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	<title>7020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est. C. Savio (Avv.ti F. Cecchi e A. Pesci) contro Comune di Firenze (Avv. S. Peruzzi) la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l&#8217;opera sia stata ultimata entro un certa data Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est.<br /> C. Savio (Avv.ti F. Cecchi e A. Pesci) contro Comune di Firenze (Avv. S. Peruzzi)</span></p>
<hr />
<p>la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l&#8217;opera sia stata ultimata entro un certa data</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono – Completamento funzionale dell’opera – Prova &#8211; Data di acquisto dei materiali edili comprovata dalle fatture &#8211; Non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro un certa data – Finalità del loro acquisto – Rilevanza – Diniego &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di condono la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro un certa data (poiché non consente di escludere che essi siano stati utilizzati per completare le opere in data successiva). Nella fattispecie piuttosto viene in rilievo la finalità del loro acquisto e difatti, come emerge dagli atti, alcuni materiali acquistati nel 1994 sono stati incontestabilmente destinati ad opere di finitura, la cui natura costituisce indice oggettivo per escludere quel completamento funzionale (correlato all’uso dell’immobile) che, ai fini del condono, la legge richiede sussistere entro la data da essa indicata. Ne consegue la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro un certa data</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 7020 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.     1007      REG. RIC.<br />
ANNO 1997</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1007/1997 proposto da<br />
<b>SAVIO COSIMO</b> rappresentato e difeso dagli  avv.ti Felice Cecchi e Andrea Pesci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Firenze, Viale Volta, n. 72</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE DI FIRENZE</b>, IN PERSONA DEL Sindaco pro tempore,<br />
rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Sergio Peruzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo Ufficio in Firenze, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di diniego parziale della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata il 1° marzo 1995 &#8211; prot. n. 15121 &#8211; Pos.3994, relativa ad una tettoia della superficie di mq. 30,80 per il volume di mc. 93,32.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;  atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele Potenza  -,   gli avv.ti F. Cecchi e A. Sansoni, delegato a S. Peruzzi<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il sig. Cosimo Savio presentava domanda di condono ai sensi della legge 724/94 relativamente a tre opere edilizie realizzate senza titolo e  consistenti in  edifizio uso stalla,  in un fienile in legno e materiale ondulato  ed in una tettoia parzialmente tamponata uso rimessaggio.     <br />
Sulla domanda di condono il Comune esprimeva parere contrario per mendacità di alcune dichiarazioni (menzionate con riferimento ai rapporti ed inerenti le date di acquisto del materiale ,  29 7 e 3 8 94)  e negava la  sanatoria dell’ abuso costituito dalla tettoia.  Avverso tale provvedimento l‘interessato ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
Eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />
Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
 A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni  che si intendono qui richiamate.<br />
Si  è  costituita    in giudizio  l’Amministrazione   intimata, resistendo all’impugnativa esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare  il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato (ord.n.351/97) .<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del 7 luglio   2005  il ricorso  è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>A fondamento dell’impugnativa il ricorrente argomenta in ordine a due profili di eccesso di  potere.  <br />
Il  primo sostiene  travisamento dei fatti poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente accertato che, in epoca successiva al termine  di legge per il condono (31 12 1993), l’opera era ancora in corso di realizzazione, mentre dalle date delle fatture emergerebbe  l’ultimazione dell’opera entro detta data.    La tesi non è  condivisibile.<br />
Premesso che la data di acquisto dei materiali edili  , comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo  per dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro un certa data (poiché non consente di escludere che essi siano stati utilizzati per completare  le opere  in data successiva), ritiene il Collegio che nella fattispecie venga in rilievo la finalità  del loro acquisto;  come emerge dagli atti, alcuni materiali acquistati  nel 1994 sono stati incontestabilmente destinati ad opere di finitura, la cui natura  costituisce indice oggettivo per escludere quel  completamento  funzionale (correlato  all’uso dell’immobile) che, ai fini del condono,  la legge richiede sussistere entro la data da essa indicata.<br />
Tale situazione risulta peraltro avvalorata sin dall’accertamento della p.m., in data 19 2 1993, sul mancato completamento delle tamponature laterali della tettoia,  e tale circostanza impedisce l’uso specifico (rimessaggio) cui l’opera in questione era finalizzata,  integrando chiaramente una situazione di non completamento funzionale delle opere che non consente pertanto  il rilascio del condono.<br />
Il diniego di quest’ultimo è, per la stessa ragione, esente dal secondo profilo di eccesso di potere sostenuto, per illogicità  risiedente nel fatto che il rapporto 31 8 1994 si sarebbe limitato a dare atto della esistenza delle opere ma non che i lavori erano ancora in corso.<br />
Come già sopra rilevato, il provvedimento di diniego è stato emesso in relazione alla mancata ultimazione dei lavori entro il 31.12.1993, (accertata dal rapporto summenzionato), sicchè risultano inidonei a smentire tale dato tutti gli  accertamenti compiuti in epoca successiva in ordine alla mera presenza delle opere . Il lamentato profilo di illogicità è perciò insussistente.</p>
<p>&#8211; Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza (art. 91 cpc) e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,  lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Firenze delle spese del  giudizio,  che liquida complessivamente in  Euro 2.000(duemila) .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 7 luglio 2005 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. EUGENIO  LAZZERI                                           &#8211; Presidente<br />
dott. MARCELLA COLOMBATI                                 &#8211; Consigliere<br />
dott.  RAFFAELE POTENZA                                              &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 Novembre 2005<br />
Firenze, lì 21 Novembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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