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	<title>709 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>709 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2016 n.709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-4-2016-n-709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-4-2016-n-709/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2016 n.709</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso Sull’illegittimità dell’acquisizione a seguito dell’occupazione sine titulo e per effetto dell’irreversibile trasformazione, se non a seguito del meccanismo dell’”acquisizione sanante” ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; sulla natura di illecito permanente dell’occupazione illegittima e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-4-2016-n-709/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2016 n.709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-4-2016-n-709/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2016 n.709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi, Est.  P. Grauso</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità dell’acquisizione a seguito dell’occupazione sine titulo e per effetto dell’irreversibile trasformazione, se non a seguito del meccanismo dell’”acquisizione sanante” ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; sulla natura di illecito permanente dell’occupazione illegittima e sull’usucapione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giustizia Amministrativa – Proposizione di domande cumulative &#8211; Limiti &#8211; Riguardano il giudizio impugnatorio &#8211; Controversie afferenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del G. A. – Regole di cumulo proprie del processo civile &#8211; Applicabilità</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità- Occupazione acquisitiva &#8211; Incompatibilità col diritto Comunitario e con l’art. 1 protocollo addizionale CEDU – Occupazione e trasformazione irreversibile in carenza del decreto di esproprio&nbsp; &#8211; Integra un illecito fondante obblighi restitutori e risarcitori.</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001- Applicabilità ai fatti anteriori all’entrata in vigore dello stesso &#8211; Sussistenza</p>
<p>4. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Genera obblighi restitutori e risarcitori – Usucapione – Decorrenza</p>
<p>5. Espropriazione per pubblica utilità- Occupazione acquisitiva- Illecito permanente &#8211; Dies a quo dell’azione risarcitoria- Dalla cessazione della permanenza dell’illecito<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. I limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nel processo amministrativo riguardano tipicamente il giudizio impugnatorio, stante la regola che circoscrive ad un solo provvedimento l’oggetto del ricorso, costituendo un’eccezione l’impugnazione congiunta – con unico ricorso – di più atti, fra i quali deve essere ravvisabile “una connessione procedimentale o funzionale”. Qualora, invece, la controversia abbia per oggetto diritti soggettivi, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. (come nel caso della pretesa restituzione di terreni illegittimamente espropriati dalla P.A.), non possono che operare le regole proprie del processo sui diritti, nel quale la possibilità del cumulo oggettivo di domande nello stesso processo può conseguire anche alla semplice connessione soggettiva o oggettiva, che nasce dalla comunanza di oggetto o di titolo delle domande (connessione propria), ma anche dalla necessità di risolvere identiche questioni (connessione impropria).<br />
&nbsp;<br />
2. L’istituto di matrice giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva, o accessione invertita, in virtù del quale si è ritenuto che la proprietà del fondo occupato oltre i termini di occupazione legittima e irreversibilmente trasformato per effetto della realizzazione su di esso di un’opera dichiarata di pubblica utilità, mai seguita da un formale decreto di esproprio, si acquistasse a titolo originario alla mano pubblica è stato più volte censurato dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Europea, e si pone altresì in contrasto con l’art. 117, co 1 Costituzione. L’azione amministrativa così estrinsecatasi, lungi dal costituire un valido titolo di acquisto della proprietà, integra un illecito comportamento foriero di obblighi restitutori e risarcitori.<br />
&nbsp;<br />
3. In tema di espropriazione l’ottavo comma dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, secondo cui “<em>Le disposizioni del presente articolo trovano altresi&#8217; applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e&#8217; gia&#8217; stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato </em>[…]”,rende l’istituto dell’acquisizione “sanante” applicabile tout court ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, senza discrimini cronologici ulteriori. E’ questa infatti l’unica opzione interpretativa che, tenendo fede all’inequivoco tenore letterale della norma, fornisce una soluzione generalizzata al problema delle occupazioni – anche molto risalenti – non seguite dall’adozione del decreto di esproprio e risponde all’esigenza del legislatore del 2011 di colmare il vuoto creato dalla dichiarazione di illegittimità dell’art. 43 T.U., apprestando all’amministrazione una “legale via d’uscita” in tutti i casi, nessuno escluso, di opere pubbliche realizzate in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio.<br />
&nbsp;<br />
4. Un’acquisizione da parte della P.A. non sorretta da una legittima procedura espropriativa, o dal meccanismo sanante di cui all’art. 42 bis o da un contratto con il privato, non costituisce valido titolo per l’acquisto della proprietà ed ingenera pertanto obblighi restitutori e risarcitori. Né può essere applicata in specie l’usucapione laddove, in disparte i problematici rapporti fra usucapione e tutela della proprietà assicurata dalla CEDU, il dies a quo di un possibile possesso ad usucapionem non potrebbe che essere posticipato – in conformità all’art. 2935 c.c. – all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, giacché, qualificandosi antecedentemente l&#8217;occupazione acquisitiva come fattispecie ablatoria, al proprietario del bene abusivamente occupato era precluso l’esercizio dell’azione restitutoria, vale a dire dell’unica iniziativa del proprietario idonea ad interrompere il corso dell’usucapione in favore del possessore, di talché non pare decorso il termine di legge.<br />
&nbsp;<br />
5. In tema di espropriazione il carattere permanente della condotta illecita dell’amministrazione comporta che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria riprenda a decorrere da ciascun momento dell&#8217;occupazione abusiva, per tutto il tempo in cui questa si protrae</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00709/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00565/2012 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2012/201200565/Provvedimenti/stemma.jpg" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2012, proposto da:<br />
Luciano Moretti, Daniela Moretti, F.lli Moretti Cereali S.p.a., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Guido Giovannelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Firenze, corso Italia 2;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Signa, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Vignoli ed Elena Cirri, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Firenze, Via Duca D&#8217;Aosta 10;<br />
<strong><em>per la condanna </em></strong><br />
del Comune di Signa: a) alla restituzione, previa riduzione in pristino, dei terreni di proprieta&#8217; dei ricorrenti siti in Signa, catastalmente rappresentati al foglio di mappa 16, particelle 1402, 326, 787, 925, 924, 1137 e 876, appresi ed utilizzati per la realizzazione di un edificio scolastico e di un tratto di viabilita&#8217; pubblica, il tutto sulla base di valide dichiarazioni di pubblica utilita&#8217;, ma senza successiva adozione del rituale decreto di esproprio; b) al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, dalla scadenza dei termini di occupazione legittima al momento in cui saranno effettivamente restituiti tali terreni, in misura pari alla somma risultante dall&#8217;applicazione degli interessi legali sul valore del bene per ogni anno di occupazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Signa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. I signori Luciano e Daniela Moretti, il primo anche in qualità di legale rappresentante della F.lli Moretti Cereali S.p.a., espongono di essere proprietari – in parte <em>pro indiviso</em>, in parte in via esclusiva – di alcuni terreni ubicati nel Comune di Signa e catastalmente identificati al foglio 16 come particelle 1402, 926, 787, 925 (in comproprietà di Luciano e Daniela Moretti), e 924, 1137, 876 (di proprietà della società F.lli Moretti).<br />
