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	<title>7068 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7068 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.7068</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-11-2020-n-7068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-11-2020-n-7068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.7068</a></p>
<p>Sergio Romano Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ileana Giuseppina T., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Bisconti, Andreina Di Torrice e Carmelo Pietro Russo, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-11-2020-n-7068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.7068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-11-2020-n-7068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.7068</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Romano Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ileana Giuseppina T., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Bisconti, Andreina Di Torrice e Carmelo Pietro Russo, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege; Comitato di Vigilanza della Prova Preselettiva Corso-Concorso Reclutamento Dirigenti Scolastici, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, non costituiti in giudizio e nei confronti di Marcoagatino P., non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>In tema di strumentario elettronico ammesso in sede di prove preselettive al corso concorso per dirigenti scolastici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Concorsi pubblici &#8211; divieto di introdurre nelle aule di esame dispositivi elettronici &#8211; corso-concorso a dirigente scolastico (DDG n. 1259/2017) fattispecie in tema di smartwatchs.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 6, comma 12, del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017), finalizzato alla prova preselettiva del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito dal Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca (MIUR) ove dispone che &#8220;Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, nè possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l&#8217;immediata esclusione dal corso-concorso&#8221; deve intendersi nel senso che nonÂ  vietata l&#8217;introduzione in aula di smartwatchs.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 16/11/2020<br /> <strong>N. 07068/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06356/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6356 del 2019, proposto da Ileana Giuseppina T., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Bisconti, Andreina Di Torrice e Carmelo Pietro Russo, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato <em>ex lege</em>; Comitato di Vigilanza della Prova Preselettiva Corso-Concorso Reclutamento Dirigenti Scolastici, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Marcoagatino P., non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Roma (Sezione Terza) n. 01784/2019, resa tra le parti, concernente l&#8217;esclusione dalla prova preselettiva del &#8220;Corso- concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali&#8221;.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Udita la relazione del Cons. Alessandro Maggio all&#8217;udienza telematica del giorno 11 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell&#8217;art. 25, comma 2, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> La prof.ssa Ileana Giuseppina T., ha partecipato alla prova preselettiva del corso-concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito dal Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca (MIUR) con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259.<br /> A prova conclusa, il Comitato di vigilanza, constatato che la prof.ssa T. indossava al polso un &#8220;Apple Watch serie 3&#8221;, l&#8217;ha esclusa dalla preselezione.<br /> Ritenendo il provvedimento di espulsione illegittimo la prof.ssa T. l&#8217;ha impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio &#8211; Roma, il quale, con sentenza 11/2/2019, n. 1784, lo ha respinto.<br /> Avverso la sentenza ha proposto appello la prof.ssa T..<br /> Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il MIUR.<br /> Con successiva memoria la parte appellante hanno meglio illustrato le proprie tesi difensive.<br /> All&#8217;udienza telematica del 11/11/2020 la causa è passata in decisione.<br /> Col primo motivo si denuncia l&#8217;errore commesso dal Tribunale nel ritenere che il bando di concorso di cui alla citata D.G.G. n. 1259/2017 vietasse di<br /> &#8220;<em>introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, fotocamere, videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione o informazione di dati</em>&#8220;, e disponesse che i candidati, laddove in possesso di tali dispositivi, dovessero spegnerli e depositarli &#8220;<em>prima dell&#8217;ingresso in aula, pena l&#8217;esclusione dal concorso</em>&#8220;.<br /> Tali prescrizioni, perà², non sarebbero state contenute nel bando, ma unicamente nella nota 13/6/2018 n. 0027719, indirizzata soltanto ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali e da questi diffusa ai Comitati di Sorveglianza, per la successiva comunicazione ai candidati.<br /> Sennonchè, come si ricaverebbe dal verbale della prova preselettiva del 23 luglio 2018, il Comitato di Vigilanza, per quanto qui rileva, si sarebbe limitato a richiamare l&#8217;attenzione dei candidati sulla necessità  di tenere &#8220;<em>un comportamento irreprensibile</em>&#8220;, e di non fare &#8220;<em>uso di manuali, testi vari o cellulari, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, pen drive e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati</em>&#8220;.<br /> Il menzionato Comitato avrebbe, quindi, invitato i candidati a non fare &#8220;uso&#8221; delle indicate apparecchiature, senza menzionare il divieto di introdurle in aula, anche se disattivate o comunque inidonee all&#8217;utilizzo e in concreto non utilizzate.<br /> In definitiva, in base al bando e alle istruzioni date dal Comitato di sorveglianza sarebbe stato vietato l&#8217;uso dei dispositivi di cui sopra, ma non l&#8217;introduzione in aula degli stessi, laddove (come nella fattispecie) non in grado di funzionare.<br /> Peraltro, la nota n. 0027719/2018 avrebbe testualmente disposto: &#8220;<em>Ai candidati va ricordato che è vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, devono essere spenti e depositati prima dell&#8217;ingresso in aula, pena l&#8217;esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso &#8230;</em>&#8220;.<br /> Quindi, anche in base alla detta nota, la mera introduzione in aula di uno dei dispositivi in essa contemplati non sarebbe stata sufficiente a giustificare l&#8217;esclusione, occorrendo anche che il medesimo fosse idoneo alla &#8220;<em>memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati</em>&#8220;.<br /> Del resto, l&#8217;odierna appellante, mediante apposita perizia, non considerata dal giudice di prime cure, avrebbe dimostrato che l&#8217;Apple Watch 3, se non collegato (come nella fattispecie) a un I-Phone, non sarebbe in grado di memorizzare informazioni o trasmettere dati.<br /> Da ciò l&#8217;illegittimità  della disposta esclusione dalla preselezione della prof.ssa T., che violerebbe anche le norme di cui agli artt. 13 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e 6 del D.P.R. 3/5/1957, n. 686, che correlano<br /> l&#8217;applicazione della sanzione ivi prevista all&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza della condotta lesiva.<br /> La doglianza è fondata.<br /> L&#8217;art. 6, comma 12, del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017), disponeva: &#8220;<em>Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, nè possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l&#8217;immediata esclusione dal corso-concorso</em>&#8220;.<br /> Il bando, quindi, non vietava di introdurre in aula smartwatchs.<br /> Un siffatto impedimento non poteva farsi discendere nemmeno dalle avvertenze date ai candidati dal Comitato di Vigilanza il giorno della prova preselettiva.<br /> Come si ricava, infatti, dal verbale del detto Comitato, in data 23/7/2018 (giorno della prova), ai candidati era stato comunicato unicamente il divieto di far &#8220;<em>uso di manuali, testi vari o cellulari, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, pen drive e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati</em>&#8221; (verbale in data 23 luglio 2018).<br /> Escluso che bando e avvertenze date ai candidati contemplassero un espresso divieto di introdurre in aula smartwatchs, occorre stabilire se la detta proibizione potesse discendere dal divieto di introdurre o usare &#8220;<em>qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati</em>&#8220;.<br /> Ebbene, la prof.ssa T., non smentita dall&#8217;appellata amministrazione, ha dedotto, col supporto di apposita perizia, come l&#8217;Apple Watch 3 da lei indossato il giorno della prova preselettiva non fosse idoneo a memorizzare e/o trasmettere dati, in quanto non &lt;&lt;<em>dotato di propria connettività  e (&#038;) per poter ricevere notifiche da talune app presenti di default su di esso è necessario effettuare il &#8220;pairing&#8221; con un I-Phone che, ad ogni buon conto, si deve trovare a non pìù di 10 metri di distanza da esso e con una connessione attiva</em>&gt;&gt;.<br /> Nella perizia si attesta, inoltre, che &#8220;<em>Da informazioni di sistema estrapolate si è osservata l&#8217;assenza di operazioni nell&#8217;arco temporale che va dalle 8:45 alle 13:36 dovuta al non utilizzo dell&#8217;apparecchio in analisi</em>&#8220;.<br /> Per cui, in assenza di contestazioni, deve ritenersi dimostrato che durante tutto il periodo in cui la prova era in corso (dalle ore 10:00 alle ore 11:43 secondo il verbale del 23/7/2018) lo smartwatch dell&#8217;appellante non è stato in uso.<br /> Dalle esposte considerazioni emerge, dunque, l&#8217;illegittimità  della disposta esclusione dell&#8217;appellante dalla procedura preselettiva per cui è causa.<br /> L&#8217;appello va, pertanto, accolto.<br /> Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla il provvedimento espulsivo col medesimo impugnato.<br /> Condanna l&#8217;amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Andrea Pannone, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br /> Davide Ponte, Consigliere<br /> </div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2014 n.7068</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-7-2014-n-7068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-7-2014-n-7068/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2014 n.7068</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Perna Unione Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR (Avv.ti F. Leurini e F. Corvaja) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), n.c. Tavola Valdese, Assemblee di Dio in Italia – Adi, Unione Chiese Cristiane Avventiste Settimo Giorno e altri (n.c.) 1. Religione dello Stato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-7-2014-n-7068/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2014 n.7068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-7-2014-n-7068/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2014 n.7068</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Perna<br /> Unione Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR (Avv.ti F. Leurini e F. Corvaja) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), n.c. Tavola Valdese, Assemblee di Dio in Italia – Adi, Unione Chiese Cristiane Avventiste Settimo Giorno e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Religione dello Stato e altri culti – Intese ex art. 8, co. 3 Cost. – Consiglio dei Ministri – Deliberazione negativa – Emanazione mediante d.P.R. – Esclusione – Ragioni </p>
