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	<title>7272 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7272 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.7272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-6-2020-n-7272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-6-2020-n-7272/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.7272</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Brunella Bruno, Consigliere, Estensore PARTI: Assobalneari Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da Clementina Della Vecchia rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Roma, contro il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-6-2020-n-7272/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.7272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-6-2020-n-7272/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.7272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Brunella Bruno, Consigliere, Estensore PARTI: Assobalneari Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da Clementina Della Vecchia rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Roma,  contro il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti Marina di Pinetamare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi M. D&#8217;Angiolella</span></p>
<hr />
<p>Porti turistici : sussiste la competenza dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio &#8211; porti turistici &#8211; competenza dello Stato &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>La competenza in materia di porti turistici, qualunque ne sia la dimensione, appartiene alla Stato e non alla Regione.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/06/2020<br /> <strong>N. 07272/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02202/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2202 del 2020, proposto dalla Assobalneari Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da Clementina Della Vecchia rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Marina di Pinetamare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi M. D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio legale dell&#8217;avvocato Giovanna Corrias Lucente in Roma, Via Sistina n. 121, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per</em></strong><br /> la declaratoria di illegittimità  del silenzio serbato sull&#8217;istanza formulata in data 04.04.2019, recante ad oggetto: &#8220;Project financing &#8211; porto turistico e delle relative infrastrutture, strutture ricettive e impianti a sostegno e completamento da realizzarsi nel Comune di Castel Volturno (Ce) località  Pinetamare &#8211; Riscontro nota prot. 2018.0445284 del 10/07/2018. Reiterazione richiesta applicazione dell&#8217;art. 29 d.lgs 152/06 s.m.i. (Norme in Materia Ambientale)&#8221;, nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere previo accertamento della fondatezza della pretesa concernente l&#8217;applicazione da parte del Ministero intimato delle sanzioni di cui al comma 2 dell&#8217;art. 29 d.lgs 152/06 s.m.i. a carico della società  concessionaria Marina di Pinetamare s.r.l., oltre alla nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all&#8217;amministrazione per l&#8217;ipotesi di perdurante inerzia.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e della società  Marina di Pinetamare S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa Brunella Bruno, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dall&#8217;art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l&#8217; Assobalneari Campania &#8211; associazione di categoria del comparto balneare e turistico, componente della Federbalneari Italia &#8211; e la Sig.ra Clementina Della Vecchia, cittadina di Castel Volturno e titolare di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale, località  &#8220;Ischitella&#8221;, hanno agito per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato dal Ministero resistente in relazione all&#8217;istanza presentata in data 04.04.2019, concernente l&#8217;irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell&#8217;art. 29 d.lgs 152/06 s.m.i. a carico della società  concessionaria Marina di Pinetamare s.r.l..<br /> Previa esplicitazione degli scopi perseguiti dall&#8217;associazione e della sussistenza delle fondamentali condizioni dell&#8217;azione, la difesa di parte ricorrente ha illustrato le pregresse vicende contenziose riferite a giudizi proposti innanzi al competente T.A.R. Campania, sede di Napoli, rappresentando le iniziative assunte in relazione all&#8217;asserita omessa ottemperanza da parte della società  Marina di Pinetamare S.r.l. &#8211; titolare del project financing per la realizzazione del porto turistico e delle relative infrastrutture, strutture ricettive e impianti a sostegno e completamento &#8211; delle prescrizioni v.i.a. di cui al decreto n. 769 del 24/09/2009, A.G.C. 5, settore 2, servizio 3, sezione 0 della Regione Campania, alla base della richiesta di irrogazione, nei confronti di detta società , delle sanzioni di cui all&#8217;art. 29 d. lgs 152 del 2006 s.m.i..<br /> Parte ricorrente ha esposto che con sentenza della Sezione I del T.A.R. Campania, Napoli, n. 479 del 2019, nel respingere il ricorso proposto avverso l&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione regionale in relazione ad analoga istanza avente ad oggetto l&#8217;irrogazione delle predette sanzioni, è stata affermata, in accoglimento dell&#8217;eccezione di incompetenza sollevata dall&#8217;ente resistente, l&#8217;assenza del potere sanzionatorio dell&#8217;amministrazione regionale, stante l&#8217;attribuzione allo Stato, ragione per cui le ricorrenti hanno formulato, giÃ  nelle more del giudizio definito con la sopra indicata sentenza, l&#8217;istanza medesima al competente Ministero, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.