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	<title>7382 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7382 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</a></p>
<p>Pres. Perrelli Est. Quiligotti Società Il libraio s.a.s. (Avv. F. Sciarretta) c/ Comune di Roma (Avv. Comunale) ed altri. sull&#8217;inammissibilità del ricorso per l&#8217;esecuzione di una&#160; sentenza di primo grado non sospesa non preceduto da diffida Processo amministrativo – Ottemperanza – Sentenza di primo grado non sospesa – Mancata diffida</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli  Est. Quiligotti<br /> Società Il libraio s.a.s. (Avv. F. Sciarretta) c/ Comune di Roma (Avv. Comunale) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso per l&#8217;esecuzione di una&nbsp; sentenza di primo grado non sospesa non preceduto da diffida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ottemperanza – Sentenza di primo grado non sospesa – Mancata diffida – Ricorso – Inammissibilità &#8211;  Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. E’ inammissibile il ricorso per l&#8217;esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa dal Consiglio di Stato non preceduto da previa e rituale notifica di un atto di diffida e messa in mora dell&#8217;amministrazione(1).  Infatti,  attraverso la diffida deve raggiungersi la ragionevole prova dell&#8217;inadempimento dell&#8217;amministrazione, almeno attraverso la qualificazione del suo comportamento inerte o omissivo.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) Cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 09 ottobre 2002 , n. 5352</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<p>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II ter,</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunziato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>2531/2008</b> proposto dalla </p>
<p><b>società Il libraio s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Franco Sciarretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, alla Via Giuseppe Giocchino Belli n. 39;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;  <b>il Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv.   ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Vito Altieri</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;esecuzione 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata;<br />
Vista l’O.P.I./O.C.I. n.   del    ;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 14.4.2008 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso rg. n. 7840-03 la società attuale ricorrente, titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica di libri, il cui dante causa aveva a suo tempo richiesto di partecipare all’assegnazione dei posteggi inseriti in uno dei due circuiti librari denominati “arcipelago delle parole”, ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di posteggi inseriti nei due circuiti suddetti; inoltre dei provvedimenti  di recepimento delle determinazioni assunte dalla Commissione per l’esame delle domande e la formazione della graduatoria inerente all’assegnazione dei posteggi  istituiti nell’ambito del circuito denominato “L’Arcipelago delle parole” e infine degli atti prodromici, coevi, successivi e connessi. Quindi con motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 804 del 30.7.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di conferma, con rettifiche ed integrazioni, della graduatoria definitiva e dell&#8217;elenco degli esclusi di cui alla determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003, nonché della determinazione dirigenziale n. 1106 del 31.10.2003 del Direttore del Dipartimento VIII del Comune di Roma, di conferma, con rettifiche ed integrazioni, della graduatoria definitiva e dell&#8217;elenco degli esclusi di cui alla determinazione dirigenziale n. 509 del 13.5.2003 e di parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 804 del 2003; inoltre delle decisioni assunte nella seduta del 26.6.2003 dalla Commissione tecnica istituita con determinazione dirigenziale n. 350 del 26.3.2002.<br />
Con la sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007 il detto ricorso è stato accolto siccome fondato nei limiti di cui in motivazione e, per le medesime considerazioni, è stato accolto negli stessi limiti anche il successivo ricorso per motivi aggiunti presentato avverso gli atti conseguenti a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio con la deduzione delle medesime, sebbene maggiormente articolate, censure di illegittimità.</p>
<p>In particolare è stato ritenuto che la disposizione del bando di gara di cui trattasi, nella parte in cui ha indicato quale termine perentorio per la presentazione della domanda l’orario ed il giorno di ricevimento del plico raccomandato presso i suoi uffici, invece che presso l’ufficio postale competente, deve essere ritenuta illegittima per le considerazioni ivi esposte.<br />
Con ricorso notificato il 18.3.2008 e depositato il 19.3.2008, il ricorrente ha chiesto la esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 2973 del 2.4.2007, atteso il persistente inadempimento da parte degli uffici comunali competenti.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata in data 11.4.2008, depositando documenti.<br />
Alla camera di consiglio del 14.4.2008 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è inammissibile per le considerazioni che seguono.<br />
Ed infatti il ricorso è stato presentato ai sensi dell’art. 33, co. 5, della L. n. 1034/1971 ai fini della esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa dal Consiglio di Stato ed esecutiva per legge.<br />