<p>2. Religione dello Stato e altri culti – Intese ex art. 8, co. 3 Cost. – Confessione religiosa – Qualificazione – Discrezionalità tecnica</p>
<p>3. Religione dello Stato e altri culti – Intese ex art. 8, co. 3 Cost. – Confessione religiosa – Qualificazione – Discrezionalità tecnica – Giudice amministrativo – Sindacato – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi della L. n. 13/1991, l’emanazione mediante decreto del Presidente della Repubblica è prevista esclusivamente per gli atti amministrativi, e non anche per gli atti aventi contenuto oggettivamente politico. Ne consegue che, deliberando di non stipulare l’intesa ex art. 8, comma 3 Cost. con l’UAAR, il Consiglio dei Ministri ha assunto una “determinazione negativa”, priva di effetti modificativi della realtà giuridica e fattuale e non costitutiva di vincoli per il Governo, sia pure solo su piano politico, nei confronti di alcuno. Non è pertanto necessaria la formalità dell’emanazione mediante decreto del presidente della Repubblica, non essendovi alcuna determinazione da sottoporre al previo vaglio presidenziale, né questa risulta configurabile, dovendosi escludere, nell’assetto dei pubblici poteri, che il Presidente della Repubblica, se coinvolto nel procedimento, possa esprimersi sulla mancata stipula dell’intesa, essendo ogni decisione al riguardo riservata dalla Costituzione al Governo.</p>
<p>2. In relazione all’avvio delle trattative finalizzate all’eventuale stipula di un’intesa ex art. 8, comma 3 Cost., sussiste un’ampia discrezionalità con riferimento sia all’an dell’intesa, sia – prima ancora – alla stessa individuazione dell’interlocutore in quanto confessione religiosa. È connotato da discrezionalità tecnica l’accertamento preliminare sulla riconducibilità alla categoria delle confessioni religiose del soggetto interessato, con la possibile conseguenza che tale soggetto venga motivatamente escluso anche qualora presenti le caratteristiche che gli consentirebbero di rientrare a far parte delle “confessioni religiose”.</p>
<p>3. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti connotati da discrezionalità tecnica comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento. Qualora tuttavia siffatti profili tecnici siano coinvolti in valutazioni e apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, detto sindacato – oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato – è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non esorbiti dai margini di opinabilità richiamati. Ne consegue l’inammissibilità dello scrutinio da parte del giudice amministrativo sull’operazione di accertamento compiuta dal Consiglio dei Ministri sulla natura confessionale dell’Associazione ricorrente, al fine di sostituirla con una diversa valutazione basata su una diversa ricostruzione dei caratteri e degli indici rilevanti per una siffatta qualificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2004, proposto da:<br />
Unione Atei e Agnostici Razionalisti &#8211; UAAR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Leurini e Fabio Corvaja, con essi elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, via Ostiense, 89; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Tavola Valdese, Assemblee di Dio in Italia &#8211; Adi, Unione Chiese Cristiane Avventiste Settimo Giorno &#8211; Uicca, Unione Cristiana Evangelica Battista in Italia &#8211; Ucebi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia &#8211; Celi, Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Unione Buddhista Italiana – Ubi, tutte in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., non costituite; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della delibera del Consiglio dei Ministri del 27.11.2003 e della nota della Presidenza del Consiglio del 5 dicembre 2003, prot. USG/5140/03. I.6.7., con cui è respinta la richiesta dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di avviare trattative finalizzate all’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR (in seguito, anche “Associazione” o “UARR”), odierna esponente, rappresenta quanto segue.<br />
1.1 Essa è l’unica associazione italiana che aggrega gli atei e gli agnostici, costituita di fatto nel 1987 e legalmente, come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 ss. cod. civ., con atto notarile del 13 marzo 1991.<br />
1.2 Con l’odierno gravame, notificato in data 3 febbraio 2004, depositato il successivo 19 febbraio 2004, l’UAAR impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il Governo italiano aveva rifiutato di avviare le trattative finalizzate ad una intesa ex art. 8, comma terzo, della Costituzione.<br />
Come l’Associazione chiarisce, nella nota della Presidenza del Consiglio del 5 dicembre 2003, oggetto dell’odierno giudizio, si leggeva che “il Consiglio dei Ministri ha condiviso il parere espresso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ritiene che la professione dell’ateismo, certamente da ammettersi al pari di quella religiosa quanto al libero esercizio in qualsiasi forma, individuale ed associata, purché non integrante riti contrari al buon costume (art. 19 della Costituzione), non possa essere regolata in modo analogo a quanto esplicitamente disposto dall’art. 8 della Costituzione per le sole confessioni religiose. La possibilità ivi contemplata di addivenire ad una regolamentazione bilaterale dei rapporti mediante la conclusione di intese è infatti, secondo il Consiglio dei Ministri, espressamente riservata alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Sostiene inoltre l’Avvocatura Generale nel citato parere che per “confessione religiosa” si intende generalmente un fatto di fede rivolto al divino vissuto n comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società tramite una propria particolare struttura istituzionale. La connotazione oggettiva voluta dal Costituente nel quadro dell’art. 8, secondo comma, è chiaramente individuata da un contenuto religioso di tipo positivo, di tal che il Consiglio dei Ministri, concorde l’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto la norma non estensibile per analogia a situazioni non riconducibili a quella fattispecie”.<br />
1.3 La ricorrente Associazione, sull’assunto del proprio carattere di “confessione religiosa”, deduce i seguenti motivi di ricorso:<br />
I- Violazione dell’art. 1, comma 1, lett. ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13:<br />
L&#8217;impugnato diniego sarebbe stato esternato con mera nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e non invece con decreto del Presidente della Repubblica, che sarebbe, invece, richiesto per tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;<br />
II- Violazione dell&#8217;art. 8 Cost. ed eccesso di potere per travisamento dei fatti:<br />
Al di là dei contestati aspetti formali, in ogni caso, contrariamente a quanto opinato dalla Presidenza del Consiglio, l&#8217;UAAR avrebbe natura di vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione;<br />
III- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione di norme interne e prassi, con conseguente disparità di trattamento;<br />
All’erronea interpretazione del disposto costituzionale sarebbe conseguita l’omissione dell’istruttoria circa l’idoneità della richiedente ad essere soggetto stipulatario di intesa con lo Stato.<br />
IV- Violazione dell&#8217;art. 3 della L. n. 241 del 1990 per omessa motivazione e, comunque, eccesso di potere per motivazione insufficiente ed incongrua:<br />
Gli atti impugnati non motiverebbero autonomamente la decisione di non dare corso alla trattativa finalizzata all’intesa de qua, limitandosi a rinviare al parere dell’avvocatura dello Stato.<br />
V- Violazione degli artt. 2, 3, comma 1, e 18 Cost.:<br />
La negazione della specifica identità della ricorrente, sottostante al diniego di stipula dell’intesa ex art. 8, comma 3, Cost., equivarrebbe al disconoscimento della causa associativa del gruppo, traducendosi nella violazione del diritto di associarsi liberamente. <br />
VI- Violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost. per disparità di trattamento:<br />
Se l’ateismo è esercizio di libertà di religione, il rifiuto d trattare la ricorrente come una confessione religiosa integrerebbe una disparità di trattamento, in violazione dei disposti costituzionali sull’eguaglianza senza distinzione di religione e sull’eguale libertà di tutte le confessioni religiose. <br />
VII- Violazione del principio costituzionale di laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.):<br />
Risulterebbe altresì violato il principio costituzionale di laicità dello Stato, il quale impone equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose, tra le quali sarebbe ricompreso anche l’ateismo in forma organizzata.<br />
VIII- Eccesso di potere per sviamento:<br />
Il potere di concludere intese con ogni singola confessione religiosa, costituzionalmente conferito al Consiglio dei Ministri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla migliore garanzia del diritto di libertà religiosa, sarebbe stato utilizzato per negare l’interesse legittimo della ricorrente, disconoscendone il carattere religioso e gli interessi religiosi dei suoi associati.<br />
2. Nel presente giudizio si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri per resistere al ricorso in epigrafe.<br />