<br /> Nel censurare, dunque, la violazione dell&#8217;obbligo di conclusione del procedimento con una determinazione espressa, la difesa delle ricorrenti ha articolato ampie deduzioni a sostegno della fondatezza della pretesa all&#8217;irrogazione delle sanzioni a carico della società  Marina di Pinetamare S.r.l.. Nello specifico, le ricorrenti hanno sottolineato che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 769 del 24 settembre 2009, aveva rilasciato favorevole valutazione di impatto ambientale nei confronti del progetto, ponendo tuttavia le seguenti prescrizioni: «<em>contestualmente alla realizzazione dell&#8217;opera proposta, devono essere previsti gli interventi di mitigazione del rischio da erosione ed inondazione nella sub-unità  fisiografica a sud del porto. &#8211; Deve essere realizzato il ripascimento del litorale fino a Foce Lago Patria con materiale dragato ed essere predisposta la manutenzione continuativa dell&#8217;intervento con il materiale accumulato nella trappola di sopraflutto. &#8211; Ãˆ necessario che nella fase esecutiva dell&#8217;intervento ed in quella manutentiva sia sviluppata la caratterizzazione dei sedimenti utilizzati per il ripascimento attraverso opportune analisi (chimico-fisiche, biologiche, microbiologiche e granulometriche) che dovranno essere effettuate e validate da una struttura pubblica di ricerca; &#8211; ai sensi delle Linee Guida di cui al &#8220;Piano Difesa delle Coste&#8221; di questa AdB dovrà  essere predisposto un Piano di manutenzione e monitoraggio delle opere sia per gli aspetti fisici e chimici che per gli aspetti ecologici. Particolare attenzione dovrà  essere rivolta al monitoraggio delle principali componenti ambientali con specifico riferimento ai seguenti aspetti: qualità  degli specchi acquei interessati dalla realizzazione delle opere, evoluzione della dinamica dei sedimenti relativi al tratto di costa influenzato dalle opere (linea di riva e fondali). Il Piano dovrà  indicare dettagliatamente la tempistica per la redazione dei periodici rapporti sulle attività  manutentive da svolgersi e da inviare a questa Autorità  di bacino. Tali rapporti dovranno indicare, altresì¬, il confronto tra i dati rilevati con il monitoraggio e quelli appositamente sviluppati dalla modellistica in fase progettuale; nonchè le seguenti ulteriori tre prescrizioni: &#8211; l&#8217;intervento di ripascimento vada condotto preliminarmente o, almeno, contemporaneamente all&#8217;esecuzione delle opere portuali; &#8211; in fase di gestione del Porto debbano essere adempiuti tutti i provvedimenti previsti dal Piano di Monitoraggio allegato al progetto presentato dalla Società  Marina di Pinetamare s.r.l.; &#8211; in fase di gestione del Porto debba essere assicurato, in ogni caso e ad esclusivo carico del proponente, il ripascimento annuale che dovesse rendersi necessario lungo la fascia litoranea posta a sud del porto stesso; in particolare, nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni tecniche e/o amministrative ostative al periodico prelievo e trasferimento dei sedimenti bloccati dalla trappola innestata sulla diga di sopraflutto, il ripascimento dovrà  essere comunque effettuato, ricorrendo ad altre fonti</em>». Stante, dunque, l&#8217;omessa ottemperanza delle prescrizioni, ne deriverebbe, ad avviso della ricorrente, la sicura applicazione delle sanzioni stabilite dalla disciplina di riferimento.<br /> Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, per resistere al gravame.<br /> Si è costituita in giudizio anche la società  Marina di Pinetamare, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità  del gravame, in relazione a plurimi profili, stante, peraltro, l&#8217;erroneità  delle circostanze rappresentate, non essendo mai stata accertata dalla competente amministrazione l&#8217;inosservanza delle prescrizioni concludendo, con articolate argomentazioni supportate da pertinente documentazione, per il rigetto del ricorso.<br /> Alla camera di consiglio del 24 giugno 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla difesa della controinteressata, società  Marina di Pinetamare.<br /> La difesa della controinteressata ha, infatti, eccepito che la pretesa della ricorrente si appunta, inammissibilmente, pìù che sulla declaratoria di illegittimità  dell&#8217;inerzia del Ministero resistente sull&#8217;istanza presentata in data 4 aprile 2019, sulla concreta e diretta irrogazione della sanzione, con accertamento della fondatezza della pretesa medesima, preclusa, nella fattispecie, per le ragioni dettagliatamente indicate dalla stessa controinteressata.<br /> L&#8217;eccezione non merita accoglimento.<br /> La declaratoria di fondatezza della pretesa costituisce oggetto di statuizione eventuale, subordinata alla sussistenza dei presupposti prescritti dalla disciplina di riferimento, ponendosi la relativa domanda quale posterius rispetto a quella incentrata sull&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere.<br /> Nella fattispecie, sebbene parte ricorrente abbia, sotto il profilo sostanziale, esplicitato la preordinazione dell&#8217;istanza alla sollecitazione della irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da parte del Ministero nei confronti della controinteressata, l&#8217;impugnativa è chiaramente strutturata in conformità  alla disciplina processuale del rito avverso il silenzio inadempimento, avendo la parte ricorrente agito, in primis, per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del silenzio inadempimento serbato dall&#8217;amministrazione sulla propria istanza.<br /> Ogni profilo riferito pìù propriamente al contenuto del riscontro dell&#8217;amministrazione, anche per quanto attiene alla verifica dell&#8217;interesse delle richiedenti ed al merito della pretesa, inclusi i limiti della competenza del Ministero, attengono ad una fase successiva all&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere, ragione per la quale va disattesa, altresì¬, l&#8217;ulteriore eccezione di inammissibilità , incentrata sul riparto, tra la Regione Campania ed il Ministero resistente, delle competenze riferite all&#8217;accertamento delle violazioni ed all&#8217;esercizio del potere sanzionatorio.