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	<title>7247 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2004 n.7247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-4-2004-n-7247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-4-2004-n-7247/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2004 n.7247</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri Manzi Pasquale (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Renato Magaldi) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato) il dipendente illegittimamente destituito ha diritto al ripristino del rapporto con retrodatazione sia giuridica che economica, con corresponsione delle differenze retributive maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-4-2004-n-7247/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2004 n.7247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-4-2004-n-7247/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2004 n.7247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri<br /> Manzi Pasquale (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Renato Magaldi) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il dipendente illegittimamente destituito ha diritto al ripristino del rapporto con retrodatazione sia giuridica che economica, con corresponsione delle differenze retributive maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di destituzione del pubblico dipendente – Diritto alla corresponsione delle differenze retributive – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve riconoscersi al dipendente riammesso in servizio per effetto dell’annullamento dell’atto illegittimo di destituzione non solo la retrodatazione giuridica del ripristino del rapporto, ma anche la corresponsione delle differenze retributive, comprensive degli interessi e della rivalutazione, atteso che l’opposto principio della corrispettività, per cui il trattamento economico è correlato alla funzione svolta, vale solo per la diversa ipotesi delle nomine in servizio disposte dopo illegittimi dinieghi, ma non anche per i casi di annullamento dell’atto amministrativo che fa cessare illegittimamente un rapporto d’impiego o che ne ritarda illegittimamente la progressione, con connessa reviviscenza o progressione del rapporto nella sua pienezza, con ogni conseguenza di anzianità, di carriera e di retribuzione (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Dello stesso avviso: Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9321; sez. VI, 27 settembre 2002, n. 4955; 30 agosto 2002, n. 4375</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il dipendente illegittimamente destituito ha diritto al ripristino del rapporto con retrodatazione sia giuridica che economica, con corresponsione delle differenze retributive maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.7247	Reg. Sent. ANNO 2004<br />	<br />
N. 4909	Reg. Ric.	ANNO 2003																																																																																											</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione I</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Giancarlo Coraggio &#8211; Presidente<br />
2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere &#8211; relatore<br />
3) Arcangelo Monaciliuni &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4909/2003 Reg. Gen, proposto da</p>
<p><b>Manzi Pasquale</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Renato Magaldi, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci 16,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto, ope legis, in Napoli, alla via Diaz 11,</p>
<p>per l’esecuzione del giudicato<br />
formatosi sulla sentenza n. 2947/2001 del 27 giugno 2001 di questo T.A.R., Sezione I^,</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, con le annesse produzioni;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
VISTA la sentenza di questa Sezione n. 2947/2001 del 27 giugno 2001;<br />
UDITI nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati nel verbale;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 24 aprile 2003 e depositato in segreteria il successivo 9 maggio 2003, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 2947/2001 del 27 giugno 2001 con la quale questa Sezione ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 31 luglio 2000 con il quale il sig. Manzi era stato destituito dall’amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 27 maggio 1991.<br />
La sentenza n. 2947/2001 di questa Sezione ha in particolare annullato il predetto atto di destituzione, reiterativo di un precedente, analogo, provvedimento (del 13 maggio 1991) già annullato per difetto di motivazione con precedente sentenza della II sez. di questo Tar n. 38 del 2 febbraio 1994, ritenendo il nuovo provvedimento anch’esso affetto dal vizio di carenza di motivazione, desunto, in particolare, dal rilievo per cui “dopo circa venti anni dai fatti (furto aggravato commesso nel gennaio del 1981) e circa dieci dal primo provvedimento di destituzione, l’amministrazione, in sede di riesercizio della funzione disciplinare, non può limitarsi a esplicitare il giudizio di incompatibilità tra la commissione di un reato di furto aggravato e la permanenza nei ruoli della Polizia di Stato, ma deve anche dimostrare perché sia ancora attuale il pregiudizio per il Corpo e perché non meriti alcuna considerazione il ravvedimento positivamente dimostrato dall’agente con anni di servizio favorevolmente valutato nei giudizi annuali redatti dai competenti superiori”. Per le esposte ragioni la sentenza 2947/2001 della cui esecuzione in questa sede si tratta ha annullato il provvedimento impugnato, “salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”.<br />
Il ricorrente, sull’assunto dell’avvenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza, pubblicata il 27 giugno 2001, ha notificato in data 30 gennaio 2003 al Ministero dell’Interno la diffida e messa in mora di cui all&#8217;art. 90, secondo comma, del r.d. 17 agosto 1907 n. 642.<br />
