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	<title>6843 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6843 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Castriota Scanderbeg Elektrica s.r.l. (Avv. A. Abbamonte, A. Presutti) c. Ministero dell’ambiente (Avv. Stato), Amministrazione Provinciale di Napoli (Avv.ti A. Di Falco, L. Scetta) 1- Giustizia amministrativa – Ricorso – Termine decadenziale – Decorrenza – Pubblicazione – Rilevanza – Espressa previsione di legge – Necessità 2-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Castriota Scanderbeg<br /> Elektrica s.r.l. (Avv. A. Abbamonte, A. Presutti) c. Ministero dell’ambiente (Avv. Stato), Amministrazione Provinciale di Napoli (Avv.ti A. Di Falco, L. Scetta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giustizia amministrativa – Ricorso – Termine decadenziale – Decorrenza – Pubblicazione – Rilevanza – Espressa previsione di legge – Necessità	</p>
<p>2- Inquinamento – Sito di bonifica di interesse nazionale – Proprietario delle aree perimetrali – Destinatario di effetti diretti – Conseguenze – Notifica individuale – Necessità	</p>
<p>3- Inquinamento – Sito di bonifica di interesse nazionale – Proprietario delle aree perimetrali – Partecipazione al procedimento – Necessità – Omissione – Rinnovazione del procedimento &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione, la pubblicazione di un atto amministrativo rileva soltanto se la legge che prevede la pubblicazione dell’atto quale forma di pubblicità-notizia vi riconnetta espressamente tale effetto. Nella specie, l’art. 1, comma 1, lett. d), della legge n. 839/1984 (recante ‘norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana’) prevede soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali quale ordinaria forma pubblicitaria degli stessi, senza tuttavia che a tale modalità sia esplicitamente correlato un effetto di conoscenza legale dell’atto.	</p>
<p>2- Il proprietario delle aree sottoposte a perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale deve essere considerato alla stregua di un soggetto sottoposto agli effetti diretti dell’atto, con conseguente necessità di notifica individuale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. 	</p>
<p>3- L’art. 252, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, che disciplina i siti di interesse nazionale, prevede che ai fini della perimetrazione del sito debbano essere sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili, nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. Il provvedimento di perimetrazione è quindi illegittimo nel caso in cui venga omesso ogni incombente volto a propiziare la partecipazione al procedimento del proprietario di alcune delle aree rientranti nel perimetro del sito, con conseguente necessità di rinnovare il procedimento limitatamente alle aree medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 514 del 2011, proposto dalla </p>
<p>srl Elektrica, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Avilio Presutti, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via degli Avignonesi, n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell&#8217;Interno, il Commissario di Governo per l’emergenza le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
l’Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Di Falco e Luciano Scetta, con domicilio eletto presso il signor Gennaro Famiglietti in Roma, via di Propaganda, n. 16;<br />
il Comune di Pozzuoli e l’ Enea &#8211; Ente per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e l&#8217;ambiente, la Regione Campania, l’Arpac, la Geoproject Sas, la Sogesid Spa, non costituite in questo grado di giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Napoli, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo e Anna Pulcini, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 27773/2010, resa tra le parti, concernente NUOVA PERIMETRAZIONE SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE IN LOCALITÀ PIANURA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell&#8217;Interno, del Commissario di Governo per l’Emergenza delle Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania, del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Amministrazione Provinciale di Napoli e del Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Abbamonte, l’avvocato Lofoco, per delega dell’avvocato Tarallo, e l’avvocato dello Stato Tidore;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 27773 del 22 luglio 2010, la quale ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso principale proposto dalla odierna società appellante avverso il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 aprile 2008, recante la nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Pianura, nonché avverso la delibera di giunta municipale di Napoli n. 506 del 28 marzo 2008, avente ad oggetto “assenso all’istituzione del sito di bonifica di interesse nazionale di Pianura” e del verbale, con analogo oggetto, della conferenza di servizi del 18 marzo 2008 e di tutti gli atti connessi e presupposti.<br />	<br />
