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	<title>6817 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.6817</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2006-n-6817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.6817</a></p>
<p>Pres. Frascione, est. Carboni MINISTERO DELLA SALUTE (Avv. Stato) c. Sig.ra VASU (Avv. ti K. Zeller e L. Manzi) sulla configurabilità come atto di primo grado dell&#8217;istanza di regolamento di competenza e sul conseguente obbligo di redazione di questa in lingua tedesca secondo la normativa speciale per la provincia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2006-n-6817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.6817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2006-n-6817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.6817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Frascione, <i>est. </i>Carboni<br /> MINISTERO DELLA SALUTE (Avv. Stato) c. Sig.ra VASU (Avv. ti K. Zeller e L. Manzi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità come atto di primo grado dell&#8217;istanza di regolamento di competenza e sul conseguente obbligo di redazione di questa in lingua tedesca secondo la normativa speciale per la provincia di Bolzano</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Regolamento di competenza – Configurabilità come atto di primo grado – Rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa speciale per la Provincia di Bolzano – Conseguenze – Obbligo di redigere l’istanza di regolamento in lingua tedesca</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 31 L. 1034/1971 e smi, il ricorso per regolamento di competenza costituisce un atto del processo di primo grado, non solo  perché l’istanza va depositata negli uffici del giudice di primo grado, ma anche perché essa instaura un procedimento che, in caso di adesione delle altre parti, può esaurirsi nel primo grado. Ne consegue che, per i giudizi instaurati nella provincia di Bolzano da cittadini di lungua tedesca, tale atto va redatto in lingua tedesca ai sensi del D.P.R. 574/1998 e smi (nel caso di specie il giudice ha dichiarato nulla, ai sensi dell’art. 23-bis, del D.P.R., l’istanza di regolamento di competenza redatta in lingua italiana).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 6817/06        REG.DEC.<br />
N. 4173 REG:RIC.<br />
ANNO 2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>decisione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso per regolamento di competenza proposto dal <br />
<B>MINISTERO DELLA SALUTE</B>, in giudizio con l’avvocatura dello Stato di Trento, senza domicilio in Roma;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la signora <b>Liliana Speranta VASU</b>, nata in Romania il 17 marzo 1970 e residente in Sarentino, in giudizio con gli avvocati Karl Zeller e Luigi Manzi e domiciliata presso il secondo in Roma, via Confalonieri 5;</p>
<p>nel giudizio<br />
61/2006 promosso dalla signora Vasu con ricorso alla sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige contro il provvedimento 4 gennaio 2006 n. DGRUPS/iv/3379/i.5.1.G3/2, con il quale il ministero della salute ha confermato la decisione di subordinare al superamento di alcuni esami il riconoscimento dell’abilitazione alla professione di igienista dentaria conseguito nella Repubblica Federale Tedesca.</p>
<p>Visto il ricorso per regolamento di competenza, notificato il 17 marzo 2006 e depositato presso il tribunale di giustizia amministrativa il 20 marzo 2006;<br />
vista la memoria difensiva presentata dalla signora Vasu il 26 maggio 2006;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, nella camera di consiglio del 26 settembre 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Zeller e Manzi;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La signora Vasu, cittadina tedesca residente in provincia di Bolzano, con ricorso alla sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa regionale notificato il 6 marzo 2006 ha impugnato l’atto del ministero della salute sopra indicato. Il ricorso è stato redatto in lingua tedesca, l’amministrazione si è difesa in tedesco e il giudice ha pronunciato in tedesco la propria decisione sull’istanza di sospensione cautelare dell’esecutività del provvedimento impugnato. L’amministrazione ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che la competenza a conoscere la causa appartiene al tribunale amministrativo per il Lazio.<br />
L’istanza di regolamento di competenza è in lingua italiana.<br />
Il tribunale regionale di giustizia amministrativa ha trasmesso gli atti a questo Consiglio per la decisione sulla competenza.<br />
