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	<title>7159 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7159 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2020 n.7159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-11-2020-n-7159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-11-2020-n-7159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2020 n.7159</a></p>
<p>Claudio Contessa, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Farindola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103 contro Giuseppe C., non costituito in giudizio; Eredi C. Giuseppe (Giancaterino Carina,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-11-2020-n-7159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2020 n.7159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-11-2020-n-7159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2020 n.7159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Farindola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103 contro Giuseppe C., non costituito in giudizio; Eredi C. Giuseppe (Giancaterino Carina, C. Rossella, C. Tiziana e C. Ivana), rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio D&#8217;Alessio e Enzo Formisani, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio D&#8217;Alessio in Roma, via Panama, 26)</span></p>
<hr />
<p>Sul  termine per impugnare la delibera di approvazione di uno strumento di pianificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; strumenti di pianificazione urbanistica &#8211; delibera di approvazione &#8211; termine per impugnare &#8211; decorrenza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; ispirata ad esigenze di tutela sostanziale l&#8217;interpretazione secondo cui il termine per impugnare gli strumenti di pianificazione urbanistica decorre, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione solo per i soggetti non direttamente incisi, occorrendo invece per questi ultimi la notifica individuale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/11/2020<br /> <strong>N. 07159/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05651/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5651 del 2011, proposto da Comune di Farindola, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Giuseppe C., non costituito in giudizio; Eredi C. Giuseppe (Giancaterino Carina, C. Rossella, C. Tiziana e C. Ivana), rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio D&#8217;Alessio e Enzo Formisani, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio D&#8217;Alessio in Roma, via Panama, 26<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo, sezione staccata di Pescara, (Sezione Prima) n. 216/2011</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio degli Eredi C. Giuseppe (Giancaterino Carina, C. Rossella, C. Tiziana e C. Ivana);<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il Cons. Paolo Giovanni NicolÃ² Lotti e rilevato che per le parti nessuno è comparso</p>
<p> FATTO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo, Pescara, sez. I, 31 marzo 2011, n. 216 ha accolto, come da motivazione, il ricorso proposto dall&#8217;attuale parte appellata, Giuseppe C. e Carina Giancaterino, per l&#8217;annullamento della determinazione del Responsabile comunale del servizio tecnico n. 184 del 30 agosto 2007 che ha approvato la perizia tecnica e suppletiva per la realizzazione di lavori di riqualificazione del patrimonio scolastico.<br /> Secondo il TAR, sinteticamente:<br /> &#8211; la fondatezza della censura relativa alle distanze comporta l&#8217;accoglimento del ricorso e l&#8217;annullamento della determinazione del Responsabile comunale del servizio tecnico n. 184 del 30 agosto 2007 che ha approvato la perizia tecnica e suppletiva per la realizzazione di lavori di riqualificazione del patrimonio scolastico;<br /> &#8211; vanno annullati altresì¬ gli atti presupposti, cioè le deliberazioni giuntali n 11 del 13 2 2001, n 12 del 20 2 2001; la deliberazione n 55 del 27 6 2002, n 61 del 27 6 2006; la determinazione del responsabile del servizio tecnico n 221 del 26 10 2006; gli elaborati tecnici del 19 2 2001 e la perizia di variante del 9 agosto 2007, atti tutti che contengono la violazione progettuale delle distanze dal confine e dalla abitazione dei ricorrenti.<br /> Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l&#8217;erroneità .<br /> Con l&#8217;appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.<br /> Si costituiva la parte appellata, chiedendo la reiezione dell&#8217;appello e proponendo appello incidentale con cui reiterava le censure del ricorso di primo grado assorbite dal TAR.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> <br /> 1. Con il primo motivo di appello, il Comune appellante deduce l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha considerato inammissibile il ricorso per tardività  dell&#8217;impugnazione.<br /> Gli attuali appellanti, infatti, hanno contestato la realizzazione dei lavori di &quot;riqualificazione del patrimonio scolastico G. Mazzocca&quot;, lamentando, da un lato, la violazione degli artt. 6.1 e 24 delle N.T.A. del Comune di Farindola, nonchè la violazione del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444-1968 e la violazione dell&#8217;art. 14 d.P.R. n. 380-2001, per l&#8217;asserita violazione delle distanze minime tra i fabbricati e delle distanze dai confini previste per le attrezzature sportive; dall&#8217;altro, la violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241-1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento nei loro confronti.