Detti terreni avrebbero costituito in passato oggetto di due distinte procedure espropriative ad opera dell’amministrazione comunale, nessuna delle quali si sarebbe conclusa con l’adozione del decreto di esproprio e con la corresponsione del dovuto indennizzo, nonostante l’avvenuta occupazione dei fondi e la loro irreversibile trasformazione per effetto della materiale esecuzione delle opere pubbliche cui l’esproprio era funzionale. Si tratterebbe, in particolare, di un edificio scolastico medio, dichiarato di pubblica utilità con decreto del 6 settembre 1971 e ultimato quantomeno dal luglio 1973, e di un tratto stradale in prolungamento della via XX Settembre, opera dichiarata di pubblica utilità il 22 dicembre 1980 e ultimata almeno dal 1982. Le superfici abusivamente occupate dal Comune ammonterebbero, rispettivamente, a 4860 ed a 2577 mq.<br />
1.1. Tanto premesso in fatto, i ricorrenti qualificano in termini di illecito permanente le occupazioni così perpetrate dal Comune, avuto riguardo al definitivo abbandono, frattanto consolidatosi nell’ordinamento interno, dell’istituto pretorio della c.d. accessione invertita. E rivendicano pertanto il diritto alla restituzione dei beni di loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, concludendo per la corrispondente condanna dell’amministrazione intimata.<br />
1.2. Costituitosi in giudizio il Comune di Signa, che resiste alle domande avversarie, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 10 febbraio 2016, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.<br />
2. Risulta dalla documentazione in atti, ed è pacifico, che l’edificio scolastico “A. Paoli” di Signa insiste sui terreni identificati in catasto dalle particelle 787, 924, 925, 926 e 1402, destinate a fini di pubblica utilità almeno dal settembre – ottobre 1973, quando l’opera venne collaudata e si diede inizio all’attività del plesso.<br />
I terreni sui quali insiste la viabilità di prolungamento della via XX Settembre sino alla via Degli Alberti sono rappresentati, invece, dalle particelle 876 e 1137, occupate in via d’urgenza nell’aprile del 1981. L’opera stradale è stata collaudata nel gennaio del 1983.<br />
In nessuno dei due casi, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere e all’avvio della procedura espropriativa ha fatto seguito l’adozione dei decreti di esproprio. La circostanza che la trasformazione dei beni occupati sia intervenuta in costanza della dichiarazione di pubblica utilità consente, nondimeno, di ricondurre l’intera vicenda contenziosa all’esercizio, pur distorto, dei poteri autoritativi dell’amministrazione, non potendosi dubitare che la fattispecie ricada nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo disciplinata, ora e all’epoca dell’introduzione del presente giudizio, dall’art. 133 co. 1 lett. g) c.p.a..<br />
3. Invertendo l’ordine di esposizione seguito nella memoria comunale depositata l’8 gennaio 2016, l’amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti ad agire in ordine alle particelle 925, 926 e 1402, catastalmente intestate non ai ricorrenti stessi, ma ai signori Gino e Remo Moretti.<br />
L’inattualità dell’iscrizione catastale è, peraltro, riconosciuta dal Comune, che rappresenta come pacifica la circostanza dell’avvenuto decesso dei predetti Gino e Remo Moretti (si veda la relazione tecnica a firma dell’ing. Venturini, depositata dal Comune), i cui unici eredi sono appunto gli odierni ricorrenti, come risulta dalle copie delle denunce di successione, in atti, aventi valore indiziario (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2004, n. 14395; id., 8 novembre 2002, n. 15716) non smentito dalle rimanenti emergenze processuali e sostanzialmente non contestato quanto alle particelle 925 e 926 (ancora una volta, si veda la relazione tecnica del Comune, che espressamente inserisce le due particelle in questione nella tabella ove è identificata la consistenza delle aree “Moretti”).<br />
3.1. Diversamente è a dirsi quanto alla particella 1402, occupata dalla sede stradale di via XX Settembre, giacché il Comune sostiene che essa, benché catastalmente intestata a Gino e Remo Moretti, sarebbe stata acquistata da costoro limitatamente al diritto di passo, come si ricaverebbe dal rogito notarile del 1966, mentre l’intestazione catastale sarebbe frutto di un errore commesso all’atto del frazionamento approvato dall’U.T.E. nel 1969.<br />
La tesi del Comune parrebbe in prima approssimazione confermata dalla documentazione in atti, e in particolare dalla planimetria allegata al rogito per atto Notar Gargani del 15 dicembre 1966, ove la particella 1402, già 29/c, sembra ricadere all’interno delle aree contornate in rosso, sulle quali in favore degli acquirenti Moretti risulta la sola costituzione di un diritto di passo e non la cessione della proprietà. Del resto, gli stessi ricorrenti nella memoria di replica del 20 gennaio 2016 sostengono che la particella ricadrebbe per tutta la sua consistenza nella zona delimitata in rosso nella planimetria, e non in quella delimitata in giallo, rappresentativa dei terreni compravenduti.<br />
In ogni caso, dovendosi procedere – per le ragioni che saranno esposte successivamente – a verificazione, il collegio ritiene opportuno che a tale attività istruttoria siano sottoposte anche le vicende catastali inerenti la particella 1402, onde essere meglio chiarite attraverso l’esame di tutta la documentazione disponibile presso l’amministrazione resistente. Sul punto, la presente pronuncia deve dunque intendersi come non definitiva.<br />
4. Il Comune eccepisce, ancora, l’inammissibilità del ricorso per l’assenza dei presupposti che, nel processo amministrativo, giustificano la proposizione di domande cumulative, tali dovendosi considerare quelle proposte dai ricorrenti con riferimento agli atti di due distinte procedure espropriative fra loro non connesse sotto il profilo oggettivo e neppure in rapporto di presupposizione logico-giuridica.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
I limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nel processo amministrativo, invocati dall’amministrazione resistente, riguardano tipicamente il giudizio impugnatorio, al quale si attaglia la regola che circoscrive a un solo provvedimento l’oggetto del ricorso, costituendo un’eccezione l’impugnazione congiunta – con unico ricorso – di più atti, fra i quali deve essere ravvisabile “una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l&#8217;abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo” (così, per tutte, Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2015, n. 5).<br />
Qualora, invece, la controversia abbia per oggetto diritti soggettivi, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A., non possono che operare le regole proprie del processo su diritti, nel quale la possibilità del cumulo oggettivo di domande nello stesso processo può conseguire anche alla semplice connessione soggettiva, e la connessione oggettiva – che può dare luogo al cumulo soggettivo (litisconsorzio facoltativo) – nasce dalla comunanza di oggetto o di titolo delle domande (connessione propria), ma anche dalla necessità di risolvere identiche questioni (connessione impropria). Sono, questi, i principi ricavabili dagli artt. 103 e 104 c.p.c., applicabili nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., e che si adattano perfettamente alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla proposizione, ad opera di più parti e nei confronti della stessa parte, di domande parzialmente connesse anche sul piano oggettivo, attesa la parziale comunanza del <em>petitum</em> e della <em>causa petendi</em> (restituzione di terreni occupati dal Comune, in danno dei ricorrenti o dei loro danti causa, in occasione della realizzazione di due diverse opere pubbliche, laddove ciascuno dei ricorrenti assume di essere rimasto pregiudicato dall’una e dall’altra opera, con riferimento a terreni diversi), nonché delle questioni giuridiche sottese alla soluzione della controversia (la sorte dei terreni occupati dalla pubblica amministrazione e trasformati per la realizzazione di un’opera pubblica in assenza di una legittima procedura espropriativa).<br />
