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	<title>7118 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2008 n.7118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2008-n-7118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2008-n-7118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2008 n.7118</a></p>
<p>Pres. P. DE LISE Est. A. SAVO AMODIO Libera Università G.W. Leibniz e altri (Avv.ti L. Quarta e A. Clarizia) c./ Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) sul momento conclusivo del procedimento per l&#8217;adozione di un atto non recettizio 1. Procedimento amministrativo – Atto non recettizio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2008-n-7118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2008 n.7118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2008-n-7118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2008 n.7118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. DE LISE Est. A. SAVO AMODIO<br /> Libera Università G.W. Leibniz e altri (Avv.ti L. Quarta e A. Clarizia) c./ Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul momento conclusivo del procedimento per l&#8217;adozione di un atto non recettizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Atto non recettizio – Termine di conclusione del procedimento – Adozione dell’atto.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole – Operatore pubblicitario – Definizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In base ai principi generali del diritto amministrativo, a meno che non si versi nell’ipotesi di atto recettizio, il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento, che è completo ed efficace ex se. La successiva e distinta fase di trasmissione ai destinatari ha l’esclusivo scopo di mettere questi ultimi nelle condizioni di conoscere le statuizioni in esso contenute e, se del caso, di azionare contro di esse gli strumenti di giustizia che l’ordinamento appronta (1). Così, il termine di settantacinque giorni disposto dall’art. 5 D.P.R. 11 luglio 2003 n. 284, laddove stabilisce il termine di “conclusione” del procedimento, fa riferimento esclusivo alla fase di perfezionamento dell’atto dell’Autorità, la cui natura non recettizia non è messa in discussione dalle parti.</p>
<p>2. Deve considerarsi “operatore pubblicitario” il committente del messaggio stesso, vale a dire il soggetto economico nel cui interesse esso è stato diffuso; nella specie, pertanto, il ricorrente assume tale posizione, atteso che esso, dall’istruttoria effettuata, è risultato essere l’operatore economico che offre i servizi oggetto della promozione e, quindi, il sostanziale interessato alla diffusione del messaggio pubblicitario.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  TAR Lazio, Sez. I, 29 settembre 2006 n. 9589.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul momento conclusivo del procedimento per l&#8217;adozione di un atto non recettizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>   REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Pasquale de LISE                                      Presidente;<br />
Antonino SAVO AMODIO                       Consigliere rel.; Roberto CAPONIGRO                              Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1863 del 2004 Reg. Gen., proposto dalla<br />
<b>Libera Università internazionale G.W. Leibniz</b> e da <b>Leibniz Business Institute</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Luciano Quarta ed Angelo Clarizia, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Autorità garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’avv. <b>Massimo Silvestri</b>, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento adottato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 20 novembre 2003 in esito al proc. N PI4232/F*, riguardante una presunta pubblicità ingannevole attribuibile alla responsabilità delle ricorrenti;</p>
<p>	visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;<br />	<br />
viste le memorie difensive presentate dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
	nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 7 maggio 2008, i difensori delle parti come da relativo verbale;<br />	<br />
	ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>	La Libera Università internazionale G.W. Leibniz (in seguito: la Libera università) e la Leibniz Business Institute dichiarano di essere, rispettivamente, un’associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, costituita con finalità di formazione, ed una società di capitali, che, nell’ambito di rapporti commerciali intercorrenti con l’associazione non lucrativa, svolge per conto della stessa attività di natura logistica.<br />	<br />
La Libera università afferma altresì di avere un rapporto di collaborazione con un istituto universitario americano, la Leibniz University of Art and Sciences, del Nuovo Messico, culminato nella stipula di un “agreement” fra i due soggetti, con il riconoscimento, da parte della seconda, dell’idoneità della struttura italiana ad essere inserita nel processo di formazione finalizzato al rilascio del titolo statunitense, avente valore negli Stati Uniti.<br />
In Italia, di converso, le esponenti hanno inteso effettuare solo attività di formazione non finalizzata al rilascio di titoli formalmente riconosciuti.<br />
Ciò sarebbe ben evidenziato nel sito istituzionale internet dell’Università, che in nessun modo farebbe riferimento al rilascio dei titoli in Italia, in quanto il richiamo all’Associazione italiana sarebbe contenuto nella sezione “contact us” (contattateci).<br />
A seguito di un esposto di un consumatore, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito: l’Autorità) avviava un procedimento diretto ad accertare l’ingannevolezza di un’inserzione pubblicata sul quotidiano Corriere della Sera del 29 maggio 2003 e di una pagina del sito della Libera Università.<br />
Ad esito dell’istruttoria effettuata, l’Autorità perveniva alla conclusione che l’inserzione pubblicata sul quotidiano non recava alcun elemento di decettività, mentre riteneva ingannevole il contenuto del sito Internet.<br />
La differente considerazione delle due fattispecie discendeva dal fatto che solo nella prima, e non anche nella seconda, non compariva la qualificazione dell’operatore come università ed inoltre, veniva evidenziata la mancata equipollenza dei titoli dallo stesso rilasciato rispetto ai titoli accademici italiani.<br />
Avverso tale determinazione viene proposto ricorso, nel quale si deduce:<br />
1) Violazione e falsa dell’art. 6 D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627 e dell’art. 5 D.P.R. 11 luglio 2003 n. 204, in quanto non sarebbe stato rispettato il termine tassativo prescritto della normativa epigrafata per completare il procedimento accertativo.<br />