<br /> E&#8217; evidente, secondo il Comune, che tali contestazioni devono essere rivolte al provvedimento conclusivo ritenuto effettivamente lesivo dell&#8217;interesse dei ricorrenti, provvedimento che non può consistere evidentemente nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Farindola n. 184 del 30.8.2007, con la quale è stata soltanto approvata una perizia tecnica e suppletiva per la realizzazione di lavori di &quot;riqualificazione del patrimonio scolastico G. Mazzocca&quot;, giÃ  disposti con altro (o altri) provvedimento(i) non impugnato(i).<br /> Il Collegio ritiene, invece, che valgono in tali ipotesi le esigenze di tutela sostanziale a cui è orientata la giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato, quando afferma che il termine per impugnare gli strumenti di pianificazione urbanistica decorre, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione solo per i soggetti non direttamente incisi, occorrendo invece per questi ultimi la notifica individuale (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1657, nonchè Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5457; adesivamente, sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3272).<br /> Nel caso di specie le delibere presupposte all&#8217;atto impugnato dovevano essere notificate al proprietario direttamente inciso (ai sensi della disposizione generale dell&#8217;art. 17 del t.u. sull&#8217;espropriazione), in difetto, non potendo decorrere i termini per l&#8217;impugnazione (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5348), non essendo pertanto sufficiente la sua pubblicazione ex art. 124 TUEL per far decorrere il termine di impugnativa.<br /> L&#8217;eccezione di tardività  del ricorso introduttivo, pertanto, deve essere respinta.<br /> 2. Con riguardo al secondo motivo di appello, con cui il Comune contesta la legittimazione ad agire dei ricorrenti di primo grado, si osserva che la circostanza che l&#8217;opera pubblica realizzata dal Comune di Farindola sia stata posizionata ad una distanza inferiore a quella legale dal confine del lotto contiguo e, soprattutto, dal fabbricato (di cui fa parte l&#8217;unità  immobiliare di proprietà  degli originari ricorrenti) che si trova su tale lotto e che lo fronteggia non è stata contestata in modo puntuale e specifico negli scritti difensivi depositati e, infatti, il TAR ha esattamente ritenuto che la circostanza fosse pacifica tra le parti, ponendola a fondamento della decisione.<br /> Sulla base di tale circostanza, pertanto, è evidente la sussistenza della legittimazione dei ricorrenti di primo grado, atteso che l&#8217;opera pubblica si trova, in ipotesi, ad una distanza inferiore a quella normativamente prevista tra fabbricati che si fronteggiano e di cui almeno uno abbia pareti finestrate (quello degli originari ricorrenti). Inoltre, il danno che l&#8217;opera pubblica ha arrecato ai coniugi C.-Giancaterino e continua ad arrecare alla sig.ra Giancaterino Caterina ed alle eredi del sig. C. Giuseppe è <em>in re ipsa</em> ed è rappresentato dalla creazione di quella intercapedine dannosa per l&#8217;igiene e la salubrità  dell&#8217;edificio di cui fa parte l&#8217;unità  immobiliare di loro proprietà  (a causa della privazione di luce ed aria) che proprio le norme violate dal Comune di Farindola sono finalizzate ad evitare.<br /> Gli originari ricorrenti e le attuali parti appellate non sono titolari di un bene semplicemente posto &quot;nelle immediate vicinanze&quot; dell&#8217;opera pubblica, ma sono titolari di un bene rispetto al quale l&#8217;opera pubblica risulta posizionata a distanza inferiore rispetto a quella minima inderogabile per legge, il che giÃ  costituisce una fondamentale differenziazione rispetto ad una posizione di mera contiguità , senza ulteriori e pìù precisi riferimenti spaziali.<br /> 3. Con il terzo motivo di appello il Comune di Farindola sostiene che l&#8217;opera pubblica realizzata (copertura del campo sportivo polivalente attraverso l&#8217;esecuzione di una struttura portante in legno lamellare e l&#8217;apposizione di un telone sovrastante di copertura e bordatura in tessuto di trevira, ad alta tenacia, spalmato in PVC su tutto il perimetro per un&#8217;altezza di mt. 2,50 circa) non può essere considerata come &quot;costruzione&quot; in quanto la stessa mancherebbe dell&#8217;irrinunciabile requisito della &quot;solidità  e stabilità &quot;.<br /> Il Collegio osserva che costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato, derivante sia dall&#8217;aumento della sagoma d&#8217;ingombro, sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorchè di dimensioni ridotte; quindi, sono nuove costruzioni tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che, per le loro caratteristiche, necessitano di permesso di costruire e tali sono, per espressa previsione normativa, non solo la realizzazione di un manufatto completamente nuovo su suolo libero, ma anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità  immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.