5. Nel merito, il Comune di Signa eccepisce preliminarmente di aver acquistato per usucapione le particelle rivendicate dai ricorrenti e, in ogni caso, contesta la fondatezza della pretesa restitutoria alla luce del suo residuo potere discrezionale di disporre l’acquisizione dei terreni in questione a norma dell’art. 42-<em>bis</em> D.P.R. n. 327/2001.<br />
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il Comune fa rilevare che il comportamento inerte dei ricorrenti e dei loro danti causa, i quali prima dell’anno 2011 non si sarebbero mai attivati a tutela dei propri diritti, neppure in via stragiudiziale, integrerebbe gli estremi dell’art. 1227 co. 2 c.c., in forza del quale non è dovuto il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare impiegando l’ordinaria diligenza; ovvero dell’art. 1227 co. 1 c.c., per avere i ricorrenti o i loro danti causa concorso a cagionare il danno. Sarebbe comunque prescritto il diritto al risarcimento maturato nel periodo anteriore al quinquennio precedente la prima lettera di messa in mora inviata dai ricorrenti e risalente, appunto, al settembre 2011.<br />
5.1. È noto che l’istituto di matrice giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva, o accessione invertita, in virtù del quale si è ritenuto che la proprietà del fondo occupato oltre i termini di occupazione legittima e irreversibilmente trasformato per effetto della realizzazione su di esso di un’opera dichiarata di pubblica utilità si acquistasse a titolo originario alla mano pubblica, rappresenta il frutto della difficoltosa ricerca di un punto di equilibrio fra la tutela dell’azione amministrativa, garantita, appunto, dall’acquisto della proprietà del suolo illegittimamente occupato e trasformato, e quella della proprietà privata, garantita dal diritto all’integrale risarcimento del danno (integrale, sino all’intervento del legislatore con la disposizione, penalizzante per il proprietario privato, di cui al comma 7-<em>bis</em> dell’art. 5-<em>bis</em> del D.L. n. 333/1992, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 349).<br />
A tale istituto non può, tuttavia, essere ulteriormente riconosciuta cittadinanza nell’ordinamento, alla luce degli interventi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ne ha ripetutamente sancito l’incompatibilità con l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione (“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. […]”) alla stregua dell’affermazione di fondo secondo cui l’acquisizione del diritto di proprietà in capo all’amministrazione non può mai conseguire a un illecito (fra le molte pronunce della Corte, Carbonara e Ventura c. Italia, 30 maggio 2000; Scordino c. Italia, 15 e 29 luglio 2004; Sciarrotta c. Italia, 12 gennaio 2006): i tentativi di una parte della giurisprudenza di rileggerlo in chiave conservativa debbono, infatti, considerarsi definitivamente superati in considerazione non solo e non tanto delle indicazioni provenienti dal legislatore (il riferimento è, in particolare, all’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega da Corte Cost. 8 ottobre 2010, n. 293, la quale ha altresì precisato come la realizzazione dell&#8217;opera pubblica non costituisca impedimento alla restituzione dell&#8217;area illegittimamente espropriata, indipendentemente dalle modalità di acquisizione del terreno; e all’art. 42-bis aggiunto allo stesso D.P.R. n. 327/2001 dal D.L. n. 98/2011), quanto dalla infine acclarata impossibilità di argomentare la compatibilità fra gli obblighi internazionali dello Stato e la definitiva perdita del diritto del proprietario alla restituzione del bene, conseguenza indefettibilmente connaturata all’occupazione acquisitiva, ma inconciliabile con l’affermazione della Corte EDU circa il dovere degli Stati aderenti alla Convenzione di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono sistematicamente e per principio la restituzione del terreno (si vedano le sentenze Scordino c. Italia, 6 marzo 2007; Sciarrotta c. Italia, cit.).<br />
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infine riconosciuto come l’istituto dell’occupazione acquisitiva si ponga in radicale contrasto con l’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ciò che comporta – in un’ottica orientata al rispetto dell’art. 117 co. 1 Cost., rispetto al quale la CEDU opera come norma interposta di rango subcostituzionale – la sua definitiva espunzione e la riespansione della regola generale dell’illecito aquiliano, “il quale non solo non consente l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.” (così da ultimo Cass., SS.UU., 19 gennaio 2015, n. 735, ma l’insanabile contrasto era stato del pari evidenziato da Cass., SS.UU., ord. 13 gennaio 2014, n. 441).<br />
Quanto alla giurisprudenza amministrativa, va rimarcato che in effetti il superamento dell’espropriazione indiretta, già isolatamente emerso in alcune pronunce che riecheggiavano i primi arresti della Corte EDU in materia, si è consolidato già a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria 29 aprile 2005, n. 2, che dal citato art. 43 T.U. espropriazioni – e, oggi, dall’art. 42-bis che ne ha preso il posto – trae conferma dell’inidoneità dell’irreversibile trasformazione del fondo a costituire valido titolo d’acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione.<br />
5.1.1. Con riferimento alle occupazioni anteriori all’entrata in vigore del testo unico sugli espropri, non seguite dal perfezionamento della procedura espropriativa, è peraltro insorto un contrasto in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.<br />
Secondo un primo indirizzo, ad esse dovrebbe infatti continuare ad applicarsi l’istituto dell’occupazione espropriativa, configurata come illecito istantaneo con effetti permanenti, da cui l’attribuzione al proprietario, a titolo di risarcimento danni, dell’intero controvalore del bene espropriato.<br />
Un diverso orientamento afferma, invece, che dell’istituto non potrebbe farsi ulteriore applicazione, e questo perché esso, oltre a realizzare un’espropriazione indiretta non consentita dall’art. 1 del primo protocollo CEDU, sarebbe incompatibile con l’istituto della c.d. acquisizione “sanante” di cui all’art. 42-<em>bis</em> del D.P.R. n. 327/2001, norma applicabile ad ogni occupazione illecita, anche se precedente all’entrata in vigore del testo unico.<br />
A risolvere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte, le quali, con la già richiamata sentenza n. 735 del 2015, hanno statuito che per escludere la sopravvivenza nel nostro ordinamento dell’occupazione acquisitiva è sufficiente la contrarietà all’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU. Allo stesso fine non sarebbe utilizzabile, per converso, l’argomento della retroattività dell’art. 42-<em>bis</em> cit., del quale, ad avviso delle SS.UU., potrebbe farsi applicazione solo a decorrere dal 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001), in analogia a quanto previsto dal previgente art. 43 dello stesso D.P.R. n. 327/2001 (la possibilità di estendere il campo di applicazione dell’art. 42-<em>bis</em> alle occupazioni anteriori al 30 giugno 2003 è stata prospettata, ma non vagliata, dalle Sezioni Unite per difetto di rilevanza nel caso trattato).<br />
Diverso l’atteggiamento della giurisprudenza amministrativa, che appare univocamente indirizzata nel senso di ritenere l’acquisizione <em>ex</em> art. 42-<em>bis</em> applicabile a tutti i fatti pregressi alla sua entrata in vigore, ivi comprese le occupazioni antecedenti il 30 giugno 2003 (fra le altre, si pronunciano espressamente in tal senso T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 2 gennaio 2015, n. 4, e T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, 30 gennaio 2014, n. 142, ma numerosissime sono le decisioni del giudice d’appello che implicitamente riconoscono l’applicabilità dell’art. 42-<em>bis</em> a occupazioni precedenti l’entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001: per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4403; id., 25 maggio 2015, n. 2591; id., 5 marzo 2015, n. 1114; 15 settembre 2014, n. 4696).<br />
