<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>744 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/744/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/744/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>744 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/744/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.744</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.744</a></p>
<p>Va sospeso il patentino per vendita tabacchi rilasciato dall’Azienda monopoli di Stato al controinteressato, se non risulta dato avviso ex art. 7 ss. L. 241/90 al ricorrente, titolare della rivendita più vicina. Infatti, il titolare della rivendita di “appoggio” del patentino deve considerarsi come co-interessato e non già come contro-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.744</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il patentino per vendita tabacchi rilasciato dall’Azienda monopoli di Stato al controinteressato, se non risulta dato avviso ex art. 7 ss. L. 241/90 al ricorrente, titolare della rivendita più vicina. Infatti, il titolare della rivendita di “appoggio” del patentino deve considerarsi come co-interessato e non già come contro- interessato (risultando in tal senso ovvio che il disposto di cui alla circolare 4/63406 del 25/9/2011 debba intendersi come riferito a rivendita ordinaria o speciale e non già all’ipotesi di rilascio di patentino); Considerato altresì che non risultano adeguatamente considerati e valutati i presupposti richiesti per il rilascio del patentino, sia in relazione al livello di saturazione della rete di vendita in rapporto alla popolazione residente, sia con riferimento all’interesse pubblico all’ampliamento della rete di distribuzione tenendo conto degli esercizi esistenti e della eventuale presenza di distributori automatici; Inoltre, non appare fondata l’eccezione di tardività del ricorso in relazione alla portata dubitativa e al chiaro tenore dell’istanza di accesso che ha preceduto il ricorso, atto comunque riferibile solo al procuratore della parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00744/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01188/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Catalano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gerardo Pedota e Rocco De Franchi, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Rocco De Franchi, alla via Devitofrancesco n. 21;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AAMS &#8211; Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b> e il <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Planet Cafè dei Fratelli dell&#8217;Atti Antonio e Nicola S.n.c.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi D&#8217;Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D&#8217;Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;<br />
Francesco Abbruzzese; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del patentino rilasciato dall’A.A.M.S. – Ufficio Regionale per la Puglia- Bari, n. 800010/bt, rilasciato in data 05.04.2012, trasmesso ai controinteressati in data 17.04.2012, mai pubblicato e conosciuto dal ricorrente solo in esito all’accesso agli att<br />
&#8211; del provvedimento di accoglimento del 29.02.2012, atto n. 541, del Direttore dell’AAMS (conosciuto dal ricorrente solo in esito all’accesso agli atti del 14.06.2012);<br />	<br />
&#8211; del verbale di constatazione del 02.02.2012 dell’AAMS settore istituzioni e della relazione del servizio, per sopralluogo effettuato in pari data (atti conosciuti dal ricorrente solo in esito all’accesso agli atti del 14.06.2012);<br />	<br />
&#8211; ove occorra, delle note del 17 aprile 2012 (tutte con protocollo n. 24263) di trasmissione del citato provvedimento ai controinteressati, conosciute dal ricorrente solo in esito all’accesso agli atti del 14.06.2012;<br />	<br />
&#8211; e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;<br />	<br />
&#8211; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’odierno ricorrente con riserva di esatta quantificazione in corso di causa, ove occorra anche a mezzo di apposita c.t.u.;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AAMS &#8211; Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Planet Cafè dei Fratelli dell&#8217;Atti Antonio e Nicola S.n.c.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Gerardo Pedota, avv. Rocco De Franchi e avv. Luigi D&#8217;Ambrosio;	</p>
