31 marzo 1998, n. 114 sulla liberalizzazione del commercio, introdotta, il cui art. 4, comma 2, lett. b), espressamente esclude dall’ambito di applicazione le rivendite di generi di monopolio) alla stregua della quale &#8211; art. 23 (“Patentino per la vendita dei generi di monopoli”): &#8221; Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l&#8217;Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.<br />
L&#8217;autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.<br />
La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest&#8217;ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell&#8217;Amministrazione &#8220;; la seconda nel D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, recante il “Regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 23, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio” che all’art. 54  (“Patentini”) prevede che: &#8221; I patentini sono rilasciati dall&#8217;Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale. <br />
Le relative licenze sono valide per un biennio, salvo rinnovo, ed abilitano alla vendita di tutti i generi di monopolio o di parte di essi.<br />
Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all&#8217;art. 6 della legge nonchè per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.<br />
Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più vicina al suo esercizio. L&#8217;Ispettorato compartimentale può disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell&#8217;assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona(………………..)&#8221;.<br />
<b>3.</b> In sede applicativa del suddetto impianto normativo la giurisprudenza ha pienamente recepito la funzione integrativa e sussidiaria della normale rete di vendita assolta dal patentino che tende a rendere, con una offerta più comoda, maggiormente attiva una domanda potenziale di generi di monopolio, che è già sostanzialmente presente nella zona, per cui l&#8217;Amministrazione competente deve valutare solo l&#8217;interesse pubblico a garantire la maggiore capillarità del settore di vendita, e non l&#8217;interesse dei rivenditori vicini (c.f.r.: TAR Lazio sez. II 23.9.1981 n. 809).<br />
Tale ed unica risultando la funzione cui l’autorizzazione alla vendita di generi di monopolio tramite patentino è chiamata ad assolvere, in aggiunta e non in alternativa alla istituzione di una rivendita ordinaria o speciale, ogni aprioristica limitazione in ordine alla tipologia dei locali in relazione ai quali è possibile il rilascio di siffatta specie di autorizzazione non può che apparire arbitraria ed illegittima.  <br />
<b>3.1.</b> In tale situazione, in primo luogo e contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dai ricorrenti, l’elenco dei diversi luoghi in cui possono istituirsi i patentini di cui alla Circolare applicativa della Direzione Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 non è tassativo, prevedendo la medesima Circolare l’ipotesi di rilascio del patentino anche &#8221; al di fuori delle tipologie indicate in presenza di eccezionali esigenze di servizio (……) &#8220;. Esigenze che, nella fattispecie, sono state rinvenute nella particolare struttura nella quale la Monaco esercita la sua attività commerciale trattandosi di una stazione sotterranea della metropolitana, in grado di intercettare una clientela (rappresentata degli utenti del servizio di trasporto), diversa rispetto a quella interessata dalle rivendite superficiali in titolarità dei ricorrenti. <br />
<b>3.2.</b> In secondo luogo la normativa su emarginata prevede che il rilascio del patentino è subordinato ad una valutazione rispetto alla quale assumerà preminente rilievo: &#8221; l’orario prolungato dell’esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale diverso rispetto a quello delle tabaccherie viciniori (……) l’estensione della preesistente struttura di vendita deve essere correlata ad obiettive esigenze di servizio &#8220;: circostanze queste che si rivengono tutte nell’esercizio di cui è titolare la controinteressata, essendo ubicato all’interno della stazione metropolitana (circostanza, questa, che ne determina inequivocabilmente la natura di pubblico esercizio) ed osservando orari di apertura prolungati corrispondenti a quelli del pubblico servizio di trasporto e cioè dalle ore 6,30 alle 22,30 e nei giorni festivi fino alle ore 24,00.<br />
<b>3.3.</b> Inoltre dalla disamina dell’autorizzazione depositata in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione e conformemente alla su emarginata normativa di riferimento, per espressa clausola contenuta nel cd. patentino, la controinteressata Monaco è obbligata ad approvvigionarsi dei tabacchi e generi di monopolio presso la rivendita n. 318, per modo che non lucra sulla vendita a danno delle rivendite ordinarie, il sistema mirando unicamente ad incrementare le occasioni di incontro fra domanda ed offerta complessiva.<br />
<b>4.</b> In buona sostanza l’astratta previsione del rilascio di un patentino giammai può rappresentare un duplicato della preesistente struttura di vendita ordinaria, atteso che esso è posto in posizione di espansione, di potenziamento e non di concorrenza con le rivendite ordinarie, considerando che con esso si intendono soddisfare esigenze di un’utenza particolare che, o per gli orari o per la giornata festiva, o anche per problemi logistici, non risulta agevolmente raggiungibile o adeguatamente servita dall’ordinario sistema di distribuzione dei tabacchi sul territorio.   <br />
<b>5.</b> Infondata è anche l’ultima censura inerente alla violazione della Circolare della Direzione Generale dei Monopoli di Stato n. 04-64361 del 17.11.1997, atteso che &#8211; contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti &#8211; le condizioni per il rilascio del patentino in discussione e le conseguenze della espansione del servizio sulla preesistente struttura di vendita sono state attentamente valutate considerate dai competenti Ispettori.<br />
Nella fattispecie, preso atto che al rilascio dell’autorizzazione recante il patentino si era addivenuti all’esito di un’istruttoria corretta ed approfondita dalla quale, in particolare, erano emerse le “eccezionali esigenze di servizio”, unicamente in presenza delle quali si legittimava il suo rilascio presso tipologia di locali non direttamente considerato dalla Circolare applicativa di cui sopra, atteso che, nella nota prot. n. 12644 dell’8 maggio 2004 inviata dall’Ispettorato Compartimentale di Napoli alla Direzione Generale dei Monopoli, si dà atto che: &#8221; l’attività svolta presso i locali proposti pur non rientrando nella tipologia di esercizio previsto per il rilascio del patentino, in quanto edicola, è situata in zona fortemente urbanizzata, densamente abitata ed interessata da elevato flusso turistico per la presenza del Museo nazionale e di importanti monumenti &#8220;. <br />
<b>6.</b> Quindi, deve ritenersi, con motivazione che nella specie non risulta sindacabile sotto il profilo della opportunità e del merito amministrativo, che il patentino rilasciato dall’Amministrazione alla controinteressata fosse tale da soddisfare i criteri posti dalla circolare, ossia la rilevante frequentazione, il prolungamento dell&#8217;orario e la presenza di spazi per l&#8217;intrattenimento della clientela, per cui sono state prese in considerazione esigenze di particolari categorie di utenti che non potrebbero essere assicurate dalla rivendita ordinaria, in relazione alla finalità di garantire la massima capillarità del settore di vendita.<br />
<b>7.</b> Conclusivamente, disattesa ogni altra eccezione, la domanda va respinta.<br />
<b>8.</b> Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6281/2005 R.G.) proposto da Wurzburger Carlo e Latempa Fortunato:<br />
a)  lo  respinge;<br />
c)  compensa integralmente fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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