<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>748 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/748/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/748/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 20:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>748 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/748/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2018 n.748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2018-n-748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2018-n-748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2018-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2018 n.748</a></p>
<p>Pres. Passarelli Di Napoli, Est. Perrelli Sulla legittimità di un provvedimento che nega l autorizzazione all installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con generatore di potenza non superiore a 60 kw in virtù dei criteri previsti dalle linee guida nazionali per il corretto inserimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2018-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2018 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2018-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2018 n.748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passarelli Di Napoli, Est. Perrelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità di un provvedimento che nega l  autorizzazione all  installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con generatore di potenza non superiore a 60 kw in virtù dei criteri previsti dalle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Autorizzazione all  installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica con aerogeneratore di potenza non superiore a 60 kw    procedura semplificata di cui all  art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011    Inapplicabilità dell  art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e delle linee guida che ne costituiscono attuazione.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L  art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 detta il procedimento semplificato per la realizzazione degli impianti c.d. minieolici, indicando gli adempimenti che gli interessati devono porre in essere per conseguire il titolo abilitativo, con una formulazione di tipo esaustivo e sostitutivo rispetto alle previsioni dettate dall  art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, con la conseguenza che per detti impianti non trova applicazione la disciplina dettata da tale ultimo articolo e dalle linee guida che ne costituiscono attuazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 05/02/2018 <br /> N. 00748/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 02737/2014 REG.RIC.<br />  <br /> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Settima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2014, proposto da Salvatore Agostinelli, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Guglielmo Conca, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Rampe S. Antonio a Posillipo n.120; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erminio Angiolino Pacifico, con domicilio eletto presso lo studio dell  avvocato Mario Barretta in Napoli, via del Duomo n. 314;<br /> l  A.S.L. di Benevento 1, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Soricelli, Caterina Costantini, Maria Concetta Tedesco, legalmente domiciliata, ai sensi dell  art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;<br /> la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> l  A.R.P.A.C. Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> la Regione Campania in persona del Presidente <em>pro tempore</em>non costituita in giudizio;<br /> l  Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> l  Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em>non costituita in giudizio;<br /> il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz n. 11;<br /> <strong><em>nei confronti di</em></strong><br /> Enel Distribuzione S.p.A., Enav S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore,</em>non costituiti in giudizio <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) della nota n.1483 del 26.2.2014 del Comune di San Bartolomeo in Galdo, notificata il 28.2.2014, recante l&#8217;ordine di non effettuare l  installazione dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica aerogeneratore di potenza pari a 10 KW da ubicare nel predetto comune in Contrada Cappella;<br /> b) del parere negativo reso dall  Azienda Sanitaria Locale di Benevento 1    Servizi Igiene e Sanità pubblica in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5.12.2013, richiamato nel provvedimento impugnato con il quale l  ente si opponeva alla realizzazione dell  impianto per la sua vicinanza a fonti sensibili in violazione delle distanze minime indicate dalle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio;<br /> c) del verbale n. 3 della Conferenza di Servizi stilato all  esito della seduta del 13.2.2014 con il quale, richiamando il parere