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	<title>7387 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7387 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.7387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-12-2005-n-7387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-12-2005-n-7387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.7387</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. CaringellaProvincia di Foggia ed altri (Avv.ti B. Caravita di Toritto, U. Pirro) c. Ministero delle Attività Produttive ed altri (Avv. Stato Ferrante) sul procedimento autorizzatorio unico per la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui alla L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-12-2005-n-7387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.7387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-12-2005-n-7387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.7387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Caringella<br />Provincia di Foggia ed altri (Avv.ti B. Caravita di Toritto, U. Pirro) c. Ministero delle Attività Produttive ed altri (Avv. Stato Ferrante)</span></p>
<hr />
<p>sul procedimento autorizzatorio unico per la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui alla L. n. 55/2002 recante misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. D.L. n.7/2002 (c.d. “sblocca centrali”) – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Ragioni<br />
2. Procedimento amministrativo – L. n 55/2002 – Autorizzazione unica – Principio dell’applicabilità del nuovo regime ai procedimenti in corso  –  Eccezione dell’ultravigenza della normativa precedente – Ragioni<br />
3. Procedimento amministrativo – L. n 55/2002 – Autonomia del procedimento di V.I.A rispetto al procedimento finalizzato ad un’autorizzazione unica – Sussiste<br />
4. Procedimento amministrativo – Energia elettrica – Autorizzazione all’apertura di un impianto – condizione dell’esistenza di un Piano energetico regionale – Non sussiste<br />
5. Procedimento amministrativo – L. 55/2002 – Necessità dell’accordo di Programma tra Sindaco e Presidente della G.R. – Non sussiste<br />
6. Procedimento amministrativo – Esercizio dei compiti e funzioni in materia di Energia elettrica &#8211; Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane – Illegittimità del provvedimenti dei Ministeri, Regione, Comune – Non sussiste – Ragioni<br />
7. Procedimento amministrativo – L.n. 55/2002 – Pronuncia di compatibilità ambientale &#8211;  Necessità dell’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle NTA del PUTT – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 7/2002 (c.d. decreto “sblocca centrali”), convertito con L. n. 55/2002, costituente presupposto e fondamento di avvio dell’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione unica alla realizzazione di una centrale elettrica, poiché si limita a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale ex art. 3 del d.lgs. n.79/99 (v. Corte Cost. sentenza 6/2004).</p>
<p>2. In mancanza della dichiarazione di completamento della procedura di V.I.A. o di prossimità della conclusione del relativo procedimento da parte del proponente, si applica il regime della L n. 55/2002 imperniato sul modulo dell’autorizzazione unica, indipendentemente dalla maggiore o minore prossimità al traguardo finale dell’iter subprocedimentale relativo alla V.I.A.</p>
<p>3. Il decreto di compatibilità ambientale è provvedimento emanato a seguito di un autonomo iter procedimentale e costituisce condizione imprescindibile per la prosecuzione e favorevole definizione dell’iter autorizzatorio ex lege n. 55/2002.</p>
<p>4. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un impianto per la produzione di energia elettrica non è subordinato all’esistenza di un Piano energetico regionale.<br />
5. Il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica ai sensi della L. n.55/2002  costituisce variante urbanistica in guisa da assorbire sotto ogni profilo l’accordo di programma firmato dal Sindaco e dal Presidente della G.R., l’unica condizione necessaria essendo l’esito positivo della V.I.A.<br />
6. È legittima la delibera regionale che localizza una nuova centrale elettrica, in conflitto con l’Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, il quale indica come criterio di valutazione da utilizzare al fine di verificare “la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali termoelettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale”, quello relativo alla coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo di ciascuna Regione, trattandosi di intervento che trova giustificazione ragionevole nell’esigenza di favorire l’industrializzazione del Mezzogiorno e, più in generale, le esigenze nazionali non traguardabili attraverso una verifica di rispondenza della produzione delle centrali ubicate nelle singole regioni rispetto al mero fabbisogno delle singole regioni atomisticamente intese.<br />
7. L’istruttoria culminata nella pronuncia di compatibilità ambientale della Commissione V.I.A. valuta anche la compatibilità paesaggistica dell’intervento in guisa da assorbire, nella procedura unitaria di cui alla L. 55/2002, il profilo dell’attestazione paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle Norme Tecniche di  Attuazione  di uno strumento attuativo locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul procedimento autorizzatorio unico per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui alla L. n. 55/2002 recante misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4230  Reg.Ric.<br />
N.7387/2005<br />
Reg.Dec.<br />
ANNO   2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello  n.  4230/2004  proposto  dalla<br />
 <b>Provincia di Foggia</b>, in persona del Presidente pro tempore della giunta provinciale, nonché dai signori, <b>VITULANO GIOVANNI, NATURALE SEVERINO, VITULANO ARMANDO, VITULANO PASQUALE, VITULANO UGO, GRASSO PIERLUIGI, PACIELLO DONATO, MONTEMITRO MATTEO, CIPRIANI LUIGI, CAMILLO PIETRO, CIPRIANI PIETRO, FLORIO RAFFAELE, SOLENNE ANTONIETTA, NATURALE AMELIA MARIA GESILDA, COTA INCORONATA NADIA, ANTONACCI LIDIA, NATURALE MARIA LUIGIA, IRMICI CIRO FELICE</b>, in qualità di proprietari di terreni limitrofi/confinanti con la centrale e con le opere connesse, rappresentati e difesi dagli avv.ti Beniamino Caravita di Toritto e Umberto Pirro, presso il primo elettivamete domiciliati in Roma alla via di Porta Pinciana, n. 6;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI, MINISTERO  DELLA  SALUTE</b>,  in persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello  Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>LA <b>REGIONE PUGLIA</b>;<br />
