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	<title>7234 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7234 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</a></p>
<p>Pres. Pugliese &#8211; Est. Altavista C. s.r.l. (avv.ti Lavitola e Cavalli) / Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (Avvocatura dello Stato) &#8211; ASP s.r.l. (avv.ti Pittori e Scotti) sulla possibilità o meno per l&#8217;interventore ad adiuvandum di riassumere un processo interrotto a seguito di sentenza di fallimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese &#8211; Est. Altavista<br /> C. s.r.l. (avv.ti Lavitola e Cavalli) / Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (Avvocatura dello Stato) &#8211; ASP s.r.l. (avv.ti Pittori e Scotti)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità o meno per l&#8217;interventore ad adiuvandum di riassumere un processo interrotto a seguito di sentenza di fallimento del ricorrente principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Interruzione &#8211; A seguito di dichiarazione di fallimento del ricorrente &#8211; Riassunzione &#8211; Interventore ad adiuvandum &#8211; Fattispecie &#8211; Inammissibilità &#8211; Conseguenze &#8211; Estinzione del giudizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum può essere posto in essere dal titolare di una situazione giuridica soggettiva dipendente da quella dedotta in giudizio, ma non può essere uguale a quello del ricorrente, non potendo l&#8217;interveniente essere un cointeressato in senso proprio, perchè altrimenti risulterebbe elusa la perentorietà del termine di decadenza per la notifica del ricorso, all’ interventore ad adiuvandum è preclusa la possibilità della riassunzione (nella specie, in esito a fallimento della società ricorrente principale), essendo i poteri dell&#8217;interventore subordinati all&#8217;attività della parte principale adiuvata, mentre l&#8217;atto di riassunzione deve provenire da un soggetto al quale la legge attribuisce il potere di riattivare il processo interrotto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5662 del 2007, proposto da:<br />
COS.EDI Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Lavitola e Maria Enrica Cavalli, con domicilio in Roma via Costabella 23 <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo,<br />
Agenzia Sviluppo Provincia Srl (Asp), rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Pittori, Elisa Scotti, con domicilio eletto presso Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del decreto del direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del 20-3-2007, notificato, il 6-4-2007, con cui è stato imposto il vincolo di tutela indiretta e relative prescrizioni sugli immobili siti nel Comune di Grottaferrata-località La Molara <br />
RIASSUNTO con atto notificato il 14 marzo 2014 <br />
dall’Agenzia sviluppo provincia scarl rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Pittori, Elisa Scotti, con domicilio eletto presso Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;<br />
nei confronti di <br />
Fallimento COS.EDI s.r.l. in persona del curatore fallimentare;<br />
Ministero dei beni, della attivita&#8217; culturali e del turismo, <br />
e con l’intervento di <br />
Immol Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Livio Lavitola, con domicilio eletto presso Livio Lavitola in Roma, v.le Giulio Cesare, 71;</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Agenzia Sviluppo Provincia Srl (Asp);<br />
Visto l’atto di riassunzione della Agenzia Sviluppo Provincia Srl (Asp);<br />
Visto l’atto di intervento di Immol s.r.l. <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il presente ricorso è stato impugnato dalla COS.EDI s.r.l. il decreto del direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del 20-3-2007, notificato, il 6-4-2007, con cui è stato imposto il vincolo di tutela indiretta e relative prescrizioni sull’area sita nel Comune di Grottaferrata-località La Molara, oggetto del piano di lottizzazione presentato dalla società ricorrente ; il ricorso è stato notificato all’Amministrazione resistente e all’ASP, Agenzia sviluppo provincia, peraltro non indicata nell’epigrafe del ricorso, soggetto responsabile dello Sportello unico del patto territoriale all’interno del quale è stato promosso il piano di lottizzazione.<br />
Si è costituita l’Asp, Agenzia Sviluppo provincia, a sostegno delle ragioni della società ricorrente .<br />
Con atto depositato in giudizio il 3-3-2009 i difensori della società ricorrente hanno rinunciato al mandato e non si è costituito un nuovo difensore.<br />
