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	<title>6838 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6838 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.6838</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2004-n-6838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2004-n-6838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.6838</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Marchitiello Comune di Rivoli (Avv. Videtta) c/ Di Croce Avernino (Avv.ti Dal Piaz, Gallenca e Contaldi) illegittima la revoca del presidente del consiglio comunale per partecipazione a campagna elettorale di diverso schieramento politico Enti locali – presidente del consiglio comunale – revoca dell’incarico – motivi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2004-n-6838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.6838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2004-n-6838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.6838</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Marchitiello<br /> Comune di Rivoli (Avv. Videtta) c/ Di Croce Avernino (Avv.ti Dal Piaz, Gallenca e Contaldi)</span></p>
<hr />
<p>illegittima la revoca del presidente del consiglio comunale per partecipazione a campagna elettorale di diverso schieramento politico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – presidente del consiglio comunale – revoca dell’incarico – motivi – candidatura alle elezioni regionali in schieramento politico da quello di originaria appartenenza – mancata partecipazione a consiglio comunale convocato da esso presidente del consiglio comunale – illegittimità della revoca</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ove uno statuto comunale preveda che “per gravi e comprovati motivi il presidente e il vice presidente possono essere revocati dal consiglio comunale”, i gravi e comprovati motivi debbono riferirsi alle violazioni commesse nell’esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente del consiglio comunale, tra i quali spicca quello di rivestire un ruolo di garanzia per tutte le parti politiche presenti nel consiglio comunale. E violazioni qualificabili come gravi possono essere solo le azioni o le omissioni che violino tale dovere di garanzia  ovvero compromettano in modo grave l’attività istituzionale del consiglio, in quanto concretizzano disfunzioni sul piano organizzativo (nella specie, la motivazione del provvedimento di revoca faceva riferimento alla “rottura del rapporto di fiducia istituzionale che deve, in maniera continua, sussistere tra il consiglio comunale e il suo presidente” e rilevava che la carica dovrebbe avere “la fiducia dell’intero consiglio comunale o perlomeno della sua maggioranza”: ad avviso della Sezione, tale motivazione denuncia chiaramente la sua ispirazione politica, determinata dal mutamento di schieramento politico operato dal ricorrente in quanto candidatosi alle elezioni regionali per un partito diverso da quello per cui era stato eletto nel consiglio comunale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1746/2001 proposto dal</p>
<p><b>Comune di Rivoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Paolo Videtta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Campo dei Fiori, n. 24,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Di Croce Avernino</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Del Piaz, Giuseppe Gallenca e Mario Contaldi ed  elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63,</p>
<p><b>Campanella Giovanni</b>, non costituito,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del T.A.R. del Piemonte, 2^ Sezione, del 17.11.2000, n. 1196;</p>
<p>Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 16.3.2004, il Consigliere  Claudio Marchitiello;<br />
Uditi gli avv.ti Videtta, Contaldi e Gallenca, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Rivoli, con la deliberazione del consiglio comunale 25.5.2000, revocava al prof. Severnino Di Croce l’incarico di presidente del Consiglio comunale conferitogli in applicazione dell’art. 31, comma 3 bis, della legge 9.6.1990, n. 142 (oggi art. 39 T.U.  approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.<br />
Il prof. Di Croce con il ricorso n. 1545/2000 impugnava tale deliberazione.<br />
Con successivo ricorso n. 1737/2000, il prof. Di Croce impugnava la nomina del dott. Campanella Giovanni a presidente del Consiglio comunale. <br />
Il prof. Di Croce proponeva motivi aggiunti al ricorso n. 1545.<br />
Il Comune di Rivoli si costituiva nei due giudizi, opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.<br />
Il T.A.R. del Piemonte, 2^ Sezione, con la sentenza del 17.11.2000, n. 1196, previa riunione, accoglieva i due ricorsi annullando gli atti impugnati.<br />
Il Comune di Rivoli propone appello avverso tale sentenza, deducendone la erroneità e domandandone la riforma.<br />
Resiste all’appello il prof. Di Croce che chiede la conferma della sentenza appellata.<br />
All’udienza del 16.3.2004, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Il Comune di Rivoli appella la sentenza del 17.11.2000, n. 1196, con la quale la II Sezione del T.A.R. del Piemonte ha accolto il ricorso proposto dal prof. Avernino Di Croce e ha annullato la deliberazione del consiglio comunale del predetto ente del 25.5.2000. <br />
