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	<title>74 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>74 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</a></p>
<p>L&#8217;illegittimo affidamento diretto di un terreno demaniale a cura di Maurizio Lucca L&#8217;illegittimo affidamento diretto di un terreno demaniale (Avv. Maurizio LUCCA, Segretario comunale e Manager di Rete)  Il T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza 26 luglio 2019 n. 1070, interviene per ribadire l&#8217;illegittimità  di un affidamento diretto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>L&#8217;illegittimo affidamento diretto di un terreno demaniale a cura di  Maurizio Lucca</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>L&#8217;illegittimo affidamento diretto di un terreno demaniale</strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>(<em>Avv. Maurizio LUCCA, Segretario comunale e Manager di Rete</em>)</strong><br /> </div>
<div style="text-align: justify;">Il T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza 26 luglio 2019 n. 1070, interviene per ribadire l&#8217;illegittimità  di un affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura selettiva, in aperta violazione con i principi generali della contabilità  pubblica (secondo le regole che impongono un&#8217;entrata nei contratti attivi attesa la reddittività  dei beni) e la disciplina comunitaria della concorrenza, pubblicità  e trasparenza.<br /> Nel caso di specie, viene impugnata la deliberazione di un Comune recante il subentro di un contratto di affitto di un terreno comunale, senza l&#8217;espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, affidamento che, in considerazione della località  turistica di allocazione del bene, presentava un certo valore sul mercato.<br /> L&#8217;Amministrazione avrebbe obliterato del tutto la sua posizione giuridica di vantaggio, avendo «<em>in spregio alle basilari regole di evidenza pubblica, concesso detto terreno in affitto</em>» senza alcun genere di confronto concorrenziale (peraltro, assegnato al vice Sindaco del Comune), pur in presenza di istanze di concessione in affitto e/o l&#8217;acquisto del suolo <em>de quo</em>, presentate dal ricorrente in occasione di un&#8217;apposita procedura di interpello per la vendita.<br /> I vizi denunciati:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">incompetenza del Sindaco ad emanare deliberazione di assegnazione, trattandosi di atto di gestione rientrante tra le competenze dei dirigenti dell&#8217;Ente<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>;
<li style="text-align: justify;">impossibilità  di volturare il contratto di affitto dal padre al figlio in quanto scaduto;
<li style="text-align: justify;">obbligo per il Comune di procedere all&#8217;individuazione del nuovo locatario del suolo mediante apposita procedura comparativa;
<li style="text-align: justify;">violazione delle regole di partecipazione procedimentale della omessa comunicazione di avvio del procedimento in quanto parte interessata. </ol>
<div style="text-align: justify;">Risulta di solare evidenza e nella stratificazione normativa che in presenza di un bene pubblico l&#8217;assegnazione non può che avvenire a seguito di un procedimento di evidenza pubblica mediante gara aperta:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 3 del R.D. n. 2240/1923 (Nuove disposizioni sull&#8217;Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità  generale dello Stato) prevede che «<em>i contratti dai quali derivi un&#8217;entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà  farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l&#8217;amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità  alla trattativa privata</em>»;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 37, comma 1 del Regolamento di Contabilità  Generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) stabilisce che «<em>Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti</em>» (art. 37 comma 1).
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ad oggi prevede che «<em>l&#8217;affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall&#8217;ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica</em>». </ol>
<div style="text-align: justify;">Va da se che l&#8217;inserimento in forma esplicita della locuzione &#8220;<em>contratti attivi</em>&#8220;, tra quelli esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del Codice nell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, avvenuto ad opera dal &#8220;<em>decreto correttivo</em>&#8221; al Codice dei contratti (il D.Lgs. n. 56/2017), secondo le indicazioni fornite anche dal Consiglio di Stato<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, che riteneva pacifica l&#8217;applicazione &#8211; anche per questo genere di contratti &#8211; dei principi di trasparenza, pubblicità  ed imparzialità  nell&#8217;individuazione del contraente, impone ugualmente che l&#8217;affidamento deve avvenire tramite gara con una reale ed effettiva concorrenza, nel rispetto dei principi generali che governano l&#8217;azione amministrativa (<em>ex</em> art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Infatti, in tema di concessioni su beni pubblici economicamente contendibili (vedi, ad es. l&#8217;assegnazione di spazi pubblicitari)<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> possono essere affidati a privati solo all&#8217;esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>: in presenza di attribuzione di vantaggi economici a privati è sempre richiesta una procedura trasparente, con criteri di assegnazione prestabiliti, e all&#8217;esito di una comparazione tra più¹ soggetti potenzialmente interessati all&#8217;utilizzo del bene<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Il ricorso, pertanto, risultava fondato alla stregua delle seguenti motivazioni:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">il ricorrente, proprietario di un terreno in adiacenza al bene locato, vanta un sicuro interesse strumentale a partecipare, in condizioni di parità  con gli altri alla procedura di assegnazione in vendita o in affitto a seguito dell&#8217;espletamento di una regolare e trasparente selezione comparativa tra i vari aspiranti e, dunque, agisce a tutela della sua <em>chance</em> di assegnazione del contratto attivo<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;atto sindacale non costituiva in realtà  atto di gestione, quanto piuttosto atto di indirizzo proprio della competenza dell&#8217;organo politico che, in sostanza, si limitava ad incaricare al responsabile dell&#8217;U.T.C. a predisporre gli atti necessari per la stipula del contratto di affitto (a ben vedere l&#8217;organo competente in materia di disponibilità  dei diritti reali sarebbe il Consiglio comunale, <em>ex</em> art. 42, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 267/2000)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>;
<li style="text-align: justify;">secondo consolidati principi le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad applicare le regole del procedimento di evidenza pubblica ogni volta che l&#8217;attività  amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche e, dunque, anche nel caso di contratti attivi (da cui, cioè, derivi un&#8217;entrata per l&#8217;Amministrazione), come è nel caso del contratto di affitto, benchè non soggetti alla disciplina puntuale del Codice dei contratti pubblici. </ol>
<div style="text-align: justify;">In definitiva, la procedura di gara non può essere pretermessa e gli affidamenti diretti, <em>rectius</em> assegnazione beni, non trovano cittadinanza nel diritto della P.A., tale principio (come rilevato) è riscontrabile nelle disposizioni sull&#8217;amministrazione del patrimonio e sulla contabilità  generale dello Stato (<em>ex</em> art. 3, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) che, a garanzia del maggiore vantaggio per l&#8217;Amministrazione e degli stessi diritti di accesso dei privati alle commesse ed ai beni pubblici, assoggetta indistintamente alle regole di selezione del contraente sia i contratti che determinino spesa a carico dell&#8217;erario, sia quelli da cui derivino entrate<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Il primato della legge trova riscontro nell&#8217;affermata inerenza dei principi e delle regole di evidenza pubblica anche ai &#8220;<em>contratti attivi</em>&#8221; stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni in quanto derivante direttamente dal Trattato sul funzionamento dell&#8217;U.E. le cui disposizioni «<em>trovano attuazione non solo nelle ipotesi in cui una puntuale prescrizione del diritto comunitario derivato ne renda obbligatorio l&#8217;utilizzo ma, più¹ in generale, in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida di individuare un contraente per l&#8217;attribuzione di un&#8217;</em>utilitas<em> di rilievo economico comunque contendibile fra più¹ operatori del mercato</em>»<a href="#_ftn10" title="">[10]</a><em>.</em><br /> Principi, pare giusto ribadire, ora espressamente sanciti dall&#8217;art. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così modificato dall&#8217;art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, a mente del quale «<em>L&#8217;affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall&#8217;ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica</em>».<br /> Ne deriva che qualora una P.A. intenda assegnare un bene (caso di specie, terreno) in locazione o concessione si deve procedere all&#8217;individuazione del soggetto attraverso una procedura comparativa delle istanze, non giustificandosi il riconoscimento di alcuna prelazione in favore del precedente assegnatario, non potendo in alcun modo invocare la disciplina codicistica sulla cessione del contratto, di cui all&#8217;art. 1406 c.c., posto che l&#8217;originario conduttore non poteva avvalersi della facoltà  di cessione del contratto allorquando lo stesso aveva oramai terminato di spiegare i suoi effetti (era scaduto).<br /> Giova rammentare, sul punto, che «<em>la rinnovazione tacita del contratto di locazione postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà  contraria da parte del locatore, cosicchè, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà  di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell&#8217;immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà , contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto</em><em> e ciù² viepiù¹ allorquando il locatore sia una P.A., occorrendo all&#8217;uopo una nuova espressa manifestazione di volontà  e la verifica dei presupposti di legge</em>»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> La sentenza n. 10705 del 26 luglio 2019, della prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, termina ritenendo, altresì, fondata l&#8217;ulteriore censura con cui la parte ricorrente si duole dell&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di assegnazione del terreno, nonostante la sua qualificata posizione, derivante sia dall&#8217;interesse mostrato con le formali istanze presentate al Comune di assegnazione dell&#8217;area che dalla circostanza di aver comunque utilizzato il bene.<br /> In presenza di una comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare i rilievi ostativi all&#8217;adozione degli atti gravati e all&#8217;assegnazione diretta, inducendo l&#8217;Amministrazione ad integrare il contraddittorio e a valutare le istanze in modo comparativo.<br /> Si può lecitamente ribadire che l&#8217;evidenza pubblica è lo strumento giuridico per l&#8217;assegnazione dei beni, e la pubblicità  costituisce l&#8217;offerta al pubblico per la presentazione di proposte, avendo lo scopo di sollecitare il privato eventualmente silente<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> I beni pubblici, specie se demaniali e in quantità  limitata<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, vanno concessi attraverso una procedura aperta, comparativa, trasparente mediante un interpello del mercato (c.d. <em>call</em> pubblica), trattandosi sempre di una risorsa che appartiene alla Comunità  e che la Pubblica Amministrazione è chiamata, appunto, ad amministrare nell&#8217;interesse pubblico, di tutti.<br /> Giù  nell&#8217;immediatezza, l&#8217;art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990 indica la via: «&#038; <em>l&#8217;attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità  cui le amministrazioni stesse devono attenersi</em>».<br /> Nella sua chiarezza espositiva, la norma intende rendere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità  di interferenze e condotte arbitrarie, con l&#8217;esercizio di una discrezionalità  tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell&#8217;imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (<em>ex</em> art. 97 e 3 Cost.).