Ha dunque notificato (in data 24 aprile 2003) l’atto introduttivo della presente vertenza di ottemperanza chiedendo la ricostruzione della carriera ai fini di una effettiva restituito in integrum della sfera giuridica e patrimoniale, con conseguenziale condanna del Ministero alla ricostruzione economica e giuridica della carriera ed al pagamento degli stipendi arretrati dovuti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione, ai sensi dell&#8217;art. 91, secondo comma, r.d. citato, del deposito del ricorso all’Amministrazione intimata il 16 maggio 2003.<br />In data 29 maggio 2003 si è costituito il resistente Ministero dell’Interno, depositando memoria e documenti, rappresentando, in particolare che il Manzi, con decreto del Capo della polizia del 10 marzo 2003 (notificato il 6 maggio 2003) era stato già riammesso in servizio a tutti gli effetti dal 27 maggio 1991, nella qualifica e con l’anzianità che aveva all’atto di destituzione.<br />
Con successiva nota prot. 333-A(2)/30945-AV del 29 luglio 2003, pervenuta il 13 ottobre 2003, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno ha informato che il 7 maggio 2003 era stato dato incarico al Compartimento della Polizia stradale di Napoli di notificare al ricorrente Manzi “che la sua pratica verrà sottoposta all’esame di una delle prossime riunioni della Commissione di cui all’art. 69 del D.P.R. 335/82”.<br />
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2004 la causa è stata chiamata, discussa e introitata in decisione.<br />
Il ricorso in ottemperanza in esame è fondato e merita accoglimento.<br />
In linea con la prevalente e condivisibile giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9321; sez. VI, 27 settembre 2002, n. 4955; 30 agosto 2002, n. 4375) deve riconoscersi al dipendente riammesso in servizio per effetto dell’annullamento dell’atto illegittimo di destituzione non solo la retrodatazione giuridica del ripristino del rapporto, ma anche la corresponsione delle differenze retributive, comprensive degli interessi e della rivalutazione, atteso che l’opposto principio della corrispettività, per cui il trattamento economico è correlato alla funzione svolta, vale solo per la diversa ipotesi delle nomine in servizio disposte dopo illegittimi dinieghi, ma non anche per i casi di annullamento dell’atto amministrativo che fa cessare illegittimamente un rapporto d’impiego o che ne ritarda illegittimamente la progressione, con connessa reviviscenza o progressione del rapporto nella sua pienezza, con ogni conseguenza di anzianità, di carriera e di retribuzione.La suddetta conclusione è del resto corroborata dalla lettera dell’articolo 10, comma 4, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, secondo il quale “Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l&#8217;anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio”.<br />
Deve dunque riconoscersi nella fattispecie il perdurare dell’inottemperanza della p.a. intimata, non apparendo sufficiente né il citato decreto del Capo della polizia del 10 marzo 2003, che si è limitato a disporre la riammissione in servizio del Manzi con effetti dal 27 maggio 1991, con la qualifica e l’anzianità che aveva all’epoca”, né la successiva nota del 29 luglio 2003 con la quale l’amministrazione ha informato questo Tar di aver comunicato al ricorrente l’avvio di un procedimento di riesame della sua posizione dinanzi alla Commissione di cui all’art. 69 del D.P.R. 335/82.<br />
Conseguentemente, appare necessario assegnare all&#8217;Amministrazione il termine di giorni 60 (sessanta) per conformarsi alla decisione di cui trattasi e, per l&#8217;esattezza, per provvedere alla ricostruzione della posizione giuridico economica del ricorrente, mediante retrodatazione della disposta riammissione in servizio e corresponsione dei ratei retributivi non erogati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all’effettivo pagamento come per legge.<br />
Appare altresì opportuno disporre sin d&#8217;ora la nomina di un commissario ad acta che, nel caso di ulteriore inerzia dell&#8217;Amministrazione, provveda in sua sostituzione.<br />
Per tale adempimento è il caso di nominare il Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega a idoneo funzionario di quell’amministrazione.<br />
Le spese occorse per lo svolgimento della funzione sostitutoria del commissario ad acta verranno definite e liquidate con separata ordinanza successiva ed andranno poste a carico dell&#8217;Amministrazione inadempiente.<br />
Le spese del presente giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell&#8217;Amministrazione intimata, nell’importo liquidato in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, I^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così decide:</p>
<p>a) fissa al Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t., il termine indicato in motivazione (giorni sessanta) dalla data di notificazione o comunicazione della presente sentenza, per dare esecuzione alla sentenza n. 2947/2001 del 27 giugno 2001 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, I^ Sezione, nei sensi di cui in motivazione;<br />
b) nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di subdelega a idoneo funzionario di quell’amministrazione, perché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda a quanto sub a) in funzione sostitutoria;<br />
c) condanna l&#8217;Amministrazione intimata alle spese del presente giudizio di ottemperanza, che si liquidano in complessivi € 500,00.<br />
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2004.</p>
<p>Il Presidente<br />
Il Relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-4-2004-n-7247/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2004 n.7247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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