Ai sensi della norma richiamata, di cui al comma aggiunto dall&#8217;articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205, “ Per l&#8217;esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all&#8217;articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.”. <br />
Ed al riguardo la giurisprudenza è ferma nel ritenere che al detto giudizio si applichino le norme specifiche in materia di giudizio di ottemperanza per quanto attiene alla necessità della previa diffida.<br />
Ed infatti  “ l&#8217;esecuzione della sentenza del Tar è ammissibile stante l&#8217;esecutività ex art. 33, l. n. 1034 del 1971 della sentenza di primo grado del giudice amministrativo, l&#8217;inesistenza di un provvedimento di sospensione emesso dal Consiglio di Stato e <b>la previa notifica della diffida ex art. 90 comma 2, r.d. n. 642 del 2007 necessaria anche per l&#8217;esecuzione delle decisioni di primo grado</b>.” ( T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 07 giugno 2006 , n. 6791); “ L&#8217;art. 10 l. 21 luglio 2000 n. 205, nell&#8217;aggiungere un comma all&#8217;art. 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha esteso alle sentenze dei tribunali amministrativi gravate d&#8217;appello, delle quali non sia stata sospesa l&#8217;esecutività, il rimedio proprio dell&#8217;esecuzione delle sentenze passate in giudicato, senza derogare alla relativa disciplina, con conseguente applicazione alle prime delle stesse garanzie previste per il giudizio disciplinato nel t.u. 26 giugno 1924 n. 1054; pertanto, <b>anche il giudizio per l&#8217;esecuzione delle sentenze non ancora passate in giudicato deve essere preceduto dalla notifica di un atto di diffida e messa in mora, con fissazione di un termine per provvedere, come statuito dall&#8217;art. 90 r.d. 17 agosto 1907 n. 642</b>. “ ( T.A.R. Sardegna Cagliari, 24 marzo 2003 , n. 356).<br />
Ne consegue che “Dev&#8217;essere dichiarato inammissibile il ricorso per l&#8217;esecuzione della sentenza di primo grado non preceduto da previa e rituale notifica di un atto di diffida e messa in mora dell&#8217;amministrazione. “ ( Consiglio Stato , sez. IV, 09 ottobre 2002 , n. 5352); ed infatti “ proprio per le finalità che essa intende perseguire, anche l&#8217;azione di esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato non può non essere preceduta dalla diffida ad adempiere, sulla falsariga di quanto avviene per il giudizio di ottemperanza, dovendosi attraverso essa raggiungersi la ragionevole prova dell&#8217;inadempimento dell&#8217;amministrazione, almeno attraverso la qualificazione del suo comportamento inerte o omissivo.”.<br />
Per le brevi considerazioni che precedono il presente ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.<br />
Ed infatti né in ricorso viene specificata la detta circostanza né tanto meno risulta depositata agli atti copia della eventuale diffida di legge. <br />
In ricorso la difesa si è limitata ad evidenziare che è intervenuta la comunicazione della sentenza di cui si chiede la esecuzione in questa sede e che vi è corrispondenza da parte degli uffici comunali al fine di provvedere alla richiesta esecuzione.<br />
Né infine il Comune ha dato atto della detta circostanza nell’atto di costituzione in giudizio od ancora nella documentazione prodotta.<br />
Nonostante l’esito del giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dello stesso.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PQM
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 14.4.2008, in Camera di Consiglio, </p>
<p>con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-24-7-2008-n-7382/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2008 n.7382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.7382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-7382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-7382/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-7382/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.7382</a></p>
<p>Pres. de Leo, est. Storto La Frutticola s.n.c., (Avv.ti Pierluigi Giammaria e Chiara Marrana) c. Regione Campania (Avv. Raffaele Chianese) sulla giurisdizione in tema di revoca di contributi economici alle imprese 1. Giurisdizione e competenza – Revoca di aiuti economici alle imprese – Giurisdizione – Nelle ipotesi in cui l’attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-7382/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.7382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-7382/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.7382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Leo, est. Storto<br /> La Frutticola s.n.c.,  (Avv.ti Pierluigi Giammaria e Chiara Marrana) c. Regione Campania (Avv. Raffaele Chianese)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in tema di revoca di contributi economici alle imprese</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Revoca di aiuti economici alle imprese – Giurisdizione – Nelle ipotesi in cui l’attività amministrativa è vincolata – Appartiene al G.O. – Nelle ipotesi in cui l’Amministrazione esercita i propri poteri discrezionali – Appartiene al G.A.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Revoca di contributo – Per indebita utilizzazione delle somme erogate – Giurisdizione Amministrativa – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La posizione del beneficiario di aiuti economici da parte delle Regioni è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.</p>