<br /> La violazione delle regole procedimentali, l&#8217;assenza di pubblicità  di sorta dell&#8217;iniziativa, il difetto di previa attività  istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, l&#8217;omessa valutazione della rilevanza sociale dell&#8217;intervento, la mancata disamina di altre analoghe richieste di compartecipazione pervenute all&#8217;Amministrazione costituiscono profili di violazione delle regole di condotta, che rientrano comunemente nella disciplina regolamentare attinente all&#8217;erogazione dei contributi, disposta dall&#8217;art. 12 della legge sul procedimento amministrativo, strumentale ad ogni assegnazione di un&#8217;utilità , <em>alias</em> bene pubblico<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> E&#8217;, pertanto, illegittima l&#8217;alienazione o la concessione di beni che non sia stata preceduta dall&#8217;asta, nè dalla licitazione e comunque senza essere stata mediata da alcuna procedura comparativa fra i potenziali acquirenti, in violazione della regola di parità  di trattamento fra i contraenti e senza alcuna forma di pubblicità  della procedura<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> A margine, si segnala che potrebbe anche ingenerarsi una qualche responsabilità , oltre alla perdita di <em>chance</em>, ove si espliciti l&#8217;elemento soggettivo della responsabilità  civile che risulterebbe insito nel comportamento colpevole, derivato dalla scelta inopinata di violare &#8211; nella procedura di affidamento diretto &#8211; i fondamentali parametri della Costituzione e della legge (art. 1 legge n. 241/1990), vale a dire i principi di uguaglianza, imparzialità , trasparenza, pari opportunità , proporzionalità , ragionevolezza, adeguatezza, non discriminazione, concorrenza<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La distinzione tra &#8220;<em>politica</em>&#8221; e &#8220;<em>amministrazione</em>&#8221; è un principio di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni presente sia nell&#8217;art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che nell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001; principio risalente giù  a partire dai primi anni novanta, <em>ex</em> art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993. Cfr. Corte Cost., 3 maggio 2013, n. 81 che con riferimento alla dirigenza amministrativa ha affermato più¹ volte che una «<em>netta e chiara separazione tra attività  di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie</em>», costituendo una condizione «<em>necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa</em>» (sentenza n. 304 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 390 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007). Al principio di imparzialità  sancito dall&#8217;art. 97 Cost. si accompagna, come &#8220;<em>naturale corollario</em>&#8220;, la separazione «<em>tra politica e amministrazione, tra l&#8217;azione del &#8220;governo&#8221; &#8211; che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza &#8211; e l&#8217;azione dell'&#8221;amministrazione&#8221; &#8211; che, nell&#8217;attuazione dell&#8217;indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità  pubbliche obbiettivate dall&#8217;ordinamento</em>», sentenza n. 453 del 1990.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Parere n. 855 del 1 aprile 2016, recepito dalla Commissione Speciale del Consiglio n. 1241/2018 del 10 maggio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il contratto di locazione, in quanto contratto attivo, è espressamente escluso all&#8217;applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, del medesimo Codice degli appalti, secondo il cui disposto: «<em>le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l&#8217;acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità  finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni</em>»; tuttavia, anche in ossequio al criterio di prevalenza, finalizzata alla locazione di immobile comunale è sottoposta ai principi di concorrenza e proporzionalità , non discriminazione e imparzialità , pubblicità  e trasparenza, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 19 aprile 2019, n. 2214.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Vedi, l&#8217;intervento di chi scrive, <em>Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari</em>, mauriziolucca.com, 28 novembre 2018, dove si indicava che la concorrenza esigeva l&#8217;assolvimento di obblighi di pubblicità , mettendo tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità  informativa, senza discriminazioni, scegliendo il contraente con una procedura aperta: con gara.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168; 23 luglio 2008, n. 3642; 21 maggio 2009, n. 3145; 31 gennaio 2017, n. 394 e Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> T.A.R. Lombardia, Milano, 17 ottobre 2017, n. 1871. <em>Idem</em> per le proroghe automatiche delle concessioni demaniali, Corte Giustizia UE, sez. V, 14 luglio 2016, in Cause riunite C- 458/2014 e C67/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> E&#8217; noto che il danno da perdita di <em>chance</em> si verifica tutte le volte in cui il venir meno di un&#8217;occasione favorevole, cioè la perdita della possibilità  di conseguire un risultato utile, è determinato e causato dall&#8217;adozione di un atto illegittimo da parte della P.A..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Una delibera di vendita disposta dalla Giunta comunale in tanto è valida in quanto si ponga in termini di mera e stretta esecuzione rispetto ad una determinazione chiara e completa da parte del Consiglio Comunale che abbia adeguatamente vagliato i profili discrezionali che vengono in esame nelle specifiche fattispecie concrete, T.A.R. Veneto, sez. II, 8 aprile 2019, n. 423.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 4 maggio 2012, n. 165; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 6 aprile 2012, n. 165.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2280. Infatti, qualora le Autorità  pubbliche intendano assegnare una concessione che non rientra nell&#8217;ambito di applicazione delle direttive relative alle diverse categorie di appalti pubblici, sono tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato FUE, in generale, e il principio di non discriminazione, in particolare, specie quando il bene sia limitato per via della scarsità  delle risorse naturali o delle capacità  tecniche utilizzabili, Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sez. V, 14 luglio 2016, n. C-458/14.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13204 e 29 gennaio 2014, n. 1990; sez. VI, 23 giugno 2011, n. 13886.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Significativamente, l&#8217;ANAC (<em>ex</em> AVCP) con la Deliberazione n. 75 del 1° agosto 2012 (e Delibera n. 48 del 17 giugno 2015, ha osservato che «<em>la scelta di un concessionario o di un soggetto cui attribuire un diritto reale su un bene di proprietà  comunale deve (&#038;) avvenire nel rispetto dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento comunitario (articoli 43 e 49 trattato CE) e dei principi generali in materia di contratti pubblici che richiedono lo svolgimento di procedure di selezione del contraente</em>». La delibera ANAC n. 32/2016 è ancor più¹ selettiva: «<em>l&#8217;attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità ; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità  e avvenire in esito a procedure competitive</em>». Vedi, anche, Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588 e 14 giugno 2017, n. 2914; Cass. Civ., sez. Unite, 8 luglio 2015, n. 14185.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> L&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2013, n. 5, chiarisce che la procedura competitiva è quella che meglio garantisce, in caso di assegnazione di concessioni di beni pubblici &#8211; in considerazione della scarsità  della risorsa o quando risulti di fatto contingentata &#8211; tutti i contrapposti interessi in gioco, fra cui la libertà  di iniziativa economica e l&#8217;effettiva concorrenza fra gli operatori economici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> T.A.R. Molise, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 38.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2816.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 31 gennaio 2019, n. 46.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 22/3/2016 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-22-3-2016-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-22-3-2016-n-74/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 22/3/2016 n.74</a></p>
<p>Siragusa, Carra SPESE – DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA &#8211;&#160;Interpretazione del comma 4, lett. b) dell&#8217;art. 208 del Codice della Strada &#8211; Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni del Codice della Strada &#8211; Spese per le forniture di divise per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Siragusa, Carra</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">SPESE – DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA &#8211;&nbsp;Interpretazione del comma 4, lett. b) dell&#8217;art. 208 del Codice della Strada &#8211; Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni del Codice della Strada &#8211; Spese per le forniture di divise per il personale della Polizia municipale comprese tra quelle per &#8220;mezzi e attrezzature&#8221; richiamate nella citata disposizione &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione si è pronunciata in ordine alla corretta esegesi del comma 4, lett. b) dell’art. 208 del Codice della Strada, relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni del Codice; ha pertanto chiarito che nel concetto di “mezzi e attrezzature” richiamato nella suddetta disposizione possono essere ricomprese o anche le forniture di divise per il personale della Polizia municipale o il vestiario in dotazione agli ausiliari del traffico.<br />
Il Collegio osserva che&nbsp; l’art. 208 comma 4 lett. b), ha previsto che la quota spettante agli enti, in misura non inferiore ad un quarto di detti proventi (1/4 del 50 per cento) sia destinata “<em>…al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..</em>”.<br />
La legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse, limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa. L’utilizzo vincolato dei proventi, infatti, è direttamente connesso con l’acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale).<br />
Non v’è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi riguardi le dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine “attrezzature” induce a ritenere ammissibili anche quelle spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale.<br />
Il Collegio, quindi, aderisce a un’interpretazione evolutiva, secondo cui possono rientrare nella nozione di “attrezzature”: divise, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili. Il concetto di “attrezzatura”, infatti, comprende tutto ciò che costituisce “dotazione strumentale” dei vigili urbani che, proprio in forza del potenziamento del servizio per il miglioramento della circolazione stradale, è sottoposto –ragionevolmente e logicamente- ad una maggiore usura nel tempo oltre che ad un incremento del fabbisogno. Viene peraltro evidenziato che la norma mira ad evitare che le entrate derivanti dall’accertamento delle violazioni del C.d.S, da qualificarsi come “straordinarie” (in quanto l’entità non è correlata a previsioni normative che assicurino flussi costanti di risorse ma alla propensione alla trasgressione da parte degli utenti) finiscano per finanziare spese correnti ripetitive che devono gravare, invece, sulle entrate correnti del bilancio dell’ente.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n.74/2016/PAR</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
La Corte dei conti</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;Sezione di controllo per la Regione siciliana</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
nella camera di consiglio dell’adunanza generale in data 8 marzo 2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;visto l’art. 23 del R. D. Lgs.15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il D. Lgs.6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il D. Lgs.18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D.Lgs.n.655 del 1948);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Aci Castello (CT) con nota&nbsp; prot.n. 2888/2016 &nbsp;in data 1 febbraio 2016 (prot.cc. 812 del 1° febbraio 2016);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;vista l’ordinanza n. 36/2016/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;udito il relatore,&nbsp; Cons. Anna Luisa Carra,<br />
&nbsp;&nbsp;ha emesso la seguente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DELIBERAZIONE</div>
<p>Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Aci Castello ha chiesto un parere in ordine alla corretta esegesi del comma 4, lett. b) dell’art. 208 Codice della Strada, relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni del Codice citato ed, in particolare, se nel concetto di “mezzi e attrezzature” richiamato nella suddetta disposizione possano essere ricomprese o meno anche le forniture di divise per il personale della Polizia municipale o il vestiario in dotazione agli ausiliari del traffico.<br />
In proposito, il Sindaco ha richiamato il contenuto di due deliberazioni della Corte dei conti, l’una della Sezione di controllo per la Toscana (n. 104 del 2010) e l’altra, più recente, della Sezione di controllo per la Lombardia (n. 274 del 2013) che a suo avviso sembrerebbero, sul punto, di orientamento difforme.</p>
<div style="text-align: center;">*******</div>
<p>&nbsp;La Sezione ritiene di dover scrutinare, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissibilità della richiesta di parere in relazione ai criteri stabiliti dalle Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti per la Regione siciliana con delibera n. 1/2004, e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati, in ordine alla delimitazione del concetto di contabilità pubblica, da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.<br />
La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal sindaco, organo legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente.<br />
Sotto il profilo oggettivo, occorre, invece, verificare se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.<br />
&nbsp;I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (<em>ex plurimis</em>, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell’11 febbraio 2009).<br />
I pareri attengono, infatti, a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (<em>ex multis</em>, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg.sic., n. 6/PAR/2011).<br />