La medesima sentenza (con statuizioni che non sono state impugnate in via incidentale in questa sede) ha invece accolto i primi motivi aggiunti, proposti avverso gli atti con cui sono stati affidati ad alcune società le attività di caratterizzazione e di progettazione degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza, bonifica e riqualificazione del sito in questione.</p>
<p>2. Con l’atto d’appello, la società originaria ricorrente, proprietaria di un’area ricompresa nel sito di bonifica di interesse nazionale di cui all’impugnato decreto ministeriale, ha dedotto che erroneamente i giudici di primo grado, con la impugnata sentenza, avrebbero ritenuto tardivo il ricorso principale avverso il decreto di perimetrazione del sito, senza avvedersi che in suo confronto non avrebbe potuto assumere carattere dirimente, ai fini della determinazione del <i>dies a quo</i> di decorrenza del termine per impugnare, la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale, trattandosi di soggetto proprietario, cui il provvedimento avrebbe dovuto in ogni caso essere notificato individualmente.</p>
<p>3. Nel merito, l’appellante insiste nel reiterare le censure già dedotte in primo grado, incentrate anzitutto sulla violazione del principio del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 252 del d.lgs. 152/06 , non essendo stata messa a parte dell’avvio del procedimento culminato con la perimetrazione delle aree ricadenti nel sito di bonifica di interesse nazionale.<br />	<br />
Inoltre, la società appellante insiste nel rilevare l’eccesso di potere per omessa e insufficiente istruttoria, per violazione e falsa applicazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”, del principio di personalità della responsabilità per danno ambientale ed ancora dei principi di proporzionalità e di precauzione. <br />	<br />
La società appellante si duole ancora della erroneità della impugnata sentenza laddove la stessa ha dichiarato inammissibile, sul rilievo della natura endoprocedimentale degli atti gravati, il ricorso per motivi aggiunti prodotto dalla stessa avverso la documentazione versata in atti dal Ministero il 26 gennaio 2009 (relativa al verbale della conferenza di servizi del 18 marzo 2008 indetta dal Ministero per l’acquisizione dell’intesa della Regione Campania ed il parere degli enti locali sulla istituzione del sito e sulla definizione del relativo perimetro, alla nota di convocazione della conferenza di servizi, ai rilievi dell’Istituto superiore nonché allo stralcio del piano di caratterizzazione), rilevando come il testo unico in materia ambientale (l’art. 245 del d.lgs. n.152 del 2006) affidi anche al proprietario delle aree l’iniziativa per le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio ambientale.<br />	<br />
L’appellante reitera anche in questo grado le censure afferenti il mancato coinvolgimento della Regione Campania nel procedimento di perimetrazione del sito, nonché quelle sulla assenza del presupposto e cioè dello stesso inquinamento delle aree, quantomeno in misura superiore alla soglia ritenuta rilevante dal Codice dell’ambiente) per far luogo alla sua perimetrazione ed alle connesse attività di caratterizzazione e messa in sicurezza. <br />	<br />
Da ultimo l’appellante censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto inammissibili, per tardività, i motivi aggiunti prodotti in primo grado avverso il decreto direttoriale dell’11 giugno 2008, che ha fatto proprie le conclusioni della conferenza decisoria del 6 giugno 2008 ed ha individuato la società Sogesid quale soggetto incaricato delle operazioni di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito, peraltro all’esito di un affidamento diretto e privo di gara pubblica. <br />	<br />
Conclude l’appellante per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con conseguenziale riforma per quanto di ragione della impugnata sentenza e con l’annullamento integrale degli atti impugnati.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. <br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.<br />	<br />
All’udienza del 18 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>4 L’appello è fondato e va accolto nei limiti che seguono.<br />	<br />
4.1 Anzitutto, con riguardo alla declaratoria di irricevibilità (disposta dal TAR) del ricorso originario avverso il decreto ministeriale dell’11 aprile 2008, il Collegio osserva che sono da condividere le censure sul punto articolate dall’appellante; il ricorso va quindi ritenuto ricevibile e va esaminato nel merito, in riforma sul punto della impugnata sentenza.<br />	<br />
Il TAR è pervenuto alla declaratoria di irricevibilità del ricorso originario sulla base delle seguenti considerazioni: <br />	<br />
a) ai sensi dell’art. 21 della legge 1034/ del 1971, il termine di impugnazione degli atti di cui non sia prevista la notifica individuale decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento; <br />	<br />
b) l’art. 1, comma 1, lett. d), della l. 839 del 1984 stabilisce che nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono pubblicati, tra gli altri, i decreti da inserire nella Raccolta Ufficiale; <br />	<br />
c) nella fattispecie in esame non è dato rinvenire una fonte normativa impositiva dell’obbligo di notifica individuale del provvedimento, mentre la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale è prevista dalla disposizione di legge richiamata sub b);<br />	<br />