La difesa erariale preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del gravame per difetto assoluto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, ex art. 31 r.d. 26.6.1924, n. 1054, in relazione alla natura politica della gravata delibera del Consiglio dei Ministri, come tale sottratta tout court al sindacato giurisdizionale; nel merito, insisteva comunque per il rigetto del ricorso, siccome infondato. <br />
Le confessioni religiose evocate in giudizio in veste di controinteressati non si costituivano.<br />
3. Con la sentenza 5 novembre &#8211; 31 dicembre 2008, n. 12539, la Sezione, in accoglimento della spigata eccezione erariale, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione.<br />
In accoglimento dell’appello successivamente interposto dall’UAAR avverso la suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 4 &#8211; 18 novembre 2011, n. 6083, annullava la sentenza n. 12539 del 2008 del TAR per il Lazio, con rinvio al giudice di primo grado.<br />
L&#8217;UAAR riassumeva quindi il presente giudizio dinanzi a questo Tribunale, con ricorso notificato il 9 febbraio 2012 e depositato in data 17 febbraio 2012.<br />
4. In seguito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava avanti alla Corte di Cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, la decisione del Consiglio di Stato n. 6083 del 2011.<br />
Con la sentenza 12 marzo &#8211; 28 giugno 2013, n. 16305, le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingevano il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e confermavano la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
L&#8217;UAAR riassumeva pertanto, il presente giudizio, con ricorso nuovamente notificato in data 27 settembre 2013 e depositato in pari data.<br />
5. Nel frattempo, tuttavia, questo Tribunale aveva dichiarato la perenzione del giudizio <i>de quo</i>, ai sensi dell&#8217;art. 82, comma 1, c.p.a., con decreto 12 aprile 2013, n. 8194. <br />
Tale decreto veniva in seguito revocato dallo stesso Tribunale con ordinanza 20 novembre &#8211; 9 dicembre 2013, n. 10592, pronunciata nel giudizio di opposizione a perenzione promosso dalla UAAR; con tale ordinanza la Sezione fissava l&#8217;udienza pubblica per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 85, comma 4, c.p.a..<br />
6. La ricorrente Associazione, per scrupolo di difesa, con atto notificato in data 22 &#8211; 23 gennaio 2014 e depositato il 30 gennaio 2014, confermava dunque la riassunzione del giudizio introdotto con l’epigrafato gravame avanti al TAR per il Lazio, già promossa dopo la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 16305 del 2013.<br />
7. Alla Pubblica Udienza del 26 marzo 2014 la causa veniva trattenuta in decisione; nella discussione in camera di consiglio il Collegio si riservava, rinviandone la decisione alla camera di consiglio del 17 aprile 2014. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 Con il primo motivo la ricorrente deduce, sul piano formale, la violazione dell’art. 1, comma 1, lett. ii) della legge n. 13 del 1991, che prevede l’adozione con decreto del Presidente della Repubblica per “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”, lamentando che nel caso all’esame il provvedimento gravato, i.e. l’atto decisorio di rifiuto dell’avvio delle trattative con l’UAAR ai fini della conclusione dell’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, non presenterebbe i necessari requisiti di forma, in quanto difetterebbe la prescritta emanazione con d.p.r., essendo stato lo stesso provvedimento esternato con mera nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, delegatario della funzione di condurre le trattative con le confessioni religiose in vista dell’intesa in argomento.<br />
1.1. La censura deve essere disattesa.<br />
1.2 A tal riguardo, in primo luogo si osserva che, come si desume dalla rubrica della legge n. 13/1991, e come è confermato dall&#8217;esame delle tipologie provvedimentali richiamate nell’art. 1 in questione, l&#8217;emanazione mediante decreto del Presidente della Repubblica è prevista esclusivamente per &#8220;gli atti amministrativi&#8221;, e non anche per gli atti avente contenuto oggettivamente politico, quale quello all’esame.<br />
In secondo luogo, va tenuto presente che nell&#8217;attuale assetto dei pubblici poteri, la &#8220;emanazione&#8221; di cui si discorre è atto di competenza del Presidente della Repubblica, connotato da una funzione di controllo dell&#8217;opportunità politica e, <i>lato sensu,</i> della legittimità costituzionale dei provvedimenti dell&#8217;Esecutivo; tuttavia, nella fattispecie in questione, non è rinvenibile alcuna determinazione provvedimentale, atteso che il Consiglio dei Ministri ha assunto una &#8220;determinazione negativa&#8221;, deliberando di non stipulare intesa alcuna ex art. 8, comma 3, Cost., con l&#8217;UAAR . <br />
1.3 A fronte di siffatta decisione di segno negativo, priva di effetti modificativi della realtà giuridica e fattuale e non costitutiva di vincoli per il Governo, sia pure solo sul piano politico, nei confronti di alcuno, la formalità dell&#8217;emanazione mediante decreto del Presidente della Repubblica non solo non si rendeva necessaria, non essendovi alcuna determinazione da sottoporre al previo vaglio presidenziale, ma non era neppure configurabile, dovendosi escludere, nel richiamato assetto dei pubblici poteri, che il Presidente della Repubblica, se coinvolto nel procedimento, potesse esprimersi sulla mancata stipula dell&#8217;intesa ex art. 8, comma 3, Cost., essendo ogni decisione al riguardo riservata dalla Costituzione al Governo.<br />
1.4 Poiché il Presidente della Repubblica non poteva interloquire riguardo alla decisione di procedere o meno alla stipula, dovendo egli invece essere consultato solo in merito all&#8217;intesa eventualmente già stipulata dall&#8217;Esecutivo, ne discende anche l’inammissibilità della doglianza all’esame per carenza di interesse, atteso che l&#8217;impugnata deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche se emendata del dedotto vizio formale, non avrebbe potuto comunque avere un contenuto diverso. <br />
2. Con i successivi motivi la ricorrente sostanzialmente deduce, nel merito, che, contrariamente a quanto opinato dal Governo, l&#8217;UAAR avrebbe natura di vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione.<br />
Dall&#8217;erronea interpretazione del disposto costituzionale sarebbe poi conseguita l&#8217;omissione dell&#8217;istruttoria circa l&#8217;idoneità della richiedente a stipulare l&#8217;intesa con lo Stato; in particolare, i prescritti pareri della Direzione Generale Affari di Culto presso il Ministero dell&#8217;Interno e della Commissione Consultiva sulla libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio, sarebbero stati illegittimamente surrogati, in via del tutto anomala, dal parere dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, organo diverso da quelli normalmente coinvolti nel procedimento di intesa. <br />
Gli atti impugnati, inoltre, non motiverebbero autonomamente la decisione di non dare corso alla trattativa finalizzata all&#8217;intesa, limitandosi a rinviare al parere reso dall&#8217;Avvocatura dello Stato. <br />
La negazione della specifica identità confessionale dell&#8217;UAAR, infine, si tradurrebbe nella violazione del diritto di associarsi liberamente; risulterebbero, altresì, violati il principio di uguaglianza di cui agli artt. 3, comma 1, ed 8, comma 1, Cost. rispetto alle altre confessioni religiose, nonché il principio costituzionale di laicità dello Stato.<br />
3. Le richiamate censure non sono meritevoli di favorevole considerazione.<br />
3.1 La questione giuridica sostanziale, sottesa all’intera vicenda in controversia, risiede nella controversa natura dell&#8217;UAAR, sostenendosi da parte ricorrente che si tratterebbe di una vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione, laddove la resistente Presidenza del Consiglio dei Ministri ha invece negato tale natura, così pervenendo al contestato rifiuto dell’avvio delle ripetute trattative con l’Associazione.<br />
3.1 A tale riguardo, il Collegio deve preliminarmente considerare che con la sentenza n. 16305 del 2013, resa tra le parti sul ricorso del Governo ai sensi dell’art. 111 u.c. Cost., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo sulla vicenda contenziosa all’esame, hanno sostanzialmente affermato che le confessioni religiose sarebbero portatrici di una pretesa costituzionalmente tutelata (e quindi azionabile in giudizio) all&#8217;apertura delle trattative per la stipula dell&#8217;intesa di cui all&#8217;art. 8, comma 3, Cost., e all’implicito riconoscimento della loro natura confessionale.<br />
3.2 Orbene, seppure è vero, per costante giurisprudenza di legittimità, che la Corte di Cassazione, quando regola la giurisdizione, è giudice del &#8220;fatto&#8221; &#8211; nel senso che, agli effetti dell&#8217;identificazione del giudice munito di giurisdizione, può apprezzare elementi probatori acquisiti al processo- ciò non di meno, è parimenti incontestato che le valutazioni del materiale istruttorio effettuate dalla S.C. ai fini della individuazione del giudice munito di <i>potestas iudicandi</i> non condizionano la decisione di merito della controversia, che rimane comunque riservata in via esclusiva al giudice individuato dalla Corte regolatrice (Cass. n. 9325/2007). Ne discende pertanto che la sentenza n. 16305 del 2013, nel ritenere che la presente controversia sia devoluta alla cognizione del G.A., non spiega tuttavia un effetto vincolante quanto alla definizione nel merito del presente giudizio e, nella specie, in particolare, quanto all&#8217;accertamento della natura giuridica dell’UAAR.<br />
3.3 Peraltro, la richiamata sentenza n. 16305 del 2013 reca alcuni interessanti enunciati che conviene senz’altro richiamare ai fini della decisione del presente gravame. <br />
3.3.1 E’ utile prendere le mosse dalla osservazione, che la S.C. trae dalla relazione dell&#8217;ufficio del Massimario, secondo cui &#8220;la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo riconosce ad ogni confessione un interesse giuridicamente qualificato per l&#8217;accesso agli status promozionali, anche su base pattizia; impone alle autorità nazionali di predisporre criteri di accesso non discriminatori e di adottare congrue motivazioni d&#8217;esercizio; ammette il sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza dei criteri predisposti e sull&#8217;idoneità delle motivazioni adottate, in funzione di tutela della posizione soggettiva incisa&#8221; (CEDU, 31 luglio 2008, n. 40825/98; 19 marzo 2009, n. 28648/03; 30 giugno 2011, n. 8916/05; 9 dicembre 2010, n. 7798/08; 6 novembre 2008, n. 8911/00).”<br />