La signora Vasu eccepisce la nullità del ricorso redatto in lingua italiana anziché in lingua tedesca, adducendo la violazione delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988 n. 574, contenente, per ciò che qui interessa, norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari davanti agli organi giudiziari aventi sede nella provincia di Bolzano. Ella invoca, in particolare, la sentenza della corte di giustizia delle comunità europee 24 novembre 1998 C/274/96 nella causa Bickel e Franz.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Le disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988 n. 574, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari che si svolgono in provincia di Bolzano, sancisce (articolo 23-bis, introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 29 maggio 2001 n. 283) la nullità degli atti redatti in violazione delle disposizioni sull’uso della lingua tedesca. Secondo tali disposizioni, che non interessa qui esaminare ulteriormente, nel caso presente gli atti del giudizio davanti al giudice amministrativo locale devono essere redatti in lingua tedesca, prescelta dalla ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente come madrelingua della ricorrente.<br />
Il Collegio osserva che le disposizioni del decreto citato si riferiscono ai “cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano”, e che tale espressione va riferita, estensivamente, alle persone residenti nella provincia di Bolzano, le quali, come residenti appunto, fanno parte della comunità di lingua tedesca insediata nel territorio. Lo stesso Governo italiano, nella causa Bickel e Franz conclusasi con la sentenza della corte di giustizia delle comunità europee 24 novembre 1998 C/274/96, opponendosi all’applicazione a cittadini stranieri di lingua tedesca non residenti, fece però presente che i cittadini di lingua tedesca degli altri Stati membri della Comunità europea residenti nella provincia di Bolzano possono avvalersi nella normativa anzidetta. La signora Vasu è residente in provincia di Bolzano, e pertanto gode a pieno titolo delle disposizioni del decreto n. 574 del 1988, e la sentenza della Corte di giustizia 24 novembre 1998 C/274/96, secondo cui lo Stato italiano è obbligato a concedere la medesima tutela di minoranza linguistica anche ai cittadini stranieri comunitari di lingua tedesca che semplicemente circolano o soggiornano nella provincia di Bolzano, non viene in considerazione.<br />
La questione preliminare da risolvere è dunque soltanto se il ricorso per regolamento di competenza costituisca un atto del processo di primo grado (da redigere quindi, in questo caso, in lingua tedesca), oppure un atto del giudizio sulla competenza davanti al Consiglio di Stato, da redigere in lingua italiana.<br />
Il regolamento di competenza è disciplinato dall’articolo 31 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministativi regionali, secondo cui: «(I) Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l’incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L’incompetenza per territorio non è rilevabile d’ufficio. … (III) L’istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito. (IV) Se tutte le parti siano d’accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d’ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.» Il quinto comma originariamente disponeva: «Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d’ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato», ed è stato poi modificato come segue dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000. n. 205: «Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l’istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».<br />
Le disposizioni processuali ora trascritte configurano l’istanza per regolamento di competenza come atto del giudizio di primo grado che si svolge davanti al tribunale amministrativo regionale; non tanto perché l’istanza va depositata negli uffici del giudice di primo grado, quanto perché essa instaura un procedimento che, in caso di adesione delle altre parti, può esaurirsi nel primo grado. Con la modificazione del 2001 poi, anche in caso di mancata adesione delle altre parti il procedimento può esaurirsi in primo grado con la dichiarazione di manifesta infondatezza, dopo un procedimento nel quale le altre parti hanno diritto di contraddire (ovviamente nella lingua del processo di primo grado); sicché l’istanza si configura come diretta innanzitutto al giudice di primo grado, e solo in modo eventuale al Consiglio di Stato.<br />
Dalle considerazioni che precedono segue che l’istanza doveva essere redatta in lingua tedesca, e che, essendo stata invece redatta in lingua italiana, va dichiarata nulla.<br />
Il Collegio stima però equo, stante la novità del caso, compensare le spese giudiziali del presente procedimento.</p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
dichiara la nullità dell’istanza di regolamento di competenza, e compensa le spese di giudizio.<br />
Così deciso in Roma il 26 settembre 2006 dal collegio costituito dai signori:<br />
Emidio Frascione	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Claudio Zucchelli	componente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	componente<br />	<br />
Roland Ernst Bernabè	componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2006-n-6817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.6817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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