negativo espresso dall  amministrazione sanitaria, impugnato sub b), esprimeva parere contrario alla realizzazione dell  impianto eolico come richiesto dall  odierno ricorrente; <br /> d) di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente tra cui in particolare, e per quanto di ragione: 1) i verbali n. 1 e n. 2 della Conferenza di Servizi del 5.12.2013, e del 16.1.2014; 2) le note prot. gen. N. 0168937 del 22.11.2013, n. 017597 del 4.12.2013 e n. 0005219 del 13.1.2014;<br /> nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi a cagione della denegata autorizzazione all  implementazione, installazione e realizzazione dell  impianto eolico ad energia rinnovabile in località Contrada Cappella in Comune di San Bartolomeo in Galdo. <br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Bartolomeo in Galdo, dell  A.S.L. di Benevento 1 e dei Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Difesa;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1. Il ricorrente, proprietario del fondo ubicato in Comune di San Bartolomeo in Galdo, località Contrada da Cappella, catastalmente identificato al foglio 36, particella 290, ha presentato domanda, ai sensi dell  art. 6 del D.lgs. n. 28/2001, per ottenere l  autorizzazione all  installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con aerogeneratore di potenza pari a 10 KW. <br /> 1.2. Con provvedimento prot. n. 1483 del 26.2.2014, notificato il 28.2.2014, a firma del Responsabile del Settore tecnico del Comune di San Bartolomeo in Galdo è stato ordinato al sig. Agostinelli di non effettuare l  intervento richiesto in quanto   l  impianto ricade a distanze da recettori sensibili nettamente inferiori ai minimi indicati dalle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, disattendendo di fatto le disposizioni del D.M. 10/09/2010, parte IV, allegato 4, punto 5.3 e correlata L.R. Campania n. 4, comma 249 del 15/03/2011  .<br /> 1.3. Parte ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento unitamente agli atti presupposti deducendone l  illegittimità per violazione di legge (D.M. 10.9.2010; L.R. n. 4 del 15.3.2011; art. 3 della legge n. 241/1990) e per eccesso di potere sotto molteplici profili e concludendo per il loro annullamento, nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patiti per l  attività amministrativa illegittima.<br /> 2. Il Comune di San Bartolomeo in Galdo, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l  inammissibilità del ricorso per violazione dell  art. 40 c.p.a., concludendo nel merito per la sua reiezione.<br /> 3. Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Difesa, costituiti in giudizio con memoria di stile, hanno concluso per la reiezione del gravame.<br /> 4. L  Azienda sanitaria locale di Benevento, costituita in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando l  assenza di qualsiasi responsabilità con riguardo alla domanda risarcitoria.<br /> 5. Le altre amministrazioni intimate, benché ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.<br /> 6. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 7. Deve essere disattesa l  eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall  amministrazione comunale resistente, per violazione dell  art. 40, comma 1, c.p.a. giacché dal tenore dell  impugnativa e dai provvedimento oggetto di gravame sono individuabili le amministrazioni avverso quest  ultimo è rivolto. <br /> 8. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. <br /> 9. Con la prima censura il ricorrente si duole dell  illegittimità del provvedimento di diniego e del parere negativo dell  ASL Benevento 1 presupposto in quanto lo stesso si fonderebbe erroneamente sulle previsioni del D.M. 10.9.2010 e della L.R. 4/2015 che sarebbero inapplicabili alla fattispecie in esame non versandosi in un  ipotesi di impianto industriale soggetto all  autorizzazione di cui all  art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, ma trattandosi di impianto realizzabile previo rilascio di una mera D.I.A. attraverso l  attivazione della procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D.lgs. n. 28/2011.<br /> 10. La censura è fondata e va accolta.<br /> 10.1. Non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che l  impianto oggetto di causa ha una potenza non superiore a 60 Kw e che, quindi, rientri nell  ambito di quelli per i quali è applicabile la procedura autorizzativa semplificata di cui all  art. 6 del d.lgs. n. 28/2011. <br /> Oggetto di contestazione è, invece, se tale procedura semplificata escluda l  applicazione delle Linee-guida e, segnatamente, per quanto concerne le disposizioni relative alle distanze dai cosiddetti recettori sensibili. <br /> Al riguardo il Collegio richiama l  orientamento giurisprudenziale secondo il quale l  art. 5 del d.lgs. n. 28/2011, nel definire l  ambito di applicazione dell  autorizzazione unica di cui all  art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, fa espressamente salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto concernenti l  autorizzazione semplificata. In particolare, l  art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 detta il procedimento semplificato per la realizzazione degli impianti c.d. minieolici, indicando gli adempimenti che gli interessati devono porre in essere per conseguire il titolo abilitativo, con una formulazione di tipo esaustivo e sostitutivo, rispetto alle previsioni dettate dall  art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, con la conseguenza di rendere non applicabile alle fattispecie in questione la disciplina dettata da tale ultimo articolo e dalle Linee-guida che ne costituiscono l  applicazione (cfr. in termini TAR Molise, 19.4.2017, n. 143).