<br /> Il ricorso merita limitato accoglimento, nei termini di seguito indicati.<br /> Dalla documentazione versata in atti emerge che nel lungo tempo decorso dalla presentazione dell&#8217;istanza, il Ministero resistente non ha ancora provveduto all&#8217;adozione di una determinazione espressa.<br /> Giova ribadire, al riguardo, che con la sopra richiamata sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 479 del 2019 è stato statuito che &#8220;la competenza in materia di porti turistici, qualunque ne sia la dimensione, appartiene alla Stato e non alla Regione&#8221;, non dispiegando alcuna incidenza &#8220;la circostanza per cui la valutazione di impatto ambientale sia stata adottata dalla Regione Campania, in data antecedente al decreto legislativo 16 giugno 2017 n.104, attesa l&#8217;autonomia della funzione sanzionatoria invocata da parte ricorrente rispetto all&#8217;attività  di controllo e conformazione progettuale degli interventi ricadenti nella disciplina del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152&#8221;.<br /> In via generale, il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento discende dall&#8217;art. 2 della l. n. 241 del 1990, disposizione di portata generale che risponde all&#8217;esigenza di non consentire alla pubblica amministrazione di lasciare gli interessati in una perdurante incertezza sull&#8217;esito del procedimento medesimo.<br /> L&#8217;amministrazione è, dunque, tenuta a dare riscontro all&#8217;istanza proveniente dal privato (cfr. Cons. Stato &#8211; Sez. IV, 27 aprile 2012 n. 2468, secondo cui: &quot;In linea di massima, infatti, l&#8217;obbligo giuridico di provvedere &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall&#8217;art. 7 della L. 18 giugno 2009, n. 69 &#8211; sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità  impongano l&#8217;adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell&#8217;Amministrazione&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487).<br /> E, invero, l&#8217;art. 2 l. n. 241 del 1990 prevede che: &#8220;&#038; Se ravvisano la manifesta irricevibilità , inammissibilità , improcedibilità  o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo&#8221;.<br /> In presenza di una formale istanza, quindi, l&#8217;amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità ) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici (in termini, Cons. St. n. 2370 del 2018).<br /> Al Giudice adito con il ricorso avverso il silenzio spetta il compito di accertarne l&#8217;illegittimità  dell&#8217;inerzia, essendo rimessa all&#8217;amministrazione la valutazione del merito della pretesa; il ricorso avverso il silenzio serbato dall&#8217;amministrazione su di un&#8217;istanza sulla quale essa ha l&#8217;obbligo di provvedere è finalizzato ad ottenere un provvedimento esplicito che elimini lo stato di incertezza, fermo restando, tuttavia, che al giudice adito non è concesso di sindacare il merito del procedimento amministrativo non portato a compimento, non potendo sostituirsi agli organi dell&#8217;amministrazione quanto agli apprezzamenti, alle valutazioni ed alle scelte discrezionali (tra le tante, Cons. Stato, IV, 30 settembre 2013, n. 483; 28 maggio 2013, n. 2902), pronunciando, quindi, con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.<br /> Nella fattispecie se certamente il Ministero resistente era tenuto a fornire un riscontro all&#8217;istanza presentata dalle ricorrenti, eventualmente valutando anche la sollecitazione dell&#8217;attivazione dei poteri di controllo in relazione alla prescrizioni impartite con il provvedimento dell&#8217;amministrazione regionale favorevole alla valutazione di impatto ambientale, deve, tuttavia, precisarsi che l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione si sostanzia e si esaurisce nell&#8217;adozione di una determinazione espressa sull&#8217;istanza, sicchè il contenuto del suddetto obbligo non si estende anche all&#8217;irrogazione della sanzione sollecitata dalla parte ricorrente, dovendo l&#8217;amministrazione verificare la sussistenza dei presupposti, in primis, per lo stesso avvio di un procedimento sanzionatorio, che non solo postula l&#8217;accertamento delle violazioni e la relativa contestazione ma anche uno sviluppo procedimentale conforme alla disciplina di riferimento, come definita nel d. lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto, peraltro, delle garanzie piene del contraddittorio.<br /> Nel caso che ne occupa non consta che gli inadempimenti segnalati dalla parte ricorrente abbiano costituito oggetto di accertamento da parte dell&#8217;autorità  amministrativa e l&#8217;apprezzamento del contenuto dell&#8217;istanza dovrà  essere valutato dal Ministero, dovendosi anche sottolineare la sussistenza di specifici profili di contestazione dettagliatamente formulati dalla controinteressata che ulteriormente concorrono ad escludere la possibilità  per questo Giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa (art. 31, comma 3 c.p.a.).<br /> Proprio in considerazione della complessità  delle valutazioni del Ministero resistente, peraltro condizionate da una varietà  di aspetti implicanti anche l&#8217;esercizio di distinti poteri, di vaglio preliminare dell&#8217;istanza, accertamento delle violazioni, eventuale relativa contestazione con altrettanto eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, il Collegio non ritiene di provvedere, nella presente fase, alla nomina del commissario ad acta, restando salva la facoltà  della parte ricorrente di presentare separata istanza a tal fine per l&#8217;eventualità  di un perdurante inadempimento da parte dell&#8217;amministrazione resistente.<br /> Il ricorso va, dunque, accolto, nei limiti e nei termini sopra indicati, e per l&#8217;effetto va dichiarato l&#8217;obbligo del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere sull&#8217;istanza presentata dalla ricorrente entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore e, conseguentemente, va ordinato al Ministero resistente di adempiere a detto obbligo.