<p>2. Appartiene alla cognizione del giudice ordinario la cognizione della controversia in cui la Regione ha contestato all’impresa beneficiaria di un contributo economico cofinanziato con fondi europei l’inadempimento delle obbligazioni assunte, sub specie di una asserita indebita utilizzazione delle risorse erogate, usate per coprire, in difformità dalle previsioni normative, costi, per un verso sostenuti successivamente all’erogazione contributiva e, per altro verso, inferiori rispetto a quanto evidenziato nella contabilità societaria, poiché in questo caso si controverte della sussistenza o meno della contestata violazione dell’impegno assunto al momento della concessione del contributo, posta dalla P.A. a fondamento della richiesta di restituzione del contributo già corrisposto e, in ogni caso, non viene in rilievo alcun esercizio discrezionale della potestà amministrativa, appuntandosi l’indagine dell’ente intimato sulla mera ricorrenza di circostanze ed elementi funzionali all’esercizio di poteri vincolati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
terza Sezione di Napoli</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Giovanni de Leo	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Dott. Vincenzo Cernese	&#8211;	Giudice<br />	<br />
Dott. Alfredo Storto	 	&#8211;	Giudice rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 88 del r.g. dell&#8217;anno 2005 proposto da:<br />
<b><br />
LA FRUTTICOLA S.n.c.,</b> corrente in Summonte (AV), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Pierluigi Giammaria e Chiara Marrana ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Napoli, al corso Vittorio Emanuele n. 70</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
REGIONE CAMPANIA</b>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Raffaele Chianese dell’Avvocatura regionale in virtù di delibera di incarico n. 340 dell’11.7.2005 e giusta procura in calce al ricorso notificato, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
1)	del decreto dirigenziale n. 5001 del 9.11.2004, adottato dal dirigente dell’Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania, notificato con racc. dell’11.11.2004 con cui sono stati disposti: a) la revoca parziale del contributo pubblico di lire 3.700.000.000 concesso alla ricorrente con d.P.R.G. n. 10227 del 16.7.1998; b) il recupero della somma di € 540.324,37, per capitali ed interessi, con avvertenza che, in difetto di spontanea restituzione, si sarebbe proceduto al recupero coattivo; <br />	<br />
2)	di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 il Giudice dott. Alfredo Storto;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Col ricorso in esame “La Frutticola S.n.c.”, esercente attività industriale per la lavorazione e conservazione delle castagne, premesso:<br />
a) di aver chiesto l’accesso al Piano Operativo Pluriennale (P.O.P.) Campania – attività finanziata dal F.E.A.O.G. nel quadro del Programma operativo per lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea (dec. C95 148 del 6.6.1995) – al fine di sviluppare e potenziare il proprio impianto di lavorazione e di aver avuto concesso il finanziamento con d.P.R.G.R.C. n. 10227 del 16.7.1998 nella misura del 74% (3.700.0000.000) della spesa massima ammissibile;<br />
b) di aver realizzato interamente le opere entro il termine ultimo (a suo tempo prorogato), pagando i fornitori, per la quasi totalità, con assegni, bonifici e conti correnti postali e ricevendo in erogazione i contributi assegnati;<br />
c) che, a seguito di segnalazioni della Guardia di Finanza e della vicenda giudiziaria penale che ne era seguita (conclusasi con archiviazione per alcuni titoli di reato e tuttora pendente per altri) e che aveva visto coinvolti l’amministratore unico ed il socio de La Frutticola s.n.c., l’amministrazione regionale aveva deciso di revocare parzialmente il contributo pubblico già concesso e di procedere al recupero della complessiva somma di  € 540.324,37 già erogata, ricorrendo una caso di irregolarità ai sensi dell’art. 1 del REG. Ce n. 2988/95;<br />
d) che, nel merito, l’amministrazione contestava: 1) “che tali interventi, pur conformi a quanto oggetto di finanziamento, ed effettivamente realizzati, siano costati di meno di quanto evidenziato in contabilità (…), in quanto, per un verso, assegni emessi a pagamento non sono stati incassati, ovvero, per altro verso, sono stati ritirati dalla stessa Società o liquidati in contanti, in difformità alle prescritte modalità dettate dai Regolamenti Comunitari (…)”; b) che, peraltro, l’allegazione ad opera della società, tra i documenti passivi, di dichiarazioni liberatorie che avevano accertato l’avvenuto pagamento, non corrispondevano alla realtà dei fatti “poiché, alla data dello stato di avanzamento dei lavori, il debitore doveva ancora versare parte delle somme dovute ai creditori”; c) che, quindi, “gli interventi oggetto del finanziamento in questione, una volta realizzati, sono risultati di un costo inferiore a quello oggetto del contributo medesimo e che pertanto la Società beneficiaria non può ricevere una somma superiore a quella che risulta essere stata effettivamente spesa e ciò indipendentemente dalla causa che determina tale diminuzione dei costi effettivi”,<br />
 ha impugnato il suddetto provvedimento di revoca parziale per i seguenti motivi:<br />