<br /> Del resto le disposizioni delle Linee-guida si applicano al solo procedimento di autorizzazione unica,   in applicazione di un evidente criterio di proporzionalità, peraltro espressamente richiamato dall  art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011 che codifica i   principi   di disciplina delle autorizzazioni e procedure amministrative   (cfr. TAR Molise I, 26.9. 2016, n. 363).<br /> Sotto questo aspetto, il d.lgs. n. 28/2011 non contiene una deroga alla disciplina della autorizzazione unica, ma sembra piuttosto dettare un regime autonomo che non richiama l  applicazione delle Linee-guida ministeriali.<br /> 10.2. Né, infine, appare utile al fine di estendere l  applicabilità alla fattispecie in esame delle citate linee guida ministeriali il richiamo dell  ASL di Benevento 1, poi fatto proprio dall  Amministrazione comunale nel provvedimento conclusivo, all  art. 1, comma 249, della L.R. n. 4 del 2015 ai sensi del quale   Le autorizzazioni conclusive dei procedimenti per l&#8217;istallazione di impianti eolici, ai sensi dell&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità), onde evitare rischi per la pubblica incolumità, devono essere rilasciate nel rispetto delle civili abitazioni anche rurali o ad uso agricolo  . <br /> Ed infatti anche tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi dell  autorizzazione unica ex art. 12 citato.<br /> 11. Tanto premesso sotto il profilo normativo, il Collegio rileva che nel caso di specie, pur non essendo contestate le risultanze dell  istruttoria espletata dall  amministrazione procedente e, in particolare, la circostanza che l  aerogeneratore da realizzare si trovi a una distanza inferiore a 200 mt. da alcuni recettori sensibili (in direzione nord a circa 70 mt. dal fabbricato adibito ad abitazione del ricorrente e a circa 150 mt. dalla Chiesa della Madonna Incoronata, nonché in direzione ovest a circa 150 mt. da una struttura adibita ad allevamento bovino intensivo di proprietà del sig. Agostinelli), il Comune resistente e l  ASL Benevento n. 1, per supportare il diniego di installazione e il presupposto parere negativo, avrebbero dovuto dimostrare quanto meno l  eventuale incompatibilità del progetto con le norme sull  inquinamento acustico e con la distanza di sicurezza dalle abitazioni a fronte del potenziale rischio di eventuali incidenti.<br /> 11.1. Tale dimostrazione non è stata data ed anzi agli atti della Conferenza di Servizi risulta acquisito il parere favorevole espresso con nota prot. n. 1953 del 14.1.2014 dell  ARPAC Campania    Dipartimento di Benevento, all  esito dell  integrazione dell  originaria documentazione allegata agli elaborati progettuali.<br /> 12. Pertanto, sulla scorta delle predette motivazioni, è fondata e meritevole di accoglimento la prima censura essendosi l  amministrazione procedente limitata a fondare il diniego impugnato sul richiamo a due disposizioni normative non applicabili <em>sic et simplicter</em>alla procedura abilitativa semplificata di cui all  art. 6 del D.lgs. n. 28/2011.<br /> 13. L  accoglimento della prima censura esime il Collegio dall  esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente con riguardo all  art. 1, comma 249, della L.R. n. 4/2015 atteso che per la ragioni esposte tale disposizione non trova applicazione alla fattispecie in esame. <br /> 14. Per tali motivazioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e del presupposto parere dell  ASL Benevento n. 1.<br /> 15. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni patiti e patendi a causa dell  attività amministrativa illegittima, proposta da parte ricorrente in quanto generica e non provata.<br /> 15.