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	<title>7139 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7139</a></p>
<p>Pres. Frascione; Est. Pullano Comune di Presicce (Avv. Sticchi Damiani) c/ Antonazzo (Avv.ti Baldassarre e Lazzari); Duca (Avv. Lazzari). sul criterio di elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in caso di parità Elezione Collegio dei Revisori dei Conti – ricorso al ballottaggio per la nomina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione; Est. Pullano<br /> Comune di Presicce (Avv. Sticchi Damiani) c/ Antonazzo (Avv.ti Baldassarre e Lazzari); Duca (Avv. Lazzari).</span></p>
<hr />
<p>sul criterio di elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in caso di parità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezione Collegio dei Revisori dei Conti – ricorso al ballottaggio  per la nomina di un membro – art .32 Regolamento Comunale – criterio di nomina del più anziano  &#8211; si applica – per il  riferimento a nomine previste dalla legge – art. 234 d.lgs n. 267/00 – annullamento in autotutela – legittimo ma solo per il segmento viziato del procedimento relativoall’eletto tramite ballottaggio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Secondo l’art. 32 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi, per le nomine di organi previsti dalla legge da effettuarsi da parte del Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato, a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.<br />
Pertanto, poichè l’art. 234 del d.Lvo 18.8.2000 n. 267 dispone che il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane con il sistema del voto limitato, senza specificare le concrete modalità di votazione, è, appunto, all’art. 32 del Regolamento comunale che occorre aver riguardo per procedere alla nomina dei membri dell’organo suddetto.<br />
Tuttavia, l’annullamento della delibera in autotutela non può che riguardare il solo segmento viziato del procedimento riguardante il nominativo eletto mediante il ricorso allo strumento del ballottaggio illegittimamente adottato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul criterio di elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in caso di parità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.7139/04REG.DEC.<br />
N.7316-7317 REG. RIC. <br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente						   																																																																																							</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello nn. 7316 e 7317 del 2003 proposti dal<br />
<b>Comune di Presicce</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin</p>
<p align=center>c  o  n  t  r  o</p>
<p>quanto al ricorso n. 7316/2003</p>
<p>&#8211; Rag. <b>Arturo Antonazzo</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Baldassarre e Silvestro Lazzari ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi n. 3, presso lo studio dell’Avv. Roberto Masiani</p>
<p>&#8211;	Sigg. <b>Silvana Speranza Stefanelli, Carmelo Legittimo e Raffaele Piscopello</b>, n.c.																																																																																												</p>
<p>quanto al ricorso 7317/2003</p>
<p>&#8211; Dr. <b>Antonio Rocco Duca</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvestro Lazzari ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi n. 3 presso lo studio dell’Avv. Roberto Masiani</p>
<p>&#8211; Sigg. <b>Silvana Speranza Stefanelli, Carmelo Legittimo e Raffaele Piscopello</b>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle sentenze del TAR Puglia-Lecce, Sezione seconda, n. 5385 del 25.7.2003 (ric. n. 7316/03) e n. 3584 del 25.7.2003 (ric. n. 7317/03).</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Rag. Antonazzo e del Dr. Duca nei rispettivi ricorsi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti	Sticchi Damiani e Lazzari;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F  A  T  T  O</b></p>
<p>Il Consiglio Comunale di Presicce con delibera n. 7 del 25.3.2003 ha provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Raffaele Piscopello, dott. Antonio Rocco Duca e rag. Speranza Stefanelli. Quest’ultima è stata eletta a seguito di ballottaggio con il rag. Arturo Antonazzo, avendo entrambi ottenuto un numero pari di voti.<br />
Il rag. Antonazzo ha impugnato la delibera denunciando una serie di profili di illegittimità.<br />
Con successiva delibera n. 17 del 5.5.2003 lo stesso Consiglio comunale &#8211; premesso che l’art. 34, comma 5, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi vieta il ricorso al ballottaggio, all’infuori dei casi previsti dalla legge &#8211; ha annullato in sede di autotutela la delibera n. 7 del 2003, rinviando ad altra seduta la nomina dei nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti.<br />
Infatti, nella seduta del 16.6.2003 ha rinnovato le votazioni, all’esito delle quali, con la deliberazione n. 22 di pari data, ha nominato il Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Raffaele Piscopello, dott. Carmelo Legittimo e rag. Speranza Stefanelli.<br />
Il rag. Antonazzo e il dott. Duca, con separati ricorsi, proposti dinanzi al Tar Puglia, Sezione staccata di Lecce, hanno chiesto l’annullamento di entrambe le delibere per violazione dell’art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in combinato disposto con l’art. 234 del d.Lvo n. 267 del 18.8.2000, dello stesso art. 234 del d.Lvo n. 267 del 2000, dell’art. 4 del d.l. 16.5.1994 n. 293 e per eccesso di potere sotto più profili.<br />
Il TAR con la sentenza n. 2953 dell’8.5.2003 ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto per l’annullamento della delibera n. 7 del 2003 e con le sentenze in epigrafe, redatte in forma breve, ha accolto i ricorsi proposti dal rag. Antonazzo e dal dott. Duca per l’annullamento delle successive delibere, in quanto ha ritenuto che il provvedimento di autotutela non avrebbe dovuto travolgere per intero la delibera n. 7 del 2003, ma solo il segmento viziato, ossia la parte in cui si era proceduto alla nomina del terzo revisore con il sistema del ballottaggio, mentre, in applicazione della regola prevista dall’art. 32 del regolamento, nel caso di parità di voti, avrebbe dovuto essere nominato il più anziano di età.<br />