L’Agenzia sviluppo provincia con nota del 16 dicembre 2013, depositata nei ricorsi n. 7070 del 2006 e n. 11254 del 2006, comunicava che con sentenza n. 163 del 2011 era stato dichiarato il fallimento della società ricorrente. <br />
Con atto notificato, il 14-3-2014, al Ministero resistente e al curatore fallimentare, l’Agenzia sviluppo Provincia ha riassunto il presente giudizio.<br />
In data 30-6-2014 ha depositato atto di costituzione in giudizio la Immol.s.r.l., successore a titolo particolare della COS.EDI..<br />
Il 1-7-2014 la Immol s.r.l. depositava , altresì, istanza di fissazione udienza.<br />
All’udienza pubblica del 29-1-2015 veniva dato avviso ai difensori presenti circa profili di inammissibilità dell’atto di riassunzione.<br />
Il 9-3-2015 la Immol s.r.l. notificava l’atto di intervento in giudizio ai sensi dell’art 111 c.p.c. <br />
All’udienza pubblica del 9-4-2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />
L’atto di riassunzione della Agenzia sviluppo provincia è stato proposto tempestivamente . <br />
Come è noto, ai sensi dell’art 43 della legge fallimentare, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, l’apertura del fallimento determina l&#8217;interruzione del processo. E’ stata quindi introdotta una ipotesi di interruzione automatica di interruzione che si verifica a far data dall’evento interruttivo, indipendentemente dalla dichiarazione della parte costituita in giudizio (Cassazione sezioni unite n. 7443 del 2008) .<br />
La norma è ritenuta applicabile al processo amministrativo, trattandosi della disciplina generale della interruzione del processo in caso di fallimento della parte ( Consiglio di Stato n. 3019 del 2014; 5738 del 2014). <br />
Ciò comporta che anche il termine per la riassunzione di novanta giorni ai sensi dell’art 80 c.p.a. decorre da tale evento, ciò indipendentemente dalla dichiarazione di interruzione del giudizio (Tar Lombardia- Milano n. 2538 del 2014)<br />
La giurisprudenza ha però ritenuto, anche in base alle indicazioni della Corte Costituzionale ( sentenza n. 17 del 2010) che mentre per il curatore fallimentare, la data della sentenza dichiarativa di fallimento coincide con la decorrenza dei novanta giorni, per le altre parti del giudizio si deve contemperare tale termine perentorio con la possibilità di conoscenza della sentenza .<br />
Ne deriva che per le altre parti del giudizio il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui siano venute a conoscenza della sentenza di fallimento ( Corte Costituzionale n. 17 del 2010).<br />
Nel processo amministrativo, tale termine di decorrenza trova conferma nella disciplina dell’articolo 80 comma 3 c.p.a., per cui la riassunzione ad iniziativa delle parti rimaste estranee all&#8217;evento interruttivo (la dichiarazione di fallimento), deve essere proposta con atto notificato a tutte le altre parti nel termine perentorio di 90 giorni &#8220;dalla conoscenza legale dell&#8217;evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione e certificazione&#8221;. (Tar Lazio n. 7528 del 2014).<br />
Nel presente giudizio, ciò risulta almeno alla data del 16 dicembre 2013, quando la Agenzia sviluppo provincia lo ha dichiarato nella nota depositata in altri giudizi proposti dalla COS.EDI. e trattati alle medesime udienze pubbliche. <br />
L’atto di riassunzione è stato inviato per la notifica il 14 marzo 2014, quindi tempestivamente nei successivi novanta giorni. <br />
Ritiene invece il Collegio che la Asp non sia legittimata alla proposizione della riassunzione.<br />
L’Agenzia sviluppo provincia si è costituita nel presente giudizio, a seguito della notificazione dell’atto introduttivo, a sostegno delle ragioni della società ricorrente. La sua posizione sostanziale, non può che essere quella di un interventore ad adiuvandum. Altrimenti , infatti, sarebbe un cointeressato, che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di vincolo. <br />
La Corte di Cassazione, con riferimento all’ interventore ad adiuvandum nel processo civile, ha escluso la possibilità della riassunzione, essendo i poteri dell&#8217;interventore subordinati all&#8217;attività della parte principale adiuvata mentre l&#8217;atto di riassunzione deve provenire da un soggetto al quale la legge attribuisce il potere di riattivare il processo interrotto ( Cass civ sez I n. 1038 del 1996). <br />