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, ai fini della risarcibilità del danno è necessario provarne l  esistenza e gli altri elementi costituitivi, vale a dire: dolo o colpa dell  amministrazione; nesso causale tra danno e condotta; ammontare del danno in forza del pregiudizio subito (cfr. Consiglio Stato, V, 10.11.2010, n. 8006; TAR Puglia, Lecce, 21.2.2013, n. 382; TAR Lombardia, Milano, III, 1.6.2012 n. 1511; TAR Campania, Napoli, III, 12.3.2012, n. 1239). E, infatti, per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per l&#8217;illegittimo esercizio (o mancato esercizio) dell&#8217;attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell&#8217;esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo, perché tale principio attiene allo svolgimento dell&#8217;istruttoria e non all&#8217;allegazione dei fatti. Pertanto, se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici <em>ex</em>art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l&#8217;obbligo di allegare circostanze di fatto precise, in conformità anche al principio di riferibilità o di vicinanza della prova in virtù del quale l&#8217;onere della prova va ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l&#8217;uno o per l&#8217;altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione (Corte di Cassazione    Sezioni Unite civili    30 ottobre 2001- n. 13533).<br /> Ne discende che se il soggetto onerato dell  allegazione e della prova dei fatti non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno <em>ex</em>art. 1226 c.c., ai sensi del quale «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa», perché tale norma presuppone l&#8217;impossibilità di provare l&#8217;ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio da parte del privato.<br /> 15.2.Nel caso di specie parte ricorrente avrebbe dovuto provare sia il danno emergente che il lucro cessante, e cioè una lesione economicamente valutabile alla propria sfera giuridica direttamente connessa con la violazione delle regole procedimentali e sostanziali da parte dell&#8217;amministrazione resistente, mentre nel caso di specie non ha dedotto, né allegato alcunché idoneo ad assolvere all  onere probatorio su di lui gravante <em>ex</em>artt. 2697 c.c. e 64 c.p.a..<br /> 15.3. Per tali ragioni la domanda di condanna al risarcimento dei danni deve essere respinta.<br /> 16. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra parte ricorrente e le amministrazioni statili costituite e le altre amministrazioni, evocate in giudizio, ma non costituite. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono invece la soccombenza e vengono poste a carico del Comune di San Bartolomeo in Galdo e dell  ASL Benevento 1.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> &#8211; lo accoglie e, per l  effetto, annulla i provvedimenti impugnati;<br /> &#8211; respinge la domanda risarcitoria.<br /> Spese compensate con le amministrazioni non costituite e con il Ministero della Difesa e dello Sviluppo Economico.<br /> Condanna il Comune di San Bartolomeo in Galdo e l  Asl di Benevento 1 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), in ragione di euro 1.500,00 ciascuno, oltre IVA, CPA, nonché in solido tra di loro alla rifusione del contributo unificato, se e in quanto versato. <br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF<br /> Marina Perrelli, Consigliere, Estensore<br /> Luca De Gennaro, Consigliere<br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2018-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2018 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</a></p>
<p>Pres. Guerriero, est. Passerelli Di Napoli. Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv. G. Zucchi) c. Comune di Apice (n.c.). in tema di presentazione DIA finalizzata alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile 1. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimento con cui il Comune dichiara di non poter assentire la denuncia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Passerelli Di Napoli.<br /> Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv. G. Zucchi) c. Comune di Apice (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di presentazione DIA finalizzata alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimento con cui il Comune dichiara di non poter assentire la denuncia di inizio attività presentata per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile – Non preceduto dalla notifica del provvedimento di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L.n. 241/1990 – Illegittimità – Va dichiarata.</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimento con cui il Comune dichiara di non poter assentire la denuncia di inizio attività – Motivata con riferimento con riferimento alla mancata adozione del regolamento comunale in materia di istallazione di impianti di telefonia mobile – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione dichiara di non poter assentire la DIA presentata per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile che non sia preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza dal momento che l’osservanza della disposizione di cui all’art. 10 bis si impone anche nei procedimenti di cui all’art. 87 D.L.vo n. 259/03.</p>
<p>2. Va annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione dichiara di non poter assentire la DIA presentata per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile motivato con riferimento alla mancata adozione del regolamento comunale in materia di istallazione di impianti di telefonia mobile, per il quale non sia fissato il termine finale per l’adozione,  poiché, in questo modo, si sospenderebbe sine die la possibilità di rilascio della DIA stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:    748  /2007<br />