Con tale deliberazione era stata revocata al ricorrente la carica di presidente del consiglio comunale.</p>
<p>2. &#8211; Giova premettere brevi cenni sui fatti come esposti dall’appellato prof. Di Croce, convalidati dagli atti della controversia e, comunque, non confutati dal Comune di Rivoli.<br />
Il prof. Di Croce, presidente del Consiglio comunale di Rivoli, in occasione della consultazione elettorale del 16.4.2000 per il rinnovo dei consigli regionali delle quindici regioni a statuto ordinario, si candidava come consigliere regionale della Regione Abruzzo per un partito diverso dallo schieramento per il quale era stato eletto consigliere comunale del Comune di Rivoli.<br />
Il Sindaco di Rivoli e sedici consiglieri comunali dello stesso Gruppo  consiliare del prof. Di Croce, dopo avere invano invitato l’interessato a dimettersi da presidente del consiglio comunale, con la nota del 5.5.2000, n. 1808, ne chiedevano la revoca dalla carica, allegando una proposta di deliberazione, con richiamo all’art. 8, comma 8, dello Statuto comunale, fondata sui seguenti motivi:<br />
a.- “rottura del rapporto di fiducia politica ed istituzionale che deve, in maniera continua, sussistere tra il consiglio comunale e il suo presidente”,<br />
b.-  mancata partecipazione, con preavviso inadeguato, alla seduta del Consiglio comunale del 30 proseguita 31.3.2000, da lui medesimo convocata con argomenti importanti e delicati all’ordine del giorno;<br />
c.- per avere privilegiato impegni di carattere elettorale, svolgendo, anche durante i giorni del consiglio, attività politica di ricerca del consenso, dopo avere accettato la candidatura “in una lista peraltro diversa e concorrente rispetto a quella di appartenenza a Rivoli”;<br />
d.- “perché tale scelta individuale – che ha avuto vasta eco sulla stampa sia nazionale che locale &#8211; ha fatto venir meno la fiducia che gran parte dei consiglieri comunali avevano espresso in occasione della sua elezione alla carica di presidente del consiglio comunale, giacché la carica di presidente, essendo caratterizzata dallo svolgimento di attività istituzionali di garanzia, oltre a suggerire l’astensione da qualsiasi attività partigiana, presuppone infatti la fiducia dell’intero consiglio comunale o perlomeno della sua maggioranza”.<br />
Con la deliberazione adottata il 25.5.2000,  con l’adesione anche di due consiglieri appartenenti alla minoranza, la revoca veniva approvata.</p>
<p>3.- La Sezione ritiene che la sentenza del T.A.R. meriti di essere confermata.<br />
L’art. 8, comma 4, dello Statuto comunale dispone che “per gravi e comprovati motivi il presidente e il vice presidente possono essere revocati dal consiglio comunale”.<br />
I gravi e comprovati motivi si riferiscono, con tutta evidenza, alle violazioni commesse nell’esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente del consiglio comunale quali delineate dall’art. 31, comma 3 bis, della legge 8.6.1990, n. 142, che, nel prevedere l’istituzione di tale carica nei comuni con più di quindicimila abitanti, conferisce ad essa i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio comunale.<br />
Con riferimento ai doveri del presidente del consiglio comunale correlati con tali funzioni, tra i quali spicca quello di rivestire un ruolo di garanzia per tutte le parti politiche presenti nel consiglio comunale, violazioni qualificabili come gravi possono essere, ad avviso della Sezione, solo le azioni o le omissioni che violino tale dovere di garanzia  ovvero compromettano in modo grave l’attività istituzionale del consiglio, in quanto concretizzano disfunzioni sul piano organizzativo.<br />
Nel fatto ascritto al prof. Di Croce pertanto,  non è sicuramente ravvisabile una violazione che rientri nella categoria di quelle ora accennate. <br />
La circostanza che il prof. Di Croce non abbia presieduto il consiglio comunale nella seduta del 30.3.2000 (proseguita anche il giorno successivo) non può essere configurata come una violazione degli obblighi inerenti alla carica. E’ ammissibile, infatti, e costituisce un’evenienza ordinaria che il presidente dell’assemblea possa non presiedere una seduta del consiglio comunale. L’art. 31, comma 3 bis citato, stabilisce che, in tal caso, esercita le funzioni vicarie di presidente del consiglio comunale il vice presidente, se tale figura è prevista dallo Statuto ovvero, se lo Statuto non prevede tale carica, il consigliere anziano, come stabilito dall’art. 1, comma 2 ter, della legge 25.3.1993, n. 81.<br />
Nella specie, il prof. Di Croce, che ha posto in essere tutti gli adempimenti preliminari allo svolgimento della seduta del 30.3.2000  è stato sostituito dal vice presidente, debitamente  preavvertito, nel compito di presiedere tale seduta.<br />
Non vi è stata quindi alcuna disfunzione nei lavori del consiglio comunale né risulta siano stati necessari interventi per rimediare a deficienze organizzative o a “possibili pericoli di tali disfunzioni” determinati da comportamenti omissivi del prof. Di Croce.<br />
Non si rivelano in linea con la normativa che disciplina la funzione del presidente del consiglio comunale, pertanto, le ragioni poste a fondamento della deliberazione del 25.5.2000 più indietro riportate. <br />
