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	<title>7392 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7392 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a></p>
<p>Paola Larosa Rel; PARTI:omissis rapp.ti dagli avv. Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini c. Casa di cura [&#038;] rapp.ta dagli avv. Patrizia Crudetti e Giorgia Regoli Danno morale e danno biologico -giurisprudenza di legittimità  &#8211; codice delle assicurazioni private &#8211; microlesioni &#8211; presupposti della personalizzazione &#8211; errata applicazione. Nella liquidazione del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paola Larosa Rel; PARTI:omissis rapp.ti dagli avv. Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini c. Casa di cura [&#038;] rapp.ta dagli avv. Patrizia Crudetti e Giorgia Regoli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Danno morale e danno biologico -giurisprudenza di legittimità  &#8211; codice delle assicurazioni private &#8211; microlesioni &#8211; presupposti della personalizzazione &#8211; errata applicazione.</strong></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nella liquidazione del danno non patrimoniale è necessario garantire un risarcimento integrale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d&#8217;animo): e    infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito -senza negare l&#8217;esistenza dei danni tradizionalmente definiti &#8220;per comodita    di sintesi&#8221; biologico, morale ed esistenziale- che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non puo    procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che &#8220;il giudice dovra    qualora di avvalga delle note tabelle&#8221;(intendendosi quelle giurisprudenziali), &#8220;procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza&#8221;. Si ritiene quindi equo maggiorare il danno biologico complessivo tenuto conto che il danno morale e    incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell&#8217; art. 2059 c.c. (integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute ed in considerazione della eta    del neonato).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nella causa civile iscritta al n. 19984/2015 R.G.A.C., trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 1.10.2019, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c., per comparse conclusionali e memorie di replica, promossa<br /> DA<br /> omissis e omissis, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul figlio minore omissis, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;avv. Mezzasalma, sito in Roma Via Lucrezio Caro n. 50, giusta procura a margine dell&#8217;atto di citazione;<br /> ATTORI<br /> CONTRO<br /> CASA DI CURA omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Patrizia Crudetti e dall&#8217;avv. Giorgia Regoli, presso il cui studio in Roma, Piazza Borghese 3, e    elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;<br /> CONVENUTA<br /> OGGETTO: risarcimento danni da responsabilita    professionale.<br /> CONCLUSIONI: come da verbale d&#8217;udienza del 1.10.2019, da qui intendersi richiamate ed integralmente trascritte.<br /> RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE<br /> Con atto di citazione ritualmente notificato <em>omissis e omissis</em>, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul minore <em>omissis</em>, hanno evocato in giudizio avanti all&#8217;intestato Tribunale la Casa di Cura Citta    di Roma, deducendo che in data 14.11.2013, dopo esser stata li    ricoverata per un parto naturale, l&#8217;equipe medica della struttura avrebbe erroneamente eseguito la procedura di fuoriuscita del minore, cagionando a quest&#8217;ultimo la frattura dell&#8217;omero sinistro e la paralisi del plesso brachiale sinistro. Tali lesioni conseguenti all&#8217;imperizia medica avrebbero reso necessario il trasferimento del minore in ambulanza presso l&#8217;Ospedale Pediatrico Bambin Gesu   , dal quale sarebbe stato dimesso il 19.11.2013. Hanno domandato la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali &#8211; biologico e morale &#8211; cagionati al minore al momento della nascita, quantificati in euro 30.841,35 oltre agli interessi compensativi da lucro cessante e rivalutazione monetaria.<br /> Si e    costituita in giudizio la Casa di Cura Citta    di Roma S.p.A. eccependo, in via preliminare, la nullita    e/o inammissibilita    della domanda per genericita    ed indeterminatezza in ordine alla condotta inadempiente della convenuta, nonche  al danno riportato dal minore. Nel merito la struttura ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in punto di danno-conseguenza, atteso che la condotta dei sanitari non avrebbe cagionato una lesione del plesso brachiale sinistro e che la frattura dell&#8217;omero sinistro non avrebbe ingenerato postumi invalidanti per il minore. La struttura ha contestato la richiesta risarcitoria anche in relazione alle ulteriori voci di danno per insussistenza di prove a sostegno.<br /> In secondo luogo e    stata dedotta l&#8217;infondatezza della domanda in merito all&#8217;inadempimento dei sanitari, in quanto la frattura dell&#8217;omero deriverebbe da una complicanza imprevedibile del parto naturale, ossia la distocia di spalla, che i sanitari avrebbero immediatamente e correttamente diagnosticato, oltre che correttamente gestito eseguendo con perizia le manovre ostetriche indicate dalle linee guida, bendando correttamente il braccio del piccolo <em>omissis</em> e trasferendolo all&#8217;Ospedale Bambino Gesu   .