<p>Considerato che non appare fondata l’eccezione di tardività del ricorso in relazione alla portata dubitativa e al chiaro tenore dell’istanza di accesso, atto comunque riferibile solo al procuratore della parte ricorrente;<br />	<br />
Considerato – quanto al merito &#8211; che, dalla documentazione in atti e nei limiti della sommaria cognitio propria della presente fase cautelare, ricorrono nella specie i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, atteso che non risulta dato avviso ex art. 7 ss. L. 241/90 al ricorrente, che deve identificarsi come titolare della rivendita più vicina, dal momento che il sig. Abbruzzese, titolare della rivendita n. 2, essendo il titolare della rivendita di “appoggio” del patentino di cui si discute, deve considerarsi come co-interessato e non già come contro- interessato (risultando in tal senso ovvio che il disposto di cui alla circolare 4/63406 del 25/9/2011 debba intendersi come riferito a rivendita ordinaria o speciale e non già all’ipotesi di rilascio di patentino);<br />	<br />
Considerato altresì che non risultano adeguatamente considerati e valutati i presupposti richiesti per il rilascio del patentino, sia in relazione al livello di saturazione della rete di vendita in rapporto alla popolazione residente, sia con riferimento all’interesse pubblico all’ampliamento della rete di distribuzione tenendo conto degli esercizi esistenti e della eventuale presenza di distributori automatici;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari &#8211; Sezione Seconda &#8211; accoglie l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia dell’ impugnato provvedimento;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 30 maggio 2013.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio relative alla presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-9-2012-n-744/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2012 n.744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.744</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-744/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-744/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.744</a></p>
<p>Pres.Guido Romano – Est.Pierina Biancofiore Martino (avv. M. Piazza) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato), Regione Calabria (avv. G. Maletta). in tema di indennizzo ai sensi dell&#8217;art.21-quinquies, l. n.241 del 1990 1. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Revoca – Indennizzo ai sensi dell’art.21-quinquies, l. n.241 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-744/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-744/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.744</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Guido Romano – <i>Est.</i>Pierina Biancofiore<br /> Martino (avv. M. Piazza) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato), Regione Calabria (avv. G. Maletta).</span></p>
<hr />
<p>in tema di indennizzo ai sensi dell&#8217;art.21-quinquies, l. n.241 del 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Revoca – Indennizzo ai sensi dell’art.21-quinquies, l. n.241 del 1990 – Provvedimento favorevole e revoca – Brevissimo lasso di tempo – Consolidamento della posizione in capo all’interessata – Esclusione.<br />
2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Revoca – Indennizzo ai sensi dell’art.21-<i>quinquies</i>, l. n.241 del 1990 – Commisurazione – Solo danno emergente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui, in tema di riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n.241, il lasso di tempo trascorso tra il provvedimento favorevole alla parte e la revoca del decreto attributivo, lasso rilevante ai fini  della formazione del legittimo affidamento a conseguire il contributo, sia stato brevissimo, non si ha un consolidamento della posizione in capo all’interessata.<br />
2. In tema di indennizzo ai sensi dell’art. 21-<i>quinquies</i> 7 agosto 1990 n.241, esso è commisurato al solo danno emergente, il quale è sottoposto allo stesso onere della prova del risarcimento del danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.744 REG. DEC.<br />
              N.910/2006  REG. RIC.      <br />
ANN0 2007</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  <br />
PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>alla presenza dei Signori:<br />
GUIDO ROMANO 	Presidente<br />	<br />
