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	<title>6948 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6948 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2018 n.6948</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-12-2018-n-6948/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-12-2018-n-6948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2018 n.6948</a></p>
<p>S. Veneziano, Pres.; G. Di Vita, Est. Processo amministrativo impugnazione della graduatoria provvisoria necessità va esclusa quale atto endoprocedimentale. 1.- Processo amministrativo impugnazione della graduatoria provvisoria necessità va esclusa quale atto endoprocedimentale. 2.- Processo amministrativo mancato espletamento dell incombente istruttorio disposto dal giudice applicabilità dell art. 64 CPA e dell</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-12-2018-n-6948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2018 n.6948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-12-2018-n-6948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2018 n.6948</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Veneziano, Pres.; G. Di Vita, Est.</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo    impugnazione della graduatoria provvisoria    necessità    va esclusa quale atto endoprocedimentale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo amministrativo    impugnazione della graduatoria provvisoria    necessità    va esclusa quale atto endoprocedimentale.</p>
<p align="JUSTIFY">2.- Processo amministrativo    mancato espletamento dell  incombente istruttorio disposto dal giudice    applicabilità dell  art. 64 CPA e dell  art. 116 CPC    sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">3.- Processo amministrativo    art. 64 CPA e art. 116 CPC    ambito da cui desumere argomenti di prova &#8211; complessiva incertezza dei fatti come dedotti dalla parte ricorrente e resistiti dalla amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">4.- Sanità    personale sanitario    Accordo Collettivo Nazionale del 23 maggio 2005    titoli di servizio    servizio civile volontario espletato per finalità umanitarie presso associazioni <i>no profit </i>iscritte nell  albo regionale del volontariato    è valutabile ex lett. g) dell  Accordo Collettivo Nazionale</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Attesa la natura endoprocedimentale della graduatoria provvisoria, non sussiste alcun onere di impugnazione della stessa, radicandosi l  interesse a ricorrere solo in seguito all  approvazione di quella definitiva che cristallizza il punteggio e la posizione in classifica del concorrente.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Se sussistono profili di incertezza in ordine ad elementi fondamentali della domanda attorea, non chiariti neanche a seguito di incombente istruttorio, legittimante il giudice fa applicazione del principio ex art. 64 CPA e 116 CPC, desumendo argomenti di prova dal contegno processuale delle parti.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>L  ampia dizione di cui all  art. 16 (  Titoli per la formazione delle graduatorie  ),, lettera g), dell  Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell  art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 del 23 maggio 2005, in una con la ratio della previsione, consente di valorizzare anche il servizio volontario prestato, senza scopo di lucro, presso associazioni no profit, iscritte nell  albo regionale del volontariato che svolgono, in campo sanitario, attività di soccorso sanitario con la sala operativa 118.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="CENTER"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p align="JUSTIFY">del decreto dirigenziale della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania n. 24 del 5 dicembre 2017 recante approvazione della graduatoria unica regionale definitiva di Medicina generale 2017, valevole per l  anno 2018.</p>
<p>  </p>
<p align="JUSTIFY">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p align="JUSTIFY">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;</p>
<p align="JUSTIFY">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p align="JUSTIFY">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p align="JUSTIFY">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p align="CENTER">FATTO</p>
<p align="JUSTIFY">Il ricorrente impugna la graduatoria definitiva per l  anno 2017 valida per il 2018 per il conferimento di incarichi di medicina generale, nella parte in cui viene operata una erronea valutazione dei titoli di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione, per i quali è stato attribuito un punteggio di 32,10 anziché 39,30 punti come rivendicato dall  istante.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, lamenta la omessa valutazione del titolo costituito dal servizio civile volontario previsto dall  art. 16 lett. g) del vigente Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale ai sensi dell  art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 (servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina, pari per ciascun mese a punti 0,10 elevato a 0,20 se il servizio civile è svolto in concomitanza di incarico conferito dalla A.S.L. ai sensi del predetto Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico).</p>