<br /> Nel caso di specie, la nuova struttura in rapporto alle caratteristiche del preesistente campo sportivo, ha determinato la creazione di una consistente volumetria e di una sagoma prima inesistente; l&#8217;intervento edilizio assentito e concretamente realizzato consiste in nuova struttura fissa saldamente ancorata al suolo e coperta, con creazione <em>ex novo</em> di un volume prima inesistente, posizionata su quella che, in precedenza, era soltanto un&#8217;area scoperta e avente la stessa destinazione urbanistica della nuova struttura, ma pur sempre un&#8217;area scoperta.<br /> L&#8217;asserita natura provvisoria del manufatto contrasta con le finalità  che la stessa Amministrazione Comunale ha dichiarato di voler perseguire attraverso la realizzazione dell&#8217;opera, atteso che la copertura del campo sportivo è stata ritenuta necessaria onde garantire agli alunni dell&#8217;Istituto &quot;G. Mazzocca&quot; la possibilità  di svolgere attività  didattiche sportive durante tutto l&#8217;anno scolastico, quindi per soddisfare le esigenze perduranti nel tempo della popolazione scolastica.<br /> 4. Nel merito, si osserva che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Farindola stabiliscono espressamente, all&#8217;art. 6, una distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate pari all&#8217;altezza del fabbricato pìù alto con un minimo assoluto di mt. 10,00 ed una distanza dai confini del lotto pari alla metà  dell&#8217;altezza dei fabbricati prospicienti ai confini stessi e con un minimo di mt. 5,00 e, all&#8217;art. 24, per le zone pubbliche e di interesse generale e per le attrezzature sportive, una distanza minima dai confini di mt. 5,00.<br /> Il Comune di Farindola ha approvato la realizzazione di una struttura sportiva pubblica o di interesse pubblico ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dalle medesime norme (mt. 5,00 dal confine e mt. 10,00 dal fabbricato prospettante): l&#8217;opera pubblica viene a trovarsi ad una distanza di circa mt. 1,00 dal confine del terreno ove sorge il fabbricato di cui fa parte l&#8217;unità  immobiliare di proprietà  C.-Giancaterino e di circa mt. 4,00 dalla parete finestrata del fabbricato stesso e, in particolare, dalla parete del vano cucina dei ricorrenti, posto al primo piano.<br /> Le N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Farindola non prevedono deroghe di alcun tipo, neppure laddove l&#8217;attività  edilizia venga posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.<br /> Peraltro, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione delle norme sopra indicate.<br /> 5. Anche il quarto motivo di appello è infondato.<br /> Infatti, l&#8217;art. 64 L.R. 12 aprile 1983, n. 18 consente il rilascio di concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici nella sola ipotesi di costruzione di opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ma la deroga è consentita soltanto per i limiti di altezza, i rapporti di copertura o i distacchi dai confini tra edifici, mentre rimangono ferme e non possono essere derogate le distanze tra fabbricati (che sono, evidentemente, diverse rispetto alle distanze dai confini sempre tra fabbricati).<br /> La norma <em>ex adverso</em> richiamata, quindi, ha contenuto sostanzialmente analogo alle disposizioni dettate dall&#8217;art. 14 d.P.R. n. 380/2001: detto articolo prevede la possibilità  di rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, ma stabilisce espressamente che la deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità  edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che hanno contenuto analogo alle prescrizioni delle N.T.A. giÃ  indicate.<br /> Peraltro, le norme sulle distanze tra fabbricati contenute nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, avente natura regolamentare <em>ex</em> art. 17 L. n. 765/1967, hanno efficacia generale e inderogabile anche alla luce della citata normativa regionale che nulla dispone in contrario.<br /> Nè si può sostenere che, attraverso i provvedimenti impugnati, il Comune avesse voluto approvare un progetto in deroga alle previsioni del PRG in quanto dal tenore letterale dei provvedimenti e, in particolare, delle delibere di G.M. e delle determinazioni del responsabile del procedimento, non si evince una volontà  in tal senso espressa dall&#8217;Amministrazione, neppure per implicito.<br /> Inoltre, l&#8217;approvazione in deroga è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale e non della Giunta, come è invece avvenuto nella specie: l&#8217;art. 14 d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede espressamente la competenza del Consiglio Comunale a deliberare circa l&#8217;opportunità  di rilasciare un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e, dunque, laddove si tratti di opere pubbliche comunali, la realizzazione in deroga deve essere approvata dal Consiglio Comunale.<br /> 6. Le parti appellate hanno proposto appello incidentale ritenendo che il TAR avesse erroneamente considerato insussistente la violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.