d) ne consegue la tardività dell’impugnazione, essendo stato pubblicato già in data 30 maggio 2008 il decreto ministeriale impugnato con il ricorso principale di primo grado e risultando eseguita soltanto il 9 ottobre 2008 la notifica del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Per confutare tali considerazioni, la società appellante muove un duplice ordine di censure: <br />	<br />
a) sotto un primo profilo osserva che ai fini del decorso del termine di impugnazione non sarebbe <i>ex se</i> rilevante la pubblicazione del provvedimento da impugnare quando la legge che preveda tale modalità di esternazione non sia accompagnata, come appunto nella specie, dalla espressa previsione legale secondo cui la pubblicazione dell’atto è rilevante ai fini del decorso del termine per impugnare; <br />	<br />
b) sotto distinto profilo, la società deducente, quale proprietaria dei terreni, rientrerebbe tra i diretti destinatari dell’atto, nei confronti dei quali varrebbe il principio dell’onere della sua notifica individuale per la decorrenza del relativo termine di impugnazione. <br />	<br />
Alla luce di tali rilievi la società appellante assume che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto la tardività del ricorso di primo grado.<br />	<br />
4.2. Le censure meritano condivisione.<br />	<br />
Giova anzitutto ricordare che per un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cons. St., Sez. V, sent. n. 6601/02; Sez. VI, sent. n. 38/09) la pubblicazione di un atto amministrativo è rilevante al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione soltanto se la legge che prevede la pubblicazione dell’atto quale forma di pubblicità-notizia vi riconnetta espressamente tale effetto. Tale opzione ermeneutica, cui il Collegio intende aderire, condividendone le sottese esigenze di garanzia, muove dal presupposto secondo cui difficilmente la pubblicazione di un atto in una raccolta di leggi ovvero mediante esposizione in albi o bacheche si rivela modalità idonea a realizzare in concreto un effetto partecipativo di conoscenza in confronto dei soggetti potenzialmente interessati; di guisa che soltanto quando la legge, per soddisfare specifiche finalità di speditezza procedimentale, preveda tale modalità di integrazione dell’efficacia dell’atto in congiunzione all’effetto specifico del decorso del termine di impugnazione, la conoscenza legale dell’atto può senz’altro ritenersi compiuta con la sua pubblicazione.<br />	<br />
Nel caso di specie, la legge richiamata dal giudice di primo grado (l’art. 1, comma 1, lett. d) della l. 839/1984) prevede soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali quale ordinaria forma pubblicitaria degli stessi, senza tuttavia che a tale modalità sia esplicitamente correlato un effetto di conoscenza legale dell’atto. <br />	<br />
Né un analogo effetto di conoscenza legale è stato previsto dalla normativa di settore, in base alla quale sono stati emessi gli atti impugnati in primo grado.<br />	<br />
Ciò comporta che il ritenere integrata la conoscenza dell’atto in connessione effettuale alla sua pubblicazione si risolverebbe, nel caso in esame, in una non condivisibile limitazione della sfera di esercizio della tutela giurisdizionale ed in un <i>vulnus</i> alla sua effettività.<br />	<br />
4.5. Oltre tali considerazioni, già sufficienti per ritenere fondata la censura d’appello avverso la declaratoria di irricevibilità del ricorso principale di primo grado, osserva la Sezione che la società appellante, quale proprietaria delle aree sottoposte a perimetrazione nell’ambito dell’impugnato decreto, deve essere considerata alla stregua di un soggetto sottoposto agli effetti diretti dell’atto, cui lo stesso avrebbe dovuto essere notificato individualmente. <br />	<br />
Non è ragionevole infatti pensare che il proprietario di alcuni terreni non debba ricomprendersi tra i soggetti assoggettati agli effetti diretti di un provvedimento che ne disponga la ricomprensione all’interno del perimetro di un sito di bonifica di interesse nazionale. <br />	<br />
E ciò sia in considerazione del fatto che l’atto di perimetrazione di un sito di bonifica di rilevanza nazionale non può non contemplare i singoli proprietari ricadenti nel suo perimetro, sia in considerazione delle conseguenze giuridiche di rilevante significato che tale ricomprensione comporta per gli stessi proprietari (avuto riguardo, a tacer d’altro, alle facoltà di iniziativa che la legge riconosce loro in vista delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito).<br />	<br />
D’altra parte già dall’art. 2 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (vigente all’epoca di proposizione del ricorso di primo grado), si evinceva che per i soggetti direttamente contemplati dall’atto valeva il principio della notifica individuale e tale principio ha avuto un ‘percorso di rafforzamento’ con la legge sostanziale sul procedimento amministrativo (cfr. artt. 3 e 7 l. 241/90 dai quali è agevole desumere che il provvedimento amministrativo non può non essere notificato ai soggetti nei cui confronti produce effetti diretti), culminante con l’art. 21 bis (introdotto dall’art. 14 della l. 11 febbraio 2005, n. 15), che giunge a stabilire l’ulteriore regola (irrilevante nel presente giudizio) secondo la quale il provvedimento limitativo della sfera giuridica altrui – che cioè fissa obblighi di comportamento &#8211; non produce effetto se non è notificato ai diretti destinatari.<br />	<br />