<br /> Gli esiti complessivi del giudizio e le peculiarità  della fattispecie come emergenti dalla documentazione in atti giustificano, nondimeno, l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 8, della L. n. 241 del 1990, sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, D.L. n. 5 del 2012, convertito nella L. n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione &#8211; una volta passata in giudicato &#8211; alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così¬ statuisce:<br /> &#8211; accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto dichiara l&#8217;obbligo del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere sull&#8217;istanza presentata dalla parte ricorrente, entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e conseguentemente ordina alla predetta amministrazione di adempiere a tale obbligo;<br /> &#8211; rinvia ad una fase successiva l&#8217;eventuale nomina di un commissario ad acta.<br /> Spese compensate.<br /> Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia &#8211; una volta passata in giudicato &#8211; alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 8, della L. n. 241 del 1990.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dall&#8217;art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Elena Stanizzi, Presidente<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere</div>
<p> Brunella Bruno, Consigliere, Estensore</p>
<p> <br /> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-30-6-2020-n-7272/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.7272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2010 n.7272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-10-2010-n-7272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-10-2010-n-7272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2010 n.7272</a></p>
<p>Pres. Lamberti – Est. Saltelli A2A Reti Gas Spa (Avv.ti N. Aicardi, G. Caia, V. Salvadori, M. Sanino) c/ Comune di Rodengo Saiano (n.c.) + altri in tema di proroga del periodo transitorio delle concessioni di distribuzione del gas Concorrenza e mercato – Distribuzione gas – Concessione – Cessazione anticipata</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lamberti – Est. Saltelli<br /> A2A Reti Gas Spa (Avv.ti N. Aicardi, G. Caia, V. Salvadori, M. Sanino) c/<br /> Comune di Rodengo Saiano (n.c.) + altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di proroga del periodo transitorio delle concessioni di distribuzione del gas</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – Distribuzione gas – Concessione – Cessazione anticipata – Periodo Transitorio &#8211; Proroga – Principio di concorrenza &#8211; Violazione – Esclusione &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La proroga del periodo transitorio, al termine del quale devono cessare anticipatamente le concessioni di distribuzione del gas, disposta dall’art. 23 del D.L. 273/2005, non risulta incompatibile con i principi comunitari ed in particolare con il principio di certezza del diritto, rappresentando in realtà una ragionevole o quanto meno non illogica scelta operata dal legislatore nazionale per contemperare gli opposti interessi in gioco, di rispetto del diritto comunitario per il completamento del mercato interno del gas naturale, con conseguente cessazione delle concessioni attribuite direttamente, senza esperimento di gara pubblica, e di continuità del servizio, assicurando contestualmente che lo scioglimento dei rapporti contrattuali avvenga a condizioni accettabili dal punto di vista economico per l’attuale concessionario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 616 del 2010, proposto da:<br />
<B>A2A RETI GAS S.P.A.</B>, quale successore ASM BRESCIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Aicardi, Giuseppe Caia, Vito Salvadori e Mario Sanino, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>COMUNE DI RODENGO SAIANO</B>, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>ANIGAS &#8211; Associazione Nazionale Industriali del Gas</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA, sez. staccata di BRESCIA, Sez. II, n. 1528 de 4 agosto 2009, resa tra le parti, concernente SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI RODENGO SAIANO.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Carlo Saltelli e udito per l’appellante l’avvocato Sanino;<br />	<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 472 del 2 luglio 2010;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. A.S.M. Brescia S.p.A., concessionaria &#8211; giusta convenzione stipulata in data 27 febbraio 1984, parzialmente modificata in forza di un Protocollo aggiuntivo sottoscritto il 31 gennaio 2001, con scadenza 31 dicembre 2009 &#8211; del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Rodengo Saiano, impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, la delibera del Consiglio comunale di Rodengo Saiano n. 19 del 19 luglio 2005 che, in applicazione degli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, confermava il termine di scadenza della concessione al 31 dicembre 2005 e indicava, tra l’altro, quale modello per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, la licitazione privata ad evidenza comunitaria, ex D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 22 febbraio 2000, n. 65.<br />	<br />
L’impugnativa era affidata a cinque motivi di censura, rubricati rispettivamente “Violazione dell’art. 15, comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 164/2000 – violazione L. n. 239 del 2004 comma 69 – eccesso di poter per violazione della circolare n. 2355/2004 – difetto dei presupposti” (primo motivo); “Ancora – violazione del comma 7 dell’art. 15 – difetto di istruttoria – difetto dei presupposti – travisamento – difetto di motivazione” (secondo motivo); “Violazione di legge per mancata trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990” (terzo motivo); “Eccesso di potere per illogicità manifesta – violazione della convenzione e del criterio di cui all’art. 15 D. Lgs. 164/00 – errata istruttoria – errore nei presupposti” (quarto motivo) e “Violazione di legge per mancato rispetto dei termini stabiliti nella vigente convenzione di concessione circa l’anticipata cessazione della medesima (quinto motivo).<br />	<br />