Afferma quindi il Giudice di legittimità che “l&#8217;assenza di normazione specifica sui fenomeni religiosi non è di per sé un impedimento a contrastare in sede giurisdizionale il rifiuto di intesa che sia fondato sul mancato riconoscimento, in capo al richiedente, della natura di confessione religiosa”. E, nel confermare la correttezza di fondo della soluzione prescelta dal Consiglio di Stato nella sentenza 6083 del 2011 (che nella presente controversia ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo), la decisione n. 16305 all’esame prosegue, stabilendo che “Il principio di laicità dello Stato, ‘che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della repubblica’ (Corte Cost. 203/1989) implica che in un regime di pluralismo confessionale e culturale sia assicurata l&#8217;eguale liberta delle confessioni religiose”; che “Al tempo stesso i rapporti tra Stato e confessione religiosa sono regolati secondo un principio pattizio, con la stipula delle intese”; che “Anche se l&#8217;assenza di una intesa con lo Stato non impedisce di professare liberamente il credo religioso, è in funzione dell&#8217;attuazione della eguale libertà religiosa che la Costituzione prevede che normalmente laicità e pluralismo siano realizzati e contemperati anche tramite il sistema delle intese stipulate con le rappresentanze delle confessioni religiose”, non senza specificare, infine, che “si devono garantire contemporaneamente, di regola, tramite le intese: l&#8217;indipendenza delle confessioni nel loro ambito, nell&#8217;accezione più estesa; il loro diritto di essere ugualmente libere davanti alla legge; il diritto di diversificarsi l&#8217;una dall&#8217;altra; ma anche la garanzia per lo Stato &#8211; ecco il senso della regolamentazione dei rapporti &#8211; che l&#8217;esercizio dei diritti di libertà religiosa non entri in collisione, per quanto è possibile, con le sfere in cui si manifesta l&#8217;esercizio dei diritti civili e del principio solidaristico cui ogni Cittadino è tenuto”.<br />
3.3.2 La pronuncia delle Sezioni Unite perviene quindi all’affermazione che lo “stabilire la qualificazione di confessione religiosa è una premessa basilare per la salvaguardia dei valori di cui si discute”; e, a tal riguardo, la stessa sentenza richiama l’enunciato della Corte costituzionale secondo il quale (v. ancora Cost.346/02) “all&#8217;assenza, nell&#8217;ordinamento, di criteri legali precisi che definiscano le «confessioni religiose» si può sopperire con i &#8220;diversi criteri, non vincolati alla semplice autoqualificazione (cfr. sentenza n. 467 del 1992), che nell&#8217;esperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali&#8221;; e, ancora, “(C. Cost. 195/93) [la quale] aveva ritenuto che la natura di confessione può risultare ‘anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione’”.<br />
Per concludere che “E&#8217; nel giusto quindi la sentenza impugnata quando sostiene che rientra tutt&#8217;al più nell&#8217;ambito della discrezionalità tecnica l&#8217;accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell&#8217;istante come confessione religiosa”.<br />
3.3.3 Tanto considerato, la Corte ritiene, per quanto di interesse nel presente giudizio, che “II procedimento di cui all&#8217;art. 8 è in funzione […] della difesa delle confessioni religiose dalla lesione discriminatoria che si potrebbe consumare con una immotivata e incontrollata selezione degli interlocutori confessionali”; che “La posizione del richiedente l&#8217;intesa mira dunque a ottenere che il potere di avviare la trattativa sia esercitato in conformità alle regole che l&#8217;ordinamento impone in materia, che attengono in primo luogo all&#8217;uso di canoni obbiettivi e verificabili per la individuazione delle confessioni religiose legittimate”; che “L&#8217;attitudine di un culto a stipulare le intese con lo Stato non può quindi essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere dell&#8217;esecutivo, che è incompatibile con la garanzia di eguale liberta di cui all&#8217;art. 8 c. 1 [Cost.]”.<br />
3.3.4 I richiamati enunciati della Corte risultano in linea con le chiare indicazioni recate dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 6063 del 2011, che , in relazione all’avvio di trattative finalizzate all’eventuale stipula di intese ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost., aveva già evidenziato l’ampia discrezionalità che indubbiamente le connota, con riferimento sia all’<i>an </i>dell’intesa, sia – prima ancora – alla stessa individuazione dell’interlocutore in quanto confessione religiosa; e, ciò che più in questa sede rileva, aveva ritenuto connotato da discrezionalità tecnica l’accertamento preliminare relativo alla riconducibilità alla categoria delle “confessioni religiose” dell’organizzazione richiedente, con conseguente acclarata possibilità, nell’esercizio di tale discrezionalità tecnica, di escludere motivatamente che il soggetto interessato presenti le caratteristiche che gli consentirebbero di rientrare fra le “confessioni religiose” (come è avvenuto nel caso di specie).<br />
4. Alla luce dei principi espressi dalle richiamate pronunce deve dunque ritenersi che la questione della natura giuridica dell&#8217;UAAR, sollevata dalla odierna ricorrente, si sostanzia nella contestazione degli esiti dell’accertamento preliminare compiuto dal Governo in merito alla riconducibilità dell’Associazione richiedente alla categoria delle “confessioni religiose”, accertamento connotato da una lata discrezionalità tecnica; esso rimane dunque assoggetto al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo secondo le regole e nei limiti elaborati dalla giurisprudenza, anche di legittimità.<br />
4.1 Nel caso all’esame, il secondo motivo di impugnazione si profila nel suo complesso inammissibile, poiché con esso si sollecita lo scrutinio dell’adìto Giudice sull’operazione di accertamento compiuta dall’Autorità resistente sulla natura confessionale dell’Associazione ricorrente, al fine di sostituirla con una diversa valutazione basata su una diversa ricostruzione dei caratteri e degli indici rilevanti per una siffatta qualificazione, proposta dalla ricorrente; scrutinio all’evidenza non consentito al Giudice, senza invadere l’ambito della discrezionalità tecnica riservato all’Autorità, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., III, 2.4.2013, n. 1856; id., 28.3:2013, n. 1837; Tar Lazio, I, 21.6.2013, n. 6259; Cons. Stato, VI, 12.2.2007, n. 550; Cons. St., VI, 10.3.2006, n.1271; TAR Lazio, I, 24.8.2010, n. 31278; id., 29.12.2007, n. 14157; id., 30.3.2007, n. 2798; id., 13.3.2006, n. 1898) e come, da ultimo, autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte, in tema di sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità amministrativa nella materia del diritto della concorrenza, caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità tecnica, ricordando che “Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come nel caso della definizione di mercato rilevante nell’accertamento di intese restrittive della concorrenza – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini”. (Cass., Sez. Un., 20.1. 2014, n. 1013).<br />
4.2 E nel caso all’esame, non sembra che l’odierna intimata abbia esorbitato dai margini dell’opinabilità propri dell’attività tecnica – nello specifico, di scelta, ricostruzione e valutazione dei caratteri distintivi propri delle confessioni religiose &#8211; esercitata al fine dell’accertamento preliminare da compiersi nella fattispecie concreta, essendo viceversa pervenuta al risultato ottenuto, riproducendo il ragionamento logico ed analiticamente argomentato seguito dall’Avvocatura generale dello Stato nel parere a tal fine espresso, così come complessivamente si evince dalla motivazione della nota della Presidenza del Consiglio, oggetto dell’odierno gravame.<br />
4.3 In tale nota si evidenzia che la possibilità contemplata nell’art. 8, comma 3, della Costituzione, di addivenire ad una regolamentazione bilaterale dei rapporti mediante la conclusione di intese, è, secondo il Consiglio dei Ministri, espressamente riservata alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; che nel citato parere l’Avvocatura Generale ha sostenuto che “per ‘confessione religiosa’ si intende generalmente un fatto di fede rivolto al divino vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società tramite una propria particolare struttura istituzionale”; che la connotazione oggettiva voluta dal Costituente nel quadro dell’art. 8, secondo comma, è chiaramente individuata da un contenuto religioso di tipo positivo.<br />
Di tal che il Consiglio dei Ministri, concorde l’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto la norma costituzionale non estensibile per analogia a situazioni non riconducibili a quella fattispecie.<br />
4.4 Osserva il Collegio che la valutazione compiuta dal Governo in ordine al carattere non confessionale dell’Associazione ricorrente, in quanto richiama una concezione di confessione religiosa avente un contenuto positivo e, quale presupposto, “un fatto di fede rivolto al divino” &#8211; escludendo per converso da tale nozione un contenuto negativo rivolto a negare l’esistenza del trascendente e del divino &#8211; non sembra manifestamente inattendibile o implausibile, risultando viceversa coerente con il significato che, nell’accezione comune, ha la religione, quale insieme delle credenze e degli atti di culto che legano la vita di un individuo o di una comunità con ciò che ritiene un ordine superiore e divino; e tenuto altresì conto del fatto che la stessa UAAR si autodefinisce (nello &#8220;Statuto&#8221;) &#8220;organizzazione filosofica non confessionale&#8221;, che &#8220;si propone di rappresentare le concezioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le organizzazioni filosofiche confessionali rappresentano le concezioni del mondo di carattere religioso&#8221;: con ciò autoqualificandosi essa stessa al di fuori dell&#8217;ambito delle confessioni religiose.<br />
E pertanto il motivo all’esame va disatteso, unitamente ai motivi terzo e ottavo, in quanto formulati sul presupposto che l’Associazione ricorrente sia una confessione religiosa.<br />
5. Del pari infondato è il quarto motivo di gravame, con cui si denuncia un presunto vizio di motivazione.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna deducente, gli atti impugnati illustrano in modo compiuto ed esauriente l&#8217;iter logico giuridico seguito dal Governo per addivenire alle determinazioni censurate, come sopra già illustrato.<br />
D’altra parte, pienamente legittima è la motivazione <i>per relationem</i>, quando l&#8217;atto richiamato, nella specie il parere dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, sia reso disponibile alla parte (art. 3, comma 3, L. 241/1990); e nella specie, l&#8217;UAAR, a seguito di istanza di accesso in data 5.11.2003, ha ricevuto copia, tra gli altri atti, anche del suindicato parere reso sulla questione.<br />