<br /> Rigettata per infondatezza l&#8217;eccezione di nullita    dell&#8217;atto di citazione, la causa e    stata istruita con l&#8217;acquisizione di documenti ed una consulenza medico-legale ed e    stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 1.10.2019, con concessione dei termini ai sensi dell&#8217;art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;istruttoria la domanda attorea deve essere accolta, nei limiti di seguito esposti.<br /> In primo luogo, occorre chiarire i principi applicabili al caso di specie. Con il decreto Balduzzi (D.L. 158/2012), entrato in vigore il 1.1.2013, all&#8217;art. 3 e    stato stabilito che &#8220;il sanitario che, nello svolgimento della propria attivita    si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita    scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, ma rimane fermo l&#8217;obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c.&#8221;. Nel caso di specie, occorso il 14.11.2013, in ossequio all&#8217;art. 11 preleggi non trova applicazione la successiva riforma L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimita    (Cass., Sez. III, 11.11.2019, n. 28994). Ne consegue che la presente vertenza deve essere decisa facendo applicazione del quadro normativo vigente all&#8217;epoca dei fatti per come modificato dal decreto Balduzzi.<br /> Nondimeno, le citate novelle non hanno inciso sulla qualificazione contrattuale della responsabilita    della struttura sanitaria che e    tenuta a rispondere dei danni arrecati da inadempimento per fatto proprio ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c. ovvero per fatto altrui ai sensi dell&#8217;art. 1228 c.c. ove i danni siano conseguenti alla condotta colposa dei sanitari di cui la struttura si avvale per l&#8217;esecuzione della prestazione sanitaria.<br /> E&#8217; pacifico in giurisprudenza che al momento del ricovero ospedaliero il paziente stipuli per <em>facta concludentia</em> un contratto atipico di &#8220;spedalita   &#8221; con la struttura, in base al quale la stessa e    tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce in quella prettamente sanitaria, ma comprende la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, di medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie, nonche  di quelle <em>latu sensu</em> alberghiere.<br /> Nel caso di specie gli attori hanno dedotto la responsabilita    della casa di cura ai sensi dell&#8217;art. 1228 c.c. per inadempimento della prestazione sanitaria, in quanto asseritamente eseguita con imperizia.<br /> Si ricorda che la prestazione sanitaria e    ancora oggi qualificata come obbligazione di mezzi, che ha ad oggetto un comportamento diligente ed esperto mediante l&#8217;impiego di mezzi idonei ad un certo risultato, ma non ha ad oggetto la realizzazione del risultato. Ne consegue che il parametro identificativo di un inesatto adempimento e    la diligenza qualificata imposta al professionista dall&#8217;art. 1176, comma 2, c.c., tenuto conto delle specifiche competenze e l&#8217;area di attivita    in cui opera.<br /> In merito alla distribuzione dell&#8217;onere probatorio, si rammenta che incombe sul danneggiato dimostrare il titolo a base della domanda, i danni lamentati ed il nesso causale tra questi ultimi e l&#8217;inadempimento dei sanitari che deve essere specificamente allegato. Ove sia stato assolto tale onere, spetta alla struttura sanitaria dimostrare l&#8217;esatto adempimento ovvero che l&#8217;impossibilita    della prestazione e    dovuta a casa non imputabile, ossia ad &#8220;un impedimento imprevedibile e inevitabile con la ordinaria diligenza&#8221; (Cass., Sez. III, 11.11.2019, 28989). Inoltre, &#8220;la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta    non vale come criterio di ripartizione dell&#8217;onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando al sanitario la prova della particolare difficolta    della prestazione, in conformita    con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l&#8217;ordinamento e    informato&#8221; (Cass., sez. III, 29. 4.2015, n.8690).<br /> Nel caso di specie gli attori hanno dedotto l&#8217;imperita esecuzione delle manovre ostetriche per l&#8217;espulsione del feto, rese necessarie da una imprevedibile distocia di spalla occorsa durante il parto eseguito per le vie naturali, mentre secondo la prospettazione avversaria la condotta sanitaria sarebbe stata conforme alle linee guida.