PIERINA BIANCOFIORE 	Componente est. 	 <br />	<br />
ROBERTA CICCHESE	Componente</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 910/2006</b>  proposto da  <br />
<b>Teresa MARTINO</b>, rappresentata e difesa dall’Avv.  Manfredo PIAZZA ed elettivamente domiciliata  in  Catanzaro alla Via Indipendenza, n. 21 presso lo studio dell’Avv. Francesca ATTINA’,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b> in persona del Ministro legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede in Via Gioacchino da Fiore, n. 34 <i>ex lege</i> domicilia,</p>
<p><b>nonchè contro<br />
</b>la <b>Regione Calabria</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppina MALETTA dell’Avvocatura regionale presso la cui sede in Viale De Filippis, n. 280 domicilia,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>previa sospensione del  decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 200602630 del 31 gennaio 2006 con il quale è stato revocato il decreto del 31 marzo 2004 limitatamente alla parte relativa alla Regione Calabria, sia il decreto di concessione del finanziamento n. 343 del 17 maggio 2004, il primo conosciuto con nota n. 8716 del 28 aprile 2006 pure essa impugnata, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione  intimata e della Regione Calabria;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza  del 9 marzo 2007 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE;                        <br />
Uditi altresì  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato al Ministero per le Politiche Agricole  ed alla Regione Calabria in data 23 giugno 2006 e depositato il successivo 24 luglio 2006, parte ricorrente  espone di avere presentato domanda per ottenere un contributo per l’ammodernamento di navi da pesca e che con nota del 24 maggio 2004 n. 9360 la Regione Calabria comunicava la concessione della agevolazione, la cui liquidazione sarebbe stata effettuata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione dei D.M. 15 marzo 2002 e 21 marzo 2004. Il finanziamento veniva autorizzato con decreto n. 9 del 28 luglio 2004, che però veniva revocato con D.M. 2 novembre 2004 in quanto il Ministero sosteneva che spettasse alla stessa Regione Calabria provvedere a finanziare direttamente i progetti di ammodernamento istruiti ai sensi del Reg. CE 2792/1999.<br />
Da ultimo il Ministero delle Politiche Agricole provvedeva a revocare sia  il decreto 31 marzo 2004 sia il decreto n. 343 del 17 maggio 2004 di concessione della spesa di investimento complessiva di oltre 3 milioni di Euro alla Regione Calabria, per i progetti di ammodernamento nel settore della pesca.<br />
Avverso tale decreto parte ricorrente ha dedotto:<br />
1. Violazione ed erronea applicazione del Reg. CE 2792/1999;<br />
2. Violazione art. 117 Cost. Violazione D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60 art. 1. Violazione del D.Lgs n. 143 del 1997;<br />
3. Eccesso di potere per carenza ed uso improprio di potere discrezionale. Incompetenza;<br />
4. Violazione, falsa ed errata applicazione art. 37 bis L.R. Calabria 28 agosto 2000, n. 14. Violazione L.R. n. 16 del 1987;<br />
5. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, irrazionalità ed abnormità della motivazione. Disparità di trattamento;<br />
6. Violazione falsa ed errata applicazione dell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;<br />
7. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea applicazione delle norme di diritto;<br />
8. Contraddittorietà ed antiteticità tra atti dello stesso procedimento;<br />
9. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990;<br />
10. Violazione dell’art. 21 <i>quinquies</i> della L. n. 241 del 1990.<br />
Ha concluso per l’accoglimento della istanza cautelare e del ricorso.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione delle Politiche Agricole che la Regione Calabria contestando ogni doglianza e concludendo per la reiezione del ricorso che, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2007, alla quale è stato rinviato dalla pubblica udienza del 5 ottobre 2006.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>Si prescinde dalle eccezioni proposte dalla resistente Amministrazione delle Politiche Agricole e dalla Regione Calabria, in quanto il ricorso è nel merito infondato.<br />
<b>2. </b> Col proposto gravame parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, col quale  il Ministro delle Politiche Agricole ha disposto quanto segue:<br />