<br /> Inoltre, gli appellanti incidentali si dolgono del fatto che i motivi di impugnazione esposti nel ricorso in primo grado e relativi al vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti e al vizio di eccesso di potere per insufficienza, incongruità  e contraddittorietà  della motivazione, sono rimasti assorbiti dall&#8217;accoglimento della censura relativa alla violazione della normativa sulle distanze dai confini e tra fabbricati.<br /> Infine, gli appellanti incidentali rilevano che il TAR ha rigettato l&#8217;eccezione sollevata dal Comune di Farindola in base alla quale, nel caso concreto, doveva ritenersi applicabile l&#8217;art. 64 della L.R. Abruzzo 18 aprile 1983, n. 18, ritenendo che i provvedimenti impugnati non contenessero alcuna motivazione in relazione all&#8217;eventuale deroga allo strumento urbanistico generale, disposta ai sensi della norma indicata.<br /> Si tratta di doglianze improcedibili in quanto:<br /> &#8211; le lamentate violazioni procedimentali ex artt. 7 e 8 della L. n. 241-1990 sono chiaramente assorbite per effetto dell&#8217;accoglimento della doglianza sostanziale che provoca l&#8217;annullamento dell&#8217;atto nel merito;<br /> &#8211; lo stesso dicasi per l&#8217;eccepito vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per l&#8217;eccepito vizio di eccesso di potere per insufficienza, incongruità  e contraddittorietà  della motivazione, evidentemente assorbiti dall&#8217;accoglimento della doglianza pìù radicale;<br /> &#8211; la reiezione del quarto motivo di appello rende irrilevante il terzo motivo di appello incidentale.<br /> 7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l&#8217;appello deve essere respinto, in quanto infondato, mentre l&#8217;appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.<br /> Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Dichiara improcedibile l&#8217;appello incidentale.<br /> Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Claudio Contessa, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere<br /> Michele Pizzi, Consigliere<br /> </div>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7159</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. A. PannoneFlower By Pass s.r.l. (Avv. Marcello Fortunato) c. Comune di S. Salvatore Telesino (BN) (Avv. Umberto Gentile) sul concetto di controinteressato nel giudizio ex art. 25 legge n. 241/90 e s.m.i in materia di accesso e sull&#8217;obbligo di notifica a carico dell&#8217;Amministrazione; sulla tenuità dell&#8217;interesse</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. A. Pannone<br />Flower By Pass s.r.l. (Avv. Marcello Fortunato) c. Comune di S. Salvatore Telesino (BN) (Avv. Umberto Gentile)</span></p>
<hr />
<p>sul concetto di controinteressato nel giudizio ex art. 25 legge n. 241/90 e s.m.i in materia di accesso e sull&#8217;obbligo di notifica a carico dell&#8217;Amministrazione; sulla tenuità dell&#8217;interesse ad accedere ad un atto rispetto all&#8217;interesse ad ottenere l&#8217;annullamento del medesimo atto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso ai documenti e agli atti amministrativi – Controinteressati – Obbligo di notifica della richiesta di accesso – E’ a carico dell’Amministrazione ex art. 3, D.P.R. 184/06.<br />
2. Accesso ai documenti e agli atti amministrativi – Soggetti indicati in atti per i quali sia prevista una forma di pubblicità – Non possono essere considerati controinteressati– Differenza con i controinteressati nel ricorso giurisdizionale impugnatorio – Obbligo di notifica dell’istanza di accesso – Non sussiste.</p>
<p>3. Accesso ai documenti e agli atti amministrativi – Interesse ad estrarne copia – Tenuità di tale interesse rispetto all’interesse ad impugnare i medesimi provvedimenti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 3, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 pone, in maniera incontrovertibile, a carico dell’amministrazione l’obbligo di comunicare la richiesta di accesso agli atti ai soggetti controinteressati.<br />
2. Nel ricorso disciplinato dall’art. 25 della legge 241/1990 è controinteressato colui che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Ne consegue che non vi è alcun obbligo di notifica ai soggetti indicati in atti, oggetto dell’istanza di accesso, per i quali è prevista una qualsiasi forma di pubblicità, poiché tali soggetti non possono essere considerati controinteressati, essendo lo stesso ordinamento a ritenere recessivo l’interesse del privato rispetto a quello della conoscenza dell’atto da parte della collettività.</p>
<p>3. Ai fini della dimostrazione dell’interesse ad ottenere copia dei provvedimenti richiesti è sufficiente comprovare che, se tali provvedimenti esistessero, non si potrebbe negare a parte ricorrente di adire il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, per ottenerne l’annullamento. Orbene l’interesse ad ottenere copia di un provvedimento può ritenersi assai più tenue dell’interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto. Ne consegue che se il ricorrente può impugnare un atto, ha certamente diritto ad ottenerne copia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul concetto di controinteressato nel giudizio ex art. 25 legge n. 241/90 e s.m.i in materia di accesso e sull’obbligo di notifica a carico dell’Amministrazione; sulla tenuità dell’interesse ad accedere ad un atto rispetto all’interesse ad ottenere l’annullamento del medesimo atto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 7159/07<br />Registro Sentenze<br />N. 2517/2007<br />Registro Generale</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai magistrati:dott. Antonio	Onorato	Presidente; dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore; dott. Michelangelo	Francavilla	I Referendario 																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2517/2007 registro generale promosso da:</p>