Il Comune di Presicce con gli appelli in esame chiede la riforma delle sentenze suddette, confutando l’applicabilità del c.d. criterio della decananza di cui al cit. art. 32 e sostenendo che tale norma riguarda la diversa ipotesi “della nomina nell’ambito di organi politico-amministrativi del Comune di consiglieri rappresentanti della maggioranza e della minoranza che, in attuazione del rapporto di rappresentatività che li lega alla parte consiliare elettrice, si facciano portatori delle istanze dello schieramento di appartenenza”.<br />
Ha anche eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal rag. Antonazzo, avendo lo stesso fatto acquiescenza alla pronuncia di improcedibilità della originaria delibera.<br />
Il rag. Antonazzo e il dott. Duca, costituitisi nei rispettivi giudizi, hanno illustrato le ragioni di infondatdezza degli appelli e reiterato le censure non esaminate dal TAR.</p>
<p align=center><b>D  I  R  I  T  T  O</b></p>
<p>I due appelli vanno riuniti per la loro evidente connessione.<br />
Va, quindi, pregiudizialmente esaminata l’eccezione, sollevata dall’amministrazione appellante, di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal rag. Antonazzo, in quanto questi avrebbe prestato acquiescenza alla precedente sentenza con la quale il TAR aveva dichiarato l’improcediblità del ricorso proposto avverso la delibera n. 7 del 2003, ritenendo satisfattive le modalità di esercizio del potere di autotutela estrinsecatesi nella delibera n. 17 del 2003.<br />
L’eccezione va disattesa perchè infondata in fatto.<br />
L’interessato, con il ricorso notificato al Comune ed ai controinteressati il 30.6.2003, ha, infatti, tempestivamente chiesto l’annullamento del provvedimento di autotutela (oltre che della successiva delibera n. 22 del 2003 recante la nuova nomina del Collegio dei Revisori dei Conti), denunciando l’illegittimità delle modalità di esercizio del potere suddetto.<br />
D’altra parte, non aveva interesse a proporre appello avverso la sentenza che dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento della delibera n. 7 del 2003, poichè questa era stata eliminata dal provvedimento di autotutela, per cui, sotto tale aspetto e salvo verifica della legittimità di detto provvedimento (come in effetti è avvenuto), si era realizzato in via amministrativa il suo interesse all’eliminazione dell’atto lesivo<br />
Nel merito gli appelli sono infondati.<br />
La questione, la cui soluzione ha carattere decisivo, riguarda l’applicabilità alla fattispecie in esame della regola contenuta nell’art. 32 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi, secondo la quale per le nomine da effettuarsi con il sistema del voto limitato, a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.<br />
L’amministrazione appellante &#8211; come si è accennato in fatto &#8211; sostiene che la norma suddetta non riguarderebbe la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ma la diversa ipotesi dell nomina, nell’ambito di organi politico-amministrativi del Comune, di consiglieri rappresentanti della maggioranza o della minoranza che, in attuazione del rapporto di rappresentatività che li lega alla parte consiliare elettrice, si facciano portatori delle istanze dello schieramento di appartenenza.<br />
Tale argomentazion non può essere condivisa.<br />
Il Regolamento di cui si discute riguarda, per sua stessa definizione, il “funzionamento” del Consiglio comunale e dei suoi organi, prevedendo una disciplina di dettaglio per l’esercizio di ogni loro attività.<br />
In particolare, l’art. 32 indica le modalità da seguire in caso di nomine, di competenza del Consiglio, di organi previsti dalla legge, per i quali va garantita la rappresentanza della minoranza e, al riguardo, precisa che per dette nomine si segue il sistema del voto limitato; che risultano eletti colui o coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; che, a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.<br />
Il riferimento, senza alcuna esclusione, “a nomine previste dalla legge” è tale da non giustificare una lettura riduttiva della norma, che non troverebbe nella stessa alcun supporto.<br />
Pertanto, poichè l’art. 234 del d.Lvo 18.8.2000 n. 267 dispone che il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane con il sistema del voto limitato, senza specificare le concrete modalità di votazione, è, appunto, all’art. 32 del Regolamento comunale &#8211; il quale (si ribadisce) precisa le regole che il Consiglio comunale deve osservare in caso di nomine con il sistema del voto limitato &#8211; che occorre aver riguardo per procedere alla nomina dei membri dell’organo suddetto.<br />
Da quanto precisato consegue che il Consiglio comunale, con l’impugnato provvedimento di autotutela, mentre ha legittimamente ritenuto che il sistema del ballottaggio adottato per la nomina del terzo componente del Collegio, avendo ottenuto i rag. Antonazzo e Stefanelli un numero pari di voti, era illegittimo, in quanto non previsto dal più volte citato Regolamento, ha operato del tutto illegittimamente nel procedere al completo annullamento della delibera n. 7 del 20.3.2003, con la quale, a seguito del ballottaggio, erano stati nominati il dott. Piscopello, il dott. Duca e il rag. Stefanelli, e al rinnovo totale della votazione, che ha finito con il ledere anche l’interesse del dott. Duca che non ha raggiunto un numero di voti utile per la nomina.<br />
Di contro, come correttamente ha chiarito il giudice di primo grado, andava eliminato il solo segmento viziato del procedimento e sostituito, in applicazione della regola della c.d. decananza prevista dall’art. 32, con la nomina del rag. Antonazzo, il quale, come è pacifico tr le parti, era più anziano di età.<br />
Per le considerazioni che precedono gli appelli vanno respinti.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, riunisce gli appelli in epigrafe e li respinge entrambi.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Emidio	FRASCIONE	Presidente<br />	<br />
Corrado	ALLEGRETTA	Consigliere<br />	<br />
Chiarenza	MILLEMAGGI	Consigliere<br />	<br />
Claudio	MARCHITIELLO	Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO	Consigliere   est.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
Il 4 novembre 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-11-2004-n-7139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.7139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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