a. “la revoca del decreto ministeriale 31 marzo 2004 col quale il Ministero aveva disposto l’integrazione a favore delle Regioni Calabria e Sardegna del decreto 15 marzo 2002, concernente l’attuazione delle misure di rinnovo della flotta peschereccia attraverso “la costruzione di nuove navi” e “l’ammodernamento di navi esistenti”;<br />
b. “ la revoca del decreto di concessione n. 343 del 17 maggio 2004 relativo al progetto n. 575/AP/Calabria/02”.<br />
Per effetto di tale dispositivo il Ministero delle Politiche Agricole ha, infine, disposto il recupero a carico della Regione Calabria dei fondi accreditati con restituzione alla competente Amministrazione.<br />
L’esponente ha, quindi, impugnato la nota con la quale, in esito a tali provvedimenti di revoca, le è stato comunicato il sostanziale diniego al pagamento del contributo disposto a suo favore con D.M. n. 9 del 28 luglio 2004 e per un ammontare pari a Euro 50.437,80 oltre ad Euro 7.205,40 quale saldo del contributo nazionale concesso con il decreto 343 del 17 maggio 2004.<br />
<b>3. </b>In buona sostanza parte ricorrente ha lamentato che il comportamento della Regione e del Ministero appariva gravemente lesivo dei suoi diritti. In particolare la Regione, comunicando la revoca del precedente decreto di finanziamento è come se avesse pronunciato un sostanziale diniego del contributo già ammesso a finanziamento e pure liquidato.<br />
Premesso che il decreto impugnato  si basa sul regolamento comunitario del 1999 che ha stabilito le modalità di finanziamento degli ammodernamenti della flotta di pesca, l’esponente rileva pure che esso rappresenta una invasione della competenza della Regione  in ordine all’attuazione dei programmi comunitari.<br />
Il decreto inoltre considera illegittimo il precedente decreto del 31 marzo 2004 perché nel riaprire i termini avrebbe consentito la partecipazione al bando delle ditte interessate, inserite nelle graduatorie formate sulla base della L.R. n. 16 del 1987,  che a suo dire sarebbe stata abrogata, circostanza questa che se formalmente vera, tuttavia, ha comportato che  restassero ferme le obbligazioni di carattere pluriennale assunte per espressa previsione dell’art. 37 bis della stessa L. n. 16 del 1987. Nonostante l’abrogazione è pure da rilevare che  nulla impediva che le imprese richiedenti potessero essere ammesse ad un nuovo esame e ad una nuova istruttoria.<br />
Lo sviamento sarebbe dimostrato dalla circostanza che lo scopo effettivo del provvedimento di revoca non è quello palesato dal decreto ministeriale, ma quello di procedere al recupero delle somme non ancora erogate. Si coglie inoltre la disparità di trattamento con la Regione Sardegna, accomunata alla Calabria nello stesso provvedimento, laddove, invece nei confronti di quest’ultima   non vengono revocati i provvedimenti  di attribuzione del finanziamento. Nel provvedimento si afferma pure che la riapertura di termini non avrebbe dovuto limitarsi all’utilizzo delle graduatorie regionali, ma avrebbe dovuto consentire la partecipazione di una più ampia gamma di ditte. La censura è priva di pregio, perché il bando era stato già riaperto inutilmente, atteso che ad esso non era seguita alcuna domanda, sicchè la riapertura di fatto aveva soltanto consentito alle ditte che già avevano avanzato domanda (ma senza ottenere il contributo)  di partecipare.  Dal che si desume anche l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti.<br />
Il decreto poi sarebbe inficiato dalla violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 essendo del tutto mancata la comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Infine parte ricorrente ha lamentato la violazione dei principi in materia di revoca degli atti amministrativi, come codificati dall’art. 21 <i>quinquies</i> della L. n. 241 del 1990. In particolare dei due requisiti per la formazione della fattispecie normativa – 1) sopravvenuti mutamenti nella situazione di fatto ovvero nell’assetto di interessi; 2) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario – non ne ricorre nessuno, con la conseguenza che alla ditta interessata dovrà essere pure corrisposto l’indennizzo previsto da quella norma, andandosi ad incidere sulla sua posizione economica, atteso che essa non solo aveva avuto accesso al finanziamento, ma ne aveva ottenuto la liquidazione, sicchè ne risultava leso il suo legittimo affidamento al buon fine degli investimenti che, in vista di tale contributo, aveva effettuato.<br />