Registro Generale:	8165/2006 																																																																																												</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI &#8211; SETTIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO GUERRIERO                           Presidente;<br />
ARCANGELO MONACILIUNI                      Cons.;<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI    Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Ex art. 26, comma 5, legge 1034/1971, e succ. mod. e int. nella Camera di Consiglio  del <b> 17 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 8165/2006  proposto da:</p>
<p><b>TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso da:ZUCCHI GIOVANNI<br />
con domicilio eletto in NAPOLI,  via Parmenide n. 23 c/o avv. Ida Di Vicino</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI APICE </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, br>del provvedimento n. 7312 prot. del 05.10.06 con cui il Dirigente dell’U.T.C. ha dichiarato di non poter assentire la DIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI  <br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p><B>PREMESSO</B> che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26 comma 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;<br />
<B>RILEVATO </B>che la parte ricorrente di aver presentato una DIA in data 12.09.06 per l&#8217;istallazione di un impianto di telefonia mobile su un suolo sito in via S. Donato n. 14; che tuttavia il Comune emetteva l&#8217;atto impugnato; <br />
che pertanto la ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, atteso che il diniego è fondato sulla presunta necessità di approvazione del Regolamento comunale in materia di istallazione di impianti di telefonia mobile; in realtà tale previa approvazione non è affatto necessaria, esistendo un’esaustiva disciplina (dettata dal Codice delle comunicazioni); sicché i Comuni possono e debbono assentire gli impianti anche indipendentemente dall’approvazione del Regolamento; 2) violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda; 3) la sospensione non può essere ordinata sine die; sul punto occorre osservare che nel provvedimento impugnato è indicato un termine (30.11.06) per l’elaborazione del Regolamento, ma non per la sua approvazione; sicché, se si ritenesse la previa approvazione del Regolamento indispensabile per il rilascio della DIA, l’effetto sarebbe una paralisi sine die della procedura, che al contrario il legislatore vuole semplificata ed accelerata;<br />
<B>CONSIDERATO </B>che il ricorso è palesemente fondato, atteso che, come da costante giurisprudenza, l’osservanza della disposizione di cui all’art. 10 bis si impone anche nei procedimenti di cui all’art. 87 D.L.vo n. 259/03 e che l’Amministrazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento negativo, non ha comunicato all&#8217;istante i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda;<br />
che, inoltre, è illegittima la sospensione sine die, sicché, come ripetutamente affermato da questo Tribunale, il Comune non può bloccare le istallazioni in attesa dell’adozione di un regolamento; che, nel caso di specie, il termine (30.11.06) è stato indicato per l’elaborazione del regolamento, ma non per la sua approvazione;<br />
<B>CHE</B> gli altri motivi possono ritenersi assorbiti; <br />
<B>RITENUTO, </B>pertanto, che il ricorso vada accolto;<br />
<B>CHE</B> le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
2.	Condanna il Comune di Apice a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.01.2007.</p>
<p>Francesco Guerriero	            Presidente<br />	<br />
Guglielmo Passarelli di Napoli	Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-1-2007-n-748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2007 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. R. Panunzio COSMAT di Ignazio Matta e F.lli S.a.s. (Avv. S. Siotto Pintor) c. Comune di Capoterra (Avv. A. Garau), ATI –Termosarda e IMI Thermo, (Avv. Nicolini) la rinnovazione delle operazioni di gara a seguito della riammissione di concorrente escluso è possibile se non sono richieste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. R. Panunzio<br /> COSMAT di Ignazio Matta e F.lli S.a.s. (Avv. S. Siotto Pintor) c. Comune di Capoterra (Avv. A. Garau), ATI –Termosarda e IMI Thermo, (Avv. Nicolini)</span></p>
<hr />
<p>la rinnovazione delle operazioni di gara a seguito della riammissione di concorrente escluso è possibile se non sono richieste operazioni discrezionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Riammissione di un concorrente – Rinnovazione delle operazioni – Assenza di valutazioni discrezionali &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In una procedura di gara, a seguito di riesame, può essere modificato il risultato precedentemente ottenuto, se le operazioni vengono rinnovate senza che vi siano ulteriori valutazioni discrezionali da parte della Commissione, influenzabili per la conoscenza del contenuto delle singole offerte, ovvero dei giudizi espressi in precedenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la rinnovazione delle operazioni di gara a seguito della riammissione di concorrente escluso è possibile se non sono richieste operazioni discrezionali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 748/2004<br />