L’oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovverosia il “<em>sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici</em>”, da intendersi in senso dinamico ed anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delib. n. 54 del 17 novembre 2010).<br />
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che il quesito sia ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto diretto ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti locali; si verte, altresì, nella materia della contabilità pubblica, in quanto l’art. 208 del codice della strada, nel fornire indicazioni agli enti locali in ordine al perseguimento di determinate finalità di interesse pubblico, impone alle medesime Amministrazioni, in deroga al generale principio dell’universalità del bilancio, di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della Strada per effettuare singole categorie di interventi indicati dalla norma <em>de qua.</em><br />
Il quesito riveste portata generale ed astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile.<br />
Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p>Il quesito proposto verte sulla corretta interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 208 comma 4 lett. b) del Codice della Strada, circa la destinazione dei proventi riscossi dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie quale conseguenza &nbsp;alle violazioni alle norme in tema di circolazione stradale e, segnatamente, se l’accezione concettuale del termine “attrezzature” utilizzata dal legislatore nella norma <em>de qua </em>sia idonea o meno a ricomprendere, anche, le divise in dotazione al personale della polizia municipale o ausiliario del traffico.<br />
E’ noto che il legislatore, modificando il testo dell’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, abbia inteso rafforzare la deroga al principio di unicità del bilancio, consentendo che i proventi da sanzione amministrativa in tema di circolazione stradale siano vincolati a specifiche destinazioni previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle amministrazioni locali al miglioramento della sicurezza e al potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale.<br />
In particolare, l’art. 208 comma 4 lett. b), ha previsto che la quota spettante agli enti, in misura non inferiore ad un quarto di detti proventi (1/4 del 50 per cento) sia destinata “<em>…al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..</em>”.<br />
Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa.<br />
L’utilizzo vincolato dei proventi, infatti, è direttamente connesso con l’acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale).<br />
Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all’espletamento del servizio.<br />
Non v’è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi riguardi le dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine “attrezzature” induce a ritenere ammissibili anche quelle spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale.<br />
La questione specifica è stata affrontata, nel tempo, da alcune Sezioni di controllo della Corte (cfr. SS.RR Regione siciliana – deliberazione n. 20 del 17 settembre 2008; Sezione Toscana, deliberazione n. 104 del 15 settembre 2010; Sezione di controllo Lombardia n. 274 del 3 luglio 2013; Sezione di controllo Marche n. 73 del 18 novembre 2013).<br />
Alla luce delle considerazioni svolte nell’ambito delle deliberazioni sopraelencate, questa Sezione ritiene di dover accedere all’interpretazione evolutiva della norma di cui all’art. 208, comma 4, lett. b) del C.d.S. fatta propria dalla Sezione Lombardia e, per alcuni aspetti, anche dalla Sezione Marche, secondo cui possono rientrare <em>de plano</em> nella nozione di “attrezzature”: divise, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili.<br />
Il concetto di “attrezzatura” infatti, comprende tutto quanto costituisca “dotazione strumentale” dei vigili urbani che, proprio in forza del potenziamento del servizio per il miglioramento della circolazione stradale, è sottoposto –ragionevolmente e logicamente- ad una maggiore usura nel tempo oltre che ad un incremento del fabbisogno.<br />
La citata deliberazione delle SS.RR. siciliane n. 20 del 2008, invero, non avendo ravvisato alcuna correlazione tra l’acquisto del vestiario del corpo di polizia municipale o ausiliario del traffico ed il miglioramento della circolazione stradale, non ha tenuto in debito conto che il potenziamento delle forze di polizia municipale (con turni serali, pattugliamenti straordinari), avrebbe comportato, nel tempo, una ricaduta&nbsp; in termini di maggiore usura delle dotazioni in capo al personale di polizia urbana, tra cui &nbsp;vanno ricomprese anche le divise, ovvero un maggior fabbisogno strumentale dovuto dall’incremento di unità assegnate alla tutela della circolazione stradale.<br />
Occorre, inoltre, evidenziare come l’esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma debba trovare connessione, invero, con l’inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge.<br />
Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b), il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito “anche” mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi <em>ex</em> art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo.<br />
In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, sull’accertamento della <em>ratio legis</em>, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l’incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.<br />
Altra importante finalità è quella di evitare che le entrate derivanti dall’accertamento delle violazioni del C.d.S, da qualificarsi come “straordinarie” &#8211; in quanto l’entità non è correlata a previsioni normative che assicurino flussi costanti di risorse ma alla propensione alla trasgressione da parte degli utenti – non finiscano per finanziare spese correnti ripetitive che devono gravare, invece, sulle entrate correnti del bilancio dell’ente.<br />
Infatti, l’ottimale risultato conseguente al potenziamento dei controlli dovrebbe portare, da una parte, ad una migliore educazione stradale dei cittadini e, dall’altra, ad un abbattimento del volume delle violazioni: conseguentemente, nell’ottica del perseguimento delle finalità delle disposizioni del nuovo C.d.S., la curva dei suddetti accertamenti dovrebbe fisiologicamente rivestire, nel tempo, andamento decrescente.<br />
In conclusione, la Sezione ritiene che al quesito posto dal Sindaco del comune di Aci Castello possa essere fornita risposta positiva, nella misura in cui si tratta di dotazioni strumentali per i vigili urbani che non comportano un onere finanziario annualmente ricorrente e che concorrono, unitamente ad altre tipologie di attrezzature, a fornire il necessario supporto tecnico per la realizzazione di un concreto potenziamento del servizio di controllo della circolazione stradale, accrescendone la sicurezza per i cittadini.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>La Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime parere favorevole in ordine all’inclusione, nella nozione di “attrezzature”, di cui al comma 4, lett.b) dell’art. 208 C.d.S. delle divise del corpo dei vigili urbani e del vestiario degli ausiliari del traffico.<br />
Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Aci Castello (CT) nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.<br />
Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio in data 8 marzo 2016.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Il Relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
&nbsp; (Anna Luisa Carra)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Stefano Siragusa)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
Depositato in segreteria il 22 marzo 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL FUNZIONARIO RESPONSABILE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Fabio Guiducci)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</a></p>
<p>Sulla inammissibilità dei chiarimenti modificativi della lex specialis 1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Chiarimenti sull’oggetto della gara – Introduzione di prescrizioni innovative o modificative – Inammissibilità – Conseguenze&#160; In sede di gara i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione di interpretazione del testo, a renderne</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sulla inammissibilità dei chiarimenti modificativi della lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Chiarimenti sull’oggetto della gara – Introduzione di prescrizioni innovative o modificative – Inammissibilità – Conseguenze&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di gara i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la&nbsp;<em>ratio</em>, ma non quando, proprio mediante l&#8217;attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della&nbsp;<em>lex specialis e della par condicio dei concorrenti</em>, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione. Ne consegue che ove la stazione appaltante ritenga di innovare o modificare le previsioni di gara, deve operare in autotutela, attraverso l’istituto della revoca o dell’annullamento della lex specialis che, diversamente, resta immodificabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="margin-left: 560px;">
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00074/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05646/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p><strong><img decoding="async" alt="logo" height="32" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="32" /></strong></p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5646 del 2015, proposto da: Paolo Beltrami s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Molinari e Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
C.M.E. &#8211; Consorzio Imprenditori Edili soc. coop, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Torchia, Francesca Isgro&#8217; e Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso l’avv. Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. n.3 di Pescara, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso l’ avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – Sezione staccata di Pescara: Sez. I n. 00248/2015, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del Presidio ospedaliero Santo Spirito di Pescara</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.M.E. &#8211; Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop e dell’ A.S.L. n.3 di Pescara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Elena Pontiroli, per delega dell’avv. Salvatore Alberto Romano, Luisa Torchia e Tommaso Marchese;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Il Consorzio Imprenditori Edili soc. coop., in prosieguo di trattazione C.M.E., partecipava a procedura aperta bandita dall’azienda A.S.L. di Pescara per l&#8217;affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero di Pescara Santo Spirito, nonché per la fornitura di apparecchiature e attrezzature, classificandosi al secondo posto.<br />
Espletata la gara risultava la s.p.a. Paolo Beltrami risultava aggiudicataria dell’<strong>appalto</strong>&nbsp;intergrato.<br />
Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara C.M.E. impugnava – assumendone l’illegittimità per dedotti motivi di violazione di legge e eccesso di potere in diversi profili &#8211; i seguenti provvedimenti:<br />
&#8211; delibera n.202 del 25 febbraio 2015, con la quale l&#8217;Azienda U.S.L. di Pescara ha disposto in favore della società Paolo Beltrami s.p.a. l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;<strong>appalto</strong>&nbsp;integrato;<br />
&#8211; nota prot.516/STP del 2 marzo 2015 di comunicazione al Consorzio ricorrente di detta aggiudicazione;<br />
&#8211; nota prot. n.2570/STP del 27 ottobre 2014, contenente il chiarimento n. 3 sul quesito 8;<br />
&#8211; aggiudicazione provvisoria della gara intervenuta in data 23 febbraio 2015;<br />
&#8211; tutti gli atti di gara in particolare dei verbali concernenti la valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte.<br />
Il consorzio chiedeva in via principale la tutela in forma specifica sotto forma di aggiudicazione dell’<strong>appalto</strong>&nbsp;e, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente pecuniario.<br />
Con sentenza n. 248 del 2015 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati.<br />
Appella la soc. Beltrami che ha contrastato le conclusioni del primo giudice e chiesto la riforma della sentenza di annullamento con rigetto del ricorso il primo grado.<br />
Resiste C.M.E. che ha contraddetto i motivi di impugnativa e riproposto le censure dichiarate assorbite dal T.A.R., concludendo per il rigetto dell’appello.<br />
Si è costituita in giudizio la A.S.L. Pescara n. 3 che ha svolto considerazioni a sostegno della fondatezza dell’impugnativa proposta dalla società P. Beltrami.<br />
In sede di note conclusive e di replica le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 5 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, che censura la sentenza del T.A.R. nella parte ha riconosciuto illegittima la determinazione dell’ A.S.L. n. 3 Pescara con la quale &#8211; in risposta ad apposito quesito relativo alla previsione del bando che, per lavori scorporabili e subappaltabili di importo pari ad euro 723.000,00, ha richiesto la categoria OS5 &#8211; ha ritenuto “<em>valido ai fini della partecipazione all’<strong>appalto</strong></em>&nbsp;<em>in parola il possesso della certificazione SOA Categoria OS4 in aggiunta ed alternativa alla OS5”</em>&nbsp;(cfr. punto 8 della nota dell’ Azienda Ospedaliera prot. n. 2570 del 27 ottobre 2014).<br />