<p align="JUSTIFY">In proposito, l  istante afferma di aver svolto servizio civile volontario (distinto da quello obbligatorio sostitutivo del servizio militare ex L. 64/2001) presso l  associazione no profit   Il Gabbiano M.V.S.   che svolge attività di soccorso sanitario in collaborazione con la centrale operativa del 118 di Avellino per n. 12 mesi nel 2015, n. 12 mesi nel 2016 e n. 12 mesi nel 2017, in concomitanza con incarichi conferiti dall  A.S.L.; ai sensi del citato art. 16 tale servizio attribuirebbe al ricorrente un punteggio aggiuntivo di 0,20 punti al mese, per un totale di 7,20 punti (0,20 per 36 mensilità) che, viceversa, non gli sarebbero stati riconosciuti e che, in caso contrario, gli avrebbero assicurato una posizione poziore in graduatoria (da 32,10 a 39,30 punti).</p>
<p align="JUSTIFY">Si è costituita la Regione Campania che esibisce relazione difensiva e si oppone all  accoglimento del gravame.</p>
<p align="JUSTIFY">L  amministrazione obietta che il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al punteggio ottenuto nella graduatoria provvisoria i cui esiti sono stati riprodotti in quella definitiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Sostiene che al ricorrente non potrebbero essere assegnati 0,20 punti per mese di attività di servizio volontario perché difetterebbe la   concomitanza   di cui al richiamato art. 16 lett. g) dell  Accordo Accordo Collettivo Nazionale; ciò in quanto, tra l  altro, l  istante non sarebbe titolare di incarico conferito dall  A.S.L. ma, nel periodo in considerazione, avrebbe svolto solo attività di mera sostituzione di altri medici incaricati.</p>
<p align="JUSTIFY">Con ordinanza n. 357/2018 il T.A.R. ha ordinato l  integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti che hanno partecipato alla medesima procedura concorsuale, potenzialmente incisi dall  eventuale accoglimento del gravame.</p>
<p align="JUSTIFY">In data 11 aprile 2018 il ricorrente ha fornito prova dell  assolvimento dell  incombente.</p>
<p align="JUSTIFY">Con ordinanza n. 759/2018 il Tribunale ha disposto ulteriori incombenti istruttori, chiedendo documentati chiarimenti delle parti processuali in ordine ai fatti di causa, <i>  segnatamente con riguardo alla natura e alla durata degli incarichi eventualmente conferiti dall  A.S.L. all  istante negli anni 2015, 2016, 2017 il cui svolgimento in concomitanza con il servizio civile volontario consentirebbe al medesimo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, di beneficiare del punteggio di cui all  art. 16 lett. g) dell  Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale  .</i></p>
<p align="JUSTIFY">Le parti non hanno depositato gli atti richiesti.</p>
<p align="JUSTIFY">All  udienza del 21 novembre 2017 la causa è passata in decisione.</p>
<p align="CENTER">DIRITTO</p>
<p align="JUSTIFY">Preliminarmente, non è condivisibile l  eccezione in rito sollevata dall  amministrazione resistente che, nella relazione difensiva, nella sostanza invoca l  inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di gravame avverso la graduatoria provvisoria, i cui punteggi sono stati riportati in quella definitiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Invero, attesa la natura endoprocedimentale della graduatoria provvisoria, non sussisteva alcun onere di impugnazione radicandosi l  interesse a ricorrere solo in seguito all  approvazione di quella definitiva che cristallizza il punteggio e la posizione in classifica dell  istante.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p align="JUSTIFY">L  Accordo Collettivo Nazionale del 23 maggio 2005 disciplina i rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell  art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e prevede che:</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; gli incarichi per l  attività di medicina generale sono affidati ai medici inseriti nelle graduatorie predisposte annualmente dalla Regione (art. 15);</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; ai fini della determinazione del punteggio, sono valutati i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell  anno precedente (art. 15 comma 5);</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; la Regione, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all  art. 16, predispone poi una graduatoria regionale di settore per ciascuna delle attività disciplinate dall  Accordo, da valere per l  anno solare successivo (art. 15, comma 8) specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, la residenza ed evidenziando l  eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.</p>
<p align="JUSTIFY">L  accordo nazionale impone di attingere, per il conferimento degli incarichi, alla graduatoria regionale per il periodo di riferimento, tenendo conto dei titoli maturati l  anno precedente, da utilizzare per l  attribuzione delle zone carenti dell  anno successivo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 1698/2017).</p>
