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	<title>7489 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7489 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</a></p>
<p>Pres. Giulia Est. Conti Antonio Trapè (Avv. P. Conticiani) c/ Comune di Montefiascone (Avv. ti V. Cerulli Irelli e A. Costantini) e Giovanni Bacchiarri (Avv. A. Ferruti). sull&#8217;obbligo di acquisire il parere regionale in fase di adozione della variante generale al P.R.G. 1. Urbanistica – Procedimento di approvazione della variante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia Est. Conti<br /> Antonio Trapè (Avv. P. Conticiani) c/ Comune di Montefiascone (Avv. ti V. Cerulli Irelli e A. Costantini) e Giovanni Bacchiarri (Avv. A. Ferruti).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di acquisire il parere regionale in fase di adozione della variante generale al P.R.G.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Urbanistica – Procedimento di approvazione della variante generale al P.R.G. – Adozione della stessa variante dopo la fase di esame delle osservazioni dei soggetti interessati – Legittimità – Condizioni																																																																																												</p>
<p>2.	Urbanistica – Adozione variante al P.R.G. – Obbligo di acquisire il parere regionale finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche del territorio – Sussistenza solo per i Comuni situati in zone dichiarate sismiche con i DD.MM. previsti dall’art. 3, co. 2, L. 64/1974																																																																																												</p>
<p>3.	Urbanistica &#8211; “Linee guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale” (deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 2649/1999) – Previsione dell’acquisizione del preventivo parere del competente organo regionale, in sede di adozione degli strumenti urbanistici per tutti i territori comunali compresi nella Regione &#8211; Non vi è efficacia prescrittiva o innovativa rispetto all’art. 13 della legge n. 64/74 ed agli artt. 3 della legge regionale  n. 72/75 e  37 della legge regionale  n. 38/99.																																																																																												</p>
<p>4.	Urbanistica – Adozione strumento urbanistico – Fissazione dei limiti di densità territoriale e fondiaria – Apprezzamento discrezionale della P.A. – Conseguenze – Sottrazione al sindacato di legittimità del G.A. &#8211; Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La deliberazione con la quale il Consiglio Comunale, dopo aver raccolto le osservazioni dei soggetti interessati su una precedente delibera di adozione di una variante generale al P.R.G. adotta nuovamente la stessa variante generale al P.R.G. previgente è legittima, allorchè contenga mutamenti contenutistici essenziali rispetto alla precedente deliberazione, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 1150/1942.<br />
2. Solo i Comuni situati in zone dichiarate sismiche con i decreti ministeriali previsti dall’art. 3, comma 2, della legge n. 64/1974 devono necessariamente acquisire, anteriormente alla delibera di adozione dello strumento urbanistico, il parere regionale finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche del territorio.</p>
<p>3. Le “Linee guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale”, di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 2649 del 18.05.1999, nel prevedere l’acquisizione del preventivo parere del competente organo regionale, in sede di adozione degli strumenti urbanistici per tutti i territori comunali compresi nella Regione, non hanno efficacia prescrittiva ovvero innovativa rispetto all’art. 13 della legge n. 64/74 ed agli artt. 3 della legge regionale n. 72/75 e 37 della legge regionale n. 38/99 (che non prevedono alcun obbligo per i Comuni del Lazio di acquisire preventivamente il parere regionale finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche del territorio).</p>
<p>4. La scelta dell’Amministrazione comunale in ordine alla fissazione dei limiti di densità territoriale e fondiaria costituisce espressione di un apprezzamento discrezionale che, se esercitato nei limiti della logia e della ragionevolezza, è sottratto al sindacato di legittimità.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/9/1638/d">nota a sentenza</a> del Prof. Vincenzo Cerulli Irelli e dell&#8217;Avv. Alberto Costantini.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo di acquisire il parere regionale in fase di adozione della variante generale al P.R.G.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Patrizio GIULIA                 		&#8211; Presidente;<br />
Francesco GIORDANO		&#8211; Consigliere;<br />
Renzo CONTI                  		&#8211; Consigliere, relatore,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn. 1373/2002 e 7349/2003 proposti da</p>