2.1. Diversamente da quanto eccepito il motivo dedotto non incorre in inammissibilità perché non osservante dell’onere di specificazione dei capi di censura sancito dall’art. 101, comma 1, c.p.a.<br />
Il motivo invero, con sintetica prospettazione, indica la ragioni di doglianza che si attestano sul rapporto di continenza della categoria OS4 rispetto alla categoria OS5 e sulla necessità di privilegiare il contenuto sostanziale delle lavorazioni rispetto alla classificazione formale.<br />
2.2. Ciò posto il collegio reputa di non doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. nel qualificare la determinazione assunta dalla statuizione appaltante come innovativa delle previsioni della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;del concorso, cui&nbsp;<em>ab initio</em>&nbsp;deve farsi riferimento con carattere di non modificabilità a garanzia del par&nbsp;<em>condicio dei concorrenti</em>&nbsp;e dei diritti di accesso alla selezione pubblica.<br />
La stazione appaltante nella fase di qualificazione delle ditte può, invero, intervenire con atti che spieghino ed illustrino il contenuto prescrittivo di clausole del bando o del capitolato speciale cui il bando medesimo rinvii (c.d.<em>chiarimenti</em>), ma con il limite che sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative delle regole del concorso e che il chiarimento fornito non assuma un ruolo innovativo della disciplina cristallizzata nel precedente atto di indizione della gara.<br />
Sul punto è invero pacifico l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa il quale esclude che l’ Amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;del concorso.<br />
I chiarimenti sono, invero, ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la&nbsp;<em>ratio</em>, ma non quando, proprio mediante l&#8217;attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della&nbsp;<em>lex specialis</em>, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione (da ultimo&nbsp;<em>ex multis</em>&nbsp;Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. V, n. 4441 del 29 settembre 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014)<br />
Con riguardo alla presente vicenda contenziosa non sussisteva, sotto un primo profilo, alcuna incertezza interpretativa sul contenuto prescrittivo del punto II.2.1) del bando che, in ordine al&nbsp;<em>quantitativo o entità dell’<strong>appalto</strong></em>, aveva indicato con chiare statuizioni la OG1, classifica V, come categoria prevalente e previsto la categoria OS5, classifica III, per lavori scorporabili e sub appaltabili per un importo di euro 723.000,00, nonché sempre per lavori scorporabili e sub appaltabili l’ulteriore categoria OG11. classifica IV bis.<br />
I soggetti interessati a partecipare alla gara erano, quindi, posti in condizione di ben conoscere i requisiti di capacità tecnica necessari per la partecipazione al concorso e per l’esecuzione dei lavori e nessun intervento di chiarimento può, pertanto, ritenersi esigibile da parte della stazione appaltante.<br />
In risposta al quesito n. 8 con la determina n. 27 ottobre del 2014 per la prima volta viene assunta a riferimento la certificazione SOA Categoria OS4 &#8211; come valido requisito di partecipazione in alternativa alla OS5 &#8211; in alcun modo inizialmente presa in considerazione dal bando.<br />
Né il valore concorrente della la certificazione SOA Categoria OS4, rispetto alla certificazione OS5, può ricondursi ad un rapporto di continenza della prima categoria di lavori rispetto alla seconda, ove si consideri che la distinzione per oggetto dei lavori si riconduce&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;all’allegato al d.P.R. n. 270 del 2010, mentre l’iniziale valutazione di merito tecnico dell’ Amministrazione in ordine alla natura delle prestazioni da rendersi dall’affidatario dell’<strong>appalto</strong>&nbsp;e all’indicazione dei requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione, secondo quanto stabilito dall’ art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006, non poteva subire mutamento in corso di gara.<br />
2.3. In sede di note a difesa l’ Azienda Ospedaliera qualifica il chiarimento come necessitato, a fronte di una ristretto numero di ditte in possesso della certificazione per la categoria OS5.<br />
Osserva il collegio che detta circostanza poteva, tutto al più, indurre , l’ Azienda Ospedaliera a modificare in via di autotutela il bando, onde di ampliare la platea dei concorrenti (iniziativa possibile in assenza di posizioni consolidate al momento in cui è stato rilasciato il contestato chiarimento), ma non assurgere a presupposto di uno<em>ius variandi</em>&nbsp;delle regole del concorso una volta cha la procedura selettiva aveva avuto inizio.<br />
2.4. Con l’ulteriore motivo di gravame la soc. P. Beltrami sostiene che, una volta accertata l’illegittimità del chiarimento fornito dalla stazione appaltante, doveva trarsi da ciò ogni conseguenza in ordine all’effetto di caducazione delle sorti dell’intera gara, stante l’affidamento che la società appellante e altre ditte concorrenti avevano riposto sulla possibilità di prendere parte al concorso dimostrando il possesso della certificazione SOA OS4, in luogo della OS5 prescritta dal bando. Il T.A.R., a dire dell’appellante, avrebbe dovuto assumere una pronunzia di inammissibilità del ricorso, così come proposto da C.M.E., per manifesta contraddittorietà della domanda di annullamento spiegata avverso il solo atto di chiarimento.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Come correttamente posto in rilievo dal resistente C.M.E., secondo i noti principi la cognizione del giudice amministrativo è esercitata in un ambito di giurisdizione di carattere soggettivo e non oggettivo. Lo scrutinio di legittimità del giudice amministrativo, e i conseguenti poteri di annullamento, sono esercitati nei limiti della domanda e dell’interesse fatto valere da parte di chi lamenta di aver sofferto&nbsp;<em>vulnus</em>&nbsp;per l’azione degli organi amministrativo.<br />
Una volta esclusa la possibilità di determinazioni in corso di gara additive al contenuto del bando, correttamente il T.A.R. ha valutato la legittimità dell’esito della gara alla luce della primigenia&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;del concorso, ripristinata nel suo contenuto iniziale e non suscettibile di mutamento. Ogni diversa pronunzia, e cioè di annullamento&nbsp;<em>in toto</em>&nbsp;della gara come prospettato dalla ricorrente, sarebbe incorsa nel vizio di extra petizione perché estranea al&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;quale introdotto da C.M.E.<br />
Né la domanda proposta dal C.M.E. si configura contraddittoria, ove si consideri che il Consorzio ha agito a tutela delle prerogative di un soggetto in possesso della qualificazione peculiare ai lavori di cui alla categoria SO5 e per il rispetto di una disciplina di gara che aveva&nbsp;<em>ab initio</em>&nbsp;preso in considerazione la natura specialistica dei lavori rientranti in detta categoria con ogni effetto sul requisito di qualificazione dei concorrente ai fini dell’affidamento.<br />
Ogni questione sulla legittimità del bando – se reputato restrittivo del confronto concorrenziale, ovvero viziato per erronea qualificazione delle lavorazioni – poteva tutto al più dare ingresso ad un’ impugnativa incidentale, una volta ricevuta la notifica del ricorso volto all’ annullamento dell’atto di chiarimento, ma non essere introdotta in sede di scritti difensivi come pretesa ad un più esteso giudizio di annullamento degli atti di gara oltre il&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;del ricorrente principale e dell’interesse in fatto valere.<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza del T.A.R. Restano assorbiti i motivi di legittimità riproposti in appello da C.M.E.<br />
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del grado di giudizio possono essere compensati fra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese compensate per il grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Sergio Fina, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru M. G. e M. S. (avv. R. Candio) c/ il Comune di Sarule (avv. ti G. Meloni e O. Tatti); la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti S. Sau e P. Angius) 1. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. – Proroga – Dopo la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> M. G. e M. S. (avv. R. Candio) c/ il Comune di Sarule (avv. ti G. Meloni e O. Tatti); la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti S. Sau e P. Angius)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. – Proroga – Dopo la scadenza del termine di vigenza della dichiarazione di p.u. – Carenza assoluta di potere – Diritto di proprietà – Affievolimento – Non si configura &#8211; Omessa impugnazione delle proroghe – Irrilevanza	</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Occupazione sine titulo – Effetto acquisitivo &#8211; Non si verifica – Potere sanante – Art. 43-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – Ammissibilità	</p>
<p>3. Espropriazione per p.u. – Occupazione sine titulo – Effetto acquisitivo – Potere sanante – Art. 43-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – Mancato esercizio – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I provvedimenti di proroga della vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e di urgenza delle opere emessi dopo la scadenza dei termini di vigenza sia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori originariamente adottata, sia dei termini di durata dell&#8217;occupazione del fondo, parimenti per la prima volta fissati, sono viziati da assoluta carenza di potere, con la conseguenza che gli stessi sono &#8220;ex se&#8221; insuscettibili di affievolire la posizione soggettiva del privato; è del tutto irrilevante l&#8217;omessa loro impugnazione nei termini decadenziali fissati in via generale dall&#8217;art. 21, co. 1, L. 6 dicembre 1971 n. 1034	</p>
<p>2. L’occupazione “sine titulo” del fondo non può comportare, soprattutto in assenza di una scelta abdicativa del proprietario, la perdita della proprietà del fondo da parte del soggetto che subisce l’occupazione, con la conseguenza che l’assenza dell’indefettibile presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, della pubblica utilità dell’opera comporta che il privato, durante l’illegittima occupazione, possa fruire dei rimedi reipersecutori a tutela della non perduta proprietà; l’unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione interessata, dello speciale “potere sanante” previsto dall’art. 42-bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), applicabile anche “a fatti anteriori” alla sua entrata in vigore in virtù dell’espressa previsione contenuta al comma 8;	</p>
<p>3. In caso di mancato esercizio del “potere sanante” previsto dall’art. 42-bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), l’occupazione dei terreni non trova alcun fondamento giuridico e ciò comporta l’obbligo di restituzione, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente, restando, comunque, impregiudicato il potere di quest’ultima di adottare il provvedimento di cui all’art. 42 bis cit. ai fini dell’acquisizione dei beni alla mano pubblica; in questa ipotesi l’Amministrazione dovrà riconoscere ai ricorrenti, oltre al danno da mancato possesso del bene, anche il danno da perdita definitiva della proprietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p>	</p>
<p align=center>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center>SENTENZA
       </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 130 del 2003, proposto da:<br /><b>M. G. e M. S.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Roberto Candio, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, viale Regina Margherita n. 56;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sarule</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Meloni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Omero Tatti in Cagliari, via Vivanet n. 6;<br />	<br />
la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sonia Sau e Patrizia Angius, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento </p>
<p>&#8211; del decreto n. 5/107 del 23.10.02 del Direttore del Servizio Regionale Espropriazioni della Regione Autonoma della Sardegna e dei relativi atti allegati n. 2772 e n. 2773 del 20.11.2002 del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Sarule;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Sarule n. 97 del 3.9.2002;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essi inerente, presupposto o consequenziale.<br />Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarule e della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /><b></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></b><br />I ricorrenti sono proprietari, nel territorio del Comune di Sarule, dei terreni (di A 69 e Ca 74 e di A 00 e Ca 32) distinti in catasto al foglio 13, rispettivamente, ai mappali 980 e 973.<br />Con il decreto impugnato tali terreni sono stati definitivamente espropriati a favore del Comune di Sarule per la costruzione di una palestra polivalente, ultimata il 16 novembre 1999.<br />Il progetto per la costruzione dell’anzidetta opera pubblica era stato approvato dal Comune con delibera della Giunta comunale n. 80 del 30 aprile 1996.<br />Tale delibera, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, aveva fissato i termini per l’espropriazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359/1865, stabilendo che le espropriazione e i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 31.12.1998.<br />Successivamente il Sindaco del medesimo comune di Sarule aveva disposto, con decreto n. 1 del 20 agosto 1996, l’occupazione d’urgenza dei terreni in vista dell’espropriazione definitiva, da perfezionarsi entro 5 anni dalla data di immissione in possesso (avvenuta il 20.9.1996), a meno che, nel frattempo, non fosse scaduto improrogato il minor termine stabilito per il compimento delle espropriazioni.<br />Alla luce di tali termini di efficacia degli atti espropriativi, i ricorrenti sostengono che il decreto di espropriazione oggi impugnato sarebbe intervenuto quando ormai la dichiarazione di pubblica utilità era scaduta, e, dunque, oltre i termini previsti per la conclusione del procedimento.<br />Sotto questo profilo, sempre nell’assunto dei ricorrenti, sarebbe irrilevante la delibera della Giunta comunale n. 97 del 3 settembre 2002, di riapprovazione del progetto dell’opera ai fini della rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto la stessa sarebbe intervenuta dopo che l’opera era già stata ampiamente ultimata (come detto, l’opera risulta realizzata fin dal 16.11.1999).<br />Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati per i motivi precisati nello stesso atto introduttivo del giudizio (violazione dell’art. 13 della legge n. 2359/1865, eccesso di potere sotto diversi profili, con riguardo al decreto di esproprio e violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, degli artt. 10 e ss. della legge 22.10.1971 n. 865, della legge regionale n. 29 del 22.4.1987 e dei principi del giusto procedimento, con riguardo alla delibera della Giunta comunale n. 97 del 3 settembre 2002).<br />	<br />