6. Da disattendere è anche la censura svolta col quinto mezzo, poiché il diniego di stipula dell&#8217;intesa ex art. 8, comma 3, Cost. in alcun modo incide sul diritto di associarsi liberamente ai sensi dell’art. 18 Cost., né sulle garanzie di cui agli artt. 19 e 21 Cost., che nulla hanno a che fare con le ripetute intese. <br />
7. Del pari inconferenti si appalesano le doglianze articolate con il sesto ed il settimo motivo di impugnazione, sull’eccesso di potere per disparità di trattamento e per sviamento.<br />
La negazione della asserita identità &#8220;confessionale&#8221; dell&#8217;UAAR non comporta profili di disparità di trattamento, essendo ovviamente ragionevole una disciplina diversa in riferimento a situazioni ritenute non coincidenti.<br />
8. Per le ragioni complessivamente svolte il ricorso è infondato e va respinto.<br />
9. Quanto alle spese del presente giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti, tenuto conto della delicatezza e della difficoltà delle questioni trattate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 marzo 2014 e 17 aprile 2014, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-7-2014-n-7068/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2014 n.7068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.7068</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-11-2004-n-7068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-11-2004-n-7068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.7068</a></p>
<p>Pres. Venturini – Est. Saltelli SIRAM S.p.A. (avv.ti Becchi e Bellini) c/ SAGAD s.r.l. (Avv. Francario) &#8211; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Avvocatura generale dello Stato) &#8211; CONSIP S.p.A. e GRUPPO INA S.r.l. (nn.cc.) sui doveri dell&#8217;amministrazione a fronte di un&#8217;istanza privata di rinnovo di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-11-2004-n-7068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.7068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-11-2004-n-7068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.7068</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini – Est. Saltelli<br /> SIRAM S.p.A. (avv.ti Becchi e Bellini) c/ SAGAD s.r.l. (Avv. Francario) &#8211; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Avvocatura generale dello Stato) &#8211; CONSIP S.p.A. e GRUPPO INA S.r.l. (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>sui doveri dell&#8217;amministrazione a fronte di un&#8217;istanza privata di rinnovo di un contratto di fornitura ai sensi della l. 466 del 1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – forniture – articoli 26 e 27 l. 23 dicembre 1999 n. 466 – interpretazione – possibilità di rinnovo contrattuale – istanza del privato di rinnovo del contratto – conseguenze – obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p>La norma contenuta nel comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 466 ha natura di norma transitoria finalizzata, per un verso, a salvaguardare sia gli interessi finanziari dell’amministrazione (in relazione ai possibili ritardi della concreta attuazione del sistema delineato nel  comma 1 dell’articolo 26), sia l’interesse pubblico alla continuità dei servizi di fornitura di beni e servizi in atto, rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione discrezionale circa l’opportunità di proseguire i rapporti contrattuali in corso, rinnovandolo per non più di due anni e previa riduzione di almeno il 3% della spesa attuale.<br />
In tale contesto normativo, ai sensi del comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la possibilità di avvalersi della possibilità di rinnovare il contratto (piuttosto che utilizzare le convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) deve essere oggetto di apposita motivazione in ordine alla tutela dell’interesse pubblico in questo modo perseguito, e, in presenza di un’istanza della parte privata di un contratto di fornitura di servizio finalizzata a sollecitare il potere di scelta dell’Amministrazione, la predetta parte privata è titolare di una posizione di interesse differenziato (derivante dalla sua posizione di titolare del contratto di fornitura del servizio in atto scadente proprio nel periodo 2000 – 2002 e nella esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il rinnovo contrattuale), avendo questi interesse a conoscere con congruo e ragionevole anticipo le intenzioni dell’Amministrazione circa l’utilizzazione o meno della facoltà di rinnovo del contratto in atto, come prevista dalla più volte ricordata norma di cui al comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quanto meno al limitato (ma non certo irrilevante) fine di poter adeguatamente programmare la propria attività rivolgendo l’attenzione e l’impegno ad altre occasioni di lavoro: così che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso, in conformità agli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà, insiti nei principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l’attività della pubblica amministrazione, in relazione – nel caso di specie – alla facoltà accordata dalla ricordata normativa alla sola amministrazione di poter decidere il rinnovo del contratto in atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello iscritti ai NRG 4522 e 10370 dell’anno 2003 proposti rispettivamente:</p>
<p>&#8211; quanto al primo (NRG 4522/2003), da</p>
<p><b>SIRAM S.p.A.</b> (già Dalkia S.p.A.), in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita Dalkia Facilities Management s.a., Contec Servizi S.r.l., S.T.I. S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi S.c. a r.l., Pirelli &#038; C. Property Management S.p.A. (mandanti), rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Becchi e Vito Bellini, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio n. 3 (presso lo studio del secondo);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SAGAD s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Fabio Francario, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Savoia n. 31;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> e <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, ciascuno in persona del rispettivo ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i ci uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>nonché</p>
<p><b>CONSIP S.p.A.</b> e <b>GRUPPO INA S.r.l.</b>, ciascuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;</p>
<p>&#8211; quanto al secondo (NRG. 10370/2003), da</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> e <b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, ciascuno in persona del rispettivo ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i ci uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SAGAD s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica;</p>
<p><b>CONSIP – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici &#8211; S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica;</p>
<p><b>GRUPPO INA S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica;</p>
<p><b>SIRAM S.p.A.</b> (già Dalkia S.p.A.), in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita Dalkia Facilities Management s.a., Contec Servizi S.r.l., S.T.I. S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi S.c. a r.l., Pirelli &#038; C. Property Management S.p.A. (mandanti),</p>
<p>entrambi per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, n. 4366 del 19 maggio 2003;</p>
<p>	Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione, quanto al ricorso NRG 4522/2003, della Sagad S.r.l. e dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia, mentre nessuno degli appellati si è costituito nel ricorso NRG 10370/2003; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visto il Dispositivo di sentenza n. 209/04;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 23 marzo 2004 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
	Uditi gli avvocati Faccini, per delega dell’avvocato Bellini, per la società SIRAM S.p.A., l’avvocato dello Stato Ferrante, per il Ministero dell’Economia e della Finanze e per il Ministero della Giustizia, e l’avvocato Francario, per la società SAGAD S.r.l.;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p> 	Con contratto pos. N. 9849 Rep. 12821 del 15 luglio 1998 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica affidava alla S.A.G.A.D. S.r.l. l’appalto del servizio di pulizia dei locali occupati dal Ministero di Grazia e Giustizia siti in Roma, Piazzale Clodio, Via Varisco n. 11, via Teulada n. 28 e n. 40, via dei Gladiatori n. 61 e n. 63 e Largo Luigi Daga n. 2, già via Silvestri n. 251 (tutti descritti nelle “Schede locali”, allegate al contratto stesso), per la durata di quattro anni, dal 1° aprile 1998 al 31 luglio 2002 (articolo 4, primo capoverso).<br />	<br />
Con nota in data 9 aprile 2002 la predetta S.A.G.A.D. S.r.l., ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dichiarava la propria disponibilità a rinnovare il contratto, offrendo a tal fine la riduzione del corrispettivo pari al 3,5 %, fermo restando il rimanente contenuto del contratto: tale nota rimaneva priva di riscontro.<br />
Nel frattempo, avendo stipulato con il Ministero dell’Economia, ai sensi del terzo comma dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, apposita convenzione per la fornitura di servizi di gestione integrata (global service), la CONSIP S.p.A. con bando in data 20 marzo 2001 indiceva una gara per l’appalto (suddiviso in sette lotti, per la durata di due anni per ogni lotto, prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi) di fornitura del servizio di gestione integrata (global service) degli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, tra cui, nel lotto 5, erano compresi anche quelli oggetto del contratto stipulato il 15 luglio 1998 tra l’Amministrazione statale e la S.A.G.A.D. S.r.l.; aggiudicataria di tale appalto risultava la Dalkia  S.p.A, poi SIRAM S.p.A., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Dalkia Facility Management s.a., S.T.I. S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi, Pirelli &#038; C. Property Management S.p.A., con la quale, conseguentemente la CONSIP S.p.A. stipulava in data 6 marzo 2002 la relativa convenzione.<br />
Intanto, con varie note (n. 69715, 57340, 36206 e 36208 del 15 luglio 2002 relativi ai vari immobili oggetto del contratto del 15 luglio 1998) il Ministero dell’Economia e delle Finanze invitava la S.A.G.A.D. S.r.l., che accettava espressamente, a proseguire in economia, col sistema del cottimo fiduciario, il servizio di pulizia già oggetto dell’originario contratto, dal 1° agosto 2002 al 31 dicembre 2002.<br />