<p><b>TRAPE’ Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Conticiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo Messico n. 7.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di MONTEFIASCONE (Viterbo)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in entrambi i giudizi, e nel ricorso n. 1373/2002 anche come ricorrente incidentale, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli e Albert</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
per il solo ricorso n. 1373/2002:</p>
<p>&#8211;	di <b>BACCHIARRI Giovanni</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Ferruti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	della <b>REGIONE LAZIO</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio.																																																																																												</p>
<p>PER OTTENERE<br />
1)	quanto al ricorso n. 1373/2002, previa sospensione, l’annullamento:<br />	<br />
a)	della deliberazione del Consiglio Comunale del 16.10.2001 n. 38, con la quale è stata adottata la variante generale al P.R.G.;<br />	<br />
b)	per quanto occorra, della relazione, delle N.T.A. e di tutti gli elaborati grafici allegati alla deliberazione di cui alla lettera a) e di questa costituente parte integrante;<br />	<br />
c)	di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
d)	la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno;<br /> <br />
2)	quanto al ricorso incidentale del Comune di Montefiascone:<br /> l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2649 del 18.5.1999 e degli atti ad essa allegati, nonché di ogni altro atto da questa presupposto e ad essa connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
3)	quanto al ricorso n. 7349/2003, l’annullamento:<br />	<br />
a)	della deliberazione del Consiglio Comunale del 7.4.2003 n. 19, con la quale è stata riadottata la variante generale al P.R.G. precedentemente adottata con deliberazione consiliare del 16.10.2001 n. 38;<br />	<br />
b)	per quanto occorra, della relazione, delle N.T.A. e di tutti gli elaborati grafici allegati alla deliberazione di cui alla lettera a) e di questa costituente parte integrante;<br />	<br />
c)	di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
d)	la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno;<br />	<br />
4)	quanto ai motivi aggiunti al ricorso n. 7349/2003, l’annullamento:<br />	<br />
a)	della deliberazione del Consiglio Comunale del 23.12.2003 n. 73, con la quale si è dedotto alle osservazioni presentate (anche dal ricorrente) sulla riadozione, con deliberazione consiliare 7.4.2003 n. 19, della variante generale al P.R.G. precedentemente adottata con deliberazione consiliare del 16.10.2001 n. 38;<br />	<br />
b)	per quanto occorra, delle proposte di controdeduzioni redatte dal Tecnico Dirigente dell’Ufficio Urbanistica allegate come parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione;<br />	<br />
c)	di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.																																																																																												</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione  in giudizio del Comune di Montefiascone e dell’ing. Bacchiarri Giovanni;<br />
Visto il ricorso incidentale, proposto dal Comune di Monetiascone sul ricorso n. 1373/2002;<br />
Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente sul ricorso n. 7349/2003;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 6 maggio 2004 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Uditi, altresì, l’avv. L. Farronato (su delega dell’avv. Conticiani) e l’avv. A. Costantini.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 1373/2002, notificato il 19 gennaio 2002 e depositato il successivo 6 febbraio, il ricorrente Trapè Giovanni espone:<br />
&#8211;	di essere proprietario di un fabbricato e di terreni siti nel Comune di Montefiascone in località Le Mosse alla Via Le Mosse n.3;<br />	<br />
&#8211;	che detti terreni nel vigente P.R.G. sono destinati a zona B2 ed edificabili con l’indice territoriale pari a 0,8 mc/mq e indice fondiario pari a 1,5 mc/mq;<br />	<br />
&#8211;	che con istanza del 18.5.1999 prot. n. 7275, il ricorrente, già titolare della concessione edilizia n. 57/96, chiedeva il rilascio di una variante alla stessa per un fabbricato destinato a garage, che veniva assentita con concessione n. 316 del 15.11.1999;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 15.5.2001, essendo entrato nella disponibilità di terreni confinanti, chiedeva il rilascio di una variante alla concessione edilizia n. 316/99 per un ampliamento planimetrico fino a mq 887 dei locali già autorizzati  ed il cambio di destinazione d’uso degli stessi da garage ad immobili commerciali per una superficie complessiva di mq 789, nonché per la sistemazione attrezzata a verde privato della copertura di detti locali;<br />	<br />