In sintesi, secondo la ricorrente, la delibera impugnata era illegittima per non aver tenuto conto che il periodo transitorio di cui al combinato disposto degli artt. 15, commi 5 e 7 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, era stato prolungato fino al 31 dicembre 2007; per non aver riconosciuto la spettanza dei due anni di proroga, ricorrendo il presupposto che il volume del gas distribuito superava la soglia di 100.000.000 metri cubi l’anno e che l’utenza servita superava i 100.000 clienti finali; per il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, nonché per la mancata applicazione, ai fini del corretto calcolo dell’indennità spettante, del criterio di cui all’articolo 24, comma 4, lett. a), del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e per la mancata tempestiva disdetta della convenzione.<br />	<br />
2. L’adito tribunale, nella resistenza della intimata amministrazione comunale, con sentenza non definitiva, n. 701 del 9 giugno 2006 respinte le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Rodengo Saiano, sospendeva il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, cui rimetteva con ordinanza n. 963 del 4 agosto 2006 l’esame di alcune questioni pregiudiziali riguardanti l’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, e dell’articolo 15, commi 5 e 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare: 1) se fosse contraria agli articoli 43, 49 e 86 par. 1 del Trattato, nonché ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, una proroga automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2007 delle attuali concessioni di distribuzione del gas naturale, originariamente rilasciate senza il preventivo svolgimento di una procedura di gara; 2) se fossero contrarie agli art. 43, 49, 86 par. 1 del Trattato, nonché ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, ulteriori proroghe automatiche fino al 31 dicembre 2009 delle attuali concessioni di distribuzione del gas naturale, originariamente rilasciate senza il preventivo svolgimento di gara, nelle seguenti ipotesi: a) quando il concessionario abbia realizzato una fusione societaria che consenta di servire un’utenza doppia rispetto a quella originaria della società maggiore; b) quando il concessionario abbia raggiunto un’utenza superiore a 100.000 clienti finali, oppure una quantità di gas distribuito superiore a 100 milioni di metri cubi annui, oppure un ambito di operatività pari almeno all’intero territorio provinciale; c) quando almeno il 40% del capitale sociale del concessionario sia stato trasferito a soci privati; 3) se fosse contraria al quarto, all’ottavo, al decimo e al diciottesimo considerando della direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, nonché all’art. 23 par. 1 della medesima direttiva, all’art. 10 del Trattato e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità la proroga delle attuali concessioni di distribuzione del gas naturale, tanto nell’ipotesi descritta nel quesito n. 1 quanto nelle ipotesi descritte nel quesito n. 2, con particolare riguardo: a) all’obbligo per gli Stati di conseguire l’obiettivo della liberalizzazione del mercato del gas naturale entro il termine del 1 luglio 2007; b) al divieto per gli Stati di approvare o mantenere in vigore norme nazionali contrastanti con la liberalizzazione del mercato del gas naturale; c) all’obbligo per gli Stati di collegare la natura del periodo transitorio a un termine ragionevole e a esigenze oggettive.<br />	<br />
3. Intervenuta la decisione della Corte di Giustizia (sez. II del 17 luglio 2008. in causa C – 347/06) e riassunta ritualmente la causa, con la sentenza n. 1528 del 4 agosto 2009 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, sez. II, ha respinto il ricorso.<br />	<br />
Richiamate le osservazioni svolte dalla corte comunitaria e ricordato che, ad avviso della stessa, gli articoli 43, 49 e 86 par. 1 del Trattato non vietano che la normativa di uno Stato, come quella in questione, prolunghi la durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale, purchè tale prolungamento possa essere considerato necessario per permettere alle parti di sciogliere il rapporto contrattuale a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico, competendo al giudice nazionale di valutare se il prolungamento della durata del periodo transitorio possa essere considerato necessario ai fini del rispetto del principio della certezza del diritto, i primi giudici, escluso preliminarmente che le disposizioni contenute nell’articolo 46 bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e nell’articolo 2, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avessero fatto cessare l’interesse alla corretta definizione del periodo transitorio di cui al decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, quanto ai primi due motivi di ricorso hanno rilevato che le proroghe ivi previste dovevano essere disapplicate per contrasto con i principi comunitari, non ricorrendo le particolare circostanze che, secondo i giudici comunitari, potessero giustificarle: ciò in quanto la originaria convenzione aveva avuto una durata congrua (21 anni), sia sotto il profilo dell’equilibrio economico, sia sotto il profilo della certezza del diritto, tanto più se confrontata con la disciplina del riscatto anticipato delle concessione di cui all’art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.<br />	<br />
Per il resto l’adito tribunale ha ritenuto infondati gli altri tre motivi di censura. <br />	<br />