Dopo tale ultima data la predetta S.A.G.A.D. S.r.l. dichiarava formalmente di non accettare i successivi inviti (prot. 3182, 3183, 3186, 3189 e 3190 del 17 gennaio 2003), così che il servizio di pulizia dei relativi immobili proseguiva in via di fatto, ed anzi con atto di significazione notificato il 6 febbraio 2003, rilevata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla istanza di rinnovo contrattuale formulata il 9 aprile 2002 e rilevata altresì la asserita inadempienza contrattuale della Dalkia S.p.A. che ancora non aveva dato esecuzione al nuovo contratto relativo al servizio di polizia, illegittimamente subappaltando il servizio di pulizia di alcuni locali ad un’impresa con non era neppure in possesso dei necessari requisiti stabiliti dalla legge, invitava e diffidava il Ministero dell’Economia non solo ad avviare le necessarie procedure di vigilanza e di controllo sull’esecuzione della convenzione intercorsa tra la CONSIP S.p.A. e la Dalkia S.p.A., ma anche a definire il procedimento amministrativo avviato con la istanza del 9 aprile 2002.<br />
Con ricorso giurisdizionale notificato tra il 18 ed il 24 febbraio 2003, poi, la predetta S.A.G.A.D. S.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’annullamento dei provvedimenti n. 134572 (Ufficio XVIII) del 15 gennaio 2003 del Direttore generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché n. 3182, 3183, 3186, 3189 e 3190 del 17 gennaio 2003 a firma del dirigente dell’Ufficio XVIII del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella parte in cui disponevano l’interruzione delle prestazioni di pulizia dei locali degli uffici dipendenti dal Ministero della Giustizia a decorrere dal 28 febbraio 2003, oltre ad ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale, alla stregua di un solo articolato motivato di censura rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, c. 3°. L. 27 dicembre 2002, n. 289, 26 e 27 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 – Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di interpretazione degli atti amministrativi e di conservazione degli effetti giuridici”, formulando altresì anche domanda di risarcimento danni subiti per l’illecito comportamento dell’amministrazione statale.<br />
Ricapitolati i fatti salienti dell’intera vicenda, la ricorrente osservava che la determinazione assunta dall’Amministrazione si fondava sull’erroneo presupposto dell’obbligo assoluto ed incondizionato di doversi avvalere della convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A., laddove per i contratti in scadenza nel triennio 2000 – 2002 (tra cui rientrava quello stipulato il 15 luglio 1998) vi era l’espressa previsione dell’alternativa del rinnovo (purchè fosse assicurata una riduzione del corrispettivo non inferiore al 3%), proprio per conseguire il quale la ricorrente aveva formulato apposita dichiarazione di disponibilità in data 9 aprile 2002, rimasta senza esito; del resto, secondo la società ricorrente, pur dovendo convenirsi sulla non automaticità del rinnovo contrattuale, non si poteva negare che l’Amministrazione, disponendo effettivamente le proroghe dell’originario contratto aveva valutato l’opportunità  e la convenienza di quest’ultimo, così che, anche ad ammettere la nullità delle proroghe, esse dovevano valere comunque come atti di rinnovo contrattuale.<br />
Con successivo atto, notificato a mezzo del servizio postale in data 26/27 marzo 2003, la ricorrente chiedeva l’annullamento anche della nota prot. 29149 del 26 febbraio 2003, a firma del direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro, con la quale si comunicava che l’avvenuta prosecuzione del contratto, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, era da considerarsi implicita rigetto della richiesta di proroga del contratto originario.<br />
Avverso tale atto venivano sollevati quattro mezzi di censura, lamentandosi: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 e dell’articolo 27, comma VI, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000); violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003)”; 2) “Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità dell’azione amministrativa,di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione, nullità e conversione degli atti amministrativi”; 3) “Violazione degli articoli 2 e 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione dell’articolo 113 Cost.”; 4) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440”: la ricorrente, sotto svariati profili, sosteneva l’illegittimità del preteso provvedimento implicito di rigetto della istanza di rinnovo contrattuale per assoluto difetto di motivazione, anche in relazione alla facoltà riconosciuta dalla legge all’Amministrazione di scegliere tra il rinnovo del contratto e l’utilizzazione della convenzione con la CONSIP S.p.A.; tanto più che contraddittoriamente, mentre sosteneva di non poter concedere rinnovi, aveva prorogato espressamente più volte l’originario contratto con provvedimenti che sostanzialmente erano veri e propri rinnovi contrattuali.<br />
Con ulteriore atto, intitolato “Ulteriori motivi aggiunti e istanza di concessione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’articolo 21, c. IX l. 1034/1971 smi in relazione  al ricorso R.G. 1738/03)”, notificato tra il 27 ed il 28 marzo 2003 la società ricorrente deduceva, inoltre, la violazione dell’ordinanza cautelare n. 1016 del 26 febbraio 2003 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sez. III), che aveva accolto la istanza cautelare di sospensione degli atti già impugnati), da parte della nota prot. 3353 del 25 marzo 2003, con cui il Ministero della Giustizia aveva stabilito che a decorrere dal 1° aprile 2003 tutti i servizi di manutenzione degli impianti e di pulizia, gestiti con contratti a cottimo fiduciario dall’ex Provveditorato generale dello Stato, in scadenza al 31 marzo 2003, sarebbero stati forniti tramite convenzione CONSIP S.p.A.<br />
L’adito Tribunale, sezione III, nella resistenza delle intimate amministrazioni statali, della SIRAM S.p.A., in proprio e nella qualità in atti, e del Gruppo INA S.r.l., con la sentenza n. 4366 del 19 maggio 2003, accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, ritenendo fondati i motivi con cui era stato dedotto che il divieto contenuto nell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non era assoluto e che, pertanto, in presenza dell’apposita istanza di rinnovo contrattuale incombeva sull’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un espresso provvedimento in cui fossero motivate le ragioni del diniego di rinnovo (e conseguenzialmente di avvalersi della convenzione stipulata con la CONSIP S.p.A.): al riguardo il Tribunale precisava opportunamente che le stesse ragioni che determinavano l’accoglimento del ricorso comportava l’obbligo in capo all’Amministrazione statale di rinnovare il provvedimento e di valutare, pertanto, la richiesta di rinnovazione dell’originario contratto formulata dalla SAGAD S.r.l., cosa che impediva lo stesso esame della domanda risarcitoria spiegata.<br />
Avverso il dispositivo di tale statuizione (n. 81 del 15 aprile 2003) proponeva appello (NRG 4522/2003) la SIRAM S.p.A., già Dalkia S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese costituita con Dalkia Facilities Management S.a., Contec Servizi S.r.l., S.T.I. S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi S.c. a .r.l., Pirelli &#038; C. Property Management S.p.A., con atto notificato tra il 13 ed il 14 maggio 2003, articolando due motivi di gravame, con il primo, rubricato “Invia preliminare e di rito: inammissibilità dei motivi di impugnazione aggiunti di data ignota, depositati il 31 marzo 2003, per assoluta mancata notifica degli stessi, nonché degli ulteriori motivi aggiunti 27.3.03, notificati via fax presso la sede di SIRAM S.p.A. e non presso il domicilio eletto per il giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 L. 1034/71, 137 e 141 c.p.c. per non avere il TAR dichiarato l’inammissibilità degli atti di cui sopra”, lamentava la omessa rituale notifica dei motivi aggiunti e degli ulteriori motivi aggiunti, cosa che avrebbe dovuto imporre la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, erroneamente omessa dai primi giudici; con il secondo, poi, deducendo “Nel merito: infondatezza del ricorso SAGAD S.R.L. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 co, 6° L. 488/99; 24, co. 3°, L. 289/2002; 74 R.D. 25.5.1895 n. 350; 1325 e 1326 c.c. per avere il TAR ritenuto si sia perfezionato un rinnovo contrattuale in favore di SAGAD S.R.L. e per non avere il TAR tenuto conto dell’esistenza di contratti già stipulati tra A.T.I. SIRAM e Ministero della Giustizia – travisamento”, la società ricorrente sosteneva l’assoluta infondatezza del ricorso di primo grado e di tutti i motivi in esso spiegati, inopinatamente accolti dai primi giudici, sottolineando in particolare che era ben manifesta l’intenzione dell’amministrazione statale di non procedere al rinnovo in favore della SAGAD S.r.l. (tant’è che aveva prorogato il relativo servizio più volte e con titoli diverso da quello originario [cottimo fiduciario]), così che non sussistevano i presupposti del rinnovo previsti dall’articolo 27, comma 6, della legge n. 488 del 1999.  <br />
Con successivo atto notificato tra il 29 ottobre ed il 3 novembre 2003 SIRAM S.p.A., all’esito del deposito delle motivazioni della prefata sentenza, formulava motivi aggiunti, limitando tuttavia espressamente l’impugnazione della sentenza alla sola parte in cui era stata dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti di rilascio del servizio di pulizia da parte della SAGAD S.r.l. in favore del concessionario CONSIP S.p.a., sostenendo la validità dell’intervenuto rigetto della domanda di rinnovo da parte dell’amministrazione statale e insistendo, per tale ragioni, sui motivi di gravame già spiegati.<br />
In questo giudizio si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia, che aderivano alle richieste dell’appellante, e la SAGAD che instava invece per il rigetto dell’avverso appello.  <br />
Avverso la predetta statuizione hanno proposto appello (NRG. 10370/2003) anche i Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze, sostenendone l’erroneità per la violazione e falsa applicazione dell’articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stante l’espresso obbligo per le amministrazioni statali di utilizzare le convenzioni con la CONSIP S.p.A., rispetto a cui la scelta di rinnovare l’originaria proroga si atteggiava a deroga, solo quest’ultima abbisognevole di puntuale motivazione (e non anche la scelta di non rinnovare l’originario contratto, come confusamente ritenuto dai primi giudici); le amministrazioni appellanti negavano, peraltro, che le proroghe del servizio di pulizia stipulate con contratti di cottimo fiduciario con l’originaria contraente avessero potuto dar luogo al preteso rinnovo contrattuale.<br />