Ric. n. 2/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2/04 proposto dalla</p>
<p><b>COSMAT di Ignazio Matta e F.lli s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Siotto Pintor, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Roma n. 149, presso lo studio del medesimo legale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Capoterra</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Garau, con elezione di domicilio in Cagliari, via Loru n. 4, presso lo studio del medesimo legale;<br />
il <b>Dirigente in carica del Settore LL.PP.</b> del medesimo Comune;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>ATI –Termosarda e IMI Thermo</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Nicolini, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 29, ha eletto domicilio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Capoterra n. 158 del 10/10/03 di aggiudicazione definitiva alla ditta controinteressata dell’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di “adeguamento alle normative delle centrali termiche a servizio di edifici comunali”; nonché degli atti di gara e, per quanto di ragione, del bando e del disciplinare di gara.<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 12/5/04 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI l’avvocato Stefano Siotto Pintor per la ricorrente, l’avvocato Sergio Cassanello, su delega, per l’amministrazione resistente e l’avvocato Antonio Nicolini per il raggruppamento controinteressato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il Comune di Capoterra indiceva una gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, dei “lavori di adeguamento alle normative delle centrali termiche a servizio di edifici comunali”.<br />Il bando stabiliva, al punto 13, quale metodo di aggiudicazione quello previsto dall’art. 21, commi 1 e 1 bis della legge 109/1994 (e successive modificazioni) e con le modalità indicate nel disciplinare di gara, “con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza”.<br />
La ricorrente presentava la propria offerta e la Commissione di gara, nella seduta del 4 settembre 2003, procedeva alla verifica della regolarità delle 7 domande di partecipazione; escludeva, quindi, la ditta LATERZA, in quanto il plico contenente la sua offerta e la documentazione di rito era privo di affrancatura. Invitava, quindi, le quattro ditte che non avevano attestato il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, previsti dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000, a regolarizzare la documentazione entro le ore 13 del 10 settembre, questo termine veniva, successivamente, prorogato al 18 settembre.<br />
La ditta ricorrente, regolarizzava la documentazione con le integrazioni richieste.<br />
Nella seduta del 18 settembre, la Commissione escludeva due ditte per irregolarità della documentazione.<br />
A questo punto, essendo le ditte rimaste in gara meno di cinque, non si procedeva all’applicazione del criterio previsto nel bando e la Commissione, aperte le offerte economiche valide, aggiudicava la gara alla ditta Rais Francesco.<br />
Successivamente in data 7 ottobre 2003, la Commissione comunicava a tutti i partecipanti che, riscontrata l’erronea esclusione dell’ATI Termosarda ed Imi Thermo, la riammetteva e che, per la definitiva aggiudicazione, rinviava alla seduta del 9 ottobre 2003.<br />
Ricostituito così il numero di cinque offerenti, si procedeva alla determinazione della percentuale in base alla quale individuare l’offerta più vantaggiosa. A seguito di tali calcoli, l’ATI Termosarda ed Imi Thermo, con un ribasso del 14,700 %, veniva dichiarata aggiudicataria.<br />
Contro tale aggiudicazione, nonché contro gli atti di gara, la ditta COSMAT propone ricorso giurisdizionale, deducendo motivi di censura contro:<br />
a) l’illegittima esclusione della ditta LATERZA<br />
b) la mancata esclusione della ditta aggiudicataria.<br />In relazione al punto a) deduce, l’interessata, violazione e falsa o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 8 del D. Lgs. 261/99; violazione delle norme del bando; eccesso di potere.<br />
In relazione al punto b) deduce: violazione e falsa o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 21 del D. Lgs. 406/1991; violazione delle norme di esclusione previste dal bando; eccesso di potere; difetto di motivazione.<br />