&#8211;	che, nelle more del rilascio della predetta concessione e dei conseguenti accordi  in relazione ad essa, il Consiglio Comunale di Montefiascone, con deliberazione n. 38 del 16.10.2001, adottava la variante al P.R.G., con l’astensione di alcuni consiglierei  comunali e del Presidente in ragione della loro incompatibilità;<br />	<br />
&#8211;	che l’area di proprietà del ricorrente, con detta variante, veniva destinata a “complesso di interesse storico-architettonico-ambientale”, per la quale l’art. 35 VE delle N.T.A “sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo;<br />	<br />
&#8211;	che invece tutta l’area limitrofa risulta destinata a zona B.<br />	<br />
Ciò esposto, ritenendo detta variante illegittima, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, unitamente, per quanto possa occorrere, alla relazione e alle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla stessa, con contestuale domanda di risarcimento dei danni, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così paragrafati dallo stesso ricorrente:<br />
1)	violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art.78 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267, anche con riferimento all’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Montefiascone; violazione dell’obbligo di astensione; eccesso di potere per sviamento in interessi privati;<br />	<br />
2)	 violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. 12.6.1975 n. 72 e dell’art. 37 della L.R. 22.12.1999 n. 38 anche in riferimento al disposto della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2649 del 18.5.1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge 18.5.1989 in relazione all’art. 8 L.R. n. 53/98; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241; motivazione carente, insufficiente ed errata;<br />	<br />
3)	eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà tra provvedimenti, per irragionevolezza, per sviamento di potere, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento; incompetenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione;<br />	<br />
4)	violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 1150/42 e degli artt. 29 e 32 lett. e) L.R.Lazio n. 38/99, in relazione agli artt. 1 e ss D.M. LL.PP. 2.4.1968 n. 1444, nonché della Circolare Ministero LL.PP. n. 425/67; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione;<br />	<br />
5)	eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità e per travisamento di circostanze di fatto e di diritto sotto un diverso profilo; motivazione carente ed errata.<br />	<br />
Si è costituito per resistere il Comune di Montefiascone, il quale ha opposto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, la sua improponibilità e, comunque, la sua improcedibilità ed infondatezza e, con la memoria del 6.5.2004, anche l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Lo stesso Comune ha, altresì, contestualmente proposto ricorso incidentale  (notificato e depositato, rispettivamente il 14-18 e 19 febbraio 2002) avverso la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 2649 del 18.5.1999 ( con la quale è stata estesa a tutti i comuni della Regione il modulo procedimentale della legge statale n. 64/1974 e cioè la necessità dell’acquisizione del previo parere della Regione in merito alla compatibilità degli strumenti urbanistici alle condizioni geologiche e vegetazionali del territorio), deducendo al riguardo:<br />
&#8211;	arbitrarietà  dell’applicazione generalizzata del citato modulo procedimentale anche a quelli che non sono classificati come sismici, quali il Comune di Montefiascone, atteso che la legge nazionale n. 64/1974 e quella regionale n. 72/1975 non lo prevedrebbero.<br />	<br />
Si è costituito, altresì, l’ing. Giovanni Bacchiarri, quale consigliere del Comune di Montefiascone, il quale ha opposto l’improponibilità del ricorso nei suoi confronti sotto diversi profili.<br />
Con numerose memorie il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.<br />
Con ordinanza collegiale cautelare n. 1707 del 22.3.2003 i provvedimenti impugnati sono stati sospesi, limitatamente alla loro applicazione nei confronti del ricorrente.<br />
Con il ricorso n. 7349/2003, notificato il 3 luglio 2003 e depositato il successivo 16 luglio, lo stesso ricorrente ulteriormente espone:<br />
&#8211;	che, a seguito della sopra richiamata ordinanza cautelare, otteneva la concessione edilizia n. 4 del 4.1.2003, la cui domanda era stata sospesa per effetto delle misure di salvaguardia conseguenti alla variante generale di P.R.G. adottata con la deliberazione consiliare n. 38 del 16.10.2001;<br />	<br />
&#8211;	che con il predetto titolo edilizio il ricorrente non saturava le possibilità edificatorie, in quanto con la normativa della zona B2 del vigente P.R.G. restavano altri mc. 420 edificabili;<br />	<br />