1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 898/86, dell’art. 17 Reg. UE n. 951/97; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, carenza di motivazione, essendo stata seguita pedissequamente la procedura prevista ed essendo stati effettuati, prima di ogni erogazione, tutte le istruttorie ed i controlli di legge; ed inoltre, in quanto, archiviato dal GIP il principale fatto di accusa, l’unico appunto menzionato nel provvedimento oggi in esame riguarderebbe il tempo dell’incasso degli assegni (comunque consegnati nei termini e regolarmente quietanzati), circostanza fuoriuscente dalla sfera di controllo del dante causa; ed, infine, non esistendo alcuna preclusione normativa al pagamento in contanti;<br />
2) eccesso di potere: contraddittorietà rispetto all’istruttoria favorevole già esperita in sede di verifica dei SS.AA.LL. e di collaudo; carenza di interesse; illogicità ed ingiustizia manifesta;<br />
3) eccesso di potere: travisamento dei fatti e perplessità dell’azione amministrativa, tenuto conto, per un verso, che le fatture poste in restituzione sono regolari e, per altro verso, degli errori di calcolo in cui sarebbe incorsa l’amministrazione.<br />
Nel costituirsi in giudizio la Regione intimata ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso tenuto conto delle irregolarità accertate.<br />
Entrambe le parti hanno ulteriormente interloquito col deposito di scritti difensivi e di documenti.<br />
All&#8217;odierna udienza, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>In accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa della Regione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare più volte il problema degli aiuti alle imprese, rappresentati dalla concessione di contributi o altri incentivi economici, e della giurisdizione sulle relative controversie.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha affermato (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28), che la posizione del beneficiario del contributo è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Si afferma inoltre che, anche dopo la concessione del contributo e la conseguente nascita di una posizione di diritto soggettivo, la P.A. conserva il potere di autotutela. <br />
In particolare, si afferma espressamente la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla quantificazione e decurtazione di contributi erogati nell’ambito dei programmi comunitari gestiti dalle Regioni e cofinanziati dai fondi strutturali europei, in quanto frutto di attività vincolata da criteri predisposti dalla legge (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2004 n. 717).<br />
La giurisprudenza della Cassazione (si vedano Cass., sez. un., 19 febbraio 2004 n. 3342 e 10 maggio 2001 n. 183) afferma che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre verificare se l’interesse del privato è tutelato in via immediata e diretta, ovvero subordinatamente all’interesse pubblico prevalente, in quanto solo nel primo caso la sua posizione acquista consistenza di diritto soggettivo.<br />
Segnatamente, quanto alle controversie in tema di restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186), prevede che, in tali casi, la relativa controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo. Per ragioni analoghe, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema di revoca per mancato rispetto dei termini di realizzazione dell’opera finanziata (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2004 n. 1822).<br />
In definitiva, può affermarsi che la giurisprudenza, con riferimento alle controversie in tema di contributi pubblici, distingue nel modo seguente:<br />
•	appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorchè questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire, ed alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse; <br />	<br />
•	appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine alla revoca degli stessi, derivante da inadempienze del beneficiario.<br />	<br />
Nel caso in esame, la Regione non ha esercitato poteri di autotutela facendo valere un vizio originario del provvedimento di concessione del beneficio, né ha invocato un sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico, ma ha contestato alla ricorrente l’inadempimento delle obbligazioni assunte, <i>sub specie</i> di una asserita indebita utilizzazione delle risorse erogate, usate per coprire, in difformità dalle previsioni normative, costi, per un verso sostenuti successivamente all’erogazione contributiva e, per altro verso, inferiori rispetto a quanto evidenziato nella contabilità societaria.<br />
Dinanzi a questo giudice si controverte, dunque, della sussistenza o meno di tale contestata violazione dell’impegno assunto al momento della concessione del contributo, posta dall’amministrazione a fondamento della richiesta di restituzione del contributo già corrisposto e, in ogni caso, non viene in rilievo alcun esercizio discrezionale della potestà amministrativa, appuntandosi l’indagine dell’ente intimato sulla mera ricorrenza di circostanze ed elementi funzionali all’esercizio di poteri vincolati. <br />
Tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata nonché di quella consolidata presso questa Sezione (cfr., <i>ex multis</i>, sentt. nn. 7195/05 e  3880/06), il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito. <br />
Sussistono, tenuto conto dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia, giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (r.g. n. 88/2005), lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-7382/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.7382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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