<p align="JUSTIFY">Come rilevato dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 8883/2009) in analogo precedente giudizio, l  Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell  art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 del 23 maggio 2005, all  art. 16 (<i>  Titoli per la formazione delle graduatorie  </i>), fra i titoli di servizio prevede, alle lettere f) e g), le seguenti distinte due ipotesi:</p>
<p align="JUSTIFY">f) servizio militare di leva (o sostitutivo del servizio civile) anche in qualità di Medico di Complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina (con punteggio elevato a 0,20 in caso di concomitanza con altro incarico conferito dall  Azienda ai sensi del predetto Accordo);</p>
<p align="JUSTIFY">g) servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina (anche in tal caso, con punteggio elevato a 0,20 in caso di concomitanza con altro incarico conferito dall  Azienda).</p>
<p align="JUSTIFY">L  ampia dizione di cui alla lettera g), in una con la <i>ratio</i><i> </i>della previsione, consente di valorizzare anche il servizio volontario prestato, senza scopo di lucro, presso associazioni no profit, iscritte nell  albo regionale del volontariato che svolgono, in campo sanitario, attività di soccorso sanitario con la sala operativa 118.</p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, nel caso specifico il ricorrente ha chiesto la integrazione dei titoli per l  aggiornamento dell  elenco del 2017, valevole per il 2018.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella domanda ha rappresentato di aver svolto nel 2017 n. 10 mesi (da gennaio a dicembre con esclusione di maggio e dicembre) di servizio effettivo di incarico a tempo indeterminato, determinato o sostituzione di continuità assistenziale in forma attiva presso l  A.S.L. e n. 2 mesi (maggio e dicembre 2017) di attività sostitutiva del medico di assistenza primaria convenzionata.</p>
<p align="JUSTIFY">Nello stesso anno ha dichiarato di aver svolto poi il servizio civile volontario per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre dello stesso anno.</p>
<p align="JUSTIFY">Sono state anche allegate al ricorso le domande di integrazione riferite agli anni precedenti 2015 e 2016 contenenti analoghe dichiarazioni in ordine all  attività sanitaria e al servizio civile svolti.</p>
<p align="JUSTIFY">Tuttavia, le indicazioni fornite nella domanda di partecipazione sono state contestate dall  amministrazione, secondo cui difetterebbe la <i>  concomitanza  </i>del servizio civile volontario con incarichi conferiti dall  Azienda Sanitaria, giacché l  istante è sostituto di Guardia Medica e difetterebbe viceversa la titolarità di incarichi conferiti dall  A.S.L..</p>
<p align="JUSTIFY">Sul punto, il Tribunale aveva disposto incombenti istruttori a carico delle parti processuali al fine di acquisire maggiori elementi informativi in ordine alla natura e alla durata degli incarichi conferiti dall  A.S.L. al ricorrente negli anni 2015, 2016 e 2017, il cui svolgimento in concomitanza con il servizio civile volontario consentirebbe al medesimo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, di beneficiare del punteggio aggiuntivo di cui al richiamato art. 16 lett. g) dell  Accordo Collettivo Nazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale istruttoria non è stata espletata né dal ricorrente né della parte pubblica resistente.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto, deve farsi applicazione del principio di cui all  art. 64 c.p.a. e dell  art. 116 c.p.c. secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Nella fattispecie, per effetto del mancato espletamento dell  incombente istruttorio e tenuto conto della contestazione in fatto sollevata dall  amministrazione resistente, sussistono profili di incertezza in ordine all  effettivo svolgimento e alla natura degli incarichi svolti dal ricorrente, così come sulla ritenuta <i>  concomitanza  </i><i> </i>che consentirebbe al medesimo di beneficiare dell  invocato punteggio aggiuntivo, con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento.</p>
<p align="JUSTIFY">Le considerazioni svolte conducono in conclusione al rigetto della domanda impugnatoria.</p>
<p align="JUSTIFY">La novità della questione esaminata consente di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.</p>
<p align="CENTER">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.</p>
<p align="JUSTIFY">Spese compensate.</p>
<p align="JUSTIFY">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p align="CENTER"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-12-2018-n-6948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2018 n.6948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2009 n.6948</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2009-n-6948/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2009-n-6948/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2009-n-6948/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2009 n.6948</a></p>