Nessuno degli appellati si costituiva in tale giudizio.<br />
Le parti poi illustravano le proprie rispettive tesi difensive ed in particolare la SAGAD S.r.l. sosteneva la improcedibilità degli avversi appelli per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo nel frattempo intervenuto in data 30 dicembre 2003 apposito provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui è stata espressamente disposta la proroga del contratto n. 9849 per il periodo di due anni dal 1.8.2002 al 31 luglio 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	I. E’ oggetto di gravame la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, n. 4366 del 19 maggio 2003 che, accogliendo il ricorso proposto in primo grado dalla SAGAD S.r.l. ha annullato gli atti impugnati in primo grado, ritenendo fondati i motivi con cui era stato dedotto che il divieto contenuto nell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non era assoluto e che, pertanto, in presenza dell’apposita istanza di rinnovo contrattuale incombeva sull’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un espresso provvedimento in cui fossero motivate le ragioni del diniego di rinnovo (e conseguenzialmente di avvalersi della convenzione stipulata con la CONSIP S.p.A.).<br />	<br />
Avverso tale pronuncia hanno proposto separatamente appello sia la SIRAM S.p.A., in proprio e nella qualità indicata in atti, sia le amministrazioni statali intimate in primo grado, sollevando identiche censure di merito, contestando decisamente che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) avesse l’obbligo di concludere il procedimento avviato dalla SAGAD S.r.l. con la richiesta di rinnovo contrattuale, in ragione della precisa disposizione contenuta nei commi 1 e 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.<br />
La SIRAM S.p.A. ha dedotto, altresì, l’inammissibilità del ricorso di primo grado per la omessa rituale notifica dei motivi aggiunti proposti in primo grado dalla SAGAD S.r.l.<br />
Quest’ultima, costituitasi nel solo giudizio di appello instaurato dalla SIRAM S.p.A., ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto, e sostenendo anche l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p>II. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.</p>
<p>II.1. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli in esame, ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, essendo essi tutti proposti avverso la medesima sentenza, in applicazione del principio della necessaria unicità del processo di impugnazione (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4697; 24 luglio 2003, n. 4234; 20 maggio 2003, n. 2708; C.G.A. Sicilia, 6 novembre 2000, n. 433).</p>
<p>II.2. Non può trovare accoglimento, poi, la tesi prospettata dalla appellata SAGAD S.r.l. circa la improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al provvedimento in data in data 30 dicembre 2003,  con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espressamente disposto la proroga del contratto n. 9849 per il periodo di due anni dal 1.8.2002 al 31 luglio 2004. <br />
E’ sufficiente, al riguardo, rammentare che, secondo un univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo alcuno per discostarsi, la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva non può configurarsi come acquiescenza alla stessa, salvo che non sussistano univoci elementi da cui possa desumersi la volontà di accettare la decisione di primo grado (ex multis, C.d.S., ; sez. VI, 2 maggio 1999, n. 222; sez. V, 8 luglio 2002, n. 3749; 4 novembre 1999, n. 1812; sez. IV, 18 marzo 2002, n. 1610; 12 settembre 2000, n. 4821; 6 giugno 1994, n. 475); è stato precisato, poi, che non è neppure ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione che, rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, utilizzi gli strumenti a sua disposizione per ottemperare, in via provvisoria, a quella statuizione, ma al tempo stesso organizzi la propria difesa per ottenere una diversa decisione del giudice di appello (C.d.S., sez. IV, 10 settembre 1999, n. 1439), mentre, d’altra parte, non è elemento sintomatico di acquiescenza l’esecuzione della sentenza di primo grado non accompagnata da riserva circa l’obbligatorietà del comportamento tenuto (C.d.S., sez. VI, 23 giugno 1995, n. 616; C.G.A., Sicilia, 19 settembre 1994, n. 303).<br />
Nel caso di specie non è revocabile in dubbio, come correttamente sottolineato dalle amministrazioni statali appellanti, che l’invocato provvedimento di proroga del contratto n. 9849 per la durata di due anni dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2004 (per quanto non perfettamente aderente al dictum della sentenza di prime cure), si basa espressamente ed esclusivamente sulla necessità di dare esecuzione alla impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, n. 4366 del 19 maggio 2003: la volontà così manifestata dall’Amministrazione, in mancanza di altri elementi, non è dunque espressione della sua libera determinazione di prorogare effettivamente l’originario contratto, ma si atteggia a scelta necessitata (ancorché imprecisa e confusa) di dare esecuzione alla pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva e perciò obbligatoria.</p>
<p>II.3. Passando all’esame degli appelli, deve innanzitutto esaminarsi il motivo di gravame proposto dalla S.I.R.A.M. S.p.A. in ordine alla dedotta inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata rituale notificazione dei due atti contenenti motivi aggiunti ed ulteriori motivi aggiunti sollevati dalla SAGAD S.r.l. in prime cure.<br />
Il motivo non è meritevole di accoglimento.<br />
Invero, sebbene come emerge dalla documentazione versata in atti i motivi aggiunti e gli ulteriori motivi aggiunti notificati dalla SAGAD S.p.A. alla Dalia S.r.l. a mezzo del servizio postale rispettivamente in data 27 e 28 marzo 2003 non furono recapitati in quanto al domicilio indicato la società era risultata trasferita (benché solo un mese prima la notifica del ricorso introduttivo allo stesso domicilio era andata a buon fin), non può non evidenziarsi come l’impugnazione dei provvedimenti operata con i predetti motivi (e con gli ulteriori motivi) aggiunti non era neppure necessaria, trattandosi, invero, di atti destinati ad essere travolti dall’accoglimento degli atti impugnati col ricorso introduttivo, recanti l’interruzione della prestazione del servizio di igiene erogato a decorrere dal 28 febbraio 2003: infatti, la nota prot. 21949 del 26 febbraio 2003, impugnata con i (primi) motivi aggiunti, lungi dall’avere un vero e proprio contenuto provvedimentale,  si limitava a chiarire il senso della già avvenuta prosecuzione dell’originario contratto (poi interrotta dal 28 febbraio 2003 con i provvedimenti impugnati col ricorso di primo grado), specificando che essi contenevano l’implicito rigetto della richiesta di rinnovo del contratto formulata il 9 aprile 2002, mentre con gli ulteriori motivi aggiunti la SAGAD S.r.l. aveva lamentato la sostanziale elusione da parte dell’amministrazione della giustizia della precedente favorevole pronuncia cautelare ottenuta sul ricorso principale.<br />
Il mancato perfezionamento della notifica dei motivi aggiunti e degli ulteriori motivi aggiunti alla Dalkia S.r.l., sotto tale profilo, non ha pertanto influito né sulla corretta instaurazione del rapporto processuale, né sull’esercizio di diritto di difesa della predetta società, odierna appellante, il thema decidendum essendo già stato pienamente ed esaustivamente individuato col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rispetto al quale non è stata svolta alcuna questione di ammissibilità (del resto è appena il caso di segnalare che le censure spiegate con i primi motivi aggiunti non sono altro che una sostanziale ripetizione di quelle prospettate col ricorso principale, mentre addirittura alcuna censura risulta formalmente sollevata con gli ulteriori motivi aggiunti).<br />
Ciò senza contare, d’altra parte, che, come emerge dalla stessa lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha dato espressamente atto che dei motivi aggiunti e dei successivi ulteriori motivi aggiunti era stata autorizzata la notifica a mezzo fax, circostanza rispetto alla quale non vi è alcun elemento per dubitare che non sia stata eseguita, non essendo stata al riguardo svolta alcuna eccezione o contestazione né all’udienza di discussione del ricorso di primo grado, né nel presente grado di appello dalla società appellante; né risulta che il difensore di quest’ultima all’udienza di discussione di primo grado abbia in qualche modo manifestato dubbi ovvero eccepito la mancata notificazione dei predetti atti ovvero abbia dedotto l’impossibilità di svolgere un’adeguata difensiva sul punto.<br />
Al rigetto del motivo di gravame in esame segue ovviamente anche il rigetto della altrettanto inammissibile richiesta di prova testimoniale avanzata dal difensore della SAGAD S.r.l. per dimostrare l’infondatezza in fatto delle avverse eccezioni preliminari, con l’indicazione, quali testimoni degli stesso componenti del collegio giudicante in primo grado.</p>
<p>II.4.  Passando all’esame del merito degli appelli proposti dalla SIRAM S.p.A., nella qualità in atti, nonché dai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia, si deve rilevare che i motivi sollevati sono sostanzialmente identici e possono essere trattati congiuntamente, vertendo sulla esatta interpretazione dell’articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché sulla natura e sul valore da attribuire alla istanza in data 9 aprile 2002, con la quale la SAGAD S.r.l., nella vigenza del contratto stipulato il 15 luglio 1988 con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente durata quadriennale dal 1° aprile 1988 al 31 luglio 2002), per la fornitura dei servizi di pulizia di alcuni immobili utilizzati dal Ministero della Giustizia, aveva dichiarato la propria disponibilità al rinnovo contrattuale per due anni, proprio ai sensi del ricordato articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con riduzione del 3,5% del corrispettivo a suo tempo pattuito.</p>