Intanto, occorrerebbe, all’uopo, tenere conto della data di comunicazione del provvedimento, avendo quest’ultimo natura recettizia.<br />
In ogni caso, nella specie non ricorrerebbero i presupposti di una proroga del termine stesso, peraltro neppure formalmente prevista.<br />
L’acquisizione del parere obbligatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non comporterebbe la sospensione dei termini generali del procedimento.<br />
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’Autorità avrebbe posto a fondamento del proprio provvedimento la sussistenza in capo alle ricorrenti dello status di operatore pubblicitario ex art. 2 comma 2 del citato D.L.vo n. 74/92.<br />
Ciò presupporrebbe un rapporto di committenza fra l’Associazione italiana e l’università statunitense, che in realtà non sussisterebbe né, tantomeno, sarebbe stato provato.<br />
L’unico soggetto qualificabile come operatore pubblicitario sarebbe l’Università americana, atteso che dalla lettura del sito emergerebbe che il messaggio “contact us” sarebbe stato posto nell’esclusivo interesse di quest’ultima.<br />
3) Ulteriore eccesso di potere per difetto di motivazione, vizio riferito al contenuto ingannevole della comunicazione, che, nella specie, sarebbe palesemente irrilevante, limitandosi il messaggio sanzionato ad affermare che, per contattare l’Università americana, ci si poteva rivolgere anche all’associazione italiana ricorrente.<br />
Si è costituita in giudizio l’Autorità che, nella memoria difensiva, controdeduce alle censure mosse al provvedimento impugnato.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
1) Il primo motivo di doglianza denuncia la tardività dell’intervento dell’Autorità, che avrebbe violato l’art. 5 del D.P.R. 11 luglio 2003 n. 284, non avendo rispettato il termine finale del procedimento, fissato in settantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, con facoltà di proroga per novanta giorni nel caso di richiesta di informazioni.<br />
La censura è il frutto di una non condivisibile interpretazione della normativa di settore.<br />
Va, intanto, premesso che, in base ai principi generali del diritto amministrativo, a meno che non si versi nell’ipotesi di atto recettizio, il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento, che è completo ed efficace ex se. La successiva e distinta fase di trasmissione ai destinatari ha l’esclusivo scopo di mettere questi ultimi nelle condizioni di conoscere le statuizioni in esso contenute e, se del caso, di azionare contro di esse gli strumenti di giustizia che l’ordinamento appronta.<br />
Da quanto esposto, si desume che l’art. 5 citato, laddove stabilisce il termine di “conclusione” del procedimento, fa riferimento esclusivo alla fase di perfezionamento dell’atto dell’Autorità, al quale non può attribuirsi la natura recettizia (sul punto, invero, parte ricorrente nulla obietta).<br />
Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza costante, citata nella difesa di parte resistente, e recentemente confermata dalla Sezione con la sentenza 29 settembre 2006 n. 9589.<br />
Quanto, poi, alla proroga dei termini, che si assume essere necessario effettuare con provvedimento formale, è solo il caso di osservare che l’Autorità, nella comunicazione di avvio del procedimento accertativo del 9 giugno 2003, stabiliva espressamente i termini necessari per l’istruttoria, prevedendo, in particolare, la proroga di novanta giorni, ex art. 6 comma 1 del citato D.P.R, n. 627/96, a fronte della richiesta di informazioni e documenti all’interessato, nonché l’ulteriore proroga di trenta giorni, a seguito della necessaria acquisizione del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.<br />
In fatto, il procedimento è iniziato il 9 giugno 2003 con la relativa comunicazione di avvio, mentre la delibera impugnata è intervenuta il 20 novembre successivo, sicché, seguendo la tesi della non recettizietà del provvedimento sanzionatorio, si può agevolmente concludere per la tempestività di quest’ultimo, risultando rispettato il prescritto termine, comprensivo delle proroghe di legge.<br />
2) La seconda doglianza è diretta a contestare la sussistenza in capo alle ricorrenti dello status di operatore pubblicitario ex art. 2 comma 2 del citato D.L.vo n. 74/92.<br />
E’ agevole osservare, in proposito, che sul punto la delibera impugnata reca una motivazione esaustiva e pienamente convincente.<br />
Intanto, essa si basa sulla considerazione che “operatore pubblicitario” debba considerarsi il committente del messaggio stesso, vale a dire il soggetto economico nel cui interesse esso è stato diffuso; nella specie, pertanto, la Libera Università assume tale posizione, atteso che essa, dall’istruttoria effettuata, è risultata essere l’operatore economico che offre i servizi oggetto della promozione e, quindi, il sostanziale interessato alla diffusione del messaggio pubblicitario.<br />
A tale prospettazione rimangono estranee tanto la figura ed il ruolo del responsabile della diffusione, quanto i rapporti fra le istituzioni italiane e quella americana, non assumendo essi rilievo ai fini dell’individuazione dell’operatore pubblicitario.<br />
3) Quanto all’ingannevolezza intrinseca del messaggio, è sufficiente osservare che, del tutto congruamente l’Autorità, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnico-accertativa quantomai ampia, ha concluso per la finalità promozionale del messaggio, diretto, cioè, a sollecitare prese di contatto con le ricorrenti da parte di potenziali studenti italiani. In tale contesto, appare evidente che l’uso del termine “università”, senza ulteriori precisazioni, può risultare ingannevole per il destinatario, più o meno avvertito, in quanto, come precisa parte resistente nella sua memoria, tale denominazione, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito in L. 30 novembre 1973 n. 766, è riservata alle sole istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute.<br />
La migliore riprova della legittimità dell’operato dell’Autorità è data dalle già evidenziate differenze intrinseche fra il messaggio censurato e quello contenuto dell’inserzione sul Corriere della Sera, che sono state logicamente trattate in maniera diametralmente opposta.<br />
Per tutte le considerazioni esposte il ricorso in esame va respinto.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2008-n-7118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2008 n.7118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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