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	<title>7416 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7416</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2020-n-7416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7416</a></p>
<p>(Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2020-n-7416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-11-2020-n-7416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.7416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dandolo n. 19/A; Comune di Passignano Sul Trasimeno, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla  riassunzione  della causa in ipotesi di rimessione al primo giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; remissione della causa al primo giudice &#8211; obbligo di riassunzione &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;obbligo della parte di riassumere il processo a seguito della remissione al primo giudice della causa non si applica nel caso in cui la causa sia stata fissata d&#8217;ufficio dopo la restituzione degli atti da parte del Consiglio di Stato e prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n.160 del 2012.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 07416/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06027/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6027 del 2013, proposto da Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dandolo n. 19/A;<br /> Comune di Passignano Sul Trasimeno, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) n. 00221/2013, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di <em>Omissis</em>;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Orsini e uditi per le parti l&#8217;avvocato Federico Dinelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe il Tar per l&#8217;Umbria ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dagli odierni appellati per l&#8217;annullamento del provvedimento n. 16357 del 27 dicembre 2005 con cui il comune di Passignano sul Trasimeno ha notificato l&#8217;esercizio della prelazione artistica, ed il conseguente trasferimento in proprietà  del Comune ai sensi dell&#8217;articolo 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sull&#8217;immobile sito in via <em>Omissis</em> e degli atti connessi.<br /> I ricorrenti in primo grado avevano venduto in data 2 luglio 1999 l&#8217;immobile (consistente in due locali situati al piano terra) oggetto del provvedimento impugnato, che è quindi intervenuto dopo oltre cinque anni dall&#8217;atto di alienazione.<br /> Sul ricorso originario il Tar con sentenza n. 290 del 5 maggio 2006 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione; sentenza poi annullata da questa sezione con la sentenza n. 372 del 27 gennaio 2012 e conseguente rinvio al primo giudice.<br /> 2. Il Ministero con l&#8217;appello in esame contesta in primo luogo il rigetto da parte del Tar dell&#8217;eccezione di estinzione del giudizio proposta in primo grado a seguito della mancata riassunzione dello stesso nei termini previsti dall&#8217;articolo 307 del codice di procedura civile. Nel merito, deduce la erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l&#8217;immobile non sarebbe stato soggetto al vincolo in quanto esso avrebbe riguardato solo la ex Chiesa soprastante e non anche i locali al piano terra.<br /> 3. Gli appellati si sono costituiti in giudizio con la memoria del 4 settembre 2013.<br /> Non si è costituito in giudizio il comune di Passignano sul Trasimeno.<br /> 4. Nell&#8217;udienza del 22 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello non è fondato.<br /> 5.1. Per quanto riguarda l&#8217;eccezione di estinzione del giudizio, il Ministero sostiene la tesi secondo cui, in virtà¹ del rinvio esterno previsto dall&#8217;articolo 39 cpa &#8211; anche prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 del 2012 (che ha modificato l&#8217;articolo 105 cpa) &#8211; in applicazione dell&#8217;articolo 307 del codice di procedura civile, la prosecuzione del giudizio a seguito della declaratoria sulla giurisdizione da parte del giudice di appello avrebbe richiesto uno specifico atto di riassunzione della parte interessata. Nel caso di specie, l&#8217;atto di riassunzione sarebbe intervenuto tardivamente solo a seguito dell&#8217;ordinanza del Tar n. 461 del 31 ottobre 2012.<br /> L&#8217;eccezione non può essere accolta.<br /> Al riguardo, occorre considerare che con il decreto dell&#8217;8 maggio 2012 il Tar aveva provveduto d&#8217;ufficio alla fissazione dell&#8217;udienza di trattazione nel merito del ricorso al 6 giugno 2012, con ciò ingenerando &#8211; come affermato dalla stessa sentenza impugnata &#8211; un affidamento nelle parti circa la prosecuzione del giudizio. Tale decreto non è stato oggetto di contestazione da parte del Ministero che, solo successivamente, ha eccepito l&#8217;estinzione del giudizio per mancata riassunzione ad opera del ricorrente.<br /> Si deve ritenere in ogni caso che l&#8217;obbligo della parte di riassumere il processo a seguito della remissione al primo giudice della causa non si applichi nel caso in cui la causa sia stata fissata d&#8217;ufficio dopo la restituzione degli atti da parte del Consiglio di Stato e prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n.160 del 2012.<br /> 5.2. Nel merito, l&#8217;appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che il decreto ministeriale di vincolo risalente al 29 agosto 1988 non riguarderebbe l&#8217;immobile alienato, ma solo la ex Chiesa soprastante. Ciò in quanto al momento della apposizione del vincolo non si era ancora proceduto al frazionamento catastale che solo successivamente avrebbe distinto la Chiesa dalla parte restante dell&#8217;immobile.<br /> La censura non è meritevole di accoglimento dato che appare decisiva l&#8217;argomentazione recepita dal primo giudice in ordine alla mancata indicazione nel decreto di vincolo delle motivazioni storico-artistiche che avrebbero giustificato l&#8217;apposizione dello stesso anche sui locali situati al piano terra. La documentazione anche fotografica prodotta nel corso del giudizio di primo grado dai ricorrenti vale a dimostrare, inoltre, senza che ciò sia adeguatamente contrastato dall&#8217;appellante, che il vincolo era riferito esclusivamente alla ex Chiesa risalente al 1500 e alla sagrestia edificata nel 1800.<br /> 6. Sulla base delle considerazioni esposte, l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei termini indicati in dispositivo.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dei soli appellati costituitisi che liquida in euro 3000.00 (3000/00).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere<br /> Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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