Contestualmente alla domanda caducatoria i ricorrenti hanno chiesto sia il risarcimento del danno sofferto per la perdita del diritto di proprietà sui terreni per effetto della loro irreversibile trasformazione, sia il risarcimento causato dall’occupazione illegittima del fondo dal momento in cui sono scaduti i termini dell’espropriazione.<br />	<br />
Con vittoria delle spese del giudizio.<br /> <br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Sarule che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />	<br />
Si è altresì costituita in giudizio la Regione Sarda che, dopo aver evidenziato il suo limitato ruolo nell’ambito della procedura espropriativa per cui è causa, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br /><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b><br />Le difese comunali impongono, a fini di chiarezza, talune precisazioni anche in punto di fatto.<br />	<br />
Risulta infatti che con delibera della Giunta comunale n. 11 del 20 febbraio 2001 il Comune di Sarule, preso atto della scadenza del termine finale di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865, e rilevato che le opere erano state comunque realizzate, ha riapprovato, ai soli fini espropriativi, il progetto relativo alla palestra per cui è causa.<br />	<br />
Tale atto fissava il termine per il compimento delle espropriazioni al 31.12.2001.<br />	<br />
Con delibera della Giunta comunale n. 97 del 29 ottobre 2001 tale termine veniva ulteriormente prorogato al 30.6.2002.<br />	<br />
Successivamente, con delibera della Giunta comunale n. 97 del 3 settembre 2002, intervenuta peraltro allorché il termine precedentemente fissato era già scaduto, si procedeva ad una ulteriore fissazione del termine per il compimento delle espropriazioni al 30 giugno 2003.<br />	<br />
Con la conseguenza che, secondo le difese comunali, rispetto a tale ultimo termine il decreto di esproprio emanato dall’amministrazione regionale il 23.10.2002 sarebbe tempestivo.<br />	<br />
Rileva tuttavia il Collegio che le argomentazioni difensive comunali sono palesemente infondate, rivelandosi per contro meritevoli di accoglimento le censure dei ricorrenti in ordine all’insanabile tardività dell’atto espropriativo adottato.<br />	<br />
Si è già detto in narrativa che con delibera della Giunta comunale n. 80 del 30 aprile 1996 i termini per il compimento delle espropriazioni era stato fissato al 31.12.1998.<br />	<br />
Il successivo decreto n. 1 del 20 agosto 1996, di occupazione d’urgenza dei terreni in vista dell’espropriazione definitiva, prevedeva che la stessa dovesse perfezionarsi entro 5 anni dalla data di immissione in possesso (avvenuta il 20.9.1996), a meno che, nel frattempo, non fosse scaduto improrogato il minor termine stabilito per il compimento delle espropriazioni.<br />
Quindi il termine finale per il completamento delle espropriazioni era – salvo proroga &#8211; il 31.12.1998.<br />	<br />
Orbene, il primo atto di proroga dell’anzidetto termine espropriativo è stata la delibera della Giunta comunale n. 11 del 20 febbraio 2001, con la quale il Comune di Sarule, ben consapevole della scadenza del termine finale di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865, e rilevato che le opere erano state comunque realizzate, ha riapprovato il progetto relativo alla costruzione della palestra per cui è causa ai soli fini espropriativi.<br />	<br />
Tale atto di proroga, tuttavia, anche a prescindere da ogni altra valutazione in ordine alla legittimità della riapprovazione &#8211; ai soli fini della fissazione dei termini per l’espropriazione &#8211; del progetto di un’opera già interamente realizzata, è irrimediabilmente tardivo.<br />	<br />
Vige, infatti, pacificamente in materia il principio, secondo il quale: &#8220;Il prolungamento dell&#8217;efficacia di un termine presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, per cui i termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità dall&#8217;art. 13, l. n. 2359 del 1865 possono essere prorogati dall&#8217;Amministrazione al fine di prolungare l&#8217;efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stessa, a condizione che la proroga si perfezioni prima della scadenza del termine che si intende prorogare&#8221; (T. A. R. Campania Napoli, sez. V, 4 maggio 2010, n. 2509).<br />	<br />
Stabilito, pertanto, che la (prima) proroga del termine, per il completamento finale della procedura ablativa è intervenuta, &#8220;contra ius&#8221;, dopo la scadenza del termine, a tal scopo fissato dalla stessa amministrazione, ne deriva:<br /> <br />
1) che anche le successive proroghe, tutte parametrate sulla prima, non hanno di conseguenza potuto esercitare alcuna efficacia, al fine del prolungamento del termine per il compimento degli espropri;<br /> <br />
2) che, pertanto, l&#8217;irreversibile trasformazione del bene, in assenza di un valido decreto d&#8217;espropriazione (comunque viziato, &#8220;ab origine&#8221;, dalla rilevata scadenza dei termini), configura un fatto illecito, causativo di danno risarcibile, in favore dei ricorrenti (in applicazione del principio, affermato in giurisprudenza, secondo cui: &#8220;In caso di mancata proroga, la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l&#8217;inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità&#8221; T. A. R. Valle d&#8217;Aosta, sez. I, 13 novembre 2009, n. 93).<br />	<br />
Prima di passare oltre, va peraltro sgombrato il campo dal rilievo della mancata impugnazione, da parte dei ricorrenti, del primo dei predetti provvedimenti di proroga dei termini, emanati (illegittimamente, giusta quanto sopra rilevato) dall&#8217;Amministrazione.<br /> <br />
Ritiene, infatti, il Collegio che, a parte ogni questione in ordine alla loro concreta ed effettiva conoscenza da parte dei ricorrenti, sia da condividere l&#8217;argomento, ricavato dalla seguente massima: &#8220;I provvedimenti di proroga della vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e di urgenza delle opere emessi dopo la scadenza dei termini di vigenza sia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori originariamente adottata, sia dei termini di durata dell&#8217;occupazione del fondo, parimenti per la prima volta fissati, sono viziati da assoluta carenza di potere, con la conseguenza che gli stessi sono &#8220;ex se&#8221; insuscettibili di affievolire la posizione soggettiva del privato; è del tutto irrilevante l&#8217;omessa loro impugnazione nei termini decadenziali fissati in via generale dall&#8217;art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034” (T. A. R. Veneto, sez. I, 12 febbraio 2009, n. 347).<br /> <br />
Le conseguenze di quanto sopra esposto trovano pacifico riflesso nella giurisprudenza formatasi in materia: in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel sistema normativo di cui all&#8217;art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, il tardivo esercizio della facoltà di proroga del termine per il compimento dei lavori quando è scaduto quello iniziale determina l&#8217;illegittimità sia del relativo provvedimento sia del decreto di esproprio (cfr: Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. IV, n. 2140 del 3 maggio 2005 &#8211; Sez. IV).<br />	<br />
La declaratoria dell’illegittimità del decreto di esproprio comporta il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno sofferto a causa dell’illegittima occupazione dei propri terreni da parte dell’amministrazione comunale di Sarule.<br />
Cominciando, peraltro, dalla questione petitoria, non vi è dubbio che l’occupazione e la trasformazione del terreno in oggetto sia da considerare, allo stato attuale, sine titulo, in quanto la relativa procedura ablatoria non si è conclusa con la tempestiva adozione del decreto di esproprio; pertanto, l’occupazione e la trasformazione del fondo &#8211; comunque operata dall’amministrazione &#8211; si sostanzia in un’attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e, viceversa, fonte dell’obbligo per la pubblica amministrazione di restituire il bene e risarcire il proprietario interessato per il danno sofferto.<br />	<br />
Sul punto si fa riferimento alla condivisibile evoluzione giurisprudenziale &#8211; partita da numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prima e dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 poi &#8211; secondo cui non assume concreto rilievo, in punto di mezzi di tutela assicurati al proprietario danneggiato, la tradizionale distinzione tra occupazione espropriativa ed occupazione usurpativa, posto che in entrambi i casi il comportamento dell’Amministrazione assume i caratteri dell’illecito civile, con tutto ciò che ne consegue (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).<br /> <br />
Tale concetto è stato recentemente sviluppato dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 23 agosto 2012, n. 14609), secondo cui “l’occupazione “sine titulo” del fondo….non può comportare, soprattutto in assenza di una scelta abdicativa del proprietario…la perdita della proprietà del fondo da parte del soggetto che subisce l’occupazione, con la conseguenza che l’assenza dell’indefettibile presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, della pubblica utilità dell’opera comporta che il privato, durante l’illegittima occupazione, possa fruire dei rimedi reipersecutori a tutela della non perduta proprietà”.<br />	<br />
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha poi espressamente escluso che la domanda restitutoria possa trovare ostacolo negli artt. 2933, comma 2, e 2058, comma 2, del codice civile, in quanto: &#8211; l’art. 2933, comma 2, oltre che riferibile alle sole violazioni di “obblighi di non fare” (cioè alle cd. “manipolazioni del bene”) e non anche alle illecite occupazioni, é norma comunque eccezionale e come tale da interpretare in modo rigorosamente restrittivo, con esclusivo riferimento a beni realmente insostituibili e di eccezionale importanza per l’economia nazionale, con relativa prova a carico dell’Amministrazione resistente; &#8211; l’art. 2058, comma 2, quale disposizione che si ascrive alla disciplina del risarcimento del danno, non risulta applicabile alla tutela restitutoria dei diritti reali, che trova la propria speciale (ed autonoma) regolamentazione negli artt. 948 &#8211; 951 del codice civile.<br />	<br />
Pertanto l’unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione interessata, dello speciale “potere sanante” previsto dall’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2011, n. 2001 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), applicabile anche “a fatti anteriori” alla sua entrata in vigore in virtù dell’espressa previsione contenuta al comma 8 (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato n. 5844/2011); tuttavia, con specifico riferimento al caso ora all’attenzione del Collegio, il Comune di Sarule, non ha ritenuto di esercitare il potere previsto dalla nuova norma dianzi richiamata.<br />
Pertanto l’occupazione dei terreni per cui è causa da parte del Comune di Sarule non trova alcun fondamento giuridico e ciò comporta l’obbligo di restituzione, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente.<br />	<br />
Resta, comunque, impregiudicato il potere di quest’ultima di adottare il provvedimento di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, finalizzato all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni in oggetto alla mano pubblica; in questa ipotesi l’Amministrazione dovrà riconoscere ai ricorrenti, oltre al danno da mancato possesso del bene, anche il danno da perdita definitiva della proprietà.<br />	<br />
La domanda di risarcimento del danno, pertanto, va accolta limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dalla tutela restitutoria nei termini sopra descritti.<br />	<br />
A tal fine l’amministrazione, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, dovrà procedere prendendo, quale base di calcolo, il valore venale attribuibile ai terreni in oggetto dal momento dell’occupazione e sulla base di questo determinare anno per anno il valore dell’occupazione fino ad oggi, nella misura del 5% annuo (comma 2 art. 42 bis).<br />
Tale somma che dovrà essere poi essere maggiorata degli interessi legali dal momento della liquidazione fino al saldo.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />
Deve, infine, disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in quanto la condotta tenuta dall’Amministrazione &#8211; che ha mantenuto in essere l’illecita occupazione dei fondi altrui anche dopo la proposizione del ricorso in esame e persino dopo l’entrata in vigore dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 &#8211; è fonte di inutili ed ingiustificati esborsi per la finanza pubblica, chiamata a corrispondere al proprietario dei fondi occupati, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento degli stessi, una somma tanto maggiore quanto più a lungo nel tempo si è protratta l’illecita occupazione; per evitare questo effetto l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto, invece, scegliere in tempi rapidi tra la spontanea restituzione del fondo occupato al legittimo proprietario (che avrebbe consentito di evitare ulteriori danni da illecita occupazione) e, in alternativa, l’avvio del procedimento di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, ai fini di una motivata acquisizione dello stesso fondo alla mano pubblica.<br /><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b><br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Sarule a restituire ai ricorrenti i terreni in epigrafe indicati, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, nonché a corrispondere agli stessi ricorrenti la somma a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dei propri terreni durante il periodo di occupazione determinata secondo i criteri indicati in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data di liquidazione al saldo.<br />	<br />
Condanna il Comune di Sarule al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessive euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), compensandole nei confronti della Regione Sarda.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
<br />Il 30/01/2013</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-1-2013-n-74/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2013 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</a></p>
<p>Va sospeso, su ricorso di un concorrente non aggiudicatario, il provvedimento del Presidente di un Consorzio di miglioramento fondiario avente ad oggetto l&#8217;esito della gara ufficiosa, previo invito a presentare un’offerta, con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della l.p. n. 26 del 1993;dei lavori di rifacimento, risanamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-74/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su ricorso di un concorrente non aggiudicatario, il provvedimento del Presidente di un Consorzio di miglioramento fondiario avente ad oggetto l&#8217;esito della gara ufficiosa, previo invito a presentare un’offerta, con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della l.p. n. 26 del 1993;dei lavori di rifacimento, risanamento e costruzione di murature in zona agricola, Rilevato &#8211; che nella lettera d’invito era stato specificato che i lavori di gara erano classificati nella categoria prevalente OG3 (strade), per la classifica I, e che l’offerta vincitrice sarebbe stata quella che presentava il ribasso percentuale più elevato rispetto all’importo delle lavorazioni soggette a ribasso pari a 279.02,82 €; &#8211; che l’impresa aggiudicataria ha partecipato alla gara avvalendosi del requisito SOA di un’altra società, con un contratto di avvalimento che sarebbe indeterminato; &#8211; che la qualificazione SOA certifica la capacità tecnico-finanziaria di un’impresa per categoria di lavori da eseguire sulla base non solo di quelli già eseguiti ma anche della dimostrazione del possesso di requisiti di ordine sia generale che speciale, di capacità economica e finanziaria, tra cui sono comprese le referenze bancarie, la capacità organizzativa, la dotazione di attrezzature tecniche, l’organico medio annuo, la presenza di idonea direzione tecnica e altro (cfr. artt. 76 e ss. del D.P.R. n. 207 del 2010); &#8211; che, di conseguenza, l’impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata la propria attestazione SOA deve riguardare il complesso della qualificata organizzazione aziendale della prima di esse, comprensiva delle competenze e delle conoscenze delle risorse umane; &#8211; che, quanto alla vicenda di causa, si osserva che con il contratto versato in gara l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’aggiudicataria soli “macchinari e attrezzature” e “opere di scavi e movimento terra”; &#8211; che, di conseguenza, parrebbe fondata la dedotta insufficienza del contratto d’avvalimento prodotto dall’aggiudicataria; &#8211; che, per quanto riguarda il periculum in mora, appare sussistere il danno grave e irreparabile denunziato dalla ricorrente posto che essa che si è graduata in seconda posizione e che, in tal senso, l’interesse della stessa coincide con quello della Stazione appaltante a non esporsi a conseguenze risarcitorie qualora la presente impugnazione dovesse concludersi con l’esito auspicato da parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00074/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00127/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 127 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Costruzioni Comai S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini ed elettivamente domiciliata presso il loto studio in Trento, via Lunelli, n. 48	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio di Miglioramento Fondiario di Trebi Pozze – Cavedine</b>, non costituito in giudizio	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
&#8211; <b>Renzo Travaglia</b>, <b>Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Trebi Pozze</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
&#8211; <b>Costruzioni Dallapè S.r.l.</b>, non costituita in giudizio	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Presidente del Consorzio di miglioramento fondiario di Trebi Pozze di data 2.4.2012, ricevuto in data 6.4.2012, avente ad oggetto l&#8217;esito della gara per l&#8217;appalto mediante cottimo fiduciario dei lavori di rifacimento, risanamento e<br />
&#8211; del verbale n. 1 di gara informale, relativo alla seduta di gara del 30.3.2012, nel corso della quale è stata proclamata vincitrice l&#8217;impresa Costruzioni Dallapè;<br />	<br />
&#8211; della lettera d&#8217;invito di data 1.3.2012 nella parte in cui è stata inviata all&#8217;impresa Costruzioni Dallapè sebbene la stessa sia sprovvista della qualificazione SOA per la categoria di lavori OG3;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, nonché di eventuali atti ulteriori non noti, quali l&#8217;eventuale determinazzione di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto e del provvedimento, espresso o tacito, di 	</p>
<p>e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l&#8217;aggiudicataria Costruzioni Dallapè S.r.l., con espressa domanda di subentrare nello stesso ex art. 122 del c.p.a.;	</p>
<p>nonché per la condanna del Consorzio di miglioramento fondiario Trebi Pozze al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore dell&#8217;impresa Costruzioni Dallapè e conseguente aggiudicazione dei lavori all&#8217;impresa ricorrente, seconda classificata, ovvero, laddove impossibile in tutto o in parte, per equivalente monetario.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che per affidare i lavori di risanamento e di costruzione di murature in zone agricole il Consorzio di miglioramento fondiario di Trebi Pozze ha indetto una gara ufficiosa, previo invito a presentare un’offerta, con il sistema del cottimo ai sensi dell’<br />
&#8211; che nella lettera d’invito era stato specificato che i lavori di gara erano classificati nella categoria prevalente OG3 (strade), per la classifica I, e che l’offerta vincitrice sarebbe stata quella che presentava il ribasso percentuale più elevato risp<br />
&#8211; che la lettera d’invito è stata recapitata a 6 imprese di cui 1 non in possesso dell’attestazione SOA per la categoria richiesta;<br />	<br />
&#8211; che detta impresa ha partecipato alla gara avvalendosi del requisito SOA di un’altra società;<br />	<br />
&#8211; che la medesima ditta ha successivamente conseguito l’aggiudicazione mentre la ricorrente si è graduata in seconda posizione;<br />	<br />
&#8211; che quest’ultima ha quindi impugnato l’esito della gara deducendo:<br />	<br />
&#8212; per un profilo, che la controinteressata non avrebbe avuto titolo di essere invitata alla gara in questione non essendo essa “impresa idonea” in quanto sprovvista della qualificazione SOA per la categoria dei lavori da eseguire;<br />	<br />
&#8212; per altro profilo, l’indeterminatezza del contenuto del contratto di avvalimento presentato in gara;	</p>
<p>Considerato, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare, e impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio:<br />	<br />
&#8211; che il primo mezzo introdotto (circa il quale occorre definire la compatibilità del concetto di “impresa idonea” con l’istituto di fonte comunitaria e di portata generale dell’avvalimento) abbisogna di un’approfondita meditazione non consona alla presen<br />
&#8211; che, quanto all’ulteriore motivo introdotto, il Collegio rammenta che la qualificazione SOA certifica la capacità tecnico-finanziaria di un’impresa per categoria di lavori da eseguire sulla base non solo di quelli già eseguiti ma anche della dimostrazio<br />
&#8211; che, di conseguenza, l’impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata la propria attestazione SOA deve riguardare il complesso della qualificata organizzazione aziendale della prima di esse, comprensiva delle competenze e delle<br />
&#8211; che, quanto alla vicenda di causa, si osserva che con il contratto versato in gara l’impresa ausiliaria mette a disposizione della ditta Costruzioni Dallapè i soli “macchinari e attrezzature” e “opere di scavi e movimento terra”;<br />	<br />
&#8211; che, di conseguenza, parrebbe fondata la dedotta insufficienza del contratto d’avvalimento prodotto dall’aggiudicataria;	</p>
<p>Considerato, in definitiva:<br />	<br />
&#8211; che il ricorso appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris;<br />	<br />
&#8211; che, per quanto riguarda il periculum in mora, appare sussistere il danno grave e irreparabile denunziato dalla ricorrente posto che essa che si è graduata in seconda posizione e che, in tal senso, l’interesse della stessa coincide con quello della Staz	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
accoglie la suindicata domanda incidentale di misura cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 22 novembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2009 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-10-6-2009-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-10-6-2009-n-74/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2009 n.74</a></p>
<p>nel giudizio finalizzato all&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria è ravvisabile il pregiudizio grave ed irreparabile che impone, in sede cautelare, di inibire la stipula del contratto Va sospeso, inibendo la stipula del contratto, il provvedimento con il quale la commissione della gara indetta dall’Agenzia per il Diritto allo Studio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-10-6-2009-n-74/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2009 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>nel giudizio finalizzato all&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria è ravvisabile il pregiudizio grave ed irreparabile che impone, in sede cautelare, di inibire la stipula del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, inibendo la stipula del contratto, il provvedimento con il quale la commissione della gara indetta dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario aggiudica l’appalto in “Global Service” dei servizi di pulizia e manutenzione delle sedi ed uffici.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 246 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Societa&#8217; CFC Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Batino, Giuliana Vosa, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso l’avv. Annamaria Pacialeo in Perugia, Str. S. Pietrino,1/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Agenzia Per il Diritto Allo Studio Universitario dell&#8217;Umbria<i></b></i>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabrizio Figorilli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Bontempi n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Infatecno S.c.p.a.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Antonucci ed Elena Palange, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni, 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) del provvedimento con il quale la commissione della gara indetta dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria — ADISU &#8211; per l’aggiudicazione dell’appalto in “Global Service” dei servizi di pulizia e manutenzione delle sedi ed uffici ADISU in Perugia, ha riammesso alla gara il concorrente raggruppamento temporaneo tra le Società Infatecno S.c.p.a. &#8211; mandataria, Ecotecna &#8211; S.r.l.; Tecnomat S.r.l.; Capitolium S.n.c., precedentemente non ammesso;<br />	<br />
2) del provvedimento con il quale la gara sub 1) è stata aggiudicata provvisoriamente al concorrente raggruppamento temporaneo tra le Società lnfatecno S.c.p.a. &#8211; mandataria, Ecotecna S.r.l.; Tecnomat S.r.l.; Capitolium S.n.c. e dell’aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
3) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale tra cui la determinazione del Presidente della Commissione di gara di cui alla nota prot. 2008 &#8211; 0012925 del 2.12.2008..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per il Diritto Allo Studio Universitario dell&#8217;Umbria;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.T.I. Soc. Infatecno S.C.-S.P.A.- Ecotecna S.r.l.- Tecnomat S.r.l.- Capitolium S.n.c.;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che è ravvisabile il pregiudizio grave ed irreparabile, che impone, allo stato, salva ogni valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, di inibire la stipula del contratto;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie la domanda cautelare limitatamente all’inibizione della stipula del contratto.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/06/2009</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2008 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-10-2008-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-10-2008-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2008 n.74</a></p>
<p>Presidente Turco; Relatore Gianmario Palliggiano sull&#8217;interesse all&#8217;accesso ad atti e documenti relativi ad un rapporto contratto in corso tra amministrazione ed un terzo da parte di un estraneo a tale rapporto Accesso documentazione amministrativa – Contratto – Terzi &#8211; Interesse – Controversia giudiziaria &#8211; Diritto di difesa – Ammissibilità E’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-10-2008-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2008 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-10-2008-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2008 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Turco; Relatore Gianmario Palliggiano</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse all&#8217;accesso ad atti e documenti relativi ad un rapporto contratto in corso tra amministrazione ed un terzo da parte di un estraneo a tale rapporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso documentazione amministrativa – Contratto – Terzi &#8211; Interesse – Controversia giudiziaria  &#8211; Diritto di difesa – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ ammissibile e fondata la richiesta di accesso ad atti e documenti relativi ad un rapporto contratto in corso tra l’amministrazione resistente ed un terzo, qualora il richiedente, estraneo a tale rapporto sia tuttavia parte del precedente contratto risolto per presunti inadempimenti e per il quale ha instaurato controversie giudiziarie, essendovi un suo interesse, giuridicamente qualificato, a verificare eventuali corrispondenze tra i lavori che il terzo deve eseguire e quelli previsti nel precedente contratto, atteso che la conoscenza di questi elementi può essere rilevante per la migliore tutela delle proprie ragioni nelle pendenti controversie giudiziarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 28 del 2008, proposto da:<br />
<b>impresa Carniello Ruggero &#038; C. s.r.l.</b> (di seguito Carniello),con sede in Sacile (PN), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, geom. Remo Carniello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Carniello e Daniele Parini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Aosta, via B. Festaz n. 79; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Regione Autonoma Valle D&#8217;Aosta (R.A.V.A.)<i></b></i>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dalle dott.sse Stefania Fanizzi e Silvia Menzio, ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 3, della legge 21.7.2000, n. 205 ed elettivamente domiciliata presso il Dipartimento Legislativo e Legale della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in Aosta, piazza Deffeyes n. 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Associazione Temporanea tra le Imprese Essedi S.a.s. di Sorace G.&#038; C. e G.R. Impianti S.r.l.<i></b></i>, non costituitasi in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento prot. n. 6506 del 20.3.2008 della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta recante il diniego di accesso ai documenti a fronte dell&#8217;istanza prodotta dalla ditta ricorrente il 29.1.2008.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Vista l’ordinanza n. 7 del 14.5.2008.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore alla camera di consiglio del 9.7.2008 il referendario Gianmario Palliggiano ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
L’impresa ricorrente Carniello è risultata aggiudicataria, a seguito di gara pubblica indetta dalla R.A.V.A., della ristrutturazione di locali da destinare a sede dell’archivio storico regionale.<br />
In corso di esecuzione del relativo contratto la regione, con relazione del 5.12.2001 redatta ai sensi dell’art. 27 r.d. 25.5.1895 n. 3560, ha contestato alla ricorrente la grave negligenza, la violazione dei patti e l’imperizia per asserita mancata esecuzione di determinate opere.<br />
Sulla base dei contestati inadempimenti, in applicazione dell’art. 340 L. 23.3.1865 n. 2248 all. F), la regione ha risolto il contratto con delibera n. 476 del 18.2.2002, escutendo la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’appalto ed inibendo a tempo indeterminato la partecipazione della ricorrente alle gare d’appalto indette dalla regione medesima.<br />
In seguito, le opere in origine appaltate alla ricorrente sono state affidate dalla R.A.V.A. all’Associazione temporanea d’imprese Essedi s.a.s. di Sorace G. &#038; C. (mandataria) e G.R. Impianti s.r.l. (mandante) (di seguito ATI Essedi e Impianti).<br />
Il 23.1.2008 l’impresa Carniello ha richiesto alla Regione il rilascio, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, di copia dei seguenti atti e documenti:<br />
1. contabilità dei lavori eseguiti dall’ATI Essedi e Impianti (registro di contabilità, libretti delle misure e S.A.L. emessi alla data della richiesta)<br />
2. crono programma dei lavori allegato al contratto.<br />
3. piano di sicurezza allegato al contratto ex art. 31 legge n. 109/1994 ed art. 33 L. r. Valle d’Aosta n. 12/1996.<br />
In risposta, la Regione con nota prot. n. 5250/OP del 5.3.2008 ha chiesto ulteriori dati alla ricorrente la quale ha a sua volta risposto con lettera dell’11.3.2008. <br />
La Regione con nota prot. n. 6506/08 del 20.3.2008, pervenuta il 26.3.2008, ha comunicato il proprio rifiuto all’accesso agli atti motivandolo con la carenza d’interesse non avendo l’impresa ricorrente potuto partecipare alla gara per l’affidamento del nuovo appalto di lavori.<br />
Avverso il diniego di accesso l’impresa Carniello ha presentato l’odierno ricorso, notificato il 22 aprile 2008 e depositato il 28 successivo.<br />
Ha censurato la violazione dell’art. 22 L. 241/1990, ritenendo sussistere il proprio interesse diretto ed attuale all’accesso, considerata la pendenza di due giudizi promossi contro la Regione, il primo avanti alla Corte d’Appello di Roma (R.G. n. 7037/2004), il secondo avanti questo TAR n. 5/2003.<br />
In qualità di originaria appaltatrice dei lavori, la ricorrente sostiene di avere diritto a raccogliere i documenti della fase esecutiva proprio al fine di accertare la corrispondenza o meno tra i lavori eseguiti e quelli previsti in origine nel contratto da essa stipulato, ciò al fine di tutelare anche in sede giudiziaria le proprie ragioni e così poter accertare l’illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla Regione.<br />
Ha chiesto pertanto disporsi l’accesso agli atti sopra indicati, dichiarando l’illegittimità del diniego opposto dalla RAVA.<br />
La Regione si è costituita in giudizio ed ha presentato memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata. In subordine l’infondatezza per mancanza d’interesse in merito all’acquisizione della documentazione richiesta.<br />
Alla camera di consiglio del 14.5.2008, riconosciuto l’errore scusabile della ricorrente per omessa notificata del ricorso alla controinteressata ATI Essedi e Impianti, il Collegio ha disposto, con ordinanza n. 7/2008, l’integrazione del contraddittorio in favore di quest’ultima.<br />
A tale ordinanza ha ottemperato l a ricorrente con atto notificato alla controinteressata il 5.6.2008 e depositato l’11 successivo. <br />
Alla camera di consiglio del 9.7.2008 la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.- La controversia ha ad oggetto il diniego di accesso richiesto dall’impresa Carniello ai documenti relativi al contratto di appalto che la Regione Valle d’Aosta ha stipulato con l’ATI Essedi e Impianti.<br />
La Regione ritiene di potere negare l’accesso per insussistenza in capo alla ricorrente di un interesse diretto, attuale e concreto a conoscere i documenti richiesti, atteso che questi ultimi attengono ad un rapporto contrattuale, peraltro non ancora concluso, con un soggetto terzo ed al quale la richiedente sarebbe estranea.<br />
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.<br />
2.- La ricorrente non ha potuto partecipare alla gara svoltasi nel 2004 per effetto della delibera n. 476 del 18.2.2002 con la quale la Regione ha disposto la sua esclusione dagli appalti di lavori pubblici regionali. Questa circostanza non è tuttavia da sola sufficiente a rendere vacillante la consistenza dell’interesse al ricorso il quale, ad avviso del Collegio, permane concreto ed attuale.<br />
In questo caso, infatti, l’interesse è immanente risultando pendenti nei confronti della Regione due controversie giudiziarie attinenti all’illegittimità della risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento danni: la prima, instaurata davanti alla Corte di appello di Roma (R.G. n. 7037/2004), ha ad oggetto il lodo pronunciato nell’ambito della controversia civile conseguente alla notifica della domanda di arbitrato del 23.10.2001; la seconda, incardinata davanti a questo Tar (R.G. n. 5/2003), riguarda la richiesta di annullamento della delibera n. 476/2002 per negligenza e grave contravvenzione ai patti contrattuali; giudizio quest’ultimo sospeso ex art. 295 c.p., con ordinanza del 13.2.2008, fino alla pregiudiziale decisione della Corte d’appello. <br />
La circostanza che la ricorrente sia l’originaria appaltatrice dei lavori e che la risoluzione del rapporto ha generato un contenzioso, produce il sorgere di un diritto di accesso ai documenti relativi alla fase esecutiva del nuovo rapporto contrattuale proprio perché vi è un interesse giuridicamente qualificato a verificare eventuali corrispondenze tra i lavori eseguiti e quelli previsti nell’originario contratto. Solo la conoscenza di tali documenti può mettere in condizioni la ricorrente di agire per la piena tutela delle proprie ragioni nelle pendenti controversie giudiziarie (ex multis, Cons. St., sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2975). <br />
Trattasi pertanto di fattispecie che rientra nelle previsioni di cui all’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, secondo cui dev’essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. <br />
Per l’aspetto formale, la ricorrente ha rispettato la procedura ed i termini previsti dall’art. 25 della l. 241/1990.<br />
La ricorrente ha quindi diritto a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:<br />
1-. Consistenza e tipo di opere di fondazione e sottofondazioni realizzate dall’ATI subentrata, ciò al fine di verificare eventuali analogie o identità rispetto a quelle previste nel precedente appalto di lavori affidati all’impresa Carniello ed in seguito stralciate dalla R.A.V.A. con perizia di variante.<br />
2. Modalità esecutive delle opere relative al nuovo appalto, sempre al fine di una verifica della loro caratteristiche in relazione a quelle previste nell’appalto dell’impresa Carniello.<br />
3. Sequenza esecutiva delle opere di sottomurazione, fondazione e scavi con relative misure di prevenzione infortuni programmate nei piani di sicurezza, per verificare se siano identiche a quelle previste nel crono programma e nel piano di sicurezza dei lavori appaltati in origine all’impresa ricorrente.<br />
All’accoglimento consegue l’obbligo a carico della Regione Valle d’Aosta di garantire alla ricorrente Carniello l’accesso ai documenti di cui sopra, tramite visione ed estrazione di copia.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso n. 28/2008 R.G. in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla Regione Valle d’Aosta, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza, di consentire alla ricorrente, Impresa Carniello Ruggero &#038; C. s.r.l. di prendere visione e di estrarre copia degli atti e documenti indicati in motivazione.<br />
Condanna la regione Valle d’Aosta al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre Iva e Cpa come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 9.7.2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere<br />
Gianmario Palliggiano, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/10/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-10-2008-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2008 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2008 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-1-2008-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.FF. Vigotti – Est. Correale Perol (avv. Mazza) c. ATC di Vercelli (avv. Scaparone) e c. Regione Piemonte, Studio Tecnico Ing. Isola la Commissione di gara non può introdurre criteri di aggiudicazione ma soltanto sottovoci rispetto a quelle principali 1. – Contratti p.a. – Gara – Commissione di gara –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF. Vigotti – Est. Correale<br /> Perol (avv. Mazza) c. ATC di Vercelli (avv. Scaparone) e c. <br /> Regione Piemonte, Studio Tecnico Ing. Isola</span></p>
<hr />
<p>la Commissione di gara non può introdurre criteri di aggiudicazione ma soltanto sottovoci rispetto a quelle principali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Gara – Commissione di gara – Individuazione criteri – Limiti</p>
<p>2. &#8211; Contratti p.a. – Gara – Commissione – Sottocriteri – Momento di individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La Commissione di gara in sede di individuazione di sottocriteri non può introdurre nuovi ed ulteriori punteggi in base a nuovi requisiti, ma soltanto specificare la ripartizione del punteggio già fissata nella lex specialis attraverso la previsione di sottovoci rispetto a quelle principali.</p>