4. A2A RETI GAS S,.p.A., succeduta a ASM Brescia S.p.A., ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone la erroneità alla stregua di quattro motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Erronea disapplicazione, nella fattispecie, dell’art. 23, comma 1 d.l. n. 273/2005”; “Falsa applicazione dell’art. 15, comma 7 del d.lgs. n. 164/2000”; “Erronea dichiarazione di insussistenza dell’obbligo di comunicazione dell’avvio di procedimento”; “Travisamento del quinto motivo di ricorso”.<br />	<br />
Sono state in tal modo riproposti i motivi di censura sollevati in primo grado (eccezion fatta per il quarto motivo), secondo l’appellante erroneamente apprezzati ed ingiustamente respinti con motivazione assolutamente non condivisibile e frutto di un palese travisamento della sostanziale diversità delle fattispecie prese in esame (quella del riscatto della concessione previsto dall’articolo 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e quella della cessazione della convenzione ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164), instistendosi, in via principale, per la corretta applicazione alla fattispecie dell’articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere, accertandosi altresì il prolungamento automatico della concessione di cui è causa al 31 dicembre 2009 e, in via subordinata, perché anche in caso di disapplicazione del ricordato articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, fosse comunque annullata la sentenza impugnata e la delibera consiliare impugnata alla stregua delle censure sollevate con il secondo ed il quarto motivo. <br />	<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Rodengo Saiano, né l’ANIGAS – Associazione nazionale industriali del gas.<br />	<br />
5. All’udienza del 25 giugno 2010, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>6. E’ meritevole di favorevole considerazione il primo motivo di gravame, con cui la società appellante, deducendo “Erronea disapplicazione, nella fattispecie, dell’art. 23, comma 1, d.l. n. 273/2005”, ha lamentato che i primi giudici avevano inopinatamente disapplicato l’articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante la proroga al termine del periodo transitorio di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al 31 dicembre 2007 ed automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 nel caso di sussistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo 15), ritenendolo erroneamente in contrasto con i principi comunitari enunciati nella decisione della Corte di Giustizia, sez. II, del 17 luglio 2008 in C- 347/2006, in virtù della già congrua durata della concessione (21 anni) anche rispetto alla previsione normativa di cui all’articolo 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.<br />	<br />
Al riguardo, la Sezione osserva quanto segue.<br />	<br />
6.1. Nella ricordata decisione del 17 luglio 2008 in C- 347/2006, la Corte di Giustizia, sez. II, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale &#8211; proprio su richiesta dei giudici di primo grado e nell’ambito della stessa controversia – “sulla compatibilità con il diritto comunitario della proroga del periodo transitorio di cui all’art. 15, comma 5, del d. lgs. 164/2000, stabilita dall’art. 23 del d.l. 273/2005”, ha fissato due principi fondamentali:<br />	<br />
a) il primo (par. 41), secondo cui “la direttiva 2003/55 non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale. Stanti tali premesse, si deve altresì ritenere che nemmeno l’art. 10 CE e il principio di proporzionalità ostino ad una normativa di questo tipo”.<br />	<br />
Ciò in base alle decisive considerazioni che la direttiva 2003/55 ha ad oggetto il completamento del mercato interno nel settore del gas naturale, stabilendo all’art. 1, n. 1, prima fase, norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale (punto 37) e che l’art. 23, n. 1, fissando il calendario di apertura per quanto riguarda la fornitura del gas naturale e stabilendo che gli Stati membri provvedano affinché i clienti idonei, ovverosia quelli che hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore siano, a decorrere dal 1° luglio 2007, tutti clienti (punto 38), riguarda solo la fornitura del gas naturale e non la sua distribuzione, così che da essa non può desumersi alcun obbligo per gli Stati membri di porre fine ai contratti di distribuzione attribuiti in assenza di procedura di gara (punto 39), non contenendo neppure alcuna disposizione relativa alle concessioni di distribuzione del gas in essere (punto 40);<br />	<br />
b) il secondo (punto 73), secondo cui “…gli artt. 43 CE, 49 C3 e 86, n. 1, CE non ostano a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione bella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale, purché tale prolungamento possa essere considerato necessario ai fini di permettere alle parti del contratto di scogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico”.<br />	<br />
Ciò, secondo la Corte, in quanto, pur essendo la normativa in esame astrattamente in contrasto con i principi comunitari ed in particolare con quello di disparità di trattamento (a danno delle imprese aventi sede in uno Stato membro diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice e che potrebbero essere interessate a tale concessione, punto 63), tale disparità di trattamento può tuttavia ritenersi giustificata da esigenze oggettive, quali la necessità di rispettare il principio della certezza del diritto.<br />	<br />
Con particolare riguardo alla fattispecie in esame, poi la Corte ha precisa che occorre tener conto di tre elementi: a) innanzitutto la circostanza che la direttiva 2003/55 non prevede che siano rimesse in discussione le concessione di distribuzione del gas in essere; b) poi il fatto che la concessione rilasciata nel 1984 doveva produrre effetti fino al 2029 e che la sua risoluzione anticipata, ex d.l. 273/2005, si inserisce nell’ottica di un maggior rispetto del diritto comunitario; c) infine la considerazione che il principio della certezza del diritto “esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli o alle imprese”.<br />	<br />