<br /> Sul punto devono essere condivise le considerazioni del CTU, dott. Marconi, in quanto sorrette da un ragionamento logico frutto di un congruo approfondimento del caso clinico e della documentazione sanitaria in atti. Segnatamente la CTU ha valutato la correttezza e tempestivita    della diagnosi di sopravvenuta distocia di spalla compiuta dai sanitari, che &#8220;non poteva essere prevista, ne  prevenuta. Cio    in accordo anche con i riferimenti scientifici accreditati. La tempestivita    della diagnosi e l&#8217;applicazione di trattamenti previsti, ovvero specifiche manovre ostetriche prescritte per il caso, hanno impedito il verificarsi di esiti estremamente gravi e notevolmente piu    probabili, (paralisi del plesso brachiale, asfissia, esiti neurologici), altamente possibili e frequenti in questi casi, come discusso in precedenza&#8221; (pag. 23 della CTU). Il CTU ha poi rilevato che &#8220;Nel corso delle procedure d&#8217;emergenza, previste per il superamento della distocia di spalla, l&#8217;esecuzione di piu    manovre con grado di complessita    progressivo , gravate da notevoli difficolta    esecutive, ha comportato la necessita    di agire sull&#8217;arto superiore sinistro del neonato , provocando una frattura dell&#8217;omero sinistro , che sebbene indirettamente utile per la risoluzione delle difficolta    di estrazione e per la prevenzione di danni maggiori, costituisce un danno iatrogeno involontario, correlato con l&#8217;esecuzione parzialmente irregolare della manovra stessa&#8221;, precisando come &#8220;La frattura dell&#8217;omero sinistro costituisce l&#8217;esito di un difetto nell&#8217;esecuzione della manovra di estrazione-abbassamento dell&#8217;arto in questione, di per se corretta sul piano dell&#8217;indicazione ostetrica&#8221; e come &#8221; La frattura dell&#8217;omero, relativa al braccio a presentazione posteriore nel parto, rappresenta un danno non frequente ma ben noto , nell&#8217;esecuzione delle manovre ostetriche di risoluzione della distocia di spalla. L&#8217;esecuzione delle manovre suddette, seppur in condizioni imprevedibili d&#8217;emergenza, effettuate nella pratica clinica con una frequenza rara, visto anche il rischio di concomitanti danni molto piu    gravi, ha comunque prodotto la condizione traumatica fratturativa dell&#8217;arto&#8221; ( pagg.23-24 della CTU).<br /> Il CTU ha quindi rilevato, a seguito dell&#8217;esame obiettivo, in merito agli esiti permanenti, che &#8220;Le conseguenze in questione sono esclusivamente anatomiche, senza, gia    attualmente, difetti funzionali rilevabili, di tipo articolare, di spalla e gomito, con progressive ulteriori modificazioni migliorative nel corso del tempo , stante il futuro rimaneggiamento osseo connesso con lo sviluppo somatico senza, prevedibilmente, piu    alcuna successiva identificabilita    della rima di frattura diafisaria&#8221; ( pag.25 della CTU) ed ha indicato la presenza di postumi permanenti in misura pari al 2% e di un periodo di invalidita    temporanea assoluta pari a giorni 40. Nella risposta alle note critiche del CTP di parte attrice, volte a contestare la Â valutazione in termini percentuali dei postumi permanenti riscontrati, il CTU ha ribadito quanto segue: &#8221; viene precisato che la rivalutazione del danno , richiesta dal CT di parte attrice, in relazione agli orientamenti contenuti nella citata tabella delle menomazioni all&#8217;integrita    psicofisica dell&#8217;11/09/2003, non appare accettabile nella valutazione di un esito in un&#8217;eta    , come in questo caso infantile, senza ripercussioni funzionali previste appunto nella quantificazione tabellare citata, con un danno esclusivamente anatomico, suscettibile di verosimile riassorbimento con i fisiologici processi d&#8217;accrescimento e sviluppo osseo&#8221;.<br /> Appare pertanto fondata la domanda di accertamento della responsabilita    della struttura sanitaria convenuta, dal momento che, secondo quanto rappresentato dal CTU, pur apparendo la manovra applicata dai sanitari sull&#8217;arto del neonato indicata e necessaria al fine di consentire l&#8217;espletamento del parto, la stessa e    stata eseguita in maniera parzialmente scorretta, e da tale non corretta esecuzione e    derivato un danno biologico permanente.<br /> Per la liquidazione del danno biologico, va richiamato il D.L. 13.9.2012, convertito con la L. n. 189/12, il cui art. 3 introduce una disposizione innovativa in materia di liquidazione del danno per accertata responsabilita    professionale medica, disponendo che questo debba essere liquidato in applicazione dei criteri tabellari previsti dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento dei danni alla persona conseguente alla circolazione stradale. Questo giudice reputa che tale norma sostanziale vigente al momento della presente liquidazione debba ricevere applicazione nel caso all&#8217;esame, nel quale e    stata accertata l&#8217;esistenza di postumi inferiori al 9% (c.d. micro permanenti) per i quali sussiste un sistema tabellare di liquidazione del danno, normativamente fissato. Pertanto, in applicazione dell&#8217;art. 139 del d.lgs. 209/2005 e dei criteri tabellari per le lesioni micro-permanenti, come aggiornati dal D.M. 22.07.2019 ,devono essere liquidate in favore degli attori le seguenti cifre: a titolo di Inabilita    Temporanea Assoluta € 1.899,6, nonche  a titolo di Invalidita    Permanente al 2% considerata l&#8217;eta    del minore all&#8217;epoca dell&#8217;illecito ( meno di 1 anno) € 1.791,39.<br /> Tale somma, pari ad euro 3.690,99 deve essere aumentata del 20%, ossia dell&#8217;importo di € 738,19, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d&#8217;animo): e    infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito -senza negare l&#8217;esistenza dei danni tradizionalmente definiti &#8220;per comodita    di sintesi&#8221; biologico, morale ed esistenziale- che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non puo    procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che &#8220;il giudice dovra    qualora di avvalga delle note tabelle&#8221;(intendendosi quelle giurisprudenziali), &#8220;procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza&#8221;. Si ritiene quindi equo maggiorare il danno biologico complessivo -nella misura sopra indicata- tenuto conto che il danno morale e    incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell&#8217; art. 2059 c.c. (integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute ed in considerazione della eta    del neonato).