IL C<b>OMUNE DI SAN SEVERO</b>;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>MIRANT ITALIA s.r.l.</b>, rappresentaa e difesa dagli Avv.to Aldo Loiodice, Maria Grazia Lanero e Benedetto G. Carbone;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 21 gennaio 2004, n. 171;</p>
<p>Visto il ricorso con i rispettivi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione delle pari sopra specificate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005  relatore il Consigliere Francesco Caringella, e uditi altresì l’avv.to CARAVITA DI TORITTO, l’avv.to CARBONE, l’avv.to LOIODICE e l’avv.to dello Stato FERRANTE;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Espongono gli appellanti che  in data 17/07/2000 la Società Southern Company &#8211; Italia S.r.l. ha elaborato il progetto preliminare del sito per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato da ubicarsi nel territorio del Comune di San Severo (inizialmente in località Masseria Colavecchia &#8211; foglio 148 &#8211; e, successivamente, in località Masseria Ratino &#8211; foglio 110, p.lle nn. 82 e 83 &#8211; v. a tal proposito nota Comune di San Severo 18/10/2002, prot. n. 21706, All. A).<br />
In data 3/08/2000 il soggetto proponente ha presentato al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto alimentato a gas naturale della potenza di circa 400 MW da ubicare nel territorio del Comune di San Severo e, contestualmente, ha comunicato al Ministero dell’Ambiente ed ad altri enti coinvolti (v. Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di San Severo), di aver avviato lo studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione del suddetto impianto, ai sensi del D.P.C.M. 27/12/1988 (All. IV).<br />
In data 17/04/2001 la predetta Società ha comunicato alle Autorità interessate di aver mutato la propria denominazione in “Mirant Italia S.r.l.”.<br />
Con decreto del Ministro dell’Ambiente prot. n. DEC/VIA/6037 del 20/04/2001 è stata integrata la Commissione per la valutazione dell’impatto ambientale con gli esperti scelti ai sensi dell’art. 6 dell’All. IV del D.P.C.M. 27/12/1988.<br />
Con decreto del Ministro dell’Ambiente prot. n. DEC/VIA/6126 del 21/05/2001 è stata costituita la Commissione per l’inchiesta pubblica ex art 7 del citato All. IV.<br />
In data 15/06/2001 la Mirant Italia S.r.l. ha attivato formalmente l’inchiesta pubblica relativa alla procedura di compatibilità ambientale pubblicando la relativa istanza sui quotidiani “La Repubblica” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”, ai sensi dell’art. 5 D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377, ed inoltrando contestualmente la stessa, al Ministero dell’Ambiente.<br />
Avviatasi l’inchiesta pubblica e l’istruttoria tecnica ai sensi dell’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988, in data 30/10/2001, il Presidente dell’inchiesta pubblica ha redatto la relazione di sintesi e, in data 31/01/2002, la Commissione per la valutazione dell’impatto ambientale ha espresso il proprio giudizio positivo sia pur subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni (v. parere prot. n. 465).<br />
Detto provvedimento (n. 465/2002) è stato quindi inviato alla Regione Puglia affinché rendesse il necessario parere, sentito il Comune territorialmente interessato (v. art. 8 All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988); la Regione Puglia ha reso parere favorevole in data 12/07/2002 (v. provvedimento dell’Assessorato all’Ambiente prot. n. 114).<br />
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 7/02/2002, n. 7 (10/02/2002) detto anche decreto “sblocca-centrali”, la Società Mirant Italia S.r.l., in data 20/05/2002 ha chiesto che alla domanda di autorizzazione presentata in data 3/08/2000 fossero applicate le nuove disposizioni normative.<br />
In data 22/05/2002 la Mirant Italia S.r.l. ha quindi nuovamente attivato formalmente la procedura di compatibilità ambientale con riferimento all’impianto, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all’esercizio della centrale, pubblicando la relativa istanza, ai sensi dell’art. 5 D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377, mediante integrazione dei precedenti avvisi al pubblico già pubblicati sui medesimi quotidiani “La Repubblica” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”.<br />
In applicazione della nuova normativa, in data 31/5/2002, è stata pertanto indetta, a cura del Ministero delle Attività Produttive, una Conferenza di servizi, con contestuale convocazione delle Amministrazioni coinvolte chiamate a rendere i necessari pareri.<br />
All’esito dell’istruttoria, acquisito il parere di compatibilità ambientale (DEC/VIA/7758 del 4/11/2002), il Ministero delle Attività Produttive ha concesso la richiesta autorizzazione (decreto 20/12/2002, prot. n. 55/02/2002), subordinandola al rispetto di alcune prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate.<br />
Con la sentenza appellate il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti nei confronti :<br />
a) del provvedimento autorizzatorio finale datato 20/12/2002, sottoscritto dal Direttore Generale della Direzione per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive, comunicato all’Amministrazione provinciale ricorrente in data 9/01/2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale &#8211; Parte seconda 28/01/2003, n. 22, con il quale il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 7 Febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in L. 9/04/2002, n. 55, ha rilasciato l’autorizzazione unica integrata di cui alla Dir. 96/61/CE alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione d’energia elettrica a ciclo combinato, costituito da una sezione della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa di circa 700 MW, da ubicare in località Masseria Ratino nel Comune di San Severo, Provincia di Foggia, nonché, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio della centrale stessa; opere comprendenti un elettrodotto da 380 kv della lunghezza di 5,5 km da realizzarsi interamente nel Comune di San Severo ed un gasdotto di circa 22,5 km sito nel territorio dei comuni di Lucera, Pietramontecorvino e San Severo;<br />
b) del parere positivo della Commissione per la valutazione d’impatto ambientale (parere n. 465 del 31/01/2002) e della conseguente pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 4/11/2002 (decreto prot. n. DEC/VIA/7758);<br />
c) della relazione del Presidente dell’inchiesta pubblica datata 15/10/2001;<br />