E’ in tale prospettiva che la Corte, dopo aver constatato che “la concessione in questione nella causa principale è stata attribuita nel 1984, quando la Corte non aveva ancora dichiarato che dal diritto comunitario primario derivava che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza alle condizioni rammentate ai punti 59 e 60 della presente sentenza” (punto 70) e sottolineato che “…senza che sia necessario esaminare il principio della tutela del legittimo affidamento, il principio della certezza del diritto non soltanto consente, ma altresì esige che la risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico” (punto 71), ha quindi affermato che “compete al giudice del rinvio valutare se, in particolare, il prolungamento della durata del periodo transitorio, posto in atto da una normativa come quella in questione nella causa principale, possa essere considerato necessario ai fini del rispetto del principio della certezza del diritto” (punto 72).<br />	<br />
6.2. Non è irrilevante, ad avviso della Sezione, che la Corte Costituzionale con la sentenza 31 luglio 2002, n. 413, pur non affrontando la questione della ragionevolezza del termine transitorio di durata delle vecchie concessioni (essendo stata espressamente sollevata la sola questione di legittimità dell’articolo 15, comma 10, del d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164) e della possibilità di incrementi o di sommatorie di durata del regime transitorio, ha rilevato che “…è tutt&#8217;altro che manifestamente irragionevole che il regime transitorio sia determinato dal legislatore, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità, tenendo conto, nel regolare il passaggio delle situazioni preesistenti in base ad un regime all&#8217;epoca valido in Italia, delle esigenze dello stesso principio di libertà di iniziativa economica e della libertà di concorrenza. In realtà, il legislatore ha riscontrato la necessità di intervenire in via transitoria per impedire una serie di ostacoli operativi e concorsuali con rischi &#8211; connessi all&#8217;immobilizzo di ogni acquisizione di mercato &#8211; per il successivo reinserimento e quindi per la sopravvivenza di categorie di imprese esistenti e legittimamente operanti ed aventi nel mercato italiano una consistenza tutt&#8217;altro che trascurabile, ancorché a dimensioni ridotte rispetto alle grandi aziende di altri Paesi.”<br />	<br />
Né può dimenticarsi che con la decisione n. 3216 del 21 maggio 2010, questa stessa Sezione, proprio affrontando la stessa questione oggetto della presente controversia, proprio richiamando le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia con la citata decisione della sez. II del 17 luglio 2008 in C – 347/2006, ha avuto modo di precisare che “…il punto della decisione della Corte di Giustizia sopra indicata, in cui afferma che il prolungamento di un periodo transitorio è conforme ai principi comunitari se esso è necessario per permettere alle parti di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, ha senso solo se riferito ad un periodo di prolungamento temporale significativo, atteso che un periodo di prolungamento relativamente breve, non idoneo a comportare conseguenze sfavorevoli ai singoli o alle imprese, è da considerare anche non idoneo a comportare la violazione del principio di certezza del diritto che la Corte ha stabilito fosse meritevole di tutela”, aggiungendo che la disanima della normativa di riferimento (art. 15, comma 7, del D. lgs. 23 maggio 2000, n. 164; art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239; art. 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) “…dimostra che le scadenze previste per il periodo transitorio prima della emanazione del D.L. n. 273 del 2005 non sono state quindi variate da questo in maniera tanto significativa da comportare conseguenze sfavorevoli anche economiche, inaccettabili in capo ai singoli e alle imprese, perché di entità tale da violare il principio di certezza del diritto che la Corte ha inteso tutelare con le direttiva e la decisione sopra riportate”.<br />	<br />
6.3. Sulla scorta delle osservazioni svolte, la Sezione ritiene che le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure con la sentenza impugnata, secondo cui il fatto che l’originaria concessione fosse già durata 21 anni costituiva una ragione di “congruità” della concessione stessa, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo della certezza del diritto, tale da rendere incompatibile e contraria ai principi comunitari un suo prolungamento, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, non risultano condivisibili.<br />	<br />
Invero, anche a voler prescindere dal fatto che non vi è alcun motivo per discostarsi dalle più appropriate e ragionevoli conclusioni cui è invece giunta questa stessa Sezione con la già citata decisione n. 3216 del 21 maggio 2010 (secondo cui, come già ricordato, per un verso “…il punto della decisione della Corte di Giustizia sopra indicato, in cui afferma che il prolungamento di un periodo transitorio è conforme ai principi comunitari se esso è necessario per permettere alle parti di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, ha senso solo se riferito ad un periodo di prolungamento temporale significativo, atteso che un periodo di prolungamento temporale troppo breve, non idoneo a comportare conseguenze sfavorevoli ai singoli o alle imprese, è da considerare anche non idoneo a comportare la violazione del principio di certezza del diritto…”, e, per altro verso, “…le scadenze previste per il periodo transitorio prima dell’emanazione del D.L. n. 273 del 2005 non sono state quindi variate da questo in maniera tanto significativa da comportare conseguenze sfavorevoli, anche economiche, inaccettabili in capo ai singoli e alle imprese, perché di entità tale da non violare il principio di certezza del diritto che la Corte di Giustizia ha inteso tutelare con le direttive e la decisione sopra riportate”), la mera costatazione che la originaria concessione, stipulata – com’è pacifico tra le parti &#8211; nel 1984, tra l’amministrazione comunale di Rodengo Saiano e la Azienda Servizi Municipalizzati – ASM di Brescia fosse già durata 21 anni non fornisce di per sé alcun elemento decisivo al fine di fare ritenere non necessario il prolungamento della durata del periodo transitorio, proprio con riferimento all’esigenza di rispettare il principio della certezza del diritto, come puntualizzato dalla Corte di Giustizia (punti 71 e 72 della più volte ricordata sentenza del 17 luglio 2008, sez. II).<br />	<br />