<br /> Non essendovi spese mediche documentate nulla puo    essere riconosciuto a tale titolo.<br /> Pertanto la somma dovuta dalla parte convenuta ammonta ad euro 4.429,18. Oltre alla rivalutazione del credito, gia    determinato nel suo complesso ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati, in conformita    al consolidato orientamento della cassazione (Cass., S.U. n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (Cass., S.U. n. 19499/2008).<br /> Il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l&#8217;equivalente del bene perduto sia l&#8217;equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante puo    essere raggiunta sulla base di criteri presuntivi e , dunque, con riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova del maggior danno da parte del creditore) o, se di misura maggiore, il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.<br /> A tal fine si riconosce , in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., un ulteriore 0.85% annuo &#8211; in assenza di elementi che consentono di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell&#8217;illecito ossia all&#8217;aprile 2007 (ottenuto devalutando l&#8217;importo del risarcimento complessivamente liquidato), e il valore rivalutato ad oggi (4.342,33+4.429,18=8.771,51:2= 4.385,75, poi 0.85% annuo). Pertanto, in applicazione di tali principi, l&#8217;importo dovuto per lucro cessante, calcolato sul totale e    pari ad euro 260,95.<br /> Spetta poi alla parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate in atti ( all.4 atto di citazione) in misura pari ad euro 79,52.<br /> Ne consegue che la somma totale dovuta a parte attrice dalla convenuta e    pari ad € 4.769,65, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. Data la soccombenza, parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.55/2014, e comprensive anche della fase di mediazione, oltre alle spese della CTU.<br /> Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.<br /> P.Q.M.<br /> definitivamente pronunciando, disattesa ogni deduzione, eccezione ed istanza</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">1) Â Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno avanzata da <em>omissis</em> e <em>omissis</em>, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul figlio minore <em>omissis</em>, contro la Casa di Cura omissis e, per l&#8217;effetto, condanna la Casa di Cura omissis, in persona del legale rappresentante, a corrispondere agli attori ala somma di euro 4.769,65, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
<li style="text-align: justify;">2) Â Condanna la Casa di Cura omissis a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 3.100,00 per compenso, euro 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa, con distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini antistatari;
<li style="text-align: justify;">3) Â pone le spese di CTU definitivamente a carico della Casa di Cura omissis. </ol>
<div style="text-align: justify;">Cosi    deciso, in Roma 05.05.2020<br /> Il Giudice<br /> dr.ssa Paola Larosa<br /> La presente sentenza e    stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dr.ssa Claudia Tordo Caprioli</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2019 n.7392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-6-2019-n-7392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-6-2019-n-7392/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-6-2019-n-7392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2019 n.7392</a></p>
<p>Savoia Pres., R. P. Biancofiore Est. PARTI: (Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato dell&#8217;Area Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dall&#8217;avvocato Michele Rosario Luca Lioi c. Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto) L&#8217;onere di immediata impugnazione delle clausole della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-6-2019-n-7392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2019 n.7392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-6-2019-n-7392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2019 n.7392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Savoia Pres., R. P. Biancofiore Est. PARTI: (Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato dell&#8217;Area Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dall&#8217;avvocato Michele Rosario Luca Lioi c. Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;onere di immediata impugnazione delle clausole della normativa speciale di gara riguarda quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che integrino un&#8217;immediata preclusione alla partecipazione alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Appalti pubblici &#8211; gara ad evidenza pubblica &#8211; bando &#8211; impugnazione immediata di clausole &#8211; limiti.</p>
</p>