<p>2. – La commissione non può individuare come requisito cui attribuire un punteggio la produzione del certificato ISO 9001 se non previsto nelle lex specialis, soprattutto dopo avere aperto le buste contenenti la documentazione di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.74</a></p>
<p>Pres. P. Turco; Est. M. FilippiA. R. (avv. A. Murino) c. REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA (Avv. dist. St.) sulla conformità a costituzione della disciplina regolamentare che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti di soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali Circolazione stradale &#8211; Nuovo codice della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco; Est. M. Filippi<br />A. R. (avv. A. Murino) c. REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla conformità a costituzione della disciplina regolamentare che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti di soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale &#8211; Nuovo codice della strada &#8211; Artt. 120 e 130 D.Lgs. 285/1992 &#8211; Revoca automatica della patente di guida – Nei confronti di soggetti sottoposti a misure di scurezza personali.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali, nel testo risultante dalla «delegificazione» operata dall&#8217;art. 5 D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali, non contrasta né con l’art. 3 della Costituzione, dal momento che la norma con apprezzamento tutt’altro che irragionevole, muove dall’implicito presupposto che uno stato di pericolosità sociale attuale &#8211; accertato in sede di applicazione, o, come nella specie, di proroga di una misura di sicurezza personale &#8211; esclude la sussistenza di quei requisiti di stabilità e di equilibrio psico-fisico, dal legislatore ritenuti necessari ai fini dell’abilitazione alla guida di veicoli. La norma regolamentare dell’art. 5, D.P.R. n. 575/1994 non contrasta neppure con le norme costituzionali che tutelano il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione), in quanto l’interesse alla tutela di tale diritto – nel necessario bilanciamento con gli altri valori costituzionali – è certamente cedevole rispetto al contrapposto interesse alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano specifici precedenti in termini in questa Rivista.<br />
La Corte Costituzionale (ordinanza, 1 dicembre 2006, n. 401) ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma di cui in massima, rilevando che il sindacato invocato dal giudice a quo “ha per oggetto una norma di natura regolamentare, il cui esame è precluso perché eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all&#8217;esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge.”.<br />
Il Collegio aostano valuta la conformità a costituzione del regolamento in vista dell’eventuale disapplicazione ai limitati fini del gravame pendente dinanzi a sé: “Vero è che – proprio perché si tratta di norma di natura regolamentare – la mancata impugnazione della disposizione non impedisce a questo Collegio l’esercizio del potere di disapplicazione, intendendo le censure, anche in virtù del principio di conservazione, rivolte a scrutinare l’atto normativo secondario.”.<br />
In tema, si veda CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 18 ottobre 2000 n. 427, in questa Rivista, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all&#8217;art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla conformità a costituzione della disciplina regolamentare che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti di soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 96 del 2006, proposto da:<br />
<b>A.	R.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adele Murino, presso il cui studio, in Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 13, ha eletto domicilio; 																																																																																												</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza in data 9 ottobre 2006 prot. n. 19386/1/SP Prart. n. 33/06/Sp con cui il Presidente della Regione Valle d’Aosta ha disposto la revoca della patente di guida n. AO5052989J, categoria B, intestata al ricorrente;<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 aprile 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. – Il signor A. R. impugna l’ordinanza 9 ottobre 2006 prot. n. 19386/1/SP Prart. n. 33/06/Sp con cui il Presidente della Regione Valle d’Aosta – nell’esercizio delle sue attribuzioni prefettizie &#8211; ha disposto la revoca della patente di guida (n. AO5052989J categoria B) rilasciata al ricorrente in data 2 novembre 2005.<br />
La Regione Valle d’Aosta, costituitasi in giudizio, contesta la fondatezza delle censure formulate con il ricorso.<br />
Con ordinanza n. 75 del 20 dicembre 2006 questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />
All’udienza del 19 aprile 2007 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.</p>
<p>2. – L’ordinanza di revoca della patente – adottata ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) &#8211; è motivata con riguardo alla circostanza, comunicata all’Amministrazione regionale dalla Questura di Aosta, che a carico del ricorrente “è stata disposta, in data 05.04.2006, la proroga per un ulteriore anno della misura di sicurezza della liberta vigilata con termine il 04.04.2007, già stabilita in forza del provvedimento n. 94/05 R. Ord., in esecuzione del provvedimento n. 34/06 R. Ord. N. 8/05 R.S.M., adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Novara”.<br />
Come risulta dalla documentazione agli atti, con sentenza in data 9 novembre 2004, il G.I.P. del Tribunale di Aosta, assolvendo il ricorrente – per difetto della capacità di intendere e di volere &#8211; dal reato a lui ascritto (il tentato omicidio della madre), ha contestualmente disposto l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.<br />
Risulta inoltre che, in data 16 maggio 2005, il Magistrato di Sorveglianza &#8211; in sede di riesame della pericolosità sociale del ricorrente &#8211; ha confermato il provvedimento di applicazione della libertà vigilata, per la durata di due anni a decorrere dal momento della prima applicazione. <br />
Risulta ancora che, in data 27 marzo 2006, lo stesso Magistrato &#8211; pur prendendo atto delle valutazioni positive espresse dal medico responsabile della comunità terapeutica presso la quale veniva eseguita la misura di sicurezza &#8211; ha ritenuto “non cessata allo stato degli atti la pericolosità sociale” del ricorrente.</p>
<p>2.a – Con un’unica sostanziale censura si lamenta il contrasto dell’art. 120 del Codice della Strada con i principi costituzionali stabiliti dagli articoli 3, 4, 35, 76 della Costituzione.<br />
La censura non è fondata.<br />
Va subito rilevato che la medesima questione – sollevata con riferimento agli stessi articoli della Costituzione &#8211; è stata ritenuta manifestamente inammissibile: la Corte Costituzionale ha infatti affermato che– “ha per oggetto una norma di natura regolamentare, il cui esame è precluso perché eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all&#8217;esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge” (Corte costituzionale, 1 dicembre 2006 , n. 401).<br />
Vero è che – proprio perché si tratta di norma di natura regolamentare – la mancata impugnazione della disposizione non impedisce a questo Collegio l’esercizio del potere di disapplicazione, intendendo le censure, anche in virtù del principio di conservazione, rivolte a scrutinare l’atto normativo secondario.<br />
Va però rilevato che il dedotto contrasto con le disposizioni costituzionali richiamate non sussiste.<br />
Sotto un primo profilo si lamenta la violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché “la scelta legislativa della revoca obbligatoria ed indiscriminata appare eccessiva e sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini della tutela delle ragioni di sicurezza, la sola misura presupposta”.<br />
Sul punto si osserva che la disposizione all’esame (che detta, come si legge nel titoletto, i “requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida”) muove dall’implicito presupposto che uno stato di pericolosità sociale attuale &#8211; accertato in sede di applicazione, o, come nella specie, di proroga di una misura di sicurezza personale &#8211; esclude la sussistenza di quei requisiti di stabilità e di equilibrio psico-fisico, dal legislatore ritenuti necessari ai fini dell’abilitazione alla guida di veicoli. Una tale valutazione, ad avviso del Collegio, è tutt’altro che irragionevole.  <br />
Quanto al lamentato contrasto con le norme costituzionali che tutelano il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione), è sufficiente il rilievo che l’interesse alla tutela di tale diritto – nel necessario bilanciamento con gli altri valori costituzionali – è certamente cedevole rispetto al contrapposto interesse alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. <br />
E’ invece inconferente &#8211; considerata la natura regolamentare dell’art. 120 &#8211; il richiamo all’art. 76 della Costituzione che detta principi in ordine alla delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa.<br />
3. – Il ricorso va dunque respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/1/2005 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2005-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2005-n-74/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2005-n-74/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/1/2005 n.74</a></p>
<p>Va sospesa l’aggiudicazione di una gara per servizio di vigilanza annuale presso una sede Inail, su richiesta di un concorrente che ripone ragionevole affidamento sulla necessità di indicare un prezzo arrotondato con tre decimali, modalita’ richiesta con una prima lettera ma non in una seconda lettera di invito. (G.S.) vedi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2005-n-74/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/1/2005 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione di una gara per servizio di vigilanza annuale presso una sede  Inail, su richiesta di un concorrente che ripone ragionevole affidamento sulla necessità di indicare un prezzo arrotondato con tre decimali, modalita’  richiesta  con una prima  lettera ma non in una seconda lettera di invito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11097/g">Ordinanza sospensiva del 13 novembre 2007 n. 5969</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11109/g">Ordinanza sospensiva del 1 aprile 2005 n. 1666</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 74/05<br />
Registro Generale: 18/2005<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI  Presidente<br />ETTORE MANCA Ref.<br />CARLO DIBELLO  Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 26 Gennaio 2005<br />
Visto il ricorso 18/2005  proposto da:<br />
<b>IVRI SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:DE MARCO NICOLO&#8217;con domicilio eletto in LECCEVIA SCHIPA, 35pressoPONZO DANIELA ANNA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUTO NAZ. ASSICURAZ. INFORTUNI LAVORATORI &#8211; I.N.A.I.L., </b>n.c.;<br />
e nei confronti di<br /><b>SICURPOL BRINDISI SRL</b> rappresentato e difeso da:FAGGIANO GIOVANNIcon domicilio eletto in LECCEVIA F.SCO RUBICHI 23presso SEGRETERIA TAR<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del verbale di aggiudicazione del 13.12.2004 relativo all’affidamento del Servizio di Vigilanza preso lo stabile INAIL di Brindisi, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, con particolare riferimento ad aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio, se intervenuti;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SICURPOL BRINDISI SRL<br />
Udito il relatore Ref. CARLO DIBELLO  e uditi altresì per le parti l’Avv. Ponzo, in sostituzione dell’Avv. De Marco, e l’Avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. Faggiano;</p>
<p>considerato che la disciplina relativa alle modalità di conversione della moneta nazionale nella moneta unica europea prevede  l’indicazione, dopo la virgola, di due sole cifre decimali;<br />
Considerato che il ricorso appare fondato con riguardo alla necessità che le ditte interessate all’aggiudicazione del servizio di vigilanza offrissero un prezzo arrotondato al centesimo di euro,  e non già senza arrotondamenti e  con tre cifre  decimali;<br />
Considerato che la stessa stazione appaltante, adeguandosi alle modalità legali di conversione della moneta nazionale in euro previste da fonti sovranazionali (vedi Reg CE 974/98, 1103/97), non  fa più riferimento, nell’ambito della lettera invito, alla necessità che il prezzo venga indicato senza arrotondamenti, con tre cifre decimali;<br />
considerata, altresì, la sussistenza di un ragionevole affidamento, da parte della ricorrente, sulla necessità di indicare un prezzo arrotondato al centesimo di euro;  ritenuta la sussistenza del periculum, dato che la ricorrente vede irreparabilmente pregiudicato, in difetto di intervento cautelare, la possibilità di un sorteggio che includa le ditte presentatrici di un’offerta regolare a termini di bando di gara;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie (Ricorso numero 18/2005) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’aggiudicazione del servizio di vigilanza in favore della Sicurpol Brindisi s.r.l..</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 26 Gennaio 2005<br />
Aldo RAVALLI – Presidente<br />
Carlo DIBELLO – Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 26 gennaio 2005</p>
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