&#8211;	che, nelle more del giudizio di cui al primo ricorso, con deliberazione del 7.4.2003 n. 19, il Consiglio Comunale di Montefiascone riadottava la variante generale al P.R.G., nella quale tutta l’area di proprietà dl ricorrente veniva inserita nella sottozona B4, per la quale è previsto un indice di mc/mq 0,4, ovverosia di quasi quattro volte inferiore a quello precedentemente previsto per le zone B2, con deroghe per singole zone.<br />	<br />
Ciò esposto, ritenendo anche detta variante illegittima, ne ha chiesto l’annullamento, unitamente, per quanto possa occorrere alla relazione e alle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla stessa, con contestuale domanda di risarcimento dei danni, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così paragrafati dallo stesso ricorrente:<br />
1)	violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 1150/1942, anche in relazione all’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti, nonché per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, per ingiustizia manifesta; sviamento della causa tipica; eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza dell’azione amministrativa e di economicità dei mezzi giuridici, nonché delle norme in materia di ritiro, anche in relazione alla legge n. 1902/1952 sull’applicazione delle misure di salvaguardia; motivazione errata, sviata e, comunque, carente;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. 12.6.1975 n. 72 e dell’art. 37 della L.R. 22.12.1999 n. 38, nonché dell’art. 13 della legge n. 64/1974, anche in riferimento al disposto della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2649 del 18.5.1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del T.U. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241; motivazione carente, insufficiente ed errata;<br />	<br />
3)	violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DM 2.4.1968 in combinato disposto con l’art. 7 del medesimo DM e dell’art. 17 della legge 6.8.1967 n. 765 ovvero 41 quinquies della legge n. 1150/1942; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà tra provvedimenti, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento; sviamento dalla causa tipica; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 quater della legge n. 1150/1942 anche in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 241/1990 e con l’art. 16 della legge 6.8.1967 n. 765;<br />	<br />
4)	violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DM 2.4.1968 in combinato disposto con l’art. 7 del medesimo DM e con l’art. 31 della legge n. 1150/1942; eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; difetto dei presupposti e di istruttoria; violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alle previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione della riadottata variante che, per le zone B4, prevede la necessità dello strumento attuativo per lotti interclusi superiori alla dimensione media dei lotti già edificati nell’isolato di appartenenza.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, notificati il 15 marzo 2004 e depositati il successivo 25 marzo, il ricorrente ha poi impugnato la successiva deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2003, con la quale sono state esaminate e decise le osservazioni relative alla variante riadottata con deliberazione n. 19 del 7.4.2003, nella parte in cui sono state rigettate le osservazioni dell’odierno ricorrente. A tal fine sono stati riproposti gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo, nonché il vizio di illegittimità derivata.<br />
Si è costituito per resistere il Comune di Montefiascone, il quale con successiva memoria ha opposto l’inammissibilità per carenza di legittimazione e per carenza di interesse e, comunque, la sua infondatezza.<br />
Con memoria unica per entrambi i ricorsi, depositata il 22.4.2004, il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie tesi difensive, precisando la permanenza dell’interesse al ricorso n. 1373/2002 quanto alla proposta azione risarcitoria.<br />
Le cause sono state quindi chiamate e poste in decisione all’udienza pubblica del 6 maggio 2004, nel corso della quale le parti hanno ulteriormente precisato le proprie tesi.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi in trattazione hanno per oggetto principale: il primo (n. 1373/2002), la deliberazione del Consiglio Comunale di Montefiascone n. 38 del 16.10.2001, con la quale è stata adottata la variante generale al P.R.G.; il secondo ( n. 7349/2003), la successiva deliberazione del medesimo Consiglio Comunale n. 19 del 7.4.2003, con la quale, preso atto delle circa 200 osservazioni presentate avverso la variante adottata con la citata deliberazione n. 38/2001 e della necessità di rivisitare alcune impostazioni della predetta variante, è stata riadottata la variante generale al P.R.G.<br />
Ciò evidenziato, i ricorsi sono oggettivamente e soggettivamente connessi e, pertanto, vanno riuniti per poterli decidere con unica sentenza ai sensi dell’art. 52 del regolamento di procedura approvato con R.D. 17.8.1907 n. 642.<br />