d) delle note positive del 14/12/2001 prot. n. 13480, 28/03/2002, 21/06/2002 prot. n. 5257, della Regione Puglia;<br />
e) delle note positive del 22/11/2001, 18/07/2002 del Comune di San Severo;<br />
f) delle note positive del 19/10/2001 prot. n. ST/402/18294/01 e del 3/10/2002 prot. n. ST/402/35477/02 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
g) della nota del Ministero della Salute del 11/01/2002;<br />
h) dei verbali della Conferenza dei Servizi del 24/06/2002 e del 31/10/2002;<br />
i) della nota della Regione Puglia &#8211; Assessorato Ambiente &#8211; Settore ecologico del 20/11/2002 prot. n. 9687, con la quale vengono richiamate le determinazioni di cui al provvedimento n. 439 del 12/04/2001 della Giunta Regionale;<br />
l) dell’accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di San Severo realizzato in data 10/05/2001 comportante deroga al P.R.G.;<br />
m) del provvedimento di ratifica del Consiglio comunale di San Severo n. 32 del 5/06/2001 dell’Accordo di Programma autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 439 del 12/04/2001 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco del Comune di San Severo il 10/05/2001, in quanto comportante variante urbanistica dell’area interessata dal progetto di centrale, con la conseguenza, pertanto, che l’area sita in località Masseria Ratino nell’agro di San Severo è variata da destinazione ad uso agricolo a destinazione urbanistica industriale;<br />
n) nonché di ogni altro atto prodromico o preparatorio. <br />
Gli appellanti contestano il decisum di prime cure.<br />
Resistono le parti in epigrafe meglio specificate.<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione  delle rispettive tesi difensive.<br />
Con atto depositato in vista dell’udienza la Regione ha revocato la delibera di costituzione in giudizio e il conseguente mandato al legale in epigrafe indicato.<br />
2. L’infondatezza nel merito dell’appello consente al Collegio di non approfondire le eccezioni  preliminari spiegate dalle parti resistenti.</p>
<p>3 Con un  motivo di appello logicamente prioritario  le parti ricorrenti tornano a dedurre l’illegittimità costituzionale, in  relazione ai parametri di cui agli artt. 77, 117 e 118 Cost.,  del D.L. 7/02/2002, n. 7 (cosiddetto decreto “sblocca-centrali”), convertito con L. 9/04/2002, n. 55, costituente il presupposto e il fondamento sul quale la Mirant Italia S.r.l. ha avviato l’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della centrale da installare nel Comune di San Severo.<br />
A sostegno della  manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale  si pone il recente dictum di cui alla sentenza 6/2004 della Corte Costituzionale.<br />
La Corte ha rimarcato infatti  che  la disposizione legislativa impugnata si colloca inequivocabilmente nell’ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” contemplata nell’art. 117, comma terzo, della Costituzione.<br />
Secondo la disposizione impugnata, la Regione “emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell’energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici”. La norma specifica altresì che tale funzione deve essere svolta “in coerenza” con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che reca (Disposizioni normative per l&#8217;attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale legge individua le funzioni affidate alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali, nelle materie indicate nel suo art. 1, tra le quali è ricompresa – ai sensi dell’art. 34 della medesima legge – anche l’energia elettrica. Tale individuazione, ai sensi del già citato art. 1, avviene “nel quadro dei principi costituzionali relativi all’ordinamento regionale (…) nonché in attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)”.<br />
Quanto alla normativa comunitaria, rileva la direttiva 96/92/CE, la quale stabilisce “norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica” (art. 1), al fine, come si evidenzia nel sesto “considerando”, di “favorire l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti” (tale direttiva è stata peraltro abrogata, con decorrenza 1° luglio 2004, dalla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 – del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, &#8211; che, peraltro, all’art. 29, mantiene fermi “gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell&#8217;applicazione” della direttiva 96/92/CE).<br />
A sua volta, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il cui art. 29 riserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative concernenti “la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia”.<br />
In questo quadro, il d.lgs. n. 79 del 1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE, ha affidato “le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale” ad un gestore unico nazionale, prevedendo altresì per quest’ultimo “l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (art. 3, comma primo). L’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, inoltre, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale adotti “regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti”.<br />
Nell’art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999, peraltro, sono reperibili, in base a quanto già disposto dalla direttiva 96/92/CE (si veda l’art. 2 di quest’ultima), le definizioni normative dei termini “produzione” e “distribuzione” dell’energia elettrica, nonché dell’espressione “utente della rete”, rilevanti al fine di interpretare correttamente la disposizione regionale oggetto del presente giudizio.<br />
In particolare, per “produzione” si intende “la generazione di energia elettrica, comunque prodotta” (art. 2, comma 19); per “distribuzione” si intende “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali” (art. 2, comma 14); per “utente della rete” si intende “la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione” (art. 2, comma 25).<br />
  Su queste premesse, la Corte ha reputato non fondata la questione proposta con riguardo all’art. 117 Cost sulla base delle considerazioni che testualmente di trascrivono in quanto pertinenti anche al caso di specie.<br />
“È possibile giungere ad una lettura della norma impugnata che – alla luce del quadro normativo complessivo – superi le censure prospettate.<br />
In assenza di una specifica e alternativa definizione normativa contenuta nella legislazione regionale, è evidente che la disposizione impugnata deve essere letta alla luce di quanto disposto dai citati commi 19, 14 e 25 dell’art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999.<br />
