<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7253 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7253/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7253/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7253 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7253/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</a></p>
<p>Pres. ed Est. Giovannini L. B. (Avv.ti N. Adragna, S. Boero) c/ Ministero della Giustizia, Commissioni per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Catanzaro e presso la Corte d’appello di Palermo (Avv. Stato) sull&#8217;irrilevanza processuale dei pareri pro veritate prodotti nel giudizio avverso la non ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Giovannini<br /> L. B. (Avv.ti N. Adragna, S. Boero) c/ Ministero della Giustizia, Commissioni per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Catanzaro e presso la Corte d’appello di Palermo (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza processuale dei pareri pro veritate prodotti nel giudizio avverso la non ammissione alle prove orali dell&#8217;esame di avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Autorità e termine per ricorrere – Indicazione – Omissione – Illegittimità – Non sussiste – Mera irregolarità – Configurabilità – Conseguenze	</p>
<p>2. Concorso pubblico – Prove scritte e orali – Valutazione – Voto numerico – Sufficienza	</p>
<p>3. Concorso – Abilitazione avvocato – Non ammissione – Impugnazione – Produzione pareri pro veritate – Irrilevanza – Ragioni	</p>
<p>4. Concorso – Abilitazione avvocato – Prove – Tempi medi di correzione – Sindacato G.a. – Ammissibilità – Limiti – Assoluta arbitrarietà o illogicità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La violazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990 per omessa indicazione nel provvedimento impugnato dell’Autorità (e del termine) alla quale ricorrere non assume effetto invalidante, ma sostanzia una mera irregolarità tale da comportare, eventualmente, la sola concessione del beneficio dell’errore scusabile.	</p>
<p>2. Nelle procedure concorsuali pubbliche l’onere della motivazione dei giudizi inerenti tanto le prove scritte, quanto quelle orali, è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice.	</p>
<p>3. Nelle impugnazioni degli atti riguardanti l’ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato, i pareri pro veritate depositati dal ricorrente sono del tutto privi di rilevanza, non potendosi ammettere che professionisti, ex post scelti dall’interessato, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle valutazioni, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato.	</p>
<p>4. Sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; né, d’altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l’impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2007, proposto da: 	</p>
<p>Boero Lorenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Adragna e Stefano Boero, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lucullo, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense costituita presso la Corte d’appello di Catanzaro, in persona del titolare pro-tempore, Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense costituita presso la Corte d’appello di Palermo, in persona del titolare pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Rebolia Michela; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DELLA ESCLUSIONE DALLE PROVE ORALI DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE PER L&#8217;ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – SESSIONE 2005/2006</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Giorgio Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, proposto originariamente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro, l’istante ha impugnato, unitamente ad ogni atto preliminare, presupposto, consequenziale e comunque connesso, la valutazione negativa espressa dalla commissione costituita presso la Corte d’appello di Catanzaro in ordine alle prove scritte redatte nella procedura di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2005/2006.<br />	<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990. Violazione di legge e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. cit.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato in via principale è illegittimo in quanto privo della indicazione, prescritta dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, dell’autorità alla quale è possibile ricorrere. Ciò ha comportato la violazione del diritto di difesa dell’istante, tenuto anche conto delle perplessità nascenti dal fatto che la valutazione degli elaborati è stata effettuata dalla sottocommissione costituita presso la Corte d’appello di Catanzaro, mentre il provvedimento di non ammissione alle prove orali è promanato dalla commissione costituita presso la Corte d’appello di Palermo, sede dell’esame;<br />	<br />
2) Eccesso di potere, manifesta ingiustizia e/o disparità di trattamento e/o illogicità ed irrazionalità e/o contraddittorietà e/o sviamento dalla causa tipica e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