Il ricorso n. 1373/2002 risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui si propone l’azione impugnatoria avverso la deliberazione consiliare n. 38 del 16.10.2001 di adozione della variante generale al P.R.G. e relative relazione e norme tecniche di attuazione, come peraltro eccepito dalla difesa del Comune resistente e riconosciuto dalla difesa del ricorrente.<br />
Invero, nessun interesse è riconoscibile al ricorrente ad ottenere il richiesto annullamento degli atti impugnati, sia perché detta variante è stata  riadottata con successiva deliberazione consiliare n. 19 del 7.4.2003 e, pertanto, ormai la disciplina urbanistica è interamente contenuta nella sola variante da ultimo riadottata, sia perché al ricorrente &#8211; per effetto mediato dell’ordinanza cautelare  n. 1707 del 22.3.2002 di sospensione dell’esecuzione della impugnata variante di cui alla deliberazione consiliare n. 38/2001 (limitatamente alla sua applicazione nei confronti del ricorrente) &#8211; è stata rilasciata, nelle more del giudizio ed anteriormente a tale ultima deliberazione, la concessione edilizia n. 4 del 4.1.2003 che ha assentito l’intervento edilizio richiesto dal medesimo ricorrente con la domanda del 15.5.2001.<br />
Né è riconoscibile un interesse alla predetta azione impugnatoria ai fini della contestuale azione risarcitoria proposta, in relazione alla quale ultima il ricorrente ha dichiarato la permanenza del proprio interesse al ricorso, in quanto il ricorso medesimo, nella parte in cui viene chiesto il risarcimento dei pretesi danni subiti dal ricorrente, sul presupposto del tardivo rilascio della concessione edilizia, risulta comunque infondato.<br />
E’ sufficiente al riguardo rilevare che tale tardivo rilascio deriverebbe, secondo il ricorrente, dall’applicazione di misura di salvaguardia conseguente all’adozione della impugnata variante urbanistica, mentre, al contrario, detta applicazione non risulta formalmente disposta dall’Amministrazione (o, se disposta, non è stata comunque impugnata).<br />
In ogni caso, trattandosi di procedimenti diversi, il ricorrente non ha dimostrato che, ove non fosse intervenuta la contestata variante, il procedimento relativo alla domanda di concessione edilizia, iniziato nel maggio-luglio 2001 e conclusosi nel gennaio 2003 (mentre la variante era già stata sospesa in sede cautelare, nei confronti dell’interessato, fin dal 21 marzo 2002) avrebbe avuto più celere conclusione.<br />
Risulta, invece, come emerge dalla nota prot. n. 994/1894 del 17.7.2001, che il Comune di Montefiascone aveva chiesto al ricorrente ulteriore documentazione che, ancorché contestata per uno dei documenti richiesti, non risulta che sia stata tempestivamente eseguita dal ricorrente per gli altri documenti (v. docc. nn. 12 e 13 depositati dalla difesa del Comune resistente nel ricorso n. 1373/2002).<br />
Deve, quindi, concludersi per la infondatezza dell’azione risarcitoria, in relazione alla insussistenza del messo di causalità tra l’adozione della impugnata variante e il lamentato ritardo nel rilascio della concessione edilizia.<br />
Il ricorso, nella parte in cui si chiede il risarcimento dei danni, va pertanto respinto.<br />
In conclusione, il ricorso n. 1373/2002 va dichiarato in parte improcedibile (per l’azione impugnatoria avverso la deliberazione C.C. n. 38 del 16.10.2001 e le relative relazione e N.T.A.) ed in parte va respinto (per l’azione risarcitoria), come meglio sopra specificato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
La dichiarata parziale improcedibilità e parziale infondatezza del ricorso n. 1373/2002, rende, conseguentemente, improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dal Comune resistente avverso la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 2649 del 18.5.1999 e consente al collegio di prescindere dalla richiesta di estromissione dal giudizio proposta dall’ing. Giovanni Bacchiarri.<br />
Può passarsi alla trattazione del ricorso n. 7349/2003 avverso la deliberazione consiliare n. 19 del 7.4.2003 di riadozione della variante generale al P.R.G e relative relazione e norme tecniche di attuazione, nonché, attraverso i motivi aggiunti, avverso la deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2003, nella parte in cui sono state respinte alcune osservazioni alla predetta variante presentate dal ricorrente; il tutto con richiesta del risarcimento del danno.<br />
Va preliminarmente trattata l’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente, dedotta dalla difesa del Comune resistente sull’assunto che, per proprio per effetto della richiamata adozione della nuova variante generale al P.R.G., sarebbe stata rilasciata al ricorrente medesimo la concessione edilizia n. 4 del 4.1.2003.<br />
L’assunto risulta infondato e, conseguentemente, infondata risulta la relativa eccezione.<br />
La citata concessione edilizia, infatti, è anteriore alla data di adozione della nuova variante che, pertanto, non può essere stata assunta dal Comune a presupposto per il suo rilascio.<br />