I rilievi svolti comportano l’accoglimento delle indicate censure d’appello e la necessità di riformare, sul punto, la impugnata sentenza.</p>
<p>5. Passando all’esame delle censure formulate in primo grado e riproposte in questa sede, con il primo motivo la società appellante torna a censurare il decreto ministeriale di perimetrazione del sito per la ragione che lo stesso risulta emanato in carenza di contraddittorio procedimentale con la stessa società.<br />	<br />
Anche tale censura è fondata.<br />	<br />
L’art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i siti di interesse nazionale, prevede al terzo comma che ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili, nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. <br />	<br />
Nel caso in esame appare fuori di dubbio – ed è incontestato &#8211; che sia stato omesso ogni incombente volto a propiziare la partecipazione al procedimento di perimetrazione del sito della società appellante, proprietaria di alcune delle aree rientranti nel perimetro del sito. <br />	<br />
Tale omissione – non giustificata in sede procedimentale o giurisdizionale, neppure in ragione di esigenze di celerità del procedimento (che peraltro ha avuto una durata durante la quale ben poteva essere attivato un contraddittorio con la società) &#8211; si traduce in vizio di legittimità del decreto ministeriale conclusivo del procedimento di perimetrazione del sito, che va pertanto annullato nei limiti dell’interesse della appellante società.</p>
<p>6. L’accoglimento di tale motivo di censura comporta che, limitatamente alle aree in titolarità della società ricorrente, dovranno essere rinnovati, previa comunicazione d’avvio del procedimento, il procedimento di perimetrazione del sito e gli atti successivi del procedimento di caratterizzazione e messa in sicurezza che risultano inficiati in via derivata. <br />	<br />
Le altre censure vanno assorbite, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.<br />	<br />
Le spese e le competenze del doppio grado di giudizio vanno poste, nella misura indicata in dispositivo, a carico del Ministero dell’Ambiente (cui è ascrivibile in via principale la riscontrata illegittimità procedimentale) ed in favore della società appellante; nei confronti delle altre parti appellate costituite le spese possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (RG n. 514/2011), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei ,limiti indicati in motivazione e per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza (e fermo restando il suo dispositivo di accoglimento non impugnato in questa sede), annulla i provvedimenti impugnati col ricorso principale di primo grado.<br />	<br />
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento, in favore della società appellante, delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CAP come per legge.<br />	<br />
Dichiara compensate le spese e le competenze del doppio grado di giudizio nei confronti delle altre parti appellate costituite. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Antonio Malaschini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-12-2011-n-6843/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2011 n.6843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2005 n.6843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-5-2005-n-6843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-5-2005-n-6843/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-5-2005-n-6843/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2005 n.6843</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. F. Donandono Ucci Luigi (Avv. Roberto Prozzo) c. Comune di Benevento, (Avv.ti Luigi Giuliano e Massimo Pagano). sulla reiterazione dei vincoli preordinati all&#8217;esproprio scaduti 1. Edilizia ed urbanistica – Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio – A mezzo di delibera di consiglio comunale – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-5-2005-n-6843/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2005 n.6843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-5-2005-n-6843/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2005 n.6843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. F. Donandono<br /> Ucci Luigi (Avv. Roberto Prozzo) c. Comune di Benevento, (Avv.ti Luigi Giuliano e Massimo Pagano).</span></p>
<hr />