La difformità di vedute fra il giudice ordinario e il giudice amministrativo riflette la divaricazione di indirizzi già fatta registrare nel vigore dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, la cui applicabilità alle occupazioni anteriori al 30 giugno 2003 era stata esclusa dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2008, n. 23943; id., 28 luglio 2008, n. 20543), e ammessa dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1762; id., 8 giugno 2009, n. 3509). Non sorprende pertanto che, come si ricava dai lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 98/2011, il legislatore abbia inteso risolvere una volta per tutte la questione, originata dal fatto che l’art. 43 del T.U. espropri taceva sul punto della sua efficacia temporale (atto Camera 4509: si veda il dossier di accompagnamento al disegno di legge S.2814 e, in particolare, le “schede di lettura” predisposte dal Servizio studi della Camera dei Deputati).<br />
In consonanza con tale intenzione del legislatore, l’ottavo comma dell’art. 42-<em>bis</em>, secondo cui “Le disposizioni del presente articolo trovano altresi&#8217; applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e&#8217; gia&#8217; stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato […]”, a parere del collegio rende l’istituto dell’acquisizione “sanante” applicabile <em>tout court</em> ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, senza discrimini cronologici ulteriori. E’ questa infatti l’unica opzione interpretativa che, tenendo fede all’inequivoco tenore letterale della norma, fornisce una soluzione generalizzata al problema delle occupazioni – anche molto risalenti – non seguite dall’adozione del decreto di esproprio e risponde all’esigenza del legislatore del 2011 di colmare il vuoto creato dalla dichiarazione di illegittimità dell’art. 43 T.U., apprestando all’amministrazione una “legale via d’uscita” in tutti i casi, nessuno escluso, di opere pubbliche realizzate in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio.<br />
Conferma ne è che la stessa Corte Costituzionale – nel respingere con sentenza n. 71 del 30 aprile 2015 le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111 e 117 co. 1 Cost., e quindi anche in relazione alla sua compatibilità con le norme interposte della CEDU – si è espressa nel senso dell’applicazione dell’art. 42-<em>bis</em> ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e anteriori al 30 giugno 2003, ritenendo così superata la disciplina transitoria prevista dal D.P.R. n. 327/2001 e con il solo limite del giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato (sul punto la statuizione della Corte va integrata attraverso il contenuto delle ordinanze di rimessione, nelle quali viene sottolineato l’avvenuto superamento dell’art. 57 D.P.R. n. 327/2001 ad opera dell’art. 42-<em>bis</em>: v. Cass. civ., SS.UU., 13 gennaio 2014, nn. 441 e 442).<br />
5.2. Si è detto che il Comune di Signa, al fine di paralizzare le domande avversarie, eccepisce di aver usucapito il diritto di proprietà sui terreni rivendicati dai ricorrenti. L’eccezione, che solleva una questione relativa a diritti delle quali il giudice amministrativo può conoscere a norma dell’art. 8 c.p.a., è infondata.<br />
Da un lato, il tribunale non può non farsi carico della progressiva emersione di un indirizzo interpretativo fortemente contrario alla usucapibilità in favore dell’amministrazione delle aree da essa abusivamente occupate e irreversibilmente trasformate con la realizzazione di opere pubbliche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 329; id., 1 settembre 2015, n. 4096; id., 26 agosto 2015, n. 3988; id., 3 luglio 2014, n. 3346). A sostegno della tesi sono addotte plurime ragioni, la principale delle quali è rappresentata dall’incompatibilità dell’usucapione al cospetto dell’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, che non tollera alternative all&#8217;acquisizione in proprietà che non siano rappresentate dal perfezionamento di una legittima procedura espropriativa, di un procedimento “sanante” ai sensi dell’art. 42-<em>bis</em> D.P.R. n. 327/2001, ovvero dal contratto tra le parti.<br />
In disparte i problematici rapporti fra usucapione e tutela della proprietà assicurata dalla CEDU, nelle pronunce sopra richiamate si osserva poi, condivisibilmente, che il <em>dies a quo</em> di un possibile possesso <em>ad usucapionem</em> non potrebbe che essere posticipato – in conformità all’art. 2935 c.c. – all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, giacché, qualificandosi antecedentemente l&#8217;occupazione acquisitiva come fattispecie ablatoria, al proprietario del bene abusivamente occupato era precluso l’esercizio dell’azione restitutoria, vale a dire dell’unica iniziativa del proprietario idonea ad interrompere il corso dell’usucapione in favore del possessore.<br />
5.3. Escluso, per le ragioni dianzi esposte, che l’occupazione e la successiva trasformazione del fondo mediante realizzazione dell’opera pubblica abbiano potuto determinare, unitamente al tempo trascorso dall’occupazione, l’acquisto in capo al Comune di Signa dei terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, la domanda restitutoria da costoro proposta deve essere accolta, non rilevando in senso contrario né l’art. 2058 co. 2 c.c., che, in materia di risarcimento del danno in forma specifica, detta un limite cui l’azione restitutoria è concettualmente estranea, né l’art. 2933 co. 2 c.c., che opera invece in materia di esecuzione forzata.<br />
È appena il caso di osservare che il momento del passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale di condanna alla restituzione dei beni occupati rappresenta, per l’amministrazione resistente, l’insuperabile limite temporale per l’adozione di un provvedimento di acquisizione <em>ex</em> art. 42-<em>bis </em>(cfr. Corte Cost. n. 71/2015. cit.).<br />
5.4. Merita altresì di essere accolta la domanda di risarcimento del danno procurato ai ricorrenti dallo spossessamento senza titolo protrattosi a far data dalla scadenza del termine delle occupazioni legittime.<br />
Incontestata sul piano materiale la sussistenza dell’illecito, l’ingerenza nella proprietà altrui in assenza di idoneo titolo fa presumere gli estremi della colpa intesa come scorretta gestione delle procedure ablatorie, mai perfezionate nei confronti dei ricorrenti, in violazione degli obblighi di diligenza ordinariamente esigibili dalle amministrazioni pubbliche, nonché del più generale principio di buon andamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 5189).<br />
Non ricorre, evidentemente, un’ipotesi di concorso colposo del danneggiato nel verificarsi dell’evento dannoso (l’occupazione abusiva), imputabile in via esclusiva al comportamento dell’amministrazione.<br />
In applicazione analogica di quanto stabilito dal terzo comma del più volte citato art. 42-<em>bis</em> co. 3 D.P.R. n. 327/2001, il danno da occupazione sarà liquidato in misura corrispondente al 5% del valore venale dei suoli occupati per ciascun anno a decorrere dalla scadenza del periodo di occupazione legittima, assumendo quale capitale di riferimento, appunto, il relativo valore di mercato anno per anno. Tale criterio di calcolo identifica il pregiudizio minimo forfettariamente risarcibile che, nelle intenzioni del legislatore, deve presumersi dovuto anche a voler tenere conto del comportamento inerte dei danneggiati, ai sensi dell’art. 1227 co. 2 c.c. (cfr. Cons. Stato, n. 329/2016, cit.).<br />
Le somme così calcolate andranno poi incrementate di interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2011, n. 4833).<br />
5.4.1. L’accoglimento della pretesa risarcitoria incontra peraltro il limite dell’eccezione di prescrizione sollevato dalla difesa comunale, ed è in ciò che assume autonomo rilievo la prolungata inerzia dei ricorrenti nella tutela dei propri diritti.<br />
Il carattere permanente della condotta illecita dell’amministrazione comporta che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria riprenda a decorrere da ciascun momento dell&#8217;occupazione abusiva, per tutto il tempo in cui questa si protrae (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6012). Ne discende che il risarcimento è dovuto con decorrenza dal 4 ottobre 2006, giacché la prima richiesta di danni rivolta al Comune dai ricorrenti è quella formulata con l’atto di messa in mora pervenuta al Comune il 4 ottobre 2011.<br />