Conseguentemente, si deve ritenere che le “regole tecniche”, che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 devono essere adottate da parte del gestore nazionale, si applichino anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia cui si riferisce l’art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 23 del 2002.<br />
Pertanto, la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica, e la costruzione dei relativi edifici, di cui alla disposizione regionale impugnata, non può sfuggire al rispetto di quanto disposto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999, e, conseguentemente, deve necessariamente uniformarsi alle “regole tecniche” predisposte dal gestore nazionale “al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti”.<br />
D’altra parte, nulla – nel tenore testuale della disposizione oggetto del presente giudizio – autorizza a ritenere che quest’ultima determini la sottrazione della realizzazione dei citati impianti all’osservanza di tali regole. È tuttavia da osservare che le “regole tecniche” cui si riferisce l’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 non esauriscono i criteri di progettazione tecnica degli impianti. A tacer d’altro, basti pensare che – come messo in evidenza più sopra – l’art. 29 del d.lgs. 112 del 1998 conserva allo Stato solo la determinazione delle “norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia”, e che, d’altra parte, il gestore nazionale ha il compito di predisporre le regole di cui si tratta esclusivamente in vista della finalità “di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti” (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999). A conferma di quanto detto, può evidenziarsi come il gestore della rete nazionale debba individuare non già tutte le regole tecniche, bensì, più semplicemente, regole tecniche volte al perseguimento delle specifiche finalità di cui si è detto.<br />
È evidente, pertanto, che rientra nei poteri delle Regioni la individuazione di ulteriori criteri di realizzazione degli impianti, fermo restando, naturalmente, che questi ultimi dovranno comunque uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale.<br />
 – La norma impugnata, dunque, si limita a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale. Ciò comporta naturalmente che, ove si reputasse che le linee guida regionali fossero, in concreto, contrastanti con queste ultime, ne potrà essere fatta valere la relativa illegittimità con gli ordinari rimedi.<br />
Così ricostruita la portata normativa della disposizione impugnata, la questione di costituzionalità sollevata dal ricorso indicato in epigrafe deve ritenersi infondata.<br />
Quanto detto in precedenza, del resto, determina anche l’ infondatezza della censura di irragionevolezza proposta dal ricorrente, giacché proprio la necessità che le linee guida regionali non si pongano in contrasto con le regole tecniche predisposte dal gestore nazionale consente di salvaguardare adeguatamente le esigenze di unitarietà della rete.”<br />
Le considerazioni svolte dalla Corte valgono a  confutare anche  la  questione di illegittimità costituzionale dedotta in relazione al referente di cui all’art. 118 Cost. nel mentre la finalizzazione della disciplina ad evitare l’incombente  e documentato pericolo di interruzione di fornitura dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale rende ragione della ricorrenza dei presupposti di necessità  ed urgenza idonei a giustificare il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza giusta il disposto dell’art. 77 Cost.</p>
<p>4. Con ulteriore motivo di appello, i ricorrenti lamentano che la Mirant Italia S.r.l. si sarebbe illegittimamente servita del cosiddetto decreto “sblocca-centrali”, atteso che la procedura di V.I.A. relativa all’impianto di cui trattasi risultava conclusa, o quanto meno in fase di conclusione, al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 7/2002, conv. in L. n. 55/2002, e quindi non assoggettabile alla nuova disciplina per come dalla stessa previsto (v. art. 1, comma 4). Osservano in particolare gli appellanti che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, alla data del 20.5.2002, la procedura VIA non fosse prossima alla conclusione nonostante la documentazione in atti dimostrasse l’intervenuto  completamento della fase istruttoria e la mancanza del solo atto formale di recepimento delle risultanze dell’istruttoria.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Il  comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge in esame dispone testualmente che  “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente”. <br />
Osserva in primo luogo la Sezione che il tenore letterale della norma,  in una con la ratio di accelerazione e semplificazione che la anima, consente di concludere che la regola voluta dal legislatore è quella dell’immediata applicazione della nuova disciplina, con l’eccezione dell’ultravigenza della normativa anteatta, anche  ove il subprocedimento  relativo alla VIA non sia concluso, subordinatamente alla dichiarazione del proponente  attestante la preferenza per l’ultimazione del procedimento in base al quadro disciplinatorio  anteriore. Con il che è chiaro che, in mancanza di siffatta  dichiarazione,  viene in rilievo  il nuovo regime indipendentemente dalla maggiore o minore prossimità al traguardo finale dell’iter subprcedimentale relativo alla VIA. A tacere d’altro, una diversa opzione ermeneutica, con il subordinare l’entrata in vigore  della nuova normativa ad un dato incerto ed anodino come lo stato di maturazione della procedura, istillerebbe un elemento di indeterminatezza a tutta prima distonico rispetto alle esigenze di semplificazione ed accelerazione della procedure poste a fondamento dell’intervento legislativo d’urgenza.<br />
Anche ad interpretare  la normativa nel senso di annettere rilievo al solo dato oggettivo della stadio di avanzamento della procedura, considera peraltro il Collegio che la  corrispondenza intercorsa tra il Ministero delle Attività Produttive e la Società Mirant Italia S.r.l., attesta che   la procedura di V.I.A., ancorché risultasse in stadio avanzato, non era in via di conclusione (v., da ultimo, nota Mirant Italia S.r.l. 20/5/2002).  La documentazione in atti comprova infatti che all’epoca dell’entrata in vigore dello jus supervienens risultava chiusa l’istruttoria tecnica mentre era ancora di là  da venire l’attivazione della fase decisionale, deputata alla valutazione comparativa degli interessi ed alla composizione dei dissensi. Momenti con riguardo ai quali la nuova disciplina, imperniata sul modulo dell’autorizzazione unica, introduce significativi elementi di semplificazione. Ne è riprova in termini fattuali il rilevante lasso temporale, pari a circa dieci mesi, intercorso in concreto tra la chiusura dell’istruttoria tecnica preliminare ed il perfezionamento  della procedura.<br />