Assume, la ricorrente, in relazione all’interesse al ricorso, che, solo a seguito della riammissione in gara della ditta LATERZA e della esclusione della ATI controinteressata, sarebbe risultata aggiudicataria.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la ditta controinteressata; entrambe, con memoria nei termini, eccepiscono pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, controdeducono alle tesi ivi sostenute e ne chiedono il rigetto, con vittoria di spese.<br />
Con ordinanza n. 39 del 21/1/04, in sede cautelare, è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione della causa.<br />
Alla pubblica udienza del 12/05/04, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il presente ricorso, notificato in data 18/12/03 e depositato il 2/1/04, la ditta Cos.Mat. sas impugna il provvedimento di aggiudicazione all’ATI Termosarda e IMI Thermo dell’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di “adeguamento alle normative delle centrali termiche al servizio di edifici comunali”, indetta con bando di gara dal Dirigente del Settore LL.PP. del comune di Capoterra, nonché gli atti procedimentali relativi.<br />
Non si procede all’esame delle eccezioni pregiudiziali, sollevate dalle controparti costituite, in quanto il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato nel merito.<br />
Le censure dedotte sono rivolte, da un lato, contro l’esclusione dalla gara della ditta LATERZA, dall’altro, contro l’ammissione della ditta aggiudicataria e questo in quanto, a detta della ricorrente, solo modificando entrambe tali risultanze risulterebbe aggiudicataria.<br />
In relazione a questa prospettazione fatta dalla società  ricorrente, ai fini dell’interesse, il Collegio rileva, quindi, che è sufficiente che una delle due determinazioni assunte dalla Commissione di gara, non sia inficiata dai vizi dedotti, perché non vi sia alcun interesse alla gara e quindi, conseguentemente, ad una decisione di annullamento in capo alla ditta ricorrente.<br />
Si ritiene opportuno affrontare prima i profili di illegittimità dedotti contro l’ammissione della ditta aggiudicataria.<br />
Assume la società Cos.Mat. che il disciplinare di gara prevedeva espressamente, a pena di decadenza, che dovevano essere contenuti nella busta “A”, tra gli altri, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. 554/1999…”.<br />
In sede di verifica della regolarità della documentazione prodotta dalle ditte offerenti ammesse in gara, la Commissione, nella seduta del 4 settembre 2003, avrebbe consentito all’ATI controinteressata di integrare la documentazione mancante ed anche il possesso del requisito di affidabilità morale; ma non solo, la stessa Commissione, dopo aver concesso alla controinteressata la possibilità di sanare la mancata allegazione della documentazione richiesta, con provvedimento successivo alla scadenza del termine, le avrebbe accordato un’ulteriore proroga per la regolarizzazione della documentazione mancante.<br />
Inoltre, la Commissione, dopo aver escluso l’ATI controinteressata e proceduto all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse, illegittimamente l’avrebbe  riammessa in gara, procedendo all’apertura della sola sua offerta economica, senza il rispetto e le garanzie della contestualità della pubblicizzazione delle offerte.<br />
Ad avviso del Collegio tutti i profili di illegittimità dedotti sono infondati.<br />
In punto di fatto, la Commissione di gara, come risulta dal verbale del 4/9/03 (in atti), dopo aver esaminato la documentazione presentata dai concorrenti e verificato che quelli individuati con i numeri 1) (aggiudicataria), 4), 5), 6) (ricorrente), avevano dichiarato di possedere i requisiti richiesti dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000, ma non avevano prodotto la documentazione relativa, ha ritenuto opportuno richiedere alle stesse ditte tale documentazione concernente i requisiti di ordine tecnico-organizzativo.<br />
Non risulta dal verbale del 4 settembre 2003 che la Commissione di gara abbia consentito ai concorrenti di integrare la documentazione relativa al possesso del requisito di affidabilità morale.<br />
Il disciplinare di gara, al punto 7 richiedeva la presentazione del “… certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, in originale o in autocertificazione;…” e questo è ciò che ha fatto la controinteressata, depositando, in merito, dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, datata 28/8/03, quindi presumibilmente con il primo deposito della documentazione.<br />
Assume, ancora, l’interessata che la Commissione, dopo avere concesso la possibilità di sanare la mancata allegazione della documentazione richiesta, con provvedimento successivo alla scadenza del termine, avrebbe concesso alla sola ditta aggiudicataria una proroga, non avendo la stessa rispettato il termine originariamente concesso.<br />
La censura è infondata in fatto.<br />
Il Presidente di gara, con nota n. 18780 del 4/9/03 ha invitato i concorrenti indicati nel verbale (sopra citato) del 4/9/03 a “fare pervenire a quest’ufficio, entro e non oltre le ore 13 del 10/9/03, la documentazione originale (anche in coppia autenticata) attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo…”. Tuttavia, successivamente, la Commissione resasi conto che il termine era eccessivamente breve, in data 8 settembre, quindi prima della scadenza del termine, ha ritenuto opportuno prorogarlo per tutte le ditte interessate fino al 18/9/03.<br />