5.4.2. La determinazione del valore venale dei terreni in questione, dato occorrente ai fini della liquidazione del danno risarcibile, deve essere rimessa ad apposita attività istruttoria mediante verificazione. Ai fini della miglior comprensione del quesito da sottoporre al verificatore, formulato come in dispositivo, precisa sin da ora il collegio che il valore venale è quello desumibile dalla destinazione urbanistica dell&#8217;immobile come impressa nel corso del tempo dalle scelte di pianificazione territoriale, dovendosi in particolare fare riferimento alla classificazione inserita negli strumenti urbanistici al momento dell&#8217;apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio, e non potendo la natura edificatoria essere supposta o fatta discendere dalla prevista realizzazione dell&#8217;opera pubblica, così come nessun rilievo è attribuibile alla c.d. edificabilità di fatto dei suoli (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5734; id., 27 settembre 2012, n. 5113).<br />
6. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il Comune di Signa deve essere condannato a restituire ai ricorrenti i terreni oggetto di causa e, segnatamente: i terreni identificati come particelle 926,787 e 925 del foglio 16 ai ricorrenti Luciano e Daniela Moretti, e quelli identificati come particelle 924, 1137 e 876 dello stesso foglio 16 alla Moretti Cereali S.p.a., previa riduzione in pristino mediante demolizione delle opere che vi sono state realizzate. Per la particella 1402, la decisione è differita all’esito della verificazione che viene disposta con la presente sentenza non definitiva.<br />
Il Comune resistente deve essere altresì condannato al risarcimento dei danni derivanti dall’abusiva occupazione dei terreni predetti, nella misura che, ancora una volta, verrà stabilita all’esito della verificazione volta a determinare il valore venale di questi ultimi, con decorrenza dal 4 ottobre 2006, nei limiti della prescrizione quinquennale.<br />
Le spese del presente giudizio saranno liquidate al definitivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando, condanna il Comune di Signa a restituire, previa riduzione nel pristino stato, ai ricorrenti Luciano e Daniela Moretti i terreni identificati in catasto al foglio di mappa 16, particelle 926, 787, 925, e alla ricorrente Moretti Cereali S.p.a. i terreni identificati come particelle 924, 1137, 876.<br />
Condanna inoltre il Comune di Signa al risarcimento dei danni, nei limiti di cui in parte motiva e nella misura che sarà determinata all’esito dell’istruttoria cui si procederà come segue.<br />
Dispone procedersi a verificazione e all’uopo dà incarico al Presidente della Regione Toscana di designare un funzionario tecnico della Regione stessa munito di adeguata professionalità perché, effettuati gli accertamenti necessari, risponda al seguente quesito:<br />
“Esaminati gli atti e documenti di causa, esperito sopralluogo ed ogni altro accertamento e/o acquisizione documentale che riterrà necessari od opportuni, accerti il verificatore:<br />
a) quale fosse l’esatta identificazione catastale dei terreni, attualmente distinti al catasto del Comune di Signa come particella 1402 del foglio di mappa 16, all’epoca della stipulazione del contratto di compravendita del 15 dicembre 1966, in atti, e se detti terreni ricadano fra quelli contornati in giallo o in rosso nella planimetria allegata al predetto contratto di compravendita;<br />
b) il valore venale dei terreni siti nel Comune di Signa, distinti in catasto al foglio di mappa 16, particelle 1402, 926, 787, 925, 924, 1137, 876, dando conto delle eventuali variazioni di detto valore alla luce della qualificazione urbanistica ricevuta nel tempo dai terreni predetti e tenuto conto, per la particella 1402, della natura del diritto reale ascrivibile agli odierni ricorrenti sulla base degli accertamenti di cui al punto precedente”.<br />
Assegna al verificatore nominato il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare la relazione conclusiva della verificazione, la quale dovrà essere altresì tempestivamente comunicata ai difensori delle parti perché possano contraddire sulla stessa prima della prossima udienza di trattazione della causa.<br />
Rinvia per l’ulteriore trattazione della causa alla pubblica udienza del 14 dicembre 2016, ore di rito.<br />
Spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2013 n.709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-21-6-2013-n-709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-21-6-2013-n-709/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2013 n.709</a></p>
<p>Pres. ed Est. Leo A.P. Ratti (Avv.ti M. Muscardini e G. Greco) c. Ministero Della Giustizia (Avv. Dist. Stato) e altri sospesa, in relazione ad alcune sedi notarili, l&#8217;efficacia del Decreto del Ministro di Giustizia concernente l&#8217;aumento dei posti da notaio REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-21-6-2013-n-709/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2013 n.709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-21-6-2013-n-709/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2013 n.709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Leo<br /> A.P. Ratti (Avv.ti M. Muscardini e G. Greco) c. Ministero Della Giustizia (Avv. Dist. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sospesa, in relazione ad alcune sedi notarili, l&#8217;efficacia del Decreto del Ministro di Giustizia concernente l&#8217;aumento dei posti da notaio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2013, proposto da: </p>
<p>Antonio Paolo Ratti, rappresentato e difeso dagli avv. Manuela Muscardini, Guido Greco, con domicilio eletto presso Guido Greco in Milano, P.Le Lavater, 5; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;<br />
&#8211; Consiglio Notarile Di Sondrio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Giandomenico Schiantarelli, Franco Cederna, Paolo Papa, Beatrice Milvio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto del Ministro della Giustizia del 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 2973/2013 Supplemento Ordinario n. 23 avente ad oggetto la revisione della tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, nella parte in cui ha disposto, nel distretto notarile di Sondrio, l&#8217;istituzione di una nuova piazza notarile; del parere del Consiglio notarile distrettuale di Sondrio in data 30/5/2012 trasmesso all&#8217;odierno ricorrente con raccomandata A.R. prot. n. 56 in data 10/4/2013, nonché di tutti gli atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il dott. Adriano Leo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che la causa vada esaminata in tempi brevi quanto al merito e che a tal fine può essere fissata l’udienza pubblica del 17.12.2013;<br />	<br />
Ritenuto che fino a tale data debba essere accolta la formulata domanda cautelare sussistendone i presupposti di legge;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la suddetta domanda cautelare e, per l&#8217;effetto, sospende l’impugnato provvedimento fino alla trattazione del merito del ricorso la quale viene fissata all&#8217;udienza pubblica del 17.12.2013.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente, Estensore<br />	<br />
Silvana Bini, Consigliere<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-21-6-2013-n-709/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2013 n.709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.709</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Sapone.IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C. spa, in proprio e quale mandataria del r.t.i. con SNAMPROGETTI spa (Prof. Avv. M. Sanino e Avv. L. Palasciano) c. ANAS spa (Avv. S. Astori) e CONSORZIO STABILE SIS s.c.p.a (Avv.ti G. Rusconi, G. L. Rota, P. Leozappa). sulla priorità dell&#8217;esame del ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-30-1-2008-n-709/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2008 n.709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Sapone.<br />IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C. spa, in proprio e quale mandataria del r.t.i. con SNAMPROGETTI spa (Prof. Avv. M. Sanino e Avv. L. Palasciano) c. ANAS spa (Avv. S. Astori) e CONSORZIO STABILE SIS s.c.p.a (Avv.ti G. Rusconi, G. L. Rota, P. Leozappa).</span></p>