Va in questa sede osservato, anche  al fine di meglio lumeggiare l’esame di censure successive, che dal disposto di cui all’art. 1, comma 4, L. n. 55/2002, in uno con  noti principi in tema di economia  procedimentale, discende il corollario della utilizzabilità, nel corso della nuova procedura ed in quanto compatibili,  anche degli atti già posti in essere in base al precedente iter (peraltro più articolato e complesso, in quanto regolato dall’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988 e dal D.P.R. n. 53/1998 la cui efficacia è stata sospesa, fino al 31/12/2003, dal citato D.L. n. 7/2002, conv. in L. n. 55/2002).</p>
<p>	5. Con ulteriore motivo di appello parte ricorrente tornano a ribadire l’assunto a tenore del quale la disciplina coniata dalla  legge  n. 55/2002 si risulterebbe in contrasto con la  direttiva n. 97/11/CE che ha modificato la precedente direttiva n. 85/337/CE.<br />	<br />
	Lamentano anche in appello i ricorrenti che:<br />	<br />
	a) il testo del decreto “sblocca-centrali” assorbe il giudizio di V.I.A. nell’autorizzazione all’impianto e, lasciando al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la mera istruttoria tecnica, si pone in netto contrasto con la suddetta Direttiva n. 97/11/CE, la quale prescrive che: I) la valutazione di impatto ambientale di un progetto deve sempre precedere l’autorizzazione dello stesso; II) occorre prevedere un’unica procedura tra il giudizio di impatto ambientale e l’autorizzazione prevista dalla Direttiva n. 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;<br />	<br />
	b) la L. n. 55/2002 illegittimamente sospende l’efficacia dell’Allegato IV al D.P.C.M. 27/11/1988, in particolare con riferimento alla disciplina dell’inchiesta pubblica per la valutazione di impatto ambientale;<br />	<br />
	c)  la Mirant Italia S.r.l. ha fornito un’interpretazione del progetto della centrale in contrasto con la vigente normativa nazionale (D.P.C.M. 27/12/1988) e con la Direttiva n. 97/11/CE in materia di norme tecniche sulle modalità di redazione dello studio di impatto ambientale, le quali affermano che colui che redige lo studio di impatto ambientale deve esaminare anche le possibili alternative progettuali dell’opera sottoposta a VIA.In particolare la Direttiva n. 97/11/CE, nel descrivere i contenuti minimi dello studio di impatto al punto 2 dell’Allegato IV, prevede anche :“Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale”.<br />	<br />
d)  ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 27/12/1988 lo studio di impatto ambientale deve valutare anche le coerenze del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia energetica ed ambientale.<br />
	In definitiva  i ricorrenti invocano  la disapplicazione della L. 55/2002 per violazione del diritto comunitario in subiecta materia.<br />	<br />
	Le censure non sono suscettibili di positiva valutazione alla stregua deis rilevi che seguono.																																																																																												</p>
<p>	5.1. Il  decreto “sblocca-centrali”, lungi dal riconoscere la possibilità di rilasciare l’autorizzazione prima della valutazione di impatto ambientale,  attribuisce al sub-procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale un ruolo centrale, pone  l’esito positivo della V.I.A. come condizione necessaria anche del nuovo procedimento autorizzatorio (v. art. 1, comma 2, D.L. n. 7/2002, conv. in L. n. 55/2002).<br />	<br />
	Il decreto di compatibilità ambientale resta in definitiva, pur se incastonato in un procedimento finalizzato ad un’autorizzazione unica, un provvedimento distinto emanato a seguito di un autonomo iter procedimentale, con conseguenziale rispetto delle prescrizioni comunitarie all’uopo rilevanti. Detto provvedimento costituisce a sua volta  condizione imprescindibile per la prosecuzione e favorevole definizione dell’iter autorizzatorio.																																																																																												</p>
<p>	5. 2. L’art. 1, comma 5, L. n. 55/2002 sospende l’efficacia dell’All. IV del D.P.C.M. 27/12/1988,  in via transitoria, solo fino al 31/12/2003.<br />	<br />
Per  quanto attiene alla citata Dir. n. 96/61/CE,  i ricorrenti non hanno peraltro dedotto un  vizio concretamente incidente sulla  procedura di valutazione di impatto ambientale in modo da condurre all’asserito illegittimo rilascio del prescritto parere di compatibilità da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (DEC/VIA/7758 del 4/11/2002). Assorbente si appalesa, inoltre, per quanto attiene alla disciplina che governa l’inchiesta pubblica per la valutazione di impatto ambientale,  la considerazione che  nel caso in esame l’inchiesta  risultava già conclusa e che, proprio per effetto della ulteriore pubblicazione dell’istanza della Società Mirant Italia S.r.l. su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale (gli stessi sui quali era stato pubblicato il precedente avviso pubblico: “La Repubblica” e la “La Gazzetta del Mezzogiorno”), può dirsi sostanzialmente  rispettato il disposto di cui all’art. 5 D.P.C.M. 10/8/1988, n. 377 (v. anche le osservazioni formulate dal Coordinamento contro la centrale termoelettrica, la Confederazione Italiana Agricoltori Coldiretti e da numerosi privati cittadini, di cui si è tenuto conto in sede di istruttoria). Ne è riprova in definitiva la stessa doglianza articolata in appello ed esaminata al punto precedente  della presente decisione,  che, rivelando un’intima contraddizione con il presente profilo di censura, parte dall’assunto della definizione della procedura in base alla  antecedente normativa onde contestare l’applicazione dello jus superveniens.</p>
<p>	5.3.La  documentazione presente in atti (v., in particolare, lo studio di impatto ambientale, il parere della Commissione per la valutazione d’impatto ambientale, prot. n. 465 del 31/01/2002 la pronuncia di compatibilità ambientale &#8211; decreto prot. n. DEC/VIA/7758 del 4/11/2002 &#8211; rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali), dimostra come sia stata valutata la scelta progettuale, previa descrizione delle eventuali alternative progettuali, con riferimento al sito, alla taglia (potenza elettrica), alle tecniche di contenimento degli ossidi di azoto, nonché al sistema di condensazione e approvvigionamento idrico.<br />	<br />