Lamenta ancora, la ricorrente, che l’amministrazione, dopo aver escluso la  controinteressata e proceduto all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse, l’ha immotivatamente riammessa in gara, procedendo all’apertura dell’offerta economica di quest’ultima, senza il rispetto e le garanzie della contestualità della pubblicizzazione delle offerte.<br />
La censura di difetto di motivazione  è infondata.<br />
La controinteressata è stata riammessa alla gara a seguito dell’invito, da parte del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune, a riesaminare i motivi di esclusione delle ditte non ammesse; così, nella successiva seduta del 7/10/03, la Commissione, esaminata di nuovo la posizione delle ditte escluse, ha deciso di riammettere solo la ditta controinteressata, ritenendo valida la certificazione allegata. La ditta era stata in precedenza esclusa per avere presentato i certificati di esecuzione lavori, rilasciati da stazioni appaltanti private, non vidimati dal Genio Civile.<br />
Tale carenza, a seguito di riesame, è stata ritenuta non comportare l’esclusione dalla gara.<br />
Contesta, infine, la ricorrente che l’apertura della busta contenente l’offerta della ditta controinteressata, in quanto originariamente esclusa, è stata aperta nella seduta del 9/10/03, senza il rispetto e le garanzie della contestualità della conoscenza delle offerte.<br />
La censura, ad avviso del Collegio è infondata.<br />
E’ giurisprudenza consolidata che in una procedura di gara, a seguito di riesame, possa essere modificato il risultato precedentemente ottenuto, se le operazioni vengono rinnovate senza che vi siano ulteriori valutazioni discrezionali da parte della Commissione, influenzabili per la conoscenza del contenuto delle singole offerte, ovvero dei giudizi espressi in precedenza. (cfr. in termini da ultimo: CdS, Sez. V, n. 1575,  26 marzo 2003.)<br />
Nel caso in questione, la Commissione, dopo aver aperto la busta contenente l’offerta dell’ATI controinteressata, ha proceduto a ricostruire il ventaglio delle offerte ed a procedere ai calcoli necessari, ai sensi dell’art. 21, comma 1bis della legge 109/94, senza svolgere alcuna attività discrezionale.<br />
Come afferma il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 661 del 3 febbraio 2000):  “Nelle procedure di aggiudicazione « automatiche » dei contratti della Pubblica amministrazione, l&#8217;accertamento dei vizi concernenti l&#8217;ammissione o l&#8217;esclusione dei concorrenti non comporta la necessità di rinnovare la procedura sin dal momento della presentazione delle offerte, perché il criterio oggettivo e vincolato dell&#8217;aggiudicazione priva di qualsiasi rilevanza l&#8217;intervenuta conoscenza, da parte del seggio di gara, dei contenuti delle altre offerte già ammesse”.<br />
Nelle memorie difensive della ditta ricorrente (depositate in data 30 aprile 2004) si sostiene che, nella documentazione prodotta dal comune resistente, relativa alle autocertificazioni datate 2/9/03, attestanti il possesso dei requisiti tecnico morali dei rispettivi amministratori e rappresentanti legali dell’ATI aggiudicataria, mancherebbe qualsiasi certificazione relativa al direttore tecnico. Questa carenza avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara della ditta perché tale figura rientra fra soggetti che, in base alla normativa di settore, devono necessariamente risultare in possesso dei suddetti requisiti.<br />
Ritiene il Collegio che tale censura sia inammissibile.<br />
Trattandosi di motivo nuovo, non presente nel ricorso introduttivo, avrebbe dovuto essere notificato, nei termini, come “motivo aggiunto” alle controparti; dal momento che non risulta sia stato adempiuto a tale onere, deve, per ciò stesso, dichiararsi il motivo inammissibile.<br />
Per quanto riguarda la contestazione dell’esclusione della ditta LATERZA, il Collegio ritiene sia ininfluente l’esame delle censure contro la stessa rivolte, in quanto, anche se fossero accolte e fosse – conseguentemente &#8211; ammessa alla gara questa ditta (LATERZA), senza l’esclusione dell’odierna controinteressata (ATI Termosarda ed Imi Thermo), la società Cos.Mat non si aggiudicherebbe l’appalto, come ampiamente dimostrato dalla difesa del Comune intimato, con la memoria depositata il 20 gennaio 2004 e non contestato dalla ricorrente.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso è, pertanto, respinto.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12/5/04,  dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Manfredo Atzeni, 	Presidente f.f.;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 		Consigliere – estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio, 	Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 08/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