<p><b>Flower By Pass s.r.l.</b> difesa officiata: avvocato Marcello Fortunato domicilio: eleto in Napoli, via Duomo, n. 61 c/o avvocato Biagio Matera</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di S. Salvatore Telesino (BN)</b>, in persona del sindaco p.t. difesa officiata: avvocato Umberto Gentile con il qual elettivamente domicilia in Napoli, via Melisurgo, n. 4 c/o avvocato Andrea Abbamonte</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />del provvedimento di cui alla nota protocollo n. 2875 del 27 marzo 2007, successivamente conosciuto, a firma del Responsabile del Procedimento, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso agli atti prodotta dalla ricorrente in data 16.03.2007 per l’assenza di situazioni giuridicamente rilevanti.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 30 aprile 2007 e depositato in data 4 maggio 2007, con i relativi allegati.<br />Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 2479 del 4 maggio 2007.<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Salvatore Telesino.<br />Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />Data per letta, nella c. di c. del 24/05/2007, la relazione del dott. Pannone.<br />Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che: “La società ricorrente ha la disponibilità di un’area sita nel Comune di Amorosi, alla località Poeta, distinta in catasto al foglio 4, particelle nn. 622, 625, 854 e 866, ricompresa in zona omogenea “D3” del vigente P.R.G.<br />In data 20.06.06, avendo interesse alla realizzazione, nell’ambito della predetta area, di una grande di struttura di vendita, ha depositato apposita istanza, in uno a tutti gli elaborati di rito, ai fini del rilascio del prescritto provvedimento unico.<br />Ad oggi, il suddetto procedimento è ancora pendente.<br />Di recente, la ricorrente è venuta a conoscenza che nel limitrofo Comune di San Salvatore Telesino, nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del proprio intervento edilizio, sono in corso lavori diretti alla realizzazione di una struttura commerciale per la vendita al dettaglio.<br />Preso atto di tale circostanza e in considerazione del fatto che nell’ambito della predetta area limitrofa non è consentita la realizzazione di strutture del tipo, in data 13.03.2006 ha inoltrato al Comune di S. Salvatore Telesino apposita diffida con la quale ha invitato la P.A. “a &#8211; ad astenersi dal rilasciare qualsiasi titolo di assenso ai fini della realizzazione di medie e/o grandi strutture di vendita nell’ambito del territorio comunale; b &#8211; ove rilasciati, a procedere all’immediato annullamento, in sede di autotutela, dei relativi atti; c &#8211; in ogni caso, ad esercitare il dovuto potere di controllo e di vigilanza sull’attività edilizia in corso e, ove necessario e/o opportuno, a procedere alla immediata sospensione dei lavori”.<br />Nel contempo, con lo stesso atto, attesa la posizione qualificata di soggetto impegnato nello stesso settore e, quindi, di titolare di un interesse qualificato, ha chiesto al Comune di San Salvatore Telesino, ai sensi degli a. 22 e seguenti della L. n. 241/90, il rilascio di copia degli atti relativi alla media e/o grande struttura di vendita in corso di realizzazione.<br />Con il provvedimento impugnato l’amministrazione resistente ha evidenziato altresì che il Comune di San salvatore Telesino è in possesso di un piano commerciale approvato con decreto regionale, in virtù del quale è possibile realizzare medie strutture di vendita se tali opere sono supportate dai necessari requisiti tecnici ed amministrativi.<br />Con il ricorso in trattazione la società ha dedotto i seguenti motivi:</p>
<p>I &#8211; Violazione di legge (a. 22 e seguenti L. n. 241/90). Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto &#8211; di istruttoria &#8211; arbitrarieta’ &#8211; erroneità &#8211; sviamento).</p>
<p>1.1 &#8211; In applicazione dell’a. 22 L. 241/90, “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi”.<br />La ratio di tale norma è chiaramente riconducibile alla garanzia che, sempre in misura maggiore, il legislatore ha inteso assicurare ai privati di fronte all’attività posta in essere dalla P.A..</p>