	Risulta del pari scrutinata   la coerenza dell’impianto con i strumenti normativi e pianificatori nazionali (L. 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10; D.L.vo 16 marzo 1999, n. 79; D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164), regionali (P.O.R. Puglia 2000-2006; P.U.T.T.; P.B.A.; Piano Regionale dei Trasporti) e locali (Piano Provinciale dei Trasporti; P.R.G., Piano Territoriale per l’A.S.I. di Foggia). <br />	<br />
	Per quanto afferisce, poi, alla  lamentata mancanza di un piano energetico regionale la Sezione condivide l’affermazione svolta dal Primo Giudice in ordine all’assenza di alcuna norma che subordini il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un impianto per la produzione di energia elettrica all’esistenza di tale Piano. La mancanza di una prescrizione normativa di tale fatta osta in radice ad un’interpretazione creativa che  ponga ostacoli  programmatci al dispiegarsi dell’iniziativa privata e dell’intervento pubblico in un settore nevralgico per interessi essenziali della collettività nazionale.  <br />	<br />
	Si deve osservare poi che   la Regione Puglia, che l’appellante qualifica come ente chiamato all’esplicazione della potestà pianificatoria, ha espresso parere favorevole alla costruzione e all’esercizio dell’impianto nel territorio del Comune di San Severo (v. nota Regione Puglia 20/11/2002, prot. n. 9687).																																																																																												</p>
<p>	6. Con il successivo motivo di appello, gli appellati tornano a lamentare  che l’accordo di programma firmato dal Sindaco del Comune di San Severo e dal Presidente della G.R. in data 10/05/2001, per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di San Severo, sarebbe affetto dai seguenti profili di illegittimità: <br />	<br />
	a) l’accordo è intervenuto prima della valutazione di impatto, in dispregio al dettato dell’art.  2 D.P.C.M. 377/1988, secondo cui  la valutazione di impatto ambientale o di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere attuata prima di qualsivoglia accordo, programma o altro atto proveniente dagli enti pubblici destinati a rendere eventuali pareri in materia;<br />	<br />
	b)  l’operato amministrativo è  affetto da un  chiaro sintomo di eccesso di potere  sotto il profilo della non giustificata disparità di trattamento, reso evidente dalla circostanza che  in analoga vicenda (autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di S. Paolo Civitate), la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1097 del 24/07/2001, ha annullato il procedimento relativo al rilascio di una concessione edilizia che prevedeva la “deroga di uso dei terreni da agricolo a industriale”; anche nel caso di specie, come in quel caso, a seguito della installazione della centrale in oggetto si determinerebbe una perdita di valore dei terreni, a destinazione agricola, nelle vicinanze dell’impianto; d’altra parte, il suddetto impianto, nei fatti, contribuirà ad alterare i già precari equilibri ecologici, aumentando la desertificazione dei suoli, già in atto; le emissioni di inquinanti dalla centrale danneggeranno le coltivazioni dei terreni circostanti e sicuramente la salute degli agricoltori e degli animali allevati in zona; la realizzazione dell’impianto, inoltre, impedirà ai proprietari dei terreni limitrofi di effettuare agricoltura di tipo biologico e quindi di accedere ai benefici previsti per legge e al mercato specifico; infine, altro aspetto drammatico è connesso al consumo di acqua, anche in considerazione dell’attuale e persistente emergenza.<br />	<br />
	Anche i suddetti profili di censura non hanno pregio.<br />	<br />
	Ai sensi dell’articolo dell’art. 1, comma 2, L. n. 55/2002, costituente la disciplina di riferimento alla stregua dei rilievi spra esposti, l’esito positivo della V.I.A. costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica. Detta autorizzazione unica costituisce variante urbanistica in guisa da assorbire sotto ogni profilo il suddetto accordo di programma che la stessa parte appellante assume non avere mai prodotto effetti in ragione del mancato intervento del provvedimento finale della regionale di recepimento.  <br />	<br />
	In ogni caso, anche a prescindere dall’assorbente profilo della sopravvenienza del nuovo quadro normativo, la delibera di  di G.R. n. 439/2001 recita: “Data la natura e la potenzialità dell’impianto proposto lo stesso va assoggettato a valutazione di impatto ambientale … e pertanto l’emissione del D.P.G.R., che sancisce l’efficacia della variante urbanistica connessa all’Accordo di Programma è subordinata all’acquisizione della specifica autorizzazione sulla compatibilità &#8211; o di ogni atto equivalente &#8211; da parte del Ministero dell’Ambiente”. L’accordo di programma, reca anche una clausola risolutiva espressa per l’eventualità della mancata realizzazione dell’impianto (la quale come detto sopra, non può essere autorizzata in assenza di esito positivo della procedura di V.I.A.).<br />	<br />
 Con il che è concettualmente chiaro che la pregiudizialità sostanziale della valutazione di impatto ambientale rispetto ad ogni altra autorizzazione risulta in concreto rispettata <br />
	In ordine al lamentato vizio disparità di trattamento il Collegio deve ribadire, una volta ancora, che  le denunciate disfunzioni inficianti l’accordo di programma sul piano del rispetto della normativa urbanistica risultano superate  dallo jus superveniens di cui all’art. 1, comma 3, della legge  n. 55/2002,  a tenore del quale ove  la costruzione dell’impianto per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse comporti variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha anche effetto di variante urbanistica. In ogni caso la diversità delle procedure e delle situazioni non consente di cogliere un profilo di disparità suscettibile di essere colto in sede di giurisdizione di legittimità a fronte di un’istruttoria che in modo esauriente e motivato dà conto delle ragioni  posto a fondamento della positiva valutazione di compatibilità ambientale.																																																																																												</p>
<p>	7 Deve  ritenersi infondato anche il successivo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata sottoposizione a valutazione di impatto ambientale anche del progetto esecutivo nonostante le rilevanti difformità rispetto al progetto di massima ab origine scrutinato.<br />	<br />