<b>4. </b> Le censure appaiono destituite di fondamento.<br />
<b>4.1</b> In primo luogo va esaminata la censura di incompetenza del Ministero ad adottare il provvedimento impugnato, rientrando la materia della pesca nella competenza normativa della Regione ai sensi del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e dell’art. 117 Cost.<br />
Il quadro normativo, infatti, non autorizza la condivisione di tale prospettazione.<br />
Se l’art. 1 del D.Lgs. n. 143 del 1997 al comma 2 stabilisce che<i> “Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell&#8217;art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell&#8217;art. 2”</i>, tuttavia tra i compiti espressamente riservati all’Amministrazione centrale rientra <i>l’esecuzione di obblighi comunitari</i> (art. 2, comma 1).<br />
Per la procedura che qui interessa, il Regolamento CE1260/1999 contiene le disposizioni generali sui fondi strutturali. In applicazione di tale norma ogni Stato membro elabora il Quadro comunitario di sostegno, nell’ambito del quale si distingue tra Piano Operativo Nazionale di competenza nazionale e Piani Operativi Regionali di competenza regionale.<br />
Nel particolare strumento di finanziamento per la pesca denominato Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca (SFOP), nel cui ambito si muove la questione in esame, gli interventi di competenza nazionale riguardano, tra gli altri, la gestione della flotta e, nello specifico, le misure di ammodernamento e rinnovamento in base all’art. 6 del Regolamento CE n. 2792/1999.<br />
Nel 1999 in Calabria sono state presentate domande per ottenere il contributo di cui alla L.R. 25 maggio 1987, n. 16 recante “Interventi per lo sviluppo dell’acquacultura e della pesca”, che all’art. 3 comprendeva anche  l’erogazione di contributi fino ad un massimo della spesa ammissibile  per  “costruzione, trasformazione e miglioramento  di scafi da pesca”. La norma, tuttavia,veniva abrogata dall’art. 37 bis della L.R. n. 14 del 2000.<br />
In applicazione  del Regolamento CE n. 2792/1999, l’Amministrazione Centrale pubblicava il D.M. 15 marzo 2002 con il quale stabiliva le modalità di presentazione delle domande per il contributo relativo all’ammodernamento e costruzione di pescherecci. Le domande che dovevano essere presentate entro il 26 giugno 2002 sono state valutate da una Commissione e, all’esito dell’istruttoria, è stata redatta una graduatoria approvata con D.M. 18 febbraio 2003.<br />
Per la Calabria, tuttavia non risultavano presentate nuove domande rispetto a quelle del 1999 e la Regione trasmetteva al Ministero delle Politiche Agricole le istanze presentate ai sensi della L.R. n. 16 del 1987, affinché fossero finanziate con i fondi del D.M. 15 marzo 2002, data l’impossibilità di farvi fronte con propri fondi.<br />
L’iter, come esposto dall’Amministrazione nella relazione di costituzione, conosce, nel prosieguo, il diniego della competente Direzione generale (nota 4 aprile 2003, n. 6/0903)  a finanziare i detti progetti, in quanto non erano state seguite le modalità istruttorie del D.M. 15 marzo 2002 e la rivalutazione della situazione degli armatori della Calabria, stante il lungo periodo di attesa sopportato ai fini del rilascio del contributo accolta con la determinazione di cui alla nota ministeriale del 10 luglio 2003, n. 200308647, con la quale si prospettava che la procedura da seguire  poteva consistere in una previa valutazione da parte della Regione sull’ammissibilità dei progetti.   A seguito di detta istruttoria in data 15 novembre 2003 veniva pubblicato sul BUR Calabria l’elenco dei progetti ammessi al contributo, con D.M. 31 marzo 2004 il Ministero disponeva l’ammissione a contributo delle richieste inserite nelle graduatorie elaborate dalle Regioni Calabria e Sardegna e   con D.M. n. 343 del 17 maggio 2004 concedeva  il contributo ai beneficiari di cui all’elenco pubblicato sul BUR Calabria specificando le attività istruttorie da compiersi a cura della Regione stessa.<br />
Stante, dunque, l’iter seguito nella fattispecie come prefigurato dalle norme, rilevato che, anzi, tutto è partito dalla scarsità dei fondi con i quali retribuire le esigenze di ammodernamento della flotta di pescherecci calabresi che si sono potute inserire in una procedura sopravvenuta, quella di cui al D.M. 15 marzo 2002, affidando alla Regione l’istruttoria sui detti progetti, non sembra proprio condivisibile la dedotta censura di violazione della ripartizione delle sfere di competenza legislativa tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost.<br />