Pertiene al giudice amministrativo sindacare le valutazioni della commissione di esame sotto il profilo della loro ragionevolezza, logicità e coerenza dei giudizi espressi. D’altro canto i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto totalmente privi di motivazione, non essendo sufficiente la mera attribuzione del punteggio numerico a rendere palesi le ragioni dei giudizi espressi dalla commissione. L’erroneità dell’operato di questa emerge comunque dai pareri pro-veritate formulati da due esperti, che hanno ritenuto gli elaborati dell’istante pienamente adeguati.<br />	<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 3 della l. n. 241 del 1990, comma 1 e comma 3: violazione di legge e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere: manifesta ingiustizia e/o illogicità ed irrazionalità e/o contraddittorietà e/o sviamento dalla causa tipica e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
Viene ribadito il difetto totale di motivazione del provvedimento impugnato in via principale, secondo quanto prescritto dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Né le ragioni dello stesso emergono dal verbale della commissione. L’insufficienza a tal fine della mera attribuzione del punteggio numerico deriva anche da quanto disposto in via generale dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, che è da ritenersi norma di principio, alla quale non è dato derogare, incorrendosi altrimenti nel vizio di disparità di trattamento;<br />	<br />
4) Violazione e/o falsa applicazione di legge ex artt. 3, primo comma, della l. n. 241 del 1990 e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere: carenza di istruttoria e/o disparità di trattamento e/o travisamento dei presupposti di fatto e/o illogicità manifesta e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
È mancata nella specie una adeguata istruttoria e, cioè a dire, una attenta lettura degli elaborati. Ciò è dimostrato dalla durata della seduta che appare del tutto inadeguata ad assicurare giudizi consapevoli e ponderati.<br />	<br />
L’istante ha quindi concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro esecutività e ammissione con riserva alle prove orali. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla spese di lite.<br />	<br />
Per il Ministero della Giustizia si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Nella Camera di Consiglio tenutasi il 27 luglio 2006 presso il Tribunale regionale adito la istanza cautelare è stata respinta.<br />	<br />
A seguito di regolamento di competenza proposto dalle amministrazioni intimate, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2646 del 2007, ha dichiarato la competenza di questo Tribunale amministrativo regionale a conoscere della controversia.<br />	<br />
L’istante ne ha quindi proceduto ivi alla riassunzione, insistendo nelle prese deduzioni e conclusioni. <br />	<br />
Alla udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Infondato è il primo motivo dedotto, alla luce della ormai costante giurisprudenza secondo cui la violazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990 per omessa indicazione nel provvedimento impugnato dell’Autorità (e del termine) alla quale ricorrere non assume effetto invalidante, ma sostanzia una mera irregolarità tale da comportare, eventualmente, la sola concessione del beneficio dell’errore scusabile (da ultimo, Cons. di Stato, sez. III, 21 maggio 2010, n. 2506; sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5182; sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5316; sez. V, 31 gennaio 2003, n. 501; T.a.r. Umbria, 13 agosto 2009, n. 487; T.a.r. Toscana; II, 3 luglio 2009, n. 1178; T.a.r. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 7 maggio 2009, n. 869; T.a.r. Lazio, III, 18 ottobre 2006, n. 10462).<br />	<br />
Da disattendere sono anche il secondo ed il terzo motivo dedotti (che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente), alla luce ugualmente della ormai costante giurisprudenza secondo cui l’onere della motivazione dei giudizi inerenti tanto le prove scritte, quanto quelle orali nelle procedure concorsuali pubbliche è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice.<br />	<br />
A tale conclusione si è pervenuti nel rilievo che: a) si deve tenere conto delle esigenze di speditezza dei lavori della commissione; b) per la ponderata adeguatezza delle sue valutazioni, la normativa di settore prevede che della commissione facciano parte componenti dotati di particolari professionalità, portatori di esperienze convenientemente diversificate; c) ciascun componente della commissione può sollecitare valutazioni più approfondite e chiedere che su una sua proposta si decida motivatamente a maggioranza (con il pieno sindacato giurisdizionale ove la motivazione sia affetta da eccesso di potere; d) ove nessun componente solleciti valutazioni più approfondite per l’attribuzione di un voto diverso da quello in corso di verbalizzazione, la determinazione unanime di tutti i componenti, in quanto dotati di particolare professionalità, implica l’estrinsecazione di una ponderata scelta condivisa e, quanto al merito, insindacabile in sede giurisdizionale (v., da ultimo, Cons. di Stato, sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2325; sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 5792; sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4528; sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2557; sez. IV, 25 novembre 2009, n. 5846; sez. IV, 9 settembre 2009, nn. 5406 e 5410; sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295; sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2241; sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 434; T.a.r. Lazio, sez. I, 18 aprile 2011, n. 3359; sez. I, 18 ottobre 2010, n. 32840; sez. I, 10 settembre 2010, n. 32226; sez. I, 2 aprile 2010, n. 5580).<br />	<br />