<p>1.2 &#8211; La ricorrente è azienda impegnata da anni nel settore della vendita di prodotti alimentari e non. In virtù della predetta attività ed avendo interesse alla realizzazione di una grande struttura di vendita nella “Valle Telesina”, ha depositato al Comune di Amoroso apposita istanza diretta al rilascio del previsto provvedimento unico.<br />Una iniziativa analoga a quella prevista dalla società ricorrente è in corso di realizzazione, a quanto è dato sapere, nel limitrofo Comune di San Salvatore Telesino.<br />La rilevanza e l’incidenza con quella della ricorrente, tenuto conto delle ridotte estensioni dei territori comunali, è evidente. In tale esatto contesto, la posizione della ricorrente, quale soggetto operante nello stesso settore commerciale, è insuperabile.<br />E ciò, tanto più ove si consideri che, a quanto è dato sapere, nell’area limitrofa non è consentita la realizzazione di strutture commerciale, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio. Ne consegue la violazione degli a. 22 e ss. della L. n. 241/90 ed in particolare, la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante ai fini dell’accesso agli atti.</p>
<p>1.3 &#8211; Sul punto, è principio pacifico in giurisprudenza che “il diritto di accedere agli atti dell’Amministrazione comunale è legato non tanto alla residenza del soggetto richiedente, quanto al collegamento fra l’interesse sotteso alla richiesta di accesso e l’attività del Comune, con la conseguenza che un imprenditore avente sede fuori dal territorio comunale ha diritto all’esibizione degli atti riguardanti un’attività posta in essere nel Comune da un’impresa concorrente, in quanto la detta estensione consente di  valutare  l’eventuale esistenza di irregolarità che possano tradursi in pregiudizi alla concorrenza” (cfr. Lomabrdia Brescia sez. I 11.04.2005 n. 306; T.A.R. Sicilia Catania 15.01.2004 n. 28).</p>
<p>1.4 &#8211; Per altro verso, è appena il caso di evidenziare che, ai sensi dell’a. 22 L. n. 241/90, l’accesso ai documenti amministrativi, attesa la sua rilevante finalità di pubblico interesse. “costituisce principio generale dell’attività amministrativa” in quanto strumento per assicurare e trasparenza all’attività posta in essere dalla P.A. confronti dei cittadini.<br />E ciò, soprattutto laddove si consideri che trattasi di diritti costituzionalmente protetti, quali l’attività economica, e di un interesse altrettanto meritevole di tutela, quale la libera (e corretta) concorrenza.<br />In tale esatto contesto, è evidente l’interesse (recte: diritto) ricorrente ad esercitare l’invocato accesso agli atti e, a prendere visione ed estrarre immediatamente copia di i documenti richiesti.</p>
<p>II &#8211; Violazione di legge (a. 3 e 24 L. n. 241/90). Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto &#8211; di istruttoria &#8211; erroneità manifesta).</p>
<p>2.1 &#8211; &#8211; Il motivo che precede è assorbente.<br />In ogni caso, deve rilevarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’a. 3 della L. n. 241/90.<br />Non è dato comprendere, infatti, per quale motivo la posizione -ca della ricorrente sia stata ritenuta non rilevante.<br />La motivazione è insussistente.</p>
<p>2.2 &#8211; Ma non solo.<br />L’illegittimità del provvedimento impugnato è confermata esame dell’a. 24 della L. n. 241/90, recante la indicazione ipotesi ricorrendo le quali è escluso l’accesso agli atti amministrativi. La fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuna delle tipiche previste sia dall’a. 24 succitato che dal regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 352/92. Anche sotto tale ulteriore profilo, è evidente la sussistenza invocato diritto di accesso”.<br />Si costituiva in giudizio l’amministrazione che deduceva quanto segue.<br />“La soc. Flower by pass srl è proprietaria di un’area classificata D2 ricadente nel Comune di Amorosi. La srl Flower By pass non opera nel territorio del Comune di San Salvatore Telesino né esercita un’attività di commercio al dettaglio nel Comune di Amorosi.<br />Con atto di diffida notificato il 16/03/2007 dopo aver affermato di aver interesse alla realizzazione nell’ambito del territorio comunale di Amorosi di una grande struttura vendita, il cui titolo edilizio e commerciale che ne consente l’esercizio non risulta mai rilasciato, ha richiesto copia di tutti gli atti relativi alla media e/o grande struttura di vendita in corso di realizzazione.<br />Con nota n. protocollo 2875 del 27 marzo 2007 si è negato l’accesso ai documenti richiesto per carenza di una situazione giuridicamente rilevante evidenziando, tuttavia, che nel Comune di san Salvatore Telesino , per quanto stabilito dal SIAD vigente approvato ai sensi della L.R.C. 1/2000 è possibile realizzare solo medie strutture di vendita e non grandi strutture quale quella che la soc. ricorrente intende realizzare.<br />Tale nota è sta impugnata con il ricorso cui si resiste che deve ritenersi inammissibile ed infondato.</p>
<p>I.- Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità del ricorso cui si resiste perché privo delle condizioni di legge e per l’eccessiva genericità.<br />La domanda di accesso deve avere, infatti, un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica, deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C.S. VI, 20-05-2004, n. 3271; C.S.VI, 10-04-2003, n. 1925; C.S. V, 01-06-1998, n. 718), deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore (C.S: VI, 30-09-1998, n. 1346), non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C.S. IV, 29-04-2002, n. 2283; C.S. VI, 17-03-2000, n. 1414, resa sulla domanda di accesso esercitata da CONDACONS per ottenere dalla OMNITEL la documentazione relativa alla collocazione e potenza degli impianti fissi della rete di telefonia mobile della città di Bologna), ed, infine, non può neanche essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (C.S. IV, 29-04-2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. Il, 22-07-1998, n. 1201, resa sulla domanda di accesso del CONDACONS mirante a prendere conoscenza di tutto il materiale &#8211; reclami, denunce, provvedimenti disciplinari, spese per risarcimento &#8211; inerente a casi di smarrimento o furto verificatisi in occasione di spedizioni postali nell’arco di più anni).