La configurazione dell’intervento ad adiuvandum, nell’ambito del processo amministrativo, è limitato a situazioni, che non avrebbero legittimato la impugnazione dei medesimi atti, pena la violazione del termine decadenziale. L’intervento ad adiuvandum può essere posto in essere dal titolare di una situazione giuridica soggettiva dipendente da quella dedotta in giudizio ma non può essere, infatti, uguale a quello del ricorrente, non potendo l&#8217;interveniente essere un cointeressato in senso proprio, perchè altrimenti risulterebbe elusa la perentorietà del termine di decadenza per la notifica del ricorso . E’ inammissibile l&#8217;intervento &#8220;ad adiuvandum&#8221; spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l&#8217;interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all&#8217;impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione del ricorso principale nei prescritti termini decadenziali ( Consiglio di Stato n. 3647 del 2012, 1445 del 2009). Ciò anche nel caso in cui sia stato individuato dal ricorrente come soggetto destinatario di notifica ( Tar Lombardia Milano n. 2450 del 2012; Tar Umbria n. 329 del 2012).<br />
Nel processo amministrativo è ammesso solo l&#8217;intervento adesivo dipendente, volto cioè a tutelare un interesse collegato a quello fatto valere dal ricorrente principale, con la conseguenza che la posizione dell&#8217;interventore resta meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della corrispondente parte principale .<br />
Il titolare della posizione secondaria, accessoria e riflessa si trova, quindi, in una posizione processuale subordinata a quella della parte principale, con la conseguenza che non può ampliare in alcuna sede l&#8217;oggetto della controversia o porre in essere atti che comportino la disponibilità del rapporto controverso ( cfr. Consiglio di Stato n. 5477 del 2014, che ha escluso la legittimazione dell’interventore adesivo a proporre opposizione avverso la sentenza di primo o di secondo grado lesiva per il titolare della posizione principale). <br />
La Agenzia Sviluppo provincia è il soggetto responsabile del patto territoriale ai sensi dell’art 7 del DM del Ministero del Tesoro n. 320 del 31 luglio 2000, Regolamento concernente: &#8220;Disciplina per l&#8217;erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d&#8217;area e ai patti territoriali&#8221;. <br />
Il comma 203 lettera d) dell’articolo 2 della legge n. 662 del 1996 definisce i patti territoriali come gli accordi, promossi da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativi all&#8217;attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.<br />
Anche in base al citato decreto ministeriale e alla delibera Cipe del 21 marzo 1997, di cui il decreto ministeriale costituisce attuazione, i patti territoriali costituiscono un modulo di amministrazione negoziata per promuovere le attività imprenditoriali in determinate aree; sostanzialmente tramite la pubblicazione di avvisi pubblici per presentazione di progetti da parte di privati al fine di ottenere i relativi finanziamenti, con un procedimento che prevede il coinvolgimento delle amministrazioni interessate.<br />
Il soggetto responsabile del patto territoriale , in particolare, ai sensi dell’art 7 del D.M. 320 del 2000, risponde circa: la conformità della esecuzione delle iniziative e degli interventi compresi rispettivamente nel contratto d&#8217;area e nel patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni; la regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali; la restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformità dal progetto ammesso all&#8217;agevolazione, nonché delle risorse che eventualmente residuino al compimento dell&#8217;intero intervento agevolato; l&#8217;ammissibilità alle agevolazioni di varianti progettuali ritenute non sostanziali, delle quali sono tenuti a dare tempestiva informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell&#8217;Intesa istituzionale di programma Stato Regione, ove costituti; la richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di revoca delle agevolazioni in caso di variazioni progettuali sostanziali, di cui è data contestuale comunicazione al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell&#8217;Intesa istituzionale di programma Stato Regione, ove costituiti. <br />
Si tratta dunque di compiti di promozione e coordinamento dell’attività amministrativa relativamente alla presentazione dei progetti finanziati nell’ambito del patto territoriale. Tale attività di promozione e coordinamento è confermata dal protocollo di intesa relativo al programma di sviluppo integrato del patto territoriale delle colline romane che fa espresso riferimento all’affidamento all’Agenzia sviluppo provincia dei compiti di supporto e coordinamento. <br />