<p>sulla reiterazione dei vincoli preordinati all&#8217;esproprio scaduti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio – A mezzo di delibera di consiglio comunale – Illegittimità – Sussiste.<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio – Necessità di procedere ad una nuova pianificazione dell’area interessata mediante l’adozione di un nuovo P.R.G. o di una variante – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la delibera di consiglio comunale con la quale il Comune, in relazione ad una determinata area urbanistica, ha reiterato i vincoli preordinati all’esproprio medio tempore scaduti per decorrenza dei termini, in quanto la reiterazione dei vincoli deve essere determinata con le formalità e le modalità prescritte per la formazione di uno strumento urbanistico (o di una sua variante).  2. La decadenza dei vincoli urbanistici, per effetto del decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, comporta per il Comune l’esigenza di procedere ad una nuova pianificazione dell’area interessata. In tale caso il regime urbanistico dei suoli può essere disciplinato solo attraverso un rinnovato esercizio del potere pianificatorio, con le forme ed i procedimenti previsti dall’ordinamento per la determinazione delle scelte attinenti il governo del territorio, e cioè mediante l’adozione e la successiva approvazione di un piano regolatore o di una variante urbanistica specifica o generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio scaduti</span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.    6843           reg. sent.<br />
anno   2005<br />
N. 9165  reg. gen.<br />
anno  2003</p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
 sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 9165/03 reg. gen. proposto da<br />
<b>Ucci Luigi</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Prozzo, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Morgantini n. 3 presso lo studio dell’avv. Bruno Mantovani,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Comune di Benevento</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Giuliano e Massimo Pagano, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pigna n. 98,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera consiliare n. 10 del 27/3/2003, recante la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, nonché del provvedimento prot. n. 25720 del 7/5/2003, concernente la sospensione dell’esame della richiesta di approvazione del piano di lottizzazione di un’area sita in loc. Piana Collenea.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
viste le memorie di costituzione in giudizio del Comune con i relativi allegati;<br />
vista la memoria difensiva prodotta dal Comune resistente;<br />
vista la memoria difensiva e i documenti prodotti dal ricorrente;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 23/3/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 1°/7/2003 (originariamente innanzi alla Sezione staccata di Salerno e trasmesso per competenza alla sede di Napoli con ordinanza n. 113 del 28/8/2003), il sig. Ucci Luigi riferiva che:<br />
&#8211; il Comune di Benevento, dotato di piano regolatore approvato nel 1975, con variante generale approvata nel 1986, aveva formalmente dichiarato, con delibera n. 173 del 1996, la decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio;<br />
&#8211; in data 22/8/2002, il ricorrente presentava richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un complesso produttivo su un’area ubicata fuori del centro abitato, estesa circa mq. 108 mila, già compresa nella citata variante del 1986 in zona F2- la suddetta domanda veniva respinta con provvedimento del 19/12/2002 in considerazione della necessità di un piano urbanistico esecutivo da disciplinare con apposita convenzione;<br />
&#8211; a seguito di ciò, l’interessato presentava, in data 26/3/2003, una proposta di piano di lottizzazione convenzionato;<br />
&#8211; in proposito il Comune, con provvedimento del 7/5/2003 disponeva la sospensione dell’iter procedimentale e comunicava la reiterazione dei vincoli emanata con delibera consiliare del 27/3/2003.<br />
Avverso tali determinazioni insorgeva il ricorrente con l’impugnativa in epigrafe.<br />
Il Comune di Benevento si costituiva in giudizio resistendo alle domande avverse.<br />
L’istanza incidentale di sospensione veniva accolta con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2264 del 18/5/2004, in riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 4636 del 1°/10/2003.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Nel merito il ricorrente deduce che la reiterazione dei vincoli:<br />
&#8211; non potrebbe essere stabilita mediante una mera deliberazione ma richiederebbe la formazione di uno strumento urbanistico o di una apposita variante;<br />
&#8211; sarebbe scaturita in carenza di contraddittorio, violando le garanzie di partecipazione degli interessati al procedimento;<br />
&#8211; non sarebbe sorretta da una congrua motivazione e comparazione degli interessi coinvolti, specie in relazione al notevole sovradimensionamento degli “standards”;<br />
&#8211; non conterrebbe la determinazione delle indennità e l’indicazione della relativa copertura finanziaria.<br />
A fronte di ciò l’amministrazione resistente obietta che:<br />
&#8211; l’area oggetto dell’intervento progettato dalla ricorrente, classificata in zona F2 riservata a verde pubblico per parchi e giardini e dichiarata di notevole interesse pubblico, attualmente non compromessa da fenomeni di urbanizzazione, sarebbe assogget<br />