<br />Sul punto la sentenza del C.S. VI n. 555 del 10 febbraio 2006 n. 555 secondo al quale: “Deve ritenersi inammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito ad un’istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso: a) abbia un oggetto generico e indeterminato; b) sia finalizzata ad un controllo ,generalizzato sull’operato dei destinatari dell’istanza; c) per taluni profili non riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di elaborazione di dati; d) ove si tratti di domanda di accesso presentata da una associazione di tutela dei consumatori, per buona parte del suo oggetto non evidenzi uno specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni degli interessi dei consumatori, ma miri, in una logica di sospetto, a ottenere dati per verfficare la possibilità di violazioni; e) miri ad un controllo di tipo investigativo &#8211; prevevtivo. A quest’ultimo proposito, si deve ribadire, infatti, che il diritto di accesso non è uno strionento di controllo generalizzato sull’attività del soggetto destinatario dell’accesso, bensì uno strumento per acquisire atti e documenti puntuali”.<br />In ogni caso devono essere specificati gli atti di cui si chiede l’accesso.<br />Sul punto  Tar Lazio – Roma I BIS n. 1994 del 20 marzo 2006 secondo la quale “ai sensi degli a. 3, comma 2, e 4, comma 4, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, grava sull’interessato il dovere di indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, non è configurabile alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo il diniego di accesso a tutti gli atti amministrativi inerenti il procedimento, motivato sulla considerazione della mancata specificazione degli atti nei cui confronti si intendeva esercitare l’accesso)”.<br />E nel caso di specie, non vi è dubbio, che la domanda di accesso sia inammissibile ed il diniego impugnato legittimo.<br />L’istanza, infatti, mira ad accedere a tutti gli atti relativi alla media e/o grande struttura di vendita in corso di realizzazione.<br />Non si specificano gli atti di cui si chiede, l’accesso, né il presunto soggetto in cui favore sarebbe stata rilasciata l’autorizzazione di cui si fa cenno, né se si tratti di rande o media struttura di vendita, né alcun elemento che consenta di individuare siffatta struttura.<br />L’eccessiva genericità dell’istanza tenuto conto della circostanza che sul territorio operano diverse strutture di vendita al dettaglio ha determinato l’inammissibilità del ricorso ex a. 25 L. 241/1990.</p>
<p>II &#8211; Il ricorso è inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex a. 25 L. 241/1990, ha natura imipugnatoria di un provvedimento di diniego ovvero dell’inerzia dell’ammini¬strazione per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità tanto all’Amministrazione quanto ai controinteressati che devono considerarsi i soggetti determinati cui si riferiscono i documenti chiesti e ciò nel termine perentorio di trenta giorni fissati dalla legge.<br />Sul punto, tra le tante, si veda la sentenza del Consiglio di Stato, VI, n. 6012 dell’8 novembre 2000, ha stabilito espressamente: “Il ricorso proposto ai sensi dell’a. 25 L. n. 241 del 1990 contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato a tutti i soggetti ai quali i detti documenti si riferiscono”.<br />Significativa è anche la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma I ter, n. 1456 del 16 febbraio 2004, che con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha stabilito espressamente: “Il giudizio introdotto COM il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex a. 25 della legge n.  241 del 1990 ha natura impugnatoria di un provvedimento di diniego ovvero dell’inerzia dell’Amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso in questione deve essere notificato a pena di inammissibilità tanto all’Amministrazione quanto ai controinteressati che devono considerarsi i soggetti determinati cui si riferiscono i documenti chiesti, nel termine perentorio di trenta giorni fissati dalla legge”.<br />Nello stesso senso si veda anche Consiglio di Stato IV, sentenza n. 3549 del 26 giugno 2002, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, V, sentenza n. 110 del 7 gennaio 2002.<br />Applicando tali principi al caso di specie, emerge in maniera chiara che il ricorso andava, quindi, notificato anche ad almeno una della società operanti sul territorio comunale quali strutture commerciali di vendita al dettaglio e relativamente alla quale la società ricorrente ha richiesto l’accesso alla documentazione, in quanto la predetta società è direttamente interessata dall’acquisizione dei documenti ad opera di terzi.<br />Non essendo ciò avvenuto, il ricorso cui si resiste deve necessariamente ritenersi inammissibile.</p>