	Sostengono in particolare i  ricorrenti che nel progetto esecutivo il volume complessivo dei fabbricati e gli indici di fabbricabilità sono triplicati, mentre il numero degli addetti è dimezzato.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che, anche a non volere considerare la circostanza che il progetto esecutivo è stato posto a fondamento dell’ autorizzazione unica di cui alla legge n. 55/2002, la documentazione in atti esclude la ricorrenza di profili di difformità sostanziali tali da richiedere una riedizione del procedimento.  Esaurienti si appalesano le indicazioni rivenienti dal gruppo di lavoro istituito dal Comune di san Severo che, a seguito dell’analisi comparata dei due progetti, ha concluso nel senso della compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere progettate in relazione ai progetti presentati (v., in particolare, il parere positivo, prot. n. 21706, reso dal Comune di San Severo in data 18/10/2002, ed i relativi allegati dai quali risulta che è stata verificata la rispondenza del progetto esecutivo a quello oggetto dell’Accordo di Programma, nonché la conformità del progetto esecutivo alle norme urbanistico-edilizie). La documentazione in atti avvalora poi l’assunto di parte resistente secondo cui nella specie non si è registrata una modifica sostanziale del progetto bensì una diversa indicazione dei dati progettuali (si veda la differente classificazione del condensatore, inizialmente riportato tra i fabbricati e poi  computato come volume tecnico).																																																																																												</p>
<p>	8 Non coglie  nel segno il motivo di appello con il quale si lamenta la violazione in sede di stipula dell’accordo di programma tra il Comune di San Severo e la Regione Puglia, comportante la variante urbanistica della zona di cui trattasi da verde agricolo ad urbanistica industriale, dell’art.  1 L. reg. Puglia 19 dicembre 1994, n. 34 e s.m. (L. reg. Puglia 28 gennaio 1998, n. 8). L’appellante osserva che detta norma consente infatti di realizzare impianti produttivi  con lo strumento dell’accordi di programma solo ove lo strumento urbanistico vigente non disponga di aree idonee sufficienti. Nel caso in esame, per contro, secondo parte ricorrente, lo strumento urbanistico vigente in realtà già disponeva di altre aree idonee e sufficienti per le opere da realizzare (v. zona P.I.P.). <br />	<br />
	Il Collegio condivide l’assunto del Primo Giudice secondo cui  la censura deve intendersi assorbita dal rilievo sopra svolto in merito all’effetto di variante urbanistica annesso dall’art.  1, comma 3, L. n. 55/2002 al  rilascio dell’autorizzazione unica. In ogni caso, anche in appello, i ricorrenti non confutano le indicazioni rivenienti dello studio di impatto ambientale in merito all’assenza  di alternativa di localizzazione nell’ambito della zona PIP.<br />	<br />
 Non risulta poi  dimostrato dai ricorrenti che la zona P.I.P. fosse idonea ad accogliere l’impianto di cui trattasi (in senso contrario v. lo studio di impatto ambientale, con riferimento alle alternative di localizzazione).</p>
<p>	9.  Non merita accoglimento neanche  il successivo motivo di appello  con il quale parti ricorrenti si dolgono della  contraddittonetà dei provvedimenti adottati dalla Regione Puglia, dai Ministeri interessati e dal Comune di San Severo, in particolare con riferimento alla localizzazione dell’impianto, rispetto a quanto statuito dai medesimi enti nell’“Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica”, sottoscritto in data 5/09/2002 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19/09/2002, n. 220. Accordo che,  nel dettare i criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la “maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali termoelettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale”, indica quello relativo alla coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo di ciascuna Regione. <br />	<br />
	Sostengono i ricorrenti che in base agli ultimi dati disponibili relativi alla produzione energetica del 2000, che provengono dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, la Regione Puglia avrebbe prodotto un surplus di energia, rispetto ai consumi, pari a circa il 40% (cioè 23.510,5 GWh contro 16.887,9 GWh); segue da ciò che tale Regione non ha alcuna necessità di nuovi impianti.<br />	<br />
	La Sezione deve  rimarcare, anche alla luce dei principi sanciti dalla ricordata sentenza n. 6/2004 della Corte Costituzionale, che detta circostanza, ove pure provata, non  costituirebbe  motivo di illegittimità della delibera che nella detta Regione localizza una nuova centrale elettrica, trattandosi di intervento che trova giustificazione ragionevole nell’esigenza di favorire l’industrializzazione del Mezzogiorno e, più in generale, le esigenze nazionali non traguardabili  attraverso una  verifica di rispondenza della produzione delle centrali ubicate nelle singole regioni rispetto al mero fabbisogno delle singole regioni atomisticamente intese. <br />	<br />
	Il Collegio deve quindi convenire con  il Primo Giudice che l’accordo tra Stato, Regioni, Province e Comuni del 5/09/2002, deve essere correttamente interpretato, per quanto attiene alla localizzazione degli impianti nel territorio di ciascuna Regione, tenendo conto anche del criterio relativo alle possibili “ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle Regioni confinanti”, nonché al principio fondamentale secondo il quale “La disponibilità di nuovi impianti termoelettrici ad alta efficienza, più rispettosi dell’ambiente ma anche più economici, escluderà inevitabilmente dal mercato gli impianti più inefficienti, costosi ed inquinanti”.<br />	<br />
	In questo quadro inconferente risulta il dato prospettato della pendenza di altre richieste di autorizzazione interessanti il territorio della Capitanata.  																																																																																												</p>
<p>	10. Con i successivi motivi di appello, diretti nei confronti dell’autorizzazione ministeriale resa ai sensi della legge n. 55/2002,  si deduce:<br />	<br />
	a) la mancata acquisizione degli atti  richiesti con  parere ministeriale n. 465 del 31.1.2002  (autorizzazione sismica, indagine geotecnica, variante al PRG; autorizzazione alle emissioni);<br />	<br />
	b)la tardività delle osservazioni presentate dalla società proponente  ai sensi dell’art. 7 dell’allegato IV del DPCM 27.1.21988;<br />	<br />
	c)la mancata convocazione del Comune di Torremaggiore  in sede di indizione della conferenza di servizi;<br />	<br />
	d)il mancato coinvolgimento nella procedura della Provincia di Foggia;<br />	<br />
	e) l’omessa considerazione  delle procedure per l’indizione di un referendum consultivo nel Comune di San Severo;<br />	<br />
	f) la mancata acquisizione dell’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle NTA del PUTT.<br />	<br />