<p>2.- Appalti pubblici &#8211; procedura concorsuale per l&#8217;affidamento di servizio sanitario &#8211; Croce Rossa Italiana (CRI) &#8211; esclusione &#8211; illegittimità  &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;onere di immediata impugnazione delle clausole della normativa speciale di gara riguarda quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che integrino un&#8217;immediata preclusione alla partecipazione alla gara.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. La Croce Rossa Italiana (CRI) -che per lo svolgimento di attività  sanitarie e socio sanitarie in favore del SSN può partecipare a gare indette da pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 6, DLgs. 178/2012) e che, per Statuto, revisionato nel 2018, assume il compito di &#8220;tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze&#8221; e di &#8220;operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività  che hanno l&#8217;obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità  di vita,&#038;&#8221; ed, in più¹, risulta inscritta nel Registro del Terzo Settore- illegittimamente è esclusa dalla partecipazione ad una procedura aperta per l&#8217;affidamento di un servizio sanitario, quale un servizio di Assistenza Territoriale Residenziale a utenti non autosufficienti anche anziani e persone con disabilità  fisica, psichica e sensoriale.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">N. 07392/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 12489/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 12489 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato dell&#8217;Area Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale</p>
<p style="text-align: justify;">come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata elettivamente presso lo Studio Lioi, Mirenghi e Viti in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 32;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri n. 11;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione</p>
<p style="text-align: justify;">delle note dell&#8217;11 e del 16 ottobre 2018 rese dalla stazione appaltante con le quali, con riferimento a quanto disposto dal disciplinare di gara relativo alla &#8220;procedura concorsuale aperta per l&#8217;affidamento biennale del servizio di Assistenza Territoriale Residenziale a utenti non autosufficienti, anche anziani e persone con disabilità  fisica, psichica e sensoriale, allocati presso la Struttura di proprietà  della ASL Roma 6 denominata Villa Albani, sita in via Aldobrandini n. 32, Anzio (RM, si è stabilito che non possono partecipare alla gara le Associazioni di Promozione Sociale, come la ricorrente &#8220;trattandosi di un servizio sanitario, non riconducibile tra quelli di afferenza di tale tipologia di soggetti&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">ove necessario e per quanto di ragione, dell&#8217;art. 2 del disciplinare stesso, ed ogni altra norma contenuta nell&#8217;avviso pubblico o bando di gara, ed ogni altro atto, presupposto conseguente e comunque connesso, con cui si sia disposto l&#8217;esclusione dalla gara delle associazioni di promozione sociale;</p>
<p style="text-align: justify;">e con motivi aggiunti depositati il 1° marzo 2019</p>
<p style="text-align: justify;">del verbale n. 3, di cui alla seduta del 29 gennaio 2019, con il quale &#8220;veniva comunicato all&#8217;RTI Croce Rossa Roma/Croce Rossa Anzio- Nettuno di non dover produrre la documentazione mancante nella seduta dell&#8217;8/01/2019per la quale veniva ammessa con riserva &#8211; e a scioglimento della riserva dichiara la non ammissibilità  della suddetta alle successive fasi di gara dando lettura di uno specifico passo rinvenuto nella documentazione amministrativa presente in offerta che, in modo inequivocabile, riconduce al chiarimento fornito in data in data 11/10/2018 e segnatamente: «Associazione iscritta come APS al Registro dell&#8217;Associazionismo &#8211; Legge Regionale n. 22/1999 con atto n. G04594 del 20/04/1015 (cfr il combinato disposto degli artt. 53, 99,101 del D.Lgs 117 del 03/07/2017)»&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di esclusione dalla gara ex art. 29, d.lgs. n. 50/2016, prot. n. 2272 dell&#8217;8 febbraio 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè, per quanto di ragione, dei verbali del 06/11/2018; del 10/12/2018; dell&#8217; 08/01/2019; del 09/01/2019 e del 29/01/2019 della Commissione aggiudicatrice, e di ogni altro atto presupposto conseguente e comunque connesso;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 6;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con ricorso notificato all&#8217;ASL Roma 6 in data 23 ottobre 2018 e depositato il successivo 6 novembre 2018, la Croce Rossa Italiana espone di avere presentato domanda di partecipazione alla gara europea a procedura aperta e con il</p>