Nel merito, con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 1150/1942, sull’assunto che l’Amministrazione avrebbe rinnovato le formalità di pubblicazione, quando dette norme prevedono la ripubblicazione soltanto nell’ipotesi di mutamento essenziale del contenuto del piano che, nella specie, non sussisterebbe.<br />
La censura è infondata, in quanto, muove dall’erroneo presupposto che la nuova variante costituisca mera variante della precedente adottata con deliberazione C.C. n. 38/2001, rispetto alla quale non conterrebbe mutamenti essenziali.<br />
Osserva al riguardo il collegio, invece, che con la deliberazione C.C. n. 19/2003 l’Amministrazione ha “riadottato” interamente la nuova variante al P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2799 del 18.7.1975, rispetto alla quale ultima non è contestato che trattasi di variante essenziale e, pertanto, come variante essenziale del predetto P.R.G., legittimamente l’Amministrazione ha provveduto alla sua pubblicazione.<br />
Peraltro, pur volendo aderire alla tesi del ricorrente che la nuova variante costituisca mutamento non essenziale della precedente variante adottata con la deliberazione C.C. n. 38/2001, si osserva che le predette norme &#8211; pur imponendo al Comune l’obbligo della ripubblicazione nell’ipotesi di mutamenti essenziali nella nuova pianificazione adottata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dai privati o su richiesta della Regione  &#8211; non precludono in alcun modo al Comune medesimo di procedere alla ripubblicazione anche nell’ipotesi di mutamento non essenziale, atteso che la ratio delle disposizioni medesime è quella di garantire una adeguata pubblicità ai mutamenti essenziali che incidano sul disegno fondamentale del piano urbanistico, ritenuti meritevoli di particolare tutela, ma non anche di precludere detta tutela ai mutamenti non essenziali.<br />
Né la circostanza che, con la nuova deliberazione di adozione della variante urbanistica, l’Amministrazione abbia inteso emendare i vizi di cui era inficiata la precedente variante può ritenersi costituire vizio di sviamento della causa. E’ vero, invece, il contrario, atteso che è obbligo dell’Amministrazione medesima, in occasione della rinnovazione dell’atto già ritenuto illegittimo  dal giudice amministrativo, ancorché, come nel caso di specie, in sede  cautelare,  di provvedere alla rinnovazione dell’atto ritenuto illegittimo, emendandolo dei vizi accertati in sede giurisdizionale (v. ordinanza n. 1707/02 sul ricorso 1373/2002, con la quale era stata disposta la sospensione della deliberazione C.C. n. 38/2001 sul presupposto   dell’esito positivo del ricorso in relazione alla censura di violazione dell’art. 32 del regolamento che imponeva l’allontanamento dall’aula dei consiglieri incompatibili ed alla censura di contraddittorietà nella qualificazione dell’area del ricorrente come complesso di interesse storico- architettonico- ambientale).<br />
Parimenti infondata risulta la censura, contenuta nello stesso primo motivo di gravame, con la quale il ricorrente lamenta che l’Amministrazione, nel riadottare la nuova variante,  non avrebbe provveduto al previo annullamento o revoca della precedente variante.<br />
Osserva al riguardo il collegio che, come in precedenza evidenziato in sede di valutazione dell’interesse al ricorso n. 1373/2002, la nuova variante adottata con la deliberazione C.C. n. 19/2003 si sostituisce interamente a quella adottata con la precedente deliberazione C.C. n. 38/2001 e, pertanto, la stessa costituisce implicito annullamento ovvero revoca di quest’ultima.<br />
Ciò trova conferma nella circostanza che, come emerge dalla stessa deliberazione C.C. n. 19/2003, gli elaborati allegati alla stessa e che della medesima costituiscono parte integrante “sostituiscono integralmente gli elaborati approvati con la citata deliberazione n. 38/2001”, dove tale sostituzione, come emerge dal raffronto degli allegati della prima e della seconda variante, ha interessato “tutti” gli elaborati, con la conseguenza che la nuova variante si è sostituita integralmente a quella adottata con la deliberazione n. 38/2001, con conseguente implicita revoca ovvero annullamento di questa ultima.<br />
Quanto poi alla circostanza, dedotta dal ricorrente nello stesso primo motivo di gravame,  sulla eventuale incertezza nell’applicazione delle misure di salvaguardia, la censura è inammissibile in quanto meramente ipotetica, non risultando, peraltro, che nei confronti del ricorrente (ovvero di altri) siano state adottate misure di salvaguardia sia in applicazione della prima che della seconda variante.<br />
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell’art.3 della  legge regionale n. 72/1975 e dell’art. 37 della legge regionale n. 38/1999, in combinato disposto con l’art. 13 della legge n. 64/74 (trasfuso nell’art. 89 del T.U. n. 380/2001), anche con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 2649 del 18.5.1999, per avere l’Amministrazione omesso di acquisire il previo parere dei competenti organi regionali sulla relazione geologica e quella agropedologica.<br />