&#8211; la determinazione consiliare impugnata, recante sostanzialmente la conferma di siffatti vincoli, avrebbe finalità prudenziali e cautelative in un sistema normativo che, pur adeguandosi alla pronuncia costituzionale in materia di indennizzabilità dei vin<br />
&#8211; l’esercizio del potere di pianificazione urbanistica del Comune, con la delibera impugnata, non sarebbe suscettibile di limitazioni temporali, troverebbe adeguata motivazione nella relazione allegata ed anticiperebbe l’adozione di un’apposita variante (</p>
<p>1.1. Giova premettere che esula dall’oggetto del presente giudizio ogni valutazione in ordine al progetto di lottizzazione presentato dal ricorrente. Infatti, rispetto a tale pretesa, l’amministrazione si è limitata ad adottare una determinazione di salvaguardia strettamente consequenziale alla delibera consiliare di reiterazione dei vincoli, che costituisce l’effettivo oggetto della controversia.<br />
Del pari è estranea alla materia del contendere la considerazione dei vincoli paesaggistici, gravanti sull’area in questione, rispetto ai quali non risultano proposte impugnative, né dedotte censure.</p>
<p>1.2. Il primo punto da chiarire è che il vincolo a verde pubblico non ha necessariamente carattere ablatorio, ma assume carattere conformativo se la naturale destinazione a beneficio della collettività non esclude la utilizzabilità dell’area e la realizzazione, anche ad iniziativa del proprietario, di opere e strutture intese all’effettivo godimento del verde e senza uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà (cfr. Cons. St., sez. IV, 10/8/2004, n. 5490).<br />
Ma non è questo il caso qui in esame per il pacifico motivo che lo stesso provvedimento di salvaguardia indirizzato al ricorrente espressamente chiarisce che l’area in questione è assoggettata (anche) a vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione (per parchi e giardini pubblici); e ciò trova riscontro, evidentemente, nel preambolo della delibera consiliare n. 10 del 2003 che reitera vincoli esplicitamente qualificati come “espropriativi” per le aree ivi elencate, tra le quali figura anche quella in località “Piana Collenea”.</p>
<p>1.3. Con il primo motivo di ricorso si deduce che la reiterazione dei vincoli non sarebbe stata determinata con le formalità e le modalità prescritte per la formazione di uno strumento urbanistico (o di una sua variante).<br />
La censura è fondata.<br />
La decadenza dei vincoli urbanistici, per effetto del decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, comporta per il Comune l’esigenza di procedere ad una nuova pianificazione dell’area interessata.<br />
Il regime urbanistico dei suoli può essere disciplinato solo attraverso un rinnovato esercizio del potere pianificatorio, con le forme ed i procedimenti previsti dall’ordinamento per la determinazione delle scelte attinenti il governo del territorio, e cioè mediante l’adozione e la successiva approvazione di un piano regolatore o di una variante urbanistica specifica o generale (cfr. Cons. St., sez. IV, 17/4/2003, n. 2015).<br />
Sono questi, infatti, gli unici strumenti che consentono all’amministrazione comunale di verificare, con l’osservanza delle garanzie procedimentali e partecipative previste dalla legge, la attuale sussistenza delle ragioni che giustificano la reiterazione dei vincoli, la loro compatibilità con i principi informatori della vigente disciplina urbanistica e la ponderazione dei diversi interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’assunzione delle scelte urbanistiche.<br />
Sennonché, nella specie, per quanto risulta dagli atti di causa, la delibera impugnata anticipa, con finalità e modalità che si collocano al di fuori degli schemi delineati dalla disciplina vigente in materia, una variante cd. “di socializzazione” che, pur rientrando negli intendimenti dell’amministrazione per una rapida definizione, risultava all’epoca in fase ancora progettuale (cfr. in tema, con riferimento alla stessa delibera che è oggetto del presente giudizio, T.a.r. Campania, sez. 6^, 23/3/2004, n. 3105).</p>
<p>1.4. La fondatezza della esaminata doglianza, che comporta il travolgimento anche della misura di salvaguardia applicata, è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, fatte salve ovviamente le conseguenti determinazioni di competenza dell’amministrazione.</p>
<p>2. In conclusione il ricorso in esame va pertanto accolto con conseguente condanna al pagamento delle spese di causa del Comune soccombente.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 9165/03, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Benevento al pagamento, in favore di Ucci Luigi, delle spese di causa liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/-).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 23 marzo 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Giancarlo Coraggio				Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono				consigliere  estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro				referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-5-2005-n-6843/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2005 n.6843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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