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	<title>7023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7023/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7023</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est. T. Gori (Avv.ti A. e P. Pancani) contro il Comune di Lucca (Avv. S. Picone) nella Regione Toscana è inammissibile il ricorso proposto avverso il progetto definitivo di una opera pubblica non preceduto dalla previa impugnazione del R.U. che la localizzava Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7023/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7023/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est.<br /> T. Gori (Avv.ti A. e P. Pancani) contro il Comune di Lucca (Avv. S. Picone)</span></p>
<hr />
<p>nella Regione Toscana è inammissibile il ricorso proposto avverso il progetto definitivo di una opera pubblica non preceduto dalla previa impugnazione del R.U. che la localizzava</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – L. Regione Toscana 5/95 &#8211; Il regolamento urbanistico costituisce uno strumento conformativo della proprietà privata &#8211; Funzione di localizzare l’opera e le aree di proprietà privata e di immediatamente quantificare il sacrificio necessario alla realizzazione dell’intervento &#8211; Approvazione del progetto definitivo – Impugnazione – Mancata previa impugnazione del R.U. &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel sistema introdotto per la Toscana (artt. 28 e 23 c. 2, lett. b legge regionale n. 5/1995) il regolamento urbanistico costituisce uno strumento conformativo della proprietà privata, assolvendo alla funzione (art. 28, c. 2, lett. c) di localizzare l’opera e le aree di proprietà privata, e quindi di immediatamente quantificare il sacrificio della stessa necessario alla realizzazione dell’intervento. Pertanto l’approvazione del progetto definitivo poggia in misura meramente consequenziale sulla reiterazione del vincolo espropriativo operata in sede di strumento urbanistico e la sua eventuale impugnazione è inammissibile in assenza della previa impugnazione, nei termini di legge, del regolamento urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nella Regione Toscana è inammissibile il ricorso proposto avverso il progetto definitivo di una opera pubblica non preceduto dalla previa impugnazione del R.U. che la localizzava</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 7023 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.      608      REG. RIC.<br />
     ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III  SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b> (motivazione)</p>
<p>sul ricorso n. 608/2005  proposto da</p>
<p><b>GORI TERESA</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Pancani e Piero Pancani  ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via Ponte All&#8217;Asse n. 3;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE DI LUCCA</b>rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Savio Picone con domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta n. 528 del 28 dicembre 2004 con cui il citato Comune ha approvato il suo progetto definitivo della realizzanda strada di collegamento tra Via delle Formica e Via Urbicciani, nonchè di ogni atto presupposto e di ogni altr<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele Potenza  -, l&#8217; avv. A. Pancani; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorso espone quanto segue:<br />
&#8211; La sig.ra Gori è proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno posti in Comune di Lucca, distinti al N.C.T. di detto Comune al foglio 163 particelle 779 e 781, ove attualmente insiste un fabbricato adibito ad asilo per l&#8217;infanzia, la cui attività è sta<br />
Il Comune ha infine approvato il progetto definitivo della strada in questione;  avverso tale provvedimento l’esponente ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili: (copiare le rubriche dei motivi)<br />
  A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, resistendo all’impugnativa esponendo in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del  20 ottobre 2005  il ricorso  è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Precede la trattazione del merito del  ricorso , l’esame della eccezione sollevata dall’Amministrazione intimata  ed incentrata sulla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del Regolamento urbanistico (delib. n. 25 del 16.3.04) che ha programmato l’opera pubblica  di che trattasi. Tale eccezione è fondata e , pur formulata  con specifica relazione ai motivi di ricorso basati sull’omessa motivazione ed apprezzamento in ordine al pubblico interesse (reiterazione del vincolo espropriativo) ed alla quinta censura (variazione della superficie originaria), rende inammissibile l’intera impugnativa.<br />
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9  del DPR n. 327/01, sostenendo che la mancata  motivazione della reiterazione del vincolo espropriativo ivi disciplinato rende illegittima l’impugnata approvazione progettuale dell’opera, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.     In contrario deve convenirsi con l’obiezione dell’amministrazione resistente che indica come la  reiterazione del vincolo sia stata operata non dalla dichiarazione impugnata ma dalla  approvazione del  nuovo regolamento  urbanistico recante la previsione dell’opera de qua e non contestata  (né allora né ora) dalla ricorrente.      Ed invero nel  sistema introdotto  per la Toscana   (artt. 28 e 23 (c.2,lett.b)  legge regionale n. 5/1995)  il regolamento urbanistico costituisce uno strumento  conformativo della proprietà privata, assolvendo alla funzione (art. 28, c.2,lett.c)  di localizzare l’opera e le aree di proprietà privata, e quindi di immediatamente quantificare il sacrificio della  stessa necessario alla realizzazione dell’intervento .<br />
Rispetto a tale valenza, pertanto, l’approvazione del progetto definitivo (equivalente a dichiarazione di pubblica utilità) ed avvenuta nel quinquennio previsto dal citato art. 9  poggia in misura meramente consequenziale sulla legittima  reiterazione del vincolo operata  in sede di strumento urbanistico.<br />
&#8211;  Risulta infine priva di  fondamento  la restante doglianza  sulla  omessa indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori ;  in mancanza di ciò  l’efficacia temporale della dichiarazione è stabilita “ope legis” in  misura  quinquennale (art. 13, co<br />
&#8211; II   ricorso deve conclusivamente  essere dichiarato   inammissibile  .<br />
In ordine alle spese del  giudizio, sussistono  giuste ragioni per disporne la compensazione.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara  inammissibile. <br />
Compensa le spese  tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2005 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. EUGENIO  LAZZERI                                                &#8211; Presidente<br />
dott.  RAFFAELE POTENZA                                    &#8211; Consigliere, est.<br />
dott.  FILIPPO MUSILLI                                                   &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 Novembre 2005<br />
Firenze, lì 21 Novembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7023/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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