Anche tale motivo è infondato.<br />
Quanto all’art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64, si osserva che detta disposizione &#8211; che impone di richiedere il previo parere  regionale sugli strumenti urbanistici comunali ai fini della verifica della compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio &#8211; è rivolta, per espressa previsione della stessa disposizione, unicamente ai “comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della” stessa legge e cioè ai comuni situati “in zone dichiarate sismiche” con i decreti ministeriali previsti dall’art. 3, secondo comma, lett. a) della stessa legge.<br />
Orbene, non risulta contestato che il territorio del Comune di Montefiascone, come eccepito dalla difesa del Comune resistente, non è stato classificato come zona sismica e, pertanto, non essendo il citato art. 13 al medesimo applicabile, nessuna violazione della predetta disposizione è riscontrabile nel caso di specie. Ne consegue, altresì, l&#8217;inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla difesa della ricorrente a sostegno della asserita necessità che il parere della regione debba essere non solo richiesto, ma anche ottenuto anteriormente all’adozione dello strumento urbanistico.<br />
Quanto alle leggi regionali Lazio 12.6.1975 n. 72 e 22.12.1999 n. 38 ed in particolare, rispettivamente, agli artt. 3 e 37, la censura in esame risulta parimenti infondata, in quanto entrambe dette disposizioni si limitano a prescrivere, all’art. 3 della legge regionale Lazio  e all’art. 37 della legge regionale, che i Comuni debbano porre a base della redazione degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio (art.3), ovvero una  relazione agro pedologica ed una relazione archeologica e di uso dei suoli (art. 37), ma non anche che sulla predetta relazione debba essere acquisito il previo parere della Regione, come previsto dal citato art. 13 della legge n. 64/1974 che, si è in precedenza precisato, non può ritenersi applicabile al Comune di Montefiascone perché non dichiarato sismico.<br />
Nella specie, come risulta dalle premesse della impugnata deliberazione, la variante in questione è stata adottata “Viste la relazione geologica e quella agro-pedologica e vegetazionale, allegate” alla stessa deliberazione e, pertanto, nessuna violazione delle richiamate norme regionali è riscontrabile nella fattispecie in esame, non prevedendo le medesime la trasmissione delle stesse alla Regione.<br />
Né a conclusioni diverse induce la circostanza che con deliberazione della  Giunta n. 2649 del 18.5.1999 la Regione Lazio, nel fissare le “linee guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale”, sia stato prevista “per tutti i territori comunali della Regione Lazio”, in sede di adozione degli strumenti urbanistici, l’acquisizione del preventivo parere dell’organo competente della Regione Lazio ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geologiche e con le condizioni vegetazionali del territorio.<br />
Alle predette richiamate previsioni regionali, infatti, in quanto mere “linee guida” delle disposizioni normative statali e regionali sopra richiamate, non può riconoscersi efficacia prescrittiva, ovvero innovativa rispetto alle disposizioni medesime (cfr. TAR Lazio, III, 29.9.2003 n. 7823 sul principio della inefficacia prescrittivi ovvero innovativa delle linee guida) che, per le ragioni in precedenza evidenziate, non prevedono per il Comune di Montefiascone la previa acquisizione del parere regionale sulle condizioni geologiche e vegetazionali del territorio.<br />
Infondato risulta, poi, il terzo motivo di gravame, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 del D.M. 2.4.1968, sull’assunto che la previsione contenuta nell’art. 35 B 4 della impugnata variante, dell’indice massimo di edificabilità della zona B 4 (dove insiste l’area del ricorrente), pari a 0,4 mc/mq sarebbe incompatibile con la definizione di zona omogenea B, per la quale detto D.M. fissa il limite minimo pari a 1,5 mc/mq.<br />
Al riguardo giova preliminarmente precisare che il richiamato D.M. 2.4.1968 n. 1444, nel fissare gli standard di edificabilità delle aree, distingue la densità edilizia in “territoriale” e “fondiaria”: la densità territoriale è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico che può gravare sull’intera zona (per cui il relativo indice è rapportato all’intera superficie della zona, ivi compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità, ecc.); la densità fondiaria, invece, si riferisce alla singola area e definisce il volume massimo edificabile sulla stessa &#8211; c.d. indice di fabbricabilità &#8211; (cfr. Cons. St.,IV, 6.9.1999 n. 1402; id., 16.3.1998 n. 443).<br />