La deliberazione in parola, infatti, non prospetta alcuna violazione dei doveri presidenziali ma pone l’accento, configurandola come un comportamento lesivo di tali doveri, sulla diversa attività svolta dal prof. Di Croce di partecipazione alla campagna elettorale relativa alle elezioni regionali alle quali si era presentato come  candidato.<br />
Il provvedimento di revoca, peraltro, non può legittimamente essere fondato su tale circostanza. La partecipazione alla campagna elettorale non viola alcun dovere normativamente stabilito per il presidente del consiglio comunale (anzi, è correlata all’esercizio del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito) e tanto meno compromette o mette in pericolo per il futuro la funzione di garanzia propria del presidente del consiglio comunale, così come non incide sull’esercizio imparziale di tale carica la sua originaria elezione come consigliere comunale in uno specifico schieramento politico.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha affermato che il provvedimento impugnato in primo grado, mancando i gravi e comprovati motivi di carattere istituzionale che avrebbero dovuto giustificare la revoca,  appare ispirato alla supposta necessità della permanenza di un rapporto fiduciario tra il presidente del consiglio comunale e la maggioranza che lo ha eletto alla carica e non a valutazioni di carattere istituzionale riferita al corretto esercizio delle funzioni presidenziali.<br />
Le considerazioni svolte dal T.A.R. collimano con quelle già affermate, in altre fattispecie, dalla Sezione.<br />
Il presidente del consiglio comunale, in quanto presidente di tutto l’organo collegiale nella sua unità istituzionale e suo rappresentante, non è  collegato ad alcuna parte politica e risponde solo del corretto funzionamento della istituzione di tal che il provvedimento che lo revochi dal suo incarico può essere motivato solo con ragioni attinenti alla funzione, in quanto ne risulti viziata la neutralità o inadeguata la conduzione, ma non da ragioni di fiducia politica (Cfr: V, 25.11.1999, n. 1983).<br />
La motivazione del provvedimento di revoca, nei punti in cui fa riferimento alla “rottura del rapporto di fiducia istituzionale che deve, in maniera continua, sussistere tra il consiglio comunale e il suo presidente” ovvero rileva che la carica dovrebbe avere “la fiducia dell’intero consiglio comunale o perlomeno della sua maggioranza”, denuncia chiaramente la sua ispirazione politica (determinata dal mutamento di schieramento politico operato dal prof. Di Croce in quanto si è candidato alle elezioni regionali abruzzesi per un partito diverso da quello per cui era stato eletto nel consiglio comunale di Rivoli).<br />
La circostanza che il provvedimento sia stato votato anche da due consiglieri appartenenti alla minoranza non comporta una diversa valutazione della fattispecie da ritenere illegittima per l’assenza dei presupposti di legge.<br />
L’appello del Comune di Rivoli, in conclusione, va respinto.<br />
Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.<br />
Compensa le spese del secondo grado del giudizio,<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 16.3.2004, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Emidio Frascione                        Presidente<br />
Corrado Allegretta                      Consigliere<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani  Consigliere<br />
Claudio Marchitiello                   Consigliere Est. <br />
Nicolina Pullano                         Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2004-n-6838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.6838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2004 n.6838</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-2-10-2004-n-6838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-2-10-2004-n-6838/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2004 n.6838</a></p>
<p>Antonio Cavallari, Presidente &#8211; Pasquale Mastrantuono, Estensore Ercoappalti s.r.l. (avv. L. Cecinato, F. Morelli) Comune di Martina Franca (n.c.), Sprei s.r.l.(n.c.) in tema di sigillatura e controfirme di una busta recante offerta per l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Bando di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-2-10-2004-n-6838/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2004 n.6838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-2-10-2004-n-6838/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2004 n.6838</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari, Presidente &#8211; Pasquale Mastrantuono, Estensore<br /> Ercoappalti s.r.l. (avv. L. Cecinato, F. Morelli) Comune di Martina Franca (n.c.), Sprei s.r.l.