<hr />
<p>sulla priorità dell&#8217;esame del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale e sulla produzione del bilancio per l&#8217;attestazione di un organico medio in sede di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Esame – Priorità rispetto al ricorso principale – Sussiste – Deduzione di motivi atti a privare dell’interesse al ricorso principale.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Attestazione dell’organico medio dei dirigenti dell’impresa – Mera produzione del bilancio – Sufficienza – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Di regola, l’esame del ricorso incidentale è subordinato all’accoglimento del ricorso principale; tuttavia, nel caso in cui con il ricorso incidentale vengano dedotti motivi atti a privare il ricorrente in via principale dell’interesse al suo ricorso, dall’eventuale accoglimento del quale egli non potrebbe trarre alcun vantaggio, lo stesso ricorso incidentale assume carattere pregiudiziale e va esaminato con priorità, per evidenti ragioni di economia processuale.</p>
<p>2. La mera produzione del bilancio non è considerato dal legislatore un elemento in grado di attestare da solo la sussistenza di un determinato organico medio, né tantomeno, la sussistenza di un determinato numero di dirigenti, in assenza delle ulteriori documentazioni di cui al comma 11 dell’art.18, DPR n.554/1999 (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Tar Lazio ha pertanto ritenuto che, correttamente, è stata prevista dal bando, a pena di esclusione, una specifica dichiarazione del legale rappresentante che attestasse specificatamente la sussistenza del richiesto requisito, non ritenendosi sufficiente a tal fine la mera produzione del bilancio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla priorità dell’esame del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale e sulla produzione del bilancio per l’attestazione di un organico medio in sede di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  5849          RGR<br />
Anno  2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.5849 del 2006 proposto dalla<br />
<b>spa IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la SNAMPROGETTI spa, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Mario Sanino e dall’avv. Laura Palasciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Sanino in Roma, Viale Parioli n.180;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>ANAS spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Astori presso il cui studio in Roma, Via Alessandro Torlonia n.33, è elettivamente domiciliata;<br />
e nei confronti di:</p>
<p><b>CONSORZIO STABILE SIS s.c.p.a</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rusconi Giuseppe, Rota Gian Luigi, Leozappa Patrizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Leozappa in Roma, Via Bocca di Leone n.78;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
I) del verbale n.10 della seduta di gara del 2 maggio 2006 nel corso della quale è stata redatta ed approvata la graduatoria finale della procedura relativa alla licitazione privata con procedura d’urgenza per l’affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.f)  della L. n.433/2001, nonchè art. 9 del D.lgvo n.190/2002, delle attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera: Macrolotto n.2 Autostrada SA-RC – Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/99 del tratto dal km 108 al km 139, ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’intimato Consorzio stabile; <br />
II) della raccomandata A/R dell’Anas spa del 4 maggio 2006 recante comunicazione dell’esito della procedura a firma del Dirigente Capo Ufficio Gare e Contratti;<br />
III) dei verbali delle sedute di gara n.1 del 14 giugno 2005, n.2 del 21 giugno 2005, n.3 del 6 luglio 2005, n.4 del 12 luglio 2005, n.5 del 15 luglio 2005, n.6 del 26 luglio 2005, n.7 del 27 luglio 2005, n.8 del 28 luglio 2005 e n.9 del 2 agosto 2005, viziati nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto migliore l’offerta presentata dal consorzio controinteressato;<br />
4) di ogni altro atto presupposto, connesso, e conseguente a quelli impugnati.<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata Anas spa e del Consorzio SIS s.c.p.a.; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone – i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente ha partecipato quale mandataria di un RTI costituito con la spa Snamprogetti alla licitazione privata, in epigrafe indicata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificandosi con punti 76,50 al secondo posto della graduatoria finale dietro il Consorzio stabile SIS, odierno controinteressato, cui sono stati riconosciuti punti 83,67, e a cui favore è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto de quo.<br />
Con il proposto gravame la Pizzarotti Spa ha impugnato la citata aggiudicazione provvisoria nonché tutti i verbali di gara, pure in epigrafe indicati, deducendo il seguente ed articolato motivo di doglianza:<br />
Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia ed illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sviamento della causa, violazione del principio di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa.<br />
Successivamente, a seguito dell’accesso agli atti della licitazione de qua, l’odierna istante ha proposto motivi aggiunti di doglianza contestando la mancata esclusione del Consorzio aggiudicatario per carenza dei requisiti di partecipazione alla gara e per violazione delle prescrizioni inderogabili di gara contenute nell’offerta tecnica.<br />
Da ultimo con ulteriori motivi aggiunti di doglianza ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta dall’Anas a favore del Consorzio S.I.S. e conosciuta in sede di audizione presidenziale in data 21 settembre 2006, riproponendo integralmente avverso tale ultima determinazione le censure precedentemente formulate.<br />
Si è costituita l’Anas spa confutando analiticamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Si è pure costituito il Consorzio aggiudicatario il quale:<br />
I) ha proposto ricorso incidentale e successivi autonomi motivi aggiunti contestando la mancata esclusione dell’offerta presentato dal RTI Pizzarotti-Snamprogetti per carenza dei requisiti di partecipazione e per violazione delle prescrizioni previste dal bando e dal capitolato di gara;<br />
II) ha contestato con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Con ordinanza 9 novembre 2006 n. 1209 veniva disposta consulenza tecnica sui fatti di causa e nominato all’uopo un collegio di tre consulenti tecnici, poi modificato con ordinanza 24 novembre 2006 n. 1287 in seguito all’astensione di un componente.<br />
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame ed i successivi motivi aggiunti la società ricorrente, la quale aveva partecipato quale mandataria di un RTI costituito con la spa Snamprogetti alla licitazione privata, in epigrafe indicata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificandosi  con punti 76,50 al secondo posto della graduatoria finale dietro il Consorzio stabile SIS, odierno controinteressato, cui sono stati riconosciuti punti 83,67, ha impugnato sia l’aggiudicazione provvisoria che l’aggiudicazione definitiva intervenute a favore del citato consorzio.<br />
In ordine logico il Collegio è chiamato ad esaminare con priorità le censure dedotte in via incidentale con cui è stata contestata sotto vari profili la mancata esclusione dalla gara de qua dell’offerta presentata dalla società ricorrente, in linea con il consolidato e notorio orientamento giurisprudenziale, secondo cui se è vero che, di regola, l&#8217;esame del ricorso incidentale è subordinato all&#8217;accoglimento del ricorso principale, è altrettanto vero che, nel caso in cui con il ricorso incidentale vengano dedotti motivi atti a privare il ricorrente in via principale dell’interesse al suo ricorso, dall’eventuale accoglimento del 	quale  egli non potrebbe trarre alcun vantaggio, lo stesso ricorso incidentale assume carattere pregiudiziale e va esaminato con priorità, per evidenti ragioni di economia processuale.<br />	<br />
