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	<title>7484 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7484 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</a></p>
<p>Pres. A. Scafuri, est. M. L. Maddalena Evolution Pack s.r.l (Avv.ti A. Piccirillo e F. Iadanza) c. Sviluppo Italia s.p.a. (Avv.ti A. Colabianchi e E. D’Ambrosio). sulle finalità della disciplina delle agevolazioni finanziarie di cui al Dlgs. 185/2000 Contributi e finanziamenti – Diniego di ammissione alle agevolazioni ex Dlgs. 185/2000</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Scafuri, est. M. L. Maddalena<br /> Evolution Pack s.r.l (Avv.ti A. Piccirillo e F. Iadanza) c. Sviluppo Italia s.p.a. (Avv.ti A. Colabianchi e E. D’Ambrosio).</span></p>
<hr />
<p>sulle finalità della disciplina delle agevolazioni finanziarie di cui al Dlgs. 185/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e finanziamenti – Diniego di ammissione alle agevolazioni ex Dlgs. 185/2000 – Fondato sulla carenza del requisito della novità imprenditoriale – Con riferimento alla persona dei soci e non alle caratteristiche del prodotto – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il diniego di finanziamento motivato sull’assunto della carenza di innovatività dell’iniziativa a causa della partecipazione alla società richiedente (con una quota del 10 %) del socio e amministratore unico di altre società che già svolgono attività nel medesimo settore. Il requisito della novità dell’iniziativa, richiesto per l’ammissione al finanziamento dalla disciplina del Dlgs. n. 185/2000, va interpretato in relazione alle finalità perseguite dalla disciplina medesima, diretta espressamente a favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità. Pertanto, detto requisito va inteso con riferimento non solo al singolo progetto ma anche in relazione alla persona del socio o dei soci proponenti, i quali non possono già operare nel medesimo settore, precludendo in tal modo la possibilità che il finanziamento si traduca in un aiuto ad un gruppo di società già attive e facenti capo ad un medesimo imprenditore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle finalità della disciplina delle agevolazioni finanziarie di cui al Dlgs. 185/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 7484/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione III</b></p>
<p> composto dai Signori: 1) Dott.  Angelo Scafuri                	Presidente; 2) Dott.ssa Maria Laura Maddalena 	giudice  rel; 3). Alfredo Storto 			giudice																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.   2585/2006  proposto da<br />
<b>Evolution Pack s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Piccirillo e Franco Iadanza, elettivamente domiciliata, in Napoli,  viale del Poggio di Capodimonte, n. 33 pal. F-G;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Sviluppo Italia s.p.a.</b>, in persona del rappresentante legale  pro tempre,   rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Colabianchi del foro di Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio dell’avv. Emilia D’Ambrosio, via Pietro Colletta, n. 12;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
 Della nota n. 7925/CD del 14.2.2006, pervenuta il 21.2.2006, recante il diniego di ammissione alle agevolazioni ex d.lgs. n. 185/2000; della delibera di non ammissione alle agevolazioni del 9.2.2006, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la relazione istruttoria;</p>
<p>Visto l’atto  ricorso ed i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione della amministrazione intimata; <br />
viste le memorie depositate;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla  udienza pubblica del 12.7.2007 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente impugna, con il presente ricorso, il diniego di finanziamento da parte di Sviluppo Italia S.P.A. motivato sull’assunto della carenza di innovatività dell’iniziativa a causa della partecipazione alla società (con una quota del 10 %) di Gianluigi Martinelli, il quale è socio e amministratore unico di altre società che svolgono attività nel settore della cartotecnica, e della coincidenza della sede legale della Evolution Pack con quella della Cartotecnica Martinelli s.r.l., cosicché l’iniziativa finirebbe per configurarsi come ampliamento di quelle già esistenti.<br />
Deduce le seguenti doglianze: <br />
•	Violazione dell’art. 6, comma 2, lett. c) e  dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 185/2000, del regolamento attuativo (DM 16.7.2004, n. 250) eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto di istruttoria, eccesso di potere per carenza di motivazione, erroneità, violazione dell’art. 97 Cost,  <br />	<br />
1.	perché la nozione di novità dell’iniziativa non riguarda la persona dei soci ma solo le caratteristiche del prodotto; <br />	<br />
2.	la partecipazione di un socio per giunta minoritario ad altre compagini sociali non può influire sulla innovatività del progetto, ma anzi è richiesta l’elencazione delle pregresse esperienze maturate, tra cui appunto quella del Martinelli; tra le cause di esclusione non è prevista quella contestata da Sviluppo Italia.<br />	<br />
3.	quand’anche si trattasse di ampliamento ciò non sarebbe ostativo alla concessione del finanziamento che è previsto dall’art. 12 bis del d.lgs. n. 185/2000. <br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e confermata in appello.<br />
La società Sviluppo Italia si è costituita ed ha depositato una memoria nella quale ha sottolineato l’infondatezza del ricorso.<br />
All’odierna udienza, causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. <br />
Come è emerso nella esposizione in fatto, l’impugnato diniego di agevolazioni finanziarie è stato adottato per carenza del requisito della novità imprenditoriale.<br />
Tutto il ricorso è imperniato sull’assunto che la nozione di novità dell’iniziativa non riguarda la persona dei soci ma solo le caratteristiche del prodotto e che quindi erroneamente il progetto non sarebbe stato considerato innovativo. <br />
Tale prospettazione non può essere condivisa. <br />
La disciplina del d.l.gs. n. 185/2000 è finalizzata a favorire la creazione di nuova imprenditorialità come si legge nel Capo I recante “Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese”e in particolare nell’art. 5, il quale espressamente prevede: “Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l&#8217;ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese”.<br />
 La nozione di novità dell’iniziativa, pertanto, deve essere intesa non solo con riferimento al carattere innovativo del progetto ma anche del socio o dei soci proponenti.<br />
Così inteso, tale  requisito della novità, nel caso in esame, correttamente è stato ritenuto insussistente da Sviluppo Italia. Infatti, Marintelli è amministratore unico non solo della Evolution Pack nonché di altre due imprese operanti nel medesimo settore, di tal ché il finanziamento di tradurrebbe in un aiuto ad un gruppo di società già attive e facenti capo ad un medesimo imprenditore.<br />
D’altro canto, il provvedimento impugnato fa espresso rinvio al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 185/2000, concernente alla lettera c) “la novità dell’iniziativa” e alla lettera b) “l&#8217;ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale”.   <br />
In questo quadro, dunque, è evidente che il requisito della novità cui fa riferimento anche il provvedimento impugnato deve essere inteso non solo al singolo progetto ma anche alla nuova imprenditorialità di cui al precedente articolo 5..<br />
Quanto alla possibilità di finanziare ampliamenti, questa sicuramente sussiste, tuttavia va richiesta con apposita istanza, che non risulta essere stata presentata, anche in via subordinata, ed è subordinata a specifici requisiti. <br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto. <br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli &#8211; Sezione terza  respinge  il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la società ricorrente, Evolution Pack s.r.l. alla rifusione delle spese di lite sostenute da Sviluppo Italia s.p.a., che liquida in complessivi euro 1.500.<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del	 12 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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