<p>II.4.1. Giova al riguardo evidenziare che l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 48 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000), stabiliva, al comma 1, che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente stipulava, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegnava ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazione dello Stato, ed aggiungeva, al terzo comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato erano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 6.<br />
In effetti, nell’ambito di un’evidente azione di più ampio respiro, collegata all’annuale manovra finanziaria, diretta non solo (e non tanto) a limitare indiscriminatamente la spesa pubblica, quanto piuttosto a razionalizzarla, predisponendo gli opportuni strumenti più idonei per ridurla, monitorarla e controllarla, il legislatore ha ritenuto opportuno e necessario concentrare le procedure contrattuali per la fornitura dei beni e servizi aventi rilevanza nazionale (così è infatti intitolata la rubrica dello stesso articolo 27 in esame) presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, prevedendo che quest’ultimo stipulasse  delle convenzioni in forza delle quale l’impresa prescelta si impegnava ad accettare, sino alla concorrenza delle qualità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi a rilevanza nazionale deliberati dalle amministrazioni dello Stato, eliminando l’atomizzazione delle relative procedure contrattuali per conseguire risparmi di spesa ed evitare anche le relative moltiplicazioni di inutili e dispendiose attività delle predette pubbliche amministrazioni statali.<br />
Coerentemente con tale indirizzo, come ricordato, il terzo comma dello stesso articolo 26 obbligava, in linea generale, le amministrazioni statali ad approvvigionarsi utilizzando proprio le convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma 1.<br />
Sotto tale profilo, deve convenirsi in linea di principio con la tesi, sostenuta dalle amministrazioni statali, della imperatività della disposizione contenuta nel ricordato terzo comma dell’articolo 26 in esame: tuttavia deve aggiungersi che tale obbligo era mitigato dall’espressa salvezza delle previsioni contenute nel comma 6 dell’articolo 27 (rubricato “Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile”).<br />
Detto comma disponeva che “I contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento gara, in scadenza nel triennio 2000- 2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto”: si tratta, all’evidenza, di una ragionevole norma transitoria finalizzata, per un verso, a salvaguardare sia gli interessi finanziari dell’amministrazione (in relazione ai possibili ritardi della concreta attuazione del sistema delineato nel  comma 1 dell’articolo 26), sia l’interesse pubblico alla continuità dei servizi di fornitura di beni e servizi in atto, rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione discrezionale circa l’opportunità di proseguire i rapporti contrattuali in corso, rinnovandolo per non più di due anni e previa riduzione di almeno il 3% della spesa attuale.</p>
<p>II.4.2. Su tale substrato normativo deve essere valutata la istanza con cui la SAGAD S.r.l., richiamando proprio la disposizione contenuta nel ricordato comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in data 9 aprile 2002, quand’era ancora in corso il rapporto contrattuale con l’amministrazione statale per il servizio di pulizia dei locali di alcuni immobili utilizzati dal Ministero della giustizia (di durata quadriennale dal 1° aprile 1998 al 31 luglio 2002), si dichiara disponibile al rinnovo contrattuale per altri due anni con una riduzione del 3,5% del canone attuale.<br />
Orbene, ad avviso della Sezione, la evidente natura finanziaria delle disposizioni contenute nei richiamati articoli 26 e 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esclude che rinnovo contrattuale potesse essere affidato all’iniziativa del privato contraente, trattandosi di una facoltà concessa alla sola amministrazione, cui spettava il potere discrezionale di scelta tra l’immediata utilizzazione delle convenzioni di cui al primo comma dell’articolo 26 ovvero di rinnovare i contratti in corso nel biennio 2000 – 2002, purchè tale rinnovo comportasse una diminuzione di spesa pari almeno al 3% della spesa attuale, al fine della effettiva e concreta tutela dell’interesse pubblico con il contratto (eventualmente da rinnovare).<br />
A ciò consegue che l’istanza in data 9 aprile 2002 della SAGAD S.r.l. di disponibilità al rinnovo del contratto in atto per altri due anni con una riduzione dell’attuale corrispettivo pari al 3,5% non può essere considerata una proposta contrattuale in senso stretto (non riconoscendo, come già rilevato, la normativa in esame una tale facoltà al privato), ma deve essere interpretato come uno strumento per sollecitare la pubblica amministrazione ad effettuare la scelta (discrezionale) prevista dalla ricordata normativa e dunque come un imput affinché l’Amministrazione interessata potesse determinarsi in maniera corretta e consapevole (a ciò essendo finalizzata l’indicazione della riduzione del 3,5%).<br />
Ciò non esclude, tuttavia, che l’Amministrazione fosse esentata dall’obbligo di rispondere a tale istanza, concludendo in tal modo con un provvedimento espresso il procedimento così avviato: invero, se è condivisibile la tesi prospettata dalle amministrazioni statali appellanti sulla necessità che la possibilità di avvalersi della possibilità di rinnovare il contratto (piuttosto che utilizzare le convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dovesse essere oggetto di apposita motivazione in ordine alla tutela dell’interesse pubblico in questo modo perseguito, non può negarsi che la SAGAD  S.r.l. era titolare di una posizione di interesse differenziato (derivante dalla sua posizione di titolare del contratto di fornitura del servizio in atto scadente proprio nel periodo 2000 – 2002 e nella esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il rinnovo contrattuale), avendo interesse a conoscere con congruo e ragionevole anticipo le intenzioni dell’Amministrazione circa l’utilizzazione o meno della facoltà di rinnovo del contratto in atto, come prevista dalla più volte ricordata norma di cui al comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quanto meno al limitato (ma non certo irrilevante) fine di poter adeguatamente programmare la propria attività rivolgendo l’attenzione e l’impegno ad altre occasioni di lavoro: in tale ottica, la istanza non solo non poteva essere considerata un mero espediente per creare un altrimenti inesistente obbligo (di rispondere) dell’Amministrazione, per quanto, a tutto voler concedere, non si trattava  né di una istanza palesemente assurda, né di una pretesa illegale (fattispecie in presenza delle quali la giurisprudenza ha escluso l’esistenza dell’obbligo da parte della pubblica amministrazione di concludere il procedimento così avviato con un provvedimento espresso, C.d.S., sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n. 6181).<br />
Sussisteva, pertanto, come correttamente rilevato dai principi giudici l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere espressamente alla istanza del 9 aprile 2002 della SAGAD S.r.l., ciò essendo conforme agli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà, insiti nei principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l’attività della pubblica amministrazione, in relazione – nel caso di specie – alla facoltà accordata dalla ricordata normativa alla sola amministrazione di poter decidere il rinnovo del contratto in atto.</p>
<p>II.4.3. Le stesse delineate ragioni che imponevano all’Amministrazione di dare espressa risposta alla ricordata istanza del 9 aprile 2002 della SAGAD S.r.l., escludono, peraltro, in radice che le proroghe (trimestrali) del rapporto contrattuale, dopo la sua natura scadenza del 31 luglio 2002, potevano essere considerate come implicito rigetto dell’istanza di rinnovo del contratto originario.<br />
E’ sufficiente rilevare che nei disposti provvedimenti di proroga l’Amministrazione non ha fatto mai alcun riferimento all’eventuale implicito rigetto del rinnovo, tanto più che dette proroghe non solo erano disposte nell’interesse dell’Amministrazione (non essendo evidentemente già individuato o non essendo ancora pronto il soggetto che avrebbe dovuto effettivamente svolgere il servizio di pulizia dei locali utilizzati dal Ministero della Giustizia), per quanto esse non contenevano alcun elemento o indizio da cui potesse in qualche modo emergere l’intenzione dell’Amministrazione di considerare definitivamente concluso il rapporto di cui al contratto stipulato il 15 luglio 1998 e di non voler procedere al rinnovo del contratto stesso, secondo la facoltà in tal senso riconosciutole dalla legge.<br />
Né è dato rinvenire nella fattispecie in esame (ed in particolare dalla documentazione in atti) un particolare comportamento malizioso da parte della SAGAD S.r.l. in relazione ad eventuali inequivoci, precisi e concordanti atteggiamenti dell’Amministrazione sintomatici della volontà di non rinnovare l’originario contratto, tanto più che le proroghe contrattuali, cui hanno fatto riferimento tutti gli appellanti e per mezzo delle quali l’Amministrazione ha assicurato la continuità del servizio di pulizia dei locali utilizzati dal Ministeri della Giustizia, sono in realtà contratti di cottimo fiduciario, privi di qualsiasi collegamento giuridico con l’originario contratto intercorso tra le parti.</p>
<p>III. In conclusione, alla stregua delle osservazioni fin qui svolte gli appelli, previa riunione, devono essere respinte.<br />
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla S.I.R.A.M. S.p.A. (già Dalkia S.p.A.), in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese costituita con Dalkia Facilities Management S.a., Contec Servizi S.r.l., S.T.I. S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi S.c. a .r.l., Pirelli &#038; C. Property Management S.p.A., nonché dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, n. 4366 del 19 maggio 2003, così provvede: <br />
&#8211;	Riunisce gli appelli e li respinge;<br />	<br />
&#8211;	Condanna la SIRAM S.p.A. e le Amministrazioni appellanti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della SAGAD S.r.l. delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 5000 (cinquemila).<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:</p>
<p>VENTURINI LUCIO			&#8211; Presidente <br />	<br />
SALVATORE COSTANTINO		&#8211; Consigliere<br />	<br />
SCOLA ALDO				&#8211; Consigliere<br />	<br />
POLI VITO				&#8211; Consigliere<br />	<br />
SALTELLI CARLO			#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-11-2004-n-7068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.7068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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