<p style="text-align: justify;">criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, ai sensi dell&#8217;art. 95, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, volto all&#8217;affidamento del servizio di Assistenza Territoriale Residenziale a utenti non autosufficienti, anche anziani e persone con disabilità  fisica, psichica e sensoriale, allocati presso la Struttura di proprietà  della ASL Roma 6.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta che la stazione appaltante, con i chiarimenti resi in data 11 e 16 ottobre, ha introdotto delle preclusioni alla partecipazione alla gara, non previste dal disciplinare di gara, dichiarando l&#8217;esclusione delle Associazioni di Promozione Sociale, quali appunto la CRI.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tali chiarimenti del bando e l&#8217;art. 2 del Disciplinare di gara che se interpretato come da chiarimenti la escluderebbe, la ricorrente dunque deduce: 1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.1, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, degli articoli 3 e 45 del d.lgs. n. 50/2016; violazione del principio di non integrabilità  del bando attraverso lo strumento dei chiarimenti FAQ; eccesso di potere; violazione degli articoli 2, 3 97 Cost.; 2) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.1, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, degli articoli 3 e 45 del d.lgs. n. 50/2016; violazione del principio di non integrabilità  del bando attraverso lo strumento dei chiarimenti; eccesso di potere; violazione degli articoli 2, 3 97 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclude con istanza cautelare e per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituita in giudizio l&#8217;ASL Roma 6 che, con compiuta memoria, ha contestato le proposte doglianze ed ha rassegnato conclusioni del tutto opposte a quelle di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2018 il ricorso è stato cancellato dal ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con motivi aggiunti depositati il 5 marzo 2019 parte ricorrente grava il provvedimento di esclusione dalla gara ed il verbale n. 3 oltre gli altri atti in epigrafe indicati, avverso di essi proponendo le seguenti ulteriori censure: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 97 Cost., dell&#8217;art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, dell&#8217;art. 3 e 45 del d.lgs. n. 50/2016, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale; violazione del principio di non integrabilità  del bando attraverso lo strumento dei chiarimenti; eccesso di potere; 2) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, dell&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 117/2017; eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè il provvedimento di esclusione non le consente di proseguire la gara la ricorrente conclude dunque con istanza cautelare e per l&#8217;accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione con sentenza semplificata alla Camera di Consiglio del 26 marzo 2019, avvertitene all&#8217;uopo le parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In via preliminare va esaminata e respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso principale opposta dalla resistente ASL Roma 6, come dimostrata dalla impugnazione delle note di chiarimenti che si pongono come meramente interpretative e in nessun modo integrative del bando.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione va respinta in quanto col ricorso principale parte ricorrente impugna anche l&#8217;art. 2 del Disciplinare di gara che, come sopra accennato, indica quali sono i soggetti ammissibili alla gara senza menzionare le Associazioni di Promozione Sociale, censurandone la interpretazione offertane, appunto, con i chiarimenti da parte della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla costante giurisprudenza sull&#8217;argomento &#8220;l&#8217;onere di immediata impugnazione delle clausole della normativa speciale di gara riguarda quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che integrino un&#8217;immediata preclusione alla partecipazione alla gara,&#038;&#8221; (cfr. ex multis: TAR Sicilia, Catania, sezione I, 21 giugno 2017, n. 1495) e poichè tale valenza era rivestita dal menzionato articolo 2 del Disciplinare, così come interpretato dalla stazione appaltante, se ne ricava la impugnabilità  dei ridetti atti, ancorchè la ricorrente fosse stata</p>
<p style="text-align: justify;">ammessa con riserva al prosieguo della gara dovendo anche produrre documentazione come si ricava dal verbale n. 2 dell&#8217;8 gennaio 2019 impugnato in sede di motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno pertanto accolti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 L&#8217;oggetto della gara era indicato al punto 1 del Disciplinare e consisteva nello specifico, così come indicato al terzo capoverso dell&#8217;articolo: &#8220;Nella struttura devono essere forniti i seguenti servizi minimi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;generali di tipo alberghiero;</p>
<p style="text-align: justify;">medico;</p>
<p style="text-align: justify;">infermieristica;</p>
<p style="text-align: justify;">riabilitativi;</p>