Anche i suddetti motivi di censura non meritano positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />
a) le prescrizioni che la Mirant Italia S.r.l. è tenuta a rispettare per la costruzione dell’impianto e delle opere connesse (v. decreto prot. n. 55/02/2002 del 20/12/2002), sono  preordinate a garantire che tali opere siano conformi alle disposizioni normative in materia di tutela ambientale con prescrizioni rilevanti in sede di realizzazione dell’intervento (vedi l’art.  1, comma 3, L. n. 55/2002 ai sensi del quale: “L’autorizzazione … indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire … la tutela ambientale …”);<br />
b) il termine stabilito dall’allegato IV del DPCM 27 dicembre 1988 per la presentazione di controdeduzioni da parte de soggetto promotore dell’iniziativa è stato prorogato con nota prot. n. 7504/VIA/A.O.13.B del 6/7/2001 al 15 ottobre 2001, in considerazione della coincidenza con il periodo estivo di gran parte dei 45 giorni concessi alla Commissione dell’inchiesta pubblica per la conclusione dei lavori;<br />
c) la mancata partecipazione alla conferenza di servizi finale del Comune di Torremaggiore è giustificata dal comprovato rilievo che solo in fase di progetto preliminare, e non anche in sede di progetto esecutivo ( posto a base del procedimento di cui alla L. n. 55/2002), detto  Comune  era stato interessato dal passaggio del metanodotto; gli assensi degli altri Comuni non presenti, ancorché convocati, è stato invece acquisito giusta il disposto dell’articolo 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, nel testo rartione temporis vigente, secondo cui si deve considerare acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia partecipato alla conferenza ancorché convocato, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’Amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero, ancora, nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi;<br />
.	d) la legge  n. 55/2002  non subordina il rilascio dell’autorizzazione unica all’apertura della centrale termoelettrica all’ indizione di alcun referendum consultivo con la conseguenza che la promozione di iniziative popolari, in materia peraltro non di pertinenza comunale, non può assumere rilievo giuridico come paramero di legittimità dell’autorizzazione ministeriale;<br />	<br />
e) in ragione dell’avvenuta conclusione dell’inchiesta pubblica di cui all’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988 le comunità localizzate nel territorio della Provincia di Foggia interessato dall’insediamento di cui trattasi (impianto e opere connesse), ivi compresa la Provincia di Foggia, sono state messe in grado di partecipare al procedimento formulando  specifiche osservazioni; si aggiunga che il mancato coinvolgimento del Comune di Foggia nell’accordo di programma tra Comune e Regione, oltre ad essere superato dall’assorbimento di detto accordo nell’autorizzazione unica finale, è giustificato dalla caratterizzazione prettamente urbanistica dell’atto;<br />
	f) Quanto all’invocato disposto di cui all’art. 5.04 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T., è sufficiente rimarcare che l’istruttoria culminata nella pronuncia di compatibilità ambientale (v. parere positivo della Commissione per la valutazione d’impatto ambientale prot. n. 465 del 31/01/2002 e conseguente decreto prot. n. DEC/VIA/7758 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 4/11/2002), ha valutato anche la compatibilità paesaggistica dell’intervento in guisa da assorbire, nella procedura unitaria di cui alla legge 55/2002, il profilo dell’attestazione paesaggistica di che trattasi. Si legge infatti alle pagg. 8-9 del decreto DEC/VIA/7758 del 4/11/2002: “La centrale e le opere accessorie si inseriscono in un contesto il cui valore paesaggistico complessivo risulta attualmente medio basso, in quanto all’aspetto peculiare, dato dall’integrità degli usi agricoli, si accompagnano valori bassi di panoramicità che ne limitano la percezione; tali circostanze determinano una ridotta influenza delle trasformazioni antropiche; le infrastrutture e i siti industriali isolati presenti nell’area di studio esauriscono la loro influenza a poche centinaia di metri, limitando gli effetti sull’integrità del carattere agricolo l’impatto paesaggistico complessivo dell’intervento è di livello medio basso, in grado cioè di apportare modifiche contenute al paesaggio circostante, tali da non determinare variazioni sostanziali alle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi il gasdotto essendo completamente interrato, avrà un impatto trascurabile; l’impatto visivo dell’elettrodotto … dipenderà soprattutto dall’altezza dei sostegni, variabile da 18 a 43 m; tutti i sostegni saranno verniciati in grigio, per minimizzare l’impatto paesaggistico della linea.”.<br />	<br />
Si deve conclusivamente rimarcare,con riguardo alla procedura seguita, che il procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato dai ricorrenti in via principale (decreto del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 55/02/2002 del 20/12/2002) è regolato non già dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), ma dalla L. n. 55/2002, la quale contiene appunto la disciplina relativa al procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di quelle particolari opere pubbliche di interesse nazionale che sono gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché le opere e le infrastrutture ad essi connesse. Anche ai sensi della citata normativa (v. art. 1, comma 2, L. n. 55/2002), l’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità competente (il Ministero delle Attività Produttive), d’intesa con la Regione interessata, intesa  formalizzata dalla Regione Puglia con nota prot. n. 9687 del 20/11/2002.</p>
<p>	11 Le precedenti considerazioni impongono la reiezione dell’appello.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) &#8211; definitivamente pronunciando, respinge l’appello. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 28 ottobre  2005 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
VARRONE Claudio			Presidente<br />	<br />
LUCE Sabino				Consigliere<br />	<br />
MARUOTTI Luigi			Consigliere<br />	<br />
ROMEO Giuseppe			Consigliere<br />	<br />
CARINGELLA Francesco		Consigliere Est.																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;23/12/2005<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-12-2005-n-7387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.7387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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