(n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di sigillatura e controfirme di una busta recante offerta per l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Bando di gara – Disposizione relativa alla chiusura della busta – Violazione – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui, nell’ambito di una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, il bando di gara richieda, a pena di esclusione, l’accorgimento della sigillatura della busta con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, nonché quello delle controfirme su tutti i lembi di chiusura, viola detta disposizione la sola apposizione di tre sigilli di ceralacca e due controfirme soltanto sul lembo superiore di chiusura (anche se due sigilli aderiscono parzialmente ai lembi laterali preincollati), senza l’apposizione di alcuna controfirma sui predetti lembi laterali preincollati, atteso che l’osservanza di tale disposizione sia nella parte in cui impone la sigillatura di tutti i lembi di chiusura, sia nella parte in cui prescrive l’apposizione delle controfirme su tutti i lembi di chiusura costituisce un adempimento necessario, atto a scongiurare in modo assoluto l’eventuale manomissione della busta contenente l’offerta economica, che peraltro non può essere adempiuto parzialmente (cioè solo con i sigilli), ma va osservato integralmente (cioè anche con le controfirme).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di sigillatura e controfirme di una busta recante offerta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI, Presidente; GIUSEPPINA ADAMO, Cons.;PASQUALE MASTRANTUONO Ref., relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 1485/2004  proposto da:</p>
<p><b>ERCOAPPALTI SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
CECINATO LUIGIMORELLI FILIBERTOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.SCO RUBICHI 23presso<br />
SEGRETERIA TAR  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MARTINA FRANCA</b>   non costituito</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SPREI SRL</b> non costituita</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	del verbale del 23.6.2004, con cui la Commissione escludeva la ricorrente dalla gara bandita per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione della scuola materna “Mamma Luisa” di Martina Franca;<br />	<br />
&#8211;	del verbale del 7.7.2004, con cui i lavori appaltati venivano aggiudicati in via provvisoria alla Sprei Srl;<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, della clausola n. 17 del bando di gara del 26.5.2004;																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2004  il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO  e udito altresì per la parte ricorrenti l’Avv. Luigi Cecinato;</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione della clausola n. 17 del bando di gara e dei principi della proporzionalità dell’azione amministrativa e della massima partecipazione alla gara. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione del punto 17 del bando di gara sotto un ulteriore profilo. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e della massima partecipazione alla gara. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia;<br />	<br />
	Considerato che:<br />	<br />
&#8211; in seguito all’Ordinanza Istruttoria n. 855 del 28.7.2004 è stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione il plico originale, contenente l’offerta economica della società ricorrente, il quale consiste in una busta rettangolare formato lettera- le tecniche di chiusura dei lembi da parte del costruttore della busta non garantiscono da un’eventuale manomissione, in quanto consistono solo nell’utilizzazione della colla, cioè di un materiale che non garantisce una sicura resistenza al calore o all<br />
&#8211; perciò, l’utilizzazione degli stessi accorgimenti garantistici si impone sia per i lembi preincollati dal fabbricante che per quelli incollati dall’utilizzatore finale, attesocchè, anche quando i lembi incollati dall’utilizzatore si sovrappongono parzia<br />
&#8211; tenuto conto che nella specie il punto 17 del bando di gara richiedeva ai concorrenti (“a pena di esclusione”) due accorgimenti: 1) la sigillatura della busta con ceralacca “su tutti i lembi di chiusura”; 2) le controfirme su tutti i lembi di chiusura;<
- la sola apposizione da parte della ricorrente di tre sigilli di ceralacca e due controfirme soltanto sul lembo superiore di chiusura (anche se due sigilli  aderiscono parzialmente ai lembi laterali preincollati), senza l’apposizione di alcuna controfirm
- l’osservanza di tale disposizione sia nella parte in cui impone la sigillatura di tutti i lembi i chiusura, sia nella parte in cui prescrive l’apposizione delle controfirme su tutti i lembi di chiusura costituisce un adempimento necessario, atto a scong
- pertanto, nella fattispecie in esame non possono ritenersi illegittimi sia il provvedimento di esclusione dalla gara della società ricorrente (adottato dal seggio di gara con il verbale del 23.6.2004), sia la suddetta clausola n. 17 del bando di gara, i
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso.<br />
Nulla per le spese. <br />
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
Respinge  il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2004</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Pasquale Mastrantuono &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-2-10-2004-n-6838/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2004 n.6838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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