Il Consiglio di Stato ha anche espressamente affermato che il soggetto responsabile del patto territoriale non assume, in base alle disposizioni normative, uno specifico impegno in prima persona, ma riveste soltanto un ruolo di coordinamento, rappresentanza, impulso e controllo ai fini della complessiva attuazione del patto (Consiglio di Stato n. 1280 del 2005).<br />
Ritiene dunque il Collegio che la posizione dell’Agenzia Sviluppo provincia, che ha sostenuto nel presente giudizio le ragioni della società ricorrente, non possa che essere quella di un interventore adesivo, non avendo la Agenzia una propria posizione giuridica lesa da tale provvedimento, con conseguente inammissibilità per difetto di legittimazione dell’atto di riassunzione. <br />
Neppure può essere ritenuta idonea ad evitare la dichiarazione di estinzione del presente giudizio l’attività posta in essere dalla Immol s.r.l., che si è costituita in giudizio il 30-6-2014 ed ha depositato istanza di fissazione udienza il 1-7-2014. <br />
La Immol ha, infatti, notificato alle altre parti del giudizio un atto di intervento solo il 9-3-2015. <br />
La Immol è il successore a titolo particolare della Cos.Edi avendo acquistato, a seguito di vendita con incanto del 4-6-2014, dal fallimento il terreno sul quale doveva essere realizzato il piano di lottizzazione.<br />
Ai sensi dell’art 111 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie . <br />
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. <br />
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire.<br />
L’art 111 c.p.c. è per costante giurisprudenza ritenuto applicabile anche al processo amministrativo (Consiglio di Stato n. 7293 del 2010; Consiglio di Stato n. 1842 del 2010).<br />
Peraltro, trattandosi di un intervento in giudizio deve essere effettuato secondo quanto prescritto dall’articolo 50 c.p.a., ovvero, con atto di intervento notificato alle altre parti e depositato nei termini di cui all’art 45. Nei confronti delle parti costituite l’atto di intervento deve essere notificato ai sensi dell’art 170 c.p.c., ovvero ai procuratori costituiti.<br />
La costituzione depositata il 30-6-2014 nel presente giudizio dalla Immol s.r.l. deve essere quindi considerata inammissibile, non avendo alcun requisito di sostanza e forma dell’atto di intervento notificato come richiesto dall’art 50 c.p.a..<br />
Ne deriva che la successiva istanza di fissazione udienza depositata il 1-7-2014 non risulta presentata da una parte legittimamente entrata nel presente giudizio.<br />
In ogni caso, il successore a titolo particolare neppure potrebbe far proseguire il giudizio con la mera presentazione della istanza di fissazione udienza ; tale facoltà di prosecuzione del giudizio, infatti, è consentita dagli articoli 299 e segg. del codice di procedura civile e anche dall’articolo 80 c.p.a. solo alla parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, tra cui rientrano i successori a titolo universale, ma non i successori a titolo particolare ( cfr di recente Tar Toscana n. 41 del 2014).<br />
Si può invece prescindere dalla questione dell’ammissibilità dell’atto di riassunzione proposto dal successore a titolo particolare, in quanto l’atto di intervento da questo proposto, che potrebbe equivalere ad un atto di riassunzione notificato alle altre parti del giudizio, è stato inviato alla notifica il 9-3-2015, quindi ben oltre il termine di novanta giorni sia dalla data di conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte del successore, avendo lo stesso acquistato dal fallimento con la vendita del 4-6-2014, sia dalla successiva data del 30-6-2014, nella quale si è costituita nel presente giudizio, avendo quindi sicuramente avuto conoscenza dello specifico giudizio nel quale si è verificato l’evento interruttivo (cfr Cassazione sez lavoro n. 5650 del 2013).<br />
L’interruzione del giudizio, in caso di dichiarazione di fallimento, costituisce una ipotesi di interruzione automatica, indipendente anche dalla pronuncia di interruzione; ne deriva che la estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dell’evento interruttivo deve essere pronunciata anche in caso di mancata interruzione del giudizio ( cfr Tribunale di Milano n. 1392 del 31-1-2013; Tar Lombardia Milano n. 2538 del 2014.) <br />
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art 35 comma 2 c.p.a. .<br />
In considerazione della particolarità delle questioni, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Francesco Arzillo, Consigliere<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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