Infatti l’originaria concessione doveva produrre effetti fino al 2029, come riconosciuto nello stesso punto 68 della decisione della Corte di Giustizia, o comunque fino al 31 dicembre 2014, se non si volesse considerare utile la nuova convenzione stipulata il 31 gennaio 2001 e cioè già nel vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed è a tale durata (45 anni o tutt’al più 30 anni) che occorre far riferimento per valutare, sia pur astrattamente, ma in ogni caso ragionevolmente, l’equilibrio economico della stessa e, sotto altro concorrente e decisivo profilo, anche il rispetto della certezza del diritto.<br />	<br />
Non appare invece ragionevole, né sul punto è stata fornita alcuna convincente motivazione, in mancanza del resto di alcuna prova circa l’effettivo soddisfacimento dell’interesse economico dell’imprenditore, come affermato dai primi giudici, fare riferimento ad una ipotesi, quella del riscatto anticipato – dopo venti anni &#8211; della concessione di cui all’articolo 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.<br />	<br />
Indipendentemente da ogni questione sulla stessa attuale vigenza di tale norma (in senso contrario, C.d.S., sez. V, 28 marzo 2008, n. 1299; 19 luglio 2005, n. 3817; 28 giugno 2004, n. 4788; 14 giugno 2004, n. 3823; 13 giugno 2003, n. 3343) e sui principi da essa ricavabili (atteso che in realtà il riscatto anticipato è istituto tipico del vecchio ordinamento che prevedeva la possibilità per l’ente locale, titolare del servizio, di optare per la sua gestione diretta, ipotesi che tuttavia non è più conforme al nuovo assetto normativo, stabilito dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel quale la gestione del servizio viene ad essere esternalizzata e le possibilità di far venir meno i rapporti si ricollegano alle normali ipotesi di recesso, C.d.S., sez. V, 30 agosto 2004, n. 5652; 11 giugno 2003, n. 3296; 25 giugno 2002, n. 3455; 15 febbraio 2002, n. 902), è decisiva – ad avviso della Sezione – proprio la considerazione, puntualmente rilevata dall’appellante, che il riscatto anticipato prevedeva in ogni caso il riconoscimento in favore del concessionario di un’equa indennità, quale sostanziale risarcimento del danno giusto subito per l’esercizio di una facoltà prevista dalla legge, rapportata all’attuale interesse economico del concessionario (tenuto conto del valore industriale dell’impianto e del relativo materiale mobile e immobile, delle anticipazioni e sussidi dati dal comune e dalle tasse proporzionali di registro anticipate nonché del profitto venuto a mancare).<br />	<br />
Proprio tale previsione, evidentemente tesa a riequilibrare, quanto meno sotto il profilo economico, la posizione del concessionario che avesse subito il riscatto anticipato della concessione, esclude in radice che la mera durata ventennale della concessione possa automaticamente far considerare esaurito l’interesse economico del concessionario, tanto più che nel caso in esame, a fronte di una concessione stipulata per una durata di 45 ovvero di 30 anni, solo rispetto ai quali potrebbe eventualmente sostenersi la tesi dell’esaurimento dell’interesse economico dell’imprenditore concessionario.<br />	<br />
Di conseguenza, ad avviso della Sezione, proprio con riferimento all’effettiva durata della convenzione intercorsa tra le parti, stipulata nel 1984 e rinegoziata nel 2001, la proroga fino al 31 dicembre 2007 del termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 15, comma 15, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, disposta dall’articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazione dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, non risulta incompatibile con i principi comunitari ed in particolare con il principio di certezza dal legislatore, rappresentando in realtà una ragionevole o quanto meno non illogica scelta operata dal legislatore nazionale per contemperare gli opposti interessi in gioco, di rispetto del diritto comunitario (per il completamento del mercato interno del gas naturale) con conseguente cessazione delle concessioni attribuite direttamente, senza esperimento di gara pubblica, e di continuità del servizio, assicurando contestualmente che lo scioglimento dei rapporti contrattuali avvenga a condizioni accettabili dal punto di vista economico per l’attuale concessionario.<br />	<br />
7. All’accoglimento del primo motivo di gravame ed all’applicabilità al caso di specie della previsione di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, relativamente alla proroga al 31 dicembre 2007 del termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, il che rende inutile la pronuncia sugli ulteriori motivi di gravame, fermo restando in ogni caso l’obbligo del Comune di accertare la ricorrenza dei presupposti per l’ulteriore automatico prolungamento della originaria concessione al 31 dicembre 2009, pure previsto dall’articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51.<br />	<br />
La peculiarità della controversia e la sostanziale novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da A2A RETI GAS S.P.A., succeduta a ASM Brescia S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, sez. II, n. 1528 del 4 agosto 2009, così provvede: <br />	<br />
&#8211; accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse;<br />	<br />
&#8211; dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25 e 30 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente FF<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/10/2010</p>
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