Tale orientamento, che ha ricevuto l’avallo anche della Corte costituzionale (sent. 30 gennaio 2009, n. 20, confermata dalla ordinanza 20 marzo 2009, n. 78, nonché sent. 8 giugno 2011, n. 175), trova conferma, per argomento a contrario, dalla presenza nell’ordinamento di norme che solo per specifiche ipotesi impongono la formulazione di giudizi valutativi in forma estesa (v. art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006, relativamente alle valutazioni di non idoneità delle prove scritte del concorso notarile), in tal modo postulando, per la generalità dei casi, l’operatività della regola opposta.<br />	<br />
Inammissibile è poi la deduzione contenuta nel secondo motivo di gravame, volta a censurare l’operato della commissione esaminatrice sulla base delle osservazioni espresse nei pareri pro-veritate prodotti dall’istante in giudizio. Tale doglianza impinge infatti direttamente sul merito dell’attività della commissione, notoriamente non sindacabile nella presente sede di mera legittimità.<br />	<br />
Del resto già in altre occasioni è stato osservato che nelle impugnazioni degli atti riguardanti l’ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato, i pareri pro veritate depositati dal ricorrente sono del tutto privi di rilevanza, non potendosi ammettere che professionisti, ex post scelti dall’interessato, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle valutazioni, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato (Cons. di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1008; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991).<br />	<br />
Infondato da ultimo è il quarto motivo dedotto.<br />	<br />
Anche al riguardo costante è l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; né, d’altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l’impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Cons. di Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5406; sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3407; sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182; sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7284; T.a.r. Lazio, sez. I, 4 maggio 2009; n. 4488; sez. I, 20 febbraio 2009, n. 1823).<br />	<br />
Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Dispone l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente, Estensore<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7253/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7253/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7253</a></p>
<p>Pres. De Musis, est. Vitrone Rocchi (Avv.ti Antonio D&#8217;Agostino e Luciano Antonini) c. Comune di Massa Martana (Avv. Alarico Mariani Marini) sulla qualificazione della dichiarazione di pubblica utilità 1. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita&#8217;) &#8211; Procedimento &#8211; Dichiarazione di p.u. &#8211; Affievolimento del diritto soggettivo del privato &#8211; Inquadramento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7253/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7253/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Musis, est. Vitrone<br /> Rocchi (Avv.ti Antonio D&#8217;Agostino e Luciano Antonini) c. Comune di Massa Martana (Avv. Alarico Mariani Marini)</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione della dichiarazione di pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita&#8217;) &#8211; Procedimento &#8211; Dichiarazione di p.u. &#8211; Affievolimento del diritto soggettivo del privato &#8211; Inquadramento negli atti c.d. plurimi &#8211; Impugnazione &#8211; Conseguente giudicato di annullamento &#8211; Limiti. Riferimenti normativi<br />
2. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita&#8217;) &#8211; Vendita &#8211; Domanda di annullamento della cessione volontaria &#8211; Valore della causa &#8211; Determinazione &#8211; Criteri.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione di pubblica utilita&#8217; &#8211; che e&#8217; implicita nell&#8217;approvazione del piano di insediamenti produttivi &#8211; non e&#8217; un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralita&#8217; di soggetti individuabili in relazione alla titolarita&#8217; dei vari beni vincolati e considerati &#8220;uti singuli&#8221;, sicche&#8217; il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprieta&#8217;, gia&#8217; affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo.<br />
2. Il valore &#8211; rilevante agli effetti della liquidazione delle competenze ed onorari difensivi &#8211; della causa promossa per l&#8217;annullamento di un contratto di cessione di un&#8217;area ex art. 12 della legge n. 865 del 1971 si determina, a norma dell&#8217;art. 12 cod. proc. civ., non gia&#8217; con riferimento al prezzo ricevuto per la cessione ed ai suoi accessori, bensi&#8217; con riferimento al valore di mercato del bene che rientrerebbe nel patrimonio dell&#8217;attore con l&#8217;accoglimento della domanda, maggiorato della somma eventualmente spettante a titolo di risarcimento del danno per l&#8217;occupazione senza titolo del terreno destinato alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica, oltre interessi e rivalutazione, o, in alternativa, con riferimento alla somma spettante a titolo di risarcimento per la perdita definitiva della proprieta&#8217; nell&#8217;ipotesi che la restituzione dell&#8217;area sia divenuta impossibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla qualificazione della dichiarazione di pubblica utilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/3855_3855.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7253/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