Ciò precisato, si osserva che il citato limite minimo di 1,5 mc/mq, indicato dal D.M., si riferisce alla “densità territoriale” e non a quello della “densità fondiaria”  &#8211; c.d. indice di fabbricabilità &#8211; al quale ultimo,  invece, fa espresso riferimento il citato art. 35.B.4, dove viene appunto indicato come “if. massimo consentito” 0.4 mc/mq. Peraltro, il limite minimo di densità fondiaria di 1,5 mc/mq indicato all’art. 2 del D.M 2.4.1968 è stato previsto al fine di fissare un criterio per l’individuazione della zona omogenea B, ma non esclude che, nell’ambito della stessa zona omogenea, l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del suo potere discrezionale di disciplina del territorio, possa prevedere una densità fondiaria e quindi un indice di fabbricabilità inferiore. Al contrario è proprio il concetto di densità fondiaria che prescrive che detto indice debba essere inferiore a quello della densità territoriale.<br />
Né appaiono censurabili in sede di legittimità le scelte operate dall’Amministrazione che, nell’ambito della sottozona (come per altre sottozone), specificamente perimetrata, ha previsto indici di fabbricabilità superiori a quello di 0,4 mc/mq, in quanto attinenti all’esercizio del potere discrezionale del Comune di utilizzo del territorio che, peraltro, come per tutte le scelte discrezionali del medesimo Comune non sindacabili in questa sede, potrebbero essere, comunque,  modificate in sede di approvazione regionale della variante in questione.<br />
Né risulta fondata la censura con la quale il ricorrente evidenzia l’illogicità della scelta di cui sopra, sul presupposto che questa avrebbe comportato la previsione di venticinque zone B ( le cinque basi e le venti perimetrate).<br />
Va al riguardo rilevato che, come evidenziato dalla difesa del Comune resistente, proprio per effetto dell’accoglimento dell’osservazione n.16 del ricorrente,  di cui alla successiva deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2003, la zona B è attualmente suddivisa in sole 5 sottozone (e non più 25), per la maggior parte soggette all’indice di fabbricabilità compreso tra 0,6 e 0,4 mc/mq e soltanto per la sottozona B2 all’indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq, il che esclude l’illogicità della scelta operata dall’Amministrazione, come pure la dedotta disparità di trattamento. Questa ultima, infatti, presuppone l’esistenza di situazioni uguali, circostanza questa che non ricorre rispetto alle diverse cinque zone, mentre per la asserita illogicità questa non è desumibile dagli atti, né è in alcun modo dimostrata.<br />
Inammissibile risulta poi il quarto motivo di gravame, con il quale il ricorrente contesta la scelta dell’Amministrazione di assoggettare il rilascio del titolo edilizio, nella zona B.4, alla previa redazione dello strumento attuativo nel caso di lotti interclusi di dimensioni superiori rispetto alla media dei lotti dell’isolato di appartenenza.<br />
Anche tale scelta costituisce apprezzamento discrezionale dell’amministrazione che, in quanto tale, è sottratto al sindacato del giudice della legittimità. Né detta scelta appare illogica, atteso che la stessa è adeguatamente ancorata ad una superficie minima del lotto.<br />
Con i successimi motivi aggiunti, infine, il ricorrente impugna la deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2003, nella parte in cui sono state respinte le osservazioni dal medesimo presentate avverso la variante riadattata con deliberazione n. 19 del 7.4.2003, riproponendo al riguardo gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo che, in quanto tali, risultano infondati per le stesse argomentazioni in precedenza esposte.<br />
Con gli stessi motivi aggiunti, inoltre, è stata dedotta, specificamente rispetto alla predetta deliberazione n. 73/2003, unicamente la generica censura di illogicità, contraddittorietà e perplessità della predetta deliberazione; censura questa che risulta palesemente inammissibile per genericità non risultando la medesima in alcun modo esplicitata.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso n. 7349/2003 ed i successivi motivi aggiunti vanno respinti.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i giudizi, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 1373/2002 e n. 7349/2003 indicati in epigrafe, li riunisce, indi: a) dichiara il ricorso n. 1373/2002 in parte improcedibile e per il resto lo respinge e dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Montefiascone; b) respinge il ricorso n. 7349/2003 ed i relativi motivi aggiunti; c) il tutto come meglio specificato in motivazione.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004, in Camera di Consiglio.</p>
<p>Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-28-7-2004-n-7489/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2004 n.7489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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