A tale riguardo va anche contestata la censura, pure riproposta in memoria per l’udienza da parte ricorrente, secondo la quale l’eccesso di potere per  contraddittorietà in atti  è posto anche in evidenza dalla circostanza che nel decreto del 2 novembre 2004, col quale il Ministero delle Politiche Agricole aveva disposto la revoca della liquidazione del contributo a favore di parte ricorrente, l’Amministrazione esponeva la circostanza che “spetta alla stessa Regione Calabria finanziare direttamente i progetti di ammodernamento ai sensi del Reg. CE 2792/1999”.<br />
La specifica motivazione usata nel decreto si riferisce, infatti, alla particolare fase della procedura, in cui, a seguito degli accordi presi tra il Ministero e la Regione Calabria e consistenti nell’accoglimento delle esigenze degli armatori che avevano presentato la domanda nel 1999, ma che non avevano ancora ricevuto il contributo per carenza di fondi, il Ministero aveva acconsentito (determinazione n. 200308647 del 10 luglio 2003)  a concedere il contributo ai beneficiari di cui all’elenco pubblicato sul BUR Calabria del 15 novembre 2003, stabilendo con decreto n. 343 del 17 maggio 2004 lo stanziamento a favore della Regione Calabria affinché provvedesse essa stessa alla materiale erogazione del contributo. Il decreto n. 9 del 2 novembre 2004, disponendo la revoca della liquidazione accordata  dal Ministero a parte ricorrente, non dimostra null’altro se non che, una volta attribuiti i finanziamenti alla Regione, a questa spettava l’istruttoria sui progetti in relazione alle caratteristiche che essi dovevano avere rispetto a quelle previste dal D.M. 15 marzo 2002, in risposta al quale, peraltro, gli armatori calabresi non hanno reiterato la domanda e che alla Regione Calabria spettava altresì il materiale pagamento degli armatori ammessi a contributo.<br />
<b>4.2.</b> Parte ricorrente ha poi dedotto che il provvedimento viola l’art. 21 <i>quinquies</i> della L. 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 e che pertanto le spetta l’indennizzo da detta norma stabilito, in compensazione del pregiudizio subito per non poter più fare affidamento sul finanziamento statuito dal Ministero a suo favore.<br />
Infatti,  va chiarito che il Ministero delle Politiche Agricole, in base alla procedura vista sopra, aveva disposto con decreto di liquidazione n. 9 del 28 luglio 2004  l’autorizzazione  al pagamento a favore di parte ricorrente del contributo di oltre sessantamila euro, comprensivo anche del contributo statale, revocandolo a distanza di pochi mesi con decreto n. 9 del 2 novembre 2004, con la conseguenza che il pagamento a favore dell’esponente non è avvenuto, come sopra accennato.<br />
In margine ogni considerazione che la lesione della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente era già avvenuta a far tempo dalla comunicazione, peraltro sconosciuta, del decreto di revoca di quello di liquidazione, che comunque risale a due anni prima rispetto alla presentazione del ricorso in esame, e che, quindi, contro quel provvedimento semmai doveva dolersi tempestivamente, va rilevato che il provvedimento in questa sede impugnato è qualificato dall’Amministrazione come provvedimento di autotutela ed è motivato sostanzialmente sotto il profilo di un difetto nella procedura di assegnazione dei contributi.<br />
Infatti nella motivazione dell’atto, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali rileva che la revoca del contributo alla regione Calabria va disposta, in quanto con il D.M. 31 marzo 2004 erano state ammesse a contributo le richieste presentate ai sensi della L.R. 25 maggio 1987 n. 16 ed inserite in graduatorie elaborate dalla Regione Calabria, laddove la L.R. menzionata era stata abrogata a partire dal 1° gennaio 2000, dall’articolo 37 bis, comma 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e quindi, ai fini di pubblicità e trasparenza sarebbe stato necessario procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento per costruzione ed ammodernamento di navi da pesca, onde consentire la più ampia partecipazione alla procedura di selezione consentendo la presentazione della domanda sia a coloro che avevano già presentato istanza presso la Regione ai sensi della citata legge n. 16/1987 che ad altri soggetti in possesso dei requisiti, previsti dal D.M.  15 marzo 2002 più volte citato.<br />