<p style="text-align: justify;">generali ed accessori; salvo ulteriori indicati dalla concorrente in sede di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La cura e la riabilitazione delle persone ospitate si devono realizzare attraverso programmi di prestazioni sanitarie ed assistenziali integrate fra loro, atte a valorizzare l&#8217;individuo e ad agire sulla sua globalità  al fine di stimolare le potenzialità  residue coinvolgendo, laddove presente, la famiglia e la comunità , secondo le indicazioni della normativa vigente.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo articolo 2 del Disciplinare indicava i soggetti ammessi alla gara riportando le categorie di operatori economici indicati dagli articoli 45, comma 2, 48, comma 8 e 49 del Codice degli appalti.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di chiarimenti dell&#8217;11 ottobre 2018, alla domanda se fosse preclusa o meno la partecipazione alla gara per le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro dell&#8217;Associazionismo della Regione Lazio in base al combinato disposto degli articoli 99, 53, 101 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la stazione appaltante rispondeva che &#8220;La tipologia di gara preclude la partecipazione di Associazioni di promozione Sociale, trattandosi di un servizio sanitario non riconducibile tra quelli di afferenza di tale tipologia di soggetti.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i Chiarimenti del 16 ottobre successivo la stazione appaltante, al quesito se fosse preclusa o meno &#8220;la partecipazione alla gara per le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro dell&#8217;Associazionismo della Regione Lazio (combinato disposto degli artt. 99, 53, 101 del D.Lgs 117 del 03/07/2017) che siano iscritte alla Camera di Commercio e che svolgano attività  nei seguenti campi: prestazioni sanitarie-ambulatoriali; servizio di pronto soccorso e trasporto infermi; servizi di assistenza sociale e sociosanitaria sia residenziale che non, a favore di minori e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti; attivita&#8217; di ricovero per anziani con assistenza infermieristica e per convalescenza, presidio di riabilitazione funzionale a favore di persone portatrici di disabilita&#8217; fisiche, psichiche e sensoriali, nonche&#8217; strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana degli stessi.&#8221;, la stazione appaltante, nella risposta, confermava &#8220;quanto riportato nel chiarimento menzionato (11 ottobre 2018) in quanto [tale, ndr] tipologia di gara, [deve, ndr] ritenersi ricompresa tra quelle che non consentono la partecipazione di Associazioni di Promozione Sociale ex D. Lgs. 117 del 3.7.2017, trattandosi di un servizio sanitario, non riconducibile tra quelli di afferenza di tale tipologia di soggetti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante ciù² la ricorrente presentava la domanda di partecipazione e col verbale n. 2 dell&#8217;8 gennaio 2019, impugnato con i motivi aggiunti, veniva ammessa con riserva alla prosecuzione della gara, in quanto la documentazione risultava carente, ma poteva essere integrata in virtà¹ di soccorso istruttorio ed in quanto il RUP riteneva di approfondire la questione della natura giuridica della partecipante.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito degli accertamenti compiuti, il RUP adottava il provvedimento a prot. 2272 dell&#8217;8 febbraio 2019 con il quale esplicitamente provvedeva alla esclusione della ricorrente dalla gara &#8220;in quanto il costituendo ATS Croce Rossa Italiana è composto di Associazioni di Promozione Sociale di cui al DLGS n. 117 del 3 luglio 2017 per le quali in sede di</p>
<p style="text-align: justify;">chiarimenti la stazione appaltante ha espressamente specificato la preclusione alla partecipazione, in quanto si tratta di tipologia di gara che prevede l&#8217;affidamento di un servizio non riconducibile tra quelli di afferenza di tali soggetti.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Avverso l&#8217;esclusione la ricorrente ha lamentato, con la prima censura del ricorso principale, insistendovi con i motivi aggiunti che con i chiarimenti è stato integrato il bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Col secondo mezzo ha dedotto che è errata la motivazione del chiarimento col quale in sostanza la stazione appaltante ritiene che le associazioni di promozione sociale quali la CRI non possano partecipare alla gara per la gestione di strutture quali le RSA in quanto si tratta di attività  non rientrante nelle previsioni espresse di cui al D. Lgs. n. 117/2017, che, all&#8217;articolo 57, prevede la possibilità  di affidare in convenzione dei servizi sanitari alle associazioni di promozione sociale, facendo esclusivo riferimento ai servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interessata sostiene che, invece, il testo legislativo appena citato non prevede preclusioni o divieti con riferimento alla partecipazione delle associazioni di promozione sociale alle gare pubbliche in ragione della tipologia del servizio sanitario da affidare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i motivi aggiunti insiste che l&#8217;art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012 la CRI per lo svolgimento di attività  sanitarie e socio sanitarie per il SSN può partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e che l&#8217;esclusione si è basata dunque su una illegittima interpretazione del bando di gara che indica tra i soggetti ammissibili alle gare pubbliche gli operatori previsti dagli articoli 3, comma 1 lett. p), 45 e 48 del Codice degli appalti, interpretazione recata dai chiarimenti sopra menzionati e fatta propria dalla stazione appaltante con l&#8217;esclusione da ultimo impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Col secondo mezzo dei motivi aggiunti insiste pure sulla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore che chiaramente annovera le prestazioni poste a base di gara tra i servizi effettuabili dagli operatori del terzo settore.