<p>Pres. Cossu Est. Pozzi Zaccone ( Avv. Giannini) c/ Ministero dell’ Economia e delle Finanze ( Avv. Stato) sulla possibilità di integrare i documenti irregolari o formalmente incompleti in sede di domanda di partecipazione ad un pubblico concorso Concorsi pubblici – Domanda di partecipazione – Documentazione irregolare o formalmente incompleta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2009-n-6948/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2009 n.6948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2009-n-6948/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2009 n.6948</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu  Est. Pozzi<br /> Zaccone  ( Avv. Giannini) c/ Ministero dell’ Economia e  delle Finanze ( Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di integrare i documenti irregolari o formalmente incompleti in sede di domanda di partecipazione ad un pubblico concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Domanda di partecipazione – Documentazione irregolare o formalmente incompleta – Integrazione &#8211;  Legittimità &#8211; Sussis</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’integrazione documentale , nella domanda di partecipazione ai pubblici concorsi , è destinata a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta, quindi per il semplice aspetto formale o per la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione, atteso che, altrimenti, l’integrazione si risolverebbe in una violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06948/2009 REG.DEC.<br />	<br />
N. 02311/2007 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2311 del 2007, proposto dal</p>
<p>signor <b>Roberto Zaccone</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Giannini, con domicilio eletto presso Giorgio Martellino in Roma, v.le Medaglie D&#8217;Oro, 419/G; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Gioacchino Guzzardo<i></b></i> e <b>Benito Startari</b>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II n. 01642/2006, resa tra le parti, concernente approvazione della graduatoria del concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura per il conferimento di n. 999 posti di primo Dirigente nel ruolo amministrativo.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il Consigliere Armando Pozzi e udito per la parte appellata l&#8217;avvocato dello Stato Fedeli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appellante, funzionario del Ministero delle Finanze ( ora Economia e Finanze ), con qualifica di Direttore Tributario, ex XI qualifica funzionale, ha partecipato al concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura bandito dall’ amministrazione con D. M. 19.1.1993, per il conferimento di n. 999 posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo, collocandosi con punti 91,50 al 1117° posto della relativa graduatoria.<br />	<br />
Con ricorso proposto al TAR del Lazio egli ha impugnato, per quanto di ragione, la suddetta graduatoria, contestando il punteggio assegnatogli e deducendo il vizio di eccesso di potere per errata interpretazione e falsa applicazione dell’art.2 del bando di concorso. Violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione.<br />	<br />
Con sentenza n. 1642 del 22.2.2006 il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.<br />	<br />
Avverso detta sentenza propone appello l’interessato, deducendo, con unico articolato motivo, le seguenti censure, in sostanza ripetitive dei motivi dedotti in primo grado.<br />	<br />
In particolare, l’appellante lamenta che la sentenza sarebbe errata in quanto basata sulla duplice considerazione che il candidato avrebbe omesso di indicare il titolo in suo possesso nella domanda di partecipazione e che l’art. 2 del bando avrebbe previsto I’allegazione in copia dei titoli valutabili o, in mancanza, l’indicazione di precisi ed univoci estremi di riferimento.<br />	<br />
Secondo il Tribunale, quindi, la prescrizione in termini cogenti della indicazione dei titoli, sarebbe stata tale da non permettere la valutazione anche dei titoli in possesso dell’Amministrazione che ha indetto il concorso e, comunque, di integrare i titoli stessi successivamente, pena la violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.<br />	<br />
Tale assunto sarebbe errato sotto i seguenti profili:<br />	<br />
1) il bando non sanciva espressamente alcuna decadenza per la mancata indicazione dei titoli già in possesso dell’Amministrazione, limitandosi a prescriverne la semplice indicazione;<br />	<br />
2) esso ricorrente, a pag. 4 della sua domanda di ammissione, aveva precisato e richiamato i titoli in possesso della Amministrazione finanziaria;<br />	<br />
3) si trattava, inoltre, di un insieme di titoli tassativamente indicati dal D.M. 11.1.1993 che la stessa Amministrazione aveva emanato;<br />	<br />
4) si trattava di un titolo che l’Amministrazione stessa aveva formato, e cioè la partecipazione alla Commissione di Sorveglianza sugli Archivi dell’Ufficio del Registro e Conservatoria di Sarzana;<br />	<br />