Secondo le tesi di parte ricorrente, non ricorrerebbe nessuno dei presupposti per la revoca e cioè 1) sopravvenuti mutamenti nella situazione di fatto ovvero nell’assetto di interessi; 2) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.<br />
La tesi è smentita dal tenore della motivazione del provvedimento sopra riportata, che pone in evidenza un vizio procedurale gravemente lesivo della <i>par condicio</i> dei possibili assegnatari del contributo.<br />
La relazione dell’Amministrazione resistente a tal riguardo ha rilevato che il Dipartimento competente presso la Regione Calabria aveva fatto presente che le somme in questione non erano state liquidate, in quanto i progetti erano stati acquisiti dall’Autorità Giudiziaria con verbale ex art. 266 c.p.p. (nota a prot. 13304 del 20 dicembre 2005), sicchè l’Amministrazione resistente procedeva all’adozione del provvedimento in esame col quale revocava l’intero contributo assegnato alla Regione Calabria.<br />
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione il provvedimento <i>de quo</i> si presentava quale atto dovuto ed, a prescindere dal <i>nomen iuris</i> con il quale si ritenga di definirlo, l’interesse pubblico alla sua adozione consiste nella violazione dei principi di parità di trattamento e di imparzialità, come posti in evidenza nella motivazione dello stesso, ad opera della procedura attuata dalla Regione.<br />
Non va, infatti, dimenticato che sia la revoca che l’annullamento   presuppongono la valutazione dell’interesse pubblico a disporli e che, nel caso in esame, è consistito dalla circostanza che, nonostante gli accordi con la Regione Calabria in base ai quali la stessa è stata oggetto del finanziamento comunitario e presi con la determinazione del 10 luglio 2003 n. 200308647 e stanti i quali i progetti di ammodernamento della flotta dovevano essere valutati secondo i requisiti stabiliti nel D.M. 15 marzo 2002, si erano verificate molte incongruenze nella fase istruttoria che producevano diverse segnalazioni da parte di Autorità marittime volte a porre in rilievo irregolarità nell’ammissione al contributo, quali mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi o l’affondamento e la demolizione di imbarcazioni oggetto di contributo. Non si è trattato, dunque, di un mero ripristino della legalità, interesse questo che la giurisprudenza, anche più risalente, non ritiene mai sufficiente a sostenere il provvedimento di autotutela, (di recente Consiglio di Stato, sezione V, 25 settembre 2006, n. 5622) ma dell’interesse al corretto esercizio del potere amministrativo che deve garantire la parità di condizioni agli aventi diritto.<br />
Malgrado la ritenuta legittimità del provvedimento di revoca, l’indennizzo non può essere corrisposto. Come noto esso dovrebbe consistere nel ristoro  del pregiudizio arrecato alla sfera patrimoniale di parte ricorrente per avere fatto affidamento sul provvedimento rimosso dall’Amministrazione con efficacia <i>ex nunc</i>, ai sensi dell’art. 21 <i>quinquies</i> della L. n. 241 del 1990. <br />
Al riguardo occorre rilevare che il lasso di tempo trascorso tra il provvedimento favorevole alla parte e la revoca del decreto attributivo, lasso rilevante ai fini  della formazione del legittimo affidamento a conseguire il contributo, è stato brevissimo, sì da non consentire un consolidamento della posizione in capo all’interessata. <br />
In secondo luogo occorre pure rilevare che l’esponente non spende una sola parola in ordine  alla propria posizione all’interno della complessa vicenda del sequestro degli atti istruttori che ha occasionato il procedimento di revoca e tale situazione non consente un giudizio senz’altro favorevole quanto all’attribuibilità dell’indennizzo.<br />
Va, infine, considerato che come noto secondo i più recenti arresti giurisprudenziali e dottrinari, l’indennizzo è comunque commisurato al solo danno emergente, il quale è sottoposto allo stesso onere della prova del risarcimento del danno, mentre  parte ricorrente non fornisce alcuna prova né quanto al nesso di causa, né quanto  alle spese vive sopportate per avere fatto affidamento sulle somme liquidate, ma mai pagate.<br />