Con la prima doglianza dedotta in via incidentale il consorzio controinteressato, premesso che nell’offerta presentata dalla Pizzarotti erano previste varianti ploanoaltimetriche, ha sostenuto che la suddetta offerta doveva essere esclusa in attuazione della disposizione della lettera di invito la quale prescriveva testualmente: “Le varianti potranno essere accettate nei limiti delle approvazioni previste dalla normativa vigente e non dovranno alterare i caratteri essenziali del progetto posto a base di gara. In particolare non potranno modificare le caratteristiche planoaltimetriche della infrastruttura nel suo complesso, né le peculiarità architettoniche, né i principali materiali costitutivi”.<br />
La doglianza de qua non è suscettibile di favorevole esame.<br />
Al riguardo il Collegio intende uniformarsi alle argomentate risultanze della CTU disposta in merito con ordinanza collegiale n.6109 del 9 novembre 2006, secondo le quali: “le varianti proposte dall’ATI ricorrente, come specificato nei capitoli precedenti relativi alle singole tipologie delle opere costituenti il maxilotto, non apportano modifiche alle impostazioni progettuali salienti delle opere poste a base di gara nè risultano incompatibili con quanto già approvato dalla conferenze di servizio e con quanto disposto nella procedura VIA, confermando con ciò l’indiretta valutazione della Commissione aggiudicatrice, che non ha rilevato motivi di esclusione”.<br />
Pure da rigettare è la successiva censura con cui è stato fatto presente che l’offerta del raggruppamento ricorrente doveva essere esclusa in quanto nell’atto costitutivo dello stesso non era indicata la quota di suddivisione dei lavori così come prescritto dall’art.13, commi 1 e 5, della L.n.109/1994 e al punto 3 h della lettera di invito.<br />
In merito deve essere sottolineato che:<br />
a) la giurisprudenza, diligentemente richiamata dalla ricorrente indentale, afferma che giusta quanto disposto dall’art.13 della L. n.109/1994 è necessario, a pena di esclusione, che le quote di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese siano preventivamente indicate in sede di offerta, non essendo sufficiente che vengano evidenziate ex post nella fase esecutiva;<br />
b) come affermato e dimostrato dalla Pizzarotti in sede di memoria conclusionale (pag.85) nell’atto costitutivo erano indicate le quote di partecipazione all’ATI, ed era stato fatto presente che la suddetta Ati era costituita ai sensi dell’art.93 del DPR 554/1999, il cui comma 4, prevede espressamente che le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.<br />
Meritevole di accoglimento deve essere dichiarata, invece, la censura con cui è stata prospettata la violazione da parte del raggruppamento ricorrente del punto III.2 lett f) del bando.<br />
In merito è stato fatto presente che:<br />
a) la menzionata disposizione stabiliva che “i concorrenti dovranno allegare a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dalla quale si evincano i poteri del sottoscrittore e corredata da copia fotostatica del documento di identità dello stesso, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’organico medio dei dirigenti dell’impresa relativamente agli ultimi tre anni non inferiore a 25 anni;<br />
b) le società del raggruppamento ricorrente secondo la prospettazione del ricorrente incidentale “non presentano alcuna autodichiarazione relativamente al punto f) ma segnalano soltanto nelle copie dei bilanci degli anni 2001/2002/2003 da loro autocertificate, con apposto un post-it con il quale viene indicato la voce personale di ciascun bilancio.<br />
La tesi del Consorzio Sis è stata contestata dalla Pizzarotti la quale in sede di memoria conclusionale (pag.93) ha fatto presente che “l’organico medio dei dirigenti dell’impresa è dimostrato con la produzione dei bilanci depositati, con i quali vengono anche dimostrati altri requisiti quali la cifra d’affari in lavori conseguita e il patrimonio netto”.<br />
La doglianza de qua è suscettibile di favorevole esame.<br />
Al riguardo, sotto il profilo formale, è indubbio che il bando imponeva a pena di esclusione uno specifico e dettagliato adempimento costituito dalla dichiarazione de qua a cui non può in alcun modo essere equiparata la produzione dei bilanci depositati, atteso che non è individuabile nella suddetta fattispecie, contrariamente alla dichiarazione resa dal rappresentante legale, una specifica assunzione di responsabilità in ordine alla sussistenza del richiesto requisito.<br />
Sotto il profilo sostanziale, poi, in ordine alla possibilità che il richiesto dato potesse essere in ogni caso desunto sulla base dei bilanci depositati deve essere sottolineato che:<br />
a) l’art.18, comma 10, del DPR n.554/1999 prevede che l&#8217;adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio;<br />
b) il comma 11 stabilisce che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonchè da una dichiarazione sulla consistenza dell&#8217;organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all&#8217;INPS e all&#8217;INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.<br />
Alla luce di tali disposizioni ed in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato  (Sez.IV, n.42 del 12/1/2005) in una vicenda sostanzialmente analoga a quella in esame, è palese che la mera produzione del bilancio non è considerato dal legislatore un elemento in grado di attestare da solo la sussistenza di un determinato organico medio, nè tantomeno, la sussistenza di un determinato numero di dirigenti, in assenza delle ulteriori documentazioni di cui al citato comma 11, per cui, correttamente è stata prevista dal bando, a pena di esclusione, una specifica dichiarazione del legale rappresentante che attestasse specificatamente la sussistenza del richiesto requisito, non ritenendosi sufficiente a tal fine la mera produzione del bilancio.<br />
Ciò considerato la proposta censura è fondata ed il proposto gravame incidentale deve essere accolto con assorbimento delle altre censure dedotte in via incidentale..<br />
L’accoglimento del proposto gravame incidentale comportante l’illegittimità dell’ammissione alla gara del Rti Pizzarotti-Snamprogetti, implica, poi, che il ricorso principale debba essere dichiarato improcedibile.<br />
Le spese della disposta consulenza, pari ad € 42.559,50 (quarantaduemilacinquecentocinquantanove/cinquanta) sono poste a carico della società ricorrente e del consorzio controinteressato in parti eguali.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />
Le spese della disposta consulenza sono poste a carico della società ricorrente e del consorzio controinteressato in parti eguali.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore<br />
Dr. Alessandro TOMASSETTI          &#8211; Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2004-n-709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2004-n-709/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2004-n-709/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.709</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Cardoni Ceccarini (Avv. Busiri Vici) c. Comune di Perugia (Avv. Cartasegna) e altri non è ammissibile l&#8217;attestazione del voto di laurea indicata nella domanda di partecipazione ad un concorso per titoli ed esami, non rientrando nelle fattispecie autocertificabili né potendo avere valore di dichiarazione sostitutiva Atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2004-n-709/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2004-n-709/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani – Est. Cardoni<br /> Ceccarini (Avv. Busiri Vici) c. Comune di Perugia (Avv. Cartasegna) e altri</span></p>
<hr />
<p>non è ammissibile l&#8217;attestazione del voto di laurea indicata nella domanda di partecipazione ad un concorso per titoli ed esami, non rientrando nelle fattispecie autocertificabili né potendo avere valore di dichiarazione sostitutiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Autocertificazione &#8211; Dichiarazione sostitutiva – Voto di laurea – Attestazione nella domanda di partecipazione a concorso pubblico per titoli ed esami – Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è ammissibile l’attestazione del voto di laurea indicata nella domanda di partecipazione ad un concorso per titoli ed esami, non rientrando nelle fattispecie autocertificabili né potendo avere valore di dichiarazione sostitutiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 90/96  presentato da</p>