5) l’art. 2 lett. e del bando avrebbe potuto essere interpretato nel senso che per i titoli in possesso dell’Amministrazione fosse sufficiente anche soltanto un richiamo generico, dovendo invece essere fatta l’indicazione specifica degli atri titoli, per i quali l’inoltro della prescritta documentazione assolveva ad una funzione essenziale per la loro ricognizione.<br />	<br />
Osserva ancora l’appellante che la mera interpretazione letterale del bando data dal Tribunale di primo grado, pur richiamandosi il principio di parità di trattamento, non appare condivisibile alla luce della più recente giurisprudenza, la quale ha più volte sottolineato, come regola generale, che sebbene il bando costituisca la lex specialis del concorso, ciò non toglie che le norme c.d. autoesecutive, quali l’art. 18 della legge n. 241/90, devono essere applicate quando ne ricorrano i presupposti, ancorché non specificamente richiamate.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione finanziaria per contestare con memoria la fondatezza dell’appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 &#8211; Con l’atto d’appello l’interessato torna a proporre quanto già lamentato innanzi al TAR, cioè che la Commissione esaminatrice, in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 del bando di concorso, non gli avrebbe valutato l’incarico, espletato dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1992, di membro della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi dell’Ufficio del Registro e della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sarzana, così negandogli il punteggio corrispondente al titolo posseduto ed un utile collocamento nella graduatoria.</p>
<p>2 &#8211; In via preliminare e generale, va osservato che il bando prescriveva chiaramente e tassativamente che le domande di partecipazione al concorso dovevano indicare ed elencare i titoli valutabili “ mediante precisi ed univoci estremi di riferimento “. Lo stesso articolo 2 del bando aggiungeva che i titoli “ dovranno essere allegati in originale o copia autentica, qualora non siano in possesso dell’amministrazione “.<br />	<br />
La richiamata disposizione concorsuale prescriveva quindi due precisi e distinti oneri formali ( e non “ formalistici “, in quanto preordinati ad assicurare i fondamentali principi concorsuali di celerità, economicità ed imparzialità ) : quello dell’indicazione minuziosa, contenutisticamente completa, chiara ed esaustiva, del titolo, ovvero, in alternativa, quello dell’allegazione informale e quello dell’allegazione dei titoli non posseduti dall’amministrazione.<br />	<br />
In base al combinato disposto delle due previsioni occorreva dunque che il candidato indicasse nella domanda tutti i titoli vantati, compresi quelli già in possesso dell’amministrazione interessata al concorso. <br />	<br />
Quella prescrizione non appare in contrasto con il principio pur fondamentale di non aggravamento del procedimento amministrativo, enunciato nell’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e specificato in altre disposizioni particolari della stessa legge n. 241, quali l’articolo 2, comma 4, 18, comma 2 e 19, comma 2. Anche il d. lgs. n. 165/2001 ha rafforzato il principio funzionale di non aggravamento con quello organizzativo di collegamento, comunicazione interna ed esterna ed interconnessione tra amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo.</p>
<p>3 &#8211; Il principio di non aggravamento – pur costituendo la base di civiltà giuridica dell’agire di una qualsiasi amministrazione moderna e democratica – deve tuttavia essere correlato agli altri principi procedimentali anch’essi correlati ai valori costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 Cost.: buon andamento e dedizione non ad astratti e fumosi “ interessi generali “ ma a quelli specifici della Nazione, cioè ai bisogni ed interessi concreti di tutti i componenti la collettività nazionale.<br />	<br />
Fra i principi fondamentali che caratterizzano ulteriormente il procedimento amministrativo in generale ivi compreso quello concorsuale vi sono quelli della efficienza, efficacia, celerità ed economicità: art. 1, comma 1, legge n. 241 del 1990; art. 35, comma 3, lettera a) del d. lgs. n. 165/2001.<br />	<br />
Tutti i predetti principi concorrono dunque ad assicurare un procedimento che sia rispettoso, al contempo, della dignità del cittadino a non subire richieste vessatorie, defatigatorie, ed inutili da parte dei pubblici uffici e dell’interesse (privato degli altri candidati e pubblico dell’amministrazione) alla conclusione del procedimento concorsuale in termini ragionevoli e con risultati efficaci.<br />	<br />
La pretesa contenuta nel bando di indicare con esaustiva precisione anche i titoli posseduti dall’amministrazione (o, in alternativa, di allegarli seppure senza gravose formalità, come invece richiesto per quelli non già in possesso della p.a.) si manifesta conforme ai predetti principi, consentendo all’amministrazione stessa di procedere agevolmente e rapidamente alla ricerca dei titoli in suo possesso, soprattutto quando si tratti, come nel caso di specie, di amministrazione strutturalmente complessa ed articolata in una molteplicità di uffici distinti territorialmente e funzionalmente e quando la procedura concorsuale comporti l’attribuzione di un elevato numero di posti dirigenziali ed una elevata partecipazione di candidati, con conseguente mole documentale da acquisire e valutare. </p>