<b>4.3. </b> Non può essere condivisa neppure la censura inerente la violazione della L.R. n. 16 del 1987, ad opera dell’art. 37 bis, comma 1 della L.R. n. 14 del 2000 secondo il quale: <i>“Sono salvi i contributi eventualmente già concessi ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, purché siano stati assunti al 31.12.1999 impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti beneficiari e sia stata rispettata l&#8217;intensità del relativo regime di aiuto a finalità regionale, vigente per il periodo di programmazione 1994-1999.”<br />
</i>Per come si è svolta la procedura in contestazione non può essere condivisa la prospettazione della resistente Amministrazione la quale ha rilevato che formalmente poiché parte ricorrente ha presentato una domanda nel 1999, ma questa è rimasta senza esito,  nessun <i>impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 1999</i> è stato assunto ai sensi della predetta disposizione nei confronti dell’esponente, con la conseguenza che nessuna violazione della L.R. n. 16 del 1987 è predicabile ad opera del decreto impugnato.<br />
In realtà la questione è che, a seguito della abrogazione della L.R. n. 16 del 1987 ad opera della L.R. n. 14 del 2000, sono rimaste in vita tutte le domande presentate dagli armatori calabresi nel 1999, ma queste non hanno avuto esito per mancanza di fondi e sono confluite, per effetto di espressi accordi tra la Regione ed il Ministero delle Politiche Agricole, nella procedura di cui al bando del 15 marzo 2002, nella cui applicazione si sono verificate le irregolarità che hanno portato il Ministero ad agire in autotutela.   <br />
Quanto poi alla pretesa che ugualmente la domanda fosse valutata e riesaminata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di cui al D.M. 15 marzo 2002, la nota del 28 aprile 2006 fa chiaramente riferimento alle motivazioni per cui la domanda non può più essere esaminata e cioè <i>“non può più avere corso”</i>. E la ragione sta nella circostanza che il finanziamento è stato revocato in autotutela dall’Amministrazione delle Politiche Agricole a causa delle più volte ricordate irregolarità verificatesi nella procedura.<br />
<b>4.4. </b>Non può essere neppure accolta la doglianza concernente l’assenza di avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990.<br />
Infatti, come esposto più sopra, parte ricorrente è risultata destinataria di un provvedimento di revoca della disposta liquidazione datato 2 novembre 2004, prodotto in atti al fascicolo di parte.<br />
Risulta, perciò, di tutta evidenza che nessuna ulteriore comunicazione doveva esserle effettuata, oltre quella di sostanziale diniego del riesame della pratica, pure gravata col ricorso in analisi.<br />
Deve a tale proposito essere posto in evidenza che, a seguito delle modifiche apportate alla L. n. 241 del 1990 dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 non è annullabile il provvedimento amministrativo per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Al riguardo l’Amministrazione ha, appunto, rilevato che il provvedimento era un atto dovuto, a seguito della acquisizione degli atti relativi alla procedura di finanziamento <i>de qua</i> da parte dell’Autorità giudiziaria.<br />
<b>4.5 </b> Non merita poi scrutinio la dedotta disparità di trattamento operata col decreto impugnato nei confronti della Regione Calabria rispetto alla posizione della Regione Sardegna.<br />
A parte che di tale eventuale situazione si dovrebbe dolere la Regione, laddove l’esponente al riguardo appare essere titolare di un interesse meramente strumentale, la censura è stata pure essa contestata dalla resistente Amministrazione delle Politiche Agricole, che ha posto in evidenza, altresì, come rilievi di incompatibilità con la normativa comunitaria sono stati comunque mossi anche alla Regione Sardegna nei cui confronti è stata disposta la restituzione delle somme illegittimamente impegnate (nota del 13 gennaio 2003, n. 200601050 prodotta in atti).<br />
<b>5. </b> Per le considerazioni di cui sopra i provvedimenti impugnati vanno esenti da censure ed il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
<b>6. </b>Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda<b> </b>definitivamente pronunziando sul  ricorso  in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio del  9 marzo 2007 e dell’11 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-744/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