<p><b>Rita CECCARINI</b> rappresentata e difesa dall’avv. Mario Busiri Vici con domicilio eletto in Perugia, Via Cesarei n. 4</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Perugia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Cartasegna ed elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Vannucci n. 39 (Avvocatura comunale)</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Lucia Cecili in Tomarelli</b> non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento n. 1370 del 21 settembre 1995 con cui la Giunta comunale ha approvato le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 40 posti di Segretario in cui la odierna ricorrente è stata colloc<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente eo conseguenziale e quindi in particolare delle operazioni verbali della Commissione giudicatrice preposta al concorso in questione, nonché dell’atto del Comune di Perugia pro.n. 971 del 5 gennaio 1996 e dell’att<br />
&#8211; dell’atto di cui non si conoscono gli estremi, ove e per quanto sussistente, &#8211; di nomina della controinteressata sul posto a concorso sul quale dovrebbe, di contro essere stata o essere nominata la odierna ricorrente ove gratificata del legittimo punteg</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2004 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1- La ricorrente impugna gli atti con i quali è stato concluso il concorso in epigrafe, relativamente alla propria collocazione al 91º posto nella graduatoria.<br />
Sostiene nel gravame l&#8217;erronea mancata valutazione del voto di laurea, in violazione della legge n. 15/1968.<br />
Infatti, afferma di aver, sì, prodotto un diploma di laurea dal quale non risultava detto voto, ma di aver dichiarato il voto stesso nella domanda di ammissione al concorso.<br />
L&#8217;Amministrazione, quindi, anziché riconoscerle il punteggio minimo spettante per la laurea, avrebbe dovuto attribuirle il punteggio corrispondente al voto, poiché desumibile dalla menzionata domanda di ammissione.</p>
<p>2- L&#8217;Amministrazione si costituita controdeducendo articolatamente. <br />
Il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato.<br />
Infatti, la semplice dichiarazione del possesso del diploma, ovvero del suo voto, nella domanda di partecipazione al concorso, non integra gli estremi dell&#8217;autocertificazione ai sensi dell&#8217;articolo 3 L. n. 15/1968, applicabile alla fattispecie di cui trattasi.<br />
Difatti, tale autocertificazione è prevista, o, meglio, lo era almeno all’epoca dei fatti di causa, solo per stati e qualità determinati dalla legge, fra i quali non rientrava il voto di laurea.<br />
Inoltre, nella fattispecie non è configurabile una dichiarazione sostitutiva di notorietà (ai sensi degli artt. 4 e 20 L. n. 15/68), riferita al voto, giacché l’autenticazione della sottoscrizione della domanda di ammissione fa fede della sola provenienza della domanda stessa da parte del candidato (TAR Umbria 28 agosto 1996 n. 330), ma non della veridicità del suo contenuto mancando gli altri requisiti formali dell’autocertificazione (es. ammonizione sulle conseguenze del mendacio ecc).</p>
<p>3- D&#8217;altra parte, la produzione dei titoli di merito ai fini della valutazione costituisce un onere  ed un interesse esclusivo del candidato, per cui l’omissione totale o parziale della produzione stessa non comporta alcun obbligo di richiesta di regolarizzazione o, a maggior ragione, di integrazione, da parte dell&#8217;amministrazione procedente (Tar Umbria n. 330/1996 cit.).</p>
<p>4- La ricorrente osserva, poi, come fosse illogico il criterio (stabilito dalla Commissione Giudicatrice) di assegnare un punto ai candidati che avessero superato almeno venti esami universitari ed un punteggio inferiore (0,1739) ai laureati con la votazione minima.<br />
La censura è inammissibile per genericità in quanto non si prospetta nemmeno che qualcuno dei novanta soggetti che precedono la ricorrente nella graduatoria avrebbe beneficiato del criterio contestato.<br />
 Da qui, inoltre, deriva anche il difetto d&#8217;interesse alla censura stessa poiché parimenti nemmeno si deduce che dall&#8217;eventuale accoglimento del motivo di ricorso conseguirebbe un&#8217;utilità per la ricorrente.<br />
Per tali ragioni il ricorso dev&#8217;essere respinto.<br />
Sussistono motivi sufficienti per compensare fra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
 Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 27 ottobre 2004 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Avv. Pier Giorgio Lignani		Presidente<br />	<br />
Avv. Annibale Ferrari		Consigliere<br />	<br />
Dott. Carlo Luigi Cardoni		Consigliere, estensore</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2004 n.709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-7-2004-n-709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pubblica istruzione – esami e carriere scolastiche – interdizione dello svolgimento delle prove presso istituti, per carenza di imparziale funzionamento – ricorso di candidati interni, dirottati su altre scuole – collegamento tra esami e livello di preparazione – rilevanza – tutela cautelare relativa alla composizione della commissione esaminatrice – rigetto.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione – esami  e carriere scolastiche – interdizione dello svolgimento delle prove presso istituti, per carenza di imparziale funzionamento – ricorso di candidati interni, dirottati su altre scuole – collegamento tra esami e livello di preparazione – rilevanza – tutela cautelare relativa alla composizione della commissione esaminatrice – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, <a href="/ga/id/2004/9/4942/g">ordinanza 31 agosto 2004 n. 4034</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA &#8211; BARI<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 709/2004<br />
Registro Generale: 1325/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GENNARO FERRARI Presidente, relatore<br />
VITO MANGIALARDI Cons.<br />
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 1325/2004 proposto da:<br />
<b>TROTTA PIO SALVATORE</b> E <b>GIORDANO ANTONIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
ARMIENTO AVV.ANNARITAcon domicilio eletto in BARIC/O G.CORRENTE VIA CELENTANO, 27presso<br />
ARMIENTO AVV.ANNARITA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b> &#8211;  <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA</b> &#8211;  <b>ISTITUTO PARITARIO-BENEDETTO CROCE-DI FOGGIA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n.38/A/Ris. del 08.06.04, mediante il quale in riferimento al corrente anno scolastico, è stato interdetto lo svolgimento dell’esame di Stato presso l’Istituto Tecnico Commerciale, l’Istituto Tecnico Industriale e l’Istituto Tecnico per Geometri paritari “”B. Croce” di Foggia, con contestuale assegnazione dei candidati interni ad altri Istituti viciniori, con la qualità di candidati esterni;<br />
-delle comunicazioni dell&#8217;11.06.2004 inviate dall&#8217;Istituto &#8220;B. Croce&#8221; di Foggia ad ambedue i ricorrenti, tramite telegramma, con cui veniva ad essi notificato che, a seguito del D.D.G. n.38/A/Ris. del 08.06.2004, avrebbero dovuto sostenere le prove d&#8217;esam</p>
<p>-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuto, per il quale si formula espressa riserva di presentare motivi aggiunti ivi compresa ed ove occorra della nota prot.n.57 Ris. del 28.05.2004 resa</p>
<p>per l&#8217;accertamento,<br />
del diritto dei ricorrenti al regolare espletamento degli esami di Stato presso l’Istituto di appartenenza con eventuale ripetizione delle prove aliunde sostenute.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA &#8211;  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA &#8211;  ISTITUTO PARITARIO-BENEDETTO CROCE-DI FOGGIA</p>
<p>Udito il relatore Pres. GENNARO FERRARI  e uditi altresì per le parti l’Avv. Armiento;</p>
<p>Considerato che dagli atti impugnati non deriva per i ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che per essi l’esito degli esami deve ritenersi condizionato solo dal livello di preparazione acquisito nel corso degli studi.</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall&#8217;art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall&#8217;art.3 della Legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Prima,RIGETTA la suindìcata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BARI, li 07 Luglio 2004</p>
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