<p>III. – L’inammissibilità del ricorso deriva anche da un altro ordine di considerazioni. Non si evince dagli atti una situazione giuridicamente rilevante che legittimava l’accesso agli atti.<br />La società ricorrente non opera nel territorio di San Salvatore Telesino e neanche in quelli limitrofi, ma ha solo la disponibilità di un’area produttiva in altro comune.<br />Allo stato a tale società non risulta rilasciato alcun titolo che le consenta effettivamente l’esercizio di un’attività commerciale di vendita al dettaglio nel territorio di Amorosi. Inoltre la società ricorrente avrebbe presentato istanza di rilascio di un’autorizzazione unica ex L.R.C. 1/2000 per la realizzazione di una grande struttura di vendita.<br />Nel territorio comunale di San Salvatore Telesino come emerge dal DD dell’AGC13 della Regione Campania con cui si è rilasciato il visto di conformità al SIAD comunale alla pagina 3 al secondo capoverso non sono allo stato realizzabili grandi strutture di vendita, che sono localizzate in aree soggette a variazione urbanistica, ma solo medie strutture di vendita.<br />Di qui la carenza di una situazione giuridicamente rilevante anche in ordine a tale profilo d’ indagine.<br />Ne consegue l’infondatezza dei due motivi di ricorso proposti”.<br />Nella camera d consiglio del 24/05/2007 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’articolo 22 (definizioni e principi in materia di accesso) della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla 11 febbraio 2005, n. 15, dà, per quel che qui interessa, la seguente definizione:<br />“c) (sono) “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.<br />L’articolo 3 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) all’articolo 3 (notifica ai controinteressati) prevede:<br />“1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2. <br /> 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”.<br />L’articolo 3 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 pone, in maniera incontrovertibile, a carico dell’amministrazione l’obbligo di comunicare ai controinteressati la richiesta di accesso agli atti.<br />L’eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, risulta pertanto infondata in quanto la richiesta di accesso su cui si controverte è stata formulata dopo l’entrata in vigore della norma esaminata.<br />La sezione, d’altro canto, non può non rilevare la differenza di nozione di controinteressato nel ricorso giurisdizionale impugnatorio e nel ricorso disciplinato dall’a. 25 ella legge 241/1990. In tale ultimo giudizio, secondo la definizione normativa richiamata, è controinteresato colui che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza.<br />Ne consegue che, ove si chieda copia di atti per i quali è prevista una qualsiasi forma di pubblicità, i soggetti in essi indicati non possono essere considerati controinteressati perché è l’ordinamento stesso che, nel prevedere una forma di divulgazione, ritiene recessivo l’interesse del privato rispetto a quello della conoscenza dell’atto da parte della collettività. Tale principio non può trovare applicazione tutte le volte in cui, per gli atti richiesti, non esista alcuna forma di pubblicità ovvero, per i presupposti in essi richiamati, il destinatario non poteva in ogni caso supporre che essi potessero essere utilizzati da soggetti estranei al rapporto con la pubblica amministrazione.<br />Ai fini della dimostrazione dell’interesse, che l’amministrazione resistente non riconosce, ad ottenere copia dei provvedimenti richiesti è sufficiente osservare che, se tali provvedimenti esistessero, non si potrebbe negare a parte ricorrente di adire il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, per ottenerne l’annullamento. Orbene l’interesse ad ottenere copia di un provvedimento può ritenersi assai più tenue dell’interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto; così come si è già visto che la nozione di controinteressato, nel giudizio sull’accesso, ha contenuti più limitati rispetto alla figura di controinteressato nel processo di annullamento. Ed allora se il ricorrente può impugnare quell’atto, ha certamente diritto ad ottenerne copia.<br />Né nel caso di specie poi non possono invocarsi oggettive difficoltà di ricerca dei provvedimenti richiesti in ragione delle dimensioni del comune resistente che conta meno di 4.00 abitanti e nel quale verosimilmente le autorizzazioni rilasciate sono computabili nell’ordine delle unità.<br />In conclusione il ricorso va accolto con conseguente ordine all’amministra¬zione resistente di rilasciare a parte ricorrente copia delle autorizzazioni eventualmente concesse ovvero certificato attestante che nessuna autorizzazione è stata rilasciata.<br />Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.<br />Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />Condanna il Comune di san Salvatore Telesino al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), per contributo unificato.<br />Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24 maggio 2007 e del 12 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-7-2007-n-7159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2007 n.7159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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