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le censure sono da accogliere.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è riportato il testo dell&#8217;art. 1 del Disciplinare di gara, con l&#8217;indicazione dei servizi che le concorrenti erano chiamate ad offrire, proprio per rilevare che la lex di gara indicava chiaramente l&#8217;oggetto della gara nel tipo di servizi aventi la stessa natura di quelli sanitari e socio sanitari, che ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 178 del 28 settembre 2012 l&#8217;Associazione per la Croce Rossa Italiana può svolgere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione offerta dai chiarimenti &#8211; poichè di interpretazione si tratta e non di integrazione della lex specialis &#8211; proprio smentita dalla ridetta norma che all&#8217;art. 1 indica i compiti che tale Associazione può svolgere ed espressamente reca al comma 6:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;L&#8217;Associazione, anche per lo svolgimento di attività  sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività  di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l&#8217;Associazione. &#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La esplicita indicazione che l&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana possa partecipare a gare indette dalla P.A. per lo svolgimento di attività  sanitarie e socio sanitarie dirime in maniera molto evidente ogni dubbio sulla illegittimità  della esclusione dell&#8217;interessata, in quanto iscritta al Registro del Terzo Settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ritenuto impedimento e che invece per la Croce Rossa rappresenta un di più¹ rispetto alla attività  che statutariamente e, se si vuole, storicamente, è chiamata a svolgere, non può riposare sul Codice del Terzo Settore di cui al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 perchè all&#8217;art. 5 quest&#8217;ultimo prevede tra le attività  che gli enti del terzo settore possono svolgere:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;a) interventi e servizi sociali ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) interventi e prestazioni sanitarie;</p>
<p style="text-align: justify;">c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;&#8221; che finiscono per coincidere con quelle indicate dall&#8217;art. 1, comma 6 del decreto legislativo di riorganizzazione della Associazione della Croce Rossa Italiana di cui al d.lgs. n. 178/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali considerazioni non può essere condivisa la posizione dell&#8217;Amministrazione che anche nella memoria di costituzione ha sostenuto che &#8220;Non può ritenersi infatti che tra le attività  socio-sanitarie espletabili dalle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell&#8217;art. 5 del Codice degli Enti del Terzo Settore, anche per mezzo di volontari, siano ricomprese le attività  di cura e riabilitazione di soggetti affetti da menomazioni e patologie gravi da parte di personale medico e infermieristico specializzato, come elencate dal bando di gara, che garantiscano un&#8217;assistenza continua 365 giorni all&#8217;anno.&#8221; E tanto anche considerato che secondo lo Statuto della Croce Rossa Italiana, nel testo revisionato il 27 gennaio 2018, l&#8217;Associazione tra gli obiettivi generali indicati all&#8217;art. 6.2 ha, tra gli altri, quello di:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">e. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività  che hanno l&#8217;obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità  di vita,&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In specie tale ultimo &#8220;obiettivo&#8221; non consente ulteriormente di condividere la contestazione effettuata dall&#8217;Amministrazione anche con memoria del 22 marzo 2019 e con cui nell&#8217;elencare accuratamente le prestazioni indicate all&#8217;art. 5 del Capitolato Speciale quali, tra le altre, &#8220;assistenza igienico sanitaria di aiuto e cura della persona, fornitura e gestione della biancheria da letto e da bagno per gli ospiti, gestione e guardaroba per gli ospiti&#8221; pare non leggere che nella ridetta lettera e) degli obiettivi di cui all&#8217;art. 6 del citato Statuto vi sono ricompresi appunto servizi volti ad assicurare &#8220;ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi&#8221;, con conseguente reiezione della relativa argomentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per le superiori considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti e per l&#8217;effetto vanno annullati gli atti in essi indicati ed in particolare il provvedimento di esclusione dell&#8217;ASL Roma 6 con prot. 2272 dell&#8217;8 febbraio 2019 nella parte in cui preclude all&#8217;interessata la partecipazione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La novità  delle questioni trattate consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale ed i motivi aggiunti e per l&#8217;effetto annulla gli atti in essi indicati ed in particolare il provvedimento di esclusione dell&#8217;ASL Roma 6 con prot. 2272 dell&#8217;8 febbraio 2019 nella parte in cui preclude all&#8217;interessata la partecipazione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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