<p>4 &#8211; Quanto al requisito della esaustività delle indicazioni dei titoli, esso comporta che il candidato proceda ad un’elencazione completa e significativa dei titoli stessi, sempre per soddisfare quel principio di economicità e celerità di cui s’è poc’anzi detto. Quando il bando usa pertanto termini stringenti e limpidi, quali “ precisi e univoci “ non basta per soddisfare quella richiesta dichiarare la frequenza di un corso, l’assolvimento di un incarico, il conseguimento di un diploma o una laurea, indicandone solo data e titolo, ma occorre precisare altresì l’ente organizzatore, il luogo di svolgimento, le caratteristiche sostanziali del titolo medesimo ( ad es., per un corso di formazione, se con voto finale o meno ), gli attestati di frequenza, ecc.. </p>
<p>5 &#8211; Quanto alla presunta violazione del principio di autocertificazione dei titoli invocato attraverso il richiamo all’articolo 18 della legge n. 241 del 1990, esso non giova in alcun modo a sostenere le ragioni dell’appellante.<br />	<br />
In primo luogo è da osservare, in via generale, che non è contestabile che possano essere “comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all&#8217;istanza, sottoscritte dall&#8217;interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni “ anche i seguenti fatti e circostante: qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica “, ai sensi dell’articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28-12-2000, n. 445.<br />	<br />
Analogamente a dirsi per le dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notorietà, di cui al successivo articolo 47 dello stesso Testo unico.<br />	<br />
Tuttavia, occorre ricordare che per giurisprudenza costante, la dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria fondata sull’istituto della presunzione semplice, cioè fino a contraria risultanza, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei procedimenti amministrativi in cui la stessa viene inserita (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, 14 ottobre 1998, n. 10153; Sez. Lav., 25 luglio 2002, n. 10981; 14 aprile 2001, n. 5594; sez. III, 16 maggio 2001, n. 6742; 16 gennaio 1996, n. 298). Inoltre, quella efficacia probatoria cessa nell’ambito del processo, dove tutte le parti possono fornire al giudice prova contraria a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva ( Cass., sez. lavoro, 11-07-2007, n. 15486; Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2000 , n. 1010 ). <br />	<br />
Neppure va dimenticato che le autodichiarazioni del privato concernono soltanto “stati, qualità personali e fatti “, cioè dati oggettivi e non opinabili, e pertanto non hanno effetto alcuno sulle loro qualificazioni variamente configurate e rilevanti nell’ambito dei diversi procedimenti amministrativi. </p>
<p>6 &#8211; Ma, al di là e prima di queste considerazioni generali, è da osservare che il predetto principio di autodichiarazione non assiste il motivo d’appello in esame, anzitutto in punto di mero fatto.<br />	<br />
Come esattamente rilevato nell’appellata sentenza, l’odierno appellante aveva omesso del tutto di indicare il titolo controverso nella domanda di partecipazione.<br />	<br />
In tale contesto, quindi, la mancata valutazione del titolo de quo risulta conforme all’univoca disposizione nel bando, che nel prescrivere in termini chiari e cogenti (la cogenza sta nell’uso del verbo servile dovere: “dovrà essere indicata”) l’indicazione dei titoli in sede di domanda di partecipazione, esclude necessariamente qualsiasi produzione dei titoli stessi successivamente al termine di presentazione della domanda. Infatti una eventuale produzione successiva verrebbe a costituire una sorta di integrazione sostanziale della domanda, che sarebbe in evidente contrasto rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l&#8217;istituto dell’integrazione documentale è destinato a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta, quindi per il semplice aspetto formale o per la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione, atteso che, altrimenti, l’integrazione si risolverebbe in una violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2710 ; sez. IV, 15 novembre 2004 n. 7469 e 26 maggio 2003 n. 2808 ; Sez. V, 30 marzo 1988 n. 179).</p>
<p>7 &#8211; In conclusione l’appello va respinto.<br />	<br />
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe:<br />	<br />
&#8211; respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211; condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi millecinquecento euro (€ 1.500,00).<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti, Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/11/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2009-n-6948/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2009 n.6948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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